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| Gazzetta n. 11 del 14 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 9 gennaio 2006 |  | Determinazione  per l'anno 2003 del tasso di rendimento che la CONSAP S.p.a.  deve  riconoscere  alle  imprese cedenti a fronte di tutte le obbligazioni  derivanti  dalle  cessate  cessioni  legali,  ai  sensi dell'articolo 3, comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13 febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
 Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63,  recante norme per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 aprile 1923,   n.   966,   e  le  successive  disposizioni  modificative  ed integrative;
 Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza  assicurativa  e le successive disposizioni modificative ed integrative;
 Visto  il  decreto-legge  11  luglio  1992, n. 333, convertito, con modificazioni,  nella  legge  8  agosto  1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica;
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma  dell'organizzazione  del  Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato  4 febbraio 1994, con il quale e' stato approvato il disciplinare  della  concessione della gestione delle cessioni legali alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a.;
 Visto  il  decreto-legge  23  maggio  1994, n. 301, convertito, con modificazioni,  nella  legge  23  giugno  1994,  n.  403, concernente l'accelerazione  della  procedura di dismissione della partecipazione del  Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni -  I.N.A. S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota da parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita;
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 174, concernente l'attuazione  della  direttiva  92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;
 Visto  il  decreto  legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
 Visto  l'art.  3,  comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante  misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il quale prevede   che   il   Ministero   dell'industria,   del   commercio  e dell'artigianato,   ora  Ministero  delle  attivita'  produttive,  di concerto   con   il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione   economica,   ora  Ministero  dell'economia  e  delle finanze,  fissa  annualmente, a partire dal 1° gennaio 1994, il tasso annuo di rendimento, da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, tenuto conto  del  rendimento  medio  degli investimenti finanziari al netto delle ordinarie spese di gestione;
 Visto il decreto ministeriale in data 20 febbraio 2004 con il quale sono stati determinati i tassi annui di rendimento per l'anno 2002;
 Vista  la  lettera  della  CONSAP  S.p.a.  in  data 11 gennaio 2005 relativa  alla  trasmissione  di  uno studio appositamente effettuato sull'argomento e relativo all'anno 2003;
 Vista  la  lettera  in  data 3 gennaio 2005 con la quale l'Istituto «Guglielmo  Tagliacarne» ha comunicato il rendimento potenziale medio lordo annuo degli investimenti immobiliari in termini percentuali per l'anno 2003;
 Vista  la nota n. 1704407583 in data 1° dicembre 2004, con la quale l'Istituto   per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di interesse  collettivo - ISVAP, ha fornito elementi in ordine ai tassi di   rendimento   degli  investimenti  finanziari  delle  imprese  di assicurazione,  per  l'anno  2003,  al netto delle ordinarie spese di gestione   e   tenuto  conto  della  composizione  percentuale  degli investimenti stessi;
 Tenuto  conto  che,  nel  previgente  sistema  a regime di cessioni legali,   le  restituzioni  alle  imprese  si  bilanciavano  con  gli ulteriori  versamenti  effettuati, allo stesso titolo, da parte delle imprese, generando cosi' flussi di rendimento mobiliari;
 Considerato  che  la  situazione  attuale  e' invece caratterizzata esclusivamente  dall'obbligo  di  far  fronte, a scadenza, alle quote cedute,  essendo  venuti  meno  i  precedenti  flussi  finanziari  in entrata;
 Rilevata  la  particolare  composizione  patrimoniale  della CONSAP S.p.a.,  nella  quale  l'incidenza  degli investimenti immobiliari e' notevolmente   maggiore   rispetto   a   quella   delle   imprese  di assicurazione;
 Decreta:
 Art. 1.
 Il  tasso  di rendimento che la Concessionaria servizi assicurativi pubblici  -  CONSAP  S.p.a.,  deve riconoscere alle imprese cedenti a fronte  di  tutte  le  obbligazioni  derivanti dalle cessate cessioni legali,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' determinato per l'anno 2003 nella misura del 2,6%.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 9 gennaio 2006
 Il Ministro
 delle attivita' produttive
 Scajola
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Tremonti
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