Gazzetta n. 10 del 13 gennaio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 20 dicembre 2005 |
Riconoscimento, al sig. Oksakowski Georges, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi «ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Oksakowski Georges nato a Parigi, il 7 settembre 1934, cittadino austriaco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di «Ingenieur», conseguito in Austria ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere; Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Diplom Ingenieur» presso la «Technische Hochschule in Graz» in data 15 dicembre 1959 e l'esame di abilitazione a «Zivilingenieurs fur Bauwesen» il 25 giugno 1965; Considerato che l'istante e' iscritto presso la «Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten fur Tirol und Vorarlberg» dal 4 aprile 1967 e che ha prestato giuramento davanti all'ufficio regionale del Vorarlberg il 28 aprile 1967 e che da tale data l'autorizzazione ha ottenuto validita'; Vista l'esperienza professionale in atti documentata; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 ottobre 2005; Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Considerato che il richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sez. A settore civile ambientale -, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative; Decreta: Al sig. Oksakowski Georges nato a Parigi, il 7 settembre 1934, cittadino austriaco, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quale titoli validi per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 20 dicembre 2005 Il direttore generale: Mele |
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