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| Gazzetta n. 10 del 13 gennaio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 23 dicembre 2005, n. 267 |  | Ripubblicazione  del  testo  della  legge  23  dicembre 2005, n. 267, recante:  "Bilancio  di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006  e  bilancio  pluriennale  per il triennio 2006-2008", corredato delle relative note. |  | 
 |  |  |  | AVVERTENZA: Si procede alla pubblicazione del testo della legge 23 dicembre 2005, n.  267,  corredato  delle  relative  note, ai sensi dell'articolo 8, comma3,   del   regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle leggi, sulla emenazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. 
 Art. 1.
 (Stato di previsione dell'entrata
 e disposizioni relative) 1.  L'ammontare  delle  entrate previste per l'anno finanziario 2006, relative  a  imposte,  tasse,  contributi di ogni specie e ogni altro provento,  accertate,  riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
 |  |  |  | Art. 2. (Stato di previsione del Ministero dell'economia
 e delle finanze e disposizioni relative) 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del Ministero  dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, in  conformita'  dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2006 e' confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono  gli  stanziamenti  concernenti  la  gestione transitoria delle  spese  gia'  attribuite  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri;  le  competenze  relative  all'attivita' di controllo della predetta  gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze. 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato a ripartire,  con  propri  decreti,  fra  gli stati di previsione delle varie  amministrazioni  statali  i  fondi da ripartire iscritti nello stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno  finanziario  2006.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e',  altresi',  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti, ai bilanci   delle  aziende  autonome  le  variazioni  connesse  con  le ripartizioni di cui al presente comma. 3.  L'importo  massimo  di  emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero,  al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 60.000 milioni di euro. 4.  I  limiti  di  cui  all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE S.p.A.  - Servizi Assicurativi del Commercio Estero, sono fissati per l'anno  finanziario  2006,  rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per  le  garanzie  di  durata  sino  a  ventiquattro mesi e in 10.000 milioni  di  euro  per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi. 5.  La  SACE  S.p.A.  e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario 2006,  a  rilasciare  garanzie e coperture assicurative relativamente alle  attivita'  di  cui  all'articolo  11-quinquies,  comma  4,  del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4. 6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti,  al  trasferimento ad altre unita' previsionali   di  base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 delle somme iscritte,   per   competenza   e   cassa,  nell'ambito  della  unita' previsionale  di  base  "Interessi  sui  titoli  del debito pubblico" (oneri   del   debito   pubblico)   di   pertinenza   del  centro  di responsabilita'   "Tesoro"   del  medesimo  stato  di  previsione  in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato. 7.  Gli  importi  dei  fondi  previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e successive modificazioni, inseriti  nelle  unita' previsionali di base "Fondo di riserva per le spese  obbligatorie  e  d'ordine"  e  "Altri fondi di riserva" (oneri comuni)  e "Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa  in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilita'  "Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello stato di previsione   del   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  sono stabiliti,  rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.600 milioni di euro,  500  milioni  di euro, 600 milioni di euro e 10.000 milioni di euro. 8.  Per  gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n.   468,   e   successive   modificazioni,  sono  considerate  spese obbligatorie  e  d'ordine  quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della  legge  5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte, nell'ambito delle unita'   previsionali   di   base   di   pertinenza   dei  centri  di responsabilita'   delle   amministrazioni   interessate,   le   spese descritte,  rispettivamente,  negli  elenchi  nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 10.  Le  spese  per  le  quali  puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'articolo  9  della  legge  5  agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco  n.  4,  annesso  allo  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 11.  Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli   Stati  membri  dell'Unione  europea  sono  versati  nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  "Accisa  e  imposta  erariale di consumo  su  altri  prodotti"  (Entrate  derivanti  dall'attivita' di accertamento  e  controllo)  dello  stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente   la   spesa   per  contributi  da  corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle "risorse proprie" (decisione  70/244/CECA,  CEE,  Euratom  del Consiglio, del 21 aprile 1970)  nonche'  per  importi  di compensazione monetaria, e' imputata nell'ambito  dell'unita' previsionale di base "Risorse proprie Unione europea"  (interventi)  di  pertinenza  del centro di responsabilita' "Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello  stato  di previsione del Ministero  dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, sul  conto  di  tesoreria  denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia". 12.  Gli  importi  di  compensazione  monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2005 sono riferiti alla competenza dell'anno 2006 ai  fini  della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unita' previsionale   di  base  sopra  richiamata  "Risorse  proprie  Unione europea"  (interventi)  di  pertinenza  del centro di responsabilita' "Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello  stato  di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 13.  Le somme di pertinenza dei centri di responsabilita' "Ragioneria generale  dello  Stato" e "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno  finanziario 2006, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate  al  termine  dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui  per  essere  utilizzate  nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del  personale  gia' dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere  nelle  amministrazioni  pubbliche  ed  in enti pubblici non economici,  iscritti  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di base "Fondi  da  ripartire  per  oneri di personale" (oneri comuni); Fondo occorrente  per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a  statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base  "Fondo  attuazione  ordinamento  regioni  a  statuto  speciale" (interventi);  Fondo  da  ripartire per il funzionamento del comitato tecnico    faunistico-venatorio   nazionale,   iscritto   nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base "Interventi diversi" (interventi); Fondo  da  ripartire  per  interventi  per  le  aree sottoutilizzate, iscritto  nell'unita'  previsionale  di  base  "Aree sottoutilizzate" (investimenti);  Fondo  da  ripartire  per  la costituzione di unita' tecniche  di  supporto  alla  programmazione,  alla  valutazione e al monitoraggio   degli   investimenti  pubblici,  iscritto  nell'unita' previsionale  di  base  "Programmazione,  valutazione  e monitoraggio degli  investimenti pubblici" (interventi). Il Ministro dell'economia e  delle finanze e' autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unita' previsionali  di  base  delle amministrazioni interessate, con propri decreti,  le  somme  conservate  nel  conto  dei residui dei predetti Fondi. 14.  Ai  fini  dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985,   n.   222,   l'utilizzazione  dello  stanziamento  dell'unita' previsionale  di  base  "8  per  mille  IRPEF  Stato" (interventi) di pertinenza  del  centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato"  dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  finanziario  2006  e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla  richiesta  di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 15.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato a provvedere,   con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  all'unita' previsionale  di base "Interventi diversi" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno  finanziario  2006 delle somme affluite all'entrata per essere destinate  ad  alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11  febbraio  1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze e',  altresi',  autorizzato  a  provvedere,  con propri decreti, alla ripartizione  del  predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 24 della predetta legge n. 157 del 1992. 16.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato a provvedere,   con   propri   decreti,  alla  assegnazione  all'unita' previsionale  di  base  "Acquedotti  e  fognature"  (investimenti) di pertinenza  del  centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato"  dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per l'anno finanziario 2006 delle somme affluite all'entrata del  bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive  modificazioni.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e',  altresi',  autorizzato  a  provvedere,  con propri decreti, alla ripartizione  del  predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994. 17.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato a provvedere,   con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  all'unita' previsionale di base "Ammortamento titoli di Stato" di pertinenza del centro  di  responsabilita'  "Tesoro"  dello  stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno finanziario 2006 delle  somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate  ad  alimentare  il  fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 18.  Ai  fini  della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria  in  attuazione  dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive modificazioni,   il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alla riassegnazione all'unita'   previsionale   di   base   "Fondo  sanitario  nazionale" (interventi)  di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale  dello  Stato"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 delle somme versate  all'entrata  del  bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 19.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato ad effettuare  il riparto tra le amministrazioni interessate, nonche' le eventuali   successive   variazioni,   dello  specifico  stanziamento concernente  la  somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali  per  sopperire  ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto  in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unita' previsionale    di    base   "Progetti   immediatamente   eseguibili" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di  sviluppo  e  di coesione" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 20.  Ferma  restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto  18  novembre  1923,  n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con  propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza   e   cassa,   conseguenti   alla   ripartizione   tra  le amministrazioni    interessate   del   fondo   iscritto   nell'unita' previsionale   di   base   "Calamita'   naturali   e  danni  bellici" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di  sviluppo  e  di coesione" dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102. 21.  Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5  della  legge  7  marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito della unita'  previsionale  di  base  "Prelevamenti  da conti di tesoreria; restituzioni,  rimborsi,  recuperi e concorsi vari" di pertinenza del centro  di  responsabilita' "Tesoro" (Ministero dell'economia e delle finanze)  dello  stato  di  previsione  dell'entrata (cap. 3689), per essere  correlativamente  iscritte, in termini di competenza e cassa, con  decreti  del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  "Presidenza  del  Consiglio  dei ministri  -  Editoria"  (oneri  comuni)  di  pertinenza del centro di responsabilita'  "Tesoro"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 22.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  "Presidenza  del  Consiglio  dei ministri"  (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro"  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle  finanze,  per  l'anno  finanziario  2006, delle somme affluite all'entrata   del  bilancio  dello  Stato  per  contributi  destinati dall'Unione  europea alle attivita' poste in essere dalla Commissione nazionale  per  la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea. 23.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato a provvedere,   con   propri  decreti,  al  trasferimento  delle  somme occorrenti    per    l'effettuazione    delle   elezioni   politiche, amministrative  e  del  Parlamento  europeo  e  per  l'attuazione dei referendum dall'unita' previsionale di base "Spese elettorali" (oneri comuni)  di  pertinenza  del  centro  di  responsabilita' "Ragioneria generale  dello  Stato"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno  finanziario  2006 alle competenti  unita' previsionali di base degli stati di previsione del medesimo  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze e dei Ministeri della  giustizia,  degli  affari  esteri e dell'interno per lo stesso anno  finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di  seggio,  a  compensi  per  lavoro  straordinario, a compensi agli estranei  all'amministrazione,  a  missioni,  a premi, a indennita' e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze  di  polizia,  a  rimborsi  per  facilitazioni  di viaggio agli elettori,  a  spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura  di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale  elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali. 24.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti,  a trasferire per l'anno 2006 alle unita'  previsionali  di  base del titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie)   degli   stati   di  previsione  delle  amministrazioni interessate,  le  somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita'    previsionale    di   base   "Rimborsi   anticipati   o ristrutturazione   di   passivita'"   di  pertinenza  del  centro  di responsabilita'  "Tesoro"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia  e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni  di  rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato. 25.  Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze, sono indicate le spese per le quali possono  effettuarsi,  per  l'anno finanziario 2006, prelevamenti dal fondo  a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre  1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di   base   "Spese  generali  di  funzionamento"  (funzionamento)  di pertinenza  del  centro  di  responsabilita' "Guardia di finanza" del medesimo stato di previsione. 26.  Per  l'anno  2006  l'Amministrazione  dei  monopoli  di Stato e' autorizzata  ad accertare e riscuotere le entrate nonche' a impegnare e  a  pagare  le  spese,  ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927,  n.  2258,  convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita'  degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1). 27.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato a riassegnare,  con propri decreti, alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  le  somme  affluite all'entrata del bilancio dello Stato per canoni  di  concessioni  su  demanio  idrico,  ai fini della relativa restituzione  alle  regioni  e  alle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. 28.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato ad effettuare,  con  propri decreti, variazioni compensative, in termini di  competenza  e  cassa,  tra  l'unita' previsionale di base 4.1.2.1 "Fondo  sanitario nazionale" e l'unita' previsionale di base 4.1.2.18 "Federalismo   fiscale"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  in  relazione  alle  deliberazioni annuali   del   Comitato   interministeriale  per  la  programmazione economica  (CIPE)  ai  sensi  dell'articolo  39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 29.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato ad apportare,   con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  le variazioni compensative  di  bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente unita'  previsionale  di  base dello stato di previsione del predetto Ministero,  i  fondi  per  il  funzionamento  delle  Commissioni  che gestiscono  il  Fondo  integrativo  speciale  per  la ricerca (FISR), istituito  in  attuazione  del  decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. 30.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato ad assegnare alle pertinenti unita' previsionali di base, anche di nuova istituzione,  le  somme iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.1.2.43 "Contratti di programma" di pertinenza del centro di responsabilita'  "Tesoro"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese  pubbliche,  rispettivamente  disciplinati  dai  contratti di programma  stipulati  con  le  amministrazioni  pubbliche nonche' per agevolazioni  concesse  in  applicazione  di  specifiche disposizioni legislative. 31.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante  riassegnazione  di  fondi,  occorrenti  in  relazione  alla trasformazione  della  Cassa  depositi  e  prestiti  in  societa' per azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. 32.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti, in termini di residui, competenza e cassa,   le   variazioni  compensative  di  bilancio  occorrenti  per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di  disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 33.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate  delle  somme versate in entrata dal Centro nazionale per l'informatica  nella  pubblica  amministrazione  (CNIPA)  per  essere destinate  al  cofinanziamento  di  progetti  strategici  nel settore informatico    e   di   innovazione   tecnologica   nelle   pubbliche amministrazioni  e nel Paese, approvati dal Comitato dei ministri per la  societa'  dell'informazione  ai  sensi dell'articolo 26, comma 1, della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 27 della legge 16  gennaio 2003, n. 3, e la cui realizzazione sia demandata al CNIPA d'intesa con le amministrazioni medesime. 34.  Per  l'anno  2006,  una  quota  delle entrate, nel limite di 100 milioni  di  euro,  rivenienti dalla cessione dei beni immobili dello Stato  adibiti  ad uffici pubblici dismessi ai sensi dell'articolo 29 del   decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' riassegnata, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, al fondo iscritto  nello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle  finanze,  per  provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - Si  riporta  il  testo  del  comma 9  dell'art. 6 del
 decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con
 modificazioni,   dalla   legge  24 novembre  2003,  n.  326
 (Disposizioni  urgenti  per  favorire  lo sviluppo e per la
 correzione dell'andamento dei conti pubblici):
 «9.  La  SACE S.p.a. svolge le funzioni di cui all'art.
 2,  commi  1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
 143,   e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  come
 definite  dal  CIPE  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 3, del
 decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 143, e successive
 modificazioni    e   integrazioni,   e   dalla   disciplina
 dell'Unione  europea in materia di assicurazione e garanzia
 dei  rischi  non di mercato. Gli impegni assunti dalla SACE
 S.p.a. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui
 al  presente  comma sono  garantiti  dallo Stato nei limiti
 indicati  dalla  legge  di  approvazione del bilancio dello
 Stato  distintamente  per le garanzie di durata inferiore e
 superiore  a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e
 delle  finanze  puo',  con uno o piu' decreti di natura non
 regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro degli
 affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,
 nel  rispetto  della  disciplina  dell'Unione europea e dei
 limiti  fissati  dalla  legge  di approvazione del bilancio
 dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per
 natura,  caratteristiche,  controparti,  rischi  connessi o
 Paesi   di  destinazione  non  beneficiano  della  garanzia
 statale.  La  garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma
 per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata
 in  vigore  dei  decreti  di  cui  sopra  in relazione alle
 operazioni ivi contemplate.».
 - Si   riporta   il   testo   del   comma 4   dell'art.
 11-quinquies   del  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
 n. 80 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione
 per lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
 «4.  Le  garanzie  e  coperture  assicurative di cui al
 comma 2  beneficiano  della garanzia dello Stato nei limiti
 specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio
 dello  Stato  come quota parte dei limiti ordinari indicati
 distintamente  per  le garanzie e le coperture assicurative
 di  durata  inferiore  e  superiore ai ventiquattro mesi ai
 sensi  dell'art. 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre
 2003,  n.  269,  convertito, con modificazioni, dalla legge
 24 novembre  2003,  n.  326.  Per  l'anno  2005  il  limite
 specifico  di  cui  al  presente comma e' fissato in misura
 pari al 20 per cento dei limiti di cui all'art. 2, comma 4,
 della   legge   30 dicembre   2004,  n.  312,  che  restano
 invariati.».
 - Si  riporta  il  testo degli articoli 7, 8, 9 e 9-bis
 della   legge   5 agosto   1978,   n.   468,  e  successive
 modificazioni  (Riforma  di  alcune  norme  di contabilita'
 generale dello Stato in materia di bilancio):
 «Art.  7  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
 di  ordine).  -  Nello  stato di previsione della spesa del
 Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
 "Fondo  di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le
 cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
 articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
 Con  decreti  del  Ministro  del tesoro, da registrarsi
 alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
 iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
 di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
 1)  per  il  pagamento  dei  residui passivi di parte
 corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
 perenzione  amministrativa,  [in caso di richiesta da parte
 degli  aventi  diritto,  con  reiscrizione  ai  capitoli di
 provenienza,  ovvero  a  capitoli  di nuova istituzione nel
 caso  in  cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
 soppresso];
 2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di
 spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
 l'accertamento e la riscossione delle entrate.
 Allo  stato di previsione della spesa del Ministero del
 tesoro   e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui  al
 precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
 dalla legge di approvazione del bilancio.».
 «Art.  8  (Fondo  speciale  per  la  riassegnazione  di
 residui  perenti  delle  spese  in conto capitale). - Nello
 stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e'
 istituito,   nella  parte  in  conto  capitale,  un  "Fondo
 speciale  per  la  riassegnazione dei residui passivi della
 spesa   in   conto   capitale",  eliminati  negli  esercizi
 precedenti per perenzione amministrativa.».
 «Art.  9  (Fondo di riserva per le spese impreviste). -
 Nello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro, e'
 istituito,  nella  parte corrente, un "Fondo di riserva per
 le   spese   impreviste",  per  provvedere  alle  eventuali
 deficienze   delle   assegnazioni   di  bilancio,  che  non
 riguardino  le spese di cui al precedente art. 7 (punto 2),
 ed  al  successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino i
 bilanci futuri con carattere di continuita'.
 Il  trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro
 corrispondente  iscrizione  ai  capitoli  di bilancio hanno
 luogo  mediante  decreti del Presidente della Repubblica su
 proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte
 dei  conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
 quelle di cassa dei capitoli interessati.
 Allo  stato di previsione della spesa del Ministero del
 tesoro  e'  allegato  un elenco da approvarsi, con apposito
 articolo,  dalla  legge di approvazione del bilancio, delle
 spese  per  le quali puo' esercitarsi la facolta' di cui al
 comma precedente.
 Alla  legge  di  approvazione  del  rendiconto generale
 dello  Stato  e'  allegato  un elenco dei decreti di cui al
 secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si
 e'  proceduto  ai prelevamenti dal fondo di cui al presente
 articolo.».
 «Art.  9-bis (Fondo di riserva per le autorizzazioni di
 cassa).  -  1.  Nello stato di previsione del Ministero del
 tesoro e' istituito un "Fondo di riserva per l'integrazione
 delle  autorizzazioni  di  cassa",  il  cui stanziamento e'
 annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge
 di approvazione del bilancio.
 2.  Con  decreto  del Ministero del tesoro, su proposta
 del   Ministro   interessato,   che   ne   da'  contestuale
 comunicazione  alle  commissioni  parlamentari  competenti,
 sono  trasferite  dal  fondo  ed  iscritte in aumento delle
 autorizzazioni  di  cassa dei capitoli iscritti negli stati
 di   previsione  delle  amministrazioni  statali  le  somme
 necessarie  a  provvedere  ad  eventuali  deficienze  delle
 dotazioni  dei  capitoli medesimi, ritenute compatibili con
 gli  obiettivi  di  finanza pubblica. In deroga all'art. 3,
 comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, i decreti sono
 trasmessi   alla   Corte  dei  conti  al  solo  fine  della
 parificazione   del  rendiconto  generale  dello  Stato.  I
 medesimi   decreti   di   variazione   sono   trasmessi  al
 Parlamento.».
 - Si  riporta  il  testo  dei  commi  primo  e  secondo
 dell'art. 12 della gia' citata legge n. 468 del 1978:
 «Art.  12 (Assegnazioni di bilancio). - Con decreti del
 Presidente  della  Repubblica, su proposta del Ministro del
 tesoro,   sentito   il   Consiglio  dei  Ministri,  possono
 iscriversi  in  bilancio  somme per restituzioni di tributi
 indebitamente  riscossi,  ovvero  di  tasse  ed  imposte su
 prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per
 eseguire   pagamenti   relativi   al  debito  pubblico,  in
 dipendenza  di  operazioni di conversione od altre analoghe
 autorizzate   da   leggi,  per  integrare  le  assegnazioni
 relative  a  stipendi,  pensioni  e  altri  assegni  fissi,
 tassativamente   autorizzati  e  regolati  per  legge,  per
 integrare  le  dotazioni  del  fondo  speciale  di  cui  al
 precedente  art.  8,  nonche'  per fronteggiare le esigenze
 derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni di cui
 agli  articoli 10,  paragrafo  II,  e 12, paragrafo II, del
 regolamento  (CEE,  EURATOM, CECA) n. 2891/77 del Consiglio
 in data 19 dicembre 1957 e successive modificazioni.
 In  corrispondenza  con  gli  accertamenti dell'entrata
 possono,   mediante   decreti   del  Ministro  del  tesoro,
 iscriversi   in   bilancio   le  somme  occorrenti  per  la
 restituzione  di somme avute in deposito o per il pagamento
 di  quote  di  entrata  devolute  ad enti ed istituti, o di
 somme comunque riscosse per conto di terzi.».
 - Il  testo  della  decisione 70/244/CECA, CEE, EURATOM
 del  Consiglio, del 21 aprile 1970 relativa alle previsioni
 finanziarie   pluriennali   e'  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale n. L 094 del 28 aprile 1970.
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  48  della  legge
 20 maggio  1985,  n.  222  (Disposizioni  sugli enti e beni
 ecclesiastici  in  Italia  e per il sostentamento del clero
 cattolico in servizio nelle diocesi):
 «Art. 48. - Le quote di cui all'art. 47, secondo comma,
 sono  utilizzate:  dallo  Stato per interventi straordinari
 per  fame  nel  mondo,  calamita'  naturali,  assistenza ai
 rifugiati,  conservazione  di  beni culturali; dalla Chiesa
 cattolica   per   esigenze   di  culto  della  popolazione,
 sostentamento  del  clero,  interventi  caritativi a favore
 della collettivita' nazionale o di Paesi del terzo mondo.».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  24  della  legge
 11 febbraio  1992,  n.  157  (Norme per la protezione della
 fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio):
 «Art. 24 (Fondo presso il Ministero del tesoro). - 1. A
 decorrere  dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro e'
 istituito  un  fondo  la cui dotazione e' alimentata da una
 addizionale  di lire 10.000 alla tassa di cui al numero 26,
 sottonumero  I),  della  tariffa  annessa  al  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 641, e
 successive modificazioni.
 2.  Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro il
 31 marzo  di  ciascun  anno  con  decreto  del Ministro del
 tesoro,   di  concerto  con  i  Ministri  delle  finanze  e
 dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
 a) 4  per cento per il funzionamento e l'espletamento
 dei    compiti    istituzionali    del   Comitato   tecnico
 faunistico-venatorio nazionale;
 b) 1  per  cento  per  il  pagamento  della  quota di
 adesione  dello  Stato italiano al Consiglio internazionale
 della caccia e della conservazione della selvaggina;
 c) 95   per   cento  fra  le  associazioni  venatorie
 nazionali  riconosciute,  in  proporzione  alla rispettiva,
 documentata consistenza associativa.
 3.  L'addizionale  di  cui  al presente articolo non e'
 computata ai fini di quanto previsto all'art. 23, comma 2.
 4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente
 articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute
 non  comporta  l'assoggettamento  delle stesse al controllo
 previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  18  della  legge
 5 gennaio   1994,   n.   36,   e  successive  modificazioni
 (Disposizioni in materia di risorse idriche):
 «Art. 18 (Canoni per le utenze di acqua pubblica). - 1.
 Ferme  restando le esenzioni vigenti, dal 1° gennaio 1994 i
 canoni  annui  relativi  alle  utenze  di  acqua  pubblica,
 previsti dall'art. 35 del testo unico delle disposizioni di
 legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con
 regio  decreto  11 dicembre  1933,  n.  1775,  e successive
 modificazioni,  costituiscono  il corrispettivo per gli usi
 delle acque prelevate e sono cosi' stabiliti:
 a) per  ogni  modulo  di acqua ad uso di irrigazione,
 lire 70.400, ridotte alla meta' se le colature ed i residui
 di acqua sono restituiti anche in falda;
 b) per  ogni  ettaro,  per irrigazione di terreni con
 derivazione  non  suscettibile  di  essere  fatta  a  bocca
 tassata, lire 640;
 c) per  ogni modulo di acqua assentito per il consumo
 umano, lire 3 milioni;
 d) per   ogni   modulo  di  acqua  assentito  ad  uso
 industriale,  lire 22 milioni, assumendosi ogni modulo pari
 a tre milioni di metri cubi annui. Il canone e' ridotto del
 50  per  cento  se  il  concessionario attua un riuso delle
 acque  a  ciclo  chiuso  reimpiegando le acque risultanti a
 valle  del processo produttivo o se restituisce le acque di
 scarico  con  le  medesime  caratteristiche  qualitative di
 quelle   prelevate.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 5
 dell'art.   12,   decreto-legge   27 aprile  1990,  n.  90,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,
 n.  165,  e  successive  modificazioni,  non  si  applicano
 limitatamente al canone di cui alla presente lettera;
 e) per  ogni  modulo  di  acqua  per la pescicoltura,
 l'irrigazione  di attrezzature sportive e di aree destinate
 a verde pubblico, lire 500.000;
 f) per  ogni  kilowatt di potenza nominale concessa o
 riconosciuta,  per  le  concessioni  di  derivazione ad uso
 idroelettrico  lire  20.467.  E'  abrogato  l'art. 32 della
 legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni;
 g) per  ogni  modulo  di  acqua  ad  uso  igienico ed
 assimilati,  concernente  l'utilizzo dell'acqua per servizi
 igienici   e   servizi  antincendio,  ivi  compreso  quello
 relativo  ad impianti sportivi, industrie e strutture varie
 qualora  la  richiesta  di  concessione  riguardi solo tale
 utilizzo,  per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e
 comunque  per  tutti  gli  usi non previsti alle precedenti
 lettere, lire 1.500.000.
 2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non possono
 essere  inferiori  a  lire  500.000  per derivazioni per il
 consumo  umano  e  a lire 3 milioni per derivazioni per uso
 industriale.
 3.  E' istituito un fondo speciale per il finanziamento
 degli  interventi  relativi  al risparmio idrico e al riuso
 delle  acque  reflue,  nonche'  alle  finalita' di cui alla
 legge  18 maggio  1989, n. 183, e successive modificazioni.
 Le   maggiori   entrate   derivanti  dall'applicazione  del
 presente   articolo e   quelle   derivanti   da   eventuali
 maggiorazioni  dei  canoni  rispetto  a quelli in atto alla
 data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono
 conferite  al fondo di cui al presente comma. Le somme sono
 ripartite  con  delibera del CIPE, su proposta del Ministro
 dei lavori pubblici.
 4.  A far data dal 1° gennaio 1994 l'art. 2 della legge
 16 maggio  1970,  n. 281, non si applica per le concessioni
 di  acque  pubbliche.  A  decorrere  dalla medesima data le
 regioni  possono  istituire  un'addizionale  fino al 10 per
 cento  dell'ammontare  dei  canoni  di  cui  al  comma 1. I
 proventi   derivanti   dall'addizionale   di   tali  canoni
 affluiscono  in  un fondo vincolato e sono destinati in via
 prioritaria alle attivita' di ricognizione delle opere e di
 programmazione degli interventi di cui al comma 3 dell'art.
 11 della presente legge, qualora non ancora effettuate.
 5.  Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
 con  il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni
 dalla  data di entrata in vigore della presente legge, sono
 definite  le  modalita'  per  l'applicazione  del  presente
 articolo e per l'aggiornamento triennale dei canoni tenendo
 conto del tasso di inflazione programmato e delle finalita'
 di cui alla presente legge.
 6. E' abrogato il comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge
 15 settembre  1990,  n. 261, convertito, con modificazioni,
 dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.
 7. Al comma 2 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1992,
 n.  498, le parole da: "Le maggiori risorse" fino a: "delle
 sostanze disperse." sono soppresse.».
 - Si  riporta  il  testo  del  comma 3 dell'art. 12 del
 decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
 modificazioni   (Riordino   della   disciplina  in  materia
 sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
 n. 421):
 «3.  Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota
 individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
 riferimento  al  triennio successivo entro il 15 ottobre di
 ciascun  anno, in coerenza con le previsioni del disegno di
 legge  finanziaria  per  l'anno  successivo,  dal  CIPE, su
 proposta  del Ministro della sanita', sentita la Conferenza
 permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
 province  autonome;  la quota capitaria di finanziamento da
 assicurare  alle regioni viene determinata sulla base di un
 sistema   di  coefficienti  parametrici,  in  relazione  ai
 livelli  uniformi  di  prestazioni  sanitarie  in  tutto il
 territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con
 riferimento ai seguenti elementi:
 a) popolazione residente;
 b) mobilita'  sanitaria per tipologia di prestazioni,
 da   compensare,   in   sede  di  riparto,  sulla  base  di
 contabilita'  analitiche  per  singolo  caso  fornite dalle
 unita'   sanitarie   locali  e  dalle  aziende  ospedaliere
 attraverso le regioni e le province autonome;
 c) consistenza   e   stato   di  conservazione  delle
 strutture  immobiliari,  degli impianti tecnologici e delle
 dotazioni strumentali.».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  21  della  legge
 26 aprile  1983, n. 130 (Disposizioni per la formazione del
 bilancio   annuale   e  pluriennale  dello  Stato  -  legge
 finanziaria 1983):
 «Art.  21.  -  In  apposito  capitolo  dello  stato  di
 previsione  della  spesa del Ministero del bilancio e della
 programmazione  economica  e' iscritta, per l'anno 1983, la
 somma  di  lire  1.300  miliardi  per  il  finanziamento di
 progetti   immediatamente   eseguibili  per  interventi  di
 rilevante     interesse     economico    sul    territorio,
 nell'agricoltura,   nell'edilizia  e  nelle  infrastrutture
 nonche'  per la tutela di beni ambientali e culturali e per
 le opere di edilizia scolastica e universitaria.
 Nei  venti giorni successivi alla data di pubblicazione
 della  presente legge il CIPE, su proposta del Ministro del
 bilancio  e  della programmazione economica, determina, con
 delibera  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica,   i  criteri  di  riparto  tra  amministrazioni
 centrali  e regionali e tra settori di intervento nonche' i
 parametri di valutazione dei progetti.
 Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della
 delibera  di  cui  al  precedente comma, le amministrazioni
 interessate  presentano  per  l'approvazione  i  rispettivi
 progetti  al CIPE, che delibera entro i successivi sessanta
 giorni,  tenuto  conto  del  contributo di ciascun progetto
 agli obiettivi del piano a medio termine.
 Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa le
 modalita'  e i tempi di erogazione, avvalendosi della Cassa
 depositi  e  prestiti,  per  le  procedure di finanziamento
 delle opere di competenza regionale.
 In aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo
 comma, e' autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli
 investimenti  (BEI), fino alla concorrenza del controvalore
 di  lire  1.000  miliardi,  per  la contrazione di appositi
 mutui per le finalita' del presente articolo.
 Con la medesima delibera di cui al terzo comma, il CIPE
 stabilisce,  in  relazione  ai  progetti  per  i  quali sia
 possibile  il ricorso ai mutui di cui al comma precedente e
 per    ciascun    progetto,   la   quota   per   la   quale
 l'amministrazione  interessata  e' autorizzata, a decorrere
 dal  secondo  semestre  dell'anno 1983, a contrarre i mutui
 stessi.
 L'onere  dei suddetti mutui, per capitale ed interessi,
 e'  assunto  a  carico  del  bilancio  dello Stato mediante
 iscrizione   delle   relative  rate  di  ammortamento,  per
 capitale  ed interessi, in appositi capitoli dello stato di
 previsione   della  spesa  del  Ministero  del  tesoro.  La
 Direzione  generale  del  Tesoro provvede al rimborso sulla
 base  di  un  elenco riepilogativo che, alla scadenza delle
 rate,   la  BEI  comunica  con  l'indicazione  dell'importo
 complessivo  e  dei mutui cui si riferisce. Il Ministro del
 tesoro  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
 occorrenti variazioni di bilancio.
 Le   proposte   delle  amministrazioni  devono  situare
 ciascun   progetto   nel   contesto  dei  rispettivi  piani
 settoriali,    se   esistenti,   e   contenere   indicatori
 quantitativi di convenienza economica del progetto quali il
 saggio  di  rendimento  interno  e  il valore attuale netto
 stimato  per  progetto, secondo la metodologia indicata dal
 Ministero del bilancio e della programmazione economica.
 La  riserva del 40 per cento di cui all'art. 107, primo
 comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente
 della  Repubblica  6 marzo  1978, n. 218, viene determinata
 sulle disponibilita' nette complessive.».
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 36 del regio decreto
 18 novembre  1923,  n.  2440,  e  successive  modificazioni
 (Nuove  disposizioni  sull'amministrazione del patrimonio e
 sulla contabilita' generale dello Stato):
 «Art.  36.  - I residui delle spese correnti non pagati
 entro  il  secondo  esercizio successivo a quello in cui e'
 stato   iscritto  il  relativo  stanziamento  si  intendono
 perenti  agli  effetti  amministrativi;  quelli concernenti
 spese  per  lavori,  forniture  e  servizi  possono  essere
 mantenuti  in bilancio fino al terzo esercizio successivo a
 quello  in  cui e' stato iscritto il relativo stanziamento.
 Le  somme  eliminate  possono  riprodursi  in  bilancio con
 riassegnazione   ai   pertinenti  capitoli  degli  esercizi
 successivi.
 Le  somme  stanziate  per  spese  in conto capitale non
 impegnate   alla  chiusura  dell'esercizio  possono  essere
 mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
 successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti
 di   stanziamenti   iscritti   in   forza  di  disposizioni
 legislative  entrate  in  vigore  nell'ultimo  quadrimestre
 dell'esercizio  precedente.  In  tale  caso  il  periodo di
 conservazione e' protratto di un anno.
 I  residui  delle spese in conto capitale, derivanti da
 importi  che  lo  Stato abbia assunto obbligo di pagare per
 contratto  o in compenso di opere prestate o di lavori o di
 forniture  eseguiti,  non pagati entro il settimo esercizio
 successivo  a  quello  in cui e' stato iscritto il relativo
 stanziamento,    si    intendono   perenti   agli   effetti
 amministrativi.  Le  somme  eliminate possono riprodursi in
 bilancio  con  riassegnazione  ai pertinenti capitoli degli
 esercizi successivi.
 Le  somme  stanziate  per spese in conto capitale negli
 esercizi  1979  e  precedenti,  che al 31 dicembre 1982 non
 risultino   ancora   formalmente  impegnate,  costituiscono
 economie  di  bilancio  da  accertare in sede di rendiconto
 dell'esercizio 1982.
 I   conti  dei  residui,  distinti  per  Ministeri,  al
 31 dicembre  dell'esercizio  precedente  a quello in corso,
 con  distinta  indicazione  dei  residui  di cui al secondo
 comma del  presente  articolo,  sono  allegati oltre che al
 rendiconto generale anche al bilancio di previsione.
 Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della
 competenza,  in modo che nessuna spesa afferente ai residui
 possa   essere   imputata  sui  fondi  della  competenza  e
 viceversa.».
 - Si  riporta il testo dell'art. 2 della legge 2 maggio
 1990,  n.  102  (Disposizioni  per  la  ricostruzione  e la
 rinascita  della  Valtellina  e  delle adiacenti zone delle
 province   di   Bergamo,  Brescia  e  Como,  nonche'  della
 provincia  di  Novara, colpite dalle eccezionali avversita'
 atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987):
 «Art.  2 (Procedure). - 1. Gli interventi per la difesa
 del  suolo  e  per  la  ricostruzione  e lo sviluppo di cui
 rispettivamente  agli  articoli 3  e  5  nonche' il riparto
 delle  risorse  disponibili  ai fini della presente legge e
 con priorita' per gli interventi di riassetto idrogeologico
 sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei
 Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
 2.  La  regione  Lombardia,  sentiti  gli  enti  locali
 interessati:
 a) individua   e  propone  all'autorita'  di  bacino,
 nell'ambito  di  interventi  urgenti di cui alla lettera c)
 dell'art.  31  della  legge  18 maggio 1989, n. 183, quelli
 aventi carattere di assoluta urgenza;
 b) formula    proposte    all'autorita'   di   bacino
 relativamente agli stralci di cui all'art. 3;
 c) elabora la proposta di piano di cui all'art. 5.
 3.    Gli   stralci   dello   schema   previsionale   e
 programmatico  del  bacino  del  Po  di cui all'art. 3 e il
 piano  di  cui  all'art.  5  possono  essere  sottoposti  a
 revisione  annuale,  secondo le procedure stabilite in sede
 di prima approvazione.».
 - Si  riporta  il testo dell'art. 5 della legge 7 marzo
 2001,  n.  62  (Nuove  norme  sull'editoria  e sui prodotti
 editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416):
 «Art.  5  (Fondo  per  le  agevolazioni di credito alle
 imprese  del settore editoriale). - 1. E' istituito, presso
 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
 l'informazione  e  l'editoria,  fino  all'attuazione  della
 riforma  di  cui  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
 300,  e  al  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il
 Fondo  per  le  agevolazioni  di  credito  alle imprese del
 settore editoriale, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo
 e'  finalizzato  alla  concessione  di  contributi in conto
 interessi  sui  finanziamenti della durata massima di dieci
 anni   deliberati  da  soggetti  autorizzati  all'attivita'
 bancaria.
 2.   Al   Fondo   affluiscono  le  risorse  finanziarie
 stanziate   a  tale  fine  nel  bilancio  dello  Stato,  il
 contributo  dell'1  per  cento trattenuto sull'ammontare di
 ciascun   beneficio   concesso,   le   somme  comunque  non
 corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili
 alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
 esistenti sul fondo di cui all'art. 29 della legge 5 agosto
 1981,  n.  416, e successive modificazioni. Il fondo di cui
 al  citato art. 29 e' mantenuto fino al completamento della
 corresponsione  dei  contributi  in  conto interessi per le
 concessioni gia' effettuate.
 3.   I  contributi  sono  concessi,  nei  limiti  delle
 disponibilita'  finanziarie, mediante procedura automatica,
 ai sensi dell'art. 6, o valutativa, ai sensi dell'art. 7.
 4.   Sono   ammessi  al  finanziamento  i  progetti  di
 ristrutturazione   tecnico-produttiva;   di  realizzazione,
 ampliamento  e  modifica  degli  impianti,  con particolare
 riferimento  all'installazione  e  potenziamento della rete
 informatica, anche in connessione all'utilizzo dei circuiti
 telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento
 della   distribuzione;   di   formazione  professionale.  I
 progetti  sono  presentati  dalle  imprese  partecipanti al
 ciclo  di  produzione,  distribuzione e commercializzazione
 del prodotto editoriale.
 5.  In  caso  di  realizzazione  dei progetti di cui al
 comma 4  con  il  ricorso  alla  locazione  finanziaria,  i
 contributi  in  conto  canone sono concessi con le medesime
 procedure  di  cui  agli  articoli 6  e  7  e  non possono,
 comunque,   superare  l'importo  dei  contributi  in  conto
 interessi  di  cui  godrebbero  i progetti se effettuati ai
 sensi  e  nei  limiti  previsti  per  i contributi in conto
 interessi.
 6.  Una  quota  del  5 per cento del Fondo e' riservata
 alle   imprese   che,  nell'anno  precedente  a  quello  di
 presentazione    della    domanda    per   l'accesso   alle
 agevolazioni,  presentano  un  fatturato  non superiore a 5
 miliardi  di  lire ed una ulteriore quota del 5 per cento a
 quelle  impegnate  in progetti di particolare rilevanza per
 la  diffusione  della lettura in Italia o per la diffusione
 di  prodotti  editoriali in lingua italiana all'estero. Ove
 tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua
 riaffluisce  al Fondo per essere destinata ad interventi in
 favore delle altre imprese.
 7. Una quota del 10 per cento del Fondo e' destinata ai
 progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio
 per  le  imprese  costituite  in  forma  di  cooperative di
 giornalisti o di poligrafici.
 8.  Ai  fini  della concessione del beneficio di cui al
 presente  articolo,  la  spesa  per  la  realizzazione  dei
 progetti e' ammessa in misura non eccedente il 90 per cento
 di  quella  prevista  nel  progetto,  ivi  comprese  quelle
 indicate  nel  primo  comma dell'art.  16  del  decreto del
 Presidente   della  Repubblica  9 novembre  1976,  n.  902,
 nonche'  le  spese previste per il fabbisogno annuale delle
 scorte  in  misura  non  superiore  al  40  per cento degli
 investimenti  fissi  ammessi  al finanziamento. La predetta
 percentuale  del  90  per cento e' elevata al 100 per cento
 per  le  cooperative di cui all'art. 6 della legge 5 agosto
 1981, n. 416, e successive modificazioni.
 9.  I  contributi  in  conto  interessi  possono essere
 concessi  anche alle imprese editrici dei giornali italiani
 all'estero di cui all'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n.
 416,  e  successive  modificazioni, per progetti realizzati
 con  il finanziamento di soggetti autorizzati all'esercizio
 dell'attivita'   bancaria   aventi   sede   in   uno  Stato
 appartenente all'Unione europea.
 10.  L'ammontare del contributo e' pari al 50 per cento
 degli   interessi   sull'importo   ammesso   al  contributo
 medesimo,  calcolati  al  tasso  di riferimento fissato con
 decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
 programmazione  economica. Il tasso di interesse e le altre
 condizioni   economiche   alle   quali   e'   riferito   il
 finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.
 11.  In  aggiunta  alle  risorse  di  cui al comma 2, a
 decorrere   dall'anno   2001   e  fino  all'anno  2003,  e'
 autorizzata  la  spesa  di  lire  7,9 miliardi per il primo
 anno,  di  lire 24,3 miliardi per il secondo anno e di lire
 18,7 miliardi per il terzo anno.
 12.  Ai contributi di cui al presente articolo, erogati
 secondo  le  procedure  di  cui  agli  articoli 6 e 7 della
 presente  legge,  si  applicano le disposizioni di cui agli
 articoli 8  e  9,  commi  da 1 a 5, del decreto legislativo
 31 marzo 1998, n. 123.
 13.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'art. 17,
 comma 1,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
 modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  sentito  il  Ministro  per i beni e le attivita'
 culturali,   sono   dettate  disposizioni  attuative  della
 presente   legge.   Sono  in  particolare  disciplinati  le
 modalita'  ed i termini di presentazione o di rigetto delle
 domande, le modalita' di attestazione dei requisiti e delle
 condizioni di concessione dei contributi, la documentazione
 delle  spese  inerenti  ai  progetti,  gli adempimenti ed i
 termini delle attivita' istruttorie, l'organizzazione ed il
 funzionamento  del  Comitato di cui al comma 4 dell'art. 7,
 il  procedimento di decadenza dai benefici, le modalita' di
 verifica  finale  della  corrispondenza  degli investimenti
 effettuati  al  progetto,  della loro congruita' economica,
 nonche'   dell'inerenza   degli  investimenti  stessi  alle
 finalita' del progetto.
 14.  All'istruttoria  dei  provvedimenti di concessione
 dei  contributi  di  cui agli articoli 6 e 7 della presente
 legge provvede, fino all'attuazione della riforma di cui al
 decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, la Presidenza
 del Consiglio dei Ministri.
 15.  Le  somme erogate ai sensi degli articoli 6 e 7, a
 qualunque  titolo  restituite, sono versate all'entrata del
 bilancio  dello  Stato per essere successivamente assegnate
 al  Fondo.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della
 programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
 propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
 - Si  riporta  il  testo  del comma 4 dell'art. 9 della
 legge   1° dicembre  1986,  n.  831  (Disposizioni  per  la
 realizzazione   di   un   programma   di   interventi   per
 l'adeguamento  alle esigenze operative delle infrastrutture
 del Corpo della guardia di finanza):
 «4.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero delle
 finanze,  rubrica  6,  Corpo  della  guardia di finanza, e'
 istituito  un  capitolo  con  un  fondo  a disposizione per
 sopperire  alle  eventuali  deficienze  dei  capitoli dello
 stato  di  previsione medesimo indicati in apposita tabella
 da approvarsi con legge di bilancio.».
 - Si   riporta   il   titolo  del  regio  decreto-legge
 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre
 1928,  n.  3474:  «Amministrazione autonoma dei monopoli di
 Stato»  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 14 dicembre
 1927, n. 288).
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  86  del  decreto
 legislativo   31 marzo   1998,   n.   112,   e   successive
 modificazioni   (Conferimento   di   funzioni   e   compiti
 amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
 locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
 n. 59):
 «Art.  86  (Gestione  del  demanio  idrico).  - 1. Alla
 gestione  dei beni del demanio idrico provvedono le regioni
 e gli enti locali competenti per territorio.
 2.  I  proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione
 del demanio idrico sono introitati dalla regione.
 3.
 - Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 39 del
 decreto  legislativo  15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
 dell'imposta    regionale   sulle   attivita'   produttive,
 revisione   degli   scaglioni,   delle   aliquote  e  delle
 detrazioni  dell'IRPEF  e  istituzione  di  una addizionale
 regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
 dei tributi locali):
 «Art.  39 (Ripartizione del Fondo sanitario nazionale).
 -  1.  Il  CIPE  su  proposta  del  Ministro della sanita',
 d'intesa   con   la   Conferenza   Stato-regioni,  delibera
 annualmente  l'assegnazione  in  favore  delle  regioni,  a
 titolo   di   acconto,  delle  quote  del  Fondo  sanitario
 nazionale  di  parte  corrente,  tenuto  conto dell'importo
 complessivo    presunto    del   gettito   dell'addizionale
 all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  di  cui
 all'art.   50   e  della  quota  del  gettito  dell'imposta
 regionale  sulle  attivita' produttive, di cui all'art. 38,
 comma 1,  stimati  per  ciascuna  regione.  Il  CIPE con le
 predette  modalita'  provvede  entro  il  mese  di febbraio
 dell'anno  successivo all'assegnazione definitiva in favore
 delle  regioni  delle  quote del Fondo sanitario nazionale,
 parte   corrente,  ad  esse  effettivamente  spettanti.  Il
 Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
 economica,  e'  autorizzato  a  procedere  alle  risultanti
 compensazioni  a  valere  sulle  quote  del Fondo sanitario
 nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno.».
 - Si riporta il titolo del decreto legislativo 5 giugno
 1998,  n.  204:  «Disposizioni  per  il  coordinamento,  la
 programmazione  e  la  valutazione della politica nazionale
 relativa  alla  ricerca  scientifica e tecnologica, a norma
 dell'art.  11,  comma 1,  lettera d),  della legge 15 marzo
 1997, n. 59» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio
 1998, n. 151).
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del gia' citato
 decreto-legge n. 269 del 2003:
 «Art. 5 (Trasformazione della Cassa depositi e prestiti
 in  societa' per azioni). - 1. La Cassa depositi e prestiti
 e'  trasformata in societa' per azioni con la denominazione
 di  "Cassa  depositi  e  prestiti societa' per azioni" (CDP
 S.p.a.),  con  effetto dalla data della pubblicazione nella
 Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  ministeriale  di  cui al
 comma 3.  La CDP S.p.a., salvo quanto previsto dal comma 3,
 subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti
 e gli obblighi anteriori alla trasformazione.
 2.  Le  azioni  della  CDP  S.p.a. sono attribuite allo
 Stato,  che  esercita  i  diritti  dell'azionista  ai sensi
 dell'art.  24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
 30 luglio  1999,  n.  300; non si applicano le disposizioni
 dell'art.  2362  del  codice  civile.  Le fondazioni di cui
 all'art.  2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
 e  altri soggetti pubblici o privati possono detenere quote
 complessivamente di minoranza del capitale della CDP S.p.a.
 3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
 finanze  di  natura non regolamentare, da emanare entro due
 mesi  dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
 sono determinati:
 a) le  funzioni,  le  attivita' e le passivita' della
 Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
 sono  trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze
 e  quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.a.
 di cui al comma 8;
 b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato,
 anche  indirette,  che  sono  trasferite  alla CDP S.p.a. e
 assegnate  alla  gestione separata di cui al comma 8, anche
 in  deroga  alla  normativa  vigente.  I relativi valori di
 trasferimento  e di iscrizione in bilancio sono determinati
 sulla  scorta  della relazione giurata di stima prodotta da
 uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
 professionale  nominati dal Ministero, anche in deroga agli
 articoli da  2342  a  2345 del codice civile ed all'art. 24
 della  legge  27 dicembre  2002,  n.  289.  Con  successivi
 decreti  ministeriali  possono  essere  disposti  ulteriori
 trasferimenti e conferimenti;
 c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
 d) il  capitale sociale della CDP S.p.a., comunque in
 misura  non  inferiore  al  fondo  di dotazione della Cassa
 depositi  e  prestiti  risultante  dall'ultimo  bilancio di
 esercizio approvato.
 4.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  di  natura  non  regolamentare,  su proposta del
 Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, e' approvato lo
 statuto  della  CDP S.p.a. e sono nominati i componenti del
 consiglio  di  amministrazione e del collegio sindacale per
 il  primo  periodo  di  durata  in  carica.  Per tale primo
 periodo  restano  in  carica  i componenti del collegio dei
 revisori  indicati  ai sensi e per gli effetti dell'art. 10
 della legge 13 maggio 1983, n. 197. Le successive modifiche
 allo  statuto  della  CDP S.p.a. e le nomine dei componenti
 degli   organi   sociali  per  i  successivi  periodi  sono
 deliberate a norma del codice civile.
 5.  Il  primo  esercizio  sociale  della  CDP S.p.a. si
 chiude al 31 dicembre 2004.
 6.  Alla  CDP  S.p.a.  si applicano le disposizioni del
 titolo  V del testo unico delle leggi in materia bancaria e
 creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo 1° settembre
 1993,  n.  385,  previste  per  gli  intermediari  iscritti
 nell'elenco  speciale  di  cui  all'art.  107  del medesimo
 decreto  legislativo,  tenendo  presenti le caratteristiche
 del  soggetto  vigilato  e  la  speciale  disciplina  della
 gestione separata di cui al comma 8.
 7. La CDP S.p.a. finanzia, sotto qualsiasi forma:
 a) lo  Stato,  le  regioni, gli enti locali, gli enti
 pubblici  e  gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
 fondi  rimborsabili  sotto  forma  di libretti di risparmio
 postale  e  di  buoni  fruttiferi  postali, assistiti dalla
 garanzia   dello   Stato  e  distribuiti  attraverso  Poste
 italiane  S.p.a.  o  societa'  da essa controllate, e fondi
 provenienti  dall'emissione  di  titoli, dall'assunzione di
 finanziamenti   e  da  altre  operazioni  finanziarie,  che
 possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato;
 b) le  opere,  gli  impianti,  le reti e le dotazioni
 destinati  alla  fornitura  di  servizi  pubblici  ed  alle
 bonifiche,  utilizzando fondi provenienti dall'emissione di
 titoli,   dall'assunzione   di  finanziamenti  e  da  altre
 operazioni  finanziarie,  senza  garanzia dello Stato e con
 preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di
 fondi   e'  effettuata  esclusivamente  presso  investitori
 istituzionali.
 8.  La  CDP  S.p.a.  assume  partecipazioni e svolge le
 attivita',   strumentali,   connesse   e   accessorie;  per
 l'attuazione  di quanto previsto al comma 7, lettera a), la
 CDP  S.p.a.  istituisce  un  sistema  separato ai soli fini
 contabili ed organizzativi, la cui gestione e' uniformata a
 criteri  di  trasparenza  e di salvaguardia dell'equilibrio
 economico.   Sono   assegnate  alla  gestione  separata  le
 partecipazioni e le attivita' ad essa strumentali, connesse
 e  accessorie, e le attivita' di assistenza e di consulenza
 in  favore  dei  soggetti di cui al comma 7, lettera a). Il
 decreto ministeriale di cui al comma 3 puo' prevedere forme
 di  razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni
 detenute  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  alla data di
 trasformazione in societa' per azioni.
 9.  Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il
 potere  di  indirizzo  della  gestione  separata  di cui al
 comma 8.  E'  confermata,  per  la  gestione  separata,  la
 Commissione  di  vigilanza  prevista  dall'art. 3 del regio
 decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni.
 10.  Per  l'amministrazione  della gestione separata di
 cui  al  comma 8  il consiglio di amministrazione della CDP
 S.p.a.   e'   integrato   dai   membri,   con  funzioni  di
 amministratore,  indicati  alle  lettere c),  d)  ed f) del
 primo comma dell'art. 7 della legge 13 maggio 1983, n. 197.
 11.  Per  l'attivita' della gestione separata di cui al
 comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina
 con propri decreti di natura non regolamentare:
 a) i  criteri  per  la  definizione  delle condizioni
 generali  ed  economiche dei libretti di risparmio postale,
 dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti
 e   delle  altre  operazioni  finanziarie  assistiti  dalla
 garanzia dello Stato;
 b) i  criteri  per  la  definizione  delle condizioni
 generali  ed  economiche  degli  impieghi, nel rispetto dei
 principi  di  accessibilita',  uniformita'  di trattamento,
 predeterminazione e non discriminazione;
 c) le  norme  in materia di trasparenza, pubblicita',
 contratti e comunicazioni periodiche;
 d) i   criteri   di   gestione  delle  partecipazioni
 assegnate ai sensi del comma 3.
 12.  Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 11
 la CDP S.p.a. continua a svolgere le funzioni oggetto della
 gestione separata di cui al comma 8 secondo le disposizioni
 vigenti  alla data di trasformazione della Cassa depositi e
 prestiti  in  societa' per azioni. I rapporti in essere e i
 procedimenti  amministrativi  in corso alla data di entrata
 in  vigore  dei  decreti  di  cui al comma 11 continuano ad
 essere  regolati  dai  provvedimenti adottati e dalle norme
 legislative  e regolamentari vigenti in data anteriore. Per
 quanto  non  disciplinato  dai  decreti  di cui al comma 11
 continua  ad  applicarsi  la  normativa  vigente  in quanto
 compatibile.    Le    attribuzioni    del    consiglio   di
 amministrazione   e  del  direttore  generale  della  Cassa
 depositi  e  prestiti  anteriori  alla  trasformazione sono
 esercitate,     rispettivamente,     dal    consiglio    di
 amministrazione   e,   se   previsto,   dall'amministratore
 delegato della CDP S.p.a.
 13. All'attivita' di impiego della gestione separata di
 cui  al  comma 8  continuano  ad applicarsi le disposizioni
 piu'  favorevoli  previste per la Cassa depositi e prestiti
 anteriori  alla  trasformazione, inclusa la disposizione di
 cui   all'art.   204,   comma 2,  del  decreto  legislativo
 18 agosto 2000, n. 267.
 14. La gestione separata di cui al comma 8 subentra nei
 rapporti  attivi  e  passivi  e  conserva  i  diritti e gli
 obblighi  sorti  per  effetto  della  cartolarizzazione dei
 crediti  effettuata  ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge
 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
 legge 15 giugno 2002, n. 112.
 15.  La  gestione  separata  di  cui  al  comma 8  puo'
 avvalersi  dell'Avvocatura  dello Stato, ai sensi dell'art.
 43  del  testo  unico  delle leggi e delle norme giuridiche
 sulla  rappresentanza  e  difesa  in giudizio dello Stato e
 sull'ordinamento  dell'Avvocatura  dello  Stato,  di cui al
 regio  decreto  30 ottobre  1933,  n.  1611,  e  successive
 modificazioni.
 16.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze, sulla
 base  di  apposita  relazione  presentata dalla CDP S.p.a.,
 riferisce  annualmente al Parlamento sulle attivita' svolte
 e sui risultati conseguiti dalla CDP S.p.a.
 17.  Il controllo della Corte dei conti si svolge sulla
 CDP  S.p.a.  con  le  modalita' previste dall'art. 12 della
 legge 21 marzo 1958, n. 259.
 18. La CDP S.p.a. puo' destinare propri beni e rapporti
 giuridici  al  soddisfacimento dei diritti dei portatori di
 titoli  da  essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A
 tal  fine  la  CDP  S.p.a.  adotta  apposita  deliberazione
 contenente  l'esatta  descrizione  dei  beni e dei rapporti
 giuridici  destinati,  dei  soggetti  a  cui  vantaggio  la
 destinazione  e' effettuata, dei diritti ad essi attribuiti
 e  delle  modalita'  con  le  quali  e' possibile disporre,
 integrare  e  sostituire elementi del patrimonio destinato.
 La deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'art.
 2436  del  codice  civile.  Dalla  data  di  deposito della
 deliberazione  i  beni  e  i rapporti giuridici individuati
 sono   destinati   esclusivamente  al  soddisfacimento  dei
 diritti  dei  soggetti  a  cui vantaggio la destinazione e'
 effettuata  e costituiscono patrimonio separato a tutti gli
 effetti  da quello della CDP S.p.a. e dagli altri patrimoni
 destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei
 soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, sul
 patrimonio  destinato  e  sui  frutti  e  proventi  da esso
 derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti
 dei  predetti soggetti. Se la deliberazione di destinazione
 del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni
 nei  confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione
 e'  effettuata  la  CDP  S.p.a. risponde esclusivamente nei
 limiti  del  patrimonio  ad essi destinato e dei diritti ad
 essi    attribuiti.   Resta   salva   in   ogni   caso   la
 responsabilita'   illimitata   della   CDP  S.p.a.  per  le
 obbligazioni derivanti da fatto illecito. Con riferimento a
 ciascun   patrimonio   separato   la   CDP   S.p.a.   tiene
 separatamente  i  libri e le scritture contabili prescritti
 dagli  articoli 2214  e  seguenti del codice civile. Per il
 caso  di  sottoposizione della CDP S.p.a. alle procedure di
 cui  al  Titolo  IV  del testo unico delle leggi in materia
 bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo
 1° settembre 1993, n. 385, o ad altra procedura concorsuale
 applicabile,  i  contratti  relativi  a  ciascun patrimonio
 destinato  continuano  ad  avere esecuzione e continuano ad
 applicarsi  le previsioni contenute nel presente comma. Gli
 organi  della  procedura provvedono al tempestivo pagamento
 delle passivita' al cui servizio il patrimonio e' destinato
 e  nei limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli altri
 termini  previsti  nei relativi contratti preesistenti. Gli
 organi  della  procedura  possono  trasferire o affidare in
 gestione  a banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi
 in ciascun patrimonio destinato e le relative passivita'.
 19.  Alla  scadenza,  anche  anticipata  per  qualsiasi
 motivo,  del  contratto di servizio ovvero del rapporto con
 il  quale  e' attribuita la disponibilita' o e' affidata la
 gestione  delle  opere,  degli impianti, delle reti e delle
 dotazioni  destinati  alla fornitura di servizi pubblici in
 relazione  ai  quali  e' intervenuto il finanziamento della
 CDP S.p.a. o di altri soggetti autorizzati alla concessione
 di  credito, gli indennizzi dovuti al soggetto uscente sono
 destinati  prioritariamente  al soddisfacimento dei crediti
 della  CDP  S.p.a.  e  degli  altri  finanziatori di cui al
 presente  comma,  sono  indisponibili da parte del soggetto
 uscente  fino  al  completo  soddisfacimento  dei  predetti
 crediti e non possono formare oggetto di azioni da parte di
 creditori   diversi   dalla   CDP   S.p.a.  e  dagli  altri
 finanziatori  di  cui  al presente comma. Il nuovo soggetto
 gestore  assume, senza liberazione del debitore originario,
 l'eventuale debito residuo nei confronti della CDP S.p.a. e
 degli  altri  finanziatori di cui al presente comma. L'ente
 affidante  e,  se  prevista, la societa' proprietaria delle
 opere,   degli  impianti,  delle  reti  e  delle  dotazioni
 garantiscono    in    solido   il   debito   residuo   fino
 all'individuazione  del  nuovo  soggetto  gestore. Anche ai
 finanziamenti  concessi  dalla  CDP  S.p.a. si applicano le
 disposizioni  di  cui ai commi 3 e 4 dell'art. 42 del testo
 unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
 al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
 20.  Salvo  le deleghe previste dallo statuto, l'organo
 amministrativo  della  CDP S.p.a. delibera le operazioni di
 raccolta  di  fondi con obbligo di rimborso sotto qualsiasi
 forma.  Ad  esse  non  si  applicano, fermo restando quanto
 previsto   dalla   lettera b)   del  comma 7  del  presente
 articolo,  il  divieto  di  raccolta  del  risparmio tra il
 pubblico  previsto  dall'art.  11, comma 2, del testo unico
 delle  leggi  in  materia  bancaria e creditizia, di cui al
 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ne' i limiti
 quantitativi   alla   raccolta   previsti  dalla  normativa
 vigente;  non trovano altresi' applicazione gli articoli da
 2410  a  2420  del codice civile. Per ciascuna emissione di
 titoli  puo'  essere  nominato un rappresentante comune dei
 portatori  dei  titoli, il quale ne cura gli interessi e in
 loro  rappresentanza  esclusiva esercita i poteri stabiliti
 in   sede  di  nomina  e  approva  le  modificazioni  delle
 condizioni dell'operazione.
 21.  Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme
 contenute    nel    presente   articolo si   applicano   le
 disposizioni  di  cui  all'art.  3,  comma 13,  della legge
 14 gennaio 1994, n. 20.
 22.  La  pubblicazione  del  decreto  di cui al comma 3
 nella  Gazzetta  Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in
 materia  di  costituzione  delle  societa'  previsti  dalla
 normativa vigente.
 23.  Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per
 la  trasformazione  della  Cassa  depositi e prestiti e per
 l'effettuazione  dei  trasferimenti e conferimenti previsti
 dal  presente  articolo sono esenti da imposizione fiscale,
 diretta e indiretta.
 24.   Tutti   gli   atti,   contratti,   trasferimenti,
 prestazioni   e  formalita'  relativi  alle  operazioni  di
 raccolta  e  di  impiego, sotto qualsiasi forma, effettuate
 dalla  gestione  separata  di  cui  al  comma 8,  alla loro
 esecuzione,  modificazione  ed  estinzione,  alle  garanzie
 anche  reali  di  qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi
 momento  prestate,  sono  esenti  dall'imposta di registro,
 dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
 e  da  ogni  altra  imposta  indiretta,  nonche' ogni altro
 tributo  o  diritto.  Non  si applica la ritenuta di cui ai
 commi  2  e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della
 Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli
 altri  proventi  dei  conti correnti dedicati alla gestione
 separata di cui al comma 8.
 25.  Gli  interessi  e gli altri proventi dei titoli di
 qualsiasi  natura  e  di  qualsiasi durata emessi dalla CDP
 S.p.a.  sono  soggetti  al  regime dell'imposta sostitutiva
 delle  imposte  sui redditi nella misura del 12,50%, di cui
 al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
 26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze
 della   Cassa   depositi   e   prestiti  al  momento  della
 trasformazione   prosegue   con   la   CDP   S.p.a.  ed  e'
 disciplinato  dalla contrattazione collettiva e dalle leggi
 che  regolano  il  rapporto  di  lavoro privato. Sono fatti
 salvi  i  diritti  quesiti  e gli effetti, per i dipendenti
 della  Cassa,  rivenienti  dalla originaria natura pubblica
 dell'ente  di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilita' ai
 concorsi  pubblici  per i quali sia richiesta una specifica
 anzianita'  di  servizio,  ove  conseguita.  I  trattamenti
 vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
 continuano ad applicarsi al personale gia' dipendente della
 Cassa  depositi  e  prestiti  fino  alla stipulazione di un
 nuovo  contratto.  In  sede di prima applicazione, non puo'
 essere  attribuito  al  predetto  personale  un trattamento
 economico  meno favorevole di quello spettante alla data di
 entrata  in  vigore  del presente decreto. Per il personale
 gia'  dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne fa
 richiesta,  entro  sessanta  giorni dalla trasformazione si
 attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure
 di  mobilita',  con  collocamento  prioritario al Ministero
 dell'economia  e  delle finanze. Il personale trasferito e'
 inquadrato,  in  base  all'ex  livello  di  appartenenza  e
 secondo le equipollenze definite dal decreto del Presidente
 della  Repubblica 4 agosto 1984, e successive modificazioni
 e  decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, e
 successive   modificazioni,  nella  corrispondente  area  e
 posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in
 precedenti   servizi   prestati   presso   altre  pubbliche
 amministrazioni,  se  superiore.  Al personale trasferito o
 reinquadrato  nelle  pubbliche amministrazioni ai sensi del
 presente   comma e'   riconosciuto   un  assegno  personale
 pensionabile,   riassorbibile   con   qualsiasi  successivo
 miglioramento,  pari  alla  differenza  tra la retribuzione
 globale  percepibile  al momento della trasformazione, come
 definita  dal  vigente  CCNL, e quella spettante in base al
 nuovo   inquadramento;   le   indennita'  spettanti  presso
 l'amministrazione  di  destinazione  sono corrisposte nella
 misura   eventualmente  eccedente  l'importo  del  predetto
 assegno  personale. Entro cinque anni dalla trasformazione,
 il   personale  gia'  dipendente  della  Cassa  depositi  e
 prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente
 con CDP S.p.a. puo' richiedere il reinquadramento nei ruoli
 delle  amministrazioni  pubbliche  secondo le modalita' e i
 termini previsti dall'art. 54 del CCNL per il personale non
 dirigente   della   Cassa   depositi   e  prestiti  per  il
 quadriennio  normativo  1998-2001. I dipendenti in servizio
 all'atto   della   trasformazione   mantengono   il  regime
 pensionistico   e   quello   relativo   all'indennita'   di
 buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle
 pubbliche  amministrazioni.  Entro  sei  mesi dalla data di
 trasformazione,  i  predetti dipendenti possono esercitare,
 con  applicazione  dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979,
 n.  29,  opzione per il regime pensionistico applicabile ai
 dipendenti  assunti in data successiva alla trasformazione,
 i   quali   sono  iscritti  all'assicurazione  obbligatoria
 gestita  dall'I.N.P.S.  e  hanno  diritto al trattamento di
 fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 del codice civile.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 127 del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  9 ottobre  1990,  n.  309, e
 successive   modificazioni  (testo  unico  delle  leggi  in
 materia   di   disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze
 psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
 stati di tossicodipendenza):
 «Art.  127  (Fondo nazionale di intervento per la lotta
 alla   droga).   -  1.  Il  decreto  del  Ministro  per  la
 solidarieta'  sociale  di  cui all'art. 59, comma 46, della
 legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del
 Fondo  per  le  politiche  sociali,  individua, nell'ambito
 della  quota destinata al Fondo nazionale di intervento per
 la  lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento
 dei  progetti  triennali  finalizzati alla prevenzione e al
 recupero  dalle  tossicodipendenze  e  dall'alcoldipendenza
 correlata,  secondo  le  modalita'  stabilite  dal presente
 articolo.  Le  dotazioni  del Fondo nazionale di intervento
 per  la  lotta alla droga individuate ai sensi del presente
 comma non  possono  essere  inferiori  a  quelle  dell'anno
 precedente,   salvo   in   presenza   di   dati  statistici
 inequivocabili     che     documentino    la    diminuzione
 dell'incidenza della tossicodipendenza.
 2.  La  quota  del Fondo nazionale di intervento per la
 lotta  alla  droga  di  cui  al comma 1 e' ripartita tra le
 regioni   in   misura  pari  al  75  per  cento  delle  sue
 disponibilita'.  Alla  ripartizione si provvede annualmente
 con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale tenuto
 conto,  per  ciascuna  regione, del numero degli abitanti e
 della  diffusione  delle  tossicodipendenze, sulla base dei
 dati   raccolti   dall'Osservatorio  permanente,  ai  sensi
 dell'art. 1, comma 7.
 3.  Le  province,  i  comuni  e  i  loro  consorzi,  le
 comunita'  montane, le aziende unita' sanitarie locali, gli
 enti  di  cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di
 volontariato  di  cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le
 cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
 della  legge  8 novembre  1991,  n.  381,  e loro consorzi,
 possono  presentare  alle regioni progetti finalizzati alla
 prevenzione   e   al  recupero  dalle  tossicodipendenze  e
 dall'alcoldipendenza    correlata    e   al   reinserimento
 lavorativo  dei  tossicodipendenti,  da finanziare a valere
 sulle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma 1,
 nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.
 4.  Le  regioni,  sentiti  gli  enti  locali,  ai sensi
 dell'art.  3,  comma 6,  della legge 8 giugno 1990, n. 142,
 nonche'   le   organizzazioni  rappresentative  degli  enti
 ausiliari,  delle  organizzazioni  del volontariato e delle
 cooperative   sociali  che  operano  sul  territorio,  come
 previsto  dall'atto  di indirizzo e coordinamento di cui al
 comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalita', i
 criteri  e  i  termini  per la presentazione delle domande,
 nonche'  la  procedura per la erogazione dei finanziamenti,
 dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti
 assegnati  e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia
 degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai
 progetti  volti  alla  riduzione  del danno nei quali siano
 utilizzati  i  farmaci  sostitutivi.  Le regioni provvedono
 altresi'  ad  inviare  una  relazione  al  Ministro  per la
 solidarieta'  sociale  sugli interventi realizzati ai sensi
 del  presente testo unico, anche ai fini previsti dall'art.
 131.
 5.  Il  25  per  cento  delle  disponibilita' del Fondo
 nazionale  di  cui al comma 1 e' destinato al finanziamento
 dei  progetti  finalizzati  alla  prevenzione e al recupero
 dalle  tossicodipendenze  e  dall'alcoldipendenza correlata
 promossi  e  coordinati  dalla Presidenza del Consiglio dei
 Ministri  -  Dipartimento  per gli affari sociali, d'intesa
 con  i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della
 difesa,  della  pubblica  istruzione,  della  sanita' e del
 lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai
 sensi del presente comma sono finalizzati:
 a) alla   promozione  di  programmi  sperimentali  di
 prevenzione sul territorio nazionale;
 b) alla     realizzazione     di     iniziative    di
 razionalizzazione   dei   sistemi   di   rilevazione  e  di
 valutazione dei dati;
 c) alla  elaborazione di efficaci collegamenti con le
 iniziative assunte dall'Unione europea;
 d) allo  sviluppo  di iniziative di informazione e di
 sensibilizzazione;
 e) alla  formazione  del  personale  nei  settori  di
 specifica competenza;
 f) alla realizzazione di programmi di educazione alla
 salute;
 g) al  trasferimento  dei  dati  tra  amministrazioni
 centrali e locali.
 6.  Per  la  valutazione  e  la  verifica  delle  spese
 connesse  ai  progetti  di  cui  al  comma 5 possono essere
 disposte le visite ispettive previste dall'art. 65, commi 5
 e  6,  del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, e
 successive modificazioni.
 7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal
 Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro per la
 solidarieta'   sociale,  previo  parere  delle  commissioni
 parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di
 cui  all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
 281,  e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali
 di  cui all'art. 132, sono stabiliti i criteri generali per
 la  valutazione  e  il finanziamento dei progetti di cui al
 comma 3.   Tali   criteri  devono  rispettare  le  seguenti
 finalita':
 a) realizzazione di progetti integrati sul territorio
 di  prevenzione  primaria, secondaria e terziaria, compresi
 quelli  volti  alla riduzione del danno purche' finalizzati
 al recupero psico-fisico della persona;
 b) promozione  di progetti personalizzati adeguati al
 reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;
 c) diffusione  sul  territorio  di  servizi sociali e
 sanitari  di  primo intervento, come le unita' di strada, i
 servizi  a  bassa  soglia  ed  i servizi di consulenza e di
 orientamento telefonico;
 d) individuazione di indicatori per la verifica della
 qualita'  degli  interventi  e  dei  risultati  relativi al
 recupero dei tossicodipendenti;
 e) in   particolare,   trasferimento   dei  dati  tra
 assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri
 di   ascolto,  responsabili  degli  istituti  scolastici  e
 amministrazioni centrali;
 f) trasferimento   e  trasmissione  dei  dati  tra  i
 soggetti  che operano nel settore della tossicodipendenza a
 livello regionale;
 g) realizzazione   coordinata   di   programmi  e  di
 progetti  sulle  tossicodipendenze  e  sull'alcoldipendenza
 correlata,   orientati   alla   strutturazione  di  sistemi
 territoriali di intervento a rete;
 h) educazione alla salute.
 8.  I  progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7
 non  possono  prevedere  la somministrazione delle sostanze
 stupefacenti  incluse  nelle tabelle I e II di cui all'art.
 14   e   delle   sostanze  non  inserite  nella  farmacopea
 ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai
 progetti  e  ai  servizi  interamente gestiti dalle aziende
 unita' sanitarie locali e purche' i dosaggi somministrati e
 la  durata  del  trattamento abbiano la esclusiva finalita'
 clinico-terapeutica  di  avviare  gli  utenti  a successivi
 programmi riabilitativi.
 9.  Il Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro
 per   la   solidarieta'   sociale,   promuove,  sentite  le
 competenti   commissioni  parlamentari,  l'elaborazione  di
 linee  guida  per la verifica dei progetti di riduzione del
 danno di cui al comma 7, lettera a).
 10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura
 di  ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti di
 cui  al  comma 4  e  all'impegno  contabile delle quote del
 Fondo  nazionale  di  cui  al comma 1 ad esse assegnate, si
 applicano  le  disposizioni  di  cui all'art. 5 del decreto
 legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
 11.  Per  l'esame  istruttorio  dei progetti presentati
 dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attivita'
 di  supporto  tecnico-scientifico  al Comitato nazionale di
 coordinamento  per  l'azione  antidroga,  e' istituita, con
 decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, una
 commissione  presieduta  da  un  esperto  o da un dirigente
 generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei
 Ministri designato dal Ministro per la solidarieta' sociale
 e  composta  da  nove esperti nei campi della prevenzione e
 del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori:
 sanitario-infettivologico,           farmaco-tossicologico,
 psicologico,     sociale,    sociologico,    riabilitativo,
 pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di
 segreteria  della  commissione  e'  preposto un funzionario
 della  carriera  direttiva  dei  ruoli della Presidenza del
 Consiglio dei Ministri.
 Gli  oneri  per il funzionamento della commissione sono
 valutati in lire 200 milioni annue.
 12.  L'organizzazione  e  il funzionamento del Comitato
 nazionale  di  coordinamento  per  l'azione  antidroga sono
 disciplinati  con  decreto del Presidente del Consiglio dei
 Ministri.  L'attuazione  amministrativa delle decisioni del
 Comitato  e'  coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei
 Ministri  -  Dipartimento per gli affari sociali attraverso
 un'apposita   conferenza   dei   dirigenti  generali  delle
 amministrazioni  interessate,  disciplinata con il medesimo
 decreto.».
 - Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 26 della
 legge   27 dicembre  2002,  n.  289  (Disposizioni  per  la
 formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
 (legge finanziaria 2003):
 «Art.   26  (Disposizioni  in  materia  di  innovazione
 tecnologica).  -  1. Per l'attuazione del comma 7 dell'art.
 29  della  legge  28 dicembre 2001, n. 448, e' istituito il
 fondo  per  il  finanziamento  di  progetti  di innovazione
 tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese con
 una  dotazione  di  100 milioni di euro per l'anno 2003, al
 cui  finanziamento concorrono la riduzione dell'8 per cento
 degli  stanziamenti per l'informatica iscritti nel bilancio
 dello  Stato  e  quota  parte  delle  riduzioni per consumi
 intermedi  di  cui  all'art.  23,  comma 3. Il Ministro per
 l'innovazione  e le tecnologie, di concerto con il Ministro
 per  la  funzione  pubblica  e  il Ministro dell'economia e
 delle  finanze,  con  uno  o  piu'  decreti  di  natura non
 regolamentare, stabilisce le modalita' di funzionamento del
 fondo,   individua   i   progetti   da  finanziare  e,  ove
 necessario, la relativa ripartizione tra le amministrazioni
 interessate.».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  27  della  legge
 16 gennaio   2003,  n.  3  (Disposizioni  ordinamentali  in
 materia di pubblica amministrazione):
 «Art.   27  (Disposizioni  in  materia  di  innovazione
 tecnologica  nella  pubblica  amministrazione).  -  1.  Nel
 perseguimento   dei   fini   di   maggior   efficienza   ed
 economicita'   dell'azione   amministrativa,   nonche'   di
 modernizzazione  e  sviluppo  del  Paese,  il  Ministro per
 l'innovazione    e   le   tecnologie,   nell'attivita'   di
 coordinamento  e di valutazione dei programmi, dei progetti
 e  dei  piani di azione formulati dalle amministrazioni per
 lo  sviluppo  dei sistemi informativi, sostiene progetti di
 grande  contenuto  innovativo,  di rilevanza strategica, di
 preminente  interesse nazionale, con particolare attenzione
 per   i   progetti   di   carattere   intersettoriale,  con
 finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti del Fondo di
 cui  al  comma 2;  puo'  inoltre  promuovere  e  finanziare
 progetti del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
 con le medesime caratteristiche.
 2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la
 societa'  dell'informazione, individua i progetti di cui al
 comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per
 la  realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento
 relativo  e'  istituito  il  «Fondo  di finanziamento per i
 progetti  strategici  nel settore informatico», iscritto in
 una  apposita  unita'  previsionale  di base dello stato di
 previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
 3.  Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 e'
 autorizzata  la  spesa  di 25.823.000 euro per l'anno 2002,
 51.646.000  euro  per  l'anno  2003  e  77.469.000 euro per
 l'anno   2004.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
 corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
 fini   del   bilancio   triennale   2002-2004,  nell'ambito
 dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale «Fondo
 speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
 dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
 parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
 medesimo Ministero.
 4.  Le risorse di cui all'art. 29, comma 7, lettera b),
 secondo  periodo,  della  legge  28 dicembre  2001, n. 448,
 destinate  al  finanziamento  dei  progetti  innovativi nel
 settore  informatico,  confluiscono  nel  Fondo  di  cui al
 comma 2  e  a  tal  fine  vengono mantenute in bilancio per
 essere versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo.
 5.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato  ad  apportare con propri decreti le occorrenti
 variazioni di bilancio.
 6.  A  decorrere  dall'anno  2005,  l'autorizzazione di
 spesa  puo'  essere  rifinanziata  ai  sensi  dell'art. 11,
 comma 3,  lettera f),  della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
 successive modificazioni.
 7.  Il  Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie
 assicura  il  raccordo  con  il  Ministro  per  la funzione
 pubblica  relativamente  alle  innovazioni  che  riguardano
 l'ordinamento  organizzativo  e  funzionale delle pubbliche
 amministrazioni.
 8.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
 presente  legge  sono  emanati  uno  o piu' regolamenti, ai
 sensi  dell'art.  117,  sesto  comma,  della Costituzione e
 dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie
 ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:
 a) diffusione  dei  servizi erogati in via telematica
 ai  cittadini  e  alle  imprese, anche con l'intervento dei
 privati, nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della
 Costituzione e dei provvedimenti gia' adottati;
 b) diffusione   e   uso  della  carta  nazionale  dei
 servizi;
 c) diffusione dell'uso delle firme elettroniche;
 d) ricorso  a  procedure  telematiche  da parte della
 pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di beni e
 servizi,   potenziando  i  servizi  forniti  dal  Ministero
 dell'economia  e  delle  finanze  attraverso  la CONSIP Spa
 (concessionaria servizi informativi pubblici);
 e) estensione   dell'uso   della   posta  elettronica
 nell'ambito  delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti
 tra pubbliche amministrazioni e privati;
 f) generalizzazione    del    ricorso   a   procedure
 telematiche nella contabilita' e nella tesoreria;
 g) alfabetizzazione    informatica    dei    pubblici
 dipendenti;
 h) impiego   della   telematica  nelle  attivita'  di
 formazione dei dipendenti pubblici;
 i) diritto  di accesso e di reclamo esperibile in via
 telematica  da  parte  dell'interessato nei confronti delle
 pubbliche amministrazioni.
 9.  I  regolamenti  di  cui al comma 8 sono adottati su
 proposta  congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e
 per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto con il
 Ministro dell'economia e delle finanze.
 10.  All'art.  29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
 sono apportate le seguenti modificazioni:
 a);
 b) al  comma 7, lettera b), dopo le parole: "pubblica
 amministrazione  (AIPA)" sono inserite le seguenti: ", fino
 alla  data  di  entrata in vigore del regolamento di cui al
 comma 6".».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  29 del gia' citato
 decreto-legge n. 269 del 2003:
 «Art.  29  (Cessione  di  immobili  adibiti  ad  uffici
 pubblici).  -  1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi
 di  finanza pubblica previsti per l'anno 2004 attraverso la
 dismissione  di  beni immobili dello Stato, in funzione del
 patto   di   stabilita'   e   crescita,  si  provvede  alla
 alienazione  di tali immobili con prioritario riferimento a
 quelli  per i quali sia stato gia' determinato il valore di
 mercato.  L'Agenzia del demanio e' autorizzata, con decreto
 dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di
 concerto   con   i   Ministeri  interessati,  a  vendere  a
 trattativa  privata, anche in blocco, beni immobili adibiti
 o  comunque  destinati  ad uffici pubblici non assoggettati
 alle  disposizioni  in  materia  di  tutela  del patrimonio
 culturale  dettato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999,
 n.  490,  ovvero  per  i  quali sia stato accertato, con le
 modalita'  indicate  nell'art.  27  del  presente  decreto,
 l'inesistenza   dell'interesse  culturale.  La  vendita  fa
 venire  meno  l'uso  governativo,  ovvero  l'uso pubblico e
 l'eventuale   diritto   di  prelazione  spettante  ad  enti
 pubblici  anche  in  caso  di  rivendita.  Si  applicano le
 disposizioni   di  cui  al  secondo  periodo  del  comma 17
 dell'art.  3  del  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23 novembre
 2001,  n.  410,  nonche' al primo ed al secondo periodo del
 comma 18  del  medesimo  art. 3. Per l'anno 2004, una quota
 delle  entrate  rivenienti  dalla vendita degli immobili di
 cui al presente articolo, nel limite di 50 milioni di euro,
 e'   iscritta  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
 dell'economia  e  delle  finanze  in  apposito  fondo,  per
 provvedere  alla  spesa  per canoni, oneri e ogni ulteriore
 incombenza  connessi  alla locazione degli immobili stessi.
 Una quota, stabilita con decreto del Ministro dell'economia
 e  delle  finanze,  delle  risorse di cui agli articoli 28,
 comma 3,  e  29,  comma 4, della legge 18 febbraio 1999, n.
 28,  non  impegnate  al  termine dell'esercizio finanziario
 2003,  e'  versata all'entrata del bilancio dello Stato per
 essere  riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia
 e  delle finanze, al fondo di cui al precedente periodo, ai
 sensi  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente
 della  Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Resta fermo che
 le  risorse  di cui all'art. 29, comma 4, della legge n. 28
 del  1999,  affidate  al  citato  fondo sono destinate alla
 spesa  per  i  canoni di locazione di immobili per il Corpo
 della  Guardia di finanza; la rimanente parte delle risorse
 stanziate  per  l'anno  2000  e  non  impegnate  al termine
 dell'esercizio finanziario 2003 e' destinata all'incremento
 delle  dotazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione
 del  programma di interventi infrastrutturali del Corpo. Il
 fondo  e' attribuito alle pertinenti unita' previsionali di
 base  degli stati di previsione interessati con decreti del
 Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, su proposta del
 Ministro  competente,  da  comunicare,  anche  con evidenze
 informatiche,  tramite  l'Ufficio centrale di bilancio alle
 relative Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. A
 decorrere   dall'anno   2005,   l'importo   del   fondo  e'
 determinato  con la legge di bilancio. Agli immobili ceduti
 ai  sensi  del presente comma si applicano l'ultimo periodo
 dell'art.   2,   comma 6,  e  l'art.  4,  comma 2-ter,  del
 decreto-legge  25 settembre  2001,  n. 351, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
 1-bis.  Alle  procedure di valorizzazione e dismissione
 previste  dai  commi  15 e 17 dell'art. 3 del decreto-legge
 25 settembre  2001,  n. 351, convertito, con modificazioni,
 dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' dai commi dal
 3 al 5 dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
 dall'art.   30   del   presente  decreto  si  applicano  le
 disposizioni   del   regolamento  di  cui  al  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  18 aprile  1994,  n.  383, e
 dell'art.  81,  quarto  comma,  del  decreto del Presidente
 della  Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  e successive
 modificazioni.  Per  le opere rientranti nelle procedure di
 valorizzazione e dismissione indicate nel primo periodo del
 presente   comma,   ai   soli   fini  dell'accertamento  di
 conformita'  previsto  dagli  articoli 2  e  3  del  citato
 regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  n.  383  del  1994,  la  destinazione ad uffici
 pubblici  e'  equiparata alla destinazione, contenuta negli
 strumenti   urbanistici   e  nei  regolamenti  edilizi,  ad
 attivita'  direzionali o allo svolgimento di servizi. Resta
 ferma,  per quanto attiene al contributo di costruzione, la
 disciplina  contenuta  nella  sezione  II  del  capo II del
 titolo  II della parte I del testo unico delle disposizioni
 legislative  e regolamentari in materia edilizia, di cui al
 decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
 380.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. (Stato di previsione del Ministero delle attivita'
 produttive e disposizioni relative) 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del Ministero delle attivita' produttive, per l'anno finanziario 2006, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3). 2.  Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unita' previsionali  di  base "Restituzione di finanziamenti" e "Rimborso di anticipazioni  e  riscossioni di crediti" di pertinenza del centro di responsabilita' "Imprese" dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente  iscritti  in  termini di competenza e di cassa, con decreti  del  Ministro dell'economia e delle finanze, nello specifico fondo   nell'ambito   dell'unita'   previsionale   di   base   "Fondo investimenti  -  incentivi alle imprese" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Imprese" dello stato di previsione del Ministero  delle attivita' produttive, in connessione al rimborso dei mutui   concessi  a  carico  del  Fondo  rotativo  per  l'innovazione tecnologica. 3.  Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il  Ministro  dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle  attivita'  produttive, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,  le  occorrenti  variazioni  all'entrata  del bilancio dello Stato  ed  allo  stato  di  previsione  del Ministero delle attivita' produttive per l'anno finanziario 2006. 4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione  del  Ministero  delle  attivita'  produttive  per  l'anno finanziario  2006  delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese  da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166. 5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su  proposta del Ministro delle attivita' produttive, e' autorizzato a provvedere, con propri  decreti,  alla  riassegnazione  nello stato di previsione del Ministero  delle  attivita'  produttive  per  l'anno finanziario 2006 delle   somme  affluite  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  in relazione  all'articolo  2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421,  nonche' all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. 6.  Le  somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  9  ottobre  1993,  n.  410, convertito  dalla  legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti  a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate, con decreti  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, allo stato di previsione  del  Ministero delle attivita' produttive, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 - Si  riporta  il testo dell'art. 8 della legge 5 marzo
 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti):
 «Art.  8  (Finanziamento  dell'attivita'  di normazione
 tecnica).  -  1.  Il  3  per  cento  del  contributo dovuto
 annualmente  dall'Istituto  nazionale  per la assicurazione
 contro  gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita' di
 ricerca  di  cui all'art. 3, terzo comma, del decreto-legge
 30 giugno  1982,  n.  390,  convertito,  con modificazioni,
 dalla   legge   12 agosto   1982,   n.  597,  e'  destinato
 all'attivita'  di  normazione  tecnica,  di  cui all'art. 7
 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.
 2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare
 del  contributo  versato  dall'INAIL  nel  corso  dell'anno
 precedente,  e'  iscritta a carico del capitolo 3030, dello
 stato    di    previsione   della   spesa   del   Ministero
 dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato per il
 1990   e  a  carico  delle  proiezioni  del  corrispondente
 capitolo per gli anni seguenti.».
 - Si riporta il titolo della legge 17 febbraio 1992, n.
 166:  «Istituzione  e funzionamento del ruolo nazionale dei
 periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni
 ai  veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina
 della  legge  24 dicembre  1969,  n.  990,  derivanti dalla
 circolazione,  dal  furto  e  dall'incendio  degli  stessi»
 (Pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1992, n.
 48).
 - Si  riporta  il  testo  del comma 3 dell'art. 2 della
 legge   28 dicembre   1991,   n.  421  (Rifinanziamento  di
 interventi in campo economico):
 «3.   Le   somme   impegnate  per  la  concessione  dei
 contributi  alle societa' consortili che realizzano mercati
 agroalimentari  all'ingrosso, di cui alla legge 28 febbraio
 1986,  n.  41, e successive modificazioni, e non liquidate,
 sono  riassegnate  per  le  stesse  finalita' allo stato di
 previsione  della  spesa  del Ministero dell'industria, del
 commercio e dell'artigianato.».
 - Si  riporta  il  testo  del comma 5 dell'art. 9 della
 legge  9 gennaio  1991,  n.  10 (Norme per l'attuazione del
 Piano  energetico  nazionale  in  materia  di uso razionale
 dell'energia,  di  risparmio energetico e di sviluppo delle
 fonti rinnovabili di energia):
 «5.  I  fondi  assegnati  alle  singole  regioni e alle
 province   autonome   di   Trento   e   di   Bolzano   sono
 improrogabilmente   impegnati  mediante  appositi  atti  di
 concessione  dei  contributi  entro centoventi giorni dalla
 ripartizione  dei  fondi.  I  fondi residui, per i quali le
 regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano non
 hanno  fornito  la  documentazione  relativa  agli  atti di
 impegno entro i trenta giorni successivi, vengono destinati
 dal    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
 dell'artigianato  con  proprio  provvedimento ad iniziative
 inevase dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
 di  Bolzano  sulla  base  delle percentuali di ripartizione
 gia' adottate dal CIPE ai sensi del comma 4.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1 del decreto-legge
 9 ottobre  1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre
 1993,    n.    513    (Interventi    urgenti   a   sostegno
 dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica):
 «Art.  1.  -  1.  La Societa' di promozione industriale
 (SPI),  previa autorizzazione del Ministero dell'industria,
 del  commercio  e dell'artigianato, puo' utilizzare i fondi
 destinati  alle  iniziative rientranti nei programmi di cui
 all'art.  5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile 1989,
 n.   120,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
 15 maggio  1989, n. 181, e successive integrazioni, nonche'
 i  fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408, e dal
 decreto-legge  28 dicembre  1989,  n.  415, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  1990,  n. 38, ed
 assegnati  alla  SPI  ai  sensi  della  delibera  CIPI  del
 3 agosto   1993,  per  erogare  direttamente  contributi  e
 finanziamenti  anche  per  iniziative  nelle  aree  del Sud
 indicate  dal  citato  decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120
 (3), nonche' per assumere partecipazioni di minoranza nelle
 iniziative  di  promozione  industriale in tutte le aree di
 intervento,  ferma  restando  la destinazione dei fondi per
 area  gia'  definita in sede CIPI. A tal fine nei programmi
 operativi  della  SPI,  da sottoporre per l'approvazione al
 Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
 devono   essere   indicati,  per  ciascuna  iniziativa,  la
 tipologia  ed il livello degli interventi proposti, in ogni
 caso  entro i limiti e secondo le modalita' di cui all'art.
 6  del  richiamato  decreto-legge  1° aprile  1989, n. 120,
 nonche'  l'entita'  degli  oneri di istruttoria e controllo
 complessivi  da  riconoscere  alla  SPI.  Per  le  medesime
 finalita',  la  SPI puo' utilizzare anche ulteriori risorse
 che  si  renderanno  disponibili per lo scopo, ivi comprese
 quelle     eventualmente    derivanti    da    revoche    o
 riprogrammazione  di  interventi di cui alla legge 1° marzo
 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. (Stato di previsione del Ministero del lavoro
 e delle politiche sociali e disposizioni relative) 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del Ministero   del   lavoro   e  delle  politiche  sociali,  per  l'anno finanziario  2006,  in  conformita'  dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
 |  |  |  | Art. 5. (Stato di previsione del Ministero della giustizia
 e disposizioni relative) 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del Ministero   della   giustizia,   per   l'anno  finanziario  2006,  in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5). 2.  Le  entrate  e  le  spese  degli  Archivi  notarili,  per  l'anno finanziario  2006,  sono  stabilite  in  conformita'  degli  stati di previsione  annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1). 3.  Per  provvedere  alle  eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio,  e' utilizzato lo stanziamento della unita' previsionale di base   "Altri  fondi  di  riserva"  (oneri  comuni)  dello  stato  di previsione  della  spesa  degli  Archivi  notarili. I prelevamenti da detta  unita'  previsionale  di  base,  nonche'  le  iscrizioni  alle competenti  unita'  previsionali  di base delle somme prelevate, sono disposti  con  decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta   del   Ministro   della  giustizia.  Tali  decreti  vengono comunicati  al  Parlamento  in  allegato  al  conto  consuntivo degli Archivi stessi. 4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  delle somme versate  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dalle regioni,  dalle  province,  dai  comuni  e  da  altri enti pubblici e privati   all'entrata   del  bilancio  dello  Stato,  in  termini  di competenza  e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento, per  l'assistenza  e  per  la  rieducazione dei detenuti e internati, nonche'  per le attivita' sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria  e  dei  detenuti  e internati nell'ambito delle unita' previsionali   di  base  "Mantenimento,  assistenza,  rieducazione  e trasporto  detenuti" (interventi) e "Funzionamento" di pertinenza dei centri   di   responsabilita'   "Amministrazione   penitenziaria"   e "Giustizia  minorile"  dello  stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2006.
 |  |  |  | Art. 6. (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri
 e disposizioni relative) 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del Ministero  degli  affari  esteri,  per  l'anno  finanziario  2006, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6). 2.  E'  approvato,  in  termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto  agronomico  per  l'oltremare,  per  l'anno finanziario 2006,  annesso  allo  stato  di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1). 3.  In  relazione  alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato  per  contributi  versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva  77/486/CEE  del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti,  alla  riassegnazione  delle  somme  stesse  alle pertinenti unita'  previsionali  di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2006 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate. 4.   In  relazione  alle  somme  affluite  all'entrata  del  bilancio dell'Istituto   agronomico   per  l'oltremare,  per  anticipazioni  e rimborsi   di   spese  per  conto  di  terzi,  nonche'  di  organismi internazionali  o  della  Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2006. 5.  Il  Ministero  degli  affari esteri e' autorizzato ad effettuare, previe  intese  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita' esistenti  nei  conti  correnti  valuta  Tesoro  costituiti presso le rappresentanze   diplomatiche   e  gli  uffici  consolari,  ai  sensi dell'articolo  5  della  legge  6  febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni,  e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni  locali.  Il  relativo controvalore in euro e' acquisito all'entrata  del bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, sulla  base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti  unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero  medesimo  per l'anno finanziario 2006, per l'effettuazione di  spese  relative  a  fitto  di  locali  e  acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero, ad acquisto di mobili,  suppellettili  e  macchine  d'ufficio  e funzionamento degli uffici  all'estero,  nonche' alla sicurezza ed all'acquisto dei mezzi di   trasporto.   Il   Ministero  degli  affari  esteri  e'  altresi' autorizzato  ad  effettuare, con le medesime modalita', operazioni in valuta  estera  pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta   Tesoro   in   valute   inconvertibili   e/o   intrasferibili individuate,  ai fini delle presenti operazioni, dal Dipartimento del tesoro su richiesta della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri. 6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad apportare,  su  proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle  unita'  previsionali di base 9.1.1.0 "Funzionamento" e 9.1.2.2 "Paesi  in  via  di sviluppo" dello stato di previsione del Ministero degli  affari  esteri,  relativamente  agli  stanziamenti per l'aiuto pubblico  allo  sviluppo  determinati  nella  Tabella C allegata alla legge finanziaria.
 
 
 
 Note all'art. 6:
 - La  direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio
 1977   recante   «Direttiva  del  Consiglio  relativa  alla
 formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti» e'
 pubblicata nella G.U.C.E. 6 agosto 1977, n. L 199.
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  5  della  legge
 6 febbraio  1985,  n. 15 recante «Disciplina delle spese da
 effettuarsi  all'estero dal Ministero degli affari esteri»:
 «Art.  5. - Presso sedi all'estero, da individuarsi con
 decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il
 Ministro  del tesoro, sono costituiti conti correnti valuta
 Tesoro.
 A  detti  conti  affluiscono  le  entrate consolari, le
 eccedenze  sui finanziamenti di cui all'art. 2, nonche', su
 indicazione  del  Ministero del tesoro, altre entrate dello
 Stato realizzate all'estero.
 Per  la  gestione  di  detti fondi vengono aperti conti
 correnti presso locali istituti bancari di fiducia.
 Le  ricevute  dei  versamenti  ai conti correnti valuta
 Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti
 della  riscossione  che  hanno effettuato detti versamenti,
 quietanze   liberatorie  da  allegarsi  a  discarico  delle
 rispettive contabilita'.
 I  conti  correnti  valuta Tesoro sono gestiti sotto la
 vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio
 dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali,
 corredate  dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia
 al  Ministero  degli  affari  esteri  ed  alla  coesistente
 ragioneria centrale.
 A  seguito  di  motivata richiesta formulata dalle sedi
 all'estero    ed    in   attesa   dell'accreditamento   dei
 finanziamenti ministeriali di cui all'art. 2, la competente
 Direzione  generale  del Ministero degli affari esteri puo'
 autorizzare,    previa    comunicazione    al    competente
 Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle
 finanze  e  all'Ufficio  centrale  del  bilancio  presso il
 Ministero    degli   affari   esteri,   le   rappresentanze
 diplomatiche  e  gli uffici consolari a prelevare somme dai
 rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle
 esigenze delle sedi stesse.
 Ad  operazione  effettuata viene disposto il versamento
 all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato
 seguendo  le  procedure previste dall'art. 6 della presente
 legge e dai decreti ministeriali 6 agosto 2003 del Ministro
 dell'economia  e  delle  finanze, pubblicati nella Gazzetta
 Ufficiale  n.  197  del 26 agosto 2003, di attuazione degli
 articoli 3,  6  e  7  del regolamento di cui al decreto del
 Presidente  della  Repubblica  15 dicembre  2001,  n.  482.
 Dell'avvenuto  versamento  viene data comunicazione, a cura
 della  competente  Direzione  generale  del Ministero degli
 affari  esteri,  al  Dipartimento  del tesoro del Ministero
 dell'economia  e  delle  finanze e all'Ufficio centrale del
 bilancio presso il Ministero degli affari esteri.
 La  Direzione  generale  del tesoro - portafoglio dello
 Stato,   compatibilmente   con  le  disposizioni  valutarie
 locali,   autorizza   il   trasferimento  in  Italia  delle
 disponibilita'  in  valuta  esistenti  sui  conti  correnti
 valuta   Tesoro  per  il  successivo  versamento  del  loro
 controvalore in lire all'entrata dello Stato.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. (Stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
 dell'universita' e della ricerca e disposizioni relative) 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del Ministero  dell'istru-zione,  dell'universita'  e  della ricerca, per l'anno   finanziario  2006,  in  conformita'  dell'annesso  stato  di previsione (Tabella n. 7). 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su  proposta del Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  e' autorizzato  a  ripartire,  con  propri  decreti,  i  fondi  iscritti nell'ambito delle unita' previsionali di base "Fondi da ripartire per oneri   di   personale",   "Fondi  da  ripartire  per  l'operativita' scolastica"  e  "Scuole  non  statali",  di  pertinenza del centro di responsabilita'  "Programmazione  ministeriale, gestione ministeriale del  bilancio, delle risorse umane e dell'informazione" e dell'unita' previsionale di base "Ricercatori universita', enti ed istituzioni di ricerca"  del centro di responsabilita' "Universita', alta formazione artistica,  musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica" dello    stato   di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 3.  L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2006, e' comprensiva delle somme per il   finanziamento  degli  oneri  destinati  alla  realizzazione  dei programmi  finalizzati  gia'  approvati dal CIPE, nonche' della somma determinata   nella   misura  massima  di  2.582.284  euro  a  favore dell'Istituto  di  biologia  cellulare  per  attivita' internazionale afferente all'area di Monterotondo. 4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti,  alla  riassegnazione,  all'unita' previsionale  di  base "Ricerca scientifica" di pertinenza del centro di  responsabilita' "Universita', alta formazione artistica, musicale e  coreutica  e  ricerca  scientifica  e  tecnologica" dello stato di previsione  del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione  all'articolo  9  del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attivita' produttive. 5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su  proposta del Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  e' autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti variazioni,  in  termini  di  competenza  e di cassa, tra lo stato di previsione  del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  e  gli  stati  di  previsione  dei  Ministeri interessati in relazione  al  trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca. 6.  In  relazione all'andamento gestionale delle spese per competenze fisse  e relativi oneri riflessi dovute al personale della scuola, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su proposta del Ministro dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di  bilancio  tra i centri di responsabilita' degli uffici scolastici regionali,  per  i capitoli interessati all'erogazione delle suddette competenze.
 
 
 
 Note all'art. 7:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 9 del decreto-legge
 17 giugno 1996, n. 321 recante «Disposizioni urgenti per le
 attivita' produttive», convertito, con modificazioni, dalla
 legge 8 agosto 1996, n. 421:
 «Art. 9 (Cooperazione aerospaziale). - 1.
 2. Allo scopo di integrare le finalita' e gli obiettivi
 dell'ASI   e   del   CIRA,  in  una  strategia  complessiva
 aeronautica  e  spaziale  compatibile con la pianificazione
 strategica   pluriennale  dell'ASI,  il  Governo  assumera'
 provvedimenti  idonei  a  realizzare  una  migliore  e piu'
 efficiente   utilizzazione   delle   strutture  di  ricerca
 pubbliche  del  settore  aerospaziale.  Il  termine  di cui
 all'art. 1, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 233, e'
 prorogato  fino  alla costituzione degli organi dell'ASI, e
 comunque non oltre il 31 dicembre 1996.
 3.  La  parte  annuale  di  risorse  eventualmente  non
 utilizzata  per gli anni 1994 e successivi per le finalita'
 di  cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, e' destinata al
 perseguimento  degli  obiettivi di cui alla legge 16 maggio
 1989,  n.  184,  ed  e'  corrisposta  con  i  criteri  e le
 modalita'  di cui alla legge stessa. Il Ministro del tesoro
 e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
 occorrenti variazioni di bilancio.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. (Stato di previsione del Ministero
 dell'interno e disposizioni relative) 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del Ministero  dell'interno,  per l'anno finanziario 2006, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8). 2.  Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unita' previsionale di base  "Restituzioni,  rimborsi,  recuperi  e  concorsi vari" (entrate extratributarie)  di pertinenza del centro di responsabilita' "Vigili del  fuoco,  soccorso  pubblico  e  difesa  civile"  dello  stato  di previsione dell'entrata per l'anno 2006 sono riassegnate, con decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, per le spese relative all'educazione  fisica,  all'attivita'  sportiva  e alla costruzione, completamento  ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unita' previsionali di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) e "Edilizia di servizio"  (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Vigili  del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2006. 3.  Nell'elenco  n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno,  sono  indicate  le  spese  di pertinenza del centro di responsabilita'   "Pubblica   sicurezza"   per   le   quali   possono effettuarsi,  per  l'anno  finanziario 2006, prelevamenti dal fondo a disposizione  di  cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001,  iscritto  nell'unita'  previsionale di base "Spese generali di funzionamento". 4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche  tra  i  titoli  della  spesa  dello  stato  di  previsione del Ministero    dell'interno,    occorrenti   per   l'attuazione   delle disposizioni  recate  dall'articolo  61  del  decreto  legislativo 15 dicembre  1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma   11,  della  legge  13  maggio  1999,  n.  133,  e  successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali. 5. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in  vigore,  delle  entrate  del  Fondo  edifici  di  culto,  nonche' l'impegno  e  il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2006,  in  conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1). 6.  Per  gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n.   468,   e   successive   modificazioni,  sono  considerate  spese obbligatorie  e  d'ordine  del  bilancio  del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto. 7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su  proposta del Ministro  dell'interno,  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri decreti,  le  occorrenti  variazioni,  in  termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici  di culto per l'anno finanziario 2006, conseguenti alle somme prelevate  dal  conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto    Fondo,   per   far   fronte   alle   esigenze   derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
 
 
 
 Note all'art. 8:
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  della  legge
 12 dicembre  1969, n. 1001 recante «Istituzione nello stato
 di  previsione della spesa del Ministero dell'interno di un
 capitolo  con  un  fondo  a disposizione per sopperire alle
 eventuali    deficienze   di   alcuni   capitoli   relativi
 all'Amministrazione della pubblica sicurezza»:
 «Art.  1.  -  Nello stato di previsione della spesa del
 Ministero  dell'interno  e'  istituito  un  capitolo con un
 fondo   a   disposizione   per   sopperire  alle  eventuali
 deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo,
 indicati  in apposita tabella da approvarsi con la legge di
 bilancio.
 I   prelevamenti   di  somme  da  tale  fondo,  con  la
 conseguente  iscrizione  nei  capitoli suddetti, sono fatti
 con  decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla
 Corte dei conti.
 Per  l'anno  finanziario 1969 la dotazione del fondo e'
 fissata  in  milioni  1.500  e viene costituita mediante le
 seguenti  riduzioni  degli  stanziamenti  dei sottoindicati
 capitoli   dello   stato  di  previsione  della  spesa  del
 Ministero dell'interno per l'anno stesso:
 
 Capitolo           |1446          |L.          |400.000.000 "                  |1452          |"           |300.000.000 "                  |1459          |"           |500.000.000 "                  |1469          |"           |300.000.000
 
 I   capitoli   a   favore   dei   quali  possono  farsi
 prelevamenti  dal detto fondo, per l'anno finanziario 1969,
 sono indicati nell'annessa tabella.».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  61  del  decreto
 legislativo  15 dicembre  1997, n. 446 recante «Istituzione
 dell'imposta    regionale   sulle   attivita'   produttive,
 revisione   degli   scaglioni,   delle   aliquote  e  delle
 detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di  una addizionale
 regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
 dei tributi locali»:
 «Art.  61  (Riduzione  dei  trasferimenti erariali agli
 enti  locali).  -  1.  A decorrere dall'anno 1999, il fondo
 ordinario  spettante alle province e' ridotto di un importo
 pari  al  gettito  complessivo  riscosso nell'anno 1999 per
 l'imposta  sulle  assicurazioni di cui al comma 1 dell'art.
 60,   ridotto  dell'importo  corrispondente  all'incremento
 medio nazionale dei premi assicurativi registrato nell'anno
 1999,   rispetto  all'anno  1998,  secondo  dati  di  fonte
 ufficiale.  La  dotazione del predetto fondo e', per l'anno
 1999,  inizialmente  ridotta,  in  base  ad  una  stima del
 gettito  annuo effettuata, sulla base dei dati disponibili,
 dal  Ministero  delle  finanze,  per  singola  provincia, e
 comunicata  ai  Ministeri  del tesoro, del bilancio e della
 programmazione  economica  e  dell'interno.  Sulla base dei
 dati  finali,  comunicati  dal  Ministero  delle finanze ai
 predetti   Ministeri,   sono   determinate   le   riduzioni
 definitive  della dotazione del predetto fondo, per singola
 provincia,  e  sono  introdotte  le eventuali variazioni di
 bilancio. Il Ministero dell'interno provvede, con seconda e
 la  terza rata dei contributi ordinari relativi al 2000, ad
 operare  i  conguagli  e  a  determinare  in via definitiva
 l'importo  annuo  del  contributo ridotto spettante ad ogni
 provincia a decorrere dal 1999.
 2.  A  decorrere  dall'anno  1999  il  fondo  ordinario
 spettante  alle  province e' altresi' ridotto di un importo
 pari  al  gettito previsto per il predetto anno per imposta
 erariale  di  trascrizione,  iscrizione  e  annotazione dei
 veicoli  al  pubblico  registro automobilistico di cui alla
 legge   23 dicembre   1977,  n.  952.  La  riduzione  della
 dotazione  del  predetto  fondo  e' operata con la legge di
 approvazione   del   bilancio   dello   Stato   per  l'anno
 finanziario   1999  ed  e'  effettuata,  nei  confronti  di
 ciascuna  provincia,  dal Ministero dell'interno in base ai
 dati  comunicati  dal  Ministero  delle  finanze  entro  il
 30 giugno  1998, determinati ripartendo il gettito previsto
 per   il   1999   tra   le   singole   province  in  misura
 percentualmente corrispondente al gettito riscosso nel 1997
 a  ciascuna  di  esse  imputabile.  La riduzione definitiva
 delle  dotazioni  del  predetto  fondo  e' altresi' operata
 sulla  base  dei  dati  definitivi  dell'anno 1998 relativi
 all'imposta  di  cui  al  presente  comma,  comunicati  dal
 Ministero  delle finanze al Ministero dell'interno entro il
 30 settembre 1999.
 3.   Le   somme   eventualmente   non  recuperate,  per
 insufficienza  dei  contributi  ordinari,  sono  portate in
 riduzione  dei  contributi  a  qualsiasi  titolo  dovuti al
 singolo   ente   locale   dal  Ministero  dell'interno.  La
 riduzione  e'  effettuata  con  priorita' sui contributi di
 parte corrente.
 4.  Le riduzioni dei contributi statali e i gettiti dei
 tributi previsti dal presente articolo sono determinati con
 riferimento   alle   province   delle   regioni  a  statuto
 ordinario.  Per le regioni a statuto speciale le operazioni
 di  riequilibrio  di  cui  al decreto legislativo 30 giugno
 1997,  n.  244, si applicano solo dopo il recepimento delle
 disposizioni  dell'art.  60  e  del  presente  articolo nei
 rispettivi statuti.».
 - Si  riporta  il testo del comma 11 dell'art. 10 della
 legge  13 maggio  1999,  n.  133  recante  «Disposizioni in
 materia  di  perequazione,  razionalizzazione e federalismo
 fiscale»:
 «11.  I  trasferimenti  alle province sono decurtati in
 misura  pari al maggior gettito derivante dall'applicazione
 dell'aliquota   di   18   lire   per  kWh  dell'addizionale
 provinciale  sul  consumo di energia elettrica. Nel caso in
 cui  la  capienza  dei trasferimenti fosse insufficiente al
 recupero   dell'intero   ammontare  dell'anzidetto  maggior
 gettito,  si provvede mediante una riduzione dell'ammontare
 di   devoluzione   dovuta  dell'imposta  sull'assicurazione
 obbligatoria  per la responsabilita' civile derivante dalla
 circolazione  dei  veicoli  a  motore.  I  trasferimenti ai
 comuni  sono  variati in diminuzione o in aumento in misura
 pari   alla   somma   del   maggiore   o  minore  derivante
 dall'applicazione  delle  aliquote di cui alle lettere a) e
 b)  del  comma 2  dell'art. 6 del decreto-legge 28 novembre
 1988,  n.  511,  convertito, con modificazioni, dalla legge
 27 gennaio  1989,  n.  20,  come sostituito dal comma 9 del
 presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla
 disposizione  di  cui  al  comma 10  del presente articolo,
 diminuita  del  mancato  gettito  derivante dall'abolizione
 dell'addizionale  comunale sul consumo di energia elettrica
 nei luoghi diversi dalle abitazioni.».
 - Si  riporta il testo dell'art. 8 della legge 3 maggio
 1999,  n.  124 recante» «Disposizioni urgenti in materia di
 personale scolastico»:
 «Art.  8  (Trasferimento  di  personale  ATA degli enti
 locali  alle dipendenze dello Stato). - 1. Il personale ATA
 degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado e' a
 carico  dello  Stato.  Sono  abrogate  le  disposizioni che
 prevedono  la  fornitura  di  tale  personale  da parte dei
 comuni e delle province.
 2.  Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente
 dagli   enti   locali,   in   servizio   nelle  istituzioni
 scolastiche  statali  alla  data di entrata in vigore della
 presente  legge,  e' trasferito nei ruoli del personale ATA
 statale  ed e' inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei
 profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei
 compiti   propri  dei  predetti  profili.  Relativamente  a
 qualifiche  e  profili  che  non trovino corrispondenza nei
 ruoli del personale ATA statale e' consentita l'opzione per
 l'ente  di  appartenenza,  da esercitare comunque entro tre
 mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed
 economici  l'anzianita'  maturata  presso  l'ente locale di
 provenienza  nonche'  il mantenimento della sede in fase di
 prima    applicazione    in    presenza    della   relativa
 disponibilita' del posto.
 3.  Il  personale  di  ruolo  che  riveste  il  profilo
 professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente
 di  cattedra  appartenente  al  VI livello nell'ordinamento
 degli   enti   locali,   in   servizio   nelle  istituzioni
 scolastiche   statali,   e'  analogamente  trasferito  alle
 dipendenze  dello  Stato  ed  e' inquadrato nel ruolo degli
 insegnanti tecnico-pratici.
 4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3
 avviene   gradualmente,   secondo   tempi  e  modalita'  da
 stabilire   con   decreto   del   Ministro  della  pubblica
 istruzione,    emanato   di   concerto   con   i   Ministri
 dell'interno,    del   tesoro,   del   bilancio   e   della
 programmazione   economica  e  per  la  funzione  pubblica,
 sentite  l'Associazione  nazionale  comuni italiani (ANCI),
 l'Unione   nazionale  comuni,  comunita'  ed  enti  montani
 (UNCEM)  e  l'Unione delle province d'Italia (UPI), tenendo
 conto  delle  eventuali disponibilita' di personale statale
 conseguenti  alla  razionalizzazione della rete scolastica,
 nonche'   della   revisione  delle  tabelle  organiche  del
 medesimo  personale  da  effettuare  ai sensi dell'art. 31,
 comma 1,  lettera c),  del  decreto  legislativo 3 febbraio
 1993,  n.  29,  e successive modificazioni; in relazione al
 graduale  trasferimento  nei  ruoli statali sono stabiliti,
 ove  non  gia'  previsti,  i  criteri per la determinazione
 degli organici delle categorie del personale trasferito.
 5.  A  decorrere  dall'anno  in  cui  hanno  effetto le
 disposizioni  di  cui  ai  commi  2,  3 e 4 si procede alla
 progressiva  riduzione  dei  trasferimenti statali a favore
 degli  enti  locali  in  misura  pari  alle  spese comunque
 sostenute   dagli   stessi   enti   nell'anno   finanziario
 precedente   a   quello  dell'effettivo  trasferimento  del
 personale;  i  criteri e le modalita' per la determinazione
 degli  oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con
 decreto  del  Ministro  dell'interno, emanato entro quattro
 mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
 di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
 programmazione  economica,  della pubblica istruzione e per
 la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI».
 - Si  riporta il testo dell'art. 7 della legge 5 agosto
 1978,   n.   468   recante  «Riforma  di  alcune  norme  di
 contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio»:
 «Art.  7  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
 di  ordine).  -  Nello  stato di previsione della spesa del
 Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
 «Fondo  di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
 cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
 articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
 Con  decreti  del  Ministro  del tesoro, da registrarsi
 alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
 iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
 di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
 1)  per  il  pagamento  dei  residui passivi di parte
 corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
 perenzione  amministrativa,  [in caso di richiesta da parte
 degli  aventi  diritto,  con  reiscrizione  ai  capitoli di
 provenienza,  ovvero  a  capitoli  di nuova istituzione nel
 caso  in  cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
 soppresso];
 2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di
 spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
 l'accertamento e la riscossione delle entrate.
 Allo  stato di previsione della spesa del Ministero del
 tesoro   e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui  al
 precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
 dalla legge di approvazione del bilancio.»
 - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 55 e 69 della
 legge  20 maggio  1985,  n. 222 recante «Disposizioni sugli
 enti  e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento
 del clero cattolico in servizio nelle diocesi»:
 «Art.  55.  -  Il  patrimonio  degli  ex  economati dei
 benefici  vacanti  e dei fondi di religione di cui all'art.
 18  della  legge  27 maggio  1929, n. 848, del Fondo per il
 culto, del Fondo di beneficenza e religione nella citta' di
 Roma  e  delle  Aziende speciali di culto, denominate Fondo
 clero  veneto - gestione clero curato, Fondo clero veneto -
 gestione  grande  cartella, Azienda speciale di culto della
 Toscana,  Patrimonio  ecclesiastico di Grosseto, e' riunito
 dal   1°   gennaio   1987   in   patrimonio  unico  con  la
 denominazione di Fondo edifici di culto.
 Il  Fondo  edifici di culto succede in tutti i rapporti
 attivi   e   passivi   degli   enti,  aziende  e  patrimoni
 predetti.».
 «Art. 69. - I patrimoni della Basilica di San Francesco
 di  Paola  in  Napoli,  della  cappella  di  San Pietro nel
 palazzo  ex reale di Palermo e della chiesa di San Gottardo
 annessa  al palazzo ex reale di Milano sono trasferiti, con
 i relativi oneri, al Fondo edifici di culto.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. (Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
 e della tutela del territorio e disposizioni relative) 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, per l'anno finanziario  2006,  in  conformita'  dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
 |  |  |  | Art. 10. (Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
 e dei trasporti e disposizioni relative) 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del Ministero   delle   infrastrutture   e   dei  trasporti,  per  l'anno finanziario  2006,  in  conformita'  dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10). 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro  delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  le  variazioni di competenza e di cassa  nello  stato  di  previsione  dell'entrata  ed  in  quello del Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti per gli adempimenti previsti  dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' dall'articolo 10 del  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre  1994,  n.  634,  concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici. 3.  Il  numero  massimo  degli  ufficiali  ausiliari  del Corpo delle capitanerie  di  porto  da  mantenere  in  servizio  come forza media nell'anno  2006,  ai  sensi  dell'articolo  21,  comma 3, del decreto legislativo  8  maggio  2001,  n. 215, e successive modificazioni, e' stabilito  come segue: 250 ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e  c)  del  comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 55 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b)  del  comma  1  dell'articolo  21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. 4.  Il  numero  massimo  degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e  le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2006, e' fissato in 134 unita'. 5.  Nell'elenco  annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture   e   dei   trasporti,   riguardante  il  Corpo  delle capitanerie  di  porto,  sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi,  per l'anno finanziario 2006, i prelevamenti dal fondo a disposizione  di  cui  agli  articoli  20  e 44 del testo unico delle disposizioni   legislative   concernenti   l'amministrazione   e   la contabilita'  dei  corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio   decreto   2  febbraio  1928,  n.  263,  iscritto  nell'unita' previsionale    di    base    "Spese   generali   di   funzionamento" (funzionamento)   di   pertinenza   del   centro  di  responsabilita' "Capitanerie di porto" del medesimo stato di previsione. 6.  Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilita'  delle  Capitanerie  di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio  1933,  n.  391,  i  fondi  di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati. 7.  Le  disposizioni  legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero  della  difesa  si  applicano,  in quanto compatibili, alla gestione  dei  fondi  di  pertinenza  del  centro  di responsabilita' "Capitanerie di porto" in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle  spese  per  la  manutenzione  ed  esercizio  dei mezzi nautici, terrestri   ed  aerei  e  per  attrezzature  tecniche,  materiali  ed infrastrutture  occorrenti  per  i servizi tecnici e di sicurezza dei porti  e delle caserme, di cui all'unita' previsionale di base "Mezzi operativi  e strumentali" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita'  "Capitanerie di porto" dello stato di previsione del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, si applicano, per l'anno  finanziario 2006, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923,   n.  2440,  e  successive  modificazioni,  sulla  contabilita' generale dello Stato. 8.  Ai  fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' autorizzato a ripartire, con propri   decreti,   su   altre  unita'  previsionali  di  base  delle amministrazioni  interessate,  le  disponibilita'  del  fondo per gli interventi   per   Roma  capitale  iscritto  nell'ambito  dell'unita' previsionale  di  base  "Fondo  per  Roma capitale" (investimenti) di pertinenza  del  centro  di responsabilita' "Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 
 
 
 Note all'art. 10:
 - La  legge  6 giugno 1974, n. 298 recante «Istituzione
 dell'albo  nazionale  degli  autotrasportatori  di cose per
 conto  di  terzi,  disciplina degli autotrasporti di cose e
 istituzione  di  un  sistema  di  tariffe  a forcella per i
 trasporti  di merci su strada» e' pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale 31 luglio 1974, n. 200.
 - Si  riporta  il testo dell'art. 10 del regolamento di
 cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
 1994,   n.   634   recante  «Regolamento  per  l'ammissione
 all'utenza  del  servizio  di  informatica  del  centro  di
 elaborazione    dati   della   Direzione   generale   della
 motorizzazione civile e dei trasporti in concessione»:
 «Art. 10. - 1. L'utenza del servizio e' concessa dietro
 pagamento degli oneri di seguito indicati:
 a) cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla
 convenzione  da  prestarsi secondo le modalita' di cui alla
 legge 10 giugno 1982, n. 348;
 b) canone  di  abbonamento  per  ciascun  anno  della
 durata della convenzione. Per il primo anno di durata della
 convenzione  il  canone  e'  dovuto  in  ragione  di  tanti
 dodicesimi  quanti  sono i mesi intercorrenti fra quello di
 stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene stipulata
 la convenzione e' computato nei dodicesimi;
 c) corrispettivi, da addebitarsi a consuntivo, per le
 informazioni ricevute nel trimestre precedente in base alle
 tariffe unitarie in vigore o in base al costo stabilito per
 la  fornitura  di  informazioni  con  particolari  stati di
 aggregazione.
 2. Gli importi dei suddetti oneri sono determinati:
 a) quanto  alla  cauzione in un importo pari a quello
 del  canone  annuo  di abbonamento in vigore all'atto della
 stipula della convenzione;
 b) quanto al canone annuo di abbonamento:
 b.1)  in  lire 1.500.000 per gli utenti di cui alla
 categoria A dell'art. 3;
 b.2)  in  lire 2.500.000 per gli utenti di cui alla
 categoria B dell'art. 3;
 c) quanto   al   costo   delle  singole  informazioni
 ricevute secondo gli schemi meccanografici in uso presso il
 centro  elaborazione  dati,  in  lire  cinquecento per ogni
 informazione  ricevuta  utilizzando le apparecchiature ed i
 collegamenti  di  cui al comma 1 dell'art. 6, in lire mille
 per    ogni    informazione    ricevuta    utilizzando   le
 apparecchiature   ed  i  collegamenti  di  cui  al  comma 4
 dell'art.  6.  Il costo delle informazioni ricevute secondo
 stati  di aggregazione diversi da quelli disponibili, fermo
 restando  il  contenuto  dei commi 4 e 5 dell'art. 8, sara'
 valutato  di  volta  in  volta dal direttore generale della
 M.C.T.C.
 3.  Gli importi di cui alle lettere b) e c) del comma 2
 vengono  revisionati in relazione alla variazione accertata
 dall'Istituto centrale di statistica dell'indice dei prezzi
 al   consumo   per   le  famiglie  di  operai  e  impiegati
 verificatasi  nel biennio precedente. Gli aumenti derivanti
 dalle  revisioni  conservano  la medesima destinazione, dei
 canoni   e  dei  corrispettivi,  prevista  al  comma 4  del
 presente articolo.
 4. L'importo dei canoni di cui al comma 2, lettera Ðb),
 e'  corrisposto  mediante  versamento  sul  conto  corrente
 postale  intestato alla sezione della tesoreria provinciale
 dello  Stato  competente  per  territorio,  con imputazione
 all'apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  delle
 entrate   del   bilancio   dello   Stato.   L'importo   dei
 corrispettivi di cui al comma 2, lettera c), e' corrisposto
 con le medesime modalita' ed affluisce ad apposito capitolo
 dello  stato di previsione delle entrate del bilancio dello
 Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro del
 tesoro,  ai  pertinenti  capitoli dello stato di previsione
 della   spesa   del   Ministero   dei   trasporti  e  della
 navigazione.  Gli  attestati  dei  versamenti devono essere
 trasmessi  al centro elaborazione dati della motorizzazione
 civile.
 5.  Il  versamento degli oneri di cui alle lettere a) e
 b) del comma 2 deve essere effettuato:
 a) la  prima volta, dopo la stipula della convenzione
 e  prima  dell'attivazione  del  collegamento. Quest'ultima
 resta  subordinata  al  ricevimento,  da  parte  del centro
 elaborazione dati della M.C.T.C., dei relativi attestati di
 versamento;
 b) per  ogni anno di rinnovo della convenzione, entro
 il   31 gennaio   dell'anno   in  corso,  limitatamente  al
 corrispettivo di cui alla lettera b).
 6.   Il   versamento  dei  corrispettivi  di  cui  alla
 lettera c)  del  comma 2 deve essere effettuato con cadenza
 trimestrale  e per intero entro trenta giorni dalla data di
 emissione  di  apposita  comunicazione  che  altrimenti  e'
 considerata   insoluta   a   tutti  gli  effetti.  Ciascuna
 comunicazione    riguarda    l'ammontare    relativo   alle
 informazioni ricevute nel trimestre precedente.
 7.  In  caso  di  insolvenza, relativamente anche ad un
 solo  pagamento,  il servizio viene sospeso con diritto del
 Ministero  dei  trasporti  e della navigazione di rivalersi
 sulla  cauzione.  In  caso  di  ripristino  del servizio la
 cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora
 in  vigore.  Il  collegamento  e'  riattivato soltanto dopo
 l'effettuazione  dei  pagamenti di cui alle lettere b) e c)
 del comma 1.
 8.  Il  Ministro dei trasporti e della navigazione, con
 proprio  decreto,  di  concerto con il Ministro del tesoro,
 puo'  stipulare  speciali convenzioni con gli utenti di cui
 all'art. 3.».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  21  del  decreto
 legislativo 8 maggio 2001, n. 215 recante «Disposizioni per
 disciplinare  la trasformazione progressiva dello strumento
 militare  in  professionale,  a norma dell'art. 3, comma 1,
 della legge 14 novembre 2000, n. 331»:
 «Art.  21  (Ufficiali  ausiliari).  - 1. Sono ufficiali
 ausiliari   di   ciascuna   Forza   armata,  dell'Arma  dei
 carabinieri  e  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,  i
 cittadini di ambo i sessi reclutati in qualita' di:
 a) ufficiali  di  complemento  in  servizio  di prima
 nomina  e  in ferma o rafferma biennale, reclutati ai sensi
 della normativa vigente, o del congedo;
 b) ufficiali piloti di complemento reclutati ai sensi
 dei titoli II e III della legge 19 maggio 1986, n. 224;
 c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
 d) ufficiali delle forze di completamento.
 2.  Il  reclutamento  degli  ufficiali ausiliari di cui
 alle  lettere c)  e  d)  puo'  avvenire  solo  al  fine  di
 soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze
 armate  connesse  alla carenza di professionalita' tecniche
 nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare
 particolari esigenze operative.
 3.   Il  numero  massimo  delle  singole  categorie  di
 ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio e'
 fissato  con  la  legge  di  bilancio,  in  coerenza con il
 processo  di  trasformazione  dello  strumento  militare in
 professionale.».
 - Si riportano i testi degli articoli 20 e 44 del regio
 decreto  2 febbraio  1928, n. 263 recante «Approvazione del
 testo  unico  delle  disposizioni  legislative  concernenti
 l'amministrazione  e  la contabilita' dei corpi, istituti e
 stabilimenti militari»:
 «Art.  20.  (art.  15, legge 17 luglio 1910, n. 511). -
 Per  provvedere  alle  eventuali  deficienze  dei  capitoli
 riguardanti  le  spese  di cui all'art. 11 ed ai bisogni di
 cui  all'art.  39  e'  istituito  nello stato di previsione
 della   spesa   del  Ministero  della  guerra  un  fondo  a
 disposizione.
 La  prelevazione di somme da tale fondo e la iscrizione
 nei capitoli suddetti e' fatta per decreto del Ministro per
 le finanze registrato alla Corte dei conti.
 I   capitoli   a   favore   dei   quali  possono  farsi
 prelevamenti  dal detto fondo sono indicati in un elenco da
 annettersi   allo  stato  di  previsione  della  spesa  del
 Ministero della guerra.».
 «Art. 44. (art. 50, legge 17 luglio 1910, n. 511). - Le
 disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 36,
 37,  38,  39  e  41  sono  estese,  in  quanto applicabili,
 all'amministrazione della marina militare.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 2 del regio decreto
 6 febbraio   1933,   n.   391   recante  «Approvazione  del
 regolamento  per  servizi  di  cassa  e  contabilita' delle
 Capitanerie di porto»:
 «Art.  2.  -  E'  abrogato  il regio decreto 22 gennaio
 1920.  Il  presente  decreto  avra'  vigore  dal  1° luglio
 1933.».
 - La legge 6 agosto 1991, n. 255 recante «Potenziamento
 degli  organici del personale militare delle capitanerie di
 porto»  e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 14 agosto
 1991, n. 190.
 - Si  riportano  i testi degli articoli 36 e 61-bis del
 regio  decreto 18 novembre 2440 recante «Nuove disposizioni
 sull'amministrazione  del  patrimonio  e sulla contabilita'
 generale dello Stato»:
 «Art.  36.  - I residui delle spese correnti non pagati
 entro  il  secondo  esercizio successivo a quello in cui e'
 stato   iscritto  il  relativo  stanziamento  si  intendono
 perenti  agli  effetti  amministrativi;  quelli concernenti
 spese  per  lavori,  forniture  e  servizi  possono  essere
 mantenuti  in bilancio fino al terzo esercizio successivo a
 quello  in  cui e' stato iscritto il relativo stanziamento.
 Le  somme  eliminate  possono  riprodursi  in  bilancio con
 riassegnazione   ai   pertinenti  capitoli  degli  esercizi
 successivi.
 Le  somme  stanziate  per  spese  in conto capitale non
 impegnate   alla  chiusura  dell'esercizio  possono  essere
 mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
 successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti
 di   stanziamenti   iscritti   in   forza  di  disposizioni
 legislative  entrate  in  vigore  nell'ultimo  quadrimestre
 dell'esercizio  precedente.  In  tale  caso  il  periodo di
 conservazione e' protratto di un anno.
 I  residui  delle spese in conto capitale, derivanti da
 importi  che  lo  Stato abbia assunto obbligo di pagare per
 contratto  o in compenso di opere prestate o di lavori o di
 forniture  eseguiti,  non pagati entro il settimo esercizio
 successivo  a  quello  in cui e' stato iscritto il relativo
 stanziamento,    si    intendono   perenti   agli   effetti
 amministrativi.  Le  somme  eliminate possono riprodursi in
 bilancio  con  riassegnazione  ai pertinenti capitoli degli
 esercizi successivi.
 Le  somme  stanziate  per spese in conto capitale negli
 esercizi  1979  e  precedenti,  che al 31 dicembre 1982 non
 risultino   ancora   formalmente  impegnate,  costituiscono
 economie  di  bilancio  da  accertare in sede di rendiconto
 dell'esercizio 1982.
 I   conti  dei  residui,  distinti  per  Ministeri,  al
 31 dicembre  dell'esercizio  precedente  a quello in corso,
 con  distinta  indicazione  dei  residui  di cui al secondo
 comma del  presente  articolo,  sono  allegati oltre che al
 rendiconto generale anche al bilancio di previsione.
 Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della
 competenza,  in modo che nessuna spesa afferente ai residui
 possa   essere   imputata  sui  fondi  della  competenza  e
 viceversa.».
 «Art.   61-bis.   -   Gli   ordini   di  accreditamento
 riguardanti le spese in conto capitale, emessi sia in conto
 competenze  che  in  conto  residui,  rimasti in tutto o in
 parte   inestinti  alla  chiusura  dell'esercizio,  possono
 essere  trasportati  interamente  o  per la parte inestinta
 all'esercizio  successivo,  su  richiesta  del  funzionario
 delegato.
 La  disposizione  di  cui  al  precedente  comma non si
 applica  agli  ordini  di accreditamento emessi sui residui
 che,  ai  sensi  dell'art.  36, secondo comma, del presente
 decreto,    devono    essere    eliminati   alla   chiusura
 dell'esercizio.».
 - La legge 15 dicembre 1990, n. 396 recante «Interventi
 per  Roma,  capitale  della Repubblica» e' pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1990, n. 300.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. (Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni
 e disposizioni relative) 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del Ministero  delle  comunicazioni,  per  l'anno  finanziario  2006,  in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
 |  |  |  | Art. 12. (Stato di previsione del Ministero della difesa
 e disposizioni relative) 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del Ministero  della  difesa, per l'anno finanziario 2006, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12). 2.  Il  numero  massimo  degli  ufficiali  ausiliari  da mantenere in servizio  come forza media nell'anno 2006, ai sensi dell'articolo 21, comma  3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e' stabilito come segue: a)  ufficiali  ausiliari  di  cui  alle  lettere  a) e c) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215: 1) Esercito n. 134; 2) Marina n. 645; 3) Aeronautica n. 157; 4) Carabinieri n. 410; b)  ufficiali  ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera b) del  comma  1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215: 1) Esercito n. 5; 2) Marina n. 225; 3) Aeronautica n. 90; c)  ufficiali  ausiliari  delle  forze  di  completamento di cui alla lettera  d)  del  comma  1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215: 1) Esercito n. 49; 2) Marina n. 12; 3) Aeronautica n. 15. 3.  La  consistenza  organica  degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma  dei  carabinieri,  di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto  legislativo  5  ottobre 2000, n. 298, e' fissata, per l'anno 2006, in n. 102 unita'. 4.  La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in  ferma  volontaria  a  norma  dell'articolo 9, ultimo comma, della legge  10  giugno  1964,  n.  447, e' fissata, per l'anno 2006, in n. 1.290 unita'. 5. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari  marittimi  in  ferma  volontaria  a norma del settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, come sostituito  dall'articolo  18  della legge 10 giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno 2006, in n. 802 unita'. 6.   La   forza   organica   dei   graduati   e  militari  di  truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma,   della   legge   10   giugno   1964,  n.  447,  e  successive modificazioni, e' fissata, per l'anno 2006, in n. 440 unita'. 7.  Alle  spese  di  cui alle unita' previsionali di base "Accordi ed organismi  internazio-nali" (interventi), specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, e "Ammodernamento e rinnovamento" (funzionamento) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si  applicano, per l'anno finanziario 2006, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato. 8.  Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico  delle  unita'  previsionali  di  base  "Accordi  ed organismi internazionali"  (interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali  emanate  dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso   garantita  la  trasparenza  delle  procedure  di  appalto,  di assegnazione  e  di  esecuzione  dei  lavori, ai sensi della legge 13 settembre  1982,  n.  646,  e  successive  modificazioni.  Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496. 9.  Negli  elenchi  nn.  1  e  2 annessi allo stato di previsione del Ministero  della  difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2006, i prelevamenti dal "Fondo a disposizione"  di  cui  agli  articoli  20 e 44 del testo unico delle disposizioni   legislative   concernenti   l'amministrazione   e   la contabilita'  dei  corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio  decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22  dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unita' previsionale di base "Spese  generali  di  funzionamento  di bilancio e affari finanziari" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Bilancio e  affari  finanziari"  e  nell'unita'  previsionale  di  base "Spese generali  di  funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Arma dei Carabinieri". 10.  Ai  fini  dell'attuazione  del regolamento di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante norme sull'organizzazione   ed   il  funzionamento  dell'Agenzia  industrie difesa,  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro  della  difesa,  e'  autorizzato  ad  apportare,  con propri decreti,  le  variazioni  di bilancio connesse con l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia medesima.
 
 
 
 Note all'art. 12:
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  21  del  decreto
 legislativo   8 maggio   2001,   n.   215,   e   successive
 modificazioni  recante  «Disposizioni  per  disciplinare la
 trasformazione  progressiva  dello  strumento  militare  in
 professionale,  a  norma  dell'art. 3, comma 1, della legge
 14 novembre 2000, n. 331»:
 «Art.  21  (Ufficiali  ausiliari).  - 1. Sono ufficiali
 ausiliari   di   ciascuna   Forza   armata,  dell'Arma  dei
 carabinieri  e  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,  i
 cittadini di ambo i sessi reclutati in qualita' di:
 a) ufficiali  di  complemento  in  servizio  di prima
 nomina  e  in ferma o rafferma biennale, reclutati ai sensi
 della normativa vigente, o del congedo;
 b) ufficiali piloti di complemento reclutati ai sensi
 dei titoli II e III della legge 19 maggio 1986, n. 224;
 c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
 d) ufficiali delle forze di completamento.
 2.  Il  reclutamento  degli  ufficiali ausiliari di cui
 alle  lettere c)  e  d)  puo'  avvenire  solo  al  fine  di
 soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze
 armate  connesse  alla carenza di professionalita' tecniche
 nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare
 particolari esigenze operative.
 3.   Il  numero  massimo  delle  singole  categorie  di
 ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio e'
 fissato  con  la  legge  di  bilancio,  in  coerenza con il
 processo  di  trasformazione  dello  strumento  militare in
 professionale.».
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  6  del  decreto
 legislativo  5 ottobre  2000,  n. 298 recante «Riordino del
 reclutamento,  dello  stato  giuridico  e  dell'avanzamento
 degli   ufficiali   dell'Arma   dei  carabinieri,  a  norma
 dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78»:
 «Art.  6  (Ruolo normale). - 1. Gli Ufficiali del ruolo
 normale dell'Arma dei carabinieri sono tratti, con il grado
 di  sottotenente,  dagli allievi che abbiano completato con
 esito favorevole il ciclo formativo dell'accademia.
 1-bis.  La consistenza organica degli allievi ufficiali
 dell'Accademia  e'  determinata annualmente con la legge di
 bilancio.
 2.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  4  del decreto
 legislativo   30 dicembre   1997,   n.  490,  e  successive
 modificazioni,  ad  eccezione  dei  commi 1, 5, 6 e 7, sono
 estese  all'Arma  dei  carabinieri.  L'eta'  massima per la
 partecipazione  al  concorso per l'ammissione all'Accademia
 e'  stabilita, per i marescialli e brigadieri dell'Arma dei
 carabinieri, in 28 anni.
 3.  Il concorso di cui all'art. 4, comma 4, del decreto
 legislativo   30 dicembre   1997,   n.  490,  e  successive
 modificazioni,  puo'  essere  bandito  nel  caso  in cui il
 prevedibile   numero  dei  sottotenenti  che  concluderanno
 nell'anno  il  corso  di  applicazione  per  essi  previsto
 risulti  inferiore ad 1/13 della consistenza organica degli
 ufficiali inferiori del ruolo normale.
 4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di
 merito  del concorso di cui al comma 3 frequentano un corso
 applicativo  della  durata non inferiore ad un anno, le cui
 modalita'  sono  disciplinate dall'ordinamento della scuola
 ufficiali carabinieri.
 5.   Nel  caso  di  immissione  nella  Accademia  o  di
 conseguimento  della  nomina ad ufficiale per effetto delle
 disposizioni    del   presente   articolo,   al   personale
 proveniente,  senza soluzione di continuita', dai ruoli del
 complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal
 ruolo  dei brigadieri ovvero dagli appuntati e carabinieri,
 qualora  gli  emolumenti  fissi e continuativi in godimento
 siano  superiori  a quelli spettanti nella nuova posizione,
 e'  attribuito  un  assegno  personale  pari  alla relativa
 differenza,   riassorbibile   con   i   futuri   incrementi
 stipendiali».
 - Si  riporta  il  testo  dell'ultimo comma dell'art. 9
 della  legge  10 giugno  1964,  n. 447 recante «Norme per i
 volontari  dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e
 nuovi  organici  dei  sottufficiali  in servizio permanente
 delle stesse forze armate»:
 «La  forza  organica  dei  sergenti  e  dei  graduati e
 militari  di  truppa  in  ferma volontaria e in rafferma e'
 determinata annualmente con la legge di bilancio.».
 - Si riporta il testo del settimo comma dell'art. 2 del
 regio   decreto-legge  1° luglio  1938,  n.  1368,  recante
 «Modifiche  all'ordinamento  del  C.R.E.M.  ed  allo  stato
 giuridico  dei  sottufficiali  della  regia  marina»,  come
 sostituito dall'art. 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447:
 «La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni
 del  Corpo equipaggi militari marittimi in ferma volontaria
 o  in  rafferma  e' determinata annualmente con la legge di
 bilancio.».
 - Si  riporta  l'ultimo  comma dell'art.  27 della gia'
 citata legge n. 447/1964, e successive modificazioni:
 «La forza organica dei sergenti e quella dei graduati e
 militari  di  truppa  in  ferma  volontaria  e  rafferma e'
 determinata con la legge di bilancio.».
 - Si   riportano  i  testi  del  secondo  e  del  terzo
 comma dell'art.  36  del regio decreto 18 novembre 1923, n.
 2440  recante  «Nuove disposizioni sull'amministrazione del
 patrimonio  e  sulla  contabilita' generale dello Stato», e
 successive modificazioni:
 «Le  somme  stanziate  per  spese in conto capitale non
 impegnate   alla  chiusura  dell'esercizio  possono  essere
 mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
 successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti
 di   stanziamenti   iscritti   in   forza  di  disposizioni
 legislative  entrate  in  vigore  nell'ultimo  quadrimestre
 dell'esercizio  precedente.  In  tale  caso  il  periodo di
 conservazione e' protratto di un anno.
 I  residui  delle spese in conto capitale, derivanti da
 importi  che  lo  Stato abbia assunto obbligo di pagare per
 contratto  o in compenso di opere prestate o di lavori o di
 forniture  eseguiti,  non pagati entro il settimo esercizio
 successivo  a  quello  in cui e' stato iscritto il relativo
 stanziamento,    si    intendono   perenti   agli   effetti
 amministrativi.  Le  somme  eliminate possono riprodursi in
 bilancio  con  riassegnazione  ai pertinenti capitoli degli
 esercizi successivi.».
 - Si  riporta il testo dell'art. 61-bis del gia' citato
 regio decreto 2440/1923:
 «Art.   61-bis.   -   Gli   ordini   di  accreditamento
 riguardanti le spese in conto capitale, emessi sia in conto
 competenze  che  in  conto  residui,  rimasti in tutto o in
 parte   inestinti  alla  chiusura  dell'esercizio,  possono
 essere  trasportati  interamente  o  per la parte inestinta
 all'esercizio  successivo,  su  richiesta  del  funzionario
 delegato.
 La  disposizione  di  cui  al  precedente  comma non si
 applica  agli  ordini  di accreditamento emessi sui residui
 che,  ai  sensi  dell'art.  36, secondo comma, del presente
 decreto,    devono    essere    eliminati   alla   chiusura
 dell'esercizio.».
 - La legge 13 settembre 1982, n. 646 reca «Disposizioni
 in   materia   di   misure   di  prevenzione  di  carattere
 patrimoniale  ed  integrazione alle leggi 27 dicembre 1956,
 n.  1423. (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 settembre
 1982, n. 253).
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
 legislativo    28 dicembre    1998,    n.    496    recante
 «Razionalizzazione     delle     procedure     contrattuali
 dell'Amministrazione  della  difesa,  a norma dell'art. 54,
 comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»:
 «Art.   2   (Disposizioni   in   materia  di  organismi
 consultivi).  -  1. E' istituito, presso il Ministero della
 difesa,  un  comitato  consultivo presieduto dal segretario
 generale della Difesa.
 2.  Il  comitato  e'  composto  dal  sottocapo di stato
 maggiore della Difesa o da un capo reparto da lui delegato,
 da  un dirigente generale del Ministero della difesa, da un
 magistrato  del  Consiglio di Stato, da un magistrato della
 Corte  dei  conti e da due esperti con specifica competenza
 in materia di analisi dei costi e contabilita' industriale.
 3.   Alle   riunioni   del  comitato  sono  chiamati  a
 partecipare,  senza  diritto  di  voto,  in  relazione alla
 specificita'    degli    argomenti    in   discussione,   i
 rappresentanti  degli  stati  maggiori  di  forza armata di
 volta  in  volta  interessati e, in qualita' di relatori, i
 direttori generali competenti.
 4.  I componenti sono nominati con decreto del Ministro
 della  difesa.  Con  lo  stesso  decreto  il Ministro della
 difesa  individua  il vice segretario generale che presiede
 il comitato in caso di assenza, impedimento o vacanza della
 carica  di segretario generale della Difesa. Le funzioni di
 segreteria  sono  assicurate  dagli  uffici  del segretario
 generale della Difesa.
 5.  Il parere del comitato e' richiesto sui progetti di
 contratto    derivanti    da    accordi   di   cooperazione
 internazionale   in   materia  di  armamenti  e  su  quelli
 attuativi  di  programmi  approvati con legge o con decreto
 del  Ministro della difesa ai sensi dell'art. 1 della legge
 4 ottobre 1988, n. 436, d'importo eccedente quello indicato
 all'art.  1  del  decreto  legislativo 19 dicembre 1991, n.
 406, per gli appalti di lavori pubblici.
 6.  I pareri del comitato riguardano i profili tecnici,
 amministrativi  ed  economici  dei  progetti  di  contratto
 sottoposti  al  suo esame e la congruita' e convenienza dei
 prezzi stimati da porre a base delle gare, o concordati con
 le imprese appaltatrici.
 7.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  8  del decreto
 legislativo   12 febbraio   1993,   n.   39,   non  trovano
 applicazione   relativamente   ai   progetti  di  contratto
 relativi   a   sistemi  informativi  militari  a  carattere
 operativo   connessi   con   lo   svolgimento   di  compiti
 concernenti la difesa nazionale.».
 - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 20  e  44 del
 regio-decreto 2 febbraio 1928, n. 263 recante «Approvazione
 del  testo unico delle disposizioni legislative concernenti
 l'amministrazione  e  la contabilita' dei corpi, istituti e
 stabilimenti militari»:
 «Art.  20.  (art.  15, legge 17 luglio 1910, n. 511). -
 Per  provvedere  alle  eventuali  deficienze  dei  capitoli
 riguardanti  le  spese  di cui all'art. 11 ed ai bisogni di
 cui  all'art.  39  e'  istituito  nello stato di previsione
 della   spesa   del  Ministero  della  guerra  un  fondo  a
 disposizione.
 La  prelevazione di somme da tale fondo e la iscrizione
 nei capitoli suddetti e' fatta per decreto del Ministro per
 le finanze registrato alla Corte dei conti.
 I   capitoli   a   favore   dei   quali  possono  farsi
 prelevamenti  dal detto fondo sono indicati in un elenco da
 annettersi   allo  stato  di  previsione  della  spesa  del
 Ministero della guerra.».
 «Art. 44. (art. 50, legge 17 luglio 1910, n. 511). - Le
 disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 36,
 37,  38,  39  e  41  sono  estese,  in  quanto applicabili,
 all'amministrazione della marina militare.».
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  7  della  legge
 22 dicembre    1932,    n.   1958,   recante   «Norme   per
 l'amministrazione    e    la    contabilita'   degli   enti
 aeronautici»:
 «Art.  7.  -  Nello stato di previsione della spesa del
 ministero  dell'aeronautica e' istituito un capitolo con un
 fondo   a   disposizione   per   sopperire  alle  eventuali
 deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo,
 indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge del
 bilancio.
 I   prelevamenti   di  somme  da  tale  fondo,  con  la
 conseguente  iscrizione  nei  capitoli suddetti, sono fatti
 con decreto del ministro per le finanze da registrarsi alla
 Corte dei conti.».
 - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
 15 novembre  2000,  n.  424 reca «Regolamento recante norme
 sull'organizzazione   ed   il   funzionamento  dell'Agenzia
 industrie   difesa,   a  norma  dell'art.  22  del  decreto
 legislativo  30 luglio  1999,  n.  300»  (Pubblicato  nella
 Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2001, n. 17).
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 13. (Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
 e forestali e disposizioni relative) 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del Ministero   delle   politiche   agricole   e  forestali,  per  l'anno finanziario  2006,  in  conformita'  dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13). 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad apportare,  con  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra  gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali  e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza  e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  e  successive  modificazioni,  dell'articolo  77 del decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, nonche' per l'attuazione del  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale. 3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del   decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  100,  il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,  nell'ambito  della  parte  corrente e nell'ambito del conto capitale  dello  stato  di  previsione  del Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  per  l'anno  finanziario 2006, le variazioni compensative  di  bilancio,  in  termini  di  competenza  e di cassa, occorrenti  per  la  modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori   d'intervento   del   Programma   nazionale  della  pesca  e dell'acquacoltura. 4.  Per  l'anno  finanziario  2006  il Ministro dell'economia e delle finanze   e'   autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  al trasferimento alle competenti unita' previsionali di base dello stato di  previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno   medesimo   delle   somme  iscritte  nell'ambito  dell'unita' previsionale  di  base  "Interventi  diversi"  -  capitolo  2827 - di pertinenza  del  centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato"  dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  secondo  la  ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato a ripartire, con propri decreti, alle pertinenti unita' previsionali di base  di  conto capitale le somme iscritte, per residui, competenza e cassa,  nell'unita'  previsionale  di  base  "Interventi  nel settore agricolo  e  forestale"  di  pertinenza del centro di responsabilita' "Dipartimento  delle politiche di sviluppo" dello stato di previsione del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, in attuazione della  legge  23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli    interventi    nei    settori    agricolo,    agroalimentare, agro-industriale e forestale. 6. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,  recante  norme  per  l'orientamento  e  la  modernizzazione del settore  agricolo,  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali, e' autorizzato  a  ripartire,  con  propri  decreti,  gli appositi fondi iscritti  nello  stato  di  previsione  del Ministero delle politiche agricole e forestali. 7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su  proposta del Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,  e' autorizzato a ripartire,   con   propri  decreti,  le  somme  iscritte  nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base "Economia montana e forestale" di pertinenza  del  centro  di  responsabilita'  "Corpo  forestale dello Stato"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle politiche agricole e forestali. 8.  Per  l'anno  2006,  il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali, e' autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alla riassegnazione alle  pertinenti  unita'  previsionali di base afferenti il centro di responsabilita'   "Corpo   forestale  dello  Stato"  dello  stato  di previsione  del  Ministero delle politiche agricole e forestali delle somme   versate   in   entrata  dall'Agenzia  per  le  erogazioni  in agricoltura  (AGEA)  a  titolo  di  rimborso al Corpo forestale dello Stato  per  i  controlli  effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995. 9.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato a provvedere,  con  propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unita'  previsionali  di  base afferenti il centro di responsabilita' "Corpo forestale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero delle  politiche  agricole  e  forestali  per l'anno finanziario 2006 delle  somme  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato dalle amministrazioni  e  dagli enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale  dello Stato in virtu' di accordi di programma, convenzioni ed  intese  per  il  raggiungimento di finalita' comuni in materia di lotta agli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela  e  salvaguardia  delle  riserve  naturali statali affidate al Corpo medesimo. 10.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato a provvedere,  con  propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unita'  previsionali  di  base afferenti il centro di responsabilita' "Corpo forestale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero delle  politiche  agricole  e  forestali  per l'anno finanziario 2006 delle  somme  versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da  altri  enti  pubblici e privati destinate alle attivita' sportive del personale del Corpo forestale dello Stato.
 
 
 
 Note all'art. 13:
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  31  della  legge
 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni recante
 «Legge quadro sulle aree protette»:
 «Art.  31  (Beni  di proprieta' dello Stato destinati a
 riserva  naturale).  -  1. Fino  alla  riorganizzazione, ai
 sensi  dell'art.  9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, del
 Corpo  forestale  dello  Stato, le riserve naturali statali
 sono  amministrate  dagli  attuali  organismi  di  gestione
 dell'ex  Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far
 fronte  alle  esigenze  di  gestione delle riserve naturali
 statali  indicate  nel programma, entro sei mesi dalla data
 di  entrata  in  vigore  della presente legge, ed in attesa
 della riorganizzazione di cui all'art. 9 della citata legge
 n.  183  del  1989,  la  composizione e le funzioni dell'ex
 Azienda  di  Stato  possono essere disciplinate con decreto
 del  Presidente  del  Consiglio dei ministri da emanarsi su
 proposta  del  Ministro  dell'ambiente  di  concerto con il
 Ministro  dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio
 delle attivita' di gestione per i primi tre anni successivi
 alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
 continuano  ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge
 5 aprile 1985, n. 124.
 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
 presente   legge,  il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
 foreste,   di  concerto  con  il  Ministro  delle  finanze,
 trasmette  al  Comitato  l'elenco delle aree individuate ai
 sensi  del  decreto ministeriale 20 luglio 1987, pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 175
 del   29 luglio   1987,   e  delle  altre  aree  nella  sua
 disponibilita'  con  la proposta della loro destinazione ad
 aree  naturali protette nazionali e regionali anche ai fini
 di  un completamento, con particolare riguardo alla regione
 Veneto   e   alla   regione  Lombardia,  dei  trasferimenti
 effettuati ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente
 della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
 3.  La  gestione  delle  riserve naturali, di qualunque
 tipologia,  istituite su proprieta' pubbliche, che ricadano
 o  vengano  a ricadere all'interno dei parchi nazionali, e'
 affidata all'Ente parco.
 4.  Le  direttive  necessarie  per  la  gestione  delle
 riserve  naturali  statali  e  per  il raggiungimento degli
 obiettivi    scientifici,   educativi   e   di   protezione
 naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai
 sensi dell'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349.».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  77  del  decreto
 legislativo  31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di
 funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
 ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I della legge
 15 marzo 1997, n. 59»:
 «Art.  77 (Compiti di rilievo nazionale). - 1. Ai sensi
 dell'art.  1,  comma 4,  lettera c),  della  legge 15 marzo
 1997,  n.  59,  hanno  rilievo  nazionale  i  compiti  e le
 funzioni  in  materia di parchi naturali e riserve statali,
 marine  e  terrestri,  attribuiti  allo  Stato  dalla legge
 6 dicembre 1991, n. 394.
 2.  L'individuazione,  l'istituzione  e  la  disciplina
 generale  dei  parchi  e  delle riserve nazionali, comprese
 quelle   marine  e  l'adozione  delle  relative  misure  di
 salvaguardia  sulla  base  delle  linee  fondamentali della
 Carta  della  natura,  sono  operati, sentita la Conferenza
 unificata.».
 - Il  decreto  legislativo  4 giugno  1997, n. 143 reca
 «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in
 materia   di   agricoltura   e   pesca  e  riorganizzazione
 dell'Amministrazione  centrale». (Pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 5 giugno 1997, n. 129).
 - Il  decreto  legislativo  26 maggio 2004, n. 154 reca
 «Modernizzazione  del  settore pesca e dell'acquacoltura, a
 norma  dell'art.  1,  comma 2, della legge 7 marzo 2003, n.
 38».  (Pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2004,
 n. 146).
 - Il  decreto  legislativo  27 maggio 2005, n. 100 reca
 «Ulteriori  disposizioni per la modernizzazione dei settori
 della  pesca  e  dell'acquacoltura  e  per il potenziamento
 della  vigilanza  e  del controllo della pesca marittima, a
 norma  dell'art.  1,  comma 2, della legge 7 marzo 2003, n.
 38» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2005, n.
 136).
 - Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 24 della
 legge  11 febbraio  1992,  n.  157  recante  «Norme  per la
 protezione   della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il
 prelievo venatorio»:
 «2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro il
 31 marzo  di  ciascun  anno  con  decreto  del Ministro del
 tesoro,   di  concerto  con  i  Ministri  delle  finanze  e
 dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
 a) 4  per cento per il funzionamento e l'espletamento
 dei    compiti    istituzionali    del   Comitato   tecnico
 faunistico-venatorio nazionale;
 b) 1  per  cento  per  il  pagamento  della  quota di
 adesione  dello  Stato italiano al Consiglio internazionale
 della caccia e della conservazione della selvaggina;
 c) 95   per   cento  fra  le  associazioni  venatorie
 nazionali  riconosciute,  in  proporzione  alla rispettiva,
 documentata consistenza associativa.».
 - La    legge    23 dicembre    1999,   n.   499   reca
 «Razionalizzazione  degli  interventi nei settori agricolo,
 agroalimentare,  agroindustriale  e forestale». (Pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305).
 - Il  decreto  legislativo  18 maggio 2001, n. 228 reca
 «Orientamento  e  modernizzazione  del  settore agricolo, a
 norma  dell'art.  7  della  legge  5 marzo  2001,  n.  57».
 (Pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  15 giugno 2001, n.
 137, supplemento ordinario).
 - Il  regolamento  CE  n. 1663/95 della Commissione del
 7 luglio  1995  reca  «Regolamento  della  Commissione  che
 stabilisce  modalita'  d'applicazione del regolamento (CEE)
 n.  729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione
 dei  conti del FEAOG, sezione «garanzia». (Pubblicato nella
 G.U.C.E.  8 luglio  1995,  n.  L  158. Entrato in vigore il
 15 luglio 1995).
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 14. (Stato di previsione del Ministero per i beni
 e le attivita' culturali e disposizioni relative) 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del Ministero per i beni e le attivita' culturali, per l'anno finanziario 2006,  in  conformita'  dell'annesso  stato di previsione (Tabella n. 14). 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad apportare,  su  proposta  del  Ministro  per  i  beni  e le attivita' culturali,  variazioni compensative in termini di residui, competenza e  cassa  tra  i  capitoli  allocati nell'unita' previsionale di base 5.1.2.2 "Fondo unico per lo spettacolo" dello stato di previsione del Ministero  per  i  beni  e le attivita' culturali, degli stanziamenti destinati alle fondazioni lirico-sinfoniche e alle attivita' musicali in Italia e all'estero.
 |  |  |  | Art. 15. (Stato di previsione del Ministero della salute
 e disposizioni relative) 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del Ministero  della  salute, per l'anno finanziario 2006, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15). 2.  Alle spese di cui all'unita' previsionale di base "Programma anti AIDS"  (interventi)  di  pertinenza  del  centro  di  responsabilita' "Prevenzione e comunicazione" dello stato di previsione del Ministero della   salute   si   applicano,  per  l'anno  finanziario  2006,  le disposizioni  contenute  nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto  18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato. 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato a provvedere,  con  propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del Ministero della  salute  per  l'anno  finanziario  2006  delle somme versate in entrata  dalle  Federazioni  nazionali  degli  ordini  e  dei collegi sanitari  per  il  funzionamento  della  Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. 4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su  proposta del Ministro  della  salute,  e'  autorizzato  a  ripartire,  con  propri decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2006, i fondi   per   il   finanziamento   delle   attivita'   di  ricerca  e sperimentazione   delle   unita'   previsionali   di   base  "Ricerca scientifica"  (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Innovazione" dello stato di previsione del Ministero della  salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2,  del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato a riassegnare  per  l'anno  finanziario  2006,  con  propri decreti, le entrate  di  cui  all'articolo  5,  comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unita' previsionali di base dello stato di  previsione  del  Ministero  della  salute  per  le  attivita'  di controllo,   di  programmazione,  di  informazione  e  di  educazione sanitaria  del  Ministero  stesso,  nonche'  per  le finalita' di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362. 6.  Ai  fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre  2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2001,  n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta  dei  Ministri della salute, dell'interno e della difesa, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unita' previsionali  di  base  degli stati di previsione dei Ministeri della salute,  dell'interno  e  della  difesa il "Fondo da ripartire per la realizzazione  di  una  campagna  di  monitoraggio  sulle  condizioni sanitarie     dei     cittadini    italiani    impegnati    nell'area Bosnia-Erzegovina  e  Kosovo, nonche' per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area" dell'unita' previsionale di base  "Missioni  internazionali  di pace" di pertinenza del centro di responsabilita' "Innovazione" dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2006. 7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su  proposta del Ministro  della  salute,  e'  autorizzato  a  provvedere,  con propri decreti,  alle  variazioni  di  bilancio  tra  le  pertinenti  unita' previsionali  di  base  dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2006, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
 
 
 
 Note all'art. 15:
 - Per  il testo del secondo comma dell'art. 36 del gia'
 citato regio decreto 2440/1923, vedasi in note all'art. 12.
 - Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 12 del
 decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
 modificazioni recante «Riordino della disciplina in materia
 sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
 n. 421»:
 «2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale
 complessivo  di  cui  al  comma precedente, prelevata dalla
 quota  iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del
 Ministero   del   bilancio   per  le  parti  di  rispettiva
 competenza,  e'  trasferita nei capitoli da istituire nello
 stato   di   previsione  del  Ministero  della  sanita'  ed
 utilizzata per il finanziamento di:
 a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta
 da:
 1)  Istituto  superiore di sanita' per le tematiche
 di sua competenza;
 2)  Istituto  superiore  per  la  prevenzione  e la
 sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;
 3)  istituti di ricovero e cura di diritto pubblico
 e  privato  il cui carattere scientifico sia riconosciuto a
 norma delle leggi vigenti;
 4)  istituti  zooprofilattici  sperimentali  per le
 problematiche   relative   all'igiene  e  sanita'  pubblica
 veterinaria;
 b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano
 sanitario   nazionale  riguardanti  programmi  speciali  di
 interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
 o  sperimentazioni  attinenti  gli  aspetti  gestionali, la
 valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
 dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
 sanitarie  e  le  attivita' del Registro nazionale italiano
 dei donatori di midollo osseo;
 c) rimborsi  alle  unita'  sanitarie  locali  ed alle
 aziende  ospedaliere,  tramite  le regioni, delle spese per
 prestazioni  sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
 trasferiscono  per cure in Italia previa autorizzazione del
 Ministro  della  sanita'  d'intesa  con  il  Ministro degli
 affari esteri.».
 - Si  riporta  il  testo del comma 12 dell'art. 5 della
 legge   29 dicembre  1990,  n.  407  recante  «Disposizioni
 diverse  per l'attuazione della manovra di finanza pubblica
 1991-1993»:
 «12.   Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  da
 emanarsi  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
 vigore  della  presente  legge, sono fissati le tariffe e i
 diritti  spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto
 superiore  di  sanita'  e  all'Istituto  superiore  per  la
 prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese
 a  richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo
 conto  del  costo  reale  dei  servizi  resi  e  del valore
 economico  delle  operazioni  di  riferimento;  le relative
 entrate  sono  utilizzate per le attivita' di controllo, di
 programmazione,  di  informazione e di educazione sanitaria
 del  Ministero  della  sanita'  e  degli Istituti superiori
 predetti.».
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  7  della  legge
 14 ottobre  1999,  n.  362 recante «Disposizioni urgenti in
 materia sanitaria»:
 «Art.  7 (Incentivazione sperimentale del personale non
 appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del
 Ministero  della sanita). - 1. In relazione all'accresciuta
 complessita'  dei  compiti  assegnati  al  Ministero  della
 sanita'  in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di
 prevenzione,  di  sicurezza  e  di profilassi, e allo scopo
 anche  di  armonizzare  i  trattamenti economici di tutti i
 dipendenti  non  appartenenti al ruolo sanitario di livello
 dirigenziale,   sono   destinate   alle  sperimentazioni  e
 relative contrattazioni collettive previste dall'art. 8 del
 decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, riguardanti il
 predetto  personale, oltre alle economie di gestione, anche
 quote  delle  entrate  di  cui  all'art. 5, comma 12, della
 legge  29 dicembre  1990, n. 407, con conseguente riduzione
 degli interventi ivi previsti.».
 - Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge
 29 dicembre   2000,   n.   393   recante   «Proroga   della
 partecipazione  militare italiana a missioni internazionali
 di  pace,  nonche'  dei  programmi  delle  Forze di polizia
 italiane  in  Albania», convertito con modificazioni, dalla
 legge 28 febbraio 2001, n. 27:
 «Art.  4-bis (Monitoraggio sanitario). - 1. E' disposta
 la  realizzazione  di  una  campagna  di monitoraggio sulle
 condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque
 titolo   hanno  operato  od  operano  nei  territori  della
 Bosnia-Herzegovina  e  del  Kosovo, in relazione a missioni
 internazionali  di pace e di assistenza umanitaria, nonche'
 di  tutto  il  personale  della  pubblica  amministrazione,
 incluso  quello  a  contratto,  che  ha  prestato  o presta
 servizio,  nei predetti territori, presso le rappresentanze
 diplomatiche  o  uffici  ad esse collegati, e dei familiari
 che  con  loro  convivono  o  hanno  convissuto. I relativi
 accertamenti  sanitari sono svolti a titolo gratuito presso
 qualsiasi struttura sanitaria militare o civile.
 2.  Con decreto del Ministro della sanita', di concerto
 con   il   Ministro   della   difesa   e  con  il  Ministro
 dell'interno,   sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
 rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
 Trento  e  di  Bolzano,  sono  stabiliti  le  modalita', le
 condizioni  e  i  criteri  per  l'attuazione  del  presente
 articolo  e  per  gli  eventuali  controlli  sulle sostanze
 alimentari importate dai territori indicati al comma 1.
 3.   Il   Governo   trasmette   quadrimestralmente   al
 Parlamento  una  relazione  del Ministro della difesa e del
 Ministro  della sanita' sullo stato di salute del personale
 militare e civile italiano impiegato nei territori della ex
 Jugoslavia.».
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 48 del decreto-legge
 30 settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti
 per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
 dei  conti  pubblici»,  convertito con modificazioni, dalla
 legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni:
 «Art.    48    (Tetto   di   spesa   per   l'assistenza
 farmaceutica).  -  1.  A  decorrere  dall'anno  2004, fermo
 restando  quanto  gia'  previsto  dall'art. 5, comma 1, del
 decreto-legge  18 settembre  2001,  n. 347, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  16 novembre  2001, n. 405, in
 materia  di assistenza farmaceutica territoriale, l'onere a
 carico  del  SSN per l'assistenza farmaceutica complessiva,
 compresa  quella  relativa  al  trattamento dei pazienti in
 regime  di  ricovero  ospedaliero,  e'  fissata, in sede di
 prima   applicazione,  al  16  per  cento  come  valore  di
 riferimento,   a  livello  nazionale  ed  in  ogni  singola
 regione.  Tale  percentuale  puo'  essere rideterminata con
 decreto  del  Ministro  della  salute,  di  concerto con il
 Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, d'intesa con la
 Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
 regioni  e  le  province  autonome,  tenuto  conto  di  uno
 specifico  flusso  informativo sull'assistenza farmaceutica
 relativa  ai  farmaci  a  distribuzione  diretta,  a quelli
 impiegati  nelle  varie  forme di assistenza distrettuale e
 residenziale  nonche'  a  quelli  utilizzati  nel  corso di
 ricoveri  ospedalieri,  attivato a decorrere dal 1° gennaio
 2004  sulla  base di Accordo definito in sede di Conferenza
 permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
 province   autonome.  Il  decreto,  da  emanarsi  entro  il
 30 giugno  2004,  tiene  conto  dei risultati derivanti dal
 flusso informativo dei dati.
 2.  Fermo  restando  che  il  farmaco  rappresenta  uno
 strumento  di  tutela  della salute e che i medicinali sono
 erogati  dal Servizio Sanitario Nazionale in quanto inclusi
 nei  livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire
 l'unitarieta'  delle attivita' in materia di farmaceutica e
 di  favorire  in  Italia  gli  investimenti  in  ricerca  e
 sviluppo,  e'  istituita,  con effetto dal 1° gennaio 2004,
 l'Agenzia  Italiana  del  Farmaco,  di  seguito  denominata
 Agenzia,   sottoposta   alle   funzioni  di  indirizzo  del
 Ministero della salute e alla vigilanza del Ministero della
 salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.
 3.  L'Agenzia  e'  dotata  di personalita' giuridica di
 diritto    pubblico    e    di   autonomia   organizzativa,
 patrimoniale,   finanziaria   e   gestionale.  Alla  stessa
 spettano,  oltre che i compiti di cui al comma 5, compiti e
 funzioni  di  alta  consulenza  tecnica  al Governo ed alla
 Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
 regioni e le province autonome, in materia di politiche per
 il  farmaco con riferimento alla ricerca, agli investimenti
 delle  aziende in ricerca e sviluppo, alla produzione, alla
 distribuzione,    alla   informazione   scientifica,   alla
 regolazione   della   promozione,   alla  prescrizione,  al
 monitoraggio  del  consumo, alla sorveglianza sugli effetti
 avversi, alla rimborsabilita' e ai prezzi.
 4.  Sono  organi  dell'Agenzia da nominarsi con decreto
 del Ministro della salute:
 a) il   direttore   generale,   nominato  sentita  la
 Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
 regioni e le province autonome;
 b) il  consiglio  di amministrazione costituito da un
 presidente  designato  dal  Ministro della salute, d'intesa
 con  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
 le  regioni e le province autonome, e da quattro componenti
 di  cui due designati dal Ministro della salute e due dalla
 predetta Conferenza permanente;
 c) il  collegio  dei revisori dei conti costituito da
 tre   componenti,   di   cui  uno  designato  dal  Ministro
 dell'economia  e delle finanze, con funzioni di presidente,
 uno  dal  Ministro  della  salute  e  uno  dalla Conferenza
 permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
 province autonome.
 5.  L'Agenzia  svolge  i  compiti  e  le funzioni della
 attuale  Direzione  generale  dei farmaci e dei dispositivi
 medici,   con   esclusione   delle  funzioni  di  cui  alle
 lettere b),  c),  d), e) ed f) del comma 3, dell'art. 3 del
 regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica   28 marzo   2003,   n.   129.   In  particolare
 all'Agenzia, nel rispetto degli accordi tra Stato e regioni
 relativi al tetto programmato di spesa farmaceutica ed alla
 relativa  variazione  annua  percentuale,  e'  affidato  il
 compito di:
 a) promuovere  la  definizione  di liste omogenee per
 l'erogazione  e di linee guida per la terapia farmacologica
 anche  per  i  farmaci  a distribuzione diretta, per quelli
 impiegati  nelle  varie  forme di assistenza distrettuale e
 residenziale  nonche'  per  quelli  utilizzati nel corso di
 ricoveri ospedalieri;
 b) monitorare,      avvalendosi     dell'Osservatorio
 sull'impiego    dei    medicinali    (OSMED),    coordinato
 congiuntamente  dal  Direttore  generale dell'Agenzia o suo
 delegato  e  da un rappresentate designato dalla Conferenza
 permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
 province autonome, e, in collaborazione con le regioni e le
 province  autonome,  il  consumo  e  la  spesa farmaceutica
 territoriale  ed ospedaliera a carico del SSN e i consumi e
 la  spesa  farmaceutica  a carico del cittadino. I dati del
 monitoraggio   sono  comunicati  mensilmente  al  Ministero
 dell'economia e delle finanze;
 c) provvedere  entro  il 30 settembre di ogni anno, o
 semestralmente  nel  caso di sfondamenti del tetto di spesa
 di   cui  al  comma 1,  a  redigere  l'elenco  dei  farmaci
 rimborsabili  dal  Servizio sanitario nazionale, sulla base
 dei  criteri di costo e di efficacia in modo da assicurare,
 su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata
 nei   vigenti  documenti  contabili  di  finanza  pubblica,
 nonche',  in  particolare, il rispetto dei livelli di spesa
 definiti  nell'Accordo  tra  Governo,  regioni  e  province
 autonome  di  Trento  e  Bolzano  in  data  8 agosto  2001,
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre
 2001;
 d) prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci
 comportanti,  a  parere della struttura tecnico scientifica
 individuata  dai  decreti  di  cui  al  comma 13, vantaggio
 terapeutico  aggiuntivo, in sede di revisione ordinaria del
 prontuario,  una  specifica valutazione di costo-efficacia,
 assumendo   come   termini   di   confronto  il  prezzo  di
 riferimento  per la relativa categoria terapeutica omogenea
 e  il  costo giornaliero comparativo nell'ambito di farmaci
 con  le  stesse  indicazioni  terapeutiche,  prevedendo  un
 premio  di  prezzo  sulla  base dei criteri previsti per la
 normativa vigente, nonche' per i farmaci orfani;
 e) provvedere  alla  immissione  di nuovi farmaci non
 comportanti,  a  parere  della  predetta  struttura tecnico
 scientifica  individuata  dai  decreti  di cui al comma 13,
 vantaggio  terapeutico,  in sede di revisione ordinaria del
 prontuario,  solo  se  il prezzo del medesimo medicinale e'
 inferiore  o uguale al prezzo piu' basso dei medicinali per
 la relativa categoria terapeutica omogenea;
 f) procedere  in  caso  di  superamento  del tetto di
 spesa  di  cui al comma 1, in concorso con le misure di cui
 alle   lettere b),   c),  d),  e)  del  presente  comma,  a
 ridefinire,  anche temporaneamente, nella misura del 60 per
 cento  del superamento, la quota di spettanza al produttore
 prevista  dall'art.  1,  comma 40,  della legge 23 dicembre
 1996,  n.  662.  La quota di spettanza dovuta al farmacista
 per  i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale
 viene  rideterminata includendo la riduzione della quota di
 spettanza  al  produttore,  che  il  farmacista  riversa al
 Servizio  come  maggiorazione dello sconto. Il rimanente 40
 per  cento  del  superamento  viene ripianato dalle Regioni
 attraverso  l'adozione  di  specifiche  misure  in  materia
 farmaceutica, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge
 18 settembre  2001,  n. 347, convertito, con modificazioni,
 dalla   legge  16 novembre  2001,  n.  405,  e  costituisce
 adempimento   ai   fini  dell'accesso  all'adeguamento  del
 finanziamento  del  Servizio  sanitario nazionale, ai sensi
 dell'art.  4  del  decreto-legge  15 aprile  2002,  n.  63,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
 n. 112, e successive modificazioni;
 g) proporre nuove modalita', iniziative e interventi,
 anche  di  cofinanziamento pubblico-privato, per promuovere
 la  ricerca  scientifica  di carattere pubblico sui settori
 strategici  del  farmaco e per favorire gli investimenti da
 parte delle aziende in ricerca e sviluppo;
 h) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, il
 programma  annuale  di attivita' ed interventi, da inviare,
 per  il  tramite del Ministro della salute, alla Conferenza
 permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le Regioni e le
 Province  autonome,  che esprime parere entro il 31 gennaio
 successivo;
 i) predisporre   periodici  rapporti  informativi  da
 inviare alle competenti Commissioni parlamentari;
 l) provvedere,  su  proposta  della struttura tecnico
 scientifica  individuata  dai  decreti  di cui al comma 13,
 entro  il  30 giugno  2004  alla  definitiva individuazione
 delle  confezioni  ottimali  per l'inizio e il mantenimento
 delle  terapie  contro  le patologie croniche con farmaci a
 carico  del  SSN, provvedendo altresi' alla definizione dei
 relativi  criteri  del prezzo. A decorrere dal settimo mese
 successivo  alla  data  di  assunzione del provvedimento da
 parte  dell'Agenzia,  il prezzo dei medicinali presenti nel
 Prontuario  Farmaceutico  Nazionale,  per  cui  non  si sia
 proceduto   all'adeguamento   delle   confezioni   ottimali
 deliberate dall'Agenzia, e' ridotto del 30 per cento.
 6.  Le misure di cui al comma 5, lettere c), d), e), f)
 sono adottate con delibere del consiglio d'amministrazione,
 su  proposta del direttore generale. Ai fini della verifica
 del  rispetto  dei livelli di spesa di cui al comma 1, alla
 proposta e' allegata una nota tecnica avente ad oggetto gli
 effetti finanziari sul SSN.
 7.  Dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro della
 salute  sono  trasferite all'Agenzia le unita' di personale
 gia'  assegnate  agli  uffici  della Direzione generale dei
 farmaci e dispositivi medici del Ministero della salute, le
 cui   competenze   transitano  alla  medesima  Agenzia.  Il
 personale  trasferito  non  potra' superare il 60 per cento
 del  personale  in servizio alla data del 30 settembre 2003
 presso   la  stessa  Direzione  generale.  Detto  personale
 conserva   il   trattamento   giuridico   ed  economico  in
 godimento.  A  seguito del trasferimento del personale sono
 ridotte  in  maniera  corrispondente le dotazioni organiche
 del  Ministero  della  salute  e  le  relative risorse sono
 trasferite  all'Agenzia. In ogni caso le suddette dotazioni
 organiche  non possono essere reintegrate. Resta confermata
 la  collocazione  nel comparto di contrattazione collettiva
 attualmente  previsto  per il personale trasferito ai sensi
 del presente comma. L'Agenzia puo' assumere, in relazione a
 particolari  e  motivate  esigenze, cui non puo' far fronte
 con  personale  in  servizio,  e  nei  limiti delle proprie
 disponibilita'  finanziarie,  personale tecnico o altamente
 qualificato,  con  contratti a tempo determinato di diritto
 privato.  L'Agenzia  puo'  altresi' avvalersi, nei medesimi
 limiti  di  disponibilita'  finanziaria,  e comunque per un
 numero  non  superiore  a 40 unita', ai sensi dell'art. 17,
 comma 14,  della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale
 in   posizione  di  comando  dal  Ministero  della  salute,
 dall'Istituto   Superiore  di  sanita',  nonche'  da  altre
 Amministrazioni  dello  Stato, dalle regioni, dalle Aziende
 sanitarie e dagli Enti pubblici di ricerca.
 8.  Agli  oneri  relativi  al  personale, alle spese di
 funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego
 dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto
 2,    nonche'    per    l'attuazione   del   programma   di
 farmacovigilanza  attiva di cui al comma 19, lettera b), si
 fa fronte:
 a) mediante  le  risorse  finanziarie  trasferite dai
 capitoli  3001,  3002,  3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130,
 3430  e  3431  dello  stato  di  previsione della spesa del
 Ministero della salute;
 b) mediante  le entrate derivanti dalla maggiorazione
 del 20 per cento delle tariffe di cui all'art. 5, comma 12,
 della   legge   29 dicembre  1990,  n.  407,  e  successive
 modificazioni;
 c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti
 stipulati  con  l'Agenzia  europea  per  la valutazione dei
 medicinali  (EMEA)  e  con  altri  organismi  nazionali  ed
 internazionali     per     prestazioni    di    consulenza,
 collaborazione, assistenza e ricerca.
 9.   Le   risorse   di   cui  al  comma 8,  lettera a),
 confluiscono   nel   fondo  stanziato  in  apposita  unita'
 previsionale   di   base  dello  stato  di  previsione  del
 Ministero   della  salute  e  suddiviso  in  tre  capitoli,
 distintamente  riferiti  agli  oneri di gestione, calcolati
 tenendo  conto  dei  vincoli  di  servizio,  alle  spese di
 investimento,   alla   quota   incentivante   connessa   al
 raggiungimento degli obiettivi gestionali.
 10.  Le  risorse  di  cui al comma 8), lettere b) e c),
 sono  versate  nello  stato  di previsione dell'entrata del
 bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui
 al comma 9.
 11.  Per  l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 e'
 autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale.
 12.   A  decorrere  dall'anno  2005,  al  finanziamento
 dell'Agenzia  si  provvede  ai sensi dell'art. 11, comma 3,
 lettera d)  della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
 modificazioni.
 13.  Con  uno o piu' decreti del Ministro della salute,
 di  concerto  con il Ministro della funzione pubblica e con
 il  Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
 Conferenza  Permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
 regioni  e  le province autonome, da adottare entro novanta
 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
 conversione   del   presente   decreto,  sono  adottate  le
 necessarie  norme  regolamentari  per l'organizzazione e il
 funzionamento  dell'Agenzia,  prevedendo  che l'Agenzia per
 l'esplicazione  delle  proprie  funzioni  si  organizza  in
 strutture  amministrative  e tecnico scientifiche, compresa
 quella  che  assume  le  funzioni tecnico scientifiche gia'
 svolte  dalla Commissione unica del farmaco e disciplinando
 i  casi  di  decadenza  degli  organi anche in relazione al
 mantenimento   dell'equilibrio  economico  finanziario  del
 settore dell'assistenza farmaceutica.
 14. La Commissione unica del farmaco cessa di operare a
 decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del decreto di
 cui  al comma 13 che regolamenta l'assolvimento di tutte le
 funzioni  gia'  svolte  dalla medesima Commissione da parte
 degli organi e delle strutture dell'Agenzia.
 15.  Per  quanto non diversamente disposto dal presente
 articolo   si   applicano   le  disposizioni  di  cui  agli
 articoli 8  e  9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
 300.
 16.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato  ad  apportare con propri decreti le occorrenti
 variazioni di bilancio.
 17.  Le  Aziende  farmaceutiche,  entro il 30 aprile di
 ogni   anno,   producono   all'Agenzia   autocertificazione
 dell'ammontare  complessivo della spesa sostenuta nell'anno
 precedente  per  le  attivita'  di  promozione  rivolte  ai
 medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti e della sua
 ripartizione nelle singole voci di costo, sulla base di uno
 schema approvato con decreto del Ministro della salute.
 18.  Entro  la  medesima  data  di  cui al comma 17, le
 Aziende  farmaceutiche versano, su apposito fondo istituito
 presso  l'Agenzia,  un contributo pari al 5 per cento delle
 spese autocertificate al netto delle spese per il personale
 addetto.
 19.  Le  risorse confluite nel fondo di cui al comma 18
 sono destinate dall'Agenzia:
 a) per il 50 per cento, alla costituzione di un fondo
 nazionale  per  l'impiego,  a  carico  del  SSN, di farmaci
 orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una
 speranza  di cura, in attesa della commercializzazione, per
 particolari e gravi patologie;
 b) per il rimanente 50 per cento:
 1)   all'istituzione,   nell'ambito  delle  proprie
 strutture,  di  un  Centro di informazione indipendente sul
 farmaco;
 2)  alla realizzazione, di concerto con le regioni,
 di   un   programma   di  farmacovigilanza  attiva  tramite
 strutture  individuate  dalle  regioni,  con  finalita'  di
 consulenza  e  formazione  continua  dei medici di medicina
 generale e dei pediatri di libera scelta, in collaborazione
 con   le   organizzazioni   di   categorie  e  le  Societa'
 scientifiche pertinenti e le Universita';
 3)  alla  realizzazione  di  ricerche  sull'uso dei
 farmaci  ed  in  particolare  di  sperimentazioni  cliniche
 comparative  tra  farmaci,  tese  a  dimostrare  il  valore
 terapeutico   aggiunto,   nonche'   sui  farmaci  orfani  e
 salvavita,  anche attraverso bandi rivolti agli IRCCS, alle
 Universita' ed alle regioni;
 4)  ad altre attivita' di informazione sui farmaci,
 di   farmacovigilanza,  di  ricerca,  di  formazione  e  di
 aggiornamento del personale.
 20.  Al  fine di garantire una migliore informazione al
 paziente,  a partire dal 1° gennaio 2005, le confezioni dei
 medicinali  devono  contenere un foglietto illustrativo ben
 leggibile   e   comprensibile,   con   forma   e  contenuto
 autorizzati dall'Agenzia.
 21. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1, 2,
 3,  4,  5,  6,  9,  11,  12, 14, 15 del decreto legislativo
 30 dicembre  1992,  n.  541,  le  Regioni  provvedono,  con
 provvedimento anche amministrativo, a disciplinare:
 a) pubblicita'   presso   i   medici,  gli  operatori
 sanitari e i farmacisti;
 b) consegna di campioni gratuiti;
 c) concessione  di  prodotti  promozionali  di valore
 trascurabile;
 d) definizione  delle modalita' con cui gli operatori
 del Servizio sanitario nazionale comunicano alle regioni la
 partecipazione   a  iniziative  promosse  o  finanziate  da
 aziende   farmaceutiche   e   da   aziende   fornitrici  di
 dispositivi medici per il Servizio sanitario nazionale.
 22.  Il  secondo  periodo  del comma 5 dell'art. 12 del
 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e' soppresso.
 E' consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri
 di  libera  scelta la partecipazione a convegni e congressi
 con   accreditamento  ECM  di  tipo  educazionale  su  temi
 pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di
 competenza. Presso tale struttura e' depositato un registro
 con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni
 in  questione  e  tali  dati devono essere accessibili alle
 Regioni e all'Agenzia dei Farmaci di cui al comma 2.
 23.   Nel  comma 6  dell'art.  12  del  citato  decreto
 legislativo  n.  541  del 1992, le parole: «non comunica la
 propria   motivata   opposizione»   sono  sostituite  dalle
 seguenti «comunica il proprio parere favorevole, sentita la
 regione  dove  ha  sede  l'evento». Nel medesimo comma sono
 altresi' soppresse le parole: «o, nell'ipotesi disciplinata
 dal  comma 2,  non  oltre  5  giorni prima dalla data della
 riunione».
 24.  Nel  comma 3  dell'art.  6, lettera b), del citato
 decreto  legislativo  n.  541 del 1992, le parole da: «otto
 membri  a»  fino  a:  «di  sanita»  sono  sostituite  dalle
 seguenti:   «un  membro  appartenente  al  Ministero  della
 salute,  un  membro  appartenente all'Istituto Superiore di
 Sanita',  due  membri designati dalla Conferenza permanente
 per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
 autonome».
 25.  La  procedura di attribuzione dei crediti ECM deve
 prevedere  la  dichiarazione  dell'eventuale  conflitto  di
 interessi da parte dei relatori e degli organizzatori degli
 eventi formativi.
 26.  Il  rapporto di dipendenza o di convenzione con le
 strutture  pubbliche del Servizio sanitario nazionale e con
 le  strutture  private  accreditate  e'  incompatibile, con
 attivita' professionali presso le organizzazioni private di
 cui all'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno
 2003, n. 211.
 27.  All'art.  11,  comma 1,  del  decreto  legislativo
 24 giugno   2003,   n.  211,  sono  apportate  le  seguenti
 modifiche:
 a) nel  primo  capoverso  le  parole:  «all'autorita'
 competente»  sono  sostituite  dalle seguenti: «all'Agenzia
 italiana    del    farmaco,   alla   Regione   sede   della
 sperimentazione»;
 b).
 28.   Con   accordo   sancito  in  sede  di  Conferenza
 permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le Regioni e le
 Province  autonome,  sono  definiti  gli ambiti nazionale e
 regionali  dell'accordo  collettivo  per  la disciplina dei
 rapporti  con  le farmacie, in coerenza con quanto previsto
 dal presente articolo.
 29. Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla
 data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del
 presente  decreto, il conferimento delle sedi farmaceutiche
 vacanti   o   di   nuova   istituzione  ha  luogo  mediante
 l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti
 risultati   idonei,   risultante   da   un  concorso  unico
 regionale,  per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla
 Regione ogni quattro anni.
 30. A decorrere dalla data di insediamento degli organi
 dell'Agenzia,   di   cui   al  comma 4,  sono  abrogate  le
 disposizioni   di   cui   all'art.   3,   comma 9-ter,  del
 decreto-legge   15 aprile  2002,  n.  63,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  15 giugno  2002,  n.  112.  A
 decorrere  dalla  medesima  data  sono  abrogate  le  norme
 previste  dall'art.  9,  commi  2  e  3,  del decreto-legge
 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
 legge 8 agosto 2002, n. 178.
 31.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
 decreto,  all'art. 7 comma 1 del decreto-legge 18 settembre
 2001,  n.  347,  convertito, con modificazioni, dalla legge
 16 novembre  2001,  n. 405, sono soppresse le parole: «tale
 disposizione  non  si  applica  ai  medicinali  coperti  da
 brevetto sul principio attivo».
 32.   Dal   1° gennaio   2005,  lo  sconto  dovuto  dai
 farmacisti al SSN in base all'art. 1, comma 40, della legge
 23 dicembre  1996,  n.  662,  come modificato dall'art. 52,
 comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica a
 tutti  i  farmaci erogati in regime di SSN, fatta eccezione
 per  l'ossigeno  terapeutico  e  per  i farmaci, siano essi
 specialita'    o    generici,   che   abbiano   un   prezzo
 corrispondente  a  quello  di  rimborso cosi' come definito
 dall'art.  7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001,
 n.   347,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
 16 novembre 2001, n. 405.
 33.   Dal   1° gennaio   2004  i  prezzi  dei  prodotti
 rimborsati    dal   Servizio   Sanitario   Nazionale   sono
 determinati   mediante   contrattazione   tra   Agenzia   e
 Produttori  secondo le modalita' e i criteri indicati nella
 Del.CIPE  1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001.
 34. Fino all'insediamento degli Organi dell'Agenzia, le
 funzioni  e i compiti ad essa affidati, sono assicurati dal
 Ministero  della  salute  e  i  relativi provvedimenti sono
 assunti con decreto del Ministro della salute.
 35.  Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
 cui  al comma 13, la Commissione unica del farmaco continua
 ad  operare  nella  sua  attuale  composizione e con le sue
 attuali funzioni.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 16. (Totale generale della spesa) 1.  E' approvato, in euro 651.341.047.879 in termini di competenza ed in euro 666.232.918.235 in termini di cassa, il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2006.
 |  |  |  | Art. 17. (Quadro generale riassuntivo) 1.  E'  approvato,  in  termini  di  competenza e di cassa, il quadro generale  riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2006, con le tabelle allegate.
 |  |  |  | Art. 18. (Disposizioni diverse) 1.  Per  l'anno  finanziario  2006, le spese considerate nelle unita' previsionali  di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con    propri    decreti,    variazioni    tra   loro   compensative, rispettivamente,  per  competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge. 2. Per l'anno finanziario 2006, le spese delle unita' previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano  le  disposizioni  contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo  20  della  legge  5  agosto  1978, n. 468, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge. 3.  In  relazione  all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per  i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli  nell'ambito  delle unita' previsionali di base, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  istituire  gli occorrenti  capitoli  nelle  pertinenti  unita' previsionali di base, anche  di  nuova  istituzione,  con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti. 4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato a trasferire,  con  propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa,  dall'unita'  previsionale  di  base  "Fondo  per  i programmi regionali  di  sviluppo"  (investimenti)  di pertinenza del centro di responsabilita'  "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno finanziario  2006  alle  pertinenti  unita'  previsionali di base dei Ministeri  interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale,  ai  sensi  dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad apportare,  con  propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive   modificazioni,   concernente  disciplina  delle  imprese editrici e provvidenze per l'editoria. 6.  Ai  fini  dell'attuazione  della  legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente   collaborazione  con  i  Paesi  dell'Europa  centrale  e orientale,  il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  variazioni  di  bilancio occorrenti  per  la ripartizione delle disponibilita' finanziarie per settori e strumenti d'intervento. 7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su  proposta dei Ministri  interessati,  e'  autorizzato  a  trasferire, in termini di competenza   e  di  cassa,  con  propri  decreti,  le  disponibilita' esistenti  su  altre  unita'  previsionali  di  base  degli  stati di previsione  delle  amministrazioni  competenti  a  favore di apposite unita'  previsionali  di  base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati  dalla  Unione  europea, nonche' di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione. 8.  Per  l'attuazione  dei  provvedimenti  di  riordino, anche in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli di cui ai  decreti  legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e 30 luglio 1999, n. 303,  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,   con   propri   decreti,   comunicati   alle  Commissioni parlamentari  competenti,  le  variazioni  di  bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di  responsabilita'  amministrativa,  l'istituzione, la modifica e la soppressione di unita' previsionali di base. 9.  Su  proposta  del  Ministro  competente, con decreti del Ministro dell'economia   e  delle  finanze,  da  comunicare  alle  Commissioni parlamentari  competenti,  negli  stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2005 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi  di  ristrutturazione di cui al comma 8, nonche' previsti da altre   normative   vigenti,  possono  essere  effettuate  variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unita'  previsionali  di  base del medesimo centro di responsabilita' amministrativa,  fatta  eccezione  per  le autorizzazioni di spesa di natura  obbligatoria,  per  le  spese  in  annualita'  e  a pagamento differito  e  per quelle direttamente regolate con legge, nonche' tra capitoli  di  unita'  previsionali  di  base  dello  stesso  stato di previsione  limitatamente  alle  spese  di  funzionamento  per  oneri relativi  a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operativita' delle amministrazioni. 10.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni  di  bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della  legge  11  febbraio  1994, n. 109, e successive modificazioni, anche  mediante  riassegnazione  delle  somme  allo  scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate. 11.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione   dei  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  del personale  dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  nonche'  degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto   legislativo   12   maggio   1995,   n.  195,  e  successive modificazioni,   per   quanto   concerne   il  trattamento  economico fondamentale ed accessorio del personale interessato. 12.  Gli  stanziamenti  iscritti  in  bilancio  per l'esercizio 2006, relativamente  ai  fondi  destinati  all'incentivazione del personale civile  dello  Stato,  delle  Forze  armate,  del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e  dei  Corpi  di  polizia, nonche' quelli per la corresponsione  del  trattamento  economico  accessorio del personale dirigenziale,   non  utilizzati  alla  chiusura  dell'esercizio  sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  variazioni  di  bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati. 13.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione  delle  amministrazioni  statali  interessate  delle somme rimborsate  dalla  Commissione  europea  per  spese  sostenute  dalle amministrazioni   medesime   a   carico   delle   pertinenti   unita' previsionali  di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo  di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.  183,  e  successivamente  versate  all'entrata del bilancio dello Stato. 14.  Al  fine  della  razionalizzazione  del  patrimonio  immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle  finanze,  su proposta del Ministro interessato, e' autorizzato ad  effettuare,  con  propri  decreti,  variazioni compensative dalle unita'  previsionali  "funzionamento", per le spese relative al fitto di   locali   dei   pertinenti   centri   di   responsabilita'  delle amministrazioni medesime, alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per   l'acquisto   di   immobili,   anche   attraverso  la  locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del Ministero   degli   affari  esteri,  anche  attraverso  la  locazione finanziaria,  le variazioni compensative sono operate con le predette modalita'  tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri. 15.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione   delle   amministrazioni   interessate,   occorrenti  per l'attuazione  dei  decreti  del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e  successive  modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni  ed agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59. 16.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri decreti, nelle pertinenti unita' previsionali di  base, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione  del  decreto  legislativo  18  febbraio  2000, n. 56, concernente  disposizioni  in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo  10  della  legge  13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni. 17.  Al  fine  di  apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa  con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24,  comma  8,  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, per accertarne  la  congruenza  con  il  trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali. 18.  In  relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del  contratto  integrativo  del  contratto  collettivo  nazionale di lavoro  del personale del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio  1999,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  142  del  21  giugno  2001, concernente l'assegnazione temporanea  di  personale  ad  altra  amministrazione in posizione di comando,  il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le  variazioni  di bilancio tra le pertinenti   unita'   previsionali   di  base  delle  amministrazioni interessate,  occorrenti  per provvedere al pagamento del trattamento economico  al  personale  comandato  a carico dell'amministrazione di destinazione. 19.  Ai fini dell'attuazione dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001,  n.  448,  e successive modificazioni, concernente il fondo per gli  investimenti,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti  da comunicare alle Commissioni  parlamentari  competenti  e  alla  Corte  dei  conti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione tra i centri di responsabilita'  e  le  unita' previsionali di base di conto capitale degli  stati  di  previsione  interessati  delle  dotazioni dei fondi medesimi secondo la destinazione individuata dal Ministro competente. 20.   Per   l'anno   finanziario   2006,  al  fine  di  agevolare  il raggiungimento  degli  obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su proposta del Ministro competente,  da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da  inviare alla Corte dei conti per la registrazione, possono essere effettuate   variazioni   compensative   tra  capitoli  delle  unita' previsionali  del  medesimo  stato  di  previsione della spesa, fatta eccezione  per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le  spese  in  annualita'  e  a  pagamento  differito  e  per  quelle direttamente regolate con legge. 21.  Ai fini dell'attuazione dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni,  concernente  i  fondi rotativi per le imprese, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti variazioni    di   bilancio   negli   stati   di   previsione   delle amministrazioni interessate. 22.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione  delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2006,  delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese   di   gestione   degli   asili   nido   istituiti   presso  le amministrazioni  statali  ai  sensi  dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 23.  Per l'anno finanziario 2006, le unita' previsionali di base e le funzioni  obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.
 
 
 
 Note all'art. 18:
 - Si   riporta  il  testo  del  quinto  e  del  settimo
 comma dell'art.  20  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468
 recante  «Riforma  di alcune norme di contabilita' generale
 dello Stato in materia di bilancio»:
 «Per  le  spese correnti possono essere assunti impegni
 estesi  a  carico  dell'esercizio  successivo  ove cio' sia
 indispensabile  per  assicurare la continuita' dei servizi.
 Quando   si   tratti  di  spese  per  affitti  o  di  altre
 continuative e ricorrenti l'impegno puo' anche estendersi a
 piu'   esercizi,   a   norma   della   consuetudine,  o  se
 l'amministrazione   ne   riconosca   la   necessita'  o  la
 convenienza».
 «Non  possono essere assunti, se non previo assenso del
 Ministro  del  tesoro,  impegni per spese correnti a carico
 degli  esercizi  successivi  a  quello  in corso finche' il
 bilancio  di  previsione  dell'esercizio  in  corso non sia
 stato approvato, fatta eccezione per gli affitti e le altre
 spese  continuative  di  carattere  analogo.  L'assenso del
 Ministro  del tesoro puo' anche essere dato preventivamente
 per  somme  determinate e per singoli capitoli ed esercizi,
 mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 126 del decreto del
 Presidente  della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 recante
 «Attuazione  della  delega  di  cui  all'art. 1 della legge
 22 luglio 1975, n. 382»:
 «Art.  126  (Soppressione  e  riduzione di capitoli del
 bilancio   dello  Stato).  -  I  capitoli  dello  stato  di
 previsione  della  spesa del bilancio dello Stato relativi,
 in  tutto o in parte, alle funzioni trasferite alle regioni
 o attribuite agli enti locali sono soppressi ai sensi e per
 gli anni indicati dal presente decreto.
 Nel  caso  in cui i capitoli iscritti in bilancio siano
 relativi  a  spese  concernenti  solo  in parte le funzioni
 trasferite,  le  somme  corrispondenti  alle  funzioni  che
 residuano alla competenza statale sono iscritte con decreto
 del  Ministro  per  il  tesoro  in  capitoli  nuovi, la cui
 denominazione deve corrispondere alle funzioni medesime.
 E'  vietato  conservare  o istituire nel bilancio dello
 Stato  capitoli  con le stesse denominazioni e finalita' di
 quelli  soppressi,  e comunque relativi a spese concernenti
 le funzioni trasferite.
 Le  disposizioni  contenute  nei  commi  1,  2  e 3 del
 presente  articolo  sono  estese anche ai capitoli di spesa
 relativi  in  tutto o in parte alle funzioni trasferite con
 decreti  legislativi di attuazione dell'art. 17 della legge
 16 maggio 1970, n. 281.
 Tra  i capitoli soppressi ai sensi del precedente primo
 comma  sono  compresi  quelli relativi a fondi destinati ad
 essere  ripartiti  fra le regioni per le finalita' previste
 dalle  leggi  che  li hanno istituiti, con esclusione delle
 quote  di  tali  fondi da attribuire alle regioni a statuto
 speciale.».
 - Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 5 agosto
 1981,   n.   416,   e   successive  modificazioni,  recante
 «Disciplina   delle  imprese  editrici  e  provvidenze  per
 l'editoria»:
 «Art.  13 (Pubblicita' di amministrazioni pubbliche). -
 Le   amministrazioni   statali  e  gli  enti  pubblici  non
 territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici,
 sono  tenuti  a  destinare  alla  pubblicita'  su  giornali
 quotidiani  e periodici una quota non inferiore al settanta
 per  cento  delle  spese  per  la  pubblicita'  previste in
 bilancio.  Tali  spese  devono  essere iscritte in apposito
 capitolo di bilancio.
 Per  la  pubblicita'  delle  amministrazioni  di cui al
 comma precedente nessuna commissione e' dovuta alla impresa
 concessionaria di pubblicita' avente contratto di esclusiva
 con la testata quotidiana o periodica.
 La  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri impartisce,
 dandone  comunicazione al Garante, le direttive generali di
 massima   alle   amministrazioni   statali   affinche'   la
 destinazione  della pubblicita', delle informazioni e delle
 campagne  promozionali  avvenga senza discriminazioni e con
 criteri di equita', di obiettivita' e di economicita'.
 La Presidenza del Consiglio dei Ministri indica criteri
 per la pubblicita' finalizzata all'informazione sulle leggi
 e   sulla   loro  applicazione,  nonche'  sui  servizi,  le
 strutture  e  il  loro  uso, curando che la ripartizione di
 detta  pubblicita'  tenga  conto delle testate che per loro
 natura  raggiungono  le utenze specificamente interessate a
 dette  leggi, quali quelle femminile, giovanile e del mondo
 del lavoro.
 Le  amministrazioni  statali,  le  regioni  e  gli enti
 locali,  e  gli  enti  pubblici, economici e non economici,
 sono  tenuti  a  dare  comunicazione, anche se negativa, al
 garante,  delle  erogazioni  pubblicitarie  effettuate  nel
 corso di un esercizio finanziario, depositando un riepilogo
 analitico.  Sono  esenti  dall'obbligo  della comunicazione
 negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti.
 Le  amministrazioni e gli enti pubblici di cui al primo
 comma non  possono  destinare  finanziamenti  o contributi,
 sotto  qualsiasi  forma, ai giornali quotidiani o periodici
 al  di  fuori  di  quelli  deliberati  a norma del presente
 articolo.».
 - La    legge    26 febbraio    1992,   n.   212   reca
 «Collaborazione   con   i  Paesi  dell'Europa  centrale  ed
 orientale».  (Pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 6 marzo
 1992, n. 55).
 - Il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300 reca
 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
 11  della  legge  15 marzo  1997, n. 59». (Pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale  30 agosto  1999,  n.  203, supplemento
 ordinario).
 - Il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 303 reca
 «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
 norma  dell'art.  11  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59»
 (Pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n.
 205, supplemento ordinario).
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  18  della  legge
 11 febbraio   1994,  n.  109,  e  successive  modificazioni
 recante «Legge quadro in materia di lavori pubblici»:
 «Art. 18 (Incentivi e spese per la progettazione). - 1.
 Una  somma  non  superiore  all'1,5  per cento dell'importo
 posto  a  base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere
 direttamente   sugli   stanziamenti  di  cui  all'art.  16,
 comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con
 le   modalita'   ed   i   criteri   previsti   in  sede  di
 contrattazione  decentrata  ed  assunti  in  un regolamento
 adottato  dall'amministrazione,  tra  il responsabile unico
 del  procedimento  e  gli  incaricati  della  redazione del
 progetto,  del  piano  della sicurezza, della direzione dei
 lavori,  del  collaudo nonche' tra i loro collaboratori. La
 percentuale  effettiva,  nel  limite  massimo  dell'1,5 per
 cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entita'
 e   alla   complessita'   dell'opera   da   realizzare.  La
 ripartizione     tiene    conto    delle    responsabilita'
 professionali   connesse  alle  specifiche  prestazioni  da
 svolgere.    Le    quote   parti   della   predetta   somma
 corrispondenti  a  prestazioni  che  non  sono  svolte  dai
 predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno
 all'organico  dell'amministrazione  medesima, costituiscono
 economie.   I  commi  quarto  e  quinto  dell'art.  62  del
 regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n.
 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
 lettera b),  possono  adottare  con  proprio  provvedimento
 analoghi criteri.
 2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa
 alla  redazione  di  un  atto  di  pianificazione  comunque
 denominato  e'  ripartito,  con  le  modalita' ed i criteri
 previsti   nel   regolamento  di  cui  al  comma 1,  tra  i
 dipendenti   dell'amministrazione   aggiudicatrice  che  lo
 abbiano redatto.
 2-bis.   A   valere  sugli  stanziamenti  iscritti  nei
 capitoli  delle  categorie X e XI del bilancio dello Stato,
 le   amministrazioni   competenti   destinano   una   quota
 complessiva  non superiore al 10 per cento del totale degli
 stanziamenti  stessi alle spese necessarie alla stesura dei
 progetti  preliminari,  nonche'  dei progetti definitivi ed
 esecutivi,  incluse  indagini  geologiche  e  geognostiche,
 studi  di  impatto  ambientale  od  altre rilevazioni, alla
 stesura  dei  piani  di  sicurezza e di coordinamento e dei
 piani  generali  di  sicurezza quando previsti ai sensi del
 decreto  legislativo  14 agosto  1996, n. 494, e agli studi
 per     il     finanziamento    dei    progetti,    nonche'
 all'aggiornamento    ed    adeguamento    alla    normativa
 sopravvenuta  dei  progetti  gia' esistenti d'intervento di
 cui  sia  riscontrato  il perdurare dell'interesse pubblico
 alla  realizzazione  dell'opera.  Analoghi criteri adottano
 per  i  propri  bilanci  le regioni e le province autonome,
 qualora  non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i comuni e
 le  province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai
 comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso
 il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a
 finanziare  anche  quote  relative  alle  spese  di  cui al
 presente    articolo,   sia   pure   anticipate   dall'ente
 mutuatario.
 2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di
 lavoro  a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito
 territoriale   dell'ufficio   di   appartenenza,  incarichi
 professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
 all'art.  1,  comma 2,  del  decreto legislativo 3 febbraio
 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti
 ai rapporti d'impiego.
 2-quater.  E'  vietato  l'affidamento  di  attivita' di
 progettazione,   direzione  lavori,  collaudo,  indagine  e
 attivita'   di  supporto  a  mezzo  di  contratti  a  tempo
 determinato  od  altre procedure diverse da quelle previste
 dalla presente legge.».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  40  del  decreto
 legislativo  30 marzo  2001, n. 165 recante «Norme generali
 sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
 amministrazioni pubbliche»:
 «Art.    40    (Contratti    collettivi   nazionali   e
 integrativi).  -  1. La contrattazione collettiva si svolge
 su  tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle
 relazioni sindacali.
 2.   Mediante   appositi   accordi   tra  l'ARAN  e  le
 confederazioni   rappresentative  ai  sensi  dell'art.  43,
 comma 4,  sono  stabiliti  i  comparti della contrattazione
 collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini.
 I  dirigenti  costituiscono  un'area  contrattuale autonoma
 relativamente a uno o piu' comparti. I professionisti degli
 enti   pubblici,   gia'   appartenenti   alla  X  qualifica
 funzionale,  costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di
 spesa   a   carico   delle   amministrazioni   interessate,
 unitamente  alla  dirigenza,  in  separata sezione, un'area
 contrattuale  autonoma,  nel  rispetto della distinzione di
 ruolo e funzioni.
 Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del
 ruolo  sanitario  quanto  previsto dall'art. 15 del decreto
 legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
 modificazioni ed integrazioni. Agli accordi che definiscono
 i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure
 di  cui  all'art.  41, comma 6. Per le figure professionali
 che,  in  posizione  di  elevata  responsabilita', svolgono
 compiti  di direzione o che comportano iscrizione ad albi e
 per  gli  archeologi  e  gli  storici  dell'arte  aventi il
 requisito  di cui all'art. 1, comma 3, della legge 7 luglio
 1988,  n.  254,  nonche'  per  gli  archivisti  di Stato, i
 bibliotecari  e  gli  esperti  di  cui all'art. 2, comma 1,
 della   medesima   legge,  che,  in  posizione  di  elevata
 responsabilita',  svolgono compiti tecnico scientifici e di
 ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei
 contratti collettivi di comparto.
 3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
 con  il settore privato, la durata dei contratti collettivi
 nazionali  e  integrativi,  la  struttura  contrattuale e i
 rapporti  tra diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni
 attivano  autonomi  livelli  di  contrattazione  collettiva
 integrativa,   nel   rispetto   dei   vincoli  di  bilancio
 risultanti  dagli  strumenti  di  programmazione  annuale e
 pluriennale  di ciascuna amministrazione. La contrattazione
 collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti
 stabiliti   dai   contratti  collettivi  nazionali,  tra  i
 soggetti  e  con  le  procedure negoziali che questi ultimi
 prevedono; essa puo' avere ambito territoriale e riguardare
 piu'  amministrazioni.  Le  pubbliche  amministrazioni  non
 possono   sottoscrivere   in   sede   decentrata  contratti
 collettivi  integrativi in contrasto con vincoli risultanti
 dai  contratti  collettivi nazionali o che comportino oneri
 non  previsti  negli  strumenti di programmazione annuale e
 pluriennale   di   ciascuna  amministrazione.  Le  clausole
 difformi sono nulle e non possono essere applicate.
 4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
 assunti  con i contratti collettivi nazionali o integrativi
 dalla  data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano
 l'osservanza    nelle   forme   previste   dai   rispettivi
 ordinamenti.».
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
 legislativo   12 maggio   1995,   n.   195,   e  successive
 modificazioni  recante  «Attuazione dell'art. 2 della legge
 6 marzo   1992,   n.  216,  in  materia  di  procedure  per
 disciplinare  i  contenuti  del  rapporto  di  impiego  del
 personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»:
 «Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
 della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
 personale delle Forze di polizia e' emanato:
 A) per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
 ordinamento  civile  (Polizia di Stato, Corpo della polizia
 penitenziaria  e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
 accordo  sindacale  stipulato  da  una delegazione di parte
 pubblica,  composta  dal Ministro per la funzione pubblica,
 che  la  presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
 del   bilancio  e  della  programmazione  economica,  della
 difesa,  delle  finanze,  della giustizia e delle politiche
 agricole   e   forestali  o  dai  Sottosegretari  di  Stato
 rispettivamente  delegati,  e da una delegazione sindacale,
 composta  dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
 rappresentative  sul  piano  nazionale  del personale della
 Polizia  di  Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
 del  Corpo  forestale  dello Stato, individuate con decreto
 del  Ministro  per la funzione pubblica in conformita' alle
 disposizioni  vigenti per il pubblico impiego in materia di
 accertamento  della  rappresentativita' sindacale, misurata
 tenendo  conto  del dato associativo e del dato elettorale;
 le  modalita'  di  espressione di quest'ultimo, le relative
 forme   di  rappresentanza  e  le  loro  attribuzioni  sono
 definite,  tra  le suddette delegazioni di parte pubblica e
 sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
 di cui all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente
 della  Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
 predetto  decreto  del  Ministro  per  la funzione pubblica
 tiene conto del solo dato associativo;
 B) per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
 ordinamento  militare  (Arma  dei carabinieri e Corpo della
 guardia  di  finanza),  a  seguito  di  concertazione fra i
 Ministri  indicati  nella  lettera A) o i Sottosegretari di
 Stato  rispettivamente  delegati  alla  quale  partecipano,
 nell'ambito  delle  delegazioni dei Ministri della difesa e
 delle   finanze,   i   Comandanti  generali  dell'Arma  dei
 carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
 rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di rappresentanza
 (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
 2.  Il  decreto  del Presidente della Repubblica di cui
 all'art.  1,  comma 2, concernente il personale delle Forze
 armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
 per  la  funzione  pubblica,  del  tesoro e della difesa, o
 Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente  delegati,  alla
 quale   partecipano,   nell'ambito  della  delegazione  del
 Ministro  della  difesa,  il  Capo  di Stato maggiore della
 difesa  o  suoi  delegati ed i rappresentanti del Consiglio
 centrale  di  rappresentanza  (COCER  -  Sezioni  Esercito,
 Marina ed Aeronautica).
 3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
 al  comma 1,  lettera a) sono composte da rappresentanti di
 ciascuna  organizzazione  sindacale.  Nelle delegazioni dei
 Ministeri  della  difesa e delle finanze di cui al comma 1,
 lettera b),   e   al  comma 2  le  rappresentanze  militari
 partecipano  con  rappresentanti  di  ciascuna  sezione del
 Consiglio  centrale  di  rappresentanza (COCER), in modo da
 consentire   la   rappresentanza   di  tutte  le  categorie
 interessate.».
 - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile
 1987,   n.   183  recante  «Coordinamento  delle  politiche
 riguardanti   l'appartenenza   dell'Italia  alle  Comunita'
 europee  ed  adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
 normativi comunitari»:
 «Art.  5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E' istituito,
 nell'ambito  del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
 dello  Stato,  un  fondo  di  rotazione con amministrazione
 autonoma  e  gestione  fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
 un  apposito  conto corrente infruttifero, aperto presso la
 tesoreria  centrale  dello  Stato denominato «Ministero del
 tesoro   -   fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
 politiche comunitarie», nel quale sono versate:
 a) le  disponibilita'  residue  del fondo di cui alla
 legge  3 ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
 decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
 di cui al comma 1;
 b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
 europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
 c) le  somme  da  individuare  annualmente in sede di
 legge   finanziaria,   sulla  base  delle  indicazioni  del
 Comitato  interministeriale per la programmazione economica
 (CIPE)   ai   sensi   dell'art.   2,  comma 1,  lettera c),
 nell'ambito   delle   autorizzazioni  di  spesa  recate  da
 disposizioni  di legge aventi le stesse finalita' di quelle
 previste dalle norme comunitarie da attuare;
 d) le  somme  annualmente determinate con la legge di
 approvazione  del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
 di cui all'art. 7.
 3.  Restano  salvi  i  rapporti finanziari direttamente
 intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
 e  dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto del
 Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
 legge 26 novembre 1975, n. 748.».
 - Si  riporta il testo dell'art. 7 della legge 15 marzo
 1997, n. 59, e successive modificazioni, recante «Delega al
 Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
 regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della Pubblica
 amministrazione e per la semplificazione amministrativa»:
 «Art.  7.  -  1.  Ai  fini della attuazione dei decreti
 legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
 temporali  e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
 individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
 strumentali   e  organizzative  da  trasferire,  alla  loro
 ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
 ai  conseguenti  trasferimenti  si provvede con decreto del
 Presidente  del  Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
 interessati  e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
 beni  e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
 alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
 parallela     soppressione     o    il    ridimensionamento
 dell'amministrazione  statale  periferica,  in  rapporto ad
 eventuali compiti residui.
 2.  Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e'
 acquisito  il  parere  della Commissione di cui all'art. 5,
 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
 regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano e
 della  Conferenza Stato-citta' e autonomie locali allargata
 ai  rappresentanti  delle  comunita' montane. Sugli schemi,
 inoltre,  sono  sentiti gli organismi rappresentativi degli
 enti  locali  funzionali  ed e' assicurata la consultazione
 delle       organizzazioni      sindacali      maggiormente
 rappresentative.  I  pareri  devono  essere  espressi entro
 trenta  giorni  dalla  richiesta.  Decorso inutilmente tale
 termine i decreti possono comunque essere emanati.
 3.  Al  riordino  delle  strutture  di  cui all'art. 3,
 comma 1,  lettera d),  si  provvede,  con  le modalita' e i
 criteri  di  cui  al  comma 4-bis  dell'art. 17 della legge
 23 agosto  1988,  n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1,
 della  presente  legge, entro novanta giorni dalla adozione
 di  ciascun  decreto  di  attuazione  di cui al comma 1 del
 presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere
 del  Consiglio  di Stato e' richiesto entro cinquantacinque
 giorni  ed  e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In
 ogni  caso,  trascorso  inutilmente  il  termine di novanta
 giorni,   il   regolamento  e'  adottato  su  proposta  del
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri. In sede di prima
 emanazione  gli  schemi  di regolamento sono trasmessi alla
 Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
 di  essi  sia  espresso  il parere della Commissione di cui
 all'art.  5,  entro  trenta  giorni  dalla  data della loro
 trasmissione.  Decorso  tale  termine i regolamenti possono
 essere comunque emanati.
 3-bis.  Il  Governo  e'  delegato a emanare, sentito il
 parere  delle competenti Commissioni parlamentari, entro il
 30 settembre  1998,  un  decreto legislativo che istituisce
 un'addizionale  comunale all'IRPEF. Si applicano i principi
 e  i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48
 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».
 - Il  capo  I della gia' citata legge 59/1997 comprende
 gli articoli da 1 a 10.
 - Il  decreto  legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 reca
 «Disposizioni  in  materia  di federalismo fiscale, a norma
 dell'art.   10   della   legge  13 maggio  1999,  n.  133».
 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2000, n. 62).
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  della  legge
 13 maggio  1999, n. 133, e successive modificazioni recante
 «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione
 e federalismo fiscale»:
 «Art.   10  (Disposizioni  in  materia  di  federalismo
 fiscale).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro
 nove  mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente
 legge, uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto il
 finanziamento   delle   regioni   a   statuto  ordinario  e
 l'adozione  di  meccanismi  perequativi  interregionali, in
 base ai seguenti principi e criteri direttivi:
 a) abolizione  dei  vigenti  trasferimenti erariali a
 favore  delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di
 quelli  destinati a finanziare interventi nel settore delle
 calamita'   naturali,   nonche'   di   quelli  a  specifica
 destinazione  per  i  quali sussista un rilevante interesse
 nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti
 soppressi  quelli  destinati al finanziamento del trasporto
 pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
 422,  e  della  spesa  sanitaria  corrente; quest'ultima e'
 computata   al  netto  delle  somme  vincolate  da  accordi
 internazionali e di quelle destinate al finanziamento delle
 attivita'   degli   istituti   di   ricerca  scientifica  e
 sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali
 o  dal  piano  sanitario  nazionale  riguardanti  programmi
 speciali  di interesse e rilievo nazionale e internazionale
 per  ricerche e sperimentazioni attinenti alla gestione dei
 servizi  e  alle  tecnologie  e biotecnologie sanitarie, in
 misura  non  inferiore  alla  relativa spesa storica. Fermo
 restando  quanto  previsto  dal  comma 2  dell'art. 121 del
 decreto   legislativo   31 marzo   1998,   n.   112,   sono
 determinati,  d'intesa  con  la Conferenza permanente per i
 rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
 Trento   e   di   Bolzano,   i   criteri  per  il  raccordo
 dell'attivita'   degli   istituti  di  ricovero  e  cura  a
 carattere  scientifico  con  la  programmazione  regionale,
 nonche'  le  modalita' per il finanziamento delle attivita'
 assistenziali;
 b) sostituzione   dei   trasferimenti   di  cui  alla
 lettera a) e di quelli connessi al conferimento di funzioni
 alle regioni di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n.
 59,  mediante un aumento dell'aliquota di compartecipazione
 dell'addizionale  regionale  all'IRPEF, con riduzione delle
 aliquote  erariali  in  modo  tale  da mantenere il gettito
 complessivo  dell'IRPEF  inalterato;  aumento dell'aliquota
 della  compartecipazione all'accisa sulla benzina, la quale
 non  potra'  comunque essere superiore a 450 lire al litro;
 istituzione di una compartecipazione all'IVA, in misura non
 inferiore  al  20 per cento del gettito IVA complessivo. Le
 assegnazioni     alle    regioni    del    gettito    delle
 compartecipazioni,  al  netto  di quanto destinato al fondo
 perequativo   di   cui   alla   lettera e),  avvengono  con
 riferimento   a   dati  indicativi  delle  rispettive  basi
 imponibili regionali;
 c) determinazione  delle esatte misure delle aliquote
 di  cui  alla lettera b) in modo tale da assicurare, tenuto
 conto della regolazione delle quote riversate allo Stato ai
 sensi   dell'art.  26,  comma 2,  del  decreto  legislativo
 15 dicembre  1997,  n.  446,  la  copertura complessiva dei
 trasferimenti aboliti;
 d) previsione  di  meccanismi perequativi in funzione
 della  capacita'  fiscale  relativa ai principali tributi e
 compartecipazioni   a   tributi   erariali,  nonche'  della
 capacita'   di   recupero   dell'evasione   fiscale  e  dei
 fabbisogni  sanitari;  previsione, inoltre, di un eventuale
 periodo  transitorio,  non  superiore  ad  un triennio, nel
 quale  la  perequazione  possa  essere  effettuata anche in
 funzione  della spesa storica; cio' al fine di consentire a
 tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie
 funzioni  e  di  erogare  i  servizi  di  loro competenza a
 livelli  essenziali  ed  uniformi  su  tutto  il territorio
 nazionale,    tenendo   conto   delle   capacita'   fiscali
 insufficienti  a  far  conseguire  tali  condizioni e della
 esigenza   di   superare   gli   squilibri  socio-economici
 territoriali;
 e) previsione   di  istituire  un  fondo  perequativo
 nazionale   finanziato  attingendo  alla  compartecipazione
 all'IVA di cui alla lettera b), ed eventualmente destinando
 a  questa  finalizzazione  anche  quota parte dell'aliquota
 della  compartecipazione  all'accisa  sulla  benzina di cui
 alla medesima lettera b);
 f) revisione  del  sistema dei trasferimenti erariali
 agli enti locali in funzione delle esigenze di perequazione
 connesse   all'aumento  dell'autonomia  impositiva  e  alla
 capacita' fiscale relativa all'ICI e alla compartecipazione
 all'IRPEF  non facoltativa. La perequazione deve basarsi su
 quote  capitarie definite in relazione alle caratteristiche
 territoriali, demografiche e infrastrutturali, nonche' alle
 situazioni  economiche  e sociali e puo' essere effettuata,
 per   un   periodo   transitorio,  anche  in  funzione  dei
 trasferimenti storici;
 g) [previsione   di   un   periodo   transitorio  non
 superiore   al  triennio  nel  quale  ciascuna  regione  e'
 vincolata  ad impegnare, per l'erogazione delle prestazioni
 del  Servizio  sanitario  nazionale,  una spesa definita in
 funzione   della   quota   capitaria  stabilita  dal  piano
 sanitario  nazionale;  la rimozione del vincolo e' comunque
 coordinata  con  l'attivazione  del sistema di controllo di
 cui  alla  lettera i);  gli  eventuali  risparmi  di  spesa
 sanitaria  rimangono  attribuiti  in ogni caso alla regione
 che li ha ottenuti];
 h) estensione  dei meccanismi di finanziamento di cui
 alla   lettera b)   alla   copertura  degli  oneri  per  lo
 svolgimento  delle  funzioni  e dei compiti trasferiti alle
 regioni,  ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
 59,  ad  esito  del  procedimento  di identificazione delle
 risorse  di  cui  all'art. 7 della predetta legge n. 59 del
 1997,    tenuto    conto   dei   criteri   definiti   nelle
 lettere precedenti,  nonche' dei criteri previsti dall'art.
 48,  comma 11,  della  legge  27 dicembre  1997, n. 449, in
 quanto applicabile;
 i) previsione  di  procedure  di  monitoraggio  e  di
 verifica  dell'assistenza  sanitaria  erogata,  in  base ad
 appropriati  parametri  qualitativi e quantitativi, nonche'
 di raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, anche
 condizionando  al loro rispetto la misura dei trasferimenti
 perequativi  e  delle  compartecipazioni; razionalizzazione
 della  normativa  e  delle  procedure  vigenti in ordine ai
 fattori  generatori  della spesa sanitaria, con particolare
 riguardo  alla  spesa  del  personale,  al  fine di rendere
 trasparenti le responsabilita' delle decisioni di spesa per
 ciascun livello di governo;
 l) previsione   di   una   revisione   organica   del
 trattamento  e del regime fiscale attualmente vigente per i
 contributi volontari e contrattuali di assistenza sanitaria
 versati ad enti o casse, al fine di:
 1) riconoscere un trattamento fiscale di prevalente
 agevolazione  in  favore dei fondi integrativi del Servizio
 sanitario  nazionale,  come disciplinati dalle disposizioni
 attuative della legge 30 novembre 1998, n. 419;
 2) assicurare la parita' di trattamento fiscale tra
 i fondi diversi da quelli di cui al numero 1);
 3)  garantire  l'invarianza complessiva del gettito
 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
 m) coordinamento  della  disciplina  da  emanare  con
 quella  attualmente  vigente  in  materia  per le regioni a
 statuto  speciale,  salvo  i  profili attribuiti alle fonti
 previste dagli statuti di autonomia;
 n) estensione  anche  alle regioni della possibilita'
 di  partecipare  alle attivita' di accertamento dei tributi
 erariali,  in  analogia a quanto gia' previsto per i comuni
 dall'art.  44  del  decreto del Presidente della Repubblica
 29 settembre 1973, n. 600;
 o) abolizione  della  compartecipazione  dei comuni e
 delle  province  al  gettito  dell'IRAP di cui all'art. 27,
 commi  1,  2 e 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
 n.  446,  e  conseguente rideterminazione dei trasferimenti
 erariali alle regioni, alle province e ai comuni in modo da
 garantire  la neutralita' finanziaria per i suddetti enti e
 la   copertura  degli  oneri  di  cui  all'art.  1-bis  del
 decreto-legge  25 novembre  1996,  n.  599, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge 24 gennaio 1997, n. 5. Ai fini
 della  suddetta  rideterminazione  si  fa  riferimento alla
 compartecipazione all'IRAP per l'anno 1998;
 p) previa   verifica   della  compatibilita'  con  la
 normativa  comunitaria,  facolta'  per le regioni a statuto
 ordinario di confine di ridurre la misura dell'accisa sulle
 benzine,  nei  limiti  della  quota  assegnata  alle stesse
 regioni, anche in maniera differenziata per singoli comuni,
 in ragione della distanza dal confine nazionale. Previsione
 di  misure  di  compartecipazione  regionale  all'eventuale
 aumento  del  gettito della quota statale dell'accisa sulle
 benzine  accertato nelle regioni per effetto della prevista
 riduzione della quota regionale;
 q) definizione delle modalita' attraverso le quali le
 regioni   e   gli   enti   locali   siano  coinvolti  nella
 predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega di
 cui al presente comma;
 r) previsione,   anche   in  attuazione  delle  norme
 vigenti,  di  misure  idonee  al conseguimento dei seguenti
 principi e obiettivi:
 1)  le misure organiche e strutturali corrispondano
 alle   accresciute  esigenze  conseguenti  ai  conferimenti
 operati  con  i  decreti  legislativi attuativi della legge
 15 marzo 1997, n. 59;
 2)  le  regioni  siano  coinvolte  nel  processo di
 individuazione  di  conseguenti  trasferimenti  erariali da
 sopprimere e sostituire con il gettito di compartecipazione
 di  tributi  erariali  e  di predisposizione della relativa
 disciplina.
 2.  L'attuazione  del comma 1 non deve comportare oneri
 aggiuntivi  per il bilancio dello Stato e per i bilanci del
 complesso  delle  regioni  a statuto ordinario, deve essere
 coordinata  con  gli obiettivi di finanza pubblica relativi
 al   patto   di   stabilita'  interno  di  cui  alla  legge
 23 dicembre  1998,  n.  448,  e  deve essere coerente con i
 principi   e   i   criteri  direttivi  di  cui  alla  legge
 30 novembre  1998,  n. 419. Anche al fine del coordinamento
 con i predetti obiettivi, principi e criteri, entro un anno
 dalla  data  di  entrata  in vigore dei decreti legislativi
 attuativi  della  citata  legge  n.  419  del  1998,  e nel
 rispetto  delle procedure, dei principi e criteri direttivi
 stabiliti  dalla  medesima legge n. 419 del 1998, con uno o
 piu'    decreti    legislativi   possono   essere   emanate
 disposizioni correttive e integrative.
 3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
 sono  trasmessi  al Parlamento per l'espressione del parere
 da   parte   delle   competenti   Commissioni   permanenti,
 successivamente   all'acquisizione   degli   altri   pareri
 previsti,  almeno  sessanta  giorni  prima  della  scadenza
 prevista  per  l'esercizio  della delega. Le Commissioni si
 esprimono  entro  trenta giorni dalla data di trasmissione.
 Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti
 decreti  legislativi,  nel  rispetto dei principi e criteri
 direttivi  previsti  dal  presente articolo e previo parere
 delle  Commissioni  parlamentari competenti, possono essere
 emanate,  con  uno o piu' decreti legislativi, disposizioni
 integrative o correttive.
 4.  All'art. 17, comma 6, lettera b), del decreto-legge
 23 febbraio  1995,  n.  41,  convertito, con modificazioni,
 dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art.
 4,  comma 1,  lettera b-bis),  del  decreto-legge 2 ottobre
 1995,  n.  415,  convertito, con modificazioni, dalla legge
 29 novembre  1995,  n.  507,  le  parole: «ad eccezione dei
 consumi   di   energia   elettrica   relativi   ad  imprese
 industriali ed alberghiere» sono soppresse.
 5.  All'art.  4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n.
 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre
 1989, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le
 seguenti modifiche:
 a);
 b) il comma 2 e' abrogato.
 6.   Al  fine  di  agevolare  il  raggiungimento  degli
 obiettivi  di  cui al Protocollo sui cambiamenti climatici,
 adottato  a  Kyoto il 10 dicembre 1997, l'energia elettrica
 prodotta  da  fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di
 autoproduzione  e  per  qualsiasi  uso  in  locali e luoghi
 diversi dalle abitazioni e' esclusa dall'applicazione delle
 addizionali   erariali   di  cui  al  comma 5.  Agli  oneri
 derivanti  dall'attuazione  del presente comma, pari a lire
 26  miliardi  per  ciascuno  degli  anni  2000  e  2001, si
 provvede,  quanto  a  lire  6 miliardi mediante le maggiori
 entrate  derivanti  dal  comma 5,  e  per la parte restante
 mediante  utilizzazione  delle  risorse  di cui all'art. 8,
 comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
 7.  L'esercizio  di  impianti  da  fonti rinnovabili di
 potenza  elettrica  non  superiore a 20 kW, anche collegati
 alla  rete,  non  e' soggetto agli obblighi di cui all'art.
 53,   comma 1,   del  testo  unico  approvato  con  decreto
 legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata,
 sia  autoprodotta  che  ricevuta  in  conto scambio, non e'
 sottoposta    all'imposta   erariale   ed   alle   relative
 addizionali   sull'energia   elettrica.   L'Autorita'   per
 l'energia  elettrica  e il gas stabilisce le condizioni per
 lo  scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore
 all'esercente dell'impianto.
 8.  Nel  testo  unico approvato con decreto legislativo
 26 ottobre  l995, n. 504, all'art. 52, comma 5, lettera a),
 le  parole:  «e  sempreche'  non cedano l'energia elettrica
 prodotta alla rete pubblica» sono soppresse.
 9.
 10.   Nel   comma 7   dell'art.  17  del  decreto-legge
 23 febbraio  1995,  n.  41,  convertito, con modificazioni,
 dalla  legge  22 marzo 1995, n. 85, le parole: «affluiscono
 ad  appositi  capitoli  dell'entrata del bilancio statale e
 restano   acquisite   all'erario»   sono  sostituite  dalle
 seguenti: «sono versate direttamente ai comuni».
 11.  I  trasferimenti  alle  province sono decurtati in
 misura  pari al maggior gettito derivante dall'applicazione
 dell'aliquota   di   18   lire   per  kWh  dell'addizionale
 provinciale  sul  consumo di energia elettrica. Nel caso in
 cui  la  capienza  dei trasferimenti fosse insufficiente al
 recupero   dell'intero   ammontare  dell'anzidetto  maggior
 gettito,  si provvede mediante una riduzione dell'ammontare
 di   devoluzione   dovuta  dell'imposta  sull'assicurazione
 obbligatoria  per la responsabilita' civile derivante dalla
 circolazione  dei  veicoli  a  motore.  I  trasferimenti ai
 comuni  sono  variati in diminuzione o in aumento in misura
 pari   alla   somma   del   maggiore   o  minore  derivante
 dall'applicazione  delle  aliquote di cui alle lettere a) e
 b)  del  comma 2  dell'art. 6 del decreto-legge 28 novembre
 1988,  n.  511,  convertito, con modificazioni, dalla legge
 27 gennaio  1989,  n.  20,  come sostituito dal comma 9 del
 presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla
 disposizione  di  cui  al  comma 10  del presente articolo,
 diminuita  del  mancato  gettito  derivante dall'abolizione
 dell'addizionale  comunale sul consumo di energia elettrica
 nei luoghi diversi dalle abitazioni.
 12.  L'ente liquidatore e' tenuto a garantire agli enti
 locali  interessati  il  diritto  di  verificare,  mediante
 l'accesso  alle  relative  informazioni,  la  procedura  di
 accertamento  e  liquidazione  delle  addizionali  di  loro
 competenza sui consumi di energia elettrica.
 13.  Le  operazioni di conferimento d'azienda o di rami
 d'azienda  poste  in  essere  in esecuzione della normativa
 nazionale  di  recepimento  della  direttiva  96/92/CE  del
 Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 19 dicembre 1996,
 concernente   norme   comuni   per   il   mercato   interno
 dell'energia  elettrica,  e  ogni  altra  operazione  della
 medesima   natura  concernente  il  riassetto  del  settore
 elettrico  nazionale  prevista  da  tale  normativa, non si
 considerano   atti  di  alienazione  ai  fini  dell'imposta
 sull'incremento  di valore degli immobili e si applicano ad
 esse  le  disposizioni  dell'art. 3, secondo comma, secondo
 periodo,  e  dell'art.  6,  settimo  comma, del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 643, e
 successive modificazioni.
 14.  Al  comma 149,  lettera d) dell'art. 3 della legge
 23 dicembre 1996, n. 662, il numero 3) e' abrogato.
 15.  Le  disposizioni  di cui ai commi 5, 9, 10 e 11 si
 applicano a partire dal 1° gennaio 2000.
 16.  Fino  al  31 dicembre  1999, all'energia elettrica
 consumata dalle imprese di autoproduzione si applicano, per
 ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:
 a) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
 abitazioni, con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;
 b) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
 abitazioni, con potenza impegnata oltre 30 kW e fino a 3000
 kW: 10,5 lire;
 c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
 abitazioni, con potenza impegnata oltre 3000 kW: 4 lire.
 17.  L'art.  60  del  testo unico approvato con decreto
 legislativo  26 ottobre  1995,  n.  504,  si interpreta nel
 senso che, relativamente alle esenzioni di cui all'art. 52,
 comma 2,  dello  stesso testo unico, previste per l'imposta
 di  consumo sull'energia elettrica, resta ferma la loro non
 applicabilita'  alle  addizionali  comunali, provinciali ed
 erariali  all'imposta  di  consumo  sull'energia elettrica,
 come  stabilito  dall'art.  6,  comma 4,  del decreto-legge
 28 novembre  1988,  n.  511, convertito, con modificazioni,
 dalla  legge 27 gennaio 1989, n. 20, in tema di addizionali
 comunali  e provinciali all'imposta di consumo sull'energia
 elettrica,   e  dall'art.  4,  comma 3,  del  decreto-legge
 30 settembre  1989,  n. 332, convertito, con modificazioni,
 dalla   legge   27 novembre   1989,  n.  384,  in  tema  di
 addizionali  erariali  all'imposta  di consumo sull'energia
 elettrica.
 18.  Al  decreto  legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
 sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al  comma 5  dell'art. 3 sono soppresse le parole:
 «e,  qualora  non  modificate entro il suddetto termine, si
 intendano prorogate di anno in anno»;
 b) al  comma 1  dell'art. 37 sono soppresse le parole
 da:  «,  nel limite della variazione percentuale» fino alla
 fine del comma.».
 - Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 24 del gia'
 citato decreto legislativo 165/2001:
 «8.   Ai  fini  della  determinazione  del  trattamento
 economico  accessorio le risorse che si rendono disponibili
 ai   sensi  del  comma 7  confluiscono  in  appositi  fondi
 istituiti  presso ciascuna amministrazione, unitamente agli
 altri compensi previsti dal presente articolo.».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  46  della  legge
 28 dicembre  2001,  n.  448,  e  successive  modificazioni,
 recante   «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
 annuale   e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria
 2002)»:
 «Art.  46  (Fondo  investimenti).  -  1. Nello stato di
 previsione della spesa di ciascun Ministero e' istituito un
 fondo  per  gli  investimenti per ogni comparto omogeneo di
 spesa   al   quale   confluiscono   i   nuovi  investimenti
 autorizzati,   con  autonoma  evidenziazione  contabile  in
 allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative.
 2.  Con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e delle
 finanze,  su  proposta  del Ministro competente, da emanare
 entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
 della presente legge, sono individuate le disponibilita' di
 bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.
 3.   A  decorrere  dall'anno  2003  il  fondo  per  gli
 investimenti   di  cui  al  presente  articolo puo'  essere
 rifinanziato  con la procedura di cui all'art. 11, comma 3,
 lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
 modificazioni.
 4. In apposito allegato al disegno di legge finanziaria
 sono  analiticamente  indicati le autorizzazioni di spesa e
 gli  stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei fondi di
 cui al presente articolo.
 5.  I  Ministri  competenti  presentano  annualmente al
 Parlamento,  per  l'acquisizione  del parere da parte delle
 Commissioni  competenti,  una  relazione  nella quale viene
 individuata la destinazione delle disponibilita' di ciascun
 fondo.».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  72  della  legge
 27 dicembre   2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni
 recante   «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
 annuale   e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria
 2003)»:
 «Art.  72  (Fondi  rotativi per le imprese). - 1. Fatte
 salve  le risorse destinate all'attuazione degli interventi
 e  dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme
 iscritte  nei  capitoli  del  bilancio  dello  Stato aventi
 natura  di  trasferimenti  alle imprese per contributi alla
 produzione  e  agli  investimenti  affluiscono  ad appositi
 Fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa.
 2.  I  contributi a carico dei Fondi di cui al comma 1,
 concessi  a  decorrere dal 1° gennaio 2003, sono attribuiti
 secondo   criteri   e   modalita'  stabiliti  dal  Ministro
 dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa con il Ministro
 competente, sulla base dei seguenti principi:
 a) l'ammontare  della  quota di contributo soggetta a
 rimborso   non  puo'  essere  inferiore  al  50  per  cento
 dell'importo contributivo;
 b) la   decorrenza  del  rimborso  inizia  dal  primo
 quinquennio  dalla  concessione  contributiva,  secondo  un
 piano  pluriennale  di  rientro  da  ultimare  comunque nel
 secondo quinquennio;
 c) il  tasso  d'interesse  da  applicare  alle  somme
 rimborsate  viene  determinato in misura non inferiore allo
 0,50 per cento annuo.
 3.   Al   fine   di  assicurare  la  continuita'  delle
 concessioni,  i  decreti  interministeriali  di  natura non
 regolamentare dovranno essere emanati entro sessanta giorni
 dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge. In
 caso  di  inadempienza  provvede  con  proprio  decreto  il
 Presidente del Consiglio dei Ministri.
 4. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al
 rispetto  degli  obblighi  comunitari  per la realizzazione
 degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui
 al  presente articolo costituiscono norme di principio e di
 coordinamento.   Conseguentemente   gli   enti  interessati
 provvedono   ad   adeguare   i   propri   interventi   alle
 disposizioni di cui al presente articolo.
 5.  Le  disposizioni di cui al presente articolo non si
 applicano  ai  contributi  in  conto interessi nonche' alla
 concessione  di incentivi per attivita' produttive disposti
 con  le  procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992,
 n.   415,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
 19 dicembre  1992,  n. 488, inclusi i patti territoriali, i
 contratti  d'area  e  i  contratti  di  programma,  e  alla
 concessione  di incentivi per la ricerca industriale di cui
 al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nonche' alle
 agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215,
 disposte  in attuazione del 5° bando. Al fine di assicurare
 l'invarianza  degli  effetti finanziari, di cui al presente
 articolo,   con   decreto   del  Ministro  delle  attivita'
 produttive,  sentito  il  Ministro  dell'economia  e  delle
 finanze,  per  quanto  riguarda  gli aspetti finanziari, e'
 definita  la  programmazione  temporale,  per  il  triennio
 2003-2005,  degli  adempimenti  amministrativi  di cui alla
 citata legge n. 488 del 1992.».
 - Si  riporta  il  testo del comma 5 dell'art. 70 della
 gia' citata legge 448/2001:
 «5.  Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici
 nazionali,  allo  scopo  di  favorire  la conciliazione tra
 esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori,
 possono,   nei   limiti   degli  ordinari  stanziamenti  di
 bilancio,   istituire   nell'ambito  dei  propri  uffici  i
 micro-nidi  di  cui  al  comma 4, quali strutture destinate
 alla  cura  e  all'accoglienza  dei  figli  dei dipendenti,
 aventi una particolare flessibilita' organizzativa adeguata
 alle  esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard minimi
 organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata
 di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
 n. 281.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 19. (Bilancio pluriennale) 1.  E'  approvato  ai  sensi  e per gli effetti dell'articolo 4 della legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale  dello  Stato  e  delle  aziende autonome per il triennio 2006-2008,  nelle  risultanze  di  cui  alle  tabelle  allegate  alla presente legge.
 
 
 
 Nota all'art. 19:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 4 della gia' citata
 legge 468/1978:
 «Art.  4  (Bilancio  pluriennale).  -  1.  Il  bilancio
 pluriennale  di  previsione  e'  elaborato  in  termini  di
 competenza  dal  Ministro  del  tesoro,  di concerto con il
 Ministro  del bilancio e della programmazione economica, in
 coerenza  con  le  regole  e  gli  obiettivi  indicati  nel
 documento  di programmazione economico-finanziaria, e copre
 un   periodo   non   inferiore  a  tre  anni.  Il  bilancio
 pluriennale espone separatamente:
 a) l'andamento  delle  entrate  e delle spese in base
 alla   legislazione   vigente   (bilancio   pluriennale   a
 legislazione vigente);
 b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle
 spese   tenendo   conto   degli  effetti  degli  interventi
 programmati     nel     documento     di     programmazione
 economico-finanziaria (bilancio pluriennale programmatico).
 2.  Il  bilancio  pluriennale  e'  redatto  per  unita'
 previsionali   di   entrata  e  di  spesa;  nell'ambito  di
 quest'ultima vengono evidenziati i trasferimenti correnti e
 di  conto  capitale  verso  i  principali  settori di spesa
 decentrata.    Il   bilancio   pluriennale   non   comporta
 autorizzazione  a  riscuotere  le  entrate e ad eseguire le
 spese ivi contemplate ed e' aggiornato annualmente.
 3.  Nelle note preliminari che illustrano le previsioni
 complessive   del   bilancio   pluriennale,  devono  essere
 motivate  le  eventuali variazioni rispetto alle previsioni
 contenute nel precedente bilancio pluriennale, indicando le
 variazioni    derivanti    dagli    andamenti   tendenziali
 dell'economia   e   quelle   derivanti   dagli   interventi
 programmatici.
 4.  Il  bilancio  pluriennale e' approvato con apposito
 articolo del disegno di legge di bilancio.
 La  versione  prevista  alla  lettera a) del comma 1 e'
 integrata  con  gli  effetti  della legge finanziaria e dei
 provvedimenti  collegati  alla  manovra di finanza pubblica
 eventualmente gia' approvati.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Tabella A Unita' previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  2006  per  le  quali  il  Ministro dell'economia e delle finanze   e'   autorizzato   ad   effettuare   variazioni   tra  loro compensative.
 Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:
 - Tesoro: 3.1.7.3 "Interessi sui titoli del debito pubblico" (cap. 2214, 2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4 "Interessi sui mutui Crediop e BEI" (cap.  2230  e  2231); 3.1.7.5 "Oneri accessori" (cap. 2247); 3.1.7.6 "Altri interessi su mutui" (cap. 2256 e 2263).
 -  Ragioneria  generale  dello  Stato:  4.1.2.1  "Fondo  sanitario nazionale"  (cap.  2700);  4.1.2.7  "Ripiano deficit spesa sanitaria" (cap.  2746);  4.1.2.8  "Risorse  proprie Unione europea" (cap. 2750, 2751 e 2752); 4.1.7.1 "Interessi conti di tesoreria" (cap. 3100).
 -  Politiche fiscali: 6.1.2.2 "Restituzione e rimborsi di imposte" (cap. 3811 e 3813); 6.1.7.1 "Interessi di mora" (cap. 4015).
 -  Politiche fiscali: 6.1.2.2 "Restituzione e rimborsi di imposte" (cap. 3810, 3812 e 3814); 6.1.7.1 "Interessi di mora" (cap. 4016).
 Stato di previsione del Ministero della giustizia:
 - Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: 3.2.3.1 "Edilizia  di  servizio"  (cap. 7200 e 7201); 3.2.3.2 "Attrezzature e impianti" (cap. 7211 e 7212).
 -  Amministrazione  penitenziaria:  4.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap.  7300  e  7303); 4.2.3.2 "Attrezzature e impianti" (cap. 7321 e 7322) e Giustizia minorile: 5.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7400 e 7401); 5.2.3.2 "Attrezzature e impianti" (cap. 7421 e 7422).
 Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:
 -  Gabinetto  e  uffici  di  diretta  collaborazione all'opera del Ministro:  1.1.1.0  "Funzionamento" (cap. 1041); Segreteria generale: 2.1.1.0  "Funzionamento"  (cap.  1121); Cerimoniale diplomatico della Repubblica: 3.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1170); Ispettorato generale del  Ministero  e  degli  uffici  all'estero: 4.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1201); Personale: 5.1.1.1 "Uffici centrali" (cap. 1241); Affari amministrativi,  bilancio  e  patrimonio:  6.1.1.1  "Uffici centrali" (cap.  1301);  Stampa  e  informazione: 7.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1632);  Informatica, comunicazioni e cifra: 8.1.1.1 "Uffici centrali" (cap.  1703);  Cooperazione  allo  sviluppo:  9.1.1.0 "Funzionamento" (cap.  2001);  Promozione  e cooperazione culturale: 10.1.1.1 "Uffici centrali"  (cap.  2401);  Italiani all'estero e politiche migratorie: 11.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 3001); Affari politici multilaterali e diritti  umani:  12.1.1.0  "Funzionamento"  (cap. 3301); Cooperazione economica e finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 3601);  Istituto  diplomatico:  14.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 3901); Paesi  dell'Europa: 15.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4003); Paesi delle Americhe:   16.1.1.0   "Funzionamento"   (cap.   4101);   Paesi   del Mediterraneo  e  del  Medio  Oriente:  17.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4201);  Paesi  dell'Africa  Sub  Sahariana:  18.1.1.0 "Funzionamento" (cap.   4301);   Paesi   dell'Asia,   dell'Oceania,  del  Pacifico  e l'Antartide:   19.1.1.0  "Funzionamento"  (cap.  4401);  Integrazione europea: 20.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4501).
 -  Affari  amministrativi,  bilancio e patrimonio: 6.1.1.2 "Uffici all'estero"  (cap. 1501 e 1503); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.2  "Istituzioni scolastiche e culturali all'estero" (cap. 2502 e 2503).
 |  |  |  | Tabella B Unita'   previsionali  di  base  per  le  quali  si  applicano  le disposizioni  contenute  nel  quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
 Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:
 -  Tesoro:  3.2.4.4  "Fondo  rotativo  per  la  cooperazione  allo sviluppo" (cap. 7415).
 Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:
 -  Difesa  del suolo: 6.2.3.4 "Calamita' naturali e danni bellici" (cap. 8582).
 Stato  di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti:
 - Trasporti terrestri: 5.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 8054 e 8055).
 -  Navigazione  e  trasporto  marittimo  ed  aereo: 4.2.3.3 "Opere marittime e portuali" (cap. 7841).
 -  Infrastrutture  stradali,  edilizia  e  regolazione  dei lavori pubblici: 3.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7341).
 -  Infrastrutture  stradali,  edilizia  e  regolazione  dei lavori pubblici: 3.2.3.10 "Calamita' naturali e danni bellici" (cap. 7527).
 Stato di previsione del Ministero della difesa:
 -  Segretariato  generale:  3.2.3.1  "Ricerca  scientifica"  (cap. 7101).
 -  Gabinetto  e  uffici  di  diretta  collaborazione all'opera del Ministro:   1.2.3.1   "Fondo   unico   da  ripartire  -  investimenti universita' e ricerca" (cap. 7000).
 |  |  |  | Allegato 1 
 QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI
 A) Quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza
 per l'anno finanziario 2006
 
 ---->  Vedere allegato da pag. 29 a pag. 114   <----
 |  |  |  | Allegato 2 
 FUNZIONI OBIETTIVO PER IL 2006
 
 ---->  Vedere allegato da pag. 117 a pag. 163   <----
 TABELLA N. 2
 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E
 DELLE FINANZE
 ---->  Vedere allegato da pag. 167 a pag. 241   <----
 
 TABELLA N. 5
 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 ---->  Vedere allegato da pag. 245 a pag. 307   <----
 
 TABELLA N. 9
 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE
 E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
 
 ---->  Vedere allegato da pag. 311 a pag. 371   <----
 |  |  |  |  |