Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 23 novembre 2005 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, in favore dei lavoratori dipendenti dalle societa': Maggi S.r.l., in San Giorgio Piacentino, Industrie Emiliana Parati, in Biandrate, Kimberly Clark, in Patrica, Tepa, in San Gregorio, Consorzio Madia Diana, in Bari, Teca, in Reggio Calabria. (Decreto n. 37396). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168; Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti in sede governativa, facenti parte integrante del presente provvedimento, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, in quanto mediante la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale anche senza soluzione di continuita' rispetto al termine di scadenza di detto trattamento ai sensi della gia' richiamata legge n. 223/1991, potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati; Considerato che i predetti accordi recepiscono i protocolli d'intesa raggiunti in sede istituzionale territoriale, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168; Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unita' interessate e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2004, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168; Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie, di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata, per il periodo dal 25 maggio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di 29 dipendenti della societa' Maggi S.r.l., unita' in San Giorgio Piacentino (Piacenza), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 24 giugno 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa sottoscritto presso la provincia di Piacenza il 6 aprile 2005 propedeutico all'accordo governativo. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 324.684,27. Pagamento diretto: si. |
| Art. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 21 dipendenti della societa' Industrie Emiliana Parati, unita' di Biandrate (Novara), definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 13 luglio 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa territoriale propedeutico all'accordo governativo. Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 227.531,01; Pagamento diretto: no. |
| Art. 3. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 77 dipendenti della societa' Kimberly Clark, unita' di Patrica (Frosinone), definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 11 luglio 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa territoriale propedeutico all'accordo governativo. Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 595.914,55; Pagamento diretto: no. |
| Art. 4. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politi-che sociali in data 12 luglio 2005 in favore di un numero massimo di 33 dipendenti della societa' Tepa, unita' di San Gregorio (Reggio Calabria), gia' fruitori fino al 31 dicembre 2004 del trattamento in questione, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 34012 del 7 maggio 2004, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2004, registro n. 4, foglio n. 329. Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 513.536,76. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%. Pagamento diretto: si. |
| Art. 5. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la proroga del trattamento straordinario di integrazione, salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 giugno 2005 in favore di un numero massimo di 56 dipendenti della societa' Consorzio Madia Diana, unita' di Bari, gia' fruitori fino al 31 dicembre 2004 del trattamento in questione, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 34703 del 2 settembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 267. Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 871.456,32. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%. Pagamento diretto: si. |
| Art. 6. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 luglio 2005 in favore di un numero massimo di 24 dipendenti della societa' Teca, unita' di Reggio Calabria, gia' fruitori fino al 31 dicembre 2004 del trattamento in questione, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 34703 del 2 settembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 267. Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 421.678,08. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%. Pagamento diretto: si. |
| Art. 7. La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 6, e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, ed il conseguente onere complessivo, pari ad euro 2.954.800,99, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236. |
| Art. 8. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 7 l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 novembre 2005 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 57 |
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