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| Gazzetta n. 13 del 17 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | ORDINANZA 8 novembre 2005 |  | Ordinanza contingibile e urgente. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
 Visto  l'art.  117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
 Visto l'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  il  decreto-legge  1° ottobre  2005,  n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria;
 Considerata  la  necessita'  di  introdurre  disposizioni sanitarie specifiche   concernenti   il   potenziamento   e  l'impulso  per  lo svolgimento  dei controlli sanitari, da esercitarsi sulle merci e sui viaggiatori  provenienti  da  aree  territoriali  a rischio, da parte degli  uffici  periferici  del  Ministero  della  salute,  al fine di prevenire  o  contenere  la  diffusione  sul  territorio nazionale di patologie infettive e diffusive;
 Considerato  che  per  tali  finalita'  straordinarie ed urgenti si rende  impellente  dare  concreta attuazione alle disposizioni di cui agli  articoli 1,  2  e  3  del citato decreto-legge n. 202/2005, che prevedono:
 a)  l'istituzione  dello  specifico  Dipartimento  per la sanita' pubblica  veterinaria,  la  nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale;
 b)  l'istituzione  del  Centro  nazionale  di  lotta ed emergenza contro le malattie animali;
 c)  l'approvvigionamento di massicce scorte di medicinali e altro materiale  profilattico,  da destinare per la prevenzione del rischio epidemico;
 d)   l'assunzione   di   unita'   lavorative  da  destinare  allo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza  aviaria,  alle  malattie  degli  animali e alle relative emergenze;
 e)  l'incremento  dell'organico  del  Comando  carabinieri per la tutela della salute;
 Considerato  che in tale contesto si rende necessario disporre, con immediatezza,  di  locali  e  ambienti  da  adibire  sia a sede degli istituendi   uffici  e  del  personale  ivi  destinato,  compreso  il personale dell'Arma dei carabinieri, sia a deposito attrezzato per le scorte dei medicinali e del materiale profilattico;
 Considerato  che  a  tal fine sono disponibili locali di proprieta' statale,  siti  in Roma, alla via dei Carri Armati, numero civico 13, per   i  quali,  peraltro,  si  rende  necessario  un  intervento  di ristrutturazione,  solo nei limiti delle attuali cubature, al fine di adeguarli alle esigenze di cui sopra;
 Tenuto  conto  che  l'emergenza sanitaria in atto si configura come causa  di  giustificazione della deroga alle norme vigenti in materia di  lavori  pubblici  relativi  ad  opere da eseguirsi nell'interesse dello Stato;
 Vista  la  sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 14 aprile 1995,  che  consente di derogare agli atti normativi primari quali le leggi  fondamentali  in  materia  di  urbanistica, edificabilita' dei suoli, lavori pubblici ed espropriazione, previa espressa indicazione nell'ordinanza  delle  parti  della  normativa  la  cui  efficacia e' sospesa per il tempo necessario ad affrontare l'emergenza;
 Vista  la determinazione dell'Autorita' per la Vigilanza sui lavori pubblici  n.  1/04  del 14 gennaio 2004 nella quale viene ribadita la possibilita'  di  derogare  alle  norme della legge quadro sui lavori pubblici  nella  parte  relativa  all'affidamento  dei lavori ed alla scelta del contraente, per fronteggiare situazioni di urgenza tali da non consentire l'indugio degli incanti;
 Visto il parere favorevole all'adozione del presente provvedimento, reso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato con nota del 20 ottobre 2005, n. P139356;
 Ritenuti  ampiamente sussistenti i presupposti di contingibilita' e urgenza per provvedere nei termini indicati;
 Ordina:
 Art. 1.
 1.  Gli  uffici  di  sanita'  marittima  aerea  e  di frontiera del Ministero  della salute, per far fronte ad eventi di sanita' pubblica di  rilevanza  internazionale,  che  possono comportare il rischio di diffusione di malattie o a circostanze che rappresentino una minaccia per  la  salute  pubblica, adottano tutte le misure di sorveglianza e controllo  al fine di impedire l'ingresso nel territorio nazionale di patologie infettive e diffusive.
 2.  Nei  confronti  dei  passeggeri e delle merci in provenienza da aree   interessate   da  eventi  di  sanita'  pubblica  di  rilevanza internazionale  possono  essere adottate idonee misure di controllo e vigilanza, ivi compresi:
 a)  l'accesso  a  navi  e aeromobili da parte del personale degli uffici periferici del Ministero della salute;
 b)  la  identificazione  e  acquisizione  dei  dati anamnestici e personali,  inclusi quelli relativi ai recapiti, anche se temporanei, per  permettere  l'attuazione  di una adeguata sorveglianza sanitaria sul territorio;
 c) accertamenti  e  trattamenti  sanitari  obbligatori  ai  sensi dell'art. 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
 3.  Per  l'applicazione  delle misure di profilassi internazionale, gli  uffici  veterinari periferici del Ministero della salute, previo nulla  osta  del  Capo  del  Dipartimento  per  la  sanita'  pubblica veterinaria,  la  nutrizione  e  la sicurezza degli alimenti, possono avvalersi  anche  dei nuclei dei Carabinieri per la sanita', nonche', in  attesa  dell'applicazione  di  quanto stabilito dall'art. 126 del decreto   legislativo   31 marzo   1998,   n.   112,   e   successive modificazioni,  dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti  per  territorio. Per l'esecuzione dei controlli, compresi quelli  negli  spazi,  zone o depositi doganali o franchi, gli uffici doganali  assicurano ogni collaborazione loro richiesta dal personale sanitario  incaricato  e  ogni  informazione  e documentazione utile, anche  nel caso di controlli effettuati in via ordinaria presso punti di  entrata  sede  di posti di ispezione frontaliera veterinaria e di uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, in applicazione di disposizioni sanitarie nazionali o comunitarie.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il Capo del Dipartimento della sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione  e  la  sicurezza degli alimenti, avvalendosi ove ritenuto necessario   del   supporto   delle   strutture   del  Ministero,  e' autorizzato,  per le speciali ed eccezionali circostanze descritte in premessa,  ad  adottare  tutti gli atti necessari per il reclutamento del   personale  di  cui  all'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge 1° ottobre  2005,  n.  202, nonche' a derogare alle norme della legge quadro  sui  lavori  pubblici  in materia di affidamento dei lavori e scelta  del  contraente, per consentire la tempestiva progettazione e realizzazione  delle opere di ristrutturazione dei locali siti in via dei Carri Armati, 13.
 2.  Per  le  spese  di progettazione e di esecuzione delle opere di ristrutturazione  di  cui  al  comma 1 si provvede facendo ricorso ai fondi  stanziati  nell'apposito  capitolo  di  spesa del bilancio del Ministero  della salute, in corso di istituzione, relativo alle spese per   la   ristrutturazione  del  magazzino  centrale  del  materiale profilattico,  per la sistemazione logistica degli uffici veterinari, nonche' per la realizzazione di un centro di formazione professionale per  i nuclei antisofisticazione e sanita' e per il personale tecnico e   amministrativo   del  Ministero  della  salute,  per  un  importo complessivo massimo di euro 12.800.000,00.
 |  |  |  | Art. 3. 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della presente ordinanza hanno validita' di diciotto mesi.
 2.  Gli adempimenti di cui all'art. 2 della presente ordinanza sono eseguiti  con  la  massima  urgenza  consentita  dai tempi tecnici di progettazione  e  realizzazione  dei  lavori,  mediante l'affidamento degli  stessi con le procedure ristrette e/o negoziate previste dalla legge  n.  109  dell'11 febbraio  1994, stante l'incompatibilita' dei termini delle procedure di affidamento aperte e/o meccaniche, ovvero, allorquando   la   tempistica   dei   lavori  lo  richieda,  mediante l'affidamento   degli   stessi  in  deroga  alle  predette  procedure ristrette e/o negoziate, previa comunque indagine di mercato.
 3.  La  presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo   ed   entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 8 novembre 2005
 Il Ministro: Storace Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
 persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 49
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