| 
| Gazzetta n. 14 del 18 gennaio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 9 gennaio 2006, n. 7 |  | Disposizioni  concernenti  la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 (Finalita)
 1.  In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni  Unite  sulle  donne,  la  presente  legge  detta  le  misure necessarie  per  prevenire,  contrastare  e  reprimere le pratiche di mutilazione   genitale   femminile   quali   violazioni  dei  diritti fondamentali all'integrita' della persona e alla salute delle donne e delle bambine.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 italiana,  approvato  con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
 al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
 legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Nota all'art. 1:
 -  Il testo degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione
 sono i seguenti:
 «Art.  2.  -  La  Repubblica  riconosce  e garantisce i
 diritti  inviolabili  dell'uomo, sia come singolo sia nelle
 formazioni  sociali  ove  si  svolge la sua personalita', e
 richiede   l'adempimento   dei   doveri   inderogabili   di
 solidarieta' politica, economica e sociale.».
 «Art.  3.  -  Tutti  i  cittadini  hanno  pari dignita'
 sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
 di  sesso,  di  razza, di lingua, di religione, di opinioni
 politiche, di condizioni personali e sociali.
 E'  compito  della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
 ordine  economico  e  sociale,  che,  limitando di fatto la
 liberta'  e  la  uguaglianza  dei cittadini, impediscono il
 pieno   sviluppo   della   persona   umana   e  l'effettiva
 partecipazione  di  tutti  i  lavoratori all'organizzazione
 politica, economica e sociale del Paese.».
 «Art.  32.  -  La  Repubblica  tutela  la  salute  come
 fondamentale   diritto  dell'individuo  e  interesse  della
 collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
 Nessuno   puo'   essere   obbligato  a  un  determinato
 trattamento  sanitario se non per disposizione di legge. La
 legge  non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal
 rispetto della persona umana.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. (Attivita' di promozione e coordinamento)
 1.  La  Presidenza  del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari  opportunita'  promuove  e  sostiene, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle attivita' svolte dai Ministeri  competenti  dirette  alla prevenzione, all'assistenza alle vittime  e  all'eliminazione  delle  pratiche di mutilazione genitale femminile.
 2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri-Dipartimento  per  le  pari opportunita'  acquisisce  dati  e informazioni, a livello nazionale e internazionale,   sull'attivita'  svolta  per  la  prevenzione  e  la repressione  e  sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati.
 |  |  |  | Art. 3. (Campagne informative)
 1.  Allo  scopo  di  prevenire  e  contrastare  le pratiche di cui all'articolo  583-bis  del  codice  penale,  il  Ministro per le pari opportunita',  d'intesa con i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  del  lavoro  e  delle politiche sociali,  degli  affari  esteri  e  dell'interno  e con la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  predispone  appositi programmi diretti a:
 a)  predisporre  campagne  informative  rivolte agli immigrati dai Paesi  in cui sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 583-bis del  codice  penale,  al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane, dirette a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare  delle  donne  e  delle bambine, e del divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile;
 b)    promuovere   iniziative   di   sensibilizzazione,   con   la partecipazione    delle   organizzazioni   di   volontariato,   delle organizzazioni  no  profit, delle strutture sanitarie, in particolare dei  centri  riconosciuti  di eccellenza dall'Organizzazione mondiale della  sanita', e con le comunita' di immigrati provenienti dai Paesi dove  sono praticate le mutilazioni genitali femminili per sviluppare l'integrazione  socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine;
 c)  organizzare  corsi  di informazione per le donne infibulate in stato  di  gravidanza,  finalizzati  ad  una corretta preparazione al parto;
 d)   promuovere   appositi  programmi  di  aggiornamento  per  gli insegnanti  delle scuole dell'obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta  esperienza  nel  campo  della mediazione culturale, per aiutarli  a  prevenire  le  mutilazioni  genitali  femminili,  con il coinvolgimento  dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati, e per  diffondere  in  classe  la  conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine;
 e) promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio dei casi pregressi gia' noti e rilevati localmente.
 2.  Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 -  Per  il testo dell'art. 583-bis del codice penale si
 veda l'art. 6, comma 1, della legge in lettura.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. (Formazione del personale sanitario)
 1.  Il  Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  per le pari opportunita' e la Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida destinate alle   figure   professionali   sanitarie  nonche'  ad  altre  figure professionali  che  operano con le comunita' di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 583-bis del   codice  penale  per  realizzare  un'attivita'  di  prevenzione, assistenza   e  riabilitazione  delle  donne  e  delle  bambine  gia' sottoposte a tali pratiche.
 2.  Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 -  Per  il testo dell'art. 583-bis del codice penale si
 veda l'art. 6, comma 1, della legge in lettura.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. (Istituzione di un numero verde)
 1.  E'  istituito,  entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  presso  il Ministero dell'interno, un numero verde  finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a  conoscenza  della  effettuazione,  sul  territorio italiano, delle pratiche  di  cui  all'articolo  583-bis del codice penale, nonche' a fornire  informazioni  sulle  organizzazioni  di volontariato e sulle strutture  sanitarie  che  operano  presso  le comunita' di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate tali pratiche.
 2.  Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 -  Per  il testo dell'art. 583-bis del codice penale si
 veda l'art. 6, comma 1, della legge in lettura.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)
 1. Dopo l'articolo 583 del codice penale sono inseriti i seguenti:
 "Art.  583-bis.  -  (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).  - Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una  mutilazione  degli  organi  genitali  femminili e' punito con la reclusione  da  quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si  intendono  come  pratiche  di  mutilazione  degli organi genitali femminili   la  clitoridectomia,  l'escissione  e  l'infibulazione  e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
 Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel  corpo  o nella mente, e' punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena e' diminuita fino a due terzi se la lesione e' di lieve entita'.
 La  pena  e'  aumentata  di  un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto e' commesso per fini di lucro.
 Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' quando il  fatto e' commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente  in  Italia,  ovvero  in  danno  di cittadino italiano o di straniero  residente in Italia. In tal caso, il colpevole e' punito a richiesta del Ministro della giustizia.
 Art.   583-ter.   -   (Pena  accessoria).  -  La  condanna  contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo  583-bis  importa  la pena accessoria dell'interdizione dalla  professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna e' data   comunicazione   all'Ordine   dei   medici  chirurghi  e  degli odontoiatri".
 2.  All'articolo  604  del  codice  penale,  al  primo periodo, le parole:  "da  cittadino  straniero"  sono  sostituite dalle seguenti: "dallo  straniero"  e,  al  secondo periodo, le parole: "il cittadino straniero" sono sostituite dalle seguenti: "lo straniero".
 
 
 
 Nota all'art. 6:
 -  Il testo dell'art. 604 del codice penale, cosi' come
 modificato dalla presente legge, e' il seguente:
 «Art.   604   (Fatto   commesso   all'estero).   -   Le
 disposizioni  di  questa  sezione,  nonche' quelle previste
 dagli    articoli    609-bis,    609-ter,    609-quater   e
 609-quinquies,  si  applicano  altresi'  quando il fatto e'
 commesso  all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno
 di  cittadino  italiano, ovvero dallo straniero in concorso
 con   cittadino   italiano.   In  quest'ultima  ipotesi  lo
 straniero  e'  punibile  quando si tratta di delitto per il
 quale  e'  prevista  la pena della reclusione non inferiore
 nel  massimo  a  cinque anni e quando vi e' stata richiesta
 del Ministro di grazia e giustizia.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. (Programmi di cooperazione internazionale)
 1.   Nell'ambito  dei  programmi  di  cooperazione  allo  sviluppo condotti  dal  Ministero  degli  affari  esteri  e in particolare nei programmi  finalizzati  alla  promozione  dei diritti delle donne, in Paesi  dove,  anche  in  presenza  di  norme  nazionali  di  divieto, continuano  ad  essere  praticate  mutilazioni  genitali femminili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, sono previsti, in accordo  con  i  Governi  interessati,  presso le popolazioni locali, progetti  di  formazione  e  informazione  diretti a scoraggiare tali pratiche   nonche'   a   creare   centri   antiviolenza  che  possano eventualmente dare accoglienza alle giovani che intendano sottrarsi a tali  pratiche  ovvero  alle donne che intendano sottrarvi le proprie figlie o le proprie parenti in eta' minore.
 |  |  |  | Art. 8. (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
 1.  Dopo  l'articolo  25-quater  del  decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente:
 "Art.  25-quater.  1.  -  (Pratiche  di  mutilazione  degli organi genitali  femminili).  - 1. In relazione alla commissione dei delitti di  cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura e' commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300  a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma  2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti   di   un   ente  privato  accreditato  e'  altresi'  revocato l'accreditamento.
 2.  Se  l'ente  o  una  sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione  dei  delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione  definitiva  dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3".
 
 
 
 Nota all'art. 8:
 -   Il  decreto  legislativo  8 giugno  2001,  n.  231,
 recante:  «Disciplina  della responsabilita' amministrativa
 delle   persone   giuridiche,   delle   societa'   e  delle
 associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma
 dell'art.  11  della  legge  29 settembre  2000, n. 300» e'
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 140 del 19 giugno
 2001.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. (Copertura finanziaria)
 1.  Agli  oneri derivanti dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, e 5,  comma  2,  pari  a  5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto  a  euro  5.000.000 per l'anno 2005, a euro 769.000 per l'anno 2006  e a euro 1.769.000 a decorrere dall'anno 2007, l'accantonamento relativo  al  Ministero  della  salute,  quanto  a euro 4.231.000 per l'anno  2006,  l'accantonamento  relativo  al  Ministero degli affari esteri  e  quanto  a  euro  3.231.000  a  decorrere  dall'anno  2007, l'accantonamento     relativo     al    Ministero    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 9 gennaio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 414):
 Presentato dal sen. Consolo il 9 luglio 2001.
 Assegnato  alla  2ª  commissione  (Giustizia),  in sede
 referente,    il   24 luglio   2001,   con   pareri   delle
 commissioni 1ª,  3ª, 12ª, speciale in materia di infanzia e
 minori  e  straordinaria  per la tutela e la promozione dei
 diritti umani.
 Esaminato  dalla  2ª commissione, in sede referente, il
 1° agosto  2001;  il  26 novembre  2002; il 5 e 12 febbraio
 2003.
 Assegnato  nuovamente  alla 2ª commissione (Giustizia),
 in sede deliberante, il 4 marzo 2003.
 Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il
 19 marzo 2003 e approvato l'8 aprile 2003.
 Camera dei deputati (atto n. 3884):
 Assegnato  alla  II  commissione  (Giustizia),  in sede
 referente,  il 16 aprile 2003, con pareri delle commissioni
 I e XII.
 Esaminato  dalla  II  commissione  il  17  giugno 2003;
 l'8 luglio  2003;  il  17 settembre 2003; 1°-8 e 23 ottobre
 2003; l'11 novembre 2003.
 Nuovamente   assegnato   alle  commissioni  riunite  II
 (Giustizia)  e  XII (Affari sociali) in sede referente il 2
 dicembre 2003.
 Esaminato  dalle  commissioni riunite II e XII, in sede
 referente,  il 10 dicembre 2003; 21 gennaio 2004, 4, 11, 12
 e 24 febbraio 2004; 10, 17, 23 e 25 marzo 2004.
 Esaminato  in  aula il 29 marzo 2004; il 28 e 29 aprile
 2004  ed  approvato con modificazioni in un testo unificato
 con gli atti numeri C. 150 (Ce' ed altri), C. 3282 (Conti);
 C.  3867  (Conti);  C.  4204  (Di  Virgilio e Palumbo) il 4
 maggio 2004.
 Senato della Repubblica (atto n. 414/B):
 Assegnato   alle   commissioni   riunite   1ª   (Affari
 costituzionali)   e   2ª (Giustizia),  in  sede  referente,
 l'11 maggio  2004, con parere delle commissioni 3ª, 5ª, 7ª,
 12ª, commissione speciale in materia di infanzia e minori e
 parlamentare per le questioni regionali.
 Esaminato  dalle  commissioni  riunite 1ª e 2ª, in sede
 referente, il 1°-22 luglio 2004; 5 e 11 maggio 2005.
 Esaminato  in  aula  il 19 e 24 maggio 2005 e approvato
 con modificazioni il 6 luglio 2005.
 Camera dei deputati (atto n. 150-3282-3867-3884- 4204/B):
 Assegnato alle commissioni riuniti II (Giustizia) e XII
 (Affari sociali), in sede referente, il 12 luglio 2005, con
 il parere delle commissioni I e V.
 Esaminato  dalle  commissioni riunite II e XII, in sede
 referente,  il  21  e  27 luglio 2005; il 15 e 22 settembre
 2005.
 Esaminato in aula il 26 settembre 2005 ed approvato con
 modificazioni il 20 dicembre 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 414/D):
 Assegnato  alla  2ª  commissione  (Giustizia),  in sede
 deliberante,   il   21   dicembre  2005  con  parere  delle
 commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 7ª e 12ª.
 Esaminato  dalla  2ª commissione in sede deliberante ed
 approvato il 22 dicembre 2005.
 |  |  |  |  |