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| Gazzetta n. 9 del 12 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | ORDINANZA 12 dicembre 2005 |  | Opere  di  integrazione  dell'acquedotto del Sele-Calore, galleria di valico  Caposele-Conza, Pavoncelli bis; conferenza dei servizi del 13 settembre 2005. (Ordinanza n. 18). |  | 
 |  |  |  | IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 Visto  l'art.  13, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, come  modificato dall'art. 6 del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 16 ottobre 1998 con il quale, tra l'altro, il dott. Giulio Palumbo e' stato nominato Commissario straordinario per le opere di integrazione dell'acquedotto  del  Sele  -  Calore:  Galleria di valico Caposele - Conza (Avellino);
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 29 ottobre  2005, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il  quale  il  sottoscritto  ing. Roberto Sabatelli e' stato nominato Commissario  straordinario  per le opere sopra citate in sostituzione del predetto dott. Giulio Palumbo;
 Vista  l'intesa  favorevole  alla  costruzione  del raddoppio della Galleria Pavoncelli espressa dalla regione Campania con deliberazione n.  0712/AC  del  2 giugno 1997 ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente   della   Repubblica   24 luglio   1977,  n.  616,  previa acquisizione  di  tutti  i  pareri da parte dei soggetti interessati; sulla base del progetto a suo tempo presentato dall'EAAP, in qualita' di Ente attuatore;
 Vista  la  nota  n.  1976  in  data 1° agosto 1997, con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha accertato la conformita' urbanistica del   progetto   relativo   al   suddetto   intervento,   nonche'  il perfezionamento del procedimento d'intesa Stato-Regione;
 Esaminate  le  risultanze  della  Conferenza  di servizi indetta ai sensi  della  legge n. 241/1990 e s.m.i. dal Provveditorato regionale alle  opere  pubbliche  per  la  Campania  sulla  base  del  progetto preliminare approntato a cura del medesimo Provveditorato, conclusasi in unica seduta in data 10 settembre 2002 dal cui verbale risulta che «  ...  il  progetto  all'esame  non prevede modifiche sostanziali di tracciato  rispetto al progetto gia' approvato in precedenza e per il quale  risulta  gia'  raggiunta l'intesa Stato-Regione ex art. 81 del decreto  del  Presidente della Repubblica n. 616/1977» e che « ... ai sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 il progetto  non  va  sottoposto  alla  VIA  essendo  il tracciato della galleria  inferiore ai 20 km, evidenziando altresi' che eventualmente potra' essere sottoposta a VIA solo la Centrale idroelettrica ... »;
 Considerato  che  dal  verbale  della  seduta  della  conferenza di servizi  convocata  per  la data del 13 settembre 2005 ai sensi della legge  n.  241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. dal SIIT per la Campania ed il  Molise  per  l'esame  del  progetto  definitivo  risulta  che «il progetto  definitivo  non  prevede  modifiche sostanziali rispetto al preliminare»   gia'   esaminato   nella  conferenza  di  servizi  del 10 settembre 2002;
 Vista   la   normativa   comunitaria  e  nazionale  in  materia  di valutazione di impatto ambientale nonche' la normativa di recepimento della regione Campania;
 Visto  in  particolare l'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della   Repubblica   12  aprile  1996  recante  «Atto  d'indirizzo  e coordinamento»  e il punto 7, sub m) dell'allegato B di detto decreto del Presidente della Repubblica;
 Ritenuto  che,  ai  sensi  della  normativa  nazionale  e regionale vigente,  sia  necessario  acquisire  ulteriori pareri esclusivamente inerenti  le  opere  di  cui  alla  parte  C  del  progetto (centrale idroelettrica), ricadente nell'ambito dell'ente Parco regionale Monti Picentini;
 Vista  la  delibera  CIPE  n. 3 del 18 marzo 2005 che ha incluso il presente  intervento  tra  le  opere  del  1°  programma  delle opere strategiche approvato nella delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 ai sensi della legge n. 443 del 21 dicembre 2001 e s.m.i (c.d. «legge obiettivo»);
 Considerato  che,  all'art.  1,  comma  3,  del  citato decreto del Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   29 ottobre  2005,  al sottoscritto Commissario straordinario sono attribuite le funzioni di stazione  appaltante  ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e del  relativo regolamento di attuazione, di cui all'art. 4-quater del citato  art.  13,  comma  1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 e pertanto quelle di soggetto aggiudicatore ai sensi dell'art. l, comma 7, lettera g) del decreto legislativo n. 190/2002 e s.m.i;
 Visto l'art. 16 del decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002 e s.m.i.  che  statuisce che nel caso in cui un intervento inserito nel predetto  elenco delle opere strategiche sia gia' oggetto, in tutto o in parte, di procedura autorizzativa, approvativa o di valutazione di impatto ambientale sulla base di vigenti norme statali o regionali, i soggetti   aggiudicatori   possono  richiedere  l'interruzione  della medesima  procedura  optando  per  l'avvio  unitario  delle procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo;
 Visto  che  il citato art. 16 del decreto legislativo n. 190/2002 e s.m.i.,  al  comma  2,  prevede  che  ai  fini  del  compimento delle procedure  di  cui  allo  stesso  decreto legislativo, possono essere utilizzate,  quali  atti  istruttori,  le  risultanze delle procedure anche di conferenze di servizi gia' compiute ovvero in corso;
 Ritenuto  di  utilizzare  le risultanze delle conferenze di servizi gia'  concluse, ai sensi del ripetuto art. 16 del decreto legislativo n.  190/2002 e s.m.i. relative, con riferimento all'avvenuto rilascio di   tutti   i  necessari  pareri  e  nulla  osta  necessari  per  la realizzazione delle parti A e B del progetto dell'intervento;
 Ritenuto   che  per  quanto  attiene  alla  parte  C  del  progetto dell'intervento  siano da utilizzare le procedure di cui al succitato art.  16 del decreto legislativo n. 190 e s.m.i. al fine di acquisire gli ulteriori pareri necessari;
 Ordina:
 Art. 1.
 Per le motivazioni indicate in premessa e' interrotta la conferenza di  servizi  indetta  ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.  relativa  all'esame  del  progetto  definitivo  del  progetto dell'intervento.
 |  |  |  | Art. 2. Ai  fini  dell'acquisizione degli ulteriori pareri necessari per la realizzazione  della  parte  C  dell'intervento  che ricade nell'area dell'ente  parco  regionale Monti Picentini si applicano le procedure previste dal decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002 e s.m.i.
 |  |  |  | Art. 3. La  presente ordinanza viene notificata alla regione Campania, alla regione  Puglia,  all'Acquedotto  pugliese S.p.a. nonche' al S.I.I.T. per  la  Campania  ed  il  Molise  cui  e'  demandato  il  compito di provvedere  agli  adempimenti  consequenziali  ed  alla comunicazione dell'interruzione  della  conferenza  di servizi agli enti e soggetti interessati.  Detto  S.I.I.T. provvedera' altresi' tempestivamente ad inviare  la presente ordinanza al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Napoli, 12 dicembre 2005
 Il commissario straordinario: Sabatelli
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