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| Gazzetta n. 11 del 14 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2005 |  | Ulteriori  disposizioni  urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli  eccezionali  eventi  meteorologici  verificatisi  il  giorno 17 settembre  2003 nel territorio della provincia di Catania. (Ordinanza n. 3483). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Vista  l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2003, n. 3320, recante «Interventi urgenti per fronteggiare i danni  conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio delle province di Siracusa e Catania»;
 Visto  l'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2004, n. 3342, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
 Vista  la  nota  del 30 settembre 2005, con la quale il prefetto di Catania  -  commissario  delegato  per gli interventi straordinari ed urgenti  di  cui  alla  citata  ordinanza  n.  3320/2003 e successive modifiche  ed  integrazioni rappresenta l'esigenza che, relativamente all'ambito  territoriale  di  competenza,  siano disciplinate le fasi realizzative  delle opere e degli interventi finalizzati a conseguire il  definitivo  superamento  del  contesto  critico determinato dagli eventi meteorologici del 17 settembre 2003;
 Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di  determinare  pregiudizi  alla  collettivita' interessata, sicche' occorre   adottare  ogni  iniziativa  utile  finalizzata  ad  evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
 Ritenuto,  quindi,  necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile  ex  art.  5,  comma  3,  della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare   gli   interventi   necessari   al  definitivo  rientro nell'ordinario;
 Aquisita  l'intesa della regione Siciliana con nota del 19 dicembre 2005;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consigli dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Il prefetto di Catania e' confermato, fino al 31 dicembre 2006, commissario  delegato per fronteggiare la situazione di criticita' in atto  nel  territorio della medesima provincia, e di cui in premessa, al  fine  di  assicurare  continuita'  alle attivita' precedentemente poste   in   essere  in  regime  straordinario.  In  particolare,  il commissario delegato provvede, in regime ordinario, all'attuazione ed al  completamento degli interventi e delle opere gia' programmate per il   superamento   dell'emergenza,  sulla  base  di  quanto  disposto dall'ordinanza   di  protezione  civile  n.  3320/2003  e  successive modifiche ed integrazioni.
 |  |  |  | Art. 2. 1.   Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla  presente ordinanza,  il  commissario  delegato e' autorizzato ad avvalersi del personale   gia'   operante   presso   la   struttura  commissariale, ricorrendone  le  condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia.
 2.  Per  il  piu'  proficuo svolgimento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato puo' avvalersi, altresi', della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali, anche territoriali, e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Il commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui  alla  presente ordinanza provvede utilizzando le risorse gia' al medesimo assegnate.
 2.  Il commissario delegato e' autorizzato, altresi', ad utilizzare la  contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 8, comma 2, della citata ordinanza n. 3320/2003.
 |  |  |  | Art. 4. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il  commissario  delegato,  ove  ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.
 2.   Il   commissario   delegato   trasmette   trimestralmente   al Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonche',  al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Il  Dipartimento  della  protezione civile, e' estraneo ad ogni altro  rapporto  contrattuale  posto  in essere in applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 22 dicembre 2005
 Il Presidente: Berlusconi
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