Gazzetta n. 9 del 12 gennaio 2006 (vai al sommario)
LEGGE 30 dicembre 2005, n. 288
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Congo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Brazzaville il 15 ottobre 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Congo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Brazzaville il 15 ottobre 2003.
 
Art. 2.
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.
 
Art. 3.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 dicembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, Il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5545):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini), il
19 gennaio 2005.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 9 febbraio 2005 con pareri delle commissioni
I, II, V, VI, X e XI.
Esaminato dalla III commissione il 3 marzo 2005 ed il
26 maggio 2005.
Esaminato in aula il 30 maggio 2005 e approvato il
31 maggio 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3474):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, l'8 giugno 2005 con pareri delle commissioni 1ª,
2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e 11ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 15 novembre 2005 ed
il 13 dicembre 2005.
Relazione scritta presentata il 13 dicembre 2005 (atto
n. 3474/A), relatore Sen. Pianetta.
Esaminato in aula e approvato il 14 dicembre 2005.
 
CONVENZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DEL CONGO PER EVITARE LE DOPPIE
IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER
PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.

Il Governo della Repubblica italiana
ed
Il Governo della Repubblica del Congo

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto
segue:
Capitolo I
CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
Articolo 1
SOGGETTI
La presente Convenzione si applica alle persone che sono
residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Articolo 2
IMPOSTE CONSIDERATE
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul
reddito prelevate per conto di uno degli Stati contraenti,
qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte
prelevate sul reddito complessivo o su elementi del
reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti
dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte
sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle
imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in
particolare:
a) per quanto concerne il Congo:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (1'impot sur
le revenu des personnes physiques);
2) 1'imposta sugli utili delle societa' (1'impot sur les
benefices des societes);
3) la tassa speciale sulle societa' (la taxe speciale sur
les societes);
4) la tassa forfetaria sui salari (la taxe forfaitaire sur
les salaires);
S) la tassa sul tirocinio (la taxe d'apprentissage)
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte
(qui di seguito indicate quali "imposta congolese");
b) per quanto concerne l'Italia:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di
seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di
natura identica o analoga che verranno istituite dopo la
data della firma della presente Convenzione in aggiunta o
in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita'
competenti degli Stati contraenti si notificheranno le
modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni
fiscali.
Capitolo II
DEFINIZIONI
Articolo 3
DEFINIZIONI GENERALI
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il
contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Congo" designa la Repubblica del Congo e
comprende il mare territoriale e, oltre a questo, le zone
sulle quali la Repubblica del Congo, in conformita' del
diritto internazionale, esercita i propri diritti sovrani
per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle
risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini e delle
acque sovrastanti;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e
comprende il mare territoriale nonche', oltre a questo, le
zone sulle quali l'Italia, in conformita' alla propria
legislazione ed al diritto internazionale, esercita i
propri diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e
lo sfruttamento delle risorse naturali dei fondo e del
sottosuolo marini, nonche', delle acque sovrastanti;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e 'l'altro Stato
contraente" designano, come il contesto richiede, il Congo
o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le
societa' ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona
giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona
giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e
"impresa dell'altro Stato contraente" designano
rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di
uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un
residente dell'altro Stato contraente;
g) l'espressione "traffico internazionale" designa
qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di
una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui
sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato
contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o
l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita'
situate nell'altro Stato contraente;
h) il termine "nazionali" designa:
i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno
Stato contraente;
ii) le persone giuridiche, le societa' di persone, e le
associazioni costituite in conformita' della legislazione
in vigore in uno Stato contraente;
i) l'espressione "autorita' competente" designa:
i) nel caso del Congo: il Ministero delle Finanze;
ii) nel caso dell'Italia, il Ministero delle Finanze;
2. Per 1'appiicazione della Convenzione da parte di uno
Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno il
significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di
detto Stato contraente relativa. alle imposte oggetto della
Convenzione, a meno che il contesto non richieda una
diversa interpretazione.
Articolo 4
RESIDENTI
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione
"residente di uno Stato contraente" designa ogni persona
che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' ivi
assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della
sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni
altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale
espressione non comprende le persone che sono assoggettate
ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse
ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una
persona fisica e' residente di entrambi gli Stati
contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente
modo:
a) detta persona e' considerata residente dello Stato nel
quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di
un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, e'
considerata residente dello Stato nel quale le sue
relaziona personali ed economiche sono piu' strette (centro
degli interessi vitali);
b) se non si' puo' determinare lo Stato nel quale detta
persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la
medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli
Stati, essa e' considerata residente dello Stato in cui
soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli
Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi,
essa e' considerata residente dello Stato del quale ha la
nazionalita';
d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli
Stati, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le
autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la
questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una
persona diversa da una persona fisica e' residente di
entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e'
residente dello Stato in cui si trova la sede della sua
direzione effettiva.
Articolo 5
STABILE ORGANIZZAZIONE
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione
"stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari
in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attivita'.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in
particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava od
ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
h) un cantiere di costruzione o di montaggio e i servizi ad
essi direttamente connessi la cui durata oltrepassa i sei
mesi;
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione"
se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito,
di esposizione o di consegna di merci appartenenti
all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai
soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai
soli fini della trasformazione da parte di un'altra
impresa;
d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di
acquistare merci o di raccogliere informazioni per la
impresa;
e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa,
ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di
ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano
carattere preparatorio o ausiliario.
4,. Una persona che agisce in uno Stato contraente per
conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa
da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al
paragrafo 5 - e' considerata "stabile organizzazione" nel
primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che
esercita abitualmente e che le permettono di concludere
contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui
l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di
merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente
ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente
per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita'
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o
di ogni altro intermediario che goda di uno status
indipendente, a condizione che dette persone agiscano
nell'ambita della loro ordinaria attivita'.
6. Il fatto che una societa'. residente di uno Stato
contraente controlli o sia controllata da una societa'
residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua
attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una
stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per
se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi
delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
Capitolo III
IMPOSIZIONE DEI REDDITI
Articolo 6
REDDITI IMMOBILIARI
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente
ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita'
agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad
essa e' attribuito dalla legislazione dello Stato
contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione
comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o
vive delle imprese agricole e forestali, nonche' i diritti
ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato
riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano
altresi' "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i
diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo
sfruttamento o Ia concessione dello sfruttamento di
giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le
navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni
immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo I si applicano ai redditi
derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o
dall'affitto o da ogni altra forma di utilizzazione di beni
immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche
ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa
nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una professione indipendente.
Articolo 7
UTILI DELLE IMPRESE
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono
imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa
non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se
l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili
dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto
nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla
stabile organizzazione.
2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua
attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato
contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione
gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti
se si fosse trattato di un'impresa distinta svolgente
attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o
analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile
organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese
sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile
organizzazione. Una quota delle spese di direzione e delle
spese generali di amministrazione della sede dell'impresa
e' imputata ai risultati delle diverse stabili
organizzazioni in proporzione al volume d'affari realizzato
da ciascuna di esse.
a. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di
determinare gli utili da attribuire ad una stabile
organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni
del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a
detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili
secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di
riparto adottato dovra' essere tale che il risultato
ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente
articolo.
5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile
organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato
merci per l'impresa.
6. Per l'applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili
da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati
annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano
validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito
considerati separatamente in altri articoli della presente
Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Articolo 8
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico
internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili
soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede
della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di
navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta
sede si considera situata nello Stato contraente in cui si
trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in
mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato
contraente di cui e' residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti
agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune
(pool), a un esercizio in comune o ad un organismo
internazionale di esercizio.
Articolo 9
IMPRESE ASSOCIATE I.
Allorche'
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa
direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo
o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano direttamente o
indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale
di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa
dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso,
le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o
finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o
imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute
tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di
tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle
imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sona
stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa
e tassati in conseguenza.
Articolo 10
DIVIDENDI
1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno
Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello
Stato contraente di cui la societa' che paga - i dividendi
e' residente ed in conformita' della legislazione di detto
Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne e'
l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non
puo' eccedere:
a) l'8 per cento dell'ammontare Iordo dei dividendi se il
beneficiario effettivo e' una societa' (diversa da una
societa' di persone) che possiede direttamente almeno il 10
per cento del capitale della societa' che paga i dividendi;
b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in
tutti gli altri casi.
Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno
di comune accordo le modalita' di applicazione di tale
limitazione.
Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della
societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i
dividendi.
3. Ai fini dei presente articolo il termine "dividendi"
designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti
di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o
da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione
dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali
assimilabili ai redditi delle azioni secondo la
legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la
societa' distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel
caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi,
residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro
Stato contraente, di cui e' residente la societa' che paga
i dividendi, un'attivita' industriale o commerciale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una
professione indipendente mediante una base fissa ivi
situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si
ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
propria legislazione.
5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente
ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto
altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi
pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano
pagati ad un residente di detto altro Stato o che la
partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base
fissa situate in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna
imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa',
anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti
costituiscono in tutto o in parte utili o redditi
realizzati in detto altro Stato.
6. Nonostante le disposizioni dei paragrafo 5, qualora una
societa' residente di uno Stato eserciti nell'altro Stato
un'attivita' industriale o commerciale attraverso una
stabile organizzazione ivi situata, gli utili di questa
stabile organizzazione possono, dopo aver versato l'imposta
sugli utili di detta stabile organizzazione, essere
soggetti, in conformita' con la legislazione di questo
altro Stato, ad un'imposta la cui aliquota non puo'
eccedere il 10 per cento (10%).
Articolo 11
INTERESSI
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e
pagati ad un residente dell'altro Stato contraente che ne
e' l'effettivo beneficiario sono imponibili soltanto in
detto altro Stato.
2. Ai fini dei presente articolo il termine "interessi"
designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle
obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili
del debitore, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche'
ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date
in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato
da cui i redditi provengono.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano' nel
caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi,
residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro
Stato contraente dal quale provengono gli interessi,
un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata; oppure una professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il
credito generatore degli interessi si ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono
imponibili in detto Stato contraente secondo la propria
legislazione.
4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti
tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno
di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi,
tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede
quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il
beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le
disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a
quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei
pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione
di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre
disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 12
CANONI
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad
un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in
detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato
contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla
legislazione di detto Stato, ma se la persona che
percepisce i canoni ne e' l'effettivo beneficiario,
l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento
deil'ammontare lordo dei canoni.
Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno
di comune accordo le modalita' di applicazione di tale
limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni"
designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per
l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche, di software,
di pellicole cinematografiche e di ogni altra registrazione
di suoni o immagini, di brevetti, marchi di fabbrica o di
commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi
segreti, nonche', per l'uso o la concessione in uso di
attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per
informazioni concernenti esperienze di carattere
industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel
caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente
di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono i canoni, un'attivita'
industriale o commerciale per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, oppure una professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il
diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino
effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono
imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato
contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua
suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale
o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore
dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato
contraente, ha in uno Stato contraente una stabile
organizzazione o una base fissa per le cui necessita' e'
stato contratto il debito che da' luogo al pagamento dei
canoni, e tali canoni sono a carico della stabile
organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si
considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e'
situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti
tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno
di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto
conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede
quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e
beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le
disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a
quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei
pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione
di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre
disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 13
UTILI DI CAPITALE
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente
deriva dall'alienazione di beni immobili di cui
all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente, sono
imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili
facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che
un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato
contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base
fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente
nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una
professione indipendente, compresi gli utili provenienti
dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola
od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono
imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di
aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni
mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e'
situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni del
capitale azionario di una societa' il cui patrimonio e'
costituito essenzialmente da beni immobili situati in uno
Stato contraente sono imponibili in detto Stato.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni diverse
da quelle menzionate al paragrafo 4 e che rappresentano una
partecipazione di almeno il 25 per cento in una societa'
residente di uno Stato contraente sono imponibili in detto
Stato.
6. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene
diverso da quelli menzionati ai paragrafi precedenti sono
imponibili soltanto nello Stato contraente di cui
l'alienante e' residente.
Articolo 14
PROFESSIONI INDIPENDENTI
1. 1 redditi che un residente di uno Stato contraente
ritrae dall'esercizio di' una libera professione o da altre
attivita' di carattere indipendente sono imponibili
soltanto in detto Stato, a meno che il residente non
disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una
base fissa per l'esercizio delle sue attivita'. Se egli
dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili
nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in
cui sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in
particolare le attivita' indipendenti di carattere
scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati,
ingegneri, architetti, dentisti, contabili.
Articolo 15
LAVORO SUBORDINATO
1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16; 18, 19 e
21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni
analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in
corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili
soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non
venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e'
quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono
imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le
remunerazioni che un residente di uno Stato contraente
riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente. svolta
nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel
primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un
periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni
nel corsa dell'anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore
di lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e
e) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una
stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di
lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente
articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un
lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili
impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello
Stato contraente nel quale e' situata la sede della
direzione effettiva dell'impresa.
Articolo 16
REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA'
I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni
analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in
qualita' di membro del consiglio di amministrazione o del
collegio sindacale di una societa' residente dell'altro
Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
Articolo 17
ARTISTI E SPORTIVI
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i
redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae
dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato
contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale
un artista di teatro, del cinema, della musica, della radio
o della televisione, nonche' di sportivo, sono imponibili
in detto altro Stato.
2. Quando i redditi derivanti da prestazioni personali
esercitate da un artista dello spettacolo o da uno
sportivo, in tale qualita', sono attribuiti non all'artista
o allo sport ivo medesimi bensi' ad una persona diversa,
detti redditi sono imponibili nello Stato contraente in cui
:vengono svolte le prestazioni dell'artista o detto
sportivo, nonostante Ie disposizioni degli articoli 7, 14 e
15.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le
remunerazioni o i redditi, nonche' gli stipendi, i salari e
gli altri redditi analoghi che un artista dello spettacolo
o uno sportivo residenti di uno Stato ritrae dalle
prestazioni personali esercitate nell'altro Stato, in tale
qualita', sono imponibili soltanto nel primo Stato quando
tali prestazioni esercitate nell'altro Stato sono
finanziate con fondi pubblici del primo Stato, o delle sue
suddivisioni politiche o amministrative, o dei suoi enti
locali.
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, quando i
redditi derivanti da prestazioni personali esercitate da un
artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale
qualita', in uno Stato sono attribuiti non all'artista o
allo sportivo medesimi bensi' ad una persona diversa, detti
redditi sono imponibili soltanto nell'altro Stato quando
tale persona e' finanziata con fondi pubblici di questo
altro Stato, o di una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale, nonostante le
disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
Articolo 18
PENSIONI
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2
dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni
analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in
relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto
in questo Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni
e le altre somme pagate in applicazione della legislazione
in materia di previdenza sociale di uno Stato sono
imponibili soltanto in questo Stato, a condizione che non
derivino da contributi.
3. Se un residente di uno Stato contraente diviene
residente dell'altro Stato contraente, le somme ricevute da
detto residente all'atto della cessazione del rapporto di
lavoro nel primo Stato come indennita' di liquidazione o
remunerazione forfettaria di natura equivalente, sono
imponibili soltanto nel primo Stato contraente.
L'espressione "indennita' di liquidazione o di cessazione
delle funzioni" comprende i pagamenti effettuati all'atto
della cessazione delle funzioni o del rapporto di lavoro di
una persona fisica.
Articolo 19
FUNZIONI PUBBLICHE
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da
uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale a una persona
fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a
detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in
detto Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto
nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in
questo Stato e la persona fisica e' un residente di questo
Stato che:
i) ha la nazionalita' di questo Stato, senza avere la
nazionalita' dell'altro Stato, o
ii) senza avere la nazionalita' dell'altro Stato, era un
residente del primo Stato prima di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, o da
una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo
ente locale, o direttamente o mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in
corrispettivo di servizi resi a detto Stato, o a detta
suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo
Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto
nell'altro Stato contraente se il beneficiario e' un
residente di questo Stato e ne ha la nazionalita' senza
avere la nazionalita' dello Stato da cui derivano le
pensioni.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano
alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di
servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale o
commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti, o da
una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo
ente locale.
Articolo 20
PROFESSORI E INSEGNANTI
Un professore od un insegnante il quale soggiorni
temporaneamente in uno Stato contraente, per un periodo non
superiore ai due anni, allo scopo di insegnare o di
effettuare ricerche presso una universita', collegio,
scuola od altro istituto di istruzione, e che e', o era
immediatamente prima di tale soggiorno, residente
dell'altro Stato contraente non e' imponibile in detto
primo Stato contraente per le remunerazioni derivanti
dall'attivita' di insegnamento o di ricerca.
Articolo 21
STUDENTI
I. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e',
o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato
contraente, residente dell'altro Stato contraente e che
soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di
compiervi i suoi studi o di attendere la propria
formazione, riceve per sopperire alle spese di
mantenimento, d'istruzione o di formazione, non sono
imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme
provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
2. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, le
remunerazioni che uno studente o un apprendista il quale
e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato
contraente, residente dell'altro Stato e che soggiorna nel
primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi
studi o di attendere la propria formazione, riceve in
corrispettivo di servizi resi nel primo Stato, sono
imponibili soltanto nel primo Stato, a condizione che tali
servizi siano collegati ai suoi studi o alla sua
formazione, o che la remunerazione di tali servizi sia
necessaria per integrare le risorse di cui dispone per il
suo mantenimento.
3. I vantaggi previsti dal presente articolo sono concessi
soltanto per il periodo di tempo ragionevolmente o
normalmente necessaria per terminare l'istruzione o la
formazione professionale. Tuttavia, in nessun caso una
persona puo' usufruire dei suddetti vantaggi per un periodo
di tempo superiore ai cinque anni consecutivi.
Articolo 22
ALTRI REDDITI
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato
contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono
stati trattati negli articoli precedenti della presente
Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. La disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai
redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili
definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il
beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato
contraente, eserciti neIl'altro Stato contraente
un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il
diritto od il bene generatore del reddito si ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso gli elementi di reddito
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
propria legislazione.
Capitolo IV
METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE
Articolo 23
DISPOSIZIONI PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE
1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in
conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Nel caso del Congo:
i redditi provenienti dall'Italia ed imponibili in
conformita' alle disposizioni della presente Convenzione,
sono imponibili anche in Congo quando sono destinati a un
residente del Congo; l'imposta italiana non e' deducibile
per il calcolo del reddito imponibile in Congo, ma i1
beneficiario ha diritto a un credito d'imposta imputabile
sull'imposta congolese nella cui base sono compresi tali
redditi.
Tale credito d'imposta e' pari a:
per i redditi di cui agli articoli 10 e 12, all'ammontare
dell'imposta congolese corrispondente a tali redditi;
• per tutti gli altri redditi, all'ammontare dell'imposta
congolese corrispondente. Tale disposizione si applica
altresi alle remunerazioni di cui all'articolo 19, qualora
il beneficiario sia un residente del Congo
3. Nel caso dell'Italia:
Se un residente dell'Italia ritrae elementi di reddito che
sono imponibili in Congo, l'Italia, nel calcolare le
proprie imposte sul reddito di cui all'articolo 2 della
presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile
di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che
espresse disposizioni della presente Convenzione non
stabiliscano diversamente. .
In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte cosi'
calcolate l'imposta sui redditi pagata in Congo, ma
l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota di
imposta italiana imputabile ai predetti elementi di reddito
nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla
formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna detrazione sara' accordata ove l'elemento
di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione
mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del
beneficiario del reddito in base alla legislazione
italiana.
Capitolo V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Articolo 24
NON DISCRIMINAZIONE
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono
assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna
imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu'
onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i
nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa
situazione. La presente disposizione si applica altresi,
nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone
che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati
contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una
impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato
contraente non puo' essere in questo altro Stato meno
favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto
altro Stato che svolgono la medesima attivita'. La presente
disposizione non puo' essere interpretata nel senso che
faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai
residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni
personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso
accorda ai propri residenti in relazione alla loro
situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni
dell'articolo 9, del paragrafo 4 dell'articolo 11 o del
paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed
altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente
ad un residente dell'altro Stato contraente sono
deducibili, ai fini della determinazione degli utili
imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui
sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del
primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e'
in tutto o in parte, direttamente o indirettamente,
posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro
Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad,
alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o
piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo
Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di
ogni genere e denominazione.
Articolo 25
PROCEDURA AMICHEVOLE
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno
o da entrambi gli Stati contraenti comportano o
comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle
disposizioni delta presente Convenzione, essa puo',
indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione
nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso
all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e'
residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo I
dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui
possiede la nazionalita'. Il caso deve essere sottoposto
entro i due anni che seguono la prima notifica della misura
che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni
della Convenzione.
2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato
e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente
soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per
via di amichevole composizione con l'autorita' competente
dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una
tassazione non conforme alla Convenzione. L'accordo sara'
applicato quali che siano i termini previsti dalle
legislazioni nazionali degli stati contraenti.
3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno
del loro meglio per risolvere per via di amichevole
composizione le difficolta' o i dubbi inerenti
all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.
Esse potranno altresi' consultarsi al fine di eliminare la
doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno
comunicare direttamente tra loro al fine di giungere ad un
accordo, cosi' come indicato nei paragrafi precedenti.
Qualora sembri che scambi di opinioni verbali possano
facilitare tale accordo, tali scambi di opinioni possono
aver luogo in seno ad una Commissione composta dai
rappresentanti delle autorita' competenti degli Stati
contraenti.
5. Nei casi previsti dai paragrafi precedenti, se le
autorita' competenti degli Stati contraenti non giungono a
un accordo che elimini la doppia imposizione nei due anni
successivi a partire dal giorno in cui il caso e' stato
sottoposto per la prima volta ad una di esse, le autorita'
competenti possono istituire, per ogni caso speciale una
Commissione arbitrale incaricata di emettere un parere sul
modo con cui eliminare la doppia imposizione, purche' il
contribuente o i contribuenti s'impegnino ad obbedire alle
sue decisioni. L'istituzione della Commissione puo' aver
luogo soltanto se le parti interessate rinunciano in via
preliminare, senza alcuna riserva o condizione, alle azioni
giudiziarie pendenti innanzi il tribunale nazionale.
6. La commissione arbitrale e' composta da tre membri
designati nel modo seguente: ogni autorita' competente
designa un membro e i due membri designano di comune
accordo il Presidente, che sara' scelto tra le personalita'
indipendenti appartenenti agli Stati contraenti o a un
Paese terzo.
7. Al momento di emettere il suo parere, la Commissione
applichera' le disposizioni della presente Convenzione e i
principi generali del diritto internazionale, tenendo conto
della legislazione interna degli Stati contraenti. Sara' la
stessa Commissione a stabilire le norme della procedura
arbitrale.
8. La persona interessata, dietro sua richiesta, puo'
essere ascoltata o farsi rappresentare innanzi la
Commissione. Se la Commissione ne richiede la presenza, la
persona interessata e' tenuta a comparire o a farsi
rappresentare.
9. La Commissione esprime il suo parere entro sei mesi a
partire dal giorno in cui le e' stato sottoposto il caso.
La Commissione arbitrale delibera a maggioranza semplice
dei suo membri. Il voto del Presidente e' predominante nel
caso in cui i membri designati dalle autorita' competenti
votino in modo diverso.
10. Entro sei mesi a partire dal giorno in cui la
Commissione arbitrale ha emesso il suo parere, le autorita'
competenti delle parti interessate possono ancora adottare,
di comune accordo, delle misure dirette ad eliminare la
causa principale della controversia. Le misure cosi'
adottate possono non essere conformi al parere della
Commissione arbitrale.
11. Nel caso in cui siano trascorsi i sei mesi successivi
al giorno in cui la Commissione arbitrale ha emesso il suo
parere e le autorita' competenti delle parti interessate
non siano giunte a un accordo per eliminare la causa
principale della controversia, le autorita' competenti
devono conformarsi a tale parere e metterlo in atto.
12. Le spese sostenute per la procedura arbitrale sono
ripartite in parti uguali tra gli Stati' contraenti.
Articolo 26
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si
scambieranno le informazioni necessarie per applicare le
disposizioni della presente Convenzione o quelle delle
leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte
di qualsiasi natura o denominazione riscosse per conto
degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o
dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che
tali leggi prevedono non e' contraria alla Convenzione,
nonche' per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di
informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2. Le
informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno
tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in
base alla legislazione interna di detto Stato e saranno
comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi compresi
i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate
dell'accertamento o della riscossione delle imposte
menzionate nella prima frase, delle procedure o dei
procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di
ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le
predette autorita' utilizzeranno tali informazioni soltanto
per questi fini. Esse potranno servirsi di queste
informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o
nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun
caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato
contraente l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla
propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro
della propria normale prassi amministrativa o di quelle
dell'altro Stato contraente;
c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un
segreto commerciale, industriale, professionale o un
processo commerciale oppure informazioni la cui
comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Articolo 27
AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano
i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti
diplomatici o i funzionari consolari in virtu' delle regole
generali del diritto internazionale o delle disposizioni di
accordi particolari.
Articolo 28
DOMANDE DI RIMBORSO
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante
ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta
dell'interessato o dello Stato di cui esso e' residente
qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia
limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei
termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente
tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere
corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente
di cui il contribuente e' residente, certificante che
sussistono le condizioni richieste per beneficiare delle
esenzioni o riduzioni previste dalla presente Convenzione.
3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti
fisseranno di comune accordo, conformemente alle
disposizioni dell'articolo 25, le modalita' di applicazione
del presente articolo.
Articolo 29
ASSISTENZA ALLA RISCOSSIONE
1. Gli Stati contraenti s'impegnano a prestarsi aiuto e
assistenza per la riscossione sia delle imposte aggetto
della presente Convenzione, che degli interessi, delle
spese, delle differenze e delle maggiorazioni d'imposta.
2. Le autorita' fiscali dello Stato a cui l'altro Stato ha
richiesto aiuto e assistenza procederanno alla riscossione
secondo le norme applicabili alla riscossione dei propri
crediti fiscali di natura analoga. I crediti da riscuotere
non saranno considerati crediti privilegiati nello Stato
richiesto.
3. Le esecuzioni e i provvedimenti di attuazione avranno
luogo dietro presentazione di una copia ufficiale dei
titoli esecutivi e, eventualmente, delle decisioni passate
in giudicato.
4. Per quanto riguarda i crediti fiscali ancora
suscettibili di ricorso, lo Stato creditore, a salvaguardia
dei suoi diritti, puo' domandare all'altro Stato di
notificare al debitore un ingiunzione di pagamento o un
titolo di esazione. Le contestazioni in merito alla
fondatezza dei reclami che hanno motivato la notifica
possono essere ascoltate soltanto innanzi la giurisdizione
competente dello Stato richiedente.
Capitolo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 30
ENTRATA IN VIGORE
1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti
di ratifica saranno scambiati' non appena sara' possibile.
2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data
dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue
disposizioni si applicheranno:
a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta
alla fonte, alle somme realizzate a partire dal I° gennaio
dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti
di ratifica;
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle
imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il I°
gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli
strumenti di ratifica.
Articolo 31
DENUNCIA
i. La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla
denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno
Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per via
diplomatica con un preavviso minimo di' sei mesi, prima
della fine di ciascun anno solare e a partire dal quinto
anno dalla sua entrata in vigore. In questo caso, la
Convenzione si applichera' per l'ultima volta:
a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle
somme realizzate a partire dal i ° gennaio dell'anno solare
successivo a quello nel quale e' stata notificata la
denuncia;
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, ai
redditi realizzati durante l'anno solare per la cui fine
sara' stata notificata la denuncia o relativo all'esercizio
contabile chiuso nel corso di tale anno.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a
farlo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta a Brazzaville, il 15 Ottobre 2003, in duplice
originale, nelle lingue francese e italiana, entrambi i
testi facenti egualmente fede.
Per il Governo Per il Governo della
della Repubblica Italiana Repubblica del Congo
Gaetano LA PIANA Raymond Serge BALI

PROTOCOLLO
alla Convenzione tra il Governo della Repubblica del Congo
e il Governo della Repubblica italiana per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni fiscali.
All'atto della firma della Convenzione conclusa in data
odierna tra il Governo della Repubblica del Congo e il
Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno
concordato le seguenti disposizioni' che formano parte
integrante della Convenzione.
Resta inteso che:
a) ai sensi della presente Convenzione l'espressione
"suddivisioni politiche" concerne unicamente la Repubblica
italiana;
b) per quanto concerne l'articolo 5:
La condizione di durata di cui al paragrafo 2 g) non e'
applicabile alle societa' prestatrici di servizi residenti
di uno Stato contraente qualora esse svolgano la loro
attivita' per una societa' petrolifera residente dell'altro
Stato contraente.
Qualora venga accordato dal Congo un regime convenzionale
piu' favorevole ad un paese terzo membro dell'OCSE rispetto
a quello previsto nel presente paragrafo, tale regime piu'
favorevole si applichera' automaticamente all'Italia;
c) per quanto concerne l'articolo 7:
Quando un'impresa di uno Stato vende delle merci o svolge
un'attivita' nell'altro Stato attraverso una stabile
organizzazione, gli utili non sono calcolati sulla base
dell'ammontare totale percepito dall'impresa, ma sono
calcolati soltanto sulla base dei compensi da attribuire
all'attivita' effettiva della stabile organizzazione per
tali vendite o tale attivita'.
Nel caso di contratti di studio, di fornitura, di
installazione o di costruzione di attrezzature o
stabilimenti industriali, commerciali o scientifici, o di
opere pubbliche, qualora l'impresa ha una stabile
organizzazione, gli utili di detta stabile organizzazione
non sono determinati sulla base dell'ammontare totale del
contratto, ma sono determinati unicamente sulla base della
parte di contratto che e' effettivamente eseguita da questa
stabile organizzazione nello Stato in cui e' situata tale
stabile organizzazione.
Gli utili da attribuire alla parte di contratto che e'
eseguita dalla sede dell'impresa sono imponibili soltanto
nello Stato di cui detta impresa e' residente.
Al paragrafo 3, con il termine "spese sostenute per gli
scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono
le spese direttamente connesse con l'attivita' della
stabile organizzazione;
d) per quanto concerne l'articolo 8
Ai' sensi del paragrafo 1, gli utili includono anche i
redditi accessori derivanti ad un'impresa dall'impiego di
container per il trasporto internazionale di beni e merci;
e) per quanto concerne l'articolo 9 :
Qualora uno Stato include negli utili di un'impresa di
questo Stato, e tassa in conseguenza, degli utili che
sarebbero stati realizzati da questa impresa se le
condizioni convenute con l'impresa dell'altro Stato
contraente fossero state quelle che sarebbero state
convenute tra imprese indipendenti, l'altro Stato
contraente procede ad una rettifica adeguata dell'ammontare
dell'imposta percepita su tali utili, se detto altro Stato
contraente ritiene giustificata tale rettifica. Per
determinare questa rettifica, le autorita' competenti degli
Stati contraenti devono consultarsi tenendo conto delle
disposizioni previste all'articolo 25 della presente
Convenzione ;
f) per quanto concerne l'articolo 18 :
Nel paragrafo 2, l'espressione "a condizione che non
derivino da contributi si riferisce ai compensi aventi
carattere di assistenza pubblica secondo la legislazione
italiana ;
g) per quanto concerne l'articolo 28 :
La disposizione di cui al paragrafo 3 non esclude
l'interpretazione secondo la quale la autorita' competenti
degli Stati contraenti possono stabilire, di comune
accordo, procedure diverse per l'applicazione delle
riduzioni d'imposta cui da' diritto la Convenzione.
Fatto a Brazzaville, il 15 Ottobre 2003, in duplice
originale, nelle lingue francese e italiana, entrambi i
testi facenti egualmente fede.
Per il Governo Per il Governo della
della Repubblica Italiana Repubblica del Congo
Gaetano LA PIANA Raymond Serge BALI
 
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