Gazzetta n. 10 del 13 gennaio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 20 dicembre 2005
Riconoscimento, al sig. Oksakowski Georges, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi «ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Oksakowski Georges nato a Parigi, il 7 settembre 1934, cittadino austriaco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di «Ingenieur», conseguito in Austria ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;
Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Diplom Ingenieur» presso la «Technische Hochschule in Graz» in data 15 dicembre 1959 e l'esame di abilitazione a «Zivilingenieurs fur Bauwesen» il 25 giugno 1965;
Considerato che l'istante e' iscritto presso la «Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten fur Tirol und Vorarlberg» dal 4 aprile 1967 e che ha prestato giuramento davanti all'ufficio regionale del Vorarlberg il 28 aprile 1967 e che da tale data l'autorizzazione ha ottenuto validita';
Vista l'esperienza professionale in atti documentata;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 ottobre 2005;
Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Considerato che il richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sez. A settore civile ambientale -, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;
Decreta:
Al sig. Oksakowski Georges nato a Parigi, il 7 settembre 1934, cittadino austriaco, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quale titoli validi per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.
Roma, 20 dicembre 2005
Il direttore generale: Mele
 
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