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| Gazzetta n. 13 del 17 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 10 gennaio 2006 |  | Riapertura  delle  operazioni  di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali  4%,  con  godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037, seconda e terza tranche. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE della Direzione seconda
 del Dipartimento del Tesoro
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico,  e, in particolare, l'art.  3,  ove  si  prevede  che  il  Ministro dell'economia e delle finanze  e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice   che  consentano  al  tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di  strumenti  finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare  nominale,  il  tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
 Visto  il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in  attuazione  dell'art.  3  del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  398  del  2003,  ove  si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo  che  le  operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;
 Visti,  altresi',  gli  articoli 4  e  11  del ripetuto decreto del Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la dematerializzazione dei titoli di Stato;
 Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla  Monte  Titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5 maggio  2004, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del  13 maggio  2004,  recante  disposizioni  in  caso di ritardo nel regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
 Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
 Considerato   che   l'importo  delle  emissioni  disposte  a  tutto 5 gennaio  2006  ammonta,  al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 21.019 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
 Visto  il  proprio  decreto in data 12 ottobre 2005 con il quale e' stata  disposta  l'emissione della prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali  4%,  con  godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037;
 Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre  l'emissione  di  una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  30 dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del decreto ministeriale  del  22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, e' disposta  l'emissione  di  una  seconda  tranche  di buoni del Tesoro poliennali 4%,  con  godimento  1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro, da destinare a  sottoscrizioni  in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.
 I   buoni   sono   emessi  senza  indicazione  di  prezzo  base  di collocamento  e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.
 Al  termine  della  procedura  di  assegnazione  di cui ai predetti articoli e'  disposta automaticamente l'emissione della terza tranche dei  buoni,  per  un  importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale  indicato  al  precedente  primo  comma,  da  assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalita' di cui ai successivi articoli 11 e 12.
 Le  richieste  risultate  accolte  sono vincolanti e irrevocabili e danno    conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle   relative operazioni.
 I  nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4%, pagabile in due semestralita' posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.
 |  |  |  | Art. 2. L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui  al presente decreto e' di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno  quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato  nelle  premesse,  i  buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni  contabili  a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili  continuano  a  godere  dello  stesso  trattamento fiscale, comprese  le  agevolazioni  e  le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
 La  Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da   regolare  dei  buoni  sottoscritti  in  asta,  nel  servizio  di compensazione  e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con  valuta  pari  a  quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, puo' avvalersi di un altro  intermediario  il cui nominativo dovra' essere comunicato alla Banca  d'Italia,  secondo  la  normativa e attenendosi alle modalita' dalla stessa stabilite.
 A   fronte   delle  assegnazioni,  gli  intermediari  aggiudicatari accreditano   i   relativi  importi  sui  conti  intrattenuti  con  i sottoscrittori.
 |  |  |  | Art. 3. Ferme  restando  le  disposizioni  vigenti  relative alle esenzioni fiscali  in  materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi  e  al rimborso del capitale che verra' effettuato in unica soluzione  il  1° febbraio  2037,  ai  buoni  emessi  con il presente decreto   si   applicano  le  disposizioni  del  decreto  legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
 Il  calcolo  degli interessi semestrali e' effettuato applicando il tasso  cedolare  espresso  in  termini percentuali, comprensivo di un numero  di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.
 Il  risultato  ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non  inferiore a dieci, e' moltiplicato per il numero di volte in cui detto  importo  minimo  e'  compreso  nel  valore nominale oggetto di pagamento.   Ai   fini   del  pagamento  medesimo,  il  valore  cosi' determinato e' arrotondato al secondo decimale.
 Ai  sensi  dell'art.  11,  secondo  comma,  del  richiamato decreto legislativo   n.   239   del  1996,  nel  caso  di  riapertura  delle sottoscrizioni  dell'emissione  di  cui  al presente decreto, ai fini dell'applicazione  dell'imposta  sostitutiva  di  cui  all'art. 2 del medesimo  provvedimento  legislativo  alla differenza fra il capitale nominale  sottoscritto  da  rimborsare  ed il prezzo di emissione, il prezzo  di riferimento rimane quello di emissione della prima tranche del prestito.
 La  riapertura  della  presente emissione potra' avvenire anche nel corso  degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo   concorrera'   al  raggiungimento  del  limite  massimo  di indebitamento previsto per gli anni stessi.
 I  buoni  medesimi  sono  ammessi  alla quotazione ufficiale e sono compresi  tra  le  attivita'  ammesse  a garanzia delle operazioni di rifinanziamento  presso  la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto   dall'art.   3,   ultimo  comma  del  decreto  ministeriale 12 ottobre  2005,  citato  nelle  premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».
 |  |  |  | Art. 4. Possono  partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti,  purche'  abilitati  allo  svolgimento  di  almeno  uno dei servizi  di  investimento  di  cui  all'art.  1,  comma 5 del decreto legislativo  24 febbraio  1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):
 a) le  banche  italiane  comunitarie  ed  extracomunitarie di cui all'art.  l,  comma  2,  lettere  a), b) e c) del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385  (Testo  unico  delle  leggi  in materia bancaria  e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia   di   cui   all'art.  13,  comma  1  del  medesimo  decreto legislativo;
 le  banche  comunitarie  possono  partecipare  all'asta  anche in quanto  esercitino le attivita' di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo  n.  385  del  1993  senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purche' risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;
 le  banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto  esercitino  le  attivita'  di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata  d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;
 b) le  societa'  di  intermediazione  mobiliare  e  le imprese di investimento  extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere e) e  g)  del  citato  decreto  legislativo  n.  58  del  1998, iscritte nell'Albo  istituito  presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del  medesimo  decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie  di  cui  alla  lettera  f)  del  citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.
 Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.
 La  Banca  d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.
 |  |  |  | Art. 5. L'esecuzione  delle  operazioni  relative al collocamento dei buoni del  Tesoro  poliennali  di  cui al presente decreto e' affidata alla Banca d'Italia.
 I  rapporti  tra  il  Ministero  dell'economia e delle finanze e la Banca  d'Italia  conseguenti  alle operazioni in parola sono regolati dalle  norme  contenute  nell'apposita  convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.
 A  rimborso  delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sara'  riconosciuta  agli  operatori  una provvigione di collocamento dello  0,40%,  calcolata  sull'ammontare  nominale  sottoscritto,  in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.
 Detta  provvigione  verra'  corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia,  all'atto  del  versamento  presso la Sezione di Roma della Tesoreria   provinciale  dello  Stato  del  controvalore  dei  titoli sottoscritti.
 L'ammontare  della  provvigione  sara' scritturato dalle Sezioni di Tesoreria  fra  i  «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo 2247  (unita' previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della  spesa  del  Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.
 |  |  |  | Art. 6. Le  offerte  degli  operatori,  fino  ad  un massimo di tre, devono contenere  l'indicazione  dell'importo  dei  buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
 I  prezzi  indicati  dagli  operatori  devono variare di un importo minimo  di  un  centesimo  di  euro;  eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.
 Ciascuna  offerta  non  deve  essere  inferiore  a  500.000 euro di capitale   nominale;  eventuali  offerte  di  importo  inferiore  non verranno prese in considerazione.
 Ciascuna  offerta  non  deve  essere superiore all'importo indicato nell'art.  1;  eventuali  offerte  di  ammontare  superiore  verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.
 Eventuali  offerte  di  ammontare  non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.
 |  |  |  | Art. 7. Le  offerte  di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art.  1  del  presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del  giorno  13 gennaio 2006, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta  telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale  interbancaria  con  le  modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.
 Le  offerte  non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.
 In  caso  di  interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete»  troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste  nella  Convenzione  tra  la  Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.
 |  |  |  | Art. 8. Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle offerte  di  cui  al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta   nei   locali   della   Banca  d'Italia  in  presenza  di  un rappresentante    della   Banca   medesima,   il   quale,   ai   fini dell'aggiudicazione,   provvede   all'elencazione   delle   richieste pervenute,   con   l'indicazione   dei  relativi  importi  in  ordine decrescente di prezzo offerto.
 Le  operazioni  di  cui  al  comma  precedente  sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a cio' delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige  apposito  verbale  da  cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione.  Tale  prezzo  sara'  reso  noto  mediante comunicato stampa  nel  quale  verra' altresi' data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».
 |  |  |  | Art. 9. In  relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui  i  buoni  sono  emessi  senza  l'indicazione  di  prezzo base di collocamento,  non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».
 Il  «prezzo  di  esclusione»  viene  determinato  con  le  seguenti modalita':
 a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo  piu'  elevato,  costituiscono  la  prima  meta'  dell'importo nominale   in   emissione;  nel  caso  di  domanda  totale  inferiore all'offerta  si  determina  il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono la prima meta' dell'importo domandato;
 b) si  individua  il  «prezzo di esclusione» sottraendo tre punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto a).
 Ai  fini  della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non  vengono  prese  in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori   al  «prezzo  massimo  accoglibile»,  determinato  con  le seguenti modalita':
 a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo  piu'  elevato,  costituiscono  la  seconda meta' dell'importo nominale   in   emissione;  nel  caso  di  domanda  totale  inferiore all'offerta  si  determina  il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono la seconda meta' dell'importo domandato;
 b) si  individua  il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto a).
 Il  prezzo  di  esclusione  sara' reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.
 |  |  |  | Art. 10. L'assegnazione  dei  buoni verra' effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.
 Nel  caso  di  offerte  al  prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.
 |  |  |  | Art. 11. Non  appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli  articoli precedenti  avra'  inizio  il collocamento della terza tranche  di  detti  buoni  per  un  importo  massimo del 10 per cento dell'ammontare  nominale  indicato  al  primo  comma  dell'art. 1 del presente  decreto;  tale  tranche  supplementare sara' riservata agli operatori  «specialisti  in  titoli  di  Stato», individuati ai sensi dell'art.   3  del  regolamento  adottato  con  decreto  ministeriale 13 maggio  1999,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. l59 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della seconda tranche con almeno una richiesta effettuata ad un  prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno  partecipare  al  collocamento  supplementare  inoltrando le domande  di  sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 16 gennaio 2006.
 Le  offerte  non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.
 Il   collocamento   supplementare   avra'   luogo   al   prezzo  di aggiudicazione determinato nell'asta della seconda tranche.
 Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le disposizioni  di  cui  agli  articoli 5  e 8 del presente decreto. La richiesta  di  ciascuno «specialista» dovra' essere presentata con le modalita'   di   cui   al   precedente  art.  7  e  dovra'  contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.
 Ciascuna  richiesta  non  potra'  essere  inferiore a 500.000 euro; eventuali  richieste  di  importo  inferiore  non  verranno  prese in considerazione.
 Ciascuna  richiesta  non dovra' essere superiore all'intero importo del  collocamento  supplementare;  eventuali  richieste  di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.
 Eventuali  richieste  di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile   del  prestito  verranno  arrotondate  per  difetto; qualora   vengano   avanzate   piu'   richieste,   verra'   presa  in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.
 |  |  |  | Art. 12. L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»  nel collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei buoni  di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre  aste  «ordinarie»  dei BTP «trentennali» (ivi compresa quella di cui  al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente  assegnato,  nelle  medesime  aste,  agli  operatori ammessi  a  partecipare  al  collocamento supplementare. Le richieste saranno    soddisfatte   assegnando   prioritariamente   a   ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.
 Qualora  uno  o piu' «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle  loro  spettanti  di  diritto,  ovvero  non  effettuino alcuna richiesta,   la   differenza   sara'  assegnata  agli  operatori  che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.
 Delle  operazioni  relative  al  collocamento  supplementare verra' redatto apposito verbale.
 |  |  |  | Art. 13. Il  regolamento  dei  buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare   sara'   effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il 17 gennaio  2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi  di interesse lordi per centosessantanove giorni. A tal fine, la  Banca  d'Italia  provvedera'  ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.
 In  caso  di  ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto,   troveranno   applicazione   le  disposizioni  del  decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
 |  |  |  | Art. 14. Il  17 gennaio  2006 la Banca d'Italia provvedera' a versare presso la  sezione  di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo  dei  buoni  assegnati,  al  prezzo  di aggiudicazione d'asta, unitamente  al  rateo  di  interesse  del 4% annuo lordo, dovuto allo Stato, per centosessantanove giorni.
 La  predetta sezione di Tesoreria rilascera', per detti versamenti, separate   quietanze   di   entrata  al  bilancio  dello  Stato,  con imputazione  al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita' previsionale di base  6.4.1),  per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed  al  capitolo 3240, art. 3 (unita' previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.
 |  |  |  | Art. 15. Tutti  gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui  al  presente  decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della Banca  d'Italia  e  dei  suoi  incaricati,  sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.
 Ogni forma di pubblicita' per l'emissione dei nuovi buoni e' esente da  imposta  di  bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicita' e da diritti spettanti agli enti locali.
 |  |  |  | Art. 16. Gli  oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno carico  al  capitolo 2214 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) dello stato  di  previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.
 L'onere  per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2037,  fara'  carico  al  capitolo che verra' iscritto nello stato di previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze per   l'anno  stesso,  e  corrispondente  al  capitolo  9502  (unita' previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 10 gennaio 2006
 Il direttore: Cannata
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