Gazzetta n. 11 del 14 gennaio 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2005, n. 289
Regolamento recante integrazioni al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 3, comma 1, lettera u), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
Visti gli articoli 19 e 46 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata dallo Stato italiano con legge 4 agosto 1955, n. 848;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 ottobre 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313.
1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto delle decisioni definitive adottate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, concernenti i provvedimenti giudiziali ed amministrativi definitivi delle autorita' nazionali gia' iscritti, di seguito alla preesistente iscrizione cui esse si riferiscono, su richiesta del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.
2-ter. L'iscrizione puo' essere effettuata anche su istanza del soggetto o dei soggetti interessati. In tale caso, l'istanza e' presentata direttamente all'ufficio centrale ovvero, qualora si tratti di decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo relative a provvedimenti giudiziari, all'ufficio iscrizione del casellario giudiziale presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento cui la decisione si riferisce. L'ufficio iscrizione trasmette senza indugio la richiesta all'ufficio centrale, che provvede alla successiva iscrizione, acquisito il parere del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 novembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2005 Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 329



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al sono
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione, conferisce tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;".
- Si riporta il testo della lettera u) del comma 1
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. -
Testo A-):
"Art. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili). - 1. Nel
casellario giudiziale si iscrivono per estratto:
a)-t) (omissis);
u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma
di legge i provvedimenti gia' iscritti, come individuato
con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro della giustizia.".
- La legge 4 agosto 1955, n. 848, reca: "Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a
Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del citato testo
unico 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dal
regolamento qui pubblicato:
"Art. 19 (R) Ufficio centrale, (art. 3, regio decreto
n. 778/1931). - 1. L'ufficio centrale svolge i seguenti
compiti:
a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema
del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando
separatamente quelli delle iscrizioni relative ai
minorenni;
b) raccoglie e conserva i dati immessi nell'anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e
nell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato;
c) conserva i dati suddetti adottando le piu' idonee
modalita' tecniche al fine di consentirne l'immediato
utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente
andati persi e per la compilazione dei certificati di
emergenza;
d) conserva ai fini statistici, in modo anonimo, i
dati eliminati;
e) concorre ad elaborare le modalita' tecniche di
funzionamento del sistema di cui all'art. 42, relative
all'iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e
conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli
uffici;
f) vigila sull'attivita' degli uffici, adottando le
misure necessarie per prevenire o rimuovere eventuali
irregolarita';
g) adotta le iniziative necessarie e promuove gli
interventi opportuni per garantire il pieno svolgimento
delle funzioni del casellario giudiziale, del casellario
dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei
carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti
da reato.
2. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto ed
elimina dal sistema le iscrizioni dei provvedimenti
amministrativi di espulsione e dei provvedimenti giudiziari
che decidono il ricorso avverso questi.
2-bis. L'ufficio centrale iscrive nel sistema
l'estratto delle decisioni definitive adottate dalla Corte
europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato
italiano, concernenti i provvedimenti giudiziali ed
amministrativi definitivi delle autorita' nazionali gia'
iscritti, di seguito alla preesistente iscrizione cui esse
si riferiscono, su richiesta del Dipartimento per gli
affari di giustizia del Ministero della giustizia.
2-ter. L'iscrizione puo' essere effettuata anche su
istanza del soggetto o dei soggetti interessati. In tale
caso, l'istanza e' presentata direttamente all'ufficio
centrale ovvero, qualora si tratti di decisioni della Corte
europea dei diritti dell'uomo relative a provvedimenti
giudiari, all'ufficio iscrizioni del casellario giudiziale
presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso il
provvedimento cui la decisione si riferisce. L'ufficio
iscrizione trasmette senza indugio la richiesta all'ufficio
centrale, che provvede alla successiva iscrizione,
acquisito il parere del Dipartimento per gli affari di
giustizia del Ministero della giustizia.
3. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto
del decreto di grazia.
4. Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'art. 15.
5. L'ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni
relative a persone morte, le iscrizioni relative a persone
che hanno compiuto ottanta anni, nonche' le iscrizioni dei
provvedimenti giudiziari relativi a minori ai sensi
dell'art. 5, comma 4.
6. L'ufficio centrale, infine, svolge le seguenti
attivita' di supporto:
a) fornisce al Ministero della giustizia i dati
relativi all'esecuzione dei provvedimenti giudiziari in
materia penale;
b) fornisce all'autorita' giudiziaria e alla pubblica
amministrazione, in modo anonimo a fini statistici, dati in
ordine all'andamento dei fenomeni criminali, utilizzando
anche le informazioni relative alle iscrizioni eliminate,
fatte salve le norme a tutela del trattamento dei dati
personali;
c) in applicazione di convenzioni internazionali o
per ragioni di reciprocita' e, in quest'ultimo caso, nei
limiti ed alle condizioni di legge, fornisce alle
competenti autorita' straniere i dati relativi a decisioni
riguardanti cittadini stranieri.".



 
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