| 
| Gazzetta n. 11 del 14 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2005 |  | Disposizioni  di  protezione  civile  dirette  a fronteggiare i danni conseguenti  agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio  della  regione  Campania  nei  giorni  4  e 5 marzo 2005. (Ordinanza n. 3484). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri dell'11 marzo  2005,  con  il  quale  e' stato dichiarato lo stato di emergenza  in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito  il  territorio della regione Campania nei giorni 4 e 5 marzo 2005;
 Visto l'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 Visto  il  decreto-legge del 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
 Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 29 settembre  2005,  n.  3464,  recante:  «Ripartizione delle risorse finanziarie  di  cui  all'art.  1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;
 Considerato  che  i  predetti eventi alluvionali hanno provocato lo straripamento  di  corsi  d'acqua,  allagamenti,  movimenti franosi e danni  ad infrastrutture pubbliche ed a beni di proprieta' pubblica e privata;
 Considerato,  altresi', che i summenzionati eventi calamitosi hanno interessato  lo stesso territorio gia' colpito dagli eventi meteorici del 25, 26, 27, 28 e 29 dicembre 2004;
 Considerato che la natura, l'intensita' e l'estensione territoriale dell'evento  calamitoso  ha  causato  gravi  difficolta'  al  tessuto economico e sociale delle zone interessate;
 Ritenuto  che  il  complesso  delle attivita' poste in essere dalle amministrazioni  interessate  in  un contesto di competenze ordinarie non consente di superare l'emergenza in atto;
 Ravvisata,  quindi,  la  necessita'  di provvedere all'espletamento delle  iniziative  necessarie  al  ritorno alle normali condizioni di vita mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
 Viste le note del presidente della regione Campania rispettivamente del  30 dicembre  2004,  17 gennaio  2005, 19 maggio 2005 e 30 giugno 2005;
 Acquisita l'intesa della regione Campania;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1. Il presidente della regione Campania ed il sindaco del comune di Napoli  sono  nominati  commissari  delegati  per l'attuazione, negli ambiti   territoriali  di  rispettiva  competenza,  degli  interventi urgenti  diretti alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonche' a  fronteggiare  i danni conseguenti agli eventi calamitosi di cui in premessa.
 2.  Per  l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, i commissari delegati possono avvalersi dell'opera di soggetti  attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di  intervento  sulla  base  di  specifiche  direttive ed indicazioni impartite dai medesimi commissari, nonche' della collaborazione degli uffici  regionali,  degli  enti  locali  anche  territoriali  e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
 3. I commissari delegati provvedono in particolare:
 a) alla  puntuale  ricognizione, entro quindici giorni dalla data di  pubblicazione  della  presente  ordinanza,  dei  comuni  colpiti, nonche',  entro  i successivi quindici giorni, alla stima complessiva dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;
 b) al  ripristino,  in  condizioni  di  sicurezza  e  di ottimale fruibilita'    del   territorio,   delle   infrastrutture   pubbliche danneggiate,   nonche'  alla  realizzazione  di  adeguate  misure  di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici;
 c) all'erogazione   di   contributi   per  la  riparazione  e  la ricostruzione  di  strutture  destinate ad attivita' produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri  di  priorita'  e modalita' attuative che saranno fissate dai commissari  delegati medesimi con propri provvedimenti e che potranno costituire anticipazioni su future provvidenze.
 |  |  |  | Art. 2. 1.   Per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  all'art.  1,  i commissari  delegati,  ove  non  sia  possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti,  avvalendosi,  ove  occorrenti,  delle deroghe di cui all'art. 3.
 2.   I  commissari  delegati,  anche  con  l'ausilio  dei  soggetti attuatori,    per    gli   interventi   di   competenza,   provvedono all'approvazione  dei  progetti,  ricorrendo,  ove  necessario,  alla Conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla acquisizione della disponibilita' dei progetti. Qualora alla Conferenza di servizi il   rappresentante  di  un'amministrazione  invitata  sia  risultato assente,   o,   comunque,   non   dotato   di   adeguato   potere  di rappresentanza,   la   Conferenza  delibera  prescindendo  dalla  sua presenza  e  dalla  adeguatezza  dei  poteri  di  rappresentanza  dei soggetti  intervenuti.  Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le    specifiche   indicazioni   progettuali   necessarie   al   fine dell'assenso.    In   caso   di   motivato   dissenso   espresso   da un'amministrazione  preposta  alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale,  del  patrimonio  storico-artistico o alla tutela delta salute  dei  cittadini,  la  determinazione e' subordinata, in deroga all'art.  14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito   dall'art.  11  della  legge  11 febbraio  2005,  n.  15, all'assenso  del  Ministro  competente,  che  si  esprime entro sette giorni dalla richiesta.
 3.  I  pareri,  visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi  di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  devono  essere  resi  dalle amministrazioni  competenti  entro  sette  giorni  dalla richiesta e, qualora   entro   tale   termine   non   siano   resi,  si  intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
 4.  I commissari delegati provvedono, per le occupazioni di urgenza e   per   le  eventuali  espropriazioni  delle  aree  occorrenti  per l'esecuzione  delle  opere  e  degli  interventi di cui alla presente ordinanza,  una  volta  emesso  il  decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza  e  del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
 5.  L'approvazione  da  parte  dei commissari delegati dei progetti definitivi   o   esecutivi   costituisce   variante   agli  strumenti urbanistici    vigenti,    approvazione   del   vincolo   preordinato all'esproprio  e  dichiarazione  di  pubblica  utilita',  urgenza  ed indifferibilita' delle relative opere.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Per  il  compimento  delle  iniziative  previste dalla presente ordinanza  i  commissari  delegati,  sono  autorizzati,  ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento giuridico e della direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
 legge  11 febbraio  1994,  n.  109,  e  successive modificazioni, articoli 4,  comma  17  e 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater, articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34, nonche' le  disposizioni  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre  1999,  n.  554  per  le  parti strettamente collegate e, comunque,  nel  rispetto  dell'art.  7,  lettera  c), della direttiva comunitaria  n.  93/37,  e le disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica  21 dicembre  1999,  n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;
 legge   7 agosto   1990,   n.  241,  e  successive  modificazioni articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
 regio   decreto   18 novembre   1923,   n.   2440,  e  successive modificazioni, articoli 3, 5 e 6, comma 2, articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;
 regio  decreto  23  maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
 decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed  integrazioni,  articoli 6,  7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
 decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive modifiche  ed  integrazioni,  articoli 5,  7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque,  nel  rispetto  dell'art.  6 della direttiva comunitaria n. 93/36;
 decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 16,  17,  comma  2,  18  e  20  e  successive  modifiche  ed integrazioni;
 decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato  d'emergenza  i  commissari delegati predispongono entro trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita'  da  porre  in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni  dalla  scadenza  di  ciascun trimestre, i commissari delegati comunicano  al  Dipartimento  della  protezione  civile  lo  stato di avanzamento  dei  programmi,  evidenziando  e motivando gli eventuali scostamenti  e  indicando  le  misure  che  si intendono adottare per ricondurre  la  realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
 2.  In  relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al  comma  1,  entro  trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente   ordinanza   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana,  il  capo  del  Dipartimento  della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro  nell'ordinario,  con  il  compito  di esaminare e valutare i documenti  di  cui  al  comma  1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
 3.  La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2,  sono stabilite dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando  anche  personale  in  servizio  presso  il  Dipartimento stesso.
 4.  Il  presidente  della  regione  Campania - commissario delegato provvede   altresi'   alla   liquidazione  delle  spese  sostenute  e debitamente  documentate  dal prefetto di Salerno nella fase di prima emergenza,   nonche'   ad   effettuare   i   rimborsi   dovuti   alle organizzazioni   di   volontariato,   debitamente   autorizzate   dal Dipartimento  della  protezione  civile, impiegate in occasione degli eventi  in  premessa,  nonche'  al rimborso degli oneri sostenuti dai datori  di  lavoro  dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi del  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.
 5.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Per  la  realizzazione degli interventi disposti ai sensi della presente  ordinanza, fatta eccezione per quelli di cui all'art. 4, si provvede   con   le   risorse   finanziarie  appositamente  stanziate dall'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del 29 settembre 2005.
 2.  La  regione  Campania e' autorizzata a trasferire ai commissari delegati  risorse  finanziarie a carico del proprio bilancio, anche a titolo  di  anticipazione  rispetto all'importo di cui al comma 1, in deroga  agli  articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.
 3.  Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a  trasferire  ai  commissari  delegati eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.
 4.  Le  risorse  finanziarie  di  cui  al  presente  articolo  sono trasferite  su  apposite  contabilita'  speciali  all'uopo istituite, intestate  rispettivamente al presidente della regione Campania ed al sindaco  di  Napoli  -  commissari delegati con le modalita' previste dall'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto  contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 22 dicembre 2005
 Il Presidente: Berlusconi
 |  |  |  |  |