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| Gazzetta n. 11 del 14 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2005, n. 289 |  | Regolamento recante integrazioni al testo unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  l'articolo  3,  comma  1,  lettera u), del testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in materia di casellario giudiziale,  di  anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato  e  dei  relativi  carichi  pendenti  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
 Visti  gli  articoli  19 e 46 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata dallo Stato italiano con legge 4 agosto 1955, n. 848;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 ottobre 2005;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
 Sulla proposta del Ministro della giustizia;
 E m a n a
 il seguente regolamento:
 Art. 1. Modifica   al   testo   unico   delle   disposizioni   legislative  e
 regolamentari  in  materia  di  casellario giudiziale, di anagrafe
 delle  sanzioni  amministrative dipendenti da reato e dei relativi
 carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica
 14 novembre 2002, n. 313.
 1.  All'articolo  19 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
 "2-bis.  L'ufficio  centrale  iscrive  nel sistema l'estratto delle decisioni   definitive  adottate  dalla  Corte  europea  dei  diritti dell'uomo   nei   confronti   dello  Stato  italiano,  concernenti  i provvedimenti giudiziali ed amministrativi definitivi delle autorita' nazionali  gia' iscritti, di seguito alla preesistente iscrizione cui esse  si riferiscono, su richiesta del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.
 2-ter.  L'iscrizione  puo'  essere  effettuata anche su istanza del soggetto  o  dei  soggetti  interessati.  In  tale caso, l'istanza e' presentata  direttamente  all'ufficio  centrale  ovvero,  qualora  si tratti  di  decisioni  della  Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo relative  a  provvedimenti  giudiziari,  all'ufficio  iscrizione  del casellario giudiziale presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento  cui  la  decisione  si riferisce. L'ufficio iscrizione trasmette  senza  indugio  la  richiesta  all'ufficio  centrale,  che provvede   alla   successiva  iscrizione,  acquisito  il  parere  del Dipartimento   per  gli  affari  di  giustizia  del  Ministero  della giustizia.".
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 28 novembre 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2005 Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 329
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al sono
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - L'art. 87 della Costituzione, conferisce tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
 regolamenti.
 - Si  riporta  il  testo  del comma 1, dell'articolo 17
 della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
 dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
 del Consiglio dei Ministri):
 "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
 della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
 Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
 pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
 essere emanati regolamenti per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
 b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge;".
 - Si  riporta  il  testo  della  lettera u) del comma 1
 dell'art.  3  del  decreto  del Presidente della Repubblica
 14 novembre  2002,  n.  313 "Testo unico delle disposizioni
 legislative   e  regolamentari  in  materia  di  casellario
 giudiziale,   di  anagrafe  delle  sanzioni  amministrative
 dipendenti  da  reato  e  dei  relativi carichi pendenti. -
 Testo A-):
 "Art.  3  (L)  (Provvedimenti  iscrivibili).  -  1. Nel
 casellario giudiziale si iscrivono per estratto:
 a)-t) (omissis);
 u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma
 di  legge  i  provvedimenti gia' iscritti, come individuato
 con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  ai sensi
 dell'art.  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 su proposta del Ministro della giustizia.".
 - La  legge  4 agosto  1955, n. 848, reca: "Ratifica ed
 esecuzione   della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei
 diritti  dell'uomo  e delle liberta' fondamentali firmata a
 Roma  il  4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
 Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.".
 Note all'art. 1:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 19 del citato testo
 unico   14 novembre  2002,  n.  313,  come  modificato  dal
 regolamento qui pubblicato:
 "Art.  19  (R) Ufficio centrale, (art. 3, regio decreto
 n.  778/1931).  -  1. L'ufficio  centrale svolge i seguenti
 compiti:
 a) raccoglie  e  conserva  i dati immessi nel sistema
 del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando
 separatamente   quelli   delle   iscrizioni   relative   ai
 minorenni;
 b) raccoglie  e conserva i dati immessi nell'anagrafe
 delle   sanzioni   amministrative  dipendenti  da  reato  e
 nell'anagrafe   dei   carichi   pendenti   delle   sanzioni
 amministrative dipendenti da reato;
 c) conserva  i dati suddetti adottando le piu' idonee
 modalita'  tecniche  al  fine  di  consentirne  l'immediato
 utilizzo  per  la  reintegrazione  di  quelli eventualmente
 andati  persi  e  per  la  compilazione  dei certificati di
 emergenza;
 d) conserva  ai  fini  statistici, in modo anonimo, i
 dati eliminati;
 e) concorre  ad  elaborare  le  modalita' tecniche di
 funzionamento  del  sistema  di  cui  all'art. 42, relative
 all'iscrizione,   eliminazione,   scambio,  trasmissione  e
 conservazione  dei  dati  nelle  procedure  degli e tra gli
 uffici;
 f) vigila  sull'attivita'  degli uffici, adottando le
 misure  necessarie  per  prevenire  o  rimuovere  eventuali
 irregolarita';
 g) adotta  le  iniziative  necessarie  e promuove gli
 interventi  opportuni  per  garantire  il pieno svolgimento
 delle  funzioni  del  casellario giudiziale, del casellario
 dei   carichi   pendenti,   dell'anagrafe   delle  sanzioni
 amministrative   dipendenti  da  reato,  dell'anagrafe  dei
 carichi  pendenti  delle sanzioni amministrative dipendenti
 da reato.
 2. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto ed
 elimina   dal   sistema  le  iscrizioni  dei  provvedimenti
 amministrativi di espulsione e dei provvedimenti giudiziari
 che decidono il ricorso avverso questi.
 2-bis.   L'ufficio   centrale   iscrive   nel   sistema
 l'estratto  delle decisioni definitive adottate dalla Corte
 europea  dei  diritti  dell'uomo  nei confronti dello Stato
 italiano,   concernenti   i   provvedimenti  giudiziali  ed
 amministrativi  definitivi  delle  autorita' nazionali gia'
 iscritti,  di seguito alla preesistente iscrizione cui esse
 si  riferiscono,  su  richiesta  del  Dipartimento  per gli
 affari di giustizia del Ministero della giustizia.
 2-ter.  L'iscrizione  puo'  essere  effettuata anche su
 istanza  del  soggetto  o dei soggetti interessati. In tale
 caso,  l'istanza  e'  presentata  direttamente  all'ufficio
 centrale ovvero, qualora si tratti di decisioni della Corte
 europea  dei  diritti  dell'uomo  relative  a provvedimenti
 giudiari,  all'ufficio iscrizioni del casellario giudiziale
 presso   l'autorita'   giudiziaria   che   ha   emesso   il
 provvedimento  cui  la  decisione  si  riferisce. L'ufficio
 iscrizione trasmette senza indugio la richiesta all'ufficio
 centrale,   che   provvede   alla   successiva  iscrizione,
 acquisito  il  parere  del  Dipartimento  per gli affari di
 giustizia del Ministero della giustizia.
 3.  L'ufficio  centrale  iscrive nel sistema l'estratto
 del decreto di grazia.
 4. Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'art. 15.
 5. L'ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni
 relative  a persone morte, le iscrizioni relative a persone
 che  hanno compiuto ottanta anni, nonche' le iscrizioni dei
 provvedimenti   giudiziari   relativi  a  minori  ai  sensi
 dell'art. 5, comma 4.
 6.  L'ufficio  centrale,  infine,  svolge  le  seguenti
 attivita' di supporto:
 a) fornisce  al  Ministero  della  giustizia  i  dati
 relativi  all'esecuzione  dei  provvedimenti  giudiziari in
 materia penale;
 b) fornisce all'autorita' giudiziaria e alla pubblica
 amministrazione, in modo anonimo a fini statistici, dati in
 ordine  all'andamento  dei  fenomeni criminali, utilizzando
 anche  le  informazioni relative alle iscrizioni eliminate,
 fatte  salve  le  norme  a  tutela del trattamento dei dati
 personali;
 c) in  applicazione  di  convenzioni internazionali o
 per  ragioni  di  reciprocita' e, in quest'ultimo caso, nei
 limiti   ed   alle   condizioni  di  legge,  fornisce  alle
 competenti  autorita' straniere i dati relativi a decisioni
 riguardanti cittadini stranieri.".
 
 
 
 
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