| IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
 di concerto con
 IL MINISTRO
 DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 Vista  la  legge  28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico, come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, ed in particolare l'art. 3, comma 3;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio  3  dicembre  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249  del  25 ottobre 2001, recante recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione degli halon;
 Visto il regolamento (CE) n. 2037/2000, sulle sostanze che riducono lo   strato  di  ozono,  come  modificato  dal  regolamento  (CE)  n. 1804/2003, ed in particolare l'art. 5, n. 3 e l'allegato VII;
 Vista  la decisione della Commissione europea n. 2004/232/CE, del 3 marzo  2004,  che  modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 riguardo l'uso di halon 2402;
 Vista  la  sentenza  della  Corte di giustizia europea del 7 luglio 2005,  con  la  quale  l'Italia  e'  stata  condannata per il mancato rispetto  delle  restrizioni e delle condizioni previste dall'art. 5, n. 3, del citato regolamento (CE) n. 2037/2000;
 Ritenuto necessario uniformarsi alla suddetta sentenza e, pertanto, provvedere  alle  opportune  modifiche  al  citato decreto 3 dicembre 2001;
 Decreta:
 Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 dicembre 2001, sono apportate le seguenti modifiche:
 a) l'art. 5 e' sostituito dal seguente:
 «Art.  5.  -  1.  Ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento CE n. 2037/2000,   l'uso  degli  idroclorofluorocarburi  e'  consentito  in sostituzione  degli  halon  nei  sistemi  di protezione antincendio e negli   estintori   esistenti   per   i  soli  usi  critici  previsti nell'allegato VII dello stesso regolamento.
 2.  Entro  dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,   gli   idroclorofluorocarburi   contenuti  nei  sistemi  di protezione  anticendio  e negli estintori destinati ad usi diversi da quelli  previsti  al  comma 1,  devono essere recuperati e avviati al riciclo,  alla  rigenerazione o alla distruzione dai centri di cui al comma 3.
 3.  I centri autorizzati di raccolta di idroclorofluorocarburi sono istituiti  sulla base accordi di programma stipulati tra il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  di concerto con il Ministero  delle  attivita' produttive, ed i soggetti di cui all'art. 6,  comma  5,  della  legge 28 dicembre 1993, n. 549, come modificata dalla  legge  16  giugno  1997,  n.  179,  nonche' i produttori e gli importatori  di sostanze sostitutive, singolarmente o in associazione tra di loro.
 4.  I  centri  di  cui  al comma 3 provvedono altresi' al recupero, riciclo,  rigenerazione  e  distruzione  degli idroclorofluorocarburi contenuti  in  apparecchiature e impianti diversi da quelli di cui al comma   2,   ove  sia  necessario,  nel  corso  delle  operazioni  di manutenzione o in caso di smantellamento degli stessi.
 5.  Ai  centri autorizzati di raccolta degli idroclorofluorocarburi si  applicano, le disposizioni contenute nell'art. 9, commi 3, 4, 5 e 6.»;
 b) l'allegato I e' abrogato.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 dicembre 2005
 Il Ministro dell'ambiente
 e della tutela del territorio
 Matteoli
 Il Ministro
 delle attivita' produttive
 Scajola
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