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| Gazzetta n. 9 del 12 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |  | PROVVEDIMENTO 15 dicembre 2005 |  | Approvazione,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma 1, lettera l), del decreto   legislativo   28 agosto  1997,  n.  281,  dello  schema  di accordo-quadro  nazionale  regolante  i rapporti convenzionali tra il Corpo  forestale  dello  Stato  e  le regioni, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36. (Accordo rep. n. 2397). |  | 
 |  |  |  | LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
 
 Nell'odierna seduta del 15 dicembre 2005:
 Vista  la  legge  6 febbraio  2004, n. 36, che all'art. 4, comma 1, prevede  la  possibilita' per le regioni di stipulare convenzioni per l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di funzioni e compiti di propria  competenza,  secondo  principi  e  criteri  generali  comuni definiti a livello nazionale;
 Visto  il  testo  della  bozza  di  Accordo-quadro,  trasmesso  dal Ministero  delle  politiche  agricole e forestali in data 17 febbraio 2005,   con   nota  prot.  31265  alla  Segreteria  della  Conferenza Stato-Regioni,  che  ne  ha  provveduto  all'inoltro  alle  regioni e province autonome;
 Considerato  l'esito  della  riunione tecnica del 28 febbraio 2005, presso  la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, che ha rinviato la  decisione  alla  parte  politica  non  essendo stato raggiunto un accordo sul testo;
 Considerato  che  nell'incontro  politico  preliminare del Comitato tecnico  permanente  di  coordinamento  in materia di agricoltura del 1° marzo  2005  e'  stato  a  sua  volta proposto un rinvio alla sede tecnica della bozza di Accordo per necessita' di approfondimenti;
 Vista  la  nuova  stesura  della  bozza  di  Accordo, trasmessa dal Ministero competente in data 1° luglio 2005, con nota prot. n. 28249, alla  Segreteria  di  questa  Conferenza  e dalla stessa inviata alle regioni,  il  cui esame tecnico si e' tenuto il 7 settembre 2005, nel corso del quale i rappresentanti regionali hanno avanzato proposte di modifica,   allo   scopo   anche  di  inserire  elementi  utili  alla valutazione  del raggiungimento degli obiettivi ed alla loro verifica annuale,  che  i rappresentanti del Corpo forestale dello Stato hanno di massima approvato;
 Visto  il testo dell'Accordo, trasmesso dal Ministero competente in data  29 settembre  2005 con nota prot. 36151, contenente un parziale accoglimento  delle richieste avanzate nella riunione del 7 settembre 2005;
 Visti gli esiti del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia   di   agricoltura,   nella  seduta  del  30 settembre  2005, favorevoli      all'approvazione      dell'Accordo,      condizionata all'accoglimento  di  alcuni  emendamenti  proposti  dagli  assessori regionali,  accolti dal Ministro delle politiche agricole e forestali e  contenuti nella stesura trasmessa successivamente dal Ministero in data 4 ottobre 2005 con nota protocollo n. 36250;
 Preso  atto  che  nella  seduta  di  Conferenza  Stato-Regioni  del 24 novembre 2005 l'argomento e' stato rinviato;
 Considerato   che   nell'odierna  seduta  di  questa  Conferenza  i presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome  di Trento e Bolzano  hanno  espresso  avviso  favorevole  all'approvazione  dello schema  di Accordo quadro nella versione del 4 ottobre 2005 (Allegato A).
 Approva lo schema di Accordo-quadro nazionale di cui all'allegato regolante i rapporti  convenzionali  tra  il  Corpo  forestale  dello  Stato e le regioni,  di cui all'art. 4, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, nei termini di cui in premessa.
 Roma, 15 dicembre 2005
 Il presidente: La Loggia Il segretario: Carpino
 |  |  |  | Allegato A Accordo-quadro  nazionale regolante i rapporti tra il Corpo forestale dello  Stato e le regioni ai sensi dell'art. 4 della legge 6 febbraio 2004, n. 36.
 
 Art. 1.
 Finalita'
 1.  Il  presente  Accordo-quadro  nazionale,  adottato  ai  sensi dell'art.  4, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, disciplina i rapporti tra il Corpo forestale dello Stato e le singole regioni.
 2.  Con  il  presente accordo vengono individuate le modalita', i criteri  generali ed i principi direttivi della collaborazione che il Corpo   forestale   dello   Stato  pone  in  essere  con  le  regioni interessate.
 
 Art. 2.
 Ambito giuridico delle convenzioni
 1. Il presente Accordo-quadro nazionale si applica esclusivamente per   la  stipula  delle  singole  convenzioni  con  cui  le  regioni interessate   intendono  avvalersi  della  collaborazione  del  Corpo forestale  dello  Stato  per  lo svolgimento dei compiti elencati nel successivo  art.  3,  fermo  restando  l'autonomia,  l'unitarieta'  e l'organizzazione  gerarchica  del Corpo forestale dello Stato, la sua natura  giuridica  ed  ordinamentale  di Forza di polizia dello Stato nonche'  i  compiti, le funzioni e le dipendenze funzionali assegnate al Corpo medesimo dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36, e da ogni altra legge o regolamento dello Stato.
 2.  Le  funzioni  ed  i compiti affidati al Corpo forestale dello Stato  dalla  regione  saranno  espletate, nell'ambito dell'autonomia gestionale  di  ciascun  ente  contraente,  secondo  gli indirizzi, i termini   e   le  modalita'  individuate  dalla  giunta  regionale  o dall'assessorato competente per materia.
 3.  Il  capo del Corpo forestale dello Stato, con propri decreti, puo'  individuare  le  strutture  ed il personale da impiegare per lo svolgimento dei compiti oggetto di convenzione.
 4.  Ciascuna convenzione prevede l'istituzione di una commissione paritetica,  formata  da  quattro  persone  - di cui due scelte tra i dirigenti ed i funzionari del Corpo forestale dello Stato in servizio nella  regione  convenzionata  e  due  scelte  tra  i  dirigenti ed i funzionari  in  servizio  nella medesima regione - avente funzioni di verifica  annuale  dell'esatto  adempimento dei compiti affidati e di composizione  bonaria  delle  divergenze  operative ed amministrative eventualmente sorte.
 5. Ciascuna convenzione deve, altresi', prevedere:
 a) l'elenco  completo  dei  compiti regionali affidati al Corpo forestale  dello  Stato,  la  cui  lista  viene  concordata a livello periferico  individuando  i  singoli  compiti tra quelli indicati nel successivo art. 3;
 b) gli obiettivi di massima da raggiungere;
 c) gli  oneri finanziari o qualsiasi altro onere a carico della regione   da   corrispondere  al  Corpo  forestale  dello  Stato  per l'espletamento  delle  funzioni  affidate.  Gli  oneri attinenti alle spese  per il personale da porre a carico della regione sono limitati al solo trattamento accessorio.
 
 Art. 3.
 Ambito di impiego del Corpo forestale dello Stato
 1.  Al  Corpo forestale dello Stato possono essere affidati dalle singole  regioni,  tramite apposita convezione stipulata ai sensi del presente  accordo-quadro  nazionale,  uno o piu' dei seguenti compiti regionali:
 a) collaborazione  alla  programmazione  e  coordinamento nella lotta  attiva  agli incendi boschivi cosi' come previsto dall'art. 3, commi 1  e  3,  lettera  h) della legge n. 353/2000 nonche' direzione delle operazioni di spegnimento;
 b) organizzazione  di  corsi  a  carattere tecnico-pratico tesi alla  preparazione  di  personale  per  le  attivita' di prevenzione, previsione  e  coordinamento dell'attivita' AIB con riferimento anche al concorso nella lotta agli incendi;
 c) perimetrazione  delle superfici percorse dal fuoco, ai sensi della  legge  n.  353/2000,  in  termini  di supporto ai comuni nella identificazione  delle  aree  percorse  dal  fuoco, anche utilizzando tecnologie innovative messe a disposizione dalla regione (rilevamenti con GPS, aerei, ecc...);
 d) sorveglianza  delle  aree  naturali  protette  di  rilevanza regionale e dei parchi urbani di maggior pregio naturalistico;
 e) attivita'  di  vigilanza  e controllo in materia di foreste, caccia,  pesca  e  patrimonio  agro-silvo-pastorale previste da leggi regionali;
 f) attivita'  di  monitoraggio  e  di rilevazione statistica in materia di foreste e di patrimonio agro-silvo-pastorale;
 g) attivita'  di  vigilanza  e  controllo in materia di polizia idraulica e veterinaria;
 h) attivita'  di  promozione,  educazione,  divulgazione  nelle materie  dell'ambiente naturale e forestale, con particolare riguardo alle aree protette regionali e al demanio forestale della regione;
 i) adempimenti    connessi   all'attuazione   della   direttiva CEE/105/99,   nel  rispetto  del  decreto  legislativo  n.  386/2003, riguardante   la   commercializzazione  dei  materiali  forestali  di moltiplicazione;
 j) attuazione  di  progetti  di cooperazione internazionale nel settore   forestale   finanziati   dalla  regione  e/o  da  specifici regolamenti comunitari;
 k) collaborazione  nelle  attivita' di controllo, prevenzione e previsione  dei  rischi  naturali a supporto di compiti di protezione civile di rilievo regionale;
 l) formazione     iniziale,    addestramento    operativo    ed aggiornamento  professionale  per  il personale appartenente ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
 2. Il Corpo forestale dello Stato, con apposita convenzione, puo' autorizzare  le strutture operative dei Corpi forestali delle regioni a   statuto   speciale  e  delle  province  autonome  interessate  ad utilizzare,  nell'ambito  territoriale  di propria competenza e per i propri  fini istituzionali, il numero telefonico di pubblica utilita' 1515 per le emergenze ambientali.
 
 Art. 4.
 Rapporti istituzionali
 1.  Sul  piano  istituzionale  i  rapporti  intercorrono  tra  il Ministro delle politiche agricole e forestali o un suo delegato ed il Presidente della giunta regionale o un suo delegato.
 2.   Sul  piano  operativo  i  rapporti  intercorrono  a  livello regionale tra il comandante regionale del Corpo forestale dello Stato ed il referente regionale individuato nell'ambito della convenzione.
 3.  Nel  caso  in  cui  si  determinassero divergenze relative ai rapporti  tra  il  Corpo  forestale  dello  Stato  e  le  regioni non risolvibili dalla commissione paritetica di cui al precedente art. 2, la questione sara' rimessa e risolta a livello istituzionale.
 
 Art. 5.
 Durata delle singole convenzioni
 1.  Ciascuna  convenzione  stipulata tra il Corpo forestale dello Stato  e  la Regione interessata ai sensi del presente accordo-quadro nazionale ha durata almeno triennale ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della stipula.
 2.  Ciascuna  convenzione  e' tacitamente rinnovata salvo formale disdetta  di  una  delle parti da notificarsi alla controparte almeno sei mesi prima della scadenza.
 
 Art. 6.
 Oneri finanziari
 1.  Le  regioni  firmatarie  della convenzione, tenendo conto dei piu'  complessivi rapporti istituzionali con il Corpo forestale dello Stato  e  dei  relativi  oneri,  provvedono,  per  ciascun anno, alla corresponsione  delle risorse finanziarie per gli oneri relativi alle attivita'  convenzionate,  secondo  le  modalita'  di  esercizio  dei rispettivi bilanci.
 2.  La  gestione  dei  fondi  necessari  per  le  spese di cui al precedente  comma  e'  affidata  ai  comandanti  regionali  del Corpo forestale dello Stato.
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