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| Gazzetta n. 11 del 14 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2005 |  | Scioglimento  del  consiglio  comunale  di  Melito di Napoli e nomina della commissione straordinaria. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato  che  nel  comune  di  Melito di Napoli (Napoli), i cui organi    elettivi   sono   stati   rinnovati   nelle   consultazioni amministrative  del  25 maggio  2003,  sussistono  forme di ingerenza della   criminalita'  organizzata,  rilevate  dai  competenti  organi investigativi;
 Constatato  che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti  condizionamenti,  compromettendo  la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione del comune di Melito di Napoli;
 Rilevato,    altresi',    che   la   permeabilita'   dell'ente   ai condizionamenti  esterni  della criminalita' organizzata arreca grave pregiudizio  allo  stato  della  sicurezza  pubblica  e  determina lo svilimento   delle  istituzioni  e  la  perdita  di  prestigio  e  di credibilita' degli organi istituzionali;
 Ritenuto  che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e  deterioramento  dell'amministrazione comunale, si rende necessario far  luogo  allo  scioglimento  degli  organi  ordinari del comune di Melito  di  Napoli,  per  il ripristino dei principi democratici e di liberta' collettiva;
 Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 Vista  la  proposta  del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 Il  consiglio  comunale di Melito di Napoli (Napoli) e' sciolto per la durata di diciotto mesi.
 |  |  |  | Art. 2. La  gestione  del  comune  di Melito di Napoli (Napoli) e' affidata alla commissione straordinaria composta da:
 dott. Nicola Vittorio Alfino, prefetto;
 dott. Giovanni Lucchese, vice prefetto aggiunto;
 dott. Donato De Gioia, direttore area I.
 |  |  |  | Art. 3. La  commissione  straordinaria  per la gestione dell'ente esercita, fino  all'insediamento  degli  organi  ordinari  a norma di legge, le attribuzioni  spettanti  al  consiglio  comunale,  alla  giunta ed al sindaco  nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.
 Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Pisanu, Ministro dell'interno Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2006 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 1, foglio n. 4
 |  |  |  | Allegato Al Presidente della Repubblica
 Il  comune  di  Melito  di Napoli (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2003,  presenta  forme  di  ingerenza  da  parte  della  criminalita' organizzata   che  compromettono  l'imparzialita'  della  gestione  e pregiudicano  il  buon  andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.
 Il  territorio  di Melito di Napoli e' da tempo interessato dalla presenza   di  sodalizi  criminali  che  hanno  espresso  la  propria capacita'  di  ingerirsi  nelle  attivita'  economiche  e  di  creare condizioni di assoggettamento della societa' civile, come evidenziato dalle   risultanze   di   indagini   svolte   dai  competenti  organi investigativi.
 Lo  stesso  comune, attesa la elevata diffusione di fenomenologie criminali,   ha   formato  oggetto  di  una  complessa  attivita'  di monitoraggio  per  verificare  l'eventuale  sussistenza  di  forme di condizionamento  e  compromissione  della libera determinazione degli organi  elettivi  di  quel comune, pure segnalate in numerosi esposti rappresentativi  di  gravi  episodi  di  interferenze  nella gestione dell'ente e di turbative del regolare svolgimento delle consultazioni elettorali tenutesi nel maggio del 2003.
 La concreta ed effettiva ingerenza della criminalita' organizzata nell'amministrazione  comunale  di Melito di Napoli emerge con chiara evidenza  dal provvedimento giudiziario, emesso dal GIP del Tribunale di  Napoli  in  data  11 novembre  2005,  che ha disposto la custodia cautelare  in carcere di un soggetto, che aveva rivestito nel passato la carica di vertice dell'ente, con l'imputazione per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. per aver costituito un'associazione finalizzata ad impedire od ostacolare il libero esercizio del voto dei cittadini, in  occasione  delle  elezioni  del  maggio-giugno  2003,  in modo da procurare  indebitamente  voti  alla  lista  del  candidato  sindaco, risultato  in effetti eletto alla carica di vertice, che nello stesso procedimento  e' coinvolto in qualita' di indagato per i reati di cui agli articoli 110 e 416-bis del codice penale.
 E',  in  particolare,  attestato  il  ruolo  centrale assunto dal predetto  personaggio,  legato  ad  un pericoloso sodalizio criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti e ad attivita' estorsive, che e' inoltre indagato per i reati di cui agli articoli 110 e 81 del codice  penale  nonche'  87  decreto  del Presidente della Repubblica 570/1960,  avendo,  durante  le elezioni, usato violenza, avvalendosi dell'assoggettamento  omertoso  cui il gruppo criminale aveva ridotto la  popolazione di Melito di Napoli per costringere numerosi elettori a  votare  in favore del candidato sindaco. I riscontri investigativi in  corso  delineano  un  quadro  indiziario  del  coinvolgimento del candidato  sindaco  al  progetto  criminoso  di condizionamento della campagna  elettorale,  in  ragione  del  quale  avrebbe conseguito il risultato  voluto,  creando  i  presupposti  per  l'ingerenza di quel sodalizio nella gestione amministrativa dell'ente.
 I  numerosi  episodi  di  alterazione  delle regole democratiche, riscontrati   nel   corso   delle  indagini,  svelano  una  strategia complessiva  di  intimidazione  della  cittadinanza,  allo  scopo  di indebolire la capacita' elettorale delle liste collegate al candidato avversato.
 Dagli  accertamenti  svolti  emergono,  da  un lato, le pressioni illecite   riconducibili  ad  ambienti  di  camorra,  finalizzate  ad alterare   l'esito  della  competizione  elettorale,  dall'altro,  il disegno  criminoso  volto a conseguire, attraverso il condizionamento del  voto,  l'ipoteca  per  l'ingerenza  nella  gestione  della  cosa pubblica.  Con  riferimento  agli  episodi, ora di dissuasione ora di costrizione  al  voto,  accertati  nella  sede investigativa, risulta palese  il  collegamento tra l'intervento operato sugli elettori e la pressione   psicologica   esercitata   presso  i  seggi  da  soggetti notoriamente  criminali,  che  ha  garantito  il  risultato  illecito persegnito.
 Nell'intreccio,  ruolo  cardine  ricopre  il predetto personaggio colpito   dall'ordinanza   cautelare   in   carcere,   in  quanto  e' strettamente  legato,  per  rapporti  di  affinita' e per rapporti di affari,  alla  locale consorteria criminale e che si e' adoperato per rendere  la  gestione  del  comune  permeabile agli interessi ed alle scelte della compagine malavitosa.
 Gli  elementi  emersi nell'ambito del procedimento evidenziano un rapporto  di  condivisione  tra  il  predetto  personaggio  ed  altri affiliati  al  medesimo  clan, due dei quali destinatari della stessa ordinanza  di  custodia  cautelare in carcere, che hanno contribuito, utilizzando  metodi  intimidatori  nei  confronti di una larga fascia dell'elettorato  comunale,  a  creare  un  clima di alterazione della libera espressione del voto.
 Nell'esecuzione  del  progetto  criminale  rileva la finalita' di conseguire   il   controllo  della  gestione  di  strategici  settori dell'amministrazione  comunale  da  parte  del  predetto personaggio, della  quale  egli, avendo in passato ricoperto la carica di sindaco, aveva piena cognizione di funzioni ed attivita' istituzionali.
 L'ingerenza  della  criminalita'  nella  gestione  amministrativa dell'ente  si  e'  rivelata concreta ed effettiva, come attestato dai fatti  verificatisi  in occasione di uno stato di agitazione promosso dai dipendenti di una societa' mista partecipata dal comune di Melito di  Napoli;  in  tale  circostanza  il  predetto  ex  amministratore, unitamente  ad  altro  soggetto  coinvolto nello stesso procedimento, convocavano,  senza  alcuna legittimazione formale, quelle maestranze in uno stabile di proprieta' comunale e, presenti tutti i dipendenti, intimidendoli,  li  dissuadevano  dall'inscenare  qualsiasi  forma di protesta.   L'episodio,   di  per  se'  significativo  del  controllo sull'attivita' gestionale, assume anche una valenza sintomatica della condizione  di  incapacita'  degli organi comunali preposti alla cura degli  interessi  pubblici  ad intervenire in situazioni di conflitto sociale,   preferendo   gli  stessi  sostanzialmente  declinare  ogni responsabilita' decisionale connessa alla titolarita' della carica.
 La  presenza  invasiva  del succitato pregiudicato e la derivante capacita'  del  medesimo  di  condizionare  la  struttura burocratica dell'ente   si   rinvengono   anche   nell'episodio   relativo   alla duplicazione   delle  liste  elettorali.  Risulta,  infatti,  che  il predetto,  avendo  avuto  la  disponibilita' di consultare i registri delle  sezioni  elettorali,  aveva  chiesto  e  ritirato i moduli per ottenere  il  duplicato  delle  tessere  elettorali di coloro che non avevano   ancora   votato,  in  luogo  dei  diretti  interessati.  Da accertamenti  successivi  e'  emerso  che  tutti  gli  elettori  e le elettrici titolari delle schede duplicate erano stati identificati ai seggi senza riportare sul registro il numero del documento.
 Concorre   a  definire  l'allarmante  quadro  di  condizionamento dell'attivita'   amministrativa   dell'ente   ed   a   dimostrare  la penetrazione nei gangli amministrativi della criminalita' organizzata un ulteriore episodio riguardante un assessore che ha conseguito tale carica  come  contropartita  dell'appoggio  elettorale  prestato,  su pressioni   dell'associazione  criminale,  in  favore  del  candidato sindaco, poi risultato eletto.
 Cosi'  come pure risulta acclarato che l'amministrazione comunale sia  eterodiretta  dal  piu'  volte  citato pregiudicato, che mira ad accreditarsi,   presso   l'opinione   pubblica,   l'assunzione  della rappresentanza esterna dell'ente medesimo.
 Secondo  la  ricostruzione  delle  vicende,  operata dagli organi investigativi,  e'  possibile  asserire  che  la penetrante attivita' criminosa ha sensibilmente alterato il ruolo, che la legge assegna al comune,  di ente esponenziale della comunita' di cittadini, portatore della rappresentanza generale dei loro interessi, contrapponendovi un potere  di  controllo  esterno  alla dialettica democratica, peraltro dispiegato in maniera imprudente senza eccessive mimetizzazioni.
 Il complesso degli elementi riscontrati manifesta chiaramente che si  e'  determinato in quell'ente uno stato di alterazione del libero convincimento,  per  effetto delle interferenze e del condizionamento operato  dalla  consorteria  malavitosa,  che  hanno  pregiudicato le fondamentali  garanzie  democratiche,  hanno minato ogni principio di salvaguardia  della  sicurezza  pubblica  e  compromesso le legittime aspettative  della  popolazione ad esser garantita nella fruizione di diritti  fondamentali,  ingenerando  sfiducia  nella  legge  e  nelle istituzioni da parte dei cittadini.
 L'alterazione  delle  regole  che  presiedono  alla  scelta degli organi  elettivi rappresenta grave violazione di uno dei fondamentali valori  giuridici  dell'ordinamento democratico e, pertanto, richiede un  segnale  di  ferma  resistenza da parte dello Stato nei confronti della criminalita' organizzata.
 La  descritta  condizione esige un intervento risolutore mirato a rimuovere  i  legami  tra l'ente locale e la criminalita' organizzata che  arrecano  grave  e  perdurante pregiudizio per lo stato generale dell'ordine e della sicurezza pubblica.
 Pertanto,  il  prefetto  di  Napoli,  con rapporto del 5 dicembre 2005,   che   si   intende   integralmente  richiamato,  ha  proposto l'applicazione  della  misura  di  rigore  prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 La precarieta' della situazione di quel comune risulta, altresi', attestata  dalla dissoluzione dell'organo consiliare conseguente alle dimissioni  della  maggioranza  del  corpo  consiliare,  nonche' alle dimissioni  rassegnate  dal  sindaco,  per  effetto  delle  quali  il prefetto  di  Napoli,  con  decreto del 15 dicembre 2005, adottato ai sensi  dell'art. 141, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.  267,  ha  disposto la nomina di un commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'ente.
 Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con  urgenza,  ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di  inquinamento  della  vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante  provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunita' locale.
 Per  le  caratteristiche  che  lo  configurano,  il provvedimento dissolutorio  previsto  dall'art. 143 del citato decreto legislativo, puo'  intervenire  finanche  quando si siano verificate le situazioni previste  dall'art.  141,  come  nella  fattispecie  a  seguito delle dimissioni   rassegnate   dalla   meta'  piu'  uno  dei  consiglieri, differenziandosene per funzioni ed effetti.
 La  valutazione  della  situazione  in  concreto  riscontrata, in relazione  alla  presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende  necessario  che  la  durata  della  gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.
 Ritenuto,   per  quanto  esposto,  che  ricorrano  le  condizioni indicate  nell'art.  143  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  per  lo scioglimento del consiglio comunale di Melito di Napoli (Napoli),  si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.
 Roma, 20 dicembre 2005
 Il Ministro dell'interno: Pisanu
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