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| Gazzetta n. 9 del 12 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |  | PROVVEDIMENTO 15 dicembre 2005 |  | Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.  131,  tra  il  Ministero  della  salute, le regioni e le province autonome  sulle  linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta  per  alimenti  destinati  al consumo umano. (Accordo rep. n. 2395). |  | 
 |  |  |  | LA  CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
 
 Nell'odierna seduta del 15 dicembre 2005:
 Visto  l'art.  117 della Costituzione che al comma 3 annovera tra le  materie  di  legislazione  concorrente la «tutela della salute» e «l'alimentazione»;
 Visto  l'art.  8,  comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale  prevede  che,  in sede di Conferenza Stato-Regioni, il Governo puo'   promuovere   la  stipula  di  intese  dirette  a  favorire  il raggiungimento di obiettivi comuni;
 Visto  il  decreto  legislativo del 3 marzo 1993, n. 123, recante «Attuazione   della   direttiva   89/397/CEE  relativa  al  controllo ufficiale  dei  prodotti  alimentari»,  ed  in  particolare l'art. 11 riguardante   il  riscontro  di  una  frode  tossica  o  di  prodotti alimentari nocivi o pericolosi per la salute pubblica;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995 recante  «Atti  di  indirizzo  e  coordinamento  alle  regioni  delle province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  sui  criteri uniformi per l'elaborazione  dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande»;
 Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997, n. 155, recante «Attuazione delle direttive 99/43/CEE e 96/3/CEE concernenti l'igiene dei  prodotti  alimentari», ed in particolare l'art. 3 che stabilisce l'obbligo  da  parte  dei  responsabili delle industrie alimentari di ritirare  dal commercio, i prodotti alimentari che possono presentare un rischio immediato per la salute pubblica;
 Visto  il  regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  28 gennaio 2002 che istituisce i principi e requisiti generali   della   legislazione  alimentare,  istituisce  l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza  alimentare,  ed  in  particolare il capo IV riguardante il sistema di allarme rapido, la gestione delle crisi e le situazioni di emergenza;
 Considerato  che  per  garantire  la tutela della salute pubblica nelle    situazioni   di   emergenza   attraverso   l'assunzione   di provvedimenti  che consentano di impedire la commercializzazione e il consumo  di  prodotti  alimentari  nocivi  o pericolosi e' necessario stabilire delle procedure rapide ed efficaci;
 Considerate  le  difficolta'  gestionali  emerse in occasione del verificarsi di emergenze dovute alla presenza sul mercato di alimenti nocivi o pericolosi per la salute pubblica;
 Vista  la  nota  del  18 novembre 2005, con la quale il Ministero della salute ha formalizzato la proposta di intesa in esame, volta ad emanare  linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta nazionale  per  alimenti  destinati  al  consumo  umano  al  fine  di pervenire  ad  una  uniformita'  e  ad una standardizzazione di detto sistema  di  allerta  per  garantire  la  piena  tutela  della salute pubblica;
 Acquisito  nel  corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo e dei  presidenti  delle  regioni  e  province autonome sul testo della presente intesa, nei termini di cui all'allegato sub 1;
 Sancisce intesa tra  il  Ministero  della salute e le regioni e le province autonome, nei  termini di cui all'allegato sub 1, richiamato in premessa, parte integrante del presente atto.
 Roma, 15 dicembre 2005
 Il presidente: La Loggia Il segretario: Carpino
 |  |  |  | "LINEE GUIDA PER LA GESTIONE OPERATIVA DEL SISTEMA DI ALLERTA PER ALIMENTI DESTINATI AL
 CONSUMO UMANO"
 
 1. FINALITA' II  presente  protocollo e' stato definito per permettere la gestione omogenea  in  ambito  nazionale  del  Sistema di Allerta per alimenti destinati  al  consumo  umano,  al  fine di garantire la tutela della salute pubblica. E'  fatta  salva  l'adozione  di tutti i provvedimenti previsti dalla normativa in vigore.
 2. DEFINIZIONI Si intende per: -  Sistema  di  allerta:  procedura  codificata  atta  a garantire la rapidita'  delle  comunicazioni  e  dei provvedimenti conseguenti, da adottare  a  seguito  di  riscontro di alimento che rappresenta grave rischio per la salute del consumatore; -  Alimento  (o prodotto alimentare o derrata alimentare): "qualsiasi sostanza  o  prodotto  trasformato  ,  parzialmente trasformato o non trasformato  destinato  ad  esser  ingerito,  o  di  cui  si  prevede ragionevolmente  che  possa  essere  ingerito,  da essere umani. Sono comprese  le  bevande,  le  gomme  da masticare e qualsiasi sostanza, compresa  l'acqua,  intenzionalmente  incorporata  negli alimenti nel corso    della    loro   produzione,   preparazione   o   trattamento (....omissis...)" (tratta da Regolamento 178/2002/CE); - Impresa alimentare: "ogni soggetto pubblico o privato , con o senza fini  di  lucro, che svolge una qualsiasi delle attivita' connesse ad una  delle  fasi  di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti" (tratta da Regolamento 178/2002/CE); -  Operatore  del  settore alimentare: "la persona fisica o giuridica responsabile  di  garantire  il  rispetto  delle  disposizioni  della legislazione  alimentare  nell'impresa  alimentare posta sotto il suo controllo" (tratta da Regolamento 178/2002/CE); - Immissione sul mercato: la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di  vendita,  comprese  l'offerta  di  vendita  o  ogni  altra forma, gratuita  o  a  pagamento, di cessione, nonche' la vendita stessa, la distribuzione  e  le  altre  forme  di  cessione  propriamente detta" (tratta da Regolamento 178/2002/CE), - Commercio al dettaglio: "la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti  e  il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore  finale,  compresi  i  terminali  di  distribuzione,  gli esercizi  di  ristorazione,  le  mense  di  aziende  e istituzioni. I ristoranti  e  altre strutture di ristorazione analoghe , i negozi, i centri   di   distribuzione   per  supermercati  e  i  punti  vendita all'ingrosso" (tratta da Regolamento 178/2002/CE); -  Pericolo  o  elemento  di  pericolo:  agente biologico - chimico - fisico  contenuto  in  un  alimento  o mangime o condizione in cui un alimento  o  un  mangime  si  trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute (tratta da Regolamento 178/2002/CE), -  Rintracciabilita':  "la  possibilita'  di ricostruire e seguire il percorso  di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far  parte  di  un  alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione" (tratta da Regolamento 178/2002/CE); - Rischio: funzione della probabilita' e della gravita' di un effetto nocivo  per  la  salute,  conseguente  alla  presenza  di un pericolo (tratta da Regolamento 178/2002/CE);
 3. CAMPO DI APPLICAZIONE Le presenti indicazioni operative si applicano nei seguenti casi, che dovranno essere trattati in modo da garantire l'adozione delle misure piu' opportune al fine di tutelare la salute pubblica: 1.  segnalazioni  in  partenza  dalla ASL: attivazione del Sistema di Allerta  per  riscontri  di  alimenti,  gia'  presenti  sul  mercato, prodotti  e/o distribuiti nel territorio di competenza della ASL, che presentano  un  grave  rischio  per  la salute del consumatore, per i quali e' richiesto un intervento immediato; 2.  segnalazioni  in arrivo: allerta originate al di fuori della ASL, che  riguardano  alimenti  prodotti e/o distribuiti nel territorio di competenza della ASL; Le presenti indicazioni operative non si applicano, in quanto esulano dall'ambito   del   Sistema   di  Allerta,  agli  alimenti  che,  pur presentando  non  conformita'  alle  norme  vigenti, siano stati gia' segnalati  dal  responsabile  dell'industria  alimentare  nell'ambito dell'autocontrollo  e  che,  pur  costituendo un grave rischio per la salute del consumatore, non siano stati immessi sul mercato. Tali non conformita',  se  evidenziate  a  seguito  di un Controllo Ufficiale, anziche'   nell'ambito  dell'Autocontrollo,  comportano,  conseguenze amministrative e/o penali.
 4. PROCEDURE OPERATIVE Ai  fini del presente protocollo, e' possibile effettuare la seguente classificazione: a)  alimenti  che  rappresentano  un  grave rischio per la salute del consumatore  e  per i guali e' richiesto un intervento immediato. Per tale tipologia e' prevista l'attivazione del Sistema di Allerta. b)  alimenti  che pur presentando non conformita' alle norme vigenti, non  rappresentano  un  grave  rischio  per  il  consumatore, e/o non richiedono un intervento immediato. A  titolo  esemplificativo  non  costituiscono  grave  rischio per la salute  pubblica, e pertanto non comportano l'attivazione del Sistema di Allerta, gli alimenti: -  nei  quali  sia  stata  riscontrata  la  presenza di additivi o di residui di sostanze autorizzate ma in quantitativi superiori a quanto consentito  dalla  normativa vigente, qualora il quantitativo di tali sostanze  consenta  di escludere ragionevolmente la pericolosita' per la salute pubblica; -  nei  quali  sia  stata  riscontrata  la  presenza di microrganismi potenzialmente  patogeni  in  prodotti intermedi, che subiranno uno o piu'  trattamenti  tali da garantire la distruzione dei microrganismi patogeni, prima della commercializzazione in alimento; -  nei quali sia stata riscontrata la presenza di germi indicatori di igiene  o  indice  contaminazione  superiori ai limiti consentiti o a valori guida eventualmente disponibili; -  nei quali l'agente biologico potenzialmente pericoloso risulta non vitale; -  nei quali si sia riscontrata una frode commerciale (adulterazioni, sofisticazioni,  contraffazioni,  che  non  rappresentano un pericolo attuale o potenziale per il consumatore). II  Dirigente del Servizio Medico e/o Veterinario del Dipartimento di Prevenzione  della  ASL  competente,  nei  casi  di  non  conformita' previsti   al   suddetto  punto  b),  dovra'  comunque  inoltrare  la segnalazione  al  Servizio  Medico  e/o  Veterinario competente della Regione o della Provincia Autonoma utilizzando il modulo allegato E - "segnalazione   di  non  conformita'"  corredato  dall'allegato  F  - "identificazione  del  prodotto  alimentare"  e  da copia del referto delle  analisi.  Tale  segnalazione  verra' raccolta in un sistema di sorveglianza regionale che permettera' di orientare la programmazione dei  controlli  e  di  attivare  progetti  specifici  sulla  base  di riscontri oggettivi. Sono  comunque  fatti  salvi  eventuali  altri  provvedimenti  che si ritenga necessario ed opportuno adottare (controlli, interventi lungo la filiera produttiva, comunicazioni all'Autorita' giudiziaria etc.) E' pertanto possibile distinguere due diversi tipi di comunicazioni: 1) Notifica di allerta: Comunicazione riguardante gli alimenti di cui al precedente punto a); 2) Segnalazione di non conformita' Comunicazione riguardante alimenti di cui al precedente punto b).
 5. PUNTI DI CONTATTO Nel  Sistema  di Allerta sono coinvolti i seguenti soggetti, ciascuno dei  quali  deve  individuare al proprio interno il relativo punto di contatto,  utilizzando  l'apposita  scheda,  allegato  G  - "punti di contatto": 1.  Servizi  Medici  e/o  Veterinari  del  Dipartimento  di  Igiene e Prevenzione delle ASL; 2.  Servizi  Medici  e/o  Veterinari  delle  Regioni o delle Province Autonome 3. Ministero della Salute: Direzione Generale della Sanita' Veterinaria e degli Alimenti Ufficio V Ufficio VI
 6. ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA Nei  casi  in  cui  la  ASL  competente  ravvisi in un alimento, gia' presente  sul  mercato,  un  grave rischio per il consumatore, per il quale    e'    richiesto    un   intervento   immediato,   procedera' all'attivazione del Sistema di Allerta. Solo  la  ASL competente ha infatti a disposizione tutti gli elementi per  definire  se  si  e' in presenza di alimenti pericolosi e se sia richiesto un intervento immediato. E' impossibile stabilire criteri specifici per definire a priori, con precisione,  che  cosa  costituisca  un  grave  rischio per la salute pubblica.  Ogni  caso dovra' pertanto essere analizzato con scienza e coscienza,      avvalendosi,      eventualmente,     del     supporto tecnico-specialistico  ritenuto  piu'  opportuno,  tenendo  conto  di numerosi   elementi   quali   ad   esempio:   tipo   e  quantita'  di microrganismi,   distribuzione   dell'alimento,  destinazione  d'uso, trattamenti ai quali verra' sottoposto, ecc. COMPETENZE  DEI  SERVIZI  MEDICI  E/0  VETERINARI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLE ASL. Nell'ambito  delle rispettive competenze il Responsabile del Servizio Medico  e/o  Veterinario  del  Dipartimento di Prevenzione della ASL, nell'ambito  delle  proprie  competenze,  che  ha  riscontrato che un prodotto  alimentare rappresenta un grave rischio per il consumatore, e che e' richiesto un intervento immediato: - verifica la notizia; -  adotta le misure piu' opportune per fronteggiare il rischio per la salute  pubblica; i prodotti oggetto di allerta rinvenuti sul mercato andranno sottoposti a sequestro; -  raccoglie  le  informazioni  sul  prodotto alimentare e compila la "scheda di notifica" - allegato B; -  se  si tratta di un alimento prodotto/confezionato o introdotto in Italia  da  una  ditta  avente  sede  nel  territorio  di competenza, effettua un'ispezione presso l'azienda per acquisire elementi utili a determinare  le  cause  della  non  conformita'  che  ha dato origine all'allerta; - verifica l'eventuale distribuzione del prodotto. In particolare: acquisisce l'elenco clienti; acquisisce l'elenco dei fornitori se del caso; verifica  l'attivazione  e  l'efficacia delle procedure di ritiro del prodotto. attiva  il  Sistema  di  Allerta, trasmettendo al Servizio Medico e/o Veterinario della Regione o della Provincia Autonoma di appartenenza, preferibilmente   per  posta  elettronica  eventualmente  seguita  da spedizione  a  mezzo  postale  o  fax  ,  l'allegato A - "Attivazione sistema  di  allerta"  corredato  dall'allegato B e dall'allegato C - "Elenco clienti". comunica  tempestivamente  al  Servizio  Medico e/o Veterinario della Regione  o  della  Provincia  Autonoma  gli  esiti degli accertamenti effettuati  ed  i  provvedimenti adottati, utilizzando l'allegato D - "Esiti accertamenti"; L'allegato  B1 - "Informazioni addizionali - Follow up" va utilizzato per  ogni successiva comunicazione con la quale trasmettere ulteriori informazioni  quali:  eventuali  successive  diramazioni  della  rete commerciale,  risultato  analitico  negativo  successivo  con  revoca dell'allerta,  ulteriori  Paesi  membri o extracomunitari interessati alla  commercializzazione  del  prodotto  di  cui  si  e'  conosciuta successivamente  la  rete  di  distribuzione, ulteriori campionamenti effettuati  e  ulteriori risultati analitici, misure volontarie prese dalla ditta (ritiro dei prodotti), cambio di destinazione d'uso, ecc. COMPETENZE  DEL SERVIZIO MEDICO E/0 VETERINARIO DELLA REGIONE 0 DELLA PROVINCIA AUTONOMA: Il  Servizio  Medico  e/o Veterinario della Regione o della Provincia Autonoma (cosiddetto "nodo regionale"): coordina tutte le operazioni successive alla segnalazione di prodotto alimentare non conforme; tiene  i rapporti con il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di  Sanita', le Regioni e Province Autonome coinvolte, nonche' con le ASL regionali, garantendo la tempestivita' dell'informazione; dispone,  se  del  caso,  ulteriori  provvedimenti  sul  prodotto  in questione. COMPETENZE DEL MINISTERO DELLA SALUTE II  punto  di contatto nazionale del sistema di allerta nazionale del Ministero della Salute - D.G.S.V.A. provvede: a)  Alla  predisposizione  dei  comunicati ai mezzi di informazione a diffusione  nazionale sulle condizioni iniziali e finali dell'allerta per i consumatori; b)   Alla  verifica  dell'adeguatezza  delle  misure  adottate  dalle autorita'  sanitarie  locali; (di concerto con le autorita' sanitarie regionali/provinciali); c) Alla raccolta delle informazioni sul seguito dato alle notifiche; d)  Allo  scambio  rapido  delle  informazioni  con  i  propri Uffici periferici (P.I.F., U.S.M.A.F. e U.V.A.C.); e)   A  richiedere,  il  supporto  tecnico-scientifico  dell'Istituto Superiore della Sanita' in materia di contaminanti biologici, chimici e fisici dei prodotti alimentari; f)  All'adozione,  ove ritenuti necessari, di concerto con gli Uffici competenti  della DGSVA, di ulteriori misure di controllo ufficiale a tutela della salute pubblica. In  caso di interessamento del territorio europeo e di quello estero, il Punto di contatto del sistema di allerta comunitario del Ministero della Salute - DGSVA provvede: g)  Allo  scambio  rapido delle informazioni in qualita' di organo di collegamento con l'Unione Europea ed i Paesi terzi; h)  Alla  notifica  agli  altri  Punti  di  contatto  nazionali delle segnalazioni  di  allerta  relative a prodotti alimentari provenienti dai Paesi terzi.
 7. ELENCO CLIENTI Fermo  restando  quanto  previsto  dal  Reg.  178/2002  in materia di rintracciabilita',  l'efficacia  del Sistema di Allerta dipende dalla rapidita'  delle  comunicazioni,  quali  la  trasmissione dell'elenco clienti a tutti i soggetti interessati e dalla rapidita' con la quale l'impresa  attiva  la  procedura  di  comunicazione  e  di ritiro del prodotto dal commercio. Per una corretta e sollecita applicazione delle procedure previste in caso  di  riscontro  di  prodotti alimentari pericolosi per la salute pubblica,    e'    quindi   essenziale   disporre   della   rete   di commercializzazione  e  accertare  conseguentemente  la portata della movimentazione  (rete locale, regionale, nazionale, comunitaria, ecc. e quantitativo del prodotto) dell'allerta. La  rete  commerciale  deve  essere  acquisita  riportando  almeno  i seguenti elementi: a. ragione sociale della ditta destinataria; b.  indirizzo, completo di Comune e Provincia, della sede commerciale (telefono/fax, email se possibile); c. n. di lotto del prodotto non conforme e scadenza o TMC; d. quantitativo totale venduto, tipologia e numero delle confezioni; e. data di consegna e identificativi D.di T. La  trasmissione  dell'elenco  clienti,  di  norma,  dovra'  avvenire contestualmente all'attivazione del Sistema di Allerta, (per la quale e'  infatti previsto l'allegato A - "Attivazione sistema di allerta", corredato  dall'allegato B - "scheda di notifica" e dall'allegato C - "Elenco clienti"). Il  responsabile  della prima trasmissione dell'elenco clienti dovra' assicurarsi che le indicazioni siano complete e facilmente leggibili. In  caso  contrario, dovranno essere ritrascritte a cura del Servizio ASL interessato. Nel  caso  in cui l'elenco clienti sia costituito da un considerevole numero di voci dovra' essere, di norma, inviato per posta elettronica cosi' da consentire la rapidita' delle ulteriori trasmissioni. Resta  inteso  che  la  procedura  adottata per la trasmissione della prima rete di commercializzazione dovra' essere analogamente ripetuta nell'eventuale riscontro di ulteriori clienti. Nel caso in cui il Servizio della Regione Medico e/o Veterinario, non ricevesse  nei  tempi  stabiliti  le  informazioni necessarie per una ricerca  mirata  del  prodotto  alimentare,  disporra', ai fini della tutela   della   salute   pubblica,  altri  interventi  che  verranno individuati  a  seconda  della gravita' della situazione (per esempio ricerca  a  tappeto  del  prodotto  alimentare,  segnalazione tramite stampa, intervento dei NAS ecc.).
 8. VERIFICA DELLE PROCEDURE DI RITIRO
 DA PARTE DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE Ogni  qualvolta  la  ditta  interessata  provvede  al  ritiro  di  un prodotto, la ASL competente per territorio: trasmette  le  informazioni  inerenti la rete commerciale al Servizio Medico  e/o  Veterinario  della  Regione  o  della Provincia Autonoma secondo le procedure indicate precedentemente; verifica  che la ditta metta in atto tutte le procedure per il ritiro dal  commercio  del  prodotto  in modo rapido e completo. La verifica potra'  avvenire,  sulla base delle comunicazioni pervenute dalle ASL di destinazione. La  ASL  interessata  dalla  distribuzione  del  prodotto soggetto al ritiro ne verifica l'attuazione attraverso: ispezioni presso le ditte che risulta abbiano ricevuto la merce; acquisizione  della  copia  del  Documento  di  Trasporto relativo al ritiro effettuato dalla ditta interessata. Le  ASL  interessate  dalla  distribuzione  del  prodotto  in oggetto comunicano alla ASL ove ha sede lo stabilimento che sta procedendo al ritiro,   il   quantitativo  di  prodotto  per  il  quale  sia  stato documentato  il  ritiro  e  le  altre  informazioni  (lotti,  tipo di confezione ecc.) necessarie al fine delle verifiche. Ai  sensi dell'art. 36 del D.P.R. 327§/1980 i prodotti alimentari non ancora  ritirati,  devono  essere tenuti in locali o parti di locali, separati   da  quelli  di  conservazione  delle  sostanze  alimentari destinate  alla vendita o alla somministrazione; tali prodotti devono essere  contraddistinti  da  cartelli  indicanti  la  destinazione al ritiro da parte del fornitore. Va ricordato che l'art. 3 del D. Lgs 155/97 stabilisce che, qualora a seguito  dell'autocontrollo il responsabile dell'industria alimentare constati  che  i prodotti possano presentare un rischio immediato per la  salute,  provvede al ritiro dal commercio informando le autorita' competenti  sulla  natura  del  rischio  e  fornendo  le informazioni relative  al  ritiro degli stessi; il prodotto ritirato dal commercio deve   rimanere   sotto   la   sorveglianza   e   la  responsabilita' dell'autorita'   sanitaria  locale  fino  al  momento  in  cui,previa autorizzazione della stessa non venga distrutto o utilizzato per fini diversi  dal  consumo  umano  o  trattato  in  modo  da  garantire la sicurezza.  Le  spese  sono  a  carico  del  titolare  dell'industria alimentare.
 9. PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE Sugli   alimenti  oggetto  di  allerta  dovranno  essere  adottati  i provvedimenti ritenuti piu' adatti per tutelare la salute pubblica. In  linea  di  massima,  salvo  diverse valutazioni di volta in volta individuate, si dovra' procedere come segue: l'Autorita'  Sanitaria  dispone  ai  sensi  della  legge 283/62 e del D.P.R.  327/80  il  sequestro  del  prodotto  alimentare non conforme rinvenuto sul mercato; non  dovra'  essere  sottoposto  ad ulteriore campionamento lo stesso lotto  sul  quale e' stata riscontrata l'irregolarita', mentre verra' valutata  caso  per  caso  l'opportunita' di campionare lotti diversi dello stesso prodotto. Gli  alimenti  oggetto  di  allerta  devono  essere  mantenuti  sotto sequestro  o  comunque  ritirati  dal  commercio  fino  alla chiusura dell'allerta; qualora  gli alimenti abbiano un periodo di conservabilita' inferiore ai  tempi  ragionevolmente necessari a revocare le misure adottate in seguito   all'attivazione   dell'allerta,   le  ditte  devono  essere informate  sulla  possibilita' di sottoporre i prodotti a trattamenti che  prolunghino  la  conservazione  (es.  congelamento),  oppure  di inviarli  alla  trasformazione  per  la  successiva  conservazione  o direttamente  ad  uso  non  alimentare  o  alla distruzione, comunque previo assenso della ASL competente nonche' delle autorita' che hanno confermato  il  sequestro.  I  relativi  costi  sono  a  carico delle imprese. I Servizi del Dipartimento di Igiene e Prevenzione delle ASL dovranno comunicare  nel  piu'  breve  tempo  possibile al Servizio Medico e/o Veterinario   della  Regione  o  della  Provincia  Autonoma  tutti  i provvedimenti assunti e in particolare: 	 la quantita' di prodotto sequestrato, la quantita' di prodotto gia' commercializzato verso altre ditte, la   quantita'   di   prodotto   gia'   sottoposto   a   processo  di trasformazione, la  quantita'  di  prodotto  gia' commercializzato o somministrato al consumatore finale. Prodotti sottoposti a trasformazione Nel  caso in cui il prodotto non sia stato reperito tal quale perche' nel frattempo e' stato sottoposto ad un processo di trasformazione in grado  di inattivare o distruggere l'agente patogeno, il Responsabile del   Servizio   competente   ove   ha   sede   lo   stabilimento  di trasformazione,  procede all'analisi delle condizioni e dei parametri di  processo  in  modo da verificare, ricorrendo se del caso anche ad indagini  di  laboratorio,  se  il  prodotto trasformato possa ancora costituire un pericolo per la salute dei consumatori. Successivamente ne  comunica  le conclusioni al Servizio Medico e/o Veterinario della Regione  o  della  provincia  Autonoma,  specificando  se  i prodotti trasformati  non  costituiscono  piu'  pericolo  per  la  salute  dei consumatori  o  se  sia  necessario  attivare una nuova allerta per i prodotti  trasformati.  In  quest'ultimo  caso,  il  Responsabile del Servizio   competente   procedera'   secondo   le  indicazioni  sopra riportate.
 10. FLUSSO INFORMATIVO II  Sistema  di Allerta deve garantire la tempestivita' dello scambio di informazioni. In  attesa  dell'attivazione  di  un  apposito sistema di rete per la gestione  del  Sistema  di  Allerta,  dovranno  essere utilizzati gli strumenti  che garantiscono tale tempestivita' in modo rapido, chiaro e  leggibile. Si dovra' pertanto prediligere la comunicazione a mezzo e-mail con comunicazione di avvenuta ricezione, eventualmente seguita da invio a mezzo posta o fax. Ogni  Servizio  deve  avere a disposizione i dati relativi a tutte le strutture sanitarie interessate della propria ASL, dei Servizi Medici e/o  Veterinari dei Dipartimenti di Igiene e di Prevenzione delle ASL della regione, nonche' dei Servizi di riferimento del Servizio Medico e/o  Veterinario  della  Regione o della Provincia Autonoma, il quale provvede a raccogliere, diffondere e aggiornare i dati di cui sopra. Le  informazioni oggetto di Allerta vengono trasmesse dalle Regioni o dalle Province Autonoma al Ministero della Salute: - Direzione Generale della Sanita' Veterinaria e degli Alimenti - Ufficio V - Ufficio VI. Qualora   una   Regione   o   una   Provincia  Autonoma  non  preveda l'istituzione  del  proprio  "nodo  regionale"  per  la  gestione dei Sistemi  di  Allerta, la trasmissione al Ministero della Salute, come pure  alle  altre  Regioni  e  Province  Autonome  coinvolte,  verra' effettuata  direttamente  dalle  ASL.  In  tal  caso  la Regione o la Provincia  Autonoma  deve  preventivamente individuare e comunicare i punti  di  contatto relativi al proprio territorio. (tabella Punti di Contatto)
 11. CONCLUSIONE Il procedimento attivato a seguito di un'allerta si conclude quando: a) i prodotti oggetto dell'allerta siano stati ritirati dal commercio per essere distrutti, per essere destinati ad usi diversi dal consumo umano  o  per  essere  sottoposti a un processo di risanamento previa autorizzazione   del   Servizio  Medico  e/o  Veterinario  della  ASL competente; b) il prodotto in questione non sia stato rinvenuto; c)   i   risultati  di  ulteriori  accertamenti  abbiano  escluso  la sussistenza di un pericolo per la salute dei consumatori. Il  Responsabile dei Servizio Medico e/o Veterinario del Dipartimento di  Igiene  e  Prevenzione  di  ciascuna  ASL coinvolta nell'allerta, verifica le condizioni di cui ai punti a) , b) e c) nel territorio di competenza  e  chiude  il caso dandone notizia al Servizio Medico e/o Veterinario della Regione o della Provincia Autonoma, che provvedera' alla  comunicazione  alle  regioni  e  alle  Province  Autonome  e al ministero  della salute. La revoca del provvedimento di allerta viene disposta  ,  espletate  le  verifiche  del caso, dal Responsabile del Servizio Medico e/o Veterinario della ASL territorialmente competente per lo stabilimento di produzione o di scambio/importazione.
 |  |  |  | Allegati 
 ----> Vedere Allegati da pag. 42 a pag. 56 della G.U. <----
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