| 
| Gazzetta n. 10 del 13 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2005 |  | Disposizioni  di  protezione  civile  dirette  a fronteggiare i danni conseguenti  agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio  di  alcuni  comuni  delle province di Lecce e Taranto nei giorni 13 e 14 ottobre 2004. (Ordinanza n. 3482). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 18 novembre  2004,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di emergenza  in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito  il  territorio  di  alcuni  comuni delle province di Lecce e Taranto nei giorni 13 e 14 ottobre 2004;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 24 novembre   2005,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al 30 novembre  2006,  lo  stato  di  emergenza in relazione ai suddetti eventi alluvionali;
 Visto l'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 Visto  il  decreto-legge del 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
 Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 29 settembre  2005,  n.  3464,  recante:  «Ripartizione delle risorse finanziarie  di  cui  all'art.  1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;
 Considerato  che  i  predetti  eventi  alluvionali  hanno provocato allagamenti, movimenti franosi e danni ad infrastrutture pubbliche;
 Considerato  che  in  relazione  ai  predetti  eventi e' necessario procedere con sollecitudine ad interventi di regimentazione dei corsi d'acqua  naturali  di  raccolta delle acque meteoriche, di ripristino delle funzionalita' delle strutture pubbliche danneggiate, nonche' di ripristino della viabilita' urbana ed extra urbana;
 Considerato che la natura, l'intensita' e l'estensione territoriale dell'evento  calamitoso  ha  causato  gravi  difficolta'  al  tessuto economico e sociale delle zone interessate;
 Ritenuto  che  il  complesso  delle attivita' poste in essere dalle amministrazioni  interessate  in  un contesto di competenze ordinarie non consente di superare l'emergenza in atto;
 Ravvisata,  quindi,  la  necessita'  di provvedere all'espletamento delle  iniziative  necessarie  al  ritorno alle normali condizioni di vita mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
 Viste  le  note del Presidente della regione Puglia rispettivamente del 17 ottobre 2005 e del 7 novembre 2005;
 Acquisita   l'intesa   della  regione  Puglia  con  nota  prot.  n. 01/018805/GAB del 13 dicembre 2005;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Il  Presidente  della  regione  Puglia  e' nominato Commissario delegato  per  l'attuazione,  negli ambiti territoriali di rispettiva competenza,  degli  interventi  urgenti  diretti alla rimozione delle situazioni  di  pericolo,  nonche' a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi calamitosi di cui in premessa.
 2.  Per  l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza,  il Commissario delegato puo' avvalersi dell'opera di soggetti  attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di  intervento  sulla  base  di  specifiche  direttive ed indicazioni impartite  dal  medesimo  Commissario,  nonche'  della collaborazione degli  Uffici regionali, degli Enti locali anche territoriali e delle Amministrazioni periferiche dello Stato.
 3.  Il  Commissario  delegato provvede in particolare alla puntuale ricognizione,  entro  sette  giorni dalla data di pubblicazione della presente  ordinanza,  dei comuni colpiti, nonche', entro i successivi quindici  giorni,  alla  stima  complessiva  dei  danni  subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati. Il Commissario delegato provvede,  altresi',  al  ripristino, in condizioni di sicurezza e di ottimale  fruibilita'  del territorio, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, ivi comprese quelle connesse con la viabilita' urbana ed extra  urbana,  nonche'  alla  realizzazione  di  adeguate  misure di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il  Commissario  delegato,  anche  con  l'ausilio  dei soggetti attuatori,    per    gli    interventi    di   competenza,   provvede all'approvazione  dei  progetti,  ricorrendo,  ove  necessario,  alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla acquisizione della disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il   rappresentante  di  un'amministrazione  invitata  sia  risultato assente,   o,   comunque,   non   dotato   di   adeguato   potere  di rappresentanza,   la   conferenza  delibera  prescindendo  dalla  sua presenza  e  dalla  adeguatezza  dei  poteri  di  rappresentanza  dei soggetti  intervenuti.  Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le    specifiche   indicazioni   progettuali   necessarie   al   fine dell'assenso.    In   caso   di   motivato   dissenso   espresso   da un'amministrazione  preposta  alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale,  del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute  dei  cittadini,  la  determinazione e' subordinata, in deroga all'art.  14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito   dall'art.  11  della  legge  11 febbraio  2005,  n.  15, all'assenso  del  Ministro  competente,  che  si  esprime entro sette giorni dalla richiesta.
 2.  I  pareri,  visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi  di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  devono  essere  resi  dalle amministrazioni  competenti  entro  sette  giorni  dalla richiesta e, qualora   entro   tale   termine   non   siano   resi,  si  intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Per  il  compimento  delle  iniziative  previste dalla presente ordinanza  il  Commissario  delegato  e'  autorizzato,  ove  ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico, della direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004  e  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario, alle seguenti disposizioni normative:
 legge  11 febbraio  1994,  n.  109,  e  successive modificazioni, articoli 4,  comma  17  e 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater, articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34, nonche' le  disposizioni  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre  1999,  n.  554,  per  le parti strettamente collegate e, comunque,  nel  rispetto  dell'art.  7,  lettera  c)  della direttiva comunitaria n. 93/37;
 legge   7 agosto   1990,   n.  241,  e  successive  modificazioni articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
 regio   decreto   18 novembre   1923,   n.   2440,  e  successive modificazioni, articoli 3, 5 e 6, comma 2, articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;
 regio  decreto  23  maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
 decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed  integrazioni,  articoli 6,  7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
 decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive modifiche  ed  integrazioni,  articoli 5,  7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque,  nel  rispetto  dell'art.  6 della direttiva comunitaria n. 93/36.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Per  la  realizzazione degli interventi disposti ai sensi della presente   ordinanza   si   provvede   con   le  risorse  finanziarie appositamente  stanziate  dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del 29 settembre 2005.
 2.  La  regione  Puglia  e' autorizzata a trasferire al Commissario delegato  risorse  finanziarie a carico del proprio bilancio, anche a titolo  di  anticipazione  rispetto all'importo di cui al comma 1, in deroga  agli  articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.
 3.  Le Amministrazioni statali e gli Enti Pubblici sono autorizzati a  trasferire  al  Commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.
 4.  Le  risorse  finanziarie  di  cui  al  presente  articolo  sono trasferite  su  apposita  contabilita'  speciale  all'uopo istituita, intestata  al Presidente della regione Puglia - Commissario delegato, con  le  modalita'  previste  dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto  contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 22 dicembre 2005
 Il Presidente: Berlusconi
 |  |  |  |  |