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| Gazzetta n. 14 del 18 gennaio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 9 gennaio 2006, n. 8 |  | Ratifica  ed  esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana   ed   il  Governo  del  Regno  hascemita  di  Giordania  di cooperazione  culturale, scientifica e tecnologica, fatto ad Amman il 23   settembre   1999,  con  annesso  Scambio  di  Note  integrativo, effettuato ad Amman il 12 novembre 2002 ed il 4 febbraio 2003. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 Autorizzazione alla ratifica
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo  fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno hascemita di Giordania di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto ad Amman il 23 settembre 1999, con annesso Scambio di  Note  integrativo,  effettuato ad Amman il 12 novembre 2002 ed il 4 febbraio 2003.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. Copertura finanziaria
 1.  Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 423.435 per l'anno 2005, di euro 417.510 per l'anno 2006 e di euro  432.150  annui  a  decorrere  dal  2007.  Al  relativo onere si provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2005-2007, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 9 gennaio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 5336):
 Presentato  dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
 il 7 ottobre 2004.
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente,   il   10 novembre   2004,   con   pareri  delle
 commissioni I, V, VII e X.
 Esaminato  dalla III commissione, in sede referente, il
 23 novembre 2004 ed il 10 novembre 2005.
 Esaminato  in  aula  il 21 novembre 2005 e approvato il
 22 novembre 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 3661):
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,   il   25 novembre   2005,   con   pareri  delle
 commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 10ª.
 Esaminato  dalla  3ª commissione, in sede referente, il
 29 novembre 2005 ed il 20 dicembre 2005.
 Esaminato in aula e approvato il 22 dicembre 2005.
 |  |  |  | Allegato ACCORDO  FRA  IL  GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Il  Governo  della  Repubblica  Italiana  ed  il  Governo  del  Regno Hascemita di Giordania qui di seguito denominate le Parti Contraenti, - desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i due Paesi; -  di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche, come anche  incoraggiato  dalla  Dichiarazione  di  Barcellona  ed  i suoi seguiti, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Il  presente  Accordo, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti sul  territorio delle due Parti Contraenti, ha lo scopo di promuovere e  realizzare  attivita'  che  favoriscano  la cooperazione nei campo della   cultura,   dell'educazione,   della   ricerca  scientifica  e tecnologica, del patrimonio, della gioventu' e dello sport.
 Articolo 2 Nel campo della cultura le Parti Contraenti favoriranno l'instaurarsi di  rapporti  diretti  e di scambi tra le associazioni di artisti dei due   Paesi,  tra  le  loro  fondazioni,  associazioni  culturali  ed artistiche  cosi'  come  tra  i  loro  musei  nazionali,  biblioteche nazionali e archivi di stato.
 Articolo 3 Le Parti Contraenti favoriranmo sul proprio territorio e nella misura delle  proprie  disponibilita',  le attivita' culturali ed artistiche che   le   istituzioni   dell'altra   Parte   Contraente   potrebbero intraprendere.
 Articolo 4 Le Parti Contraenti incoraggeranno: 4.1.  l'organizzazione  periodica,  alternativamente  sul  rispettivo territorio di ciascuna delle due Parti Contraenti, di mostre dedicate alle opere piu' rappresentative del Patrimonio culturale ed artistico di ciascuna Parte Contraente; 4.2. gli scambi di informazioni e di esperti di livello superiore nel campo   della   conservazione   e   della   valorizzazione  dei  beni appartenenti al patrimonio artistico, culturale ed archeologico ed al contesto   paesaggistico   dei   beni   architettonici   e  dei  siti archeologici.  A  tal fine incoraggeranno la cooperazione, attraverso il supporto alle missioni, nel settore degli scavi archeologici; 4.3.   la   collaborazione   nel   campo   editoriale   con  sostegni all'attivita'   di   traduzione   ed   alla  pubblicazione  di  opere letterarie,  con  particolare  riguardo  alla  narrativa  prodotta da autori originari dell'altra Parte Contraente; 4.4. la cooperazione nel campo della formazione in ambito artistico e culturale; 4.5.  lo  sviluppo  della  collaborazione  attraverso  lo  scambio di artisti  e la partecipazione a festival e manifestazioni artistiche e culturali  di alto livello che si svolgano nel territorio di ciascuna delle  Parti  Contraenti in settori diversi come la musica, la danza, il teatro ed il cinema; 4.6.  cooperazione  nel  settore  degli  archivi,  dei  musei e delle biblioteche  attraverso  lo  scambio  di informazioni, pubblicazioni, documentazione ed esperti.
 Articolo 5 Le  due  Parti Contraenti concordano sulla necessita' di pervenire ad un'equa  valutazione  comparativa dei rispettivi titoli accademici. A tal  fine si impegnano ad uno scambio reciproco di documentazione sui rispettivi  sistemi  ed  ordinamenti  universitari,  e  quindi,  alla convocazione,  tramite  le  vie  diplomatiche,  di un gruppo misto di esperti   per  la  redazione  di  un  documento  orientativo  per  le rispettive competenti autorita'
 Articolo 6 Nel  campo  dell'educazione e della ricerca scientifica e tecnologica le Parti Contraenti: 6.1.  favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le Istituzioni Accademiche attraverso  l'incremento  degli  scambi  diretti  tra le Universita', delle  visite reciproche di docenti e ricercatori, nonche' attraverso ricerche su temi di comune interesse; 6.2. favoriranno nei lero rispettivi territori lo studio della lingua e letteratura dell'altra Parte Contraente nelle universita', istituti d'insegnamento  superiore, nonche' nelle scuole secondarie locali con l'istituzione di cattedre e di lettorati; 6.3.  contribuiranno  ad  approfondire  la  conoscenza  reciproca dei rispettivi  sistemi  educativi,  attraverso  lo scambio di esperti si impegneranno   a   stabilire   dei   contatti   con   le   rispettive Annministrazioni,  allo  scopo  di realizzare scambi di insegnanti ed alunni.   Per  tali  iniziative,  le  competenti  Amministrazioni  si accorderanno  attraverso  i  canali  diplomatici  o  anche attraverso contatti  diretti  dandone informazione ai due Ministeri degli Affari Esteri. 6.4.  si  scambieranno  la  documentazione sulla legislazione e sugli ordinamenti  didattici relativi ai rispettivi sistemi formativi anche al  fine  di  valutare  l'esistenza delle condizioni per il reciproco riconoscimento  e l'equipollenza dei diplomi, certificati e titoli di studio rilasciati dai due Paesi. 6.5.  offriranno  borse  di  studio  a studenti e laureati dell'altra Parte  Contraente,  per  effettuare  studi  e  partecipare a corsi di formazione  di  livello universitario e post-universitario in settori culturali e scientifici di reciproco interesse.
 Articolo 7 Le  due  Parti  Contraenti  incoraggeranno  ed  intensificheranno  la cooperazione  fra  i  due  Paesi  nel  campo  della  scienza  e della tecnologia  con  particolare  riguardo  ai  seguenti settori: scienze matematiche,   fisiche   ed   informatica,  biotecnologia,  medicina, organizzazione  sanitaria  e  ospedaliera,  agricoltura, allevamento, veterinaria e scienza dell'alimentazione, ambiente e i problemi della desertificazione, nuove fonti di energia e salvaguardia delle risorse naturali,  archeologia, tutela e restauro del patrimonio archeologico ed architettonico.
 Articolo 8 La cooperazione scientifica e tecnologica basata sul presente Accordo potra'  assumere, sulla base della reciprocita' e del mutuo consenso, le seguenti forme: 8.1.  scambi  di  informazioni  e  di  dati  in  campo  scientifico e tecnologico, 8.2. organizzazione di seminari scientifici e tecnici bilaterali; 8.3.  visite  reciproche  di  delegazioni scientifiche e tecniche, di specialisti,  di  ricercatori,  di  ogni  altro  genere  di personale scientifico e tecnico, nonche' di studenti di livello superiore; 8.4.  corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento di diverso livello nel campo scientifica e tecnologico. 8.5.  stipula  di  accordi  scientifici specifici di cooperazione fra universita' italiane e giordane e centri di ricerca.
 Articolo 9 Le  due  Parti  Contraenti  incoraggeranno  la cooperazione nel campo delle   ricerche   e   degli  scavi  archeologici  e  favoriranno  la collaborazione  nei  settore della conservazione e del restauro anche attraverso  lo scambio di informazioni, esperti e progetti di ricerca comuni.  Esse  incoraggeranno  la  pubblicazione di studi e lavori in tali campi nell'interesse dei due Paesi.
 Articolo 10 Le dispute sui diritti di proprieta' intellettuale creati nell'ambito del  presente  Accordo saranno risolti attraverso consultazioni o con la  stipula  di specifiche intese fra le istituzioni interessate, nel rispetto  delle leggi e dei regolamenti vigenti nei due Paesi e degli impegni  assunti  degli  stessi  nell'ambito di intese internazionali stipulate con Paesi terzi.
 Articolo 11 Nel campo della comunicazione e dell'informazione le Parti Contraenti favoriranno: 11.1.  scambi  reciproci  di  informazioni  sugli  aspetti della vita politica,  economica, culturale e sociale dei rispettivi Paesi, anche attraverso visite di personalita' del mondo dell'informazione e della cultura; 11.2.   la   diffusione   dei  programmi  radiofonici  e  televisivi. Incoraggeranno   inoltre   i  contatti  e  la  collaborazione  tra  i rispettivi Organismi del settore.
 Articolo 12 Le  Parti Contraenti incoraggeranno le attivita' culturali rivolte ad intensificare  la  lotta  contro il razzismo e l'intolleranza ed ogni forma  di  discriminazione  ed  a  rafforzare  la  tutela dei diritti dell'uomo. A tale riguardo promuoveranno l'organizzazione di convegni e  seminari, nonche' di azioni specifiche, favorendo in tale contesto le  relazioni  tra  gli  organismi  nazionali  e locali competenti in materia  nonche'  fra Organizzazioni non governative italiane (ONG) e giordane
 Articolo 13 Le  Parti  Contraenti  incoraggeranno  lo  scambio di informazioni ed esperienze   nei   settori   della  gioventu'  e  dello  sport.  Esse favoriranno   l'organizzazione   e   lo   svolgimento   reciproco  di manifestazioni  sportive,  nonche'  di  seminari  e conferenze con la partecipazione di personalita' del mondo sportivo dei due Paesi.
 Articolo 14 Il  presente  Accordo  sara'  ratificato.  Esso entrera' in vigore 60 giorni  dopo  lo  scambio degli Strumenti di Ratifica e la sua durata sara' illimitata. Ognuna delle Parti Contraenti potra' denunciarlo in qualsiasi momento per  le  vie  diplomatiche. La denuncia non incidera' sull'esecuzione dei  programmi  in  corso  concordati  nel  periodo  di validita' del presente   Accordo,   salvo   che   le   Parti   Contraenti  decidano diversamente. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo. Fatto  ad  Amman  il 23 settembre 1999, in due originali nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione prevarra' il testo inglese.
 
 PER IL GOVERNO                   PER IL GOVERNO DEL REGNO
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA        HASCEMITA DI GIORDANIA
 
 S.E. Dr. Francesco Cerulli       S.E. Dr. Abdel Razzaq Bani Hani
 Ambasciatore della Repubblica    Segretario Generale del
 Italiana nel Regno Hascernita    Ministero del Piano
 di Giordania.
 
 ---->  Vedere accordo in inglese da pag. 14 a pag. 17   <----
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