| Le  vigenti  disposizioni  di  vigilanza  sull'attivita' bancaria fuori sede prevedono che le banche possano effettuare la promozione e il collocamento dei prodotti e servizi bancari e finanziari - che non configurano   strumenti   finanziari   o   servizi   di  investimento disciplinati  dal  Testo  Unico  della  Finanza  - utilizzando propri dipendenti  e  promotori  finanziari  nonche' altre banche o SIM e le rispettive   reti   di  promotori  finanziari,  imprese  ed  enti  di assicurazione   e  i  rispettivi  agenti  assicurativi,  intermediari finanziari  di cui agli articoli 106 e 107 del Testo Unico Bancario e i  rispettivi  agenti  in  attivita'  finanziaria; limitatamente alle operazioni  di  credito  al  consumo,  possono essere utilizzati come collocatori  anche  i fornitori dei beni per i quali viene effettuato l'affidamento  (cfr.  Istruzioni di Vigilanza, Tit. III, Cap. 2, sez. III e la comunicazione della Banca d'Italia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2002). L'evoluzione   delle  modalita'  di  distribuzione  dei  prodotti bancari  e  l'introduzione di nuove figure professionali, che operano nel  campo  dell'intermediazione finanziaria, in regime di riserva di attivita', hanno indotto la Banca d'Italia a modificare la richiamata disciplina  bancaria in materia di offerta fuori sede in un'ottica di semplificazione  della  stessa  e  di  valorizzazione  dell'autonomia imprenditoriale e organizzativa delle banche.
 In   particolare,   nel   rispetto   della  specifica  disciplina eventualmente prevista per ciascuna categoria di soggetti incaricati, le  banche potranno avvalersi ai predetti fini di propri dipendenti e promotori  finanziari  nonche'  di  altre banche o SIM, di imprese ed enti  di  assicurazione,  di  agenti  assicurativi,  di  intermediari finanziari  di  cui agli articoli 106 e 107 del Testo Unico Bancario, di  agenti  in  attivita'  finanziaria,  nonche'  di  altri  soggetti convenzionati   che   svolgano   in   via   principale   un'attivita' professionale  o  commerciale,  cui e' funzionale la distribuzione di prodotti bancari.
 Si  conferma  che  l'operativita'  cui  si  fa  riferimento nelle presenti  disposizioni  consiste esclusivamente nella «promozione» di prodotti e servizi bancari, intesa come pubblicizzazione e consulenza nei confronti di potenziale clientela, nonche' nel «collocamento» dei medesimi, che si sostanzia nella raccolta delle proposte contrattuali firmate  dai  clienti,  in  una  prima  eventuale  istruttoria  e nel successivo inoltro della proposta stessa alla banca.
 Resta  fermo,  inoltre,  che  l'offerta  fuori  sede di strumenti finanziari  e servizi di investimento da parte delle banche esula dai contenuti  della  presente  comunicazione,  essendo  disciplinata dal Testo  Unico  della  Finanza  (Parte  II, titolo II, capo IV) e dalle relative norme di attuazione.
 Nel  nuovo  quadro  regolamentare  assume  particolare rilievo la selezione  in  concreto dei soggetti incaricati di offrire fuori sede prodotti   bancari,   in  quanto  avvalersi  di  canali  distributivi diversificati,  se  da  un  lato  consente  una maggiore capillarita' dell'offerta,   dall'altro  comporta  rischi  aggiuntivi.  E'  quindi necessario  che  le  banche  conducano  un'attenta  valutazione della coerenza  delle  scelte effettuate con le strategie aziendali e con i rischi che si intendono assumere.
 In  linea  con i principi contenuti nelle Istruzioni di vigilanza in   materia  di  controlli  interni,  le  banche  dovranno  svolgere un'approfondita   analisi   delle   implicazioni   che  le  modalita' distributive  adottate  potranno  comportare sui sistemi aziendali di valutazione e di controllo dei rischi.
 Dovranno,  altresi', essere attentamente considerate le capacita' professionali   e   i   presidi  operativi  assicurati  dal  soggetto incaricato,  soprattutto  se quest'ultimo non svolga in via esclusiva attivita'  nel settore finanziario, al fine di evitare il verificarsi di  situazioni di conflitto o confusione tra l'operativita' propria e quella svolta per conto e nell'interesse della banca.
 Assume  rilievo,  inoltre,  la  necessita'  di prevenire i rischi insiti  nella scissione tra responsabilita' della banca e svolgimento del  servizio  di  distribuzione  da  parte  di  soggetti  terzi.  In relazione  a  cio',  l'incarico  dovra'  essere  formalizzato  in  un contratto  scritto  che  definisca  condizioni,  contenuti  e  limiti dell'operativita',    con    particolare    riguardo    ai    livelli quali-quantitativi  del servizio, alla predisposizione di un adeguato sistema   di  reporting  dell'attivita'  svolta,  al  rispetto  degli obblighi  di  trasparenza  e  di  riservatezza,  all'attribuzione dei rischi   connessi  all'esecuzione  delle  operazioni.  Le  previsioni contrattuali  devono  chiaramente delimitare la portata dell'incarico in conformita' delle richiamate nozioni di promozione e collocamento; nel  caso di operazioni di finanziamento, il contratto deve precisare che   la   valutazione  del  merito  creditizio  resta  di  esclusiva competenza della banca.
 Andranno   anche   adottate   clausole  contrattuali  e  concrete modalita'  operative  idonee ad assicurare condizioni di efficiente e corretto  svolgimento  delle relazioni con l'utenza (la clientela, in particolare, deve poter individuare in maniera univoca la controparte bancaria con cui viene in contatto).
 L'affidamento  dell'offerta  fuori  sede  a  soggetti esterni non esime  la  banca  da adottare ogni precauzione volta ad assicurare il rispetto delle disposizioni che regolano la distribuzione di prodotti e  servizi,  tra  cui  si  richiamano  la  normativa  in  materia  di trasparenza  delle  condizioni  contrattuali e quella di contrasto al riciclaggio   nonche'   le   specifiche  disposizioni  a  tutela  del consumatore.
 Nelle  ipotesi in cui le banche decidano di avvalersi di soggetti sottoposti  a  forme  di  controllo  pubblico  (ad  esempio mediatori creditizi   o   agenti   in  attivita'  finanziaria),  esse  dovranno accertarsi  che  l'attivita'  svolta  per  conto  delle medesime, non contrasti con la specifica disciplina che regola tali soggetti.
 In  particolare,  nel  caso  in  cui  le  banche  si avvalgano di mediatori  creditizi,  si  richiamano  le indicazioni contenute nella citata comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre  2002,  secondo  cui  l'attivita' di mediazione puo' essere svolta  -  nel rispetto della normativa di settore - anche sulla base di  apposite  convenzioni con la banca, a condizione che il contenuto delle   medesime  sia  tale  da  non  compromettere  i  requisiti  di neutralita' e indipendenza del mediatore (andranno ad esempio evitate clausole che impongano a quest'ultimo di operare in via esclusiva per la banca).
 Per  quanto  riguarda  gli  agenti  in  attivita' finanziaria, si tratta,  come  noto,  di  soggetti  iscritti in un apposito elenco in quanto incaricati da uno o piu' intermediari finanziari ex art. 106 o 107  del  TUB  di  promuovere  e  concludere  contratti riconducibili all'esercizio  delle  attivita'  finanziarie  previste dall'art. 106, comma 1, TUB, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.
 In  proposito,  essendo pervenuti diversi quesiti, si precisa che gli  agenti  in  attivita'  finanziaria, ai sensi della disciplina di settore  (decreto  ministeriale  n.  485 del 2001), oltre a stipulare contratti  di  agenzia solo con intermediari finanziari ex art. 106 o 107   TUB,  possono  svolgere  in  rapporto  diretto  con  le  banche esclusivamente  la  promozione  dei  contratti stipulati dalle banche stesse  nell'esercizio  delle attivita' indicate nell'art. 106, comma 1, del TUB.
 Cio'  posto,  si ritiene che gli agenti in attivita' finanziaria, per effetto del citato decreto ministeriale, non possano svolgere per conto  delle  banche  neattivita'  di  promozione di prodotti bancari diversi  da  quelli  di  cui  all'art.  106,  comma  1,  del TUB, ne' attivita' di collocamento di qualsivoglia prodotto bancario. In vista di  un  ampliamento  in  tal  senso della disciplina degli agenti, la Banca  d'Italia ha interessato il Ministero dell'economia; si precisa che  l'ampliamento  prospettato  non riguarderebbe la possibilita' di stipulare  contratti di agenzia tra banche e agenti, possibilita' che resterebbe comunque esclusa.
 Si  conferma  infine  -  ove non diversamente disciplinato con la presente  comunicazione  -  quanto  previsto  dalle  disposizioni  di vigilanza sull'attivita' bancaria fuori sede richiamate in premessa.
 Il contenuto della presente comunicazione verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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