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| Gazzetta n. 14 del 18 gennaio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO-LEGGE 17 gennaio 2006, n. 9 |  | Disposizioni  urgenti  per  la  partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Visto  il  decreto-legge  28  giugno 2005, n. 112, convertito dalla legge  31  luglio  2005,  n. 158, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq;
 Vista la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1637 dell'8 novembre 2005 sulla situazione in Iraq;
 Vista   l'azione   comune  2005/190/PESC,  adottata  dal  Consiglio dell'Unione europea il 7 marzo 2005, relativa alla missione integrata dell'Unione  europea  sullo  stato  di diritto per l'Iraq, denominata EUJUST LEX;
 Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare disposizioni    volte    ad   assicurare   la   continuazione   della partecipazione  italiana al processo di stabilizzazione democratica e di ricostruzione dell'Iraq, nonche' la prosecuzione, in condizioni di sicurezza, degli interventi umanitari a sostegno della popolazione;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei Ministri  degli  affari  esteri  e  della  difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 E m a n a
 il seguente decreto-legge:
 Art. 1.
 Missione umanitaria, di stabilizzazione
 e di ricostruzione in Iraq
 1.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno  2006,  la spesa di euro 22.928.310   per   la  prosecuzione  della  missione  umanitaria,  di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 del decreto-legge  28 giugno 2005, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  31  luglio 2005, n. 158, al fine di fornire sostegno al Governo  provvisorio  iracheno  nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.
 2.  Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nella Risoluzione  delle  Nazioni  Unite  n.  1546  dell'8  giugno 2004, le attivita'  operative  della  missione  sono finalizzate, oltre che ai settori  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003,  n.  165,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,  n.  219,  e,  in  particolare,  alla prosecuzione dei relativi interventi,  anche alla realizzazione di iniziative concordate con il governo iracheno e destinate, tra l'altro:
 a)  al  sostegno  dello  sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce piu' deboli della popolazione;
 b) al sostegno istituzionale e tecnico;
 c)  alla  formazione  nel settore della pubblica amministrazione, delle  infrastrutture,  della  informatizzazione,  della gestione dei servizi pubblici;
 d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;
 e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.
 3.  Per  le  finalita' e nei limiti temporali previsti dal presente articolo,  il  Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in  economia,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  di contabilita' generale dello Stato.
 |  |  |  | Art. 2. Organizzazione della missione
 1.  Al  capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad e' affidata la direzione in loco della missione di cui all'articolo 1.
 |  |  |  | Art. 3. Rinvii normativi
 1.  Per  quanto  non diversamente previsto, alla missione di cui al presente capo si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
 2. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di  cui  all'articolo  4, comma 1, del decreto-legge n. 165 del 2003, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  219  del 2003, si applicano  altresi'  le  disposizioni  di  cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.
 |  |  |  | Art. 4. Corso di formazione per magistrati
 e funzionari iracheni
 1. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 189.895 per lo svolgimento in Italia di un corso di formazione per magistrati e   funzionari  iracheni,  a  cura  del  Ministero  della  giustizia, nell'ambito  della  missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX.
 2. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti la misura delle indennita' orarie e dei rimborsi  forfetari  delle  spese  di  viaggio  per  i  docenti e gli interpreti,  la  misura delle indennita' giornaliere e delle spese di vitto  per  i  partecipanti  ai  corsi,  la  misura delle spese per i sussidi didattici.
 |  |  |  | Art. 5. Partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq
 1.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno  2006,  la spesa di euro 189.965.418 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq, di cui all'articolo 4, comma 1, del   decreto-legge   19   gennaio   2005,   n.  3,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37.
 2.  Nell'ambito della missione di cui al comma 1, il comandante del contingente  militare  e'  autorizzato,  nei  casi  di  necessita'  e urgenza,  a  disporre  interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori  da  eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilita'  generale  dello  Stato,  entro il limite complessivo di euro  4.000.000,  al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della   popolazione   locale,  compreso  il  ripristino  dei  servizi essenziali. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 4.000.000.
 3. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 541.297 per   la   partecipazione   di   esperti   militari   italiani   alla riorganizzazione  dei Ministeri della difesa e dell'interno iracheni, nonche'  alle  attivita'  di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene.
 |  |  |  | Art. 6. Trattamento assicurativo
 1.  Al  personale  dell'Arma  dei  carabinieri  impiegato  in Iraq, nell'ambito  della missione di cui all'articolo 1, per il servizio di protezione  e  sicurezza  dell'Ambasciata  d'Italia  e  del Consolato generale   e'   attribuito   il   trattamento  assicurativo  previsto dall'articolo   3   del  decreto-legge  28  dicembre  2001,  n.  451, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per  la  finalita'  di  cui  al presente articolo e' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 8.605.
 |  |  |  | Art. 7. Indennita' di missione
 1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali  e  nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data  di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale di cui all'articolo 5, comma 1, e' corrisposta per tutta la  durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri  assegni  a  carattere  fisso  e  continuativo, l'indennita' di missione  di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del  98  per  cento,  detraendo  eventuali  indennita'  e  contributi corrisposti    agli    interessati   direttamente   dagli   organismi internazionali.
 2.  La  misura  dell'indennita'  di cui al comma 1 e' calcolata sul trattamento  economico  all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
 3.  L'indennita' di cui ai commi 1 e 2, e' corrisposta nella misura intera incrementata del 30 per cento al personale di cui all'articolo 5,  comma  3,  e,  nell'ambito  della missione di cui all'articolo 5, comma 1, al personale impiegato nella NATO Training Mission (NTM), se il  personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
 |  |  |  | Art. 8. Valutazione del servizio prestato
 in missioni internazionali
 1.  I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di  imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri  presso  i  comandi,  le  unita',  i  reparti  e gli enti costituiti  per  lo  svolgimento  delle  missioni  di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle  tabelle  1,  2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
 |  |  |  | Art. 9. Disposizioni in materia penale
 1.   Al   personale   militare  impiegato  nella  missione  di  cui all'articolo  5  si  applicano  il codice penale militare di guerra e l'articolo  9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
 2. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 1 e 5 sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia  e  sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
 3.  Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale e' del Tribunale di Roma.
 |  |  |  | Art. 10. Disposizioni in materia contabile
 1.  Le  disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma  2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni   di   materiali   d'armamento   e   di  equipaggiamenti individuali  e  si  applicano  entro  il  limite  complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 12.
 |  |  |  | Art. 11. Rinvii normativi
 1.  Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, alla missione  internazionale  di  cui  all'articolo  5  si  applicano gli articoli  2,  commi  2  e  3,  3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   451,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
 |  |  |  | Art. 12. Copertura finanziaria
 1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari complessivamente  a  euro  217.633.525  per  l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 13. Entrata in vigore
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 17 gennaio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Martino, Ministro della difesa
 Tremonti,   Ministro  dell'eco-nomia  e
 delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
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