Gazzetta n. 14 del 18 gennaio 2006 (vai al sommario) |
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LEGGE 9 gennaio 2006, n. 8 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno hascemita di Giordania di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto ad Amman il 23 settembre 1999, con annesso Scambio di Note integrativo, effettuato ad Amman il 12 novembre 2002 ed il 4 febbraio 2003. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno hascemita di Giordania di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto ad Amman il 23 settembre 1999, con annesso Scambio di Note integrativo, effettuato ad Amman il 12 novembre 2002 ed il 4 febbraio 2003. |
| Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso. |
| Art. 3. Copertura finanziaria 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 423.435 per l'anno 2005, di euro 417.510 per l'anno 2006 e di euro 432.150 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 9 gennaio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 5336): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 7 ottobre 2004. Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 novembre 2004, con pareri delle commissioni I, V, VII e X. Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 23 novembre 2004 ed il 10 novembre 2005. Esaminato in aula il 21 novembre 2005 e approvato il 22 novembre 2005. Senato della Repubblica (atto n. 3661): Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 novembre 2005, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 10ª. Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 29 novembre 2005 ed il 20 dicembre 2005. Esaminato in aula e approvato il 22 dicembre 2005. |
| Allegato ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania qui di seguito denominate le Parti Contraenti, - desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i due Paesi; - di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche, come anche incoraggiato dalla Dichiarazione di Barcellona ed i suoi seguiti, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Il presente Accordo, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti sul territorio delle due Parti Contraenti, ha lo scopo di promuovere e realizzare attivita' che favoriscano la cooperazione nei campo della cultura, dell'educazione, della ricerca scientifica e tecnologica, del patrimonio, della gioventu' e dello sport. Articolo 2 Nel campo della cultura le Parti Contraenti favoriranno l'instaurarsi di rapporti diretti e di scambi tra le associazioni di artisti dei due Paesi, tra le loro fondazioni, associazioni culturali ed artistiche cosi' come tra i loro musei nazionali, biblioteche nazionali e archivi di stato. Articolo 3 Le Parti Contraenti favoriranmo sul proprio territorio e nella misura delle proprie disponibilita', le attivita' culturali ed artistiche che le istituzioni dell'altra Parte Contraente potrebbero intraprendere. Articolo 4 Le Parti Contraenti incoraggeranno: 4.1. l'organizzazione periodica, alternativamente sul rispettivo territorio di ciascuna delle due Parti Contraenti, di mostre dedicate alle opere piu' rappresentative del Patrimonio culturale ed artistico di ciascuna Parte Contraente; 4.2. gli scambi di informazioni e di esperti di livello superiore nel campo della conservazione e della valorizzazione dei beni appartenenti al patrimonio artistico, culturale ed archeologico ed al contesto paesaggistico dei beni architettonici e dei siti archeologici. A tal fine incoraggeranno la cooperazione, attraverso il supporto alle missioni, nel settore degli scavi archeologici; 4.3. la collaborazione nel campo editoriale con sostegni all'attivita' di traduzione ed alla pubblicazione di opere letterarie, con particolare riguardo alla narrativa prodotta da autori originari dell'altra Parte Contraente; 4.4. la cooperazione nel campo della formazione in ambito artistico e culturale; 4.5. lo sviluppo della collaborazione attraverso lo scambio di artisti e la partecipazione a festival e manifestazioni artistiche e culturali di alto livello che si svolgano nel territorio di ciascuna delle Parti Contraenti in settori diversi come la musica, la danza, il teatro ed il cinema; 4.6. cooperazione nel settore degli archivi, dei musei e delle biblioteche attraverso lo scambio di informazioni, pubblicazioni, documentazione ed esperti. Articolo 5 Le due Parti Contraenti concordano sulla necessita' di pervenire ad un'equa valutazione comparativa dei rispettivi titoli accademici. A tal fine si impegnano ad uno scambio reciproco di documentazione sui rispettivi sistemi ed ordinamenti universitari, e quindi, alla convocazione, tramite le vie diplomatiche, di un gruppo misto di esperti per la redazione di un documento orientativo per le rispettive competenti autorita' Articolo 6 Nel campo dell'educazione e della ricerca scientifica e tecnologica le Parti Contraenti: 6.1. favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le Istituzioni Accademiche attraverso l'incremento degli scambi diretti tra le Universita', delle visite reciproche di docenti e ricercatori, nonche' attraverso ricerche su temi di comune interesse; 6.2. favoriranno nei lero rispettivi territori lo studio della lingua e letteratura dell'altra Parte Contraente nelle universita', istituti d'insegnamento superiore, nonche' nelle scuole secondarie locali con l'istituzione di cattedre e di lettorati; 6.3. contribuiranno ad approfondire la conoscenza reciproca dei rispettivi sistemi educativi, attraverso lo scambio di esperti si impegneranno a stabilire dei contatti con le rispettive Annministrazioni, allo scopo di realizzare scambi di insegnanti ed alunni. Per tali iniziative, le competenti Amministrazioni si accorderanno attraverso i canali diplomatici o anche attraverso contatti diretti dandone informazione ai due Ministeri degli Affari Esteri. 6.4. si scambieranno la documentazione sulla legislazione e sugli ordinamenti didattici relativi ai rispettivi sistemi formativi anche al fine di valutare l'esistenza delle condizioni per il reciproco riconoscimento e l'equipollenza dei diplomi, certificati e titoli di studio rilasciati dai due Paesi. 6.5. offriranno borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte Contraente, per effettuare studi e partecipare a corsi di formazione di livello universitario e post-universitario in settori culturali e scientifici di reciproco interesse. Articolo 7 Le due Parti Contraenti incoraggeranno ed intensificheranno la cooperazione fra i due Paesi nel campo della scienza e della tecnologia con particolare riguardo ai seguenti settori: scienze matematiche, fisiche ed informatica, biotecnologia, medicina, organizzazione sanitaria e ospedaliera, agricoltura, allevamento, veterinaria e scienza dell'alimentazione, ambiente e i problemi della desertificazione, nuove fonti di energia e salvaguardia delle risorse naturali, archeologia, tutela e restauro del patrimonio archeologico ed architettonico. Articolo 8 La cooperazione scientifica e tecnologica basata sul presente Accordo potra' assumere, sulla base della reciprocita' e del mutuo consenso, le seguenti forme: 8.1. scambi di informazioni e di dati in campo scientifico e tecnologico, 8.2. organizzazione di seminari scientifici e tecnici bilaterali; 8.3. visite reciproche di delegazioni scientifiche e tecniche, di specialisti, di ricercatori, di ogni altro genere di personale scientifico e tecnico, nonche' di studenti di livello superiore; 8.4. corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento di diverso livello nel campo scientifica e tecnologico. 8.5. stipula di accordi scientifici specifici di cooperazione fra universita' italiane e giordane e centri di ricerca. Articolo 9 Le due Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione nel campo delle ricerche e degli scavi archeologici e favoriranno la collaborazione nei settore della conservazione e del restauro anche attraverso lo scambio di informazioni, esperti e progetti di ricerca comuni. Esse incoraggeranno la pubblicazione di studi e lavori in tali campi nell'interesse dei due Paesi. Articolo 10 Le dispute sui diritti di proprieta' intellettuale creati nell'ambito del presente Accordo saranno risolti attraverso consultazioni o con la stipula di specifiche intese fra le istituzioni interessate, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei due Paesi e degli impegni assunti degli stessi nell'ambito di intese internazionali stipulate con Paesi terzi. Articolo 11 Nel campo della comunicazione e dell'informazione le Parti Contraenti favoriranno: 11.1. scambi reciproci di informazioni sugli aspetti della vita politica, economica, culturale e sociale dei rispettivi Paesi, anche attraverso visite di personalita' del mondo dell'informazione e della cultura; 11.2. la diffusione dei programmi radiofonici e televisivi. Incoraggeranno inoltre i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi del settore. Articolo 12 Le Parti Contraenti incoraggeranno le attivita' culturali rivolte ad intensificare la lotta contro il razzismo e l'intolleranza ed ogni forma di discriminazione ed a rafforzare la tutela dei diritti dell'uomo. A tale riguardo promuoveranno l'organizzazione di convegni e seminari, nonche' di azioni specifiche, favorendo in tale contesto le relazioni tra gli organismi nazionali e locali competenti in materia nonche' fra Organizzazioni non governative italiane (ONG) e giordane Articolo 13 Le Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori della gioventu' e dello sport. Esse favoriranno l'organizzazione e lo svolgimento reciproco di manifestazioni sportive, nonche' di seminari e conferenze con la partecipazione di personalita' del mondo sportivo dei due Paesi. Articolo 14 Il presente Accordo sara' ratificato. Esso entrera' in vigore 60 giorni dopo lo scambio degli Strumenti di Ratifica e la sua durata sara' illimitata. Ognuna delle Parti Contraenti potra' denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validita' del presente Accordo, salvo che le Parti Contraenti decidano diversamente. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo. Fatto ad Amman il 23 settembre 1999, in due originali nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione prevarra' il testo inglese.
PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DEL REGNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA HASCEMITA DI GIORDANIA
S.E. Dr. Francesco Cerulli S.E. Dr. Abdel Razzaq Bani Hani Ambasciatore della Repubblica Segretario Generale del Italiana nel Regno Hascernita Ministero del Piano di Giordania.
----> Vedere accordo in inglese da pag. 14 a pag. 17 <---- |
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