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| Gazzetta n. 11 del 14 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | BANCA D'ITALIA |  | PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2005 |  | Istruzioni  per la redazione del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato  delle  banche e delle societa' finanziarie capogruppo di gruppi bancari. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili   internazionali  (IAS/IFRS)  e  i  successivi  regolamenti adottati  dalla  Commissione  in  attuazione dell'art. 6 del medesimo regolamento;
 Vista  la  legge  31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee  (legge comunitaria 2003), ed in particolare l'art.  25  recante  delega  al Governo per l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del citato Regolamento (CE) n. 1606/2002;
 Visto  il  decreto  legislativo  28 febbraio  2005,  n. 38, recante l'esercizio  delle  opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n.  1606/2002  in  materia  di principi contabili internazionali e in particolare  l'art.  9, comma 1, che dispone che i poteri della Banca d'Italia   di  cui  agli  articoli 5,  comma  1,  e  45  del  decreto legislativo  27 gennaio  1992, n. 87, sono esercitati, per i soggetti di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  1 dell'art. 2 che redigono il bilancio  di  esercizio  o  il bilancio consolidato in conformita' ai principi contabili internazionali, nel rispetto degli IAS/IFRS;
 Visto  il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  87, recante attuazione  della  direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e della  direttiva  89/117/CEE,  relativa  agli  obblighi in materia di pubblicita'  dei  documenti  contabili  delle  succursali italiane di intermediari  esteri,  e  in  particolare l'art. 3, l'art. 5, primo e secondo comma, e l'art. 41;
 Visto   l'art.   1,  punto  14),  della  direttiva  2003/51/CE  del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003 che modifica le direttive  78/660/CE,  83/349/CE,  86/635/CE  e 91/674/CE relative ai conti  annuali e consolidati di alcuni tipi di societa', delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione;
 Considerata  l'esigenza  di  integrare  la  disciplina  delle forme tecniche   dei  bilanci  bancari  per  tenere  conto  dell'evoluzione intervenuta  nella  operativita'  degli intermediari e per migliorare l'efficacia   rappresentativa   dei   bilanci  e  il  loro  grado  di comparabilita';
 Dispone:
 Il  bilancio  dell'impresa  e  il bilancio consolidato delle banche iscritte  nell'albo  di  cui  all'art.  13  del  decreto  legislativo 1° settembre  1993,  n.  385  (testo  unico  delle  leggi  in materia bancaria e creditizia) («banche») e delle societa' finanziarie di cui all'art.  1,  comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (societa' finanziarie capogruppo dei gruppi bancari) sono redatti  in  conformita'  dei  principi  contabili  internazionali  e secondo le istruzioni allegate che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. Decorrenza:
 Le   istruzioni  allegate  si  applicano  a  partire  dal  bilancio dell'impresa  relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006  e  dal  bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso o in corso  al  31 dicembre  2005.  Le  banche  e  le societa' finanziarie capogruppo   dei   gruppi  bancari  possono  applicare  le  anzidette istruzioni a partire dal bilancio dell'impresa relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.
 Le  istruzioni  relative  al  bilancio  consolidato  nonche' quelle concernenti  la  pubblicita' dei documenti contabili delle succursali italiane di banche estere sostituiscono quelle emanate con precedenti provvedimenti  del  15 luglio 1992, del 7 agosto 1998 e del 30 luglio 2002  a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.
 Le  istruzioni  relative  al  bilancio  dell'impresa  sostituiscono quelle  emanate  con precedenti provvedimenti del 15 luglio 1992, del 7 agosto  1998  e  del 30 luglio 2002 a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006.
 Roma, 22 dicembre 2005
 Il direttore generale: Desario
 |  |  |  | Allegato DISPOSIZIONI TRANSITORIE
 
 1. Bilancio dell'impresa
 
 Nota integrativa
 
 Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale: attivo e passivo
 - Composizione   merceologica:   le  tabelle  e  le  informazioni relative   alla  composizione  merceologica  dei  diversi  portafogli finanziari  (tavole  2.1,  3.1,  4.1,  5.1, 6.1, 7.1 dell'attivo (1); tavole  1.3,  2.3,  3.1,  4.1,  4.3, 5.1 del passivo (2)(3)), possono essere compilate senza fornire i dettagli che riguardano le tipologie delle operazioni.
 - Movimentazione  dei  portafogli  contabili:  le  tabelle  e  le informazioni  relative  alle  variazioni annue dei diversi portafogli finanziari  (tavole  2.4,  3.3,  4.5, 5.4 e 10.3 dell'attivo e tavole 4.5, 5.3 del passivo) possono non essere fornite.
 - Operazioni   di   copertura:   le  informazioni  relative  alle attivita'  e  alle  passivita'  finanziarie coperte (tavole 4.3, 4.4, 6.2,  7.3,  9.2  dell'attivo e tavole 1.4, 2.4, 3.3, 7.2 del passivo) possono  essere  fornite in forma libera, utilizzando tabelle diverse da quelle previste dalla normativa oppure in modo discorsivo.
 
 Parte C - Informazioni sul conto economico
 - Sezione  1  -  "Gli interessi": le Tabelle 1.2 e 1.5 "Interessi attivi/passivi  e  proventi/oneri  assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura" possono non essere fornite.
 - Sezione  5  - "Il risultato netto dell'attivita' di copertura": nella  Tabella  5.1  "Risultato  netto  dell'attivita'  di copertura: composizione"  possono  essere  fornite  soltanto le voci relative al "Totale proventi/oneri dell'attivita' di copertura".
 Parte  E  -  Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura
 
 Le  informazioni  quantitative  previste  nella Parte E della nota integrativa possono essere fornite con modalita' diverse (utilizzo di tabelle  differenti,  in  forma  discorsiva,  ecc.) rispetto a quelle prescritte  dalla  normativa.  Fanno  eccezione le tabelle di seguito indicate che vanno prodotte come previsto dalla normativa.
 
 Rischio di credito
 - Tabella  A.1.1  "Distribuzione  delle attivita' finanziarie per portafogli  di  appartenenza  e  per  qualita'  creditizia (valori di bilancio)"
 - Tabella  A.1.2  "Distribuzione  delle attivita' finanziarie per portafogli  di appartenenza e per qualita' creditizia (valori lordi e netti)"
 - Tabella  A.1.3  "Esposizioni  per  cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti"
 - Tabella  A.1.4  "Esposizioni  per  cassa verso banche: dinamica delle esposizioni deteriorate e soggette al rischio paese" lorde"
 - Tabella  A.1.5  "Esposizioni  per  cassa verso banche: dinamica delle rettifiche di valore complessive"
 - Tabella  A.1.6  "Esposizioni  per  cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti"
 - Tabella  A.1.7 "Esposizioni per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate e soggette al rischio paese" lorde"
 - Tabella  A.1.8 "Esposizioni per cassa verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive"
 
 Gli strumenti finanziari derivati
 - Tabella  A.1  "Portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali  di  fine  periodo e medi". Tuttavia, la voce "Valori medi" puo' non essere fornita
 - Tabella  A.2.1  "Portafoglio bancario: valori nozionali di fine periodo  e medi - di copertura". Tuttavia, la voce "Valori medi" puo' non essere fornita
 - Tabella  A.2.2  "Portafoglio bancario: valori nozionali di fine periodo  e  medi  -  altri derivati". Tuttavia, la voce "Valori medi" puo' non essere fornita
 - Tabella  A.3  "Derivati  finanziari:  acquisto  e  vendita  dei sottostanti"
 - Tabella  A.4  "Derivati finanziari over the counter: fair value positivo - rischio di controparte"
 - Tabella  A.5  "Derivati finanziari over the counter: fair value negativo - rischio finanziario"
 - Tabella  B.1  "Derivati  su  crediti:  valori nozionali di fine periodo  e  medi". Tuttavia, le voci "Valori medi" possono non essere fornite
 - Tabella  B.2 "Derivati creditizi: fair value positivo - rischio di controparte"
 - Tabella  B.3 "Derivati creditizi: fair value negativo - rischio finanziario"
 
 2. Bilancio consolidato
 Si   applicano  le  medesime  deroghe  previste  per  il  bilancio dell'impresa. Inoltre, nella Nota integrativa "Parte B - Informazioni sullo  stato  patrimoniale"  e  "Parte  C  -  Informazioni  sul conto economico"  le tabelle possono essere riferite al complessivo insieme delle imprese oggetto di consolidamento, anziche' essere ripartite in "gruppo  bancario", "imprese di assicurazione" "altre imprese incluse nel consolidamento".
 
 3. Pubblicita'  dei documenti contabili delle succursali estere di banche italiane
 Le  succursali italiane di banche extracomunitarie possono fornire le  "informazioni  supplementari"  riferite all'esercizio chiuso o in corso  al  31.12.2005 secondo le disposizioni del decreto legislativo n.  87/92 e le relative istruzioni amministrative emanate dalla Banca d'Italia.
 
 4. Esercizio di applicazione
 Le  disposizioni  transitorie di cui ai punti 1. e 2. si applicano al bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31.12.2005.
 
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 (1)  Ad esempio, nella tavola 6.1, e' possibile indicare la
 voce  3  "altri  finanziamenti",  senza disaggregarla nelle
 sottovoci  3.1  "pronti  contro  termine",  3.2  "locazione
 finanziaria" e 3.3 "altri";
 (2)  Ad esempio, nella tavola 4.1, e' possibile indicare la
 voce    3.1    "titoli    di    debito    -   obbligazioni"
 senza disaggregarla  nelle  sottovoci 3.1.1 "strutturate" e
 3.1.2 "altre obbligazioni";
 (3)  La  colonna  FV*  (fair  value calcolato escludendo le
 variazioni  di  valore  dovute  al  cambiamento  del merito
 creditizio  dell'emittente rispetto alla data di emissione)
 della tabella 4.1 del passivo puo' essere omessa.
 BANCA D'ITALIA
 
 Il bilancio bancario:
 schemi e regole di compilazione
 
 2005
 
 VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA
 
 Il bilancio bancario:
 schemi e regole di compilazione
 
 Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005
 
 IL BILANCIO BANCARIO
 Capitolo 1 - Principi generali
 Paragrafo 1- Destinatari delle disposizioni
 
 1. DESTINATARI DELLE DISPOSIZIONI
 
 Le presenti istruzioni si applicano alle banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - recante  il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  seguito  denominato  "T.U.B."  -  e  gli  enti  finanziari di cui all'art.  1,  comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (1) (successivamente definito "decreto 87/92").
 In particolare:
 - le  banche  italiane  di  cui  all'art. 1 del T.U.B. nonche' le societa' finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di  cui  all'art.  64  del  T.U.B.  redigono per ciascun esercizio il bilancio  dell'impresa e, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi del "decreto  87/92", il bilancio consolidato in conformita' dei principi contabili internazionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 28 febbraio  2005, n. 38 (di seguito "principi contabili internazionali" e  "decreto IAS")(2) e secondo le disposizioni contenute nel presente fascicolo(3);
 - le succursali italiane di banche estere rispettano gli obblighi di  pubblicita' dei documenti contabili previsti nel capitolo 4 delle presenti istruzioni.
 
 Le  presenti  disposizioni  disciplinano  gli  schemi del bilancio (stato  patrimoniale, conto economico, prospetto delle variazioni del patrimonio  netto  e  rendiconto  finanziario),  la  nota integrativa nonche' la relazione sulla gestione. Resta fermo che gli intermediari sono  tenuti a fornire nella nota integrativa le informative previste dai principi contabili internazionali, ancorche' non richiamate dalle presenti disposizioni, nel rispetto dei suddetti principi.
 Le  attivita'  e  le  passivita',  in  bilancio e "fuori bilancio" nonche'  i proventi e gli oneri delle filiali all'estero confluiscono nel bilancio dell'ente di appartenenza.
 
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 (1)  Si  tratta  delle  societa' finanziarie capogruppo dei
 gruppi  bancari  iscritti  nell'albo di cui all'art. 64 del
 T.U.
 (2)  Per comodita', nel testo delle presenti disposizioni i
 singoli principi contabili internazionali sono indicati con
 l'acronimo   "  1AS"  o  "IFRS"  seguito  dal  loro  numero
 identificativo (ad esempio, IAS 39).
 (3)  Per  comodita',  nelle presenti disposizioni si indica
 con  il  termine  "banca"  sia  la  banca  italiana  sia la
 societa' finanziaria capogruppo di un gruppo bancario.
 Paragrafo 2 - Contenuto del bilancio
 
 2. CONTENUTO DEL BILANCIO
 
 Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono costituiti dallo  stato  patrimoniale,  dal conto economico, dal prospetto delle variazioni  del  patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. Il bilancio dell'impresa ed il bilancio consolidato sono  corredati  di una relazione degli amministratori sull'andamento della  gestione  e  sulla  situazione  della  banca  o della societa' finanziaria e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.
 Il  bilancio  dell'impresa  e il bilancio consolidato sono redatti con  chiarezza  e  rappresentano  in  modo  veritiero  e  corretto la situazione  patrimoniale,  la  situazione  finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.
 Se le informazioni richieste dai principi contabili internazionali e  dalle  disposizoni  contenute  nel  presente  fascicolo  non  sono sufficienti  a  dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota  integrativa  sono fornite informazioni complementari necessarie allo scopo.
 Se,  in  casi  eccezionali,  l'applicazione  di  una  disposizione prevista  dai  principi contabili internazionali e' incompatibile con la   rappresentazione   veritiera   e   corretta   della   situazione patrimoniale,  di  quella finanziaria e del risultato economico, essa non deve essere applicata (art. 5, comma 1, del "decreto IAS"). Nella nota  integrativa  sono  spiegati  i  motivi  della  deroga  e la sua influenza  sulla  rappresentazione  della situazione patrimoniale, di quella   finanziaria   e   del   risultato  economico.  Nel  bilancio dell'impresa gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in  una  riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
 Paragrafo 3 - Schemi del bilancio
 
 3. SCHEMI DEL BILANCIO
 
 Gli  schemi  dello  stato  patrimoniale,  del conto economico, del prospetto  delle  variazioni  del  patrimonio  netto,  del rendiconto finanziario   e   della   nota   integrativa   relativi  al  bilancio dell'impresa   sono   indicati   nell'appendice   A   delle  presenti istruzioni, quelli relativi al bilancio consolidato nell'appendice B.
 Gli  schemi  di  stato  patrimoniale  e  di  conto  economico sono costituiti   da   voci   (contrassegnate  da  numeri),  da  sottovoci (contrassegnate  da  lettere)  e da ulteriori dettagli informativi (i "di  cui"  delle  voci  e delle sottovoci). Le voci, le sottovoci e i relativi dettagli informativi costituiscono i conti del bilancio.
 E'  consentita l'aggiunta di nuove voci, purche' il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci gia' previste dagli schemi e solo se si tratti di importi di rilievo. Altre informazioni possono essere fornite nella nota integrativa.
 Le  sottovoci  previste  dagli  schemi  possono essere raggruppate quando ricorra una delle due seguenti condizioni:
 a) l'importo delle sottovoci sia irrilevante;
 b) il  raggruppamento  favorisca  la  chiarezza  del bilancio; in questo  caso  la  nota  integrativa  deve  contenere distintamente le sottovoci oggetto di raggruppamento.
 Per  ogni  conto  dello  stato  patrimoniale e del conto economico occorre  indicare  anche  l'importo  dell'esercizio  precedente. Se i conti  non sono comparabili, quelli relativi all'esercizio precedente devono  essere  adattati;  la  non  comparabilita'  e l'adattamento o l'impossibilita'  di  questo  sono  segnalati e commentati nella nota integrativa.
 Le  attivita'  e  le  passivita',  i  costi e i ricavi non possono essere  fra  loro  compensati, salvo che cio' sia ammesso o richiesto dai principi contabili internazionali o dalle presenti disposizioni.
 Nello stato patrimoniale e nel conto economico non sono indicati i conti  che  non  presentano  importi  ne' per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio ne' per quello precedente.
 Se  un  elemento  dell'attivo o del passivo ricade sotto piu' voci dello  stato  patrimoniale,  nella  nota  integrativa deve annotarsi, qualora  cio' sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la  sua  riferibilita'  anche a voci diverse da quella nella quale e' iscritto.
 Nel  conto  economico  (schemi  e nota integrativa) i ricavi vanno indicati senza segno, mentre i costi vanno indicati fra parentesi.
 Paragrafo 4 - Collegamento fra contabilita' e bilancio
 
 4. COLLEGAMENTO FRA CONTABILITA' E BILANCIO
 
 Le  modalita'  di  tenuta  del sistema contabile (piano dei conti, criteri  di  contabilizzazione  ecc.)  adottate  dalle banche e dalle societa'  finanziarie devono consentire il raccordo tra le risultanze contabili e i conti del bilancio.
 A questo scopo occorre che nel sistema informativo contabile siano presenti  e  agevolmente  reperibili  tutti  gli elementi informativi necessari  ad  assicurare  tale  raccordo;  in  sede di redazione del bilancio la coerenza tra le evidenze contabili sistematiche e i conti del bilancio deve essere assicurata anche mediante apposite scritture di riclassificazione.
 Analogamente,  nel  sistema  informativo  contabile  devono essere presenti  e  agevolmente  reperibili  tutti  gli elementi informativi necessari  a  redigere  il  prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il rendiconto finanziario e la nota integrativa.
 Paragrafo 5 - Definizioni
 
 5. DEFINIZIONI
 
 Nella   redazione   del   bilancio  si  applicano  le  definizioni (attivita'   finanziarie,   portafoglio  di  negoziazione,  strumenti derivati, fiscalita' differita ecc.) stabilite nei principi contabili internazionali nonche' quelle di seguito indicate.
 
 5.1 Banche
 Rientrano in questa categoria:
 a) le  banche  comunitarie autorizzate dalle competenti autorita' di vigilanza e incluse nell'elenco di cui all'art. 11 della direttiva 2000/12/CE;
 b) le   banche   extracomunitarie  autorizzate  dalle  competenti autorita'  di  vigilanza  ad  esercitare  l'attivita'  di  banca come definita dall'art. 1 della direttiva 2000/12/CE;
 c) le banche centrali;
 d) gli  organismi  internazionali  a  carattere  bancario  (Banca Internazionale   per   la   Ricostruzione  e  lo  Sviluppo,  Societa' Finanziaria  Internazionale,  Banca Interamericana di Sviluppo, Banca Asiatica  di  Sviluppo, Banca Africana di Sviluppo, Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, Nordik Investment Bank, Banca di Sviluppo dei Caraibi,   Banca   Europea   d'Investimenti,  Banca  Europea  per  la Ricostruzione  e  lo  Sviluppo, Banca dei Regolamenti Internazionali, Agenzia  Multilaterale  di Garanzia degli Investimenti, Fondo Europeo per gli Investimenti).
 
 5.2 Banca Centrale
 Vi rientra anche la Banca Centrale Europea.
 
 5.3 Clientela
 Rientrano  in  questa  categoria  tutti  i  soggetti diversi dalle banche.
 
 5.4 Societa' finanziarie
 Rientrano in questa categoria:
 a) le  societa'  di  gestione  del risparmio e le SICAV di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 b) le societa' finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del T.U.B.;
 c) le  societa'  di  intermediazione  mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico dell'intermediazione finanziaria, di seguito "T.U.F.");
 d)   i  soggetti  operanti  nel  settore finanziario previsti dai titoli  V  e  V-bis  del  T.U.B.  nonche' le societa' esercenti altre attivita' finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lett. b), dello stesso T.U.B.;
 e) le societa' finanziarie estere che svolgono attivita' analoghe a quelle esercitate dalle societa' di cui alle lettere precedenti.
 
 5.5 Gruppo Bancario
 Con  il  termine "gruppo bancario" si indica il gruppo di societa' bancarie,  finanziarie  e  strumentali  iscritto  nell'albo  previsto dall'art.  64  del  T.U.B..  Ai  fini  delle presenti disposizioni vi rientrano convenzionalmente anche le societa' bancarie, finanziarie e strumentali   controllate   in  modo  congiunto  (in  via  diretta  e indiretta)  quando si verificano entrambe le due seguenti condizioni: a)  la  partecipazione  e'  pari  o  superiore  al  20  per cento del capitale; b) la societa' e' consolidata con il metodo proporzionale.
 
 5.6 Crediti
 Con  il  termine  "crediti"  si indica il portafoglio di strumenti finanziari,  inclusi  i  titoli  di debito, non quotati che lo IAS 39 denomina "finanziamenti e crediti" ("loans and receivables").
 
 5.7 Crediti e debiti "a vista"
 Sono  considerati crediti e debiti "a vista" le disponibilita' che possono  essere  ritirate da parte del creditore in qualsiasi momento senza  preavviso  o  con  un  preavviso  di  24  ore  o  di un giorno lavorativo. Il periodo di preavviso e' quello compreso fra la data in cui  il  preavviso  stesso  viene notificato e la data in cui diventa esigibile il rimborso.
 Rientrano  tra  i  crediti  e  i debiti "a vista" anche quelli con vincolo  contrattuale  di  scadenza  pari  a  24  ore  o  a un giorno lavorativo.
 
 5.8 Finanziamenti
 Con  il  termine  "finanziamenti"  si  indicano  le attivita' e le passivita'  finanziarie  per  cassa diverse dai titoli di debito, dai titoli   di   capitale  e  dalle  quote  di  O.I.C.R.  (organismi  di investimento collettivo del risparmio).
 
 5.9 Derivati finanziari
 Con  il  termine  "derivati  finanziari"  si  fa  riferimento agli strumenti  derivati,  diversi  dai derivati su crediti, come definiti dallo IAS 39.
 Nella presente categoria rientrano ad esempio:
 a) i contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli e di valute;
 b) i  contratti  derivati  con  titolo  sottostante  ("futures" e "options" con titolo sottostante, contratti a premio);
 c) i  contratti  derivati  su  valute ("domestic currency swaps", "currency options" ecc.);
 d) i  contratti  derivati  senza  titolo  sottostante collegati a tassi  di  interesse,  a indici o ad altre attivita' ("futures" senza titolo   sottostante,   "interest   rate   options",   "forward  rate agreements", "interest rate swaps" ecc.).
 
 Per  i  contratti derivati di cui alle lettere b), c) e d) valgono le seguenti definizioni:
 1) "future": il contratto derivato standardizzato con il quale le parti  si  impegnano  a scambiare a una data prestabilita determinate attivita'  oppure  a versare o a riscuotere un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento;
 2) "opzione":  il  contratto derivato che attribuisce a una delle parti,  dietro  il  pagamento  di  un  corrispettivo detto premio, la facolta'  -  da  esercitare  entro un dato termine o alla scadenza di esso  -  di  acquistare o di vendere determinate attivita' a un certo prezzo   oppure   di   riscuotere  un  importo  determinato  in  base all'andamento di un indicatore di riferimento;
 3) "forward  rate  agreement" (FRA): il contratto derivato con il quale  le  parti  si  impegnano  a  versare o a riscuotere a una data prestabilita  un  importo  determinato  in  base  all'andamento di un indicatore di riferimento;
 4) "interest rate swap" (IRS): il contratto derivato con il quale le  parti  si  impegnano a versare o a riscuotere a date prestabilite importi  determinati  in  base al differenziale di tassi di interesse diversi;
 5) "domestic  currency  swap": il contratto derivato con il quale le   parti  si  impegnano  a  versare  o  a  riscuotere  a  una  data prestabilita  un  importo  determinato  in  base al differenziale del tasso  di  cambio  contrattuale  e  di  quello  corrente alla data di scadenza dell'operazione;
 6) "currency  interest  rate  swap": il contratto derivato con il quale le parti si impegnano, all'inizio e al termine del contratto, a scambiare  flussi  monetari (capitale) espressi in due diverse valute e,  periodicamente,  a  versare o a riscuotere importi determinati in base ai tassi di interesse espressi nelle due anzidette valute.
 
 5.10 Derivati creditizi
 Con  il  termine  "derivati  creditizi" si indicano quei contratti derivati  che  perseguono  la  finalita'  di trasferire il rischio di credito  sottostante  a  una  determinata  attivita' (c.d. "reference obligation")  dal  soggetto che acquista protezione (c.d. "protection buyer")  al soggetto che vende protezione (c.d. "protection seller"). In  tali  operazioni l'oggetto della transazione e' rappresentato dal rischio   di  credito  in  capo  a  un  prenditore  finale  di  fondi ("reference entity")(l).
 In via generale e' possibile distinguere tre categorie di derivati su crediti:
 a) i  contratti ("credit default swap", ecc.) nei quali l'obbligo per il "protection seller" di adempiere all'obbligazione prevista dal contratto si ha al verificarsi di un determinato "credit event" (2);
 b) contratti  ("credit  spread option", "credit spread swap") nei quali   l'obbligo   ad  adempiere  del  "protection  seller"  dipende dall'andamento di mercato della "reference obligation";
 c) contratti  (ad esempio, "total rate of return swap") nei quali il   "protection  buyer"  e  il  "protection  seller"  si  scambiano, rispettivamente, l'ammontare complessivo dei flussi di cassa generati dalla "reference obligation" e i flussi di cassa legati a un tasso di interesse  di  mercato  maggiorato  o  diminuito  di  un  determinato "spread" ("reference rate").
 
 Per i contratti sopra indicati valgono le seguenti definizioni:
 1) Il  "credit  default  product" e' un contratto con il quale il "protection  seller"  assume  il  rischio  di  credito relativo a una determinata  attivita' ("reference obligation") dietro corresponsione di  un premio da parte del "protection buyer". Il "protection seller" si  impegna  a  pagare  al  "protection  buyer",  nel  caso in cui si verifichi un "credit event", un importo pari :
 - al  deprezzamento della "reference obligation" rispetto al suo valore iniziale ("cash settlement variable");
 - all'intero  valore  nozionale  della "reference obligation" in cambio  della  consegna ("physical delivery") della stessa o di altro strumento finanziario equivalente ("deliverable obligation") indicato nel contratto;
 - a un ammontare fisso predeterminato ("binary payout").
 2) Le  "credit-linked  notes"  (CLN) possono assimilarsi a titoli emessi  dal  "protection  buyer"  o  da  una  societa'  veicolo i cui detentori  ("protection  seller")  -  in cambio di un rendimento pari alla  somma del rendimento di un titolo (generalmente "risk-free") di pari  durata  e  del  premio ricevuto per la copertura del rischio di credito  sulla  "reference  (3)obligation"  assumono  il  rischio  di perdere  (totalmente  o  parzialmente)  il  capitale a scadenza ed il connesso  flusso  di  interessi  al  verificarsi di un "credit event" relativo   alla  "reference  entity".  Nella  sostanza  le  CLN  sono costituite  dalla combinazione di un "titolo ospite" e di un derivato su crediti.
 3) Il  "Credit  spread option" (CSO) e' un contratto con il quale il  "protection  buyer" si riserva il diritto, dietro pagamento di un premio,  di  riscuotere  dal "protection seller" una somma dipendente dalla differenza positiva tra lo "spread" di mercato e quello fissato nel  contratto  ("strike spread") applicata al valore nozionale della "reference obligation".
 4) Il  "Credit spread swap" (CSS) e' un contratto con il quale il "protection   buyer"   acquisisce   il   diritto  di  riscuotere  dal "protection  seller", alla data di scadenza del contratto stesso, una somma  corrispondente  alla  differenza  positiva  tra lo "spread" di mercato  corrente a tale data e quello fissato nel contratto ("strike spread')  applicata  al valore nozionale della "reference obligation" ed  assume parallelamente l'obbligo di versare al "protection seller" il controvalore della differenza negativa tra i due "spread".
 5) Il  "total  rate of return swap" (TROR) e' un contratto con il quale  il  "protection  buyer"  (detto anche "total return payer") si impegna  a  cedere  tutti i flussi di cassa generati dalla "reference obligation"   al  "protection  seller"  (detto  anche  "total  return receiver")  il  quale  trasferisce  in  contropartita  al "protection buyer"  flussi di cassa collegati all'andamento del "reference rate". Alle date di pagamento dei flussi di cassa cedolari (oppure alla data di  scadenza  del  contratto)  il 'total return payer" corrisponde al "total  return  receiver"  l'eventuale apprezzamento della "reference obligation";  nel  caso di deprezzamento della "reference obligation" sara'  invece  il  "total  return  receiver"  a  versare  il relativo controvalore  al "total return payer". In sostanza, il TROR configura un prodotto finanziario strutturato, costituito dalla combinazione di un  derivato  su  crediti  e  di  un  derivato  su tassi di interesse ("interest rate swap").
 
 In  bilancio  i  derivati  creditizi sono trattati come i derivati finanziari  oppure  come  garanzie  finanziarie, sulla base di quanto previsto dallo IAS 39.
 
 5.11 Operazioni "fuori bilancio"
 La  locuzione  "operazioni  fuori  bilancio"  indica l'insieme dei derivati,  creditizi  e finanziari, delle garanzie rilasciate e degli impegni irrevocabili a erogare fondi.
 
 5.12 Valori quotati
 Rientrano nella presente categoria gli strumenti finanziari il cui prezzo  e'  quotato  su  un  mercato  attivo,  secondo la definizione prevista dallo IAS 39.
 
 5.13 Attivita' e passivita' in valuta
 Tra  le attivita' e le passivita' (in bilancio e "fuori bilancio") in  valuta devono figurare, oltre quelle denominate esplicitamente in una  valuta diversa dall'euro, anche quelle che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate al tasso di cambio dell'euro con una determinata valuta o con un determinato paniere di valute.
 
 5.14 Strumenti finanziari strutturati
 Si  definiscono  "strumenti  finanziari strutturati" gli strumenti finanziari  per  cassa che contengono uno o piu' derivati incorporati che  soddisfano  le  condizioni  stabilite  dallo  IAS 39 per il loro scorporo dal contratto "ospite".
 
 5.15 Sofferenze
 La  definizione  di  "sofferenza"  corrisponde  a quella stabilita dalle vigenti segnalazioni di vigilanza.
 
 5.16 Esposizioni incagliate
 La  definizione  di  "esposizione incagliata" corrisponde a quella stabilita dalle vigenti segnalazioni di vigilanza.
 
 5.17 Esposizioni ristrutturate
 La definizione di "esposizione ristrutturata" corrisponde a quella stabilita dalle vigenti segnalazioni di vigilanza.
 
 5.18 Esposizioni scadute
 Le  "esposizioni  scadute"  corrispondono alle esposizioni scadute e/o  sconfinanti  in via continuativa da oltre 180 giorni, secondo la definizione prevista nelle vigenti segnalazioni di vigilanza.
 
 5.19 Rischio paese
 Le esposizioni soggette al "rischio paese" sono le esposizioni non garantite  verso  Paesi a rischio non riconducibili alle categorie di esposizioni  deteriorate  (in sofferenza, incagliate, ristrutturate e scadute).
 Per l'individuazione dei "Paesi a rischio" occorre distinguere due situazioni  (cfr.  la Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 "Istruzioni di Vigilanza per le banche", Cap. XII, emanata dalla Banca d'Italia): 1) le banche che ai fini del calcolo delle rettifiche forfettarie per il   rischio   paese  applicano  la  "metodologia  analitica"  devono includere  in  tale  nozione  i  Paesi  classificati  nelle classi di rischio  maggiori  di  zero; 2) le altre banche, che ai medesimi fini adottano    la    "metodologia    semplificata",   devono   includere nell'anzidetta categoria i paesi rientranti nella "zona B".
 
 5.20 Esposizioni deteriorate
 Esposizioni  verso  singoli  debitori  che  incontrano difficolta' nell'adempiere pienamente alle proprie obbligazioni contrattuali. Nel caso  delle  societa' bancarie e finanziarie appartenenti a un gruppo bancario   le  attivita'  deteriorate  corrispondono  alla  somma  di sofferenze, incagli, esposizioni ristrutturate, esposizioni scadute.
 
 5.21 Originator
 Con  il  termine  "originator"  si  indica  il  soggetto che nelle operazioni  di  cartolarizzazione  cede  alla  "societa'  veicolo" le esposizioni oggetto di cartolarizzazione.
 
 5.22   Operazioni   di   cartolarizzazione:   esposizioni  senior, mezzanine e junior
 La  categoria  "senior"  indica le esposizioni nei confronti delle cartolarizzazioni   che  sono  rimborsate  per  prime.  La  categoria "junior"  indica  le  esposizioni verso le cartolarizzazioni che sono rimborsate  per  ultime  (tali esposizioni sono quelle che coprono le prime  perdite  prodotte dall'operazione di cartolarizzazione). Nella categoria   "mezzanine"  figurano  le  esposizioni  aventi  priorita' intermedie, ancorche' tra loro differenziate, di rimborso(3).
 
 5.23 Attivita' materiali
 Le   "attivita'  materiali"  comprendono  sia  gli  immobili,  gli impianti  e  i macchinari e le altre attivita' materiali disciplinate dallo  IAS 16 sia gli investimenti immobiliari (terreni e fabbricati) disciplinati  dallo  IAS  40.  Sono  incluse  le attivita' oggetto di operazioni  di  locazione  finanziaria  (per i locatari) e di leasing operativo   (per   i  locatori)  nonche'  le  migliorie  e  le  spese incrementative  sostenute  su  beni  di  terzi  purche'  relative  ad attivita' materiali identificabili e separabili (es. ATM).
 
 5.24 Attivita' immateriali
 Le  "attivita'  immateriali"  comprendono  l'avviamento e le altre attivita'  immateriali  disciplinate  dallo  IAS  38. Sono incluse le attivita'  oggetto  di  operazioni  di  locazione  finanziaria (per i locatari) e di leasing operativo (per i locatori).
 
 5.25 Partecipazioni
 Per  "partecipazioni"  si  intendono le partecipazioni in societa' controllate  (IAS  27),  in societa' sottoposte a controllo congiunto (IAS  31)  nonche' quelle in societa' sottoposte a influenza notevole (IAS 28).
 
 5.26 Rettifiche di valore e riprese di valore
 Le   rettifiche   di   valore   consistono  nella  svalutazione  o nell'ammortamento  delle attivita' diverse da quelle valutate al fair value  con  iscrizione delle variazioni di valore nel conto economico (attivita'   finanziarie  detenute  per  la  negoziazione,  attivita' finanziarie  valutate  al fair value). Rientrano convenzionalmente in tale nozione anche gli accantonamenti effettuati a fronte di garanzie rilasciate (inclusi i derivati su crediti ad essi assimilati ai sensi dello  IAS  39) o di impegni a erogare fondi assunti nei confronti di terzi.  Le  riprese  di  valore consistono nel ripristino di valore - dovuto sia al miglioramento del merito creditizio del debitore sia al trascorrere  del  tempo  - delle attivita', delle garanzie rilasciate (inclusi  i derivati su crediti ad essi assimilati ai sensi dello IAS 39) e degli impegni precedentemente svalutati.
 
 5.27 Attivita' e passivita' subordinate
 Hanno   carattere   subordinato  le  attivita'  e  le  passivita', rappresentate  o meno da titoli, il cui diritto al rimborso, nel caso di  liquidazione dell'ente emittente o di sua sottoposizione ad altra procedura  concorsuale, puo' essere esercitato da parte del creditore solo  dopo  quelli  degli altri creditori non egualmente subordinati. Sono  esclusi  gli  strumenti  patrimoniali  che  secondo  i principi contabili internazionali hanno caratteristiche di patrimonio netto.
 
 5.28  Attivita'  non  correnti  e  gruppi  di  attivita' in via di dismissione
 Rientrano in tale definizione le attivita' (materiali, immateriali e  finanziarie) non correnti e i gruppi di attivita' (rami d'azienda, linee  di  produzione  ecc.)  in via di dismissione come disciplinati dall'IFRS 5.
 Tale aggregato e' composto da:
 (a) singole  attivita' non correnti o gruppi di attivita' che non soddisfano  i  requisiti stabiliti dall'IFRS 5 per essere qualificati come  "unita'  operative  dimesse"  ("discontinued operations"). Tali attivita'  sono  indicate convenzionalmente con la locuzione "singole attivita'";
 (b) le  "unita'  operative dismesse". Questi gruppi sono indicati con la locuzione "gruppi di attivita' in via di dismissione".
 
 --------------------
 (1)  "Referente entity" e' il soggetto o il Paese (nel caso
 di   rischio   sovrano)  cui  si  riferisce  la  "reference
 obligation".
 (2)  L'evento  che,  secondo quanto concordato dalle parti,
 determina  l'obbligo  da  parte  del "protection seller" di
 adempiere  all'obbligazione  prevista  dal  contratto. Esso
 puo'  verificarsi  ad esempio al momento del fallimento del
 debitore  ("bankruptcy")  o a seguito di un certo numero di
 mancati pagamenti (failure to pay").
 (3)  A  titolo  di  esempio,  si  ipotizzi  che a fronte di
 un'operazione di cartolarizzazione vengano emessi titoli di
 tipologie  differenti  A,  B,  C,  D ordinati per priorita'
 decrescente  di  rimborso.  In  tal  caso nelle esposizioni
 "senior"  vanno  ricondotti  i  titoli di tipo A (priorita'
 massima  nel rimborso), nelle esposizioni "mezzanine" vanno
 indicati  i  titoli  di  tipo  B e C (priorita' intermedie,
 ancorche'  tra  loro  differenziate,  di  rimborso),  nelle
 esposizioni di tipo "junior" figurano i titoli di tipo D.
 Capitolo 2. - IL BILANCIO DELL'IMPRESA
 
 Paragrafo 1 - Disposizioni generali
 
 1. DISPOSIZIONI GENERALI
 
 Il  bilancio  e'  redatto  in unita' di euro(1) ad eccezione della nota  integrativa che deve essere redatta in migliaia di euro oppure, a discrezione della banca quando ricorrono determinate condizioni(2), in milioni di euro.
 
 Paragrafo 2 - Lo stato patrimoniale
 
 2. LO STATO PATRIMONIALE
 Nel   presente  paragrafo  sono  indicate  le  istruzioni  per  la compilazione  delle  voci,  delle  sottovoci  e dei relativi dettagli informativi dello stato patrimoniale.
 
 2.1 Attivo
 
 10. Cassa e disponibilita' liquide
 Formano oggetto di rilevazione nella presente voce:
 (a) le  valute  aventi  corso  legale, comprese le banconote e le monete divisionali estere;
 (b) i  depositi  liberi  verso  la Banca Centrale del Paese o dei Paesi  in  cui la banca o la societa' finanziaria risiede con proprie filiali.
 
 20. Attivita' finanziarie detenute per la negoziazione
 Nella  presente  voce  figurano  tutte  le  attivita'  finanziarie (titoli  di debito, titoli di capitale, finanziamenti, derivati ecc.) allocate  nel  portafoglio  di  negoziazione.  Vi  rientrano anche le partecipazioni  in  imprese  sottoposte  a  influenza  notevole  o  a controllo  congiunto  che,  rispettivamente,  lo  IAS  28 e lo IAS 31 consentono di assegnare a tale portafoglio.
 
 30. Attivita' finanziarie valutate al fair value
 Nella  presente  voce  figurano tutte le attivita' finanziarie per cassa  (titoli di debito, titoli di capitale, ecc.) designate al fair value  con i risultati valutativi iscritti nel conto economico, sulla base  della  facolta'  riconosciuta  alle  imprese  (c.d. "fair value option") dallo IAS 39, dallo IAS 28 e dallo IAS 31.
 
 40. Attivita' finanziarie disponibili per la vendita
 Nella  presente  voce  figurano  tutte  le  attivita'  finanziarie (titoli  di  debito,  titoli  di  capitale,  ecc.)  classificate  nel portafoglio disponibile per la vendita.
 
 50. Attivita' finanziarie detenute sino alla scadenza
 Nella  presente  voce  figurano  i  titoli  di  debito quotati e i finanziamenti  quotati  allocati  nel  portafoglio detenuto sino alla scadenza.
 
 60. Crediti verso banche
 Nella  presente voce figurano le attivita' finanziarie non quotate verso  banche (conti correnti, depositi cauzionali, titoli di debito, crediti   di   funzionamento,   ecc.)  classificate  nel  portafoglio "crediti".
 Sono  inclusi  anche  i  crediti verso Banche Centrali diversi dai depositi liberi (esempio, riserva obbligatoria).
 
 70. Crediti verso clientela
 Nella  presente voce figurano le attivita' finanziarie non quotate verso   clientela   (mutui,   operazioni  di  locazione  finanziaria, operazioni  di factoring, titoli di debito, crediti di funzionamento, ecc.)  allocate  nel  portafoglio  "crediti".  Sono  anche  inclusi i crediti  verso  gli  Uffici  Postali  e  la Cassa Depositi e Prestiti nonche'  i  margini di variazione presso organismi di compensazione a fronte di operazioni su contratti derivati.
 I  prestiti  erogati  a  valere  su fondi forniti dallo Stato o da altri  enti  pubblici e destinati a particolari operazioni di impiego previste  e  disciplinate  da  apposite  leggi ("crediti con fondi di terzi  in  amministrazione") sono rilevati in questa voce, sempre che sui  prestiti  e  sui  fondi  maturino  interessi, rispettivamente, a favore e a carico dell'ente prestatore.
 Non  figurano,  invece,  i  crediti  erogati  a  valere  su  fondi amministrati  per  conto  dello Stato o di altri enti pubblici la cui gestione  sia  remunerata  esclusivamente  con un compenso forfetario (commissione)  e  che  rivestano,  pertanto, natura di mero servizio. Tuttavia,  se  i  crediti  suddetti  comportino  un  rischio a carico dell'azienda, essi vanno inclusi per la relativa quota nella presente voce.
 Gli effetti e i documenti che le banche ricevono salvo buon fine o al  dopo  incasso  e dei quali le banche stesse curano il servizio di incasso  per  conto dei soggetti cedenti devono essere registrati nei conti  dello  stato  patrimoniale  (cassa,  crediti e debiti verso le banche  e  verso  clientela)  solo al momento del regolamento di tali valori.
 Per  la  determinazione  della  data  di  regolamento  puo'  farsi riferimento  a quella in cui matura la valuta economica di addebito o di  accredito  dei valori stessi sui conti intrattenuti con le banche corrispondenti e con i clienti.
 Pertanto,  se  nella  contabilita'  aziendale il portafoglio salvo buon  fine e' accreditato (addebitato) nei conti correnti dei clienti prima  della maturazione della relativa valuta economica, occorre che in  bilancio  il  saldo  contabile di tali conti venga depurato degli accrediti  (addebiti)  la cui valuta non sia ancora giunta a scadenza alla  data di chiusura dell'esercizio. Si procede in modo analogo per gli  addebiti  e  per  gli  accrediti non ancora liquidi presenti nei conti   correnti   delle  banche  corrispondenti  nonche'  dei  conti "cedenti".
 Le  suddette rettifiche e le altre che risultassero necessarie per assicurare  il  rispetto  delle  presenti  istruzioni  devono  essere effettuate  mediante  apposite  scritture  di  riclassificazione  che garantiscano  la  necessaria  coerenza  tra le evidenze contabili e i conti del bilancio. Eventuali transitorie differenze tra le attivita' e  le  passivita', dipendenti dagli "scarti" fra le valute economiche applicate  nei  diversi conti, sono registrate in bilancio, a seconda del  segno,  nella  voce  150 dell'attivo ("altre attivita'") o nella voce 100 del passivo ("altre passivita'").
 Le rettifiche anzidette, se di importo apprezzabile, vanno esposte nelle   "Altre   informazioni"   della   nota  integrativa  indicando separatamente  quelle  di  segno  "dare" (effetti, documenti e valori similari  addebitati s.b.f. nei conti correnti oppure inviati a terzi senza  addebito in conto, non ancora liquidi alla data di riferimento del  bilancio;  effetti,  documenti e valori similari ancora presenti nei  "portafogli  centrali"  oppure  presso  la  "cassa cambiali") da quelle  di  segno  "avere"  (cd.  conti  "cedenti"  nonche'  effetti, documenti  e  valori  similari accreditati s.b.f. nei conti correnti, non ancora liquidi alla data di riferimento del bilancio).
 Gli  effetti  e  i documenti scontati pro-soluto vanno rilevati in base  al  valore nominale al netto dei risconti passivi. Sono inclusi gli  effetti  e  i  documenti  scontati  pro-soluto  e  trasmessi per l'incasso a proprie filiali o a terzi.
 
 80. Derivati di copertura
 Nella  presente  voce  figurano  i derivati finanziari e creditizi (sempreche'  non  assimilabili  alle garanzie ricevute secondo lo IAS 39)   di  copertura,  che  alla  data  di  riferimento  del  bilancio presentano un fair value positivo.
 
 90. Adeguamento  di  valore delle attivita' finanziarie oggetto di copertura generica
 Nella  presente  voce  figura il saldo, positivo o negativo, delle variazioni  di  valore  delle attivita' oggetto di copertura generica ("macrohedging") dal rischio di tasso d'interesse, in applicazione di quanto previsto dallo IAS 39, paragrafo 89A.
 
 100. Partecipazioni
 Formano   oggetto   di   rilevazione   nella   presente   voce  le partecipazioni in societa' controllate, controllate in modo congiunto e  sottoposte  ad  influenza  notevole,  diverse da quelle ricondotte nelle  voci 20 "Attivita' finanziarie detenute per la negoziazione" e 30  "Attivita' finanziarie valutate al fair value" ai sensi dello IAS 28, paragrafo 1, e IAS 31, paragrafo 1.
 
 110. Attivita' materiali
 Figurano  nella  presente  voce  le  attivita'  materiali  ad  uso funzionale  e  quelle  detenute  a  scopo  di  investimento  di  cui, rispettivamente, agli IAS 16 e 40 nonche' quelle oggetto di locazione finanziaria  (per  il  locatario)  e  di  leasing  operativo  (per il locatore) di cui allo IAS 17.
 
 120. Attivita' immateriali
 Figurano  nella presente voce le attivita' immateriali di cui allo IAS  38  nonche'  quelle  oggetto  di  locazione  finanziaria (per il locatario)  e  di leasing operativo (per il locatore) di cui allo IAS 17.
 
 130. Attivita' fiscali
 Nella  presente  voce  figurano  le  attivita' fiscali (correnti e anticipate).
 
 140.  Attivita'  non  correnti  e  gruppi  di  attivita' in via di dismissione
 Figurano  nella presente voce le "singole attivita'" e i gruppi di attivita' in via di dismissione di cui all'IFRS 5.
 
 150. Altre attivita'
 Nella  presente  voce sono iscritte le attivita' non riconducibili nelle altre voci dell'attivo dello stato patrimoniale.
 Sono inclusi, ad esempio:
 a) l'oro, l'argento e i metalli preziosi;
 b) il  valore positivo dei contratti di gestione (c.d. "servicing assets") di cui allo IAS 39;
 c) i ratei attivi diversi da quelli che vanno capitalizzati sulle relative attivita' finanziarie;
 d) eventuali  rimanenze  di beni secondo la definizione dello IAS 2;
 e) le  migliorie  e  le spese incrementative sostenute su beni di terzi   diverse   da   quelle   riconducibili  alla  voce  "attivita' materiali".
 Possono  anche figurarvi eventuali rimanenze (di "saldo debitore") di   partite   viaggianti  e  sospese  non  attribuite  ai  conti  di pertinenza, purche' di importo complessivamente irrilevante.
 
 2.2 Passivo
 10. Debiti verso banche
 Nella  presente voce figurano i debiti verso banche, qualunque sia la  loro  forma  tecnica  (depositi,  conti correnti, finanziamenti), diversi da quelli ricondotti nelle voci 40 "passivita' finanziarie di negoziazione"  e 50 "passivita' finanziarie valutate al fair value" e dai   titoli   di   debito   indicati   nella  voce  30  ("titoli  in circolazione"). Sono inclusi i debiti di funzionamento.
 
 20. Debiti verso clientela
 Nella  presente  voce figurano i debiti verso clientela, qualunque sia  la loro forma tecnica (depositi, conti correnti, finanziamenti), diversi da quelli ricondotti nelle voci 40 "passivita' finanziarie di negoziazione"  e 50 "passivita' finanziarie valutate al fair value" e dai   titoli   di   debito   indicati   nella  voce  30  ("titoli  in circolazione"). Sono inclusi i margini di variazione presso organismi di compensazione a fronte di operazioni su contratti derivati nonche' i  debiti  di  funzionamento  (diversi  da  quelli  connessi  con  il pagamento  di  forniture  di  beni e servizi, da ricondurre alla voce "altre passivita'").
 
 30. Titoli in circolazione
 Nella  presente  voce  figurano  i  titoli emessi (inclusi i buoni fruttiferi,  i certificati di deposito e gli assegni circolari emessi al portatore), quotati e non quotati, valutati al costo ammortizzato. L'importo e' al netto dei titoli riacquistati.
 Sono  anche  inclusi  i  titoli  che  alla data di riferimento del bilancio risultano scaduti ma non ancora rimborsati.
 Va  esclusa la quota dei titoli di debito di propria emissione non ancora collocata presso terzi.
 
 40. Passivita' finanziarie di negoziazione
 Formano  oggetto  di rilevazione nella presente voce le passivita' finanziarie,  qualunque  sia la loro forma tecnica (titoli di debito, finanziamenti ecc.), classificate nel portafoglio di negoziazione.
 Va  esclusa la quota dei titoli di debito di propria emissione non ancora collocata presso terzi.
 
 50. Passivita' finanziarie valutate al fair value
 Formano  oggetto  di rilevazione nella presente voce le passivita' finanziarie,  qualunque  sia la loro forma tecnica (titoli di debito, finanziamenti   ecc.),  designate  al  fair  value  con  i  risultati valutativi  iscritti  nel  conto economico, sulla base della facolta' riconosciuta alle imprese (c.d. "fair value option") dallo IAS 39.
 Va  esclusa la quota dei titoli di debito di propria emissione non ancora collocata presso terzi.
 
 60. Derivati di copertura
 Nella  presente  voce  figurano i derivati, finanziari e creditizi (sempre  che  non  assimilabili alle garanzie ricevute ai sensi dello IAS  39),  di  copertura  che  alla  data di riferimento del bilancio presentano un fair value negativo.
 
 70.  Adeguamento di valore delle passivita' finanziarie oggetto di copertura generica
 Forma  oggetto  di  rilevazione  nella  presente  voce  il  saldo, positivo  o  negativo,  delle  variazioni  di valore delle passivita' oggetto  di  copertura generica ("macrohedging") dal rischio di tasso d'interesse,  in  applicazione  di  quanto  previsto  dallo  IAS  39, paragrafo 89A.
 
 80. Passivita' fiscali
 Nella  presente  voce  figurano  le passivita' fiscali (correnti e differite).
 
 90. Passivita' associate ad attivita' in via di dismissione
 Nella  presente  voce  figurano le passivita' associate a "singole attivita'"  e  a  gruppi  di attivita' in via di dismissione indicati nella voce 140 dell'attivo.
 
 100. Altre passivita'
 Valgono,  in quanto applicabili, le medesime istruzioni della voce 160 dell'attivo ("altre attivita'").
 Nella presente voce vanno inoltre inclusi:
 a) gli  accordi  di pagamento che l'IFRS 2 impone di classificare come debiti (cfr. IFRS 2, paragrafi 30 e 34);
 b) il  valore negativo dei contratti di gestione (c.d. "servicing liabilities") di cui allo IAS 39;
 c) il  valore di prima iscrizione delle garanzie rilasciate e dei derivati  su crediti ad esse assimilati ai sensi dello IAS 39 nonche' le successive svalutazioni dovute al loro deterioramento;
 d) i  debiti  connessi  con  il  pagamento di forniture di beni e servizi;
 e) i  ratei  passivi  diversi  da  quelli  da capitalizzare sulle pertinenti passivita' finanziarie.
 
 120. Fondi per rischi ed oneri
 Nella  sottovoce  "fondi  di  quiescenza  e obblighi simili" vanno indicati   esclusivamente  i  fondi  di  previdenza  complementare  a prestazione definita e quelli a contribuzione definita (sempreche' vi sia  una  garanzia,  legale  o  sostanziale,  sulla  restituzione del capitale  e/o  sul  rendimento a favore dei beneficiari) classificati come   "fondi   interni"   ai   sensi   della   vigente  legislazione previdenziale.  I  restanti fondi di previdenza complementare ("fondi esterni")  sono  inclusi soltanto se e' stata rilasciata una garanzia sulla  restituzione  del  capitale  e/o  sul  rendimento a favore dei beneficiari.  Il  rendiconto  dei  "fondi  interni"  e'  allegato  al bilancio della banca o dell'ente finanziario.
 Nella  sottovoce "altri fondi" figurano i fondi per rischi e oneri costituiti  in  ossequio  a  quanto  previsto  dai principi contabili internazionali,   ad   eccezione   delle   svalutazioni   dovute   al deterioramento  delle garanzie rilasciate e dei derivati creditizi ad esse  assimilati  ai  sensi  dello  IAS 39, da ricondurre alle "altre passivita'".
 
 130. Riserve da valutazione
 Nella  presente  voce  figurano le riserve da valutazione relative alle attivita' finanziarie disponibili per la vendita, alle attivita' materiali  e  immateriali  nell'ipotesi  di utilizzo del metodo della rivalutazione,  alla copertura di investimenti esteri, alla copertura dei flussi finanziari, alle differenze di cambio da conversione, alle "singole  attivita'"  e  ai gruppi di attivita' in via di dismissione (il dettaglio di quest'ultima componente va indicato inserendo il "di cui:  relative  ad  attivita'  in via di dismissione"). Sono altresi' incluse le riserve di rivalutazione iscritte in applicazione di leggi speciali  di  rivalutazione,  anche  se  oggetto  di  "affrancamento" fiscale.
 
 140. Azioni rimborsabili
 Nella presente voce devono essere indicate le azioni relativamente alle   quali   la  societa'  emittente  ha  assunto  verso  il  socio l'obbligazione di rimborso/riacquisto a un prezzo prefissato.
 
 150. Strumenti di capitale
 Nella presente voce figura l'ammontare complessivo degli strumenti rappresentativi  di  patrimonio  netto,  diversi dal capitale e dalle riserve.
 
 160. Riserve
 Nella  presente  voce  figurano  le  riserve  di  utili ("legale", "statutaria", "per acquisto azioni proprie", "utili/perdite portati a nuovo" ecc.).
 
 180. Capitale
 Nella  presente voce figura l'importo delle azioni (o delle quote) emesse dalla banca o il suo fondo di dotazione, al netto dell'importo del   capitale  sottoscritto  e  non  ancora  versato  alla  data  di riferimento del bilancio. Sono incluse anche le azioni o le quote che attribuiscono  ai  loro  possessori  una  maggiorazione del dividendo rispetto ai soci ordinari.
 
 190. Azioni proprie
 Nella  presente  voce  vanno  indicate,  con il segno negativo, le azioni proprie della banca detenute da quest'ultima.
 
 --------------------
 (1)   A   tal   fine   occorre   procedere  agli  opportuni
 arrotondamenti  delle voci, delle sottovoci e dei "di cui",
 trascurando le frazioni degli importi pari o inferiori a 50
 centesimi  elevando  all'unita' superiore i decimi maggiori
 di  50  centesimi.  L'importo  arrotondato  delle  voci  va
 ottenuto   per   somma   degli  importi  arrotondati  delle
 sottovoci.  La  somma  algebrica delle differenze derivanti
 dagli   arrotondamenti   operati  sulle  voci  deve  essere
 ricondotta  tra le "altre attivita/passivita'" per lo stato
 patrimoniale,  tra  gli  "altri proventi/oneri di gestione"
 per  il  conto economico, nella voce "patrimonio netto" per
 il  prospetto delle variazioni del patrimonio netto e nella
 voce    "liquidita'    totale    netta   generata/assorbita
 nell'esercizio"    del    rendiconto    finanziario.    Gli
 arrotondamenti  dei  dati  contenuti nella nota integrativa
 vanno  effettuati  in  modo  da assicurare coerenza con gli
 importi  figuranti  negli schemi di stato patrimoniale e di
 conto economico.
 (2) Cfr. successivo paragrafo 6.
 Paragrafo 3 - Il conto economico
 
 3. IL CONTO ECONOMICO
 
 10. Interessi attivi e proventi assimilati
 
 20. Interessi passivi e oneri assimilati
 Nelle  presenti voci sono iscritti gli interessi attivi e passivi, i  proventi  e  gli  oneri  assimilati  relativi,  rispettivamente, a disponibilita'   liquide,   attivita'  finanziarie  detenute  per  la negoziazione,  attivita'  finanziarie  disponibili  per  la  vendita, attivita' finanziarie detenute sino alla scadenza, crediti, attivita' finanziarie  valutate al fair value (voci 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 70 dell'attivo)   e   a   debiti,  titoli  in  circolazione,  passivita' finanziarie  di negoziazione, passivita' finanziarie valutate al fair value  (voci  10, 20, 30, 40, 50 del passivo) nonche' eventuali altri interessi maturati nell'esercizio.
 Fra  gli interessi attivi e passivi figurano anche i differenziali o  i  margini,  positivi  e  negativi,  maturati  sino  alla  data di riferimento del bilancio relativi a (1):
 a) contratti  derivati  finanziari  di  copertura  di attivita' e passivita'  che  generano interessi, inclusi anche i differenziali su tassi di interesse relativi a contratti "currency interest rate swap" e  "total  rate  of  return  swap";  nei contratti di compravendita a termine di valute i differenziali corrispondono ai margini tra cambio a termine e cambio a pronti fissati nei contratti di "swap" oppure ai margini  tra cambio a termine stabilito nei contratti di "outright" e cambio  a  pronti  corrente  al  momento  della stipula dei contratti stessi;
 b) contratti  derivati  classificati nello stato patrimoniale nel portafoglio di negoziazione, ma gestionalmente collegati ad attivita' e/o  passivita'  finanziarie  valutate al fair value (c.d. fair value option), secondo quanto previsto dallo IAS 39, paragrafo 9;
 c) contratti  derivati  connessi  gestionalmente  con attivita' e passivita'   classificate  nel  portafoglio  di  negoziazione  e  che prevedono  la  liquidazione  di  differenziali  o  di  margini a piu' scadenze  (c.d.  contratti pluriflusso; ad esempio gli "interest rate swap").
 I contratti derivati (o loro singole rate) devono essere scaduti o chiusi entro la suddetta data.
 Il  saldo di tutti i differenziali e i margini delle operazioni di cui  ai  punti  a),  b)  e  c)  va incluso, secondo il relativo segno algebrico, fra gli interessi attivi o fra quelli passivi.
 
 40. Commissioni attive
 
 50. Commissioni passive
 Nelle  presenti  voci  figurano  i  proventi e gli oneri relativi, rispettivamente,  ai servizi prestati e a quelli ricevuti dalla banca o dalla societa' finanziaria (garanzie, incassi e pagamenti, gestione e  intermediazione  ecc).  Vanno  pertanto  esclusi dalle commissioni attive  i  recuperi  di spesa. Sono inclusi anche i premi relativi ai derivati creditizi assimilati alle garanzie ai sensi dello IAS 39.
 Sono   esclusi   i   proventi   e   gli  oneri  considerati  nella determinazione  del tasso effettivo di interesse (da ricondurre nelle voci  10  "interessi  attivi  e  proventi assimilati" e 20 "interessi passivi  e  oneri  assimilati" del conto economico) delle attivita' e passivita' finanziarie.
 
 70. Dividendi e proventi simili
 Nella  presente  voce  figurano  i  dividendi relativi ad azioni o quote  detenute  in portafoglio diverse da quelle valutate in base al metodo  del  patrimonio  netto.  Sono  esclusi i dividendi relativi a partecipazioni che rientrano in (o costituiscono) gruppi di attivita' in  via di dismissione, da ricondurre nella voce 280 "utile (perdita) dei  gruppi  di  attivita'  in  via  di  dismissione  al  netto delle imposte".
 Sono  compresi  anche i dividendi e gli altri proventi di quote di O.I.C.R. (organismi di investimento collettivo del risparmio).
 
 80. Risultato netto dell'attivita' di negoziazione
 Nella  presente  voce  figurano per "sbilancio" complessivo (somma algebrica dei saldi di cui alle successive lettere a) e b)):
 a) il  saldo  tra  i  profitti  e  le  perdite  delle  operazioni classificate   nelle   "attivita'   finanziarie   detenute   per   la negoziazione"  e  nelle  "passivita'  finanziarie  di  negoziazione", inclusi  i  risultati  delle  valutazioni  di  tali  operazioni; sono esclusi  i  profitti  e  le  perdite  relativi  a  contratti derivati connessi  con  la  fair  value option, da ricondurre in parte fra gli interessi  (voci  10  e  20)  e  in  parte nel "risultato netto delle attivita'  e  passivita'  finanziarie  valutate  al fair value" (voce 110).
 b) il  saldo  tra  i  profitti  e  le  perdite  delle  operazioni finanziarie, diverse da quelle designate al fair value e da quelle di copertura,   denominate   in   valuta,   inclusi  i  risultati  delle valutazioni di tali operazioni.
 I risultati della negoziazione e della valutazione delle attivita' e  delle  passivita'  finanziarie  per  cassa in valuta devono essere tenuti  separati  da  quelli  relativi all'attivita' in cambi. A tale scopo, i risultati delle anzidette operazioni vanno determinati nelle valute di denominazione delle stesse e convertiti in euro applicando: 1)  ai  risultati della negoziazione, i tassi di cambio utilizzati in contabilita';  2)  ai  risultati  della valutazione i tassi di cambio correnti alla data di chiusura dell'esercizio. Nel caso dei derivati, invece,  i risultati delle valutazioni e delle negoziazioni includono anche le eventuali differenze di cambio.
 Il saldo di cui alla lettera a) include:
 1) gli  utili  e  le  perdite derivanti dalla compravendita delle attivita' e passivita' finanziarie per cassa di negoziazione;
 2) i   risultati   della  valutazione  delle  attivita'  e  delle passivita' finanziarie per cassa di negoziazione;
 3) i   differenziali  e  i  margini,  positivi  e  negativi,  dei contratti  derivati  classificati  nel  portafoglio  di negoziazione, diversi  da quelli relativi a contratti derivati connessi con la fair value option, da ricondurre fra gli "interessi" (cfr. voci 10 e 20);
 4) i  risultati  della  valutazione dei derivati classificati nel portafoglio  di  negoziazione, diversi da quelli relativi a contratti derivati  connessi  con la fair value option, da ricondurre alla voce "risultato netto delle attivita' e passivita' valutate al fair value" (voce 110);
 5) gli utili e le perdite derivanti dalla negoziazione di metalli preziosi   (diversi   dall'oro)   nonche'   i  risultati  della  loro valutazione;
 6) convenzionalmente gli utili e le perdite relativi ai derivati, diversi  da  quelli  su  tassi di interesse, incorporati in contratti derivati  negoziati  a  copertura di strumenti finanziari strutturati (ad  esempio,  le  opzioni  equity-linked  implicite nei contratti di "interest rate swap") nonche' i risultati delle relative valutazioni;
 7) convenzionalmente  i  "rigiri" a conto economico delle riserve da  valutazione  delle operazioni di copertura dei flussi finanziari, quando  si ritiene che le transazioni attese non siano piu' probabili ovvero  quando  le minusvalenze imputate alle riserve stesse non sono piu' recuperabili.
 
 Il saldo di cui alla lettera b) include:
 1) gli  utili e le perdite derivanti dalla negoziazione di valute e oro;
 2) le  differenze  di  cambio, positive e negative, relative alle attivita' e alle passivita' finanziarie denominate in valuta, diverse da quelle designate al fair value, da quelle oggetto di copertura del fair  value  (rischio di cambio o fair value) e dei flussi finanziari (rischio  di cambio) nonche' dai relativi derivati di copertura. Sono tuttavia  inclusi  i  risultati della valutazione al fair value delle componenti  a  termine della compravendita di valuta stipulate con la finalita'  di  copertura,  al netto dei margini contrattuali maturati iscritti negli interessi con il pertinente segno algebrico (cfr. voci 10 e 20).
 
 90. Risultato netto dell'attivita' di copertura
 Formano oggetto di rilevazione nella presente voce per "sbilancio" complessivo (somma algebrica dei saldi di cui alle successive lettere a) e b)):
 a) i  risultati  della  valutazione delle operazioni di copertura (sia  specifica sia generica) del fair value e dei flussi finanziari; relativamente   a  queste  ultime  e  a  quelle  di  copertura  degli investimenti  esteri  va  rilevata  convenzionalmente  solo  la parte "inefficace"  della  plusvalenza  (o  minusvalenza)  del  derivato di copertura  (IAS  39,  paragrafo 95, lettera b; paragrafo 102, lettera b);  nel  caso  delle compravendite a termine di valuta vi figurano i risultati  della  valutazione al fair value delle componenti a pronti di tali compravendite;
 b) i  risultati  della  valutazione  delle attivita' e passivita' finanziarie  oggetto  di  copertura  (sia specifica sia generica) del fair value;
 c) i  differenziali  e i margini, positivi e negativi, relativi a contratti  derivati di copertura (diversi da quelli da ricondurre tra gli interessi);
 d) i risultati della valutazione delle attivita' e passivita' per cassa  collegate da una relazione di copertura del rischio di cambio, secondo quanto previsto dallo IAS 39, paragrafo 72.
 I  risultati  delle  valutazioni  e  i  differenziali includono le eventuali differenze di cambio.
 
 100. Utili/perdite da cessione o riacquisto
 Nelle sottovoci a), b) e c) figurano i saldi, positivi o negativi, tra   gli   utili   e   le   perdite   realizzati   con  la  vendita, rispettivamente,   delle   attivita'   finanziarie  classificate  nei portafogli  "crediti",  "attivita'  finanziarie  disponibili  per  la vendita" e "attivita' finanziarie detenute sino alla scadenza". Nella sottovoce d) e' indicato il saldo, positivo o negativo, tra gli utili e  le  perdite  realizzati  in  occasione  del  riacquisto di proprie passivita' finanziarie (diverse da quelle di negoziazione e da quelle designate al fair value).
 Nel  caso delle "attivita' finanziarie disponibili per la vendita" gli  utili e le perdite rappresentano il saldo di due componenti: una gia'   rilevata  nella  pertinente  riserva  di  rivalutazione  (c.d. "rigiro" nel conto economico delle riserva); l'altra costituita dalla differenza  fra  il  prezzo  di  cessione  e il valore di libro delle attivita' cedute.
 
 110.  Risultato  netto  delle  attivita'  e passivita' finanziarie valutate al fair value
 Forma  oggetto  di  rilevazione  nella  presente  voce  il  saldo, positivo  o  negativo,  tra  gli  utili e le perdite delle "attivita' finanziarie  valutate  al fair value" e delle "passivita' finanziarie valutate  al  fair  value",  inclusi i risultati delle valutazioni al fair value di tali attivita' e passivita'.
 
 130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento
 Nelle  sottovoci  a),  b),  c),  d)  figurano  i saldi, positivi o negativi, tra le rettifiche di valore e le riprese di valore connesse con  il  deterioramento  dei  crediti verso clientela e verso banche, delle   attivita'  finanziarie  disponibili  per  la  vendita,  delle attivita'  finanziarie  detenute  sino  alla  scadenza  e delle altre operazioni   finanziarie   (ad   esempio,   le   svalutazioni   delle partecipazioni,  le  svalutazioni  dei  differenziali  su derivati di copertura  scaduti  e  non  pagati,  le  svalutazioni  di  garanzie e derivati creditizi ad esse assimilati secondo lo IAS 39).
 
 150. Spese amministrative
 Nella sottovoce a) "spese per il personale" sono comprese anche:
 - le  spese  per  i  dipendenti  della societa' distaccati presso altre imprese;
 - le spese relative ai contratti di lavoro atipici (ad esempio, i contratti  di  "lavoro  interinale"  e  di "collaborazione coordinata continuativa" (co.co.co.));
 - i  rimborsi  di  spesa  per  i  dipendenti  di  altre  societa' distaccati presso l'impresa;
 - i  recuperi di spesa per i dipendenti della societa' distaccati presso altre imprese;
 - i compensi degli amministratori;
 - i  costi derivanti da accordi di pagamento ai dipendenti basati su propri strumenti patrimoniali.
 Nella  sottovoce  b)  "altre  spese  amministrative"  figurano, in particolare,  le spese per servizi professionali (spese legali, spese notarili  ecc.),  le  spese  per  l'acquisto di beni e di servizi non professionali  (energia  elettrica,  cancelleria,  trasporti ecc.), i fitti  e  i  canoni  passivi,  i  premi  di assicurazione, le imposte indirette  e  le  tasse  (liquidate  e  non  liquidate) di competenza dell'esercizio.
 
 160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
 Nella  presente voce figura il saldo, positivo o negativo, tra gli accantonamenti  e  le  eventuali  riattribuzioni a conto economico di fondi  ritenuti  esuberanti,  relativamente  ai  fondi  di  cui  alla sottovoce  b)  ("altri  fondi")  della  voce 120 ("fondi per rischi e oneri") del passivo dello stato patrimoniale.
 Gli accantonamenti includono anche gli incrementi dei fondi dovuti al  trascorrere  del  tempo  (maturazione  degli  interessi impliciti nell'attualizzazione).
 
 170. Rettifiche/riprese di valore nette su attivita' materiali
 Nella presente voce va indicato il saldo, positivo o negativo, fra le  rettifiche  di  valore  e  le  riprese  di  valore  relative alle attivita'   materiali  detenute  ad  uso  funzionale  o  a  scopo  di investimento,  incluse  quelle  relative  ad  attivita'  acquisite in locazione finanziaria e ad attivita' concesse in leasing operativo.
 Vi figurano convenzionalmente anche i risultati delle valutazioni, effettuate   ai   sensi   dell'IFRS   5,  delle  attivita'  materiali classificate come "singole attivita'".
 
 180. Rettifiche/riprese di valore nette su attivita' immateriali
 Nella  presente  voce figura il saldo, positivo o negativo, fra le rettifiche  di  valore e le riprese di valore relative alle attivita' immateriali,  diverse  dall'avviamento,  incluse  quelle  relative ad attivita'  acquisite in locazione finanziaria e ad attivita' concesse in leasing operativo.
 Vi figurano convenzionalmente anche i risultati delle valutazioni, effettuate   ai   sensi  dell'IFRS  5,  delle  attivita'  immateriali classificate come "singole attivita'".
 
 190. Altri oneri/proventi di gestione
 Nella presente voce confluiscono i costi e i ricavi non imputabili alle  altre  voci  che  concorrono alla determinazione della voce 280 "Utile  (Perdita) dell'operativita' corrente al netto delle imposte". Vi  figurano  ad  esempio,  i recuperi di spese relativi a depositi a risparmio,  c/c  passivi  vincolati,  c/c  con  assegni  a  copertura garantita,  fondi  di  terzi in amministrazione, nonche' i "rigiri" a conto economico delle riserve da valutazione relative alle operazioni di  copertura  dei  flussi  finanziari  di attivita' e passivita' non finanziarie  (IAS 39, paragrafo 98, lettera a). Sono incluse anche le spese  di  manutenzione  ordinaria degli immobili detenuti a scopo di investimento (IAS 40, paragrafo 75 (ii) (iii)) nonche' l'ammortamento delle  spese  per migliorie su beni di terzi ricondotte fra le "altre attivita'".
 
 210. Utili (Perdite) delle partecipazioni
 Nella  presente  voce  figura il saldo, positivo o negativo, tra i proventi  e  gli  oneri  relativi  alle  partecipazioni  in  societa' controllate,  controllate  congiuntamente  e  sottoposte  a influenza notevole.
 I  dividendi  percepiti  sulle  partecipazioni valutate in base al metodo  del  patrimonio  netto non entrano nella determinazione della presente  voce,  ma  figurano come variazione negativa della voce 100 "Partecipazioni"  dell'attivo,  da  indicare nella tabella 10.3 della sezione 10 della nota integrativa dello stato patrimoniale.
 Vi  figurano  anche  i  risultati  delle valutazioni effettuate ai sensi  dell'IFRS  5  delle  partecipazioni classificate come "singole attivita'".
 
 220. Risultato   netto  della  valutazione  al  fair  value  delle attivita' materiali e immateriali
 Nella  presente  voce figura il saldo, positivo o negativo, fra le svalutazioni  e le rivalutazioni - diverse dalle rettifiche di valore e  dalle riprese di valore da deterioramento, che sono indicate nelle voci  170  e  180  - delle attivita' materiali e immateriali (diverse dall'avviamento)  valutate  al fair value o al valore rivalutato, che ai  sensi  degli  IAS  16,  36  e 40 devono essere iscritte nel conto economico.
 
 230. Rettifiche di valore dell'avviamento
 Nella  presente voce figura la svalutazione dell'avviamento dovuta al deterioramento del suo valore.
 
 240. Utili (Perdite) da cessione di investimenti
 Forma  oggetto  di  rilevazione  nella  presente  voce  il  saldo, positivo  o  negativo,  tra  gli  utili  e  le perdite da realizzo di investimenti  (es.  cessioni di immobili, vendita di marchi), diversi da  quelli  che  vanno ricondotti nella voce 280 "Utile (Perdita) dei gruppi di attivita' in via di dismissione al netto delle imposte".
 
 260. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operativita' corrente
 Nella  presente voce figura l'onere fiscale - pari al saldo fra la fiscalita'   corrente  e  quella  differita  -  relativo  al  reddito dell'esercizio,  al netto di quello relativo ai gruppi di attivita' e relative  passivita'  in via di dismissione, da ricondurre nella voce 280   "Utile  (Perdita)  delle  attivita'  non  correnti  in  via  di dismissione al netto delle imposte".
 
 280. Utile (Perdita) dei gruppi di attivita' in via di dismissione al netto delle imposte
 Nella  presente  voce  figura  il  saldo, positivo o negativo, dei proventi  (interessi,  dividendi,  ecc.)  e  degli  oneri  (interessi passivi, ecc.) relativi ai gruppi di attivita' e passivita' in via di dismissione, al netto della relativa fiscalita' corrente e differita.
 
 290. Utile (Perdita) d'esercizio
 Nella  presente  voce  figura  il  saldo, positivo o negativo, dei proventi e degli oneri indicati nelle precedenti voci da 10 a 280.
 
 --------------------
 (1)  I differenziali o i margini vanno calcolati secondo il
 principio   di   competenza,  tenendo  conto  di  eventuali
 commissioni ("up firont fee") pagate o ricevute in un'unica
 soluzione in via anticipata.
 Paragrafo 4 - Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto
 
 4. IL PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
 
 La  voce  "capitale"  e'  al netto del capitale sottoscritto e non ancora versato.
 Con riferimento alla sottovoce "capitale sociale: altre azioni" va fornito,  ove  rilevante,  il  dettaglio  per  tipologia delle azioni emesse.
 Nella sottovoce "riserve: altre" figurano anche, con il pertinente segno algebrico, i premi relativi ad opzioni (esplicite o incorporate in  altri  strumenti  finanziari)  su  proprie  azioni, diverse dalle opzioni put emesse che possono essere regolate unicamente mediante la consegna  delle  azioni  stesse  ad  un  prezzo unitario fisso (cioe' numero di azioni da scambiare e corrispettivo fissi).
 Con  riferimento alla sottovoce "riserve da valutazione: altre" va fornito il dettaglio delle riserve da valutazione.
 Nella   colonna   "modifica  saldi  apertura"  vanno  indicate  le modifiche  apportate  ai  saldi di chiusura dell'esercizio precedente per   correggere   eventuali   errori  o  per  rilevare  gli  effetti retrospettivi  dei  mutamenti  di  politiche  contabili,  incluse  le modifiche  contabili  derivanti dalla prima applicazione dei principi contabili internazionali.
 Nella    colonna    "emissione   nuove   azioni"   devono   essere convenzionalmente  incluse  anche  le  vendite  di azioni proprie e i versamenti  dei  decimi  mancanti relativi alle azioni sottoscritte e non  ancora  liberate.  L'importo  delle  azioni proprie rivendute e' indicato  con  il segno positivo in corrispondenza della voce "azioni proprie"  fino a concorrenza del valore di libro delle azioni stesse. La  differenza,  positiva  o negativa, fra il prezzo di vendita delle azioni  proprie  e  il  corrispondente  valore  di  libro e' portata, rispettivamente, in aumento o in diminuzione della voce "sovrapprezzi di emissione".
 Nella  colonna  "acquisto  azioni  proprie"  sono  inclusi anche i valori  attuali  degli impegni, comunque configurati, di riacquisto a termine  di  proprie azioni (inclusi gli impegni derivanti da opzioni put  emesse  che  possono  essere regolate mediante la consegna delle azioni  stesse ad un prezzo unitario fisso, valorizzati tenendo conto dei  relativi  premi) nonche' gli eventuali rimborsi di capitale. Gli impegni  vanno  rilevati  in  corrispondenza  della  riga "riserve di utili"; i rimborsi di capitale vanno rilevati in corrispondenza della riga  "capitale";  se  quest'ultimi  sono di importo rilevante devono essere evidenziati separatamente.
 Nella  colonna  "variazione  strumenti  di  capitale"  deve essere indicata,  con  il pertinente segno algebrico, la variazione netta di tale  aggregato determinatasi nel corso dell'esercizio, pari al saldo fra  le  emissioni  di  nuovi  strumenti  di capitale, il rimborso di quelli scaduti e l'eventuale riacquisto di quelli in circolazione.
 Nella colonna "derivati su proprie azioni" deve essere indicata la variazione  netta  della  sottovoce  "riserve:  altre",  verificatasi nell'esercizio,  imputabile  ai derivati negoziati su proprie azioni, pari al saldo algebrico dei seguenti elementi: a) i premi relativi ad opzioni (esplicite o incorporate in strumenti finanziari strutturati) su  proprie  azioni negoziate nel corso dell'esercizio, diverse dalle opzioni  put  emesse che prevedono il regolamento unicamente mediante consegna  delle azioni stesse ad un prezzo unitario fisso; b) i premi relativi  a  opzioni  esercitate  nel  corso  dell'esercizio quando i derivati  prevedono  il  regolamento  con consegna delle azioni (sono esclusi  i  premi  relativi  alle opzioni put emesse che prevedono il regolamento  unicamente  con consegna di azioni ad un prezzo unitario fisso);  i  premi  sono  rilevati  in contropartita di una variazione della  colonna  "emissione  nuove azioni", nel caso di operazioni che comportano  la vendita delle azioni, o della colonna "acquisto azioni proprie",  nel  caso  di operazioni che comportano l'acquisto di tali strumenti.  I premi relativi a opzioni, diverse da quelle put emesse, scadute e non esercitate nell'esercizio non devono essere rilevati.
 Nella  colonna  "stock options" deve essere indicata la variazione netta  della sottovoce "riserve: altre" imputabile alle stock options emesse,  pari  al  saldo  algebrico fra l'incremento del valore delle stock  options  maturato  nell'esercizio  e il decremento dovuto alle stock  options  esercitate nell'esercizio (che trovera' compensazione in  una variazione di segno opposto di importo maggiore nella colonna "emissione nuove azioni").
 Paragrafo 5 - Il rendiconto finanziario
 
 5. IL RENDICONTO FINANZIARIO
 
 Lo  IAS  7  stabilisce  che  il rendiconto finanziario puo' essere redatto  seguendo,  alternativamente,  il  "metodo  diretto" o quello "indiretto". Le presenti istruzioni disciplinano entrambi gli schemi.
 
 A) Metodo diretto
 I  flussi  finanziari (incassi e pagamenti) relativi all'attivita' operativa,  di  investimento  e di provvista vanno indicati al lordo, cioe'  senza  compensazioni,  fatte  salve  le  eccezioni facoltative previste dallo IAS 7, paragrafi 22 e 24.
 Nella  voce  "interessi  attivi incassati" vanno inclusi anche gli interessi attivi incassati attraverso addebiti in conto corrente.
 Nella  voce  "interessi  passivi  pagati"  vanno inclusi anche gli interessi passivi pagati attraverso accrediti in conto corrente.
 Nella  voce  "dividendi e proventi simili" devono essere esclusi i dividendi    incassati   su   partecipazioni   (cfr.   attivita'   di investimento).
 Nella  voce  "altri  ricavi"  vanno  anche  comprese le riprese di valore da incassi.
 Nelle sezioni 2 e 3 deve essere indicata la liquidita' generata (o assorbita),  nel  corso  dell'esercizio, dalla riduzione (incremento) delle   attivita'  e  dall'incremento  (riduzione)  delle  passivita' finanziarie  per  effetto  di  nuove  operazioni  e  di  rimborsi  di operazioni  esistenti(1).  Sono esclusi gli incrementi e i decrementi dovuti  alle  valutazioni (rettifiche e riprese di valore, variazioni di  fair  value  ecc.),  agli interessi maturati nell'esercizio e non pagati/incassati, alle riclassificazioni tra portafogli di attivita', nonche'  all'ammortamento, rispettivamente, degli sconti e dei premi. Ad esempio, nel caso dei crediti la liquidita' assorbita deriva dalla concessione  di  nuovi  prestiti,  da  nuove  erogazioni  di  crediti esistenti ecc..
 Nella voce "altre passivita'" figura anche il fondo di trattamento di fine rapporto.
 Nelle  voci  "vendite  di  rami  d'azienda"  e  "acquisti  di rami d'azienda"  il  valore  complessivo  degli  incassi  e  dei pagamenti effettuati  quali  corrispettivi  delle vendite o degli acquisti deve essere   presentato   nel   rendiconto  finanziario  al  netto  delle disponibilita' liquide e dei mezzi equivalenti acquisiti o dismessi.
 Nella   voce   "emissioni/acquisti   di   azioni   proprie"   sono convenzionalmente  incluse  le  azioni  con  diritto  di  recesso. Vi figurano  anche  i  premi pagati o incassati su proprie azioni aventi come contropartita il patrimonio netto.
 In  calce alla tavola vanno fornite le informazioni previste dallo IAS 7, paragrafi 40 e 48 (limitatamente alle filiali estere), nonche' quelle di cui all'IFRS 5, paragrafo 33, lett. c).
 
 B) Metodo indiretto
 I  flussi  finanziari (incassi e pagamenti) relativi all'attivita' operativa,  di  investimento  e di provvista vanno indicati al lordo, cioe'  senza  compensazioni,  fatte  salve  le  eccezioni facoltative previste dallo IAS 7, paragrafi 22 e 24.
 Nella voce "rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento" vanno   comprese   le   rettifiche/riprese   di   valore   nette  per deterioramento  di  crediti, attivita' finanziarie disponibili per la vendita,  attivita'  finanziarie  detenute  sino alla scadenza, altre operazioni, avviamento. Sono escluse le riprese di valore da incassi.
 Nella  voce  "altri  aggiustamenti"  figura  il  saldo delle altre componenti   reddituali,   positive   e   negative,   non   liquidate nell'esercizio  (le  plus/minusvalenze  su  partecipazioni, interessi attivi incassati, interessi attivi non pagati, ecc.).
 Nelle sezioni 2 e 3 deve essere indicata la liquidita' generata (o assorbita),  nel  corso  dell'esercizio, dalla riduzione (incremento) delle   attivita'  e  dall'incremento  (riduzione)  delle  passivita' finanziarie  per  effetto  di  nuove  operazioni  e  di  rimborsi  di operazioni  esistenti(1).  Sono esclusi gli incrementi e i decrementi dovuti  alle  valutazioni (rettifiche e riprese di valore, variazioni di  fair  value  ecc.),  agli interessi maturati nell'esercizio e non pagati/incassati, alle riclassificazioni tra portafogli di attivita', nonche'  all'ammortamento, rispettivamente, degli sconti e dei premi. Ad esempio, nel caso dei crediti la liquidita' assorbita deriva dalla concessione  di  nuovi  prestiti,  da  nuove  erogazioni  di  crediti esistenti ecc..
 Nella voce "altre passivita'" figura anche il fondo di trattamento di fine rapporto.
 Nelle  voci  "vendite  di  rami  d'azienda"  e  "acquisti  di rami d'azienda"  il  valore  complessivo  degli  incassi  e  dei pagamenti effettuati  quali  corrispettivi  delle vendite o degli acquisti deve essere   presentato   nel   rendiconto  finanziario  al  netto  delle disponibilita' liquide e dei mezzi equivalenti acquisiti o dismessi.
 Nella   voce   "emissioni/acquisti   di   azioni   proprie"   sono convenzionalmente  incluse  le  azioni  con  diritto  di  recesso. Vi figurano  anche  i  premi pagati o incassati su proprie azioni aventi come contropartita il patrimonio netto.
 In  calce alla tavola vanno fornite le informazioni previste dallo IAS 7, paragrafi 40 e 48 (limitatamente alle filiali estere), nonche' quelle di cui all'IFRS 5, paragrafo 33, lett. c). --------------------
 (1)  Vi  rientrano  anche i flussi finanziari relativi alle
 "singole  attivita'"  e  a  gruppi  di  attivita' in via di
 dismissione   e  alle  relative  passivita'  associate,  ad
 eccezione  dei  flussi  indicati  nella  parte  B  relativa
 all'attivita' di investimento.
 Paragrafo 6 - La nota integrativa
 
 6. LA NOTA INTEGRATIVA
 
 Premessa
 
 La nota integrativa e' suddivisa nelle seguenti parti:
 1) parte A - Politiche contabili;
 2) parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale;
 3) parte C - Informazioni sul conto economico;
 4) parte D - Informativa di settore;
 5)  parte  E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura;
 6) parte F - Informazioni sul patrimonio;
 7)  parte  G  -  Operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d'azienda;
 8) parte H - Operazioni con parti correlate;
 9)  parte  I  -  Accordi  di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali.
 Ogni  parte  della  nota  e' articolata in sezioni, ciascuna delle quali illustra un singolo aspetto della gestione aziendale.
 Le  sezioni  contengono informazioni di natura sia qualitativa sia quantitativa.
 Le informazioni di natura quantitativa sono costituite, di regola, da voci e da tabelle. Le voci e le tabelle che non presentano importi non  devono  essere  indicate.  Salvo  diversamente  specificato,  le tabelle  vanno  redatte  rispettando in ogni caso gli schemi previsti dalle  presenti istruzioni, anche quando siano avvalorate solo alcune delle voci in esse contenute.
 Sono  previste anche note di commento delle voci e delle tabelle o note descrittive degli aspetti trattati.
 Per  ciascuna  informativa  delle  parti  A,  B e C va indicato il riferimento   alle   corrispondenti   voci   degli  schemi  di  stato patrimoniale,   conto   economico,  prospetto  delle  variazioni  del patrimonio netto e rendiconto finanziario.
 Nella   nota   integrativa   le   banche   possono  fornire  altre informazioni  in  aggiunta  a  quelle previste dai principi contabili internazionali   e   dalle  presenti  istruzioni,  purche'  cio'  non diminuisca  la  chiarezza  e  l'immediatezza  informativa  della nota stessa.
 La  nota  integrativa  e'  redatta  in  migliaia di euro (1). Alle banche  che  presentano un "totale dell'attivo" (incluse le "garanzie rilasciate  e  impegni"  di  cui  alla parte B, "Altre informazioni", tabella  1)  pari  o  superiore  a  10  mld. di euro e' consentito di redigere la nota integrativa in milioni di euro (2).
 
 Parte A - POLITICHE CONTABILI
 
 A.1 Parte generale
 
 Sezione  1  -  Dichiarazione  di conformita' ai principi contabili internazionali
 Nella  presente  voce  figura l'informativa richiesta dallo IAS 1, paragrafi 14, 18, 19 e 21.
 
 Sezione 2 - Principi generali di redazione
 Nella  presente sezione sono illustrati i principi generali per la redazione del bilancio.
 
 Sezione  3  -  Eventi  successivi  alla  data  di  riferimento del bilancio
 Nella  presente  sezione  sono indicati gli eventi successivi alla data   di   riferimento   del   bilancio  che  i  principi  contabili internazionali   impongono  di  menzionare  nella  nota  integrativa, illustrandone  la  natura  e  gli  effetti  stimati  sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della banca (o l'impossibilita' di fornire tale stima).
 Devono   essere  indicate  le  eventuali  circostanze  particolari riguardanti   la   prospettiva   della  continuazione  dell'attivita' aziendale.
 
 Sezione 4 - Altri aspetti
 Nella presente sezione sono illustrati eventuali ulteriori aspetti quali  ad  esempio,  le motivazioni sottostanti all'aggiunta di nuove voci,  le  informazioni di cui allo IAS 1, paragrafo 116, allo IAS 8, paragrafi 28, lettere a), b), c), d), e), h), 29, lettere a), b), e), 30, 31, 39, 40,49, lettere a), e), d).
 
 A.2 Parte relativa ai principali aggregati di bilancio
 Per   ciascuna   voce   dello  stato  patrimoniale  e,  in  quanto compatibile, del conto economico occorre illustrare i seguenti punti:
 (a) criteri di iscrizione;
 (b) criteri di classificazione;
 (c) criteri di valutazione;
 (d) criteri di cancellazione;
 (e) criteri di rilevazione delle componenti reddituali.
 
 Parte B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
 
 ATTIVO
 Sezione 1 - Cassa e disponibilita' liquide
 Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto dell'attivo relativo alla voce 10.
 La  sottovoce "depositi liberi presso Banche Centrali" non include la  riserva  obbligatoria  (da  ricondurre  nella voce 60 dell'attivo "crediti verso banche").
 Sezione 2 - Attivita' finanziarie detenute per la negoziazione
 Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto dell'attivo relativo alla voce 20.
 
 2.1   Attivita'   finanziarie   detenute   per   la  negoziazione: composizione merceologica
 Nella   sottovoce   "titoli  di  debito"  sono  compresi  anche  i certificati di deposito e i buoni fruttiferi.
 Le  operazioni  "pronti  contro  termine"  attive includono sia le operazioni   con   obbligo  di  rivendita  a  termine  da  parte  del cessionario   delle   attivita'  oggetto  della  transazione  sia  le operazioni  che prevedono la facolta' per il cessionario di rivendita a termine (queste ultime nella misura in cui le attivita' sottostanti non  soddisfino  le  condizioni  previste  dallo  IAS  39  per essere cancellate dal bilancio del cedente).
 Nella  voce  "titoli di capitale" va inserito il "di cui: valutati al costo", laddove il relativo importo sia rilevante.
 Nella  sottovoce  "attivita'  cedute  non  cancellate" figurano le attivita',  in  bonis  e  deteriorate,  rilevate  sia  per intero sia parzialmente;   queste  ultime  figurano  nella  misura  del  residuo coinvolgimento  nei  rischi e benefici delle medesime attivita' (c.d. "continuing involvement").
 Nelle  sottovoci  "derivati finanziari: connessi con la fair value option"  e  "derivati  creditizi:  connessi con la fair value option" figurano  i  derivati  gestionalmente  collegati  con  attivita'  e/o passivita'  valutate al fair value, secondo quanto previsto dallo IAS 39, paragrafo 9.
 Nella  sottovoce  "derivati finanziari: altri" figurano i derivati enucleati   da  strumenti  finanziari  strutturati  i  cui  strumenti "ospite"  sono  stati classificati in portafogli diversi da quello di negoziazione.
 In  calce alla tabella occorre fornire, se d'importo rilevante, il dettaglio  delle  varie  tipologie  di titoli ("credit linked notes", "reverse  floater",  ecc.)  che  compongono  la  sottovoce "titoli di debito: titoli strutturati".
 In calce alla tabella va anche fornito, se d'importo rilevante, il dettaglio  (nome, percentuale di interessenza, eventuale quotazione e fair   value)  delle  societa'  sottoposte  a  influenza  notevole  o controllate  congiuntamente  incluse nella voce "titoli di capitale", ai  sensi  dello  IAS  28,  paragrafo 1, e dello IAS 31, paragrafo 1. Occorre  anche fornire l'informativa prevista dallo IAS 28, paragrafo 37, lettera i).
 
 2.2   Attivita'   finanziarie   detenute   per   la  negoziazione: composizione per debitori/emittenti
 La   distribuzione   delle   attivita'  finanziarie  per  comparto economico  di  appartenenza  dei  debitori  o  degli emittenti (per i titoli)  deve  essere effettuata secondo i criteri di classificazione previsti dal fascicolo "Classificazione della clientela per settori e gruppo di attivita' economica" edito dalla Banca d'Italia.
 Occorre  fornire la composizione per principali categorie di fondi (azionario,  obbligazionario, ecc.) della voce "quote di O.I.C.R", se d'importo rilevante.
 
 2.3  Attivita' finanziarie detenute per la negoziazione: strumenti derivati
 La  colonna "tassi di interesse" comprende convenzionalmente anche i  derivati  finanziari  con sottostanti titoli di debito. La colonna "titoli  di capitale" include anche le operazioni su indici azionari. La colonna "altro" include, tra l'altro, i derivati su merci, metalli preziosi  (eccetto  oro)  e  i  derivati metereologici (c.d. "weather derivatives").
 I  derivati  strutturati  che  risultano composti da piu' derivati elementari  che  insistono  su profili di rischio diversi (ad esempio "equity  linked  swap": tassi di interesse e titoli di capitale) sono rilevati  in corrispondenza della colonna "altro" e del loro importo, se rilevante, va fornito il dettaglio in calce alla tabella.
 
 2.4  Attivita'  finanziarie per cassa detenute per la negoziazione diverse  da  quelle  cedute e non cancellate e da quelle deteriorate: variazioni annue
 Dalla   tabella  sono  escluse  le  movimentazioni  relative  alle attivita'  finanziarie  cedute  e non cancellate dal bilancio nonche' quelle relative alle attivita' deteriorate.
 Nella   sottovoce   B.3  "altre  variazioni"  degli  "Aumenti"  va convenzionalmente   rilevato   l'importo   degli  "scoperti  tecnici" (posizione corta su titoli) di fine periodo.
 Nella  sottovoce  C.4  "altre  variazioni"  delle "Diminuzioni" va convenzionalmente   rilevato   l'importo   degli  "scoperti  tecnici" (posizione corta su titoli) di inizio periodo.
 Le  variazioni positive di fair value non devono essere compensate con le variazioni negative di fair value.
 In  caso  di  operazioni  di aggregazione aziendale effettuate nel corso dell'esercizio, occorre inserire fra gli "Aumenti" (acquisti) o fra  le "Diminuzioni" (vendite) una specifica evidenza con la dizione "operazioni di aggregazione aziendale".
 Sezione 3 - Attivita' finanziarie valutate al fair value
 Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto dell'attivo relativo alla voce 30.
 
 3.1  Attivita'  finanziarie  valutate  al fair value: composizione merceologica
 Nella  voce  "titoli  di  debito"  figurano anche i certificati di deposito e i buoni fruttiferi.
 Nella  voce  "titoli di capitale" va inserito il "di cui: valutati al costo", laddove il relativo importo sia rilevante.
 Nella  sottovoce  "attivita'  cedute  non  cancellate" figurano le attivita',  in  bonis  e  deteriorate,  rilevate  sia  per intero sia parzialmente;   queste  ultime  figurano  nella  misura  del  residuo coinvolgimento  nei  rischi e benefici delle medesime attivita' (c.d. "continuing involvement").
 In  calce  alla  tabella  va  fornito,  se d'importo rilevante, il dettaglio  (nome, percentuale di interessenza, eventuale quotazione e fair   value)  delle  societa'  sottoposte  a  influenza  notevole  o controllate  congiuntamente  incluse nella voce "titoli di capitale", ai sensi dello IAS 28, paragrafo 1, e dello IAS 31, paragrafo 1.
 In  calce  alla  tabella  vanno  indicate le finalita' di utilizzo della  c.d.  `fair  value  option"  ("coperture  naturali", strumenti finanziari  strutturati,  portafogli di attivita' finanziarie gestiti internamente  sulla base del fair value) e gli importi delle relative attivita'    finanziarie    interessate.    Occorre   anche   fornire l'informativa prevista dallo IAS 28, paragrafo 37, lettera i).
 
 3.2 Attivita' finanziarie valutate al fair value: composizione per debitori/emittenti
 La   distribuzione   delle   attivita'  finanziarie  per  comparto economico  di  appartenenza  dei  debitori  o  degli emittenti (per i titoli)  deve  essere effettuata secondo i criteri di classificazione previsti dal fascicolo "Classificazione della clientela per settori e gruppo di attivita' economica" edito dalla Banca d'Italia.
 Occorre  fornire la composizione per principali categorie di fondi (azionario,  obbligazionario, ecc.) della voce "quote di O.I.C.R", se d'importo rilevante.
 
 3.3 Attivita' finanziarie valutate al fair value diverse da quelle cedute e non cancellate e da quelle deteriorate: variazioni annue
 Dalla   tabella  sono  escluse  le  movimentazioni  relative  alle attivita'  finanziarie  cedute  e non cancellate dal bilancio nonche' quelle relative alle attivita' deteriorate.
 Nella   sottovoce   B.3  "altre  variazioni"  degli  "Aumenti"  va convenzionalmente   rilevato   l'importo   degli  "scoperti  tecnici" (posizione corta su titoli) di fine periodo.
 Nella  sottovoce  C.4  "altre  variazioni"  delle "Diminuzioni" va convenzionalmente   rilevato   l'importo   degli  "scoperti  tecnici" (posizione corta su titoli) di inizio periodo.
 In  caso  di  operazioni  di aggregazione aziendale effettuate nel corso dell'esercizio, occorre inserire fra gli "aumenti" (acquisti) o fra  le "diminuzioni" (vendite) una specifica evidenza con la dizione "operazioni di aggregazione aziendale".
 Le  variazioni positive di fair value non devono essere compensate con le variazioni negative di fair value.
 Sezione 4 - Attivita' finanziarie disponibili per la vendita
 Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto dell'attivo relativo alla voce 40.
 
 4.1 Attivita' finanziarie disponibili per la vendita: composizione merceologica
 Nella  voce  "titoli  di  debito"  figurano anche i certificati di deposito e i buoni fruttiferi.
 Nella   sottovoce   "titoli  di  debito:  titoli  strutturati"  va ricondotto  il  valore  del  titolo  "ospite"  dopo  lo  scorporo del derivato implicito.
 Nella  sottovoce  "attivita'  cedute  non  cancellate" figurano le attivita',  in  bonis  e  deteriorate,  rilevate  sia  per intero sia parzialmente;   queste  ultime  figurano  nella  misura  del  residuo coinvolgimento  nei  rischi e benefici delle medesime attivita' (c.d. "continuing involvement").
 
 4.2 Attivita' finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti
 La   distribuzione   delle   attivita'  finanziarie  per  comparto economico  di  appartenenza  dei  debitori  o  degli emittenti (per i titoli)  deve  essere effettuata secondo i criteri di classificazione previsti dal fascicolo "Classificazione della clientela per settori e gruppo di attivita' economica" edito dalla Banca d'Italia.
 Occorre  fornire la composizione per principali categorie di fondi (azionario,  obbligazionario, ecc.) della voce "quote di O.I.C.R", se d'importo rilevante.
 
 4.3  Attivita'  finanziarie  disponibili per la vendita. attivita' coperte
 La  copertura specifica - del fair value e dei flussi finanziari - si  riferisce  sia  alla  singola  attivita'  finanziaria  che  a  un portafoglio  di attivita' finanziarie omogenee. La copertura generica fa  riferimento ad un portafoglio di attivita' finanziarie eterogenee oppure   ad  un  portafoglio  complesso  di  attivita'  e  passivita' finanziarie.
 La  voce  "Portafoglio"  si  riferisce alla copertura generica. Le altre voci si riferiscono alla copertura specifica.
 
 4.4  Attivita'  finanziarie  disponibili per la vendita. attivita' oggetto di copertura specifica
 Nella   sottovoce  "attivita'  finanziarie  oggetto  di  copertura specifica  del fair value: piu' rischi" figurano le attivita' oggetto di  copertura  simultanea di piu' rischi (es. "currency interest rate swap" e "total rate of return swap").
 
 4.5  Attivita'  finanziarie  disponibili per la vendita diverse da quelle  cedute  e  non cancellate e da quelle deteriorate: variazioni annue
 Dalla  presente  tabella  sono  escluse le movimentazioni relative alle  attivita'  finanziarie  cedute  e  non  cancellate dal bilancio nonche' quelle relative alle attivita' deteriorate.
 In  caso  di  operazioni  di aggregazione aziendale effettuate nel corso dell'esercizio, occorre inserire fra gli "aumenti" (acquisti) o fra  le "diminuzioni" (vendite) una specifica evidenza con la dizione "operazioni di aggregazione aziendale".
 Le  riprese  di valore "imputate a patrimonio netto" costituiscono lo  "storno"  di riserve negative da valutazione effettuato a seguito dell'iscrizione  di  un  corrispondente  importo nelle "rettifiche di valore"  nel  conto  economico.  Le  rettifiche di valore "imputate a patrimonio  netto"  rappresentano la riduzione delle riserve positive da   valutazione   registrata,   a  seguito  della  svalutazione  per deterioramento   delle   attivita'  finanziarie  disponibili  per  la vendita,  eccedente  quella iscritta nelle "rettifiche di valore" nel conto economico.
 Sezione 5 - Attivita' finanziarie detenute sino alla scadenza
 Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto dell'attivo relativo alla voce 50.
 
 5.1   Attivita'   finanziarie   detenute   sino   alla   scadenza: composizione merceologica
 Nella   sottovoce   "titoli  di  debito:  titoli  strutturati"  va ricondotto  il  valore  del  titolo  "ospite"  dopo  lo  scorporo del derivato implicito.
 Nella  sottovoce  "attivita'  cedute  non  cancellate" figurano le attivita',  in  bonis  e  deteriorate,  rilevate  sia  per intero sia parzialmente;   queste  ultime  figurano  nella  misura  del  residuo coinvolgimento  nei  rischi e benefici delle medesime attivita' (c.d. "continuing involvement").
 
 5.2   Attivita'   finanziarie   detenute   sino   alla   scadenza: composizione per debitori/emittenti
 La   distribuzione   delle   attivita'  finanziarie  per  comparto economico  di  appartenenza  dei  debitori  o  degli emittenti (per i titoli)  deve  essere effettuata secondo i criteri di classificazione previsti dal fascicolo "Classificazione della clientela per settori e gruppo di attivita' economica" edito dalla Banca d'Italia.
 
 5.3  Attivita'. finanziarie detenute sino alla scadenza: attivita' coperte
 Occorre  indicare l'ammontare delle attivita' coperte ed i profili di rischio oggetto di copertura.
 
 5.4  Attivita'  finanziarie detenute sino alla scadenza diverse da quelle  cedute  e  non cancellate e da quelle deteriorate: variazioni annue
 Dalla   tabella  sono  escluse  le  movimentazioni  relative  alle attivita'  finanziarie  cedute  e non cancellate dal bilancio nonche' quelle relative alle attivita' deteriorate.
 In  caso  di  operazioni  di aggregazione aziendale effettuate nel corso dell'esercizio, occorre inserire fra gli "aumenti" (acquisti) o fra  le "diminuzioni" (vendite) una specifica evidenza con la dizione "operazioni di aggregazione aziendale".
 Sezione 6 - Crediti verso banche
 Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto dell'attivo relativo alla voce 60.
 
 6.1 Crediti verso banche: composizione merceologica
 La    sottovoce    "riserva   obbligatoria"   include   la   parte "mobilizzabile" della riserva stessa.
 Le  operazioni  "pronti  contro  termine"  attive includono sia le operazioni   con   obbligo  di  rivendita  a  termine  da  parte  del cessionario   delle   attivita'  oggetto  della  transazione  sia  le operazioni  che prevedono la facolta' per il cessionario di rivendita a termine (queste ultime nella misura in cui le attivita' sottostanti non  soddisfino  le  condizioni  previste  dallo  IAS  39  per essere cancellate dal bilancio del cedente).
 Nella   sottovoce   "altri   finanziamenti:   altri"  figurano  le operazioni  non  incluse  nelle voci precedenti, inclusi i crediti di funzionamento   (ad   esempio,  i  corrispettivi  delle  cessioni  di attivita' aziendali con regolamento differito).
 Nella   sottovoce   "titoli  di  debito:  titoli  strutturati"  va ricondotto  il  valore  del  titolo  "ospite"  dopo  lo  scorporo del derivato implicito.
 Nella  sottovoce  "attivita'  cedute  non  cancellate" figurano le attivita',  in  bonis  e  deteriorate,  rilevate  sia  per intero sia parzialmente;   queste  ultime  figurano  nella  misura  del  residuo coinvolgimento  nei  rischi e benefici delle medesime attivita' (c.d. "continuing involvement").
 
 6.2 Crediti verso banche: attivita' oggetto di copertura specifica
 La copertura specifica - del fair value e dei flussi finanziari di cassa - si riferisce sia alla singola attivita' finanziaria che ad un portafoglio  di attivita' finanziarie omogenee. La copertura generica fa  riferimento ad un portafoglio di attivita' finanziarie eterogenee oppure   ad  un  portafoglio  complesso  di  attivita'  e  passivita' finanziarie.
 I  "crediti  oggetto  di  copertura specifica del fair value" sono indicati al costo modificato per il fair value del rischio coperto. I "crediti  oggetto  di copertura specifica dei flussi finanziari" sono indicati al costo ammortizzato.
 Nella  sottovoce  "crediti oggetto di copertura specifica del fair value:  rischio di credito" si considerano solo i crediti per i quali la copertura del rischio di credito e' realizzata attraverso derivati creditizi  non  assimilati  alle garanzie ricevute ai sensi dello Ias 39.  Viceversa,  non  vanno rilevati nella presente tabella i crediti per  i  quali  la  copertura  del  rischio  creditizio avviene con le tradizionali  garanzie  personali  o con i derivati creditizi ad essi assimilati  ai  sensi  dello  IAS 39. Di tali crediti si da' evidenza nella  Parte E "Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura" della nota integrativa.
 Nella  sottovoce  "crediti oggetto di copertura specifica del fair value:   piu'   rischi"  figurano  i  crediti  oggetto  di  copertura simultanea di piu' rischi (es. "currency interest rate swap" e "total rate of return swap").
 
 6.3 Locazione finanziaria
 Occorre  fornire le informazioni di cui allo IAS 17, paragrafo 47, lettere a), c) e f), e paragrafo 65.
 Sezione 7 - Crediti verso clientela
 Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto dell'attivo relativo alla voce 70.
 
 7.1 Crediti verso clientela. composizione merceologica
 Le  operazioni  "pronti  contro  termine"  attive includono sia le operazioni   con   obbligo  di  rivendita  a  termine  da  parte  del cessionario   delle   attivita'  oggetto  della  transazione  sia  le operazioni  che prevedono la facolta' per il cessionario di rivendita a termine (queste ultime nella misura in cui le attivita' sottostanti non  soddisfino  le  condizioni  previste  dallo  IAS  39  per essere cancellate dal bilancio del cedente).
 La  sottovoce  "altre operazioni" include le operazioni diverse da quelle  indicate  nelle  voci  precedenti,  (ad  esempio  i  depositi cauzionali,   i  crediti  di  funzionamento,  i  corrispettivi  delle cessioni  di attivita' aziendali con regolamento differito, i crediti concessi  a  organi  di  una  procedura  concorsuale assistiti da una specifica causa di prelazione).
 Nella  sottovoce  "titoli di debito: titoli strutturati" figura il valore del titolo "ospite" dopo lo scorporo del derivato implicito.
 Nella  sottovoce  "attivita'  cedute  non  cancellate" figurano le attivita',  in  bonis  e  deteriorate,  rilevate  sia  per intero sia parzialmente;   queste  ultime  figurano  nella  misura  del  residuo coinvolgimento  nei  rischi e benefici delle medesime attivita' (c.d. "continuing involvement").
 
 7.2 Crediti verso clientela: composizione per debitori/emittenti
 La   distribuzione   delle   attivita'  finanziarie  per  comparto economico  di  appartenenza  dei  debitori  o  degli emittenti (per i titoli)  deve  essere effettuata secondo i criteri di classificazione previsti dal fascicolo "Classificazione della clientela per settori e gruppo di attivita' economica" edito dalla Banca d'Italia.
 
 7.3  Crediti  verso  clientela:  attivita'  oggetto  di  copertura specifica
 La copertura specifica - del fair value e dei flussi finanziari di cassa - si riferisce sia alla singola attivita' finanziaria che ad un portafoglio  di attivita' finanziarie omogenee. La copertura generica fa  riferimento ad un portafoglio di attivita' finanziarie eterogenee oppure   ad  un  portafoglio  complesso  di  attivita'  e  passivita' finanziarie.
 I  "crediti  oggetto  di  copertura specifica del fair value" sono indicati al costo modificato per il fair value del rischio coperto. I "crediti  oggetto  di copertura specifica dei flussi finanziari" sono indicati al costo ammortizzato.
 Nella  sottovoce  "crediti oggetto di copertura specifica del fair value:  rischio di credito" si considerano solo i crediti per i quali la copertura del rischio di credito e' realizzata attraverso derivati creditizi  non  assimilati  alle garanzie ricevute ai sensi dello Ias 39.  Viceversa,  nella  presente tabella non vanno rilevati i crediti per  i  quali  la  copertura  del  rischio  creditizio avviene con le tradizionali  garanzie  personali  o  con  derivati creditizi ad esse assimilati  ai  sensi  dello  IAS 39. Di questi si da' evidenza nella Parte  E  "Informazioni  sui  rischi  e  sulle  relative politiche di copertura" della nota integrativa.
 Nella  sottovoce  "crediti oggetto di copertura specifica del fair value:   piu'   rischi"  figurano  i  crediti  oggetto  di  copertura simultanea di piu' rischi (es. "currency interest rate swap" e "total rate of return swap").
 
 7.4 Locazione finanziaria
 Occorre  fornire le informazioni di cui allo IAS 17, paragrafo 47, lettere a), c) e f), e paragrafo 65.
 Sezione 8 - Derivati di copertura
 Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto dell'attivo relativo alla voce 80.
 Non  formano  oggetto  di  rilevazione  nella  presente  sezione i derivati su crediti di copertura assimilati alle garanzie ricevute ai sensi dello IAS 39.
 
 8.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di contratti e di attivita' sottostanti
 La  colonna "tassi di interesse" include convenzionalmente anche i derivati  finanziari  con  sottostanti  titoli  di debito. La colonna "titoli  di capitale" include anche le operazioni su indici azionari. Nella colonna "altro" sono inclusi, ad esempio, i derivati finanziari su merci, metalli preziosi (eccetto oro) e altri valori.
 I  derivati  strutturati  che  risultano composti da piu' derivati elementari  che  insistono  su  profili  di  rischio  diversi (ad es. "equity  linked  swap":  tassi  di  interesse  e titoli di capitale") devono essere rilevati in corrispondenza della colonna "altro".
 
 8.2  Derivati  di copertura: composizione per portafogli coperti e per tipologia di copertura
 Nella presente tavola vanno indicati i valori positivi di bilancio dei derivati di copertura, distinti in relazione all'attivita' o alla passivita' coperta e alla tipologia di copertura realizzata.
 La copertura specifica - del fair value e dei flussi finanziari di cassa  -  si  riferisce  sia  alla  singola  attivita'  o  passivita' finanziaria   che   ad  un  portafoglio  di  attivita'  o  passivita' finanziarie  omogenee.  La  copertura  generica  fa riferimento ad un portafoglio  eterogeneo  di attivita' o passivita' finanziarie oppure ad un portafoglio complesso di attivita' e passivita' finanziarie.
 Nella  colonna  "copertura  specifica di fair value - piu' rischi" figurano  i  derivati  di  copertura  simultanea  di piu' rischi (es. currency interest rate swap e total rate of return swap).
 Sezione  9  -  Adeguamento  di  valore delle attivita' finanziarie oggetto di copertura generica
 Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto dell'attivo relativo alla voce 90.
 
 9.1  Adeguamento  di  valore delle attivita' coperte: composizione per   portafogli  coperti  L'adeguamento  positivo  non  deve  essere compensato con quello negativo.
 Se le variazioni di fair value delle attivita' coperte non possono essere  correttamente  attribuite  ai  diversi  portafogli  (crediti, attivita'   disponibili   per  la  vendita),  l'adeguamento  positivo (negativo)   va   indicato   nella  sottovoce  "adeguamento  positivo (negativo): complessivo".
 Sezione 10 - Le partecipazioni
 Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto dell'attivo relativo alla voce 100.
 
 10.1  Partecipazioni  in societa' controllate, controllate in modo congiunto  e  sottoposte  ad  influenza  notevole:  informazioni  sui rapporti partecipativi
 Per    ciascuna   societa'   partecipata   occorre   indicare   la denominazione,  la  sede,  la  quota  di  partecipazione  nonche'  la disponibilita'  di  voti  nell'assemblea  ordinaria, distinguendo tra voti  effettivi  e  voti  potenziali.  La  disponibilita' dei voti va indicata solo se differente dalla quota di partecipazione.
 
 10.2  Partecipazioni  in societa' controllate, controllate in modo congiunto e sottoposte ad influenza notevole: informazioni contabili
 Il  fair  value  delle  partecipazioni  in  societa' sottoposte ad influenza notevole va indicato solo per le societa' quotate.
 Nella  colonna  "ricavi  totali" va indicato l'importo complessivo delle  componenti  reddituali  che presentano segno positivo al lordo delle imposte.
 
 10.5  Impegni riferiti a partecipazioni in societa' controllate in modo congiunto
 Figurano  nella  presente voce le informazioni di cui allo IAS 31, paragrafi 54 e 55.
 
 10.6  Impegni  riferiti a partecipazioni in societa' sottoposte ad influenza notevole
 Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le informazioni di cui allo IAS 28, paragrafo 40.
 Sezione 11 - Attivita' materiali
 Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto dell'attivo relativo alla voce 110.
 Occorre  distinguere  tra  attivita' ad uso funzionale e attivita' detenute  a  scopo  di  investimento. Nella prima categoria rientrano convenzionalmente  anche i beni in attesa di locazione nonche' i beni in  corso  di  costruzione  destinati ad essere concessi in locazione finanziaria.  Se  per  le  attivita'  ad uso funzionale si adotta una ripartizione   piu'  fine  e  si  applicano  criteri  di  valutazione differenti  all'interno  delle categorie generali (terreni, immobili, ecc.)  previste nelle tavole della presente sezione, occorre indicare in  chiaro,  nelle  medesime  tavole  o  a  corredo  delle stesse, le sottoclassi utilizzate all'interno delle anzidette categorie generali e i relativi criteri di valutazione.
 
 11.1 Attivita' materiali: composizione delle attivita' valutate al costo
 
 11.2 Attivita' materiali: composizione delle attivita' valutate al fair value o rivalutate
 La  somma dei totali generali - colonna "T" - delle tabelle 11.1 e 11.2 corrisponde alla voce 110 "attivita' materiali".
 Laddove  rilevante, va fornito l'importo delle attivita' materiali di  proprieta'  detenute  a scopo di investimento concesse in leasing operativo.
 In calce alle tavole vanno fornite le informazioni di cui allo IAS 40, paragrafo 75, lettera c), e limitatamente alla tavola 11.1 di cui al paragrafo 78, lettere a), c).
 
 11.3 Le attivita' materiali ad uso funzionale: variazioni annue
 Occorre  indicare  il  criterio  di  valutazione (costo o a valore rivalutato) utilizzato per ciascuna classe di attivita'.
 Nelle  presenti  tavole sono comprese anche le attivita' materiali acquistate  in locazione finanziaria o concesse in leasing operativo. Ove l'ammontare di tali attivita' sia rilevante, occorre produrre una tavola identica riferita a tali operazioni.
 Le  "esistenze iniziali nette" corrispondono, di regola, al valore iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente, salvo che si proceda  a  un  mutamento  di  politica  contabile  che  comporta una modifica  del  saldo  iniziale  di  apertura del conto di bilancio in esame.  In  questo  caso  occorre inserire una nuova voce, per tenere conto di tale modifica.
 Le "rimanenze finali", che rappresentano la somma algebrica tra le "le  esistenze  iniziali  nette",  gli  "aumenti" dell'esercizio e le "diminuzioni"  dell'esercizio,  corrispondono  al  valore iscritto in bilancio nella voce 110 dell'attivo.
 In  caso  di  operazioni  di aggregazione aziendale effettuate nel corso dell'esercizio, occorre inserire fra gli "aumenti" (acquisti) o fra  le "diminuzioni" (vendite) una specifica evidenza con la dizione "operazioni di aggregazione aziendale".
 Le voci A.1 e D.1 "riduzioni di valore totali nette" sono la somma algebrica  di  ammortamenti,  rettifiche di valore da deterioramento, variazioni  negative  di  fair  value al netto di riprese di valore e variazioni positive di fair value.
 Nella  voce B.2 "spese per migliorie capitalizzate" vanno indicate le  spese  di  manutenzione straordinaria sostenute nell'esercizio su beni di proprieta' o acquisiti in locazione finanziaria.
 Nella  voce  B.3  "riprese  di  valore"  devono essere rilevate le riprese  di valore effettuate su attivita' precedentemente svalutate, secondo  quanto previsto dallo IAS 36. Nel caso di attivita' valutate al  valore rivalutato l'eventuale parte della rivalutazione eccedente il  ripristino  di precedenti svalutazioni dovute a deterioramento va indicata nella voce B.4 "variazioni positive di fair value imputate a patrimonio netto".
 Nella  voce  B.4  "variazioni  positive di fair value" deve essere indicato  l'importo  delle  rivalutazioni derivanti dall'applicazione del  fair  value  o  del  valore  rivalutato  (IAS 16), diverse dalle riprese di valore da indicare nella voce B.3.
 Le  voci  B.5  e  C.5  "differenze  di cambio" si riferiscono alla conversione di bilanci di filiali estere.
 Nella  voce  C.3  "rettifiche  di valore da deterioramento" devono essere  rilevate  le  rettifiche  di  valore calcolate secondo quanto previsto dallo IAS 36
 Nella  voce  C.4  "variazioni  negative di fair value" deve essere indicato l'importo delle svalutazioni derivanti dall'applicazione del fair value o del valore rivalutato (IAS 16), diverse dalle rettifiche di valore da indicare nella voce C.3.
 Nella  voce E "valutazione al costo" deve essere indicato il costo dei cespiti valutati in bilancio al fair value.
 
 11.4   Attivita'  materiali  detenute  a  scopo  di  investimento: variazioni annue Occorre indicare il criterio di valutazione (costo o fair value) utilizzato.
 Nella  presente  tavola sono comprese anche le attivita' materiali acquistate  in locazione finanziaria o concesse in leasing operativo. Ove l'ammontare di tali attivita' sia rilevante, occorre produrre una tavola identica riferita a tali operazioni.
 Le  "esistenze  iniziali"  corrispondono  al  valore  iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente, salvo che si proceda a un mutamento  di  politica contabile che comporta una modifica del saldo iniziale  di  apertura del conto di bilancio in esame. In questo caso occorre inserire una nuova voce, per tener conto di tale modifica.
 Le  "rimanenze finali", che rappresentano la differenza tra le "le esistenze  iniziali" e gli "aumenti" dell'esercizio, da un lato, e le "diminuzioni"  dell'esercizio,  dall'altro,  corrispondono  al valore iscritto in bilancio.
 Quando  le  attivita'  materiali  detenute a scopo di investimento sono  valutate  al  costo  le  voci "Esistenze iniziali" e "Rimanenze finali" vanno cosi' modificate: 1) A. "Esistenze iniziali lorde", A.1 "Riduzioni  di  valore totali nette", A.2 "Esistenze iniziali nette"; 2)  D.  "Rimanenze  finali  nette",  D.1  "Riduzioni di valore totali nette", D.2 "Rimanenze finali lorde".
 In  caso  di  operazioni  di aggregazione aziendale effettuate nel corso dell'esercizio, occorre inserire fra gli "aumenti" (acquisti) o fra  le "diminuzioni" (vendite) una specifica evidenza con la dizione "operazione di aggregazione aziendale".
 Nella  voce B.2 "spese per migliorie capitalizzate" vanno indicate le  spese  di  manutenzione straordinaria sostenute nell'esercizio su beni di proprieta' o acquisiti in locazione finanziaria.
 Nella  voce  B.4  "riprese  di  valore"  devono essere rilevate le riprese  di valore effettuate su attivita' precedentemente svalutate, secondo quanto previsto dallo IAS 36.
 Le  voci  B.5  e  C.5  "differenze  di cambio" si riferiscono alla conversione di bilanci di filiali estere.
 La  voce  C.2 "ammortamenti" va rilevata soltanto per gli immobili valutati al costo.
 Nella  voce  C.4  "rettifiche  di valore da deterioramento" devono essere  rilevate  le  rettifiche  di  valore calcolate secondo quanto previsto dallo IAS 36.
 Nella  voce  E "valutazione al fair value" deve essere indicato il fair value degli immobili valutati in bilancio al costo.
 Sezione 12 - Attivita' immateriali
 Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto dell'attivo relativo alla voce 120.
 Laddove  l'operativita'  di  locazione  finanziaria  od  operativo concernente  le  "altre attivita'" immateriali (marchi, software ecc) sia  rilevante, occorre fornire un'informativa di dettaglio analoga a quelle di seguito indicate.
 In  calce  alla tavola 12.1 occorre fornire le informazioni di cui allo IAS 38, paragrafi 118, lettera a), 122, lettere a) , b).
 
 12.2 Attivita' immateriali: variazioni annue
 Occorre indicare il criterio di valutazione adottato (costo o fair value) per ciascuna classe di attivita'.
 Le  "esistenze  iniziali"  corrispondono  al  valore  iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente, salvo che si proceda a un mutamento  di  politica contabile che comporta una modifica del saldo iniziale  di  apertura del conto di bilancio in esame. In questo caso occorre inserire una nuova voce, per tener conto di tale modifica.
 Le  "rimanenze finali", che rappresentano la differenza tra le "le esistenze  iniziali" e gli "aumenti" dell'esercizio, da un lato, e le "diminuzioni"  dell'esercizio,  dall'altro,  corrispondono  al valore iscritto in bilancio.
 Nel caso di applicazione del criterio di valutazione al fair value alle   "esistenze   iniziali"   e  alle  "rimanenze  finali"  occorre aggiungere il "di cui: variazioni positive di fair value totali".
 In  caso  di  operazioni  di aggregazione aziendale effettuate nel corso dell'esercizio, occorre inserire fra gli "aumenti" (acquisti) o fra  le "diminuzioni" (vendite) una specifica evidenza con la dizione "operazioni di aggregazione aziendale".
 Nella  voce  B.3  "riprese  di  valore"  devono essere rilevate le riprese  di valore effettuate su attivita' precedentemente svalutate, secondo  quanto previsto dallo IAS 36. Nel caso di attivita' valutate al  valore rivalutato l'eventuale parte della rivalutazione eccedente il  ripristino  di precedenti svalutazioni dovute a deterioramento va indicata nella voce B.4 "variazioni positive di fair value imputate a patrimonio netto".
 Le  voci  B.5  e  C.5  "differenze  di cambio" si riferiscono alla conversione di bilanci di filiali estere.
 Occorre indicare la data di riferimento dell'ultima valutazione al fair value.
 
 12.3 Altre informazioni
 Nella  presente voce occorre fornire le informazioni richieste dai principi contabili internazionali relativamente:
 a) all'esistenza di eventuali impedimenti alla distribuzione agli azionisti  delle  plusvalenze  relative  alle  attivita'  immateriali rivalutate (IAS 38, paragrafo 124, lettera b);
 b) alle   attivita'   immateriali   acquisite   per   concessione governativa (IAS 38, paragrafo 122, lettera c);
 c) alle  attivita'  immateriali  costituite in garanzie di propri debiti (IAS 38, paragrafo 122, lettera d);
 d) agli  impegni per l'acquisto di attivita' immateriali (IAS 38, paragrafo 122, lettera e);
 e) alle  attivita' immateriali oggetto di operazioni di locazione (informazioni analoghe a quelle dei precedenti punti).
 Sezione 13 - Le attivita' fiscali e le passivita' fiscali
 Formano  oggetto  di illustrazione nella presente sezione il conto dell'attivo  relativo  alla  voce 130 e il conto del passivo relativo alla voce 80.
 
 13.1   Attivita'   per   imposte   anticipate:  composizione  13.2 Passivita' per imposte differite: composizione
 Nelle   presenti  voci  occorre  illustrare,  rispettivamente,  la composizione  della  voce  "attivita' per imposte anticipate" e della voce  "passivita' per imposte differite", distinguendo i diversi tipi d'imposta  (nazionali  e  relativi  ai  paesi  di  insediamento delle filiali estere).
 Se  nello  stato  patrimoniale  tali  attivita'  e passivita' sono presentate  in modo compensato (IAS 12, paragrafo 74), nella presente voce  occorre  indicare,  a corredo delle anzidette informazioni, gli importi oggetto di compensazione.
 
 13.3  Variazioni  delle  imposte  anticipate (in contropartita del conto economico)
 
 13.4  Variazioni  delle  imposte  differite  (in contropartita del conto economico)
 Nella   sottovoce   "Imposte  anticipate  rilevate  nell'esercizio relative  a  precedenti  esercizi"  figurano le attivita' per imposte anticipate   rilevate   nell'esercizio,   ma  relative  a  precedenti esercizi,  destinate  ad  essere  utilizzate  per  ridurre le imposte future.
 Nelle sottovoci "Altri aumenti" e "Altre diminuzioni" figurano, ad esempio, le riduzioni delle imposte correnti dell'esercizio dovute al riconoscimento  di  un  beneficio  fiscale  (relativo  ad  un'imposta anticipata,  a  un  credito  d'imposta  e  a  una perdita fiscale) in precedenza  non  iscritto nell'attivo. Sono inclusi anche i mutamenti di  classificazione  delle  imposte  anticipate  e differite (da/a in contropartita  del  patrimonio  netto a/da in contropartita del conto economico)  dovuti  a  eventuali  trasferimenti  di  attivita'  da un portafoglio contabile all'altro.
 La   differenza   fra  gli  "aumenti"  e  le  "diminuzioni"  delle "attivita'  per  imposte  anticipate" registrati in contropartita del conto economico (tavola 13.3) corrisponde alla voce "variazione delle imposte  anticipate"  riportata nella Parte C, Sezione 18 "Le imposte sul reddito dell'esercizio dell'operativita' corrente", tavola 18.1.
 La   differenza   fra  gli  "aumenti"  e  le  "diminuzioni"  delle "passivita'  per  imposte  differite" registrati in contropartita del conto economico (tavola 13.4) corrisponde alla voce "variazione delle imposte  differite"  riportata  nella Parte C, Sezione 18 "Le imposte sul reddito dell'esercizio dell'operativita' corrente", tavola 18.1.
 In  caso  di  operazioni  di aggregazione aziendale effettuate nel corso dell'esercizio, occorre inserire fra gli "aumenti" (acquisti) o fra  le  "diminuzioni"  (vendite), rispettivamente, l'incremento o il decremento  delle  attivita'  per  imposte anticipate (passivita' per imposte   differite)   rilevate   in  contropartita  dell'avviamento, prevedendo  una  specifica  evidenza  con  la  dizione "operazioni di aggregazione aziendale".
 Occorre  indicare  in  calce alla tavola 13.3 la quota parte delle attivita'  per  imposte  anticipate  che  derivano da perdite fiscali riportabili agli esercizi successivi.
 
 13.5  Variazioni  delle  imposte  anticipate (in contropartita del patrimonio netto)
 Nella   sottovoce   "Imposte  anticipate  rilevate  nell'esercizio relative  a  precedenti  esercizi"  figurano le attivita' per imposte anticipate   rilevate   nell'esercizio,   ma  relative  a  precedenti esercizi,  destinate  ad  essere  utilizzate  per  ridurre le imposte future.
 Sezione  14  - Attivita' non correnti e gruppi di attivita' in via di dismissione e passivita' associate
 Formano  oggetto  di  illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo  relativi  alla  voce  140 e i conti del passivo relativi alla voce 90.
 
 14.1  Attivita'  non  correnti  e  gruppi  di  attivita' in via di dismissione: composizione per tipologia di attivita'
 Relativamente  alle  voci  "gruppi  di attivita' (unita' operative dismesse)"  e  "passivita'  associate a gruppi di attivita' in via di dismissione"  vanno  riportate  unicamente  le  voci  in cui figurano importi.
 Il  totale  (A+B)  della  tabella  14.1  corrisponde alla voce 140 dell'attivo  dello stato patrimoniale. Il totale (C+D) della medesima tabella   corrisponde   alla   voce   90   del  passivo  dello  stato patrimoniale.
 Per  i  criteri  di rilevazione delle attivita' e delle passivita' indicate  nella presente tabella si fa rinvio a quanto previsto nelle pertinenti sezioni.
 Nelle  voci "altre attivita'" e "altre passivita'" confluiscono le operazioni non richiamate nelle precedenti sottovoci (es. derivati di copertura).
 In  calce  alla  tavola  occorre  fornire  le  informazioni di cui all'IFRS 5, paragrafo 41, lettere a), b) e d).
 
 14.2 Altre informazioni
 In tale voce devono essere fornite le informazioni di cui all'IFRS 5, paragrafo 42, nonche' le informazioni relative alla composizione e alla  dinamica  dei portafogli (attivita' finanziarie detenute per la negoziazione,  attivita'  finanziarie  disponibili  per  la  vendita, debiti  verso  banche  ecc.)  inclusi  nei gruppi di attivita' in via dismissione.
 
 14.3  Informazioni  sulle  partecipazioni in societa' sottoposte a influenza notevole non valutate al patrimonio netto
 Con  riferimento  alle  partecipazioni  in  societa' sottoposte ad influenza  notevole  non  valutate al patrimonio netto ai sensi dello IAS  28,  paragrafo  13,  lettera a), figurano nella presente voce le informazioni richieste dallo IAS 28, paragrafo 37, lettera i).
 Sezione 15 - Altre attivita'
 Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto dell'attivo relativo alla voce 150.
 
 --------------------
 (1)   A   tal   fine   occorre   procedere  agli  opportuni
 arrotondamenti  delle voci, delle sottovoci e dei "di cui",
 trascurando  le  frazioni  degli importi pari o inferiori a
 500  euro  ed  elevando  al  migliaio superiore le frazioni
 maggiori  di  500 euro. L'importo arrotondato delle voci va
 ottenuto   per   somma   degli  importi  arrotondati  delle
 sottovoci.
 (2)   A   tal   fine   occorre   procedere  agli  opportuni
 arrotondamenti  delle voci, delle sottovoci e dei "di cui",
 trascurando  le  frazioni  degli importi pari o inferiori a
 500.000  euro  ed elevando al milione superiore le frazioni
 maggiori  di 500.000 euro. L'importo arrotondato delle voci
 va  ottenuto  per  somma  degli  importi  arrotondati delle
 sottovoci.
 PASSIVO
 Sezione 1- Debiti verso banche
 
 Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto del passivo relativo alla voce 10.
 
 1.1 Debiti verso banche: composizione merceologica
 La  voce  "depositi  vincolati"  include  anche  i  conti correnti vincolati.
 I  debiti  strutturati  vanno  rilevati  in  base  al valore delle passivita' "ospite" dopo lo scorporo del derivato implicito.
 Nella  voce  "debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali"  confluiscono le componenti del patrimonio netto che in ossequio allo IAS 32 sono riclassificate fra le passivita'.
 La  voce  "passivita'  a fronte di attivita' cedute non cancellate dal  bilancio"  rappresenta  i  debiti  connessi con le operazioni di cessione  delle  attivita' finanziarie che non rispettano i requisiti posti dallo IAS 39 per la loro integrale cancellazione dal bilancio.
 Le  operazioni  "pronti  contro  termine" passive includono sia le operazioni   con   obbligo  di  rivendita  a  termine  da  parte  del cessionario   delle   attivita'  oggetto  della  transazione  sia  le operazioni  che prevedono la facolta' per il cessionario di rivendita a termine (queste ultime nella misura in cui le attivita' sottostanti non  soddisfino  le  condizioni  previste  dallo  IAS  39  per essere cancellate dal bilancio della banca segnalante).
 Nella  sottovoce  "altri  debiti"  sono  inclusi anche i debiti di funzionamento.
 
 1.4 Debiti verso banche: debiti oggetto di copertura specifica
 Nella  sottovoce  "debiti  oggetto di copertura specifica del fair value: piu' rischi" figurano i debiti oggetto di copertura simultanea di piu' rischi (es. "currency interest rate swap").
 
 1.5 Debiti per locazione finanziaria
 Occorre  fornire le informazioni di cui allo IAS 17, paragrafo 31, lettere b), d) ed e), e paragrafo 65.
 Sezione 2 - Debiti verso clientela
 
 Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto del passivo relativo alla voce 20.
 
 2.1 Debiti verso clientela: composizione merceologica
 La  voce  "depositi  vincolati"  include  anche  i  conti correnti vincolati.
 I  debiti  strutturati  vanno  rilevati  in  base  al valore delle passivita' "ospite" dopo lo scorporo del derivato implicito.
 Nella  voce  "debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali"  confluiscono le componenti del patrimonio netto che in ossequio allo IAS 32 sono riclassificate fra le passivita'.
 La  voce  "passivita'  a fronte di attivita' cedute non cancellate dal  bilancio"  rappresenta  il  debito connesso con le operazioni di cessione  delle  attivita' finanziarie che non rispettano i requisiti posti dallo IAS 39 per la loro integrale cancellazione dal bilancio.
 Le  operazioni  "pronti  contro  termine" passive includono sia le operazioni  con obbligo di rivendita a termine del cessionario sia le operazioni  che  prevedono la facolta' di rivendita a termine (queste ultime nella misura in cui le attivita' sottostanti non soddisfino le condizioni  previste  dallo IAS 39 per essere cancellate dal bilancio della banca segnalante).
 
 2.4 Debiti verso clientela: debiti oggetto di copertura specifica
 Nella  sottovoce  "debiti  oggetto di copertura specifica del fair value: piu' rischi" figurano i debiti oggetto di copertura simultanea di piu' rischi (es. "currency interest rate swap").
 
 2.5 Debiti per locazione finanziaria
 Occorre  fornire le informazioni di cui allo IAS 17, paragrafo 31, lettere b), d) ed e), e paragrafo 65.
 Sezione 3 - Titoli in circolazione
 
 Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto del passivo relativo alla voce 30.
 
 3.1 Titoli in circolazione: composizione merceologica
 Per   i  titoli  "strutturati"  il  valore  di  bilancio  riguarda esclusivamente  il  contratto  "ospite".  Di  conseguenza, la colonna "fair   value"  esclude  il  fair  value  del  derivato  incorporato. Quest'ultimo valore va indicato in calce alla tabella.
 Ove   rilevante,   occorre   fornire   il   dettaglio  dei  titoli "strutturati" per le principali categorie di operazioni (convertibili in azioni, "reverse floater", etc.).
 Nella sottovoce "titoli non quotati - altri titoli" figurano anche i buoni fruttiferi e i certificati di deposito.
 
 3.3 Titoli in circolazione: titoli oggetto di copertura specifica
 Nella  sottovoce  "titoli  oggetto di copertura specifica del fair value: piu' rischi" figurano i titoli oggetto di copertura simultanea di piu' rischi (es. "currency interest rate swap").
 Sezione 4 - Passivita' finanziarie di negoziazione
 
 Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto del passivo relativo alla voce 40.
 
 4.1   Passivita'   finanziarie   di   negoziazione:   composizione merceologica
 Nelle  sottovoci  "debiti verso banche" e "debiti verso clientela" sono inclusi anche gli "scoperti tecnici" su titoli.
 Nella sottovoce "titoli di debito: altri titoli - altri" figurano, tra l'altro, i buoni fruttiferi e i certificati di deposito.
 Nelle  sottovoci  "derivati finanziari: connessi con la fair value option"  e  "derivati  creditizi:  connessi con la fair value option" figurano  i  derivati  gestionalmente  collegati  con  attivita'  e/o passivita'  valutate al fair value, secondo quanto previsto dallo IAS 39, paragrafo 9.
 Nelle   sottovoci   "derivati   finanziari:   altri"  e  "derivati creditizi:   altri"   figurano  i  derivati  enucleati  da  strumenti finanziari   strutturati   i   cui   contratti  "ospite"  sono  stati classificati in portafogli diversi da quello di negoziazione.
 In  calce alla tabella occorre fornire, se d'importo rilevante, il dettaglio  delle  varie  tipologie  di titoli ("credit linked notes", "reverse  floater",  ecc.)  che  compongono  la  sottovoce "titoli di debito: titoli strutturati".
 Occorre  inoltre  indicare,  se  d'importo rilevante, la parte del fair  value  relativo  a  contratti  derivati con sottostanti proprie passivita'   imputabile   al   cambiamento   del   merito  creditizio dell'emittente rispetto alla data di stipula del contratto.
 
 4.2   Dettaglio   della   voce   40   "Passivita'  finanziarie  di negoziazione ": passivita' subordinate
 Il  dettaglio  va  fornito distinguendo tra "debiti verso banche", "debiti verso clientela" e "titoli di debito".
 
 4.3   Dettaglio   della   voce   40   "Passivita'  finanziarie  di negoziazione ": debiti strutturati
 Il  dettaglio  va fornito distinguendo tra "debiti verso banche" e "debiti verso clientela".
 
 4.4 Passivita' finanziarie di negoziazione: strumenti derivati
 Nella  colonna  "tassi di interesse" sono inclusi anche i derivati finanziari con sottostanti titoli di debito. Nella colonna "titoli di capitale" sono comprese anche le operazioni su indici azionari. Nella colonna  "altro"  sono  compresi,  ad  esempio,  i derivati su merci, metalli preziosi (eccetto oro) e altri valori.
 I  derivati  strutturati  che  risultano composti da piu' derivati elementari  che  insistono  su profili di rischio diversi (ad esempio "equity  linked  swap": tassi di interesse e titoli di capitale) sono rilevati in corrispondenza della colonna "altro".
 
 4.5 Passivita' finanziarie per cassa (esclusi scoperti tecnici) di negoziazione: variazioni annue
 Dalla  presente  tabella  sono escluse la variazioni relative agli "scoperti tecnici" su titoli.
 Sezione 5 - Passivita' finanziarie valutate al fair value
 
 Formano  oggetto  di illustrazione nella presente sezione il conto del passivo relativo alla voce 50.
 
 5.1  Passivita'  finanziarie  valutate al fair value: composizione merceologica
 In  calce alla tabella 5.1 vanno indicate le finalita' di utilizzo della  c.d.  "fair  value  option"  ("coperture  naturali", strumenti finanziari  strutturati, portafogli di passivita' finanziarie gestiti sulla  base  del  fair value) e gli importi delle relative passivita' finanziarie interessate.
 
 5.2  Dettaglio  della  voce 50 "Passivita' finanziarie valutate al fair value": passivita' subordinate
 Il  dettaglio  va  fornito distinguendo tra "debiti verso banche", "debiti verso clientela" e "titoli di debito".
 Sezione 6 - Derivati di copertura
 
 Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto del passivo relativo alla voce 60.
 Non  formano  oggetto  di  rilevazione  nella  presente  sezione i derivati su crediti di copertura assimilati alle garanzie ricevute ai sensi dello IAS 39.
 
 6.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di contratti e di attivita' sottostanti
 Nella  colonna  "tassi di interesse" sono inclusi anche i derivati finanziari con sottostanti titoli di debito. Nella colonna "titoli di capitale" sono comprese anche le operazioni su indici azionari. Nella colonna  "altro"  sono  compresi,  ad  esempio,  i derivati su merci, metalli preziosi (eccetto oro) e altri valori.
 I  derivati  strutturati  che  risultano composti da piu' derivati elementari  che  insistono  su profili di rischio diversi (ad esempio "equity  linked  swap": tassi di interesse e titoli di capitale) sono rilevati in corrispondenza della colonna "altro".
 
 6.2  Derivati  di copertura: composizione per portafogli coperti e per tipologia di copertura
 Nella presente tavola vanno indicati i valori negativi di bilancio dei derivati di copertura, distinti in relazione all'attivita' o alla passivita' coperta e alla tipologia di copertura realizzata.
 La copertura specifica - del fair value e dei flussi finanziari di cassa  -  si  riferisce  sia  alla  singola  attivita'  o  passivita' finanziaria   che   ad  un  portafoglio  di  attivita'  o  passivita' finanziarie  omogenee.  La  copertura  generica  fa riferimento ad un portafoglio  eterogeneo  di attivita' o passivita' finanziarie oppure ad un portafoglio complesso di attivita' e passivita' finanziarie.
 Nella  colonna  "copertura  specifica di fair value - piu' rischi" figurano  i  derivati  di  copertura  simultanea  di piu' rischi (es. currency interest rate swap).
 Sezione  7  -  Adeguamento  di valore delle passivita' finanziarie oggetto di copertura generica
 
 Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto del passivo relativo alla voce 70.
 
 7.1  Adeguamento  di valore delle passivita' coperte: composizione per   portafogli  coperti  L'adeguamento  positivo  non  deve  essere compensato con quello negativo.
 
 7.2  Passivita'  finanziarie  oggetto  di  copertura  generica del rischio di tasso di interesse: composizione
 Occorre   indicare   l'ammontare   delle   passivita'  oggetto  di copertura, fornendo se possibile la distinzione tra titoli e debiti.
 Sezione 8 - Passivita' fiscali
 
 Vedi sezione 13 dell'attivo.
 Sezione   9   -  Passivita'  associate  ad  attivita'  in  via  di dismissione
 
 Vedi sezione 14 dell'attivo.
 Sezione 10 - Altre passivita'
 
 Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto del passivo relativo alla voce 100 del passivo.
 Sezione 11 - Trattamento di fine rapporto del personale
 Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto del passivo relativo alla voce 110 del passivo.
 Sezione 12 - Fondi per rischi e oneri
 
 Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto del passivo relativo alla voce 120 del passivo.
 
 12.1 Fondi per rischi e oneri: composizione
 La  sottovoce  2.3  "altri  fondi  per  rischi ed oneri: altri" va disaggregata se di importo rilevante.
 
 12.2 Fondi per rischi e oneri: variazioni annue
 La colonna "altri fondi" va disaggregata se di importo rilevante.
 
 12.3 Fondi di quiescenza aziendali a prestazione definita
 
 Nella  voce  1  occorre  fornire l'informativa di cui allo IAS 19, paragrafo 120A, b). Nella voce 2 occorre fornire l'informativa di cui allo  IAS  19,  paragrafo  120A, lettere c), d). Nella voce 3 occorre fornire l'informativa di cui allo IAS 19, paragrafo 120A, lettere e), j),  k),  1),  m).  Nella voce 4 occorre fornire l'informativa di cui allo IAS 19, paragrafo 120A, lettera f). Nella voce 5 occorre fornire l'informativa  di  cui  allo  IAS 19, paragrafo 120A, lettere n), o). Nella  voce  6  occorre  fornire  l'informativa  di  cui allo IAS 19, paragrafo 120A, lettere p), q).
 
 12.4 Fondi per rischi ed oneri - altri fondi
 Nella  presente  voce  occorre fornire le informazioni di cui allo IAS 37/85, 86, 91).
 Sezione 13 - Azioni rimborsabili
 
 Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto del passivo relativo alla voce 140 del passivo.
 .sp02, Sezione 14 - Patrimonio dell'impresa
 
 Formano  oggetto  di  illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 130, 150, 160, 170, 180, 190 e 200 del passivo.
 
 14.2 Capitale e azioni proprie: composizione
 Ove  esistenti,  vanno  indicate  le  diverse  categorie di azioni (azioni   ordinarie,   privilegiate   ecc.)   che   costituiscono  il "capitale",  fornendo  separatamente  l'importo delle azioni emesse e l'importo delle azioni sottoscritte e non ancora liberate (o versate) alla data di riferimento del bilancio.
 Analoga  informativa  sulla  composizione va fornita riguardo alle azioni proprie in portafoglio.
 
 14.3 Capitale - Numero azioni: variazioni annue
 La  colonna  "altre"  va  disaggregata  in  base  alle  differenti tipologie  di  azioni  emesse. Nella sottovoce B.3 "altre variazioni" vanno  indicati,  ad  esempio,  i  frazionamenti. Nella sottovoce C.4 "altre variazioni" vanno indicati, ad esempio, i raggruppamenti.
 
 14.5 Riserve di utili: altre informazioni
 Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le informazioni di cui allo IAS 1, paragrafo 76, lettera b).
 
 14.7 Riserve da valutazione. composizione
 La  sottovoce  "Leggi  speciali  di  rivalutazione" ricomprende le riserve  costituite  in  base  a  disposizioni di legge emanate prima dell'entrata in vigore dei principi contabili internazionali.
 In  tale sottovoce figurano anche le riserve costituite in sede di prima applicazione degli IAS, per effetto della valutazione al "costo presunto"  (c.d.  "deemed  cost")  delle attivita' materiali, secondo quanto previsto dal "decreto IAS".
 
 14.8 Riserve da valutazione: variazioni annue
 Nella  sottovoce "altre variazioni" vanno inserite, ad esempio, le variazioni  derivanti da dismissione o cancellazione dell'attivita' a cui si riferisce la rivalutazione.
 Nella sottovoce "altre variazioni" delle "Diminuzioni" vanno anche incluse  le  riduzioni  delle  riserve  connesse  con  il processo di ammortamento  delle  relative attivita', da rilevare in contropartita delle riserve di utili.
 In  caso  di  operazioni  di aggregazione aziendale effettuate nel corso  dell'esercizio,  occorre  inserire  fra gli "aumenti" o fra le "diminuzioni"  una  specifica  evidenza con la dizione "operazioni di aggregazione aziendale".
 
 14.9   Riserve   da   valutazione   delle   attivita'  finanziarie disponibili per la vendita: composizione
 In  corrispondenza  di ciascuna categoria di attivita' finanziarie (titoli  di  debito, titoli di capitale ecc.) occorre indicare, nella colonna  "riserva  positiva",  l'importo  cumulato  delle  riserve da valutazione relative agli strumenti finanziari che, nell'ambito della categoria  considerata,  presentano  alla  data  di  riferimento  del bilancio  un  fair  value  superiore al costo ammortizzato (attivita' finanziarie   plusvalenti)   e,  nella  colonna  "riserva  negativa", l'importo   cumulato  delle  riserve  da  valutazione  riferite  agli strumenti  che,  nell'ambito  della categoria considerata, presentano alla  data  di  riferimento  del  bilancio un fair value inferiore al costo ammortizzato (attivita' finanziarie minusvalenti).
 La  differenza  fra  i totali delle colonne "riserva positiva" e i totali  delle  colonne  "riserva negativa" rappresenta la "riserva da valutazione  delle  attivita' finanziarie disponibili per la vendita" indicata nella omonima voce 1 della tavola 14.7.
 
 14.10   Riserve   da   valutazione   delle  attivita'  finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue
 Le "esistenze iniziali" e le "rimanenze finali" vanno indicate con il  pertinente  segno  algebrico  (riserva  positiva  oppure  riserva negativa).
 Nella sottovoce "variazioni positive - rigiro a conto economico di riserve  negative:  da  deterioramento"  va  indicato lo storno della riserva  negativa rilevato in contropartita della voce "rettifiche di valore"   del   conto   economico   a   fronte   del   deterioramento dell'attivita' disponibile per la vendita.
 Nella sottovoce "variazioni positive - rigiro a conto economico di riserve  negative:  da  realizzo" va indicato lo storno della riserva negativa,  rilevato  in  contropartita della voce "utile (perdita) da cessione"  del  conto economico, a fronte del realizzo dell'attivita' finanziaria disponibile per la vendita.
 Nella sottovoce "variazioni negative - rigiro a conto economico di riserve  positive  realizzate"  va  indicato  lo storno della riserva positiva,  rilevato  in  contropartita della voce "utile (perdita) da cessione"  del  conto economico, a fronte del realizzo dell'attivita' finanziaria disponibile per la vendita.
 Nella sottovoce "variazioni negative rettifiche da deterioramento" figura   la   riduzione   della  riserva  positiva  connessa  con  il deterioramento dell'attivita' disponibile per la vendita.
 In  caso  di  operazioni  di aggregazione aziendale effettuate nel corso  dell'esercizio,  occorre  inserire  fra gli "aumenti" o fra le "diminuzioni"  una  specifica  evidenza con la dizione "operazioni di aggregazione aziendale".
 Altre informazioni
 
 Nella  presente  sezione  vanno  fornite  le informazioni previste nelle tavole 1, 2, 3, e 4 nonche' altre eventuali informazioni che la banca o la societa' finanziaria ritiene opportuno fornire in aggiunta a  quelle  stabilite  dai  principi  contabili internazionali nonche' dalle istruzioni del presente fascicolo.
 
 1. Garanzie rilasciate e impegni
 Nelle  "garanzie  rilasciate" figurano tutte le garanzie personali prestate dalla banca. Le garanzie di "natura finanziaria" sono quelle concesse  a  sostegno  di  operazioni volte all'acquisizione di mezzi finanziari;  hanno  invece  "natura  commerciale"  quelle  concesse a garanzia  di  specifiche  transazioni  commerciali. Le garanzie vanno indicate facendo riferimento al soggetto ordinante, cioe' al soggetto le  cui  obbligazioni  sono  assistite  dalla  garanzia  prestata. Va indicato il valore nominale al netto degli utilizzi per cassa e delle eventuali rettifiche di valore.
 Gli  "impegni  irrevocabili  a  erogare  fondi"  sono  gli impegni irrevocabili,  a  utilizzo  certo  o incerto, che possono dar luogo a rischi  di  credito  (ad  esempio,  i margini disponibili su linee di credito  irrevocabili  concesse  alla  clientela  o  a  banche). Sono esclusi gli impegni derivanti dalla stipula di contratti derivati. Va indicato  l'impegno assunto al netto delle somme gia' erogate e delle eventuali rettifiche di valore.
 Gli  "impegni irrevocabili a utilizzo certo" includono gli impegni a   erogare   fondi   il   cui  utilizzo  da  parte  del  richiedente (prestatario) e' certo e predefinito; questi contratti hanno pertanto carattere   vincolante  sia  per  il  concedente  (banca  o  societa' finanziaria   che   ha  assunto  l'impegno  a  erogare)  sia  per  il richiedente.  Gli  impegni  suddetti  comprendono  in particolare gli acquisti  (a  pronti  e  a termine) di titoli non ancora regolati (ad esclusione  di  quelli  c.d. "regular way" ove i titoli sono rilevati per  data  di contrattazione) nonche' i depositi e i finanziamenti da erogare a una data futura predeterminata.
 Gli  "impegni  irrevocabili a utilizzo incerto" includono, invece, gli  impegni a erogare fondi il cui utilizzo da parte del richiedente e'  opzionale;  in  questo  caso, dunque, non e' sicuro se e in quale misura si realizzera' l'erogazione effettiva dei fondi.
 Gli   "impegni  sottostanti  ai  derivati  creditizi:  vendite  di protezione"  sono  gli  impegni derivanti dalla vendita di protezione dal  rischio  di  credito  realizzata  con  i derivati su crediti. Va indicato  il  valore  nozionale  al netto delle somme erogate e delle eventuali rettifiche di valore.
 Nella  voce  "altri impegni" sono inclusi, fra l'altro, le opzioni put  emesse  dalla  banca  riguardanti  titoli  e gli impegni assunti nell'ambito  dell'attivita'  di collocamento di titoli nonche' quelli derivanti  da contratti di Note Issuance Facility (N.I.F.), Revolving Issuance Facility (R.U.F.) ecc..
 
 2. Attivita' costituite a garanzie di proprie passivita' e impegni
 In  calce  alla  presente  tabella  va  fornito  l'ammontare delle attivita'  che  sono  state  riclassificate  ai  sensi  dello IAS 39, paragrafo  37,  lettera  a), nonche' l'informativa di cui all'IFRS 7, paragrafo 14, lettera b).
 
 3. Informazioni sul leasing operativo
 Occorre  fornire le informazioni di cui allo IAS 17, paragrafo 35, lettere a), b) e d), nonche' paragrafo 56, lettere a) e c).
 
 4. Gestione e intermediazione per conto terzi
 Formano   oggetto  di  illustrazione  nella  presente  sezione  le operazioni  effettuate  dalla  banca o dalla societa' finanziaria per conto di terzi.
 
 4.1 Negoziazione di strumenti finanziari per conto di terzi
 Gli  "acquisti"  e  le  "vendite" non regolati sono costituiti dai contratti  di compravendita dei quali a fine esercizio non sia ancora intervenuto il regolamento finanziario.
 Nella  presente  voce  vanno  altresi'  indicate  le operazioni di compravendita  dei  contratti  a  termine  negoziati  sul  MIF  e dei contratti  derivati  negoziati  sull'IDEM,  nelle  quali  la banca e' esecutrice  di ordini conferiti dalla propria clientela (negoziazione in nome e per conto terzi)(1).
 Tali operazioni vanno distinte da quelle riguardanti i titoli.
 
 4.2 Gestioni patrimoniali
 Nella  presente voce deve essere indicato l'importo complessivo, a valori di mercato, dei patrimoni gestiti per conto di altri soggetti. L'informativa  riguarda  la sola componente delle gestioni costituita dai titoli e non quella rappresentata dalla liquidita'.
 
 4.3 Custodia e amministrazione di titoli
 I  titoli  oggetto  dei contratti di custodia e di amministrazione sono rilevati in base al loro valore nominale. Vanno esclusi i titoli appartenenti alle gestioni patrimoniali indicati nella voce 4.2.
 Nella  sottovoce  b)  figurano  anche i titoli ricevuti da terzi a garanzia  di  operazioni  di  credito, per i quali la banca svolga un servizio accessorio di custodia e amministrazione.
 La   sottovoce  c)  "titoli  di  terzi  depositati  presso  terzi" rappresenta un "di cui" delle sottovoci a) e b).
 Nella  sottovoce d) "titoli di proprieta' depositati presso terzi" figurano anche i titoli da ricevere per operazioni gia' regolate.
 
 4.4 Altre operazioni
 Altre  tipologie,  non  previste nelle precedenti voci, di servizi resi  a  terzi  da  parte  della  banca  (ad  esempio, l'attivita' di ricezione  e  trasmissione  degli  ordini  nonche' mediazione) devono essere indicate in modo specifico, se di importo apprezzabile.
 La  banca  deve  anche  indicare l'importo complessivo dei "ruoli" ricevuti   nell'ambito   dell'attivita'   esattoriale  e  non  ancora incassati alla data di riferimento del bilancio.
 
 --------------------
 (1)  Sono  equiparate  le  operazioni  di  compravendita di
 strumenti  derivati operate in mercati ufficiali ove vigono
 regole  organizzative  e  di  funzionamento delle "Clearing
 House"   simili   a   quelle  previste  per  la  "Cassa  di
 compensazione e garanzia".
 Parte C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
 Sezione 1 - Gli interessi
 
 Formano  oggetto  di  illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 10 e 20.
 
 1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione
 Il  totale  indicato  nella  tabella  corrisponde alla voce 10 del conto economico.
 In  corrispondenza  della  colonna  "attivita'  deteriorate" vanno indicati  gli  interessi,  diversi  da  quelli  rilevati  nella  voce "riprese  di  valore",  maturati  nell'esercizio  nelle posizioni che risultano  classificate  come  "deteriorate" alla data di riferimento del bilancio. Nel caso delle esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 180   giorni   l'importo   degli   interessi   maturati  prima  della classificazione  delle  esposizioni  in  tale  categoria  puo' essere indicato nella colonna "attivita' finanziarie in bonis".
 
 1.2 Interessi attivi e proventi assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura
 Occorre   valorizzare   la   tavola   soltanto  se  il  saldo  dei differenziali,   positivi  e  negativi,  maturati  sui  "derivati  di copertura"  e'  positivo.  Se  il saldo e' negativo, va compilata, in alternativa, la tavola 1.5.
 Nelle  sottovoci "copertura dei flussi finanziari" figurano i c.d. "rigiri"  a  conto  economico dei differenziali, positivi e negativi, relativi   alle   operazioni   di  copertura  dei  flussi  finanziari riguardanti operazioni finanziarie a tasso indicizzato.
 
 1.3.2 Interessi attivi su operazioni di locazione finanziaria
 Occorre  fornire le informazioni di cui allo IAS 17, paragrafo 47, lettere b) ed e), nonche' paragrafo 65.
 
 1.4 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione
 Nella  sottovoce  "titoli  in  circolazione"  figurano  anche  gli interessi relativi a buoni fruttiferi e certificati di deposito.
 Gli  interessi passivi e oneri assimilati su scoperti tecnici sono indicati nella sottovoce "passivita' finanziarie di negoziazione".
 
 1.5  Interessi  passivi e oneri assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura
 Occorre   valorizzare   la   tavola   soltanto  se  il  saldo  dei differenziali,   positivi  e  negativi,  maturati  sui  "derivati  di copertura"  e'  negativo.  Se  il saldo e' positivo, va compilata, in alternativa, la tavola 1.2.
 Nelle  sottovoci "copertura dei flussi finanziari" figurano i c.d. "rigiri"  a  conto  economico dei differenziali, positivi e negativi, relativi   alle   operazioni   di  copertura  dei  flussi  finanziari riguardanti operazioni finanziarie a tasso indicizzato.
 
 1.6.2  Interessi  passivi  su  debiti  per operazioni di locazione finanziaria
 Occorre  fornire le informazioni di cui allo IAS 17, paragrafo 31, lettera c), nonche' paragrafo 65.
 Sezione 2 - Le commissioni
 
 Formano  oggetto  di  illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 40 e 50.
 
 2.1 Commissioni attive: composizione
 
 2.3 Commissioni passive: composizione
 La  sottovoce  "derivati  su  crediti"  fa riferimento ai derivati creditizi assimilati alle garanzie ai sensi dello IAS 39.
 La sottovoce "negoziazione di strumenti finanziari" fa riferimento alla nozione di strumenti finanziari stabilita dal T.U.F..
 La  sottovoce  "altri  servizi",  se rilevante, va disaggregata in relazione  alla  tipologia  dei  servizi  a  fronte  dei  quali  sono incassate/pagate le commissioni.
 Sezione 3 - Dividendi e proventi simili
 
 Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto relativo alla voce 70.
 Sezione 4 - Risultato netto dell'attivita' di negoziazione
 
 Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto relativo alla voce 80.
 Nella  sottovoce  "attivita'  finanziarie  di negoziazione: altre" sono  convenzionalmente  compresi  gli  utili  e le perdite derivanti dalla negoziazione di valute, oro ed altri metalli preziosi.
 Nelle  "plusvalenze"  e  "minusvalenze" delle "attivita/passivita' finanziarie  di negoziazione: altre" figurano convenzionalmente anche i  "rigiri"  a  conto  economico  delle  riserve da valutazione delle operazioni  di  copertura dei flussi finanziari quando si ritiene che le  transazioni  attese  non  siano  piu'  probabili ovvero quando le minusvalenze imputate alle riserve stesse non sono piu' recuperabili.
 Nel   "risultato   netto"  delle  "altre  attivita'  e  passivita' finanziarie:  differenze  di cambio" va convenzionalmente indicato il saldo,   positivo  o  negativo,  delle  variazioni  di  valore  delle attivita'  e  delle  passivita'  finanziarie  denominate  in  valuta, diverse  da  quelle  designate  al  fair  value, da quelle oggetto di copertura  del  fair  value  (rischio  di  cambio o fair value) o dei flussi  finanziari  (rischio  di  cambio)  nonche'  dai  derivati  di copertura (I).
 Nelle  "plusvalenze", nelle "minusvalenze", negli "utili e perdite da negoziazione" degli strumenti derivati figurano anche le eventuali differenze di cambio.
 I  differenziali  e  i margini, positivi o negativi, dei contratti derivati   classificati   nel   portafoglio   di  negoziazione  vanno convenzionalmente    indicati   in   corrispondenza   della   colonna "utili/perdite da negoziazione".
 In  calce alla tavola occorre fornire, ove rilevante, il dettaglio delle  svalutazioni  e delle perdite da negoziazione riconducibili al deterioramento creditizio del debitore (emittente o controparte).
 Sezione 5 - Risultato netto dell'attivita' di copertura
 
 Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto relativo alla voce 90.
 I  proventi  (oneri)  includono le rivalutazioni (svalutazioni), i differenziali  e  i  margini  incassati (pagati) e gli altri proventi (oneri) relativi agli strumenti di copertura, specifica e generica, e ai  singoli  strumenti  e portafogli finanziari coperti. I proventi e gli  oneri  includono  anche  le eventuali differenze di cambio. Sono esclusi  i differenziali e i margini incassati (pagati) da ricondurre fra gli interessi.
 I  proventi  e  gli  oneri  vanno rilevati in modo separato, senza operare compensazioni.
 Nelle  sottovoci relative ai "proventi (oneri) relativi a derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari" va considerata solo la parte  della  plusvalenza  (o minusvalenza) del derivato di copertura dei   flussi   finanziari   che   non  compensa  la  minusvalenza  (o plusvalenza)   dell'operazione   coperta   (cd.   imperfezione  della copertura)  (IAS  39,  paragrafo  95).  Nelle  medesime  sottovoci va convenzionalmente  inclusa la c.d. imperfezione delle coperture degli
 |  |  |  | investimenti esteri (IAS 39, par. 102, lett. b). Nelle voci relative ai "derivati di copertura del fair value" sono ricondotti  anche i derivati creditizi di copertura diversi da quelli assimilati alle garanzie ricevute ai sensi dello IAS 39.
 Sezione 6 - Utili (perdite) da cessione/riacquisto
 
 Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto relativo alla voce 100.
 Sezione  7  -  Risultato  netto delle attivita' e delle passivita' finanziarie valutate al fair value
 
 Formano  oggetto  di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 110.
 Nelle   "plusvalenze"  e  "minusvalenze"  sono  incluse  anche  le differenze  di cambio, positive e negative, relative alle attivita' e passivita' finanziarie valutate al fair value denominate in valuta.
 In calce alla tavola occorre indicare, ove rilevante, il dettaglio delle  svalutazioni  e  delle  perdite  da  negoziazione su attivita' riconducibili   al   deterioramento   creditizio  ("impairment")  del debitore/emittente.
 Sezione 8 - Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento
 
 Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto relativo alla voce 130.
 Nelle  "rettifiche  di  valore  specifiche:  cancellazioni" devono figurare le cancellazioni dal bilancio (c.d. "write-offs") operate in dipendenza di eventi estintivi delle attivita' finanziarie oggetto di valutazione.
 Nelle "riprese di valore da interessi" vanno indicati i ripristini di  valore connessi con il trascorrere del tempo, corrispondenti agli interessi maturati nell'esercizio sulla base dell'originario tasso di interesse  effettivo  precedentemente  utilizzato  per  calcolare  le rettifiche di valore.
 
 8.4  Rettifiche  di  valore  nette  per  deterioramento  di  altre operazioni finanziarie: composizione
 Nella  voce  "derivati  su  crediti" figurano i derivati creditizi assimilati  alle  garanzie rilasciate secondo lo IAS 39, nei quali la banca  o  la  societa'  finanziaria  assume la veste di venditrice di protezione ("protection seller").
 Sezione 9 - Le spese amministrative.
 
 9.1 Spese per il personale: composizione
 Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto relativo alla voce 150.
 Nella  sottovoce  "altro personale" figurano i contratti di lavoro atipici.  Se  l'importo  e'  rilevante, va fornito il dettaglio delle diverse tipologie di contratti.
 L'accantonamento al trattamento di fine rapporto include anche gli interessi  maturati  nel periodo per effetto del passaggio del tempo. Medesima  impostazione  si  applica ai fondi di quiescenza a benefici definiti e agli eventuali "altri benefici a lungo termine".
 
 9.2 Numero medio dei dipendenti per categoria
 Il  numero dei dipendenti (sia con contratto di lavoro subordinato sia  con  altri  contratti)  include  i  dipendenti di altre societa' distaccati  presso  l'azienda  ed  esclude  i dipendenti dell'azienda distaccati presso altre societa'.
 Il  numero medio e' calcolato come media aritmetica del numero dei dipendenti  alla  fine  dell'esercizio  e  di  quello  dell'esercizio precedente.
 
 9.3  Fondi  di  quiescenza  aziendali  a benefici definiti: totale costi
 Nella  presente  voce  va fornita l'informativa di cui allo IAS 19 paragrafo 120A, lettere g), h), i).
 
 9.4 Altri benefici a favore dei dipendenti
 Nella presente voce va fornita, se rilevante, l'informativa di cui allo IAS 19, paragrafi 131, 141 e 142.
 Sezione 10 - Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
 
 Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto relativo alla voce 160.
 Nella    presente    voce   vanno   indicati   separatamente   gli accantonamenti e le riattribuzioni.
 Sezione 11 - Rettifiche di valore nette su attivita' materiali
 
 Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto relativo alla voce 170.
 Laddove  rilevante,  occorre  indicare  l'importo  delle attivita' concesse in leasing operativo.
 Se   nell'esercizio  si  procede  alla  valutazione  di  attivita' materiali classificate come "singole attivita'" in via di dismissione ai sensi dell'IFRS 5, il risultato di tale valutazione va indicato in un'apposita  voce denominata "B. Attivita' in via di dismissione", da inserire nella tabella 12.1.
 In  calce  alla tavola occorre fornire le informazioni di cui allo IAS 36, paragrafo 130 lettere a), c), d), f), g), 131.
 Sezione 12 - Rettifiche di valore nette su attivita' immateriali
 
 Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto relativo alla voce 180.
 Laddove  rilevante,  occorre  indicare  l'importo  delle attivita' concesse in leasing operativo.
 Se   nell'esercizio  si  procede  alla  valutazione  di  attivita' immateriali   classificate   come   "singole  attivita'"  in  via  di dismissione ai sensi dell'IFRS 5, il risultato di tale valutazione va indicato  in  un'apposita  voce  denominata  "B.  Attivita' in via di dismissione", da inserire nella tabella 12.1.
 In  calce  alla tavola occorre fornire le informazioni di cui allo IAS  36, paragrafi 130, lettere a), c), d), f), g), 131, 134, lettere d), e), f), 135, lettere c), d), e).
 Sezione 13 - Gli altri oneri e proventi di gestione
 
 Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto relativo alla voce 190.
 
 13.1 Altri oneri di gestione: composizione
 Nella  presente  voce  vanno  anche fornite le informazioni di cui allo IAS 17, paragrafi 31, lettera c), 35, lettera c), 65.
 
 13.2 Altri proventi di gestione: composizione
 Nella  presente  voce  vanno  anche fornite le informazioni di cui allo  IAS  17,  paragrafi 47, lettera e), 56, lettera b), 65, nonche' allo IAS 40, paragrafo 75, lettera f) (i), f) (ii).
 Sezione 14 - Utili (perdite) delle partecipazioni
 
 Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto relativo alla voce 210.
 In calce alla tabella vanno indicati i risultati delle valutazioni delle  partecipazioni  classificate come "singole attivita'" ai sensi dell'IFRS 5 nonche' va fornita, ove rilevante, l'informativa prevista dall'IFRS 5, paragrafi 41 e 42.
 Sezione 15 - Risultato netto della valutazione al fair value delle attivita' materiali ed immateriali
 
 Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto relativo alla voce 220.
 Laddove  rilevante,  occorre  indicare  l'importo  delle attivita' concesse in leasing operativo.
 Sezione 16 - Rettifiche di valore dell'avviamento
 Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto relativo alla voce 230.
 In  calce  alla tavola occorre fornire le informazioni di cui allo IAS 36, paragrafi 126 lettera a), 130 lettere a), c), d), e), f), g), 133, 134 lettere d), e), f), 135 lettere c), d), e).
 Sezione 17 - Utili (perdite) da cessione di investimenti
 
 Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto relativo alla voce 240.
 In  calce  alla  tabella  va fornita, ove rilevante, l'informativa prevista dall'IFRS 5, paragrafi 41 e 42.
 Sezione  18 - Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operativita' corrente
 
 Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto relativo alla voce 260.
 La  sottovoce  "variazioni  delle  imposte correnti dei precedenti esercizi"  comprende  le  variazioni  apportate  ai  debiti tributari rilevati  in  precedenti  esercizi  a  seguito  di  rettifiche  delle dichiarazioni fiscali relative ai medesimi esercizi.
 Nella  sottovoce "riduzioni delle imposte correnti dell'esercizio" va  indicato  l'importo delle imposte anticipate, precedentemente non iscritte in bilancio, che sono divenute deducibili nell'esercizio.
 La  sottovoce "variazione delle imposte anticipate" corrisponde al saldo  fra  gli  "aumenti"  e  le  "diminuzioni"  delle attivita' per imposte  anticipate  (rilevate  in contropartita del conto economico) indicato  nella  Parte B, Attivo, Sezione 13, tabella 13.3 della nota integrativa.
 La  sottovoce  "variazione delle imposte differite" corrisponde al saldo  fra  gli  "aumenti"  e  le  "diminuzioni" delle passivita' per imposte  differite  (rilevate  in  contropartita del conto economico) indicato  nella  Parte B, Attivo, Sezione 13, tabella 13.4 della nota integrativa.
 Sezione  19  -  Utile  (perdita) dei gruppi di attivita' in via di dismissione al netto delle imposte
 
 Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto relativo  alla  voce 280. Le sottovoci, se d'importo rilevante, vanno disaggregate.
 In  calce  alla  tabella 19.1 vanno fornite le informazioni di cui all'IFRS 5, paragrafi 41 e 42.
 Sezione 20 - Altre informazioni
 Nella   presente   sezione   vanno   fornite  eventuali  ulteriori informazioni  che  la  banca  ritiene opportuno fornire in aggiunta a quelle  stabilite dai principi contabili internazionali nonche' dalle istruzioni del presente fascicolo.
 Sezione 21 - Utile per azione
 
 21.1 Numero medio delle azioni ordinarie a capitale diluito
 Nella  presente voce forma oggetto di rilevazione l'informativa di cui allo IAS 33, paragrafo 70, lettera b).
 
 21.2 Altre informazioni
 Nella  presente  voce  occorre  fornire  le informazioni richieste dallo IAS 33, paragrafi 68, 70, lettere a), c), d), 73.
 
 --------------------
 (1)    Gli    utili    (perdite)    realizzati    su   tali
 attivita/passivita'  vanno  indicati  nelle pertinenti voci
 del     conto     economico     (es.    utili/perdite    da
 cessione/riacquisto).
 Parte D - INFORMATIVA DI SETTORE
 
 La  presente parte va compilata da tutti gli intermediari quotati, ad eccezione delle capogruppo che redigono il bilancio consolidato ai sensi  della  presente  disciplina. Per queste ultime e per le banche non quotate la compilazione e' facoltativa.
 A  titolo  meramente  indicativo,  nelle presenti istruzioni viene considerato  come  "schema  primario"  quello  che  fa riferimento ai settori   di   attivita'   economica.   La   banca  puo'  considerare alternativamente  come  "schema  primario"  quello che fa riferimento alle aree geografiche.
 A. SCHEMA PRIMARIO
 
 Ai  fini  della  individuazione  dei settori di attivita' la banca puo' fare riferimento a quanto previsto dalla nuova direttiva europea in  materia  di  adeguatezza  patrimoniale degli enti creditizi (c.d. "Capital  Requirements  Directive")  e dal nuovo Accordo sul Capitale (Cfr.   Comitato   di   Basilea,  "Convergenza  internazionale  della misurazione  del  capitale e dei coefficienti patrimoniali", allegato 6) per il calcolo dei rischi operativi in base al metodo standard.
 
 A.1 Distribuzione per settore di attivita': dati economici
 Nella  presente  voce  occorre  fornire  le informazioni richieste dallo IAS 14, paragrafi 50, 51, 52, 58, 61, 64, 67, 74, 75 e 76.
 
 A.2 Distribuzione per settore di attivita': dati patrimoniali
 Figurano  nella  presente voce le informazioni richieste dallo IAS 14, paragrafi 50, 55, 56, 66, 67 e 81.
 B. SCHEMA SECONDARIO
 
 B.1 Distribuzione per aree geografiche: dati economici
 Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le informazioni richieste dallo IAS 14, paragrafi 69, lettera a), 71 e 74.
 
 B.2 Distribuzione per aree geografiche: dati patrimoniali
 Figurano  nella  presente voce le informazioni di cui allo IAS 14, paragrafi 69, lettera b) e) c),72 e 81.
 Parte  E  -  INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA
 
 Nella  presente  Parte  sono fornite le informazioni riguardanti i profili  di  rischio  di  seguito  indicati, le relative politiche di gestione  e  copertura  messe  in atto dalla banca, l'operativita' in strumenti finanziari derivati.
 a) rischio di credito;
 b) rischi di mercato:
 - di tasso di interesse;
 - di prezzo;
 - di cambio;
 c) rischio di liquidita';
 d) rischi operativi.
 Relativamente  al  rischio  di  tasso di interesse e al rischio di prezzo si distingue tra "portafoglio di negoziazione di vigilanza"(1) e "portafoglio bancario"(2).
 Ai fini della compilazione della presente Parte, si intende:
 a)  per "portafoglio di negoziazione di vigilanza" il portafoglio degli  strumenti  finanziari soggetto ai requisiti patrimoniali per i rischi  di  mercato,  come  definito  nella  disciplina relativa alle segnalazioni di vigilanza (cfr. Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991 "Istruzioni  per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza   e  sui  coefficienti  prudenziali"  emanata  dalla  Banca d'Italia);
 b)   per   "portafoglio  bancario"  il  portafoglio  degli  altri strumenti  finanziari soggetto ai requisiti patrimoniali per i rischi di   credito  (coefficiente  di  solvibilita),  come  definito  nella anzidetta disciplina di vigilanza.
 SEZIONE 1 - RISCHIO DI CREDITO
 Informazioni di natura qualitativa
 
 1. Aspetti generali
 Nella   presente  voce  occorre  descrivere  gli  obiettivi  e  le strategie    sottostanti   all'attivita'   creditizia,   evidenziando eventuali   modifiche   significative   intervenute   nell'esercizio. L'informativa  deve riguardare, se rilevante, anche l'operativita' in prodotti finanziari innovativi (ad esempio, derivati su crediti).
 Va  fornita,  ove  rilevante,  una  illustrazione  delle politiche commerciali  perseguite  dalle  diverse unita' operative che generano rischio di credito.
 2. Politiche di gestione del rischio di credito
 
 2.1 Aspetti organizzativi
 Occorre  descrivere  i  fattori che generano il rischio di credito nonche'  la  struttura  organizzativa preposta alla sua gestione e le relative modalita' di funzionamento.
 
 2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo
 Nella  presente  voce  formano  oggetto  di  descrizione i sistemi interni  di  identificazione,  misurazione,  gestione e controllo del rischio  di  credito,  distinguendo  tra  livello  individuale  e  di portafoglio.  In  particolare, sono fornite notizie circa l'esistenza di limiti alle esposizioni e alla concentrazione nonche' di soglie di attenzione   sull'andamento   della   qualita'   del  credito.  Vanno descritte,   ove   rilevanti,  le  eventuali  variazioni  intervenute rispetto al precedente esercizio.
 Se  nell'erogazione  e/o nell'attivita' di gestione e di controllo del  rischio di credito sono utilizzati metodi di scoring e/o sistemi basati  su rating esterni e/o interni occorre illustrarne le relative caratteristiche    (portafogli   interessati,   agenzie   di   rating utilizzate,  come  i  rating interni si rapportano ai rating esterni, ecc.)  e  le  modalita'  d'impiego  nel  processo  di allocazione del capitale.
 Nel  caso di utilizzo di modelli di portafoglio per la misurazione del  rischio  di  credito,  occorre  descrivere  il  tipo  di modello utilizzato, i relativi parametri e i portafogli interessati.
 Vanno illustrate le eventuali procedure di "stress test".
 
 2.3 Tecniche di mitigazione del rischio di credito
 Nella  presente voce formano oggetto di illustrazione le politiche e  le strategie di copertura del rischio di credito. Tale informativa include riferimenti sui seguenti argomenti:
 (a)  utilizzi  di accordi di compensazione relativi ad operazioni in bilancio e "fuori bilancio";
 (b) principali tipologie di garanzie reali utilizzate e modalita' di gestione;
 (c)  principali tipologie di controparti delle garanzie personali richieste  e  dei derivati su crediti acquistati e il relativo merito creditizio;
 (d)  grado  di concentrazione (in termini di rischio di credito o di mercato) delle diverse forme di copertura.
 Inoltre,  occorre fornire informazioni sull'esistenza di eventuali vincoli  contrattuali che possano minare la validita' giuridica delle garanzie     ricevute     nonche'     descrivere     le     procedure tecnico-organizzative utilizzate per verificare l'efficacia giuridica ed operativa delle coperture.
 Vanno  descritti  gli  eventuali  cambiamenti intervenuti rispetto all'esercizio precedente.
 
 2.4 Attivita' finanziarie deteriorate
 Nella    presente    voce    sono    illustrate    le    procedure tecnico-organizzative e metodologiche utilizzate nella gestione e nel controllo  delle  attivita' finanziarie deteriorate. Tale informativa include  le modalita' di classificazione delle attivita' per qualita' dei  debitori,  i  fattori che consentono il passaggio da esposizioni deteriorate  ad  esposizioni  in  bonis,  l'analisi delle esposizioni deteriorate  per  anzianita'  di scaduto, le modalita' di valutazione dell'adeguatezza delle rettifiche di valore.
 Informazioni di natura quantitativa
 A. Qualita' del credito
 
 A.1 Esposizioni deteriorate e in bonis: consistenze, rettifiche di valore, dinamica, distribuzione economica e territoriale
 
 A.1.1  Distribuzione delle attivita' finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualita' creditizia (valori di bilancio)
 Il  totale  della  tabella  corrisponde  al totale delle attivita' finanziarie rappresentate nell'attivo dello stato patrimoniale.
 
 A.1.2  Distribuzione delle attivita' finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualita' creditizia (valori lordi e netti)
 Per   le   attivita'   finanziarie   deteriorare  appartenenti  al portafoglio di negoziazione e per i derivati di copertura deteriorati l'esposizione  lorda corrisponde convenzionalmente al valore di libro delle rimanenze finali prima delle valutazioni di bilancio.
 Il  totale  della  tabella  corrisponde  al totale delle attivita' finanziarie rappresentate nell'attivo dello stato patrimoniale.
 
 A.1.3  Esposizioni  per  cassa  e  "fuori  bilancio" verso banche: valori lordi e netti.
 
 A.1.6  Esposizioni  per  cassa e `fuori bilancio" verso clientela: valori lordi e netti
 Le   esposizioni   per   cassa   comprendono  tutte  le  attivita' finanziarie per cassa vantate verso banche o clientela, qualunque sia il   loro   portafoglio   di   allocazione  contabile  (negoziazione, disponibile  per  la  vendita,  detenuto  sino  a  scadenza, crediti, attivita'  valutate  al  fair  value, attivita' finanziarie in via di dismissione).
 Le  esposizioni  "fuori  bilancio"  includono  tutte le operazioni finanziarie   diverse  da  quelle  per  cassa  (garanzie  rilasciate, impegni,  derivati,  ecc.)  che comportano l'assunzione di un rischio creditizio,   qualunque   sia   la   finalita'   di  tali  operazioni (negoziazione, copertura, ecc.).
 L'esposizione   "lorda"  delle  attivita'  finanziarie  per  cassa corrisponde:
 a)  per  quelle  appartenenti  al  portafoglio di negoziazione al valore  di  libro  delle rimanenze finali, prima delle valutazioni di bilancio;
 b)   per   le  altre,  al  valore  di  bilancio  delle  attivita' finanziarie al lordo delle relative rettifiche di valore specifiche e di portafoglio.
 Per  le operazioni "fuori bilancio", l'esposizione "netta" e' pari alla  differenza  tra l'esposizione "lorda" e le rettifiche di valore specifiche e di portafoglio.
 L'esposizione   "netta"  delle  attivita'  finanziarie  per  cassa corrisponde all'importo indicato nell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio.
 Con  riferimento  alle  operazioni  "fuori bilancio" l'esposizione lorda  va  riferita  sia  al  rischio  di  credito  nei confronti dei debitori sottostanti ai prodotti finanziari sia al rischio di credito nei confronti delle controparti contrattuali.
 In particolare, l'esposizione "lorda" corrisponde:
 - per le garanzie rilasciate, al valore nominale;
 - per  i derivati finanziari, al fair value positivo, al netto di eventuali  accordi  di  compensazione  (relativamente  al  rischio di controparte);  va  considerato  il  valore  di  libro delle rimanenze finali prima delle valutazioni di bilancio;
 -  per  i  derivati  su  crediti  -  vendite  di  protezione:  a) relativamente  alla  "reference  entity",  al  valore  nozionale  del derivato  per i "total rate of return swap" (TROR), i "credit default product"  e  i  derivati  impliciti  nelle  "credit  linked note"; b) relativamente  alla  controparte contrattuale, al fair value positivo per  i  TROR  (componenti  IRS e derivato creditizio) e per i "credit spread  swap";  va  considerato  il  valore  di libro delle rimanenze finali prima delle valutazioni di bilancio;
 -   per   i   derivati  su  crediti  -  acquisti  di  protezione: relativamente al rischio di controparte, al fair value positivo per i TROR e per gli altri derivati su crediti diversi da quelli assimilati alle  garanzie  ai  sensi  dello  IAS 39; va considerato il valore di libro delle rimanenze finali prima delle valutazioni di bilancio;
 -  per  gli  impegni  irrevocabili  ad  erogare fondi, al margine disponibile;
 -  per  gli  acquisti di titoli connessi con le compravendite non ancora  regolate  e  i  derivati  finanziari  con scambio di capitale (relativamente  al rischio emittente), al valore nominale o prezzo di regolamento,  a seconda dei casi. Sono esclusi gli acquisti (a pronti non  regolati  e  a  termine)  c.d. "regular way" rilevati sulla base della  data di contrattazione, in quanto gia' inclusi nelle attivita' finanziarie per cassa.
 In  calce alla tabella occorre fornire, se rilevante, il dettaglio delle sofferenze, degli incagli, delle esposizioni ristrutturate e di quelle  scadute  che  si  riferiscono  a  esposizioni  non  garantite soggette al "rischio paese".
 
 A.1.4   Esposizione   per   cassa  verso  banche:  dinamica  delle esposizioni deteriorate e soggette al "rischio paese" lorde
 
 A.1.7  Esposizione  per  cassa  verso  clientela:  dinamica  delle esposizioni deteriorate e soggette al "rischio paese" lorde
 Nelle  presenti  tavole  occorre  rappresentare  le  variazioni in aumento    e   in   diminuzione   intervenute   durante   l'esercizio nell'ammontare   delle   esposizioni  lorde.  In  particolare,  nelle sottovoci:
 i.  "cancellazioni"  si devono indicare gli storni ("write-offs") operati  in dipendenza di eventi estintivi delle esposizioni, secondo le  definizioni fissate dalla vigente normativa sulle segnalazioni di vigilanza;
 ii. "altre variazioni in aumento/diminuzione" si devono includere tutte  le  variazioni dell'esposizione lorda iniziale riconducibili a fattori   diversi  da  quelli  indicati  nelle  sottovoci  precedenti (eventuali  variazioni  del  valore  dei crediti in valuta dipendenti dalle oscillazioni dei tassi di cambio ecc.). Quando l'importo di una variazione  e'  significativo, occorre darne esplicita evidenza nella tavola oppure in calce alla stessa.
 In  calce alla tabella occorre fornire, se rilevante, il dettaglio delle sofferenze, degli incagli, delle esposizioni ristrutturate e di quelle  scadute  che  si  riferiscono  a  esposizioni  non  garantite soggette  al  "rischio  paese" nonche' delle variazioni riferite alle esposizioni cedute non cancellate.
 
 A.1.5   Esposizioni   per   cassa  verso  banche:  dinamica  delle rettifiche di valore complessive.
 
 A.1.8  Esposizioni  per  cassa  verso  clientela:  dinamica  delle rettifiche di valore complessive
 Nella   presente   tavola   occorre  rappresentare  le  variazioni intervenute  nel corso dell'esercizio nell'ammontare delle rettifiche complessive  sulle  esposizioni  per  cassa.  In  particolare,  nelle sottovoci:
 a) "rettifiche  di valore" si deve indicare l'importo lordo delle rettifiche  di  valore  che  in conto economico confluisce nella voce "rettifiche/riprese  di  valore  nette per deterioramento" nonche' la quota   parte   delle   riduzioni  di  fair  value  riconducibile  al deterioramento  del  merito  creditizio  del  debitore  (emittente  o controparte)  indicato nelle voci di conto economico "risultato netto dell'attivita'  di negoziazione" e "risultato netto delle attivita' e passivita' finanziarie valutate al fair value";
 b) "riprese  di valore da valutazione" si deve indicare l'importo lordo delle riprese di valore che in conto economico confluisce nella voce  "rettifiche/riprese  di  valore  per deterioramento" nonche' la quota   parte   degli  incrementi  di  fair  value  riconducibile  al miglioramento   del  merito  creditizio  del  debitore  (emittente  o controparte)  indicato nelle voci di conto economico "risultato netto dell'attivita'  di negoziazione" e "risultato netto delle attivita' e passivita' finanziarie valutate al fair value";
 c) "cancellazioni" vanno indicati gli storni ("write-offs") delle esposizioni  per  cassa. Quelli non effettuati a valere su precedenti svalutazioni  (dirette  o  indirette) vanno rilevati, oltre che nella presente sottovoce, anche nelle "variazioni in aumento: rettifiche di valore".
 In  calce alla tabella occorre fornire, se rilevante, il dettaglio delle sofferenze, degli incagli, delle esposizioni ristrutturate e di quelle  scadute  che  si  riferiscono  a  esposizioni  non  garantite soggette  al  "rischio  paese" nonche' delle variazioni riferite alle esposizioni cedute non cancellate.
 A.2 Classificazione delle esposizioni in base ai rating esterni ed interni
 
 A.2.1 Distribuzione delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" per classi di rating esterni (valori di bilancio)
 Le  classi  di  rischio per rating esterni indicate nella presente tavola  si  riferiscono, a titolo meramente esemplificativo, a quelle utilizzate da Standard & Poor's (3).
 La  presente tavola puo' non essere compilata se l'ammontare delle esposizioni con "rating esterni" e' modesto.
 Le esposizioni da indicare corrispondono alle esposizioni nette di cui  alle tabelle A.1.3 e A.1.6. Nella voce "impegni a erogare fondi" figurano gli impegni irrevocabili a erogare fondi ad utilizzo certo o incerto  (inclusi  le  opzioni  put  emesse  riguardanti  titoli, gli impegni  derivanti da contratti N.I.F. e R.U.F., ecc.). In calce alla tavola  occorre fornire, se rilevante, il dettaglio delle esposizioni cartolarizzate ma non cancellate.
 Qualora  per  una  singola  esposizione esista una valutazione del merito creditizio operata da una sola agenzia di rating, questa e' la valutazione  da  considerare.  Qualora  per  una  singola esposizione esistano due valutazioni del merito creditizio operate da due agenzie di  rating  occorre  fare  riferimento  a  quella  peggiore.  Qualora esistano  tre  o  piu'  valutazioni  differenti si individuano le due migliori e, fra queste, si sceglie quella peggiore. Qualora una banca abbia  esposizioni  prive  di un rating specifico occorre applicare i seguenti criteri convenzionali:
 - se  il  debitore ha emesso un titolo di debito avente un rating "investment grade", tale rating puo' essere applicato all'esposizione priva  di  valutazione  soltanto se quest'ultima ha una priorita' nel rimborso  pari  o  superiore  a  quello del titolo anzidetto. In caso contrario, l'esposizione va classificata come "senza rating";
 - se  un  debitore ha un rating generale "investment grade", tale rating puo' essere attribuito alle esposizioni "senza rating" di tipo "senior" verso il debitore. Le altre esposizioni prive di rating sono classificate  come  tali.  Qualora,  invece, un debitore ha un rating "speculative   grade",   quest'ultimo   rating  va  convenzionalmente attribuito  a  tutte  le  esposizioni  prive  di  rating  verso  tale debitore.
 Alle esposizioni prive di rating e' possibile attribuire il rating specifico  di  un'altra  esposizione  verso  il  medesimo debitore, a condizione  che  le  esposizioni  (con e senza rating) siano espresse nella  medesima  valuta.  I  rating delle esposizioni a breve termine possono   essere   attribuiti  unicamente  alle  esposizioni  cui  si riferiscono.
 I  rating  attribuiti a una societa' appartenente ad un gruppo non possono  essere  applicati  alle  esposizioni  verso  altri  soggetti appartenenti al medesimo gruppo.
 
 A.2.2 Distribuzione delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" per classi di rating interni
 La  presente  tavola  va  redatta solo se i rating interni vengono utilizzati nella gestione del rischio di credito. In tal caso essa va compilata  tenendo conto del grado di sviluppo e di applicazione (per portafogli e per unita' operative all'interno del gruppo) dei sistemi di rating interni.
 Le esposizioni da indicare corrispondono alle esposizioni nette di cui  alle tabelle A.1.3 e A.1.6. Nella voce "impegni a erogare fondi" figurano gli impegni irrevocabili a erogare fondi ad utilizzo certo o incerto  (inclusi  le  opzioni  put  emesse  riguardanti  titoli, gli impegni  derivanti da contratti N.I.F. e R.U.F., ecc.). In calce alla tavola  occorre fornire, se rilevante, il dettaglio delle esposizioni cartolarizzate ma non cancellate.
 A.3  Distribuzione  delle  esposizioni  garantite per tipologia di garanzia.
 
 A.3.1  Esposizioni  per  cassa  verso  banche  e  verso  clientela garantite
 
 A.3.2  Esposizioni "fuori bilancio" verso banche e verso clientela garantite
 I  comparti  economici  di  appartenenza  dei  garanti (crediti di firma)  e  dei  venditori  di protezione (derivati su crediti) devono essere  individuati facendo riferimento ai criteri di classificazione previsti nel fascicolo "Classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica" edito dalla Banca d'Italia.
 La   classificazione  delle  esposizioni  fra  quelle  "totalmente garantite"  e quelle "parzialmente garantite" va operata confrontando l'esposizione   lorda   con   l'importo   della   garanzia  stabilito contrattualmente.
 Nella   colonna   "valore   esposizione"   va  indicato  l'importo dell'esposizione netta.
 Nella  colonna "garanzie reali" e "garanzie personali" va indicato il  fair  value  delle  garanzie stimato alla data di riferimento del bilancio.  Qualora  risulti difficile determinare il fair value della garanzia,  si  puo'  fare  riferimento  al  valore contrattuale della stessa.
 In  calce alle tabelle A.3.1 e A.3.2 vanno fornite le informazioni di cui all'IFRS 7, paragrafo 15.
 
 A.3.3  Esposizioni  per  cassa  deteriorate  verso  banche e verso clientela garantite
 
 A.3.4  Esposizioni  "fuori  bilancio"  deteriorate  verso banche e verso clientela garantite
 I  comparti  economici  di  appartenenza  dei  garanti (crediti di firma)  e  dei  venditori  di protezione (derivati su crediti) devono essere  individuati facendo riferimento ai criteri di classificazione previsti nel fascicolo "Classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica" edito dalla Banca d'Italia.
 La  percentuale  di  copertura delle garanzie ricevute, necessaria per  classificare  le  esposizioni  nelle  diverse  voci,  va operata rapportando  l'ammontare  contrattualmente garantito sull'esposizione lorda  come  definita  nelle  tabelle  A.13  e  A.1.6. Nel caso delle ipoteche,   pertanto,   l'importo  garantito  corrisponde  al  valore dell'ipoteca.
 Nelle  colonne  "Garanzie  (fair  value)" occorre fare riferimento alle  garanzie  ricevute.  Il  fair  value  delle garanzie va fornito sempreche'  non  risulti difficile determinare tale valore. In questo caso va indicato l'importo garantito.
 Nella  colonna  "Eccedenza  fair  value garanzia" figura l'importo totale  delle  differenze positive tra il fair value della garanzia e il relativo importo garantito.
 B. Distribuzione e concentrazione del credito
 
 B.1  Distribuzione settoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso clientela
 La  distribuzione  delle  esposizioni per cassa e "fuori bilancio" per comparto economico di appartenenza dei debitori e degli ordinanti (per le garanzie rilasciate) deve essere effettuata secondo i criteri di  classificazione  previsti  nel  fascicolo  "Classificazione della clientela  per  settori  e gruppi di attivita' economica" edito dalla Banca d'Italia.
 Per le definizioni di esposizione lorda e netta si veda la tabella A.1.6.
 
 B.2  Distribuzione dei finanziamenti verso imprese non finanziarie residenti
 La  distribuzione  dei  finanziamenti  per  comparto  economico di appartenenza dei debitori deve essere effettuata secondo i criteri di classificazione   previsti   nel   fascicolo  "Classificazione  della clientela  per  settori  e gruppi di attivita' economica" edito dalla Banca d' Italia.
 Nella  presente voce vanno indicate in chiaro le prime 5 "branche" (in  ordine  decrescente  di  ammontare complessivo dei finanziamenti erogati)   cui  appartengono  le  "societa'  non  finanziarie"  e  le "famiglie  produttrici"  residenti  in Italia finanziate dalla banca, riportando    per    ciascuna   "branca"   l'importo   dei   relativi finanziamenti;  per le altre "branche" deve essere indicato l'importo complessivo dei finanziamenti.
 I finanziamenti figurano per l'importo indicato in bilancio.
 
 B.3  Distribuzione  territoriale  delle  esposizioni  per  cassa e "fuori bilancio" verso banche
 
 B.4  Distribuzione  territoriale  delle  esposizioni  per  cassa e "fuori bilancio" verso clientela
 Le  presenti  tabelle  vanno compilate esclusivamente dalle banche che  abbiano  rapporti  in essere anche con soggetti non residenti in Italia.
 Le  esposizioni devono essere distribuite territorialmente secondo lo Stato di residenza della controparte.
 Per  le  definizioni  di  esposizione  lorda  e netta si vedano le tabelle A.1.3 e A.1.6.
 
 B.5 Grandi rischi (secondo la normativa di vigilanza)
 Formano  oggetto di rilevazione nella presente voce l'importo e il numero  delle  "posizioni  di  rischio"  che costituiscono un "grande rischio"  secondo  la  vigente  disciplina  di  vigilanza su base non consolidata  delle banche (cfr. Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991 "Istruzioni  per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza   e  sui  coefficienti  prudenziali"  emanata  dalla  Banca d'Italia).
 C. Operazioni di cartolarizzazione e di cessione delle attivita'.
 
 C.1 Operazioni di cartolarizzazione.
 Informazioni di natura qualitativa
 
 Nella  presente  voce  occorre  fornire  le  seguenti informazioni sull'operativita' in cartolarizzazioni condotta dalla banca:
 -  obiettivi,  strategie  e  processi  sottostanti  all'anzidetta operativita',  inclusa  la  descrizione del ruolo svolto (originator, investitore, ecc.) e del relativo livello di coinvolgimento;
 - descrizione  dei sistemi interni di misurazione e controllo dei rischi  connessi  con l'operativita' in cartolarizzazioni, inclusa la misura,  nel caso di operazioni originate dal gruppo, in cui i rischi sono  stati  trasferiti  a  terzi.  Occorre  illustrare  la struttura organizzativa  che  presiede  alle  operazioni  di cartolarizzazione, incluso  il  sistema  di rendicontazione all'Alta Direzione od organo equivalente;
 - descrizione  delle politiche di copertura adottate per mitigare i rischi connessi con l'operativita' in cartolarizzazioni, inclusi le strategie  e i processi adottati per controllare su base continuativa l'efficacia di tali politiche;
 - informativa  sui  risultati economici connessi con le posizioni (in    bilancio    e   "fuori   bilancio")   in   essere   verso   le cartolarizzazioni;
 - indicazione delle agenzie di rating utilizzate nelle operazioni di   cartolarizzazione   originate  dalla  banca,  distintamente  per ciascuna  tipologia  di  attivita'  (in  bilancio e "fuori bilancio") oggetto di cartolarizzazione.
 Le  banche  "originator"  (4)  devono  altresi'  illustrare  - nel bilancio  relativo all'esercizio in cui viene realizzata l'operazione di   cartolarizzazione  -  le  modalita'  organizzative  di  ciascuna operazione,   indicando:   il  prezzo  di  cessione  delle  attivita' cartolarizzate;  l'ammontare  (al lordo e al netto delle preesistenti rettifiche  di  valore)  delle  medesime attivita' cartolarizzate e i connessi  ricavi o perdite da cessione realizzati; la tipologia (5) e la  "qualita'"  (6)  delle  attivita'  cartolarizzate; l'esistenza di garanzie  e  linee  di  credito rilasciate dalla banca o da terzi; la distribuzione  delle  attivita'  cartolarizzate per aree territoriali (7)  e  per  principali  settori  di attivita' economica dei debitori ceduti   (8).   Tali   informative  vanno  fornite  distinguendo  tra operazioni di cartolarizzazione tradizionali e sintetiche.
 Informazioni di natura quantitativa
 
 C.1.1  Esposizioni  derivanti  da  operazioni di cartolarizzazione distinte per qualita' delle attivita' sottostanti
 Nel  caso  di  operazioni  di  cartolarizzazione proprie in cui le attivita'  cedute  sono  rimaste  integralmente  iscritte nell'attivo dello  stato patrimoniale, le esposizioni, lorda e netta, da indicare nella   presente   tavola   corrispondono  al  "rischio  trattenuto", misurato,  rispettivamente,  come sbilancio fra le attivita' cedute e le  corrispondenti passivita' alla data della cessione e alla data di riferimento del bilancio.
 Nel  caso  di  operazioni rilevate sulla base dei c.d. "continuing involvement"  l'esposizione  lorda  e  netta  va quantificata secondo quanto previsto dallo IAS 39 (cfr. AG52).
 Negli altri casi le esposizioni lorde e nette sono quelle definite nelle tabelle A.1.3 e A.1.6.
 Nel  caso di operazioni di cartolarizzazione "multi-originator" le esposizioni   vanno  imputate  nelle  voci  relative  alle  attivita' sottostanti  proprie  e  di  terzi  in  proporzione  al  peso  che le attivita'  proprie  e  quelle  di  terzi  hanno  sul  complesso delle attivita' oggetto di cartolarizzazione (9). Nel caso di operazioni di cartolarizzazione  aventi  come  sottostanti  attivita' deteriorate e altre  attivita',  queste  ultime  vanno  convenzionalmente  imputate (facendo riferimento alla situazione in essere alla data di emissione dei  titoli  da  parte della societa' veicolo) prima alle esposizioni "senior",  poi  a  quelle  "mezzanine" e soltanto l'eventuale residuo finale a quelle "junior" (10).
 
 C.1.2   Esposizioni   derivanti  dalle  principali  operazioni  di cartolarizzazione  "proprie"  ripartite  per  tipologia  di attivita' cartolarizzate e per tipologia di esposizioni
 
 C.1.3   Esposizioni   derivanti  dalle  principali  operazioni  di cartolarizzazione  di  "terzi"  ripartite  per tipologia di attivita' cartolarizzate e per tipologia di esposizioni
 Nel  caso  di  operazioni  di  cartolarizzazione proprie in cui le attivita'  cedute  sono  rimaste  integralmente  iscritte nell'attivo dello  stato  patrimoniale,  il  valore di bilancio da indicare nella presente  tavola  corrisponde  al "rischio trattenuto", misurato come sbilancio fra le attivita' cedute e le corrispondenti passivita' alla data di riferimento del bilancio.
 Nel  caso  di  operazioni rilevate sulla base dei c.d. "continuing involvement"  l'esposizione  lorda  e  netta  va quantificata secondo quanto previsto dallo IAS 39 (cfr. AG52).
 Negli  altri  casi  l'esposizione  netta  e' quella definita nelle tabelle A.1.3 e A.1.6.
 Nelle  colonne  "rettifiche/riprese  di  valore"  figura il flusso annuo  delle  rettifiche  e  delle  riprese  di  valore nonche' delle svalutazioni e delle rivalutazioni iscritte in conto economico oppure a riserva.
 Le  sottovoci  "tipologia  di  attivita'"  vanno dettagliate nelle forme tecniche contrattuali (mutui ipotecari su immobili residenziali e non residenziali, leasing, carte di credito, titoli, ecc.).
 
 C.1.4  Esposizioni  derivanti  da  operazioni di cartolarizzazione ripartite per portafoglio e per tipologia
 Formano   oggetto   di   rilevazione   nella  presente  tavola  le esposizioni  derivanti  da  operazioni  di cartolarizzazione di terzi nonche'  da  quelle  proprie  in  cui  le attivita' cedute sono state integralmente cancellate dall'attivo dello stato patrimoniale.
 Le  esposizioni  eventualmente  incluse nei gruppi di attivita' in via  di dismissione vanno convenzionalmente allocate nelle colonne in base alla loro originaria classificazione.
 
 C.1.5   Ammontare   complessivo   delle  attivita'  cartolarizzate sottostanti ai titoli junior o ad altre forme di sostegno creditizio
 Forma oggetto di rilevazione nella presente tavola, in proporzione dei  titoli  junior  e  delle  altre  forme  di  sostegno  creditizio detenuti,   l'importo   del   portafoglio  di  attivita'  oggetto  di cartolarizzazione  esistente  alla  data  del  bilancio, suddiviso in funzione  della  qualita' delle attivita' cartolarizzate (sofferenze, incagli ecc.) e della loro provenienza (proprie e di terzi). Nel caso di  operazioni "multi-originator" occorre tenere conto anche del peso delle  attivita' cartolarizzate di pertinenza della banca segnalante, in  qualita'  di  "originator",  rispetto  al portafoglio complessivo della cartolarizzazione (11).
 
 C.1.6 Interessenze in societa' veicolo
 Figurano  nella presente tavola le eventuali interessenze detenute in  societa' veicolo insieme alla denominazione e alla sede legale di queste ultime.
 
 C.1.7.  Attivita' di servicer - incassi dei crediti cartolarizzati e rimborsi dei titoli emessi dalla societa' veicolo
 La  presente tavola va redatta dalle banche che svolgono attivita' di  servicer in operazioni di cartolarizzazione (proprie o di terzi), indicando per ciascuna operazione la societa' veicolo.
 Nel  caso  di  titoli  rimborsati  anticipatamente  rispetto  alla scadenza  prefissata  in  calce  alla  tabella  occorre  fornire,  se rilevanti, l'importo e la relativa percentuale di rimborso.
 C.2 Operazioni di cessione
 
 C.2.1. Attivita' finanziarie cedute non cancellate
 Nelle  colonne  A e B figura il valore di bilancio delle attivita' finanziarie   cedute  (attraverso  operazioni  di  cartolarizzazione, pronti   contro   termine   passivi   ecc.)   ma   ancora   rilevate, rispettivamente,  per  intero  o parzialmente nell'attivo dello stato patrimoniale.  Nella colonna C va indicato il valore integrale (cioe' inclusa la parte ceduta) delle attivita' riportate nella colonna B.
 In  calce  alla  tavola  occorre  indicare gli eventuali strumenti derivati  di  copertura  ceduti  e  non  cancellati. Se rilevante, va fornito  il  dettaglio delle principali operazioni (es. pronti contro termine passivi).
 
 C.2.2.  Passivita'  finanziarie  a  fronte di attivita' cedute non cancellate
 Figura   nella   presente  tavola  il  valore  di  bilancio  delle passivita'  finanziarie  iscritte  a seguito di cessioni di attivita' finanziarie  non  cancellate (interamente o parzialmente) dall'attivo dello stato patrimoniale.
 D. Modelli per la misurazione del rischio di credito
 
 Nel  caso  di  utilizzo  di  modelli interni di portafoglio per la misurazione  dell'esposizione  al  rischio  di  credito  occorre, fra l'altro,  indicare il confronto tra le perdite risultanti dal modello e le perdite effettive ed illustrare i risultati degli eventuali test di stress.
 SEZIONE 2 - RISCHI DI MERCATO
 
 2.1  - Rischio di tasso di interesse - Portafoglio di negoziazione di vigilanza
 Ai  fini  della compilazione della presente sezione si considerano esclusivamente gli strumenti finanziari (attivi e passivi) rientranti nel  "portafoglio  di negoziazione di vigilanza", come definito nella disciplina  relativa  alle  segnalazioni  di  vigilanza sui rischi di mercato  (cfr.  Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991 "Istruzioni per la  compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti   prudenziali"   emanata   dalla   Banca  d'Italia).  Di conseguenza,  sono  escluse eventuali operazioni allocate in bilancio nel  portafoglio  di  negoziazione  (ad  esempio,  crediti o derivati scorporati  da attivita' o passivita' valutate al costo ammortizzato, titoli  emessi),  ma  non  rientranti  nell'anzidetta  definizione di vigilanza.  Queste operazioni sono comprese nell'informativa relativa al "portafoglio bancario".
 Informazioni di natura qualitativa
 
 A. Aspetti generali
 Nella presente voce occorre fornire la seguente informativa:
 -  descrizione  delle  principali  fonti  del rischio di tasso di interesse  nonche'  degli  eventuali cambiamenti intervenuti rispetto all'esercizio precedente, se rilevanti;
 - sintetica  illustrazione  degli  obiettivi  e delle strategie sottostanti   all'attivita'   di   negoziazione   e   di   come  essi interagiscono   con  gli  obiettivi  e  le  strategie  riferiti  alla complessiva   operativita'   della  banca.  Tale  illustrazione  deve includere  il ruolo svolto dalla banca nell'attivita' di negoziazione ("market  maker",  arbitraggista,  attivita'  in  proprio,  ecc.), le principali  caratteristiche,  se  di  importo rilevante, dei prodotti finanziari innovativi o complessi negoziati, le politiche sottostanti all'attivita'  in  derivati  finanziari  specificando  se  si ricorre maggiormente a derivati quotati o non quotati;
 - nel    caso   di   modifiche   significative   nella   condotta dell'attivita'  di  negoziazione  occorre  descrivere  i  cambiamenti intervenuti e le relative motivazioni.
 
 B.  Processi  di  gestione  e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse.
 Nella presente voce occorre fornire la seguente informativa:
 1)  sintetica  descrizione  dei  processi  interni di controllo e gestione  del rischio di tasso di interesse (struttura organizzativa, esistenza  di  limiti  all'assunzione dei rischi, ecc.) nonche' degli eventuali   cambiamenti   significativi   intervenuti   rispetto   al precedente esercizio;
 2)  illustrazione  delle  metodologie utilizzate per l'analisi di sensitivita'   al   rischio   di   tasso   di  interesse  (principali caratteristiche),  dei metodi di valutazione dei risultati conseguiti nonche'  dei  cambiamenti, se rilevanti, intervenuti nell'esposizione al rischio rispetto al precedente esercizio. In particolare, nel caso di utilizzo di modelli interni occorre illustrare:
 -  le  principali  assunzioni e i parametri sottostanti (modello utilizzato,  attivita'  coperte dal modello, modalita' di trattamento delle  opzioni,  periodo  di  detenzione,  periodo  di  osservazione, intervallo di confidenza);
 -  le  metodologie  utilizzate  per  aggregare i vari profili di rischio;
 -  le  assunzioni  sottostanti  alle correlazioni tra fattori di rischio;
 -  le  politiche e le procedure interne di verifica a posteriori dei risultati del modello con quelli reali (c.d. "back testing");
 -  le  politiche  e  le procedure interne di analisi di scenario (c.d. "stress testing").
 Va  dichiarato  se  i  modelli  interni sono utilizzati o meno nel calcolo  dei  requisiti  patrimoniali  sui  rischi  di  mercato,  con indicazione dei portafogli interessati.
 Informazioni di natura quantitativa
 
 1.  Portafoglio  di  negoziazione  di vigilanza: distribuzione per durata  residua  (data  di  riprezzamento)  delle  attivita'  e delle passivita' finanziarie per cassa e dei derivati finanziari
 La   presente  tavola  puo'  non  essere  redatta  se  nella  nota integrativa  viene  fornita  un'analisi di sensitivita' al rischio di tasso di interesse in base ai modelli interni o ad altre metodologie. Qualora  quest'ultima  analisi  non copra una quota significativa del portafoglio di negoziazione della banca, allora la tavola va prodotta con  riferimento  alla  porzione  del portafoglio di negoziazione non inclusa nell'analisi basata sui modelli interni.
 La distribuzione temporale delle attivita', delle passivita' e dei derivati  finanziari  deve essere effettuata in base alla loro durata residua  per data di riprezzamento. Questa corrisponde all'intervallo temporale mancante tra la data di riferimento del bilancio e la prima successiva  data  di  revisione  del  rendimento  dell'operazione. In particolare,  per  i  rapporti  a  tasso  fisso  tale  durata residua corrisponde   all'intervallo   temporale  compreso  tra  la  data  di riferimento  del  bilancio  e  il termine contrattuale di scadenza di ciascuna  operazione  (occorre  a  tal  fine  tenere  conto  anche di eventuali accordi modificativi dei patti iniziali).
 La   classificazione   per   vita   residua  deve  essere  operata separatamente   per  le  principali  valute  di  denominazione  delle attivita', passivita' e derivati finanziari. Le valute residuali sono aggregate in un'unica tavola.
 Le  attivita'  e  le  passivita'  per cassa vanno indicate al fair value  determinato  in  base  al  "corso  secco".  Per i titoli "zero coupon"   ovvero   "one   coupon"  occorre  indicare  anche  i  ratei d'interesse  maturati  sino alla data di rilevazione. Per i contratti derivati  senza titolo sottostante si puo' fare riferimento al valore nozionale.  Le  opzioni  vanno  rilevate in base al "delta equivalent value".
 Gli  scoperti  tecnici  vanno  classificati  in  base  alla durata residua dei titoli cui si riferiscono.
 Nella sottovoce "derivati finanziari" non devono essere rilevati i contratti  derivati interni. Vanno invece inclusi anche i derivati su tassi   d'interesse  e  su  valute  incorporati  in  altri  strumenti finanziari (es. "IRS" incluso nel "TROR", "cap", "floor").
 Le  operazioni  di  pronti  contro  termine (attive e passive) e i riporti  (attivi  e  passivi) sono rilevati in base alla vita residua delle operazioni stesse.
 Nello  scaglione "a vista" devono essere ricondotte le attivita' e le  passivita' finanziarie "a vista" dello stato patrimoniale nonche' le altre attivita' e passivita' con durata residua non superiore a 24 ore.
 I  contratti  di  "interest  rate  swap" che prevedono un capitale nozionale variabile nel tempo ("amortizing", "accreting", ecc.) vanno convenzionalmente  rilevati  come  combinazione dei contratti IRS del tipo "plain vanilla" nei quali possono essere scomposti (12).
 I   derivati   finanziari   sono  rilevati  come  combinazione  di un'attivita'  e  di una passivita' a pronti di uguale importo (metodo della doppia entrata). Le corrispondenti posizioni vanno classificate per vita residua in base ai seguenti criteri:
 -  i  derivati  finanziari  in  cui  vengano  scambiati flussi di interesse  a  tasso fisso con flussi di interesse a tasso indicizzato (come,  ad  esempio,  gli  "interest  rate swaps") corrispondono alla combinazione  di  un'attivita'  (o  passivita) a tasso fisso e di una passivita'   (o  attivita)  a  tasso  indicizzato;  conseguentemente, occorre   rilevare  una  posizione  lunga  (o  corta)  corrispondente all'attivita'  (o  passivita)  a  tasso  fisso nella fascia temporale relativa alla durata residua del contratto (13) e una posizione corta (o  lunga)  corrispondente  alla  passivita'  (o  attivita)  a  tasso indicizzato nella fascia temporale relativa al momento antecedente il primo  successivo periodo di determinazione degli interessi; i flussi di  uno swap riferiti a valute diverse sono ricondotti ciascuno nella distribuzione per vita residua della pertinente valuta;
 - per  gli altri derivati finanziari (ad esempio, compravendite a termine,  "forward  rate  agreements")  occorre  rilevare (secondo la posizione  contrattuale  assunta)  una  posizione  lunga (o corta) in corrispondenza   della   fascia   temporale  relativa  alla  data  di regolamento  e  una posizione corta (o lunga) in corrispondenza della fascia temporale relativa alla durata residua del contratto (14);
 - i   derivati   finanziari   su   valute  sono  equiparati  alla combinazione  di  una  posizione lunga sulla valuta da ricevere e una posizione  corta  sulla  valuta  da  consegnare;  tali posizioni sono attribuite  alla  fascia  temporale  nella  quale  cade  la  data  di regolamento.
 I rapporti che prevedono la corresponsione di un tasso d'interesse a  tasso  fisso  (indicizzato) e la facolta' di trasformarlo, dopo un determinato  intervallo temporale, in tasso indicizzato (fisso) vanno trattati   come   una   combinazione   di   rapporti  a  tasso  fisso (indicizzato)  e  di  opzioni su tassi di interesse che consentono la vendita  (l'acquisto)  del  tasso  di  interesse  fisso contro quello indicizzato.
 In  calce  alla tabella occorre descrivere l'effetto di variazioni dei  tassi  di  interesse  pari  a  +/- 100 punti base sul margine di intermediazione,  sul  risultato  di esercizio e sul patrimonio netto nonche' i risultati delle analisi di scenario.
 
 2.  Portafoglio  di  negoziazione di vigilanza - modelli interni e altre metodologie per l'analisi di sensitivita'
 Nel  caso  di  utilizzo  di  modelli  interni  basati sul valore a rischio (VaR) occorre fornire, fra l'altro, le seguenti informazioni:
 - VaR di fine periodo, medio, minimo, massimo;
 - distribuzione del VaR nell'esercizio;
 - numero  di giorni nei quali le perdite (effettive e/o teoriche) hanno  superato  il  VaR,  con  relativo  commento;  va possibilmente fornito  un  grafico  che metta a confronto VaR e risultati economici giornalieri.
 Nel  caso  di  utilizzo di modelli interni non basati sul VaR o di altre   metodologie   occorre   fornire,  fra  l'altro,  le  seguenti informazioni:
 - esposizione al rischio di fine periodo, media, minima, massima;
 - risultati di "back testing".
 Devono   formare   oggetto  di  descrizione  gli  effetti  di  una variazione  dei  tassi di interesse di +/- 100 punti base sul margine di intermediazione, sul risultato di esercizio e sul patrimonio netto nonche' i risultati delle analisi di scenario.
 
 2.2 - Rischio di tasso di interesse - Portafoglio bancario
 Il  portafoglio  bancario  e'  costituito  da  tutti gli strumenti finanziari   attivi   e  passivi  non  compresi  nel  portafoglio  di negoziazione di cui alla sezione 2.1.
 Informazioni di natura qualitativa
 
 A.  Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse
 Nella presente voce occorre fornire la seguente informativa:
 - descrizione  delle  principali  fonti  del  rischio di tasso di interesse,  distinguendo  tra  rischio di tasso di interesse da "fair value" e da "flussi finanziari" ("cash flow hedge");
 - sintetica  descrizione  dei  processi  interni  di  gestione  e controllo del rischio di tasso di interesse (struttura organizzativa, limiti  all'assunzione  dei  rischi, frequenza dei controlli, ecc.) e degli  eventuali  cambiamenti  rispetto  al  precedente esercizio, se rilevanti;
 - sintetica  illustrazione  dei metodi di misurazione e controllo del   rischio  di  tasso  di  interesse  e  delle  procedure  per  la valutazione dei risultati conseguiti. Nel caso di utilizzo di modelli interni   occorre  fornire  le  medesime  informazioni  previste  per l'attivita'  di  negoziazione.  Va  illustrato  il  trattamento delle opzioni di rimborso anticipato acquistate ed emesse.
 B. Attivita' di copertura del fair value
 Nella presente voce occorre descrivere:
 -  gli  obiettivi  e  strategie  sottostanti  alle  operazioni di copertura  del  fair  value,  distinguendo tra coperture specifiche e generiche;
 -  le tipologie di contratti derivati utilizzati per la copertura (incluso se quotati o non quotati) e natura del rischio coperto (solo rischio   di  tasso  o  anche  spread),  distinguendo  tra  coperture specifiche e generiche.
 C. Attivita' di copertura dei flussi finanziari
 Nella presente voce occorre descrivere:
 -  gli  obiettivi  e  le strategie sottostanti alle operazioni di copertura  dei  flussi  finanziari  (incluse  le  transazioni  future attese), distinguendo tra coperture specifiche e generiche;
 - le  tipologie  di  contratti  derivati  utilizzati  (incluso se quotati  o non quotati) e la natura del rischio coperto, distinguendo tra coperture specifiche e generiche;
 - i  periodi  nei  quali  ci  si attende che i flussi di cassa si manifestino e influenzino il conto economico;
 - le   transazioni   future   oggetto   di   copertura   la   cui manifestazione non e' piu' attesa.
 Informazioni di natura quantitativa
 
 1.  Portafoglio  bancario:  distribuzione  per durata residua (per data di riprezzamento) delle attivita' e delle passivita' finanziarie
 La   presente  tavola  puo'  non  essere  redatta  se  nella  nota integrativa  viene  fornita  un'analisi di sensitivita' al rischio di tasso di interesse in base ai modelli interni o ad altre metodologie. Qualora  quest'ultima  analisi  non copra una quota significativa del portafoglio  bancario  della  banca,  allora  la  presente  tavola va prodotta  con  riferimento alla porzione del portafoglio bancario non inclusa nell'analisi basata sui modelli interni.
 La distribuzione temporale delle attivita', delle passivita' e dei derivati  finanziari  deve essere effettuata in base alla loro durata residua  per  data di riprezzamento, per la cui definizione si rinvia alla tavola 1 del portafoglio di negoziazione.
 La   classificazione   per   vita   residua  deve  essere  operata separatamente   per  le  principali  valute  di  denominazione  delle attivita', passivita' e derivati finanziari. Le valute residuali sono aggregate in un'unica tavola.
 Le  operazioni  per cassa vanno indicate al valore di bilancio, ad eccezione  di  quelle oggetto di copertura del "fair value" che vanno depurate  delle  relative  plus/minusvalenze.  Per  le operazioni con piano  di  ammortamento  occorre  far riferimento alla durata residua delle singole rate.
 La  ripartizione  delle  attivita'  finanziarie  valutate al costo ammortizzato  nelle  fasce  di vita residua va operata attribuendo ai fondi   svalutazione   collettive   una  vita  residua  convenzionale determinata in base alla percentuale di distribuzione delle attivita' nelle singole fasce di vita residua (15).
 Il  valore da attribuire ai derivati finanziari collegati a titoli di  debito,  a  tassi  di  interesse o a valute e' il seguente: a) ai contratti  di deposito e di finanziamento stipulati e da erogare o da ricevere  a  una data futura predeterminata l'importo da erogare o da ricevere;  b) alle opzioni il "delta equivalent value"; c) agli altri contratti  derivati  con  titolo sottostante il prezzo di regolamento delle  operazioni stesse (16); d) agli altri contratti derivati senza titolo sottostante il valore nozionale.
 I  contratti  di  "interest  rate  swap" che prevedono un capitale nozionale variabile nel tempo ("amortizing", "accreting", ecc.) vanno convenzionalmente  rilevati  come  combinazione dei contratti IRS del tipo "plain vanilla" nei quali possono essere scomposti.
 I  derivati  finanziari  vanno  rilevati  in  base al metodo della "doppia entrata" indicato nella sezione 2.1.
 I  rapporti  (attivi e passivi) che prevedono la corresponsione di un  tasso  d'interesse  indicizzato con una soglia minima e/o massima vanno  trattati come una combinazione di rapporti a tasso indicizzato e di opzioni del tipo "floor" e/o "cap".
 I  rapporti attivi e passivi che prevedono la corresponsione di un tasso  d'interesse  a  tasso  fisso  (indicizzato)  e  la facolta' di trasformarlo,  dopo  un  determinato  intervallo  temporale, in tasso indicizzato  (fisso) vanno trattati come una combinazione di rapporti a  tasso  fisso  (indicizzato) e di opzioni su tassi di interesse che consentono  la  vendita  (l'acquisto)  del  tasso  di interesse fisso contro quello indicizzato.
 Nello  scaglione "a vista" devono essere ricondotte le attivita' e le passivita' finanziarie "a vista" dello stato patrimoniale, nonche' le altre attivita' e passivita' con durata residua non superiore a 24 ore (17). Il deposito di riserva obbligatoria nonche' i finanziamenti e  titoli  insoluti  o  in  sofferenza  sono  attribuiti  alla fascia temporale "durata indeterminata".
 Nella sottovoce "derivati finanziari" figurano anche i derivati di copertura del rischio di tasso di interesse ("cash flow hedge", "fair value  hedge")  delle  operazioni  del portafoglio bancario nonche' i derivati esposti al rischio di tasso d'interesse incorporati in altri strumenti  finanziari.  Non  devono  formare oggetto di rilevazione i contratti derivati interni.
 In   calce   alla  tavola  occorre  descrivere  l'effetto  di  una variazione  dei  tassi  di  interesse  pari  a +/- 100 punti base sul margine  di  interesse,  sul  risultato  di esercizio, sul patrimonio netto, nonche' i risultati delle analisi di scenario.
 
 2.  Portafoglio bancario - modelli interni e altre metodologie per l'analisi di sensitivita'
 Nel  caso  di  utilizzo  di modelli o di altre metodologie interni vanno  fornite  le medesime informazioni richieste per il portafoglio di negoziazione.
 2.3 - Rischio di prezzo - Portafoglio di negoziazione di vigilanza
 Ai  fini  della compilazione della presente sezione si considerano esclusivamente   gli   strumenti   finanziari  (titoli  di  capitale, O.I.C.R.,  contratti  derivati su O.I.C.R., su titoli di capitale, su indici azionari, su metalli preziosi (diversi dall'oro), su merci, su altre  attivita)  rientranti  nel  "portafoglio  di  negoziazione  di vigilanza"  come definito nella disciplina relativa alle segnalazioni di  vigilanza  sui  rischi  di  mercato (cfr. Circolare n. 155 del 18 dicembre  1991 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" emanata dalla Banca   d'Italia).   Sono  fornite  le  informazioni  riguardanti  le variazioni di prezzo dipendenti dalle fluttuazioni delle variabili di mercato e da fattori specifici degli emittenti o delle controparti.
 Informazioni di natura qualitativa
 
 A. Aspetti generali
 Occorre  fornire  un'informativa  analoga a quella prevista per il "rischio  di  tasso  di  interesse  -  portafoglio di negoziazione di vigilanza" (sezione 2.1).
 
 B.  Processi  di  gestione  e metodi di misurazione del rischio di prezzo
 Occorre  fornire  un'informativa  analoga a quella prevista per il "rischio  di  tasso  di  interesse  -  portafoglio di negoziazione di vigilanza" (sezione 2.1).
 Informazioni di natura quantitativa
 
 1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: esposizioni per cassa in titoli di capitale e O.I.C.R.
 In  calce alla tavola, se rilevante, va fornito il dettaglio degli O.I.C.R.   in  funzione  della  natura  delle  attivita'  sottostanti (obbligazionario, azionario, altri).
 
 2.  Portafoglio  di negoziazione di vigilanza: distribuzione delle esposizioni  in titoli di capitale e indici azionari per i principali Paesi del mercato di quotazione
 La   presente  tavola  puo'  non  essere  redatta  se  nella  nota integrativa  viene  fornita  un'analisi di sensitivita' al rischio di prezzo  basata  sui  modelli  interni  o  altre  metodologie. Qualora quest'ultima   analisi   non   copra   una  quota  significativa  del portafoglio di negoziazione della banca, allora la tavola va prodotta con  riferimento  alla  porzione  del portafoglio di negoziazione non inclusa nell'analisi basata sui modelli interni o altre metodologie.
 Occorre  indicare  separatamente  i  Paesi  dei primi 5 principali mercati  di  quotazione  dei titoli di capitale ed indici azionari in portafoglio.  I  "restanti  paesi" formano convenzionalmente un unico mercato di quotazione.
 I  titoli di capitale nonche' le compravendite non ancora regolate e  i  contratti derivati su titoli di capitale devono essere rilevati al  fair  value  dei  titoli  stessi.  I contratti derivati su indici azionari devono essere rilevati al valore nozionale. Le opzioni vanno rilevate  in  base  al  "delta  equivalent value". Non devono formare oggetto di rilevazione i contratti derivati interni.
 Per  i  derivati  finanziari  su  titoli di capitale si deve tener conto  soltanto  delle  posizioni  lunghe  o corte riferite al titolo sottostante.  Ad esempio, nel caso di acquisto a termine di un'azione occorre   rilevare   unicamente   la   posizione   lunga  nell'azione sottostante  ed  escludere  quella  corta con scadenza corrispondente alla data di regolamento del contratto.
 La  negoziazione  di  un  "equity  swap"  in cui un ente riceve un ammontare  basato sulla variazione di una azione (o indice azionario) "X"  e  paga  un  ammontare  basato sulla variazione di una azione (o indice  azionario)  "Y"  equivale  alla combinazione di una posizione lunga  nell'azione  (o  nell'indice azionario) "X" e di una posizione corta nell'azione (o nell'indice azionario) "Y".
 L'acquisto  di  un'opzione  "call"  e  la  vendita  (emissione) di un'opzione  "put"  sono  equiparati a posizioni lunghe sul titolo cui fanno  riferimento.  La  vendita  (emissione)  di un'opzione "call" e l'acquisto  di un'opzione "put" sono equiparati a posizioni corte sul titolo cui fanno riferimento. I warrants in portafoglio sono trattati alla stessa stregua delle opzioni "call".
 In   calce   alla  tavola  occorre  descrivere  l'effetto  di  una variazione  dei prezzi dei titoli di capitale e degli indici azionari sul  margine  di  intermediazione,  sul  risultato  d'esercizio e sul patrimonio netto, nonche' i risultati delle analisi di scenario.
 
 3.  Portafoglio  di  negoziazione di vigilanza - modelli interni e altre metodologie per l'analisi di sensitivita'
 Occorre  fornire  un'informativa  analoga a quella prevista per il "rischio  di  tasso  d'interesse  -  portafoglio  di  negoziazione di vigilanza"  (sezione  2.1),  ad  eccezione  degli effetti sul margine d'interesse che vanno invece riferiti al margine di intermediazione.
 2.4 - Rischio di prezzo - Portafoglio bancario
 
 Ai  fini  della presente sezione si considerano esclusivamente gli strumenti   finanziari   (titoli  di  capitale,  O.I.C.R.,  contratti derivati  su  O.I.C.R., su titoli di capitale, su indici azionari, su metalli  preziosi  (diversi  dall'oro),  su merci, su altre attivita) diversi  dai quelli inclusi nella corrispondente informativa relativa al  portafoglio  di  negoziazione  (sezione  2.3).  Sono  fornite  le informazioni  riguardanti  le  variazioni  di prezzo dipendenti dalle fluttuazioni  delle variabili di mercato e da fattori specifici degli emittenti o delle controparti.
 Informazioni di natura qualitativa
 
 A.  Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di prezzo
 Occorre  fornire  un'informativa  analoga a quella prevista per il "rischio di tasso d'interesse - portafoglio bancario" (2.2).
 
 B. Attivita' di copertura del rischio di prezzo
 Occorre  fornire  un'informativa  analoga a quella prevista per il "rischio di tasso d'interesse - portafoglio bancario" (2.2).
 Informazioni di natura quantitativa
 
 1.  Portafoglio  bancario:  esposizioni  per  cassa  in  titoli di capitale e O.I. C.R.
 In  calce alla tavola, se rilevante, va fornito il dettaglio degli O.I.C.R.   in  funzione  della  natura  delle  attivita'  sottostanti (obbligazionario, azionario, altri).
 
 2.  Portafoglio bancario - modelli interni e altre metodologie per l'analisi di sensitivita'
 Occorre  fornire un'informativa analoga a quella prevista per il " rischio di tasso d'interesse - portafoglio bancario" (sezione 2.2).
 2.5 - Rischio di cambio
 
 Rientrano  nell'ambito  di  applicazione  del  presente profilo di rischio  tutte  le  attivita'  e  le passivita' (in bilancio e "fuori bilancio")  in  valuta, ivi incluse le operazioni in curo indicizzate all'andamento  dei  tassi  di  cambio  di  valute. Sono assimilate ai rapporti in valuta anche le operazioni sull'oro.
 Informazioni di natura qualitativa
 
 A.  Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di cambio
 Occorre  fornire  un'informativa  analoga a quella prevista per il "rischio  di tasso d'interesse - portafoglio bancario" (2.2), nonche' la  descrizione  del  ruolo  svolto  dal  gruppo nell'operativita' in valuta. Occorre anche dichiarare se il modello interno basato sul VaR e'  utilizzato  nel  calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato.
 
 B. Attivita' di copertura del rischio di cambio
 Occorre  fornire  un'informativa  analoga a quella prevista per il "rischio   di   tasso  d'interesse  -  portafoglio  bancario"  (2.2), distinguendo  tra copertura del patrimonio netto di un'entita' estera e copertura di altre attivita' e passivita'.
 Informazioni di natura quantitativa
 
 1.  Distribuzione  per  valuta  di  denominazione delle attivita', delle passivita' e dei derivati
 Le   valute  indicate  nelle  colonne  hanno  carattere  meramente indicativo;  la tabella va prodotta fornendo il dettaglio delle prime 5 principali valute.
 Le  attivita' e le passivita' indicizzate al tasso di cambio di un paniere    di   valute   vanno   scomposte   nelle   diverse   valute proporzionalmente   al   peso  di  ciascuna  valuta  nel  paniere  di riferimento.
 Nella  voce "attivita' finanziarie" le attivita' che costituiscono elementi  negativi  del  patrimonio di vigilanza figurano soltanto se coperte dal rischio di cambio.
 Nella  voce "altre attivita'" vanno incluse le attivita' materiali valutate  al  fair value nonche' quelle valutate al costo coperte dal rischio di cambio.
 I  derivati  finanziari su merci vanno rilevati limitatamente alle posizioni  (lunghe  o  corte) in valuta relative al regolamento delle operazioni.
 Sono escluse dalla rilevazione le operazioni a termine di acquisto o  vendita  di  titoli  in  valuta  con  regolamento  nella valuta di denominazione del titolo.
 In  calce  alla  tavola occorre descrivere l'effetto di variazioni dei  tassi  di  cambio  sul margine di intermediazione, sul risultato d'esercizio e sul patrimonio netto, nonche' i risultati delle analisi di  scenario.  Tali effetti non vanno descritti qualora siano forniti nel  successivo  paragrafo 2 "Modelli interni e altre metodologie per l'analisi di sensitivita'".
 
 2.   Modelli   interni   e  altre  metodologie  per  l'analisi  di sensitivita'
 Occorre  fornire  un'informativa  analoga a quella prevista per il "rischio di tasso d'interesse - portafoglio bancario" (sezione 2.2).
 2.6 - Gli strumenti finanziari derivati.
 
 A. Derivati finanziari
 
 A.1  Portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali di fine periodo e medi
 Formano  oggetto  di rilevazione nella presente tabella i derivati finanziari inclusi nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.
 Per  i  derivati che comportano o possano comportare lo scambio di capitali   (titoli  o  altre  attivita)  va  indicato  il  prezzo  di regolamento  dei  contratti  stessi  (18).  I  derivati con attivita' sottostanti  denominate  in  valuta e quelli su tassi di cambio vanno valorizzati al cambio corrente a pronti. Dalla sottovoce "contratti a termine"  sono  esclusi  gli acquisti e le vendite c.d. "regular way" rilevati in bilancio sulla base della data di contrattazione.
 Il  valore  nozionale  medio  va calcolato come media semplice dei valori nozionali giornalieri.
 I  contratti  di  "interest  rate  swap" che prevedono un capitale nozionale variabile nel tempo ("amortizing", "accreting", ecc.) vanno convenzionalmente  rilevati  come  combinazione dei contratti IRS del tipo "plain vanilla" nei quali possono essere scomposti.
 Con  riferimento  alla  colonna  "altri  valori"  va  indicata, se rilevante, la tipologia dei sottostanti.
 Relativamente alla sottovoce "altri contratti derivati" va fornito il dettaglio, se rilevante, dei contratti derivati che la compongono.
 In  calce  alla tabella va fornito, se rilevante, il dettaglio dei contratti   derivati   incorporati   in   strumenti   finanziari   di negoziazione.
 
 A.2  Portafoglio bancario: valori nozionali di fine periodo e medi A.2.1 Di copertura
 Formano  oggetto  di rilevazione nella presente tabella i derivati finanziari  di copertura inclusi nel portafoglio bancario. Le opzioni emesse  dalla  banca  formano  oggetto  di  rilevazione soltanto se a copertura di opzioni acquistate.
 Si  applicano  i  criteri  di  rilevazione indicati per i derivati finanziari inclusi nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.
 
 A.2.2 Altri derivati
 Formano  oggetto  di rilevazione nella presente tabella i derivati finanziari  rilevati  in bilancio nel portafoglio di negoziazione, ma non rientranti nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.
 Si  applicano  i  criteri  di  rilevazione indicati per i derivati finanziari inclusi nei rischi del portafoglio di negoziazione.
 
 A.3 Derivati finanziari: acquisti e vendite dei sottostanti
 Ai  fini  della  compilazione  della  presente  tavola i contratti derivati  su  tassi  di interesse sono classificati convenzionalmente come  "acquisti"  o  come  "vendite"  a seconda che comportino per la banca, rispettivamente, l'acquisto o la vendita del tasso fisso (19).
 I  contratti  che  prevedono  lo  scambio  di  due  valute  (o del differenziale  di  cambio  tra due valute) devono essere indicati una sola  volta,  facendo  convenzionalmente  riferimento  alla valuta da acquistare.  I  contratti  che  prevedono  sia lo scambio di tassi di interesse  sia  lo  scambio  di valute vanno riportati soltanto tra i contratti su "tassi di cambio e oro".
 Si  applicano  i  criteri  di  rilevazione indicati per i derivati finanziari  inclusi  nei  rischi  del  portafoglio di negoziazione di vigilanza.
 Le opzioni "cap" acquistate e quelle "floor" emesse vanno rilevate tra  le  "vendite";  viceversa,  le  opzioni  "cap" emesse e quelle ` floor" acquistate vanno rilevate tra gli "acquisti".
 Sono  esclusi dalla rilevazione i contratti derivati che prevedono lo  scambio  di  due  tassi  di interesse indicizzati ("basir swap"), indici azionari e indici reali.
 
 A.4  Derivati finanziari "over the counter": fair value positivo - rischio di controparte
 
 A.5 Derivati finanziari "over the counter ": fair value negativo - rischio di finanziario
 Formano  oggetto  di rilevazione nella presenti tabelle i derivati finanziari  segnalati  nelle  precedenti sezioni A.1 e A.2 esposti al rischio di controparte o al rischio finanziario.
 I  comparti  economici  di  appartenenza  delle controparti devono essere  individuati facendo riferimento ai criteri di classificazione previsti nel fascicolo "Classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica" edito dalla Banca d'Italia.
 Il   "fair   value  compensato"  e  1"`esposizione  futura"  vanno calcolati  secondo  le  regole  valide  a  fini  di  vigilanza  (cfr. Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991 "Istruzioni per la compilazione delle  segnalazioni  sul  patrimonio  di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" emanata dalla Banca d'Italia).
 Nella colonna "lordo non compensato" figura il fair value positivo o  negativo dei contratti derivati che non formano oggetto di accordi di compensazione.
 Nella  colonna  "lordo compensato" figura il fair value positivo o negativo  dei  contratti  derivati  che formano oggetto di accordi di compensazione  "mista", cioe' tra derivati con sottostanti differenti (es. tasso di interesse e tasso di cambio).
 Nella  colonna  "Sottostanti  differenti  -  compensato" figura il valore  netto  positivo o negativo dei contratti derivati che formano oggetto di accordi di compensazione mista.
 Ove  gli  accordi  di  compensazione riguardino soltanto contratti derivati aventi il medesimo sottostante (es. titoli di debito e tassi di interesse), il relativo valore netto va rilevato convenzionalmente nella  colonna  "lordo  non  compensato".  In  calce  alla tabella va indicato il valore lordo di tali operazioni.
 L"'esposizione  futura"  dei  contratti  derivati  che  non  hanno formato  oggetto  di  accordi  di  compensazione ovvero hanno formato oggetto  di  accordi di compensazione omogenea (cioe' con il medesimo sottostante)   va   rilevata   in   corrispondenza   dei   pertinenti sottostanti.  Viceversa  l'esposizione  futura dei contratti derivati che  hanno formato oggetto di compensazione "mista" va rilevata nella tabella  A.4  oppure  A.5,  a  seconda  che il valore compensato sia, rispettivamente, positivo o negativo.
 
 A.6  Vita  residua  dei  derivati  finanziari  "over the counter": valori nozionali
 Forma  oggetto  di  rilevazione  nella  presente  tabella  la vita residua  degli  strumenti  derivati  finanziari  determinata  facendo riferimento alla scadenza contrattuale dei derivati stessi.
 Nel  caso di "interest rate swap" con capitale nozionale variabile la  vita  residua va calcolata con riferimento a ciascuno dei singoli IRS nei quali possono essere scomposti.
 Sono inclusi gli "interest rate swap" impliciti nei "TROR".
 B. Derivati creditizi
 Ai  fini  della  compilazione  delle presenti tabelle nei derivati creditizi  rientranti  nel portafoglio di "negoziazione di vigilanza" figurano  quelli  rientranti  a  fini  di  vigilanza  nel calcolo dei requisiti  patrimoniali  sui rischi di mercato (cfr. Circolare n. 155 del   18   dicembre   1991  "Istruzioni  per  la  compilazione  delle segnalazioni   sul   patrimonio   di  vigilanza  e  sui  coefficienti prudenziali"   emanata  dalla  Banca  d'Italia),  mentre  i  restanti derivati creditizi vanno inclusi nelle "altre operazioni".
 
 B.1 Derivati creditizi: valori nozionali
 Il  valore  nozionale  medio  va calcolato come media semplice dei valori nozionali giornalieri.
 Nelle voci 1.1 e 2.1 "con scambio di capitali" figurano i derivati su  crediti  che  prevedono  la consegna della "reference obligation" ("phisical delivery").
 
 B.2   Derivati   creditizi:  fair  value  positivo  -  rischio  di controparte
 
 B.3 Derivati creditizi.fair value negativo - rischio finanziario
 I  comparti  economici  di  appartenenza  delle controparti devono essere  individuati facendo riferimento ai criteri di classificazione previsti nel fascicolo "Classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica" edito dalla Banca d'Italia.
 Nella  colonna  "esposizione  futura"  figurano i valori calcolati secondo  le  regole valide a fini di vigilanza (cfr. Circolare n. 155 del   18   dicembre   1991  "Istruzioni  per  la  compilazione  delle segnalazioni   sul   patrimonio   di  vigilanza  e  sui  coefficienti prudenziali" emanata dalla Banca d'Italia).
 Nella  voce  "altre  operazioni  -  acquisti  di protezione" vanno inclusi  i  derivati creditizi di copertura rinetranti nell'ambito di applicazione dello IAS 39.
 Non  e'  richiesto  il  fair  value  negativo  relativo a derivati creditizi  nei  quali  la  banca assume la posizione di venditrice di protezione  ("protection seller"), in quanto l'esposizione massima di tali derivati e' rilevata nella sezione rischio di credito.
 
 B.4  Vita  residua  dei  contratti  derivati  su  crediti:  valori nozionali
 Forma  oggetto  di  rilevazione  nella  presente  tabella  la vita residua  degli  strumenti  derivati  su  crediti  determinata facendo riferimento alla scadenza contrattuale dei derivati stessi.
 La  "reference  obligation" e' "qualificata" o "non qualificata" a seconda che sia o meno uno strumento qualificato, come definito dalla normativa  di  vigilanza  sui  rischi  di mercato relativa al rischio specifico.  Questo  criterio  si  applica  a  prescindere dalla forma tecnica della "reference obligation".
 SEZIONE 3 - RISCHIO DI LIQUIDITA'
 Informazioni di natura qualitativa
 
 A.  Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidita'
 Nella  presente  voce  occorre  descrivere  le principali fonti di manifestazione  del rischio di liquidita', le politiche di gestione e la  struttura  organizzativa  preposta  al controllo di tale rischio, nonche'  i  sistemi interni di misurazione e controllo del rischio di liquidita'.
 Informazioni di natura quantitativa
 
 1.  Distribuzione  temporale per durata residua contrattuale delle attivita' e passivita' finanziarie
 La distribuzione temporale delle attivita', delle passivita' e dei derivati  finanziari  con scambio di capitale deve essere effettuata, sia  per  le  operazioni  a  tasso  fisso  sia  per  quelle  a  tasso indicizzato,   in  base  alla  durata  residua  contrattuale.  Questa corrisponde   all'intervallo   temporale  compreso  tra  la  data  di riferimento  del  bilancio  e  il termine contrattuale di scadenza di ciascuna  operazione  (occorre  a  tal  fine  tenere  conto  anche di eventuali accordi modificativi dei patti iniziali).
 La   classificazione   per   vita   residua  deve  essere  operata separatamente   per  le  principali  valute  di  denominazione  delle attivita', passivita' e derivati finanziari. Le valute residuali sono aggregate in un'unica tavola.
 Le colonne "da oltre 1 anno fino a 5 anni" e "oltre 5 anni" mirano ad  avere  un  quadro  completo  della distribuzione delle attivita', passivita' e derivati finanziari per durata residua contrattuale.
 Per   le   operazioni   con  piano  di  ammortamento  occorre  far riferimento  alla  durata  residua  delle singole rate e il valore da considerare   e'   quello   risultante   dal  piano  di  ammortamento contrattuale.  Le altre operazioni per cassa vanno indicate al valore di  bilancio,  ad  eccezione di quelle valutate al costo ammortizzato oggetto  di  copertura  dal  "fair  value"  che  vanno depurate delle relative plus/minusvalenze.
 Gli  scoperti  tecnici  vanno  classificati  in  base  alla durata residua dei titoli cui si riferiscono.
 Nello  scaglione "a vista" devono essere ricondotte le attivita' e le passivita' finanziarie "a vista" dello stato patrimoniale, nonche' le altre attivita' e passivita' con durata residua non superiore a 24 ore (20).
 Le  operazioni  "fuori  bilancio" vanno rilevate in base al metodo della  "doppia  entrata" indicato nella sezione 2.1 "rischio di tasso di interesse portafoglio di negoziazione".
 Le opzioni figurano in base al "delta equivalent value".
 Nella voce impegni irrevocabile a erogare fondi figurano anche gli impegni  sottostanti  a  derivanti  su  crediti  in  cui  la  banca e venditrice  di  protezione (protection seller) nonche' i depositi e i finanziamenti da effettuare.
 
 2. Distribuzione settoriale delle passivita' da effetuare.
 La   distribuzione   delle  passivita'  finanziarie  per  comparto economico  di  appartenenza  dei  creditori  deve  essere  effettuata secondo   i   criteri   di  classificazione  previsti  nel  fascicolo classificazione  della  clientela  per  settori e gruppi di attivita' economica edito dalla banca d'Italia.
 
 3. Distribuzione territoriale delle passivita' finanziarie.
 Se  la  componente  estera  non e' rilevante la tavola deve essere modificata  aprendo la colonna Italia nelle quattro sottocolonne Nord Ovest, Nord Est, Centro Suid, Isole; la componente estera invece deve essere aggregata nell'unica colonna Resto del mondo.
 Sezione 4 - Rischio operativo
 Informazioni di natura qualitativa.
 
 A.  Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo
 Nella  presente  voce  occorre  descrivere  le principali fonti di manifestazione   e  la  natura  del  rischio  operativo,  nonche'  la struttura  organizzativa  proposta  al  controllo di tale rischio. Va anche  fornita  una  descrizione  delle pendenze legali rilevanti con indicazione  delle  possibili  perdite.  Occorre inoltre descrivere i sistemi  interni  di  misurazione,  gestione  e controllo del rischio operativo, nonche' le valutazioni della performance di gestione.
 Informazioni di natura quantitativa
 
 Formano   oggetto   di   rilevazione  le  informazioni  di  natura quantitativa  concernenti  il  rischio operativo. Occorre distinguere tra le principali fonti di manifestazioni del rischio operativo.
 
 --------------------
 (1)  Comprese  le  attivita' e le passivita' finanziarie di
 negoziazione  eventualmente  incluse, ai fini del bilancio,
 in  un  gruppo  di  attivita'  e  passivita'  in  corso  di
 dismissione.
 (2)  Comprese  le  attivita'  e  le passivita' finanziarie,
 diverse  da  quelle di negoziazione, eventualmente incluse,
 ai  fini  del  bilancio,  nelle  "singole  attivita'" e nei
 gruppi di attivita' e passivita' in corso di dismissione.
 (3)  Tale  utilizzo,  pertanto, non e' espressione da parte
 della   Banca  d'Italia  di  alcun  giudizio  di  merito  o
 preferenza sulle agenzie di rating.
 (4)  Tali  banche  devono fornire le informazioni richieste
 indipendentemente  dal  fatto  che esse detengano posizioni
 (in  bilancio  e  "fuori  bilancio")  nei  confronti  delle
 cartolarizzazioni.
 (5)   Mutui   ipotecari  su  immobili  residenziali  e  non
 residenziali, leasing, carte di credito, titoli, ecc.
 (6)   Sofferenze,   incagli,   esposizioni   ristrutturate,
 esposizioni scadute, esposizioni in bonis.
 (7)  Italia  (Nord-Ovest;  Nord-Est;  Centro; Sud e Isole),
 altri  Paesi europei (Paesi U.E.; Paesi non U.E.), America,
 Resto del mondo.
 (8)   Stati,   altri   enti   pubblici,   banche,  societa'
 finanziarie,  assicurazioni, imprese non finanziarie, altri
 soggetti.
 (9)  Ad  esempio,  qualora  la  cartolarizzazione  riguardi
 attivita'  per  1000 di cui 600 proprie e 400 di terzi e la
 banca  abbia  in  portafoglio titoli "junior" per 100, esso
 indica  60 nella voce A relativa alle attivita' sottostanti
 proprie   e   40  nella  voce  B  relativa  alle  attivita'
 sottostanti di terzi.
 (10)  A  titolo  di  esempio,  si  ipotizzi che a fronte di
 un'operazione  di  cartolarizzazione  di attivita' di terzi
 pari  a 1000, di cui 500 sofferenze e 500 crediti in bonis,
 vengano emessi titoli "senior" per 400, "mezzanine" per 500
 e  "junior"  per  100  e  che la banca abbia in portafoglio
 titoli  "senior" per 200 e "mezzanine" per 100. In tal caso
 i   crediti   in  bonis  sono  imputati  fino  a  400  alle
 esposizioni "senior" e, per il residuo 100, ai "mezzanine";
 le differenze sono imputate per 400 ai "mezzanine" e per il
 residuo 100 ai "junior". Partendo da questa allocazione, la
 banca  deve  indicare 200, in corrispondenza della voce B.2
 "attivita'  sottostanti di terzi - altre attivita'" e della
 colonna  "esposizioni  per  cassa - senior", 20 (0,2 * 100,
 dove  0,2  e'  pari  al  rapporto tra il residuo credito in
 bonis  di  100  e  il totale dei titoli "mezzanine" 500) in
 corrispondenza  della  voce  B.2  "attivita' sottostanti di
 terzi  -  altre attivita'" e della colonna "esposizioni per
 cassa  -  mezzanine"  e 80 in corrispondenza della voce B.1
 "attivita' sottostanti di terzi - attivita' deteriorate " e
 della colonna "esposizioni per cassa - mezzanine".
 (11)   Si   ipotizzi   un'operazione  di  cartolarizzazione
 tradizionale  "multi-originator", realizzata dalle banche X
 e Y nella quale:
 1.  sia  stato ceduto ad una societa' veicolo al prezzo di
 200  un  portafoglio  di attivita' finanziarie - costituito
 per  l'80%  da  attivita'  della  banca  X  e per il 20% da
 attivita'  della  banca Y - composto da sofferenze per 100,
 incagli per 80, altre attivita' per 20;
 2.  la  societa'  veicolo abbia emesso titoli "senior" per
 130, "mezzanine" per 50 e "junior" per 20;
 3. i titoli "junior" siano stati sottoscritti per 10 dalla
 banca  X  e per 10 dalla banca Y, corrispondenti ciascuno a
 una  quota  pari  al  50%  (10/20)  del  totale  dei titoli
 "junior" riferiti alla medesima cartolarizzazione; la quota
 dei titoli "junior" detenuti dalle banche resta sempre pari
 a quella iniziale (nell'esempio, 50%);
 4.  le  attivita' cedute sono state cancellate dai bilanci
 della banca X e Y.
 In  questo  caso,  la  banca  X  nel  redigere il bilancio,
 rileva:   40   (100*80%*50%)   nella  sottovoce  A.1.1,  10
 (100*20%*50%)  nella  sottovoce  B.1, 32 (80*80%*50%) nella
 sottovoce  A.1.2,  8  (80*20%*50%)  nella  sottovoce B.2, 8
 (20*80%*50%)  nella  sottovoce A.1.5 e 2 (20*20%*50%) nella
 sottovoce B.5.
 (12)  Si  ipotizzi  un "amortizing swap" avente le seguenti
 caratteristiche  contrattuali:  a)  data  di negoziazione 2
 gennaio  anno  T;  b)  prima  data  di  revisione del tasso
 indicizzato  4  gennaio  anno  T; successive revisioni ogni
 anno  il 2 gennaio; c) liquidazione differenziale ogni anno
 alla  data  del  31 dicembre; d) data di scadenza 2 gennaio
 anno T+4; e) valore nozionale 1° anno 500 Euro, 2° anno 440
 Euro,  3°  anno  360  Euro,  4° anno 260 Euro. Detto IRS va
 convenzionalmente  scomposto  e segnalato come combinazione
 dei  seguenti  4 contratti IRS del tipo "plain vanilla": 1)
 il  primo  IRS  ha  un  capitale nozionale di 260 Euro e le
 altre condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto
 IRS  originario; 2) il secondo IRS ha un capitale nozionale
 di  100  Euro  (360-260),  scadenza 2 gennaio anno T+3 e le
 altre condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto
 IRS originario; 3) il terzo IRS ha un capitale nozionale di
 80  Euro  (440-360), scadenza 2 gennaio anno T+2 e le altre
 condizioni  contrattuali  uguali a quelle del contratto IRS
 originario; 3) il quarto IRS ha un capitale nozionale di 60
 Euro  (500-440),  scadenza  2  gennaio  anno T+1 e le altre
 condizioni  contrattuali  uguali a quelle del contratto IRS
 originario.
 (13)   Scadenza  dell'intero  periodo  di  riferimento  del
 contratto.
 (14) Durata residua dello strumento finanziario sottostante
 per le compravendite a termine; tempo mancante alla data di
 regolamento   piu'   tempo   di   durata   dello  strumento
 finanziario  sottostante  o  del periodo di riferimento del
 contratto  per  i  F.R.A.  e  per  i contratti derivati con
 titolo   sottostante   fittizio   (ad  esempio,  i  futures
 negoziati  sul  MIF).  Ad  esempio, nel caso di vendita a 3
 mesi  di  un titolo a tasso fisso che abbia vita residua 12
 mesi,  occorre  procedere  nel seguente modo: a) nella voce
 3.1 "derivati finanziari - con titolo sottostante - altri -
 posizioni  lunghe"  va  registrato, in corrispondenza della
 fascia  "fino  a  3  mesi",  l'impegno a cedere il titolo a
 termine  (attivita'  con  durata  residua 3 mesi); b) nella
 voce  3.1  "derivati  finanziari - con titolo sottostante -
 altri  -  posizioni corte" va registrato, in corrispondenza
 della  fascia  "da  oltre  6 mesi fino a 1 anno", il titolo
 oggetto  della  cessione  a  termine (passivita' con durata
 residua 12 mesi).
 (15)  Si  ipotizzi,  a  titolo  di  esempio, che la banca A
 abbia:  1)  attivita'  per  10.000  di  cui  1.000 con vita
 residua  "fino  a  3 mesi", 3.000 "da oltre 6 mesi fino a 1
 anno",  4.000  "da  oltre  1 anno fino a 5 anni", 2.000 "da
 oltre  5  anni  fino  a  10  anni";  2)  fondo svalutazioni
 collettive  per 200. In tale situazione la banca A segnala:
 a)  980 [1.000 - (1.000/10.000*200)] nella fascia "fino a 3
 mesi";  b)  2.940 [3.000 - (3.000/10.000*200)] nella fascia
 "da  oltre  6  mesi  fino  a  1  anno";  3)  3.920 [4.000 -
 (4.000/10.000*200)]  nella fascia "da oltre 1 anno fino a 5
 anni";  4)  1.960 [2.000 - (2.000/10.000*200)] nella fascia
 "da oltre 5 anni fino a 10 anni".
 (16)  La  posizione  relativa  al tasso fisso ha una durata
 pari   a   quella  dell'operazione  principale,  mentre  la
 posizione  relativa al tasso indicizzato ha una durata pari
 a  quella  di  scadenza dell'opzione piu' il tempo mancante
 alla piu' vicina data di revisione del rendimento.
 (17)  Nello  scaglione  "a  vista"  della  voce  "titoli in
 circolazione" vanno ricompresi anche i titoli che alla data
 di  riferimento  del  bilancio  risultano  scaduti,  ma non
 ancora rimborsati.
 (18)   Per   i   contratti  derivati  trattati  in  mercati
 organizzati  che  prevedono la liquidazione giornaliera dei
 margini  di  variazione,  il  valore  da attribuire e' pari
 convenzionalmente   al  valore  nominale  del  capitale  di
 riferimento.
 (19)   In   conformita'  di  tale  criterio,  nel  caso  di
 negoziazione di un forward rate agreement" e' acquirente la
 parte che alla data di liquidazione del contratto ricevera'
 il  differenziale  quando  il  tasso  fisso e' superiore al
 tasso  corrente,  mentre  paghera' quando il tasso fisso e'
 inferiore  al  tasso corrente. Viceversa, si qualifica come
 venditrice  la  parte  che  alla  data  di liquidazione del
 contratto  ricevera' il differenziale quando il tasso fisso
 e'  inferiore  al tasso corrente, mentre paghera' quando il
 tasso fisso e' superiore al tasso corrente.
 (20) Nello scaglione "a vista" della voce "titoli di debito
 in  circolazione"  vanno ricompresi anche i titoli che alla
 data  di riferimento del bilancio risultano scaduti, ma non
 ancora rimborsati.
 Parte F - INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO
 SEZIONE 1 - IL PATRIMONIO DELL'IMPRESA
 Informazioni di natura qualitativa
 Nella  presente  voce  occorre illustrare gli obiettivi perseguiti nonche'  le  politiche  e  i  processi  adottati  nella  gestione del patrimonio.  Tale informativa deve perlomeno includere: a) la nozione di  patrimonio  utilizzata  dalla  banca;  b) la natura dei requisiti patrimoniali  esterni  minimi obbligatori e come del loro rispetto si tenga conto nelle procedure interne di gestione del patrimonio; c) le modalita'  con  cui  la banca persegue i propri obiettivi di gestione del patrimonio.
 
 Informazioni di natura quantitativa
 SEZIONE 2 - IL PATRIMONIO E I COEFFICIENTI DI VIGILANZA
 
 2.1 - Patrimonio di vigilanza
 Informazioni di natura qualitativa
 
 1. Patrimonio di base
 In   questa  voce  va  fornita  una  sintetica  descrizione  delle principali  caratteristiche  contrattuali degli strumenti che entrano nel calcolo del patrimonio di base.
 Inoltre,   per   ciascuno   strumento   innovativo   di   capitale classificato  nel  patrimonio  di  base  occorre  fornire le seguenti informazioni:
 a)  l'importo, la valuta di denominazione, il tasso di interesse, la durata o se trattasi di uno strumento perpetuo;
 b)  l'esistenza di eventuali clausole di rimborso anticipato e la relativa data di esercizio;
 c) le condizioni di subordinazione, l'esistenza di condizioni che consentano  la  conversione  dello  strumento  innovativo in capitale della banca e le condizioni previste per tale conversione;
 d) l'esistenza di clausole di "step up" e il loro contenuto;
 e) le caratteristiche di non cumulabilita' degli interessi;
 f) la possibilita' di non corresponsione degli interessi;
 g) l'esistenza e il contenuto di eventuali "frigger events";
 h) l'utilizzo di una societa' veicolo controllata per la raccolta di  fondi nonche' una sintesi delle principali clausole contenute nei contratti che determinano il trasferimento delle somme raccolte dalla societa' emittente alla banca a condizioni analoghe a quelle previste per l'emissione (cd. contratti di "on lending").
 2. Patrimonio supplementare
 3. Patrimonio di terzo livello
 
 In   questa  voce  va  fornita  una  sintetica  descrizione  delle principali  caratteristiche  contrattuali degli strumenti che entrano nel  calcolo  del  patrimonio  supplementare  e  di  quello  di terzo livello.
 Inoltre,   con   riferimento   a   ciascun   strumento  ibrido  di patrimonializzazione  e  a  ciascuna  passivita' subordinata - il cui importo  a  fine  esercizio  eccede  il 10% dell'importo complessivo, rispettivamente,   degli   strumenti   ibridi   e   delle  passivita' subordinate - devono essere fornite le seguenti informazioni:
 a)  l'importo e la valuta di denominazione, il tasso d'interesse, la data di scadenza o se trattasi di un prestito perpetuo;
 b)  l'esistenza  di clausole di rimborso anticipato e la relativa data di esercizio;
 c)  le  condizioni di subordinazione, l'esistenza di disposizioni che consentano la conversione delle passivita' in esame in capitale o in  altro  tipo  di  passivita'  e  le  condizioni  previste per tale conversione;
 d) l'esistenza di clausole di "step up" ed il loro contenuto;
 e) l'esistenza di clausole di "lock in" ed il loro contenuto;
 f)  l'esistenza  di  clausole  di  sospensione  del  diritto alla remunerazione;
 g) l'esistenza ed il contenuto di eventuali "trigger events".
 Per  tutti  gli  altri  strumenti ibridi di patrimonializzazione e passivita'   subordinate   occorre   illustrare   sinteticamente   le principali condizioni contrattuali.
 Informazioni di natura quantitativa
 
 Figura nella presente voce l'ammontare del patrimonio di vigilanza e  delle  sue  fondamentali  componenti  che  corrispondono  a quanto indicato  nelle  segnalazioni  di  vigilanza,  salvo  differenze  non rilevanti  connesse  con la diversita' tra la tempistica dell'iter di approvazione   del   bilancio   e   la  data  di  trasmissione  delle segnalazioni di vigilanza riferite al 31 dicembre.
 2.2 - Adeguatezza patrimoniale
 Informazioni di natura qualitativa
 
 Occorre  fornire  una  sintetica descrizione dell'approccio che la banca  adotta  per  valutare  l'adeguatezza del proprio patrimonio di vigilanza a sostegno delle attivita' correnti e prospettiche.
 Informazioni di natura quantitativa
 
 Figura  nella presente voce l'ammontare delle attivita' di rischio e  dei  requisiti prudenziali che corrisponde a quanto indicato nelle segnalazioni  di  vigilanza,  salvo differenze non rilevanti connesse con  la  diversita'  tra  la tempistica dell'iter di approvazione del bilancio  e  la  data di trasmissione delle segnalazioni di vigilanza riferite  al  31  dicembre.  Sono  anche  indicati  i rapporti fra il patrimonio  di  base  e  il patrimonio di vigilanza, da un lato, e le attivita' di rischio ponderate come di seguito definite, dall'altro.
 Nel  caso di utilizzo sia di modelli interni sia della metodologia standard,  ai  fini del calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di  mercato,  in  calce alla tabella occorre specificare i rispettivi portafogli interessati.
 Nella voce B.2.1 "rischi di mercato - metodologia standard - altri rischi"  sono  inclusi anche i requisiti patrimoniali per i rischi di regolamento e controparte.
 Le  voci  relative ai rischi di mercato sono indicate al lordo dei prestiti  subordinati  di 3° livello utilizzabili a copertura di tali rischi.
 Nelle  voci  C.1, C.2 e C.3 l'ammontare delle attivita' di rischio ponderate  e'  determinato  come prodotto fra il totale dei requisiti prudenziali  (voce  B.4)  e  il  reciproco  del  coefficiente  minimo obbligatorio per i rischi di credito.
 Parte  G  -  OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE RIGUARDANTI IMPRESE O RAMI D'AZIENDA
 SEZIONE 1 - OPERAZIONI REALIZZATE DURANTE L'ESERCIZIO
 
 1.1 Operazioni di aggregazione
 Nella  presente voce vanno fornite le informazioni di cui all'IFRS 3, paragrafi 66.a, 67.a.b.c, 68, 70.
 
 1.2 Altre informazioni sulle operazioni di aggregazione
 
 1.2.1 Variazioni annue dell'avviamento
 Nella  presente voce vanno fornite le informazioni di cui all'IFRS 3, paragrafi 74, 76, 77.
 
 1.2.2 Altre
 Nella  presente  voce  vanno  fornite  le  informazioni  richieste dall'IFRS3, paragrafi 67, lettere a), d), e), f), g), h), i), 68, 69, 72, 73,77.
 SEZIONE 2 - OPERAZIONI REALIZZATE DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
 L'impossibilita'   di   fornire  le  informazioni  concernenti  le operazioni    di    aggregazione    realizzate   dopo   la   chiusura dell'esercizio,  ma prima dell'approvazione del relativo bilancio, va motivata.
 
 2.1 Operazioni di aggregazione
 Nella  presente voce vanno fornite le informazioni di cui all'IFRS 3, paragrafo 71.
 Parte H - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
 
 1. Informazioni sui compensi degli amministratori e dei dirigenti
 Nella  presente  voce  occorre fornire le informazioni di cui allo IAS 24, paragrafo 16.
 
 2. Informazioni sulle transazioni con parti correlate
 Nella  presente  voce  occorre fornire le informazioni di cui allo IAS 24, paragrafi 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, nonche' eventuali altre informazioni  sui  rapporti  con  parti  correlate richieste da altri IFRS.
 Parte  I  -  ACCORDI  DI  PAGAMENTO  BASATI  SU  PROPRI  STRUMENTI PATRIMONIALI
 Nella  presente sezione sono fornite informazioni sugli accordi di pagamento  basati su propri strumenti patrimoniali (IFRS 2) che nello stato   patrimoniale   del  bilancio  sono  rilevati  fra  le  "altre passivita'" o fra le "riserve" (voce 160 del passivo).
 Informazioni di natura qualitativa
 
 1.  Descrizione  degli  accordi  di  pagamento  basati  su  propri strumenti patrimoniali
 Nella  presente  voce  occorre  fornire  le informazioni richieste dall'IFRS 2, paragrafi 44, 45, lettere a) e b), e 46.
 Informazioni di natura quantitativa
 
 2. Altre informazioni
 Nella  presente  voce  occorre  fornire  le informazioni richieste dall'IFRS 2, paragrafi 45, lettere c), d), 50, 51 e 52.
 Paragrafo 7 - La relazione sulla gestione
 
 7. LA RELAZIONE SULLA GESTIONE
 Il  bilancio  dell'impresa  e'  corredato  di  una relazione degli amministratori    sulla   situazione   dell'impresa,   sull'andamento economico  della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui l'impresa   stessa   ha  operato  nonche'  sui  principali  rischi  e incertezze che l'impresa affronta.
 Sono   illustrate   le   dinamiche   fatte   registrare,  rispetto all'esercizio   precedente,  dai  principali  aggregati  dello  stato patrimoniale, del conto economico, del prospetto delle variazioni del patrimonio netto e del rendiconto finanziario.
 Dalla relazione devono anche risultare:
 a) l'evoluzione prevedibile della gestione;
 b) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
 c)  il  numero  e  il  valore  nominale  sia delle azioni o quote proprie detenute in portafoglio sia delle azioni o quote dell'impresa controllante,  di  quelle  acquistate  e di quelle alienate nel corso dell'esercizio,  le  corrispondenti quote di capitale, i motivi degli acquisti   e   delle  alienazioni  e  i  corrispettivi;  la  presente disposizione   si   applica  anche  alle  azioni  o  quote  detenute, acquistate  o  alienate  per  il tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona;
 d)  i  rapporti  verso  le  imprese  del gruppo, distinguendo fra imprese  controllate,  imprese  controllanti  e imprese sottoposte al controllo  di  queste  ultime,  nonche'  i  rapporti verso le imprese sottoposte a influenza notevole;
 e) il progetto di destinazione degli utili d'esercizio o il piano di sistemazione delle perdite;
 f)  gli  indicatori  fondamentali  dell'operativita' dell'impresa nonche' informazioni attinenti all'ambiente e al personale;
 g)  eventuali  ulteriori  informazioni  rispetto a quelle fornite nella  nota  integrativa  (parte  E  "Informazioni sui rischi e sulle relative  politiche  di copertura") sugli obiettivi e sulle politiche dell'impresa  in  materia  di  assunzione,  gestione  e copertura dei rischi  finanziari (rischio di prezzo, rischio di credito, rischio di liquidita' e rischio di variazione dei flussi finanziari);
 h)  i  principali  fattori  e  le  condizioni  che incidono sulla redditivita', inclusi i cambiamenti del contesto ambientale nel quale l'impresa  opera, le iniziative intraprese a fronte dei cambiamenti e i  relativi  risultati  nonche'  le politiche d'investimento adottate dall'impresa  per  mantenere  e  migliorare  i  risultati  economici, inclusa la politica di distribuzione degli utili.
 Ove   opportuno   occorre  indicare  i  riferimenti  agli  importi riportati  negli  schemi  del  bilancio  nonche'  eventuali ulteriori precisazioni in merito ai medesimi.
 
 IL BILANCIO BANCARIO
 Capitolo 3 - Il bilancio consolidato
 
 IL BILANCIO BANCARIO
 
 Capitolo 3 - Il bilancio consolidato
 Paragrafo 1 - Disposizioni generali
 1. DISPOSIZIONI GENERALI
 Al  bilancio consolidato si applicano, per quanto non diversamente disposto   e   fatti   salvi   gli   adeguamenti   necessari  per  il consolidamento  dei  conti,  le  disposizioni riguardanti il bilancio dell'impresa.
 Il  bilancio  consolidato  e' redatto in migliaia di euro(1). Alle imprese  capogruppo  il  cui bilancio consolidato presenta un "totale dell'attivo" (inclusi le "garanzie" e gli "impegni" di cui alla Parte B,   "Altre   informazioni",   tabella   1   della  nota  integrativa consolidata)  pari  o  superiore  a  10 mld. di euro e' consentito di redigere il medesimo bilancio in milioni di euro(2).
 
 IL BILANCIO BANCARIO
 
 Capitolo 3 - Il bilancio consolidato
 Paragrafo 2 - Lo stato patrimoniale consolidato
 2. LO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
 Nel   presente  paragrafo  sono  indicate  le  istruzioni  per  la compilazione  delle  voci,  delle  sottovoci  e dei relativi dettagli informativi dello stato patrimoniale consolidato.
 
 2.1 Attivo
 
 100. Partecipazioni
 Formano   oggetto   di   rilevazione   nella   presente   voce  le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto.
 
 110. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori
 La  presente  voce  si  riferisce  esclusivamente  alle imprese di assicurazione   incluse   nel   consolidamento.   Essa  va  compilata applicando  i  principi  contabili  internazionali  e le disposizioni emanate   dall'ISVAP   (Istituto  di  Vigilanza  sulle  Assicurazioni Private) ai sensi dell'art. 9, comma 2, del "decreto IAS".
 
 2.2 Passivo
 
 210. Patrimonio di pertinenza di terzi
 Nella  presente  voce  figura  la frazione, calcolata in base agli "equity  ratios",  del  patrimonio  netto consolidato attribuibile ad azioni  o  quote di pertinenza dei soci di minoranza. Tale importo e' calcolato  al netto delle eventuali azioni proprie riacquistate dalle imprese incluse nel consolidamento.
 
 Capitolo 3 - Il bilancio consolidato
 Paragrafo 3 - Il conto economico consolidato
 3. IL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
 
 150. Premi netti
 La  presente  voce  si  riferisce  esclusivamente  alle imprese di assicurazione   incluse   nel   consolidamento.   Essa  va  compilata applicando  i  principi  contabili  internazionali  e le disposizioni emanate  dall'ISVAP  (Istituto  per  la Vigilanza delle Assicurazioni Private), ai sensi dell'art. 9, comma 2, del "decreto IAS".
 
 160. Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa
 La  presente  voce  si  riferisce  esclusivamente  alle imprese di assicurazione   incluse   nel   consolidamento.   Essa  va  compilata applicando  i  principi  contabili  internazionali  e le disposizioni emanate  dall'Isvap  (Istituto  per  la Vigilanza delle Assicurazioni Private), ai sensi dell'art. 9, comma 2, del "decreto IAS".
 
 180. Spese amministrative
 Nella  sottovoce  b)  "altre  spese  amministrative"  figurano, in particolare,  le spese per servizi professionali (spese legali, spese notarili  ecc.),  le  spese  per  l'acquisto di beni e di servizi non professionali  (energia  elettrica,  cancelleria,  trasporti ecc.), i fitti  e  i  canoni  passivi,  i  premi  di assicurazione riferiti ad imprese    diverse   da   quelle   di   assicurazione   incluse   nel consolidamento,  le  imposte  indirette  e  le tasse (liquidate e non liquidate) di competenza dell'esercizio.
 
 240. Utili (Perdite) delle partecipazioni
 Nella  presente  voce  figura  il saldo tra i proventi e gli oneri relativi  alle  partecipazioni  in  societa'  associate o controllate congiuntamente valutate al patrimonio netto.
 I  dividenti  percepiti  su  tali partecipazioni non entrano nella determinazione  della  presente  voce,  ma  figurano  come variazione negativa  della  voce  100  "Partecipazioni" dell'attivo, da indicare nella  tabella  10.3  della  sezione  10 della nota integrativa dello stato patrimoniale.
 
 330. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi
 Nella  presente  voce deve figurare la frazione, calcolata in base agli   "equity   ratios",   del   risultato   economico   consolidato attribuibile ad azioni o quote dei soci di minoranza.
 
 340. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo
 Nella  presente  voce e' indicata la quota del risultato economico consolidato  di  pertinenza  della  capogruppo  in  base agli "equity ratios".
 
 Capitolo 3 - Il bilancio consolidato
 Paragrafo  4  - Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato
 4. IL PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO
 Nelle  colonne  "dividendi  e altre destinazioni" e "distribuzione straordinaria dividendi" si rilevano solo le distribuzioni a soggetti esterni al gruppo.
 Nella sottovoce "azioni proprie - delle controllate" vanno incluse le  azioni  (o  quote)  delle  societa'  controllate acquistate dalle medesime  societa',  per  la quota imputabile al gruppo e ai terzi in base agli equity ratios.
 
 Capitolo 3 - Il bilancio consolidato
 Paragrafo 5 - n rendiconto finanziario consolidato
 5. IL RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
 
 A) Metodo diretto
 Nella voce "altri proventi/oneri assicurativi" figurano le somme e i  sinistri  pagati,  al netto degli importi eventualmente recuperati dai   riassicuratori  e  degli  altri  recuperi,  nonche'  gli  altri proventi/oneri tecnici incassati/pagati.
 Nelle voci "vendita di societa' controllate e di rami d'azienda" e "acquisti  di  societa'  controllate  e  di rami d'azienda" il valore complessivo   degli   incassi   e   dei  pagamenti  effettuati  quali corrispettivi  di  vendite  o  acquisti  deve  essere  presentato nel rendiconto  finanziario  al  netto delle disponibilita' liquide e dei mezzi equivalenti acquisiti o dismessi.
 
 B) Metodo indiretto
 Nella voce "altri proventi/oneri assicurativi" figurano le somme e i  sinistri  pagati,  al netto degli importi eventualmente recuperati dai   riassicuratori  e  degli  altri  recuperi,  nonche'  gli  altri proventi/oneri tecnici incassati/pagati.
 Nelle voci "vendita di societa' controllate e di rami d'azienda" e "acquisti  di  societa'  controllate  e  di rami d'azienda" il valore complessivo   degli   incassi   e   dei  pagamenti  effettuati  quali corrispettivi  di  acquisti  o  vendite  deve  essere  presentato nel rendiconto  finanziario  al  netto delle disponibilita' liquide e dei mezzi equivalenti acquisiti o dismessi.
 
 Capitolo 3 - Il bilancio consolidato
 Paragrafo 6 - La nota integrativa consolidata
 6. LA NOTA INTEGRATIVA CONSOLIDATA
 
 6.1 Premessa
 La  nota  integrativa  e'  redatta  in  migliaia di euro (3). Alle imprese  capogruppo  il  cui bilancio consolidato presenta un "totale dell'attivo"  (incluse  le  "garanzie e impegni" di cui alla parte B, "Altre  informazioni",  tabella 1) pari o superiore a 10 mld. di euro e' consentito di redigere la nota integrativa in milioni di euro (4).
 Parte A - POLITICHE CONTABILI
 
 A.1 - Parte generale
 Sezione 3 - Area e metodi di consolidamento
 In   questa   sezione  vanno  illustrati  l'area  e  i  metodi  di consolidamento.
 Le variazioni relative alla configurazione del gruppo derivanti da operazioni  di  aggregazione  di  imprese  o  rami  di  azienda  sono illustrate  nella  parte  G  "operazioni  di aggregazione riguardanti imprese o rami d'azienda" della nota integrativa.
 
 1.  Partecipazioni  in  societa' controllate in via esclusiva e in modo congiunto
 Nel presente elenco figurano le imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale (Punto A.1) e con quello proporzionale (punto A.2).
 Per ciascuna impresa occorre indicare:
 a) la denominazione e la sede;
 b) il "tipo di rapporto";
 c) le quote percentuali di capitale possedute, direttamente o per il   tramite   di  societa'  fiduciarie  o  per  interposta  persona, dall'impresa capogruppo e da ciascuna delle imprese controllate;
 d)  se  diversa  da  quella di cui alla precedente lettera c), la percentuale   dei   voti  complessivamente  spettanti  nell'assemblea ordinaria, distinguendo tra quelli effettivi e quelli potenziali.
 E'  consentito  omettere  le  informazioni  richieste  nell'elenco quando  esse  possano  arrecare grave pregiudizio a una delle imprese ivi  indicate.  Di  tale  omissione  e' fatta menzione nella presente voce.
 
 2. Altre informazioni
 In questa voce sono fornite eventuali altre informazioni rilevanti sulla configurazione del gruppo.
 A.2 - Parte relativa ai principali aggregati di bilancio
 Per   ciascuna   voce   dello  stato  patrimoniale  e,  in  quanto compatibile, del conto economico occorre illustrare i seguenti punti:
 (a) criteri di iscrizione;
 (b) criteri di classificazione;
 (c) criteri di valutazione;
 (d) criteri di cancellazione;
 (e) criteri di rilevazione delle componenti reddituali.
 Parte B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
 Quando   le   tabelle  previste  nelle  presenti  istruzioni  sono precedute  dalle  intestazioni  "di pertinenza del gruppo bancario" e "di  pertinenza  delle  imprese di assicurazione" occorre fornire due distinte  tabelle,  una  riferita  al  gruppo bancario e una riferita all'insieme    delle    imprese    di   assicurazione   incluse   nel consolidamento.
 In  caso  contrario,  cioe' quando all'intestazione "di pertinenza delle  imprese  di  assicurazione"  non  e' associata alcuna tabella, vanno  fornite  informazioni analoghe a quelle previste per il gruppo bancario,  con  un  grado  di dettaglio coerente con la rilevanza del fenomeno  (sia  in  valore  assoluto sia in rapporto all'operativita' dell'intero gruppo).
 Impostazione  analoga  vale  per le informazioni "di pertinenza di altre imprese" incluse nel consolidamento.
 ATTIVO
 Sezione 10 - Le partecipazioni
 Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto dell'attivo relativo alla voce 100.
 La  presente sezione contiene informazioni sulle partecipazioni in societa'  sottoposte  a influenza notevole e in societa' sottoposte a controllo  congiunto alle quali la capogruppo applica il criterio del patrimonio netto.
 
 10.1  Partecipazioni  in  societa'  controllate  in modo congiunto (valutate  al patrimonio netto) e in societa' sottoposte ad influenza notevole: informazioni sui rapporti partecipativi
 Per  ciascuna  partecipata  occorre  indicare la denominazione, la sede, il tipo di rapporto (influenza notevole o controllo congiunto), l'impresa   partecipante,  la  quota  di  partecipazione  nonche'  la disponibilita'  di  voti  nell'assemblea  ordinaria, distinguendo tra voti  effettivi  e  voti  potenziali.  La  disponibilita' dei voti va indicata solo se differente dalla quota di partecipazione.
 
 10.2 Partecipazioni in societa' controllate in modo congiunto e in societa' sottoposte ad influenza notevole: informazioni contabili
 Il  fair  value  delle  partecipazioni  in  societa' sottoposte ad influenza notevole va indicato solo per le societa' quotate.
 Sezione 11 - Riserve tecniche a carico dei riassicuratori
 Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto dell'attivo relativo alla voce 110.
 Sezione 14 - Le attivita' fiscali e le passivita' fiscali
 
 14.1  e  14.2  Attivita'  per  imposte anticipate e Passivita' per imposte differite: composizione
 Nella  presente sottosezione occorre illustrare, distintamente per i   diversi   comparti   del  gruppo  (gruppo  bancario,  imprese  di assicurazione,  altre imprese), la composizione della voce "attivita' per   imposte  anticipate"  e  della  voce  "passivita'  per  imposte differite",  distinguendo  i  diversi  tipi  d'imposta  (nazionali  e relativi  ai  paesi di insediamento delle filiali e filiazioni estere incluse nel consolidamento).
 Sezione 16 - Altre attivita'
 Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto dell'attivo relativo alla voce 160.
 Occorre  distinguere tra gruppo bancario, imprese di assicurazione e altre imprese incluse nel consolidamento.
 PASSIVO
 Sezione 2 - Debiti verso clientela
 
 2.1 Debiti verso clientela: composizione merceologica
 Nella  voce  7  "Altri  debiti"  confluiscono  anche  i  debiti di funzionamento  nonche' le polizze di capitalizzazione "unit linked" e "index  linked"  con  rischio  a  carico dei clienti (quando hanno la natura   di   debiti)   che  non  sono  classificate  come  contratti assicurativi  ai  sensi  dell'IFRS 4. La composizione delle attivita' nelle  quali  risultano  investite  le  disponibilita'  raccolte  con l'emissione   delle   suddette   polizze  va  indicata  nelle  "Altre informazioni" dello stato patrimoniale.
 Sezione 3 - Titoli in circolazione
 
 3.1 Titoli in circolazione: composizione merceologica
 Nella  voce "altri titoli" confluiscono le polizze "unit linked" e "index  linked"  con  rischio  a  carico dei clienti (quando hanno la natura   di   titoli)   che  non  sono  classificate  come  contratti assicurativi  ai  sensi  dell'IFRS 4. La composizione delle attivita' nelle  quali  risultano  investite  le  disponibilita'  raccolte  con l'emissione   delle   suddette   polizze  va  indicata  nelle  "Altre informazioni" dello stato patrimoniale.
 Sezione 10 - Altre passivita'
 Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto del passivo  relativo  alla voce 100 del passivo. Occorre distinguere tra gruppo bancario, imprese di assicurazione e altre imprese incluse nel consolidamento.
 Sezione 12 - Fondi per rischi ed oneri
 Le  informazioni  di  cui  alle  voci  12.3  e  12.4 vanno fornite distinguendo  tra  gruppo  bancario, imprese di assicurazione e altre imprese incluse nel consolidamento.
 Sezione 15 - Patrimonio del gruppo
 
 15.1 Patrimonio del gruppo
 Nella sottovoce "azioni proprie - capogruppo" figurano, oltre alle azioni  (o quote) proprie della capogruppo acquistate dalla medesima, anche   quelle   possedute  dalle  imprese  controllate  incluse  nel consolidamento.
 Nella  sottovoce  "azioni  proprie - controllate" vanno incluse le azioni (o quote) delle societa' controllate acquistate dalle medesime societa', di pertinenza del gruppo in base agli equity ratios.
 Sezione 16 - Patrimonio di pertinenza di terzi
 Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto del passivo  relativo  alla voce 210 "Patrimonio di pertinenza di terzi". Ai  fini  della  compilazione  delle  tavole riportate nella presente sezione  si applicano, in quanto compatibili, le regole stabilite per la sezione "Patrimonio del gruppo".
 
 16.1 Patrimonio di pertinenza di terzi: composizione
 La voce "capitale" e' al netto delle azioni (o quote) sottoscritte e non versate. Nella sottovoce "azioni proprie" figurano le azioni (o quote)  delle  imprese  incluse nel consolidamento riacquistate dalle medesime  imprese,  per  la  quota  imputabile  ai terzi in base agli equity ratios.
 In  calce alla tabella va fornita la composizione del capitale per tipologia  di azioni (azioni ordinarie, privilegiate ecc.), indicando separatamente  le  azioni  emesse,  quelle  eventualmente  non ancora liberate  nonche'  quelle  che  costituiscono il "capitale", fornendo separatamente  l'importo  delle  azioni  emesse e quello delle azioni sottoscritte   e  non  ancora  liberate  (o  versate)  alla  data  di riferimento  del  bilancio  nonche'  l'importo delle eventuali azioni proprie riacquistate dalle imprese incluse nel consolidamento.
 
 Parte C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
 Quando   le   tabelle  previste  nelle  presenti  istruzioni  sono precedute  dalle  intestazioni  "di pertinenza del gruppo bancario" e "di  pertinenza  delle  imprese di assicurazione" occorre fornire due distinte  tabelle,  una  riferita  al  gruppo bancario e una riferita all'insieme    delle    imprese    di   assicurazione   incluse   nel consolidamento.
 In  caso  contrario,  cioe' quando all'intestazione "di pertinenza delle  imprese  di  assicurazione"  non  e' associata alcuna tabella, vanno  fornite  informazioni analoghe a quelle previste per il gruppo bancario,  con  un  grado  di dettaglio coerente con la rilevanza del fenomeno  (sia  in  valore  assoluto sia in rapporto all'operativita' dell'intero gruppo).
 Impostazione  analoga  vale  per le informazioni "di pertinenza di altre imprese" incluse nel consolidamento.
 Sezione 9 - Premi netti
 Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto relativo  alla  voce  150.  Sezione 10 - Saldo altri proventi e oneri della gestione assicurativa
 Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto relativo alla voce 160. Sezione 11 - Le spese amministrative
 In  calce  alla  voce  11.2  occorre  fornire  il numero medio dei dipendenti   per   categoria   delle   altre   imprese   incluse  nel consolidamento,  distinguendo  tra  imprese  di assicurazione e altre imprese.
 Le  voci  11.3  e  11.4  vanno  rilevate  distinguendo  tra gruppo bancario,  imprese  di  assicurazione  e  altre  imprese  incluse nel consolidamento.
 Sezione 12 - Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri
 La  voce  12.1  va  segnalata  distinguendo  tra  gruppo bancario, imprese di assicurazione e altre imprese incluse nel consolidamento.
 Sezione 15 - Gli altri oneri e proventi di gestione
 Le  voci  15.1  e  15.2  vanno  segnalate  distinguendo tra gruppo bancario,  imprese  di  assicurazione  e  altre  imprese  incluse nel consolidamento.
 Sezione 16 - Utili (perdite) delle partecipazioni
 Forma  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione il conto relativo alla voce 240.
 Nella voce "proventi: rivalutazioni" figura la quota dell'utile di esercizio    delle   societa'   partecipate.   Nella   voce   "oneri: svalutazioni"  figura  la  quota  della  perdita  di  esercizio delle societa' partecipate.
 Sezione 24 - Utile per azione
 La  presente  sezione  va compilata da tutti i gruppi, sia quotati sia non quotati.
 
 Parte D - INFORMATIVA DI SETTORE
 La  presente  sezione  va compilata da tutti i gruppi, sia quotati sia non quotati.
 
 Parte  E  -  INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA
 Nelle  Sezioni  da  1  a  4  le  informazioni sono fornite facendo riferimento unicamente al gruppo bancario, salvo i casi espressamente indicati  in cui occorre considerare l'insieme completo delle imprese incluse nel consolidamento.
 Nelle  sezioni  5  e  6  sono  fornite  le  informazioni riferite, rispettivamente,  alle  imprese di assicurazione e alle altre imprese incluse nel consolidamento.
 SEZIONE 1 - RISCHI DEL GRUPPO BANCARIO
 
 1. RISCHIO DI CREDITO
 
 Informazioni di natura quantitativa
 
 A. Qualita' del credito
 
 A.1.  Esposizioni  deteriorate e in bonis: consistenze, rettifiche di valore, dinamica, distribuzione economica e territoriale
 
 A.1.1  Distribuzione delle attivita' finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualita' creditizia (valori di bilancio)
 
 A.1.2. Distribuzione delle attivita' finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualita' creditizia (valori lordi e netti)
 
 A.1.3  Esposizioni per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti
 
 A.1.6  Esposizioni  per  cassa  e  fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti
 Le informazioni relative alle "altre imprese", se rilevanti, vanno fornite  distinguendo  tra  imprese di assicurazione ed altre imprese incluse nel consolidamento.
 C. Operazioni di cartolarizzazione e cessione delle attivita'
 
 C.1 Operazioni di cartolarizzazione
 Informazioni di natura quantitativa
 
 C.1.7.  Attivita' di servicer - incassi dei crediti cartolarizzati e rimborsi dei titoli emessi dalla societa' veicolo
 La  presente  tavola  va  redatta  dai gruppi bancari che svolgono attivita'  di  servicer in operazioni di cartolarizzazione (proprie o di  terzi),  indicando  per  ciascuna  operazione l'intermediario che svolge tale attivita' e la societa' veicolo.
 
 C.1.8. Societa' veicolo appartenenti al gruppo bancario
 Nella  presente  voce  occorre  fornire distintamente per ciascuna societa'  veicolo  e  per  ogni  operazione  di cartolarizzazione una sintesi   delle  principali  operazioni  (tipologia  delle  attivita' oggetto  di  cartolarizzazione,  "qualita'" delle stesse, "tranching" dei  titoli  emessi,  ecc.)  contenute  nella nota integrativa (e nel relativo  allegato)  del  bilancio delle societa' cessionarie e delle societa' emittenti i titoli previsti dalla legge 130/99.
 
 2. RISCHI DI MERCATO
 
 2.1 - Rischio di tasso di interesse - Portafoglio di negoziazione
 Informazioni di natura quantitativa
 
 1.  Portafoglio  di  negoziazione  di vigilanza: distribuzione per durata  residua  (data  di  riprezzamento)  delle  attivita'  e delle passivita' finanziarie per cassa e derivati finanziari
 La  presente  tavola  puo'  non  essere  redatta  se viene fornita un'analisi  di  sensitivita' al rischio di tasso di interesse in base ai  modelli  interni  o  ad  altre  metodologie. Qualora quest'ultima analisi   non  copra  una  quota  significativa  del  portafoglio  di negoziazione  del  gruppo, la tavola va prodotta con riferimento alla porzione  del  portafoglio  di  negoziazione non inclusa nell'analisi basata sui modelli interni o su altre metodologie.
 In  quest'ultimo caso, laddove la gestione del rischio di tasso di interesse  non  venga  condotta  su  base  consolidata,  la tavola va riferita distintamente alle principali (almeno due) societa' bancarie e  finanziarie  appartenenti  al  gruppo  aventi  il  maggior peso in termini di portafoglio di negoziazione. La restante operativita' (che in  ogni  caso  non  puo'  superare il 50% dell'intero portafoglio di negoziazione  del  gruppo) forma oggetto di rilevazione come un'unica entita'.
 
 2.2 - Rischio di tasso di interesse - Portafoglio bancario
 Informazioni di natura quantitativa
 
 1.  Portafoglio  bancario:  distribuzione  per durata residua (per data di riprezzamento) delle attivita' e delle passivita' finanziarie
 La  presente  tavola  puo'  non  essere  redatta  se viene fornita un'analisi  di  sensitivita' al rischio di tasso di interesse in base ai  modelli  interni  o  ad  altre  metodologie. Qualora quest'ultima analisi  non  copra  una quota significativa del portafoglio bancario del  gruppo,  la  presente  tavola  va  prodotta con riferimento alla porzione del portafoglio bancario non inclusa nell'analisi basata sui modelli interni o su altre metodologie.
 In  quest'ultimo caso, laddove la gestione del rischio di tasso di interesse  non  venga  condotta  su  base  consolidata,  la tavola va riferita distintamente alle principali (almeno due) societa' bancarie e  finanziarie  appartenenti  al  gruppo  aventi  il  maggior peso in termini  di  portafoglio  bancario.  La restante operativita' (che in ogni  caso  non puo' superare il 50% dell'intero portafoglio bancario del gruppo) forma oggetto di rilevazione come un'unica entita'.
 
 2.3 - Rischio di prezzo - Portafoglio di negoziazione di vigilanza Informazioni di natura quantitativa
 
 2. Portafoglio di negoziazione: distribuzione delle esposizioni in titoli  di  capitale  e  indici  azionari  per i principali Paesi del mercato di quotazione.
 La  presente  tavola  puo'  non  essere  redatta  se viene fornita un'analisi  di  sensitivita'  al rischio di prezzo basata sui modelli interni  o  ad  altre  metodologie.  Qualora quest'ultima analisi non copra  una  quota  significativa  del portafoglio di negoziazione del gruppo,  la presente tavola va prodotta con riferimento alla porzione del  portafoglio  di negoziazione non inclusa nell'analisi basata sui modelli interni o su altre metodologie.
 In  quest'ultimo  caso,  laddove la gestione del rischio di prezzo non   sia  condotta  su  base  consolidata,  la  tavola  va  riferita distintamente  alle  principali  (almeno  due)  societa'  bancarie  e finanziarie  appartenenti al gruppo aventi il maggior peso in termini di portafoglio di negoziazione. La restante operativita' (che in ogni caso non puo' superare il 50% dell'intero portafoglio di negoziazione del gruppo) forma oggetto di rilevazione come un'unica entita'.
 SEZIONE 2 - RISCHI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
 
 2.1 Rischi assicurativi
 Informazioni di natura qualitativa
 Forma  oggetto  di  rilevazione  nella presente voce l'informativa richiesta dall'IFRS 4 paragrafi 38 e 39 lettere a), b).
 Informazioni di natura quantitativa
 Forma  oggetto  di  rilevazione  nella presente voce l'informativa richiesta dall'IFRS 4 paragrafi 38 e 39 lettere c), d), e).
 
 2.2 Rischi finanziari
 Informazioni di natura qualitativa
 In  questa  parte  vanno  fornite  informazioni  analoghe a quelle relative al gruppo bancario con un grado di dettaglio coerente con la rilevanza  del  fenomeno  (sia  in  valore  assoluto  sia in rapporto all'operativita' dell'intero gruppo).
 Informazioni di natura quantitativa
 In  questa  parte  vanno  fornite  informazioni  analoghe a quelle relative al gruppo bancario con un grado di dettaglio coerente con la rilevanza  del  fenomeno  (sia  in  valore  assoluto  sia in rapporto all'operativita' dell'intero gruppo).
 
 Parte F - INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO
 SEZIONE 1 - IL PATRIMONIO CONSOLIDATO
 
 A. Informazioni di natura qualitativa
 Nella  presente  voce  occorre illustrare gli obiettivi perseguiti nonche'  le  politiche  e  i  processi  adottati  nella  gestione del patrimonio.  Tale informativa deve perlomeno includere: a) la nozione di  patrimonio  utilizzata  dal  gruppo o dalle sue componenti; b) le modalita'  con  cui il gruppo persegue i propri obiettivi di gestione del   patrimonio;   c)   per   le  societa'  sottoposte  a  requisiti patrimoniali esterni minimi obbligatori, la natura di detti requisiti e  come  del  loro rispetto si tenga conto nelle procedure interne di gestione del patrimonio.
 
 B. Informazioni di natura quantitativa
 SEZIONE 2 - IL PATRIMONIO E I COEFFICIENTI DI VIGILANZA BANCARI
 
 2.1 Ambito di applicazione della normativa
 Nella presente voce occorre indicare:
 - le  differenze  tra  ambito di applicazione della normativa sul patrimonio  di  vigilanza e sui coefficienti prudenziali ed ambito di applicazione della normativa di bilancio;
 - l'esistenza   di   eventuali   restrizioni   o  impedimenti  al trasferimento di componenti di patrimonio fra societa' del gruppo.
 
 Parte  G  -  OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE RIGUARDANTI IMPRESE O RAMI D'AZIENDA
 SEZIONE 1 - OPERAZIONI REALIZZATE DURANTE L'ESERCIZIO
 
 1.1 Operazioni di aggregazione
 I valori della colonna "totale ricavi del gruppo" sono determinati ipotizzando che le operazioni di aggregazione realizzate nel corrente esercizio  siano  state  effettuate  tutte  all'inizio  del  medesimo esercizio.
 I  valori  della  colonna  "utile/perdita  netto  del gruppo" sono determinati  ipotizzando che le operazioni di aggregazione realizzate nel  corrente  esercizio  siano state effettuate tutte all'inizio del medesimo esercizio.
 Se  le  informazioni  precedenti  non  sono  determinabili occorre fornire le motivazioni.
 
 1.2 Altre informazioni sulle operazioni di aggregazione
 
 1.2.1 Variazioni annue dell'avviamento
 Figurano  nella  presente  voce le informazioni di cui all'IFRS 3, paragrafi 74, 75, 76, 77.
 
 1.2.2 Altre
 Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le informazioni di  cui  all'IFRS 3, paragrafi 67 lettere a), d), e), f), g), h), i), 68, 69, 72, 73, 77.
 SEZIONE 2  - OPERAZIONI REALIZZATE DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
 Qualora  non  sia possibile fornire le informazioni concernenti le operazioni    di    aggregazione    realizzate   dopo   la   chiusura dell'esercizio,  ma  prima  dell'approvazione  del relativo bilancio, occorre illustrarne le motivazioni.
 
 2.1 Operazioni di aggregazione
 Il   valori   della   colonna  "totale  ricavi  del  gruppo"  sono determinati  ipotizzando che le operazioni di aggregazione realizzate nel  corrente  esercizio  siano state effettuate tutte all'inizio del medesimo esercizio.
 I  valori  della  colonna  "utile/perdita  netto  del gruppo" sono determinati  ipotizzando che le operazioni di aggregazione realizzate nel  corrente  esercizio  siano state effettuate tutte all'inizio del medesimo esercizio.
 Se  le  informazioni  precedenti  non  sono  determinabili occorre fornire le motivazioni.
 
 Paragrafo 7- La relazione sulla gestione consolidata
 
 7. LA RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA
 
 Nella relazione consolidata sulla gestione:
 a) la disposizione contenuta nella lettera c) del paragrafo 7 del capitolo  2 si applica solo alle azioni o quote proprie delle imprese incluse  nel  consolidamento  e  alle  azioni  o  quote  dell'impresa capogruppo  detenute,  acquistate o alienate da altre imprese incluse nel consolidamento;
 b)  non si applicano le disposizioni contenute nelle lettere d) e e) del paragrafo suddetto;
 c)  e' incluso un prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e il  risultato  d'esercizio  dell'impresa  capogruppo  e il patrimonio netto e il risultato d'esercizio consolidati.
 
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 (1)   A   tal   fine   occorre   procedere  agli  opportuni
 arrotondamenti  delle voci, delle sottovoci e dei "di cui",
 trascurando  le  frazioni  degli importi pari o inferiori a
 500  euro  ed  elevando  al  migliaio superiore le frazioni
 maggiori  di  500 euro. L'importo arrotondato delle voci va
 ottenuto   per   somma   degli  importi  arrotondati  delle
 sottovoci.  La  somma  algebrica delle differenze derivanti
 dagli   arrotondamenti   operati  sulle  voci  deve  essere
 ricondotta  tra le "altre attivita/passivita'" per lo stato
 patrimoniale,  tra  gli  "altri proventi/oneri di gestione"
 per   il  conto  economico.  Gli  arrotondamenti  dei  dati
 contenuti  nella  nota integrativa vanno effettuati in modo
 da  assicurare  coerenza  con  gli  importi figuranti negli
 schemi di stato patrimoniale e di conto economico.
 (2)   A   tal   fine   occorre   procedere  agli  opportuni
 arrotondamenti  delle voci, delle sottovoci e dei "di cui",
 trascurando  le  frazioni  degli importi pari o inferiori a
 500.000  curo  ed elevando al milione superiore le frazioni
 maggiori  di 500.000 euro. L'importo arrotondato delle voci
 va  ottenuto  per  somma  degli  importi  arrotondati delle
 sottovoci.  La  somma  algebrica delle differenze derivanti
 dagli   arrotondamenti   operati  sulle  voci  deve  essere
 ricondotta  tra le "altre attivita/passivita'" per lo stato
 patrimoniale,  tra  gli  "altri proventi/oneri di gestione"
 per   il  conto  economico.  Gli  arrotondamenti  dei  dati
 contenuti  nella  nota integrativa vanno effettuati in modo
 da  assicurare  coerenza  con  gli  importi figuranti negli
 schemi di stato patrimoniale e di conto economico.
 (3)   A   tal   fine   occorre   procedere  agli  opportuni
 arrotondamenti  delle voci, delle sottovoci e dei "di cui",
 trascurando  le  frazioni  degli importi pari o inferiori a
 500  euro  ed  elevando  al  migliaio superiore le frazioni
 maggiori  di  500 euro. L'importo arrotondato delle voci va
 ottenuto   per   somma   degli  importi  arrotondati  delle
 sottovoci.  La  somma  algebrica della differenza derivanti
 dagli   arrotondamenti   operati  sulle  voci  deve  essere
 ricondotta  tra le "altre attivita/passivita'" per lo stato
 patrimoniale,  tra  gli  "altri oneri/proventi di gestione"
 per   il  conto  economico.  Gli  arrotondamenti  dei  dati
 contenuti  nella  nota integrativa vanno effettuati in modo
 da  assicurare  coerenza  con  gli  importi figuranti negli
 schemi di stato patrimoniale e di conto economico.
 (4)   A   tal   fine   occorre   procedere  agli  opportuni
 arrotondamenti  delle voci, delle sottovoci e dei "di cui",
 trascurando  le  frazioni  degli importi pari o inferiori a
 500.000  euro  ed elevando al milione superiore le frazioni
 maggiori  di 500.000 euro. L'importo arrotondato delle voci
 va  ottenuto  per  somma  degli  importi  arrotondati delle
 sottovoci.  La  somma  algebrica della differenza derivanti
 dagli   arrotondamenti   operati  sulle  voci  deve  essere
 ricondotta  tra le "altre attivita/passivita'" per lo stato
 patrimoniale,  tra  gli  "altri oneri/proventi di gestione"
 per   il  conto  economico.  Gli  arrotondamenti  dei  dati
 contenuti  nella  nota integrativa vanno effettuati in modo
 da  assicurare  coerenza  con  gli  importi figuranti negli
 schemi di stato patrimoniale e di conto economico.
 Capitolo  4  - I documenti contabili delle succursali di banche di altri Paesi
 
 Capitolo  4. - I DOCUMENTI CONTABILI DELLE SUCCURSALI DI BANCHE DI ALTRI PAESI
 Capitolo  4  - I documenti contabili delle succursali di banche di altri Paesi Paragrafo 1 - Banche comunitarie
 1. BANCHE COMUNITARIE
 Le  succursali  italiane di banche costituite in altri Paesi della Comunita' Europea pubblicano in Italia copia del bilancio d'esercizio e,  ove  redatto,  del bilancio consolidato della propria casa madre, entrambi  compilati e controllati secondo le modalita' previste dalla legislazione del Paese in cui la casa madre ha sede.
 I bilanci suddetti sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo.
 Paragrafo 2 - Banche extracomunitarie
 2. BANCHE EXTRACOMUNITARIE
 Alle   succursali   italiane   di   banche   costituite  in  paesi extracomunitari  che abbiano stipulato accordi di reciprocita' basati sulla  verifica  della condizione di conformita' o di equivalenza dei bilanci  delle  banche  medesime con la normativa contabile stabilita dalla  direttiva n. 86/635/CE o dai principi contabili internazionali adottati in ambito europeo si applicano le disposizioni contenute nel precedente paragrafo 1.
 Le   succursali   italiane   di   banche   costituite   in   Paesi extracomunitari che non si trovano nelle condizioni di cui al periodo precedente sono tenute a pubblicare in Italia:
 a)   il   bilancio   d'esercizio  e,  ove  redatto,  il  bilancio consolidato   della   propria   casa   madre,  entrambi  compilati  e controllati  secondo  le  modalita'  previste  dalla legislazione del Paese  in  cui  la casa madre ha sede; i bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo;
 b)   informazioni  supplementari  riguardanti  l'attivita'  delle succursali  stesse  e  consistenti  in  uno stato patrimoniale, in un conto  economico, nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto e  nel  rendiconto finanziario redatti secondo gli schemi e i criteri indicati nella presente circolare.
 Paragrafo 3 - Modalita' di pubblicazione dei documenti
 3. MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI
 I  bilanci,  le relazioni e le informazioni supplementari indicati nei  precedenti  paragrafi 1 e 2 sono tradotti in lingua italiana. La conformita'  della  traduzione  alla  versione in lingua originale e' certificata, con apposita dichiarazione scritta da pubblicare insieme al bilancio, dal soggetto che rappresenta la succursale in Italia.
 Se  la  banca  e'  presente in Italia con due o piu' succursali, i bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari sono pubblicati da  almeno una di tali succursali; le altre succursali italiane danno comunicazione   dell'ufficio  del  registro  presso  il  quale  viene effettuato  il  deposito  dei  suddetti  documenti.  Le  informazioni supplementari si riferiscono al complesso delle succursali italiane.
 Secondo quanto disposto dall'art. 41, comma 3, del "decreto 87/92" si  applicano,  anche in deroga all'art. 44 del decreto legislativo 9 aprile  1991,  n.  127,  le  disposizioni  del codice civile e quelle contenute  in  altre  norme  di  legge riguardanti la pubblicita' del bilancio e delle relazioni.
 
 ---->  Vedere allegato da pag. 149 a pag. 251   <----
 
 ---->  Vedere allegato da pag. 252 a pag. 360   <----
 
 ---->  Vedere allegato da pag. 361 a pag. 460   <----
 
 ---->  Vedere allegato da pag. 461 a pag. 511   <----
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