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| Gazzetta n. 9 del 12 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 20 dicembre 2005 |  | Autorizzazione, all'istituto «Scuola di psicoterapia della famiglia», in  Milano,  ad  istituire  e  ad  attivare  nella sede periferica di Rezzato  un  corso  di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509. |  | 
 |  |  |  | IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per l'universita', l'alta formazione artistica musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica
 
 Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
 Visto  l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
 Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
 Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche'  alle  strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
 Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
 Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto  «Modificazioni  ed  integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre   1999  e  16 luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
 Visto il decreto in data 29 settembre 1994, con il quale l'istituto «Scuola  di psicoterapia della famiglia» di Milano e' stato abilitato ad  istituire  e  ad  attivare un corso di formazione in psicoterapia nella  sede  di  Milano, ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;
 Visto  il  decreto  25 maggio  2001  con  il  quale  ai  sensi  del suindicato regolamento e' stato approvato l'avvenuto adeguamento alle disposizioni    del    titolo    II    dello   stesso   provvedimento dell'ordinamento adottato dall'istituto «Scuola di psicoterapia della famiglia»;
 Vista  l'istanza  con  la  quale  il  predetto  istituto ha chiesto l'abilitazione   ad   istituire   e   ad   attivare   un   corso   di specializzazione  in  psicoterapia  nella  sede periferica di Rezzato (Brescia),  via  Galileo  Galilei  n.  3,  e via Almici n. 33, per un numero  massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20  unita'  e,  per l'intero corso, a 80 unita', ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;
 Visto  il  parere  favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica  espresso  dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 30 settembre 2005;
 Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito all'istanza  presentata  dall'istituto  sopra  indicato, espressa dal predetto   Comitato   nazionale   per   la  valutazione  del  sistema universitario  nella  riunione del 26 ottobre 2005 trasmessa con nota n. 807 del 27 ottobre 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Per  i  fini  di  cui  all'art.  4 del regolamento adottato con decreto  11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Scuola di psicoterapia della  famiglia»  di  Milano, e' abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Rezzato (Brescia) via Galileo Galilei n. 3 e via Almici n. 33, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento  stesso,  successivamente alla data del presente decreto, un  corso  di  specializzazione  in  psicoterapia  secondo il modello scientifico-culturale  proposto  nell'istanza di riconoscimento della sede principale.
 2.  Il  numero  massimo  di  allievi da ammettere a ciascun anno di corso e' pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita'.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 dicembre 2005
 Il Capo del Dipartimento: Rossi Bernardi
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