Gazzetta n. 14 del 18 gennaio 2006 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 17 gennaio 2006, n. 10
Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali;
Vista l'azione comune 2005/889/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 dicembre 2005, relativa alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistence Mission in Rafah (EUBAM Rafah);
Vista la risoluzione n. 1642 adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 14 dicembre 2005, relativa alla missione denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP);
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonche' la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Partecipazione di personale militare
a missioni internazionali
1. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 13.437.521 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
2. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 148.935.976 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
3. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 111.918.982 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, di seguito elencate:
a) Over the Horizon Force in Bosnia e Kosovo;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;
c) Joint Enterprise in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.
4. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 21.285.597 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, nel cui ambito opera la missione Integrated Police Unit-IPU.
5. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 638.599 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
6. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 727.361 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
7. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 3.037.774 per la proroga della partecipazione di personale militare al processo di pace per il Sudan, di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
8. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 297.528 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata United Nation Mission in Sudan (UNMIS), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
9. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 114.106 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
 
Art. 2.
Missione UE di assistenza alle frontiere
per il valico di Rafah
1. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 1.656.594 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistence Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 12 dicembre 2005.
 
Art. 3.
Missione ONU a Cipro
1. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 136.311 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui alla risoluzione n. 1642 adottata dal Consiglio di sicurezza il 14 dicembre 2005.
 
Art. 4.
Missione NATO per il soccorso umanitario in Pakistan
1. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 6.525.541 per la partecipazione di personale militare alla missione NATO per il soccorso umanitario in Pakistan.
 
Art. 5.
Prosecuzione delle attivita' di assistenza
alle Forze armate albanesi
1. Per la prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.
 
Art. 6.
Consiglieri diplomatici
1. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 49.354 per l'invio in Afghanistan, di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione ISAF, di cui all'articolo 1, comma 2.
2. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 43.186 per l'invio in Bosnia di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione ALTHEA, di cui all'articolo 1, comma 4.
 
Art. 7.
Interventi urgenti a favore delle popolazioni locali
1. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, nell'ambito delle missioni ISAF, Joint Enterprise e ALTHEA, di cui all'articolo 1, commi 2, 3, lettera c), e 4, i comandanti dei contingenti militari sono autorizzati, nei casi di necessita' e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, entro i seguenti limiti complessivi:
a) euro 2.800.000, per la missione ISAF;
b) euro 500.000, per la missione Joint Enterprise;
c) euro 15.000, per la missione ALTHEA.
2. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 3.315.000.
 
Art. 8.
Sostegno logistico alla compagnia di fanteria rumena
1. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 1.444.396 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
 
Art. 9.
Partecipazione di personale delle Forze di polizia
a missioni internazionali
1. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 696.404 per la proroga della partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
2. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 3.908.511 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
3. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 792.264 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
4. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 120.415 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima, di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
5. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 71.787 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alle attivita' per l'istituzione di una missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in Moldavia e Ucraina.
 
Art. 10.
Indennita' di missione
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3, lettere a), b), c) ed e), 4 e 6 e agli articoli 2, 4 e 9, comma 1, e' corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del novantotto per cento, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
2. La misura dell'indennita' di cui al comma 1, per il personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 4, nonche' per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, e' calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
3. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 9, comma 5, nella misura intera.
4. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 3, lettera d), 5, 7, 8 e 9, e agli articoli 3 e 9, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del trenta per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
5. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta ai funzionari diplomatici di cui all'articolo 6 nella misura intera incrementata del trenta per cento. Per il funzionario diplomatico di cui all'articolo 6, comma 1, l'indennita' e' calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
6. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 9, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del cinquanta per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.
 
Art. 11.
Valutazione del servizio prestato
in missioni internazionali
1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
 
Art. 12.
Disposizioni in materia penale
1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale e' del Tribunale di Roma.
4. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e agli articoli 2, 3, 4 e 9, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.
 
Art. 13.
Disposizioni in materia contabile
1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 20.
 
Art. 14.
Rinvii normativi
1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
 
Art. 15.
Attivita' di ricerca scientifica a fini
di prevenzione sanitaria
1. E' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 190.000 per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.
 
Art. 16.
Interpretazione autentica di disposizioni in materia
di trattamenti economici per servizi prestati all'estero
1. L'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli 1, primo comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1973, n. 838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, nonche' in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario.
 
Art. 17.
Modifica dell'articolo 1, comma 102, lettera c)
della legge 23 dicembre 1996, n. 662
1. All'articolo 1, comma 102, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "al personale militare estero" sono sostituite dalle seguenti: "al personale militare e civile delle Forze armate estere".
 
Art. 18.
Modifica dell'articolo 3, primo comma, lettera b)
della legge 21 novembre 1967, n. 1185
1. All'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, dopo le parole: "titolare esclusivo della potesta' sul figlio" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali".
 
Art. 19. Modifiche all'articolo 4-bis del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, e
all'articolo 23 della legge 23 agosto 2004, n. 226
1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2005";
b) al comma 3, dopo le parole: "della legge 30 dicembre 2004, n. 311," sono inserite le seguenti: "e, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226,".
2. All'articolo 23, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) alla lettera b), le parole: "821 unita" sono sostituite dalle seguenti: "478 unita";
b) alla lettera c), le parole: "749 unita" sono sostituite dalle seguenti: "406 unita".
 
Art. 20.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, escluso l'articolo 19, pari complessivamente a euro 324.508.207 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 21.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 gennaio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Martino, Ministro della difesa
Pisanu, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'eco-nomia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone