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| Gazzetta n. 9 del 12 gennaio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 30 dicembre 2005, n. 288 |  | Ratifica  ed  esecuzione  della  Convenzione  tra  il  Governo  della Repubblica  italiana  ed  il  Governo  della Repubblica del Congo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Brazzaville il 15 ottobre 2003. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga la seguente legge:
 
 Art. 1.
 Autorizzazione alla ratifica
 
 1. Il  Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione  tra  il  Governo della Repubblica italiana ed il Governo della  Repubblica  del  Congo  per  evitare  le doppie imposizioni in materia  di  imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Brazzaville il 15 ottobre 2003.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 
 1. Piena  ed  intera  esecuzione  e' data alla Convenzione di cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in  conformita'  a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.
 |  |  |  | Art. 3. Entrata in vigore
 
 1. La  presente  legge  entra  in  vigore  il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 30 dicembre 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,      Presidente     del
 Consiglio dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri
 
 Visto, Il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 5545):
 Presentato  dal Ministro degli affari esteri (Fini), il
 19 gennaio 2005.
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il 9 febbraio 2005 con pareri delle commissioni
 I, II, V, VI, X e XI.
 Esaminato  dalla  III commissione il 3 marzo 2005 ed il
 26 maggio 2005.
 Esaminato  in  aula  il  30 maggio  2005 e approvato il
 31 maggio 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 3474):
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente, l'8 giugno 2005 con pareri delle commissioni 1ª,
 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e 11ª.
 Esaminato  dalla  3ª commissione il 15 novembre 2005 ed
 il 13 dicembre 2005.
 Relazione  scritta presentata il 13 dicembre 2005 (atto
 n. 3474/A), relatore Sen. Pianetta.
 Esaminato in aula e approvato il 14 dicembre 2005.
 |  |  |  | CONVENZIONE TRA  IL  GOVERNO  DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA ED IL GOVERNO
 DELLA   REPUBBLICA   DEL   CONGO   PER  EVITARE  LE  DOPPIE
 IMPOSIZIONI  IN  MATERIA  DI  IMPOSTE  SUL  REDDITO  E  PER
 PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.
 
 Il Governo della Repubblica italiana
 ed
 Il Governo della Repubblica del Congo
 
 desiderosi  di  concludere  una  Convenzione per evitare le
 doppie  imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
 prevenire  le  evasioni  fiscali,  hanno  convenuto  quanto
 segue:
 Capitolo I
 CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
 Articolo 1
 SOGGETTI
 La  presente  Convenzione  si applica alle persone che sono
 residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
 Articolo 2
 IMPOSTE CONSIDERATE
 1.  La  presente  Convenzione  si  applica alle imposte sul
 reddito  prelevate per conto di uno degli Stati contraenti,
 qualunque sia il sistema di prelevamento.
 2.   Sono   considerate  imposte  sul  reddito  le  imposte
 prelevate   sul  reddito  complessivo  o  su  elementi  del
 reddito,   comprese   le   imposte  sugli  utili  derivanti
 dall'alienazione  di  beni  mobili  o  immobili, le imposte
 sull'ammontare  complessivo  dei  salari  corrisposti dalle
 imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in
 particolare:
 a) per quanto concerne il Congo:
 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (1'impot sur
 le revenu des personnes physiques);
 2)  1'imposta  sugli  utili delle societa' (1'impot sur les
 benefices des societes);
 3)  la  tassa speciale sulle societa' (la taxe speciale sur
 les societes);
 4)  la tassa forfetaria sui salari (la taxe forfaitaire sur
 les salaires);
 S) la tassa sul tirocinio (la taxe d'apprentissage)
 ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte
 (qui di seguito indicate quali "imposta congolese");
 b) per quanto concerne l'Italia:
 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
 ancorche'  riscosse  mediante  ritenuta alla fonte; (qui di
 seguito indicate quali "imposta italiana").
 4.  La  Convenzione  si  applichera'  anche alle imposte di
 natura  identica  o  analoga che verranno istituite dopo la
 data  della  firma della presente Convenzione in aggiunta o
 in  sostituzione  delle  imposte  esistenti.  Le  autorita'
 competenti  degli  Stati  contraenti  si  notificheranno le
 modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni
 fiscali.
 Capitolo II
 DEFINIZIONI
 Articolo 3
 DEFINIZIONI GENERALI
 1.  Ai  fini  della  presente  Convenzione,  a  meno che il
 contesto non richieda una diversa interpretazione:
 a)  il  termine  "Congo"  designa la Repubblica del Congo e
 comprende  il  mare territoriale e, oltre a questo, le zone
 sulle  quali  la  Repubblica  del Congo, in conformita' del
 diritto  internazionale,  esercita i propri diritti sovrani
 per  quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle
 risorse  naturali del fondo e del sottosuolo marini e delle
 acque sovrastanti;
 b)  il  termine  "Italia"  designa la Repubblica italiana e
 comprende  il mare territoriale nonche', oltre a questo, le
 zone  sulle  quali  l'Italia,  in  conformita' alla propria
 legislazione  ed  al  diritto  internazionale,  esercita  i
 propri diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e
 lo  sfruttamento  delle  risorse  naturali  dei fondo e del
 sottosuolo marini, nonche', delle acque sovrastanti;
 c)  le  espressioni "uno Stato contraente" e 'l'altro Stato
 contraente"  designano, come il contesto richiede, il Congo
 o l'Italia;
 d)  il  termine  "persona" comprende le persone fisiche, le
 societa' ed ogni altra associazione di persone;
 e)   il   termine   "societa'"  designa  qualsiasi  persona
 giuridica  o  qualsiasi  ente  che  e'  considerato persona
 giuridica ai fini dell'imposizione;
 f)  le  espressioni  "impresa  di  uno  Stato contraente" e
 "impresa    dell'altro    Stato    contraente"    designano
 rispettivamente  un'impresa  esercitata  da un residente di
 uno   Stato   contraente  e  un'impresa  esercitata  da  un
 residente dell'altro Stato contraente;
 g)    l'espressione   "traffico   internazionale"   designa
 qualsiasi  attivita'  di  trasporto effettuato per mezzo di
 una  nave  o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui
 sede  di  direzione  effettiva  e'  situata  in  uno  Stato
 contraente,  ad  eccezione  del  caso  in  cui  la  nave  o
 l'aeromobile  sia  utilizzato  esclusivamente tra localita'
 situate nell'altro Stato contraente;
 h) il termine "nazionali" designa:
 i)  le  persone  fisiche  che  hanno la nazionalita' di uno
 Stato contraente;
 ii)  le  persone  giuridiche,  le societa' di persone, e le
 associazioni  costituite  in conformita' della legislazione
 in vigore in uno Stato contraente;
 i) l'espressione "autorita' competente" designa:
 i) nel caso del Congo: il Ministero delle Finanze;
 ii) nel caso dell'Italia, il Ministero delle Finanze;
 2.  Per  1'appiicazione  della  Convenzione da parte di uno
 Stato  contraente, le espressioni ivi non definite hanno il
 significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di
 detto Stato contraente relativa. alle imposte oggetto della
 Convenzione,  a  meno  che  il  contesto  non  richieda una
 diversa interpretazione.
 Articolo 4
 RESIDENTI
 1.   Ai  fini  della  presente  Convenzione,  l'espressione
 "residente  di  uno  Stato contraente" designa ogni persona
 che,  in  virtu'  della legislazione di detto Stato, e' ivi
 assoggettata  ad imposta, a motivo del suo domicilio, della
 sua  residenza,  della  sede  della sua direzione o di ogni
 altro   criterio   di   natura   analoga.   Tuttavia,  tale
 espressione  non comprende le persone che sono assoggettate
 ad  imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse
 ricavano da fonti situate in detto Stato.
 2.  Quando,  in base alle disposizioni del paragrafo 1, una
 persona   fisica   e'   residente  di  entrambi  gli  Stati
 contraenti,  la  sua situazione e' determinata nel seguente
 modo:
 a)  detta  persona e' considerata residente dello Stato nel
 quale  ha  un'abitazione  permanente;  se  essa  dispone di
 un'abitazione   permanente   in   entrambi  gli  Stati,  e'
 considerata   residente   dello  Stato  nel  quale  le  sue
 relaziona personali ed economiche sono piu' strette (centro
 degli interessi vitali);
 b)  se  non  si'  puo' determinare lo Stato nel quale detta
 persona  ha  il  centro  dei suoi interessi vitali, o se la
 medesima  non  ha  un'abitazione permanente in alcuno degli
 Stati,  essa  e'  considerata  residente dello Stato in cui
 soggiorna abitualmente;
 c)  se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli
 Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi,
 essa  e'  considerata residente dello Stato del quale ha la
 nazionalita';
 d)  se  detta  persona  ha  la nazionalita' di entrambi gli
 Stati,  o  se  non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le
 autorita'  competenti  degli  Stati contraenti risolvono la
 questione di comune accordo.
 3.  Quando,  in base alle disposizioni del paragrafo 1, una
 persona  diversa  da  una  persona  fisica  e' residente di
 entrambi  gli  Stati  contraenti,  si  ritiene  che essa e'
 residente  dello  Stato  in  cui si trova la sede della sua
 direzione effettiva.
 Articolo 5
 STABILE ORGANIZZAZIONE
 1.   Ai  fini  della  presente  Convenzione,  l'espressione
 "stabile  organizzazione"  designa una sede fissa di affari
 in  cui  l'impresa  esercita  in  tutto  o  in parte la sua
 attivita'.
 2.  L'espressione  "stabile  organizzazione"  comprende  in
 particolare:
 a) una sede di direzione;
 b) una succursale;
 c) un ufficio;
 d) un'officina;
 e) un laboratorio;
 f)  una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava od
 ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
 h) un cantiere di costruzione o di montaggio e i servizi ad
 essi  direttamente  connessi la cui durata oltrepassa i sei
 mesi;
 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione"
 se:
 a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito,
 di   esposizione   o  di  consegna  di  merci  appartenenti
 all'impresa;
 b)  le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai
 soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
 c)  le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai
 soli   fini  della  trasformazione  da  parte  di  un'altra
 impresa;
 d)  una  sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di
 acquistare  merci  o  di  raccogliere  informazioni  per la
 impresa;
 e)  una  sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa,
 ai  soli  fini  di pubblicita', di fornire informazioni, di
 ricerche  scientifiche  o di attivita' analoghe che abbiano
 carattere preparatorio o ausiliario.
 4,.  Una  persona  che  agisce  in uno Stato contraente per
 conto  di  un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa
 da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al
 paragrafo  5  - e' considerata "stabile organizzazione" nel
 primo  Stato  se  dispone  nello Stato stesso di poteri che
 esercita  abitualmente  e  che  le permettono di concludere
 contratti  a  nome  dell'impresa,  salvo  il  caso  in  cui
 l'attivita'  di  detta persona sia limitata all'acquisto di
 merci per l'impresa.
 5.  Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente
 ha  una  stabile organizzazione nell'altro Stato contraente
 per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita'
 per  mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o
 di   ogni  altro  intermediario  che  goda  di  uno  status
 indipendente,  a  condizione  che  dette  persone  agiscano
 nell'ambita della loro ordinaria attivita'.
 6.  Il  fatto  che  una  societa'.  residente  di uno Stato
 contraente  controlli  o  sia  controllata  da una societa'
 residente  dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua
 attivita'  in  questo  altro  Stato  (sia  per mezzo di una
 stabile  organizzazione  oppure  no) non costituisce di per
 se'  motivo  sufficiente  per far considerare una qualsiasi
 delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
 Capitolo III
 IMPOSIZIONE DEI REDDITI
 Articolo 6
 REDDITI IMMOBILIARI
 1.  I  redditi  che  un  residente  di uno Stato contraente
 ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita'
 agricole  o  forestali) situati nell'altro Stato contraente
 sono imponibili in detto altro Stato.
 2.  L'espressione  "beni immobili" ha il significato che ad
 essa   e'   attribuito   dalla   legislazione  dello  Stato
 contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione
 comprende  in  ogni  caso  gli accessori, le scorte morte o
 vive  delle imprese agricole e forestali, nonche' i diritti
 ai  quali  si applicano le disposizioni del diritto privato
 riguardanti   la   proprieta'   fondiaria.  Si  considerano
 altresi'  "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i
 diritti  relativi  a  pagamenti  variabili  o  fissi per lo
 sfruttamento   o   Ia  concessione  dello  sfruttamento  di
 giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le
 navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni
 immobili.
 3.  Le disposizioni del paragrafo I si applicano ai redditi
 derivanti  dalla  utilizzazione  diretta, dalla locazione o
 dall'affitto o da ogni altra forma di utilizzazione di beni
 immobili.
 4.  Le  disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche
 ai  redditi  derivanti  dai  beni  immobili  di  un'impresa
 nonche'   ai  redditi  dei  beni  immobili  utilizzati  per
 l'esercizio di una professione indipendente.
 Articolo 7
 UTILI DELLE IMPRESE
 1.  Gli  utili  di  un'impresa di uno Stato contraente sono
 imponibili  soltanto  in  detto Stato, a meno che l'impresa
 non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per
 mezzo   di  una  stabile  organizzazione  ivi  situata.  Se
 l'impresa  svolge  in  tal modo la sua attivita', gli utili
 dell'impresa  sono  imponibili nell'altro Stato ma soltanto
 nella  misura  in  cui  detti  utili sono attribuibili alla
 stabile organizzazione.
 2.  Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua
 attivita'  nell'altro  Stato  contraente  per  mezzo di una
 stabile  organizzazione  ivi  situata,  in  ciascuno  Stato
 contraente  vanno attribuiti a detta stabile organizzazione
 gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti
 se  si  fosse  trattato  di  un'impresa  distinta svolgente
 attivita'  identiche  o  analoghe in condizioni identiche o
 analoghe  e  in piena indipendenza dall'impresa di cui essa
 costituisce una stabile organizzazione.
 3.   Nella   determinazione  degli  utili  di  una  stabile
 organizzazione,   sono   ammesse   in  deduzione  le  spese
 sostenute  per  gli  scopi  perseguiti dalla stessa stabile
 organizzazione.  Una quota delle spese di direzione e delle
 spese  generali  di amministrazione della sede dell'impresa
 e'    imputata   ai   risultati   delle   diverse   stabili
 organizzazioni in proporzione al volume d'affari realizzato
 da ciascuna di esse.
 a.  Qualora  uno  degli Stati contraenti segua la prassi di
 determinare   gli   utili  da  attribuire  ad  una  stabile
 organizzazione  in  base al riparto degli utili complessivi
 dell'impresa  fra le diverse parti di essa, le disposizioni
 del  paragrafo  2  del  presente articolo non impediscono a
 detto  Stato contraente di determinare gli utili imponibili
 secondo  la  ripartizione  in  uso;  tuttavia, il metodo di
 riparto  adottato  dovra'  essere  tale  che  il  risultato
 ottenuto  sia  conforme  ai principi contenuti nel presente
 articolo.
 5.  Nessun  utile  puo'  essere  attribuito  ad una stabile
 organizzazione  per  il  solo  fatto che essa ha acquistato
 merci per l'impresa.
 6.  Per  l'applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili
 da  attribuire alla stabile organizzazione sono determinati
 annualmente  con  lo stesso metodo, a meno che non esistano
 validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
 7.   Quando  gli  utili  comprendono  elementi  di  reddito
 considerati  separatamente in altri articoli della presente
 Convenzione,  le  disposizioni di tali articoli non vengono
 modificate da quelle del presente articolo.
 Articolo 8
 NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
 1.   Gli   utili   derivanti  dall'esercizio,  in  traffico
 internazionale,  di  navi  o  di aeromobili sono imponibili
 soltanto  nello  Stato contraente in cui e' situata la sede
 della direzione effettiva dell'impresa.
 2.  Se  la sede della direzione effettiva di una impresa di
 navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta
 sede  si considera situata nello Stato contraente in cui si
 trova  il  porto di immatricolazione della nave, oppure, in
 mancanza  di  un  porto  di  immatricolazione,  nello Stato
 contraente di cui e' residente l'esercente la nave.
 3.  Le  disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti
 agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune
 (pool),  a  un  esercizio  in  comune  o  ad  un  organismo
 internazionale di esercizio.
 Articolo 9
 IMPRESE ASSOCIATE I.
 Allorche'
 a)   un'impresa   di   uno   Stato   contraente   partecipa
 direttamente  o indirettamente alla direzione, al controllo
 o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
 b)   le   medesime   persone   partecipano  direttamente  o
 indirettamente  alla  direzione, al controllo o al capitale
 di  un'impresa  di  uno  Stato  contraente  e di un'impresa
 dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso,
 le   due   imprese,  nelle  loro  relazioni  commerciali  o
 finanziarie,  sono  vincolate  da  condizioni  convenute  o
 imposte,  diverse  da  quelle che sarebbero state convenute
 tra  imprese  indipendenti,  gli  utili che, in mancanza di
 tali  condizioni,  sarebbero  stati realizzati da una delle
 imprese,  ma  che  a  causa di dette condizioni non lo sona
 stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa
 e tassati in conseguenza.
 Articolo 10
 DIVIDENDI
 1.  I  dividendi  pagati  da  una societa' residente di uno
 Stato   contraente   ad   un   residente  dell'altro  Stato
 contraente sono imponibili in detto altro Stato.
 2.  Tuttavia,  tali  dividendi  sono imponibili anche nello
 Stato  contraente di cui la societa' che paga - i dividendi
 e'  residente ed in conformita' della legislazione di detto
 Stato,  ma,  se la persona che percepisce i dividendi ne e'
 l'effettivo  beneficiario,  l'imposta  cosi'  applicata non
 puo' eccedere:
 a)  l'8  per cento dell'ammontare Iordo dei dividendi se il
 beneficiario  effettivo  e'  una  societa'  (diversa da una
 societa' di persone) che possiede direttamente almeno il 10
 per cento del capitale della societa' che paga i dividendi;
 b)  il  15  per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in
 tutti gli altri casi.
 Le  autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno
 di  comune  accordo  le  modalita'  di applicazione di tale
 limitazione.
 Il  presente  paragrafo  non  riguarda  l'imposizione della
 societa'  per  gli  utili  con  i quali sono stati pagati i
 dividendi.
 3.  Ai  fini  dei  presente articolo il termine "dividendi"
 designa  i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti
 di  godimento,  da quote minerarie, da quote di fondatore o
 da  altre  quote di partecipazione agli utili, ad eccezione
 dei  crediti,  nonche'  i  redditi  di  altre quote sociali
 assimilabili   ai   redditi   delle   azioni   secondo   la
 legislazione  fiscale  dello  Stato  di cui e' residente la
 societa' distributrice.
 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel
 caso  in  cui  il  beneficiario  effettivo  dei  dividendi,
 residente  di  uno  Stato  contraente,  eserciti nell'altro
 Stato  contraente, di cui e' residente la societa' che paga
 i  dividendi,  un'attivita'  industriale  o commerciale per
 mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una
 professione   indipendente  mediante  una  base  fissa  ivi
 situata,  e  la partecipazione generatrice dei dividendi si
 ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi
 sono  imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
 propria legislazione.
 5.  Qualora  una societa' residente di uno Stato contraente
 ricavi  utili  o redditi dall'altro Stato contraente, detto
 altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi
 pagati  dalla  societa',  a  meno  che tali dividendi siano
 pagati  ad  un  residente  di  detto  altro  Stato o che la
 partecipazione  generatrice  dei  dividendi  si  ricolleghi
 effettivamente  ad  una stabile organizzazione o a una base
 fissa  situate  in  detto altro Stato, ne' prelevare alcuna
 imposta,   a   titolo   di   imposizione  degli  utili  non
 distribuiti,  sugli  utili  non distribuiti della societa',
 anche  se  i  dividendi  pagati o gli utili non distribuiti
 costituiscono   in   tutto  o  in  parte  utili  o  redditi
 realizzati in detto altro Stato.
 6.  Nonostante le disposizioni dei paragrafo 5, qualora una
 societa'  residente  di uno Stato eserciti nell'altro Stato
 un'attivita'   industriale  o  commerciale  attraverso  una
 stabile  organizzazione  ivi  situata,  gli utili di questa
 stabile organizzazione possono, dopo aver versato l'imposta
 sugli   utili   di  detta  stabile  organizzazione,  essere
 soggetti,  in  conformita'  con  la  legislazione di questo
 altro  Stato,  ad  un'imposta  la  cui  aliquota  non  puo'
 eccedere il 10 per cento (10%).
 Articolo 11
 INTERESSI
 1.  Gli  interessi  provenienti  da  uno Stato contraente e
 pagati  ad  un residente dell'altro Stato contraente che ne
 e'  l'effettivo  beneficiario  sono  imponibili soltanto in
 detto altro Stato.
 2.  Ai  fini  dei  presente articolo il termine "interessi"
 designa  i  redditi  dei  titoli del debito pubblico, delle
 obbligazioni  di  prestiti  garantiti  o  non  da ipoteca e
 portanti  o  meno una clausola di partecipazione agli utili
 del  debitore,  e  dei crediti di qualsiasi natura, nonche'
 ogni  altro  provento assimilabile ai redditi di somme date
 in  prestito  in base alla legislazione fiscale dello Stato
 da cui i redditi provengono.
 3.  Le  disposizioni  del paragrafo 1 non si applicano' nel
 caso  in  cui  il  beneficiario  effettivo degli interessi,
 residente  di  uno  Stato  contraente,  eserciti nell'altro
 Stato   contraente  dal  quale  provengono  gli  interessi,
 un'attivita'  industriale  o  commerciale  per mezzo di una
 stabile  organizzazione ivi situata; oppure una professione
 indipendente  mediante  una  base  fissa ivi situata, ed il
 credito    generatore   degli   interessi   si   ricolleghi
 effettivamente  ad  esse.  In  tal caso, gli interessi sono
 imponibili  in  detto  Stato  contraente secondo la propria
 legislazione.
 4.  Se,  in  conseguenza di particolari relazioni esistenti
 tra  il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno
 di  essi  e  terze  persone,  l'ammontare  degli interessi,
 tenuto  conto  del credito per il quale sono pagati, eccede
 quello  che  sarebbe  stato  convenuto tra il debitore e il
 beneficiario  effettivo  in assenza di simili relazioni, le
 disposizioni  del presente articolo si applicano soltanto a
 quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei
 pagamenti  e'  imponibile in conformita' della legislazione
 di  ciascuno  Stato  contraente  e tenuto conto delle altre
 disposizioni della presente Convenzione.
 Articolo 12
 CANONI
 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad
 un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in
 detto altro Stato.
 2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato
 contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla
 legislazione   di   detto  Stato,  ma  se  la  persona  che
 percepisce   i   canoni  ne  e'  l'effettivo  beneficiario,
 l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento
 deil'ammontare lordo dei canoni.
 Le  autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno
 di  comune  accordo  le  modalita'  di applicazione di tale
 limitazione.
 3.  Ai  fini  del  presente  articolo  il  termine "canoni"
 designa  i  compensi  di  qualsiasi  natura corrisposti per
 l'uso  o  la  concessione in uso, di un diritto d'autore su
 opere  letterarie,  artistiche o scientifiche, di software,
 di pellicole cinematografiche e di ogni altra registrazione
 di  suoni  o immagini, di brevetti, marchi di fabbrica o di
 commercio,  disegni o modelli, progetti, formule o processi
 segreti,  nonche',  per  l'uso  o  la concessione in uso di
 attrezzature  industriali, commerciali o scientifiche o per
 informazioni    concernenti    esperienze    di   carattere
 industriale, commerciale o scientifico.
 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel
 caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente
 di   uno   Stato   contraente,  eserciti  nell'altro  Stato
 contraente  dal  quale  provengono  i  canoni, un'attivita'
 industriale   o   commerciale  per  mezzo  di  una  stabile
 organizzazione   ivi   situata,   oppure   una  professione
 indipendente  mediante  una  base  fissa ivi situata, ed il
 diritto  o  il  bene  generatore dei canoni si ricolleghino
 effettivamente   ad  esse.  In  tal  caso,  i  canoni  sono
 imponibili  in  detto  altro  Stato  contraente  secondo la
 propria legislazione.
 5.  I  canoni  si  considerano  provenienti  da  uno  Stato
 contraente  quando  il debitore e' lo Stato stesso, una sua
 suddivisione  politica o amministrativa, un suo ente locale
 o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore
 dei   canoni,   sia  esso  residente  o  no  di  uno  Stato
 contraente,   ha   in  uno  Stato  contraente  una  stabile
 organizzazione  o  una  base fissa per le cui necessita' e'
 stato  contratto  il  debito che da' luogo al pagamento dei
 canoni,   e   tali  canoni  sono  a  carico  della  stabile
 organizzazione  o  della  base  fissa,  i  canoni stessi si
 considerano  provenienti  dallo  Stato contraente in cui e'
 situata la stabile organizzazione o la base fissa.
 6.  Se,  in  conseguenza di particolari relazioni esistenti
 tra  il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno
 di  essi  e  terze  persone, l'ammontare dei canoni, tenuto
 conto  della  prestazione  per la quale sono pagati, eccede
 quello   che   sarebbe   stato  convenuto  tra  debitore  e
 beneficiario  effettivo  in assenza di simili relazioni, le
 disposizioni  del presente articolo si applicano soltanto a
 quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei
 pagamenti  e'  imponibile in conformita' della legislazione
 di  ciascuno  Stato  contraente  e tenuto conto delle altre
 disposizioni della presente Convenzione.
 Articolo 13
 UTILI DI CAPITALE
 1.  Gli  utili  che  un  residente  di uno Stato contraente
 deriva   dall'alienazione   di   beni   immobili   di   cui
 all'articolo  6 e situati nell'altro Stato contraente, sono
 imponibili in detto altro Stato.
 2.  Gli  utili  derivanti  dall'alienazione  di beni mobili
 facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che
 un'impresa  di  uno  Stato  contraente  ha nell'altro Stato
 contraente,  ovvero di beni mobili appartenenti ad una base
 fissa  di  cui dispone un residente di uno Stato contraente
 nell'altro   Stato   contraente   per  l'esercizio  di  una
 professione  indipendente,  compresi  gli utili provenienti
 dall'alienazione  di  detta stabile organizzazione (da sola
 od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono
 imponibili in detto altro Stato.
 3.  Gli  utili  derivanti  dall'alienazione  di  navi  o di
 aeromobili  impiegati  in traffico internazionale o di beni
 mobili  adibiti  all'esercizio  di dette navi od aeromobili
 sono  imponibili  soltanto nello Stato contraente in cui e'
 situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
 4.  Gli  utili  derivanti  dall'alienazione  di  azioni del
 capitale  azionario  di  una  societa' il cui patrimonio e'
 costituito  essenzialmente  da beni immobili situati in uno
 Stato contraente sono imponibili in detto Stato.
 5.  Gli  utili derivanti dall'alienazione di azioni diverse
 da quelle menzionate al paragrafo 4 e che rappresentano una
 partecipazione  di  almeno  il 25 per cento in una societa'
 residente  di uno Stato contraente sono imponibili in detto
 Stato.
 6.  Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene
 diverso  da  quelli menzionati ai paragrafi precedenti sono
 imponibili   soltanto   nello   Stato   contraente  di  cui
 l'alienante e' residente.
 Articolo 14
 PROFESSIONI INDIPENDENTI
 1.  1  redditi  che  un  residente  di uno Stato contraente
 ritrae dall'esercizio di' una libera professione o da altre
 attivita'   di   carattere   indipendente  sono  imponibili
 soltanto  in  detto  Stato,  a  meno  che  il residente non
 disponga  abitualmente  nell'altro  Stato contraente di una
 base  fissa  per  l'esercizio  delle sue attivita'. Se egli
 dispone  di  tale  base  fissa,  i  redditi sono imponibili
 nell'altro  Stato  contraente ma unicamente nella misura in
 cui sono imputabili a detta base fissa.
 2.   L'espressione   "libera   professione"   comprende  in
 particolare   le   attivita'   indipendenti   di  carattere
 scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
 nonche'  le  attivita'  indipendenti  dei medici, avvocati,
 ingegneri, architetti, dentisti, contabili.
 Articolo 15
 LAVORO SUBORDINATO
 1.  Fatte salve le disposizioni degli articoli 16; 18, 19 e
 21,  i  salari,  gli  stipendi  e  le  altre  remunerazioni
 analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in
 corrispettivo  di  un'attivita'  dipendente sono imponibili
 soltanto  in  detto  Stato,  a  meno che tale attivita' non
 venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e'
 quivi  svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono
 imponibili in questo altro Stato.
 2.   Nonostante   le   disposizioni  del  paragrafo  1,  le
 remunerazioni  che  un  residente  di  uno Stato contraente
 riceve  in corrispettivo di un'attivita' dipendente. svolta
 nell'altro  Stato  contraente  sono imponibili soltanto nel
 primo Stato se:
 a)  il  beneficiario  soggiorna  nell'altro  Stato  per  un
 periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni
 nel corsa dell'anno fiscale considerato, e
 b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore
 di lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e
 e)  l'onere  delle  remunerazioni  non  e' sostenuto da una
 stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di
 lavoro ha nell'altro Stato.
 3.  Nonostante  le  disposizioni  precedenti  del  presente
 articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un
 lavoro  subordinato  svolto a bordo di navi o di aeromobili
 impiegati  in traffico internazionale sono imponibili nello
 Stato  contraente  nel  quale  e'  situata  la  sede  della
 direzione effettiva dell'impresa.
 Articolo 16
 REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA'
 I  compensi,  i gettoni di presenza e le altre retribuzioni
 analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in
 qualita'  di  membro del consiglio di amministrazione o del
 collegio  sindacale  di  una  societa' residente dell'altro
 Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
 Articolo 17
 ARTISTI E SPORTIVI
 1.  Nonostante  le  disposizioni  degli articoli 14 e 15, i
 redditi  che  un  residente  di uno Stato contraente ritrae
 dalle  sue  prestazioni  personali  svolte nell'altro Stato
 contraente  in  qualita' di artista dello spettacolo, quale
 un artista di teatro, del cinema, della musica, della radio
 o  della  televisione, nonche' di sportivo, sono imponibili
 in detto altro Stato.
 2.  Quando  i  redditi  derivanti  da prestazioni personali
 esercitate   da  un  artista  dello  spettacolo  o  da  uno
 sportivo, in tale qualita', sono attribuiti non all'artista
 o  allo  sport  ivo medesimi bensi' ad una persona diversa,
 detti redditi sono imponibili nello Stato contraente in cui
 :vengono   svolte   le  prestazioni  dell'artista  o  detto
 sportivo, nonostante Ie disposizioni degli articoli 7, 14 e
 15.
 3.   Nonostante   le   disposizioni  del  paragrafo  1,  le
 remunerazioni o i redditi, nonche' gli stipendi, i salari e
 gli  altri redditi analoghi che un artista dello spettacolo
 o   uno  sportivo  residenti  di  uno  Stato  ritrae  dalle
 prestazioni  personali esercitate nell'altro Stato, in tale
 qualita',  sono  imponibili soltanto nel primo Stato quando
 tali   prestazioni   esercitate   nell'altro   Stato   sono
 finanziate  con fondi pubblici del primo Stato, o delle sue
 suddivisioni  politiche  o  amministrative, o dei suoi enti
 locali.
 4.  Nonostante  le  disposizioni  del paragrafo 2, quando i
 redditi derivanti da prestazioni personali esercitate da un
 artista  dello  spettacolo  o  da  uno  sportivo,  in  tale
 qualita',  in  uno  Stato sono attribuiti non all'artista o
 allo sportivo medesimi bensi' ad una persona diversa, detti
 redditi  sono  imponibili  soltanto nell'altro Stato quando
 tale  persona  e'  finanziata  con fondi pubblici di questo
 altro   Stato,   o  di  una  sua  suddivisione  politica  o
 amministrativa  o  da  un  suo  ente  locale, nonostante le
 disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
 Articolo 18
 PENSIONI
 1.   Fatte   salve   le   disposizioni   del   paragrafo  2
 dell'articolo  19,  le  pensioni  e  le altre remunerazioni
 analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in
 relazione  ad  un cessato impiego, sono imponibili soltanto
 in questo Stato.
 2.  Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni
 e  le altre somme pagate in applicazione della legislazione
 in   materia  di  previdenza  sociale  di  uno  Stato  sono
 imponibili  soltanto  in questo Stato, a condizione che non
 derivino da contributi.
 3.   Se  un  residente  di  uno  Stato  contraente  diviene
 residente dell'altro Stato contraente, le somme ricevute da
 detto  residente  all'atto della cessazione del rapporto di
 lavoro  nel  primo  Stato come indennita' di liquidazione o
 remunerazione   forfettaria  di  natura  equivalente,  sono
 imponibili    soltanto    nel   primo   Stato   contraente.
 L'espressione  "indennita'  di liquidazione o di cessazione
 delle  funzioni"  comprende i pagamenti effettuati all'atto
 della cessazione delle funzioni o del rapporto di lavoro di
 una persona fisica.
 Articolo 19
 FUNZIONI PUBBLICHE
 1.  a)  Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da
 uno  Stato  contraente o da una sua suddivisione politica o
 amministrativa  o  da  un  suo  ente  locale  a una persona
 fisica,  in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a
 detta  suddivisione  od  ente,  sono imponibili soltanto in
 detto Stato.
 b)  Tuttavia,  tali  remunerazioni sono imponibili soltanto
 nell'altro  Stato  contraente  se i servizi vengono resi in
 questo  Stato e la persona fisica e' un residente di questo
 Stato che:
 i)  ha  la  nazionalita'  di  questo  Stato, senza avere la
 nazionalita' dell'altro Stato, o
 ii)  senza  avere  la nazionalita' dell'altro Stato, era un
 residente del primo Stato prima di rendervi i servizi.
 2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, o da
 una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo
 ente  locale,  o  direttamente  o  mediante prelevamento da
 fondi   da  essi  costituiti,  ad  una  persona  fisica  in
 corrispettivo  di  servizi  resi  a  detto Stato, o a detta
 suddivisione  od  ente,  sono imponibili soltanto in questo
 Stato.
 b)   Tuttavia,   tali  pensioni  sono  imponibili  soltanto
 nell'altro  Stato  contraente  se  il  beneficiario  e'  un
 residente  di  questo  Stato  e ne ha la nazionalita' senza
 avere  la  nazionalita'  dello  Stato  da  cui  derivano le
 pensioni.
 3.  Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano
 alle  remunerazioni  e  pensioni pagate in corrispettivo di
 servizi  resi  nell'ambito  di  una attivita' industriale o
 commerciale  esercitata da uno degli Stati contraenti, o da
 una  sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo
 ente locale.
 Articolo 20
 PROFESSORI E INSEGNANTI
 Un   professore   od   un  insegnante  il  quale  soggiorni
 temporaneamente in uno Stato contraente, per un periodo non
 superiore  ai  due  anni,  allo  scopo  di  insegnare  o di
 effettuare   ricerche  presso  una  universita',  collegio,
 scuola  od  altro  istituto  di istruzione, e che e', o era
 immediatamente   prima   di   tale   soggiorno,   residente
 dell'altro  Stato  contraente  non  e'  imponibile in detto
 primo  Stato  contraente  per  le  remunerazioni  derivanti
 dall'attivita' di insegnamento o di ricerca.
 Articolo 21
 STUDENTI
 I.  Le somme che uno studente o un apprendista il quale e',
 o   era  immediatamente  prima  di  recarsi  in  uno  Stato
 contraente,  residente  dell'altro  Stato  contraente e che
 soggiorna  nel  primo  Stato  contraente  al  solo scopo di
 compiervi   i   suoi   studi  o  di  attendere  la  propria
 formazione,    riceve   per   sopperire   alle   spese   di
 mantenimento,   d'istruzione  o  di  formazione,  non  sono
 imponibili  in  detto  Stato,  a  condizione che tali somme
 provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
 2.  Nonostante  le  disposizioni degli articoli 14 e 15, le
 remunerazioni  che  uno  studente o un apprendista il quale
 e',  o  era  immediatamente  prima  di recarsi in uno Stato
 contraente,  residente dell'altro Stato e che soggiorna nel
 primo  Stato  contraente  al solo scopo di compiervi i suoi
 studi  o  di  attendere  la  propria  formazione, riceve in
 corrispettivo   di  servizi  resi  nel  primo  Stato,  sono
 imponibili  soltanto nel primo Stato, a condizione che tali
 servizi   siano   collegati   ai  suoi  studi  o  alla  sua
 formazione,  o  che  la  remunerazione  di tali servizi sia
 necessaria  per  integrare le risorse di cui dispone per il
 suo mantenimento.
 3.  I vantaggi previsti dal presente articolo sono concessi
 soltanto   per   il  periodo  di  tempo  ragionevolmente  o
 normalmente  necessaria  per  terminare  l'istruzione  o la
 formazione  professionale.  Tuttavia,  in  nessun  caso una
 persona puo' usufruire dei suddetti vantaggi per un periodo
 di tempo superiore ai cinque anni consecutivi.
 Articolo 22
 ALTRI REDDITI
 1.  Gli  elementi  di  reddito di un residente di uno Stato
 contraente,  qualunque  ne sia la provenienza, che non sono
 stati  trattati  negli  articoli  precedenti della presente
 Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.
 2.  La  disposizioni  del  paragrafo  1 non si applicano ai
 redditi  diversi  da  quelli  derivanti  da  beni  immobili
 definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il
 beneficiario  di  tali  redditi,  residente  di  uno  Stato
 contraente,    eserciti    neIl'altro    Stato   contraente
 un'attivita'  industriale  o  commerciale  per mezzo di una
 stabile  organizzazione ivi situata, oppure una professione
 indipendente  mediante  una  base  fissa ivi situata, ed il
 diritto  od  il  bene  generatore del reddito si ricolleghi
 effettivamente ad esse. In tal caso gli elementi di reddito
 sono  imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
 propria legislazione.
 Capitolo IV
 METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE
 Articolo 23
 DISPOSIZIONI PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE
 1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in
 conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo.
 2. Nel caso del Congo:
 i   redditi   provenienti   dall'Italia  ed  imponibili  in
 conformita'  alle  disposizioni della presente Convenzione,
 sono  imponibili  anche in Congo quando sono destinati a un
 residente  del  Congo; l'imposta italiana non e' deducibile
 per  il  calcolo  del  reddito  imponibile  in Congo, ma i1
 beneficiario  ha  diritto a un credito d'imposta imputabile
 sull'imposta  congolese  nella  cui base sono compresi tali
 redditi.
 Tale credito d'imposta e' pari a:
 per  i  redditi di cui agli articoli 10 e 12, all'ammontare
 dell'imposta congolese corrispondente a tali redditi;
 •  per  tutti gli altri redditi, all'ammontare dell'imposta
 congolese  corrispondente.  Tale  disposizione  si  applica
 altresi  alle remunerazioni di cui all'articolo 19, qualora
 il beneficiario sia un residente del Congo
 3. Nel caso dell'Italia:
 Se  un residente dell'Italia ritrae elementi di reddito che
 sono  imponibili  in  Congo,  l'Italia,  nel  calcolare  le
 proprie  imposte  sul  reddito  di cui all'articolo 2 della
 presente  Convenzione, puo' includere nella base imponibile
 di  tali  imposte  detti  elementi  di  reddito, a meno che
 espresse   disposizioni   della  presente  Convenzione  non
 stabiliscano diversamente. .
 In  tal  caso,  l'Italia  deve detrarre dalle imposte cosi'
 calcolate   l'imposta  sui  redditi  pagata  in  Congo,  ma
 l'ammontare  della detrazione non puo' eccedere la quota di
 imposta italiana imputabile ai predetti elementi di reddito
 nella   proporzione  in  cui  gli  stessi  concorrono  alla
 formazione del reddito complessivo.
 Tuttavia, nessuna detrazione sara' accordata ove l'elemento
 di  reddito  venga  assoggettato  in  Italia ad imposizione
 mediante  ritenuta  a  titolo  di  imposta su richiesta del
 beneficiario   del   reddito   in  base  alla  legislazione
 italiana.
 Capitolo V
 DISPOSIZIONI PARTICOLARI
 Articolo 24
 NON DISCRIMINAZIONE
 1.   I   nazionali   di   uno  Stato  contraente  non  sono
 assoggettati   nell'altro   Stato   contraente   ad  alcuna
 imposizione  od  obbligo  ad  essa relativo, diversi o piu'
 onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i
 nazionali  di detto altro Stato che si trovino nella stessa
 situazione.  La  presente  disposizione si applica altresi,
 nonostante  le  disposizioni  dell'articolo 1, alle persone
 che  non  sono  residenti  di  uno  o di entrambi gli Stati
 contraenti.
 2.  L'imposizione  di  una  stabile  organizzazione che una
 impresa   di  uno  Stato  contraente  ha  nell'altro  Stato
 contraente  non  puo'  essere  in  questo  altro Stato meno
 favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto
 altro Stato che svolgono la medesima attivita'. La presente
 disposizione  non  puo'  essere  interpretata nel senso che
 faccia  obbligo  ad  uno  Stato  contraente di accordare ai
 residenti   dell'altro   Stato   contraente   le  deduzioni
 personali,  le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso
 accorda   ai   propri  residenti  in  relazione  alla  loro
 situazione o ai loro carichi di famiglia.
 3.    Fatta   salva   l'applicazione   delle   disposizioni
 dell'articolo  9,  del  paragrafo  4 dell'articolo 11 o del
 paragrafo  6  dell'articolo  12, gli interessi, i canoni ed
 altre  spese  pagati da una impresa di uno Stato contraente
 ad   un   residente   dell'altro   Stato   contraente  sono
 deducibili,   ai  fini  della  determinazione  degli  utili
 imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui
 sarebbero  deducibili se fossero pagati ad un residente del
 primo Stato.
 4.  Le  imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e'
 in   tutto  o  in  parte,  direttamente  o  indirettamente,
 posseduto  o controllato da uno o piu' residenti dell'altro
 Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad,
 alcuna  imposizione  od obbligo ad essa relativo, diversi o
 piu'   onerosi   di  quelli  cui  sono  o  potranno  essere
 assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo
 Stato.
 5.  Le  disposizioni  del  presente  articolo si applicano,
 nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di
 ogni genere e denominazione.
 Articolo 25
 PROCEDURA AMICHEVOLE
 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno
 o   da   entrambi   gli   Stati   contraenti  comportano  o
 comporteranno  per  essa  un'imposizione  non conforme alle
 disposizioni   delta   presente   Convenzione,  essa  puo',
 indipendentemente  dai  ricorsi previsti dalla legislazione
 nazionale  di  detti  Stati,  sottoporre  il  proprio  caso
 all'autorita'  competente  dello Stato contraente di cui e'
 residente,  o,  se  il  suo  caso  ricade  nel  paragrafo I
 dell'articolo  24,  a  quella dello Stato contraente di cui
 possiede  la  nazionalita'.  Il caso deve essere sottoposto
 entro i due anni che seguono la prima notifica della misura
 che  comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni
 della Convenzione.
 2.  L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato
 e  se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente
 soluzione,  fara'  del  suo meglio per regolare il caso per
 via  di  amichevole composizione con l'autorita' competente
 dell'altro   Stato  contraente,  al  fine  di  evitare  una
 tassazione  non  conforme alla Convenzione. L'accordo sara'
 applicato   quali   che  siano  i  termini  previsti  dalle
 legislazioni nazionali degli stati contraenti.
 3.  Le  autorita' competenti degli Stati contraenti faranno
 del  loro  meglio  per  risolvere  per  via  di  amichevole
 composizione    le   difficolta'   o   i   dubbi   inerenti
 all'interpretazione  o  all'applicazione della Convenzione.
 Esse  potranno altresi' consultarsi al fine di eliminare la
 doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
 4.  Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno
 comunicare  direttamente tra loro al fine di giungere ad un
 accordo,  cosi'  come  indicato  nei  paragrafi precedenti.
 Qualora  sembri  che  scambi  di  opinioni  verbali possano
 facilitare  tale  accordo,  tali scambi di opinioni possono
 aver   luogo  in  seno  ad  una  Commissione  composta  dai
 rappresentanti   delle  autorita'  competenti  degli  Stati
 contraenti.
 5.  Nei  casi  previsti  dai  paragrafi  precedenti,  se le
 autorita'  competenti degli Stati contraenti non giungono a
 un  accordo  che elimini la doppia imposizione nei due anni
 successivi  a  partire  dal  giorno in cui il caso e' stato
 sottoposto  per la prima volta ad una di esse, le autorita'
 competenti  possono  istituire,  per ogni caso speciale una
 Commissione  arbitrale incaricata di emettere un parere sul
 modo  con  cui  eliminare la doppia imposizione, purche' il
 contribuente  o i contribuenti s'impegnino ad obbedire alle
 sue  decisioni.  L'istituzione  della Commissione puo' aver
 luogo  soltanto  se  le parti interessate rinunciano in via
 preliminare, senza alcuna riserva o condizione, alle azioni
 giudiziarie pendenti innanzi il tribunale nazionale.
 6.  La  commissione  arbitrale  e'  composta  da tre membri
 designati  nel  modo  seguente:  ogni  autorita' competente
 designa  un  membro  e  i  due  membri  designano di comune
 accordo il Presidente, che sara' scelto tra le personalita'
 indipendenti  appartenenti  agli  Stati  contraenti  o a un
 Paese terzo.
 7.  Al  momento  di  emettere il suo parere, la Commissione
 applichera'  le disposizioni della presente Convenzione e i
 principi generali del diritto internazionale, tenendo conto
 della legislazione interna degli Stati contraenti. Sara' la
 stessa  Commissione  a  stabilire  le norme della procedura
 arbitrale.
 8.  La  persona  interessata,  dietro  sua  richiesta, puo'
 essere   ascoltata   o   farsi   rappresentare  innanzi  la
 Commissione.  Se la Commissione ne richiede la presenza, la
 persona  interessata  e'  tenuta  a  comparire  o  a  farsi
 rappresentare.
 9.  La  Commissione  esprime il suo parere entro sei mesi a
 partire  dal  giorno in cui le e' stato sottoposto il caso.
 La  Commissione  arbitrale  delibera a maggioranza semplice
 dei  suo membri. Il voto del Presidente e' predominante nel
 caso  in  cui i membri designati dalle autorita' competenti
 votino in modo diverso.
 10.  Entro  sei  mesi  a  partire  dal  giorno  in  cui  la
 Commissione arbitrale ha emesso il suo parere, le autorita'
 competenti delle parti interessate possono ancora adottare,
 di  comune  accordo,  delle  misure dirette ad eliminare la
 causa   principale  della  controversia.  Le  misure  cosi'
 adottate  possono  non  essere  conformi  al  parere  della
 Commissione arbitrale.
 11.  Nel  caso in cui siano trascorsi i sei mesi successivi
 al  giorno in cui la Commissione arbitrale ha emesso il suo
 parere  e  le  autorita' competenti delle parti interessate
 non  siano  giunte  a  un  accordo  per  eliminare la causa
 principale  della  controversia,  le  autorita'  competenti
 devono conformarsi a tale parere e metterlo in atto.
 12.  Le  spese  sostenute  per  la procedura arbitrale sono
 ripartite in parti uguali tra gli Stati' contraenti.
 Articolo 26
 SCAMBIO DI INFORMAZIONI
 1.  Le  autorita'  competenti  degli  Stati  contraenti  si
 scambieranno  le  informazioni  necessarie per applicare le
 disposizioni  della  presente  Convenzione  o  quelle delle
 leggi  interne degli Stati contraenti relative alle imposte
 di  qualsiasi  natura  o  denominazione  riscosse per conto
 degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o
 dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che
 tali  leggi  prevedono  non  e' contraria alla Convenzione,
 nonche'  per  prevenire  le evasioni fiscali. Lo scambio di
 informazioni  non  viene  limitato dagli articoli 1 e 2. Le
 informazioni  ricevute  da  uno  Stato  contraente  saranno
 tenute  segrete, analogamente alle informazioni ottenute in
 base  alla  legislazione  interna  di detto Stato e saranno
 comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi compresi
 i   tribunali   e  gli  organi  amministrativi)  incaricate
 dell'accertamento   o   della   riscossione  delle  imposte
 menzionate   nella  prima  frase,  delle  procedure  o  dei
 procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di
 ricorsi  presentati  per  tali  imposte. Dette persone o le
 predette autorita' utilizzeranno tali informazioni soltanto
 per   questi   fini.   Esse  potranno  servirsi  di  queste
 informazioni  nel corso di udienze pubbliche di tribunali o
 nei giudizi.
 2.  Le  disposizioni  del paragrafo 1 non possono in nessun
 caso  essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato
 contraente l'obbligo:
 a)  di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla
 propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o
 a quelle dell'altro Stato contraente;
 b)  di  fornire  informazioni  che  non  potrebbero  essere
 ottenute  in  base  alla  propria legislazione o nel quadro
 della  propria  normale  prassi  amministrativa o di quelle
 dell'altro Stato contraente;
 c)  di  fornire  informazioni  che  potrebbero  rivelare un
 segreto   commerciale,   industriale,  professionale  o  un
 processo    commerciale    oppure   informazioni   la   cui
 comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
 Articolo 27
 AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI
 Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano
 i   privilegi   fiscali   di  cui  beneficiano  gli  agenti
 diplomatici o i funzionari consolari in virtu' delle regole
 generali del diritto internazionale o delle disposizioni di
 accordi particolari.
 Articolo 28
 DOMANDE DI RIMBORSO
 1.  Le  imposte  riscosse  in uno Stato contraente mediante
 ritenuta   alla   fonte   sono   rimborsate   a   richiesta
 dell'interessato  o  dello  Stato  di cui esso e' residente
 qualora  il  diritto  alla  percezione di dette imposte sia
 limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
 2.  Le  istanze  di rimborso, da prodursi in osservanza dei
 termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente
 tenuto  ad  effettuare  il  rimborso  stesso, devono essere
 corredate  da un attestato ufficiale dello Stato contraente
 di  cui  il  contribuente  e'  residente,  certificante che
 sussistono  le  condizioni  richieste per beneficiare delle
 esenzioni o riduzioni previste dalla presente Convenzione.
 3.   Le   autorita'   competenti   degli  Stati  contraenti
 fisseranno    di   comune   accordo,   conformemente   alle
 disposizioni dell'articolo 25, le modalita' di applicazione
 del presente articolo.
 Articolo 29
 ASSISTENZA ALLA RISCOSSIONE
 1.  Gli  Stati  contraenti  s'impegnano a prestarsi aiuto e
 assistenza  per  la  riscossione  sia delle imposte aggetto
 della  presente  Convenzione,  che  degli  interessi, delle
 spese, delle differenze e delle maggiorazioni d'imposta.
 2.  Le autorita' fiscali dello Stato a cui l'altro Stato ha
 richiesto  aiuto e assistenza procederanno alla riscossione
 secondo  le  norme  applicabili alla riscossione dei propri
 crediti  fiscali di natura analoga. I crediti da riscuotere
 non  saranno  considerati  crediti privilegiati nello Stato
 richiesto.
 3.  Le  esecuzioni  e i provvedimenti di attuazione avranno
 luogo  dietro  presentazione  di  una  copia  ufficiale dei
 titoli  esecutivi e, eventualmente, delle decisioni passate
 in giudicato.
 4.   Per   quanto   riguarda   i   crediti  fiscali  ancora
 suscettibili di ricorso, lo Stato creditore, a salvaguardia
 dei   suoi  diritti,  puo'  domandare  all'altro  Stato  di
 notificare  al  debitore  un  ingiunzione di pagamento o un
 titolo   di  esazione.  Le  contestazioni  in  merito  alla
 fondatezza  dei  reclami  che  hanno  motivato  la notifica
 possono  essere ascoltate soltanto innanzi la giurisdizione
 competente dello Stato richiedente.
 Capitolo VI
 DISPOSIZIONI FINALI
 Articolo 30
 ENTRATA IN VIGORE
 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti
 di ratifica saranno scambiati' non appena sara' possibile.
 2.  La  presente  Convenzione  entrera' in vigore alla data
 dello   scambio  degli  strumenti  di  ratifica  e  le  sue
 disposizioni si applicheranno:
 a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta
 alla  fonte, alle somme realizzate a partire dal I° gennaio
 dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti
 di ratifica;
 b)  con  riferimento  alle  altre imposte sul reddito, alle
 imposte  relative  ai periodi imponibili che iniziano il I°
 gennaio  dell'anno  successivo a quello dello scambio degli
 strumenti di ratifica.
 Articolo 31
 DENUNCIA
 i.  La  presente  Convenzione  rimarra' in vigore sino alla
 denuncia  da  parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno
 Stato  contraente  puo'  denunciare  la Convenzione per via
 diplomatica  con  un  preavviso  minimo di' sei mesi, prima
 della  fine  di  ciascun anno solare e a partire dal quinto
 anno  dalla  sua  entrata  in  vigore.  In  questo caso, la
 Convenzione si applichera' per l'ultima volta:
 a)  con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle
 somme realizzate a partire dal i ° gennaio dell'anno solare
 successivo  a  quello  nel  quale  e'  stata  notificata la
 denuncia;
 b)  con  riferimento  alle  altre  imposte  sul reddito, ai
 redditi  realizzati  durante  l'anno solare per la cui fine
 sara' stata notificata la denuncia o relativo all'esercizio
 contabile chiuso nel corso di tale anno.
 In  fede  di  che i sottoscritti, debitamente autorizzati a
 farlo, hanno firmato la presente Convenzione.
 Fatta  a  Brazzaville,  il  15  Ottobre  2003,  in  duplice
 originale,  nelle  lingue  francese  e italiana, entrambi i
 testi facenti egualmente fede.
 Per il Governo                       Per il Governo della
 della Repubblica Italiana                Repubblica del Congo
 Gaetano LA PIANA	                     Raymond Serge BALI
 
 PROTOCOLLO
 alla  Convenzione tra il Governo della Repubblica del Congo
 e  il  Governo  della  Repubblica  italiana  per evitare le
 doppie  imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
 prevenire le evasioni fiscali.
 All'atto  della  firma  della  Convenzione conclusa in data
 odierna  tra  il  Governo  della  Repubblica del Congo e il
 Governo  della  Repubblica  italiana  per evitare le doppie
 imposizioni  in  materia  di  imposte  sul  reddito  e  per
 prevenire   le   evasioni  fiscali,  i  sottoscritti  hanno
 concordato  le  seguenti  disposizioni'  che  formano parte
 integrante della Convenzione.
 Resta inteso che:
 a)   ai  sensi  della  presente  Convenzione  l'espressione
 "suddivisioni  politiche" concerne unicamente la Repubblica
 italiana;
 b) per quanto concerne l'articolo 5:
 La  condizione  di  durata  di cui al paragrafo 2 g) non e'
 applicabile  alle societa' prestatrici di servizi residenti
 di  uno  Stato  contraente  qualora  esse  svolgano la loro
 attivita' per una societa' petrolifera residente dell'altro
 Stato contraente.
 Qualora  venga  accordato dal Congo un regime convenzionale
 piu' favorevole ad un paese terzo membro dell'OCSE rispetto
 a  quello previsto nel presente paragrafo, tale regime piu'
 favorevole si applichera' automaticamente all'Italia;
 c) per quanto concerne l'articolo 7:
 Quando  un'impresa  di uno Stato vende delle merci o svolge
 un'attivita'   nell'altro   Stato  attraverso  una  stabile
 organizzazione,  gli  utili  non  sono calcolati sulla base
 dell'ammontare   totale  percepito  dall'impresa,  ma  sono
 calcolati  soltanto  sulla  base dei compensi da attribuire
 all'attivita'  effettiva  della  stabile organizzazione per
 tali vendite o tale attivita'.
 Nel   caso   di  contratti  di  studio,  di  fornitura,  di
 installazione   o   di   costruzione   di   attrezzature  o
 stabilimenti  industriali,  commerciali o scientifici, o di
 opere   pubbliche,   qualora   l'impresa   ha  una  stabile
 organizzazione,  gli  utili di detta stabile organizzazione
 non  sono  determinati sulla base dell'ammontare totale del
 contratto,  ma sono determinati unicamente sulla base della
 parte di contratto che e' effettivamente eseguita da questa
 stabile  organizzazione  nello Stato in cui e' situata tale
 stabile organizzazione.
 Gli  utili  da  attribuire  alla  parte di contratto che e'
 eseguita  dalla  sede dell'impresa sono imponibili soltanto
 nello Stato di cui detta impresa e' residente.
 Al  paragrafo  3,  con  il termine "spese sostenute per gli
 scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono
 le   spese  direttamente  connesse  con  l'attivita'  della
 stabile organizzazione;
 d) per quanto concerne l'articolo 8
 Ai'  sensi  del  paragrafo  1,  gli utili includono anche i
 redditi  accessori  derivanti ad un'impresa dall'impiego di
 container per il trasporto internazionale di beni e merci;
 e) per quanto concerne l'articolo 9 :
 Qualora  uno  Stato  include  negli  utili di un'impresa di
 questo  Stato,  e  tassa  in  conseguenza,  degli utili che
 sarebbero   stati   realizzati  da  questa  impresa  se  le
 condizioni   convenute   con   l'impresa  dell'altro  Stato
 contraente   fossero   state  quelle  che  sarebbero  state
 convenute   tra   imprese   indipendenti,   l'altro   Stato
 contraente procede ad una rettifica adeguata dell'ammontare
 dell'imposta  percepita su tali utili, se detto altro Stato
 contraente   ritiene   giustificata   tale  rettifica.  Per
 determinare questa rettifica, le autorita' competenti degli
 Stati  contraenti  devono  consultarsi  tenendo conto delle
 disposizioni   previste   all'articolo  25  della  presente
 Convenzione ;
 f) per quanto concerne l'articolo 18 :
 Nel  paragrafo  2,  l'espressione  "a  condizione  che  non
 derivino  da  contributi  si  riferisce  ai compensi aventi
 carattere  di  assistenza  pubblica secondo la legislazione
 italiana ;
 g) per quanto concerne l'articolo 28 :
 La   disposizione   di  cui  al  paragrafo  3  non  esclude
 l'interpretazione  secondo la quale la autorita' competenti
 degli   Stati   contraenti  possono  stabilire,  di  comune
 accordo,   procedure   diverse   per  l'applicazione  delle
 riduzioni d'imposta cui da' diritto la Convenzione.
 Fatto  a  Brazzaville,  il  15  Ottobre  2003,  in  duplice
 originale,  nelle  lingue  francese  e italiana, entrambi i
 testi facenti egualmente fede.
 Per il Governo                       Per il Governo della
 della Repubblica Italiana                Repubblica del Congo
 Gaetano LA PIANA	                     Raymond Serge BALI
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