Gazzetta n. 11 del 14 gennaio 2006 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
Attivita' bancaria fuori sede

Le vigenti disposizioni di vigilanza sull'attivita' bancaria fuori sede prevedono che le banche possano effettuare la promozione e il collocamento dei prodotti e servizi bancari e finanziari - che non configurano strumenti finanziari o servizi di investimento disciplinati dal Testo Unico della Finanza - utilizzando propri dipendenti e promotori finanziari nonche' altre banche o SIM e le rispettive reti di promotori finanziari, imprese ed enti di assicurazione e i rispettivi agenti assicurativi, intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del Testo Unico Bancario e i rispettivi agenti in attivita' finanziaria; limitatamente alle operazioni di credito al consumo, possono essere utilizzati come collocatori anche i fornitori dei beni per i quali viene effettuato l'affidamento (cfr. Istruzioni di Vigilanza, Tit. III, Cap. 2, sez. III e la comunicazione della Banca d'Italia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2002).
L'evoluzione delle modalita' di distribuzione dei prodotti bancari e l'introduzione di nuove figure professionali, che operano nel campo dell'intermediazione finanziaria, in regime di riserva di attivita', hanno indotto la Banca d'Italia a modificare la richiamata disciplina bancaria in materia di offerta fuori sede in un'ottica di semplificazione della stessa e di valorizzazione dell'autonomia imprenditoriale e organizzativa delle banche.
In particolare, nel rispetto della specifica disciplina eventualmente prevista per ciascuna categoria di soggetti incaricati, le banche potranno avvalersi ai predetti fini di propri dipendenti e promotori finanziari nonche' di altre banche o SIM, di imprese ed enti di assicurazione, di agenti assicurativi, di intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del Testo Unico Bancario, di agenti in attivita' finanziaria, nonche' di altri soggetti convenzionati che svolgano in via principale un'attivita' professionale o commerciale, cui e' funzionale la distribuzione di prodotti bancari.
Si conferma che l'operativita' cui si fa riferimento nelle presenti disposizioni consiste esclusivamente nella «promozione» di prodotti e servizi bancari, intesa come pubblicizzazione e consulenza nei confronti di potenziale clientela, nonche' nel «collocamento» dei medesimi, che si sostanzia nella raccolta delle proposte contrattuali firmate dai clienti, in una prima eventuale istruttoria e nel successivo inoltro della proposta stessa alla banca.
Resta fermo, inoltre, che l'offerta fuori sede di strumenti finanziari e servizi di investimento da parte delle banche esula dai contenuti della presente comunicazione, essendo disciplinata dal Testo Unico della Finanza (Parte II, titolo II, capo IV) e dalle relative norme di attuazione.
Nel nuovo quadro regolamentare assume particolare rilievo la selezione in concreto dei soggetti incaricati di offrire fuori sede prodotti bancari, in quanto avvalersi di canali distributivi diversificati, se da un lato consente una maggiore capillarita' dell'offerta, dall'altro comporta rischi aggiuntivi. E' quindi necessario che le banche conducano un'attenta valutazione della coerenza delle scelte effettuate con le strategie aziendali e con i rischi che si intendono assumere.
In linea con i principi contenuti nelle Istruzioni di vigilanza in materia di controlli interni, le banche dovranno svolgere un'approfondita analisi delle implicazioni che le modalita' distributive adottate potranno comportare sui sistemi aziendali di valutazione e di controllo dei rischi.
Dovranno, altresi', essere attentamente considerate le capacita' professionali e i presidi operativi assicurati dal soggetto incaricato, soprattutto se quest'ultimo non svolga in via esclusiva attivita' nel settore finanziario, al fine di evitare il verificarsi di situazioni di conflitto o confusione tra l'operativita' propria e quella svolta per conto e nell'interesse della banca.
Assume rilievo, inoltre, la necessita' di prevenire i rischi insiti nella scissione tra responsabilita' della banca e svolgimento del servizio di distribuzione da parte di soggetti terzi. In relazione a cio', l'incarico dovra' essere formalizzato in un contratto scritto che definisca condizioni, contenuti e limiti dell'operativita', con particolare riguardo ai livelli quali-quantitativi del servizio, alla predisposizione di un adeguato sistema di reporting dell'attivita' svolta, al rispetto degli obblighi di trasparenza e di riservatezza, all'attribuzione dei rischi connessi all'esecuzione delle operazioni. Le previsioni contrattuali devono chiaramente delimitare la portata dell'incarico in conformita' delle richiamate nozioni di promozione e collocamento; nel caso di operazioni di finanziamento, il contratto deve precisare che la valutazione del merito creditizio resta di esclusiva competenza della banca.
Andranno anche adottate clausole contrattuali e concrete modalita' operative idonee ad assicurare condizioni di efficiente e corretto svolgimento delle relazioni con l'utenza (la clientela, in particolare, deve poter individuare in maniera univoca la controparte bancaria con cui viene in contatto).
L'affidamento dell'offerta fuori sede a soggetti esterni non esime la banca da adottare ogni precauzione volta ad assicurare il rispetto delle disposizioni che regolano la distribuzione di prodotti e servizi, tra cui si richiamano la normativa in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e quella di contrasto al riciclaggio nonche' le specifiche disposizioni a tutela del consumatore.
Nelle ipotesi in cui le banche decidano di avvalersi di soggetti sottoposti a forme di controllo pubblico (ad esempio mediatori creditizi o agenti in attivita' finanziaria), esse dovranno accertarsi che l'attivita' svolta per conto delle medesime, non contrasti con la specifica disciplina che regola tali soggetti.
In particolare, nel caso in cui le banche si avvalgano di mediatori creditizi, si richiamano le indicazioni contenute nella citata comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2002, secondo cui l'attivita' di mediazione puo' essere svolta - nel rispetto della normativa di settore - anche sulla base di apposite convenzioni con la banca, a condizione che il contenuto delle medesime sia tale da non compromettere i requisiti di neutralita' e indipendenza del mediatore (andranno ad esempio evitate clausole che impongano a quest'ultimo di operare in via esclusiva per la banca).
Per quanto riguarda gli agenti in attivita' finanziaria, si tratta, come noto, di soggetti iscritti in un apposito elenco in quanto incaricati da uno o piu' intermediari finanziari ex art. 106 o 107 del TUB di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attivita' finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, TUB, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.
In proposito, essendo pervenuti diversi quesiti, si precisa che gli agenti in attivita' finanziaria, ai sensi della disciplina di settore (decreto ministeriale n. 485 del 2001), oltre a stipulare contratti di agenzia solo con intermediari finanziari ex art. 106 o 107 TUB, possono svolgere in rapporto diretto con le banche esclusivamente la promozione dei contratti stipulati dalle banche stesse nell'esercizio delle attivita' indicate nell'art. 106, comma 1, del TUB.
Cio' posto, si ritiene che gli agenti in attivita' finanziaria, per effetto del citato decreto ministeriale, non possano svolgere per conto delle banche neattivita' di promozione di prodotti bancari diversi da quelli di cui all'art. 106, comma 1, del TUB, ne' attivita' di collocamento di qualsivoglia prodotto bancario. In vista di un ampliamento in tal senso della disciplina degli agenti, la Banca d'Italia ha interessato il Ministero dell'economia; si precisa che l'ampliamento prospettato non riguarderebbe la possibilita' di stipulare contratti di agenzia tra banche e agenti, possibilita' che resterebbe comunque esclusa.
Si conferma infine - ove non diversamente disciplinato con la presente comunicazione - quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza sull'attivita' bancaria fuori sede richiamate in premessa.
Il contenuto della presente comunicazione verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
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