Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2006 (vai al sommario) |
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LEGGE 23 dicembre 2005, n. 290 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indiana, con Allegato, fatto a New Delhi il 28 novembre 2003. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indiana, con Allegato, fatto a New Delhi il 28 novembre 2003. |
| Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso. |
| Art. 3. Copertura finanziaria 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 295.985 per l'anno 2005, di euro 283.280 per l'anno 2006 e di euro 295.985 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 dicembre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, Ministro degli affari esteri Visto, Il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 3299): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) l'11 febbraio 2005. Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 marzo 2005, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª e 13ª. Esaminato dalla 3ª commissione il 4 maggio 2005 ed il 14 giugno 2005. Relazione scritta annunciata il 16 giugno 2005 (atto n. 3299 A relatore sen. Provera). Esaminato in aula il 5 luglio 2005 e approvato il 6 luglio 2005. Camera dei deputati (atto n. 5974): Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 12 luglio 2005 con pareri delle commissioni I, II, V, VII, IX, X, XIII e parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla III commissione il 27 luglio 2005 ed il 13 ottobre 2005. Esaminato in aula il 21 novembre 2005 e approvato, il 30 novembre 2005. |
| Allegato
----> Vedere accordo da pag. 4 a pag. 11 della G.U. <---- |
| ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA INDIANA
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Indiana, di seguito indicati come le "Parti Contraenti", Riconoscendo i benefici della cooperazione scientifica e tecnologica in corso e l'interesse reciproco a rafforzare tale cooperazione, Desiderando rafforzare la competitivita' industriale dei due Paesi sui mercati internazionali attraverso nuovi prodotti e servizi, basati su specifiche attivita' congiunte nell'ambito della ricerca scientifica e della tecnologia, Considerando il superamento dell'Accordo in materia di Scienza e Tecnologia tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Indiana, firmato a Roma il 28 aprite 1978, Hanno convenuto di concludere il presente Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica: ARTICOLO 1 (Obiettivi) L'obiettivo del presente Accordo e' la promozione di attivita' di cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di reciproco interesse e vantaggio, su base paritaria, che siano sostenute da entrambe le Parti Contraenti, conformemente alle norme giuridiche vigenti nei rispettivi Paesi. Sono privilegiate le iniziative catalizzatrici di ricerca congiunta e sviluppo tecnologico, tali da permettere la creazione di nuove conoscenze, prodotti e servizi, nel rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale. ARTICOLO 2 (Settori prioritari di cooperazione) Le Parti Contraenti promuovono la collaborazione scientifica e tecnologica nei campi delle Scienze di base e in quelli collegati allo sviluppo tecnologico, con particolare attenzione rivolta ai seguenti settori: Fisica; Tecnologia dell'informazione; Ingegneria civile ed elettronica; Telecomunicazioni; Scienze biomediche; Micro e Nano-tecnologia; Agricoltura e Tecnologia alimentare; Ambiente; Aerospazio; Energia; Trasporti; Eredita' culturale; Tecnologie di conservazione e restauro; Ingegneria e Tecnologia del Design. Qualsiasi altro settore individuato di comune accordo dalle Parti Contraenti. ARTICOLO 3 (Attivita' di cooperazione) Tenuto conto delle risorse finanziarie di ciascuna delle due Parti Contraenti, la cooperazione scientifica e tecnologica assume le seguenti forme: a. Scambio di informazioni tecnico-scientifiche; b. Missioni esplorative condotte da delegazioni scientifiche; c. Organizzazione di seminari, conferenze ed esposizioni congiunte, in settori di reciproco interesse; d. Progetti congiunti di ricerca che prevedano lo scambio di visite di personale scientifico e tecnico; e. Accesso e utilizzo di strutture di ricerca avanzata; f. Collaborazione per corsi di formazione avanzata g. Creazione di centri e laboratori congiunti di ricerca e centri di eccellenza congiunti; h. Creazione di una rete virtuale di laboratori e accademie di ricerca scientifica; i. Promozione di progetti congiunti da presentare all'Unione europea o ad altre organizzazioni internazionali per ottenere finanziamenti. Qualsiasi altra modalita' di cooperazione individuata dalle Parti Contraenti. ARTICOLO 4 (Commissione mista e programma di cooperazione) Al fine di coordinare l'esecuzione del presente Accordo, le Parti Contraenti istituiscono una Commissione mista per la cooperazione scientifica e tecnologica, di seguito denominata "Commissione mista", composta da un numero uguale di membri di entrambi i Paesi rappresentanti dei Governi, scienziati ed esperti tecnici. Il Ministero della Scienza e della Tecnologia (Dipartimento di Scienza e Tecnologia), per conto del Governo indiano, ed il Ministero degli Affari Esteri, per conto dei Governo italiano, sono responsabili dei funzionamento della Commissione mista. La Commissione mista si riunira' alternativamente in Italia e in India in date e luoghi da concordare per le vie diplomatiche. La Commissione mista e' responsabile delle seguenti attivita': approvazione e verifica della corretta attuazione del Programma Esecutivo di Cooperazione (executive Program of Cooperation - POC), incluse le attivita' congiunte e le misure di co-finanziamento in esso specificate; eventuali nuovi accordi di cooperazione che possano essere conclusi ai sensi del presente Accordo. ARTICOLO 5 (Disposizioni finanziarie) Il Programma Esecutivo di Cooperazione, incluse le disposizioni finanziarie che le due Parti Contraenti possono prevedere per un determinato periodo, sara' patrocinato e finanziato congiuntamente dal Governo indiano e dal Governo italiano. ARTICOLO 6 (Proprieta' intellettuale) Le disposizioni relative alla titolarita', la distribuzione e l'esercizio dei diritti di proprieta' intellettuale creati nell'ambito delle forme di ricerca congiunta previste nel presente Accordo sono contenute nell'Allegato, che costituisce parte integrante del presente Accordo. ARTICOLO 7 (Scambio di informazioni e trasferimento di tecnologia) In riferimento ai principi di cui nell'Allegato, le Parti Contraenti favoriscono lo scambio di informazioni e di tecnologia e le attivita' congiunte riguardanti la cooperazione scientifica volte al trasferimento di tecnologie. ARTICOLO 8 (Risoluzione delle controversie) Eventuali controversie inerenti all'esecuzione o all'interpretazione del presente Accordo saranno risolte dalle Parti Contraenti in via amichevole, attraverso consultazioni o negoziati condotti per le vie diplomatiche. ARTICOLO 9 (Emendamenti) Previo consenso di entrambe le Parti Contraenti, e' possibile modificare il presente Accordo e le sue disposizioni in qualsiasi momento. L'entrata in vigore di eventuali emendamenti e' soggetta alle stesse procedure previste per l'entrata in vigore del presente Accordo. ARTICOLO 10 (Entrata in vigore e risoluzione) Il presente Accordo entra in vigore dalla data di ricevimento della seconda notifica con la quale ciascuna Parte Contraente comunica ufficialmente all'altra Parte l'avvenuto adempimento delle procedure interne e di ratifica previste per l'entrata in vigore del presente Accordo. L'entrata in vigore del presente Accordo determina automaticamente la cessazione di validita' dell'Accordo in materia di Scienza e Tecnologia firmato il 28 aprile 1978. Tale cessazione di validita' non pregiudichera' l'esecuzione dei programmi in corso, concordati durante il periodo di validita' dei suddetto Accordo dai 1978. Il presente Accordo e' valido per un periodo di cinque - (5) anni e sara' automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di pari durata. Le Parti Contraenti hanno facolta' di risolvere il presente Accordo in qualsiasi momento. La risoluzione ha effetto decorsi sei mesi dalla data di notifica all'altra Parte Contraente. La cessazione di validita' dell'Accordo non pregiudica l'esecuzione dei programmi in corso, concordati durante il periodo di validita' dei presente Accordo, salvo diversa disposizione concordata dalle Parti Contraenti. In fede di che, i Sottoscritti (debitamente autorizzati dai rispettivi Governi), hanno firmato il presente Accordo. Fatto a New Delhi, il 28 novembre 2003 (ventotto novembre duemila tre), in due originali, nelle lingue italiana, indi e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, prevale il testo inglese.
Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Indiana S.E. Margherita Boniver S.E. Bachi Singh Rawat Sottosegretario agli Affari Esteri Sottosegretario alla Scienza e Tecnologia
Allegato Gestione, riconoscimento ed esercizio dei diritti di proprieta' intellettuale derivanti da attivita' congiunte di ricerca e trasferimento di tecnologia, ai sensi delle disposizioni dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indiana APPLICAZIONE Le disposizioni dei presente Allegato si applicano a tutte le attivita' di ricerca condotte congiuntamente dalle Parti Contraenti, ai sensi dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indiana in materia di Scienza e Tecnologia. I. TITOLARITA', ATTRIBUZIONE ED ESERCIZIO DEI DIRITTI 1. Ai fini del presente Accordo, il termine "proprieta' intellettuale" ha il significato di cui all'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967. Essa include altresi' i diritti protetti ai sensi delle disposizioni di cui nell'Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprieta' intellettuale (TRIPS), Allegato IC dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione Mondiale dei Commercio, firmato a Marrakesh il 15 aprile 1994. 2. Il presente Allegato disciplina l'attribuzione dei diritti e degli interessi alle Parti Contraenti ed ai loro partecipanti. Ciascuna Parte ed i suoi partecipanti provvedono affinche' l'altra Parte ed i suoi partecipanti ottengano i diritti di proprieta' intellettuale loro spettanti a norma del presente Allegato. II presente Allegato non pregiudica e non modifica altrimenti la ripartizione di diritti, interessi e royalties tra una Parte ed i suoi cittadini o partecipanti e le regole sulla diffusione e l'uso delle informazioni, disciplinate dalle leggi e dalle pratiche di ciascuna Parte. 3. Le Parti Contraenti si attengono inoltre ai seguenti principi, che devono essere riportati nei contratti conclusi in base al presente Accordo: a) protezione effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale. Ciascuna Parte Contraente e/o i suoi partecipanti si impegnano a comunicare all'altra Parte, entro un termine ragionevole, qualunque diritto di proprieta' intellettuale sorto nell'ambito dei presente Accordo o delle modalita' di attuazione dello stesso, e a provvedere in tempo debito alla protezione di tale diritto. b) sfruttamento effettivo dei risultati, tenendo conto dei contributi delle Parti e dei loro partecipanti; c) trattamento non discriminatorio dei partecipanti dell'altra Parte Contraente rispetto al trattamento riservato ai propri partecipanti, in riferimento alla titolarita', all'utilizzo e alla divulgazione di informazioni e alla titolarita', attribuzione ed esercizio dei diritti di proprieta' intellettuale; d) protezione delle informazioni commerciali riservate. 4. I partecipanti elaborano congiuntamente un Piano di Gestione della Tecnologia (Technology Management Plan - TMP). Il Piano di Gestione della Tecnologia e' un accordo specifico che i partecipanti concludono per eseguire attivita' comuni di ricerca e stabilire i rispettivi diritti ad obblighi, compresi quelli relativi alla titolarita' ed all'uso - inclusa la pubblicazione - delle informazioni e della proprieta' intellettuale, eventualmente create nell'ambito della ricerca congiunta. Con riferimento alla proprieta' intellettuale, il piano disciplina tra l'altro i seguenti aspetti: diritti di titolarita', protezione ed uso a fini di ricerca e di sviluppo,, sfruttamento e diffusione, inclusa la pubblicazione in comune; diritti ed obblighi riferiti ai ricercatori in visita e procedure di risoluzione di eventuali controversie. Il piano definisce inoltre il regime delle informazioni principali e secondarie, delle licenze e dei risultati tangibili (deliverables). Il piano e' elaborato conformemente alle normative vigenti sul territorio di ciascuna Parte Contraente, tenendo conto delle finalita' della ricerca congiunta, dei relativi contributi finanziari o di altra natura delle Parti e dei partecipanti, della convenienza di stabilire un regime di licenze territoriali o per campi d'uso, dei requisiti prescritti dalle leggi applicabili, dell'esigenza di definire modalita' di risoluzione delle controversie e ogni altro fattore che i partecipanti considerino rilevante. I piani congiunti di gestione della tecnologia definiscono inoltre i diritti e gli obblighi in materia di proprieta' intellettuale spettanti ai ricercatori ospiti, in relazione alle ricerche da loro condotte (ad esempio ricercatori che non provengono ne' dalle Parti Contraenti ne' da organismi partecipanti). Il Piano di Gestione della Tecnologia e' approvato dall'agenzia o dal dipartimento competente ad erogare i fondi della Parte finanziatrice della ricerca, prima della stipulazione dei corrispondenti contratti specifici di cooperazione nelle attivita' di ricerca e sviluppo. 5. Le informazioni o i diritti di proprieta' intellettuale creati nel corso della ricerca congiunta non disciplinati dal Piano di Gestione della Tecnologia sono attributi secondo i principi stabiliti dal piano medesimo. Qualora non sia possibile risolvere eventuali casi di disaccordo attraverso la procedura di composizione delle controversie prevista, la titolarita' di tali informazioni o diritti di proprieta' intellettuale spetta congiuntamente a tutti i partecipanti alla ricerca congiunta che hanno dato origine alle informazioni o ai diritti. Ciascun partecipante cui si applica la presente disposizione ha il diritto di utilizzare tali informazioni o diritti di proprieta' intellettuale a fini commerciali, senza limiti geografici. 6. Conformemente alle norme di legge in vigore, ciascuna Parte Contraente provvede affinche' siano attribuiti all'altra Parte ed ai partecipanti di questa i diritti di proprieta' intellettuale loro spettanti. 7. Compatibilmente al mantenimento della concorrenza nei settori oggetto del presente Accordo, ciascuna Parte Contraente si adopera per garantire che i diritti acquisiti in virtu' del presente Accordo e dei contratti stipulati nel suo contesto, siano esercitati in modo tale da promuovere in particolare: i) la diffusione e l'utilizzo delle informazioni prodotte, rivelate o altrimenti rese disponibili ai sensi del presente Accordo, e ii) l'adozione e l'applicazione di norme internazionali. 8. Il recesso dall'Accordo o la sua cessazione non pregiudicano i diritti e gli obblighi attribuiti ai partecipanti in materia di proprieta' intellettuale, di cui nei progetti approvati in corso, a norma del presente Allegato. II. OPERE TUTELATE DAL DIRITTO D'AUTORE E LETTERATURA SCIENTIFICA I diritti d'autore spettanti alle Parti o ai rispettivi partecipanti sono disciplinati ai sensi delle disposizioni contenute nella Convenzione di Berna (Atto di Parigi dei 1971) e nell'Accordo sugli aspetti commerciali relativi ai diritti di proprieta' intellettuale (TRIPS). Salvo diversa disposizione contenuta nel Piano di Gestione della Tecnologia e salvo quanto disposto nella Sezione III, i risultati di una ricerca congiunta sono pubblicati in comune dalle Parti o dai partecipanti alla ricerca. Conformemente a tale principio generale, si applicano le seguenti procedure: in caso di pubblicazione ad opera di una Parte o di un suo organismo pubblico di opere quali riviste, articoli, relazioni, libri, incluse opere audiovisive e software, di carattere scientifico o tecnico, che siano frutto di una ricerca congiunta condotta ai sensi del presente Accordo, l'altra Parte Contraente ha diritto ad una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti i Paesi che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire pubblicamente tali opere. 2. Le Parti si adoperano affinche' sia data la massima diffusione possibile alle opere di letteratura scientifica, frutto della ricerca congiunta condotta ai sensi dei presente Accordo e pubblicate da editori indipendenti. 3. Ogni riproduzione destinata al pubblico di un'opera tutelata da diritto d'autore, prodotta a norma delle presenti disposizioni deve indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo se un autore chieda espressamente di non essere citato. Ogni copia deve inoltre recare chiara e visibile menzione del contributo delle Parti in termini di cooperazione. III. INFORMAZIONI RISERVATE A. Informazioni riservate di carattere documentale i) Ciascuna Parte Contraente e, se del caso, le sue agenzie o suoi partecipanti, indica quanto prima, e preferibilmente nel Piano di Gestione della Tecnologia, le informazioni che intende mantenere riservate, con riferimento al presente Accordo, sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri: segretezza delle informazioni, nel senso che non deve trattarsi di informazioni gia' note o conoscibili con mezzi leciti da esperti dei settori del caso, nella loro integrita' o nell'esatta configurazione o insieme degli elementi che le compongono; ii) valore economico effettivo o potenziale delle informazioni in virtu' della loro segretezza; iii) protezione precedente delle informazioni, nel senso che il legittimo detentore deve aver posto in essere le precauzioni richieste dalle circostanze per mantenerne la segretezza. Le Parti e i loro rispettivi partecipanti possono in taluni' casi convenire che, salvo diversa indicazione, tutte o parte delle informazioni fornite, scambiate o prodotte nel corso di una ricerca congiunta condotta ai sensi del presente Accordo siano riservate. 2. Ciascuna Parte, e se del caso i suoi partecipanti, provvede affinche' le informazioni riservate siano chiaramente identificate, ad esempio mediante apposita marcatura o menzione. Cio' vale anche per le riproduzioni, integrali o parziali, di dette informazioni. La Parte che riceve informazioni riservate ai sensi dei presente Accordo e' tenuta a rispettarne la riservatezza. Tale obbligo cessa automaticamente quando le informazioni sono rese di pubblico dominio dal titolare delle stesse. 3. Le informazioni riservate, comunicate a norma del presente Accordo, possono essere rivelate dalla Parte che le riceve a persone residenti nel proprio territorio o impiegate alle sue dipendenze, nonche' ad agenzie ed organismi governativi autorizzati, ai fini specifici della ricerca congiunta in corso; a condizione che la diffusione sia subordinata ad un accordo scritto sulla riservatezza e che le informazioni riservate siano immediatamente riconoscibili come tali, conformemente al disposto di cui sopra. 4. Previo consenso scritto della Parte che fornisce le informazioni riservate ai sensi del presente Accordo, la Parte che riceve dette informazioni ha facolta' di divulgarle in maniera piu' ampia di quanto consentito ai sensi del precedente paragrafo 3. Le Parti collaborano alla definizione di procedure di richiesta e rilascio dei consenso scritto preliminare ad una piu' ampia diffusione delle informazioni; ciascuna Parte si impegna a dare il proprio consenso, nei limiti delle politiche, delle leggi e dei regolamenti nazionali. B. Informazioni riservate di carattere non documentale In caso di informazioni riservate di carattere non documentale ed ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni indette ai sensi dei presente Accordo, nonche' le informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di strutture o l'esecuzione di progetti congiunti, le Parti ed i loro partecipanti applicano le disposizioni previste nel presente Accordo per le informazioni documentali, a condizione che, nel momento in cui esse vengono comunicate, i soggetti che ricevono tali informazioni riservate siano gia' stati informati per iscritto del loro carattere confidenziale. C. Controllo Ciascuna Parte si impegna a controllare l'osservanza delle disposizioni del presente Accordo per quanto riguarda l'obbligo di riservatezza. Se una delle Parti si rende conto di non essere in grado di rispettare le disposizioni sull'obbligo di riservatezza contenute nelle Sezioni A e B, o di non essere presumibilmente in grado di farlo in futuro, essa ne informa immediatamente l'altra Parte. Le Parti si consultano quindi per definire le linee di condotta da seguire. |
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