Gazzetta n. 13 del 17 gennaio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 22 novembre 2005 |
Modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali Viste le disposizioni dell'art. 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, con le quali, tra l'altro, sono state apportate modificazioni all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; Considerato che, ai sensi delle predette disposizioni, acquisita altresi' l'intesa dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, con decreto ministeriale dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini e le modalita' di presentazione delle dichiarazioni relative alle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che non e' possibile attribuire ai comuni; e' organizzato il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione, destinate in via prioritaria ad attivita' di formazione nel campo della gestione del tributo ed alle politiche di informazione al contribuente; sono stabilite le modalita' di effettuazione, da parte dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per un'efficace azione accertativa dei tributi dei comuni, nonche' per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attivita' di informazione dei contribuenti; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; Acquisita l'intesa della Associazione nazionale dei comuni italiani, espressa con nota del 28 luglio 2005 prot. n. 55/SG/AR/ld; Decreta: Art. 1. 1. Per la realizzazione delle finalita' di cui all'art. 7, comma 2-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (di seguito «ANCI»") costituisce un apposito soggetto di diritto privato, senza finalita' di lucro, avente patrimonio e contabilita' distinti da quelli dell'ANCI, il cui ordinamento e' determinato con statuto approvato dall'ANCI, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento per le politiche fiscali. 2. Con lo statuto di cui al comma 1 e' previsto un organo di gestione, composto da un massimo di cinque membri, fra i quali il segretario generale dell'ANCI, nonche' un collegio di sindaci, composto da tre membri effettivi e due supplenti. Tutti i membri dell'organo di gestione e del collegio dei sindaci sono nominati dall'ANCI. L'organo di gestione attua il piano delle attivita' ed e' responsabile del conseguimento degli obiettivi del soggetto di cui al comma 1. 3. Per assicurare la congruita' tecnica e la validita' scientifica delle attivita' del soggetto di cui al comma 1, e' istituito un Comitato di garanzia che approva il piano delle attivita' nonche' la relazione consuntiva delle attivita' stesse, da trasmettere annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali. 4. Il Comitato di garanzia e' composto dal Presidente dell'ANCI, o da un suo delegato, che lo presiede, dal Direttore del Dipartimento per le politiche fiscali, o da un suo rappresentante, e da non piu' di sette componenti, scelti dal Presidente dell'ANCI tra magistrati, contabili o amministrativi, professori universitari, dirigenti pubblici di comprovata esperienza nel settore della finanza locale e di riconosciuta indipendenza, anche in pensione. I componenti scelti restano in carica tre anni e possono essere confermati. |
| Art. 2. 1. Dello svolgimento dei servizi di cui all'art. 1 e' assicurata adeguata e sistematica informazione ai comuni, ai contribuenti ed al Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso la fornitura di dati, elaborazioni statistiche, studi ed ogni altro elemento utile per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (di seguito «ICI»") e degli altri tributi comunali, nonche' dei trasferimenti di fondi ai comuni. Il soggetto di cui all'art. 1, comma 1, promuove altresi' attivita' di ideazione e di realizzazione di processi telematici finalizzati allo scambio di dati fra l'amministrazione centrale e gli enti locali in materia tributaria. 2. Restano ferme, nella competenza del soggetto di cui all'art. 1, comma 1, le attivita' previste dai decreti del Ministero delle finanze 11 ottobre 1993, 7 giugno 2000 e 31 luglio 2000, pubblicati, rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 14 ottobre 1993, n. 173 del 26 luglio 2000 e n. 221 del 21 settembre 2000, gia' di competenza del Consorzio ANCI-CNC per la fiscalita' locale, costituito con il citato decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1993, in attuazione dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. |
| Art. 3. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 il contributo dello 0,6 per mille del gettito ICI, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e' versato dai concessionari del servizio nazionale della riscossione e dagli altri soggetti previsti dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, direttamente, entro il 30 aprile di ogni anno, al soggetto di cui all'art. 1, comma 1. 2. I concessionari del servizio nazionale della riscossione e gli altri soggetti previsti dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 comunicano, entro il 30 aprile di ogni anno, per via telematica, mediante distinte riepilogative, contenenti l'indicazione delle annualita' di riferimento e dell'ammontare delle corrispondenti riscossioni, l'ammontare degli importi riscossi nell'anno precedente. |
| Art. 4. 1. In conformita' all'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, i concessionari del servizio nazionale della riscossione, nonche' gli altri soggetti previsti dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 che effettuano la riscossione dell'ICI dichiarano l'importo delle somme, riscosse a questo titolo, che, negli anni dal 1993 a tutto il 2004, non e' stato possibile attribuire ai comuni di competenza. 2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti indicati nel medesimo comma presentano, entro il 28 febbraio 2006, un'apposita dichiarazione, conforme al modello ed alle relative istruzioni pubblicate sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali. Del mancato, tempestivo adempimento e' data comunicazione alla Commissione per la gestione dell'Albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. 3. I concessionari del servizio nazionale della riscossione, nonche' gli altri soggetti previsti dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 che effettuano la riscossione dell'ICI versano l'importo relativo alle somme ICI non attribuite ai comuni, risultante dalla dichiarazione di cui al comma 1, in un apposito conto corrente bancario vincolato intestato al soggetto di cui all'art. 1, comma 1, entro trenta giorni dalla formale richiesta dallo stesso effettuata. Dell'impiego di tali somme e' tenuta distinta contabilita'. |
| Art. 5. 1. A decorrere dall'anno 2005, i concessionari del servizio nazionale della riscossione, nonche' gli altri soggetti previsti dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 che effettuano la riscossione dell'ICI, dichiarano direttamente al soggetto di cui all'art. 1, comma 1, entro il 31 marzo dell'anno successivo, l'importo delle somme riscosse a titolo di ICI che per ciascun anno non e' possibile attribuire ad alcun comune. 2. Il versamento delle somme di cui al comma 1 e' effettuato, entro il 30 aprile di ciascun anno, nell'apposito conto corrente bancario di cui all'art. 4. |
| Art. 6. 1. Le somme di cui agli articoli 4 e 5 sono utilizzate dal soggetto di cui all'art. 1, comma 1, in via prioritaria per il finanziamento e l'organizzazione di attivita' di formazione gratuita del personale dei comuni addetto alla gestione dei tributi locali ed alla promozione di attivita' di informazione del contribuente. 2. Per lo svolgimento delle attivita' di formazione e' attribuita ampia facolta' di organizzazione, fermo restando che tali attivita' sono svolte in collaborazione con l'ANCI e le sue strutture periferiche, ovvero mediante convenzione con organismi pubblici o privati di notoria qualificazione nel campo della formazione o con associazioni rappresentative di dipendenti degli enti locali. 3. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di formazione, il soggetto di cui all'art. 1, comma 1, predispone programmi annuali di iniziative di formazione, adeguatamente articolate sul territorio, avendo particolare attenzione ai comuni di minore dimensione. Il programma annuale di formazione deve essere sottoposto all'approvazione del Comitato di garanzia per valutarne la congruita' rispetto alle finalita' previste. |
| Art. 7. 1. Ai fini dell'attuazione delle attivita' di informazione del contribuente, il soggetto di cui all'art. 1, comma 1, anche in collaborazione con l'ANCI e le sue strutture periferiche, predispone un apposito piano annuale, in conformita' alle disposizioni contenute nella legge 7 giugno 2000, n. 150, concernente la comunicazione istituzionale, da sottoporre all'approvazione del Comitato di garanzia per valutarne la congruita' rispetto alle finalita' previste. |
| Art. 8. 1. Fermi gli impieghi delle somme di cui agli articoli 6 e 7, per le finalita' previste dai medesimi articoli, il soggetto di cui all'art. 1, comma 1, puo' destinare fino ad un massimo del venticinque per cento degli importi annualmente disponibili alla realizzazione di studi e ricerche nel campo della finanza locale da affidare a soggetti pubblici o privati di notoria qualificazione, secondo un programma annuale da sottoporre all'approvazione del Comitato di garanzia per valutarne la congruita' rispetto alle finalita' previste. |
| Art. 9. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 il soggetto di cui all'art. 1, comma 1, succede in tutti i rapporti attivi e passivi del Consorzio ANCI-CNC per la fiscalita' locale, nella titolarita' del relativo patrimonio, nonche' nello svolgimento delle attivita' di competenza; il Consorzio continua a svolgere le sue attivita' fino al 31 dicembre 2005, completando gli adempimenti necessari al trasferimento delle attivita' e dei rapporti giuridici al soggetto di cui all'art. 1, comma 1, entro il 30 giugno 2006. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi per il controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 22 novembre 2005 Il Capo del Dipartimento: Ciocca Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2005 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 106 |
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