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| Gazzetta n. 10 del 13 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 22 dicembre 2005 |  | Riconoscimento, al sig. Yassin Ala, di titolo di studio estero, quale titolo  abilitante  per  l'esercizio  in  Italia della professione di psicologo. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modificazioni;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 - relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni, e successive integrazioni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  del sig. Yassin Ala; nato a Nazareth (Israele) il 28  agosto  1971, cittadino israeliano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art  49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e  successive  modificazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto  legislativo  n.  115/1992,  e  successive  integrazioni,  il riconoscimento  del  titolo  professionale  conseguito in Israele, ai fini  dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;
 Considerato  che  ha  conseguito il diploma di laurea in psicologia presso  la  Universita' degli studi di Padova nel febbraio 1998, reso equipollente dal Ministero dell'istruzione e dello Sport israeliano;
 Preso   atto   che   ha   ottenuto   la  necessaria  autorizzazione all'esercizio   della   professione   di   psicologo   dal  Ministero dell'istruzione e dello Sport israeliano;
 Preso  atto  altresi' che ha dimostrato di essere iscritto all'albo degli  psicologi tenuto dall'omonimo Ministero israeliano a decorrere da luglio 1998;
 Considerato  che  ha  inoltre seguito vari corsi di perfezionamento presso  il  Centro di assistenza psicologica Regione Nord di Nazareth Elit, da marzo 1998 a giugno 1999;
 Considerato  che  ha  maturato  ampia  esperienza professionale nel settore;
 Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta del 22 novembre 2005;
 Sentito  il  parere  del  rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
 Ritenuto     che    il    richiedente    abbia    una    formazione accademico-professionale  completa  ai  fini dell'esercizio in Italia della  professione  di  psicologo  sezione  A  dell'albo, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
 Visti  gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998,  e successive  modificazioni,  e  14  e  39  comma  7  del  decreto  del Presidente  della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, per  cui  la  verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo  n.  286/98,e  successive modificazioni, non e' richiesta per  i  cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
 Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno per  lavoro  autonomo,  rinnovato dalla questura di Padova in data 23 giugno 2004 valido fino al 17 giugno 2006;
 Decreta:
 Al  sig.  Yassin  Ala, nato a Nazareth (Israele) il 28 agosto 1971, cittadino  israeliano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in  premessa  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione all'albo degli psicologi  -  Sezione  A - e l'esercizio della professione in Italia, fatta  salva  la  perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 Roma, 22 dicembre 2005
 Il direttore generale: Mele
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