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| Gazzetta n. 13 del 17 gennaio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO-LEGGE 17 gennaio 2006, n. 6 |  | Differimento   dell'efficacia  di  talune  disposizioni  della  legge 28 dicembre  2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei  mercati  finanziari,  nonche'  finanziamento  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di differire i termini   di   efficacia  a  decorrere  dai  quali  devono  ritenersi applicabili talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, concernente  la  tutela  del  risparmio  e  la disciplina dei mercati finanziari,  nonche'  di  assicurare  i  necessari finanziamenti alla Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive;
 E m a n a
 il seguente decreto-legge:
 Art. 1.
 1.  Le  disposizioni  di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere  b)  e c), e comma 3, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai prodotti  assicurativi,  e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n.  262,  si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Nell'articolo 1, comma 68, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'ultimo periodo e' soppresso e dopo il medesimo comma e' inserito il seguente:
 "68-bis.  L'entita'  della  contribuzione  a  carico  dei  soggetti operanti   nei   settori  dell'energia  elettrica  e  del  gas,  gia' determinata  ai  sensi  dell'articolo  2, comma 38, lettera b), della legge  14  novembre  1995,  n.  481,  resta fissata in una misura non superiore   all'uno  per  mille  dei  ricavi  risultanti  dall'ultimo bilancio  approvato  prima  della  data  di  entrata  in vigore della presente  legge.  Successive  variazioni  della misura, necessarie ai fini  della  copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, e delle  modalita'  della  contribuzione  possono essere adottate dalla Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas entro il predetto limite massimo  dell'uno  per  mille  dei  ricavi  risultanti  dal  bilancio approvato   relativo   all'esercizio   immediatamente  precedente  la variazione  stessa,  con la medesima procedura disciplinata dal comma 65.  L'articolo 2, comma 39, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e' abrogato.".
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 17 gennaio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze
 Scajola,   Ministro   delle   attivita'
 produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli
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