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| Gazzetta n. 13 del 17 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 22 novembre 2005 |  | Modalita'  di  attuazione  delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter  dell'articolo  7  del  decreto-legge  31  gennaio  2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. |  | 
 |  |  |  | IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali
 Viste  le  disposizioni  dell'art.  7,  commi  2-bis  e  2-ter, del decreto-legge  31 gennaio  2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla  legge  31 marzo  2005,  n. 43, con le quali, tra l'altro, sono state  apportate  modificazioni  all'art.  10,  comma  5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
 Considerato  che,  ai  sensi delle predette disposizioni, acquisita altresi'  l'intesa  dell'Associazione  nazionale dei comuni italiani, con decreto ministeriale dell'economia e delle finanze sono stabiliti i  termini  e  le  modalita'  di  presentazione  delle  dichiarazioni relative  alle  somme  riscosse  a  titolo  di imposta comunale sugli immobili che non e' possibile attribuire ai comuni; e' organizzato il sistema  di  versamento  e  di  impiego  delle  somme  in  questione, destinate  in  via  prioritaria  ad attivita' di formazione nel campo della  gestione  del  tributo  ed  alle  politiche di informazione al contribuente;  sono stabilite le modalita' di effettuazione, da parte dell'Associazione   nazionale   dei   comuni  italiani,  dei  servizi finalizzati  a fornire adeguati strumenti conoscitivi per un'efficace azione  accertativa  dei  tributi dei comuni, nonche' per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare   il  miglioramento  dell'attivita'  di  informazione  dei contribuenti;
 Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
 Acquisita   l'intesa   della   Associazione  nazionale  dei  comuni italiani, espressa con nota del 28 luglio 2005 prot. n. 55/SG/AR/ld;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Per  la  realizzazione delle finalita' di cui all'art. 7, comma 2-ter,  del  decreto-legge  31 gennaio  2005,  n.  7, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31 marzo  2005,  n.  43, l'Associazione nazionale  dei  comuni  italiani  (di seguito «ANCI»") costituisce un apposito  soggetto  di  diritto  privato,  senza  finalita' di lucro, avente patrimonio e contabilita' distinti da quelli dell'ANCI, il cui ordinamento  e'  determinato  con statuto approvato dall'ANCI, previa comunicazione   al   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  -- Dipartimento per le politiche fiscali.
 2.  Con  lo  statuto  di  cui  al  comma 1 e' previsto un organo di gestione,  composto  da  un  massimo di cinque membri, fra i quali il segretario  generale  dell'ANCI,  nonche'  un  collegio  di  sindaci, composto  da  tre  membri  effettivi  e due supplenti. Tutti i membri dell'organo  di  gestione  e  del  collegio dei sindaci sono nominati dall'ANCI.  L'organo di gestione attua il piano delle attivita' ed e' responsabile del conseguimento degli obiettivi del soggetto di cui al comma 1.
 3.  Per assicurare la congruita' tecnica e la validita' scientifica delle  attivita'  del  soggetto  di  cui  al comma 1, e' istituito un Comitato  di garanzia che approva il piano delle attivita' nonche' la relazione   consuntiva   delle   attivita'   stesse,  da  trasmettere annualmente  al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali.
 4.  Il Comitato di garanzia e' composto dal Presidente dell'ANCI, o da  un  suo delegato, che lo presiede, dal Direttore del Dipartimento per  le  politiche fiscali, o da un suo rappresentante, e da non piu' di  sette componenti, scelti dal Presidente dell'ANCI tra magistrati, contabili   o   amministrativi,  professori  universitari,  dirigenti pubblici  di comprovata esperienza nel settore della finanza locale e di  riconosciuta indipendenza, anche in pensione. I componenti scelti restano in carica tre anni e possono essere confermati.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Dello  svolgimento  dei servizi di cui all'art. 1 e' assicurata adeguata  e sistematica informazione ai comuni, ai contribuenti ed al Ministero  dell'economia  e delle finanze, attraverso la fornitura di dati,  elaborazioni  statistiche,  studi ed ogni altro elemento utile per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili (di seguito «ICI»")  e degli altri tributi comunali, nonche' dei trasferimenti di fondi  ai  comuni.  Il  soggetto di cui all'art. 1, comma 1, promuove altresi'  attivita'  di  ideazione  e  di  realizzazione  di processi telematici  finalizzati  allo  scambio  di dati fra l'amministrazione centrale e gli enti locali in materia tributaria.
 2.  Restano ferme, nella competenza del soggetto di cui all'art. 1, comma  1,  le  attivita'  previste  dai  decreti  del Ministero delle finanze  11 ottobre 1993, 7 giugno 2000 e 31 luglio 2000, pubblicati, rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242  del  14 ottobre  1993,  n.  173  del 26 luglio 2000 e n. 221 del 21 settembre  2000,  gia' di competenza del Consorzio ANCI-CNC per la fiscalita'  locale,  costituito  con  il  citato decreto del Ministro delle  finanze  11 ottobre 1993, in attuazione dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2006 il contributo dello 0,6 per mille  del  gettito  ICI,  di  cui  all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo  n.  504  del  1992,  e'  versato  dai  concessionari del servizio  nazionale della riscossione e dagli altri soggetti previsti dall'art.  52  del  decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n. 446, direttamente,  entro  il  30 aprile  di ogni anno, al soggetto di cui all'art. 1, comma 1.
 2.  I  concessionari del servizio nazionale della riscossione e gli altri  soggetti  previsti dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del  1997  comunicano,  entro  il  30 aprile  di  ogni  anno, per via telematica, mediante distinte riepilogative, contenenti l'indicazione delle annualita' di riferimento e dell'ammontare delle corrispondenti riscossioni, l'ammontare degli importi riscossi nell'anno precedente.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  In  conformita'  all'art.  7,  comma  2-bis,  del decreto-legge 31 gennaio  2005,  n.  7,  convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo  2005,  n.  43, i concessionari del servizio nazionale della riscossione,  nonche'  gli  altri  soggetti previsti dall'art. 52 del decreto  legislativo  n.  446  del 1997 che effettuano la riscossione dell'ICI  dichiarano l'importo delle somme, riscosse a questo titolo, che,  negli  anni  dal  1993  a tutto il 2004, non e' stato possibile attribuire ai comuni di competenza.
 2.  Ai  fini  di  cui  al comma 1, i soggetti indicati nel medesimo comma    presentano,   entro   il   28 febbraio   2006,   un'apposita dichiarazione,  conforme  al  modello  ed  alle  relative  istruzioni pubblicate  sul  sito  internet  del  Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento  per  le  politiche  fiscali.  Del  mancato, tempestivo  adempimento e' data comunicazione alla Commissione per la gestione  dell'Albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
 3.  I  concessionari  del  servizio  nazionale  della  riscossione, nonche'   gli  altri  soggetti  previsti  dall'art.  52  del  decreto legislativo  n.  446  del 1997 che effettuano la riscossione dell'ICI versano  l'importo  relativo alle somme ICI non attribuite ai comuni, risultante  dalla  dichiarazione  di  cui  al comma 1, in un apposito conto  corrente  bancario  vincolato  intestato  al  soggetto  di cui all'art.  1,  comma  1,  entro  trenta giorni dalla formale richiesta dallo  stesso  effettuata.  Dell'impiego  di  tali  somme  e'  tenuta distinta contabilita'.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  A  decorrere  dall'anno  2005,  i  concessionari  del  servizio nazionale  della  riscossione,  nonche'  gli  altri soggetti previsti dall'art.  52  del decreto legislativo n. 446 del 1997 che effettuano la  riscossione  dell'ICI, dichiarano direttamente al soggetto di cui all'art.   1,   comma 1,  entro  il  31 marzo  dell'anno  successivo, l'importo  delle  somme riscosse a titolo di ICI che per ciascun anno non e' possibile attribuire ad alcun comune.
 2. Il versamento delle somme di cui al comma 1 e' effettuato, entro il  30 aprile  di ciascun anno, nell'apposito conto corrente bancario di cui all'art. 4.
 |  |  |  | Art. 6. 1. Le somme di cui agli articoli 4 e 5 sono utilizzate dal soggetto di cui all'art. 1, comma 1, in via prioritaria per il finanziamento e l'organizzazione  di  attivita'  di formazione gratuita del personale dei   comuni  addetto  alla  gestione  dei  tributi  locali  ed  alla promozione di attivita' di informazione del contribuente.
 2.  Per  lo svolgimento delle attivita' di formazione e' attribuita ampia  facolta'  di organizzazione, fermo restando che tali attivita' sono   svolte  in  collaborazione  con  l'ANCI  e  le  sue  strutture periferiche,  ovvero  mediante  convenzione  con organismi pubblici o privati  di  notoria  qualificazione nel campo della formazione o con associazioni rappresentative di dipendenti degli enti locali.
 3.  Ai  fini  dello  svolgimento  delle attivita' di formazione, il soggetto  di cui all'art. 1, comma 1, predispone programmi annuali di iniziative  di  formazione,  adeguatamente articolate sul territorio, avendo  particolare  attenzione  ai  comuni  di minore dimensione. Il programma    annuale    di    formazione   deve   essere   sottoposto all'approvazione del Comitato di garanzia per valutarne la congruita' rispetto alle finalita' previste.
 |  |  |  | Art. 7. 1.  Ai  fini  dell'attuazione  delle  attivita' di informazione del contribuente,  il  soggetto  di  cui  all'art.  1,  comma 1, anche in collaborazione  con l'ANCI e le sue strutture periferiche, predispone un apposito piano annuale, in conformita' alle disposizioni contenute nella  legge  7 giugno  2000,  n.  150,  concernente la comunicazione istituzionale,   da   sottoporre  all'approvazione  del  Comitato  di garanzia   per   valutarne  la  congruita'  rispetto  alle  finalita' previste.
 |  |  |  | Art. 8. 1.  Fermi  gli impieghi delle somme di cui agli articoli 6 e 7, per le  finalita'  previste  dai  medesimi  articoli,  il soggetto di cui all'art.   1,  comma  1,  puo'  destinare  fino  ad  un  massimo  del venticinque  per  cento  degli  importi  annualmente disponibili alla realizzazione  di  studi e ricerche nel campo della finanza locale da affidare  a  soggetti  pubblici  o privati di notoria qualificazione, secondo  un  programma  annuale  da  sottoporre  all'approvazione del Comitato  di  garanzia  per  valutarne  la  congruita'  rispetto alle finalita' previste.
 |  |  |  | Art. 9. 1.  A  decorrere dal 1° gennaio 2006 il soggetto di cui all'art. 1, comma  1,  succede in tutti i rapporti attivi e passivi del Consorzio ANCI-CNC  per  la  fiscalita'  locale, nella titolarita' del relativo patrimonio,  nonche' nello svolgimento delle attivita' di competenza; il Consorzio continua a svolgere le sue attivita' fino al 31 dicembre 2005,  completando  gli  adempimenti necessari al trasferimento delle attivita'  e  dei  rapporti  giuridici al soggetto di cui all'art. 1, comma 1, entro il 30 giugno 2006.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso ai competenti organi per il controllo  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana  ed  entrera'  in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Roma, 22 novembre 2005
 Il Capo del Dipartimento: Ciocca Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2005 Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 6
 Economia e finanze, foglio n. 106
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