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| Gazzetta n. 13 del 17 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2005 |  | Misure  urgenti finalizzate alla realizzazione degli interventi volti alla  definitiva  bonifica  del  relitto principale della VLCC Haven. (Ordinanza n. 3488). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Considerato  che  la  mattina dell'11 aprile del 1991, a seguito di una  serie  di  esplosioni,  e'  affondata a circa quattro miglia dal porto  petroli  di  Genova  Voltri  la  petroliera  VLCC  Haven, nave cisterna  di  grandissime dimensioni adibita al trasporto di greggio, provocando  il piu' grave fenomeno di inquinamento da idrocarburi mai avvenuto  nel Mediterraneo, interessando in modo particolare le acque marine ed i fondali della costa ligure da Genova a Savona;
 Considerato,   inoltre,   che  al  momento  del  suddetto  disastro ambientale  nelle cisterne della super petroliera Haven erano stivate circa  144  mila  tonnellate  di  petrolio greggio Heavy Iranian Oil, oltre al combustibile (fuel oil e diesel per un totale di circa 9.200 tonnellate)  occorrente  per  la  propulsione  della  nave e all'olio lubrificante (piu' di 230 tonnellate);
 Considerato,  altresi',  che successivamente all'affondamento della Haven,   il   relitto   principale   e'  stato  oggetto  di  numerosi accertamenti  che  hanno  constatato importanti danni strutturali del relitto prodotti dalle esplosioni e dalle deformazioni termoplastiche conseguenti all'incendio, nonche' dagli effetti corrosivi dovuti alla lunga  permanenza  in  mare, ed oggetto di interventi di bonifica che hanno,   solo   in   parte,   consentito  il  recupero  del  cospicuo quantitativo  di idrocarburi presente per la quasi totalita' entro le strutture del cassero di poppa;
 Tenuto conto che dai predetti accertamenti sono emersi elementi che attestano  la  persistenza  di alcuni effetti nocivi, derivanti dalla presenza di notevoli quantita' di idrocarburi tuttora all'interno del relitto  principale e di migliaia di tonnellate di catrame depositate sul  fondale marino, in grado di provocare, laddove non si intervenga con una puntuale e definitiva attivita' di bonifica, gravissimi danni all'ambiente  circostante  con  inevitabili  ricadute  per l'economia della  zona  dovute  al grave pregiudizio per le attivita' turistiche dell'area;
 Tenuto    conto,    pertanto,   della   necessita'   di   procedere sollecitamente  alle  occorrenti  attivita'  di  bonifica del relitto principale   Haven,   al  fine  di  evitare  il  peggioramento  delle condizioni  ambientali  dovute  al  costante rilascio di sostanze che producono emissioni inquinanti nel mare circostante;
 Ritenuto  che  dalle  ispezioni,  dai  controlli  e dalle verifiche eseguite  sul  relitto sono stati individuati come obiettivi generali della  bonifica  la totale eliminazione delle circa 102 tonnellate di idrocarburi cosiddetti «migranti» presenti nel relitto Haven in forma fluida,  con  successivo  trasporto  e  smaltimento degli idrocarburi recuperati;
 Considerata  la  quantita'  di  idrocarburi coinvolta, le peculiari caratteristiche dell'ambiente marino inquinato e l'importanza sociale ed  economica  del  contesto, che inducono a ritenere tale evento per molti  aspetti  senza precedenti conferendo al fenomeno una rilevanza tale  da  legittimare interventi fortemente impegnativi, in relazione alle  risorse  finanziarie  occorrenti  ed  alle  complessita'  delle problematiche ivi connesse;
 Ravvisata,  quindi, la necessita' di adottare ogni iniziativa utile finalizzata  ad  evitare ulteriori situazioni di pericolo o eventuali danni  a persone o a cose, ricorrendo nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 5, comma 3, della citata legge n. 225/1992;
 Vista  la legge 16 luglio 1998, n. 239, che all'art. 5, prevede che le risorse rivenienti dalla definizione stragiudiziale delle vertenze con  gli  Assicuratori  della  Haven  ed  il  Fondo Internazionale di Compensazione  (IOCPF),  siano  destinati,  in  via prioritaria, alle residue  spese  relative  agli  interventi  effettuati  in  occasione dell'affondamento  della  motocisterna  Haven,  avvenuto  l'11 aprile 1991,  nonche'  ai  connessi  oneri  per  interessi  e  rivalutazione monetaria,  e ad interventi di riqualificazione ambientale del tratto di mare e di costa maggiormente colpiti dalle conseguenze dannose del sinistro;
 Vista  la  Convenzione  sottoscritta  il  15 novembre  1999  tra il Ministero  dell'ambiente, la regione Liguria e l'Istituto centrale di ricerca  applicata al mare (ICRAM) per la realizzazione di interventi di  bonifica  del  tratto  di  mare  a  suo  tempo  interessato dallo sversamento   di   idrocarburi   conseguente  all'affondamento  della motonave Haven;
 Visto  che  l'art. 2, comma 1, della citata Convenzione prevede che il  Ministero dell'ambiente trasferisca alla regione Liguria la somma di  lire 32 miliardi per l'esecuzione degli interventi di bonifica, a gravare    sui    fondi   rivenienti   dalla   suddetta   definizione stragiudiziale delle controversie;
 Visto  il  Piano  degli interventi di bonifica elaborato dall'ICRAM che forma parte integrante e sostanziale della predetta Convenzione;
 Visto,  inoltre,  l'Accordo  di  Programma  stipulato il 4 dicembre 1999,  tra  il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la  regione  Liguria,  le province ed i comuni costieri del tratto di costa  da  Arenano  ad  Albissola Marina, a seguito del quale tra gli interventi   da   effettuare   vi  e'  anche  quello  finalizzato  al miglioramento  della  qualita'  delle  acque  costiere  dei comuni di Arenano  e  Cogoleto,  attraverso  la realizzazione di un impianto di depurazione di acque reflue urbane;
 Visto, infine, l'atto d'intesa sottoscritto il 28 marzo 2003 tra la regione  Liguria,  la  provincia  di  Genova,  ed i comuni di Genova, Arenano e Cogoleto;
 Ritenuto  che le attivita' finalizzate alla bonifica definitiva del relitto    principale    della    Haven,    nonche'   alla   relativa riqualificazione  ambientale  del  tratto  costiero  coinvolto,  sono divenute  oramai  improcrastinabili  in  quanto,  sebbene  non  siano esattamente  prevedibili  i  tempi  e  le  modalita'  occorrenti  per consentire  la fuoriuscita del greggio, nafta, gasolio ed olio ancora contenuti  all'interno  del  relitto, potrebbe verificarsi, a seguito del  costante  processo  corrosivo  delle  strutture  metalliche  del relitto,  il  totale collasso strutturale con il conseguente rilascio delle sostanze nocive contenute al suo interno;
 Vista  la  nota  del  3 ottobre  2005  del Presidente della regione Liguria;
 Visto  l'esito della riunione tenutasi presso la regione Liguria in data 3 novembre 2005;
 Acquisita l'intesa della regione Liguria;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.   Il   Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  della Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  e'  nominato  Commissario delegato,   e   dispone,   in   termini  di  somma  urgenza,  per  la realizzazione di tutti gli interventi finalizzati al compimento delle attivita'  di  bonifica  del  relitto  principale  della  VCCL Haven, nonche'  al  miglioramento  della  qualita'  delle acque costiere dei comuni  di  Arenano  e  Cogoleto  e  del  litorale  di Genova Vesima, utilizzando   le   procedure   d'urgenza   previste  dall'ordinamento giuridico vigente.
 2. Per l'adozione delle iniziative di cui al comma 1 e comunque per le  finalita'  di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato operera'  in  raccordo  con  il  Presidente  della  regione  Liguria, disponendo  dell'importo  di euro 5.520.000,00 a carico della regione Liguria,  nell'ambito anche dell'importo gia' stanziato dal Ministero dell'ambiente  e  della  tutela del territorio a favore della regione Liguria  ai  sensi  dell'art.  2, comma 1 della Convenzione citata in premessa,  nonche'  delle  ulteriori risorse finanziarie che verranno assegnate  allo  scopo dalle Amministrazioni statali, anche locali, e dagli Enti Pubblici.
 3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite su una contabilita' speciale   appositamente  istituita  secondo  le  modalita'  previste dall'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, intestata al Commissario delegato.
 4.  Il  Commissario  delegato trasmette trimestralmente al Ministro dell'ambiente  e  della tutela del territorio ed alla regione Liguria una  relazione  sullo  stato  di attuazione degli interventi sotto il profilo  sia tecnico che amministrativo-contabile nonche', al termine degli    stessi,    una    relazione   conclusiva   corredata   della rendicontazione delle spese sostenute.
 5.  Per  l'espletamento  delle  iniziative  di  cui  alla  presente ordinanza,  il  Commissario  delegato  puo'  avvalersi di un soggetto attuatore  cui  e'  riconosciuto  un compenso mensile pari al 40% del trattamento  economico in godimento, a valere sulle risorse del Fondo per la protezione civile.
 |  |  |  | Art. 2. 1.   Al   fine   di  realizzare  efficaci  sistemi  di  verifica  e monitoraggio  per  la  corretta esecuzione dei singoli interventi, il Commissario  delegato  si  avvale della collaborazione di un Comitato consultivo,   istituito   con   successivo   decreto   del  Capo  del Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  e composto da sette membri dei quali uno, con funzioni di  coordinatore, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio,  uno designato dall'Istituto centrale per la ricerca applicata  al  mare (ICRAM), uno designato dall'Agenzia regionale per la  protezione  dell'ambiente  ligure  (ARPAL),  due  nominati  dalla regione  Liguria,  uno  designato  dal  Dipartimento della protezione civile  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri ed uno nominato dal Commissario delegato.
 2.  Il  compenso spettante ai componenti del Comitato consultivo di cui  al  precedente comma 1, sara' determinato con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 29 dicembre 2005
 Il Presidente: Berlusconi
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