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| Gazzetta n. 13 del 17 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 2005 |  | Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Visto  l'art. 14-vicies ter della legge 17 agosto 2005, n. 168, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, sono definiti: a) i requisiti delle societa' di gestione dei servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto; b) i requisiti degli esercizi commerciali; c) i criteri  per  l'aggiudicazione delle gare; d) le caratteristiche e la regolamentazione di utilizzo del buono pasto;
 Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ambito di applicazione e finalita'
 1.  Il presente decreto ha per oggetto l'attivita' di emissione dei buoni  pasto, le procedure di aggiudicazione del servizio sostitutivo di  mensa  reso  a  mezzo  di  buoni pasto, nonche' i rapporti tra le societa'  di  emissione  e gli esercizi convenzionati, per assicurare l'efficienza  e  la stabilita' economica del mercato dei buoni pasto, garantire  la  libera  ed  effettiva  concorrenza  nel  settore ed un efficiente servizio ai consumatori.
 |  |  |  | Art. 2. Definizioni
 1. Ai fini del presente decreto si intendono:
 a)  per  attivita'  di  emissione  di  buoni  pasto,  l'attivita' finalizzata  a  rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale;
 b) per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto, le  somministrazioni  di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti di  gastronomia  pronti  per  il  consumo  immediato effettuate dagli esercizi elencati all'art. 4;
 c) per  buono  pasto,  il  documento  di legittimazione, anche in forma  elettronica,  avente  le  caratteristiche di cui al successivo art.  5,  che  attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione  di  alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia  pronti  per  il  consumo,  con  esclusione  di qualsiasi prestazione in denaro;
 d) per societa' di emissione, l'impresa che svolge l'attivita' di emissione di buoni pasto;
 e) per esercizi convenzionati, gli esercizi, elencati all'art. 4, che,  in  forza di apposita convenzione con la societa' di emissione, provvedono ad erogare il servizio sostitutivo di mensa;
 f) per  cliente,  il  datore  di  lavoro, pubblico o privato, che acquista dalla societa' di emissione i buoni pasto al fine di erogare ai propri dipendenti il servizio sostitutivo di mensa;
 g)  per  valore  facciale, il valore della prestazione, inclusivo dell'imposta  sul valore aggiunto prevista per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, indicato sul buono pasto.
 |  |  |  | Art. 3. Requisiti delle societa' di emissione
 1. L'attivita' di emissione di buoni pasto e' svolta esclusivamente da  societa' di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro.
 2.  Le  societa'  di  cui  al  comma  1  hanno come oggetto sociale l'esercizio   dell'attivita'   finalizzata   a  rendere  il  servizio sostitutivo  di  mensa,  sia  pubblica  che privata, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi.
 3.  Il  bilancio  delle  societa'  di  cui  al  comma 1 deve essere corredato  dalla  relazione  nella  quale  una  societa' di revisione iscritta  nell'elenco  di  cui  all'art.  161 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n. 58, esprime un giudizio ai sensi dell'art. 156 del  citato  decreto  legislativo, ovvero da una relazione redatta da una  societa'  di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero  della  giustizia  ai  sensi  dell'art. 2409-bis del codice civile.
 4. Le cariche di amministratore, sindaco e direttore generale nelle imprese di emissione non possono essere ricoperte da coloro che:
 1)  si  trovano  in  una  delle  condizioni  di ineleggibilita' o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
 2)  sono  stati  sottoposti  a  misure  di  prevenzione  disposte dall'autorita'  giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423  o  della  legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
 3)  sono  stati  condannati  con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 a) a  pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano    l'attivita'    bancaria,    finanziaria,   mobiliare, assicurativa  e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 b) alla  reclusione  per uno dei delitti previsto nel titolo XI del  libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 c) alla    reclusione    per   delitti   contro   la   pubblica amministrazione,  contro  la  fede  pubblica,  contro  il patrimonio, contro  l'ordine  pubblico,  contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
 5.  Le  pene  previste  dal  comma 4, punto 3, lettere a) e b), non rilevano se inferiori ad un anno.
 6.  Le  societa'  di cui al comma 1 possono svolgere l'attivita' di emissione  dei  buoni  pasto previa dichiarazione di inizio attivita' trasmessa  ai  sensi  dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come  sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, al Ministero delle attivita' produttive, sotto la responsabilita' dei  rappresentanti  legali,  di possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto.
 7.  Le  imprese  attive  nel  settore dell'emissione di buoni pasto aventi  sede  in  altri  Paesi dell'Unione europea possono esercitare l'attivita'  di  cui  al  comma  1 se a cio' autorizzate in base alle norme del Paese di appartenenza.
 |  |  |  | Art. 4. Requisiti degli esercizi
 1. I servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto sono erogati dagli esercizi che svolgono le seguenti attivita':
 a) le  somministrazioni  di  alimenti  e bevande effettuate dagli esercizi  di  somministrazione  di  cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287,  ed  alle  eventuali  leggi  regionali  in materia di commercio, nonche' da mense aziendali ed interaziendali;
 b) le  cessioni  di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato,   effettuate,   oltre   che   dagli   stessi  esercizi  di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art.  5,  primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonche' dagli  esercizi  di  vendita  di  cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  114,  ed  alle  eventuali  leggi  regionali  in materia di commercio,  legittimati  a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.
 2.  Resta  fermo  il  possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art.   2  della  legge  30 aprile  1962,  n.  283,  nel  caso  di preparazione  o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio.
 |  |  |  | Art. 5. Requisiti dei buoni pasto
 1. Ai sensi del presente decreto i buoni pasto:
 a) consentono    all'utilizzatore   di   ricevere   un   servizio sostitutivo  di  mensa  di  importo pari al valore facciale del buono pasto;
 b) costituiscono   il   documento   che   consente  all'esercizio convenzionato  di  provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle societa' di emissione;
 c) sono  utilizzati,  durante  la  giornata  lavorativa  anche se domenicale   o  festiva,  esclusivamente  dai  prestatori  di  lavoro subordinato,  a  tempo  pieno  e  parziale, anche qualora l'orario di lavoro  non  prevede una pausa per il pasto, nonche' dai soggetti che hanno  instaurato  con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
 d) non    sono   cedibili,   commercializzabili,   cumulabili   o convertibili in denaro;
 e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.
 2. I buoni pasto devono riportare:
 a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
 b) la  ragione  sociale  e  il  codice  fiscale della societa' di emissione;
 c) il valore facciale espresso in valuta corrente;
 d) il termine temporale di utilizzo;
 e) uno  spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della   firma   dell'utilizzatore   e   del   timbro   dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
 f) la  dicitura  «Il  buono pasto non e' cumulabile, ne' cedibile ne' commerciabile, ne' convertibile in denaro; puo' essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore».
 3.  Le  societa' di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilita' del buono pasto.
 |  |  |  | Art. 6. Criteri per l'aggiudicazione delle gare
 1.  Gli  appalti  aventi  ad oggetto i servizi sostitutivi di mensa sono  aggiudicati  ai  sensi  dell'art.  23, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 157, privilegiando la garanzia e  la qualita' della prestazione mediante la valutazione dell'aspetto tecnico ed economico dell'offerta.
 2.  L'offerta  e' valutata sulla base dei criteri indicati all'art. 53,   comma   1,  lettera  a),  della  direttiva  31 marzo  2004,  n. 2004/18/CE.
 3. L'offerta e' valutata sulla base dei seguenti criteri:
 a) prezzo.
 Il  punteggio  massimo e' attribuito all'offerta con il prezzo piu' basso.   Alle   altre   offerte  e'  attribuito  un  minor  punteggio determinato  dalla  formula:  prezzo  minimo  offerto  diviso  prezzo singola  offerta  moltiplicato per il punteggio massimo; il risultato e'  moltiplicato  per  un  coefficiente  correttivo  da  0,95 a 1. Ai suddetti  prezzi  si  applica  l'imposta sul valore aggiunto. Fattore ponderale: 30-40;
 b) rimborso dei buoni pasto agli esercizi convenzionati.
 Il punteggio massimo e' attribuito all'offerta che prevede da parte della  societa' di emissione il rimborso del buono pasto piu' elevato all'esercizio  convenzionato.  Alle  altre  offerte  e' attribuito un minor  punteggio  determinato dalla formula: rimborso singola offerta diviso  rimborso  massimo  moltiplicato  per il punteggio massimo; il risultato  e'  moltiplicato per un coefficiente correttivo da 0,95 ad 1.
 Fattore ponderale 15-30;
 c) progetto tecnico.
 Il  punteggio  massimo e' attribuito al progetto tecnico che meglio risponde  alle  specifiche  oggettive  esigenze  organizzative  e  di innovazione tecnologica indicate dal cliente.
 Fattore ponderale 0-20;
 d) termini di pagamento agli esercizi convenzionati.
 Il  punteggio  massimo  e'  attribuito all'impresa che si impegna a pagare i corrispettivi delle fatture in un termine inferiore rispetto a  quello  previsto  dal  comma  1  dell'art. 9 del presente decreto. Fattore ponderale: 1-10;
 e) rete degli esercizi.
 Il  punteggio  massimo e' attribuito all'offerta che reca l'impegno espresso  all'attivazione,  entro  un  congruo  termine  dal  momento dell'aggiudicazione  fissato  in sede di bando, del maggior numero di convenzioni  con  esercizi.  La  stipula del contratto e' subordinata alla  circostanza  che l'impresa aggiudicataria fornisca prova, entro il  congruo  termine  di  cui  al  primo periodo, di aver attivato il numero  di  convenzioni  indicate in sede di offerta. Se la prova non viene  fornita,  l'impresa  decade  dall'aggiudicazione e il servizio viene  affidato  all'impresa  che la segue in graduatoria. Alle altre offerte e' attribuito un punteggio direttamente proporzionale secondo la  formula, corretta da un fattore di correzione compreso tra 0,80 e 0,95:  numero esercizi singola offerta diviso numero massimo esercizi per punteggio massimo. Fattore ponderale: 5-35.
 4.  La somma dei fattori ponderali da assegnare per l'insieme degli elementi  e'  pari  a  100:  in ogni caso i criteri di aggiudicazione dovranno  essere  coerenti  con  le  specifiche ed oggettive esigenze delle   singole  amministrazioni  aggiudicatrici  prevedendosi  tempi congrui per la presentazione delle offerte.
 5. Il mancato rispetto dei criteri e/o delle condizioni indicate in offerta comporta la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.
 6.  Le  dichiarazioni  sono  autocertificate ai sensi della vigente normativa.
 |  |  |  | Art. 7. Modalita' per garantire il valore della prestazione
 1.  I  datori  di  lavoro,  le societa' di emissione e gli esercizi convenzionati  assicurano,  ciascuno  nell'esercizio della rispettiva attivita' contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilita' del buono pasto per l'intero valore facciale.
 2.  Il  valore  assunto  a  base d'asta per le gare non puo' essere inferiore al valore facciale del buono pasto.
 3.  Il  valore facciale del buono pasto e' comprensivo dell'imposta sul  valore  aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti  e  bevande.  Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano   inalterato  il  contenuto  economico  dei  contratti  gia' stipulati.
 4.  Sono nulli i contratti aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa  conclusi previa contrattazione telematica con il sistema delle aste   on-line   con  rilanci  plurimi,  anche  con  l'intervento  di intermediari professionali.
 |  |  |  | Art. 8. Convenzioni
 1.  Le  convenzioni stipulate tra le societa' di emissione di buoni pasto  e  i titolari degli esercizi convenzionabili di cui all'art. 4 contengono:
 a) l'indicazione del termine di pagamento da parte della societa' di   emissione   dei  buoni  pasto  utilizzati  presso  gli  esercizi convenzionati;
 b) la durata del contratto, le condizioni anche economiche, ed il termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta;
 c) le  clausole di utilizzabilita' del buono pasto, relative alle condizioni  di validita' ed ai limiti di utilizzo, nonche' ai termini di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme:
 d) l'indicazione dello sconto incondizionato e di eventuali altri corrispettivi riconosciuti alle societa' di emissione;
 e) l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato potra'   validamente   richiedere   il  pagamento  delle  prestazioni effettuate.
 2.  Le  convenzioni  di  cui  al comma 1 possono essere stipulate e modificate, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta.
 |  |  |  | Art. 9. Termini e ritardi di pagamento
 1. Il termine massimo per il pagamento dei buoni pasto da parte dei clienti  alle  societa'  di  emissione  e'  fissato in quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della fattura.
 2.  Il  comma  1  si  applica anche al pagamento delle fatture agli esercizi convenzionati da parte delle societa' di emissione.
 3. In caso di mancato pagamento entro i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza, gli interessi legali nella misura di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
 4. Le parti, nella propria liberta' contrattuale, possono stabilire termini  superiori  rispetto  a quelli legali di cui ai commi 1 e 2 a condizione  che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino  i  limiti  concordati nell'ambito di accordi sottoscritti presso  il Ministero delle attivita' produttive dalle organizzazioni, maggiormente  rappresentative  a  livello nazionale, delle imprese di emissione, degli esercizi convenzionabili e dei datori di lavoro.
 |  |  |  | Art. 10. Disposizioni transitorie
 1.  Le  societa'  in  esercizio  alla data di entrata in vigore del presente  decreto  si  adeguano  alle prescrizioni del medesimo entro dodici mesi.
 2. I contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto  sono adeguati alle previsioni in esso contenute entro dodici mesi.
 Roma, 18 novembre 2005
 p. Il Presidente: Letta Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2005 Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
 registro n. 13, foglio n. 296
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