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| Gazzetta n. 10 del 13 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | CIRCOLARE 22 dicembre 2005, n. 40 |  | Patologie   oncologiche   -  Periodo  di  comporto  -  Invalidita'  e situazione  di  handicap  grave  -  Decreto  legislativo n. 276/2003, attuativo della legge Biagi e diritto al lavoro a tempo parziale. |  | 
 |  |  |  | Alle direzioni regionali del lavoro Alle   direzioni   provinciali  del
 lavoro
 Alla     regione     Siciliana    -
 Assessorato    lavoro   -   Ufficio
 regionale  del lavoro - Ispettorato
 del lavoro
 Alla  provincia autonoma di Bolzano
 - Assessorato lavoro
 Alla provincia autonoma di Trento -
 Assessorato lavoro
 All'INPS - Direzione generale
 All'INAIL - Direzione generale
 Alla     Direzione    generale    -
 AA.GG.R.U.A.I. - Divisione VII
 Al SECIN
 
 A   garanzia  di  una  piu'  efficace  ed  effettiva  tutela  dei lavoratori  afflitti da patologie oncologiche l'ordinamento giuridico ha   recentemente   introdotto  ulteriori  importanti  istituti  che, tuttavia, risultano ancora poco conosciuti ed utilizzati anche per la mancanza di un quadro di riferimento unitario.
 Tali strumenti risultano finalizzati, da un lato, all'adeguamento del  periodo  di comporto, ossia di un periodo predeterminato durante il  quale  e' giustificata la sospensione dell'obbligo di prestazione lavorativa  in  capo al lavoratore e nel corso del quale il datore di lavoro  non  puo'  licenziare il lavoratore malato, con le necessita' connesse    allo    stato    di   malattia,   e,   dall'altro   lato, all'incentivazione della flessibilita' della prestazione lavorativa a favore  del  prestatore  di  lavoro  mediante  il  diritto a svolgere prestazioni  di  lavoro  a  tempo parziale per conciliare esigenze di cura e mantenimento del posto di lavoro. a) Periodo di comporto e ruolo della contrattazione collettiva.
 Si  ricorda,  a  questo proposito, quanto dispone l'art. 2110 del codice  civile  in  materia di sospensione del rapporto di lavoro. In caso  di  malattia  il  datore  di  lavoro ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118 del codice civile solo una volta che sia   decorso   il   periodo   stabilito  dalla  legge,  dalle  norme corporative,  dagli  usi  o  secondo  equita',  cosi' demandando alla contrattazione  collettiva l'individuazione del cosiddetto periodo di comporto.
 Alle   determinazioni  della  autonomia  collettiva  e'  altresi' demandata  la  possibilita'  di estensione del suddetto periodo nelle particolari   ipotesi   di   malattie  lunghe,  caratterizzate  dalla necessita'  di  cure  post-operatorie,  terapie  salvavita  e  di una conseguente  gestione  flessibile  dei  tempi di lavoro. Tali ipotesi particolari  di  estensione  del  periodo  di  comporto  si  rivelano particolarmente significative con riferimento a lavoratori affetti da malattie  oncologiche,  che  spesso  necessitano  di  un  periodo  di comporto piu' ampio rispetto a quello previsto in via ordinaria.
 Tuttavia,  allo  stato,  esse  si  trovano  disciplinate in pochi contratti   collettivi   ed   esclusivamente   con  riferimento  alla regolazione  dei rapporti di lavoro attivati in comparti del pubblico impiego.  Una  loro  piu'  estesa diffusione e' demandata dunque alla contrattazione  collettiva soprattutto con riferimento al rapporto di lavoro privato.
 Si  ricorda  inoltre  che  per i contratti collettivi e' prevista altresi'  la facolta' di prevedere, in capo al lavoratore, il diritto a richiedere al datore di lavoro il godimento di un ulteriore periodo di  aspettativa  non  retribuita. Tale periodo, utilizzabile anche in caso  di  malattia  di  durata  superiore  al  periodo  di comporto e computato  successivamente  a  quest'ultimo,  e'  previsto al fine di garantire  una maggiore tutela del lavoratore limitando il rischio di un  licenziamento  per  superamento  del periodo di comporto ai sensi dell'art. 2110 del codice civile.
 Durante  il  periodo di aspettativa non retribuita, il lavoratore non  avra'  diritto  alla  retribuzione  ma  il rapporto di lavoro si considerera' sospeso e potra' dunque essere riattivato normalmente al termine del periodo. b) Invalidita' e stato di handicap grave.
 Unitamente  alla regolamentazione della contrattazione collettiva relativa   al   periodo   di  comporto  e  all'eventuale  periodo  di aspettativa  non  retribuita,  il  legislatore  prevede una ulteriore possibilita'   di   astensione  dalla  attivita'  lavorativa  per  il lavoratore  affetto  da tumore, nella particolare ipotesi in cui allo stesso sia riconosciuta una situazione di invalidita'.
 In  particolare,  sono  riconosciuti  al  malato  di  tumore  due distinte   tipologie   di   benefici:  talune  previste  in  caso  di riconoscimento  in  capo  allo  stesso  di  una  invalidita'  civile, prevista  e  regolamentata  della  legge  n.  118 del 30 marzo 1971 e successive  modificazioni; altre ipotizzate invece nel caso in cui al lavoratore  sia  altresi'  riconosciuto  lo  stato  di  «handicap  in situazione di gravita», regolamentato ai sensi della legge n. 104 del 1992.
 Per  quanto  attiene  al primo profilo, e secondo quanto disposto dall'art.  2  della  legge n. 118 del 1971, si considerano mutilati e invalidi  civili  i  cittadini  affetti  da  minorazioni  congenite o acquisite,  anche  a  carattere  progressivo  che  abbiano subito una riduzione  della capacita' lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori  di  anni 18, che abbiano difficolta' persistenti a compiere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'.
 Al riguardo, va evidenziato che nel caso in cui al lavoratore sia riconosciuta  l'invalidita' civile, l'art. 10 del decreto legislativo n.  509  del  1988  dispone  che  possano  usufruire  di  un  congedo straordinario  per  cure, non superiore a trenta giorni - previsto ai sensi  dell'art. 26 della legge n. 118 del 1971 - nel caso in cui sia riconosciuta agli stessi un'invalidita' pari al cinquanta per cento.
 Distinta  e'  l'ipotesi  di  riconoscimento  al  lavoratore della situazione  di  handicap,  regolata  dalla  legge n. 104 del 1992. Lo stato   di  handicap,  riconosciuto  dalle  unita'  sanitarie  locali mediante  commissioni mediche, deve essere richiesto dal lavoratore e gli  garantisce  la possibilita' di godere, in caso di riconoscimento di handicap grave, alternativamente: di due ore al giorno di permesso retribuito o tre giornate mensili di permesso retribuito.
 Il medesimo diritto e' inoltre concesso anche ad un familiare del malato,  al  quale  e' assicurata la possibilita' di assisterlo nelle cure.
 Inoltre,  ai  sensi  dell'art. 33, comma 6 della legge n. 142 del 1992,  il  lavoratore  ha  diritto a richiedere il trasferimento, ove possibile,  presso la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non puo' essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. c) Lavoro a tempo parziale.
 In  considerazione del periodo di tempo variabile necessario alla cura   delle   patologie   oncologiche,   e  al  fine  di  facilitare l'organizzazione  del  rapporto  di  lavoro  in  modo  flessibile  ed efficace per il contemperamento delle esigenze del lavoratore o della lavoratrice e del datore di lavoro, l'art. 46 del decreto legislativo 10 settembre   2003,   n.  276,  ha  poi  recentemente  previsto  una particolare  regolamentazione  nella  disciplina  del  lavoro a tempo parziale.
 Detta   disciplina   persegue   una   maggiore  e  piu'  efficace valorizzazione  del  contratto  di  lavoro  a  tempo  parziale  quale strumento  efficace  per adeguare le esigenze di competitivita' delle imprese  con  le  istanze  di  tutela  del  lavoratore,  secondo  gli obbiettivi gia' esposti con circolare n. 9 del 18 marzo 2004.
 L'art.  46,  comma  1, lettera t), del decreto legislativo n. 276 del 2003, aggiungendo l'art.12-bis alla legge n. 61 del 2000, prevede in  capo  ai lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacita' lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti  delle  terapie salvavita, il diritto alla trasformazione del  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale.
 Il  diritto  del  lavoratore  o della lavoratrice a richiedere la trasformazione  del  contratto  e'  un  diritto soggettivo che mira a tutelarne,   unitamente   alta   salute,  la  professionalita'  e  la partecipazione  al  lavoro  come importante strumento di integrazione sociale e di permanenza nella vita attiva.
 Per  tali  ragioni,  nonche' in considerazione del rango primario dell'interesse   alla  tutela  della  salute  cui  e'  principalmente finalizzata  la  norma, il legislatore lo configura come una potesta' che  non  puo'  essere  negata  sulla  base  di contrastanti esigenze aziendali.  A  tali  esigenze,  e all'accordo tra le parti, e' invece rimessa  la quantificazione dell'orario ridotto nonche' la scelta tra modalita'   orizzontali  oppure  verticali  di  organizzazione  dello stesso.  In  considerazione  della  ratio  dell'istituto, nonche' del carattere  soggettivo  del  diritto,  l'organizzazione  del  tempo di lavoro    dovra'    in   ogni   caso   essere   pianificata   tenendo prioritariamente in considerazione le esigenze individuali specifiche del lavoratore o della lavoratrice.
 Il  rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale  dovra'  poi  essere trasformato  nuovamente  in  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno  a richiesta  del  lavoratore,  quando  lo  stato  di salute lo rendera' possibile.
 Restano  in  ogni  caso salve disposizioni piu' favorevoli per il prestatore di lavoro.
 Roma, 22 dicembre 2005
 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Maroni
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