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| Gazzetta n. 10 del 13 gennaio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266 |  | Ripubblicazione  del  testo  della  legge  23  dicembre 2005, n. 266, recante:  "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  (legge finanziaria 2006)", corredato delle relative note. (Pubblicazione nel supplemento ordinario n. 211/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2005). |  | 
 |  |  |  | Avvertenza Il testo delle note qui plubblicato e' stato redatto dal Ministero
 dell'economia  e  delle  finanze, ai sensi dell'art. 10, comma 3-bis,
 del  testo  unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
 sull'emanazione  dei  decreti del Presidente della Repubblica e sulle
 pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato con
 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al
 solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato il rinvio. Resta invariato il
 valore e l'efficacia dell'atto legislativo a suo tempo pubblicato.
 Art. 1
 Risultati diferrenziali del bilancio dello Stato
 1.  Per  l'anno  2006,  il  livello  massimo  del  saldo  netto da
 finanziare  resta  determinato  in  termini  di  competenza in 41.000
 milioni  di  euro,  al netto di 7.077 milioni di euro per regolazioni
 debitorie.  Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il
 livello   massimo   del   ricorso   al  mercato  finanziario  di  cui
 all'articolo  11  della  legge  5  agosto 1978, n. 4698, e successive
 modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
 complessivo  non  superiore  a  2.000  milioni  di  euro  relativo ad
 interventi  non  considerati  nel bilancio di previsione per il 2006,
 resta  fissato, in termini di competenza, in 244.000 milioni di euro,
 per l'anno finanziario 2006.
 Livello massimo del saldo netto da finanziare e ricorso al mercato
 2.  Per gli anni 2007 e 2008 il livello massimo del saldo netto da
 finanziare  del  bilancio  pluriennale a legislazione vigente, tenuto
 conto   degli   effetti   della   presente   legge,  e'  determinato,
 rispettivamente,  in  31.700  milioni di euro ed in 20.800 milioni di
 euro,  al  netto  di  3.176  milioni  di euro per l'anno 2007 e 3.150
 milioni  di  euro  per  l'anno 2008, per le regolazioni debitorie; il
 livello    massimo   del   ricorso   al   mercato   e'   determinato,
 rispettivamente,  in 225.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di
 euro.  Per  il  bilancio  programmatico  degli  anni  2007 e 2008, il
 livello  massimo  del  saldo  netto  da  finanziare  e'  determinato,
 rispettivamente,  in  48.300  milioni di euro ed in 39.700 milioni di
 euro  ed  il  livello  massimo del ricorso al mercato e' determinato,
 rispettivamente,  in 237.000 milioni di euro ed in 226.000 milioni di
 euro.
 Livelli di ricorso al mercato
 3.  I  livelli  del  ricorso  al  mercato di cui ai commi 1 e 2 si
 intendono  al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
 prima  della  scadenza  o  ristrutturare  passivita' preesistenti con
 ammortamento a carico dello Stato.
 Destinazioni delle maggiori entrate
 4.  Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate
 rispetto  alle  previsioni  derivanti  dalla  normativa  vigente sono
 interamente   utilizzate   per   la  riduzione  del  saldo  netto  da
 finanziare,   salvo   che   si  tratti  di  assicurare  la  copertura
 finanziaria   di  interventi  urgenti  ed  imprevisti  necessari  per
 fronteggiare  calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse con
 la   tutela  della  sicurezza  del  Paese,  situazioni  di  emergenza
 economico-finanziaria   ovvero   riduzioni  della  pressione  fiscale
 finalizzate  al  conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento
 di programmazione economico-finanziaria.
 Destinazione proventi di dismissione immobili
 5.  A  decorrere  dall'anno  finanziario 2006, i maggiori proventi
 derivanti  dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare
 dello Stato sono destinati alla riduzione del debito. A questo fine i
 relativi  proventi sono conferiti al Fondo di ammortamento del debito
 pubblico  di  cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432.
 L'eventuale  diversa  destinazione  di  quota  parte di tali proventi
 resta  subordinata  alla  previa  verifica con la Commissione europea
 della  compatibilita'  con  gli obiettivi indicati nell'aggiornamento
 del  programma  di  stabilita'  e  crescita  presentato  agli  organi
 dell'Unione europea.
 Contenimento degli incrementi di spesa per consumi intermedi
 6.   A   decorrere   dall'anno  2006  le  dotazioni  delle  unita'
 previsionali  di  base  degli  stati  di  previsione  dei  Ministeri,
 concernenti  spese  per  consumi intermedi, escluso il comparto della
 sicurezza  pubblica  e  del  soccorso, sono rideterminate secondo gli
 importi  indicati  nell'elenco  1  allegato  alla  presente  legge. I
 conseguenti  adeguamenti  degli stanziamenti sono operati, in maniera
 lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.
 Limiti all'assunzione di impegni di spesa
 7.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli obiettivi di
 finanza  pubblica,  a  decorrere  dall'esercizio finanziario 2006, le
 Amministrazioni  dello  Stato,  escluso il comparto della sicurezza e
 del  soccorso,  possono  assumere mensilmente impegni per importi non
 superiori  ad  un  dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unita'
 previsionale  di  base,  con  esclusione  delle  spese  per stipendi,
 retribuzioni,   pensioni   e   altre  spese  fisse  o  aventi  natura
 obbligatoria  ovvero  non  frazionabili  in  dodicesimi,  nonche' per
 interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le
 regolazioni  contabili,  accordi  internazionali,  obblighi derivanti
 dalla normativa comunitaria, annualita' relative ai limiti di impegno
 e  rate  di  ammortamento  mutui. La violazione del divieto di cui al
 presente comma rileva agli effetti della responsabilita' contabile.
 Possibilita' di disporre variazione compensative
 8.  Per assicurare la necessaria flessibilita' del bilancio, resta
 comunque ferma la possibilita' di disporre variazioni compensative ai
 sensi  della  vigente  normativa, e, in particolare, dell'articolo 2,
 comma  4-quinquies,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
 modificazioni,  e dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7
 agosto 1997, n. 279.
 Contenimento delle spese per incarichi di consulenza
 9.  Fermo  quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge
 30  dicembre  2004,  n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di
 consulenza   conferiti   a   soggetti  estranei  all'amministrazione,
 sostenuta  dalle  pubbliche  amministrazioni  di  cui all'articolo 1,
 comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
 modificazioni,  esclusi  le  universita',  gli  enti di ricerca e gli
 organismi  equiparati,  a decorrere dall'anno 2006, non potra' essere
 superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004.
 
 
 Contenimento  delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre e
 spese di rappresentanza
 10. A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui
 all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
 165,  e  successive  modificazioni,  non possono effettuare spese per
 relazioni    pubbliche,    convegni,   mostre,   pubblicita'   e   di
 rappresentanza,  per  un  ammontare  superiore  al 50 per cento della
 spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalita'.
 Contenimento delle spese per auto di rappresentanza
 11.  Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di
 autovetture,  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui all'articolo 1,
 comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
 modificazioni,  con  esclusione  di quelle operanti per l'ordine e la
 sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2006 non possono effettuare
 spese  di  ammontare  superiore al 50 per cento della spesa sostenuta
 nell'anno 2004.
 
 
 Adeguamento  ai principi della sentenza della Corte costituzionale n.
 417 del 2005
 12.  Le  disposizioni  di cui ai commi 9, lO e 11 non si applicano
 alle  regioni,  alle  province autonome, agli enti locali e agli enti
 del Servizio sanitario nazionale.
 
 
 Rideterminazione delle dotazioni finanziarie relative ad investimenti
 fissi lordi
 13.   A   decorrere  dall'anno  2006  le  dotazioni  delle  unita'
 previsionali  di  base  degli  stati  di  previsione  dei  Ministeri,
 concernenti  spese  per investimenti fissi lordi, escluso il comparto
 della  sicurezza  pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo
 gli  importi  indicati  nell'elenco 2 allegato alla presente legge. I
 conseguenti  adeguamenti  degli stanziamenti sono operati, in maniera
 lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.
 
 
 Contenimento  della spesa per i centri di accoglienza e di permanenza
 temporanea
 14. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per
 i  centri  di  accoglienza  e per i centri di permanenza temporanea e
 assistenza, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce
 annualmente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato di gara
 d'appalto unico per il funzionamento e la gestione delle strutture di
 cui  al  presente  comma,  con lo scopo di armonizzare sul territorio
 nazionale il prezzo base delle relative gare d'appalto.
 Istituzione fondo per i trasferimenti correnti alle imprese
 15.  A  decorrere  dall'anno 2006, nello stato di previsione della
 spesa  di  ciascun  Ministero e' istituito un fondo da ripartire, nel
 quale  confluiscono  gli importi indicati nell'elenco 3 allegato alla
 presente  legge delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti
 correnti   alle   imprese,   con   esclusione   del   comparto  della
 radiodiffusione   televisiva   locale   e  dei  contributi  in  conto
 interessi,  delle  spese  determinate con la Tabella C della presente
 legge e di quelle classificate spese obbligatorie.
 Relazione annuale al Parlamento
 16.  I  Ministri interessati presentano annualmente al Parlamento,
 per  l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti,
 una  relazione  nella  quale  viene individuata la destinazione delle
 disponibilita'  di ciascun fondo, nell'ambito delle autorizzazioni di
 spesa  e delle tipologie di interventi confluiti in esso. Il Ministro
 dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare  con
 appositi  decreti  le occorrenti variazioni di bilancio tra le unita'
 previsionali   di   base   interessate,   su  proposta  del  Ministro
 competente.
 
 
 Istituzione  fondo  per  la  salvaguardia  e  valorizzazione dei beni
 culturali
 17.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  per i beni e le
 attivita'  culturali  e'  istituito  un  fondo  da  ripartire  per le
 esigenze  correnti  connesse  con la salvaguardia e la valorizzazione
 dei beni culturali, con una dotazione, per l'anno 2006, di 10 milioni
 di  euro.  Con  decreti  del  Ministro  per  i  beni  e  le attivita'
 culturali,   da  comunicare,  anche  con  evidenze  informatiche,  al
 Ministero  dell'economia  e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
 del bilancio, nonche' alle competenti commissioni parlamentari e alla
 Corte  dei  conti,  si  provvede  alla  ripartizione del fondo tra le
 unita'  previsionali  di  base  interessate  del  medesimo  stato  di
 previsione.
 Incremento fondo funzionamento della Corte dei Conti
 18. Il fondo occorrente per il funzionamento della Corte dei conti
 e' incrementato, a decorrere dall'anno 2006, di 10 milioni di euro.
 Conferma stanziamenti per il sostegno dell'emittenza locale
 19.  Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18,
 della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge
 27  dicembre  2002,  n.  289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
 dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, resta determinato in 98.678.000
 euro, a decorrere dall'anno 2006.
 
 
 Riduzione  del  10%  delle autorizzazioni di spesa da far affluire ad
 appositi fondi per una maggiore flessibilita' del bilancio
 20. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed al
 fine  di  assicurare  la  necessaria  flessibilita'  del bilancio, le
 autorizzazioni  di spesa direttamente regolate per legge sono ridotte
 del 10 per cento. A tal fine sono rideterminate le dotazioni iniziali
 delle  unita'  previsionali  di  base  degli  stati di previsione dei
 Ministeri per l'anno finanziario 2006. La disposizione non si applica
 alle  autorizzazioni  di spesa aventi natura obbligatoria, alle spese
 in  annualita'  ed  a pagamento differito, agli stanziamenti indicati
 nelle  Tabelle  C  ed  F  della  presente  legge,  nonche'  a  quelli
 concernenti  i  fondi  per i trasferimenti correnti alle imprese ed i
 fondi per gli investimenti di cui, rispettivamente, ai commi 15, 16 e
 608.  In  ciascuno  stato di previsione della spesa sono istituiti un
 fondo  di  parte  corrente  e  uno di conto capitale da ripartire nel
 corso   della  gestione  per  provvedere  ad  eventuali  sopravvenute
 maggiori  esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione
 iniziale  e'  costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti
 come  risultanti  dall'applicazione  del  primo  periodo del presente
 comma. La ripartizione del fondo e' disposta con decreti del Ministro
 competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero
 dell'economia  e  delle  finanze,  tramite  gli  Uffici  centrali del
 bilancio,  nonche'  alle  competenti  Commissioni parlamentari e alla
 Corte dei conti per la registrazione.
 
 
 Possibilita'  di  sospensione  dell'assunzione  di impegni di spesa o
 emissione di titoli di pagamento
 21.  Qualora  nel  corso  dell'esercizio  l'Ufficio  centrale  del
 bilancio  segnali  che l'andamento della spesa, riferita al complesso
 dello  stato  di  previsione del Ministero ovvero a singoli capitoli,
 sia tale da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni di
 spesa,  il  Ministro  dispone  con  proprio  decreto,  anche  in  via
 temporanea,  la  sospensione  dell'assunzione  di  impegni di spesa o
 dell'emissione di titoli di pagamento a carico di uno o piu' capitoli
 di  bilancio,  con esclusione dei capitoli concernenti spese relative
 agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura
 obbligatoria,  nonche'  spese  relative  agli  interessi,  alle poste
 correttive  e  compensative  delle  entrate,  comprese le regolazioni
 contabili,  ad  accordi  internazionali,  ad obblighi derivanti dalla
 normativa  comunitaria, alle annualita' relative ai limiti di impegno
 e alle rate di ammortamento mutui. Analoga sospensione e' disposta su
 segnalazione   del   servizio   di   controllo  interno  quando,  con
 riferimento  al  grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed
 al  grado  di realizzazione dei programmi da attuare, la prosecuzione
 dell'attivita'  non  risponda a criteri di efficienza e di efficacia.
 Il   decreto   del   Ministro   e'  comunicato,  anche  con  evidenze
 informatiche,  al  Presidente  del Consiglio dei ministri, che ne da'
 comunicazione  al  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, per il
 tramite  del  rispettivo  ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
 commissioni  parlamentari  competenti  ed  alla  Corte  dei conti. Le
 disponibilita'  dei  capitoli  interessati dal decreto di sospensione
 possono  essere  oggetto di variazioni compensative a favore di altri
 capitoli del medesimo stato di previsione della spesa.
 Acquisti di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni
 22.  A  decorrere dal secondo bimestre dell'anno 2006, qualora dal
 monitoraggio  delle spese per beni e servizi emerga un andamento tale
 da potere pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel
 patto  di  stabilita'  e  crescita presentato agli organi dell'Unione
 europea, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
 del   decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
 modificazioni,  ad  eccezione delle regioni, delle province autonome,
 degli  enti  locali  e  degli  enti del servizio sanitario nazionale,
 hanno  L'obbligo  di  aderire  alle  convenzioni  stipulate  ai sensi
 dell'articolo  26  della  legge  23  dicembre 1999, n. 488, ovvero di
 utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualita' ridotti del 20 per
 cento,  come  limiti  massimi,  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi
 comparabili.  In caso di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi
 dell'articolo  26  della  legge n. 488 del 1999, le quantita' fisiche
 dei  beni acquistati e il volume dei servizi non puo' eccedere quelli
 risultanti dalla media del triennio precedente. I contratti stipulati
 in  violazione degli obblighi di cui al presente comma sono nulli; il
 dipendente  che  ha  sottoscritto  il  contratto  risponde  a  titolo
 personale  delle  obbligazioni  eventualmente  derivanti dai predetti
 contratti. L'accertamento dei presupposti di cui al presente comma e'
 effettuato  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
 proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
 
 
 Limiti  all'acquisizione  di  immobili  per  le amministrazioni dello
 Stato
 23.  In  considerazione  dei criteri definitori degli obiettivi di
 manovra   strutturale  adottati  dalla  Commissione  europea  per  la
 verifica   degli   adempimenti  assunti  in  relazione  al  patto  di
 stabilita'  e crescita, a decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni
 pubbliche  di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
 marzo  2001,  n. 165, e successive modificazioni, con eccezione degli
 enti  territoriali,  possono  annualmente  acquisire  immobili per un
 importo non superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel
 precedente triennio.
 Limiti all'acquisizione di immobili per gli enti territoriali
 24.  Per  garantire  effettivita'  alle prescrizioni contenute nel
 programma  di stabilita' e crescita presentato all'Unione europea, in
 attuazione  dei  principi  di coordinamento della finanza pubblica di
 cui  all'articolo  119  della  Costituzione  e  ai  fini della tutela
 dell'unita' economica della Repubblica, in particolare come principio
 di  equilibrio tra lo stock patrimoniale e i flussi dei trasferimenti
 erariali,  nei confronti degli enti territoriali soggetti al patto di
 stabilita' interno, delle regioni a statuto speciale e delle province
 autonome  di Trento e di Bolzano i trasferimenti erariali a qualsiasi
 titolo  spettanti  sono ridotti in misura pari alla differenza tra la
 spesa  sostenuta  nel  2006  per l'acquisto da terzi di immobili e la
 spesa  media  sostenuta  nel  precedente  quinquennio  per  la stessa
 finalita'.  Nei  confronti  delle  regioni  e delle province autonome
 viene  operata  un'analoga  riduzione  sui  trasferimenti  statali  a
 qualsiasi titolo spettanti.
 Deroghe ai limiti di acquisizione immobili
 25.   Le   disposizioni  dei  commi  23  e  24  non  si  applicano
 all'acquisto  di  immobili  da  destinare a sedi di ospedali, ospizi,
 scuole o asili.
 Monitoraggio compravendita immobili
 26.  Ai  fini  del  monitoraggio  degli  obiettivi  strutturali di
 manovra  concordati  con  l'Unione  europea  nel  quadro del patto di
 stabilita'  e  crescita,  le  amministrazioni di cui ai commi 23 e 24
 sono  tenute  a  trasmettere,  utilizzando  il  sistema  web  laddove
 previsto,  al  Ministero  dell'economia e delle finanze -Dipartimento
 della  Ragioneria  generale dello Stato, una comunicazione contenente
 le  informazioni  trimestrali cumulate degli acquisti e delle vendite
 di  immobili  per  esigenze  di  attivita'  istituzionali o finalita'
 abitative  entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del  trimestre  di
 riferimento.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
 da  emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
 presente  legge,  sono  stabiliti  le  modalita'  e  lo  schema della
 comunicazione  di  cui  al  periodo precedente. Tale comunicazione e'
 inviata  anche  all'Agenzia  del  territorio  che procede a verifiche
 sulla  congruita'  dei valori degli immobili acquisiti segnalando gli
 scostamenti   rilevanti  agli  organi  competenti  per  le  eventuali
 responsabilita'.
 
 
 Istituzione di un fondo presso il Ministero dell'Interno per acquisto
 beni e servizi
 27.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno e'
 istituito  un  Fondo  da  ripartire per le esigenze correnti connesse
 all'acquisizione  di  beni  e  servizi  dell'amministrazione, con una
 dotazione,  per  l'anno 2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del
 Ministro    dell'interno,   da   comunicare,   anche   con   evidenze
 informatiche,  al  Ministero  dell'economia  e delle finanze, tramite
 l'Ufficio  centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
 parlamentari  e  alla  Corte dei conti, si provvede alla ripartizione
 del Fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo
 stato di previsione.
 
 
 Istituzione di un fondo presso il Ministero dell'Interno per esigenze
 infrastrutturali e di investimento delle forze dell'ordine
 28. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze
 dell'ordine,  e'  autorizzata  la  spesa  di  100 milioni di euro per
 l'armo  2006,  iscritta  in  un  Fondo  dello stato di previsione del
 Ministero  dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le
 unita' previsionali di base con decreti del Ministro dell'interno, da
 comunicare,   anche   con   evidenze   informatiche,   al   Ministero
 dell'economia   e  delle  finanze,  tramite  l'Ufficio  centrale  del
 bilancio,  nonche'  alle  competenti  Commissioni parlamentari e alla
 Corte dei conti.
 
 
 Istituzione  di  un  fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma
 dei Carabinieri
 29.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  della difesa e'
 istituito  un  Fondo  da  ripartire  per le esigenze di funzionamento
 dell'Arma  dei carabinieri, con una dotazione, per l'anno 2006, di 50
 milioni   di   euro.  Con  decreti  del  Ministro  della  difesa,  da
 comunicare,   anche   con   evidenze   informatiche,   al   Ministero
 dell'economia   e  delle  finanze,  tramite  l'Ufficio  centrale  del
 bilancio,  nonche'  alle  competenti  Commissioni parlamentari e alla
 Corte  dei  conti,  si  provvede  alla  ripartizione del Fondo tra le
 unita'  previsionali  di base del centro di responsabilita' "Arma dei
 carabinieri" del medesimo stato di previsione.
 Prosecuzione degli interventi per crisi aziendali
 30.  Al  fine di assicurare la prosecuzione degli interventi volti
 alla  soluzione  delle  crisi  industriali,  consentiti  ai sensi del
 decreto-legge  1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni,
 dalla  legge  15  maggio  1989, n. 181, e' autorizzata la spesa di 20
 milioni  di  euro  per  l'anno  2006.  Con decreto del Ministro delle
 attivita'  produttive,  di concerto con i Ministri del lavoro e delle
 politiche  sociali  e dell'economia e delle finanze, sono definite le
 modalita' di prosecuzione dei predetti interventi.
 Interessi dovuti a Poste Italiane S.p.a.
 31.  11  Ministero  dell'economia e delle finanze e Poste italiane
 Spa  determinano con apposita convenzione i parametri di mercato e le
 modalita'  di  calcolo  del tasso da corrispondere a decorrere dal 1°
 gennaio  2005  sulle  giacenze dei conti correnti in essere presso la
 tesoreria  dello  Stato  sui  quali  affluisce la raccolta effettuata
 tramite  conto  corrente postale, in modo da consentire una riduzione
 di  almeno  150 milioni di euro rispetto agli interessi a tale titolo
 dovuti a Poste italiane Spa dall'anno 2005.
 Limiti ai pagamenti per spese di investimento ANAS S.p.a.
 32.  Per l'anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS
 Spa,   ivi   compresi   quelli   a  valere  sulle  risorse  derivanti
 dall'accensione  dei  mutui,  non  possono  superare complessivamente
 l'ammontare di 1.700 milioni di euro.
 
 
 Limite  alle erogazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione
 tecnologica
 33.  Per l'anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale rotativo per
 l'innovazione  tecnologica,  di  cui  all'articolo  14 della legge 17
 febbraio  1982,  n.  46,  e  successive  modificazioni,  non  possono
 superare  l'importo complessivo di 1.900 milioni di euro. Ai fini del
 relativo   monitoraggio,  il  Ministero  delle  attivita'  produttive
 comunica  mensilmente  al  Ministero  dell'economia e delle finanze i
 pagamenti effettuati .
 Limitazione pagamenti per investimenti fissi lordi
 34.  Per  l'anno  2006,  con  riferimento  a  ciascun Ministero, i
 pagamenti  per  spese relative a investimenti fissi lordi non possono
 superare  il 95 per cento del corrispondente importo pagato nell'anno
 2004.
 Limitazione pagamenti sulle contabilita' speciali
 35. Per l'anno 2006, al fine di contribuire al conseguimento degli
 obiettivi  di  finanza  pubblica, i soggetti titolari di contabilita'
 speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi degli
 articoli  585  e  seguenti del regolamento di cui al regio decreto 23
 maggio  1924,  n.  827, non possono disporre pagamenti per un importo
 complessivo   superiore   all'80   per   cento   di  quello  rilevato
 nell'esercizio 2005.
 Deroga per emergenze aree depresse e innovazione tecnologiche
 36.  La  disposizione  di'  cui  al  comma  35 non si applica alle
 contabilita'   speciali   intestate   agli  organi  periferici  delle
 amministrazioni  centrali  dello Stato, alle contabilita' speciali di
 servizio  istituite  per  operare girofondi di entrate contributive e
 fiscali,   alle   contabilita'  speciali  aperte  per  interventi  di
 emergenza  e  alle  contabilita'  speciali per interventi per le aree
 depresse e per l'innovazione tecnologica.
 Richieste di deroghe alle limitazioni
 37.   1  soggetti  interessati  possono  richiedere  al  Ministero
 dell'economia  e  delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 35
 per  effettive, motivate e documentate esigenze. L'accoglimento della
 richiesta  ovvero  l'eventuale diniego totale o parziale, e' disposto
 con decreto dirigenziale.
 
 
 Versamento, all'entrata del 60% dalle somme giacenti da oltre un anno
 sulle contabilita' speciali
 38.  Fermo  restando  il disposto del comma 5 dell'articolo 10 del
 regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 20
 aprile  1994,  n. 367, per l'anno 2006 una quota pari al 60 per cento
 delle somme giacenti sulle contabilita' speciali, di cui all'articolo
 585  del  regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
 comunque  costituite  presso  le  sezioni  di  tesoreria, e sui conti
 correnti  aperti  presso  la  Tesoreria  centrale,  alimentati  anche
 parzialmente  con  fondi  del bilancio dello Stato, con esclusione di
 quelli  accesi  ai  sensi  degli articoli 576 e seguenti del predetto
 regolamento  di cui al regio decreto n. 827 del 1924, non movimentati
 da  oltre  un  anno, e' versata ad apposito capitolo dell'entrata del
 bilancio  dello  Stato  entro  il  mese  di gennaio 2006, assicurando
 maggiori  entrate  per il bilancio dello Stato, al netto dell'importo
 di cui al comma 40, per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni di
 euro  per  l'anno  2006.  A  tal  fine la quota del 60 per cento puo'
 essere incrementata con apposito decreto del Ministro dell'economia e
 delle finanze.
 Adempimenti sostitutivi delle tesorerie dello Stato
 39. Qualora i titolari dei conti non adempiano entro il termine di
 cui al comma 38, provvedono al versamento le tesorerie dello Stato su
 disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze.
 Istituzione di un fondo per restituzioni parziali
 40.  Un  importo pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del
 comma  38  e' contestualmente iscritto in un apposito Fondo istituito
 nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
 finanze,   per   la   restituzione   parziale   alle  amministrazioni
 interessate  su  loro  motivata  richiesta  per  la riassegnazione ai
 pertinenti conti di tesoreria.
 
 
 Rideterminazione  della  quota  da  restituire  allo  Stato  da parte
 dell'Istituto per il credito sportivo
 41.  La  quota del fondo patrimoniale dell'Istituto per il credito
 sportivo  costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio
 1983,  n. 50, da restituire allo Stato, gia' stabilita con il decreto
 del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze del 22 luglio 2005, e'
 rideterminata  nella  misura  di 450 milioni di euro. La restituzione
 avviene  con le modalita' e nel termine del 29 dicembre 2005 previsti
 dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 dicembre
 2005.  Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno
 stesso  della  pubblicazione  della  presente  legge  nella  Gazzetta
 Ufficiale.
 IVA 10% su energia elettrica utilizzata dai consorzi di bonifica.
 42.  Nella  tabella  A,  parte  terza,  allegata  al  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
 modificazioni, al numero 103), dopo le parole: "editoriali e simili;"
 sono  inserite  le  seguenti: "energia elettrica per il funzionamento
 degli  impianti  irrigui,  di  sollevamento  e  di scolo delle acque,
 utilizzati  dai  consorzi di bonifica e di irrigazione;". L'efficacia
 delle  disposizioni del presente comma e' subordinata alla preventiva
 approvazione   da   parte   della   Commissione   europea   ai  sensi
 dell'articolo   88,   paragrafo  3,  del  Trattato  istitutivo  della
 Comunitaeuropea.
 
 
 Trasferimento  delle  funzioni  degli  uffici  metrici alle Camere di
 commercio
 43. Dal 1° gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato
 per  l'esercizio  delle funzioni gia' esercitate dagli uffici metrici
 provinciali   e  trasferite  alle  Camere  di  commercio,  industria,
 artigianato  e  agricoltura  ai  sensi  dell'articolo  20 del decreto
 legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresi' soppresse le tariffe
 relative alla verificazione degli strumenti di misura fissate in base
 all'articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
 Finanziamento delle funzioni trasferite
 44. Al finanziamento delle funzioni di cui al comma 43 si provvede
 ai  sensi  dell'articolo  18,  comma  1,  lettera  c), della legge 29
 dicembre  1993,  n.  580, sulla base di criteri stabiliti con decreto
 del  Ministro  delle attivita' produttive di concerto con il Ministro
 dell'economia e delle finanze.
 Fuoriuscita delle Camere di commercio dalla tesoreria unica
 45. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
 ed alle aziende speciali ad esse collegate non si applica a decorrere
 dal   1°   gennaio   2006   la   legge   29  ottobre  1984,  n.  720.
 L'accreditamento  delle giacenze depositate dalle Camere di commercio
 nelle  contabilita' speciali di tesoreria unica e' disposto in cinque
 annualita'  entro  il  30  giugno  di ciascuno degli anni dal 2006 al
 2010.
 Limitazione alla riassegnazione delle entrate
 46.  A  decorrere  dall'anno  2006,  l'ammontare complessivo delle
 riassegnazioni   di   entrate   non  potra'  superare,  per  ciascuna
 amministrazione,    l'importo    complessivo   delle   riassegnazioni
 effettuate  nell'anno  2005  al  netto di quelle di cui al successivo
 periodo.  La  limitazione  non  si applica alle riassegnazioni per le
 quali  l'iscrizione  della  spesa  non ha impatto sul conto economico
 consolidato   delle   pubbliche  amministrazioni,  nonche'  a  quelle
 riguardanti   l'attuazione  di  interventi  cofinanziati  dall'Unione
 europea.
 
 
 Riassegnazione  di  parte del gettito del contributo unificato per le
 esigenze della giustizia amministrativa
 47.  All'articolo  1,  comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n.
 311,  dopo  le  parole:  "degli  uffici giudiziari", sono aggiunte le
 seguenti: ", e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
 delle   finanze,  per  le  spese  riguardanti  il  funzionamento  del
 Consiglio  di  Stato  e  dei tribunali amministrativi regionali". Per
 esigenze  di  funzionamento  del  Consiglio  di Stato e dei tribunali
 amministrativi  regionali  e'  autorizzata  la spesa di 17 milioni di
 euro per l'anno 2006.
 Versamento all'entrata di somme accantonate da enti pubblici
 48.  Le  somme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del
 Ministro  dell'economia  e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 282 deI 2 dicembre 2002, in attuazione
 dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194,
 convertito,  con  modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246,
 nonche' le somme di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12
 luglio  2004,  n.  168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
 luglio 2004, n. 191, sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno
 2006,  all'entrata  del bilancio dello Stato, con imputazione al capo
 X, capitolo 2961.
 Divieto di approvazione dei bilanci degli enti inadempienti
 49.  E'  fatto  divieto  alle  Autorita'  vigilanti di approvare i
 bilanci  di  enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non
 abbiano  espressamente  dichiarato  nella relazione sulla gestione di
 aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 48.
 
 
 Istituzione  di  un fondo per l'estinzione dei debiti pregressi delle
 amministrazioni centrali
 50.  Ferma  restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma
 5,  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289, al fine di provvedere
 all'estinzione  dei  debiti pregressi contratti dalle amministrazioni
 centrali  dello  Stato  nei  confronti  di  enti,  societa',  persone
 fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di previsione del
 Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo con una
 dotazione  finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e a
 200  milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2007 e 2008. Alla
 ripartizione  del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro
 dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.
 Convenzioni per dematerializzare la corrispondenza delle PP.AA.
 51.  Al  fine  di  semplificare  le procedure amministrative delle
 pubbliche  amministrazioni,  le  stesse  possono,  nell'ambito  delle
 risorse  disponibili  e  senza  nuovi  o  maggiori oneri a carico del
 bilancio  dello  Stato, stipulare convenzioni con soggetti pubblici e
 privati  per  il trasferimento su supporto informatico degli invii di
 corrispondenza  da e per le pubbliche amministrazioni. A tale fine le
 pubbliche  amministrazioni si avvalgono di beni e servizi informatici
 e  telematici che assicurino l'integrita' del messaggio nella fase di
 trasmissione  informatica  attraverso la certificazione tramite firma
 digitale  o altri strumenti tecnologici che garantiscano l'integrita'
 legale  del  contenuto,  la  marca  temporale e l'identita' dell'ente
 certificatore   che  presidia  il  processo.  Il  concessionario  del
 servizio  postale  universale  ha  facolta'  di dematerializzare, nel
 rispetto  delle  vigenti  regole tecniche, anche i documenti cartacei
 attestanti  i  pagamenti  in  conto corrente; a tale fine individua i
 dirigenti  preposti  alla certificazione di conformita' del documento
 informatico  riproduttivo  del documento originale cartaceo. Le copie
 su   supporto   cartaceo,   generate   mediante  l'impiego  di  mezzi
 informatici,  sostituiscono  ad  ogni effetto di legge l'originale da
 cui  sono  tratte  se  la  conformita' all'originale e' assicurata da
 pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
 
 
 Riduzione del 10% delle indennita' di membri del Parlamento nazionale
 ed europeo
 52.  Le  indennita'  mensili  spettanti  ai  membri del Parlamento
 nazionale  sono  rideterminate  in  riduzione  nel  senso che il loro
 ammontare  massimo,  ai  sensi  dell'articolo 1, secondo comma, della
 legge  31  ottobre 1965, n. 1261, e' diminuito del 10 per cento. Tale
 rideterminazione  si  applica anche alle indennita' mensili spettanti
 ai   membri   del  Parlamento  europeo  eletti  in  Italia  ai  sensi
 dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979,n. 384.
 Riduzione del 10% trattamento economico dei Sottosegretari
 53.  E' altresi' ridotto del 10 per cento il trattamento economico
 spettante  ai  sottosegretari di Stato ai sensi dell'articolo 2 della
 legge 8 aprile 1952, n. 212.
 
 
 Riduzione  del 10% delle indennita' dei membri eletti nelle regioni e
 negli enti locali
 54.  Per  esigenze  di  coordinamento della finanza pubblica, sono
 rideterminati  in  riduzione  nella  misura del 10 per cento rispetto
 all'ammontare  risultante  alla data del 30 settembre 2005 i seguenti
 emolumenti:
 a)  le indennita' di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti
 delle  province  e  delle  regioni,  ai  presidenti  delle  comunita'
 montane,  ai  presidenti  dei  consigli  circoscrizionali,  comunali,
 provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli
 uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;
 b) le indennita' e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri
 circoscrizionali,  comunali, provinciali, regionali e delle comunita'
 montane;
 c)   le   utilita'   comunque   denominate   spettanti   per   la
 partecipazione  ad organi collegiali dei soggetti di cui lettere a) e
 b) in ragione della carica rivestita.
 Limite ai futuri incrementi dei trattamenti economici
 55.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della presente
 legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 53
 non  possono  superare  gli  importi  risultanti  alla  data  del  30
 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 53.
 Riduzione del 10% dei compensi per incarichi di consulenza
 56.  Le  somme  riguardanti  indennita',  compensi, retribuzioni o
 altre  utilita'  comunque  denominate,  corrisposti  per incarichi di
 consulenza   da   parte   delle   pubbliche  amministrazioni  di  cui
 all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
 165,  e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10
 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre
 2005.
 Limite all'incremento delle spese per incarichi di consulenza
 57.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della presente
 legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione
 di cui al comma 56 non puo' stipulare contratti di consulenza che nel
 loro  complesso  siano  di  importo  superiore rispetto all'ammontare
 totale   dei   contratti   in  essere  al  30  settembre  2005,  come
 automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56.
 
 
 Riduzione   del   10%  delle  indennita'  dei  componenti  di  organi
 collegiali
 58.   Le   somme   riguardanti   indennita',   compensi,  gettoni,
 retribuzioni  o  altre  utilita'  comunque denominate, corrisposti ai
 componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
 amministrazione  e  organi  collegiali  comunque denominati, presenti
 nelle  pubbliche  amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
 decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
 modificazioni,  e  negli  enti  da  queste  ultime  controllate, sono
 automaticamente  ridotte  del  lO  per  cento  rispetto  agli importi
 risultanti alla data del 30 settembre 2005.
 Limite a futuri incrementi delle indennita'
 59.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della presente
 legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 58
 non  possono  superare  gli  importi  risultanti  alla  data  del  30
 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 58.
 
 
 Riduzione del 10% dei compensi o indennita' dovuti a componenti delle
 strutture Ministero economia e finanze
 60.  Le disposizioni di riduzione della spesa di cui ai commi 58 e
 59 si applicano anche al Servizio consultivo ed ispettivo tributario,
 nonche'  agli  altri  organismi,  servizi,  organi e nuclei, comunque
 denominati,  il  cui  trattamento  economico  sia rapportato a quello
 previsto  per i componenti delle citate strutture. A decorrere dal 1°
 gennaio  2006  l'indennita'  di  carica  spettante  alla  data del 30
 settembre  2005  al  rettore  ed al prorettore della Scuola superiore
 dell'economia  e delle finanze e' ridotta del 1O per cento e non puo'
 essere  modificata sino al 31 dicembre 2008. I risparmi derivanti dal
 presente  comma  sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza
 pubblica.
 Relazione al Ministero economia e finanze
 61.  Le  pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
 del   decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
 modificazioni, trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze,
 entro  il  30  novembre  2006,  una  relazione  sull'attuazione delle
 disposizioni  di  cui  ai  commi da 52 a 60 e sui conseguenti effetti
 finanziari.
 
 
 Riduzione  del  10%  dei  compensi  agli  organi di autogoverno della
 magistratura e del CNEL
 62.  I  compensi  dei  componenti  gli organi di autogoverno della
 magistratura   ordinaria,   amministrativa,   contabile,  tributaria,
 militare,  dei  componenti  del Consiglio di giustizia amministrativa
 della  Regione  siciliana  e  dei  componenti del Consiglio nazionale
 dell'economia  e  del  lavoro  (CNEL)  sono  ridotti del 10 per cento
 rispetto  all'importo  complessivo  erogato  nel  corso  del 2005. La
 riduzione  non  si  applica  al  trattamento retributivo di servizio.
 Conseguentemente,  lo  stanziamento  a favore del Consiglio superiore
 della   magistratura,   del   Consiglio  di  Stato  e  dei  tribunali
 amministrativi  regionali,  del Consiglio di giustizia amministrativa
 della  Regione  siciliana,  dell'Avvocatura  di Stato, del CNEL e del
 Consiglio    di    presidenza    della    giustizia   tributaria   e'
 proporzionalmente  ridotto  nel  limite del 10 per cento dell'importo
 complessivamente assegnato nell'esercizio 2005.
 Destinazione dei risparmi derivanti dalla riduzione dei compensi
 63.  A decorrere dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di tre anni,
 le  somme  derivanti  dall'applicazione  delle disposizioni di cui ai
 commi  da  52  a  60,  nonche'  le eventuali economie di spesa che il
 Senato  della  Repubblica  e  la  Camera  dei  deputati nella propria
 autonomia  avranno  provveduto  a  comunicare,  affluiscono  al Fondo
 nazionale  per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44,
 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
 Inapplicabilita' della riduzione agli enti territoriali e del SSN
 64. Le disposizioni di cui ai commi 56, 57, 58, 59, 60 e 63 non si
 applicano  alle  regioni,  alle province autonome, agli enti locali e
 agli enti del Servizio sanitario nazionale.
 
 
 Parziale   finanziamento   delle   Authorities   tramite  mercato  di
 riferimento
 65.  A  decorrere  dall'anno  2007 le spese di funzionamento della
 Commissione   nazionale   per   le  societa'  e  la  borsa  (CONSOB),
 dell'Autorita'  per  la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorita'
 per  le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza
 sui  fondi pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la
 parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato,
 secondo  modalita'  previste  dalla  normativa  vigente ed entita' di
 contribuzione  determinate  con  propria  deliberazione  da  ciascuna
 Autorita',  nel  rispetto  dei  limiti  massimi  previsti  per legge,
 versate  direttamente  alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con
 le  quali  sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
 sono  sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
 Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  per  l'approvazione  con
 proprio  decreto  entro  venti  giorni  dal  ricevimento.  Decorso il
 termine  di  venti  giorni  dal  ricevimento  senza  che  siano state
 formulate  osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai
 sensi del presente comma divengono esecutive.
 
 
 Norme transitorie per l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
 66.  In  sede  di  prima  applicazione, per l'anno 2006, l'entita'
 della  contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle
 comunicazioni  di  cui  all'articolo  2,  comma 38, lettera b), della
 legge 14 novembre 1995, n. 481, e' fissata in misura pari all'l,5 per
 mille  dei  ricavi  risultanti  dall'ultimo  bilancio approvato prima
 della  data  di  entrata in vigore della presente legge. Per gli anni
 successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalita' della
 contribuzione  possono essere adottate dall'Autorita' per le garanzie
 nelle  comunicazioni  ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2
 per    mille   dei   ricavi   risultanti   dal   bilancio   approvato
 precedentemente alla adozione della delibera.
 Disposizioni per l'Autorita' di vigilanza sui lavori pubblici
 67.  L'Autorita'  per  la  vigilanza  sui  lavori pubblici, cui e'
 riconosciuta  autonomia  organizzativa  e  finanziaria, ai fini della
 copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma
 65  determina  annualmente  l'ammontare  delle  contribuzioni ad essa
 dovute   dai  soggetti,  pubblici  e  privati,  sottoposti  alla  sua
 vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione, ivi compreso
 l'obbligo  di  versamento  del  contributo  da  parte degli operatori
 economici quale condizione di ammissibilita' dell'offerta nell'ambito
 delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In
 sede  di  prima  applicazione,  il  totale dei contributi versati non
 deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del
 mercato  di  competenza.  L'Autorita'  per  la  vigilanza  sui lavori
 pubblici  puo', altresi', individuare quali servizi siano erogabili a
 titolo  oneroso,  secondo  tariffe  determinate  sulla base del costo
 effettivo  dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previsti dal
 presente  comma  sono predeterminati e pubblici. Eventuali variazioni
 delle  modalita'  e della misura della contribuzione e delle tariffe,
 comunque   nel   limite  massimo  dello  0,4  per  cento  del  valore
 complessivo  del  mercato  di  competenza,  possono  essere  adottate
 dall'Autorita'  ai sensi del comma 65. In via transitoria, per l'anno
 2006,  nelle  more  dell'attivazione delle modalita' di finanziamento
 previste   dal  presente  comma,  le  risorse  per  il  funzionamento
 dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate, a
 titolo  di  anticipazione,  con il contributo di 3,5 milioni di euro,
 che  il  predetto  organismo  provvedera'  a  versare all'entrata del
 bilancio  dello  Stato  entro  il  31  dicembre 2006. Con decreto del
 Presidente  del Consiglio dei Ministri e' disciplinata l'attribuzione
 alla  medesima  autorita'  per la vigilanza sui lavori pubblici delle
 competenze  necessarie  per  lo  svolgimento  anche delle funzioni di
 sorveglianza  sulla  sicurezza  ferroviaria,  definendone  i tempi di
 attuazione.
 Abrogazione di norme incompatibili
 68.  All'articolo  13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
 nel  primo periodo, le parole: "nella misura massima del 50 per cento
 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2" ed il secondo periodo
 sono soppressi. L'articolo 40, comma 2, della legge 23 dicembre 1994,
 n.  724,  e' abrogato. L'articolo 2, comma 38, lettera b), e il comma
 39 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono abrogati.
 
 
 Finanziamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
 69.  Dopo il comma 7 dell'articolo 1O della legge 10 ottobre 1990,
 n. 287, e' inserito il seguente:
 "7-bis.  L'Autorita',  ai fini della copertura dei costi relativi
 al   controllo   delle   operazioni   di   concentrazione,  determina
 annualmente  le  contribuazioni  dovute  dalle imprese all'obbligo di
 comunicazione  ai  sensi  dell'articolo  16,  comma  1.  A  tal fine,
 l'Autorita'   adotta   criteri   di   parametrazione  dei  contributi
 commisurati  ai costi complessivi relativi all'attivita' di controllo
 delle   concentrazioni,   tenuto   conto  della  rilevanza  economica
 dell'operazione sulla base del valore della transazione interessata e
 comunque  in  misura  non  superiore  all'  1,2  per cento del valore
 stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione".
 Controversie in materia di lavori pubblici
 70. All'articolo 32, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n.
 109, e successive modificazioni, la parola: "diecimila" e' sostituita
 dalla seguente: "mille".
 Corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale
 71. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per
 la decisione delle controversie di cui all'articolo 32 della legge 11
 febbraio  1994,  n 109, e successive modificazioni, sono direttamente
 versati all'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici.
 Autofinanziamento delle agenzie fiscali
 72.  Il comma 2 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 luglio
 1999, n. 300, e' sostituito dal seguente:
 "2.  I  finanziamenti  di  cui  al  comma  1, lettera a), vengono
 determinati  in  modo  da tenere conto dell'incremento dei livelli di
 adempimento   fiscale   e   del   recupero  di  gettito  nella  lotta
 all'evasione.  I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna Agenzia
 su  apposita contabilita' speciale soggetta ai vincoli del sistema di
 tesoreria unica".
 Finanziamento Agenzie fiscali per il 2006
 73.  Per  l'anno  2006  le  dotazioni  da  assegnare  alle Agenzie
 fiscali,  escluso  l'ente  pubblico  economico "Agenzia del demanio",
 sono  determinate  con  la legge di bilancio negli importi risultanti
 dalla legislazione vigente.
 
 
 Modalita' di finanziamento delle Agenzie fiscali a partire dal 2007.
 74.  A  decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di cui al comma
 73  sono  rideterminate  applicando  alla media delle somme incassate
 nell'ultimo  triennio  consuntivato, rilevata dal rendiconto generale
 delle   amministrazioni   dello   Stato,  relativamente  alle  unita'
 previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata, indicate
 nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali e
 comunque   con   una  dotazione  non  superiore  a  quella  dell'anno
 precedente incrementata del 5 per cento:
 a) Agenzia delle entrate 0,71 per cento;
 b) Agenzia del territorio 0,13 per cento;
 c) Agenzia delle dogane 0,15 per cento.
 Correttivi alle dotazioni finanziarie delle Agenzie fiscali
 75.  Le  dotazioni  determinate  ai  sensi  dei  commi  73  e  74,
 considerato  l'andamento  dei  fattori  della gestione delle Agenzie,
 possono  essere  integrate,  con decreto del Ministro dell'economia e
 delle  finanze,  di  un  importo  calcolato  in  base  all'incremento
 percentuale  dei versamenti relativi alle unita' previsionali di base
 dell'ultimo  esercizio consuntivato di cui all'elenco 4 allegato alla
 presente  legge, raffrontati alla media dei versamenti risultanti dal
 rendiconto   generale  delle  amministrazioni  dello  Stato  dei  tre
 esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata, al netto degli
 effetti  prodotti  da  fattori normativi ed al netto della variazione
 proporzionale  del  prodotto  interno  lordo  in  termini nominali, e
 comunque entro il limite previsto dal comma 74.
 Conferma di precedenti disposizioni normative
 76.  Restano  invariate  le  disposizioni  di cui all'articolo 12,
 commi  1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  28  maggio  1997,  n. 140, e successive
 modificazioni.
 
 
 Decreto  di  variazione  delle percentuali per il finanziamento delle
 Agenzie fiscali
 77.  Annualmente  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, in
 relazione  al  livello degli incassi risultanti dall'ultimo esercizio
 consuntivato  sulle  unita'  previsionali di base di cui all'elenco 4
 allegato   alla   presente   legge  e  alla  verifica  dei  risultati
 dell'esercizio  precedente conseguiti in attuazione delle convenzioni
 di  cui  all'articolo  59  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
 300, e successive modificazioni, puo' con proprio decreto, da emanare
 entro il mese di luglio dell'anno precedente a quello in cui dovranno
 determinarsi  le nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui ai
 commi da 72 a 76 ed aggiornare il predetto elenco 4.
 Contributi pluriennali per investimenti infrastrutturali
 78. E autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per
 quindici   anni   a   decorrere   dall'anno   2007   per   interventi
 infrastrutturali.  All'interno di tale stanziamento, sono autorizzati
 i seguenti finanziamenti:
 a)   interventi  di  realizzazione  delle  opere  strategiche  di
 preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
 443;
 b)  interventi  di  realizzazione  del  programma nazionale degli
 interventi  nel  settore idrica relativamente alla prosecuzione degli
 interventi  infrastrutturali  di  cui  all'articolo 141, commi 1 e 3,
 della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, nella misura del 25 per cento
 delle risorse disponibili;
 c)  potenziamento del passante di Mestre e dei collegamenti dello
 stesso  con  i  capoluoghi di provincia interessati in una misura non
 inferiore all'1 per cento delle risorse disponibili;
 d) circonvallazione orbitale (GRAP) prevista nell'intesa generale
 quadro sottoscritta il 24 ottobre 2003 tra Governo e regione Veneto e
 corrclata  alle opere del passante autostradale di Mestre di cui alla
 tabella  1  del  Programma  di infrastrutture strategiche allegato al
 Documento  di  programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una
 misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;
 e)  realizzazione  delle  opere  di  cui  al "sistema pedemontano
 lombardo,  tangenziali  di  Como  e  di  Varese",  in  una misura non
 inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;
 f)  completamento del "sistema accessibilita' Valcamonica, strada
 statale 42 - del Tonale e della Mendola", in una misura non inferiore
 allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;
 g)  realizzazione  delle  opere di cui al "sistema accessibilita'
 della Valtellina", per un importo pari a 13 milioni di euro annui per
 quindici anni;
 h)  consolidamento,  manutenzione  straordinaria  e potenziamento
 delle   opere  e  delle  infrastrutture  portuali  di  competenza  di
 Autorita' portuali di recente istituzione e comunque successiva al 30
 giugno  2003,  per  un  importo  pari  a l0 milioni di euro annui per
 ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;
 i)  interazione  del passante di Mestre, variante di Martellago e
 Mirano,  di  cui  alla  tabella  1  del  Programma  di infrastrutture
 strategiche     allegato     al     Documento    di    programmazione
 economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore al 2 per
 cento delle risorse disponibili;
 l)   realizzazione   del   tratto  Lazio-Campania  del  corridoio
 tirrenico,  viabilita' accessoria della pedemontana di Formia, in una
 misura non inferiore all' 1 per cento delle risorse disponibili;
 m)  realizzazione  delle  opere  di  ammodernamento  della strada
 statale  12,  con  collegamento  alla  strada provinciale 450, per un
 importo  di  1  milione  di  euro  annui  per quindici anni, a favore
 dell'ANAS;
 n)   opere   complementari   all'autostrada   Asti-Cuneo   e   al
 miglioramento  della  viabilita'  di  adduzione e circonvallazione di
 Alba,  in  una  misura  pari  all'  1  ,5  per  cento  delle  risorse
 disponibili   a   favore   delle   province   di   Asti  e  di  Cuneo
 rispettivamente  nella  misura  di  un  terzo  e  di  due  terzi  del
 contributo medesimo;
 o)  interventi per il restauro e la sicurezza di musei, archivi e
 biblioteche  di  interesse  storico,  artistico  e  culturale  per un
 importo  di  4  milioni  di  euro  per  quindici  anni,  nonche'  gli
 interventi di restauro della Domus Aurea.
 
 
 Incorporazione  di  infrastrutture  S.p.a.  nella  Cassa  depositi  e
 prestiti
 79.  Infrastrutture Spa e' fusa per incorporazione con effetto dal
 1°  gennaio 2006 nella Cassa depositi e prestiti Spa, la quale assume
 tutti  i  beni,  diritti  e  rapporti  giuridici  attivi e passivi di
 Infrastrutture  Spa, la quale assume tutti i beni, diritti e rapporti
 giuridici   attivi  e  passivi  di  Infrastrutture  Spa,  incluso  il
 patrimonio separato, proseguendo in tutti i rapporti giuridici attivi
 e passivi anche processuali.
 Conferma validita' atto costitutivo della CDP
 80.  L'atto  costitutivo  della  Cassa depositi e prestiti Spa non
 subisce modificazioni.
 Conferma svolgimento attivita' connesse a finanziamenti ISPA
 81.  La  Cassa  depositi  e  prestiti  Spa  continua  a  svolgere,
 attraverso   il  patrimonio  separato,  le  attivita'  connesse  agli
 interventi finanziari intrapresi da infrastrutture Spa fino alla data
 di  entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 75
 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Fatto salvo quanto previsto dal
 citato  articolo  75,  le obbligazioni emesse ed i mutui contratti di
 Infrastrutture Spa fino alla data di entrata in vigore della presente
 legge sono integralmente garantiti dallo Stato.
 Regime giuridico e fiscale delle attivita' svolte da ISPA
 82.  Nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 81, continuano
 ad  applicarsi  le  disposizioni  concernenti Infrastrutture Spa, ivi
 comprese quelle relative al regime fiscale e al patrimonio separato.
 Semplificazione delle formalita' per incorporazione ISPA
 83. La pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale
 tiene   luogo   degli  atti  e  delle  relative  iscrizioni  previste
 dall'articolo 2504 del codice civile, omessa ogni altra formalita'.
 
 
 Interventi   nel  settore  ferroviario  "Sistema  alta  velocita/alta
 capacita'"
 84. Per la prosecuzione degli interventi relativi al "Sistema alta
 velocita/alta  capacita'", sono concessi a Ferrovie dello Stato Spa o
 a   societa'   del   gruppo   contributi   quindicennali,   ai  sensi
 dell'articolo  4,  comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
 successive  modificazioni, di 85 milioni di euro a decorrere dal 2006
 e  di  100 milioni di euro a decorrere dal 2007. Per il finanziamento
 delle  attivita'  preliminari ai lavori di costruzione, nonche' delle
 attivita'  e  lavori,  da  avviare  in via anticipata, ricompresi nei
 progetti  preliminari  approvati  dal  CIPE con delibere n. 78 del 29
 settembre  2003,  pubblicata  nel supplemento ordinario alla Gazzetta
 Ufficiale  n.  16  del 21 gennaio 2004, e n. 120 del 5 dicembre 2003,
 pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2004, delle
 linee  AV/AC Milano-Genova e Milano-Verona incluso il nodo di Verona,
 e'  concesso  a  Ferrovie  dello Stato Spa o a societa' del gruppo un
 ulteriore  contributo  guindicennale  di  15  milioni di euro annui a
 decorrere dal 2006.
 
 
 Esclusione  dei contributi pluriennali dalle procedure cautelari e di
 esecuzione forzata
 85.  All'articolo  4,  comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n.
 350,  dopo  le  parole:  "di  procedure"  sono  inserite le seguenti:
 "cautelari, di esecuzione forzata e".
 
 
 Trasformazione    del   finanziamento   al   Gestore   infrastrutture
 ferroviarie e nazionali in contributo in conto impianti
 86.  Il  finanziamento  concesso  al  Gestore dell' infrastruttura
 ferroviaria  nazionale  a  copertura degli investimenti relativi alla
 rete  tradizionale,  compresi  quelli per manutenzione straordinaria,
 avviene,  a partire dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, a titolo
 di  contributo  in  conto  impianti.  Il  gestore dell'infrastruttura
 ferroviaria   nazionale,  all'interno  del  sistema  di  contabilita'
 regolatoria,  tiene  in  evidenza  la  quota figurativa relativa agli
 ammortamenti  delle  immobilizzazioni finanziate con detta modalita'.
 La  modifica  del  sistema  di finanziamento di cui al presente comma
 avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore dell'infrastruttura
 ferroviaria  nazionale;  conseguentemente,  i finanziamenti di cui al
 comma  84,  effettuati  a  titolo di contributo in conto impianti, si
 considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore
 fiscale del bene.
 
 
 Ammortamento del costo degli investimenti infrastrutturali ferroviari
 87.  Il  costo  complessivo  degli  investimenti  finalizzati alla
 realizzazione della infrastruttura ferroviaria, comprensivo dei costi
 accessori  e  degli  altri oneri e spese direttamente riferibili alla
 stessa  nonche', per il periodo di durata dell'investimento e secondo
 il  medesimo  profilo  di ammortamento dei costi diretti, degli oneri
 connessi   al   finanziamento   della   infrastruttura  medesima,  e'
 ammortizzato  con  il  metodo "a quote variabili in base ai volumi di
 produzione",  sulla  base  del  rapporto  tra  le  quantita' prodotte
 nell'esercizio  e  le quantita' di produzione totale prevista durante
 il    periodo   di   concessione.   Nell'ipotesi   di   preesercizio,
 l'ammortamento  inizia  dall'esercizio successivo a quello di termine
 del  preesercizio.  Ai  fini  fiscali,  le quote di ammortamento sono
 determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in
 coerenza con le quote di ammortamento di cui al comma 86.
 Regime dei beni immobili delle Ferrovie dello Stato S.p.a.
 88.  All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001 , n. 351 ,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
 e' aggiunto il seguente comma:
 "6-ter.  I  beni immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato Spa
 ed   alle   societa'   dalla  stessa  direttamente  o  indirettamente
 integralmente  controllate si presumono costruiti in conformita' alla
 legge  vigente  al momento della loro edificazione. Indipendentemente
 dalle  alienazioni  di  tali  beni,  Ferrovie  dello  Stato  Spa e le
 societa'  dalla  stessa  direttamente  o indirettamente integralmente
 controllate,  entro  tre  anni  dalla data di entrata in vigore della
 presente   disposizione,   possono   procedere   all'ottenimento   di
 documentazione  che  tenga  luogo di quella attestante la regolarita'
 urbanistica  ed  edilizia  mancante,  in  continuita' d'uso, anche in
 deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Allo scopo, dette societa'
 possono proporre al comune nel cui territorio si trova l'immobile una
 dichiarazione    sostitutiva    della   concessione   allegando:   a)
 dichiarazione  resa  ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui
 al  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
 corredata  dalla  documentazione  fotografica, nella quale risulti la
 descrizione  delle  opere  per le quali si rende la dichiarazione; b)
 quando  l'opera  supera  i  450  metri cubi una perizia giurata sulle
 dimensioni  e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da
 un  tecnico  abilitato  all'esercizio  della  professione  attestante
 l'idoneita'  statica  delle opere eseguite. Qualora l'opera sia stata
 in  precedenza  collaudata,  tale certificazione non e' necessaria se
 non  e'  oggetto  di  richiesta  motivata  da  parte  del sindaco; c)
 denuncia   in   catasto   dell'immobile   e  documentazione  relativa
 all'attribuzione    della    rendita   catastale   e   del   relativo
 frazionamento; d) attestazione del versamento di una somma pari al 10
 per  cento  di quella che sarebbe stata dovuta in base all'Allegato 1
 del   decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le opere di
 cui  all'articolo  3  comma 1 , lettera d), del testo unico di cui al
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La
 dichiarazione   sostitutiva   produce   i  medesimi  effetti  di  una
 concessione  in  sanatoria,  a meno che entro sessanta giorni dal suo
 deposito il comune non riscontri l'esistenza di un abuso non sanabile
 ai   sensi   delle  norme  in  materia  di  controllo  dell'attivita'
 urbanistico-edilizia  e  lo notifichi all'interessato. In nessun caso
 la  dichiarazione sostitutiva potra' valere come una regolarizzazione
 degli abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di controllo
 dell'attivita' urbanistico-edilizia. Ai soggetti che acquistino detti
 immobili  da  Ferrovie  dello Stato Spa e dalle societa' dalla stessa
 direttamente o indirettamente integralmente controllate e' attribuita
 la stessa facolta', ma la somma da corrispondere e' pari al triplo di
 quella sopra indicata".
 
 
 Trasferimento  rapporti  giuridici  di  enti pubblici in liquidazione
 alla societa' liquidatrice
 89.  Al fine di ridurre l'onere economico derivante dall'esercizio
 di  funzioni che possono essere svolte piu' proficuamente da soggetti
 di  diritto  privato,  il  complesso  dei rapporti giuridici attivi e
 passivi  degli  enti  pubblici  di cui alla legge 4 dicembre 1956, n.
 1404,   la  cui  liquidazione  e'  stata  affidata  ad  una  societa'
 direttamente  controllata dallo Stato ai sensi dell'articolo 9, comma
 1-bis,  del  decreto-legge  15  aprile  2002,  n. 63, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e' trasferito alla
 societa'  stessa.  Le  attivita'  ed  i  rapporti  giuridici attivi e
 passivi  cosi'  trasferiti formano patrimonio autonomo e separato, ad
 ogni  effetto  di  legge,  della  societa'.  Gli  atti concernenti il
 trasferimento  e  quelli  conseguenti  sono  esenti da ogni tributo e
 diritto. Il corrispettivo del trasferimento e' determinato sulla base
 di  una relazione di stima redatta da primaria societa' specializzata
 scelta  di  comune  intesa  fra  il  Ministero  dell'economia e delle
 finanze  -  Dipartimento  del tesoro e la societa' di cui al presente
 comma.  L'onere  della  predetta relazione di stima e' a carico della
 societa' di cui al presente comma.
 
 
 Conferma   della   validita'   della  garanzia  dello  Stato  per  il
 soddisfacimento dei creditori
 90.  In  caso  di  mancato  soddisfacimento dei creditori da parte
 della  societa' di cui al comma 89 continua ad applicarsi la garanzia
 dello  Stato. La disposizione di cui al presente comma non si applica
 ai  crediti  rientranti  nell'ambito  delle  liquidazioni  gravemente
 deficitarie  e  delle liquidazioni coatte amministrative, individuate
 ai  sensi  dell'articolo  9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile
 2002,  n.  63,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno
 2002,  n.  112,  per  le  quali la responsabilita' continua ad essere
 limitata all'attivo della singola liquidazione.
 Conferma della validita' delle disposizioni normative
 91. Le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 15
 aprile  2002,  n.  63,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15
 giugno  2002, n. 112, e nei commi 224, 225, 226 e 229 dell'articolo 1
 della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, continuano ad applicarsi alle
 liquidazioni  gravemente  deficitarie  ed  alle  liquidazioni  coatte
 amministrative,  individuate  ai  sensi dell'articolo 9, comma l-ter,
 del  citato  decreto-legge  15  aprile  2002,  n. 63, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, nonche', sino alla
 data  stabilita  con decreto di natura non regolamentare del Ministro
 dell'economia  e delle finanze, alle liquidazioni di cui al comma 89.
 Con  il predetto decreto sono inoltre stabilite le modalita' tecniche
 di attuazione dei commi 88, 89 e 90.
 
 
 Contributo  pluriennale  per  Fiera  del  Levante  di  Bari, Fiera di
 Verona, Fiera di Foggia e Fiera di Padova
 92.  Per  il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1,
 comma  459,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzato un
 contributo  quindicennale  di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno
 2006, a valere sulle risorse previste ai sensi del comma 78.
 
 
 Contributo   per   il   completamento   del  programma  di  dotazione
 infrastrutturale della Guardia di finanza
 93.   Per   il   perseguimento   degli   obiettivi   di  contrasto
 dell'economia  sommersa,  delle  frodi  fiscali  e  dell'immigrazione
 clandestina,  rafforzando  il  controllo economico del territorio, al
 fine  di  conseguire  l'ammodernamento  e  la razionalizzazione della
 flotta   del   Corpo   della  guardia  di  finanza,  nonche'  per  il
 miglioramento   e  la  sicurezza  delle  comunicazioni,  a  decorrere
 dall'anno 2006, e' autorizzato un contributo annuale di 30 milioni di
 euro  per  quindici anni, nonche' un contributo annuale di 10 milioni
 di  euro  per  quindici  armi  per  il completamento del programma di
 dotazione  infrastrutturale  del  Corpo, e la spesa di 1,5 milioni di
 euro  a  decorrere  dal  2006  per  il  potenziamento delle dotazioni
 organiche.
 Interventi per l'area di Malpensa
 94.  All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
 dopo  le  parole:  "residenti  da  almeno  cinque anni in tali centri
 abitati,"  sono  inserite  le  seguenti:  "ovvero  di acquisizione di
 immobili  ad  uso  residenziale  purche'  con  titolo di edificazione
 anteriore  al  17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve
 isofoniche,  di  cui  alla legge regionale della regione Lombardia 12
 aprile  1999, n. 10, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime
 aeroportuale".
 
 
 Contributi   per   la   prosecuzione  del  programma  di  sviluppo  e
 acquisizione delle fregate FREMM
 95.   Sono   autorizzati   contributi   quindicennali,   ai  sensi
 dell'articolo  4,  comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
 successive modificazioni, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006,
 di  30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75 milioni
 di  euro  a  decorrere  dal  2008  per consentire la prosecuzione del
 programma  di  sviluppo  e  di acquisizione delle unita' navali della
 classe   FREMM  (fregata  europea  multimissione)  e  delle  relative
 dotazioni  operative,  nonche' per l'avvio di programmi dichiarati di
 massima  urgenza.  I  predetti stanziamenti sono iscritti nell'ambito
 delle  unita'  previsionali  di  base  dello  stato di previsione del
 Ministero delle attivita' produttive.
 
 
 Contatto  di  programma  tra  Ministero  delle  comunicazioni e Poste
 Italiane S.p.a.
 96. Ai fini dell'applicazione del contratto di programma 2003-2005
 tra  il  Ministero  delle comunicazioni, di concerto con il Ministero
 dell'economia   e  delle  finanze  per  quanto  attiene  gli  aspetti
 finanziari,  e  Poste  italiane  Spa,  in relazione agli obblighi del
 servizio  pubblico  universale  per  i recapiti postali, il Ministero
 dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a corrispondere a Poste
 italiane  Spa  l'ulteriore importo di 40 milioni di euro per ciascuno
 degli anni 2006, 2007 e 2008
 
 
 Rideterminazione   per   l'anno   2006  del  fondo  per  le  missioni
 internazionali di pace
 97.  Per  l'anno  2006  il  Fondo  di  riserva  per  provvedere ad
 eventuali   esigenze   connesse   con   la   proroga  delle  missioni
 internazionali  di  pace  e'  stabilito  in 1.000 milioni di euro. Il
 Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  provvede  ad  inviare  al
 Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo,
 delle   quali   viene  data  formale  comunicazione  alle  competenti
 Commissioni parlamentari.
 
 
 Contributo  per  la  cancellazione  del  debito  dei  Paesi altamente
 indicati
 98. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'iniziativa G8
 per   la   cancellazione   del  debito  dei  paesi  poveri  altamente
 indebitati,  con  un  contributo  di  euro 63 milioni, per il periodo
 2006-2008,  suddiviso  in euro 30 milioni per l'anno 2006, in euro 29
 milioni per l'anno 2007 e in euro 4 milioni per l'anno 2008.
 Contributo per iniziative sanitarie per Paesi in difficolta'
 99. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'International
 Finance  Facility for lmmunization (IFFlm), con un contributo globale
 di euro 504 milioni, da erogare con versamenti annuali, fino al 2025,
 con  un  onere  pari  ad  euro  3  milioni per l'anno 2006, ad euro 6
 milioni  per  l'anno 2007 e valutato in euro 27,5 milioni a decorrere
 dall'anno 2008.
 
 
 Erogazione  da  parte  della  Protezione  civile di contributi per la
 ricostruzione nei territori colpiti da calamita' naturali
 100.  Il  Dipartimento  della  protezione civile e' autorizzato ad
 erogare  ai  soggetti  competenti  contributi  quindicennali  per gli
 interventi  e  le  opere  di  ricostruzione  nei territori colpiti da
 calamita'  naturali  per  i  quali sia intervenuta negli ultimi dieci
 anni  ovvero  intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza ai
 sensi  dell'articolo  5  della  legge  24 febbraio 1992, n. 225. Alla
 ripartizione  dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente
 del  Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma
 2,  della  citata  legge  n. 225 del 1992. A tal fine, a valere sulle
 medesime  risorse,  per  il  completamento  degli  interventi  di cui
 all'articolo  3,  comma  2,  della  legge  23  gennaio  1992,  n. 32,
 concernente  la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici
 del  1980-81,  e'  autorizzato  un contributo quindicennale in favore
 della  regione  Puglia per l'importo di 2 milioni di euro a decorrere
 dall'anno   2006,  da  destinare  al  completamento  delle  opere  di
 ricostruzione  dei  comuni  del  subappennino  Dauno  in provincia di
 Foggia colpiti dagli eventi sismici. Alla ripartizione dei contributi
 si  provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri,
 adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225
 del 1992. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la
 spesa  annua  di  26  milioni  di euro per quindici anni dei quali 10
 milioni  di  euro  annui sono destinati alla ricostruzione delle zone
 colpite  dagli eventi sismici nel territorio del Molise, 4 milioni di
 euro  annui  sono  destinati  alla  prosecuzione  degli interventi di
 ricostruzione  nei  territori  delle  regioni  Marche e Umbria di cui
 all'articolo  5,  comma  1,  del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e 2
 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi nelle zone della
 provincia  di  Brescia  colpite  dal  terremoto del 2004, a decorrere
 dall'anno  2006.  A valere sulle risorse di cui al presente comma, e'
 concesso  all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po un contributo di
 1  milione di euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2006
 per  la  realizzazione  di opere a completamento del sistema arginale
 maestro  e  dei  sistemi  difensivi  dei nodi idraulici del Fiume Po,
 sentita l'Autorita' di Bacino competente. Per l'anno 2006 e' altresi'
 autorizzata  la  spesa  di  ulteriori  15  milioni  di  euro  per  la
 ricostruzione  delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio
 del Molise.
 Contributo per i campionati mondiali di ciclismo
 101.   Per   consentire  l'organizzazione  e  l'adeguamento  degli
 impianti   e   delle  attrezzature  necessari  allo  svolgimento  dei
 campionati   mondiali  di  ciclismo  che  si  terranno  nel  2008  e'
 autorizzata  la  spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a
 decorrere dall'anno 2006 a favore degli enti locali organizzatori.
 Revisione di interventi infrastrutturali nella Regione Lombardia
 102. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102,
 e' sostituito dal seguente:
 "3.  Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui
 all'articolo  3  e  il  piano  di  ricostruzione  e  sviluppo  di cui
 all'articolo  5 possono essere sottoposti a revisione annuale secondo
 le  procedure  disciplinate  dalla normativa della regione Lombardia,
 nel  quadro  delle  medesime  disponibilita'  finanziarie. La regione
 Lombardia  e'  tenuta  a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei
 ministri l'assetto del piano aggiornato".
 
 
 Autotrasporto: possibilita' di portare in compensazione il contributo
 al SSN sui premi RC
 103.  Le  somme  versate  nel  periodo  d'imposta 2005 a titolo di
 contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione
 per   la   responsabilita'   civile   per  i  danni  derivanti  dalla
 circolazione  di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa
 complessiva  a  pieno  carico  non  inferiore  a  11  ,5  tonnellate,
 omologati  ai  sensi della Direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita con
 decreto  del  Ministro  dell'ambiente  23  marzo 1992, pubblicato nel
 supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 77 del 1° aprile
 1992,  fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possono
 essere  utilizzate  in compensazione dei versamenti effettuati dal 1°
 gennaio  al  31  dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
 legislativo  9 luglio 1997, n. 241, nel limite di spesa di 75 milioni
 di  euro;  in  tal  caso,  la  quota  utilizzata in compensazione non
 concorre  alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte
 sui  redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta
 regionale  sulle  attivita'  produttive. Il Ministero dell'economia e
 delle  finanze,  sulla  base  delle  indicazioni fornite a consuntivo
 dall'Agenzia  delle  entrate, provvede a riversare sulla contabilita'
 speciale  1778 "Fondi di bilancio" le somme necessarie a ripianare le
 anticipazione  sostenute  a seguito delle compensazioni effettuate ai
 sensi del presente comma e dei commi da 104 a 111.
 Albo autotrasportatori
 104.  Per  gli  interventi  previsti dall'articolo 2, comma 3, del
 decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
 modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
 dall'articolo  45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
 n.  488,  relativi  all'anno  2005,  e'  autorizzato  il rimborso per
 ulteriori 30 milioni di euro.
 Premi INAIL autotrasporto
 105.  Per  gli  interventi  previsti dall'articolo 2, comma 2, del
 decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
 modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
 dall'articolo  45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999,
 n. 488, relativi all'anno 2005, e' autorizzata una ulteriore spesa di
 50 milioni di euro.
 Deduzione spese non documentate autotrasporto
 106.  Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data del 31
 dicembre  2005,  la  deduzione forfetaria di spese non documentate di
 cui  all'articolo  66,  comma 5, primo periodo, del testo unico delle
 imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, spetta anche per i trasporti
 personalmente  effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in
 cui  ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello
 spettante  per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle
 regioni  confinanti.  Ai  fini  di  quanto previsto dal primo periodo
 nonche',  relativamente  all'anno 2005, dall'articolo 2, comma 1-bis,
 del   decreto-legge   28  dicembre  1998,  n.  451,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  1999,  n.  40, introdotto
 dall'articolo   61,  comma  3,  della  legge  21  novembre  2000,  e'
 autorizzato uno stanziamento di 120 milioni di euro per l'anno 2006.
 Esonero contributi INPS per imprese autotrasporto
 107.  Relativamente  all'anno 2005, alle imprese di autotrasporto,
 per  i lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello 3° e
 3°  super,  e'  riconosciuto  l'esonero dal versamento dei contributi
 previdenziali ed assistenziali dovuti all'INPS, per la quota a carico
 dei datori di lavoro, nel limite di ore mensili individuali di orario
 ordinario,  comunque  non  superiori  a  20,  determinato con decreto
 dirigenziale  del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
 concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e delle finanze, sentito
 l'INPS, nel limite di spesa di 120 milioni di euro.
 
 
 Istituzione  del  Fondo  per  il  sostegno  di  iniziative  a  favore
 dell'autotrasporto merci
 108.  Al  fine  di  agevolare  il  processo di riforma del settore
 dell'autotrasporto  di  merci, previsto dalla legge 1° marzo 2005, n.
 32,  favorendo  la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche
 mediante  la crescita dimensionale delle imprese, in modo da renderle
 piu'  competitive sul mercato interno ed internazionale, e' istituito
 nello   stato   di   previsione   della  spesa  del  Ministero  delle
 infrastrutture  e dei trasporti un fondo denominato "Fondo per misure
 di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo
 sviluppo  della  logistica", con una dotazione iniziale di 80 milioni
 di   euro   per   l'anno  2006.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi
 dell'articolo  17,  comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
 proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di
 concerto   con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
 disciplinate  le modalita' di utilizzazione del Fondo di cui al primo
 periodo.
 Semplificazione documentazione
 109.  All'articolo  6  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
 Presidente  della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, sono aggiunte,
 in fine, le seguenti parole: "nonche' degli autotrasportatori di cose
 per conto terzi".
 Innovazione
 110. All'articolo 3, comma 2-ter, primo periodo, del decreto-legge
 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge
 22  novembre  2002,  n.  265, le parole: "a decorrere dall'anno 2003"
 sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2006".
 Requisiti transitori
 111.  All'articolo  22,  comma  1-bis,  del decreto legislativo 22
 dicembre  2000, n. 395, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del
 decreto-legge   30   dicembre   2004,   n.   314,   convertito,   con
 modificazioni,  dalla  legge  1°  marzo  2005,  n. 26, le parole: "30
 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".
 Soppressione credito di imposta su accisa gasolio
 112.  La  lettera  e)  del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23
 dicembre 1998, n. 448, e' abrogata.
 Copertura finanziaria disposizioni in materia di autotrasporto
 113. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 103 a 111 si
 provvede:
 a) nel limite di 140 milioni di euro, a valere sulle somme resesi
 disponibili    per    pagamenti    non    piu'    dovuti,    relative
 all'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 10, comma 1, della
 legge  23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, che sono
 mantenute  nel  conto  residui  per  essere  versate, nell'anno 2006,
 all'entrata del bilancio dello Stato;
 b)  nel  limite  di  335  milioni di euro con le maggiori entrate
 derivanti dalla presente legge.
 Sicilia: Contributo di solidarieta' nazionale
 114.  In  attuazione  dell'articolo 38 dello statuto della Regione
 siciliana,  di  cui  al  regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.
 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il
 contributo  di  solidarieta' nazionale per l'anno 2006 e' corrisposto
 alla  Regione  siciliana  nella  misura  di  94  milioni  di euro. Al
 relativo  onere  si  provvede mediante riduzione per l'importo di 282
 milioni di euro per l'anno 2006 del Fondo per le aree sottoutilizzate
 di  cui  all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per le
 stesse  finalita'  e'  corrisposto alla Regione siciliana, per l'anno
 2007,  un  contributo  quindicennale  di  10  milioni di euro annui a
 decorrere   dallo   stesso   anno  2007.  L'erogazione  dei  predetti
 contributi  e' subordinata alla redazione di un piano economico degli
 investimenti,  che  la  Regione  siciliana  e'  tenuta  a realizzare,
 finalizzato   all'aumento  del  rapporto  tra  PIL  regionale  e  PIL
 nazionale.
 Proroghe agevolazioni in materia di accise
 115.  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore della presente
 legge e fino al 31 dicembre 2006, si applicano:
 a)  le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa
 sulle  emulsioni  stabilizzate,  di  cui  all'articolo  24,  comma 1,
 lettera  d),  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  nonche' la
 disposizione    contenuta   nell'articolo   1,   comma   1-bis,   del
 decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con
 modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2002,  n.  16,  e, per il
 medesimo  periodo,  l'aliquota  di  cui  al  numero 1) della predetta
 lettera d) e' stabilita in euro 256,70 per mille litri;
 b)  le  disposizioni  in  materia  di  aliquota di accisa sul gas
 metano  per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del
 decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
 dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
 e)   le   disposizioni   in  materia  di  accisa  concernenti  le
 agevolazioni  sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in
 altri  specifici  territori  nazionali,  di  cui  all'articolo  5 del
 decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
 dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
 d)  le  disposizioni  in  materia  di agevolazione per le reti di
 teleriscaldamento   alimentate   con   biomassa  ovvero  con  energia
 geotermica,  di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001,
 n.  356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001,
 n. 418;
 e)  le  disposizioni  in  materia  di  aliquote di accisa sul gas
 metano  per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma
 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
 f)   le   disposizioni   in  materia  di  accisa  concernenti  le
 agevolazioni   sul   gasolio  e  sul  GPL  impiegati  nelle  frazioni
 parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica
 E,  di  cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001,
 n. 448;
 g)  le  disposizioni  in  materia di accisa concernenti il regime
 agevolato  per  il  gasolio  per autotrazione destinato al fabbisogno
 della  provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di
 cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
 e successive modificazioni;
 h)   le   disposizioni   in  materia  di  accisa  concernenti  le
 agevolazioni  sul  gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra,
 di  cui  all'articolo  2,  comnia 4, della legge 24 dicembre 2003, n.
 350.
 Oli lubrificanti
 116.  L'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative
 concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative
 sanzioni  penali  e  amministrative, di cui al decreto legislativo 26
 ottobre 1995, n. 504, continua ad esplicare i suoi effetti e al primo
 periodo  del  comma  5 del medesimo articolo 62 la denominazione "oli
 usati"  deve  intendersi  riferita ad oli usati raccolti in Italia. A
 decorrere  dal  1°  gennaio  2006  l'aliquota dell'imposta di consumo
 sugli  oli lubrificanti di cui all'allegato I al medesimo testo unico
 e' fissata in euro 842 per mille chilogrammi.
 Detrazione IRE per interventi a salvaguardia dei boschi
 117.  All'articolo  19,  comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.
 289,  e  successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2005" sono
 sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".
 IRAP settore agricolo e pesca
 118. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
 1997,  n.  446,  e successive modificazioni, le parole da: "per i sei
 periodi   d'imposta   successivi"  fino  alla  fine  del  comma  sono
 sostituite  dalle seguenti: "per i sette periodi d'imposta successivi
 l'aliquota  e'  stabilita  nella  misura  dell'1,9  per cento; per il
 periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006 l'aliquota e' stabilita
 nella misura del 3,75 per cento".
 
 
 Credito  di imposta per personale imbarcato e sgravi contributivi per
 gli operatori della pesca costiera e nelle acque interne
 119.  Per  l'anno  2006  sono  prorogate  le  disposizioni  di cui
 all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, o 388.
 Arrotondamento piccola proprieta' contadina
 120.  Il  termine  del  31  dicembre  2005,  di  cui  al comma 571
 dell'articolo  1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le
 agevolazioni  tributarie  per  la formazione e l'arrotondamento della
 proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre 2006.
 Detrazione IRE ristrutturazioni edilizie
 121.  Sono prorogate per l'anno 2006, per una quota pari al 41 per
 cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fermi restando
 gli  ammontari  complessivi  e  le  altre condizioni ivi previste, le
 agevolazioni   tributarie  in  materia  di  recupero  del  patrimonio
 edilizio relative:
 a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27
 dicembre  2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni, per le spese
 sostenute dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
 b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28
 dicembre  2001,  n.  448,  nel  testo  vigente  al  31 dicembre 2003,
 eseguiti  entro  il  31  dicembre  2006 dai soggetti ivi indicati che
 provvedano  alla  successiva alienazione o assegnazione dell'immobile
 entro il 30 giugno 2007.
 Lavoratori frontalieri
 122.  All'articoLo  2,  comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n.
 289,  e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2003, 2004
 e  2005"  sono  sostituite  dalle seguenti: "Per gli anni 2003, 2004,
 2005 e 2006".
 Limite esenzione IRE contributi assistenza sanitaria
 123.  Per l'anno 2006 il limite di non concorrenza alla formazione
 del  reddito  di  lavoro  dipendente,  relativamente ai contributi di
 assistenza  sanitaria,  di' cui all'articolo 51, comma 2, lettera a),
 del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del
 Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
 modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20.
 Clausola di salvaguardia
 124.  I  contribuenti,  in  sede  di dichiarazione dei redditi per
 l'anno  2006, possono applicare le disposizioni del testo unico delle
 imposte  sui  redditi  di  cui al citato decreto del Presidente della
 Repubblica  n.  917  del  1986,  in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero
 quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se piu' favorevoli.
 Inderabilita' IVA spese auto e moto
 125.  All'articolo  30  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
 apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 4:
 le  parole:  "31  dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti:
 "31 dicembre 2006";
 le  parole:  "al  90  per cento" sono sostituite dalle seguenti:
 "all'85 per cento";
 b)  al  comma  5, le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle
 seguenti: "15 per cento".
 Esenzione imposte indirette Belice
 126. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1°
 agosto  2002,  n.  166,  prorogato,  da  ultimo,  al 31 dicembre 2005
 dall'articolo  1,  comma 507, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 6
 ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006.
 Privatizzazione IPAB
 127.  All'articolo  4,  comma  4, del decreto legislativo 4 maggio
 2001,  n.  207,  e  successive modificazioni, le parole: "31 dicembre
 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".
 Imposta di pubblicita' nei piccoli stadi
 128. La disposizione di cui al comma 11-bis dell'articolo 90 della
 legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  si  interpreta nel senso che la
 pubblicita',  in  qualunque  modo  realizzata  dai soggetti di cui al
 comma  1 del medesimo articolo 90, rivolta all'interno degli impianti
 dagli  stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche
 con capienza inferiore ai tremila posti, e' esente dall'imposta sulla
 pubblicita'  di  cui  al  capo  I del decreto legislativo 15 novembre
 1993, n. 507.
 Deduzione fiscali per impianti distribuzione carburanti
 129.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 1 dell'articolo 21 della
 legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in
 favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si
 applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.
 
 
 Trasmissione   della   certificazione   dei   corrispettivi  per  via
 telematica all'Agenzia delle entrate
 130. Nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 1, dopo il
 comma 430, e' inserito il seguente:
 "430-bis.  La disposizione di cui al comma 429 si applica, con le
 modalita'  di  cui  al  comma 431, anche alle imprese individuate con
 provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle entrate, aventi le
 caratteristiche  dimensionali  previste nel comma 430 cd assoggettate
 agli oneri di collegamento telematico ivi indicati".
 Plusvalenze pex
 131.  Ai  fini  della  determinazione  delle  plusvalenze  e delle
 minusvalenze  realizzate  in  seguito alla cessione di partecipazioni
 effettuate  anche  successivamente  ai  periodo  di  imposta indicato
 all'articolo  4, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 12
 dicembre  2003, n. 344, il costo fiscalmente rilevante delle relative
 partecipazioni  e'  assunto  al  netto  delle  svalutazioni dedotte a
 decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.
 
 
 Modifica  della  procedura  per  il  recupero  degli  aiuti  di Stato
 dichiarati   illegittimi  con  riferimento  alle  societa'  esercenti
 servizi pubblici locali
 132.  All'articolo  27  della  legge  18  aprile 2005, n. 62, sono
 apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al  comma 1, le parole: "degli importi delle" sono sostituite
 dalle seguenti: "degli aiuti equivalenti alle";
 b)  al  comma  2, primo periodo, le parole: "delle minori imposte
 corrisposte"  sono  sostituite dalle seguenti; "degli aiuti di cui al
 comma  1"  e le parole; "dei tributi" sono sostituite dalle seguenti:
 "delle  entrate  dello  Stato;  alla riscossione coattiva provvede il
 Ministero  dell'interno";  al  secondo  periodo,  le  parole:  "della
 presente  legge"  sono sostituite dalle seguenti: "del decreto di cui
 al  comma 6" e dopo le parole: "comunicano gli estremi" sono inserite
 le seguenti: "al Ministero dell'interno nonche'";
 c)  al  comma  4,  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
 come individuate in applicazione del decreto di cui al comma 6";
 d)  al  comma  5,  primo  periodo, le parole da: "L'Agenzia delle
 entrate" fino a: "degli accertamenti" sono sostituite dalle seguenti:
 "Il   Ministero   dell'interno,   tenuto   conto   dei  dati  forniti
 dall'Agenzia  delle  entrate sulla base delle dichiarazioni di cui al
 comma  3,  provvede,  ove  risulti  l'obbligo  di  restituzione,", le
 parole:  "comma  2"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "comma 6", le
 parole: "di accertamento" sono soppresse e le parole: "delle imposte"
 sono sostituite dalle seguenti: "degli aiuti"; al terzo periodo, dopo
 le  parole; "natura tributaria" sono inserite le seguenti: "e di ogni
 altra specie"; al quarto periodo, le parole: "Le imposte dovute" sono
 sostituite  dalle seguenti: "Gli aiuti dovuti"; al quinto periodo, le
 parole:  "delle  imposte corrisposte" sono sostituite dalle seguenti:
 "degli aiuti corrisposti";
 e)   al  comma  6,  primo  periodo,  le  parole:  "del  direttore
 dell'Agenzia   delle   entrate"   sono   sostituite  dalle  seguenti:
 "dirigenziale  del  Ministero  dell'interno,  adottato  entro  trenta
 giorni  dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo
 periodo,";
 f)  al  comma  6,  il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
 "Con  regolamento  emanato  ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
 legge  23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno,
 sentiti  il  Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per
 le  politiche  comunitarie,  relativamente  alle  parti di rispettiva
 competenza,   sono   stabilite   le  linee  guida  per  una  corretta
 valutazione  dei  casi  di non applicazione delle norme di recupero e
 per   la  quantificazione  dell'aiuto  indebito,  tenendo  conto  dei
 seguenti  criteri:  osservanza  dei  criteri  di applicazione al caso
 concreto  desumibili  in  base ai principi del diritto comunitario ed
 alla   decisione   di   cui  al  comma  1;  osservanza  dei  principi
 costituzionali,  dello  statuto  dei diritti del contribuente e delle
 regole  fiscali applicabili nei periodi di competenza; riconoscimento
 della  parita'  di  accesso  ai  regimi fiscali alternativi di cui il
 contribuente  avrebbe  potuto  fruire  in assenza del regime di aiuti
 fiscali di cui al comma 1; riconoscimento delle forme di restituzione
 degli  aiuti gia' attuate mediante reimmissione nel circuito pubblico
 delle  minori  imposte  versate;  riconoscimento della estraneita' al
 recupero   delle  agevolazioni  fiscali  relative  ad  attivita'  non
 concorrenziali; riconoscimento della parita' di accesso agli istituti
 fiscali  ordinariamente applicabili alla generalita' dei contribuenti
 nei  periodi  d'imposta  di  fruizione  delle agevolazioni, anche per
 effetto di specifica dichiarazione di volersene avvalere".
 
 
 Esclusione  della possibilita' di rimborso a seguito di esenzione ICI
 immobili religiosi
 133.  All'articolo  7, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre
 2005,  n.  203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
 2005,  n.  248,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: "Con
 riferimento  ad  eventuali  pagamenti  effettuati prima della data di
 entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non
 si fa comunque luogo a rimborsi e restituzioni d'imposta".
 Proroga copertura integrale costo del servizio rifiuti
 134. All'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di
 cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
 158,   e   successive  modificazioni,  le  parole;  "sei  anni"  sono
 sostituite dalle seguenti: "sette anni".
 Consorzi interuniversitari
 135.  Per  la  valorizzazione delle attivita' di ricerca avanzata,
 alta formazione, interscambio culturale e scientifico tra istituzioni
 universitarie   di   alta  formazione  europea  ed  internazionale  e
 applicazione dei risultati acquisiti dai consorzi intenmiversitari di
 cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
 ricerca 8 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del
 29  agosto  2003,  e  al decreto del medesimo Ministro del 30 gennaio
 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2003,
 per  ciascuna  delle  due  destinazioni sopra indicate e' autorizzata
 l'ulteriore  spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006,
 impregiudicata  l'attuazione  di  quanto  previsto  negli  accordi di
 programma  in  data  23 giugno 2004 e 25 giugno 2004 con il Ministero
 dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
 Completamento opere infrastrutturali riguardanti la Fiera di Milano
 136.  Per  garantire il completamento delle opere infrastrutturali
 di  accessibilita'  al Polo esterno della fiera di Milano, ricomprese
 nell'ambito  "Accessibilita' Fiera di Milano" previsto dalla delibera
 del  CIPE  n.  121  del  21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento
 ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  68  del 21 marzo 2002, sono
 autorizzate  le  seguenti  spese: a favore dell'ANAS, per le opere di
 viabilita'  per l'importo di 1,25 milioni di euro per l'anno 2006, di
 5  milioni  di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di curo per l'anno
 2008;  a  favore  del  comune  di  Milano,  per  la realizzazione dei
 collegamenti  pubblici  e  delle opere di interscambio a servizio del
 Polo  esterno  per l'importo di 1,25 milioni di euro per l'anno 2006,
 di  5 milioni di euro per l'anno 2007 di 5 milioni di euro per l'anno
 2008.
 Limite minimo per debenza debiti e crediti imposte sui redditi
 137. A decorrere dal 1° gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei
 redditi  e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue
 il  versamento  del  debito  o  il  rimborso del credito d'imposta se
 l'importo  risultante  della dichiarazione non supera il limite di 12
 euro.  La  disposizione  si applica anche alle dichiarazioni eseguite
 con  il  modello  "730".  Se  la  dichiarazione  modello  "730" viene
 comunque   presentata   non  e'  dovuto,  ai  soggetti  che  prestano
 assistenza  fiscale  o  al  sostituto  dell'imposta, alcun compenso a
 carico del bilancio dello Stato.
 
 
 Patto  di stabilita' interno: ambito soggettivo di applicazione delle
 disposizioni
 138. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e
 a  modifica  di  quanto  stabilito per il patto di stabilita' interno
 dall'articolo  1,  commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n.
 311,  e successive modificazioni, le regioni, le province autonome di
 Trento  e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore
 a  3.000  abitanti e le comunita' montane con popolazione superiore a
 50.000  abitanti  concorrono  alla  realizzazione  degli obiettivi di
 finanza  pubblica  per  il  triennio  2006-2008 con il rispetto delle
 disposizioni di cui ai commi da 139 a 150, che costituiscono principi
 fondamentali  del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
 articoli  117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
 Limitatamente  all'anno  2006,  le disposizioni di cui ai commi 139 e
 140 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
 
 
 Regioni  a statuto ordinario: limite all'aumento delle spese correnti
 e in conto capitale
 139.  Il  complesso  delle  spese correnti, per ciascuna regione a
 statuto  ordinario,  determinato  ai  sensi  del  comma 142, non puo'
 essere  superiore,  per  l'anno  2006, al corrispondente ammontare di
 spese  correnti dell'anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli
 anni  2007  e  2008,  non  puo'  essere  superiore al complesso delle
 corrispondenti   spese   correnti   dell'anno  precedente  aumentato,
 rispettivamente,  dello  0,4  per  cento e del 2,5 per cento. Per gli
 stessi  anni  il complesso delle spese in conto capitale, determinato
 ai  sensi  del comma 143, non puo' essere superiore, per l'anno 2006,
 al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004
 aumentato  del  4,8 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008,
 al  complesso  delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno
 precedente aumentato del 4 per cento.
 Enti locali limite all'aumento delle spese correnti
 140. Per gli stessi fini di cui al comma 139:
 a)  per  l'anno  2006,  il  complesso  delle  spese correnti, con
 esclusione  di  quelle di carattere sociale, determinato ai sensi del
 comma   142,   per  ciascuna  provincia  e  per  ciascun  comune  con
 popolazione  superiore  a 5.000 abitanti non puo' essere superiore al
 corrispondente  ammontare  di spese correnti dell'anno 2004 diminuito
 del  6,5  per  cento  limitatamente agli enti locali che nel triennio
 2002-2004  hanno  registrato  una  spesa  corrente  media  pro capite
 inferiore  a  quella  media  pro  capite  della classe demografica di
 appartenenza e diminuito dell'8 per cento per i restanti enti locali.
 Per  le comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti
 la  riduzione  e' del 6,5 per cento. Per l'individuazione della spesa
 media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto
 competenza   e   in  conto  residui,  delle  spese  correnti,  e  per
 l'individuazione  della  popolazione,  ai fini dell'appartenenza alla
 classe  demografica,  si  tiene  conto della popolazione residente in
 ciascun  anno  calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 156
 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 Per  tali  fini,  le  classi demografiche e la spesa media pro capite
 sono cosi' individuate:
 per  le  province  con  popolazione  fino  a  400.000 abitanti e
 superficie  fino  a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite
 pari a 153,87 euro;
 per  le  province  con  popolazione  fino  a  400.000 abitanti e
 superficie  superiore  a  3.000  chilometri quadrati, spesa media pro
 capite pari a 176,47 euro;
 per  le  province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e
 superficie  fino  a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite
 pari a 102,03 euro;
 per  le  province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e
 superficie  superiore  a  3.000  chilometri quadrati, spesa media pro
 capite pari a 113,24 euro;
 per  i  comuni  con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti, spesa
 media pro capite pari a 589,89 euro;
 per  i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti, spesa
 media  pro capite pari a 617,49 euro; per i comuni con popolazione da
 20.000 a 59.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 662,74 euro;
 per  i comuni con popolazione da 60.000 a 99.999 abitanti, spesa
 media pro capite pari a 768,37 euro;
 per  i  comuni  con  popolazione  da 100.000 a 249.999 abitanti,
 spesa media pro capite pari a 854,59 euro;
 per  i  comuni  con  popolazione  da 250.000 a 499.999 abitanti,
 spesa media pro capite pari a 1.194,38 euro;
 per i comuni con popolazione da 500.000 abitanti ed oltre, spesa
 media pro capite pari a 1.167,47 euro;
 b)  per  l'anno 2007, per gli enti locali di cui al comma 138, si
 applica una riduzione dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle
 corrispondenti  spese  correnti dell'anno 2006 e, per l'anno 2008, si
 applica  un  aumento  dell'1,9  per cento rispetto al complesso delle
 corrispondenti spese correnti dell'anno 2007.
 Limite alle spese in conto capitale
 141.  Per gli stessi enti locali di cui al comma 138, il complesso
 delle  spese  in  conto capitale, determinato ai sensi del comma 143,
 non  puo'  essere  superiore,  per  l'anno  2006,  al  corrispondente
 ammontare  di  spese  in  conto  capitale  dell'anno  2004  aumentato
 dell'8,l  per  cento  e,  per  ciascuno  degli  anni  2007 e 2008, al
 complesso  delle  corrispondenti  spese  in  conto capitale dell'anno
 precedente aumentato del 4 per cento.
 
 
 Esclusione  di  alcune tipologie di spese dal calcolo del limite alle
 spese correnti
 142.  11  complesso delle spese correnti di cui ai commi 139 e 140
 deve  essere  calcolato,  sia  per  la gestione di competenza sia per
 quella di cassa, al netto delle:
 a)  spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di
 settore;
 b)  spese  per  la sanita' per le sole regioni, cui si applica la
 specifica disciplina di settore;
 c)    spese    per    trasferimenti   correnti   destinati   alle
 amministrazioni  pubbliche inserite nel conto economico consolidato e
 individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'elenco
 annualmente   pubblicato   in   applicazione   di   quanto  stabilito
 dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 d)   spese   di   carattere   sociale   quali   risultano   dalla
 classificazione  per  funzioni  previste  dal  regolamento  di cui al
 decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194;
 e) spese per interessi passivi;
 f) spese per calamita' naturali per le quali sia stato dichiarato
 lo  stato  di  emergenza  nonche'  quelle sostenute dai comuni per il
 completamento  dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente
 del  Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di
 emergenza;
 g)  spese  per  oneri  derivanti da sentenze che originino debiti
 fuori bilancio;
 h)  spese  derivanti  dall'esercizio  di  funzioni  trasferite  o
 delegate  da  parte  delle  regioni ed esercitate dagli enti locali a
 decorrere   dal  1°  gennaio  2005,  nei  limiti  dei  corrispondenti
 trasferimenti  finanziari  attribuiti dall'amministrazione regionale.
 Conseguentemente,  il  livello  di  spesa  per il 2004 delle regioni,
 assunto  a  base  di  calcolo  per la riduzione del 3,8 per cento, ai
 sensi   del  comma  139,  e'  ridotto  in  misura  pari  ai  predetti
 trasferimenti correnti.
 Limite alle spese in conto capitale
 143.  Il  complesso  delle spese in conto capitale di cui ai commi
 139  e  141  deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza
 che per quella di cassa, al netto delle:
 a)  spese  per  trasferimenti  in  conto  capitale destinati alle
 amministrazioni  pubbliche inserite nel conto economico consolidato e
 individuate   dall'ISTAT   nell'elenco   annualmente   pubblicato  in
 applicazione  di  quanto  stabilito  dall'articolo  1, comma 5, della
 legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 b) spese derivanti da concessioni di crediti;
 c) spese per calamita' naturali per le quali sia stato dichiarato
 lo  stato  di  emergenza  nonche'  quelle sostenute dai comuni per il
 completamento  dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente
 del  Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di
 emergenza;
 d)  spese  derivanti  dall'esercizio  di  funzioni  trasferite  o
 delegate  da  parte  delle  regioni ed esercitate dagli enti locali a
 decorrere   dal  1°  gennaio  2005,  nei  limiti  dei  corrispondenti
 trasferimenti  finanziari  attribuiti dall'amministrazione regionale.
 Conseguentemente,  il  livello  di  spesa  per il 2004 delle regioni,
 assunto  a  base di calcolo per l'aumento del 4,8 per cento, ai sensi
 del comma 139, e' ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti in
 conto capitale.
 
 
 Possibilita'  di  eccedere  i  limiti  previsti  per  spese  in conto
 capitale se vi e' compensazione con parte corrente
 144.  Gli  enti  di  cui al comma 138 possono eccedere i limiti di
 spesa  stabiliti  dai  commi 139 e 141 per le spese in conto capitale
 nei  limiti  derivanti  da corrispondenti riduzioni di spesa corrente
 aggiuntive rispetto a quelle stabilite dai commi 139 e 140.
 
 
 Deroga  ai  limiti  di  spesa  nei  limiti  da provenienti erogazioni
 liberali
 145.  Gli  enti  possono  eccedere i limiti di spesa stabiliti dai
 commi  139  e 141 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi
 derivanti  da soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche per le
 erogazioni a titolo gratuito e liberalita'.
 
 
 Deroga  ai  limiti di spesa nei limiti dei proventi da partecipazione
 al contrasto all'evasione fiscale
 146.  I  comuni  possono  eccedere i limiti di spesa stabiliti dal
 comma  141  per  spese  in  conto  capitale  nei  limiti dei proventi
 derivanti  dalla  quota  di  partecipazione  all'azione  di contrasto
 all'evasione  fiscale  di  cui  all'articolo  1  del decreto-legge 30
 settembre  2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
 dicembre 2005, n. 248.
 Cofinanziamenti UE
 147. Limitatamente all'anno 2006 il complesso delle spese in conto
 capitale  di cui ai commi 139 e 141 e' calcolato anche al netto delle
 spese   in   conto  capitale  derivanti  da  interventi  cofinanziati
 dall'Unione  europea,  ivi  comprese le corrispondenti quote di parte
 nazionale.
 Disposizioni per regioni a statuto speciale e provincie autonome
 148. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale
 e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31
 marzo  di  ciascun  anno,  con  il  Ministero  dell'economia  e delle
 finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonche'
 dei  relativi  pagamenti,  in  coerenza  con gli obiettivi di finanza
 pubblica  per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto
 riguarda  le  spese  di  personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12
 dell'accordo  sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali in
 sede  di  Conferenza  unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato
 accordo  si  applicano  le  disposizioni  stabilite  per le regioni a
 statuto  ordinario.  Per  gli  enti  locali  dei rispettivi territori
 provvedono, alle finalita' di cui ai commi da 138 a 150, le regioni a
 statuto  speciale  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano ai
 sensi  delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti
 di  autonomia  e  dalle  relative  norme  di  attuazione.  Qualora le
 predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo
 di  ciascun  anno,  si  applicano, per gli enti locali dei rispettivi
 territori,  le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta
 ferma la facolta' delle regioni e delle province autonome di Trento e
 di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilita' interno nei
 confronti degli enti ed organismi strumentali.
 Enti di nuova istituzione
 149.  Gli  enti  di nuova istituzione nell'anno 2006, o negli anni
 successivi, sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno
 dall'anno  in  cui  e'  disponibile  la  base annua di calcolo su cui
 applicare dette regole.
 
 
 Conferma  di  alcune  disposizioni  del  patto  di stabilita' 2005 di
 contabilita' semplificate
 150. Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo
 1,  commi  30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della legge 30 dicembre 2004,
 n.  311. All'articolo 1, commi 30 e 31, della citata legge n. 311 del
 2004,  le  parole:  "i  comuni  con  popolazione  superiore  a 30.000
 abitanti"  sono  sostituite dalle seguenti: "i comuni con popolazione
 superiore a 20.000 abitanti".
 
 
 Disposizioni  di  carattere  previdenziale per i componenti autorita'
 indipendenti
 151.  Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1999, n.
 488, le parole: "10 gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "15
 gennaio  2006". Il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 39
 e' adottato entro il 15 gennaio 2006.
 Proroga compartecipazione degli enti locali al gettito IRE
 152. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e
 comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di
 cui  all'articolo  31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
 gia'  confermate,  per  l'anno 2004, dall'articolo 2, comma 18, della
 legge  24 dicembre 2003, n. 350, e, per l'anno 2005, dall'articolo 1,
 comma  65,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per
 l'anno 2006.
 Conferma della misura dei trasferimenti erariali agli enti locali
 153. I trasferimenti erariali per l'anno 2006 di ogni singolo ente
 locale   sono   determinati   in   base   alle   disposizioni  recate
 dall'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 Conferma dei contributi agli enti locali
 154.  I  contributi  e  le  altre provvidenze in favore degli enti
 locali di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004,
 n. 311, sono confermati nello stesso importo per l'anno 2006.
 Proroga termine approvazione bilanci enti locali
 155.  Il  termine  per la deliberazione del bilancio di previsione
 per  l'anno  2006 da parte degli enti locali e' differito al 31 marzo
 2006.
 
 
 Proroga  disposizioni  per  la  salvaguardia  dei  bilanci degli enti
 locali
 156.  Ai  fini  dell'approvazione del bilancio di previsione degli
 enti  locali  e  della verifica della salvaguardia degli equilibri di
 bilancio  sono  confermate,  per  l'anno 2006, le disposizioni di cui
 all'articolo  1,  comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.
 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
 Acquisti di beni e servizi da parte degli enti locali
 157. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli
 obblighi  comunitari  della  Repubblica,  al  rispetto  del  patto di
 stabilita'   interno,   alla   realizzazione   degli   obiettivi   di
 contenimento  e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' al
 fine  di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di beni
 e  servizi  nel  rispetto dei principi di tutela della concorrenza, i
 commi  158,  159 e 160 stabiliscono le disposizioni per assicurare il
 coordinamento della finanza pubblica.
 
 
 Aggregazione  di  enti  locali  per  l'acquisto  di  beni e servizi a
 rilevanza regionale
 158. Le aggregazioni di enti locali o di enti decentrati di spesa,
 promosse  anche  ai  sensi  dell'articolo  59 della legge 23 dicembre
 2000,  n.  388,  espletano  le funzioni di centrali di committenza in
 favore  delle  amministrazioni e degli enti regionali o locali aventi
 sede   nel  medesimo  ambito  territoriale.  In  particolare  operano
 valutazioni   in   ordine   alla  utilizzabilita'  delle  convenzioni
 stipulate  o  degli  acquisti  effettuati  ai  fini  del rispetto dei
 parametri  di  qualita-prezzo  di cui all'articolo 26, comma 3, della
 legge 23 dicembre 1999, n. 488.
 Adesione a convenzioni o acquisto autonomo in base a parametri
 159.  Resta  salva  la facolta' delle amministrazioni e degli enti
 regionali  o  locali  di  aderire alle convenzioni stipulate ai sensi
 dell'articolo  26  della  legge  23  dicembre 1999, a. 488, ovvero di
 procedere  ad  acquisti  in  via  autonoma nel rispetto dei parametri
 stabiliti al comma 7 dello stesso articolo 26.
 Supporto della Consip
 160. Anche al fine di conseguire l'armonizzazione dei sistemi, gli
 enti  locali  e  gli enti decentrati di spesa possono avvalersi della
 consulenza   e  del  supporto  della  CONSIP  Spa,  anche  nelle  sue
 articolazioni  territoriali,  ai  sensi  dell'articolo  3, comma 172,
 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
 Sistema informatico delle operazioni degli enti pubblici-SIOPE
 161.  Sono  tenute alla codificazione uniforme di cui all'articolo
 28,  commi  3,  4  e  5,  della  legge  27  dicembre 2002, n. 289, le
 amministrazioni   inserite   nel   conto   economico   consolidato  e
 individuate   nell'elenco   annualmente   pubblicato   dall'ISTAT  in
 applicazione  di  quanto  stabilito  dall'articolo  1, comma 5, della
 legge  30  dicembre  2004,  n. 311. La disposizione di cui al periodo
 precedente non si applica agli organi costituzionali.
 Fondo montagna
 162.  Per  il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna di
 cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' autorizzata
 la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006.
 
 
 Imposta  sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari emessi da
 enti territoriali versamento diritto ed enti territoriali.
 163.  All'articolo  1  del  decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
 239, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 "2.  Per  i  proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti
 territoriali  ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre
 1994,  n. 724, si applica il regime tributario di cui all'articolo 2.
 Tale  imposta  spetta  agli  enti  territoriali  emittenti ed e' agli
 stessi  versata  con  le  modalita'  di  cui  al capo III del decreto
 legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
 Semplificazioni contabili per i piccoli comuni
 164.  La disciplina del conto economico prevista dall'articolo 229
 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
 non si applica ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
 Proroga sospensioni addizionali IRAP/IRE salvo deficit sanita'
 165. Al comma 61 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n.
 311,  le  parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite con le seguenti:
 "31 dicembre 2006".
 Controlli Corte dei conti: relazione sul bilancio di previsione
 166. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e
 del  coordinamento  della  finanza  pubblica,  gli  organi degli enti
 locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti
 sezioni  regionali  di  controllo della Corte dei conti una relazione
 sul  bilancio  di  previsione  dell'esercizio  di  competenza  e  sul
 rendiconto dell'esercizio medesimo.
 Linee guida e contenuti delle relazioni
 167.  La  Corte  dei conti definisce unitariamente criteri e linee
 guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione
 economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al
 comma  166,  che,  in  ogni  caso, deve dare conto del rispetto degli
 obiettivi   annuali   posti   dal   patto   di   stabilita'  interno,
 dell'osservanza  del  vincolo  previsto  in  materia di indebitamento
 dall'articolo  119,  ultimo comma, della Costituzione e di ogni grave
 irregolarita'   contabile   e   finanziaria   in  ordine  alle  quali
 l'amministrazione  non  abbia adottato le misure correttive segnalate
 dall'organo di revisione.
 
 
 Conseguenze  in  caso  di  comportamenti  difformi da sana e prudente
 gestione
 168.  Le  sezioni  regionali  di  controllo della Corte dei conti,
 qualora  accertino,  anche sulla base delle relazioni di cui al comma
 166,  comportamenti  difformi  dalla  sana  gestione finanziaria o il
 mancato  rispetto  degli  obiettivi  posti  con  il  patto,  adottano
 specifica  pronuncia  e  vigilano  sull'adozione  da  parte dell'ente
 locale  delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli
 e  limitazioni  posti  in  caso  di mancato rispetto delle regole del
 patto di stabilita' interno.
 Possibilita' per la Corte dei conti di avvalersi di esperti
 169.  Per  l'esercizio dei compiti di cui ai commi 166, 167 e 168,
 la  Corte  dei  conti  puo' avvalersi della collaborazione di esperti
 anche  estranei  alla pubblica amministrazione, sino ad un massimo di
 dieci  unita',  particolarmente qualificati nelle materie economiche,
 finanziarie  e  statistiche,  nonche',  per le esigenze delle sezioni
 regionali  di  controllo  e  sino  al  completamento  delle procedure
 concorsuali di cui al comma 175, di personale degli enti locali, fino
 ad  un  massimo di cinquanta unita', in possesso di laurea in scienze
 economiche  ovvero  di  diploma  di  ragioniere e perito commerciale,
 collocato in posizione di fuori ruolo o di comando.
 
 
 Obbligo,  anche  per  il  SSN, di trasmettere alla Corte dei conti la
 relazione sul bilancio di previsione
 170.  Le  disposizioni dei commi 166 e 167 si applicano anche agli
 enti  del  Servizio  sanitario  nazionale. Nel caso di enti di cui al
 presente  comma  che  non abbiano rispettato gli obblighi previsti ai
 sensi  del comma 166, la Corte trasmette la propria segnalazione alla
 regione interessata per i conseguenti provvedimenti.
 Integrazione delle previsioni di spesa
 171.  All'articolo  2  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il
 comma 3 e' inserito il seguente:
 "3-bis.  Nella  formulazione  delle  previsioni di spesa si tiene
 conto  degli  esiti  del  controllo eseguito dalla Corte dei conti ai
 sensi  dell'articolo  3,  commi  4 e seguenti, della legge 14 gennaio
 1994,  n.  20.  Nelle  note  preliminari della spesa sono indicate le
 misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei conti".
 Comunicazione relazione Corte dei conti
 172.  All'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
 dopo  le parole: "agli organi elettivi" sono inserite le seguenti: ",
 entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione,".
 Controllo successivo per consulenze
 173. Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo
 superiore  a  5.000  euro  devono  essere  trasmessi  alla competente
 sezione   della   Corte  dei  conti  per  l'esercizio  del  controllo
 successivo sulla gestione.
 
 
 Interpretazione   autentica   su   azioni  a  tutela  della  garanzia
 patrimoniale
 174.  Al  fine  di realizzare una piu' efficace tutela dei crediti
 erariali,  l'articolo 26 del regolamento di procedura di cui al regio
 decreto  13  agosto  1933,  n.  1038,  si interpreta nel senso che il
 procuratore  regionale  della  Corte  dei  conti  dispone di tutte le
 azioni  a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura
 civile,   ivi  compresi  i  mezzi  di  conservazione  della  garanzia
 patrimoniale  di  cui  al  libro  VI,  titolo III, capo V, del codice
 civile.
 Assunzioni di personale per la Corte dei conti
 175.  Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni
 di  cui  ai  commi  da  166  a  174,  la Corte dei conti puo' avviare
 apposito  concorso  pubblico su base regionale per il reclutamento di
 un  contingente  complessivo  non  superiore  a  cinquanta  unita' di
 personale   amministrativo  a  tempo  indeterminato  dell'area  C  in
 possesso  di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali,
 da  destinare  alle  sezioni  regionali  di controllo. Le conseguenti
 assunzioni  sono  disposte in deroga a quanto stabilito dall'articolo
 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 
 
 Adeguamento  delle  risorse  contrattuali  per il biennio 2004-2005 a
 seguito del protocollo d'intesa del 27 maggio 2005
 176.  Ai  fini  di  quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del
 decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  le  risorse  per la
 contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2004-2005
 dall'articolo  3,  comma  46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
 dall'articolo  1,  comma  88, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a
 carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno
 2006,  di  390  milioni di euro da destinare anche all'incentivazione
 della produttivita'.
 Incremento risorse finanziarie per forze armate e polizia
 177. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24
 dicembre  2003,  n.  350, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 30
 dicembre   2004,   n.  311,  per  i  miglioramenti  economici  e  per
 l'incentivazione  della  produttivita' al rimanente personale statale
 in  regime  di  diritto  pubblico  riferite al biennio 2004-2005 sono
 incrementate  di  155  milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 con
 specifica  destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle
 Forze  armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12
 maggio 1995, n. 195.
 
 
 Assunzioni  da  parte  del  bilancio  statale,  dei maggiori oneri di
 personale di enti diversi dell'amministrazione statale
 178.  In  deroga a quanto stabilito dall'articolo 48, comma 2, del
 decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  i maggiori oneri di
 personale    del    biennio    contrattuale    2004-2005    derivanti
 dall'attuazione  del  protocollo di intesa sottoscritto dal Governo e
 dalle  organizzazioni  sindacali  il 27 maggio 2005, per il personale
 dipendente  da  amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi
 dall'amministrazione  statale, sono posti a carico del bilancio dello
 Stato  per  un importo complessivo di 220 milioni di euro a decorrere
 dall'anno  2006. La presente disposizione non si applica alle regioni
 a  statuto  speciale,  alle province autonome di Trento e di Bolzano,
 nonche'  agli  enti  locali  ricadenti  nel  territorio delle regioni
 Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle d'Aosta e delle province autonome di
 Trento e di Bolzano. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale si
 applica il comma 182.
 Riparto delle risorse per personale pubblico non statale
 179.  Al  riparto  delle  risorse  indicate  al  comma  178 tra le
 amministrazioni   dei  comparti  interessati  si  provvede,  dopo  la
 sottoscrizione  dei  rispettivi  contratti  collettivi  nazionali  di
 lavoro,  sulla  base  delle  modalita'  e  dei  criteri  che  saranno
 definiti,  entro  centottanta  giorni dalla data di entrata in vigore
 della  presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle
 finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
 Variazioni di bilancio
 180.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
 apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
 Importo massimo per rinnovi contrattuali
 181.  Le somme indicate ai commi 176, 177 e 178, comprensive degli
 oneri  contributivi  e  dell'IRAP  di  cui  al decreto legislativo 15
 dicembre  1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo
 massimo  di  cui  all'articolo  11, comma 3, lettera h) della legge 5
 agosto 1978, n. 468.
 
 
 Concorso  aggiuntivo  per  oneri  per  personale  enti  del  servizio
 sanitario nazionale
 182.  Per  le  finalita' indicate al comma 178, in deroga a quanto
 stabilito  dall'intesa  Stato-regioni  del  23  marzo 2005, attuativa
 dell'articolo  1,  comma  173,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
 pubblicata  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105
 del  7  maggio  2005,  il concorso dello Stato al finanziamento della
 spesa  sanitaria  e'  incrementato, in via aggiuntiva, di 213 milioni
 di' euro a decorrere dal 2006.
 Risorse rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007
 183.  Per  il biennio 2006-2007, in applicazione dell'articolo 48,
 comma  1,  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri
 posti  a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva
 nazionale  sono  quantificati complessivamente in 222 milioni di euro
 per l'anno 2006 e in 322 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
 Risorse per personale di diritto pubblico forze-armate e di polizia
 184.  Per  il  biennio  2006-2007,  le risorse per i miglioramenti
 economici  del  rimanente  personale  statale  in  regime  di diritto
 pubblico sono determinate complessivamente in 108 milioni di euro per
 l'anno  2006  e in 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con
 specifica  destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro
 per  il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al
 decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
 Importo massimo per rinnovi contrattuali
 185.  Le  somme di cui ai commi 183 e 184, comprensive degli oneri
 contributivi  e  dell'IRAP  di cui al decreto legislativo 15 dicembre
 1997,  n.  446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo
 di  cui  all'articolo  11,  comma 3, lettera h), della legge 5 agosto
 1978, n. 468.
 
 
 Oneri a carico dei singoli bilanci per personale pubblico non statale
 186.  Per  il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni
 ed  enti  pubblici  diversi  dall'amministrazione  statale, gli oneri
 derivanti  dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonche'
 quelli  derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al
 personale  di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
 marzo  2001,  n.  165,  sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai
 sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In
 sede  di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo
 47,  comma  1,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, i
 comitati  di  settore  provvedono alla quantificazione delle relative
 risorse,  attenendosi  ai  criteri  previsti  per  il personale delle
 amministrazioni  dello  Stato  di  cui  al  comma  183. A tale fine i
 comitati  di  settore  si  avvalgono  dei  dati disponibili presso il
 Ministero  dell'economia  e delle finanze comunicati dalle rispettive
 amministrazioni  in  sede di rilevazione annuale dei dati concernenti
 il personale dipendente.
 
 
 Utilizzo  del  personale  a  tempo  determinato  o in convenzione nel
 limite  massimo  del  60%  rispetto  a spese del 2003. Esclusione dal
 limite per alcuni enti
 187.  A  decorrere  dall'anno 2006 le amministrazioni dello Stato,
 anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali
 di  cui  agli  articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
 1999,  n.  300,  e  successive  modificazioni,  gli enti pubblici non
 economici, gli enti di ricerca, le universita' e gli enti pubblici di
 cui  all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
 n.  165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a
 tempo   determinato   o  con  convenzioni  ovvero  con  contratti  di
 collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento
 della  spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2003. Per il
 comparto  scuola  e per quello delle istituzioni di alta formazione e
 specializzazione   artistica   e  musicale  trovano  applicazione  le
 specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di
 cui  al  presente comma costituisce illecito disciplinare e determina
 responsabilita' erariale.
 
 
 Esclusione   dal   limite  per  progetti  di  ricerca  e  innovazione
 tecnologica
 188.  Per  gli  enti  di  ricerca, l'Istituto superiore di sanita'
 (ISS),  l'Istituto  superiore  per  la prevenzione e la sicurezza del
 lavoro  (ISPESL),  l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR),
 l'Agenzia  italiana  del  farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana
 (ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA),
 il  Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
 (CNIPA),  nonche'  per  le  universita'  e  le  scuole  superiori  ad
 ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali,
 sono  fatte  comunque  salve  le  assunzioni a tempo determinato e la
 stipula  di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per
 l'attuazione  di  progetti  di  ricerca  e di innovazione tecnologica
 ovvero  di  progetti  finalizzati  al  miglioramento di servizi anche
 didattici  per  gli  studenti, i cui oneri non risultino a carico dei
 bilanci  di  funzionamento  degli  enti  o del Fondo di finanziamento
 degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle universita'.
 
 
 Limitazione  delle  risorse  dei  fondi destinati alla contrattazione
 integrativa
 189.  A decorrere dall'anno 2006 l'ammontare complessivo dei fondi
 per   il   finanziamento   della   contrattazione  integrativa  delle
 amministrazioni  dello  Stato,  delle  agenzie,  incluse  le  Agenzie
 fiscali  di  cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30
 luglio  1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici
 non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati
 all'articolo  70,  comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo
 2001,  n.  165,  e  delle  universita',  determinato  ai  sensi delle
 rispettive  normative contrattuali, non puo' eccedere quello previsto
 per  l'anno  2004  come  certificato dagli organi di controllo di cui
 all'articolo  48,  comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
 165,  e,  ove  previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27
 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
 Necessita' della compatibilita' economica-finanziaria
 190.  E'  fatto  divieto  di  costituire  i  fondi  in  assenza di
 certificazione,  da  parte  degli organi di controllo di cui al comma
 189, della compatibilita' economico-finanziaria dei fondi relativi al
 biennio precedente.
 Incremento dei fondi per contrattazione integrativa
 191.  L'ammontare  complessivo  dei fondi puo' essere incrementato
 degli  importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che
 non risultino gia' confluiti nei fondi dell'anno 2004.
 Risorse aggiuntive comprensive degli oneri riflessi
 192.  A  decorrere  dal  1°  gennaio 2006, al fine di uniformare i
 criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad
 essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi
 quelli  a  carico  delle  amministrazioni,  anche se di pertinenza di
 altri capitoli di spesa.
 Risorse per progressioni interne
 193.   Gli   importi  relativi  alle  spese  per  le  progressioni
 all'interno  di ciascuna area professionale o categoria continuano ad
 essere  a  carico  dei  pertinenti  fondi  e sono portati, in ragione
 d'anno,  in  detrazione  dai  fondi  stessi  per  essere assegnati ai
 capitoli  stipendiali  fino  alla  data  del  passaggio  di area o di
 categoria  dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione dal
 servizio  a  qualsiasi  titolo  avvenuta.  A decorrere da tale data i
 predetti  importi  sono  riassegnati,  in base alla vigente normativa
 contrattuale, ai fondi medesimi.
 Modalita' di finanziamento della contrattazione integrativa
 194.   A   decorrere  dal  1°  gennaio  2006,  le  amministrazioni
 pubbliche,   ai   fini   del   finanziamento   della   contrattazione
 integrativa,  tengono  conto  dei  processi di rideterminazione delle
 dotazioni  organiche  e degli effetti delle limitazioni in materia di
 assunzioni di personale a tempo indeterminato.
 Destinazione delle economie al miglioramento dei saldi
 195. I risparmi derivanti dall'applicazione dei commi da 189 a 197
 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato
 e  concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, al
 miglioramento  dei  saldi  di bilancio. Tali somme non possono essere
 utilizzate per incrementare i fondi negli anni successivi.
 Compiti dei revisori dei conti
 196.  Il  collegio  dei revisori di ciascuna amministrazione, o in
 sua  assenza  l'organo di controllo interno equivalente, vigila sulla
 corretta applicazione della normativa dei commi da 189 a 197 anche ai
 fini  di  quanto  previsto dall'articolo 40, comma 3, ultimo periodo,
 del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  in ordine alla
 nullita' ed inapplicabilita' delle clausole contrattuali difformi.
 
 
 Riduzione  del  10%  della spesa per straordinari rispetto a 2004 con
 esclusione  delle forze di polizia, protezione penitenziaria e vigili
 del fuoco
 197.  Per  il  triennio  2006-2008, gli stanziamenti relativi alla
 remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
 delle  amministrazioni  dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e
 delle  Agenzie  fiscali  di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto
 legislativo  30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono
 ridotti  del  10  per cento rispetto alle somme assegnate allo stesso
 titolo  nell'anno  2004  alle  singole amministrazioni con esclusione
 degli   stanziamenti   relativi  all'amministrazione  della  pubblica
 sicurezza  per  i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della
 sicurezza  pubblica,  al  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco, al
 personale  del  Dipartimento  della  protezione  civile, al personale
 dell'Ispettorato centrale repressione frodi, alle Forze armate per il
 personale  impegnato  nei  settori  operativi  ed all'amministrazione
 della  giustizia  per  i  servizi istituzionali a turno di custodia e
 sorveglianza  dei  detenuti  e  degli  internati  e  per i servizi di
 traduzione  dei  medesimi nonche' per la trattazione dei procedimenti
 penali relativi a fatti di criminalita' organizzata.
 
 
 Concorso  delle  regioni  e  degli  enti locali al contenimento degli
 oneri di personale
 198.  Le  amministrazioni  regionali  e  gli  enti  locali  di cui
 all'articolo  2,  commi  1  e  2,  del  testo unico di cui al decreto
 legislativo  18  agosto  2000,  n. 267, nonche' gli enti del Servizio
 sanitario  nazionale,  fermo restando il conseguimento delle economie
 di  cui all'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004,
 n.  311,  concorrono  alla  realizzazione  degli obiettivi di finanza
 pubblica  adottando  misure  necessarie  a  garantire che le spese di
 personale,   al   lordo   degli   oneri   riflessi   a  carico  delle
 amministrazioni  e  dell'IRAP,  non  superino per ciascuno degli anni
 2006,   2007  e  2008  il  corrispondente  ammontare  dell'anno  2004
 diminuito  dell'1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese
 per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione
 coordinata  e  continuativa, o che presta servizio con altre forme di
 rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
 
 
 Esclusione  di  alcune  voci dal computo degli oneri di personale per
 gli enti locali
 199.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  198,  le  spese  di
 personale sono considerate al netto:
 a)  per  l'anno  2004  delle spese per arretrati relativi ad anni
 precendenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
 b)  per  ciascuno  degli  anni  2006,  2007  e  2008  delle spese
 derivanti  dai  rinnovi  dei contratti collettivi nazionali di lavoro
 intervenuti successivamente all'anno 2004.
 
 
 Indicazioni  per  il  contenimento degli oneri per il personale degli
 enti locali
 200.  Gli  enti  destinatari  del comma 198, nella loro autonomia,
 possono  fare  riferimento,  quali  indicazioni  di  principio per il
 conseguimento  degli  obiettivi di contenimento della spesa di cui al
 comma   198,   alle   misure  della  presente  legge  riguardanti  il
 contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti
 all'utilizzo  di  personale  a  tempo determinato, nonche' alle altre
 specifiche misure in materia di personale.
 
 
 Eventuale   riduzione   dei   costi  di  funzionamento  degli  organi
 istituzionali
 201. Gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo
 unico  di  cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono
 altresi'  concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui al comma
 198  attraverso  interventi  diretti  alla  riduzione  dei  costi  di
 funzionamento  degli  organi  istituzionali,  da  adottare  ai  sensi
 dell'articolo  82,  comma  11,  del  medesimo  testo  unico di cui al
 decreto  legislativo  n.  267  del  2000,  e delle altre disposizioni
 normative vigenti.
 Utilizzo di economie di spesa per oneri contrattuali
 202.   Al  finanziamento  degli  oneri  contrattuali  del  biennio
 2004-2005  concorrono  le  economie  di spesa di personale riferibili
 all'anno 2005 come individuate dall'articolo 1, comma 91, della legge
 30 dicembre 2004, n. 311.
 Economie degli enti del servizio sanitario nazionale
 203.   Per   gli   enti   del  Servizio  sanitario  nazionale,  le
 disposizioni  del  comma 198 costituiscono strumento di rafforzamento
 dell'intesa  Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo
 1,  comma  173,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli effetti di
 tali  disposizioni nonche' di quelle previste per i medesimi enti del
 Servizio  sanitario  nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della
 legge  30 dicembre 2004, n. 311, sono valutati nell'ambito del tavolo
 tecnico  per  la  verifica  degli  adempimenti di cui all'articolo 12
 della  medesima  intesa,  ai  fini del concorso da parte dei predetti
 enti  al  rispetto  degli  obblighi  comunitari ed alla realizzazione
 degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 164,
 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 Verifica del rispetto degli adempimenti
 204.  Alla  verifica  del  rispetto degli adempimenti previsti dal
 comma 198 si procede, per le regioni e le province autonome di Trento
 e  di  Bolzano,  le  province,  i  comuni con popolazione superiore a
 30.000  abitanti  e  le comunita' montane con popolazione superiore a
 50.000  abitanti,  attraverso  il  sistema  di  monitoraggio  di  cui
 all'articolo 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per
 gli   altri   enti   destinatari   della  norma  attraverso  apposita
 certificazione,  sottoscritta  dall'organo di revisione contabile, da
 inviare  al  Ministero  dell'economia e delle finanze, entro sessanta
 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.
 Destinazione delle economie al miglioramento dei saldi
 205.  Per  le regioni e le autonomie locali, le economie derivanti
 dall'attuazione del comma 198 restano acquisite ai bilanci degli enti
 ai fini del miglioramento dei relativi saldi.
 Principi di coordinamento della finanza pubblica
 206. Le disposizioni dei commi da 198 a 205 costituiscono principi
 fondamentali  del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
 articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
 
 
 Questa  percentuale  dell'importo  a base di gara per opere pubbliche
 comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali
 207. L'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
 e  successive modificazioni, che prevede la possibilita' di ripartire
 una  quota  percentuale  dell'importo  posto  a  base  di gara tra il
 responsabile  unico del progetto e gli incaricati della redazione del
 progetto,  del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del
 collaudo,  nonche'  tra i loro collaboratori, si interpreta nel senso
 che   tale   quota  percentuale  e'  comprensiva  anche  degli  oneri
 previdenziali e assistenziali a carico dell' amministrazione.
 
 
 Contenimento oneri personale avvocatura interna delle amministrazioni
 pubbliche
 208.   Le   somme  finalizzate  alla  corresponsione  di  compensi
 professionali  comunque  dovuti  al personale dell'avvocatura interna
 delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni
 contrattuali  sono  da considerare comprensive degli oneri riflessi a
 carico del datore di lavoro.
 Norma interpretativa sul trasferimento di sede dei magistrati
 209.  L'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive
 modificazioni,  si  interpreta nel senso che ai fini del mutamento di
 sede   la   domanda  o  la  disponibilita'  o  il  consenso  comunque
 manifestato dai magistrati per il cambiamento della localita' sede di
 servizio  e' da considerare, ai fini del riconoscimento del beneficio
 economico   previsto  dalla  citata  disposizione,  come  domanda  di
 trasferimento di sede.
 Base di calcolo per equo indennizzo
 210.  Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
 di  cui  all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo
 2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  per la determinazione
 dell'equo  indennizzo spettante per la perdita dell'integrita' fisica
 riconosciuta  dipendente  da causa di servizio si considera l'importo
 dello  stipendio  tabellare  in  godimento alla data di presentazione
 della  domanda,  con  esclusione  di  tutte le altre voci retributive
 anche aventi carattere fisso e continuativo.
 Clausola di salvaguardia per domande antecedenti al 1° gennaio 2006
 211.  La  disposizione  di  cui  al  comma  210  non si applica ai
 dipendenti  che abbiano presentato domanda antecedentemente alla data
 del l° gennaio 2006.
 
 
 Proroga  divieto  di aggiornamento di indennita', compensi, grafiche,
 emolumenti, e dell'assegno di confine
 212.  L'articolo  36  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, cosi'
 come  interpretato dall'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre
 2003, n. 350, continua ad applicarsi anche nel triennio 2006-2008.
 Sospensione indennita' di trasferta
 213. L'indennita' di trasferta di cui all'articolo 1, primo comma,
 della  legge  26  luglio 1978, n. 417, e all'articolo 1, primo comma,
 del  decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513,
 l'indennita'   supplementare  prevista  dal  primo  e  secondo  comma
 dell'articolo  14  della  legge  18  dicembre  1973,  n. 836, nonche'
 l'indennita'   di   cui   all'articolo   8  del  decreto  legislativo
 luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse
 le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali
 e  nei  provvedimenti  di  recepimento  degli  accordi sindacali, ivi
 compresi  quelli  relativi  alle  carriere  prefettizia e diplomatica
 nonche' alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in
 quelli  di recepimento dello schema di concertazione per il personale
 delle Forze armate.
 
 
 Soppressione  indennita'  di  trasferta  anche per le amministrazioni
 pubbliche e gli enti
 214.  Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
 del   decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
 modificazioni,  e  gli  enti  di  cui  all'articolo  70, comma 4, del
 medesimo  decreto  legislativo n. 165 del 2001, per i quali non trova
 diretta  applicazione  il  comma  213, adottano, anche in deroga alle
 specifiche  disposizioni  di  legge  e  contrattuali,  le conseguenti
 determinazioni  sulla  base  dei  rispettivi ordinamenti nel rispetto
 della propria autonomia organizzativa.
 
 
 Cristallizzazione degli importi collegati ad indennita' di trasferta
 215.   Tutte   le  indennita'  collegate  a  specifiche  posizioni
 d'impiego   o   servizio  o  comunque  rapportate  all'indennita'  di
 trasferta,  comprese  quelle  di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86,
 all'articolo  13  della  legge  2  aprile  1979,  n. 97, e successive
 modificazioni,  e  all'articolo  2 della legge 4 maggio 1998, n. 133,
 restano  stabilite  nelle misure spettanti anteriormente alla data di
 entrata in vigore della presente legge.
 Rimborso spese per viaggi aerei
 216.  Ai  fini del contenimento della spesa pubblica, al personale
 appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
 decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
 modificazioni,  che  si  reca  in  missione  o  viaggio  di  servizio
 all'estero,  il  rimborso  delle spese di viaggio in aereo spetta nel
 limite  delle  spese  per  la classe economica. E' abrogato il quinto
 comma dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
 Indennita' di missione del personale MAE
 217. L'articolo 3, secondo comma, del regio decreto 3 giugno 1926,
 n. 941, e successive modificazioni, e' abrogato.
 |  |  |  | Inquadramento personale A.T.A. 218. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124,
 si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito
 nei  ruoli  del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
 statale  e'  inquadrato,  nelle  qualifiche  funzionali e nei profili
 professionali  dei  corrispondenti  ruoli  statali,  sulla  base  del
 trattamento   economico   complessivo   in   godimento  all'atto  del
 trasferimento,  con  l'attribuzione  della  posizione  stipendiale di
 importo  pari  o  immediatamente  inferiore  al  trattamento annuo in
 godimento  al  31  dicembre  1999  costituito  dallo stipendio, dalla
 retribuzione   individuale   di   anzianita'   nonche'  da  eventuali
 indennita',   ove   spettanti,   previste  dai  contratti  collettivi
 nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data
 dell'inquadramento.   L'eventuale   differenza  tra  l'importo  della
 posizione  stipendiale  di  inquadramento  e  il trattamento annuo in
 godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta
 ad  personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del
 conseguimento  della  successiva posizione stipendiale. E fatta salva
 l'esecuzione  dei  giudicati formatisi alla data di entrata in vigore
 della presente legge.
 
 
 Sostenimento  dell'onere  per l'equo indennizzo dovuto per infermita'
 derivante da causa di servizio
 219.  All'articolo  68  del  testo  unico  di  cui  al decreto del
 Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'ottavo comma e'
 sostituito dal seguente:
 "Per  le infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio,
 e' a carico dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un
 equo  indennizzo  per la perdita dell'integrita' fisica eventualmente
 subita dall'impiegato".
 Abrogazione di disposizioni incompatibili
 220.  Sono  abrogati  gli  articoli  da  42  a  47 del decreto del
 Presidente  della  Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonche' la legge
 1°  novembre  1957,  n.  1140, la legge 27 luglio 1962, n. 1116, ed i
 decreti concernenti norme per l'applicazione delle leggi stesse.
 
 
 Soppresione   delle   disposizioni  recanti  spese  di  cura  per  le
 infermita'  con  esclusione di quelle contratte nel corso di missioni
 internazionali
 221.  Sono  contestualmente  abrogate  tutte  le disposizioni che,
 comunque,  pongono  le  spese  di cura a carico dell'amministrazione,
 contenute  nei  contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di
 recepimento  degli  accordi  sindacali,  ivi comprese quelle relative
 alle carriere prefettizie e diplomatica nonche' alle Forze di polizia
 ad  ordinamento  civile  e  militare,  ed  in  particolare  quelle di
 recepimento  dello  schema  di  concertazione  per il personale delle
 Forze   armate.   Rimangono   impregiudicate  le  prestazioni  dovute
 dall'Amministrazione  della  difesa al personale delle Forze armate o
 appartenente  ai  Corpi  di  polizia  che  abbia contratto malattia o
 infermita'  nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio
 nazionale.
 
 
 Istituzione di ispettorati regionali e uffici regionali della massima
 occupazione presso citta' sedi di Conti di appello
 222. Alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sono apportate le seguenti
 modificazioni:
 a) all'articolo 3, primo comma, la lettera a) e' sostituita dalla
 seguente:
 "a) ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione
 o in comune sede di corte di appello";
 b)  all'articolo  11, primo comma, il numero 1) e' sostituito dal
 seguente:
 "1) uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con
 sede  in  ogni  capoluogo  di  regione  o  in comune sede di corte di
 appello".
 Impossibilita' di deroga attraverso i contratti collettivi
 223.  Le disposizioni dei commi 207, 208, da 210 a 215, 219 e 220,
 costituiscono   norme   non   derogabili   dai  contratti  o  accordi
 collettivi.
 Pagamento festivita' soppresse
 224.  Tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall'articolo
 69,  comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
 n.  165,  a  seguito  della stipulazione dei contratti collettivi del
 quadriennio  1994/1997 e' ricompreso l'articolo 5, terzo comma, della
 legge  27  maggio 1949, n. 260, come sostituito dall'articolo 1 della
 legge  31  marzo  1954,  n.  90,  in  materia  di  retribuzione nelle
 festivita'  civili  nazionali  ricadenti  di  domenica. E fatta salva
 l'esecuzione  dei  giudicati formatisi alla data di entrata in vigore
 della presente legge.
 Personale CNIPA
 225.   Ai   fini  della  definizione  delle  situazioni  pendenti,
 l'articolo  42, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per il
 periodo  della sua vigenza si interpreta nel senso che l'applicazione
 del  trattamento  economico previsto dal terzo periodo e' subordinata
 alla  previa  definizione  del  trattamento  giuridico ed economico e
 dell'ordinamento  delle  carriere  del  personale  dell'Autorita' per
 l'informatica  nella pubblica amministrazione mediante il regolamento
 previsto  dal  primo  periodo.  Dalla data di entrata in vigore della
 presente  legge  e  fino  alla  definizione del regolamento di cui al
 precedente  periodo e' sospesa qualsiasi procedura esecutiva relativa
 a  pronunce  giurisdizionali  non  passate  in  giudicato concernenti
 l'applicazione del suddetto trattamento economico.
 Componenti dell'assegno personale in caso di passaggio di carriera
 226. L'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
 nei  confronti  del  personale dipendente si interpreta nel senso che
 alla  determinazione  dell'assegno  personale non riassorbibile e non
 rivalutabile  concorre  il  trattamento,  fisso  e  continuativo, con
 esclusione   della   retribuzione   di  risultato  e  di  altre  voci
 retributive   comunque   collegate  al  raggiungimento  di  specifici
 risultati o obiettivi.
 Vicedirigenza: stanziamento somme
 227. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 17-bis, comma 1, del
 decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
 modificazioni,  per  il personale del comparto Ministeri e' stanziata
 la  somma  di  15  milioni di euro per l'anno 2006 e di 20 milioni di
 euro a decorrere dall'anno 2007.
 
 
 Mobilita': istituzione di un fondo per incentivare la mobilita' verso
 sedi con vacanze di organico superiori al 40%
 228.  Al  fine  di  potenziare  l'attuazione  della  mobilita', e'
 costituito  un  fondo  nello  stato  di  previsione  della  spesa del
 Ministero  dell'economia e delle finanze con uno stanziamento annuale
 pari  a  20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Tale fondo e'
 destinato  alle  amministrazioni  dello  Stato,  anche ad ordinamento
 autonomo,  alle  agenzie,  incluse  le  Agenzie  fiscali,  agli  enti
 pubblici  non  economici,  agli  enti  di  ricerca e agli enti di cui
 all'articolo  70,  comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
 165,  e successive modificazioni, che attivino mobilita' di personale
 di livello non dirigenziale attraverso bandi e avvisi o per mobilita'
 collettiva  con  il  vincolo della destinazione a sedi che presentano
 vacanze di organico superiori al 40 per cento.
 
 
 Definizione dei criteri per l'assegnazione di risorse al fondo per la
 mobilita'
 229.  I  criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui
 al  comma  228 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio
 dei  ministri,  su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di
 concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
 entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
 legge.  Le  risorse possono essere assegnate con decreto del Ministro
 dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con il Ministro per la
 funzione     pubblica,     solo     subordinatamente    all'effettivo
 perfezionamento dei trasferimenti per mobilita'.
 Periodo di permanenza minima nella sede di prima destinazione
 230.  All'articolo  35  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
 165, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
 "5-bis.  I  vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di
 prima  destinazione  per  un  periodo non inferiore a cinque anni. La
 presente  disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti
 collettivi".
 Giudizi di responsabilita' contabile
 231.  Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei
 giudizi  di  responsabilita'  dinanzi  alla Corte dei conti per fatti
 commessi  antecedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore della
 presente  legge,  i  soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata
 sentenza  di  condanna  possono  chiedere  alla competente sezione di
 appello,  in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito
 mediante il pagamento di una somma non inferiore al dieci per cento e
 non  superiore  al  venti  per  cento  del  danno  quantificato nella
 sentenza.
 Delibera della sezione di appello
 232.  La  sezione  di appello, con decreto in camera di consiglio,
 sentito  il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta
 e,  in  caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non
 superiore  al  trenta per cento del danno quantificato nella sentenza
 di primo grado, stabilendo il termine per il versamento.
 Definizione del giudizio di appello
 233.  Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla
 data  di  deposito  della ricevuta di versamento presso la segreteria
 della sezione di appello.
 Consiglio di sicurezza Nazioni Unite
 234. Per le esigenze del Ministero degli affari esteri connesse al
 rinnovo  dei  seggi  non  permanenti del Consiglio di sicurezza delle
 Nazioni Unite, e' autorizzata la spesa di euro 3 milioni per ciascuno
 degli anni 2006, 2007 e 2008.
 Alto Commissario Anticontraffazione
 235.  Per  il  piu'  efficace  perseguimento degli obiettivi nella
 lotta   alla   contraffazione,   l'Alto  Commissario,  istituito  con
 l'articolo   1-quater   del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si
 avvale  di  due  Vice  Alti  Commissari,  nominati dal Ministro delle
 attivita'  produttive.  Per ottimizzare le condizioni di espletamento
 delle  relative attribuzioni e potenziare le strutture di supporto e'
 autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2006.
 FUA Ministero degli esteri
 236.  All'articolo  4-bis,  comma  2, del decreto-legge 19 gennaio
 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005,
 n.  37,  le  parole:  ",  per  l'anno  2005,"  sono  sostituite dalle
 seguenti: "a decorrere dal 2005".
 Proroga contratti a tempo determinato
 237.  I  Ministeri  per  i  beni  e  le attivita' culturali, della
 giustizia,  della  salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati
 ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio con
 contratti   di   lavoro  a  tempo  determinato,  prorogati  ai  sensi
 dell'articolo  1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il
 Ministero  dell'economia e delle finanze puo' continuare ad avvalersi
 fino   al   31  dicembre  2006  del  personale  utilizzato  ai  sensi
 dell'articolo  47,  comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
 successive modificazioni.
 Proroga contratti a tempo determinato per Ministero giustizia
 238.   Il   Ministero   della   giustizia,  per  le  esigenze  del
 Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria, puo' continuare ad
 avvalersi,  fino  al  31  dicembre  2006,  del  personale assunto con
 contratto  a  tempo  determinato  ai sensi dell'articolo 3, comma 66,
 della  legge  24 dicembre 2003, n. 350, entro il limite di spesa di 6
 milioni di euro.
 
 
 Proroga  contratti  a  tempo  determinato  per  Enti  previdenziali e
 magistratura amministrativa
 239. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2006 i contratti
 di   lavoro   a   tempo  determinato  stipulati  dagli  organi  della
 magistratura  amministrativa  nonche'  i  contratti di lavoro a tempo
 determinato   stipulati   dall'Istituto  nazionale  della  previdenza
 sociale   (INPS),   dall'Istituto   nazionale  di  previdenza  per  i
 dipendenti  dell'amministrazione  pubblica (INPDAP) e dall'INAIL gia'
 prorogati  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  118,  della  legge 30
 dicembre  2004,  n.  311,  i  cui  oneri continuano ad essere posti a
 carico dei bilanci degli enti predetti.
 Proroga contratti a tempo determinato per APAT e CNIPA
 240.  L'Agenzia  per  la  protezione dell'ambiente e per i servizi
 tecnici  (APAT)  puo'  continuare  ad  avvalersi, fino al 31 dicembre
 2006,  del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto a tempo
 determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilita' e di
 collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata
 per  lo  stesso  personale  nell'anno  2005 dalla predetta Agenzia. I
 relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell'Agenzia. Il
 CNIPA  e'  autorizzato  a  prorogare,  fino  al  31  dicembre 2006, i
 rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in
 servizio  nell'anno  2005.  I relativi oneri continuano a fare carico
 sul bilancio del CNIPA.
 Proroga contratti a tempo determinato per ENPALS
 241.  L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori
 dello  spettacolo  (ENPALS)  puo' continuare ad avvalersi, fino al 31
 dicembre 2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto
 di   lavoro   a  tempo  determinato,  nel  limite  massimo  di  spesa
 complessivamente  stanziato per lo stesso personale nell'anno 2005. I
 relativi  oneri  continuano  ad  essere  posti  a carico del bilancio
 dell'ENPALS.
 
 
 Proroga  contratti  a  tempo determinato per il Corpo forestale dello
 Stato
 242.  Il  Corpo forestale dello Stato e' autorizzato ad avvalersi,
 fino  al  31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato assunto
 ai  sensi  della  legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa
 sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2005.
 Procedure per la conversione dei contratti di formazione e lavoro
 243.  Le  procedure  di  conversione in rapporti di lavoro a tempo
 indeterminato   dei   contratti   di  formazione  e  lavoro,  di  cui
 all'articolo  1,  comma  121,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311,
 possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e
 delle  modalita' previste dalla normativa vigente per l'assunzione di
 personale  a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con
 il  personale  interessato  alla  predetta  conversione sono comunque
 prorogati al 31 dicembre 2006.
 
 
 Proroga  dei  comandi  del  personale  delle  Poste S.p.a. e Istituto
 Poligrafico e Zecca
 244.  I  comandi del personale delle societa' Poste italiane Spa e
 Istituto  Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, di cui all'articolo 1,
 comma 123, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogati al 31
 dicembre 2006.
 Proroga LSU impiegati nelle scuole
 245.  Per la proroga delle attivita' di cui all'articolo 78, comma
 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata per ciascuno
 degli anni 2006, 2007 e 2008 la spesa di 370 milioni di euro.
 
 
 Assunzione  di  personale  da  impiegare  per l'ordine e la sicurezza
 pubblica
 246.  Per  l'anno  2006, a valere sul fondo di cui all'articolo 1,
 comma  96,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311, e' assicurata
 l'assunzione  di  2.500 unita' di personale da impiegare direttamente
 in  compiti  di  ordine  e  sicurezza  pubblica,  di cui 1.500 per la
 Polizia di Stato. Alla ripartizione di tali unita' si provvede con le
 procedure  di  cui  allo stesso comma 96, ultimo periodo, su proposta
 del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione
 pubblica e dell'economia e delle finanze.
 Stabilizzazione precari
 247.  Al  fine  di  assicurare  con  carattere  di  continuita' la
 prosecuzione  delle attivita' svolte dal personale di cui ai commi da
 237  a  242,  le  amministrazioni  ivi richiamate possono avviare, in
 deroga  all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
 165, procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di
 un  contingente complessivo non superiore a 7.000 unita' di personale
 a   tempo   indeterminato.   Nella  valutazione  dei  titoli  vengono
 considerati  prioritariamente  i servizi effettivamente svolti presso
 pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati
 presso  le  amministrazioni  che  bandiscono  i  concorsi nei profili
 professionali  richiesti  dalle  citate  procedure  di  reclutamento,
 inclusi  quelli  per  i  quali  e'  richiesto il solo requisito della
 scuola  dell'obbligo.  Alla ripartizione del predetto contingente fra
 le varie amministrazioni si provvede con le modalita' di cui al comma
 4  dell'articolo  35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
 successive  modificazioni,  previa  richiesta  delle  amministrazioni
 interessate,  corredata  dall'atto  di  programmazione  triennale del
 fabbisogno  di  personale, da inoltrare entro il 31 gennaio 2006 alla
 Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
 pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
 Procedure informative
 248.  Le  amministrazioni  di  cui  al  comma  247  sono  tenute a
 trasmettere  previamente al Dipartimento della funzione pubblica e al
 Ministero  dell'economia e delle finanze copia del bando dei concorsi
 autorizzati.
 Assunzioni per il 2007 e 2008 in deroga al blocco delle assunzioni
 249. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato sono disposte
 per  gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all'articolo 1,
 comma  95,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e secondo le
 modalita' previste dal comma 250. Per i medesimi anni 2007 e 2008, le
 amministrazioni  di  cui al comma 247 possono continuare ad avvalersi
 del  personale  ivi indicato, fino al completamento della progressiva
 sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali
 di cui ai commi da 246 a 253.
 
 
 Sostituzioni  del  personale  a tempo determinato con i vincitori dei
 concorsi a tempo indeterminato
 250.  Ai fini di quanto previsto dal comma 247, le amministrazioni
 predispongono piani di sostituzione del personale a tempo determinato
 con  i  vincitori  dei  concorsi a tempo indeterminato indicando, per
 ciascuna  qualifica,  il  numero  e  la decorrenza delle assunzioni a
 tempo  indeterminato nel limite del contingente complessivo di cui al
 comma  247.  I  predetti  piani,  corredati  da una relazione tecnica
 dimostrativa  delle  implicazioni  finanziarie,  sono  approvati  con
 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
 Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con il Ministro per la
 funzione pubblica.
 Istituzione del fondo per assunzioni a tempo indeterminato
 251.  Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al
 comma  249, nonche' la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro
 diretti  ad  assicurare  lo svolgimento delle attivita' istituzionali
 nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento previste
 dai  commi  da  247  a  250,  a decorrere dall'anno 2007 e' istituito
 presso  il  Ministero  dell'economia  e delle finanze un fondo per un
 importo  pari  a  180  milioni  di  euro.  Con  decreto  del Ministro
 dell'economia  e  delle  finanze si provvede, sulla base dei piani di
 cui  al  comma 250, al trasferimento alle amministrazioni interessate
 alle  procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a 253 delle
 occorrenti  risorse  finanziarie.  Gli enti con autonomia di bilancio
 provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 247 a
 253 nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci.
 
 
 Divieto  di utilizzo di personale a tempo determinato a seguito della
 stabilizzazione dei precari
 252.  A  decorrere  dall'avvio  delle  procedure di assunzione dei
 vincitori   dei   concorsi   di   cui   al  comma  247,  le  relative
 amministrazioni   non   possono   avvalersi   di  personale  a  tempo
 determinato per le funzioni di cui al comma 247.
 Monitoraggio delle procedure di attuazione
 253. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
 funzione  pubblica  ed  il  Ministero  dell'economia  e delle finanze
 procedono  al  monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui
 ai commi da 247 a 252.
 Alto commissario anti corruzione
 254.  All'articolo  1, comma 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
 sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'alinea, dopo le parole: "L'Alto Commissario" sono inserite
 le  seguenti:  ", che si avvale di un vice Commissario vicario scelto
 dal  Presidente  del Consiglio dei ministri, su sua proposta, tra gli
 appartenenti  alle categorie di personale, nell'ambito delle quali e'
 scelto il Commissario,";
 b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
 "e)  supporto  di  un  vice  Commissario  aggiunto, nominato dal
 Presidente  del Consiglio dei ministri su proposta del Commissario, e
 cinque   esperti,   tutti   scelti   tra   i   magistrati   ordinari,
 amministrativi  e  contabili  e  gli  avvocati dello Stato, collocati
 obbligatoriamente  fuori  ruolo  o  in  aspettativa  retribuita dalle
 rispettive amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme
 ed  ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi
 quelli  del  personale  di  cui  all'articolo 2, comma 4, del decreto
 legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, se appartenenti ai ruoli degli
 organi  costituzionali,  che abbiano prestato non meno di cinque anni
 di  servizio  effettivo nell'amministrazione di appartenenza, nonche'
 altri  dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
 1,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n. 165, e
 successive   modificazioni,   in   posizione  di  comando  secondo  i
 rispettivi  ordinamenti. Per tutto il personale destinato all'ufficio
 del  Commissario  il  servizio e' equiparato ad ogni effetto a quello
 prestato presso le amministrazioni di appartenenza".
 Copertura finanziaria oneri alto commissario
 255.  Per le finalita' di cui al comma 254 e' autorizzata la spesa
 di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2006.
 Commissione certificazione contratti di lavoro
 256.  All'articolo  76  del decreto legislativo 10 settembre 2003,
 n.276, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) nel comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
 "c-bis)  il  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali -
 Direzione   generale   della   tutela  delle  condizioni  di  lavoro,
 esclusivamente  nei  casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie
 sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero
 per  quei  datori  di  lavoro  con  unica sede di lavoro associati ad
 organizzazioni  imprenditoriali  che  abbiano  predisposto  a livello
 nazionale  schemi  di  convenzioni  certificati  dalla commissione di
 certificazione  istituita  presso  il  Ministero  del  lavoro e delle
 politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali gia'
 operanti  presso  la Direzione generale della tutela delle condizioni
 di lavoro";
 c-ter)  i  consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui
 alla  legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di
 lavoro  instaurati  nell'ambito  territoriale  di riferimento e senza
 nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
 b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
 "1-bis.  Nel  solo  caso  di  cui al comma 1, lettera c-bis), le
 commissioni   di   certificazione   istituite   presso  le  direzioni
 provinciali  del  lavoro e le province limitano la loro funzione alla
 ratifica  di  quanto  certificato dalla commissione di certificazione
 istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali".
 Priorita' assunzioni polizia penitenziaria
 257.  A  valere  sul  fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della
 legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  sono considerate prioritarie le
 assunzioni   del   personale  della  Polizia  penitenziaria,  con  le
 modalita'  previste dal comma 97 dello stesso articolo 1 della citata
 legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni.
 
 
 Contributo ai grandi comuni per il sostegno dei livelli occupazionali
 258.  All'articolo  8-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre
 2005,  n.  203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
 2005,  n.  248,  le  parole: "300.000 abitanti" sono sostituite dalle
 seguenti:   "230.000   abitanti",  dopo  le  parole:  "un  contributo
 complessivo" sono inserite le seguenti:
 "una tantum" e le parole: "a tempo determinato" sono soppresse.
 Dirigenti della Polizia di Stato
 259.    Allo    scopo    di    incrementare    la    funzionalita'
 all'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  anche attraverso una
 piu'   razionale  valorizzazione  delle  risorse  dirigenziali  della
 Polizia di Stato, all'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121,
 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al  comma  3, le parole: "nel termine massimo di tre anni dal
 conseguimento  della  qualifica" sono sostituite dalle seguenti: "nel
 termine non inferiore a tre anni dal conseguimento della qualifica";
 b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
 "3-bis.  Ai  dirigenti  generali di livello B collocati a riposo
 d'ufficio   per   il   raggiungimento   del   limite  di  eta'  prima
 dell'inquadramento  di  cui  al  comma  3,  sono corrisposti, se piu'
 favorevoli,  il  trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e
 l'indennita'   di   buonuscita  spettanti  ai  prefetti  con  analoga
 anzianita' di servizio e destinatari delle indennita' di posizione di
 base di direttore centrale o equiparato".
 Benefici attributi ai dirigenti della Polizia di Stato
 260.  In conseguenza di quanto previsto dal comma 259, a decorrere
 dal 1 ° gennaio 2006, sono attribuiti:
 a) ai dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro
 anni  nella  qualifica  al  momento della cessazione dal servizio, il
 trattamento  di quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennita' di
 buonuscita  spettanti  ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di
 livello B, con analoga anzianita' di servizio;
 b)  ai  dirigenti  superiori  della  Polizia  di Stato con almeno
 cinque  anni  di  anzianita'  nella  qualifica,  la  promozione  alla
 qualifica  di  dirigente  generale di pubblica sicurezza, a decorrere
 dal giorno precedente la cessazione dal servizio.
 Misure transitorie
 261.  Fino  a  quando  non  saranno  approvate  le  norme  per  il
 riordinamento  dei  ruoli  del  personale  delle  Forze di polizia ad
 ordinamento  civile  e  degli ufficiali di grado corrispondente delle
 Forze  di  polizia  ad  ordinamento militare e delle Forze armate, e'
 sospesa  l'applicazione  dell'articolo  24  del decreto legislativo 5
 ottobre  2000,  n.  334, e successive modificazioni; alle esigenze di
 carattere funzionale si provvede:
 a)  mediante  l'affidamento,  agli  ispettori superiori-sostituti
 ufficiali   di   pubblica  sicurezza  "sostituti  commissari",  delle
 funzioni  di  cui  all'articolo  31-quater,  comma 6, del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  24  aprile  1982, n. 335, e successive
 modificazioni;
 b) mediante l'espletamento di concorsi per l'accesso al ruolo dei
 commissari,  per  aliquote  annuali  compatibili  con  la  disciplina
 autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39
 della  legge  27  dicembre  1997, n. 449, e successive modificazioni,
 nell'ambito della dotazione organica del ruolo dei commissari vigente
 anteriormente  alla  data  di  entrata in vigore del predetto decreto
 legislativo n. 334 del 2000.
 Copertura finanziaria per oneri per dirigenti Polizia di Stato
 262.  All'onere aggiuntivo derivante dall'attuazione dei commi 259
 e 260, pari a 918.000 euro per l'anno 2006, 1.063.000 euro per l'anno
 2007  e  2.221.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2008,  si provvede
 mediante  corrispondente riduzione del fondo per le esigenze correnti
 di  cui  all'articolo  3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n.
 350.
 Adeguamento dei trasferimenti statali a gestioni previdenziali
 263.  L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
 rispettivamente  dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9
 marzo  1989,  n.  88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59,
 comma  34,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e successive
 modificazioni, e' stabilito per l'anno 2006:
 a)  in  440,84  milioni  di  euro  in  favore  del Fondo pensioni
 lavoratori  dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della
 gestione speciale minatori, nonche' in favore dell'ENPALS;
 b)  in  108,93  milioni  di  euro  in  favore  del Fondo pensioni
 lavoratori  dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla
 lettera  a),  della  gestione esercenti attivita' commerciali e della
 gestione artigiani.
 Rideterminazione importi dovuti a gestioni previdenziali
 264. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 263, gli importi
 complessivamente  dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2006
 in  16.181,23  milioni  di  euro per le gestioni di cui al comma 263,
 lettera  a),  e in 3.998,46 milioni di euro per le gestioni di cui al
 comma 263, lettera b).
 Ripartizione degli importi
 265. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 263 e 264 sono
 ripartiti  tra  le  gestioni  interessate  con il procedimento di cui
 all'articolo  14  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, e successive
 modificazioni,  al  netto, per quanto attiene al trasferimento di cui
 al  comma  263,  lettera  a), della somma di 1.006,21 milioni di euro
 attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
 a  completamento  dell'integrale  assunzione  a  carico  dello  Stato
 dell'onere    relativo   ai   trattamenti   pensionistici   liquidati
 anteriormente  al  1°0  gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di
 2,43  milioni  di  euro  e  di  56,31  milioni di euro di pertinenza,
 rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
 
 
 Finanziamento  maggiori  oneri per pensioni ed indennita' ad invalidi
 civili, ciechi e sordomuti
 266.  Ai  fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della
 Gestione  per  l'erogazione delle pensioni, assegni e indennita' agli
 invalidi  civili,  ciechi  e  sordomuti  di  cui all'articolo 130 del
 decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 369 milioni di
 euro per l'esercizio 2004 ed in 300 milioni di euro per l'anno 2005:
 a) per l'anno 2004, sono utilizzate le seguenti risorse:
 1)  le  somme  che risultano, sulla base del bilancio consuntivo
 dell'INPS   per   l'anno   2004,  trasferite  alla  gestione  di  cui
 all'articolo  37  della  legge  9  marzo  1989,  n.  88, e successive
 modificazioni,  in  eccedenza  rispetto  agli oneri per prestazioni e
 provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 228,69 milioni
 di euro;
 2)  le  risorse  trasferite  all'INPS  ed  accantonate presso la
 medesima  gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno
 2004  del  predetto  Istituto, per un ammontare complessivo di 140,31
 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;
 b) per l'anno 2005, sono utilizzate le seguenti risorse:
 1)  le  risorse  trasferite  all'INPS  ed  accantonate presso la
 gestione  di  cui  al numero 1) della lettera a), come risultanti dal
 bilancio  consuntivo  dell'anno  2004  del  predetto Istituto, per un
 ammontare  complessivo  di  117,95  milioni  di  euro,  in quanto non
 utilizzate per i rispettivi scopi;
 2)  le  somme  trasferite  dal  bilancio dello Stato all'INPS ai
 sensi  dell'articolo  35,  comma  3, della legge 23 dicembre 1998, n.
 448,  a  titolo  di  anticipazione  sul  fabbisogno finanziario delle
 gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla
 base  dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni,
 evidenziate   nella  contabilita'  del  predetto  Istituto  ai  sensi
 dell'articolo  35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per
 un ammontare complessivo pari a 182,05 milioni di euro.
 Soppressione contributo a favore ENPALS
 267.  Il  contributo  a  carico  dello  Stato a favore dell'ENPALS
 previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 1996,
 n.  510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
 n. 608, e' soppresso.
 Industria mineraria siciliana
 268.  Per  i lavoratori dell'industria mineraria siciliana e degli
 annessi  stabilimenti,  ammessi  ai  benefici di cui alla legge della
 Regione  siciliana  6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni,
 la  base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione
 obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti e'
 determinata   dall'importo   dell'indennita'  mensile  effettivamente
 liquidata  all'interessato, ai sensi della citata legge della Regione
 siciliana  n.  42 del 1975, come previsto dalle leggi 26 aprile 1982,
 n.  214,  e 28 marzo 1991, n. 105. La disposizione del presente comma
 ha  valore  di  interpretazione  autentica  quanto ai destinatari del
 primo comma dell'articolo 1 della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del
 comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105.
 Differimento riforma TFR
 269.  All'articolo  8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
 convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
 sono apportate le seguenti modificazioni:
 al  comma  1,  i  primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti:
 "Dal  1° gennaio 2008 e' istituito un Fondo di garanzia per agevolare
 l'accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di
 fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari. Il predetto
 Fondo  e'  alimentato  da  un contributo dello Stato, per il quale e'
 autorizzata  la  spesa di 424 milioni di euro per ciascuno degli anni
 tra  il 2008 e il 2012 e 253 milioni di euro per il 2013, comprensivi
 dei  costi  di  gestione. La garanzia del Fondo copre fino all'intero
 ammontare  dei  finanziamenti  concessi  a  fronte  dei  conferimenti
 effettuati  dalle  imprese  nel  periodo  2008-2012  e  dei  relativi
 interessi";
 al  comma  2,  al  primo periodo, la parola: "2006" e' sostituita
 dalla seguente: "2008" e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
 "L'onere  derivante  dal presente comma e' valutato in 176 milioni di
 euro a decorrere dall'anno 2008";
 la Tabella A e' sostituita dalla seguente:
 "TABELLA A
 (prevista dall'articolo 8, comma 2)
 0,19 punti percentuali;
 0,21 punti percentuali;
 0,23 punti percentuali;
 0,25 punti percentuali;
 0,26 punti percentuali;
 0,27 punti percentuali;
 dal 2014 0,28 punti percentuali".
 Rideterminazione autorizzazione di spesa per TFR
 270.  L'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 13, comma 1,
 primo  periodo,  del  decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
 con   modificazioni,   dalla   legge   14  maggio  2005,  n.  80,  e'
 rideterminata per a l'anno 2006 in 3 milioni di euro, per l'anno 2007
 in 3 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2008, in 530 milioni di
 euro.
 Utilizzo risparmi per miglioramento saldi
 271. I risparmi derivanti dall'attuazione dei commi 269 e 270, per
 gli  anni  2006  e  2007,  concorrono  al  miglioramento dei saldi di
 finanza pubblica.
 Benefici a favore degli eredi vittime di Ustica
 272.  A  favore  degli  eredi delle vittime dell'evento occorso ad
 Ustica il 27 giugno 1980 e' riconosciuta una indennita' nel limite di
 spesa  complessivo  di 8 milioni di euro per il 2006. Con decreto del
 Ministro  dell'interno  sono  stabilite le modalita' per l'attuazione
 del presente comma.
 
 
 Copertura  oneri  trattamenti  economici  previdenziali  di malattia,
 riferiti  ai  lavoratori  addetti  ai  pubblici  servizi di trasporto
 locale
 273.  Le  somme  eventualmente  residuate  dagli importi di cui al
 comma  3-bis  dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
 355,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.
 47,  e al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005,
 n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n.
 58,  sono  destinate,  fino a concorrenza, alla copertura degli oneri
 derivanti   dagli  accordi  nazionali  stipulati  dalle  associazioni
 datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione
 dell'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con
 decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, di
 concerto  con  il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, da
 emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
 presente  legge,  sono  quantificati  i predetti oneri contrattuali e
 stabiliti i criteri e le modalita' di riparto delle somme.
 Livello complessivo di spese del SSN
 274.  Nell'ambito  del  settore sanitario, al fine di garantire il
 rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi
 di finanza pubblica, restano fermi:
 a)  gli  obblighi  posti  a  carico  delle  regioni,  nel settore
 sanitario,  con  la  citata  intesa  Stato-regioni del 23 marzo 2005,
 finalizzati   a   garantire   l'equilibrio  economico-finanziario,  a
 mantenere  i  livelli  essenziali  di  assistenza,  a  rispettare gli
 ulteriori  adempimenti di carattere sanitario previsti dalla medesima
 intesa  e a prevedere, ove si prospettassero situazioni di squilibrio
 nelle  singole  aziende  sanitarie,  la  contestuale presentazione di
 piani  di  rientro  pena la dichiarazione di decadenza dei rispettivi
 direttori generali;
 b)  l'obbligo  di  adottare  i  provvedimenti  necessari  di  cui
 all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 Disposizioni attuative Tessera Sanitaria
 275.  Fra gli adempimenti regionali indicati all'articolo 1, comma
 173,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  sono  ricompresi i
 seguenti:
 a)  stipulare,  entro  il  termine  perentorio del 31 marzo 2006,
 anche  a  stralcio  degli  accordi  regionali  attuativi dell'accordo
 collettivo  nazionale  per la disciplina dei rapporti con i medici di
 medicina  generale  entrato  in  vigore  il  23  marzo  2005, accordi
 attuativi  dell'articolo 59, lettera B) - quota variabile finalizzata
 al   raggiungimento   di   obiettivi   e  di  standard  erogativi  ed
 organizzativi  -  comma 11 del medesimo accordo nazionale, prevedendo
 di subordinare l'accesso all'indennita' di collaborazione informatica
 al  riscontro del rispetto della soglia del 70 per cento della stampa
 informatizzata  delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di
 prestazioni  specialistiche  effettuate  da parte di ciascun medico e
 provvedendo  al  medesimo  riscontro mediante il supporto del sistema
 della  tessera  sanitaria di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30
 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
 novembre  2003,  n. 326. Ferma restando la disposizione contenuta nel
 citato  articolo  59,  lettera  B),  comma  11, per la corresponsione
 dell'indennita'  forfettaria  mensile,  la  sua  erogazione, oltre il
 termine  del  31  marzo  2006,  in assenza della stipula dei previsti
 accordi  regionali,  non  e'  imputabile  sulle  risorse del Servizio
 sanitario   nazionale.   La  mancata  stipula  dei  medesimi  accordi
 regionali  costituisce  per le regioni inadempimento. Le disposizioni
 di  cui alla presente lettera si applicano anche per l'attuazione del
 corrispondente  accordo  collettivo  nazionale  per la disciplina dei
 rapporti con i medici pediatri di libera scelta;
 b)  adottare  provvedimenti  volti,  nel  caso in cui le medesime
 regioni  deliberino  l'erogazione  di  prestazioni  sanitarie  esenti
 ovvero  a  costo  agevolato  in  funzione  della condizione economica
 dell'assistito,   a   fare   riferimento  esclusivo  alla  situazione
 reddituale  fiscale  del  nucleo  familiare dell'assistito, assumendo
 come  tale  quello  individuato  con  il  decreto  del Ministro della
 sanita'  22  gennaio  1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21
 del 27 gennaio 1993.
 Tessera sanitaria: correzioni e anticipazione termine consegna
 276.  All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 al comma 1-bis, le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite dalle
 seguenti: "31 marzo 2006";
 al comma 7, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: "Per
 la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto attuativo del
 comma  5  del  presente articolo, e' riconosciuto per gli anni 2006 e
 2007 un contributo, nei limiti di 10 milioni di euro, da definire con
 apposita  convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze,
 il Ministero della salute e le associazioni di categoria interessate.
 Con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
 con  il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i
 rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
 di  Bolzano,  sono definite le modalita' erogative. Al relativo onere
 si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12";
 dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
 "8-bis.  La  mancata o tardiva trasmissione dei dati nel termine
 di cui al comma 8 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
 di  2  euro  per  ogni  ricetta  per  la  quale  la  violazione si e'
 verificata.
 8-ter.  Per  le ricette trasmesse nei termini di cui al comma 8,
 la  mancanza  di  uno o piu' elementi della ricetta di cui al decreto
 attuativo del comma 5 del presente articolo e' punita con la sanzione
 amministrativa  pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la
 violazione si e' verificata.
 8-quater.  L'accertamento della violazione di cui ai commi 8-bis
 e  8-ter  e'  effettuato  dal  Corpo  della  Guardia  di finanza, che
 trasmette  il  relativo  rapporto,  ai  sensi dell'articolo 17, primo
 comma,   della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  alla  direzione
 provinciale  dei  servizi  vari  competente  per  territorio,  per  i
 conseguenti  adempimenti.  Dell'avvenuta  apertura del procedimento e
 della  sua  conclusione  viene  data  notizia, a cura della direzione
 provinciale  dei servizi vari, alla competente ragioneria provinciale
 dello Stato.
 8-quinquies.  Con  riferimento  alle  ricette  per  le quali non
 risulta  associato il codice fiscale dell'assistito, rilevato secondo
 quanto  previsto  dal  presente  articolo, l'azienda sanitaria locale
 competente  non  procede  alla  relativa liquidazione, fermo restando
 che, in caso di ricette redatte manualmente dal medico, il farmacista
 non  e'  responsabile  dalla  mancata  rispondenza del codice fiscale
 rilevato  rispetto a quello indicato sulla ricetta che fara' comunque
 fede a tutti gli effetti";
 d) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
 "10-bis.  Fuori  dai casi previsti dal presente articolo, i dati
 delle  ricette resi disponibili ai sensi del comma 10 rilevano a fini
 di  responsabilita',  anche  amministrativa  o  penale,  solo  previo
 riscontro del documento cartaceo dal quale gli stessi sono tratti".
 Automatismo addizionali per copertura disavanzi sanita'
 277.  All'articolo  1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
 311,   e'   aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Qualora  i
 provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione
 non  vengano  adottati  dal  commissario  ad acta entro il 31 maggio,
 nella  regione interessata, con riferimento all'anno di imposta 2006,
 si  applicano  comunque  nella  misura massima prevista dalla vigente
 normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
 e   le   maggiorazioni  dell'aliquota  dell'imposta  regionale  sulle
 attivita'   produttive;   scaduto   il   termine  del  31  maggio,  i
 provvedimenti  del  commissario  ad acta non possono avere ad oggetto
 l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed
 i  contribuenti  liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel
 medesimo  anno  sulla  base  della  misura massima dell'addizionale e
 delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte".
 Incremento del livello complessivo di spesa cui concorre lo Stato
 278.  Al  fine  di  agevolare  la realizzazione degli obiettivi di
 finanza  pubblica  di  cui al comma 274, il livello complessivo della
 spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre
 lo  Stato,  di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre
 2004,  n.  311,  e'  incrementato  di  1.000  milioni di euro annui a
 decorrere  dall'anno 2006. L'incremento di cui al primo periodo e' da
 ripartire  tra  le  regioni,  secondo  criteri e modalita' concessive
 definiti  con  decreto  del Ministro della salute, di concerto con il
 Ministro  dell'economia  e delle finanze, di intesa con la Conferenza
 permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
 autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  che prevedano comunque, per le
 regioni   interessate,   la  stipula  di  specifici  accordi  diretti
 all'individuazione  di obiettivi di contenimento della dinamica della
 spesa al fine della riduzione strutturale del disavanzo.
 Regolazione debitoria per disavanzi del SSN anni 2002-2004
 279. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma
 3,  del  decreto-legge  18  settembre  2001,  n. 347, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2001, n. 405, concorre al
 ripiano  dei  disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni
 2002, 2003 e 2004. A tal fine e' autorizzata, a titolo di regolazione
 debitoria,  la  spesa  di  2.000  milioni  di  euro  per l'anno 2006.
 L'erogazione del suddetto importo da parte dello Stato e' subordinata
 all'adozione,  da parte delle regioni, dei provvedimenti di copertura
 del residuo disavanzo posto a loro carico per i medesimi anni.
 
 
 Condizioni  per  l'accesso al ripiano dei disavanzi: contenimento dei
 tempi di attesa.
 280.  L'accesso  al concorso di cui al comma 279, da ripartire tra
 tutte le regioni sulla base del numero dei residenti, con decreto del
 Ministro  della  salute  di  concerto con il Ministro dell'economia e
 delle  finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
 tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
 Bolzano,  e'  subordinato  all'espressione,  entro  il termine del 31
 marzo 2006, da parte della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
 del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, dell'intesa sullo
 schema  di  Piano  sanitario  nazionale  2006-2008, nonche', entro il
 medesimo  termine, alla stipula di una intesa tra Stato e regioni, ai
 sensi  dell'articolo  8,  comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
 che  preveda la realizzazione da parte delle regioni degli interventi
 previsti  dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, da
 allegare alla medesima intesa e che contempli:
 a)   l'elenco   di   prestazioni   diagnostiche,  terapeutiche  e
 riabilitative   di   assistenza   specialistica  ambulatoriale  e  di
 assistenza   ospedaliera,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
 Consiglio   dei   ministri  del  29  novembre  2001,  pubblicato  nel
 supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio
 2002,  e  successive  modificazioni,  per  le  quali sono fissati nel
 termine  di  novanta  giorni  dalla stipula dell'intesa, nel rispetto
 della  normativa  regionale  in materia, i tempi massimi di attesa da
 parte delle singole regioni;
 b)  la  previsione  che,  in  caso di mancata fissazione da parte
 delle  regioni  dei  tempi  di  attesa  di cui alla lettera a), nelle
 regioni  interessate  si applicano direttamente i parametri temporali
 determinati,  entro novanta giorni dalla stipula dell'intesa, in sede
 di  fissazione degli standard di cui all'articolo 1, comma 169, della
 legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 c)  fermo  restando  il  principio  di libera scelta da parte del
 cittadino,  il  recepimento,  da parte delle unita' sanitarie locali,
 dei  tempi massimi di attesa, in attuazione della normativa regionale
 in materia, nonche' in coerenza con i parametri temporali determinati
 in  sede  di  fissazione  degli standard di cui all'articolo 1, comma
 169,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le prestazioni di cui
 all'elenco   previsto  dalla  lettera  a),  con  l'indicazione  delle
 strutture  pubbliche e private accreditate presso le quali tali tempi
 sono  assicurati nonche' delle misure previste in caso di superamento
 dei  tempi  stabiliti,  senza  oneri a carico degli assistiti, se non
 quelli  dovuti  come partecipazione alla spesa in base alla normativa
 vigente;
 d)  la  determinazione  della  quota  minima delle risorse di cui
 all'articolo  1,  comma  34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da
 vincolare alla realizzazione di specifici progetti regionali ai sensi
 dell'articolo   1,   comma  34-bis,  della  medesima  legge,  per  il
 perseguimento  dell'obiettivo del Piano nazionale di contenimento dei
 tempi di attesa, ivi compresa la realizzazione da parte delle regioni
 del Centro unico di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con
 gli  ambulatori dei medici di medicina generale, i pediatri di libera
 scelta  e  le  altre  strutture  del  territorio,  utilizzando in via
 prioritaria  i  medici  di  medicina generale ed i pediatri di libera
 scelta;
 e)  l'attivazione  nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS)
 di  uno  specifico flusso informativo per il monitoraggio delle liste
 di attesa, che costituisca obbligo informativo ai sensi dell'articolo
 3, comma 6, della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;
 f)  la  previsione  che,  a  certificare  la  realizzazione degli
 interventi  in  attuazione  del  Piano  nazionale di contenimento dei
 tempi  di  attesa,  provveda  il  Comitato permanente per la verifica
 dell'erogazione  dei  livelli  essenziali di assistenza (LEA), di cui
 all'articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.
 Evidenziazione andamenti negativi per regione
 281.  L'accesso  al  concorso  di  cui  al  comma  279 e' altresi'
 subordinato,  per  le regioni che nel periodo 2001-2005 abbiano fatto
 registrare, in base ai dati risultanti dal Tavolo tecnico di verifica
 degli adempimenti regionali, un disavanzo medio pari o superiore al 5
 per  cento,  ovvero  che  abbiano  fatto registrare nell'anno 2005 un
 incremento  del  disavanzo rispetto all'anno 2001 pari o superiore al
 200  per  cento,  alla  stipula di un apposito accordo tra la regione
 interessata  e  i  Ministri  della  salute  e  dell'economia  e delle
 finanze,  ovvero  all'integrazione  di  accordi  gia' sottoscritti ai
 sensi  dell'articolo  1,  comma  180,  della  legge 30 dicembre 2004,
 n.311,   per  l'adeguamento  alle  indicazioni  del  Piano  sanitario
 nazionale  2006-2008 e il perseguimento dell'equilibrio economico nel
 rispetto dei livelli essenziali di assistenza.
 Divieto di sospensione delle prenotazioni sanitarie
 282.  Alle  aziende sanitarie ed ospedaliere e' vietato sospendere
 le  attivita'  di  prenotazione  delle  prestazioni  di cui al citato
 decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri del 29 novembre
 2001.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano
 adottano,  sentite  le  associazioni a difesa dei consumatori e degli
 utenti,  operanti  sul  proprio  territorio  e  presenti  nell'elenco
 previsto  dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto
 legislativo  6  settembre  2005,  n. 206, disposizioni per regolare i
 casi  in  cui  la  sospensione  dell'erogazione  delle prestazioni e'
 legata  a  motivi  tecnici,  informando  successivamente, con cadenza
 semestrale,  il  Ministero  della  salute secondo quanto disposto dal
 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2002,
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002.
 Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni
 283.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute, entro centoventi
 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, e'
 istituita   la   Commissione   nazionale   sull'appropriatezza  delle
 prescrizioni,  cui  sono affidati compiti di promozione di iniziative
 formative  e di informazione per il personale medico e per i soggetti
 utenti   del   Servizio   sanitario,   di   monitoraggio,   studio  e
 predisposizione  di  linee-guida  per  la  fissazione  di  criteri di
 priorita'  di  appropriatezza  delle  prestazioni, di forme idonee di
 controllo   dell'appropriatezza  delle  prescrizioni  delle  medesime
 prestazioni,  nonche'  di  promozione di analoghi organismi a livello
 regionale e aziendale. Con detto decreto del Ministro della salute e'
 fissata   la   composizione   della  Commissione,  che  comprende  la
 partecipazione   di   esperti   in   medicina   generale,  assistenza
 specialistica  ambulatoriale  e  ospedaliera,  di  rappresentanti del
 Ministero  della salute, di rappresentanti designati dalla Conferenza
 permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
 autonome  di Trento e di Bolzano e di un rappresentante del Consiglio
 nazionale  dei  consumatori  e  degli  utenti.  Le  linee-guida  sono
 adottate  con  decreto  del  Ministro  della  salute, d'intesa con la
 Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
 province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, entro centoventi giorni
 dalla  costituzione  della  Commissione. Alla Commissione e' altresi'
 affidato  il compito di fissare i criteri per la determinazione delle
 sanzioni  amministrative  previste dal comma 284. Ai componenti della
 Commissione  spetta  il  solo  trattamento di missione. A tal fine e'
 autorizzata  la  spesa  annua  di  100.000 euro a decorrere dall'anno
 2006.
 Sanzioni per sospensione prenotazioni sanitarie
 284.  Ai  soggetti responsabili delle violazioni al divieto di cui
 al  comma 282 e' applicata la sanzione amministrativa da un minimo di
 1.000  euro  ad  un  massimo  di 6.000 euro. Ai soggetti responsabili
 delle  violazioni  all'obbligo  di cui all'articolo 3, comma 8, della
 legge   23   dicembre   1994,   n.  724,  e'  applicata  la  sanzione
 amministrativa  da  un  minimo  di 5.000 euro ad un massimo di 20.000
 euro.  Spetta  alle  regioni  e alle province autonome di Trento e di
 Bolzano  l'applicazione  delle  sanzioni  di  cui  al presente comma,
 secondo i criteri fissati dalla Commissione prevista dal comma 283.
 Edilizia sanitaria per presidi per acuti e lungodegenti
 285.  Nel  completamento  del proprio programma di investimenti in
 attuazione  dell'articolo  20  della  legge  11  marzo 1988, n. 67, e
 successive  modificazioni,  le  regioni  destinano le risorse residue
 finalizzate  alla  costruzione,  ristrutturazione  e  adeguamento  di
 presidi  ospedalieri  ad interventi relativi a presidi comprensivi di
 degenze  per  acuti  con un numero di posti letto non inferiore a 250
 ovvero  a  presidi per lungodegenza e riabilitazione con un numero di
 posti letto non inferiore a 120, nonche' agli interventi necessari al
 rispetto  dei  requisiti minimi strutturali e tecnologici dei presidi
 attivi  avviati alla data del 31 dicembre 2005 stabiliti dall'atto di
 indirizzo  e  coordinamento  di  cui  al decreto del Presidente della
 Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla
 Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997.
 
 
 Cessione   di   apparecchiature   e   materiali   dismessi  a  favore
 dell'Alleanza degli ospedali italiani nel mondo
 286.  La cessione a titolo di donazione di apparecchiature e altri
 materiali  dismessi da aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere,
 Istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico di diritto
 pubblico  e altre organizzazioni similari nazionali a beneficio delle
 strutture  sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione e'
 promossa  e  coordinata  dall'Alleanza  degli  ospedali  italiani nel
 mondo,  di  seguito  denominata  "Alleanza".  Gli  enti  del Servizio
 sanitario  nazionale  comunicano  all'Alleanza, secondo modalita' con
 essa   preventivamente   definite,   le  informazioni  relative  alla
 disponibilita' delle attrezzature sanitarie in questione allegando il
 parere favorevole della regione interessata.
 Inventario a rapporto biennale dell'Alleanza
 287. L'Alleanza provvede, sulla base delle informazioni acquisite,
 a promuovere i necessari contatti per facilitare le donazioni nonche'
 a  tenere  un  inventario  aggiornato delle attrezzature disponibili.
 L'Alleanza   provvede,  altresi',  alla  produzione  di  un  rapporto
 biennale sulle attivita' svolte indirizzato al Ministero della salute
 e  alla  Conferenza  dei  Presidenti  delle  regioni e delle province
 autonome di Trento e di Bolzano.
 Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria
 288. Presso il Ministero della salute, al fine di verificare che i
 finanziamenti   siano   effettivamente  tradotti  in  servizi  per  i
 cittadini,  secondo  criteri  di  efficienza  ed  appropriatezza,  e'
 realizzato   un   Sistema   nazionale   di   verifica   e   controllo
 sull'assistenza  sanitaria  (SiVeAS),  che  si  avvale delle funzioni
 svolte  dal  Nucleo  di supporto per l'analisi delle disfunzioni e la
 revisione   organizzativa   (SAR),   di   cui   all'articolo   2  del
 decreto-legge  29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni,
 dalla  legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all'articolo 4 della legge 1°
 febbraio  1989,  n.  37, ed a cui sono ricondotte le attivita' di cui
 all'articolo  1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, del
 sistema di' garanzia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18
 febbraio  2000,  n.  56,  del  sistema  di  monitoraggio  configurato
 dall'articolo  87  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
 modificazioni, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, nonche'
 del  Comitato di cui all'articolo 9 della citata intesa Stato-regioni
 del 23 marzo 2005. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
 con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa con la
 Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
 province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, da emanare entro il 31
 marzo 2006, sono definite le modalita' di attuazione del SiVeAS.
 
 
 Convenzioni  tra  Ministero  della  salute  ed  istituti  di ricerca,
 societa' scientifica e strutture pubbliche e private
 289.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 288, il Ministero della
 salute  puo'  avvalersi,  anche tramite specifiche convenzioni, della
 collaborazione  di  istituti  di  ricerca,  societa'  scientifiche  e
 strutture  pubbliche  o  private,  anche  non nazionali, operanti nel
 campo della valutazione degli interventi sanitari, nonche' di esperti
 nel  numero massimo di 20 unita'. Per la copertura dei relativi oneri
 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
 2006, 2007 e 2008.
 Compiti della commissione unica sui dispositivi medici
 290.  La  Commissione  unica  sui  dispositivi  medici,  istituita
 dall'articolo  57  della  legge  27  dicembre  2002,  n. 289, oltre a
 svolgere  i  compiti  previsti  dal  predetto  articolo, esercita, su
 richiesta  del  Ministro  della salute o della Direzione generale dei
 farmaci  e  dei  dispositivi medici, funzioni consultive su qualsiasi
 questione concernente i dispositivi medici.
 Certificazione dei bilanci da parte delle ASL
 291.  Con  decreto  del  Ministro della salute, di concerto con il
 Ministro  dell'economia  e  delle finanze, d'intesa con la Conferenza
 permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
 autonome  di  Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006,
 sono  definiti i criteri e le modalita' di certificazione dei bilanci
 delle  aziende  sanitarie  locali,  delle  aziende ospedaliere, degli
 Istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico di diritto
 pubblico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende
 ospedaliere universitarie.
 
 
 Rimodulazione  delle  prestazioni  comprese nei livelli essenziali di
 assistenza in coerenza con le risorse programmate
 292.  In  coerenza  con  le  risorse  programmate  per il Servizio
 sanitario nazionale:
 a) il Ministero della salute promuove, attraverso le procedure di
 cui  all'articolo  54  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e
 all'articolo  1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, una
 rimodulazione  delle  prestazioni  comprese nei livelli essenziali di
 assistenza,    finalizzata   ad   incrementare   qualitativamente   e
 quantitativamente l'offerta di prestazioni in regime ambulatoriale e,
 corrispondentemente,  decrementare l'offerta di prestazioni in regime
 di ricovero ospedaliero;
 b)  in  materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro
 della  salute,  si provvede alla modifica di quanto gia' previsto dal
 regolamento  di  cui  al decreto del Ministro della sanita' 27 agosto
 1999,  n.  332, e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei
 ministri  del 29 novembre 2001, in modo da prevedere che la fornitura
 di   prodotti   monouso  per  stomizzati  e  incontinenti  e  per  la
 prevenzione  e  cura  delle  lesioni  da  decubito venga inserita nel
 livello  essenziale  di assistenza integrativa e che sia istituito il
 repertorio  dei  presidi protesici ed ortesici erogabili a carico del
 Servizio sanitario nazionale.
 
 
 Individuazione   della   tipologia   di  assistenza  Piano  sanitario
 nazionale
 293. Per le finalita' di cui al comma 292, lettera a), con decreto
 del   Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di  intesa  con  la
 Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
 province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  individuati le
 tipologie  di  assistenza  ed i servizi relativi alle aree di offerta
 del  Piano  sanitario  nazionale  di cui all'articolo 1, comma 6, del
 decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
 modificazioni.
 
 
 Sottrazione  alle  procedure  esecutive dei fondi destinati a servizi
 sanitari
 294.  I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei
 funzionari  delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero
 della  salute,  a  servizi e finalita' di sanita' pubblica nonche' al
 pagamento   di  emolumenti  di  qualsiasi  tipo  comunque  dovuti  al
 personale  amministrato  o  di spese per servizi e forniture prestati
 agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata.
 Gestione finanziaria Agenzia italiana per il farmaco
 295.  All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
 sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
 "10.  Le risorse di cui al comma 8, lettere b) e c), affluiscono
 direttamente al bilancio dell'Agenzia.";
 b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
 "10-bis.  Le  entrate  di  cui all'articolo 12, commi 7 e 8, del
 decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano per il 60 per
 cento  all'Agenzia  ed  affluiscono  direttamente  al  bilancio della
 stessa.
 10-ter.  Le  somme  a carico delle officine farmaceutiche di cui
 all'articolo  7, commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991,
 n.   178,   e   successive  modificazioni,  spettano  all'Agenzia  ed
 affluiscono direttamente al bilancio della stessa.";
 c) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
 "11-bis.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2005,  con decreto del
 Ministro  della  salute  sono  trasferiti in proprieta' all'Agenzia i
 beni  mobili  del  Ministero della salute in uso all'Agenzia medesima
 alla data 31 dicembre 2004".
 D.M. di attuazione
 296.  Con  decreto  del  Ministro della salute, di concerto con il
 Ministro   dell'economia   e  delle  finanze,  sono  disciplinate  le
 modalita' di versamento riferite all'attuazione di quanto previsto al
 comma 295.
 Dotazione organica dell'Agenzia italiana per il farmaco
 297.  Al  fine  di  potenziare le funzioni istituzionali dell'AIFA
 finalizzate  a  garantire  il monitoraggio in tutte le sue componenti
 dell'andamento  della  spesa  farmaceutica  e  il  rispetto dei tetti
 stabiliti   dalla   vigente   legislazione,   la  dotazione  organica
 complessiva della medesima Agenzia e' determinata dal 1° gennaio 2006
 nel  numero di 190 unita', con oneri finanziari a carico del bilancio
 della  stessa Agenzia. La ripartizione della dotazione organica sara'
 determinata  con  successivo provvedimento ai sensi degli articoli 6,
 comma  3,  lettera c), e 10, comma 2, lettera a), capoverso iii), del
 regolamento  di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre
 2004,   n.   245.   Ai   fini   del  coordinamento  del  monitoraggio
 sull'andamento della spesa farmaceutica, l'AIFA trasmette al Ministro
 della  salute  e  al  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  una
 relazione mensile.
 298.  Al  comma 18 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre
 2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
 2003,  n.  326, le parole: "al netto" sono sostituite dalla seguente:
 "decurtate".
 Agevolazione IRAP per ASP
 299.  Le  regioni  che  si  sono  avvalse  della  facolta'  di cui
 all'articolo  21  del  decreto  legislativo  4 dicembre 1997, n. 460,
 possono estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti delle
 organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale,  in materia di
 riduzione  o  esenzione dall'imposta di cui al decreto legislativo 15
 dicembre  1997,  n. 446, anche alle Aziende pubbliche di servizi alla
 persona  (ASP),  succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e
 beneficenza.
 Rapporto di lavoro specializzandi
 300. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate
 le seguenti modificazioni:
 a)  all'articolo  37,  al  comma 1, primo periodo, le parole: "di
 formazione-lavoro"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "di formazione
 specialistica";
 b) all'articolo 39:
 1) il comma 2 e' abrogato;
 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
 "3.  Il trattamento economico e' costituito da una parte fissa,
 uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso,
 e  da  una parte variabile, ed e' determinato annualmente con decreto
 del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
 dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
 Ministro  della  salute  e  con  il  Ministro  dell'economia  e delle
 finanze,  avuto  riguardo preferibilmente al percorso formativo degli
 ultimi  tre  anni.  In  fase  di  prima  applicazione,  per  gli anni
 accademici  2006-2007  e  2007-2008,  la  parte  variabile non potra'
 eccedere  il  15  per  cento  di  quella  fissa";  dopo il comma 4 e'
 aggiunto il seguente:
 "4-bis.  Alla  ripartizione  ed  assegnazione  a  favore  delle
 universita'   delle  risorse  previste  per  il  finanziamento  della
 formazione   dei   medici   specialisti   per  l'anno  accademico  di
 riferimento  si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
 ministri,  su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
 e  della  ricerca,  di concerto con il Ministro della salute e con il
 Ministro dell'economia e delle finanze";
 c) all'articolo 41, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 "2.  A decorrere dall'anno accademico 2006-2007, ai contratti di
 formazione   specialistica   si  applicano  le  disposizioni  di  cui
 all'articolo  2,  comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995,
 n.   335,   nonche'  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  45  del
 decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326";
 d) all'articolo 46, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 "1.  Agli  oneri  recati  dal  titolo  VI  del  presente decreto
 legislativo   si   provvede   nei   limiti   delle  risorse  previste
 dall'articolo  6,  comma  2,  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e
 dall'articolo  1  del  decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito
 dalla  legge  8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della
 formazione dei medici specialisti, incrementate di 70 milioni di euro
 per  l'anno 2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
 2007";
 e) all'articolo 46, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 "2. Le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 si applicano
 a   decorrere  dall'anno  accademico  2006-2007.  I  decreti  di  cui
 all'articolo  39,  commi  3  e  4-bis, sono adottati nel rispetto del
 limite di spesa di cui al comma 1. Fino all'anno accademico 2005-2006
 si  applicano  le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto
 1991, n. 257".
 
 
 Investimenti immobiliari INAIL. Individuazione da parte del Ministero
 della salute degli interventi di edilizia sanitaria
 301.   I   piani   di  investimento  immobiliare  sono  deliberati
 dall'INAIL  sulla  base  delle  finalita' annualmente individuate con
 decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, di
 concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
 Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
 e  della  ricerca.  Il  Ministro  della  salute, con proprio decreto,
 individua i singoli interventi di edilizia sanitaria da realizzare in
 ciascun  anno, in relazione alla programmazione sanitaria nazionale e
 regionale. La realizzazione degli interventi deliberati dall'INAIL e'
 approvata  dal  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di
 concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto
 delle  compatibilita' degli obiettivi di finanza pubblica assunti con
 il patto di stabilita' e crescita.
 Programma straordinario per la ricerca oncologia
 302.   Per   favorire   la  ricerca  oncologica  finalizzata  alla
 prevenzione,  diagnosi,  cura  e  riabilitazione,  lo  Stato  destina
 risorse  aggiuntive e promuove un programma straordinario a carattere
 nazionale   per   l'anno  2006,  comprensivo  anche  di  progetti  di
 innovazione    tecnologica    e   di   progetti   di   collaborazione
 internazionale.
 Modalita' di attuazione del programma
 303.  Le  linee  generali  del  programma  di cui al comma 302, le
 modalita'  di  attuazione  e  di raccordo con il programma di ricerca
 sanitaria  di  cui  all'articolo  12-bis  del  decreto legislativo 30
 dicembre   1992,   n.   502,   e  successive  modificazioni,  nonche'
 l'individuazione  dei  soggetti  pubblici e privati attraverso cui il
 programma  straordinario e' realizzato, sono adottate con decreto del
 Ministro della salute, da emanare entro il 15 febbraio 2006.
 Autorizzazione di spesa
 304.  Per la realizzazione del programma straordinario a carattere
 nazionale  di cui al comma 302 e' autorizzata la spesa di 100 milioni
 di  euro  per  l'anno  2006,  da assegnare ai soggetti individuati ai
 sensi  del  decreto  del  Ministro  della salute di cui al comma 303,
 previa stipula di apposite convenzioni con il Ministero della salute.
 Ricerca per la sicurezza degli alimenti
 305.  Per  favorire  la  ricerca  finalizzata alla sicurezza degli
 alimenti destinati all'uomo e agli animali, nonche' sulla salute e il
 benessere  degli  animali,  da  realizzare  da  parte  degli Istituti
 zooprofilattici  sperimentali,  nell'ambito  del programma di ricerca
 sanitaria  di  cui  all'articolo  12-bis  del  decreto legislativo 30
 dicembre  1992,  n.  502,  e successive modificazioni, e dei relativi
 finanziamenti, e' riservata, per l'anno 2006, una quota di 10 milioni
 di euro.
 
 
 Soppressione   IVA   4%  presentazioni  socio-assistenziali  rese  da
 cooperative sociali
 306. Il comma 467 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
 311, e' abrogato.
 
 
 Esclusione   dei   farmaci   di   automedicazione   dall'obbligo   di
 confezionamneto in singola unita' posologica
 307.  Considerato che i farmaci di automedicazione gia' dispongono
 di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma
 1  dell'articolo  1-ter  del  decreto-legge  27  maggio  2005, n. 87,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 luglio 2005, n. 149,
 sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti parole: ", ad esclusione dei
 farmaci di automedicazione".
 
 
 Distacco  personale del Ministero della salute presso Agenzia servizi
 sanitari regionali
 308.  Per  consentire  all'ASSR  di  far fronte, tempestivamente e
 compiutamente,  ai compiti previsti dai commi 280 e 282 in materia di
 liste  di  attesa,  e  in  particolare per l'attivita' di supporto al
 Ministero  della salute nel monitoraggio dei tempi di attesa, nonche'
 ai  compiti  fissati  dall'articolo  1,  comma  180,  della  legge 30
 dicembre  2004,  n.  311,  e dalla citata intesa Stato-regioni del 23
 marzo  2005,  il Ministro della salute puo' disporre presso l'Agenzia
 medesima,  su richiesta della stessa, il distacco fino a 10 unita' di
 personale  di ruolo del Ministero della salute, senza ulteriori oneri
 a  carico del bilancio dello Stato. Il programma annuale di attivita'
 dell'Agenzia  prevede,  negli  anni  2006, 2007 e 2008, uno specifico
 piano  di  lavoro per la realizzazione dei compiti di cui al presente
 comma, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 Dirigenti dell'Agenzia servizi sanitari regionali
 309.  Al  fine  di  assicurare,  con  carattere di continuita', la
 realizzazione  del  programma  di  attivita', connesso allo specifico
 piano  di  lavoro  finalizzato  allo  svolgimento  dei compiti per la
 riduzione  delle  liste  di  attesa, agli organi dell'Agenzia, di cui
 all'articolo  2  del  decreto  legislativo  31  marzo 1998, n. 115, e
 successive  modificazioni,  non  si  applica, limitatamente agli anni
 2006, 2007 e 2008, l'articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002,
 n. 145.
 
 
 Razionalizzazione procedure attuazione interventi edilizia sanitaria
 310.  Al  fine di razionalizzare l'utilizzazione delle risorse per
 l'attuazione  del programma di edilizia sanitaria di cui all'articolo
 20  della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, gli
 accordi  di  programma  sottoscritti  dalle  regioni e dalle province
 autonome  di  Trento  e  di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5-bis del
 decreto   legislativo   30   dicembre   1992,   n.502,  e  successive
 modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n.662,
 decorsi  diciotto  mesi  dalla  sottoscrizione, si intendono risolti,
 limitatamente  alla  parte  relativa  agli  interventi per i quali la
 relativa   richiesta  di  ammissione  al  finanziamento  non  risulti
 presentata  al  Ministero  della salute entro tale periodo temporale,
 con  la  conseguente  revoca  dei corrispondenti impegni di spesa. La
 presente  disposizione  si  applica anche alla parte degli accordi di
 programma  relativa  agli  interventi  per  i  quali  la  domanda  di
 ammissione  al  finanziamento  risulti  presentata,  ma  valutata non
 ammissibile   al   finanziamento   entro   ventiquattro   mesi  dalla
 sottoscrizione  degli  accordi  medesimi,  nonche'  alla  parte degli
 accordi  relativa  agli  interventi  ammessi  al  finanziamento per i
 quali,  entro  nove  mesi dalla relativa comunicazione alla regione o
 provincia   autonoma,   gli  enti  attuatori  non  abbiano  proceduto
 all'aggiudicazione   dei   lavori,   salvo  proroga  autorizzata  dal
 Ministero  della salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale,
 i termini di cui al presente comma si intendono decorrenti dalla data
 di  inizio  dell'annualita'  di  riferimento  prevista  dagli accordi
 medesimi per i singoli interventi.
 Utilizzo economie prodotte da razionalizzazione edilizia sanitaria
 311.  Le risorse resesi disponibili a seguito dell'applicazione di
 quanto  disposto dal comma 310, sulla base di periodiche ricognizioni
 effettuate  con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
 Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  utilizzate  per la
 sottoscrizione  di  nuovi  accordi  di  programma,  nonche'  per  gli
 interventi  relativi  alle  linee  di  finanziamento per le strutture
 necessarie  all'attivita'  liberoprofessionale  intramuraria,  per le
 strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti
 di   ricovero   e   cura  a  carattere  scientifico,  ai  policlinici
 universitari,    agli    ospedali    classificati,    agli   Istituti
 zooprofilattici sperimentali e all'ISS, nel rispetto delle quote gia'
 assegnate  alle  singole  regioni o province autonome sul complessivo
 programma  di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
 successive modificazioni.
 Casi di parziale risoluzione degli accordi gia' sottoscritti
 312.  In  fase  di  prima attuazione, su richiesta della regione o
 della  provincia autonoma interessata, da presentare entro il termine
 perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute,
 di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, puo'
 essere  disposto  che la risoluzione degli accordi gia' sottoscritti,
 di  cui  al  comma  310,  con la revoca dei corrispondenti impegni di
 spesa,   sia   limitata  ad  una  parte  degli  interventi  previsti,
 corrispondente  al  65  per  cento delle risorse revocabili. Entro il
 termine  perentorio  di  sei mesi dalla data di entrata in vigore del
 decreto  di  cui  al  presente  comma,  per  l'utilizzo degli importi
 corrispondenti  agli  impegni  di spesa non revocati, la regione o la
 provincia  autonoma  trasmette al Ministero della salute la richiesta
 di ammissione al finanziamento dei relativi interventi.
 Accordi di programma con previsione del premio di prezzo
 313.  Per  l'attuazione  di quanto previsto dall'articolo 58 della
 legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  in  materia di incentivi per la
 ricerca farmaceutica, e nel rispetto dell'importo finanziario fissato
 dal  comma  2,  lettera f), del medesimo articolo, con l'obiettivo di
 favorire sul territorio nazionale investimenti in produzione, ricerca
 e  sviluppo  nel  settore farmaceutico, per il triennio 2006-2008, il
 Ministro  della  salute,  di concerto con il Ministro dell'economia e
 delle  finanze, su proposta dell'AIFA, entro dieci mesi dalla data di
 entrata  in vigore della presente legge, con proprio decreto provvede
 ad  individuare  i criteri generali per la successiva stipulazione da
 parte  dell'Agenzia  medesima con le singole aziende farmaceutiche di
 appositi   accordi   di   programma   che  prevedono  in  particolare
 l'attribuzione temporanea del "premio di prezzo" (premium price).
 Oggetto accordi di programma
 314.  Gli  accordi di programma di cui al comma 313 determinano le
 attivita' e il piano di interventi da realizzare da parte di ciascuna
 azienda,  tenendo conto in particolare dei seguenti criteri: apertura
 o  potenziamento  di siti di produzione sul territorio nazionale, con
 il  dettaglio  di  tutti  i  parametri  e degli specifici indicatori;
 valore  ed incremento del numero di personale addetto alla ricerca in
 rapporto   al   personale   addetto   al   marketing;   sviluppo   di
 sperimentazioni  cliniche  di  fase I-II aventi in Italia il comitato
 coordinatore;  numero  ed  incremento delle procedure in cui l'Italia
 viene  scelta  dalle  aziende  farmaceutiche  come Paese guida per la
 registrazione  dei  farmaci innovativi nei Paesi dell'Unione europea;
 valore ed incremento dell'export e dei relativi certificati di libera
 vendita  nel  settore  farmaceutico  per  le  materie  prime  e per i
 prodotti finiti.
 Entita' del premio di prezzo
 315.  Sulla  base  degli impegni definiti e verificabili di cui al
 comma  314,  viene attribuito il premio di prezzo, la cui entita' non
 puo'  superare il 10 per cento dell'impegno economico derivante dagli
 investimenti,  da riconoscere alle imprese destinatarie dell'accordo,
 nell'ambito di una apposita procedura di negoziazione dei prezzi. Gli
 accordi   individuano,   altresi',   le   procedure   ed  i  soggetti
 responsabili   per  il  monitoraggio  e  la  verifica  dei  risultati
 derivanti dall'attuazione degli interventi programmati.
 
 
 Possibilita'   di   finanziamento   aggiuntivo   per   il  fabbisogno
 finanziario sanitario annuale.
 316. Per le medesime finalita', l'intesa resa ai sensi delle norme
 vigenti  da  parte  della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
 Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per
 la  determinazione del fabbisogno finanziario sanitario annuale per i
 rispettivi  anni  per  le  singole  regioni, nel rispetto del livello
 complessivo  di  spesa per il Servizio sanitario nazionale, di cui al
 comma  278,  puo'  fissare un importo finanziario aggiuntivo a quello
 fissato  dal  comma  2,  lettera  f), dell'articolo 58 della legge 27
 dicembre  2002,  n.  289, fino ad un ammontare complessivo per l'anno
 2006  di 100 milioni di euro. A tal fine l'autorizzazione di spesa di
 cui  all'articolo  50,  comma  1, lettera c), della legge 23 dicembre
 1998, n. 448, e' corrispondentemente ridotta.
 Modifica del criterio per la determinazione del premio di prezzo
 317.  All'articolo 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, della
 legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  le  parole da: "con decreto del
 Ministro  della  salute"  fino  a: "Comitato interministeriale per la
 programmazione economica (CIPE)," sono soppresse.
 Contributo annuo Unione italiana ciechi
 318. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, e'
 erogato   in  parti  uguali  direttamente  agli  enti  di  formazione
 destinatari,  con  l'obbligo,  per  i  medesimi, degli adempimenti di
 rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge.
 
 
 Modificazioni  decreto  legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, modifica
 quota perequativa regioni
 319.  Per gli anni dal 2002 fino all'adozione dei provvedimenti di
 attuazione  dell'articolo  119  della Costituzione, il decreto di cui
 all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.
 56,  puo'  apportare  le  modifiche  alle  specifiche tecniche di cui
 all'allegato  A) del medesimo decreto, al fine di rispettare le quote
 annuali come determinate ai sensi del comma 320.
 Riduzione quota perequativa
 320.  Per l'anno 2002 la quota di cui all'articolo 7, comma 3, del
 citato  decreto legislativo n. 56 del 2000 e' ridotta del 5 per cento
 e,  a  decorrere  dall'anno  2003, e' ridotta di un ulteriore 1,5 per
 cento  per  ogni anno. Le risorse rivenienti dalle predette riduzioni
 annuali  sono  ripartite in base ai parametri di cui all'allegato A),
 le  cui  specifiche  tecniche  possono  essere  modificate al fine di
 rispettare  le quote annuali determinate ai sensi del presente comma.
 A decorrere dall'anno 2003 la somma delle differenze positive fra gli
 importi  attribuiti  ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo
 n.  56  del  2000  e l'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi
 dell'articolo   1   del   medesimo   decreto  al  netto  del  gettito
 dell'addizionale  regionale  all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine di
 cui  agli  articoli  3  e  4  del  richiamato decreto non puo' essere
 superiore  a  quella  riscontrata  nel 2002, incrementata per ciascun
 anno di un importo pari alla suddetta somma.
 Aliquota provvisoria addizionale regionale IRPEF
 321.   Alla  definitiva  determinazione  delle  aliquote  e  delle
 compartecipazioni  di  cui  agli  articoli  2,  3  e  4  del  decreto
 legislativo  18  febbraio  2000,  n. 56, si provvede nel quadro delle
 misure    adottate   per   l'attuazione   dell'articolo   119   della
 Costituzione;   conseguentemente,   il   fondo  di  garanzia  di  cui
 all'articolo  13  dello  stesso decreto legislativo n. 56 del 2000 e'
 attribuito  fino  al  predetto  termine  tenendo conto che l'aliquota
 dell'addizionale  regionale  all'IRPEF  e'  commisurata  allo 0,9 per
 cento dall'anno 2004.
 Risorse alle regioni a statuto ordinario
 322.   Le  risorse  finanziarie  dovute  alle  regioni  a  statuto
 ordinario  in  applicazione delle disposizioni recate dai commi 319 e
 320  sono  corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto
 del  Ministro  dell'economia  e delle finanze da adottare, sentita la
 Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
 province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2006.
 Individuazione dell'aliquota provvisoria
 323. Ai fini della determinazione dell'aliquota provvisoria di cui
 all'articolo  5,  comma  3,  del citato decreto legislativo n. 56 del
 2000  si  tiene  conto,  dall'anno 2006, delle risorse individuate ai
 sensi  dell'articolo  6  dello  stesso  decreto legislativo n. 56 del
 2000. Il comma 2 del richiamato articolo 6 e' abrogato.
 324.  All'articolo 1, commi 58 e 59, della legge 30 dicembre 2004,
 n.  311,  le parole: "dell'aliquota definitiva" sono sostituite dalle
 seguenti: "dell'aliquota provvisoria".
 
 
 Ammortamento  beni  strumentali per attivita' di trasporto di energia
 elettrica e gas
 325.  Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
 del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, dopo
 l'articolo 102, e' inserito il seguente:
 "Art. 102-bis. - (Ammortamento dei beni materiali strumentali per
 l'esercizio   di  alcune  attivita'  regolate).  -  1.  Le  quote  di
 ammortamento  dei  beni  materiali  strumentali per l'esercizio delle
 seguenti attivita' regolate, sono deducibili nella misura determinata
 dalle  disposizioni del presente articolo, ferma restando, per quanto
 non diversamente stabilito, la disciplina dell'articolo 102:
 a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'articolo
 2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000,
 n.  164,  di  attuazione  della  direttiva  98/30/CE relativa a norme
 comuni per il mercato interno del gas;
 b)  distribuzione  di energia elettrica e gestione della rete di
 trasmissione  nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo 2,
 commi  14  e  20,  del  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di
 attuazione  della  direttiva  96/92/CE  recante  norme  comuni per il
 mercato interno dell'energia elettrica.
 2.  Le  quote  di  ammortamento  del  costo  dei  beni  materiali
 strumentali  per l'esercizio delle attivita' regolate di cui al comma
 l  sono  deducibili  in  misura non superiore a quella che si ottiene
 dividendo il costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili
 cosi' come determinate ai fini tariffari dall'Autorita' per l'energia
 elettrica e il gas, e riducendo il risultato del 20 per cento:
 a)   nelle  tabelle  1  e  2,  rubricate  "durata  convenzionale
 tariffaria  delle infrastrutture" ed allegate alle delibere 29 luglio
 2005,  n. 166, e 29 settembre 2004, n. 170, prorogata con delibera 30
 settembre  2005, n. 206, rispettivamente per l'attivita' di trasporto
 e  distribuzione  di  gas  naturale.  Per  i  fabbricati  iscritti in
 bilancio entro l'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una
 vita utile pari a 50 anni;
 b)  nell'appendice  1  della  relazione tecnica alla delibera 30
 gennaio  2004,  n. 5, per l'attivita' di trasmissione e distribuzione
 di  energia  elettrica,  rubricata "capitale investito riconosciuto e
 vita utile dei cespiti".
 3.  Per  i  beni  di  cui  al  comma  1,  la  vita utile cui fare
 riferimento  ai  fini  di  cui  al  comma 2 decorre dall'esercizio di
 entrata  in  funzione,  anche  se avvenuta presso precedenti soggetti
 utilizzatori,  e  non si modifica per effetto di eventuali successivi
 trasferimenti.  Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al
 comma  1  sono  deducibili  a  partire  dall'esercizio  di entrata in
 funzione   del  bene  e,  per  i  beni  ceduti  o  devoluti  all'ente
 concessionario,   fino   al  periodo  d'imposta  in  cui  avviene  il
 trasferimento e in proporzione alla durata del possesso.
 4.  Non  e'  ammessa  alcuna ulteriore deduzione per ammortamento
 anticipato  o  per una piu' intensa utilizzazione dei beni rispetto a
 quella normale del settore.
 5.  Le  eventuali  modifiche  delle vite utili di cui al comma 2,
 deliberate ai fini tariffari dall'Autorita' per l'energia elettrica e
 il   gas   successivamente   all'entrata  in  vigore  della  presente
 disposizione, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote
 di ammortamento deducibili.
 6.   In   caso  di  beni  utilizzati  in  locazione  finanziaria,
 indipendentemente  dai  criteri  di  contabilizzazione,  la deduzione
 delle  quote  di ammortamento compete all'impresa utilizzatrice; alla
 formazione  del  reddito  imponibile  di quella concedente concorrono
 esclusivamente   i   proventi  finanziari  impliciti  nei  canoni  di
 locazione  finanziaria  determinati in ciascun esercizio nella misura
 risultante dal piano di ammortamento finanziario.
 7.   Le   disposizioni   del   presente   articolo  si  applicano
 esclusivamente   ai  beni  classificabili  nelle  categorie  omogenee
 individuate  dall'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas. Per i
 beni  non  classificabili  in  tali  categorie continua ad applicarsi
 l'articolo 102.
 8.  Per  i  costi  incrementativi  capitalizzati  successivamente
 all'entrata  in  funzione  dei  beni  di  cui  al comma 1 le quote di
 ammortamento  sono  determinate  in  base alla vita utile residua dei
 beni".
 
 
 Indicazione nel registro beni ammortizzabili dei beni strumentali per
 attivita' di trasporto di energia elettrica e gas
 326.  Nell'articolo  16,  terzo  comma, del decreto del Presidente
 della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo, e'
 inserito  il  seguente:  "Per  i beni di cui all'articolo 102-bis del
 testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto del
 Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le indicazioni
 ivi  richieste  possono essere effettuate con riferimento a categorie
 di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile".
 
 
 Decorrenza  disposizioni  sull'ammortamento  dei beni strumentali per
 attivita' di trasporto di energia elettrica e gas
 327.  Le  disposizioni dell'articolo 102-bis del testo unico delle
 imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, introdotto dal comma 325, si
 applicano  a  decorrere  dal periodo d'imposta successivo a quello in
 corso  al  31 dicembre 2005, ad eccezione di quelle del comma 6 dello
 stesso  articolo  102-bis  che si applicano ai contratti di locazione
 finanziaria  la  cui  esecuzione  inizia successivamente alla data di
 entrata in vigore della presente legge.
 Coordinamento formale
 328.  E'  soppresso  il secondo periodo del comma 10 dell'articolo
 11-quater  del  decreto-legge  30 settembre 2005, n. 203, convertito,
 con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
 
 
 Aggiornamento   importi   fissi  sanzioni  civili,  amministrative  e
 pecuniare
 329.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri da
 adottare  entro il 28 febbraio 2006 sono aggiornati gli importi fissi
 delle  sanzioni  pecuniarie,  anche penali. L'attuazione del presente
 comma assicura entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno
 2006 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
 Fondo famiglia e solidarieta'
 330. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti al
 sostegno   delle  famiglie  e  della  solidarieta'  per  lo  sviluppo
 socio-economico,  e'  istituito  presso  lo  stato  di previsione del
 Ministero  dell'economia  e delle finanze un fondo, con una dotazione
 finanziaria  di 1.140 milioni di euro per l'anno 2006, destinata alle
 finalita' previste ai sensi della presente legge.
 Bonus per figli nati o adottati nel 2005
 331.  Per  ogni  figlio  nato  ovvero  adottato  nell'anno 2005 e'
 concesso un assegno pari ad euro 1.000.
 Bonus per figli nati o adottati nel 2006
 332.  Il medesimo assegno di cui al comma 331 e' concesso per ogni
 figlio  nato  nell'anno  2006,  secondo  o  ulteriore  per  ordine di
 nascita, ovvero adottato.
 Riscossione del bonus presso gli uffici postali
 333.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze comunica per
 iscritto,  entro  il 15 gennaio 2006, la sede dell'ufficio postale di
 zona  presso  il  quale  gli  assegni  possono  essere  riscossi  con
 riferimento  all'assegno  di  cui  al  comma  331  e, previa verifica
 dell'ordine di nascita, entro la fine del mese successivo a quello di
 nascita  o  di  adozione  con riferimento all'assegno di cui al comma
 332.   Gli  assegni  possono  essere  riscossi,  in  deroga  ad  ogni
 disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente la potesta'
 sui  figli di cui ai commi 331 e 332, sempreche' residente, cittadino
 italiano ovvero comunitario ed appartenente a un nucleo familiare con
 un  reddito  complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno
 di  cui  al  comma 331 e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di cui al
 comma  332,  non  superiore  ad  euro  50.000.  Per  nucleo familiare
 s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della
 sanita'  22  gennaio  1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21
 del  27  gennaio  1993.  La  condizione reddituale di cui al presente
 comma  e'  autocertificata dall'esercente la potesta', all'atto della
 riscossione  dell'assegno,  mediante  riempimento e sottoscrizione di
 apposita   formula   prestampata  in  calce  alla  comunicazione  del
 Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  da  verificare da parte
 dell'Agenzia     delle    entrate    secondo    procedure    definite
 convenzionalmente.  Per  l'attuazione del presente comma il Ministero
 dell'economia  e  delle  finanze  - Dipartimento dell'amministrazione
 generale,  del  personale e dei servizi del tesoro si avvale di SOGEI
 Spa.
 Autorizzazione di spesa
 334.  Per le finalita' di cui ai commi da 331 a 333 e' autorizzata
 la spesa di 696 milioni di euro per l'anno 2006.
 Detrazione fiscale per frequenza asili nido
 335.  Limitatamente  al  periodo  d'imposta  2005,  per  le  spese
 documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative
 alla  frequenza  di  asili  nido  per un importo complessivamente non
 superiore  a  632  euro  annui per ogni figlio ospitato negli stessi,
 spetta  una  detrazione  dall'imposta  lorda  nella misura del 19 per
 cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle
 imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
 Fondo di garanzia per mutui per acquisti prima casa di abitazione
 336.   Per   l'anno   2006   e'  istituito,  presso  il  Ministero
 dell'economia  e  delle  finanze,  con una dotazione di 10 milioni di
 euro,  un  fondo per la concessione di garanzia di ultima istanza, in
 aggiunta  alle  ipoteche  ordinarie sugli immobili, agli intermediari
 finanziari bancari e non bancari per la contrazione di mutui, diretti
 all'acquisto  o  alla  costruzione della prima casa di abitazione, da
 parte di soggetti privati che rientrino nelle seguenti condizioni:
 a) siano di eta' non superiore a 35 anni;
 b)  dispongano  di  un  reddito complessivo annuo, ai fini IRPEF,
 inferiore a 40.000 euro;
 c)  possano  dimostrare  di essere in possesso di un contratto di
 lavoro a tempo determinato o di prestare lavoro subordinato in base a
 una  delle  forme  contrattuali  previste  dal decreto legislativo 10
 settembre 2003, n. 276.
 5 per mille dell'IRE per volontariato e ricerca
 337.   Per  l'anno  finanziario  2006,  ed  a  titolo  iniziale  e
 sperimentale,  fermo  quanto gia' dovuto dai contribuenti a titolo di
 imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, una quota pari al 5 per
 mille  dell'imposta  stessa  e'  destinata  in  base  alla scelta del
 contribuente alle seguenti finalita':
 a)  sostegno  del  volontariato  e delle altre organizzazioni non
 lucrative  di  utilita'  sociale  di  cui all'articolo 10 del decreto
 legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460, e successive modificazioni,
 nonche'   delle  associazioni  di  promozione  sociale  iscritte  nei
 registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7,
 commi  1,  2,  3  e  4,  della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle
 associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui
 all'articolo  10,  comma  1,  lettera  a),  del decreto legislativo 4
 dicembre 1997, n. 460;
 b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita';
 c) finanziamento della ricerca sanitaria;
 c) attivita'   sociali   svolte   dal  comune  di  residenza  del
 contribuente.
 Conferma meccanismo otto per mille
 338.  Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge
 20 maggio 1985, n. 222.
 Individuazione somme che compongono il 5 per mille dell'IRE
 339.  Le  somme corrispondenti alla quota di cui al comma 337 sono
 determinate  sulla  base  degli  incassi in conto competenza relativi
 all'IRPEF,   sulla  base  delle  scelte  espresse  dal  contribuente,
 risultanti dal rendiconto generale dello Stato.
 Modalita' di richieste e riparto tra i soggetti ammessi
 340.  Con  decreto  di natura non regolamentare del Presidente del
 Consiglio  dei  ministri,  su  proposta del Ministro dell'istruzione,
 dell'universita'  e  della  ricerca  e  del Ministro della salute, di
 concerto   con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
 stabilite le modalita' di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al
 riparto  e  le  modalita'  del riparto delle somme stesse, sentite le
 Commissioni  parlamentari  competenti relativamente alle finalita' di
 cui  al  comma  337,  lettera  a).  Il Ministro dell'economia e delle
 finanze  e'  autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  alla
 riassegnazione ad apposite unita' previsionali di base dello stato di
 previsione  del  Ministero  dell'economia e delle finanze delle somme
 affluite  all'entrata  per essere destinate ad alimentare un apposito
 fondo.
 Fondazione RiMed
 341.  Allo  scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata
 nel   campo   delle   biotecnologie,  nell'ambito  degli  accordi  di
 cooperazione  scientifica  e tecnologia stipulati con gli Stati Uniti
 d'America,  il Presidente del Consiglio dei ministri e' autorizzato a
 costituire  una fondazione secondo le modalita' da esso stabilite con
 proprio  decreto.  Al  relativo  onere si provvede mediante riduzione
 della  dotazione  del  Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate,  di cui
 all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli importi
 di  30  milioni  di  euro per l'anno 2006, 60 milioni di euro per gli
 anni  2007 e 2008, e 180 milioni di euro per l'anno 2009, in coerenza
 con il punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.
 Istituto geofisica e vulcanologia
 342.  Allo  scopo  di  rafforzare la caratteristica del territorio
 rivolto  alla  riduzione  dei  danni  per l'uomo e le cose da rischio
 sismico,     idrogeologico-ambientale     e    vulcanico,    mediante
 l'individuazione   di   nuove   tecnologie  e  metodologie  avanzate,
 l'Istituto  di  geofisica  e vulcanologia (INGV) insieme al Centro di
 geomorfologia   integrata   per   l'area   del  Mediterraneo  (CGIAM)
 provvedono   alla   predisposizione   di   metodologie   scientifiche
 innovative  per  la  mitigazione  dei  rischi  delle diverse aree del
 territorio.  A tale fine e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro
 per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008.
 Indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie
 343.  Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato
 finanziario,  sono  rimasti  vittime di frodi finanziarie e che hanno
 sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, e' costituito, a
 decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione
 del  Ministero  dell'economia e delle finanze. Il fondo e' alimentato
 con  le  risorse  di  cui  al  comma  345,  previo loro versamento al
 bilancio dello Stato.
 Estensione ai danneggiati dai bond argentini
 344.  Ai  benefici  di  cui  al  comma  343  sono  ammessi anche i
 risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del
 default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.
 Provvista del fondo
 345.  Il fondo e' alimentato dall'importo dei conti correnti e dei
 rapporti  bancari  definiti  come  dormienti  all'interno del sistema
 bancario  nonche'  del  comparto assicurativo e finanziario, definiti
 con  regolamento  adottato  ai  sensi dell'articolo 17 della legge 23
 agosto  1988,  n.  400,  e  successive modificazioni, su proposta del
 Ministro  dell'economia  e  delle  finanze; con lo stesso regolamento
 sono altresi' definite le modalita' di rilevazione dei predetti conti
 e rapporti.
 Disposizioni in materia di cessione del quinto dello stipendio
 346.  Al  testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della
 Repubblica  5  gennaio  1950,  n.  180,  sono  apportate  le seguenti
 modificazioni:
 a) all'articolo 1, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
 "Le   cessioni   degli   stipendi,  salari,  pensioni  ed  altri
 emolumenti  di  cui al presente testo unico hanno effetto dal momento
 della  loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione
 delle  pensioni  erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1,
 comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
 modificazioni.  Tale  comunicazione puo' essere effettuata attraverso
 qualsiasi  forma, purche' recante data certa. Nel caso delle pensioni
 e  degli  altri  trattamenti previsti nel quarto comma e' fatto salvo
 l'importo corrispondente al trattamento minimo";
 b) all'articolo 5, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
 periodo:  "Le  operazioni  di prestito concesse ai sensi del presente
 testo  unico  devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera
 del  Comitato  interministeriale per il credito ed il risparmio del 4
 marzo  2003,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo
 2003,  e  dalla  vigente  disciplina  in materia di trasparenza delle
 condizioni   contrattuali   per  i  servizi  bancari,  finanziari  ed
 assicurativi";
 c) all'articolo 5, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
 "Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui
 all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
 165,  e  successive  modificazioni,  trova  applicazione  il  decreto
 legislativo  7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e
 alle  operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri
 emolumenti, secondo le modalita' individuate dal decreto del Ministro
 dell'economia  e  delle  finanze di cui articolo 13-bis, comma 2, del
 decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
 dalla  legge 14 maggio 2005, n. 80, da emanare entro dieci mesi dalla
 data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005.";
 d)  all'articolo  28,  secondo comma, le parole: "a decorrere dal
 primo  del  mese  successivo  a  quello  in  cui  ha  avuto  luogo la
 comunicazione"  sono  sostituite  dalle seguenti: "nei termini di cui
 all'articolo 1, sesto comma";
 e) all'articolo 52, secondo comma, le parole: "di cui al presente
 comma"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "di cui al precedente e al
 presente comma";
 f)  all'articolo  55, primo comma, sono soppresse le parole: "38,
 primo e secondo comma,".
 Accesso alle prestazioni creditizie agevolate INPDAP
 347.  Con il medesimo decreto di cui all'articolo 13-bis, comma 2,
 del   decreto-   legge   14   marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  14  maggio  2005,  n. 80, sono altresi'
 stabilite   le  modalita'  di  accesso  alle  prestazioni  creditizie
 agevolate  erogate  dall'1NPDAP,  senza  oneri  a carico del bilancio
 dello  Stato,  anche  per  i  pensionati gia' dipendenti pubblici che
 fruiscono  di  trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del
 citato  Istituto,  ivi  compresa  l'iscrizione alla gestione unitaria
 autonoma  di  cui  all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre
 1996,  n.  662,  nonche'  per  i  dipendenti  o  pensionati di enti e
 amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
 legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive modificazioni,
 iscritti  ai  fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali
 diverse dall'INPDAP.
 
 
 Fondo  per  le adozioni internazionali e contrasto dello sfruttamento
 sessuale e dell'abuso sessuale dei minori
 348   A   favore   del   Fondo  per  il  sostegno  delle  adozioni
 internazionali,  istituito  presso  la  Presidenza  del Consiglio dei
 ministri,  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  152,  della  legge 30
 dicembre  2004, n. 311, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
 per  ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Con decreto di natura non
 regolamentare,  adottato  entro sessanta giorni dalla data di entrata
 in  vigore  della  presente  legge  dal  Presidente del Consiglio dei
 ministri,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
 sono  determinati  l'entita'  e  i  criteri  del rimborso, nonche' le
 modalita'  di  presentazione  delle istanze. In ogni caso, i rimborsi
 non  possono  superare  l'ammontare massimo di 10 milioni di euro per
 ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
 Stanziamento per contrasto dell'abuso sessuale dei minori
 349.   Per  il  finanziamento  annuale  delle  spese  relative  al
 coordinamento   delle   attivita'  di  contrasto  dello  sfruttamento
 sessuale  e  dell'abuso  sessuale  dei  minori di cui all'articolo 17
 della  legge  3 agosto 1998, n. 269, come rideterminato dall'articolo
 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata la
 spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
 Innovazione teconologica in sicurezza
 350.  E'  istituito  un  Fondo  destinato  alla  realizzazione  di
 progetti  regionali  per  l'innovazione tecnologica nel settore della
 sicurezza,  con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2006. Il
 Fondo  di  cui  al  periodo  precedente  e' ripartito con decreto del
 Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
 dell'interno,  sulla base dei progetti presentati dalle regioni entro
 il termine perentorio del 31 gennaio 2006.
 Eliminazione della tassa sui brevetti
 351.  Gli  articoli  9  e  10  della  tariffa  delle  tasse  sulle
 concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze
 28  dicembre  1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30
 dicembre 1995, sono abrogati.
 Esanzione dal bollo per le istanze relative a brevetti
 352.  Nella  tabella  di cui all'allegato B annessa al decreto del
 Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 642, e successive
 modificazioni,  relativa  agli  atti,  documenti  e  registri  esenti
 dall'imposta  di  bollo  in  modo  assoluto, dopo il numero 27-ter e'
 aggiunto il seguente:
 "27-quater.   Istanze,   atti   e   provvedimenti   relativi   al
 riconoscimento  in  Italia di brevetti per invenzioni industriali, di
 brevetti  per modelli di utilita' e di brevetti per modelli e disegni
 ornamentali".
 Detassazione della ricerca
 353.  Sono  integralmente  deducibili  dal  reddito  del  soggetto
 erogante  i  fondi  trasferiti  per il finanziamento della ricerca, a
 titolo  di  contributo  o  liberalita',  dalle societa' e dagli altri
 soggetti  passivi  dell'imposta  sul reddito delle societa' (IRES) in
 favore  di  universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo
 59,  comma  3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni
 universitarie  pubbliche,  degli  enti  di  ricerca  pubblici,  delle
 fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del
 regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 10
 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o
 la  promozione  di  attivita' di ricerca scientifica, individuate con
 decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  adottato su
 proposta  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, del Ministro
 dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e del Ministro
 della  salute,  ovvero  degli  enti di ricerca vigilati dal Ministero
 dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'ISS
 e l'ISPESL, nonche' degli enti parco regionali e nazionali.
 Esenzione da tasse e imposte per donazione
 354.  Gli  atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui
 al  comma  353  sono  esenti  da tasse e imposte indirette diverse da
 quella  sul  valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e
 gli  onorari  notarili  relativi agli atti di donazione effettuati ai
 sensi del comma 353 sono ridotti del 90 per cento.
 Coordinamento formale
 355.  Al  comma  2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte
 sui  redditi  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22
 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) e' abrogata. All'articolo 14 del
 decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
 dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 8 e' abrogato..
 Tax refund: indicazione dati del passaporto
 356.  All'articolo  38-quater, comma 1, del decreto del Presidente
 della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
 sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  nel  secondo  periodo,  sono  soppresse le parole: ", recante
 anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento
 equipollente";
 b)  nel  terzo  periodo,  dopo le parole: "restituito al cedente"
 sono  inserite  le  seguenti:  ",  recante  anche l'indicazione degli
 estremi  del  passaporto o di altro documento equipollente da apporre
 prima di ottenere il visto doganale".
 Fondo per l'innovazione la crescita e l'occupazione
 357.   E'  istituito,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
 ministri, il fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, di
 seguito   denominato  "fondo",  destinato  a  finanziare  i  progetti
 individuati dal Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione,
 elaborato  nel  quadro del rilancio della Strategia di Lisbona deciso
 dal  Consiglio  europeo  dei  Capi  di Stato e di Governo del 16 e 17
 giugno  2005,  nonche'  interventi  di  adeguamento  tecnologico  nel
 settore sanitario.
 Finanziamento fondo innovazione crescita e occupazione
 358. Fermo quanto stabilito ai sensi del comma 5, gli interventi e
 i  progetti previsti ai sensi del comma 357 possono essere realizzati
 sui  presupposti del reperimento delle necessarie risorse finanziarie
 con  successivi provvedimenti legislativi, e della identificazione di
 ulteriori  coperture  finanziarie  concordate  e  verificate  con  la
 Commissione  europea  in  termini  di  compatibilita' con gli impegni
 comunitari   in   sede  di  valutazione  del  programma  italiano  di
 stabilita' e crescita.
 Ripartizione delle risorse tra gli interventi contenuti nel PICO
 359.  Il  fondo  e'  ripartito  esclusivamente  tra gli interventi
 individuati dal Piano di cui al comma 357, nonche' tra gli interventi
 di  adeguamento  tecnologico  nel  settore  sanitario,  proposti  dal
 Ministro  della  salute,  con  apposite  delibere  del CIPE, il quale
 stabilisce i criteri e le modalita' di attuazione degli interventi in
 base  alle  risorse  affluite  al  fondo,  riservando il 15 per cento
 dell'importo  da ripartire agli interventi di adeguamento tecnologico
 nel settore sanitario.
 Clausola di salvaguardia
 360.  Le  risorse  finanziarie  assegnate  dal  CIPE costituiscono
 limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter
 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
 Riduzione del cuneo contributivo
 361.  Nell'ambito  del  processo  di armonizzazione delle forme di
 contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee
 a  carico  della  gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
 1989,  n.  88, nonche' di riduzione del costo del lavoro, a decorrere
 dal  l°  gennaio  2006 e' riconosciuto ai datori di lavoro un esonero
 dal  versamento  dei  contributi  sociali  alla predetta gestione nel
 limite massimo complessivo di un punto percentuale.
 
 
 Ambito   oggettivo   di   applicazione   della  riduzione  del  cuneo
 contributivo
 362. L'esonero di cui al comma 361 opera prioritariamente a valere
 sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei
 confronti  dei  datori  di  lavoro  operanti  nei settori per i quali
 l'aliquota  contributiva  per  assegni  per  il  nucleo  familiare e'
 dovuta,  tenuto  conto dell'esonero stabilito dall'articolo 120 della
 legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  in  misura inferiore a un punto
 percentuale,  a  valere  anche  sui  versamenti  di  altri contributi
 sociali  dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al
 comma  361, prioritariamente considerando i contributi per maternita'
 e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo
 di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2
 della  legge  29  maggio  1982,  n.  297, e successive modificazioni,
 nonche'  il  contributo  di  cui all'articolo 25, quarto comma, della
 legge 21 dicembre 1978, n. 845.
 
 
 Proroga  temine  versamenti  in zone interessate dal sisma in Sicilia
 del 1990
 363.  Per  i  contributi  previdenziali  e  i  premi  assicurativi
 relativi  al  sisma del 1990 riguardanti le imprese delle province di
 Catania,  Siracusa  e  Ragusa il cui termine e' stato prorogato al 30
 giugno 2006 dall'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2004,
 n.  311, il termine di versamento di cui al secondo periodo del comma
 17  dell'articolo  9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' fissato
 al  30  settembre  2006  e  il termine per la rateizzazione di cui al
 terzo periodo del medesimo comma 17, e' fissato al 1° ottobre 2006.
 
 
 Flessibilita'  nella  determinazione  dei  premi  assicurativi dovuti
 all'INAIL sulla base dell'andamento del rischio medio
 364.   La  misura  dei  premi  assicurativi  dovuti  all'INAIL  e'
 rideterminata,  ai  sensi  dell'articolo 3 del decreto legislativo 23
 febbraio  2000,  n.  38, in misura corrispondente al relativo rischio
 medio  nazionale  tenuto  conto  dell'andamento  infortunistico delle
 singole  gestioni  e  dell'attuazione  della  normativa  in  tema  di
 prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro,  nonche'  degli oneri che
 concorrono alla determinazione dei tassi di premi, in maniera tale da
 garantire   comunque   l'equilibrio   finanziario  complessivo  delle
 gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica.
 Tempistica della rideterminazione
 365.  La  rideterminazione  di  cui  al  comma  364 e' disposta in
 presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il
 30 giugno di ciascun anno. In sede di prima applicazione, si provvede
 ai  sensi  del  comma  364  con delibera dell'istituto, approvata con
 decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, di
 concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 28
 febbraio 2006.
 Distretti: individuazione dei distretti produttivi
 366. Ai fini dell'applicazione dei commi da 367 a 372, con decreto
 del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il
 Ministro  delle attivita' produttive, con il Ministro delle politiche
 agricole    e    forestali,    con   il   Ministro   dell'istruzione,
 dell'universita'  e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione
 e  le  tecnologie, sono definite le caratteristiche e le modalita' di
 individuazione dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di
 imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con
 l'obiettivo  di  accrescere  lo  sviluppo delle aree e dei settori di
 riferimento,  di  migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella
 produzione,   secondo   principi   di   sussidiarieta'  verticale  ed
 orizzontale,  anche  individuando  modalita' di collaborazione con le
 associazioni imprenditoriali.
 Volontari adesione da parte delle imprese
 367.  L'adesione  da  parte  di  imprese industriali, dei servizi,
 turistiche ed agricole e della pesca e' libera.
 Disposizioni fiscali: tassazione di distretto
 368.   Ai   distretti   produttivi   si   applicano   le  seguenti
 disposizioni:
 a) fiscali:
 1)  le  imprese  appartenenti  a  distretti  di cui al comma 366
 possono  congiuntamente  esercitare  l'opzione  per  la tassazione di
 distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES;
 2)   si   osservano,  in  quanto  applicabili,  le  disposizioni
 contenute negli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte
 sui  redditi,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22
 dicembre  1986,  n.  917,  relative  alla  tassazione di gruppo delle
 imprese residenti;
 3)  tra  i  soggetti  passivi  dell'IRES di cui all'articolo 73,
 comma  1,  lettera  b), del testo unico delle imposte sui redditi, di
 cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
 917,  sono  compresi  i  distretti  di  cui  al  comma  366,  ove sia
 esercitata  l'opzione  per  la tassazione unitaria di cui ai commi da
 366 a 372;
 4)  il  reddito  imponibile del distretto comprende quello delle
 imprese  che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la
 tassazione unitaria;
 Concordato triennale distretti
 5)  la  determinazione  del reddito unitario imponibile, nonche'
 dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene
 operata  su  base  concordataria per almeno un triennio, in base alle
 disposizioni dei numeri seguenti;
 6)   fermo   il   disposto   dei  numeri  precedenti,  ed  anche
 indipendentemente   dall'esercizio  dell'opzione  per  la  tassazione
 distrettuale  o  unitaria,  i  distretti  di cui al comma 366 possono
 concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate
 per  la  durata di almeno un triennio il volume delle imposte dirette
 di  competenza  delle  imprese  appartenenti  da  versare  in ciascun
 esercizio,  avuto  riguardo  alla  natura, tipologia ed entita' delle
 imprese  stesse,  alla  loro attitudine alla contribuzione e ad altri
 parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;
 7)   la  ripartizione  del  carico  tributario  tra  le  imprese
 interessate  e'  rimessa  al  distretto,  che  vi  provvede in base a
 criteri  di  trasparenza  e  parita'  di  trattamento,  sulla base di
 principi di mutualita';
 8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse
 le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto
 in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;
 9)  i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di
 cui  al  numero  6)  vengono determinati dalla Agenzia delle entrate,
 previa  consultazione  delle  categorie interessate e degli organismi
 rappresentativi dei distretti;
 10) resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto
 l'assolvimento  degli  ordinari  obblighi  e  adempimenti  fiscali  e
 l'applicazione  delle  disposizioni  penali  tributarie.  In  caso di
 osservanza  del  concordato,  i  controlli sono eseguiti unicamente a
 scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari
 per  la  determinazione  e  l'aggiornamento  degli elementi di cui al
 numero 6);
 11)  i  distretti  di cui al comma 366 possono concordare in via
 preventiva  e vincolante con gli enti locali competenti per la durata
 di  almeno  un  triennio  il  volume dei tributi, contributi ed altre
 somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;
 12)  la determinazione di quanto dovuto e' operata tenendo conto
 della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di
 stimolare  la crescita economica e sociale dei territori interessati.
 In   caso   di  opzione  per  la  tassazione  distrettuale  unitaria,
 l'ammontare  dovuto  e'  determinato  in  cifra  unica annuale per il
 distretto nel suo complesso;
 13)  criteri  generali per la determinazione di quanto dovuto in
 base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati,
 previa  consultazione  delle  categorie interessate e degli organismi
 rappresentativi dei distretti;
 14)    la   ripartizione   del   carico   tributario   derivante
 dall'attuazione  del  numero 7) tra le imprese interessate e' rimessa
 al  distretto,  che  vi  provvede  in base a criteri di trasparenza e
 parita' di trattamento, sulla base di principi di mutualita';
 15)  in  caso  di  osservanza  del  concordato, i controlli sono
 eseguiti   unicamente   a   scopo  di  monitoraggio,  prevenzione  ed
 elaborazione  dei  dati  necessari  per  la  determinazione di quanto
 dovuto in base al concordato;
 Disposizioni amministrative:
 Distretto come soggetto giuridico nei rapporti
 con la PA per conto delle imprese aderenti
 Comunicazione telematica distretti-pa
 Istanze collettive di contributi per imprese
 che fanno parte dei distretti
 b) amministrative:
 1)   al   fine   di   favorire  la  massima  semplificazione  ed
 economicita'  per  le imprese che aderiscono ai distretti, le imprese
 aderenti    possono    intrattenere   rapporti   con   le   pubbliche
 amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare
 avvio  presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il tramite
 del  distretto  di  cui  esse  fanno  parte. In tal caso, le domande,
 richieste,  istanze  ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed
 eseguire  il  rapporto  ovvero  il  procedimento  amministrativo, ivi
 incluse,  relativamente  a  quest'ultimo,  le  fasi partecipative del
 procedimento,    qualora    espressamente   formati   dai   distretti
 nell'interesse   delle   imprese  aderenti  si  intendono  senz'altro
 riferiti,  quanto  agli  effetti,  alle  medesime imprese; qualora il
 distretto  dichiari  altresi' di avere verificato, nei riguardi delle
 imprese   aderenti,   la   sussistenza  dei  presupposti  ovvero  dei
 requisiti, anche di legittimazione, necessari, sulla base delle leggi
 vigenti,  per  l'avvio  del  procedimento  amministrativo  e  per  la
 partecipazione  allo  stesso, nonche' per la sua conclusione con atto
 formale  ovvero  con effetto finale favorevole alle imprese aderenti,
 le  pubbliche  amministrazioni  e  gli enti pubblici provvedono senza
 altro    accertamento    nei   riguardi   delle   imprese   aderenti.
 Nell'esercizio  delle  attivita'  previste  dal  presente  numero,  i
 distretti  comunicano  anche in modalita' telematica con le pubbliche
 amministrazioni  e  gli  enti pubblici che accettano di comunicare, a
 tutti  gli effetti, con tale modalita'. I distretti possono accedere,
 sulla  base  di  apposita  convenzione,  alle  banche  dati formate e
 detenute  dalle  pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici. Con
 decreto  di  natura  non  regolamentare  del Ministro dell'economia e
 delle  finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
 sono  stabilite  le  modalita'  applicative  delle  disposizioni  del
 presente numero;
 2)  al  fine  di  facilitare  l'accesso  ai  contributi  erogati a
 qualunque  titolo  sulla  base  di  leggi  regionali,  nazionali o di
 disposizioni  comunitarie,  le imprese che aderiscono ai distretti di
 cui  al comma 366 possono presentare le relative istanze ed avviare i
 relativi   procedimenti   amministrativi,  anche  mediante  un  unico
 procedimento  collettivo,  per  il tramite dei distretti medesimi che
 forniscono  consulenza  ed  assistenza  alle  imprese  stesse  e  che
 possono,  qualora  le  imprese  siano  in  possesso dei requisiti per
 l'accesso  ai citati contributi, certificarne il diritto. I distretti
 possono  altresi'  provvedere,  ove  necessario, a stipulare apposite
 convenzioni,  anche di tipo collettivo con gli istituti di credito ed
 intermediari  finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106
 del  testo  unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
 385,   e  successive  modificazioni,  volte  alla  prestazione  della
 garanzia  per  l'ammontare  della  quota  dei  contributi  soggetti a
 rimborso.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del Ministro
 dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' applicative
 della presente disposizione;
 3)  i  distretti  hanno  la facolta' di stipulare, per conto delle
 imprese,  negozi  di  diritto  privato secondo le norme in materia di
 mandato di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice civile;
 Disposizioni finanziarie
 Cartolarizzazione crediti
 c) finanziarie:
 1)  al  fine  di  favorire  il finanziamento dei distretti e delle
 relative  imprese, con regolamento del Ministro dell'economia e delle
 finanze,  sentiti il Ministro delle attivita' produttive e la CONSOB,
 sono individuate le semplificazioni, con le relative condizioni, alle
 disposizioni  della  legge  30  aprile 1999, n. 130, applicabili alle
 operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da
 una  pluralita'  di  banche  o  intermediari  finanziari alle imprese
 facenti   parte   del   distretto   e  ceduti  ad  un'unica  societa'
 cessionaria;
 Garanzie confidi ai distretti
 2)  con  il regolamento di cui al numero 1) vengono individuate le
 condizioni  e  le garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti di
 cui  al  numero 1) in presenza delle quali tutto o parte del ricavato
 dell'emissione  dei  titoli  possa  essere destinato al finanziamento
 delle   iniziative  dei  distretti  e  delle  imprese  dei  distretti
 beneficiari dei crediti oggetto di cessione;
 3) le disposizioni di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile
 1999,  n.  130,  si  applicano  anche  ai  crediti  delle  banche nei
 confronti  delle imprese facenti parte dei distretti, alle condizioni
 stabilite con il regolamento di cui al numero 1);
 4)  le  banche e gli altri intermediari che hanno concesso crediti
 ai  distretti  o  alle  imprese facenti parte dei distretti e che non
 procedono  alla relativa cartolarizzazione o alle altre operazioni di
 cui  alla  legge  30  aprile  1999, n. 130, possono, in aggiunta agli
 accantonamenti    previsti    dalle    norme    vigenti,   effettuare
 accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al
 numero 1);
 5) al fine di favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei
 distretti  e  delle  imprese  che  ne  fanno  parte,  con particolare
 riferimento  ai  progetti  di  sviluppo  e  innovazione,  il Ministro
 dell'economia  e  delle finanze adotta o propone le misure occorrenti
 per:
 5.1)  assicurare  il  riconoscimento  della  garanzia prestata dai
 confidi  quale  strumento  di  attenuazione del rischio di credito ai
 fini  del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in
 vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;
 5.2)  favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro
 operativita';  anche  a tale fine i fondi di garanzia interconsortile
 di  cui  al  comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre
 2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
 2003,  n.  326,  possono  essere  destinati anche alla prestazione di
 servizi  ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale
 di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo
 1° settembre 1993, n. 385;
 5.3)  agevolare  la  costituzione  di  idonee  agenzie  esterne di
 valutazione  del  merito di credito dei distretti e delle imprese che
 ne  fanno parte, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle
 banche nell'ambito del metodo standardizzato di calcolo dei requisiti
 patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo
 accordo di Basilea;
 5.4) favorire la costituzione, da parte dei distretti, con apporti
 di  soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale
 di rischio delle imprese che fanno parte del distretto;
 Disposizioni sulla ricerca e lo sviluppo:
 Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione
 d) per la ricerca e lo sviluppo:
 1)  al fine di accrescere la capacita' competitiva delle piccole e
 medie  imprese  e dei distretti industriali, attraverso la diffusione
 di  nuove  tecnologie  e  delle relative applicazioni industriali, e'
 costituita   l'Agenzia   per   la  diffusione  delle  tecnologie  per
 l'innovazione, di seguito denominata "Agenzia";
 2)  l'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema della ricerca
 ed  il sistema produttivo attraverso l'individuazione, valorizzazione
 e   diffusione   di   nuove   conoscenze,   tecnologie,  brevetti  ed
 applicazioni    industriali    prodotti   su   scala   nazionale   ed
 internazionale;
 3) l'Agenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici
 e privati che ne condividono le finalita';
 4)  l'Agenzia  e'  soggetta  alla  vigilanza  della Presidenza del
 Consiglio  dei  ministri  che,  con  propri  decreti  di  natura  non
 regolamentare, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
 e  della  ricerca,  il  Ministero  dell'economia  e delle finanze, il
 Ministero  delle  attivita'  produttive,  nonche'  il Ministro per lo
 sviluppo  e la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione
 e  le  tecnologie,  se nominati, definisce criteri e modalita' per lo
 svolgimento delle attivita' istituzionali. Lo statuto dell'Agenzia e'
 soggetto   all'approvazione   della   Presidenza  del  Consiglio  dei
 ministri.
 Distretti in agricoltura
 369.  Le  norme in favore dei distretti produttivi di cui al comma
 366  si  applicano anche ai distretti rurali e agro-alimentari di cui
 all'articolo  13  del  decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai
 sistemi   produttivi,   ai   sistemi   produttivi  locali,  distretti
 industriali  e  consorzi  di  sviluppo  industriale definiti ai sensi
 dell'articolo  36  della  legge  5  ottobre  1991, n. 317, nonche' ai
 consorzi  per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989,
 n. 83.
 
 
 Sportelli   unici   attivita'   produttive  e  consorzi  di  sviluppo
 industriale
 370.  Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo
 1998,  n.  112,  sono aggiunte le seguenti parole: "anche avvalendosi
 delle   strutture  tecnico-organizzative  dei  consorzi  di  sviluppo
 industriale  di  cui  all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre
 1991, n. 317".
 Applicazione delle norme in via sperimentale
 371.  Fatta  salva la compatibilita' con la normativa comunitaria,
 le  disposizioni di cui ai commi da 366 a 372 trovano applicazione in
 via sperimentale nei riguardi di uno o piu' distretti individuati con
 il  decreto  di  cui  al  comma  366.  Ultimata la fase sperimentale,
 l'applicazione delle predette disposizioni e' in ogni caso realizzata
 progressivamente.
 Oneri distretti
 372.  Dall'attuazione  dei  commi da 366 a 371 non devono derivare
 oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
 Proroga temine per la dismissione delle quote eccedenti da parte
 delle societa' che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia
 elettrica e di gas naturale
 373.  In  considerazione  del contenzioso in essere, relativamente
 alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, la scadenza di cui
 al  comma  4 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n.
 239,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.
 290, e' prorogata al 31 dicembre 2008.
 Efficacia iscrizione REA e registro delle imprese
 374.  Il  comma  8 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre
 2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
 2003, n. 326, e' sostituito dai seguenti:
 "8.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2006 le domande di iscrizione e
 annotazione  nel  registro  delle  imprese  e nel REA presentate alle
 Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura dalle
 imprese  artigiane, nonche' da quelle esercenti attivita' commerciali
 di  cui all'articolo 1, commi 202 e seguenti, della legge 23 dicembre
 1996,  n.  662,  hanno  effetto,  sussistendo i presupposti di legge,
 anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento
 dei contributi agli stessi dovuti;
 8-bis.  Per  le  finalita'  di cui al comma 8, il Ministero delle
 attivita'  produttive  integra la modulistica in uso con gli elementi
 indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti
 previdenziali,  secondo  le indicazioni da essi fornite. Le Camere di
 commercio,  industria,  artigianato e agricoltura, attraverso il loro
 sistema   informatico,   trasmettono   agli   enti  previdenziali  le
 risultanze  delle  nuove  iscrizioni,  nonche'  le cancellazioni e le
 variazioni  relative  ai  soggetti  tenuti  all'obbligo contributivo,
 secondo  modalita'  di  trasmissione dei dati concordate dalle parti.
 Entro   trenta   giorni  dalla  data  della  trasmissione,  gli  enti
 previdenziali  notificano  agli  interessati  l'avvenuta iscrizione e
 richiedono  il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli
 interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30
 giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese
 disponibili  per  il  tramite  della  infrastruttura  tecnologica del
 portale www.impresa.gov.it;
 8-ter.  A  decorrere  dal  1° gennaio 2006 i soggetti interessati
 dalle  disposizioni  del  presente  articolo,  comunque  obbligati al
 pagamento  dei  contributi, sono esonerati dall'obbligo di presentare
 apposita  richiesta  di  iscrizione  agli  enti  previdenziali. Entro
 l'anno  2007  gli  enti previdenziali allineano i propri archivi alle
 risultanze  del  registro  delle  imprese  anche  in riferimento alle
 domande   di   iscrizione,   cancellazione   e   variazione  prodotte
 anteriormente al 1 ° gennaio 2006;
 8-quater.  Le  disposizioni  di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter non
 comportano oneri a carico del bilancio dello Stato".
 Tariffe elettriche agevolate
 375.  Al fine di completare il processo di revisione delle tariffe
 elettriche,  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore
 della  presente  legge,  con  decreto  del  Ministro  delle attivita'
 produttive,  adottato  d'intesa  con i Ministri dell'economia e delle
 finanze  e  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, sono definiti i
 criteri  per  l'applicazione  delle tariffe agevolate ai soli clienti
 economicamente  svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione
 della  fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie
 economicamente disagiate.
 
 
 Istituzione  della  Banca  del  Mezzogiorno per sostenere lo sviluppo
 economico del Sud
 376.  Con  l'obiettivo  di  sostenere  lo  sviluppo  economico del
 Mezzogiorno  e' costituita, in forma di societa' per azioni, la Banca
 del  Mezzogiorno,  di seguito denominata "Banca". Entro trenta giorni
 dalla  data di entrata in vigore della presente legge, con il decreto
 di  cui  al  comma  377,  e'  istituito  il comitato promotore con il
 compito di dare attuazione a quanto previsto dal presente comma.
 
 
 Principali   requisiti   della  banca  individuati  con  decreto  del
 Ministero dell'economia
 377.  In armonia con la normativa comunitaria e con il testo unico
 di cui al decreto legislativo settembre 1993, n. 385, con decreto del
 Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati:
 a)  lo  statuto  della Banca, ispirato ai principi gia' contenuti
 negli statuti dei banchi meridionali e insulari;
 b)  il  capitale  della  Banca,  in maggioranza privato e aperto,
 secondo   le  ordinarie  procedure  e  con  criteri  di  trasparenza,
 all'azionariato  popolare  diffuso,  con  previsione di un privilegio
 patrimoniale  per  i  vecchi  soci  dei  banchi  meridionali.  Stato,
 regioni,   province,   comuni,   Camere   di   commercio,  industria,
 artigianato  e  agricoltura, altri enti e organismi hanno la funzione
 di soci fondatori;
 c)  le  modalita'  per provvedere, attraverso trasparenti offerte
 pubbliche,  all'acquisizione  di  marchi  e di denominazioni, entro i
 limiti  delle  necessita'  operative  della  stessa Banca, di rami di
 azienda gia' appartenuti ai banchi meridionali e insulari;
 d)   le   modalita'   di  accesso  della  Banca  ai  fondi  e  ai
 finanziamenti  internazionali,  in  particolare  con riferimento alle
 risorse  prestate  da  organismi sopranazionali per lo sviluppo delle
 aree geografiche sottoutilizzate.
 Autorizzazione all'apporto al capitale da parte dello Stato
 378. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'apporto al
 capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore.
 T.U. debito pubblico correzione definizioni
 379.  All'articolo  2,  comma 1, del testo unico di cui al decreto
 del  Presidente  della  Repubblica  30  dicembre  2003,  n. 398, sono
 apportate le seguenti modificazioni:
 a) alla lettera g), prima della parola: "strumenti" sono inserite
 le seguenti: "prodotti e";
 b)  alla  lettera  h),  dopo la parola: "titoli" sono inserite le
 seguenti: "e prodotti finanziari".
 380.  All'articolo  3, comma 1, lettera a), del testo unico di cui
 al  decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
 prima  della parola: "strumenti" sono inserite le seguenti: "prodotti
 e".
 
 
 Emissione  di  strumenti  finanziari  partecipativi  e  creazione  di
 creazione di categorie di azioni
 381.  Al  fine  di  favorire  i  processi  di privatizzazione e la
 diffusione  dell'investimento  azionario,  gli statuti delle societa'
 nelle  quali  lo  Stato  detenga una partecipazione rilevante possono
 prevedere l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, ai sensi
 dell'articolo  2346,  sesto  comma,  del codice civile, ovvero creare
 categorie  di  azioni, ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile,
 anche  a  seguito di conversione di parte delle azioni esistenti, che
 attribuiscono all'assemblea speciale dei relativi titolari il diritto
 di  richiedere  l'emissione,  a favore dei medesimi, di nuove azioni,
 anche   al   valore   nominale,   o  di  nuovi  strumenti  finanziari
 partecipativi  muniti  di  diritti di voto nell'assemblea ordinaria e
 straordinaria,  nella  misura  determinata  dallo  statuto,  anche in
 relazione  alla quota di capitale detenuta all'atto dell'attribuzione
 del diritto. Gli strumenti finanziari e le azioni che attribuiscono i
 diritti  previsti  dal  presente comma possono essere emessi a titolo
 gratuito  a  favore  di  tutti  gli  azionisti ovvero, a pagamento, a
 favore   di   uno   o  piu'  azionisti,  individuati  anche  in  base
 all'ammontare   della  partecipazione  detenuta;  i  criteri  per  la
 determinazione  del  prezzo  di  emissione  sono  determinati  in via
 generale con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
 Ministro  dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB. Tutti gli
 strumenti  finanziari  e le azioni di cui al presente comma godono di
 un  diritto limitato di partecipazione agli utili o alla suddivisione
 dell'attivo  residuo  in sede di liquidazione e la relativa emissione
 puo' essere fatta in deroga all'articolo 2441 del codice civile.
 Esclusione diritti recesso
 382.  Le  deliberazioni  dell'assemblea che creano le categorie di
 azioni  o di strumenti finanziari di cui al comma 381, nonche' quelle
 di cui al comma 384, non danno diritto al recesso.
 Maggioranza per modifica clausole statutarie
 383.  Le  clausole  statutarie introdotte ai sensi dei commi 381 e
 384  sono modificabili con le maggioranze previste per l'approvazione
 delle  modificazioni  statutarie,  e  sono  inefficaci in mancanza di
 approvazione  da  parte  dell'assemblea  speciale  dei titolari delle
 azioni o degli strumenti finanziari di cui ai commi da 381 a 384.
 Efficacia deliberazioni di modifica
 384.  Lo  statuto  delle societa' che fanno ricorso al mercato del
 capitale  di  rischio puo' prevedere, con le maggioranze previste per
 l'approvazione  delle modificazioni statutarie, che l'efficacia delle
 deliberazioni   di   modifica  delle  clausole  introdotte  ai  sensi
 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
 con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  1994,  n. 474, dopo il
 triennio  previsto  dal  comma 3 del citato articolo, sia subordinata
 all'approvazione  da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle
 azioni  o degli strumenti finanziari di cui al comma 381. In tal caso
 non   si   applica  il  secondo  periodo  del  citato  comma  3.  Con
 l'approvazione  comunitaria  delle disposizioni previste dai commi da
 381 a 383 e le modifiche statutarie apportate in esecuzione di quanto
 disposto   ai  sensi  dei  medesimi  commi  cessa  di  avere  effetto
 l'articolo  3  del  decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
 con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
 Sanzioni - Fondo usura
 385. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate
 ai  sensi  dell'articolo  5  del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 5 luglio 1991, n. 197,
 dell'articolo  7  del  decreto  legislativo  20 febbraio 2004, n. 56,
 nonche'  relative  a violazioni valutarie previste dal testo unico di
 cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148,
 e  gli  importi delle sanzioni pecuniarie irrogate alle banche e agli
 intermediari  finanziari  ai  sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108,
 eccedenti  rispetto  alla  media  dei  medesimi  importi riscossi nel
 biennio  2002-2003,  attestati  dal  Ministero  dell'economia e delle
 finanze,  sono  destinati  al  Fondo  per la prevenzione del fenomeno
 dell'usura di cui all'articolo 15 della citata legge n. 108 del 1996.
 Restituzione contributo non impegnato
 386.  Gli  organismi  assegnatari  dei contributi erogati a valere
 sulle  risorse  del  Fondo  di cui al comma 385, entro sei mesi dalla
 cessazione dell'attivita', scioglimento, liquidazione o cancellazione
 dagli  elenchi  ovvero  nel caso di mancato utilizzo per le finalita'
 previste  dei  contributi  assegnati  per  due esercizi consecutivi e
 senza  giustificato  motivo,  devono  restituire  il  contributo  non
 impegnato  mediante versamento del relativo importo al bilancio dello
 Stato  per essere successivamente riassegnato al capitolo di gestione
 del  Fondo  per  la  prevenzione  del  fenomeno  dell'usura  per  una
 successiva   assegnazione   in   favore   degli  aventi  diritto,  in
 conformita'  alla  disciplina  vigente.  Per  le  somme  impegnate la
 restituzione dovra' avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti
 garantiti,  al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di tale
 termine,  devono essere restituite le somme eventualmente recuperate,
 dopo l'escussione delle garanzie.
 Delega funzioni antirciclaggio
 387.   L'esercizio   delle   funzioni   attribuite   al  Ministero
 dell'economia  e  delle finanze -- Dipartimento del tesoro in materia
 di sanzioni antiriciclaggio, riscossione delle medesime e contenzioso
 puo' essere delegato alle Direzioni provinciali dei servizi vari.
 Rinegazione mutui enti locali
 388.  All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il
 comma 71, e' inserito il seguente:
 "71-bis.  I soggetti di cui al comma 71 devono inoltre verificare
 che  l'incremento  del  valore  nominale  delle  nuove passivita' non
 superi   di   5  punti  percentuali  il  valore  nominale  di  quella
 preesistente.   In   carenza   di   tale   ulteriore  condizione,  il
 rifinanziamento  non  deve  essere  effettuato,  fermo  restando  che
 all'atto  della  rinegoziazione  dei  mutui  deve essere applicata la
 commissione   onnicomprensiva   sul   debito   residuo,   in  termini
 percentuali, secondo le condizioni previste dal sistema bancario".
 Correzione tecnica cartolarizzazione
 389.  All'articolo  7-bis, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n.
 130,  e  successive  modificazioni, le parole: "67, terzo comma" sono
 sostituite dalle seguenti: "67, quarto comma".
 
 
 Autenticazione   di   atti  di  disposizione  autoveicoli  competenza
 dirigenti  del  comune  o  funzionari MIT o ACI o titolari di Agenzie
 automobilistiche
 390.  L'autenticazione  degli atti e delle dichiarazioni aventi ad
 oggetto  l'alienazione  o  la costituzione di diritti di garanzia sui
 veicoli  e'  effettuata  dai  dirigenti  del  comune di residenza del
 venditore,  ai  sensi  dell'articolo  107  del  testo unico di cui al
 decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  dai  funzionari di
 cancelleria  in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al
 distretto   di  corte  d'appello  di  residenza  del  venditore,  dai
 funzionari  degli  uffici  del Dipartimento per i trasporti terrestri
 del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, nonche' dai
 funzionari    del    pubblico    registro   automobilistico   gestito
 dall'Automobile  Club  d'Italia  (ACI)  o  dai titolari delle agenzie
 automobilistiche  autorizzate  ai sensi della legge 8 agosto 1991, n.
 264,  presso  le  quali  e'  stato  attivato  lo sportello telematico
 dell'automobilista  di  cui  all'articolo 2 del regolamento di cui al
 decreto  del  Presidente  della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358,
 gratuitamente, o da un notaio iscritto all'albo.
 Modalita' applicative
 391.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  adottato dalla
 Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
 pubblica,  di  concerto  con  il Ministero delle infrastrutture e dei
 trasporti,  con  il  Ministero  dell'economia e delle finanze, con il
 Ministero  della  giustizia  e  con  il  Ministero dell'interno, sono
 disciplinate  le concrete modalita' applicative dell'attivita' di cui
 al  comma  390 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della
 progressiva  attuazione  delle  disposizioni di cui al medesimo comma
 390.
 Abrogazioni
 392.  All'articolo  3  del  decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35,
 convertito,  con  modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, i
 commi 4, 5 e 6 sono abrogati.
 Affidamenti trasporto pubblico locale
 393.  Dopo il comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo
 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, sono inseriti i
 seguenti:
 "3-ter.  Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica
 gia'  avviate  o  concluse, le regioni possono disporre una eventuale
 proroga  dell'affidamento, fino a un massimo di un anno, in favore di
 soggetti  che,  entro  il  termine  del periodo transitorio di cui al
 comma 3-bis, soddisfino una delle seguenti condizioni:
 a)  per  le  aziende  partecipate  da regioni o enti locali, sia
 avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una
 quota  di  almeno  il 20 per cento del capitale sociale ovvero di una
 quota  di  almeno  il 20 per cento dei servizi eserciti a societa' di
 capitali, anche consortili, nonche' a cooperative e consorti, purche'
 non partecipate da regioni o da enti locali;
 b)  si  sia  dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante
 fusione  di  almeno due societa' affidatarie di servizio di trasporto
 pubblico  locale nel territorio nazionale ovvero alla costituzione di
 una  societa' consortile, con predisposizione di un piano industriale
 unitario,  di  cui  siano  soci  almeno  due  societa' affidatarie di
 servizio  di  trasporto  pubblico locale nel territorio nazionale. Le
 societa'  interessate  dalle  operazioni di fusione o costituzione di
 societa' consortile devono operare all'interno della medesima regione
 ovvero  in  bacini  di  traffico uniti da contiguita' territoriale in
 modo  tale che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un
 maggiore  livello  di  servizi  di trasporto pubblico locale, secondo
 parametri di congruita' definiti dalle regioni.
 3-quater.  Durante  i  periodi  di  cui ai commi 3-bis e 3-ter, i
 servizi  di  trasporto pubblico regionale e locale possono continuare
 ad  essere  prestati  dagli attuali esercenti, comunque denominati. A
 tali   soggetti  gli  enti  locali  affidanti  possono  integrare  il
 contratto  di servizio pubblico gia' in essere ai sensi dell'articolo
 19  in  modo  da  assicurare  l'equilibrio  economico e attraverso il
 sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n.
 1191/69   del   Consiglio,   del   26   giugno   1969,  e  successive
 modificazioni,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto stabilito
 all'articolo  17.  Nei  medesimi periodi, gli affidatari dei servizi,
 sulla  base  degli  indirizzi  degli  enti  affidanti, provvedono, in
 particolare:
 a)  al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicita'
 ed   efficacia   dei   servizi   offerti   nonche'   della   qualita'
 dell'informazione resa all'utenza e dell'accessibilita' ai servizi in
 termini   di   frequenza,   velocita'   commerciale,  puntualita'  ed
 affidabilita';
 b)  al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilita'
 ambientale;
 c) alla razionalizzazione dell'offerta dei servizi di trasporto,
 attraverso  integrazione  modale in ottemperanza a quanto previsto al
 comma 3-quinquies.
 3-quinquies.  Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-quater si
 applicano  anche  ai servizi automobilistici di competenza regionale.
 Nello  stesso  periodo  di cui ai citati commi, le regioni e gli enti
 locali  promuovono  la  razionalizzazione delle reti anche attraverso
 l'integrazione  dei  servizi su gomma e su ferro individuando sistemi
 di  tariffazione unificata volti ad integrare le diverse modalita' di
 trasporto.
 3-sexies.  I  soggetti  titolari  dell'affidamento dei servizi ai
 sensi  dell'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui
 al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267, come modificato
 dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 30 settembre
 2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
 2003,  n.  326,  provvedono  ad  affidare,  con procedure ad evidenza
 pubblica,  entro  dodici  mesi  dalla data di entrata in vigore della
 presente  disposizione,  una  quota  di  almeno  il  20 per cento dei
 servizi  eserciti  a  soggetti  privati  o  a  societa',  purche' non
 partecipate  dalle  medesime  regioni  o  dagli  stessi  enti  locali
 affidatari dei servizi.
 3-septies.  Le  societa' che fruiscono della ulteriore proroga di
 cui  ai  commi 3-bis e 3-ter per tutta la durata della proroga stessa
 non possono partecipare a procedure ad evidenza pubblica attivate sul
 resto del territorio nazionale per l'affidamento di servizi".
 Periodo transitorio affidamenti TPL
 394.  Al  comma  3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19
 novembre  1997, n. 422, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite
 dalle seguenti: "31 dicembre 2006".
 Proroga confidi gestori fondi pubblici
 395.  Al  comma 55 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre
 2003,  n.269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
 2003,  n.  326,  le  parole:  "fino a non oltre tre anni dalla stessa
 data"  sono  sostituite dalle seguenti: "fino a non oltre cinque anni
 dalla stessa data".
 Fondi rotativi per internazionalizzazione anche per turismo
 396.   All'articolo  22,  comma  1,  primo  periodo,  del  decreto
 legislativo  31  marzo 1998, n. 143, dopo le parole: "delle piccole e
 medie  imprese",  sono  aggiunte  le  seguenti: "nonche' le attivita'
 relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico
 al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia".
 Promozione commerciale all'estero del settore turistico
 397.  All'articolo  2,  primo  comma,  del decreto-legge 28 maggio
 1981,  n.  251,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
 1981,  n. 394, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' a
 fronte  di  attivita' relative alla promozione commerciale all'estero
 del  settore  turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso
 l'Italia".
 Incentivi turismo
 398.  Per  il  sostegno  del  settore turistico, e' autorizzata la
 spesa  di  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2006.  Con decreto del
 Ministero  delle  attivita' produttive si provvede all'attuazione del
 presente comma.
 Cooperative edilizie tra militari: residenza anche in comune vicino
 399.  Al  testo  unico  di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n.
 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  all'articolo  95,  primo  comma,  alinea, dopo le parole: "da
 cooperative"  sono  inserite  le seguenti: ", oltre quelli prescritti
 dall'articolo 31";
 b)  all'articolo  95,  primo  comma,  la lettera b) e' sostituita
 dalla seguente:
 "b)  la  residenza anagrafica o attivita' lavorativa esclusiva o
 principale  nel  comune  o in uno dei comuni nell'ambito territoriale
 ove  e' localizzato l'alloggio, ove per ambito territoriale si prende
 a   riferimento   quello  individuato  dalle  delibere  regionali  di
 programmazione".
 |  |  |  | Dismissione  immobili  enti  privati  e fondazioni cessazione vincolo destinazione e assenza prelazione
 400.  Ai  fini  del  concorso  al perseguimento degli obiettivi di
 finanza  pubblica  previsti  nel  patto  di  stabilita'  e  crescita,
 favorendo  la  dismissione  di  immobili non adibiti ad uso abitativo
 attribuiti  in  forza di legge ad enti privati e fondazioni, compresi
 gli  enti  morali,  e  non piu' utili al perseguimento delle esigenze
 istituzionali,  la  cessione  degli  stessi  comporta  l'applicazione
 dell'articolo  29,  comma  1,  terzo  periodo,  del  decreto-legge 30
 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
 novembre  2003,  n.  326,  e  fa  venire  meno l'eventuale vincolo di
 destinazione  precedentemente  previsto.  Restano  fermi in ogni caso
 l'osservanza  delle  prescrizioni  urbanistiche  vigenti, nonche' gli
 eventuali  vincoli  storici,  artistici,  culturali, architettonici e
 paesaggistici sui predetti beni. A tal fine, all'atto della cessione,
 il  cedente provvede all'istanza di cui all'articolo 12, comma 2, del
 codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
 legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
 
 
 Agevolazioni per il personale impiegato per fronteggiare le emergenze
 sanitarie
 401.  La  limitazione  di  cui  al  comma  187  non  si applica al
 personale  impiegato  per  far  fronte alle emergenze sanitarie e, in
 particolare,   a  quello  previsto  dall'articolo  1,  comma  1,  del
 decreto-legge  8  agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni,
 dalla  legge  21 ottobre 1996, n. 532, e all'articolo 1, comma 4, del
 decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,
 dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
 
 
 Lotta  influenza  aviaria  convenzione rapporti di lavoro veterinaria
 chimici impegnati in posti di ispezione frontaliera
 402.  Per  garantire  lo  svolgimento  dei  compiti  connessi alla
 prevenzione  e  alla  lotta contro l'influenza aviaria e le emergenze
 connesse  alle  malattie  degli animali, il Ministero della salute e'
 autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di
 durata   triennale  gli  incarichi  di  collaborazione  coordinata  e
 continuativa  conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n.
 429,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996, n.
 532,  ai  veterinari,  chimici e farmacisti attualmente impegnati nei
 posti di ispezione frontaliera (PIF), negli uffici veterinari per gli
 adempimenti  degli  obblighi  comunitari  (UVAC)  e presso gli uffici
 centrali   del   Ministero   della   salute,  previo  superamento  di
 un'apposita prova per l'accertamento di idoneita'.
 
 
 Personale  (veterinario, medico e tecnico) dei servizi sanitari delle
 aziende sanitarie e delle Regioni
 403. Per far fronte alle emergenze sanitarie connesse al controllo
 dell'influenza aviaria e' consentita, per l'anno 2006, la deroga alle
 limitazioni  di  cui  al  comma  198  per  l'assunzione  nei  servizi
 veterinari  degli  enti del Servizio sanitario nazionale di un numero
 complessivo  massimo  a  livello nazionale di 300 unita' di personale
 veterinario e tecnico a tempo determinato. Tale deroga e' subordinata
 alla   preventiva  definizione  di  apposito  accordo  sancito  dalla
 Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
 province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del
 decreto  legislativo  28  agosto  1997, n. 281, per il riparto tra le
 regioni delle predette unita' di personale e per la definizione delle
 misure  compensative  aggiuntive rispetto a quelle previste dai commi
 da 198 a 206 da adottare ai fini del rispetto del livello complessivo
 di spesa per il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 278.
 Istituto nazionale Fauna selvatica
 404.  I  progetti  dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica,
 finanziati  con fondi non provenienti da contributi dello Stato, sono
 esclusi dalle limitazioni della spesa pubblica.
 Incremento Fondo bieticolo nazionale
 405.  Il  Fondo  bieticolo  nazionale  di  cui  all'articolo 3 del
 decreto-legge   21   dicembre   1990,   n.   391,   convertito,   con
 modificazioni,  dalla  legge 18 febbraio 1991, n. 48, e' incrementato
 della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2006.
 Incremento Fondo unico amministrazione Ministero politiche agricole
 406.   In   considerazione   dell'accresciuta  complessita'  delle
 funzioni  e  del  maggior  numero  di  compiti di coordinamento delle
 attivita'  regionali,  individuati dai decreti legislativi emanati in
 attuazione  dell'articolo  1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante
 delega    al    Governo    per   la   modernizzazione   dei   settori
 dell'agricoltura,  della pesca, dell'acquacoltura, dell'alimentazione
 e delle foreste, le risorse destinate al miglioramento dell'efficacia
 e  dell'efficienza  dei  servizi  istituzionali  del  Ministero delle
 politiche   agricole   e  forestali,  ivi  compresi  quelli  inerenti
 l'attivita'   dell'Ispettorato   centrale   repressione  frodi,  sono
 incrementate di curo 1.550.000 a partire dall'anno 2006.
 Copertura oneri finanziari
 407.   All'onere   derivante  dall'attuazione  del  comma  406  si
 provvede,   a   decorrere  dall'anno  2006,  mediante  corrispondente
 riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 36 del
 decreto  legislativo  18 maggio 2001, n. 228, per le finalita' di cui
 all'articolo  1,  comma  2,  del  medesimo  decreto  legislativo.  Il
 Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
 con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 Temporanea riduzione del prezzo dei farmaci
 408.  Al  comma  5 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre
 2003,  n.269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
 2003, n. 326, dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
 "f-bis)  procedere,  in caso di superamento del tetto di spesa di
 cui  al  comma 1, ad integrazione o in alternativa alle misure di cui
 alla  lettera  f), ad una temporanea riduzione del prezzo dei farmaci
 comunque  dispensati  o  impiegati  dal Servizio sanitario nazionale,
 nella misura del 60 per cento del superamento".
 Classificazione dispositivi medici
 409.  Ai  fini della razionalizzazione degli acquisti da parte del
 Servizio  sanitario  nazionale: a) la classificazione dei dispositivi
 prevista  dal  comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002,
 n.  289,  e'  approvata con decreto del Ministro della salute, previo
 accordo  con  le  regioni  e  le  province  autonome,  sancito  dalla
 Conferenza  permanente  per  i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
 province  autonome  di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura
 sono  stabilite:  1)  le  modalita'  di alimentazione e aggiornamento
 della   banca   dati  del  Ministero  della  salute  necessarie  alla
 istituzione  e  alla gestione del repertorio generale dei dispositivi
 medici  e alla individuazione dei dispositivi nei confronti dei quali
 adottare  misure cautelative in caso di segnalazione di incidenti; 2)
 le  modalita'  con  le  quali  le aziende sanitarie devono inviare al
 Ministero della salute, per il monitoraggio nazionale dei consumi dei
 dispositivi   medici,   le   informazioni   previste   dal   comma  5
 dell'articolo  57  della citata legge n. 289 del 2002. Le regioni, in
 caso  di  omesso inoltro al Ministero della salute delle informazioni
 di  cui  al  periodo  precedente,  adottano  i medesimi provvedimenti
 previsti  per  i  direttori  generali  in caso di inadempimento degli
 obblighi informativi sul monitoraggio della spesa sanitaria; b) fermo
 restando  quanto  previsto  dal  comma  292, lettera b), del presente
 articolo  per  lo  specifico  repertorio  dei  dispositivi  protesici
 erogabili,  con  la procedura di cui alla lettera a) viene stabilita,
 con  l'istituzione del repertorio generale dei dispositivi medici, la
 data  a  decorrere  dalla  quale  nell'ambito  del Servizio sanitario
 nazionale   possono   essere   acquistati,  utilizzati  o  dispensati
 unicamente  i  dispositivi  iscritti  nel  repertorio medesimo; c) le
 aziende  che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi
 medici  sono  tenute a dichiarare mediante autocertificazione diretta
 al  Ministero  della  salute  -  Direzione  generale  dei  farmaci  e
 dispositivi  medici,  entro  il  30  aprile di ogni anno, l'ammontare
 complessivo   della  spesa  sostenuta  nell'anno  precedente  per  le
 attivita'  di  promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari,
 ivi  compresi  i  dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti,
 nonche'  la  ripartizione della stessa nelle singole voci di costo, a
 tal  fine  attenendosi  alle  indicazioni,  per  quanto  applicabili,
 contenute  nell'allegato  al  decreto  del  Ministro  della salute 23
 aprile  2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile
 2004,  concernente  le  attivita'  promozionali poste in essere dalle
 aziende  farmaceutiche;  d)  entro la data di cui alla lettera c), le
 aziende  che  producono  o  immettono in commercio dispositivi medici
 versano,  in  conto  entrate  del bilancio dello Stato, un contributo
 pari  al 5 per cento delle spese autocertificate al netto delle spese
 per  il  personale  addetto.  I proventi derivanti da tali versamenti
 sono  riassegnati,  con  decreti  del  Ministro dell'economia e delle
 finanze, sulle corrispondenti unita' previsionali di base dello stato
 di  previsione  del  Ministero  della  salute;  e)  i  produttori e i
 commercianti  di  dispositivi  medici  che  omettono di comunicare al
 Ministero  della salute i dati e le documentazioni previste dal comma
 3-bis  dell'articolo  13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.
 46,  e  successive  modificazioni,  o  altre informazioni previste da
 norme  vigenti con finalita' di controllo e vigilanza sui dispositivi
 medici  sono  soggetti,  quando  non  siano  previste o non risultino
 applicabili  altre  sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria
 di  cui al comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n.
 46  del  1997.  Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati
 necessaria  alla  istituzione  e  alla  gestione  del  repertorio dei
 dispositivi  medici,  i  produttori  e  i  distributori  tenuti  alla
 comunicazione  sono  soggetti  al  pagamento,  a favore del Ministero
 della  salute,  di  una  tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. La
 tariffa  e' dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a
 modifiche  dei  dispositivi gia' inclusi nella banca dati. I proventi
 derivanti  dalle  tariffe sono versati all'entrata del bilancio dello
 Stato  per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia
 e  delle  finanze,  alle competenti unita' previsionali di base dello
 stato di previsione del Ministero della salute.
 
 
 Concessioni   dei   trattamenti   di   cassa   integrazione  guadagni
 straordinaria di mobilita' e di disoccupazione speciale
 410.  In  attesa  della riforma degli ammortizzatori sociali e nel
 limite complessivo di spesa di 480 milioni di euro a carico del Fondo
 per  l'occupazione  di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
 luglio  1993,  n.236,  e  successive  modificazioni,  il Ministro del
 lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro
 dell'economia  e  delle  finanze,  puo' disporre entro il 31 dicembre
 2006,  in  deroga  alla  vigente  normativa, concessioni, anche senza
 soluzione  di  continuita',  dei  trattamenti  di  cassa integrazione
 guadagni  straordinaria,  di  mobilita' e di disoccupazione speciale,
 nel   caso   di   programmi   finalizzati   alla  gestione  di  crisi
 occupazionali,  anche  con  riferimento  a settori produttivi ed aree
 territoriali,  ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in
 detti  programmi  definiti  in  specifici accordi in sede governativa
 intervenuti  entro  il  30 giugno 2006 che recepiscono le intese gia'
 stipulate  in  sede  istituzionale territoriale, ovvero nei confronti
 delle  imprese  agricole e agro-alimentari interessate dall'influenza
 aviaria.  Nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  di  cui  al primo
 periodo,  i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 155,
 della  legge  30  dicembre  2004, n. 311, e successive modificazioni,
 possono  essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle
 politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
 finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze gia' definiti in
 specifici   accordi   in  sede  governativa  abbiano  comportato  una
 riduzione  nella  misura  almeno  del  10  per  cento  del numero dei
 destinatari  dei  trattamenti  scaduti il 31 dicembre 2005. La misura
 dei trattamenti di cui al secondo periodo e' ridotta del 10 per cento
 nel  caso  di  prima  proroga,  del  30 per cento nel caso di seconda
 proroga, del 40 per cento per le proroghe successive. All'articolo 3,
 comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come
 da   ultimo   modificato  dall'articolo  7-duodecies,  comma  1,  del
 decreto-legge  31  gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
 dalla  legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "31 dicembre 2005" sono
 sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".
 
 
 Reimpiego  risorse  non  utilizzate  per  CIG staordinaria, mobilita'
 disoccupazione speciale
 411. Le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo nei
 casi  di  crisi di settori produttivi e di aree territoriali ai sensi
 del  presente  comma  ed  ai  sensi dell'articolo 1, comma 155, della
 legge  30  dicembre  2004,  n. 311, e successive modificazioni, e non
 completamente utilizzate, possono essere impiegate per trattamenti di
 cassa   integrazione   guadagni  straordinaria,  di  mobilita'  e  di
 disoccupazione  speciale  in  deroga  alla  vigente  normativa ovvero
 possono  essere  destinate  ad  azioni  di  reimpiego  dei lavoratori
 coinvolti  nelle  suddette crisi, sulla base di programmi predisposti
 dalle  regioni interessate d'intesa con le province e con il supporto
 tecnico  delle  agenzie  strumentali del Ministero del lavoro e delle
 politiche  sociali.  Nell'ambito  delle risorse finanziarie di cui al
 primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma
 155,   della   legge   30   dicembre   2004,  n.  311,  e  successive
 modificazioni,  possono essere prorogati con decreto del Ministro del
 lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
 dell'economia  e  delle  finanze,  qualora  i piani di gestione delle
 eccedenze  gia'  definiti  in  specifici  accordi in sede governativa
 abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento
 del  numero  dei  destinatari  dei trattamenti scaduti il 31 dicembre
 2005.  La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo e' ridotta
 del  10  per  cento  nel  caso di prima proroga in deroga, del 30 per
 cento  nel caso di seconda proroga in deroga, del 40 per cento per le
 successive  proroghe in deroga. Le risorse finanziarie attribuite con
 accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree
 territoriali  possono  essere  utilizzate  per  trattamenti  di cassa
 integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione
 speciale  in  deroga  alla  vigente  normativa  ovvero possono essere
 destinate  a  programmi  di  reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle
 suddette  crisi,  sulla  base  di programmi predisposti dalle regioni
 d'intesa  con  le  province  e  con il supporlo tecnico delle agenzie
 strumentali  del  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali. La
 disposizione  non  comporta  oneri  aggiuntivi  a carico del bilancio
 dello Stato.
 
 
 Risorse   derivanti   da   rinunce   o  revoche  del  contributo  per
 investimenti   nelle   aree   svantaggiate.   Credito  d'imposta  per
 incremento dell'occupazione
 412. Al fine di rendere piu' efficiente l'utilizzo degli strumenti
 di incentivazione per gli investimenti e le assunzioni, alla legge 27
 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 62, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
 "1-bis.  Le  risorse  derivanti  da  rinunce  o  da  revoche  di
 contributi   di   cui   al  comma  1,  lettera  c),  sono  utilizzate
 dall'Agenzia  delle entrate per accogliere le richieste di ammissione
 all'agevolazione,  secondo l'ordine cronologico di presentazione, non
 accolte per insufficienza di disponibilita'";
 b) all'articolo 63, comma 3, dopo il primo periodo, sono inseriti
 i  seguenti:  "Ove  il datore di lavoro presenti l'istanza di accesso
 alle  agevolazioni  prima di aver disposto le relative assunzioni, le
 stesse  sono  effettuate  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione
 dell'accoglimento  dell'istanza  da parte dell'Agenzia delle entrate.
 In  tal  caso  l'istanza  e'  completata, a pena di decadenza, con la
 comunicazione  dell'identificativo del lavoratore, entro i successivi
 trenta giorni".
 
 
 Accesso  al  FAS per l'integrazione di filiera nel settore agricolo e
 conferma territorialita'
 413.   Al  comma  8  dell'articolo  10-ter  del  decreto-legge  30
 settembre  2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
 dicembre  2005,  n.  248, dopo le parole: "legge 27 dicembre 2002, n.
 289,  e  successive  modificazioni,"  sono  inserite le seguenti: "in
 attuazione  delle  disposizioni  dettate  dall'articolo  66, comma 1,
 della citata legge n. 289 del 2002 e".
 Risorse per accordi per lo sviluppo agroalimentare
 414.  Al  comma  132-ter  dell'articolo  2 della legge 23 dicembre
 1996,   n.  662,  introdotto  dall'articolo  10-ter,  comma  11,  del
 decreto-legge   30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  2  dicembre 2005, n. 248, le parole da:
 "eventualmente integrati" fino alla fine del comma sono soppresse.
 Riserva premiale per gestione del servizio idrico integrato
 415.  Al  fine  di  promuovere  l'attuazione  di investimenti e la
 gestione  unitaria  del  servizio  idrico integrato sul complesso del
 territorio   di  ciascun  ambito  territoriale  ottimale  nelle  aree
 sottoutilizzate del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per la
 programmazione  economica  (CIPE), in sede di riparto della dotazione
 aggiuntiva  del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo
 61  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289, accantona un'apposita
 riserva  premiale,  pari  a  300  milioni di euro, da riconoscere per
 spese  in  conto  capitale,  proporzionalmente  alla  popolazione, ai
 comuni  e  alle province che, consorziati o associati per la gestione
 degli  ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge
 5  gennaio  1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il
 servizio  idrico  integrato  a  un  soggetto  gestore  individuato in
 conformita'  alle  disposizioni  dell'articolo 113 del testo unico di
 cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000, n. 267, e successive
 modificazioni.
 Riparto della riserva premiale
 416.  Il  CIPE,  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
 vigore della presente legge, con successiva delibera, su proposta dei
 Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela
 del  territorio,  determina  i  criteri  di riparto e di assegnazione
 della  riserva  premiale  ai  comuni  e alle province le cui gestioni
 risultino  affidate  entro  nove mesi dalla data di entrata in vigore
 della  presente  legge  secondo  le disposizioni di cui al comma 415,
 favorendo criteri di mercato e tempestivita'.
 Ristrutturazione imprese della filiera agro-alimentare
 417.  All'articolo  1,  comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio
 2005,  n.  22,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 aprile
 2005,  n.  71,  e  successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
 seguente  periodo:  "A  valere  sulle  risorse  del fondo di cui agli
 articoli  60  e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
 modificazioni,   sono   individuati   dal   CIPE  interventi  per  la
 ristrutturazione   di  imprese  della  filiera  agro-alimentare,  con
 particolare  riguardo  a  quelle  gestite  o direttamente controllate
 dagli imprenditori agricoli".
 Applicabilita' del premio di concentrazione
 418.  All'articolo  9,  comma  1, lettera b), del decreto-legge 14
 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14
 maggio  2005,  n.  80, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
 concentrazione  si considera realizzata anche attraverso il controllo
 di   societa'   di  cui  all'articolo  2359  del  codice  civile,  la
 partecipazione  finanziaria  al  fine  di  esercitare  l'attivita' di
 direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del
 codice  civile  e  la  costituzione  del  gruppo cooperativo previsto
 dall'articolo 2545-septies del codice civile".
 Estensione del premio di concentrazione agli imprenditori agricoli
 419.  All'articolo  9  del  decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 14 maggio 2005, n. 80,
 dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
 "6-bis.   Il  contributo  di  cui  al  comma  1  e'  esteso  agli
 imprenditori agricoli".
 
 
 Applicabilita' delle agevolazioni per i giovani imprenditori agricoli
 anche se organizzati in forma societaria
 420.  All'articolo  9  del  decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
 185,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
 modificazioni:
 a)  al  comma 1, dopo le parole: "giovani imprenditori agricoli,"
 sono inserite le seguenti: "anche organizzati in forma societaria,";
 b) al comma 2, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Le
 societa'  subentranti,  alla  data  di  presentazione  della domanda,
 devono   avere  la  sede  legale,  amministrativa  ed  operativa  nei
 territori di cui all'articolo 2".
 Biodiesel
 421.  All'articolo  21, comma 6, del testo unico di cui al decreto
 legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono
 apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al terzo periodo, le parole: "un contingente annuo di 200.000
 tonnellate"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "un  contingente  di
 200.000   tonnellate  di  cui  20.000  tonnellate  da  utilizzare  su
 autorizzazioni   del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  di
 concerto  con  il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, a
 seguito  della  sottoscrizione di appositi contratti di coltivazione,
 realizzati nell'ambito di contratti quadro, o intese di filiera";
 b)  dopo  il  quarto  periodo,  e'  inserito il seguente: "Con il
 medesimo   decreto   e'   altresi'  determinata  la  quota  annua  di
 biocarburanti di origine agricola da immettere al consumo sul mercato
 nazionale".
 
 
 Destinazione  delle  risorse  non  utilizzate  per  il biodiesel, per
 programmi di ricerca e sperimentazione nel campo bioenergetico
 422.  L'importo  previsto dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo
 unico  di  cui  al  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come
 modificato  dal  comma  520  dell'articolo  1 della legge 30 dicembre
 2004,  n.  311, non utilizzato nell'anno 2005 e' destinato per l'anno
 2006  nella misura massima di 10 milioni di euro per l'aumento fino a
 20.000  tonnellate del contingente di cui al comma 421, da utilizzare
 con  le  modalita' previste dal decreto di cui al medesimo comma 421,
 nonche'  fino  a  5  milioni  di  euro  per  programmi  di  ricerca e
 sperimentazione  del  Ministero  delle politiche agricole e forestali
 nel  campo  bioenergetico.  Il  restante  importo  e'  destinato alla
 costituzione  di  un  apposito  fondo per la promozione e lo sviluppo
 delle  filiere  agroenergetiche,  anche  attraverso  l'istituzione di
 certificati  per  l'incentivazione,  la  produzione  e  l'utilizzo di
 biocombustibili  da  trazione, da utilizzare tenuto conto delle linee
 di  indirizzo  definite  dalla  Commissione  biocombustibili,  di cui
 all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
 
 
 Forfetizzazione  del  reddito  derivante  della produzione di energia
 elettrica  da  bicombustibili  argoforestali  effettuata  da  aziende
 agricole
 423.  La  produzione  e  la cessione di energia elettrica da fonti
 rinnovabili  agro-forestali  effettuate  dagli  imprenditori agricoli
 costituiscono  attivita'  connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo
 comma,  del  codice  civile  e  si  considerano produttive di reddito
 agrario.
 Scommesse ippiche
 424.  Al  decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  2  dicembre  2005, n. 248, all'articolo
 11-quinquiesdecies sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al  comma  1,  dopo  le  parole:  "sentite le associazioni di
 categoria  maggiormente  rappresentative sul territorio nazionale dei
 soggetti  operanti la raccolta dei giochi" sono inserite le seguenti:
 "nonche' l'UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli";
 b)  al  comma 9, dopo le parole: "Ministero dell'economia e delle
 finanze  -  Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato" sono
 aggiunte le seguenti: ", sentita l'UNIRE per le scommesse sulle corse
 dei cavalli";
 c) il comma 5 e' abrogato.
 Diritti di sfruttamento delle immagini delle corse negli ippodromi
 425. L'articolo 12, comma 2, lettera d), del regolamento di cui al
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, si
 interpreta  nel  senso  che  la  remunerazione  per  l'utilizzo delle
 immagini  delle  corse  ai  fini della raccolta delle scommesse ha ad
 oggetto  i  servizi  di  ripresa  televisiva,  con esclusione di ogni
 diritto   relativo   all'utilizzo   delle   immagini,  che  resta  di
 titolarita'   dell'UNIRE.   Ciascun   affidatario  delle  concessioni
 previste  dal  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
 Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal regolamento di cui al decreto
 del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, non puo' esercitare
 la  propria  attivita'  mediante  l'apertura  di sportelli distaccati
 presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua gia' la raccolta
 delle scommesse.
 Promozione e sviluppo cultura enogastronomica
 426.  Al  fine  di  razionalizzare gli interventi a sostegno della
 promozione,   dello   sviluppo   e  della  diffusione  della  cultura
 gastronomica  e della tutela delle produzioni tipiche e della ricerca
 nel  campo  agroalimentare,  il  Ministero delle politiche agricole e
 forestali  e'  autorizzato a partecipare, anche attraverso l'acquisto
 di  quote azionarie, a enti pubblici o privati aventi tali finalita'.
 A  tale fine e' autorizzata la spesa massima di 3 milioni di euro per
 l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
 spesa  di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001,
 n. 448.
 Controlli Agecontrol S.p.a.
 427.  E autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2006
 per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa ai sensi
 dell'articolo  1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n.
 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
 Garanzie creditizie in agricoltura
 428.  All'articolo  1-quinquies,  comma  1,  del  decreto-legge  9
 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
 novembre  2005,  n.  231, le parole: "anche per gli interventi di cui
 all'articolo  17  del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102" sono
 sostituite dalle seguenti: "per le finalita' di cui al comma 2".
 Fondazione per la responsabilita' sociale d'impresa
 429.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  istituzionali  della
 Fondazione  di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre
 2004,  n.  311, e' assegnato un contributo di 3 milioni di euro annui
 per   ciascuno   degli  anni  2006,  2007  e  2008.  A  tal  fine  e'
 corrispondentemente   ridotta   l'autorizzazione   di  spesa  di  cui
 all'articolo 20" comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
 Attivita' socialmente utili (ASU)
 430. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del
 lavoro   e  delle  politiche  sociali  e'  autorizzato  a  prorogare,
 limitatamente  all'esercizio 2006, le convenzioni stipulate, anche in
 deroga  alta  normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili,
 direttamente   con   i   comuni,  per  lo  svolgimento  di  attivita'
 socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di
 13 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite
 a  lavoratori  impiegati  in  ASU  nella  disponibilita' degli stessi
 comuni  da  almeno  un triennio, nonche' ai soggetti, provenienti dal
 medesimo  bacino, utilizzati attraverso convenzioni gia' stipulate in
 vigenza  dell'articolo  10,  comma  3,  del  decreto  legislativo  1°
 dicembre  1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle
 more   di   una  definitiva  stabilizzazione  occupazionale  di  tali
 soggetti.  In  presenza delle suddette convenzioni il termine di' cui
 all'articolo  78,  comma  2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
 prorogato  al  31  dicembre  2006.  Il  Ministero  del lavoro e delle
 politiche  sociali  e' autorizzato a stipulare nel limite complessivo
 di  1  milione di euro per l'esercizio 2006, previa intesa in sede di
 Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
 province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  con  i comuni, nuove
 convenzioni  per  lo svolgimento di attivita' socialmente utili e per
 l'attuazione  di  misure  di  politica  attiva  del lavoro riferite a
 lavoratori  impegnati  in  ASU,  nella disponibilita' da almeno sette
 anni  di  comuni  con  popolazione  inferiore  a  50.000 abitanti. Il
 Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  adotta altresi'
 analoga   procedura   per   l'erogazione   del   contributo  previsto
 all'articolo  3,  comma  82,  della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
 all'articolo  1,  comma 263, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai
 fini  di  cui  al  presente  comma  il Fondo per l'occupazione di cui
 all'articolo  1,  comma  7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
 rifinanziato  per  un  importo  pari  a 49 milioni di euro per l'anno
 2006.  Al relativo onere si provvede mediante riduzione per l'importo
 di  150  milioni  di  euro,  per  l'anno  2006, del fondo per le aree
 sottoutilizzate  di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
 n. 289.
 Centro sperimentale di cinematografia
 431.  Per  assicurare la prosecuzione delle attivita' di rilevante
 valore  sociale e culturale in atto, a valere sulle risorse del Fondo
 unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e'
 concesso  un  contributo  di  2 milioni di euro annui a decorrere dal
 2006    in   favore   della   Fondazione   Centro   sperimentale   di
 cinematografia.
 
 
 Trasferimento  del Fondo per esigenze di tutela ambientale allo stato
 di previsione del Ministero dell'ambiente
 432.  Il  Fondo  da ripartire per esigenze di tutela ambientale di
 cui  all'articolo  1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.
 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58,
 e'  iscritto a decorrere dall'anno 2006 nello stato di previsione del
 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con riserva del
 50 per cento da destinare per le finalita' di cui al decreto-legge 11
 giugno  1998,  n.  180,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3
 agosto  1998, n. 267. A tale scopo, il Ministro dell'ambiente e della
 tutela  del  territorio,  d'intesa  con  le regioni o gli enti locali
 interessati,  definisce  ed attiva programmi di interventi urgenti di
 difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico.
 Autorizzazione di spesa per l'attuazione del protocollo di Kyoto
 433.  Per  l'attuazione  delle  misure  previste dal Protocollo di
 Kyoto,  ratificato  ai  sensi  della  legge 1° giugno 2002, n. 120, e
 ricomprese   nella  delibera  CIPE  n.  123  del  19  dicembre  2002,
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  68  del 22 marzo 2003, e'
 autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006.
 
 
 Sottoscrizione  accordi  di programma per bonifica aree inquinate per
 le quali siano in atto procedure fallimentari
 434.  Al  fine  di  consentire  nei  siti di bonifica di interesse
 nazionale  la  realizzazione  degli  interventi di messa in sicurezza
 d'emergenza,  caratterizzazione,  bonifica  e  ripristino  ambientale
 delle   aree   inquinate   per   le  quali  sono  in  atto  procedure
 fallimentari, sono sottoscritti accordi di programma tra il Ministero
 dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione, le province,
 i  comuni  interessati  con  i quali sono individuati la destinazione
 d'uso   delle   suddette  aree,  anche  in  variante  allo  strumento
 urbanistico,   gli   interventi   da   effettuare,   il  progetto  di
 valorizzazione  dell'area da bonificare, incluso il piano di sviluppo
 e  di  riconversione  delle  aree, e il piano economico e finanziario
 degli  interventi, nonche' le risorse finanziarie necessarie per ogni
 area,  gli  impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalita'
 per individuare il soggetto incaricato di sviluppare l'iniziativa.
 Concorrenza al finanziamento dell'accordo di programma
 435.  Al  finanziamento  dell'accordo di programma di cui al comma
 434 concorre il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
 nei  limiti  delle  risorse  assegnate  in  materia di bonifiche, ivi
 comprese  quelle  dei  programmi  nazionali  delle  bonifiche  di cui
 all'articolo  1  della  legge  9  dicembre 1998, n. 426, e successive
 modificazioni,  nonche' con le risorse di cui al decreto del Ministro
 dell'ambiente   e  della  tutela  del  territorio  14  ottobre  2003,
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004.
 Contenuto obbligatorio dell'accordo di programma
 436.  L'accordo  di  programma  di  cui  al comma 434 individua il
 soggetto  pubblico  al  quale  deve  essere  trasferita la proprieta'
 dell'area.   Il  trasferimento  della  proprieta'  avviene  trascorsi
 centottanta  giorni dalla dichiarazione di fallimento qualora non sia
 stato   avviato  l'intervento  di  messa  in  sicurezza  d'emergenza,
 caratterizzazione e bonifica.
 Conferma vigenza della disciplina previgente sulla responsabilita'
 437.  Ai  fini di cui ai commi da 432 a 450, e' in ogni caso fatta
 salva  la  vigente disciplina normativa in materia di responsabilita'
 del  soggetto  che ha causato l'inquinamento nelle aree e nei siti di
 cui al comma 434.
 Danno ambientale
 438.  Fermo quanto previsto dai commi 46 e 47, le somme versate in
 favore  dello  Stato  a titolo di risarcimento del danno ambientale a
 seguito  della  sottoscrizione  di  accordi  transattivi,  contenenti
 condizioni specifiche relative al loro reimpiego, sono riassegnate ad
 apposito   capitolo   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
 dell'ambiente e della tutela del territorio.
 Risarcimento del danno ambientale
 439. Qualora i soggetti e gli organi pubblici preposti alla tutela
 dell'ambiente  accertino  un  fatto  che  abbia  provocato  un  danno
 ambientale  come  definito  e disciplinato dalla direttiva 2004/35/CE
 del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 21 aprile 2004, e non
 siano  avviate  le  procedure  di ripristino ai sensi della normativa
 vigente,  il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con
 ordinanza   immediatamente  esecutiva  ingiunge  al  responsabile  il
 ripristino  della  situazione  ambientale  come definito dalla citata
 direttiva  2004/35/CE  a  titolo  di  risarcimento in forma specifica
 entro  il  termine  fissato. Qualora il responsabile del fatto che ha
 provocato  il danno ambientale non provveda al ripristino nel termine
 ingiunto,  o  il  ripristino risulti in tutto o in parte impossibile,
 oppure eccessivamente oneroso, ai sensi dell'articolo 2058 del codice
 civile,  il  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con
 successiva  ordinanza  ingiunge  il  pagamento  entro  il  termine di
 sessanta  giorni  di  una  somma  pari  al valore economico del danno
 accertato.  L'ordinanza  e' emessa nei confronti del responsabile del
 danno  ambientale come definito e disciplinato dalla citata direttiva
 2004/35/CE.
 Quantificazione del danno ambientale
 440.  La  quantificazione  del  danno e' effettuata sulla base del
 pregiudizio  arrecato  alla situazione ambientale a seguito del fatto
 dannoso  e  del costo necessario per il ripristino nel rispetto delle
 norme di cui alla citata direttiva 2004/35/CE e degli allegati I e II
 alla  stessa.  In caso di riparazione del danno ai sensi del presente
 comma  e del comma 439 e' esclusa la possibilita' che si verifichi un
 aggravio  dei  costi  in  capo  all'operatore come conseguenza di una
 azione  concorrente;  resta fermo il diritto dei soggetti proprietari
 di beni danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale di agire
 in  giudizio  nei  confronti del responsabile a tutela dell'interesse
 proprietario leso.
 Riscossione delle somme pagate per danno ambientale
 441.  Per  la  riscossione  delle  somme  di  cui  e'  ingiunto il
 pagamento  con  l'ordinanza ministeriale si applicano le disposizioni
 di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
 Esclusione delle procedure transattive
 442.  Le  disposizioni  previste  dai  commi  da  439 a 441 non si
 applicano  ai danni ambientali presi in considerazione nell'ambito di
 procedure transattive ancora in corso di perfezionamento alla data di
 entrata in vigore della presente legge, a condizione che esse trovino
 conclusione  entro  il  28  febbraio  2006,  ne'  alle  situazioni di
 inquinamento  per  le quali sia effettivamente in corso o sia avviata
 la  procedura  per la bonifica ai sensi e per gli effetti del decreto
 legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  e del regolamento di cui al
 decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.
 Ricorso al TAR
 443.  Avverso  l'ordinanza  di  cui ai commi precedenti e' ammesso
 ricorso   al   tribunale   amministrativo  regionale  competente  per
 territorio  entro  il termine di sessanta giorni o, alternativamente,
 al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni,
 in  entrambi i casi decorrente dalla sua notificazione, comunicazione
 o piena conoscenza.
 Indennita' di espropriazione
 444.  L'articolo  35,  comma 6, del testo unico delle disposizioni
 legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
 utilita',  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
 2001,  n.  327,  deve  intendersi  nel  senso  che  le  indennita' di
 occupazione   costituiscono  reddito  imponibile  e  concorrono  alla
 formazione  dei redditi diversi se riferite a terreni ricadenti nelle
 zone  omogenee  di  tipo  A,  B, C e D, come definite dagli strumenti
 urbanistici.
 Alluvionati fiume Po
 445. All'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004,
 n.  220,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004,
 n.   257,   la  parola:  "quindici"  e'  sostituita  dalla  seguente:
 "venticinque".
 Conferma applicabilita' disciplina gia' vigente
 446.  Restano  fermi  i  criteri  e  le  modalita'  applicati  per
 l'articolo  1-bis,  comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257.
 Copertura finanziaria
 447.  All'attuazione  degli  interventi  previsti dal comma 445 si
 provvede  nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 2
 e  3  del  decreto-legge  19  dicembre  1994, n. 691, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  16  febbraio  1995, n. 35, e successive
 modificazioni.
 Norma di attuazione
 448.  Ai  fini dell'attuazione del comma 445 eventuali esigenze di
 trasferimento  delle  risorse  disponibili  di  cui al comma 447, tra
 Mediocredito    centrale    Spa    e   Artigiancassa   Spa,   saranno
 preventivamente  autorizzate  dal  Dipartimento  del  tesoro,  previa
 adeguata documentazione trasmessa dai 	predetti istituti di credito e
 verificata dallo stesso Dipartimento.	
 
 
 Riassegnazione  al  apposito  Fondo  delle  entrate  derivanti  dalla
 riscossione di crediti per danno ambientale
 449.  Le  somme  derivanti dalla riscossione dei crediti di cui ai
 commi  da 439 a 441, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di
 fideiussioni   a   favore   dello   Stato,  assunte  a  garanzia  del
 risarcimento,  sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per
 essere  riassegnate,  con  decreto del Ministro dell'economia e delle
 finanze,  ad  un  fondo  istituito  nell'ambito  di  apposita  unita'
 previsionale   di  base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
 dell'ambiente  e  della tutela del territorio, al fine di finanziare,
 anche in via di anticipazione, interventi urgenti di disinquinamento,
 bonifica  e  ripristino  ambientale, con particolare riferimento alle
 aree  per  le  quali  abbia  avuto  luogo  il  risarcimento del danno
 ambientale,  nonche' altri interventi per la protezione dell'ambiente
 e la tutela del territorio.
 Modalita' di accesso al fondo
 450.  Con  decreto  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del
 territorio,  adottato  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e
 delle  finanze,  sono disciplinate le modalita' di funzionamento e di
 accesso  al  fondo di cui al comma 449, ivi comprese le procedure per
 il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.
 Autorita' portuali
 451. Le risorse finanziarie previste dall'articolo 2, comma 3-ter,
 del   decreto-legge  24  settembre  2002,  n.  209,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, come rimodulate
 dall'articolo  1,  comma  200,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
 originariamente    destinate    alla    dotazione    infrastrutturale
 diportistica  nelle  aree  ivi  indicate, e per le quali alla data di
 entrata  in  vigore  della presente legge non e' stato adottato alcun
 provvedimento  di  attuazione,  sono destinate al finanziamento delle
 iniziative   infrastrutturali   occorrenti   per  l'attuazione  della
 disposizione di cui all'articolo 4, comma 65, della legge 24 dicembre
 2003, n. 350.
 ANAS
 452.  Al  comma  5-bis  dell'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio
 2002,  n.  138,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
 2002,  n.  178,  introdotto  dall'articolo 6-ter del decreto-legge 30
 settembre  2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
 dicembre  2005,  n.  248,  dopo le parole: "reale o figurativo", sono
 inserite le seguenti: "o corrispettivi di servizi".
 Alloggi militari
 453.  Allo  scopo  di facilitare la realizzazione degli interventi
 abitativi  di  cui all'articolo 1, comma 110, della legge 30 dicembre
 2004,  n. 311, e all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
 152,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
 203,  e'  abolito  l'obbligo  della  contiguita'  delle  aree e detti
 interventi  possono  essere  localizzati  in  piu' ambiti all'interno
 della stessa regione.
 
 
 Contributi per l'editoria: soppressione corresponsione anticipazione
 454.  A  decorrere  dai  contributi relativi all'anno 2005, non e'
 piu' corrisposta l'anticipazione di cui all'articolo 3, comma 15-bis,
 della legge 7 agosto 1990, n. 250. I contributi sono comunque erogati
 in   un'unica   soluzione   entro   l'anno  successivo  a  quello  di
 riferimento.
 
 
 Limite   massimo  ammissibile  a  fini  contributivi  dei  costi  per
 collaborazioni
 455.  A  decorrere  dal  1°  gennaio 2005, ai fini del calcolo dei
 contributi  previsti  dai  commi  2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della
 legge  7  agosto  1990,  n.  250, e successive modificazioni, i costi
 sostenuti  per  collaborazioni,  ivi  comprese quelle giornalistiche,
 sono  ammessi  fino  ad  un  ammontare pari al 10 per cento dei costi
 complessivamente ammissibili
 Contributi integrativi alle imprese editrici
 456. A decorrere dal 1° gennaio 2002, all'articolo 3 della legge 7
 agosto  1990,  n.  250, e successive modificazioni, sono apportate le
 seguenti modificazioni.
 a) al comma 2, le lettere f) e h) sono abrogate;
 b)  al  comma 2-ter, dopo le parole: "I contributi previsti dalla
 presente  legge"  sono  inserite  le  seguenti:  ", con esclusione di
 quelli previsti dal comma 11,";
 c) al comma 2-quater, dopo le parole: "della legge 5 agosto 1981,
 n.416"  sono aggiunte le seguenti: ", con il limite di 310.000 euro e
 di  207.000  euro  rispettivamente  per  il contributo fisso e per il
 contributo  variabile  di  cui  al  comma 10; a tali periodici non si
 applica l'aumento previsto dal comma 11".
 Requisito temporale
 457.  A  decorrere  dai  contributi  relativi  all'anno  2005,  il
 requisito  temporale  previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e
 b),  della  legge 7 agosto 1990, n. 250, e' elevato a cinque anni per
 le  imprese  editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004. In caso di
 cambiamento   della  periodicita'  della  testata  successivo  al  31
 dicembre 2004, il requisito deve essere maturato con riferimento alla
 nuova periodicita'.
 Requisiti per accesso alle provvidenze per le cooperative editrici
 458.   A  decorrere  dal  1°  gennaio  2006,  per  l'accesso  alle
 provvidenze  di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7
 agosto  1990,  n.  250,  e  successive  modificazioni, le cooperative
 editrici   devono   essere  composte  esclusivamente  da  giornalisti
 professionisti, pubblicisti o poligrafici.
 Ambito di applicabilita' di alcune provvidenze per l'editoria
 459.  Le  disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 3 della
 legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano
 soltanto alle imprese editrici che abbiano gia' maturato, entro il 31
 dicembre  2005,  il  diritto  ai  contributi di cui al medesimo comma
 2-bis.
 Condizioni per la spettanza delle provvidenze
 460.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2006, i contributi previsti dai
 commi  2,  8,  10  e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
 250, e successive modificazioni, sono percepiti a condizione che:
 a) l'impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale
 richiede i contributi;
 b) l'impresa editrice sia una societa' cooperativa i cui soci non
 partecipino  ad  altre  cooperative  editrici  che abbiano chiesto di
 ottenere  i  medesimi  contributi. In caso contrario tutte le imprese
 editrici  interessate  decadono  dalla  possibilita'  di  accedere ai
 contributi;
 c)  i requisiti di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle
 imprese  editrici  che, alla data di entrata in vigore della presente
 legge,  abbiano  gia'  maturato il diritto ai contributi. In tal caso
 nel calcolo del contributo non e' ammesso l'affitto della testata.
 Decadenza dal diritto alla percezione delle provvidenze
 461.  Le  imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3,
 4,   7  e  8  della  legge  7  agosto  1990,  n.  250,  e  successive
 modificazioni, nonche' all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto
 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13,
 della  legge  3  maggio  2004,  n.  112,  decadono  dal  diritto alla
 percezione   delle   provvidenze  qualora  non  trasmettano  l'intera
 documentazione entro un anno dalla richiesta.
 Editoria speciale per non vedenti
 462  L'entita'  del  contributo  riservato  all'editoria  speciale
 periodica per non vedenti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge
 23  ottobre  1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge
 23 dicembre 1996, n. 649, e' fissata in 1.000.000 di euro annui.
 
 
 Fondo  per  le  agevolazioni  di  credito  alle  imprese  del settore
 editoriale.
 463.  Per  le  finalita' di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo
 2001,  n.  62,  sono destinati 20 milioni di euro per l'anno 2006, 10
 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008.
 Credito di imposta editoria
 464.  Il limite degli oneri finanziari previsto per gli anni 2003,
 2004  e 2005, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui
 all'articolo  8  della  citata legge n. 62 del 2001, per investimenti
 effettuati  entro  il 31 dicembre 2004, e' aumentato di 20 milioni di
 euro.
 
 
 Contributo  per  copia stampata alle imprese editrici di periodici in
 forma di cooperative, fondazioni o enti morali
 465. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250,
 e successive modificazioni, le parole: "L. 200" sono sostituite dalle
 seguenti: "0,2 euro".
 
 
 Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di
 incitamento alla violenza
 466.  E  istituita una addizionale alle imposte sul reddito dovuta
 dai  soggetti titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e
 professioni,  nonche'  dai  soggetti  di cui all'articolo 5 del testo
 unico  delle  imposte  sui  redditi, di cui al decreto del Presidente
 della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, nella misura del 25 per
 cento.  L'addizionale  e'  indeducibile  ai  fini  delle  imposte sul
 reddito,   si  applica  alla  quota  del  reddito  complessivo  netto
 proporzionalmente  corrispondente  all'ammontare  dei  ricavi  o  dei
 compensi   derivanti   dalla  produzione,  distribuzione,  vendita  e
 rappresentazione  di  materiale  pornografico  e  di incitamento alla
 violenza,  rispetto  all'ammontare  totale  dei ricavi o compensi; al
 fine della determinazione della predetta quota di reddito, le spese e
 gli  altri  componenti  negativi  relativi  a  beni e servizi adibiti
 promiscuamente  alle  predette  attivita'  e ad altre attivita', sono
 deducibili  in  base  al  rapporto  tra l'ammontare dei ricavi, degli
 altri  proventi,  o  dei  compensi  derivanti  da  tali  attivita'  e
 l'ammontare  complessivo  di tutti i ricavi e proventi o compensi. Ai
 fini  del presente comma, per materiale pornografico e di incitamento
 alla  violenza  si intendono i giornali quotidiani e periodici, con i
 relativi    supporti    integrativi,    e    ogni   opera   teatrale,
 cinematografica,  visiva,  sonora,  audiovisiva,  multimediale, anche
 realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, nonche'
 ogni  altro  bene  avente  carattere  pornografico  o suscettibile di
 incitamento  alla  violenza, ed ogni opera letteraria accompagnata da
 immagini  pornografiche,  come determinati con decreto del Presidente
 del  Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le
 attivita'  culturali,  sentito  il  Ministro  dell'economia  e  delle
 finanze.   Per   la  dichiarazione,  gli  acconti,  la  liquidazione,
 l'accertamento,  la  riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti
 gli   aspetti   non   disciplinati  espressamente,  si  applicano  le
 disposizioni  previste  per  le  imposte  sul reddito. Per il periodo
 d'imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore della presente
 legge,  e'  dovuto  un acconto pari al 120 per cento dell'addizionale
 che  si  sarebbe  determinata applicando le disposizioni del presente
 comma nel periodo d'imposta precedente.
 IVA su abbonamenti TV per ricezione programmi pornografici
 467.  Nella  parte  III  della  tabella  A allegata al decreto del
 Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633, al numero
 123-ter),  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  ",  con
 esclusione  dei corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi di
 contenuto pornografico".
 Trasferimento di personale a Riscossione S.p.a.
 468.  All'articolo  3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
 convertito  con  modificazioni  dalla  legge 2 dicembre 2005, n. 248,
 dopo il comma 25-bis, e' inserito il seguente:
 "25-ter. Se la titolarita' delle attivita' di cui al comma 24 non
 e'  trasferita  alla  Riscossione  Spa  o  alle  sue  partecipate, il
 personale  delle  societa' concessionarie addetto a tali attivita' e'
 trasferito,  con  le  stesse  garanzie  previste  dai  commi 16, 17 e
 19-bis, ai soggetti che esercitano le medesime attivita'.".
 Rivalutazione di beni d'impresa e di aree edificabili
 469.  La  rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni,
 di  cui  alla  sezione Il del capo I della legge 21 novembre 2000, n.
 342,   e   successive   modificazioni,   ad   esclusione  delle  aree
 fabbricabili   di   cui  al  comma  473,  puo'  essere  eseguita  con
 riferimento  a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in
 corso  alla  data  del  31  dicembre  2004, nel bilancio o rendiconto
 dell'esercizio  successivo  per  il  quale il termine di approvazione
 scade  successivamente  alla data di entrata in vigore della presente
 legge.
 Decorrenza del maggior valore da rivalutazione
 470.  Il  maggiore  valore  attribuito in sede di rivalutazione si
 considera  fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi
 e  dell'IRAP  a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con
 riferimento al quale e' stata eseguita.
 Aliquote imposta sostitutiva
 471.  L'imposta  sostitutiva dovuta, nella misura del 12 per cento
 per  i  beni  ammortizzabili  e  del  6  per  cento  per  i  beni non
 ammortizzabili,  e'  versata entro il termine di versamento del saldo
 delle   imposte   sui  redditi  relative  al  periodo  d'imposta  con
 riferimento al quale la rivalutazione e' eseguita.
 Saldo di rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni
 472.  Il  saldo di rivalutazione derivante dall'applicazione della
 disposizione di cui al comma 469 puo' essere assoggettato, in tutto o
 in  parte,  ad  imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi  e
 dell'IRAP,  nella  misura del 7 per cento. L'imposta sostitutiva deve
 essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento
 di  interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte
 sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 10 per cento
 nel 2006; 45 per cento nel 2007; 45 per cento nel 2008. Si applicano,
 in  quanto  compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
 475, 477 e 478, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 Rivalutazione aree fabbricabili non ancora edificate
 473.  Le  disposizioni  degli  articoli  da 10 a 15 della legge 21
 novembre   2000,   n.  342,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,
 limitatamente   alle   aree  fabbricabili  non  ancora  edificate,  o
 risultanti  tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti,
 incluse  quelle  alla  cui  produzione  o  al  cui scambio e' diretta
 l'attivita'  d'impresa. I predetti beni devono risultare dal bilancio
 relativo  all'esercizio  in  corso  alla  data  del  31 dicembre 2004
 ovvero,  per  i  soggetti  che  fruiscono  di  regimi semplificati di
 contabilita',  essere annotati alla medesima data nei registri di cui
 agli  articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29
 settembre  1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione
 deve  riguardare  tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa
 categoria  omogenea;  a  tal fine si considerano comprese in distinte
 categorie   le   aree   edificabili   aventi   diversa   destinazione
 urbanistica.
 
 
 Condizioni  per  la rivalutazione: utilizzazione edificatoria entro i
 cinque anni successivi
 474.  La  disposizione di cui al comma 473 si applica a condizione
 che   l'utilizzazione   edificatoria   dell'area,   ancorche'  previa
 demolizione  del  fabbricato  esistente,  avvenga entro i cinque anni
 successivi    all'effettuazione    della    rivalutazione;    trovano
 applicazione le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del
 decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I
 termini  di  accertamento  di  cui  all'articolo  43  del decreto del
 Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
 modificazioni,  decorrono  dalla  data  di utilizzazione edificatoria
 dell'area.
 Imposta sostitutiva per le aree fabbricabili non edificate
 475.  L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 19 per cento,
 deve  essere  obbligatoriamente  versata  in  tre rate annuali, senza
 pagamento  di  interessi,  entro  il  termine di versamento del saldo
 delle   imposte  sui  redditi,  rispettivamente  secondo  i  seguenti
 importi:
 a) 40 per cento nel 2006;
 b) 35 per cento nel 2007;
 c) 25 per cento nel 2008.
 Richiamo a normativa secondaria gia' vigente
 476.  Ai  fini  dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
 469  e  473 si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalita'
 stabilite  dai  regolamenti  di  cui  al  decreto  del Ministro delle
 finanze   13   aprile  2001,  n.  162,  e  al  decreto  del  Ministro
 dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.
 
 
 Conferma   della   possibilita'   di   utilizzo  di  ufficiali  della
 riscossione per concessionari riscossione locale
 477.  Per  il  potenziamento  dell'attivita'  di riscossione delle
 entrate degli enti pubblici, con lo scopo del conseguimento effettivo
 degli  obiettivi  inclusi nel patto di stabilita' interno, garantendo
 effettivita' e continuita' alle forme di autofinanziamento degli enti
 soggetti   allo   stesso,  le  disposizioni  dell'articolo  4,  comma
 2-decies,  del  decreto-legge  24 settembre 2002, n. 209, convertito,
 con   modificazioni,  dalla  legge  22  novembre  2002,  n.  265,  si
 interpretano  nel senso che fino all'adozione del regolamento emanato
 ai  sensi  dell'articolo  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
 400,  previsto  dal  medesimo  comma  non  possono  essere esercitate
 esclusivamente  le attivita' disciplinate ai sensi dei commi 2-octies
 e  2-nonies  del  medesimo articolo 4, ferma restando la possibilita'
 esclusivamente   per   i   concessionari  iscritti  all'albo  di  cui
 all'articolo  53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di
 continuare  ad  avvalersi  delle  facolta'  previste  dalla normativa
 vigente,  compreso  quanto  previsto  ai  sensi  dei commi 2-sexies e
 2-septies  del  citato  articolo  4,  nonche'  di  procedere anche ad
 accertamento,  liquidazione  e riscossione, volontaria o coattiva, di
 tutte   le   entrate   degli  enti  pubblici,  comprese  le  sanzioni
 amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall'ente medesimo, con le
 modalita'  ordinariamente  previste  per la gestione e riscossione di
 entrate tributarie e patrimoniali dell'ente.
 
 
 Rinnovo  contratti  di  locazione  stipulati da amministrazione dello
 Stato con privati
 478.  A  fini di contenimento della spesa pubblica, i contratti di
 locazione  stipulati  dalle  amministrazioni  dello Stato per proprie
 esigenze  allocative  con  proprietari  privati sono rinnovabili alla
 scadenza  contrattuale,  per  la  durata  di sei anni a fronte di una
 riduzione,  a  far  data  dal  1°  gennaio 2006, del 10 per cento del
 canone   annuo   corrisposto.   In   caso   contrario   le   medesime
 amministrazioni   procederanno,   alla  scadenza  contrattuale,  alla
 valutazione di ipotesi allocative meno onerose.
 
 
 Commissione   per   la   verifica  di  congruita'  delle  valutazioni
 tecnico-economico-estimativa
 479.   Al   fine   di   ottimizzare   le  attivita'  istituzionali
 dell'Agenzia   del   demanio  di  cui  all'articolo  65  del  decreto
 legislativo  30  luglio  1999, n. 300, e successive modificazioni, e'
 operante,  nell'ambito  dell'Agenzia  medesima, la Commissione per la
 verifica di congruita' delle valutazioni tecnico-economico-estimativa
 con  riferimento  a  vendite,  permute,  locazioni  e  concessioni di
 immobili  di  proprieta'  dello  Stato  e ad acquisti di immobili per
 soddisfare le esigenze di amministrazioni dello Stato nonche' ai fini
 del  rilascio  del  nulla  osta  per locazioni passive riguardanti le
 stesse  amministrazioni  dello  Stato  nel  rispetto  della normativa
 vigente.
 
 
 Progetti   per  investimenti  e  per  dotazioni  infrastrutturali  da
 finanziare anche con risorse INAIL
 480. Per l'anno 2006, allo scopo di promuovere la realizzazione di
 investimenti e per il rafforzamento delle dotazioni infrastrutturali,
 le  regioni,  le  province  autonome di Trento e di Bolzano, gli enti
 locali,  nonche'  gli  enti  inseriti nel conto economico consolidato
 della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in
 attuazione  del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
 n.  311,  possono  presentare,  entro  novanta  giorni  dalla data di
 entrata  in  vigore  della  presente  legge,  specifici  progetti  da
 finanziare  anche  a  valere  sulle  risorse  iscritte  nel  bilancio
 dell'INAIL che risultino disponibili per investimenti. Nei successivi
 sessanta  giorni,  con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle
 finanze,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e delle politiche
 sociali,  sono  approvati  i  progetti ammissibili nel rispetto degli
 obiettivi   stabiliti  con  riferimento  al  patto  di  stabilita'  e
 crescita.
 Fondi comuni immobiliari
 481.  All'articolo  7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
 "2-bis.  Qualora  le  quote  dei  fondi  comuni  di  investimento
 immobiliare  di  cui  all'articolo  6,  comma  1, siano immesse in un
 sistema di deposito accentrato gestito da una societa' autorizzata ai
 sensi  dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo
 24  febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di cui al comma 1 e' applicata,
 alle  medesime  condizioni  di  cui ai commi precedenti, dai soggetti
 residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente
 o  indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato
 nonche'  dai  soggetti  non  residenti  aderenti  a  detto sistema di
 deposito  accentrato  ovvero  a sistemi esteri di deposito accentrato
 aderenti al medesimo sistema.
 2-ter.  I  soggetti  non residenti di cui al comma 2-bis nominano
 quale  loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una societa'
 di  intermediazione  mobiliare  residente nel territorio dello Stato,
 una  stabile  organizzazione  in  Italia  di  banche  o di imprese di
 investimento   non   residenti,   ovvero  una  societa'  di  gestione
 accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo
 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
 58.  Il  rappresentante  fiscale risponde dell'adempimento dei propri
 compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilita' previste
 per i soggetti di cui al comma 2-bis, residenti in Italia, e provvede
 a:
 a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
 b)    fornire,    entro    quindici   giorni   dalla   richiesta
 dell'Amministrazione  finanziaria, ogni notizia o documento utile per
 comprovare  il  corretto  assolvimento  degli obblighi riguardanti la
 suddetta ritenuta".
 Alienazione immobili militari
 482.  Fermo  quanto  previsto  ai  sensi del comma 5, il Ministero
 della  difesa  -  Direzione  generale  dei  lavori  e del demanio, di
 concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del
 demanio,  individua  con  apposito  decreto  gli immobili militari da
 alienare secondo le seguenti procedure:
 a)  le  alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni,
 in  deroga  alla  legge  24  dicembre  1908,  n.  783,  e  successive
 modificazioni,  e  al  regolamento  di cui al regio decreto 17 giugno
 1909,  n.  454,  nonche' alle norme della contabilita' generale dello
 Stato,  fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico
 contabile,  sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa -
 Direzione  generale  dei  lavori e del demanio che puo' avvalersi del
 supporto  tecnico-operativo  di  societa' pubblica o a partecipazione
 pubblica  con  particolare qualificazione professionale ed esperienza
 commerciale nel settore immobiliare;
 b)  la  determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta
 e'  decretata  dalla  Direzione  generale  dei  lavori e del demanio,
 previo  parere  di congruita' emesso da una commissione appositamente
 nominata  dal  Ministro  della  difesa,  presieduta  da un magistrato
 amministrativo  o  da un avvocato dello Stato e composta da esponenti
 dei  Ministeri  della difesa e dell'economia e delle finanze, nonche'
 da  un  esperto  in  possesso  di  comprovata  professionalita' nella
 materia.  Con  la  stessa determinazione, per i beni valorizzati sono
 stabiliti   i   criteri   di   assegnazione  agli  enti  territoriali
 interessati  dal  procedimento  di  una quota, non inferiore al 5 per
 cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla
 vendita degli immobili valorizzati;
 c)  i  contratti  di trasferimento di ciascun bene sono approvati
 dal  Ministero  della  difesa.  L'approvazione puo' essere negata per
 sopravvenute   esigenze   di  carattere  istituzionale  dello  stesso
 Ministero;
 d)  le  alienazioni e permute dei beni individuati possono essere
 effettuate  a trattativa privata, qualora il valore del singolo bene,
 determinato   ai   sensi   della   lettera   b),   sia   inferiore  a
 quattrocentomila euro;
 e)  ai  fini  delle permute e delle alienazioni degli immobili da
 dismettere,  con  cessazione  del  carattere  demaniale, il Ministero
 della  difesa  comunica,  insieme  alle  schede  descrittive  di  cui
 all'articolo  12,  comma  3,  del  codice  dei  beni  culturali e del
 paesaggio,  di  cui  al  decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
 l'elenco  di  tali  immobili  al  Ministero per i beni e le attivita'
 culturali   che   si   pronuncia,  entro  il  termine  perentorio  di
 quarantacinque  giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine
 alla  verifica  dell'interesse storico-artistico e individua, in caso
 positivo,  le  parti  degli  immobili  stessi  soggette a tutela, con
 riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12,
 comma  2,  del  citato  codice.  Per  i  beni  riconosciuti  di  tale
 interesse,   l'accertamento  della  relativa  condizione  costituisce
 dichiarazione  ai  sensi  dell'articolo  13  dello  stesso codice. Le
 approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice di cui al
 decreto  legislativo  n.  42  del 2004 sono rilasciate o negate entro
 novanta  giorni  dalla  ricezione  della istanza. Le disposizioni del
 citato  codice  di  cui  al decreto legislativo n. 42 del 2004, parti
 prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.
 Concessioni idroelettriche
 483. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
 sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
 "l.   L'amministrazione  competente,  cinque  anni  prima  dello
 scadere  di  una  concessione  di  grande derivazione d'acqua per uso
 idroelettrico  e  nei  casi  di  decadenza,  rinuncia e revoca, fermo
 restando  quanto  previsto dal comma 4, ove non ritenga sussistere un
 prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto
 o  in  parte  incompatibile  con  il  mantenimento  dell'uso  a  fine
 idroelettrico,  indice  una  gara  ad evidenza pubblica, nel rispetto
 della  normativa  vigente e dei principi fondamentali di tutela della
 concorrenza,    liberta'   di   stabilimento,   trasparenza   e   non
 discriminazione,   per   l'attribuzione   a   titolo   oneroso  della
 concessione  per un periodo di durata trentennale, avendo particolare
 riguardo  ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del
 bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o
 della potenza istallata.
 2.  Il  Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il
 Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, sentito il
 gestore  della rete di trasmissione nazionale, determina, con proprio
 provvedimento  i  requisiti  organizzativi  e  finanziari  minimi,  i
 parametri  di aumento dell'energia prodotta e della potenza istallata
 concernenti la procedura di gara";
 b) i commi 3 e 5 sono abrogati.
 Mercato interno dell'energia elettrica
 484.  E'  abrogato  l'articolo 16 del decreto legislativo 16 marzo
 1999, n. 79.
 Concessioni di derivazione idroelettrica
 485.  In  relazione  ai  tempi  di  completamento  del processo di
 liberalizzazione   e   integrazione   europea   del  mercato  interno
 dell'energia  elettrica,  anche per quanto riguarda la definizione di
 principi  comuni  in  materia di concorrenza e parita' di trattamento
 nella  produzione  idroelettrica,  tutte  le  grandi  concessioni  di
 derivazione  idroelettrica,  in  corso alla data di entrata in vigore
 della presente legge, sono prorogate di dieci anni rispetto alle date
 di  scadenza previste nei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 12 del decreto
 legislativo  16  marzo  1999, n. 79, purche' siano effettuati congrui
 interventi  di  ammodernamento degli impianti, come definiti al comma
 487.
 Canone dovuto dai titolari della concessione
 486.  Il  soggetto  titolare  della  concessione versa entro il 28
 febbraio per quattro anni, a decorrere dal 2006, un canone aggiuntivo
 unico,  riferito  all'intera  durata  della concessione, pari a 3.600
 euro  per  MW di potenza nominale installata e le somme derivanti dal
 canone affluiscono all'entrata del bilancio delle Stato per l'importo
 di 50 milioni di euro per ciascun anno, e ai comuni interessati nella
 misura di 10 milioni di euro per ciascun anno.
 Ammodernamento impianti
 487.  Ai  fini  di  quanto  previsto dal comma 485, si considerano
 congrui  interventi  di  ammodernamento  tutti gli interventi, non di
 manutenzione  ordinaria  o  di mera sostituzione di parti di impianto
 non attive, effettuati o da effettuare nel periodo compreso fra il 1°
 gennaio  1990  e le scadenze previste dalle norme vigenti prima della
 data di entrata in vigore della presente legge, i quali comportino un
 miglioramento    delle    prestazioni   energetiche   ed   ambientali
 dell'impianto  per  una spesa complessiva che, attualizzata alla data
 di  entrata  in  vigore  della  presente legge sulla base dell'indice
 Eurostat e rapportata al periodo esaminato, non risulti inferiore a 1
 euro  per  ogni  MWh  di  produzione netta media annua degli impianti
 medesimi.  Per  le concessioni che comprendano impianti di pompaggio,
 la  produzione  media  netta  annua di questi ultimi va ridotta ad un
 terzo ai fini del calcolo dell'importo degli interventi da effettuare
 nell'ambito della derivazione.
 Autocertificazione
 488.  I  titolari  delle  concessioni,  a  pena  di nullita' della
 proroga,  autocertificano entro 6 mesi dalle scadenze di cui ai commi
 precedenti  l'entita'  degli  investimenti  effettuati  o  in corso o
 deliberati  e forniscono la relativa documentazione. Entro i sei mesi
 successivi   le  amministrazioni  competenti  possono  verificare  la
 congruita'    degli    investimenti   autocertificati.   Il   mancato
 completamento  nei termini prestabiliti degli investimenti deliberati
 o in corso e' causa di decadenza della concessione.
 
 
 Previsioni   contenute   nel   bando   di  gara  per  le  concessioni
 idroelettriche
 489.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, commi primo
 e  secondo, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933,
 n.  1775,  il bando di gara per concessioni idroelettriche puo' anche
 prevedere  il  trasferimento  della  titolarita'  del  ramo d'azienda
 relativo  all'esercizio  della  concessione,  comprensivo  di tutti i
 rapporti    giuridici,    dal   concessionario   uscente   al   nuovo
 concessionario,  secondo modalita' dirette a garantire la continuita'
 gestionale   e   ad   un   prezzo,   entrambi   predeterminati  dalle
 amministrazioni  competenti  e dal concessionario uscente prima della
 fase di offerta e resi noti nei documenti di gara.
 Mancato accordo sul prezzo della concessione
 490.  In  caso  di  mancato  accordo  si  provvede  alle  relative
 determinazioni  attraverso  tre  qualificati  e indipendenti soggetti
 terzi  di  cui  due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti,
 che  ne  sopportano  i relativi oneri, ed il terzo dal Presidente del
 tribunale    territorialmente   competente,   che   operano   seconde
 sperimentate  metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di
 mercato.
 Competenza statale delle concessioni idroelettriche
 491.  Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di
 competenza  legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117,
 secondo  comma,  lettera  e)  della Costituzione e attuano i principi
 comunitari resi nel parere motivato della Commissione europea in data
 4 gennaio 2004.
 Norme di adeguamento
 492.  Entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della
 presente legge le regioni e le province autonome armonizzano i propri
 ordinamenti alle norme dei commi da 483 a 491.
 Sogin-componente tariffaria A2
 493. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 298, della
 legge  30  dicembre  2004,  n.  311, a decorrere dall'anno 2006, sono
 assicurate  maggiori  entrate,  pari  a  35  milioni  di  euro annui,
 mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota
 degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia
 elettrica,  definito  ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto
 legislativo  16  marzo  1999,  n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del
 decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni,
 dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.
 Funzioni amministrative provincie autonome
 494.  A decorrere dal 1° gennaio 2006 sono sospesi i trasferimenti
 erariali  per  le  funzioni  amministrative  trasferite in attuazione
 della  legge  15 marzo 1997, n. 59, con riferimento a quegli enti che
 gia'  fruiscono  dell'integrale  finanziamento  a carico del bilancio
 dello  Stato  per  le  medesime  funzioni.  A  valere  sulle  risorse
 derivanti   dall'attuazione   del  presente  comma,  i  trasferimenti
 erariali in favore dei comuni delle province confinanti con quelle di
 Trento e di Bolzano sono incrementati di 10 milioni di euro.
 Plusvalenze immobili
 495. Nel quadro delle attivita' di contrasto all'evasione fiscale,
 l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza destinano
 quote  significative  delle  loro  risorse  al  settore delle vendite
 immobiliari,  avvalendosi delle facolta' rispettivamente previste dal
 titolo  IV  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
 1973,  n.  600,  e  dagli  articoli 51 e 52 del testo unico di cui al
 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
 Cessioni a titolo oneroso di immobili e terreni
 496.  In  caso  di  cessioni  a  titolo  oneroso  di beni immobili
 acquistati  o  costruiti  da  non  piu'  di cinque anni, e di terreni
 suscettibili  di  utilizzazione  edificatoria  secondo  gli strumenti
 urbanistici   vigenti  al  momento  della  cessione,  all'atto  della
 cessione  e  su  richiesta  della parte venditrice resa al notaio, in
 deroga  alla  disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b),
 del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del
 Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
 modificazioni,  sulle  plusvalenze  realizzate si applica un'imposta,
 sostituiva  dell'imposta  sul reddito, del 12,50 per cento. A seguito
 della  richiesta,  il  notaio  provvede  anche  all'applicazione e al
 versamento  dell'imposta  sostitutiva  della  plusvalenza  di  cui al
 precedente  periodo,  ricevendo  la  provvista dal cedente. Il notaio
 comunica  altresi'  all'Agenzia  delle  entrate  i dati relativi alle
 cessioni  di cui al primo periodo, secondo le modalita' stabilite con
 provvedimento del direttore della predetta Agenzia.
 
 
 Base  imponibile  dell'imposta  di  registro per cessioni tra persone
 fisiche
 497.  In  deroga  alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo
 unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
 decreto  del  Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per
 le  sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell'esercizio
 di  attivita'  commerciali,	artistiche  o  professionali,  aventi  ad
 oggetto  immobili  ad  uso  abitativo e relative pertinenze, all'atto
 della  cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio,
 la  base  imponibile  ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e
 catastali e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
 dell'articolo  52,  commi  4  e  5,  del citato testo unico di cui al
 decreto   del   Presidente   della   Repubblica   n.  131  del  1986,
 indipendentemente  dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Gli
 onorari notarili sono ridotti del 20 per cento.
 Esclusione da accertamento
 498.  I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai
 commi  496 e 497 sono esclusi dai controlli di cui al comma 495 e nei
 loro  confronti  non trovano applicazione le disposizioni di cui agli
 articoli 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
 29  settembre  1973, n. 600, e 52, comma 1, del citato testo unico di
 cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.
 Programmazione fiscale per imprenditori e lavoratori autonomi
 499.  E' introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in
 corso  al  l°  gennaio  2006, l'istituto della programmazione fiscale
 alla  quale  possono  accedere  i titolari di reddito d'impresa e gli
 esercenti  arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o
 i  parametri  per  il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004.
 L'accettazione     della     programmazione     fiscale     determina
 preventivamente,   per  un  triennio,  o  fino  alla  chiusura  della
 liquidazione,   se   di   durata   inferiore,   per  le  societa'  in
 liquidazione,   la   base  imponibile  caratteristica  dell'attivita'
 svolta:
 a)  da  assumere  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  con una
 riduzione  della  imposizione  fiscale  e  contributiva  per  la base
 imponibile eccedente quella programmata;
 b)  da  assumere  ai fini della imposta regionale sulle attivita'
 produttive.
 Esclusione della programmazione fiscale
 500.  Non  sono  ammessi alla programmazione fiscale i titolari di
 reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
 a)   per   i   quali   sussistano   cause   di  esclusione  o  di
 inapplicabilita'  degli  studi  di  settore  o  dei  parametri per il
 periodo di imposta in corso al l° gennaio 2004;
 b)  che  svolgono  dal  1°  gennaio 2005 una attivita' diversa da
 quella esercitata nell'anno 2004;
 c)   che   hanno   omesso  di  dichiarare  il  reddito  derivante
 dall'attivita'  svolta  nel  periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
 2004   o   che  hanno  presentato  per  tale  periodo  d'imposta  una
 dichiarazione   dei   redditi  o  IRAP  con  dati  insufficienti  per
 l'elaborazione della proposta di cui al comma 501;
 d)  che  hanno  omesso  di  presentare  la  dichiarazione ai fini
 dell'imposta  sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2004 o che
 hanno  presentato  per  tale  annualita'  una  dichiarazione con dati
 insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 501;
 e)  che  hanno  omesso  di  comunicare  i  dati rilevanti ai fini
 dell'applicazione  degli  studi  di  settore  o  dei parametri per il
 periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004.
 Proposta di programmazione
 501.   La   proposta  individuale  di  programmazione  fiscale  e'
 formulata   sulla   base   di   elaborazioni   operate  dall'anagrafe
 tributaria,  tenendo  conto  delle risultanze dell'applicazione degli
 studi   di   settore   e   dei  parametri,  dei  dati  sull'andamento
 dell'economia  nazionale per distinti settori economici di attivita',
 della  coerenza  dei  componenti  negativi di reddito e di ogni altra
 informazione disponibile riferibile al contribuente.
 Perfezionamento della programmazione fiscale
 502.  La  programmazione  fiscale si perfeziona, ferma restando la
 congruita'  dei  ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di
 settore   o   dei   parametri  per  ciascun  periodo  d'imposta,  con
 l'accettazione  di  importi,  proposti  al  contribuente dall'Agenzia
 delle  entrate,  che  individuano  per un triennio la base imponibile
 caratteristica   dell'attivita'   svolta,   esclusi   gli   eventuali
 componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario.
 La  notifica effettuata entro il 31 dicembre 2005 di processi verbali
 di  constatazione  con esito positivo, redatti a seguito di attivita'
 istruttorie  effettuate  ai  sensi  degli articoli 33 del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600, e 52 del
 decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di
 avvisi   di   accertamento   o   rettifica,   nonche'  di  inviti  al
 contraddittorio  di  cui  all'articolo  5  del decreto legislativo 19
 giugno  1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
 sul  valore  aggiunto  o  dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in
 corso  al  1°  gennaio 2004, comporta che la proposta di cui al comma
 501 sia formulata dall'Ufficio, su iniziativa del contribuente.
 Accettazione della programmazione fiscale da parte del contribuente
 503.  L'accettazione  della  proposta di programmazione fiscale e'
 comunicata  dal  contribuente  entro il 16 ottobre 2006; nel medesimo
 termine  la proposta puo' essere altresi' definita in contraddittorio
 con  il  competente  ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate, anche con
 l'assistenza  degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e
 3,  del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
 22   luglio   1998,  n.  322,  esclusivamente  nel  caso  in  cui  il
 contribuente  sia in grado di documentare la non correttezza dei dati
 contabili  e  strutturali  presi  a  base  per  la formulazione della
 proposta.
 
 
 Effetti  della programmazione fiscale ai fini dell'accertamento delle
 imposte dirette, dell'Irap e dei contributi previdenziali
 504.   Per   i   periodi   d'imposta  oggetto  di  programmazione,
 relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti
 o professioni:
 a)   sono   inibiti   i   poteri   spettanti  all'amministrazione
 finanziaria  sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del
 decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
 successive modificazioni;
 b)  per  la  parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma
 restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al
 reddito  complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonche' quella
 applicabile  ai  fini  dell'imposta  sul reddito delle societa', sono
 ridotte di 4 punti percentuali;
 c)  i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la
 parte  programmata,  fatto  salvo  il minimale reddituale previsto ai
 fini   contributivi;   restano   salve   le  prerogative  degli  enti
 previdenziali di diritto privato, nonche' la facolta' di effettuare i
 versamenti su base volontaria;
 d)  l'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive si applica
 esclusivamente per la parte programmata.
 Effetti della programmazione fiscale ai fini IVA
 505. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 504, ai fini
 dell'imposta sul valore aggiunto:
 a)  il  contribuente  assolve ordinariamente a tutti gli obblighi
 formali  e  sostanziali  previsti  dal  decreto  del Presidente della
 Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633, e successive modificazioni, e
 dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
 b)  all'ammontare  degli  eventuali maggiori ricavi o compensi da
 dichiarare  rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si
 applica,  tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad
 imposta   ovvero   soggette   a  regimi  speciali,  l'aliquota  media
 risultante  dal  rapporto  tra  l'imposta  relativa  alle  operazioni
 imponibili,  diminuita  di  quella  relativa  alle  cessioni  di beni
 ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
 c)   sono   inibiti   i   poteri   spettanti  all'amministrazione
 finanziaria  in  base  alle  disposizioni  di  cui  agli articoli 54,
 secondo  comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
 modificazioni.
 Esclusione da inibizione poteri accertativi: accertamento parziale
 506.  In  caso  di  divergenza  tra  gli  importi risultanti dalle
 dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella
 dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia
 delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito
 oggetto  della  programmazione  nonche',  per  l'imposta  sul  valore
 aggiunto,  in  ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o
 compensi  caratteristici  a  base  della  stessa, salve le ipotesi di
 documentati  accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima
 ipotesi  trova  applicazione  il  procedimento  di  accertamento  con
 adesione  previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La
 disposizione  di  cui  al presente comma si applica anche nel caso di
 mancato  adeguamento  alle  risultanze  degli  studi di settore o dei
 parametri.
 Esclusione da inibizione poteri accertativi: accertamento induttivo
 507.  L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma,
 lettere  a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto
 del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
 successive  modificazioni,  e  all'articolo  55,  secondo  comma, del
 decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
 successive  modificazioni,  e  le  disposizioni  di cui al comma 504,
 lettere  b),  c)  e  d),  non  operano  qualora il reddito dichiarato
 differisca  da  quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti
 gli  obblighi  sostanziali di cui al comma 505, lettera a), ovvero il
 contribuente  non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai
 fini  delle  imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di
 cui   al  comma  504,  lettere  b),  c)  e  d),  qualora  il  reddito
 effettivamente  conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello
 dichiarato.  L'inibizione dei poteri di cui ai commi 504, lettera a),
 e 505, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 504, lettere b),
 c)  e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano
 le  fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto
 legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
 Esclusione da inibizione poteri accertativi
 508. Salva l'applicazione del comma 503, nei casi in cui a seguito
 di    controlli    e    segnalazioni,    anche   di   fonte   esterna
 all'amministrazione  finanziaria,  emergano dati ed elementi difformi
 da  quelli  comunicati  dal contribuente, qualora presi a base per la
 formulazione  della  proposta,  o siano constatate, per il periodo di
 imposta  2004,  condotte  che  integrano  le  fattispecie di cui agli
 articoli  da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000,
 n.  74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui
 ai  commi 504, lettera a), e 505, lettera c), nonche' le disposizioni
 di  cui  al comma 504, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al
 presente  comma  non  operano  qualora  la  difformita'  dei  dati ed
 elementi  sia  di  scarsa  entita' tale da determinare una variazione
 degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi
 restando  la  maggiore  imposta  comunque  dovuta  nonche' i relativi
 interessi.
 
 
 Cessazione effetti della Programmazione fiscale in caso di variazione
 reddito nel triennio
 509.  Nel  caso  in cui l'attivita' effettivamente esercitata vari
 nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa
 di  avere  effetto  dal  periodo  d'imposta nel corso del quale si e'
 verificata  la  variazione.  Con decreto del Ministro dell'economia e
 delle  finanze, di natura non regolamentare, e' possibile individuare
 le    singole    categorie   di   contribuenti   nei   cui   riguardi
 progressivamente,  nel  corso  del  triennio,  decorre l'applicazione
 della  programmazione  fiscale  e,  conseguentemente, rideterminare i
 periodi  d'imposta  di  cui  al comma 500, per i contribuenti nei cui
 confronti  la  programmazione  fiscale  opera  a decorrere da periodi
 d'imposta  diversi  da  quello indicato al comma 499. Con decreto del
 Ministro  dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare,
 sono  approvate  le  note  metodologiche  per  la  formulazione della
 proposta  di  cui  al  comma  501.  Con  provvedimento  del direttore
 dell'Agenzia  delle entrate sono definite le modalita' di invio delle
 proposte,  anche  in  via  telematica,  direttamente  al contribuente
 ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi
 2-bis  e  3,  del  regolamento di cui al decreto del Presidente della
 Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' le modalita' di adesione.
 Proposta di adeguamento per anni pregressi
 510.  Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione
 di  cui  al  comma  499, l'Agenzia delle entrate formula altresi' una
 proposta  di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo,
 nonche'  della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
 produttive,  relativi  ai  periodi di imposta in corso al 31 dicembre
 2003  ed al 31 dicembre 2004, per i quali le dichiarazioni sono state
 presentate  entro il 31 ottobre 2005, sulla base di maggiori ricavi o
 compensi   determinati   a   seguito   di   elaborazioni   effettuate
 dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 501.
 Imposta sostitutiva per anni pregressi
 511.  Agli importi di cui al comma 510 si applica, per le societa'
 di  capitali  che  non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui
 agli  articoli  115  e  116  del  testo  unico  di cui al decreto del
 Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, una imposta
 sostitutiva  delle  imposte sui redditi, delle relative addizionali e
 dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, del 28 per cento e
 per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
 IVA per anni pregressi
 512. L'accettazione delle proposte di cui al comma 510 comporta il
 pagamento  dell'imposta  sul  valore  aggiunto determinata applicando
 all'ammontare  dei  maggiori  ricavi  o  compensi, tenuto conto della
 esistenza  di  operazioni  non  soggette ad imposta ovvero soggette a
 regimi   speciali,  l'aliquota  media  risultante  dal  rapporto  tra
 l'imposta  relativa  alle  operazioni imponibili, diminuita di quella
 relativa  alle  cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari
 dichiarato.
 Versamenti per anni pregressi
 513. L'adeguamento di cui al comma 510, consentito ai contribuenti
 che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 499, si
 perfeziona  con  il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di
 applicazione  dell'istituto  previsto dal comma 499, degli importi di
 cui  ai  commi  511 e 512. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi
 calcolati  a  titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere
 inferiori  a  3.000 euro per le societa' di capitali e 1.500 euro per
 gli  altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni
 ed interessi.
 Rateizzazione, versamento e riscossione
 514.   Qualora   gli   importi  da  versare  complessivamente  per
 l'adeguamento  di  cui  al comma 510 eccedano la somma di 10.000 euro
 per  le  societa' di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il
 50  per  cento  dell'importo  eccedente  puo' essere versato entro il
 successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere
 dal  giorno  successivo  alla  data  di  cui  al  comma 513. L'omesso
 versamento  nei termini indicati nel periodo precedente non determina
 l'inefficacia  della  definizione;  per  il  recupero delle somme non
 corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo,
 a  titolo  definitivo,  nonche' alla notifica delle relative cartelle
 entro  il  31  dicembre  del  secondo  anno successivo al termine del
 versamento,  ed  e'  dovuta  una  sanzione pari al 30 per cento delle
 somme  non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito
 entro  i  30  giorni  successivi  alle  rispettive  scadenze,  e  gli
 interessi  legali.  Non e' applicabile l'istituto del ravvedimento di
 cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
 Ulteriore azione accertatrice: accertamento con adesione
 515. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 510 rende
 applicabili  le  disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera
 a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
 Esclusione rilevanza perdite
 516.  L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma
 510  esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite
 risultanti  dalla  dichiarazione.  E  pertanto  escluso  e, comunque,
 inefficace  il  riporto  a  nuovo delle predette perdite. E' altresi'
 escluso  il  riporto  al  periodo  d'imposta  successivo  del credito
 d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative
 ai  periodi  d'imposta  oggetto  di  definizione, nonche' il rimborso
 risultante dalle medesime dichiarazioni.
 Applicabilita' accertamento con adesione
 517.  La  notifica  effettuata entro il 31 dicembre antecedente il
 primo  anno  di applicazione dell'istituto previsto dal comma 499, di
 processi  verbali  di  constatazione  con  esito  positivo, redatti a
 seguito  di  attivita' istruttorie effettuate ai sensi degli articoli
 33  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
 600,  e  52  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre
 1972,  n.  633,  di  avvisi  di  accertamento o rettifica, nonche' di
 inviti   al   contraddittorio  di  cui  all'articolo  5  del  decreto
 legislativo  19  giugno  1997,  n.  218,  ai  fini  delle imposte sui
 redditi,   dell'imposta   sul  valore  aggiunto  ovvero  dell'imposta
 regionale  sulle  attivita' produttive, relativi ai periodi d'imposta
 di  cui  al  comma  510,  comporta  l'integrale  applicabilita' delle
 disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
 Esclusione da adeguamento anni pregressi
 518. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 510 i soggetti:
 a)   per   i   quali   sussistano   cause   di  esclusione  o  di
 inapplicabilita' degli studi di settore o dei parametri per i periodi
 di imposta di cui al comma 510;
 b)  che  non  erano in attivita' in uno dei periodi di imposta di
 cui al comma 510;
 c)   che   hanno   omesso  di  dichiarare  il  reddito  derivante
 dall'attivita'  svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o
 che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei
 redditi  ed  IRAP  con  dati  insufficienti  per l'elaborazione della
 proposta di cui al comma 510;
 d)  che  hanno  omesso  di  presentare  la  dichiarazione ai fini
 dell'imposta  sul valore aggiunto per le annualita' d'imposta oggetto
 di  definizione  o  che  hanno  presentato  per  tali  annualita' una
 dichiarazione   con   dati  insufficienti  per  l'elaborazione  della
 proposta di cui al comma 510;
 e)  che  hanno  omesso  di  comunicare  i  dati rilevanti ai fini
 dell'applicazione  degli  studi  di  settore  o  dei  parametri per i
 periodi di imposta di cui al comma 510;
 f)  nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre
 antecedente  il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal
 comma  499,  per  i  periodi  di imposta di cui al comma 510 e per le
 annualita' di imposta 2003 e 2004 ai fini IVA, condotte che integrano
 le  fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto
 legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
 Soppressione Pianificazione fiscale concordata
 519. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da
 387  a  398, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I contribuenti che
 si  avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i
 versamenti  in  acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e
 dell'IRAP  in  base  alle  imposte  dovute  per  il  medesimo periodo
 d'imposta  tenendo  conto  della  maggiore  base imponibile derivante
 dalla programmazione medesima.
 Implementazione attivita' di contrasto all'evasione
 520.  L'Agenzia  delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza
 programmano l'impiego di maggiore capacita' operativa per l'attivita'
 di  contrasto all'evasione nei confronti dei soggetti per i quali non
 trova applicazione la programmazione fiscale.
 Ammortamento avviamento in 18 anni
 521.  All'articolo 103, comma 3, del testo unico di cui al decreto
 del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, come
 modificato   dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  30
 settembre  2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
 dicembre  2005,  n.  248,  le  parole: "un ventesimo" sono sostituite
 dalle seguenti: "un diciottesimo".
 
 
 Riduzione  quote  di  ammortamento  beni  strumentali per l'esercizio
 delle attivita' regolate
 522.  Nell'articolo  11-quater, comma 2, alinea, del decreto-legge
 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
 2  dicembre 2005, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
 ", e riducendo il risultato del 20 per cento".
 Potenziamento azione vigilanza Ministero lavoro, INPS e INAIL
 523. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto
 nazionale  della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per
 l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  fermo
 restando l'espletamento delle ordinarie attivita' ispettive e secondo
 quanto  previsto  dal  decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, in
 materia  di  coordinamento  dell'attivita'  di  vigilanza, conseguono
 maggiori   diritti  accertati  per  contributi  obbligatori  e  premi
 assicurativi  evasi  nonche'  per sanzioni amministrative e civili. A
 tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e
 l'INAIL,  nel triennio 2006-2008, potenziano l'azione di vigilanza in
 materia di lavoro e legislazione sociale, attraverso la realizzazione
 di  appositi piani di intervento, anche mediante attivita' congiunta,
 finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e irregolare nei settori
 a  maggiore  rischio  di  evasione  ed  elusione contributiva nonche'
 attraverso  un  incremento  dell'impiego  delle risorse del personale
 ispettivo   nella   attivita'  di  contrasto  al  lavoro  sommerso  e
 irregolare  in  misura  non  inferiore  al  20  per cento medio annuo
 rispetto a quanto pianificato per l'anno 2005.
 
 
 Assunzioni personale presso il Ministero del lavoro e delle politiche
 sociali
 524.  Ai fini di cui al comma 523, il Ministero del lavoro e delle
 politiche  sociali,  e' altresi' autorizzato, in deroga al divieto di
 procedere  a  nuove  assunzioni  disposto  dall'articolo 1, comma 95,
 della  legge  30  dicembre  2004  n. 311, ad assumere i vincitori dei
 concorsi per 795 ispettori del lavoro e 75 ispettori tecnici, banditi
 rispettivamente  con  decreto direttoriale del 15 novembre 2004 e del
 16  novembre  2004,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale, 4a Serie
 Speciale, n. 93 del 23 novembre 2004. Al conseguente onere, pari a 20
 milioni  di euro per l'anno 2006 e a 30,5 milioni di euro a decorrere
 dall'anno   2007,   si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
 dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della
 legge  17  maggio 1999, n. 144. La finalizzazione di cui all'articolo
 9,  comma  1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' ridotta a 5 milioni
 di  euro  a  decorrere  dall'anno  2005.  La  finalizzazione  di  cui
 all'articolo  3,  comma  8,  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
 ridotta a 5,16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
 Definizione di apparecchi idonei per il gioco lecito
 525.  Il  comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di
 pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
 successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
 "6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:
 a)  quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica
 di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
 Repubblica  26  ottobre  1972, n. 640, e successive modificazioni, si
 attivano  con  l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi
 strumenti  di  pagamento  elettronico  definiti con provvedimenti del
 Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione autonoma
 dei  monopoli  di  Stato,  nei  quali  gli  elementi  di  abilita'  o
 intrattenimento  sono  presenti  insieme  all'elemento  aleatorio, il
 costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita
 e'  di  quattro  secondi  e  che  distribuiscono  vincite  in denaro,
 ciascuna  comunque  di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla
 macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio
 in  modo  non predeterminabile su un ciclo complessivo di non piu' di
 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle
 somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il
 gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
 b)   quelli,   facenti   parte  della  rete  telematica  di  cui
 all'articolo  14-bis,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente della
 Repubblica  26  ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che
 si  attivano  esclusivamente  in  presenza  di  un collegamento ad un
 sistema  di  elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con
 regolamento  del  Ministro  dell'economia e delle finanze di concerto
 con  il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
 comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo
 conto delle specifiche condizioni di mercato:
 1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna partita;
 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
 3)  l'importo  massimo  e  le  modalita'  di  riscossione delle
 vincite;
 4)  le specifiche di immodificabilita' e di sicurezza, riferite
 anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
 5)  le  soluzioni  di  responsabilizzazione  del  giocatore  da
 adottare sugli apparecchi;
 6)  le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e
 degli  altri  punti  autorizzati  alla  raccolta  di giochi nei quali
 possono  essere  installati  gli  apparecchi  di  cui  alla  presente
 lettera".
 Applicazione di un prelievo erariale unico sulle somme giocate
 526. Agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b),
 del  testo  unico  di  cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
 successive  modificazioni,  si  applica  un  prelievo erariale unico,
 fissato con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da
 adottare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
 1988, n. 400. L'aliquota del prelievo non puo' essere inferiore all'8
 per cento ne' superiore al 12 per cento delle somme giocate.
 Termini e modalita' di assolvimento del prelievo unico
 527.  All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
 il comma 13-bis e' sostituito dal seguente:
 "13-bis.  Con  provvedimenti  del Ministero dell'economia e delle
 finanze  -  Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato, sono
 definiti  i  termini  e  le  modalita'  di  assolvimento del prelievo
 erariale  unico  relativo agli apparecchi da intrattenimento previsti
 dall'articolo  110,  comma 6, del testo unico di cui al regio decreto
 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni".
 
 
 Nulla   osta  rilasciato  dell'amministrazione  finanziaria  per  gli
 apparecchi da divertimento e intrattenimento
 528.  All'articolo  38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000,
 n.  388,  e  successive  modificazioni, le parole: "commi 6 e 7" sono
 sostituite dalle seguenti: "commi 6, lettera a), e 7".
 Requisiti per il rilascio del nulla osta
 529.  All'articolo  38  della  legge  23  dicembre 2000, n. 388, e
 successive modificazioni, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
 "6.  Ai  fini  del  rilascio  dei nulla osta di cui ai precedenti
 commi, e' necessario il possesso delle licenze previste dall'articolo
 86,  terzo  comma,  lettera  a) o b), del testo unico di cui al regio
 decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni".
 
 
 Modifiche  alla  disciplina relativa alla concessione per la gestione
 telematica degli apparecchi da gioco
 530.  Entro  il  1°  luglio  2006 e secondo modalita' definite con
 provvedimenti   del   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  -
 Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:
 a)  gli  apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a),
 del  testo  unico  di  cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
 successive  modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi
 pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati
 dotati  di  apparati  per  la connessione alla rete telematica di cui
 all'articolo  14-bis,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente della
 Repubblica  26  ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che
 garantiscano la sicurezza e l'immodificabilita' della registrazione e
 della  trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti
 dei  suddetti  apparati  sono  definiti  entro  un mese dalla data di
 entrata in vigore della presente legge;
 b)  il  canone  di  concessione  previsto  dalla  convenzione  di
 concessione  per la conduzione operativa della rete telematica di cui
 all'articolo   14-bis   del   citato  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  n.  640  del  1972, e' fissato nella misura dello 0,8 per
 cento delle somme giocate;
 c)  l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riconosce ai
 concessionari  della  rete telematica un compenso, fino ad un importo
 massimo  dello  0,5  per  cento  delle  somme  giocate,  definito  in
 relazione:
 1)  agli  investimenti  effettuati in ragione di quanto previsto
 dalla lettera a);
 2)  ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di
 funzionamento degli apparecchi di gioco.
 Calcolo del prelievo erariale unico
 531.  A  partire  dal  1°  luglio 2006, il prelievo erariale unico
 sulle  somme giocate con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,
 lettera  a),  del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
 n.  773,  e  successive modificazioni, e' fissato nella misura del 12
 per cento delle somme giocate.
 Rete telematica
 532.   In  relazione  agli  interventi  previsti  dal  comma  530,
 necessari  ad adeguare la rete telematica di cui all'articolo 14-bis,
 comma  4,  del  citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640
 del  1972,  e  successive modificazioni, il termine della concessione
 per  la conduzione operativa della rete telematica e' prorogato al 31
 ottobre 2010.
 Requisiti dei terzi incaricati della raccolta delle giocate
 533.  Ai  fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 497, della
 legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  l'Amministrazione  autonoma dei
 monopoli  di  Stato  definisce, entro il 31 gennaio 2006, i requisiti
 che  devono possedere i terzi eventualmente incaricati della raccolta
 delle   giocate  dai  concessionari  della  rete  telematica  di  cui
 all'articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della
 Repubblica  n.  640 del 1972, e successive modificazioni. Entro il 31
 marzo  2006,  i concessionari presentano all'Amministrazione l'elenco
 dei soggetti incaricati.
 Licenza per gli apparecchi e i congegni automatici
 534.  Il  terzo  comma  dell'articolo 86 del testo unico di cui al
 regio  decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e'
 sostituito dal seguente.
 "Relativamente    agli    apparecchi    e   congegni   automatici,
 semiautomatici  ed  elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7,
 la licenza e' altresi' necessaria:
 a) per l'attivita' di produzione o di importazione;
 b)   per  l'attivita'  di  distribuzione  e  di  gestione,  anche
 indiretta;
 c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi
 da quelli gia' in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo
 comma  o  di  cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre
 aree aperte al pubblico od in circoli privati".
 Comunicazioni dell'AAMS
 535.  Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
 autonoma dei monopoli di Stato, fermi i poteri dell'autorita' e della
 polizia  giudiziaria  ove  il  fatto  costituisca  reato, comunica ai
 fornitori  di  connettivita'  alla rete Internet ovvero ai gestori di
 altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in
 relazione    ad    esse    forniscono   servizi   telematici   o   di
 telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le predette reti, di
 giochi,  scommesse  o  concorsi  pronostici  con vincite in denaro in
 difetto  di  concessione,  autorizzazione,  licenza  od  altro titolo
 autorizzatorio  o  abilitativo o, comunque, in violazione delle norme
 di  legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti
 dall'Amministrazione stessa.
 Obblighi dei destinatari delle comunicazioni
 536.  I destinatari delle comunicazioni hanno l'obbligo di inibire
 l'utilizzazione  delle  reti, delle quali sono gestori o in relazione
 alle  quali  forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle
 scommesse o dei concorsi pronostici, di cui al comma 535, adottando a
 tal fine misure tecniche idonee in conformita' a quanto stabilito con
 uno  o piu' provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze
 - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
 Sanzioni per violazione degli obblighi
 537.  In  caso  di violazione dell'obbligo di cui al comma 536, si
 applica  una  sanzione  amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000
 euro  per  ciascuna  violazione  accertata. L'autorita' competente e'
 l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
 Cooperazione tra forze di polizia e AAMS
 538.  La  Polizia  postale  e  delle telecomunicazioni ed il Corpo
 della Guardia di finanza, avvalendosi dei poteri ad esso riconosciuti
 dal  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  68, cooperano con il
 Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione autonoma
 dei monopoli di Stato per l'applicazione delle disposizioni di cui ai
 commi  536  e  537,  secondo  i  criteri  e  le modalita' individuati
 dall'Amministrazione  stessa d'intesa con il Ministero dell'interno -
 Dipartimento della pubblica sicurezza.
 Previsione di rilascio dell'autorizzazione dell'AAMS
 539. All'articolo 4, comma 4-ter, della legge 13 dicembre 1989, n.
 401,  dopo  le  parole:  "apposita  autorizzazione", sono inserite le
 seguenti:   "del   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze  -
 Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".
 
 
 Esposizione  tabella  con indicazione giochi d'azzardo nonche' giochi
 vietati del questore
 540.  Il comma 1 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio
 decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive modificazioni, e'
 sostituito dal seguente:
 "1.  In  tutte  le  sale  da  biliardo  o  da gioco e negli altri
 esercizi,  compresi  i  circoli privati, autorizzati alla pratica del
 gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, e' esposta in luogo
 visibile  una  tabella,  predisposta  ed  approvata  dal  questore  e
 vidimata  dalle autorita' competenti al rilascio della licenza, nella
 quale  sono  indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo
 stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonche' le
 prescrizioni  ed  i  divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle
 sale  da  biliardo deve essere, altresi', esposto in modo visibile il
 costo della singola partita ovvero quello orario".
 Luogo di installazione degli apparecchi
 541.  Il comma 3 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio
 decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive modificazioni, e'
 sostituito dal seguente:
 "3.  L'installazione  degli  apparecchi  di cui ai commi 6 e 7 e'
 consentita  esclusivamente  negli  esercizi  commerciali o pubblici o
 nelle   aree  aperte  al  pubblico  ovvero  nei  circoli  privati  ed
 associazioni  autorizzati  ai  sensi  degli  articoli 86 o 88 ovvero,
 limitatamente  agli  apparecchi  di cui al comma 7, alle attivita' di
 spettacolo  viaggiante  autorizzate  ai  sensi  dell'articolo 69, nel
 rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti".
 Sanzioni amministrative per i gestori degli apparecchi
 542.  All'articolo  110 del testo unico di cui al regio decreto 18
 giugno  1931,  n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 8 e'
 inserito il seguente:
 "8-bis.  Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000
 euro  e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a
 quindici  giorni  e'  punito  chiunque, gestendo apparecchi di cui al
 comma  6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma
 8".
 Ulteriori sanzioni previste per il gioco d'azzardo
 543.  Il comma 9 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio
 decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive modificazioni, e'
 sostituito dal seguente:
 "9.  Ferme  restando  le sanzioni previste per il gioco d'azzardo
 dal codice penale:
 a)  chiunque  produce  od  importa,  per  destinarli all'uso sul
 territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non
 rispondenti  alle  caratteristiche  ed alle prescrizioni indicate nei
 commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative
 di  detti  commi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
 da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
 b)  chiunque  produce  od  importa,  per  destinarli all'uso sul
 territorio  nazionale,  apparecchi  e  congegni di cui ai commi 6 e 7
 sprovvisti  dei  titoli  autorizzatori  previsti  dalle  disposizioni
 vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
 3.000 euro per ciascun apparecchio;
 c)  chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa
 o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od
 in  circoli  ed  associazioni  di  qualunque  specie  di apparecchi o
 congegni  non  rispondenti  alle caratteristiche ed alle prescrizioni
 indicate   nei  commi  6  o  7  e  nelle  disposizioni  di  legge  ed
 amministrative  attuative  di  detti commi, e' punito con la sanzione
 amministrativa   pecuniaria   da  1.000  a  6.000  euro  per  ciascun
 apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque,
 consentendo  l'uso  in  luoghi  pubblici  od  aperti al pubblico o in
 circoli  ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni
 conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7
 e  nelle  disposizioni  di legge ed amministrative attuative di detti
 commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra
 specie, diversi da quelli ammessi;
 d)  chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa
 o  comunque  consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o
 in  circoli  ed  associazioni  di  qualunque  specie  di apparecchi e
 congegni   per   i   quali   non  siano  stati  rilasciati  i  titoli
 autorizzatori  previsti  dalle disposizioni vigenti, e' punito con la
 sanzione  amministrativa  pecuniaria  da 500 a 3.000 euro per ciascun
 apparecchio;
 e)  nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle
 lettere  a), b), c) e d) e' preclusa all'Amministrazione autonoma dei
 monopoli  di  Stato  la  possibilita'  di rilasciare all'autore della
 violazione   titoli  autorizzatori  concernenti  la  distribuzione  o
 l'installazione  di  apparecchi da intrattenimento, per un periodo di
 cinque anni;
 f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i
 congegni  non  siano  apposti  su  ogni  apparecchio,  si  applica la
 sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio".
 
 
 Confisca  per  gli  apparecchi,  sprovvisti di titoli autorizzatori e
 rapporto al Prefetto in caso di violazioni
 544.  All'articolo  110 del testo unico di cui al regio decreto 18
 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono
 inseriti i seguenti:
 "9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati
 i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che
 non  siano  rispondenti  alle  caratteristiche  ed  alle prescrizioni
 indicate   nei  commi  6  o  7  e  nelle  disposizioni  di  legge  ed
 amministrative  attuative  di detti commi, e' disposta la confisca ai
 sensi  dell'articolo  20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981,
 n.  689.  Nel  provvedimento  di  confisca e' disposta la distruzione
 degli  apparecchi  e  dei  congegni,  con  le modalita' stabilite dal
 provvedimento stesso.
 9-ter.  Per  la  violazione  del  divieto  di  cui  al comma 8 il
 rapporto  e'  presentato  al  prefetto territorialmente competente in
 relazione  al  luogo  in  cui e' stata commessa la violazione. Per le
 violazioni  previste  dal  comma  9  il  rapporto  e'  presentato  al
 direttore  dell'ufficio  regionale  dell'Amministrazione autonoma dei
 monopoli di Stato competente per territorio.
 9-quater.  Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le
 pene  pecuniarie  di  cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti
 dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168".
 Sospensione della licenza per i titolari
 545. Il comma 10 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio
 decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive modificazioni, e'
 sostituito dal seguente:
 "10.  Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e' titolare di
 licenza  ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi
 dell'articolo  3  della  legge  25  agosto 1991, n. 287, le licenze o
 autorizzazioni  sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e,
 in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis
 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689, sono revocate dal sindaco
 competente,  con  ordinanza  motivata  e  con  le  modalita' previste
 dall'articolo  19  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24
 luglio   1977,   n.  616,  e  successive  modificazioni.  I  medesimi
 provvedimenti  sono  disposti dal questore nei confronti dei titolari
 della licenza di cui all'articolo 88".
 Sospensione della licenza per gli autori degli illeciti
 546. Il comma 11 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio
 decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive modificazioni, e'
 sostituito dal seguente:
 "11.  Oltre  a  quanto  previsto  dall'articolo 100, il questore,
 quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravita' in relazione
 al  numero  degli  apparecchi  installati  ed alla reiterazione delle
 violazioni,  sospende  la  licenza  dell'autore degli illeciti per un
 periodo  non  superiore  a  quindici giorni, informandone l'autorita'
 competente  al  rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma
 del  presente  comma,  e'  computato  nell'esecuzione  della sanzione
 accessoria".
 Sanzioni in caso di violazioni antecedenti all'entrata in vigore
 547. Per le violazioni di cui all'articolo 110, comma 9, del testo
 unico  di  cui  al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
 modificazioni,  commesse  in data antecedente alla data di entrata in
 vigore  della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al
 tempo delle violazioni stesse.
 Controllo automatico dei versamenti da parte dell'AAMS
 548.  Dopo  l'articolo  14-bis  del  decreto  del Presidente della
 Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono inseriti i seguenti.
 "Art.  14-ter. - (Controllo dei versamenti di imposte relative ad
 apparecchi  e  congegni  per  il  gioco  lecito). - 1. Avvalendosi di
 procedure  automatizzate,  l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
 Stato  esegue,  entro  il  31  dicembre del secondo anno successivo a
 quello  di  scadenza  del  termine  per il pagamento dell'imposta, il
 controllo   dei   versamenti  effettuati  dai  contribuenti  per  gli
 apparecchi  e  congegni previsti all'articolo 110, comma 7, del testo
 unico  di  cui  al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
 modificazioni,    nonche'    per    gli   apparecchi   meccanici   od
 elettromeccanici.
 2.  Nel  caso  in  cui risultino omessi, carenti o intempestivi i
 versamenti  dovuti, l'esito del controllo automatizzato e' comunicato
 al   contribuente   per   evitare   la  reiterazione  di  errori.  Il
 contribuente puo' fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione
 autonoma  dei  monopoli  di Stato entro i trenta giorni successivi al
 ricevimento della comunicazione.
 3.  Con  decreti  del  Ministero  dell'economia e delle finanze -
 Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato, sono definite le
 modalita'  di  effettuazione dei controlli automatici di cui al comma
 1.
 Art.  14-quater.  -  (Iscrizione  a  ruolo  delle  somme dovute a
 seguito  dei  controlli automatici). - 1. Le somme che, a seguito dei
 controlli  automatici effettuati ai sensi dell'articolo 14-ter, comma
 1, risultano dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonche'
 di  interessi  e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono
 iscritte  direttamente  nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo
 nel  termine  di  decadenza  fissato  al  31  dicembre del terzo anno
 successivo  a  quello  di scadenza del termine per il pagamento delle
 imposte.  Per  la  determinazione  del  contenuto  del  ruolo,  delle
 procedure,  delle  modalita'  della  sua  formazione  e  dei tempi di
 consegna,  si  applica  il regolamento di cui al decreto del Ministro
 delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.
 2.  Le  cartelle  di  pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1
 devono  essere  notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
 del  quarto  anno  successivo a quello di scadenza del termine per il
 pagamento dell'imposta.
 3.  L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se
 il   contribuente  provvede  a  pagare,  con  le  modalita'  indicate
 nell'articolo  17  del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
 successive  modificazioni,  le  somme dovute, entro trenta giorni dal
 ricevimento  della comunicazione prevista dall'articolo 14-ter, comma
 2,    ovvero    della    comunicazione   definitiva   contenente   la
 rideterminazione,  in  sede  di  autotutela,  delle  somme  dovute, a
 seguito  dei  chiarimenti  forniti  dal contribuente. In questi casi,
 l'ammontare  delle  sanzioni amministrative previste e' ridotto ad un
 terzo  e  gli  interessi  sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese
 antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.
 Art.   14-quinquies.  -  (Disposizioni  in  materia  di  recupero
 dell'IVA  sugli  intrattenimenti).  -  1. Le disposizioni di cui agli
 articoli  14-ter  e  14-quater  possono  essere applicate anche dagli
 uffici  dell'Agenzia  delle entrate per il recupero dell'IVA connessa
 con  l'imposta  sugli  intrattenimenti. A tal fine, l'Amministrazione
 autonoma dei monopoli di Stato comunica all'Agenzia delle entrate, le
 violazioni   constatate  in  sede  di  controllo  dell'imposta  sugli
 intrattenimenti.  Per  quanto  non  previsto  dagli articoli 14-ter e
 14-quater si applicano le disposizioni in materia di IVA".
 Convenzione di concessione
 549.  All'articolo  8, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2003,
 n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.
 200, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al   primo   periodo,  le  parole:  "31  dicembre  2005"  sono
 sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007";
 b)   dopo   il  primo  periodo,  e'  inserito  il  seguente:  "La
 disposizione   di   cui   al   primo   periodo  non  si  applica  nei
 trecentosessantacinque   giorni   antecedenti   la   scadenza   della
 convenzione di concessione";
 c)  al  quarto  periodo,  le  parole:  "di cui al secondo e terzo
 periodo"  sono  sostituite  dalle seguenti: "di cui al terzo e quarto
 periodo".
 Imposizione fiscale sui tabacchi lavorati
 550. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.
 76, e successive modificazioni, in materia di imposizione fiscale sui
 tabacchi lavorati, e' sostituito dal seguente:
 "Per  le  sigarette,  le  tabelle  di  cui  al  primo  comma sono
 stabilite  con riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu'
 richiesta,  determinate  ogni  tre  mesi,  secondo i dati rilevati al
 primo giorno di ciascun trimestre solare".
 
 
 Variazione  dell'aliquota  di  base  della  tassazione  dei  tabacchi
 lavorati
 551.  Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e
 delle  finanze  -  Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato,
 tenuto  anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei
 prezzi  di  vendita  al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente
 intervenuti  ai  sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n.
 825,  e successive modificazioni, puo' essere aumentata l'aliquota di
 base  della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28,
 comma  1,  del  decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1993,  n.  427, al fine di
 assicurare il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni
 successivi.	
 
 
 Disposizioni  per  gli  enti  vigilati  dal Ministero delle politiche
 agricole e forestali
 552.  Per gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole
 e   forestali,   l'autorizzazione   alla   stipula  di  contratti  di
 collaborazione  coordinata  e  continuativa  di  cui  al comma 188 e'
 estesa  anche ad altre tipologie di contratti di lavoro autonomo, nel
 limite  di autorizzazione alle spese delle medesime amministrazioni e
 nel rispetto dei vincoli statuiti dal citato comma 188.
 Documento unico di regolarita' contributiva
 553.  Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie per
 la  realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono
 tenute a presentare il documento unico di regolarita' contributiva di
 cui  all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.
 210,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
 266.
 
 
 Fondo per le spese sostenute dalle famiglie per le esigenze abitative
 degli studenti universitari
 554. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
 finanze  e'  istituito,  in  via  sperimentale, un Fondo per le spese
 sostenute  dalle  famiglie  per  le esigenze abitative degli studenti
 universitari la cui dotazione, per l'anno 2006, e' fissata nel limite
 di 25 milioni di euro.
 Ripartizione delle risorse assegnate al Fondo
 555.  Le  risorse  assegnate  al  Fondo  di  cui al comma 554 sono
 successivamente  ripartite  tra  le regioni e le province autonome di
 Trento e di Bolzano, previa intesa con la Conferenza permanente per i
 rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
 di  Bolzano,  con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
 che ne fissa i criteri e le modalita'.
 Fondo nazionale per la comunita' giovanili
 556.  Al  fine  di  prevenire fenomeni di disagio giovanile legato
 all'uso di sostanze stupefacenti, e' istituito presso il Dipartimento
 nazionale  per  le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio
 dei  ministri,  "l'Osservatorio  per il disagio giovanile legato alle
 tossicodipendenze".  Presso  il Dipartimento di cui al presente comma
 e' altresi' istituito il "Fondo nazionale per le comunita' giovanili"
 per favorire le attivita' dei giovani in materia di sensibilizzazione
 e  prevenzione  del  fenomeno  delle  tossicodipendenze. La dotazione
 finanziaria del Fondo per l'anno 2006 e' fissata in 5 milioni di euro
 che,  nella  misura  del  5  per  cento, e' destinata ad attivita' di
 comunicazione,  informazione e monitoraggio relativamente al rapporto
 tra  giovani  e  tossicodipendenza  con  particolare riguardo a nuove
 forme  di  associazionismo giovanile, svolte dall'Osservatorio per il
 disagio  giovanile  legato alle tossicodipendenze; il restante 95 per
 cento  del Fondo viene destinato alle comunita' giovanili individuate
 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
 il  Ministro  dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta
 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale
 decreto,  di  natura  non  regolamentare, vengono determinati anche i
 criteri  per l'accesso al Fondo e le modalita' di presentazione delle
 istanze.
 
 
 Attivita'  convenzionale  tra  ANCI e Ministero dell'ambiente e della
 tutela del territorio
 557.  Per  la  raccolta  ed  elaborazione  dei  dati occorrenti al
 monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale fruibili
 anche   per   mantenere  aggiornata  e  confrontabile  l'informazione
 ambientale  di  cui  agli  articoli  8 e 9 del decreto legislativo 19
 agosto  2005,  n.  195,  di recepimento della direttiva 2003/4/CE del
 Parlamento   europeo  e  del  Consiglio,  del  28  gennaio  2003,  in
 conformita'  ai  principi  e  criteri di cui all'articolo 1, comma 8,
 della  legge  15  dicembre  2004, n. 308, e' disposta la prosecuzione
 delle  attivita'  gia' convenzionalmente assicurate dall'Associazione
 nazionale  dei comuni italiani a favore del Ministero dell'ambiente e
 della  tutela  del territorio per le proprie finalita' istituzionali.
 Con  regolamento  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
 territorio,  da  emanare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della
 legge  23  agosto  1988,  n.  400, sono definiti, in conformita' alla
 convenzione  in  essere,  criteri  e  modalita'  di funzionamento per
 regolamentare   la   prosecuzione   delle   suddette  attivita'.  Per
 l'attuazione  delle suddette finalita' viene annualmente destinata, a
 valere  sul capitolo 7090 "Fondo da ripartire per la difesa del suolo
 e  tutela  ambientale", una somma non inferiore all'1 per cento e non
 superiore  al  2 per cento, calcolata sui fondi del predetto capitolo
 di  spesa e determinata nel suo ammontare annuo con le modalita' ed i
 criteri definiti con il predetto regolamento.
 Personale a tempo determinato di Poste S.p.A.
 558.  All'articolo  2 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
 368, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
 "1-bis.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 1 si applicano anche
 quando  l'assunzione  sia  effettuata  da  imprese  concessionarie di
 servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di
 sei  mesi,  compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro
 mesi  per  periodi  diversamente  distribuiti e nella percentuale non
 superiore  al  15  per  cento dell'organico aziendale, riferito al 1°
 gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni
 sindacali  provinciali  di  categoria  ricevono  comunicazione  delle
 richieste  di  assunzione  da  parte delle aziende di cui al presente
 comma".
 Graduatoria delle emittenti radiofoniche locali
 559.  All'articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n.
 388,  dopo  le  parole:  "servizi  radiotelevisivi"  sono inserite le
 seguenti:   "nonche'   alle  singole  emittenti  radiofoniche  locali
 risultanti    dalla   graduatoria   formata   dal   Ministero   delle
 comunicazioni".
 Rete di telecomunicazione GSM-R
 560.  Il  comma  3-bis dell'articolo 87 del decreto legislativo 1°
 agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente:
 "3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti
 per  il  completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata
 esclusivamente   alla   sicurezza   ed   al  controllo  del  traffico
 ferroviario,  nonche'  al  fine di contenere i costi di realizzazione
 della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in
 area  immediatamente  limitrofa  dei relativi impianti ed apparati si
 procede  con  le  modalita'  proprie  degli  impianti  di sicurezza e
 segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei
 valori  di  attenzione  e  degli  obiettivi  di  qualita',  stabiliti
 uniformemente  a  livello  nazionale  in  relazione al disposto della
 legge   22   febbraio  2001,  n.  36,  e  relativi  provvedimenti  di
 attuazione".  Le  disposizioni  del  comma 3-bis dell'articolo 87 del
 decreto  legislativo  n.259  del  2003,  come sostituito dal presente
 comma,  si  applicano  anche  ai  procedimenti  in corso alla data di
 entrata   in   vigore   della  presente  legge,  riguardanti  sia  le
 installazioni  gia'  realizzate, sia quelle in corso di realizzazione
 ovvero   non   ancora  attivate,  comunque  avviati  ai  sensi  della
 previgente normativa.
 Bonifica area industriale Milazzo e bacino fiume Sarno
 561. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426,
 e  successive  modificazioni,  dopo  la lettera p-quaterdecies), sono
 aggiunte le seguenti:
 "p-quinquiesdecies)   area   industriale   del   comune   di  cui
 all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
 Repubblica 5 ottobre 1994, n. 679;
 p-sexiesdecies)  aree  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri  14  aprile  1995, pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995".
 Benefici in favore delle vittime del dovere
 562.  Al  fine  della  progressiva  estensione  dei  benefici gia'
 previsti  in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo
 a  tutte  le  vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e
 564,  e'  autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni
 di euro a decorrere dal 2006.
 Vittime del dovere
 563.  Per  vittime  del dovere devono intendersi i soggetti di cui
 all'articolo  3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli
 altri   dipendenti   pubblici   deceduti   o   che   abbiano   subito
 un'invalidita'    permanente    in    attivita'    di    servizio   o
 nell'espletamento  delle  funzioni di istituto per effetto diretto di
 lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
 a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita';
 b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
 c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
 d) in operazioni di soccorso;
 e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita';
 f)  a  causa  di  azioni recate nei loro confronti in contesti di
 impiego  internazionale  non aventi, necessariamente, caratteristiche
 di ostilita'.
 
 
 Equiparazione  alle vittime del dovere per coloro che hanno contratto
 infermita' permanentemente invalidate
 564.  Sono  equiparati  ai soggetti di cui al comma 563 coloro che
 abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali
 consegua  il  decesso,  in  occasione  o  a  seguito  di  missioni di
 qualunque  natura,  effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e
 che  siano  riconosciute  dipendenti  da  causa  di  servizio  per le
 particolari condizioni ambientali od operative.
 Termini e modalita' per la corresponsione delle provvidenze
 565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di
 entrata  in  vigore  della  presente legge ai sensi dell'articolo 17,
 comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
 dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro  della difesa e con il
 Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e
 le modalita' per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite
 massimo  di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi
 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.
 
 
 Programma   dell'ONU   denominato   "Atmospheric   Brown   Cloud"   e
 "Share-Asia"
 566.  Per  assicurare  la  partecipazione  alle  reti  globali  di
 monitoraggio   climatico   e  ambientale  nell'ambito  del  programma
 promosso  dall'Organizzazione  delle Nazioni Unite "Atmospheric Brown
 Cloud"  e  "SHARE-Asia",  anche  ai  fini  delle ricadute sul sistema
 produttivo agricolo mondiale e del supporto ai progetti collegati per
 lo   sviluppo  sostenibile  nelle  regioni  montane  nel  quadro  del
 Partenariato  internazionale  delle  Nazioni  Unite,  e' assegnato al
 Consiglio  nazionale  delle ricerche (CNR) un contributo annuo di 1,8
 milioni  di  euro  per  l'anno  2006.  Il  Comitato di cui al decreto
 legislativo  7  maggio  1948,  n. 1182, assicura il collegamento e lo
 scambio  di  informazioni  tra  il CNR e il Ministero delle politiche
 agricole  e  forestali per quanto riguarda l'attuazione del programma
 SHARE-Asia.
 
 
 Certificazione IPSEMA per i lavoratori marittimi esposti all'amianto
 567.  Per  i  lavoratori marittimi assicurati presso l'Istituto di
 previdenza  per  il  settore  marittimo (IPSEMA), la sussistenza e la
 durata  dell'esposizione  all'amianto  sono  accertate  e certificate
 dall'IPSEMA.  Per i predetti lavoratori, restano valide le domande di
 certificazione  gia' presentate all'INAIL, in ottemperanza al decreto
 del  Ministro  del  lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004,
 emanato in attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre
 2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
 2003,  n.  326,  e  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17
 dicembre 2004.
 Attivita' negoziale del Ministero della Difesa
 568.   Ai   fini   del   contenimento   delle  spese  di  ricerca,
 potenziamento,  ammodernamento,  manutenzione  e supporto relative ai
 mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate,
 inclusa  l'Arma  dei carabinieri, il Ministero della difesa, anche in
 deroga  alle  norme  sulla  contabilita'  generale  dello Stato e nel
 rispetto  della  legge  9  luglio  1990,  n.  185,  e'  autorizzato a
 stipulare  convenzioni  e  contratti  per  la  permuta di materiali o
 prestazioni con soggetti pubblici e privati.
 Condizioni e modalita' per la stipula degli atti
 569.  Con  decreto  del Ministero della difesa, di concerto con il
 Ministero   dell'economia  e  delle  finanze,  sono  disciplinate  le
 condizioni  e  le  modalita' per la stipula degli atti e l'esecuzione
 delle  prestazioni,  nel rispetto della vigente disciplina in materia
 negoziale e del principio di economicita'.
 
 
 Contributi   pluriennali  di  pertinenza  dell'amministrazione  della
 Difesa
 570.   Al  fine  di  consentire  la  prosecuzione  dei  principali
 programmi    internazionali    ed   interforze,   anche   a   valenza
 internazionale,   e   specialmente   europea,   idonei  a  promuovere
 qualificati  livelli  di  partecipazione  competitiva  dell'industria
 nazionale,  e'  autorizzata  la spesa annua di 55 milioni di euro per
 quindici   anni  a  decorrere  dall'anno  2006  per  l'erogazione  di
 contributi  pluriennali  alle  imprese  nazionali  di riferimento, ai
 sensi  dell'articolo  4,  comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n.
 350, e successive modificazioni.
 
 
 Iscrizione dello stanziamento nello stato di previsione della Difesa
 571.  Lo  stanziamento di cui al comma 570 e' iscritto nell'ambito
 delle  unita'  previsionali  di  base  dello  stato di previsione del
 Ministero   della   difesa   il   quale   con  propri  atti  provvede
 all'individuazione sia delle procedure attuative per l'erogazione dei
 contributi   sia   delle   imprese   nazionali   di  riferimento  cui
 corrispondere i contributi stessi.
 Contributo per l'acquisto di decoder
 572.  Per  l'anno 2006 nei confronti degli abbonati al servizio di
 radiodiffusione  delle aree all digital Sardegna e Valle d'Aosta e di
 quattro  ulteriori  aree  all  digital da individuare con decreto del
 Ministro delle comunicazioni nonche' degli abbonati che dimostrino di
 essere  titolari  di  abitazione  nelle  medesime  aree attraverso il
 pagamento  dell'imposta comunale sugli immobili, in regola per l'anno
 in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che non
 abbiano beneficiato del contributo previsto dall'articolo 4, comma 1,
 della  legge  24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 211,
 della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, che acquistino o noleggino un
 apparato  idoneo  a  consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun
 costo  per  l'utente  e  per  il  fornitore  di contenuti, di segnali
 televisivi  in tecnica digitale, e' riconosciuto un contributo pari a
 90  euro  per  i  casi di acquisto o noleggio effettuati dal 1° al 31
 dicembre 2005 e di 70 euro per quelli effettuati dal 1° gennaio 2006.
 Il  contributo  e'  riconosciuto  a  condizione  che sia garantita la
 fruizione  diretta  e  senza  restrizione  dei contenuti e servizi in
 chiaro  e  che  siano fornite prestazioni di interattivita', anche da
 remoto,   attraverso   interfacce   di   programmi   (API)  aperte  e
 riconosciute  tali,  conformi  alle  norme  pubblicate nella Gazzetta
 Ufficiale  delle  Comunita'  europee  ai sensi dell'articolo 18 della
 direttiva  2002/21/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
 marzo  2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed
 i  servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), nonche' a
 condizione che il canale di interazione, attivato su linea telefonica
 analogica   commutata,   sia  supportato  da  un  modem  abilitato  a
 sostenere,  per tale tipo di accesso, la classe di velocita' V90/V92,
 fino  a 56 Kbits ovvero una velocita' almeno equivalente per le altre
 tecnologie   trasmissive  di  collegamento  alle  reti  pubbliche  di
 telecomunicazioni.  Ai  titolari  di  alberghi,  strutture ricettive,
 campeggi  ed  esercizi  pubblici  situati  nelle aree all digital, il
 contributo  e'  riconosciuto  per ogni apparecchio televisivo messo a
 disposizione  del pubblico. La concessione del contributo e' disposta
 entro il limite di 10 milioni di euro.
 Parco Gennargentu
 573.  La  concreta applicazione delle misure disposte ai sensi del
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 110 del 14 maggio 1998, avviene previa
 intesa  tra  lo  Stato e la regione Sardegna nella quale si determina
 anche  la  ripartizione,  tra  i  comuni  interessati,  delle risorse
 finanziarie  gia'  stanziate  sulla  base  dell'estensione delle aree
 soggette a vincolo. I comuni ricadenti nell'area individuata potranno
 aderire  all'intesa  e  far parte dell'area parco attraverso apposita
 deliberazione dei propri consigli.
 Costi ammissibili e cause di decadenza dai contributi editoria
 574.  Nei  casi di cui all'articolo 3, comma 11-ter, della legge 7
 agosto  1990, n. 250, qualora siano presentate piu' domande, tutte le
 imprese  editrici  interessate  decadono  dal  diritto di accedere ai
 contributi.  I costi ammissibili per il calcolo dei contributi di cui
 alla  legge  7  agosto  1990, n. 250, all'articolo 23, comma 3, della
 legge   6   agosto  1990,  n.  223,  e  successive  modificazioni,  e
 all'articolo  7,  comma  13,  della  legge 3 maggio 2004, n. 112, non
 possono aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella
 del  tasso  programmato  di  inflazione per l'anno di riferimento dei
 contributi.
 
 
 Soppressione convegno interconfessionale e rifinanziamento interventi
 infrastrutturali.
 575. Il comma 2 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30
 settembre  2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
 dicembre  2005,  n.  248, e' abrogato. Conseguentemente, all'articolo
 11-bis,  comma  1,  del  medesimo decreto-legge 30 settembre 2005, n.
 203,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
 248,  dopo le parole: "222 milioni per l'anno 2005", sono inserite le
 seguenti: "e di euro 5 milioni per l'anno 2006".
 Associazioni riconosciute
 576.  All'articolo  1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n.
 311,  dopo  le  parole:  "societa'"  sono  inserite  le seguenti: "di
 cartolarizzazione, associazioni riconosciute".
 Opzione dipendenti dell'Agenzia del demanio
 577. I dipendenti dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 30,
 comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
 con   modificazioni,   dalla   legge   24   novembre  2003,  n.  326,
 relativamente  ai  quali non sono esaurite, alla data del 31 dicembre
 2005,  le  procedure  di  trasferimento conseguenti all'esercizio del
 diritto  di opzione di cui al medesimo articolo, transitano nei ruoli
 delle  amministrazioni  dello  Stato  per  le  quali gli stessi hanno
 esercitato l'opzione. Con decreto dirigenziale del Dipartimento della
 funzione  pubblica,  su proposta dell'Agenzia del demanio, sentite le
 amministrazioni  interessate, sono individuate le unita' di personale
 destinate  a  ciascuna  di  tali  amministrazioni  nonche' la data di
 decorrenza   degli   effetti  giuridici  ed  economici  del  relativo
 transito.
 
 
 Finanziamento  del  piano  programmatico  dell'istruzione a valere su
 risorse IIT
 578. Al fine di assicurare l'attuazione del piano programmatico di
 cui  all'articolo  1,  comma  3,  della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
 garantire  continuita'  alle  iniziative  di sviluppo tecnologico del
 Paese  e  per  l'alta  formazione  tecnologica,  favorendo  cosi'  lo
 sviluppo del sistema produttivo nazionale, e' autorizzata la spesa di
 44  milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 e
 l'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al comma 10 dell'articolo 4 del
 decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' rideterminata
 in  80  milioni  per  ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e in 100
 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. L'articolo 4, comma
 10,  primo  periodo,  del  decreto-legge  30  settembre 2003, n. 269,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
 e' soppresso.
 Bond medio termine e PMI
 579.  Per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese,
 anche   attraverso   l'incentivazione  delle  forme  di  raccolta  di
 finanziamenti   per   le   stesse   necessarie   al   rilancio  degli
 investimenti,  con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
 adottato  ai  sensi  dell'articolo  17 della legge 23 agosto 1988, n.
 400,  sono  disciplinate le caratterisitiche dei titoli di debito che
 possono  essere  emessi  dalle  societa'  per azioni a ristretta base
 azionaria,  rappresentati  da  titoli  a medio e lungo termine con un
 tasso  di  interesse  prefissato  secondo  le ordinarie condizioni di
 mercato  e  non  rimborsabili anticipatamente per tutta la durata del
 prestito.  Con  lo  stesso  decreto,  nel  rispetto  del principio di
 invarianza   del   gettito   fiscale   complessivo,   possono  essere
 disciplinate   anche  particolari  forme  di  incentivi  fiscali  per
 certificati  di  deposito  emessi  dagli  istituti di credito a medio
 termine per il finanziamento di piccole e medie imprese.
 Comitato paraolimpico
 580.  Al  Comitato  Italiano  Paralimpico  (CIP),  cui la legge 15
 luglio  2003,  n. 189, ha attribuito compiti relativi alla promozione
 dell'attivita' sportiva tra le persone disabili e di riconoscimento e
 coordinamento  di  tutte  le organizzazioni sportive per disabili, e'
 concesso  un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006,
 2007  e  2008,  per  la  promozione  della pratica sportiva di base e
 agonistica.
 Finanziamento per potenziamento ricerca settore oncologico
 581.  Al  fine  di garantire un adeguato sostegno al potenziamento
 delle  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  industriali  nel  settore
 oncologico  svolte  da  strutture  di  eccellenza  specializzate  nel
 settore,  e'  destinato un importo pari a 50 milioni di euro a valere
 sulle  risorse  del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli
 investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge
 30 dicembre 2004, n. 311.
 ENAC
 582. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato
 ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti
 statali  relativi  agli  anni  2004  e  2005, disponibili nel proprio
 bilancio  alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, ad
 esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, anche per fare
 fronte  a  spese  di investimento per le infrastrutture aeroportuali.
 Entro  quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente
 legge,  l'ENAC  comunica  l'ammontare  delle disponibilita' di cui al
 presente  comma al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che
 individua,  con  proprio  decreto,  gli  investimenti da finanziare a
 valere sulle medesime risorse.
 Proposte di realizzazione di insediamenti turistici
 583.  Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo di qualita', i
 soggetti  di  cui  al  comma  586, di seguito denominati "promotori",
 possono  presentare  alla  regione interessata proposte relative alla
 realizzazione  di  insediamenti  turistici  di  qualita' di interesse
 nazionale,  anche  tramite  concessione  di beni demaniali marittimi,
 esclusi   quelli  sui  quali  sussistono  concessioni  con  finalita'
 turistico-ricreative  gia'  operanti ai sensi dell'articolo 03, comma
 1,   del   decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.400,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e anche mediante
 la riqualificazione di insediamenti e impianti preesistenti.
 Canoni di concessione demaniale per insediamenti turistici
 584. Ai canoni di concessione per gli insediamenti di cui al comma
 583  non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui al decreto-legge 5
 ottobre  1993,  n.  400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
 dicembre  1993, n. 494. La misura del canone e' determinata dall'atto
 di  concessione.  Una  quota  degli introiti dei canoni e' attribuita
 nella misura del 20 per cento alla regione interessata e nella misura
 del 20 per cento al comune o ai comuni interessati, proporzionalmente
 al  territorio compreso nell'insediamento. Per quanto non determinato
 dai  commi  da  583  a  593, si applicano le disposizioni di cui agli
 articoli da 36 a 49 del codice della navigazione.
 Requisiti degli insediamenti turistici di qualita'
 585. Gli insediamenti turistici di qualita' di cui ai commi da 583
 a  593  sono  caratterizzati  dalla  compatibilita' ambientale, dalla
 capacita'  di  tutela  e  di  valorizzazione  culturale  del  tessuto
 circostante  e dei beni presenti sul territorio, dall'elevato livello
 dei  servizi  erogati  e dalla idoneita' ad attrarre flussi turistici
 anche  internazionali. In ogni caso gli insediamenti turistici di cui
 ai  commi  da  583  a 593 devono assicurare un ampliamento della base
 occupazionale  mediante  l'assunzione  di  un  numero  di addetti non
 inferiore  a  250  unita'.  La  realizzazione  e  la  gestione  degli
 insediamenti  per  il  turismo di qualita' sono effettuate secondo le
 procedure  di  cui  ai  commi  da  586  a  593  e  ferme  restando le
 disposizioni  di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di
 cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
 
 
 Soggetti  legittimati  a  presentare  le proposte di realizzazione di
 insediamenti turistici
 586.  Possono  presentare le proposte di cui al comma 583 gli enti
 locali  territorialmente  competenti,  anche associati, i soggetti di
 cui  all'articolo  10  della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e
 successive   modificazioni,  associati  con  gestori  di  servizi  ed
 eventualmente  consorziati e associati con enti finanziatori, nonche'
 i  soggetti  dotati  di  idonei  requisiti  tecnici,  organizzativi e
 finanziari,  definiti  da  apposito  regolamento  da  adottare  entro
 sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
 con  decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con
 il  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti, con il Ministro
 dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della
 tutela del territorio.
 Contenuto delle proposte
 587.  Le  proposte  devono  comprendere  lo studio di fattibilita'
 ambientale,  il  piano  finanziario degli investimenti, l'adeguamento
 del  sistema  complessivo  dei  servizi  che  interessano  l'area, in
 particolare  nel  settore  della  mobilita', nonche' la previsione di
 eventuali  infrastrutture  e opere pubbliche connesse, e sono redatte
 secondo  modelli  definiti  dal  regolamento  di cui al comma 586. La
 realizzazione  di  infrastrutture  e  di servizi connessi puo' essere
 affidata   allo   stesso   soggetto   realizzatore  dell'insediamento
 turistico.  In  tale  caso  si  applicano  le  disposizioni stabilite
 dall'articolo  104,  comma  4,  del  testo  unico  delle  imposte sui
 redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
 Valutazione delle proposte
 588.  Le  proposte  sono  valutate  dalla regione sotto il profilo
 della  fattibilita'  e  della  qualita'  costruttiva,  urbanistica  e
 ambientale,  nonche' della qualita' progettuale, della funzionalita',
 del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei
 lavori  per  la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture e
 opere  pubbliche  connesse. Sono comunque valutate in via prioritaria
 le  proposte  che  prevedono  il  recupero  e  la  bonifica  di  aree
 compromesse  sotto  il  profilo  ambientale e di impianti industriali
 dismessi.
 Individuazione delle proposte ritenute di pubblico interesse
 589. La regione, entro trenta giorni dalla presentazione, verifica
 l'assenza di elementi ostativi e, esaminate le proposte stesse, anche
 comparativamente,  e  sentiti  i promotori che ne facciano richiesta,
 provvede,  entro  i successivi sessanta giorni, ad individuare quelle
 che  ritiene  di pubblico interesse e a trasmettere documentazione ai
 comuni  e  alle  province  competenti  per  territorio,  al Ministero
 dell'economia  e  delle  finanze, al Ministero delle infrastrutture e
 dei  trasporti, al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero
 dell'ambiente  e della tutela del territorio, al Ministero per i beni
 e   le  attivita'  culturali  e  a  tutte  le  altre  amministrazioni
 competenti  a  rilasciare  permessi e autorizzazioni di ogni genere e
 tipo.
 Valutazioni delle amministrazioni interessate
 590.   Le   amministrazioni   interessate   rimettono  le  proprie
 valutazioni alla regione entro il termine perentorio di trenta giorni
 dalla  ricezione della documentazione relativa alla proposta, ovvero,
 in  caso  di  procedura  ad evidenza pubblica ai sensi del comma 592,
 entro  trenta giorni dalla aggiudicazione. Entro lo stesso termine le
 amministrazioni  interessate  possono presentare motivate proposte di
 adeguamento  o  richieste  di prescrizioni. La mancata presentazione,
 entro   il   termine   previsto,   di  osservazioni  o  richieste  di
 prescrizioni  ha  l'effetto  di  assenso  alla  proposta.  La regione
 promuove, entro i successivi quarantacinque giorni, la stipula fra le
 amministrazioni  interessate  di  un  accordo  di programma, ai sensi
 dell'articolo  34  del  testo  unico di cui al decreto legislativo 18
 agosto 2000, n. 267.
 |  |  |  | Stipula dell'accordo di programma 591.  La  stipula dell'accordo di programma sostituisce ogni altra
 autorizzazione,  approvazione  e parere comunque denominato, consente
 la  realizzazione  e  l'esercizio  di  tutte  le opere, prestazioni e
 attivita'  previste  nella  proposta  approvata,  e  ha  l'effetto di
 determinare  le  eventuali  e  conseguenti variazioni degli strumenti
 urbanistici  e  di  sostituire  le concessioni edilizie, nel rispetto
 delle  condizioni di cui al citato articolo 34 del testo unico di cui
 al  decreto  legislativo  n.  267 del 2000. Restano comunque ferme le
 disposizioni  di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di
 cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
 Casi di indizione di gara
 592. Nel caso di piu' proposte relative alla stessa concessione di
 beni  demaniali  la  regione,  prima  della  stipula  dell'accordo di
 programma,  indice  una gara da svolgere con il criterio dell'offerta
 economicamente  piu'  vantaggiosa, ponendo a base di gara la proposta
 presentata  dal  promotore,  secondo le procedure di cui all'articolo
 37-quater  della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e  successive
 modificazioni.
 Previsione di regimi agevolati in materia edilizia
 593.  Per promuovere la realizzazione degli insediamenti di cui ai
 commi   da   583  a  592,  i  comuni  interessati  possono  prevedere
 l'applicazione  di  regimi  agevolati  ai  fini del contributo di cui
 all'articolo  16  del  testo  unico  delle disposizioni legislative e
 regolamentari  in  materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
 della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, nonche' l'esenzione, ovvero
 l'applicazione di riduzioni o detrazioni, dall'imposta comunale sugli
 immobili  di  cui  all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre
 1992, n. 504.
 Accordi per la liquidazione degli indennizzi
 594. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
 tesoro  e' autorizzato a rinnovare per l'anno 2006 gli accordi di cui
 all'articolo  3,  comma  22,  della  legge  24 dicembre 2003, n. 350,
 finalizzati   ad   accelerare  le  procedure  di  liquidazione  degli
 indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137.
 Divieto di assunzione per le fondazioni liriche
 595. Per gli anni 2006 e 2007 alle fondazioni lirico-sinfoniche e'
 fatto  divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Fino
 al  medesimo  termine  il  personale  a  tempo  determinato  non puo'
 superare il 20 per cento dell'organico funzionale approvato.
 
 
 Trasformazione  dei  rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati
 dal Ministero dei beni e attivita' culturali
 596.  Per  l'anno  2006 i contratti di collaborazione coordinata e
 continuativa  stipulati  nell'anno 2005 dal Ministero per i beni e le
 attivita'  culturali,  ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto
 legislativo  28 febbraio 2000, n. 81, sono trasformati in rapporto di
 lavoro a tempo determinato nel limite massimo di 95 unita'.
 
 
 Semplificazione  delle  norme  per  l'alienazione degli immobili gia'
 IACP.
 597.  Ai  fini  della valorizzazione degli immobili costituenti il
 patrimonio  degli  Istituti  autonomi  per le case popolari, comunque
 denominati,  entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
 presente legge, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
 ministri  sono  semplificate le norme in materia di alienazione degli
 immobili  di  proprieta'  degli  Istituti  medesimi.  Il  decreto, da
 emanare  previo  accordo  tra Governo e regioni, e' predisposto sulla
 base  della  proposta  dei  Ministri  del  lavoro  e  delle politiche
 sociali,  dell'economia  e  delle finanze, delle infrastrutture e dei
 trasporti  da  presentare  in  sede  di  Conferenza  permanente per i
 rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
 di Bolzano.
 Principi fissati per l'alienazione degli immobili gia' IACP
 598.  I  principi  fissati  dall'accordo  tra  Governo e regioni e
 regolati dal decreto di cui al comma 597 devono consentire che:
 a)  il prezzo di vendita delle unita' immobiliari sia determinato
 in  proporzione  al  canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti
 leggi regionali, ovvero, laddove non ancora approvate, ai sensi della
 legge 8 agosto 1977, n. 513;
 b)  per le unita' ad uso residenziale sia riconosciuto il diritto
 all'esercizio  del diritto di opzione all'acquisto per l'assegnatario
 unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione
 dei  beni;  che  in  caso  di  rinunzia  da  parte dell'assegnatario,
 subentrino,  con  facolta'  di  rinunzia,  nel  diritto all'acquisto,
 nell'ordine:  il  coniuge  in  regime  di  separazione  di  beni,  il
 convivente  more  uxorio  purche' la convivenza duri da almeno cinque
 anni, i figli conviventi, i figli non conviventi;
 c)   i   proventi   delle   alienazioni   siano   destinati  alla
 realizzazione di nuovi alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui
 sottoscritti  da  giovani  coppie  per l'acquisto della prima casa, a
 promuovere  il  recupero sociale dei quartieri degradati e per azioni
 in favore di famiglie in particolare stato di bisogno.
 599.  Agli  immobili  degli  Istituti proprietari, che ne facciano
 richiesta   attraverso  le  regioni,  si  applicano  le  disposizioni
 previste  dal decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  23  novembre 2001, n. 410, e successive
 modificazioni.
 
 
 Affidamento  a  societa'  terze dei compiti di vendita degli immobili
 gia' IACP
 600.  Al  fine  di consentire la corretta e puntuale realizzazione
 dei  programmi  di  dismissione  immobiliare  gli enti e gli Istituti
 proprietari    possono    affidare    a    societa'   di   comprovata
 professionalita'   ed   esperienza   in  materia  immobiliare  e  con
 specifiche   competenze   nell'edilizia   residenziale  pubblica,  la
 gestione    delle    attivita'   necessarie   al   censimento,   alla
 regolarizzazione ed alla vendita dei singoli beni immobili.
 Rinvio alle tabelle A e B
 601.   Gli   importi  da  iscrivere  nei  fondi  speciali  di  cui
 all'articolo  11-bis  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, introdotto
 dall'articolo   6  della  legge  23  agosto  1988,  n.  362,  per  il
 finanziamento  dei  provvedimenti  legislativi che si prevede possano
 essere  approvati  nel  triennio  2006-2008, restano determinati, per
 ciascuno  degli  anni  2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nelle
 Tabelle  A  e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il
 Fondo  speciale destinato alle spese correnti e per il Fondo speciale
 destinato alle spese in conto capitale.
 Rinvio alla Tabella C
 602. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
 bilancio  2006  e  triennio  2006-2008, in relazione a leggi di spesa
 permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
 sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
 Rinvio alla Tabella D
 603. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
 agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di
 spesa  per  il  rifinanziamento  di norme che prevedono interventi di
 sostegno  dell'economia  classificati  fra le spese di conto capitale
 restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle
 misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
 Rinvio alla Tabella E
 604. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge
 5  agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
 indicate  nella  Tabella  E allegata alla presente legge sono ridotte
 degli importi determinati nella medesima Tabella.
 Rinvio alla Tabella F
 605.  Gli  importi  da  iscrivere  in  bilancio  in relazione alle
 autorizzazioni  di  spesa  recate  da  leggi  a carattere pluriennale
 restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle
 misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
 
 
 Assunzione  di  impegni  da parte di amministrazioni ed enti pubblici
 nell'anno 2006
 606.  A  valere  sulle  autorizzazioni  di spesa in conto capitale
 recate  da  leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F,
 le  amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  possono assumere impegni
 nell'anno  2006,  a  carico  di esercizi futuri nei limiti massimi di
 impegnabilita'  indicati  per  ciascuna  disposizione  legislativa in
 apposita  colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia'
 assunti   nei  precedenti  esercizi  a  valere  sulle  autorizzazioni
 medesime.
 Rinvio all'allegato 1
 607. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater),
 della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti
 finanziari  di  leggi  di  spesa  sono  indicate nell'allegato 1 alla
 presente legge.
 Rinvio all'allegato 2
 608.  In  applicazione  dell'articolo  46, comma 4, della legge 28
 dicembre  2001,  n.  448,  le  autorizzazioni  di  spesa e i relativi
 stanziamenti  confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di
 previsione   di   ciascun   ministero   interessato   sono   indicati
 nell'allegato 2 alla presente legge.
 Copertura finanziaria
 609.  La  copertura  della  presente legge per le nuove o maggiori
 spese   correnti,  per  le  riduzioni  di  entrata  e  per  le  nuove
 finalizzazioni  nette  da  iscrivere  nel  Fondo  speciale  di  parte
 corrente  viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della
 legge  5  agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il
 prospetto allegato.
 Applicabilita' delle disposizioni nelle regioni a statuto speciale
 610.  Le  disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
 regioni  a  statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
 Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
 
 
 611.  Le  disposizioni  della  presente  legge costituiscono norme di
 coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.
 Entrata in vigore
 612. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.
 AVVERTENZA:
 In  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
 -  del  27  gennaio 2006 si procedera' alla ripubblicazione del testo
 della   presente  legge  corredato  delle  relative  note,  ai  sensi
 dell'art.  8,  comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
 delle  disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione
 dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
 ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
 Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
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