IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico, come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, ed in particolare l'art. 3, comma 3; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001, recante recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione degli halon; Visto il regolamento (CE) n. 2037/2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, come modificato dal regolamento (CE) n. 1804/2003, ed in particolare l'art. 5, n. 3 e l'allegato VII; Vista la decisione della Commissione europea n. 2004/232/CE, del 3 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 riguardo l'uso di halon 2402; Vista la sentenza della Corte di giustizia europea del 7 luglio 2005, con la quale l'Italia e' stata condannata per il mancato rispetto delle restrizioni e delle condizioni previste dall'art. 5, n. 3, del citato regolamento (CE) n. 2037/2000; Ritenuto necessario uniformarsi alla suddetta sentenza e, pertanto, provvedere alle opportune modifiche al citato decreto 3 dicembre 2001; Decreta: Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 dicembre 2001, sono apportate le seguenti modifiche: a) l'art. 5 e' sostituito dal seguente: «Art. 5. - 1. Ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento CE n. 2037/2000, l'uso degli idroclorofluorocarburi e' consentito in sostituzione degli halon nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori esistenti per i soli usi critici previsti nell'allegato VII dello stesso regolamento. 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli idroclorofluorocarburi contenuti nei sistemi di protezione anticendio e negli estintori destinati ad usi diversi da quelli previsti al comma 1, devono essere recuperati e avviati al riciclo, alla rigenerazione o alla distruzione dai centri di cui al comma 3. 3. I centri autorizzati di raccolta di idroclorofluorocarburi sono istituiti sulla base accordi di programma stipulati tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive, ed i soggetti di cui all'art. 6, comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, nonche' i produttori e gli importatori di sostanze sostitutive, singolarmente o in associazione tra di loro. 4. I centri di cui al comma 3 provvedono altresi' al recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione degli idroclorofluorocarburi contenuti in apparecchiature e impianti diversi da quelli di cui al comma 2, ove sia necessario, nel corso delle operazioni di manutenzione o in caso di smantellamento degli stessi. 5. Ai centri autorizzati di raccolta degli idroclorofluorocarburi si applicano, le disposizioni contenute nell'art. 9, commi 3, 4, 5 e 6.»; b) l'allegato I e' abrogato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 dicembre 2005 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Il Ministro delle attivita' produttive Scajola |