| IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
 di Rovigo
 Visto  il  primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica  18 aprile  1994,  n.  342, che attribuisce alle direzioni provinciali  del  lavoro (gia' U.P.L.M.O.) la funzione amministrativa in  materia  di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;
 Vista la circolare ministeriale n. 39 del 18 marzo 1997;
 Visto  il precedente decreto n. 5/04 del 4 maggio 2004 con il quale si  provvedeva  a  determinare  l'aggiornamento  delle tariffe per le operazioni   di  facchinaggio  della  provincia  di  Rovigo  fino  al 31 dicembre 2004 e ritenuto doveroso procedere al loro aggiornamento;
 Ritenuto  doveroso  il  coinvolgimento delle organizzazioni sociali operanti nel settore e valutate le conseguenti risultanze;
 Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle tariffe secondo le   linee  guida  indicate  nel  verbale  d'incontro  del  17  u.s., significativamente  per  quanto  attiene  la  ricerca di modalita' di determinazione  delle  tariffe  ispirate ad una semplificazione dello stesso modello tariffario;
 Determina:
 Come  segue  i  nuovi importi per le tariffe minime di facchinaggio per  le aziende e gli organismi economici operanti nella provincia di Rovigo, a valere a tutto il 31 dicembre 2006:
 1) per ogni prestazione pari a 1 ora/lavoro: Euro 15.30;
 2)  per  lavori  di facchinaggio svolti con l'ausilio di carrelli elevatori di portata fino a 20 q.li con operatore, muniti di tutte le caratteristiche tecniche operative standard: Euro 22,00;
 3)  le  tariffe  concordate  aziendalmente  in  applicazione  del presente   decreto   dovranno   essere   aumentate   delle   seguenti maggiorazioni:
 30%  per  lavoro  notturno, intendendosi per tale quello svolto dalle 22 alle 6 del giorno successivo;
 25% per lavoro svolto di sabato;
 50% per lavoro festivo;
 70% per lavoro festivo e notturno.
 Le  percentuali  di  cui  sopra  non  sono  cumulabili: la maggiore assorbe la minore.
 Per  quanto  riguarda, inoltre, le tariffe relative all'utilizzo di carrelli  elevatori  (punto),  tali  maggiorazioni  devono intendersi riferite alla sola quota ora/lavoro.
 Rovigo, 20 dicembre 2005
 Il direttore provinciale: Bortolan
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