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| Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 23 novembre 2005 |  | Concessione  del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  come  modificato  dall'articolo  13,  comma  2, lettera b), del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge  14 maggio  2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con  modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalle  societa': Maggi S.r.l., in San Giorgio Piacentino,  Industrie Emiliana Parati, in Biandrate, Kimberly Clark, in  Patrica,  Tepa,  in San Gregorio, Consorzio Madia Diana, in Bari, Teca, in Reggio Calabria. (Decreto n. 37396). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, nella legge 14 maggio  2005,  n.  80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del   decreto-legge   30 giugno   2005,   n.   115,  convertito,  con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
 Considerato  che,  con  gli  appositi  accordi  intervenuti in sede governativa,  facenti  parte  integrante  del presente provvedimento, sono  state  individuate  le  fattispecie, per le quali sussistono le condizioni  previste  dal  sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera  b),  del  decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato  dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, in quanto  mediante  la  concessione  del  trattamento  straordinario di integrazione  salariale anche senza soluzione di continuita' rispetto al  termine  di  scadenza  di  detto  trattamento ai sensi della gia' richiamata  legge  n.  223/1991,  potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante   il   graduale   e  progressivo  reimpiego  dei  lavoratori interessati;
 Considerato   che  i  predetti  accordi  recepiscono  i  protocolli d'intesa  raggiunti  in  sede  istituzionale territoriale, cosi' come previsto  dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  come  modificato  dall'art.  13,  comma  2, lettera b), del decreto-legge    14 marzo    2005,    n.    35,    convertito,    con modificazioni,nella  legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato  dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
 Considerato  che dai predetti accordi si evince che il numero delle unita'  interessate e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al   numero   dei   destinatari   dei  medesimi  trattamenti  scaduti nel dicembre  2004, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 155, della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma  2,  lettera  b),  del  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35, convertito,  con  modificazioni,  nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come  ulteriormente  modificato  dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno  2005,  n.  115,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
 Viste  le  istanze  di concessione del trattamento straordinario di integrazione  salariale,  presentate  dalle  aziende  individuate dai predetti accordi;
 Ritenuto,  per  quanto  precede,  di autorizzare la concessione del trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  entro  il 31 dicembre   2005,   in   favore   dei  lavoratori  coinvolti  nelle fattispecie,  di  cui  al  capoverso  precedente,  con l'obiettivo di conseguire  la  finalita'  prevista  dallo  stesso art. 1, comma 155, della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma  2,  lettera  b),  del  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35, convertito,  con  modificazioni,  nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come   ulteriormente   modificato   dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno  2005,  n.  115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come  modificato  dall'art.  13,  comma  2,  lettera  b),  del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con   modificazioni,   nella   legge   17 agosto  2005,  n.  168,  e' autorizzata,  per  il periodo dal 25 maggio 2005 al 31 dicembre 2005, in  favore di un numero massimo di 29 dipendenti della societa' Maggi S.r.l.,  unita'  in San Giorgio Piacentino (Piacenza), la concessione del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, definito nell'accordo  intervenuto  presso  il  Ministero  del  lavoro e delle politiche  sociali  in  data  24 giugno  2005,  che  ha  recepito  il protocollo  d'intesa  sottoscritto presso la provincia di Piacenza il 6 aprile 2005 propedeutico all'accordo governativo.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 324.684,27.
 Pagamento diretto: si.
 |  |  |  | Art. 2. Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come  modificato  dall'art.  13,  comma  2,  lettera  b),  del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con   modificazioni,   nella   legge   17 agosto  2005,  n.  168,  e' autorizzata,  per  il periodo dal 1° giugno 2005 al 31 dicembre 2005, la   concessione   del   trattamento  straordinario  di  integrazione salariale,  in  favore  di  un  numero massimo di 21 dipendenti della societa'  Industrie  Emiliana  Parati,  unita' di Biandrate (Novara), definito  nell'accordo  intervenuto  presso il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  in data 13 luglio 2005, che ha recepito il protocollo    d'intesa    territoriale    propedeutico    all'accordo governativo.
 Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 227.531,01;
 Pagamento diretto: no.
 |  |  |  | Art. 3. Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con   modificazioni,   nella   legge   17 agosto  2005,  n.  168,  e' autorizzata,  per  il periodo dal 1° agosto 2005 al 31 dicembre 2005, la   concessione   del   trattamento  straordinario  di  integrazione salariale,  in  favore  di  un  numero massimo di 77 dipendenti della societa'  Kimberly  Clark,  unita'  di  Patrica (Frosinone), definito nell'accordo  intervenuto  presso  il  Ministero  del  lavoro e delle politiche  sociali  in  data  11 luglio  2005,  che  ha  recepito  il protocollo    d'intesa    territoriale    propedeutico    all'accordo governativo.
 Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 595.914,55;
 Pagamento diretto: no.
 |  |  |  | Art. 4. Ai  sensi  dell'art.  1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311,   come  modificato  dall'art.  13,  comma  2,  lettera  b),  del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con   modificazioni,   nella   legge   17 agosto  2005,  n.  168,  e' autorizzata,  per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la  proroga  del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito  nell'accordo  intervenuto  presso il Ministero del lavoro e delle  politi-che  sociali  in  data  12 luglio  2005 in favore di un numero  massimo  di  33 dipendenti della societa' Tepa, unita' di San Gregorio  (Reggio  Calabria),  gia' fruitori fino al 31 dicembre 2004 del  trattamento  in  questione, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle finanze n. 34012 del 7 maggio 2004, registrato  alla  Corte  dei  conti il 21 giugno 2004, registro n. 4, foglio n. 329.
 Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 513.536,76.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
 Pagamento diretto: si.
 |  |  |  | Art. 5. Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge  14 maggio  2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata per  il  periodo  dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la proroga del  trattamento  straordinario  di integrazione, salariale, definito nell'accordo  intervenuto  presso  il  Ministero  del  lavoro e delle politiche  sociali  in  data  30 giugno  2005  in favore di un numero massimo di 56 dipendenti della societa' Consorzio Madia Diana, unita' di  Bari,  gia'  fruitori fino al 31 dicembre 2004 del trattamento in questione, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  n.  34703 del 2 settembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 267.
 Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 871.456,32.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
 Pagamento diretto: si.
 |  |  |  | Art. 6. Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge  14  maggio 2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con   modificazioni,   nella   legge   17 agosto  2005,  n.  168,  e' autorizzata,  per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la  proroga  del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito  nell'accordo  intervenuto  presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 luglio 2005 in favore di un numero massimo  di  24  dipendenti  della  societa'  Teca,  unita' di Reggio Calabria,  gia'  fruitori fino al 31 dicembre 2004 del trattamento in questione, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  n.  34703 del 2 settembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 267.
 Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 421.678,08.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.
 Pagamento diretto: si.
 |  |  |  | Art. 7. La   concessione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 6, e' autorizzata nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie previste dall'art. 1, comma  155,  della  legge  30 dicembre  2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e  come  ulteriormente  modificato  dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno  2005,  n.  115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto  2005, n. 168, ed il conseguente onere complessivo, pari ad euro  2.954.800,99,  e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui  all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 |  |  |  | Art. 8. Ai  fini  del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato   dal   precedente  art.  7  l'Istituto  nazionale  della previdenza  sociale  e'  tenuto  a  controllare  i  flussi  di  spesa afferenti   all'avvenuta  erogazione  delle  prestazioni  di  cui  al presente  provvedimento  e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto  e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 novembre 2005
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 57
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