| 
| Gazzetta n. 14 del 18 gennaio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO-LEGGE 17 gennaio 2006, n. 10 |  | Disposizioni  urgenti  per  la  partecipazione  italiana  a  missioni internazionali. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Visto  il  decreto-legge  28  giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge  31  luglio  2005,  n. 157, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali;
 Vista   l'azione   comune   2005/889/PESC  adottata  dal  Consiglio dell'Unione  europea  il  12  dicembre  2005,  relativa alla missione dell'Unione  europea  di  assistenza  alle frontiere per il valico di Rafah,  denominata  European Union Border Assistence Mission in Rafah (EUBAM Rafah);
 Vista  la  risoluzione  n. 1642 adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU  il  14  dicembre  2005,  relativa  alla missione denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP);
 Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare disposizioni  volte  ad  assicurare  la  partecipazione italiana alle missioni  internazionali  di  pace  e di aiuto umanitario, nonche' la prosecuzione  dei  programmi  di  cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei Ministri  degli  affari  esteri,  della  difesa  e  dell'interno,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 Emana
 il seguente decreto-legge:
 Art. 1.
 Partecipazione di personale militare
 a missioni internazionali
 1.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno  2006,  la spesa di euro 13.437.521  per la proroga della partecipazione di personale militare alla  missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour  e Resolute Behaviour a essa collegate, di cui all'articolo 1,  comma  1,  del  decreto-legge  28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
 2.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno  2006,  la spesa di euro 148.935.976 per la proroga della partecipazione di personale militare alla  missione internazionale International Security Assistance Force (ISAF),  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
 3.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno  2006,  la spesa di euro 111.918.982   per   la  proroga  della  partecipazione  di  personale militare,  compreso  il  personale  appartenente  al  corpo  militare dell'Associazione  dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di  Malta,  speciale ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni internazionali,  di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 giugno  2005,  n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, di seguito elencate:
 a) Over the Horizon Force in Bosnia e Kosovo;
 b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;
 c)  Joint Enterprise in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
 d)   United   Nations   Mission  in  Kosovo  (UNMIK)  e  Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
 e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.
 4.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno  2006,  la spesa di euro 21.285.597  per la proroga della partecipazione di personale militare alla  missione  dell'Unione  europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA,  di  cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 2005,  n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, nel cui ambito opera la missione Integrated Police Unit-IPU.
 5. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 638.599 per  la  proroga  della  partecipazione  di  personale  militare alla missione  di  monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
 6. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 727.361 per  la  proroga  della  partecipazione  di  personale  militare alla missione  internazionale  Temporary  International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
 7.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno  2006,  la spesa di euro 3.037.774  per  la proroga della partecipazione di personale militare al processo di pace per il Sudan, di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge  28  giugno  2005,  n.  111,  convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
 8. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 297.528 per  la  proroga  della  partecipazione  di  personale  militare alla missione  denominata  United  Nation Mission in Sudan (UNMIS), di cui all'articolo  2  del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
 9. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 114.106 per  la  proroga  della  partecipazione  di  personale  militare alla missione  di polizia dell'Unione europea nella Repubblica democratica del  Congo,  denominata  EUPOL  Kinshasa,  di  cui all'articolo 3 del decreto-legge  28  giugno  2005,  n.  111,  convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
 |  |  |  | Art. 2. Missione UE di assistenza alle frontiere
 per il valico di Rafah
 1.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno  2006,  la spesa di euro 1.656.594  per  la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione  europea  di  assistenza  alle frontiere per il valico di Rafah,  denominata  European Union Border Assistence Mission in Rafah (EUBAM  Rafah),  di cui all'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 12 dicembre 2005.
 |  |  |  | Art. 3. Missione ONU a Cipro
 1. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 136.311 per  la  partecipazione  di  personale  militare  alla missione delle Nazioni  Unite  denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP),  di cui alla risoluzione n. 1642 adottata dal Consiglio di sicurezza il 14 dicembre 2005.
 |  |  |  | Art. 4. Missione NATO per il soccorso umanitario in Pakistan
 1.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno  2006,  la spesa di euro 6.525.541  per  la partecipazione di personale militare alla missione NATO per il soccorso umanitario in Pakistan.
 |  |  |  | Art. 5. Prosecuzione delle attivita' di assistenza
 alle Forze armate albanesi
 1.  Per  la  prosecuzione  delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001,  n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,  n.  15,  e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro  5.165.000  per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi  e  per  la  realizzazione  di  interventi infrastrutturali e l'acquisizione   di  apparati  informatici  e  di  telecomunicazione, secondo  le  disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.
 |  |  |  | Art. 6. Consiglieri diplomatici
 1.  E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 49.354 per  l'invio  in  Afghanistan,  di  un  funzionario  diplomatico  per l'espletamento   dell'incarico   di   consigliere   diplomatico   del comandante della missione ISAF, di cui all'articolo 1, comma 2.
 2.  E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 43.186 per   l'invio   in   Bosnia   di   un   funzionario  diplomatico  per l'espletamento   dell'incarico   di   consigliere   diplomatico   del comandante della missione ALTHEA, di cui all'articolo 1, comma 4.
 |  |  |  | Art. 7. Interventi urgenti a favore delle popolazioni locali
 1.  Al  fine  di  sopperire  a  esigenze  di prima necessita' della popolazione  locale,  compreso  il ripristino dei servizi essenziali, nell'ambito  delle  missioni  ISAF, Joint Enterprise e ALTHEA, di cui all'articolo  1,  commi  2,  3,  lettera  c),  e  4, i comandanti dei contingenti  militari  sono  autorizzati,  nei  casi  di necessita' e urgenza,  a  disporre  interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori  da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita'   generale   dello   Stato,   entro  i  seguenti  limiti complessivi:
 a) euro 2.800.000, per la missione ISAF;
 b) euro 500.000, per la missione Joint Enterprise;
 c) euro 15.000, per la missione ALTHEA.
 2.  Per  le  finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 3.315.000.
 |  |  |  | Art. 8. Sostegno logistico alla compagnia di fanteria rumena
 1.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno  2006,  la spesa di euro 1.444.396  per  il  sostegno  logistico  della  compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
 |  |  |  | Art. 9. Partecipazione di personale delle Forze di polizia
 a missioni internazionali
 1. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 696.404 per  la  proroga  della partecipazione del personale della Polizia di Stato  alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo  7,  comma  1, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
 2.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno  2006,  la spesa di euro 3.908.511 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia  italiane  in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo  7,  comma  2, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
 3. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 792.264 per  la  proroga  della  partecipazione di personale della Polizia di Stato  e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
 4. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 120.415 per  la  proroga  della  partecipazione di personale della Polizia di Stato   e   dell'Arma   dei  carabinieri  alla  missione  di  polizia dell'Unione  europea  in  Macedonia, denominata EUPOL Proxima, di cui all'articolo  7,  comma  4, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
 5.  E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 71.787 per  la  partecipazione  di  personale  della  Polizia  di Stato alle attivita'  per  l'istituzione  di una missione dell'Unione europea di assistenza  alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in Moldavia e Ucraina.
 |  |  |  | Art. 10. Indennita' di missione
 1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali  e  nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data  di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1,  2,  3,  lettere a), b), c) ed e), 4 e 6 e agli articoli 2, 4 e 9, comma  1, e' corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo  stipendio  o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo,  l'indennita'  di  missione  di  cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del novantotto per cento, detraendo eventuali   indennita'  e  contributi  corrisposti  agli  interessati direttamente dagli organismi internazionali.
 2.  La  misura  dell'indennita' di cui al comma 1, per il personale che  partecipa  alle  missioni  di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 4, nonche' per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio  di  sicurezza  presso  la  sede  diplomatica  di  Kabul  in Afghanistan,   e'  calcolata  sul  trattamento  economico  all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
 3.  L'indennita'  di cui al comma 1 e' corrisposta al personale che partecipa  alla missione di cui all'articolo 9, comma 5, nella misura intera.
 4.  L'indennita'  di cui al comma 1 e' corrisposta al personale che partecipa  alle  missioni di cui all'articolo 1, commi 3, lettera d), 5, 7, 8 e 9, e agli articoli 3 e 9, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata  del  trenta per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
 5.  L'indennita'  di  cui  al  comma 1 e' corrisposta ai funzionari diplomatici  di  cui  all'articolo 6 nella misura intera incrementata del   trenta  per  cento.  Per  il  funzionario  diplomatico  di  cui all'articolo  6,  comma  1, l'indennita' e' calcolata sul trattamento economico  all'estero  previsto  con  riferimento  ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
 6.  Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 9, comma  2,  si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio  1961,  n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all'articolo 3 della   medesima   legge,   nella  misura  del  cinquanta  per  cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.
 |  |  |  | Art. 11. Valutazione del servizio prestato
 in missioni internazionali
 1.  I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di  imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri  presso  i  comandi,  le  unita',  i  reparti  e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti  dalle  tabelle  1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre  1997,  n.  490,  e  5  ottobre  2000,  n. 298, e successive modificazioni.
 |  |  |  | Art. 12. Disposizioni in materia penale
 1.   Al   personale   militare  impiegato  nelle  missioni  di  cui all'articolo  1,  commi 1 e 2, si applicano il codice penale militare di  guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
 2.  I  reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui all'articolo  1,  commi  1  e  2,  sono puniti sempre a richiesta del Ministro  della  giustizia  e  sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
 3.  Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale e' del Tribunale di Roma.
 4.   Al   personale   militare  impiegato  nelle  missioni  di  cui all'articolo 1, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e agli articoli 2, 3, 4 e 9,  commi  2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo  9,  commi  3,  4,  lettere  a),  b),  c) e d), 5 e 6, del decreto-legge  n.  421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.
 |  |  |  | Art. 13. Disposizioni in materia contabile
 1.  Le  disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma  2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni   di   materiali   d'armamento   e   di  equipaggiamenti individuali  e  si  applicano  entro  il  limite  complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 20.
 |  |  |  | Art. 14. Rinvii normativi
 1.   Per   quanto   non   diversamente   previsto,   alle  missioni internazionali  di  cui al presente decreto si applicano gli articoli 2,  commi  2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
 |  |  |  | Art. 15. Attivita' di ricerca scientifica a fini
 di prevenzione sanitaria
 1. E' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 190.000 per la prosecuzione  dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato  all'accertamento  dei  livelli  di  uranio  e  di  altri elementi  potenzialmente  tossici  presenti  in campioni biologici di militari   impiegati   nelle  missioni  internazionali,  al  fine  di individuare  eventuali  situazioni  espositive  idonee  a  costituire fattore  di  rischio  per  la  salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge  20  gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.
 |  |  |  | Art. 16. Interpretazione autentica di disposizioni in materia
 di trattamenti economici per servizi prestati all'estero
 1.  L'articolo  1  del  regio  decreto  3  giugno 1926, n. 941, gli articoli  1,  primo comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n.  642, e l'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1973,  n.  838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi  previsti  hanno  natura accessoria e sono erogati per compensare disagi  e  rischi  collegati all'impiego, obblighi di reperibilita' e disponibilita'  ad  orari  disagevoli,  nonche'  in  sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario.
 |  |  |  | Art. 17. Modifica dell'articolo 1, comma 102, lettera c)
 della legge 23 dicembre 1996, n. 662
 1.  All'articolo  1,  comma  102,  ultimo  periodo,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "al personale militare estero" sono sostituite  dalle  seguenti:  "al  personale  militare e civile delle Forze armate estere".
 |  |  |  | Art. 18. Modifica dell'articolo 3, primo comma, lettera b)
 della legge 21 novembre 1967, n. 1185
 1. All'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, dopo le parole: "titolare esclusivo della potesta' sul figlio" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali".
 |  |  |  | Art. 19. Modifiche all'articolo 4-bis del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, e
 all'articolo 23 della legge 23 agosto 2004, n. 226
 1.  All'articolo  4-bis  del  decreto-legge  19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2005";
 b)  al comma 3, dopo le parole: "della legge 30 dicembre 2004, n. 311,"  sono  inserite  le  seguenti:  "e, a decorrere dall'anno 2006, mediante  corrispondente  riduzione,  a  decorrere dal medesimo anno, dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226,".
 2.  All'articolo  23,  comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni;
 a)  alla lettera b), le parole: "821 unita" sono sostituite dalle seguenti: "478 unita";
 b)  alla lettera c), le parole: "749 unita" sono sostituite dalle seguenti: "406 unita".
 |  |  |  | Art. 20. Copertura finanziaria
 1.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente decreto, escluso  l'articolo  19, pari complessivamente a euro 324.508.207 per l'anno   2006,   si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione dell'autorizzazione  di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 21. Entrata in vigore
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 17 gennaio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Martino, Ministro della difesa
 Pisanu, Ministro dell'interno
 Tremonti,   Ministro  dell'eco-nomia  e
 delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  |  |  |  |