Gazzetta n. 9 del 12 gennaio 2006 (vai al sommario) |
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LEGGE 30 dicembre 2005, n. 288 |
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Congo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Brazzaville il 15 ottobre 2003. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Congo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Brazzaville il 15 ottobre 2003. |
| Art. 2. Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa. |
| Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, Il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 5545): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini), il 19 gennaio 2005. Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 febbraio 2005 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, X e XI. Esaminato dalla III commissione il 3 marzo 2005 ed il 26 maggio 2005. Esaminato in aula il 30 maggio 2005 e approvato il 31 maggio 2005. Senato della Repubblica (atto n. 3474): Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 giugno 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e 11ª. Esaminato dalla 3ª commissione il 15 novembre 2005 ed il 13 dicembre 2005. Relazione scritta presentata il 13 dicembre 2005 (atto n. 3474/A), relatore Sen. Pianetta. Esaminato in aula e approvato il 14 dicembre 2005. |
| CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CONGO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.
Il Governo della Repubblica italiana ed Il Governo della Repubblica del Congo
desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue: Capitolo I CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE Articolo 1 SOGGETTI La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. Articolo 2 IMPOSTE CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne il Congo: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (1'impot sur le revenu des personnes physiques); 2) 1'imposta sugli utili delle societa' (1'impot sur les benefices des societes); 3) la tassa speciale sulle societa' (la taxe speciale sur les societes); 4) la tassa forfetaria sui salari (la taxe forfaitaire sur les salaires); S) la tassa sul tirocinio (la taxe d'apprentissage) ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta congolese"); b) per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali. Capitolo II DEFINIZIONI Articolo 3 DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine "Congo" designa la Repubblica del Congo e comprende il mare territoriale e, oltre a questo, le zone sulle quali la Repubblica del Congo, in conformita' del diritto internazionale, esercita i propri diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini e delle acque sovrastanti; b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende il mare territoriale nonche', oltre a questo, le zone sulle quali l'Italia, in conformita' alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercita i propri diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali dei fondo e del sottosuolo marini, nonche', delle acque sovrastanti; c) le espressioni "uno Stato contraente" e 'l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Congo o l'Italia; d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone; e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente; h) il termine "nazionali" designa: i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente; ii) le persone giuridiche, le societa' di persone, e le associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente; i) l'espressione "autorita' competente" designa: i) nel caso del Congo: il Ministero delle Finanze; ii) nel caso dell'Italia, il Ministero delle Finanze; 2. Per 1'appiicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa. alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione. Articolo 4 RESIDENTI 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo: a) detta persona e' considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, e' considerata residente dello Stato nel quale le sue relaziona personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); b) se non si' puo' determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e' considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalita'; d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. Articolo 5 STABILE ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali; h) un cantiere di costruzione o di montaggio e i servizi ad essi direttamente connessi la cui durata oltrepassa i sei mesi; 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per la impresa; e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario. 4,. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - e' considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambita della loro ordinaria attivita'. 6. Il fatto che una societa'. residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra. Capitolo III IMPOSIZIONE DEI REDDITI Articolo 6 REDDITI IMMOBILIARI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita' agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa e' attribuito dalla legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonche' i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano altresi' "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o Ia concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo I si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente. Articolo 7 UTILI DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione. Una quota delle spese di direzione e delle spese generali di amministrazione della sede dell'impresa e' imputata ai risultati delle diverse stabili organizzazioni in proporzione al volume d'affari realizzato da ciascuna di esse. a. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa. 6. Per l'applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo. Articolo 8 NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente la nave. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio. Articolo 9 IMPRESE ASSOCIATE I. Allorche' a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sona stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. Articolo 10 DIVIDENDI 1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la societa' che paga - i dividendi e' residente ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere: a) l'8 per cento dell'ammontare Iordo dei dividendi se il beneficiario effettivo e' una societa' (diversa da una societa' di persone) che possiede direttamente almeno il 10 per cento del capitale della societa' che paga i dividendi; b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 3. Ai fini dei presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato. 6. Nonostante le disposizioni dei paragrafo 5, qualora una societa' residente di uno Stato eserciti nell'altro Stato un'attivita' industriale o commerciale attraverso una stabile organizzazione ivi situata, gli utili di questa stabile organizzazione possono, dopo aver versato l'imposta sugli utili di detta stabile organizzazione, essere soggetti, in conformita' con la legislazione di questo altro Stato, ad un'imposta la cui aliquota non puo' eccedere il 10 per cento (10%). Articolo 11 INTERESSI 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente che ne e' l'effettivo beneficiario sono imponibili soltanto in detto altro Stato. 2. Ai fini dei presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano' nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto Stato contraente secondo la propria legislazione. 4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione. Articolo 12 CANONI 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i canoni ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento deil'ammontare lordo dei canoni. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, di software, di pellicole cinematografiche e di ogni altra registrazione di suoni o immagini, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche', per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' e' stato contratto il debito che da' luogo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione. Articolo 13 UTILI DI CAPITALE 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente deriva dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. 3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 4. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni del capitale azionario di una societa' il cui patrimonio e' costituito essenzialmente da beni immobili situati in uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato. 5. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 4 e che rappresentano una partecipazione di almeno il 25 per cento in una societa' residente di uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato. 6. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi precedenti sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente. Articolo 14 PROFESSIONI INDIPENDENTI 1. 1 redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di' una libera professione o da altre attivita' di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che il residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa. 2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti, contabili. Articolo 15 LAVORO SUBORDINATO 1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16; 18, 19 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente. svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corsa dell'anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e e) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. 3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. Articolo 16 REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA' I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una societa' residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato. Articolo 17 ARTISTI E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della musica, della radio o della televisione, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando i redditi derivanti da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualita', sono attribuiti non all'artista o allo sport ivo medesimi bensi' ad una persona diversa, detti redditi sono imponibili nello Stato contraente in cui :vengono svolte le prestazioni dell'artista o detto sportivo, nonostante Ie disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni o i redditi, nonche' gli stipendi, i salari e gli altri redditi analoghi che un artista dello spettacolo o uno sportivo residenti di uno Stato ritrae dalle prestazioni personali esercitate nell'altro Stato, in tale qualita', sono imponibili soltanto nel primo Stato quando tali prestazioni esercitate nell'altro Stato sono finanziate con fondi pubblici del primo Stato, o delle sue suddivisioni politiche o amministrative, o dei suoi enti locali. 4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, quando i redditi derivanti da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualita', in uno Stato sono attribuiti non all'artista o allo sportivo medesimi bensi' ad una persona diversa, detti redditi sono imponibili soltanto nell'altro Stato quando tale persona e' finanziata con fondi pubblici di questo altro Stato, o di una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. Articolo 18 PENSIONI 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre somme pagate in applicazione della legislazione in materia di previdenza sociale di uno Stato sono imponibili soltanto in questo Stato, a condizione che non derivino da contributi. 3. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, le somme ricevute da detto residente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro nel primo Stato come indennita' di liquidazione o remunerazione forfettaria di natura equivalente, sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente. L'espressione "indennita' di liquidazione o di cessazione delle funzioni" comprende i pagamenti effettuati all'atto della cessazione delle funzioni o del rapporto di lavoro di una persona fisica. Articolo 19 FUNZIONI PUBBLICHE 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in questo Stato e la persona fisica e' un residente di questo Stato che: i) ha la nazionalita' di questo Stato, senza avere la nazionalita' dell'altro Stato, o ii) senza avere la nazionalita' dell'altro Stato, era un residente del primo Stato prima di rendervi i servizi. 2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, o direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se il beneficiario e' un residente di questo Stato e ne ha la nazionalita' senza avere la nazionalita' dello Stato da cui derivano le pensioni. 3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti, o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale. Articolo 20 PROFESSORI E INSEGNANTI Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente, per un periodo non superiore ai due anni, allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro istituto di istruzione, e che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente non e' imponibile in detto primo Stato contraente per le remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca. Articolo 21 STUDENTI I. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere la propria formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato. 2. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, le remunerazioni che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere la propria formazione, riceve in corrispettivo di servizi resi nel primo Stato, sono imponibili soltanto nel primo Stato, a condizione che tali servizi siano collegati ai suoi studi o alla sua formazione, o che la remunerazione di tali servizi sia necessaria per integrare le risorse di cui dispone per il suo mantenimento. 3. I vantaggi previsti dal presente articolo sono concessi soltanto per il periodo di tempo ragionevolmente o normalmente necessaria per terminare l'istruzione o la formazione professionale. Tuttavia, in nessun caso una persona puo' usufruire dei suddetti vantaggi per un periodo di tempo superiore ai cinque anni consecutivi. Articolo 22 ALTRI REDDITI 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato. 2. La disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti neIl'altro Stato contraente un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene generatore del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. Capitolo IV METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE Articolo 23 DISPOSIZIONI PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Nel caso del Congo: i redditi provenienti dall'Italia ed imponibili in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili anche in Congo quando sono destinati a un residente del Congo; l'imposta italiana non e' deducibile per il calcolo del reddito imponibile in Congo, ma i1 beneficiario ha diritto a un credito d'imposta imputabile sull'imposta congolese nella cui base sono compresi tali redditi. Tale credito d'imposta e' pari a: per i redditi di cui agli articoli 10 e 12, all'ammontare dell'imposta congolese corrispondente a tali redditi; • per tutti gli altri redditi, all'ammontare dell'imposta congolese corrispondente. Tale disposizione si applica altresi alle remunerazioni di cui all'articolo 19, qualora il beneficiario sia un residente del Congo 3. Nel caso dell'Italia: Se un residente dell'Italia ritrae elementi di reddito che sono imponibili in Congo, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. . In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Congo, ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana imputabile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. Capitolo V DISPOSIZIONI PARTICOLARI Articolo 24 NON DISCRIMINAZIONE 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresi, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. 2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'. La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia. 3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 4 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. 4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e' in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad, alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione. Articolo 25 PROCEDURA AMICHEVOLE 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni delta presente Convenzione, essa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo I dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalita'. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione. 2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L'accordo sara' applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli stati contraenti. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresi' consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. 4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di giungere ad un accordo, cosi' come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora sembri che scambi di opinioni verbali possano facilitare tale accordo, tali scambi di opinioni possono aver luogo in seno ad una Commissione composta dai rappresentanti delle autorita' competenti degli Stati contraenti. 5. Nei casi previsti dai paragrafi precedenti, se le autorita' competenti degli Stati contraenti non giungono a un accordo che elimini la doppia imposizione nei due anni successivi a partire dal giorno in cui il caso e' stato sottoposto per la prima volta ad una di esse, le autorita' competenti possono istituire, per ogni caso speciale una Commissione arbitrale incaricata di emettere un parere sul modo con cui eliminare la doppia imposizione, purche' il contribuente o i contribuenti s'impegnino ad obbedire alle sue decisioni. L'istituzione della Commissione puo' aver luogo soltanto se le parti interessate rinunciano in via preliminare, senza alcuna riserva o condizione, alle azioni giudiziarie pendenti innanzi il tribunale nazionale. 6. La commissione arbitrale e' composta da tre membri designati nel modo seguente: ogni autorita' competente designa un membro e i due membri designano di comune accordo il Presidente, che sara' scelto tra le personalita' indipendenti appartenenti agli Stati contraenti o a un Paese terzo. 7. Al momento di emettere il suo parere, la Commissione applichera' le disposizioni della presente Convenzione e i principi generali del diritto internazionale, tenendo conto della legislazione interna degli Stati contraenti. Sara' la stessa Commissione a stabilire le norme della procedura arbitrale. 8. La persona interessata, dietro sua richiesta, puo' essere ascoltata o farsi rappresentare innanzi la Commissione. Se la Commissione ne richiede la presenza, la persona interessata e' tenuta a comparire o a farsi rappresentare. 9. La Commissione esprime il suo parere entro sei mesi a partire dal giorno in cui le e' stato sottoposto il caso. La Commissione arbitrale delibera a maggioranza semplice dei suo membri. Il voto del Presidente e' predominante nel caso in cui i membri designati dalle autorita' competenti votino in modo diverso. 10. Entro sei mesi a partire dal giorno in cui la Commissione arbitrale ha emesso il suo parere, le autorita' competenti delle parti interessate possono ancora adottare, di comune accordo, delle misure dirette ad eliminare la causa principale della controversia. Le misure cosi' adottate possono non essere conformi al parere della Commissione arbitrale. 11. Nel caso in cui siano trascorsi i sei mesi successivi al giorno in cui la Commissione arbitrale ha emesso il suo parere e le autorita' competenti delle parti interessate non siano giunte a un accordo per eliminare la causa principale della controversia, le autorita' competenti devono conformarsi a tale parere e metterlo in atto. 12. Le spese sostenute per la procedura arbitrale sono ripartite in parti uguali tra gli Stati' contraenti. Articolo 26 SCAMBIO DI INFORMAZIONI 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte di qualsiasi natura o denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria alla Convenzione, nonche' per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte menzionate nella prima frase, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorita' utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. Articolo 27 AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari. Articolo 28 DOMANDE DI RIMBORSO 1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. 2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente, certificante che sussistono le condizioni richieste per beneficiare delle esenzioni o riduzioni previste dalla presente Convenzione. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti fisseranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, le modalita' di applicazione del presente articolo. Articolo 29 ASSISTENZA ALLA RISCOSSIONE 1. Gli Stati contraenti s'impegnano a prestarsi aiuto e assistenza per la riscossione sia delle imposte aggetto della presente Convenzione, che degli interessi, delle spese, delle differenze e delle maggiorazioni d'imposta. 2. Le autorita' fiscali dello Stato a cui l'altro Stato ha richiesto aiuto e assistenza procederanno alla riscossione secondo le norme applicabili alla riscossione dei propri crediti fiscali di natura analoga. I crediti da riscuotere non saranno considerati crediti privilegiati nello Stato richiesto. 3. Le esecuzioni e i provvedimenti di attuazione avranno luogo dietro presentazione di una copia ufficiale dei titoli esecutivi e, eventualmente, delle decisioni passate in giudicato. 4. Per quanto riguarda i crediti fiscali ancora suscettibili di ricorso, lo Stato creditore, a salvaguardia dei suoi diritti, puo' domandare all'altro Stato di notificare al debitore un ingiunzione di pagamento o un titolo di esazione. Le contestazioni in merito alla fondatezza dei reclami che hanno motivato la notifica possono essere ascoltate soltanto innanzi la giurisdizione competente dello Stato richiedente. Capitolo VI DISPOSIZIONI FINALI Articolo 30 ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati' non appena sara' possibile. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate a partire dal I° gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica; b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il I° gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica. Articolo 31 DENUNCIA i. La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di' sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare e a partire dal quinto anno dalla sua entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione si applichera' per l'ultima volta: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme realizzate a partire dal i ° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia; b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, ai redditi realizzati durante l'anno solare per la cui fine sara' stata notificata la denuncia o relativo all'esercizio contabile chiuso nel corso di tale anno. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Brazzaville, il 15 Ottobre 2003, in duplice originale, nelle lingue francese e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per il Governo Per il Governo della della Repubblica Italiana Repubblica del Congo Gaetano LA PIANA Raymond Serge BALI
PROTOCOLLO alla Convenzione tra il Governo della Repubblica del Congo e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica del Congo e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni' che formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso che: a) ai sensi della presente Convenzione l'espressione "suddivisioni politiche" concerne unicamente la Repubblica italiana; b) per quanto concerne l'articolo 5: La condizione di durata di cui al paragrafo 2 g) non e' applicabile alle societa' prestatrici di servizi residenti di uno Stato contraente qualora esse svolgano la loro attivita' per una societa' petrolifera residente dell'altro Stato contraente. Qualora venga accordato dal Congo un regime convenzionale piu' favorevole ad un paese terzo membro dell'OCSE rispetto a quello previsto nel presente paragrafo, tale regime piu' favorevole si applichera' automaticamente all'Italia; c) per quanto concerne l'articolo 7: Quando un'impresa di uno Stato vende delle merci o svolge un'attivita' nell'altro Stato attraverso una stabile organizzazione, gli utili non sono calcolati sulla base dell'ammontare totale percepito dall'impresa, ma sono calcolati soltanto sulla base dei compensi da attribuire all'attivita' effettiva della stabile organizzazione per tali vendite o tale attivita'. Nel caso di contratti di studio, di fornitura, di installazione o di costruzione di attrezzature o stabilimenti industriali, commerciali o scientifici, o di opere pubbliche, qualora l'impresa ha una stabile organizzazione, gli utili di detta stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell'ammontare totale del contratto, ma sono determinati unicamente sulla base della parte di contratto che e' effettivamente eseguita da questa stabile organizzazione nello Stato in cui e' situata tale stabile organizzazione. Gli utili da attribuire alla parte di contratto che e' eseguita dalla sede dell'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di cui detta impresa e' residente. Al paragrafo 3, con il termine "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attivita' della stabile organizzazione; d) per quanto concerne l'articolo 8 Ai' sensi del paragrafo 1, gli utili includono anche i redditi accessori derivanti ad un'impresa dall'impiego di container per il trasporto internazionale di beni e merci; e) per quanto concerne l'articolo 9 : Qualora uno Stato include negli utili di un'impresa di questo Stato, e tassa in conseguenza, degli utili che sarebbero stati realizzati da questa impresa se le condizioni convenute con l'impresa dell'altro Stato contraente fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, l'altro Stato contraente procede ad una rettifica adeguata dell'ammontare dell'imposta percepita su tali utili, se detto altro Stato contraente ritiene giustificata tale rettifica. Per determinare questa rettifica, le autorita' competenti degli Stati contraenti devono consultarsi tenendo conto delle disposizioni previste all'articolo 25 della presente Convenzione ; f) per quanto concerne l'articolo 18 : Nel paragrafo 2, l'espressione "a condizione che non derivino da contributi si riferisce ai compensi aventi carattere di assistenza pubblica secondo la legislazione italiana ; g) per quanto concerne l'articolo 28 : La disposizione di cui al paragrafo 3 non esclude l'interpretazione secondo la quale la autorita' competenti degli Stati contraenti possono stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta cui da' diritto la Convenzione. Fatto a Brazzaville, il 15 Ottobre 2003, in duplice originale, nelle lingue francese e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per il Governo Per il Governo della della Repubblica Italiana Repubblica del Congo Gaetano LA PIANA Raymond Serge BALI |
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