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| Gazzetta n. 13 del 17 gennaio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 23 dicembre 2005, n. 291 |  | Ratifica  ed  esecuzione  della  Convenzione in materia di assistenza giudiziaria  civile  e  commerciale  tra  il Governo della Repubblica italiana  e  il  Governo  della  Repubblica  algerina  democratica  e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 Autorizzazione alla ratifica
 1.  Il  Presidente  della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale tra  il  Governo  della  Repubblica  italiana  ed  il  Governo  della Repubblica  algerina  democratica  e  popolare,  fatta  ad  Algeri il 22 luglio 2003.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data alla Convenzione di cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in  conformita'  a quanto disposto dall'articolo 21 della Convenzione stessa.
 |  |  |  | Art. 3. Copertura finanziaria
 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro  6.500  annui  a  decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2005-2007, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 23 dicembre 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  |  |  | Allegato CONVENZIONE IN MATERIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA CIVILE E COMMERCIALE TRA  IL  GOVERNO  DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA  E  IL GOVERNO DELLA
 REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE
 Il  Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina  democratica  e  popolare,  di  seguito denominati «le Parti contraenti»;
 Considerato il comune ideale di giustizia e di liberta' che guida i due Stati;
 Desiderosi  di  intensificare tra le stesse Parti l'efficacia della mutua assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale;
 Hanno convenuto quanto segue:
 Titolo I
 Disposizioni generali
 Art. 1.
 Protezione giuridica
 1.  I  cittadini  di  ciascuna  Parte  contraente  beneficiano, nel territorio  dell'altra  Parte  contraente, per quanto riguarda i loro diritti  personali  e patrimoniali, della stessa protezione giuridica che quest'ultima accorda ai propri cittadini.
 2. I cittadini di ciascuna Parte hanno libero accesso all'autorita' giudiziaria  dell'altra  Parte  per  il perseguimento e la difesa dei loro diritti.
 3.   Il   comma  precedente  si  applica  alle  persone  giuridiche costituite  o autorizzate conformemente alla legislazione di ciascuna Parte contraente.
 Art. 2.
 Cautio judicatum solvi
 1. Ai cittadini di una delle Parti contraenti che compaiono dinanzi all'autorita'  giudiziaria  dell'altra  Parte  contraente non possono essere  imposti  cauzioni  o depositi, a qualsiasi titolo, in ragione della  loro  qualita'  di  stranieri  o  di  non  residenti  o di non domiciliati nel territorio di tale ultima Parte.
 2.   Il   comma  precedente  si  applica  alle  persone  giuridiche costituite  o autorizzate conformemente alla legislazione di ciascuna Parte contraente.
 Art. 3.
 Gratuito patrocinio
 1.  I  cittadini  di  ciascuna  Parte  contraente  beneficiano  nel territorio  dell'altra Parte contraente del gratuito patrocinio, allo stesso  modo  dei cittadini di quest'ultima, purche' si adeguino alle leggi del Paese in cui viene richiesto il patrocinio.
 2.  Se  il  richiedente ha la residenza nel territorio di una delle due  Parti,  la  certificazione  attestante  l'insufficienza di mezzi viene  rilasciata  al  ricorrente dalle autorita' di quest'ultima. Se l'interessato  risiede  in  un  Paese  terzo,  il  certificato  viene rilasciato dal console del suo Paese, territorialmente competente.
 Art. 4.
 Esenzione dalla legalizzazione
 1. I documenti trasmessi in applicazione della presente Convenzione sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione.
 2.  Tuttavia  tali documenti devono essere muniti della firma e del timbro ufficiale dell'autorita' competente al loro rilascio.
 Titolo II
 Assistenza giudiziaria
 Art. 5.
 Oggetto dell'assistenza
 L'assistenza  giudiziaria comprende in particolare la notifica e la trasmissione  di  atti giudiziari ed extragiudiziari, l'esecuzione di atti  processuali  quali  l'audizione  di  testimoni  o  di parti, la perizia o l'assunzione di prove, e lo scambio di atti ed estratti dei registri  dello  stato civile su richiesta di una delle parti ai fini di un procedimento giudiziario.
 Art. 6.
 Rifiuto dell'assistenza
 L'assistenza  e'  rifiutata  se  la Parte richiesta ritiene che gli atti richiesti siano tali da recare pregiudizio alla sovranita', alla sicurezza e all'ordine pubblico del suo Paese.
 Art. 7.
 Trasmissione delle richieste di assistenza
 Tutte  le  richieste  di  assistenza  giudiziaria  e  gli  atti  di esecuzione  o di rifiuto sono trasmessi direttamente tra il Ministero della  giustizia  della  Repubblica  italiana  ed  il Ministero della giustizia  della  Repubblica  algerina  democratica  e  popolare,  di seguito indicati: «Autorita' Centrali».
 Art. 8.
 Lingua di trasmissione
 Tutti  i  documenti  relativi  alla cooperazione sono redatti nella lingua  della  Parte richiedente e muniti di una traduzione in lingua francese.
 Art. 9.
 Spese relative all'assistenza giudiziaria
 L'esecuzione  dell'assistenza  giudiziaria  non  puo'  dar  luogo a rimborso di spese salvo per quanto riguarda gli onorari dei periti.
 Art. 10.
 Commissioni rogatorie
 La   richiesta  di  esecuzione  delle  commissioni  rogatorie  deve contenere le indicazioni seguenti:
 a) l'autorita' giudiziaria richiedente;
 b) l'autorita' giudiziaria richiesta, ove conosciuta;
 c) l'identita',  il  recapito  e  la  qualita'  delle parti e dei testimoni;
 d) l'oggetto della richiesta e gli atti da eseguire;
 e) se del caso, le domande che devono essere poste al testimone;
 f) ogni  altra  indicazione  utile  per  l'esecuzione  degli atti richiesti.
 Art. 11.
 Esecuzione delle commissioni rogatorie
 1. Le commissioni rogatorie da eseguire nel territorio di una delle due  Parti  sono  eseguite  dall'autorita'  giudiziaria,  secondo  la procedura di ciascuna di esse.
 2. Se l'autorita' richiedente lo domanda espressamente, l'autorita' richiesta deve:
 a) eseguire  la  commissione  rogatoria  con  l'osservanza di una forma  particolare  se  questa  non  e' in contrasto con la legge del proprio Paese;
 b) informare  in tempo utile l'autorita' richiedente della data e del  luogo  di  esecuzione  della commissione rogatoria, affinche' le parti  interessate  possano assistervi nel rispetto delle leggi della Parte richiesta.
 3.  Qualora  non  sia  stato possibile soddisfare la richiesta, gli atti  vengono  restituiti.  I  motivi  per cui non e' stato possibile soddisfare  la richiesta o per cui la cooperazione e' stata rifiutata devono essere comunicati alla Parte richiedente.
 Art. 12.
 Notifica degli atti
 Gli  atti  giudiziari  ed  extragiudiziari  da  notificare  vengono trasmessi   direttamente   dalle  Autorita'  Centrali  competenti  di ciascuna  delle Parti. La prova dell'avvenuta consegna e' data da una ricevuta  datata  e  firmata  dal  destinatario  o da un'attestazione dell'autorita' richiesta dalla quale risultino l'atto, la modalita' e la data della consegna.
 Art. 13. Notifica degli atti giudiziari ed extragiudiziari ed esecuzione delle commissioni  rogatorie  per mezzo delle Rappresentanze diplomatiche o
 consolari
 Ciascuna  Parte  contraente  puo'  consegnare  atti  giudiziari  ed extragiudiziari   ai   propri  connazionali  o  procedere  alla  loro audizione   direttamente   per  mezzo  delle  proprie  rappresentanze diplomatiche  o  consolari conformemente alle leggi di ciascuna delle Parti.
 Art. 14.
 Comparizione di testimoni e periti
 1. Quando e' necessaria la comparizione personale di un testimone o di   un   perito   dinanzi   all'autorita'  giudiziaria  della  Parte richiedente, l'autorita' richiesta del Paese in cui essi risiedono li invita a rispondere alle convocazioni loro inviate.
 2.  In tal caso, il testimone o il perito hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e alle indennita' disoggiorno dal luogo in cui risiedono  in  base alle tariffe e ai regolamenti in vigore nel Paese in  cui  deve aver luogo l'audizione. Le spese di viaggio comprendono anche il biglietto aereo di linea di andata e ritorno per il tragitto tra l'aeroporto piu' vicino alla sede giudiziaria in cui il testimone o  il  perito  devono  comparire.  Su  richiesta di questi ultimi, le autorita'  consolari  del  Paese  richiedente forniscono il titolo di viaggio o anticipano le relative spese.
 3.  In  caso  di  mancata  comparizione,  l'autorita' richiesta non adotta  alcuna  misura  coercitiva  nei  confronti  della persona non comparsa.
 Titolo III
 Riconoscimento ed esecuzione di decisioni
 giudiziarie e di sentenze arbitrali
 Art. 15.
 Condizioni richieste
 In  materia  civile  e  commerciale  le decisioni pronunciate dalle autorita' giudiziarie delle due Parti contraenti, ivi comprese quelle relative  ai diritti civili pronunciate dalle autorita' che giudicano in  materia  penale,  sono  riconosciute  ed  eseguite  alle seguenti condizioni:
 a) la  decisione e' stata pronunciata da un'autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 16 della presente Convenzione;
 b) le  parti  sono  state  regolarmente  citate,  rappresentate o dichiarate contumaci secondo la legge dello Stato in cui la decisione e' stata pronunciata;
 c) la  decisione  e'  passata in giudicato secondo la legge dello Stato in cui e' stata pronunciata;
 d) la  decisione non deve essere in contrasto con altra decisione giudiziaria  pronunciata  dallo Stato in cui la decisione deve essere eseguita;
 e) non  e' pendente davanti all'autorita' giudiziaria dello Stato richiesto  un  procedimento  tra  le  stesse  parti e per il medesimo oggetto,  instaurato  anteriormente  alla presentazione della domanda davanti  all'autorita'  giudiziaria  che  ha pronunciato la decisione della quale vengono richiesti il riconoscimento e l'esecuzione;
 f) la  decisione  non  contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico dello Stato in cui ne viene richiesto il riconoscimento.
 Art. 16.
 Competenza
 Le   autorita'   giudiziarie   della  Parte  contraente  che  hanno pronunciato la decisione sono competenti nei casi seguenti:
 a) se  il  convenuto,  alla  data di presentazione della domanda, aveva  la  residenza  o  il  domicilio  nel  territorio di tale Parte contraente;
 b) se  al  momento della presentazione della domanda il convenuto esercita  un'attivita'  commerciale  nel  territorio  di  tale  Parte contraente  e  il  procedimento  nei  suoi  confronti  riguarda  tale attivita';
 c) se  il  convenuto  accetta espressamente di assoggettarsi alla competenza  dell'autorita'  giudiziaria  di  tale  Parte  contraente, sempre che la legge della Parte che richiede il riconoscimento non vi si opponga;
 d) se  il  convenuto  si era difeso nel merito della controversia senza   avere   anteriormente  sollevato  eccezioni  in  ordine  alla competenza dell'autorita' giudiziaria adita;
 e) in materia contrattuale, se l'obbligazione dedotta in giudizio e'  stata  o  deve  essere eseguita nel territorio della Parte la cui autorita' giudiziaria ha pronunciato la decisione;
 f) in  caso  di  responsabilita'  extracontrattuale,  se l'evento dannoso si e' verificato nel territorio di detta Parte contraente;
 g) in  caso  di  obbligazione  alimentare, se il creditore aveva, alla data di presentazione della domanda, la residenza o il domicilio nel territorio di tale Parte contraente;
 h) in caso di successione, se il defunto, al momento del decesso, era cittadino della Parte la cui autorita' giudiziaria ha pronunciato la decisione, o in questo aveva il suo ultimo domicilio;
 i) se  la  controversia riguarda un diritto reale su beni situati nel   territorio   della   Parte  la  cui  autorita'  giudiziaria  ha pronunciato la decisione.
 Art. 17.
 Documenti da allegare alla domanda
 di riconoscimento e di esecuzione
 La   parte  che  chiede  il  riconoscimento  o  l'esecuzione  della decisione deve presentare:
 a) una  copia  della decisione che presenti i requisiti richiesti per la sua autenticita';
 b) un  certificato della cancelleria competente attestante che la sentenza e' passata in giudicato;
 c) l'originale   dell'atto  di  notifica  della  decisione  o  di qualsiasi altro atto che sostituisca la notifica;
 d) una  copia autentica della citazione della parte non comparsa, in  caso  di  contumacia,  qualora dalla decisione non risulti che la citazione e' stata regolarmente notificata.
 Art. 18.
 Riconoscimento ed esecuzione degli atti autentici
 1.  Gli  atti  autentici,  in particolare gli atti notarili, aventi forza  esecutiva  in  una  delle due Parti, sono dichiarati esecutivi nell'altra  Parte  dall'autorita'  competente  secondo la legge della Parte in cui avra' luogo l'esecuzione.
 2.   L'autorita'   competente   verifica  unicamente  se  gli  atti presentano  i  requisiti  richiesti per l'autenticita' nella Parte in cui  sono  stati  ricevuti,  e  se  non  contengono elementi contrari all'ordine  pubblico  della  Parte  in  cui  sono  stati richiesti il riconoscimento o l'esecuzione.
 Art. 19.
 Procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione
 I procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e  degli  atti  autentici  sono  regolati  dalla  legge  in vigore in ciascuna Parte contraente.
 Art. 20.
 Scambio di documentazione
 Le due Parti contraenti si impegnano a procedere regolarmente a uno scambio  di informazione e di documentazione in materia legislativa e di giurisprudenza.
 Titolo IV
 Disposizioni finali
 Art. 21.
 Ratifica ed entrata in vigore
 1.  La  presente  Convenzione  sara'  ratificata conformemente alla legislazione in vigore in ciascuna Parte.
 2.  La presente Convenzione entrera' in vigore a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
 3.  La  presente Convenzione e' conclusa per una durata illimitata. Ciascuna  Parte  puo'  denunciarla in ogni momento; la denuncia avra' effetto  il  primo  giorno del sesto mese successivo alla data in cui l'altra Parte avra' ricevuto la relativa notifica.
 In   fede   di   che  i  sottoscritti  Rappresentanti,  debitamente autorizzati   dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  la  presente Convenzione.
 Fatto  a  Algeri il 22 luglio 2003, in duplice esemplare, in lingua araba  ed  in  lingua  italiana,  entrambi i testi facenti ugualmente fede.
 Per il Governo
 della Repubblica italiana
 Il Ministro della giustizia
 Castelli
 Per il Governo
 della Repubblica algerina democratica e popolare
 Il Ministro della giustizia e Guardia Sigilli
 Firmato
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 3366):
 Presentato  dal  Ministro degli affari esteri (Fini) il
 24 marzo 2005.
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il  15 aprile 2005 con pareri delle commissioni
 1ª, 2ª e 5ª.
 Esaminato  dalla 3ª commissione il 18 maggio 2005 ed il
 14 giugno 2005.
 Relazione scritta annunciata il 16 giugno 2005 (atto n.
 3366-A, relatore sen. Provera).
 Esaminato in aula e approvato il 6 luglio 2005.
 Camera dei deputati (atto n. 5975):
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il  14 luglio 2005 con pareri delle commissioni
 I, II e V.
 Esaminato  dalla  III commissione il 26 luglio 2005, il
 13 ottobre 2005 ed il 10 novembre 2005.
 Esaminato in aula il 21 novembre 2005 e approvato il 30
 novembre 2005.
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