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| Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 23 dicembre 2005, n. 290 |  | Ratifica  ed  esecuzione  dell'Accordo  di cooperazione scientifica e tecnologica  tra  il  Governo  della Repubblica italiana e il Governo della  Repubblica  indiana,  con  Allegato,  fatto  a  New  Delhi  il 28 novembre 2003. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 Autorizzazione alla ratifica
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo  di  cooperazione  scientifica e tecnologica tra il Governo della  Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indiana, con Allegato, fatto a New Delhi il 28 novembre 2003.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. Copertura finanziaria
 1.  Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 295.985 per l'anno 2005, di euro 283.280 per l'anno 2006 e di euro  295.985  annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2005-2007, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno  finanziario  2005,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 23 dicembre 2005
 CIAMPI
 Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri Visto, Il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 3299):
 Presentato  dal  Ministro  degli  affari  esteri (Fini)
 l'11 febbraio 2005.
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il  3 marzo  2005, con pareri delle commissioni
 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª e 13ª.
 Esaminato  dalla  3ª commissione il 4 maggio 2005 ed il
 14 giugno 2005.
 Relazione scritta annunciata il 16 giugno 2005 (atto n.
 3299 A relatore sen. Provera).
 Esaminato  in  aula  il  5 luglio  2005  e approvato il
 6 luglio 2005.
 Camera dei deputati (atto n. 5974):
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il  12 luglio 2005 con pareri delle commissioni
 I,  II, V, VII, IX, X, XIII e parlamentare per le questioni
 regionali.
 Esaminato dalla III commissione il 27 luglio 2005 ed il
 13 ottobre 2005.
 Esaminato  in  aula il 21 novembre 2005 e approvato, il
 30 novembre 2005.
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere accordo da pag. 4 a pag. 11 della G.U.   <----
 |  |  |  | ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA
 REPUBBLICA INDIANA
 
 Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Indiana, di seguito indicati come le "Parti Contraenti",
 Riconoscendo   i   benefici   della   cooperazione  scientifica  e tecnologica  in  corso  e  l'interesse  reciproco  a  rafforzare tale cooperazione,
 Desiderando rafforzare la competitivita' industriale dei due Paesi sui  mercati  internazionali  attraverso  nuovi  prodotti  e servizi, basati  su  specifiche  attivita' congiunte nell'ambito della ricerca scientifica e della tecnologia,
 Considerando  il  superamento dell'Accordo in materia di Scienza e Tecnologia  tra  il  Governo  della  Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Indiana, firmato a Roma il 28 aprite 1978,
 Hanno  convenuto di concludere il presente Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica:
 ARTICOLO 1
 (Obiettivi)
 L'obiettivo  del presente Accordo e' la promozione di attivita' di cooperazione  scientifica  e  tecnologica  nei  settori  di reciproco interesse  e  vantaggio,  su  base  paritaria, che siano sostenute da entrambe  le  Parti  Contraenti,  conformemente alle norme giuridiche vigenti   nei  rispettivi  Paesi.  Sono  privilegiate  le  iniziative catalizzatrici  di  ricerca congiunta e sviluppo tecnologico, tali da permettere  la creazione di nuove conoscenze, prodotti e servizi, nel rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale.
 ARTICOLO 2
 (Settori prioritari di cooperazione)
 Le  Parti  Contraenti  promuovono  la collaborazione scientifica e tecnologica  nei  campi  delle  Scienze di base e in quelli collegati allo  sviluppo  tecnologico,  con  particolare  attenzione rivolta ai seguenti settori:
 Fisica;   Tecnologia   dell'informazione;   Ingegneria  civile  ed elettronica;   Telecomunicazioni;   Scienze   biomediche;   Micro   e Nano-tecnologia;   Agricoltura  e  Tecnologia  alimentare;  Ambiente; Aerospazio;  Energia;  Trasporti;  Eredita'  culturale; Tecnologie di conservazione e restauro; Ingegneria e Tecnologia del Design.
 Qualsiasi  altro settore individuato di comune accordo dalle Parti Contraenti.
 ARTICOLO 3
 (Attivita' di cooperazione)
 Tenuto conto delle risorse finanziarie di ciascuna delle due Parti Contraenti,  la  cooperazione  scientifica  e  tecnologica  assume le seguenti forme:
 a. Scambio di informazioni tecnico-scientifiche;
 b. Missioni esplorative condotte da delegazioni scientifiche;
 c.   Organizzazione   di   seminari,   conferenze  ed  esposizioni congiunte, in settori di reciproco interesse;
 d.  Progetti  congiunti  di  ricerca  che  prevedano lo scambio di visite di personale scientifico e tecnico;
 e. Accesso e utilizzo di strutture di ricerca avanzata;
 f. Collaborazione per corsi di formazione avanzata
 g.  Creazione di centri e laboratori congiunti di ricerca e centri di eccellenza congiunti;
 h.  Creazione  di  una  rete virtuale di laboratori e accademie di ricerca scientifica;
 i.  Promozione  di  progetti  congiunti  da  presentare all'Unione europea   o  ad  altre  organizzazioni  internazionali  per  ottenere finanziamenti.
 Qualsiasi  altra modalita' di cooperazione individuata dalle Parti Contraenti.
 ARTICOLO 4
 (Commissione mista e programma di cooperazione)
 Al  fine di coordinare l'esecuzione del presente Accordo, le Parti Contraenti  istituiscono  una  Commissione  mista per la cooperazione scientifica e tecnologica, di seguito denominata "Commissione mista", composta   da  un  numero  uguale  di  membri  di  entrambi  i  Paesi rappresentanti dei Governi, scienziati ed esperti tecnici.
 Il  Ministero  della  Scienza  e della Tecnologia (Dipartimento di Scienza e Tecnologia), per conto del Governo indiano, ed il Ministero degli   Affari   Esteri,   per   conto  dei  Governo  italiano,  sono responsabili dei funzionamento della Commissione mista.
 La  Commissione  mista si riunira' alternativamente in Italia e in India in date e luoghi da concordare per le vie diplomatiche.
 La  Commissione  mista  e'  responsabile delle seguenti attivita': approvazione  e  verifica  della  corretta  attuazione  del Programma Esecutivo  di  Cooperazione (executive Program of Cooperation - POC), incluse  le  attivita'  congiunte  e le misure di co-finanziamento in esso specificate; eventuali nuovi accordi di cooperazione che possano essere conclusi ai sensi del presente Accordo.
 ARTICOLO 5
 (Disposizioni finanziarie)
 Il  Programma  Esecutivo  di Cooperazione, incluse le disposizioni finanziarie  che  le  due  Parti  Contraenti possono prevedere per un determinato  periodo,  sara'  patrocinato e finanziato congiuntamente dal Governo indiano e dal Governo italiano.
 ARTICOLO 6
 (Proprieta' intellettuale)
 Le  disposizioni  relative  alla  titolarita',  la distribuzione e l'esercizio   dei   diritti   di   proprieta'   intellettuale  creati nell'ambito  delle  forme  di ricerca congiunta previste nel presente Accordo   sono   contenute   nell'Allegato,   che  costituisce  parte integrante del presente Accordo.
 ARTICOLO 7
 (Scambio di informazioni e trasferimento di tecnologia)
 In   riferimento  ai  principi  di  cui  nell'Allegato,  le  Parti Contraenti  favoriscono  lo scambio di informazioni e di tecnologia e le  attivita' congiunte riguardanti la cooperazione scientifica volte al trasferimento di tecnologie.
 ARTICOLO 8
 (Risoluzione delle controversie)
 Eventuali      controversie      inerenti     all'esecuzione     o all'interpretazione  del presente Accordo saranno risolte dalle Parti Contraenti  in  via  amichevole, attraverso consultazioni o negoziati condotti per le vie diplomatiche.
 ARTICOLO 9
 (Emendamenti)
 Previo  consenso  di  entrambe  le  Parti Contraenti, e' possibile modificare  il  presente  Accordo  e le sue disposizioni in qualsiasi momento.  L'entrata  in  vigore  di eventuali emendamenti e' soggetta alle  stesse  procedure previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.
 ARTICOLO 10
 (Entrata in vigore e risoluzione)
 Il  presente  Accordo  entra  in  vigore dalla data di ricevimento della  seconda  notifica  con  la  quale  ciascuna  Parte  Contraente comunica  ufficialmente  all'altra Parte l'avvenuto adempimento delle procedure  interne e di ratifica previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.
 L'entrata in vigore del presente Accordo determina automaticamente la  cessazione  di  validita'  dell'Accordo  in  materia di Scienza e Tecnologia  firmato  il  28 aprile 1978. Tale cessazione di validita' non  pregiudichera'  l'esecuzione  dei programmi in corso, concordati durante il periodo di validita' dei suddetto Accordo dai 1978.
 Il  presente Accordo e' valido per un periodo di cinque - (5) anni e  sara'  automaticamente  rinnovato  per  ulteriori  periodi di pari durata.
 Le  Parti  Contraenti  hanno  facolta'  di  risolvere  il presente Accordo  in  qualsiasi momento. La risoluzione ha effetto decorsi sei mesi dalla data di notifica all'altra Parte Contraente. La cessazione di  validita'  dell'Accordo non pregiudica l'esecuzione dei programmi in  corso,  concordati  durante  il periodo di validita' dei presente Accordo,   salvo   diversa   disposizione   concordata   dalle  Parti Contraenti.
 In  fede  di  che,  i  Sottoscritti  (debitamente  autorizzati dai rispettivi Governi), hanno firmato il presente Accordo.
 Fatto  a New Delhi, il 28 novembre 2003 (ventotto novembre duemila tre),  in due originali, nelle lingue italiana, indi e inglese, tutti i   testi   facenti   ugualmente   fede.   In   caso   di  divergenze nell'interpretazione, prevale il testo inglese.
 
 Per il Governo della                   Per il Governo della Repubblica Italiana                    Repubblica Indiana S.E. Margherita Boniver                S.E. Bachi Singh Rawat Sottosegretario agli Affari Esteri    Sottosegretario alla Scienza e
 Tecnologia
 
 Allegato
 Gestione,  riconoscimento  ed  esercizio dei diritti di proprieta' intellettuale   derivanti   da   attivita'  congiunte  di  ricerca  e trasferimento di tecnologia, ai sensi delle disposizioni dell'Accordo di  cooperazione  scientifica  e  tecnologica  tra  il  Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indiana
 APPLICAZIONE
 Le  disposizioni  dei  presente  Allegato  si applicano a tutte le attivita'  di ricerca condotte congiuntamente dalle Parti Contraenti, ai  sensi  dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indiana in materia di Scienza e Tecnologia.
 I. TITOLARITA', ATTRIBUZIONE ED ESERCIZIO DEI DIRITTI
 1.   Ai   fini   del  presente  Accordo,  il  termine  "proprieta' intellettuale"   ha  il  significato  di  cui  all'articolo  2  della Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale,  firmata  a  Stoccolma il 14 luglio 1967. Essa include altresi'  i  diritti  protetti  ai  sensi  delle  disposizioni di cui nell'Accordo  sugli  aspetti  commerciali  dei  diritti di proprieta' intellettuale   (TRIPS),  Allegato  IC  dell'Accordo  che  istituisce l'Organizzazione  Mondiale  dei  Commercio, firmato a Marrakesh il 15 aprile 1994.
 2.  Il  presente  Allegato disciplina l'attribuzione dei diritti e degli  interessi  alle  Parti  Contraenti  ed  ai  loro partecipanti. Ciascuna  Parte  ed  i suoi partecipanti provvedono affinche' l'altra Parte  ed  i  suoi  partecipanti  ottengano  i  diritti di proprieta' intellettuale  loro  spettanti  a  norma  del  presente  Allegato. II presente  Allegato  non  pregiudica  e  non  modifica  altrimenti  la ripartizione  di  diritti,  interessi  e royalties tra una Parte ed i suoi  cittadini  o  partecipanti e le regole sulla diffusione e l'uso delle  informazioni,  disciplinate  dalle  leggi  e dalle pratiche di ciascuna Parte.
 3.  Le Parti Contraenti si attengono inoltre ai seguenti principi, che  devono  essere  riportati  nei  contratti  conclusi  in  base al presente Accordo:
 a)  protezione  effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale. Ciascuna  Parte  Contraente  e/o  i  suoi partecipanti si impegnano a comunicare  all'altra  Parte, entro un termine ragionevole, qualunque diritto  di  proprieta'  intellettuale sorto nell'ambito dei presente Accordo  o delle modalita' di attuazione dello stesso, e a provvedere in tempo debito alla protezione di tale diritto.
 b)   sfruttamento  effettivo  dei  risultati,  tenendo  conto  dei contributi delle Parti e dei loro partecipanti;
 c)  trattamento  non  discriminatorio  dei partecipanti dell'altra Parte   Contraente   rispetto  al  trattamento  riservato  ai  propri partecipanti,  in  riferimento  alla titolarita', all'utilizzo e alla divulgazione  di  informazioni  e  alla  titolarita', attribuzione ed esercizio dei diritti di proprieta' intellettuale;
 d) protezione delle informazioni commerciali riservate.
 4.  I  partecipanti  elaborano congiuntamente un Piano di Gestione della  Tecnologia  (Technology  Management  Plan  - TMP). Il Piano di Gestione  della Tecnologia e' un accordo specifico che i partecipanti concludono  per  eseguire  attivita'  comuni di ricerca e stabilire i rispettivi   diritti  ad  obblighi,  compresi  quelli  relativi  alla titolarita'   ed   all'uso   -   inclusa  la  pubblicazione  -  delle informazioni  e  della proprieta' intellettuale, eventualmente create nell'ambito  della ricerca congiunta. Con riferimento alla proprieta' intellettuale,  il  piano  disciplina tra l'altro i seguenti aspetti: diritti  di  titolarita',  protezione  ed  uso a fini di ricerca e di sviluppo,,  sfruttamento  e  diffusione,  inclusa la pubblicazione in comune;  diritti  ed  obblighi  riferiti  ai  ricercatori in visita e procedure   di   risoluzione  di  eventuali  controversie.  Il  piano definisce   inoltre   il   regime  delle  informazioni  principali  e secondarie,  delle  licenze e dei risultati tangibili (deliverables). Il  piano  e'  elaborato  conformemente  alle  normative  vigenti sul territorio   di   ciascuna  Parte  Contraente,  tenendo  conto  delle finalita' della ricerca congiunta, dei relativi contributi finanziari o  di  altra natura delle Parti e dei partecipanti, della convenienza di stabilire un regime di licenze territoriali o per campi d'uso, dei requisiti   prescritti  dalle  leggi  applicabili,  dell'esigenza  di definire  modalita'  di  risoluzione  delle controversie e ogni altro fattore  che  i partecipanti considerino rilevante. I piani congiunti di  gestione  della  tecnologia  definiscono  inoltre i diritti e gli obblighi   in   materia  di  proprieta'  intellettuale  spettanti  ai ricercatori  ospiti,  in relazione alle ricerche da loro condotte (ad esempio ricercatori che non provengono ne' dalle Parti Contraenti ne' da  organismi partecipanti). Il Piano di Gestione della Tecnologia e' approvato  dall'agenzia  o  dal  dipartimento competente ad erogare i fondi   della   Parte   finanziatrice   della  ricerca,  prima  della stipulazione  dei  corrispondenti contratti specifici di cooperazione nelle attivita' di ricerca e sviluppo.
 5.  Le informazioni o i diritti di proprieta' intellettuale creati nel  corso  della  ricerca  congiunta  non  disciplinati dal Piano di Gestione della Tecnologia sono attributi secondo i principi stabiliti dal  piano  medesimo.  Qualora  non sia possibile risolvere eventuali casi  di  disaccordo  attraverso  la  procedura di composizione delle controversie  prevista, la titolarita' di tali informazioni o diritti di   proprieta'   intellettuale   spetta  congiuntamente  a  tutti  i partecipanti  alla  ricerca  congiunta  che  hanno  dato origine alle informazioni  o  ai  diritti.  Ciascun partecipante cui si applica la presente disposizione ha il diritto di utilizzare tali informazioni o diritti  di proprieta' intellettuale a fini commerciali, senza limiti geografici.
 6.  Conformemente  alle  norme  di legge in vigore, ciascuna Parte Contraente  provvede affinche' siano attribuiti all'altra Parte ed ai partecipanti  di  questa  i  diritti di proprieta' intellettuale loro spettanti.
 7.  Compatibilmente  al mantenimento della concorrenza nei settori oggetto  del  presente  Accordo, ciascuna Parte Contraente si adopera per  garantire che i diritti acquisiti in virtu' del presente Accordo e  dei contratti stipulati nel suo contesto, siano esercitati in modo tale da promuovere in particolare:
 i)   la  diffusione  e  l'utilizzo  delle  informazioni  prodotte, rivelate o altrimenti rese disponibili ai sensi del presente Accordo, e
 ii) l'adozione e l'applicazione di norme internazionali.
 8.  Il recesso dall'Accordo o la sua cessazione non pregiudicano i diritti  e  gli  obblighi  attribuiti  ai  partecipanti in materia di proprieta'  intellettuale,  di cui nei progetti approvati in corso, a norma del presente Allegato.
 II. OPERE TUTELATE DAL DIRITTO D'AUTORE E LETTERATURA SCIENTIFICA
 I   diritti   d'autore   spettanti  alle  Parti  o  ai  rispettivi partecipanti  sono disciplinati ai sensi delle disposizioni contenute nella  Convenzione  di Berna (Atto di Parigi dei 1971) e nell'Accordo sugli   aspetti   commerciali   relativi  ai  diritti  di  proprieta' intellettuale (TRIPS).
 Salvo  diversa  disposizione contenuta nel Piano di Gestione della Tecnologia  e salvo quanto disposto nella Sezione III, i risultati di una  ricerca  congiunta  sono  pubblicati in comune dalle Parti o dai partecipanti  alla  ricerca. Conformemente a tale principio generale, si applicano le seguenti procedure:
 in  caso  di  pubblicazione  ad  opera  di  una  Parte o di un suo organismo  pubblico  di  opere  quali  riviste,  articoli, relazioni, libri, incluse opere audiovisive e software, di carattere scientifico o  tecnico,  che  siano  frutto  di una ricerca congiunta condotta ai sensi  del  presente  Accordo, l'altra Parte Contraente ha diritto ad una  licenza  non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in  tutti  i Paesi che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire pubblicamente tali opere.
 2.  Le Parti si adoperano affinche' sia data la massima diffusione possibile alle opere di letteratura scientifica, frutto della ricerca congiunta  condotta  ai  sensi  dei  presente Accordo e pubblicate da editori indipendenti.
 3. Ogni riproduzione destinata al pubblico di un'opera tutelata da diritto  d'autore,  prodotta a norma delle presenti disposizioni deve indicare  i  nomi  degli autori dell'opera, salvo se un autore chieda espressamente  di  non  essere citato. Ogni copia deve inoltre recare chiara  e  visibile menzione del contributo delle Parti in termini di cooperazione.
 III. INFORMAZIONI RISERVATE
 A. Informazioni riservate di carattere documentale
 i) Ciascuna Parte Contraente e, se del caso, le sue agenzie o suoi partecipanti,  indica  quanto  prima,  e preferibilmente nel Piano di Gestione  della  Tecnologia,  le  informazioni  che intende mantenere riservate,  con  riferimento  al  presente  Accordo,  sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri:
 segretezza delle informazioni, nel senso che non deve trattarsi di informazioni  gia' note o conoscibili con mezzi leciti da esperti dei settori  del caso, nella loro integrita' o nell'esatta configurazione o insieme degli elementi che le compongono;
 ii)  valore economico effettivo o potenziale delle informazioni in virtu' della loro segretezza;
 iii)  protezione  precedente  delle informazioni, nel senso che il legittimo   detentore  deve  aver  posto  in  essere  le  precauzioni richieste dalle circostanze per mantenerne la segretezza.
 Le  Parti e i loro rispettivi partecipanti possono in taluni' casi convenire  che,  salvo  diversa  indicazione,  tutte  o  parte  delle informazioni  fornite,  scambiate o prodotte nel corso di una ricerca congiunta condotta ai sensi del presente Accordo siano riservate.
 2.  Ciascuna  Parte,  e  se del caso i suoi partecipanti, provvede affinche'  le  informazioni riservate siano chiaramente identificate, ad  esempio  mediante  apposita marcatura o menzione. Cio' vale anche per le riproduzioni, integrali o parziali, di dette informazioni.
 La  Parte  che riceve informazioni riservate ai sensi dei presente Accordo  e'  tenuta a rispettarne la riservatezza. Tale obbligo cessa automaticamente  quando le informazioni sono rese di pubblico dominio dal titolare delle stesse.
 3.  Le  informazioni  riservate,  comunicate  a norma del presente Accordo,  possono essere rivelate dalla Parte che le riceve a persone residenti  nel  proprio  territorio  o impiegate alle sue dipendenze, nonche'  ad  agenzie  ed  organismi  governativi autorizzati, ai fini specifici  della  ricerca  congiunta  in  corso;  a condizione che la diffusione sia subordinata ad un accordo scritto sulla riservatezza e che le informazioni riservate siano immediatamente riconoscibili come tali, conformemente al disposto di cui sopra.
 4.   Previo   consenso   scritto   della  Parte  che  fornisce  le informazioni  riservate  ai  sensi del presente Accordo, la Parte che riceve  dette  informazioni ha facolta' di divulgarle in maniera piu' ampia  di  quanto  consentito ai sensi del precedente paragrafo 3. Le Parti  collaborano  alla  definizione  di  procedure  di  richiesta e rilascio   dei   consenso  scritto  preliminare  ad  una  piu'  ampia diffusione  delle  informazioni;  ciascuna Parte si impegna a dare il proprio  consenso,  nei  limiti  delle  politiche,  delle leggi e dei regolamenti nazionali.
 B. Informazioni riservate di carattere non documentale
 In  caso di informazioni riservate di carattere non documentale ed ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre  riunioni  indette  ai  sensi  dei presente Accordo, nonche' le informazioni  apprese  attraverso  il  personale distaccato, l'uso di strutture  o  l'esecuzione  di progetti congiunti, le Parti ed i loro partecipanti  applicano le disposizioni previste nel presente Accordo per le informazioni documentali, a condizione che, nel momento in cui esse  vengono  comunicate,  i soggetti che ricevono tali informazioni riservate  siano gia' stati informati per iscritto del loro carattere confidenziale.
 C. Controllo
 Ciascuna   Parte  si  impegna  a  controllare  l'osservanza  delle disposizioni  del  presente  Accordo per quanto riguarda l'obbligo di riservatezza.  Se  una  delle  Parti  si rende conto di non essere in grado  di  rispettare  le  disposizioni  sull'obbligo di riservatezza contenute  nelle  Sezioni  A  e B, o di non essere presumibilmente in grado  di  farlo  in  futuro,  essa ne informa immediatamente l'altra Parte.  Le  Parti  si  consultano  quindi  per  definire  le linee di condotta da seguire.
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