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| Gazzetta n. 8 del 11 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 29 dicembre 2005 |  | Imposizioni degli oneri di servizio pubblico al fine di assicurare la continuita'  territoriale della regione Sardegna, relativi ai servizi aerei  di  linea per le rotte Alghero-Bologna e vv., Alghero-Torino e vv.,  Cagliari-Bologna e vv., Cagliari-Torino e vv., Cagliari-Bologna e vv., Cagliari-Torino e vv., Cagliari-Firenze e vv., Cagliari-Verona e vv., Cagliari-Napoli e vv., Cagliari-Palermo e vv., Olbia-Bologna e vv., Olbia-Verona e vv. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che, al fine di conseguire   l'obiettivo   della   continuita'  territoriale  per  la Sardegna,  prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione, oggi  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti, disponga con proprio  decreto,  in conformita' al contenuto del regolamento CEE n. 2408/92  del  Consiglio del 23 luglio 1992 - concernente disposizioni sull'accesso   dei   vettori   aerei   della   Comunita'  alle  rotte intracomunitarie  -  ed  alle conclusioni della conferenza di servizi prevista  dal comma 2 del citato art. 36 della legge n. 144/1999, gli oneri di servizio  pubblico  relativamente  ai servizi di linea effettuati fra gli  scali  aeroportuali  della  Sardegna  ed  i principali aeroporti nazionali;
 Vista  la  delega conferita con nota n. 12000/2005/SP del 19 maggio 2005,   dal   Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  al presidente  della regione autonoma della Sardegna, ai sensi del comma 2  del citato art. 36 della legge n. 144/1999, ad indire e presiedere una  conferenza  di  servizi, con il compito di precisare i contenuti dell'onere  di servizio pubblico, indicando: le tipologie e i livelli tariffari,  i  soggetti  che  usufruiscono  di sconti particolari, il numero  dei  voli,  gli  orari  dei  voli,  i  tipi di aeromobili, la capacita' offerta;
 Visti  i  verbali delle riunioni della conferenza di servizi di cui sopra,   che  ha  individuato  i  contenuti  dell'onere  di  servizio pubblico;
 Visto  l'art.  4  del regolamento CEE 2408/92 del Consiglio in data 23 luglio  1992,  che  detta disposizioni in ordine alle modalita' da seguire,  da  parte degli Stati membri, per imporre oneri di servizio pubblico   riguardo  ai  servizi  aerei  di  linea  effettuati  verso aeroporti  che  servono  regioni periferiche o in via di sviluppo dei rispettivi  territori  o una rotta a bassa densita' di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel suo territorio;
 Vista  la  comunicazione  alla  Commissione  europea  n. 904468 del 29 dicembre 2005;
 Viste  le  nota  informative  n.  90489,  90490, 90491 le 90492 del 13 dicembre  2005  e  n. 904379 e 904380 del 19 dicembre 2005, con le quali,  ai  sensi dell'art. 4.1.a) del regolamento CEE 2408/92, viene comunicato  ai  vettori aerei che operano sulle rotte interessate che e'  stata  avviata  la  procedura  per  l'imposizione  degli oneri di servizio  pubblico  sulle rotte: Alghero-Roma e vv., Alghero-Milano e vv.,  Cagliari-Roma  e  vv., Cagliari-Milano e vv., Olbia-Roma e vv., Olbia-Milano e vv;
 Visto  il  decreto  ministeriale  n. 35 del 29 dicembre 2005 con il quale  sono  stati imposti gli oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma  e  vv.,  Alghero-Milano  e  vv.,  Cagliari-Roma  e vv., Cagliari-Milano  e  vv.,  Olbia-Roma e vv., Olbia-Milano e vv., senza compensazione finanziaria da parte dello Stato;
 Ritenuta  la  necessita'  di assicurare la continuita' territoriale della  Sardegna  anche attraverso i collegamenti con gli aeroporti di Bologna, Torino, Firenze, Verona, Napoli e Palermo;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  fine  di  assicurare  la continuita' territoriale della regione Sardegna,   sono   sottoposti  ad  oneri  di  servizio  pubblico,  in conformita'  al regolamento 2408/CEE, oltre ai servizi aerei di linea previsti dal decreto ministeriale n. 35 del 29 dicembre 2005, anche i servizi  aerei  di  linea  relativi alle rotte Alghero-Bologna e vv., Alghero-Torino  e vv., Cagliari-Bologna e vv., Cagliari-Torino e vv., Cagliari-Firenze e vv., Cagliari-Verona e vv., Cagliari-Napoli e vv., Cagliari-Palermo  e  vv.,  Olbia-Bologna e vv., Olbia - Verona e vv., secondo  le  modalita'  indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori verra' stabilita con successivo decreto.
 |  |  |  | Art. 3. I vettori che intendono accettare gli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, devono presentare, entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea della  comunicazione  della  Commissione relativa all'imposizione dei citati  oneri,  formale accettazione dell'intero operativo relativo a ciascuna  delle rotte indicate nell'allegato al presente decreto, con le modalita' specificate nell'allegato medesimo.
 Roma, 29 dicembre 2005
 Il Ministro: Lunardi
 |  |  |  | Allegato IMPOSIZIONE DI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO
 SUI SERVIZI AEREI DI LINEA ALL'INTERNO DELL'ITALIA
 
 A  norma  delle disposizioni dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a) del  regolamento  (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso  dei  vettori  aerei  della  Comunita'  alle rotte aeree intracomunitarie,  il  Governo  italiano, conformemente alla proposta formulata dalla regione autonoma della Sardegna, ha deciso di imporre oneri  di  servizio  pubblico  riguardo  ai servizi aerei di linea su alcune   rotte  fra  gli  scali  aeroportuali  della  Sardegna  ed  i principali aeroporti nazionali.
 La  condizione di insularita' della Sardegna limita fortemente le opportunita' di collegamento, attribuendo al trasporto aereo un ruolo fondamentale,   insostituibile   e   privo   di   valide  alternative comparabili.
 In  tale  contesto  il  servizio  aereo  di linea e' da ritenersi servizio  di pubblico interesse, essenziale per lo sviluppo economico e  sociale dell'Isola, sia per garantire la libera circolazione ed il diritto alla mobilita' delle persone. 1. Rotte onerate e disciplina generale degli oneri di servizio.
 1.1.  -  Le  rotte  interessate  dall'imposizione  degli oneri di servizio pubblico sono le seguenti:
 Alghero-Bologna e viceversa;
 Alghero-Torino e viceversa;
 Cagliari-Bologna e viceversa;
 Cagliari-Torino e viceversa;
 Cagliari-Firenze e viceversa;
 Cagliari-Verona e viceversa;
 Cagliari-Napoli e viceversa;
 Cagliari-Palermo e viceversa;
 Olbia-Bologna e viceversa;
 Olbia-Verona e viceversa.
 1.2.  Conformemente  all'art.  9 del Regolamento CEE n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, come modificato dal Regolamento CE n. 793/2004,  relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli  aeroporti  della  Comunita',  gli  organi  competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalita' previste nei presenti oneri.
 1.3.  Ciascuna  delle rotte sopra individuate e gli oneri imposti su  di  essa  dovra'  essere  accettata singolarmente, interamente ed integralmente dai vettori interessati.
 1.4.  Ciascun  singolo vettore che accetta gli oneri deve fornire una  cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione  del  servizio. Tale cauzione dovra' ammontare ad almeno il  5%  del  fatturato complessivo stimato, valutato dall'ENAC - Ente Nazionale   dell'Aviazione   Civile,   relativo   ai   servizi  aerei programmati  nel  pacchetto  di rotte in questione. La cauzione sara' prestata  a  favore  dell'ENAC,  il  quale  Ente  la  impieghera' per garantire   la   prosecuzione   del   regime   onerato   in  caso  di ingiustificato   abbandono   e   sara'   costituita  per  il  50%  da fidejussione  bancaria  a  prima  richiesta  e per il restante 50% da fidejussione assicurativa.
 1.5.  L'ENAC, di concerto con la regione autonoma della Sardegna, verifichera'  l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il  possesso  dei requisiti minimi di accesso al servizio ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di  servizio  pubblico.  All'esito  della verifica i vettori ritenuti idonei ad effettuare i servizi onerati verranno ammessi ad effettuare il servizio.
 1.6. Al fine di evitare la sovracapacita' che si riscontrerebbe a seguito  dell'accettazione  di  una  rotta  onerata  da parte di piu' vettori,    considerate   le   limitazioni   ed   i   condizionamenti infrastrutturali  degli  aeroporti  coinvolti,  l'Ente  Nazionale per l'Aviazione  Civile,  sentita  la regione autonoma della Sardegna, e' incaricato,   per   la   miglior  cura  dell'interesse  pubblico,  di intervenire  al  fine  di contenere i programmi operativi dei vettori accettanti  in  modo  da renderli complessivamente proporzionati alle esigenze  di mobilita' poste alla base dell'imposizione d'oneri. Tale intervento  dovra' ispirarsi ad un'equa ridistribuzione delle rotte e delle frequenze fra i vettori accettanti.
 1.7.  Per l'accettazione dell'onere di servizio su ciascuna delle rotte sopra considerate e' necessario il possesso da parte di ciascun vettore accettante dei seguenti requisiti minimi:
 1) essere vettore aereo comunitario in possesso del COA e della prescritta licenza ai sensi del regolamento CEE n. 2407/92;
 2)  dimostrare  di possedere dimensione e solidita' finanziaria adeguata  e  proporzionata  per  garantire  il  soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico, con  un  fatturato  relativo  al  traffico aereo nell'anno precedente l'imposizione  dei  presenti  oneri  pari almeno a quello complessivo della rotta accettata, o una capitalizzazione equivalente;
 3)  dimostrare  di possedere la disponibilita', in proprieta' o in locazione garantita per tutto il periodo di durata degli oneri, di un  numero  adeguato  di  aeromobili coerente con il numero dei primi voli  del  mattino  in  uscita  dalla  Sardegna,  cosi' come previsti dall'imposizione  di  oneri,  ed in generale di un numero adeguato di aeromobili   con   le   caratteristiche  di  capacita'  necessarie  a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;
 4)   impiegare   sulle   rotte  indicate  personale  che  parli correntemente e correttamente l'italiano;
 5)  distribuire  e  vendere  i  biglietti  con  almeno  uno dei principali  CRS  (Amadeus, Galileo, Sabre, World span), via internet, via  telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete  agenziale,  con almeno una delle modalita' elencate senza alcun onere a carico degli acquirenti;
 6) autocertificare di aver ottenuto nel periodo 1° gennaio 2004 -  31 dicembre  2004  un coefficiente di regolarita' complessivo pari almeno  al  98%  ed un coefficiente di puntualita' complessivo (sulla base  delle  convenzioni statistiche IATA) di almeno l'80% entro i 15 minuti;
 7)  fornire la cauzione di esercizio di cui al precedente punto 1.4 secondo le modalita' prescritte.
 1.8.   Al   fine  di  garantire  l'obiettivo  della  continuita', affidabilita',  puntualita'  e  sicurezza del servizio, i vettori che intendono  accettare  gli oneri di servizio dovranno fornire all'ENAC idonea  documentazione  (in  lingua italiana o inglese) attestante il possesso   dei   requisiti   di  cui  sopra,  nonche'  delle  risorse organizzative, tecniche e finanziarie da destinare al servizio.
 1.9.  I  vettori accettanti i presenti oneri di servizio pubblico si   impegnano   alla   puntuale  osservanza  ed  applicazione  delle disposizioni  normative interne, internazionali e comunitarie in tema di  protezione  del  passeggero,  nelle  ipotesi di danni fisici alla persona,  overbooking,  ritardo,  cancellazione  dei  voli,  perdita, ritardo  e  danneggiamento  del  bagaglio;  si  impegnano altresi' ad applicare  le  regole  comunitarie  del  Regolamento  CE  n. 261/2004 entrato  in  vigore  il  17 febbraio  2005, in materia di overbooking cancellazione del volo e ritardo, con particolare riguardo ai diritti dei  passeggeri  disabili  ed  a  ridotta  mobilita'. Contestualmente all'accettazione  dei  presenti  oneri  i  vettori  si  impegnano  ad uniformare  i  propri  comportamenti  nei  confronti  dell'utenza  ai principi  contenuti nella Carta dei diritti del passeggero europea ed italiana. 2. Articolazione degli oneri di servizio pubblico.
 2.1.  Gli oneri di servizio pubblico sono articolati considerando la  peculiarita'  della  condizione di insularita' della Sardegna; in termini di numero di frequenze minime di orari e di capacita' offerta gli oneri sono i seguenti: 2.1.1. sulla rotta Alghero-Bologna:
 a) frequenza minima giornaliera:
 sulla rotta Alghero-Bologna dovranno essere garantiti almeno un volo  in  andata  e  uno in ritorno per tutto l'anno. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio;
 b) orari:
 la   collocazione   oraria  dovra'  tassativamente  considerare l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una  permanenza  significativa nella destinazione. A tal fine il volo in  uscita dalla Sardegna dovra' partire non oltre le 9,30 ed il volo di rientro in Sardegna dovra' partite non prima delle 19;
 c) capacita' offerta:
 la  capacita'  minima  giornaliera  offerta tutto l'anno dovra' essere  di  40  posti sulla rotta Alghero-Bologna e di 40 posti sulla rotta Bologna-Alghero.
 Nell'ipotesi  in  cui  il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo  dei  voli  previsti superi la misura dell'80%, i vettori accettanti  la  rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con   la   regione   autonoma  della  Sardegna,  ad  introdurre  voli supplementari  o  ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al  soddisfacimento  della  domanda, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.
 Nell'ipotesi  in  cui  il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo  dei  voli  previsti sia inferiore alla misura del 50%, i vettori  accettanti  la  rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa  con  la  regione  autonoma  della Sardegna ad esercitare il traffico  con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda. 2.1.2. sulla rotta Alghero-Torino:
 a) frequenza minima giornaliera:
 sulla  rotta Alghero-Torino dovranno essere garantiti almeno un volo  in  andata  e  uno in ritorno per tutto l'anno. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio;
 b) orari:
 la   collocazione   oraria  dovra'  tassativamente  considerare l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una  permanenza  significativa nella destinazione. A tal fine il volo in  uscita dalla Sardegna dovra' partire non oltre le 9,30 ed il volo di rientro in Sardegna dovra' partire non prima delle 19;
 c) capacita' offerta:
 la  capacita'  minima  giornaliera  offerta tutto l'anno dovra' essere  di  40  posti  sulla rotta Alghero-Torino e di 40 posti sulla rotta Torino-Alghero.
 Nell'ipotesi  in  cui  il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo  dei  voli  previsti superi la misura dell'80%, i vettori accettanti  la  rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con   la   regione   autonoma  della  Sardegna,  ad  introdurre  voli supplementari  o  ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al  soddisfacimento  della  domanda, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.
 Nell'ipotesi  in  cui  il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo  dei  voli  previsti sia inferiore alla misura del 50%, i vettori  accettanti  la  rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa  con  la  regione  autonoma  della Sardegna ad esercitare il traffico  con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda. 2.1.3. sulla rotta Cagliari-Bologna:
 a) frequenze minime giornaliere:
 sulla  rotta  Cagliari-Bologna dovranno essere garantiti almeno 1/2 * voli in andata e 1/2 * in ritorno dal 1° ottobre al 31 maggio e almeno  2 voli in andata e 2 in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua);
 (*)  Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) e'  variabile  all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno   della  settimana.  L'operativo  definitivo,  articolato  per periodi  e giorni della settimana, verra' predisposto dalle compagnie che   hanno   accettato  gli  oneri.  Tale  operativo  dovra'  essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovra' essere  depositato  dai  vettori  che  hanno  accettato  gli oneri di servizio  almeno  15  giorni  prima  dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica  presso  l'ENAC  nonche' comunicato alla regione autonoma della  Sardegna,  che  si  riserva  di  chiederne  l'adeguamento  ove riscontrasse delle carenze. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio;
 b) orari:
 la   collocazione   oraria  dovra'  tassativamente  considerare l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione. A tal fine almeno un volo  in  uscita  dalla  Sardegna dovra' partire non oltre le 9,30 ed almeno  un volo di rientro in Sardegna dovra' partire non prima delle 19;
 c) capacita' offerta:
 la capacita' giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.
 La   capacita'   minima   giornaliera  offerta  nel  periodo  dal 1° ottobre  al  31 maggio  dovra'  essere  di  150  posti sulla rotta Cagliari-Bologna e di 150 posti sulla rotta Bologna-Cagliari.
 La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua) dovra' essere di 300  posti  sulla  rotta  Cagliari-Bologna e di 300 posti sulla rotta Bologna-Cagliari.
 Nell'ipotesi  in  cui  il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo  dei  voli  previsti superi la misura dell'80%, i vettori accettanti  la  rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con   la   regione   autonoma  della  Sardegna,  ad  introdurre  voli supplementari  o  ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al  soddisfacimento  della  domanda, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.
 Nell'ipotesi  in  cui  il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo  dei  voli  previsti sia inferiore alla misura del 50%, i vettori  accettanti  la  rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa  con  la  regione  autonoma  della Sardegna ad esercitare il traffico  con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda. 2.1.4. sulla rotta Cagliari-Torino:
 a) frequenze minime giornaliere:
 sulla  rotta  Cagliari-Torino  dovranno essere garantiti almeno 1/2 * voli in andata e 1/2 * in ritorno dal 1° ottobre al 31 maggio e almeno  2 voli in andata e 2 in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua);
 (*)  Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) e'  variabile  all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno   della  settimana.  L'operativo  definitivo,  articolato  per periodi  e giorni della settimana, verra' predisposto dalle compagnie che   hanno   accettato  gli  oneri.  Tale  operativo  dovra'  essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovra' essere  depositato  dai  vettori  che  hanno  accettato  gli oneri di servizio  almeno  15  giorni  prima  dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica  presso  l'ENAC  nonche' comunicato alla regione autonoma della  Sardegna,  che  si  riserva  di  chiederne  l'adeguamento  ove riscontrasse delle carenze. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio;
 b) orari:
 la   collocazione   oraria  dovra'  tassativamente  considerare l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione. A tal fine almeno un volo  in  uscita  dalla  Sardegna dovra' partire non oltre le 9,30 ed almeno  un volo di rientro in Sardegna dovra' partire non prima delle 19;
 c) capacita' offerta:
 la capacita' giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.
 La   capacita'   minima   giornaliera  offerta  nel  periodo  dal l° ottobre  al  31 maggio  dovra'  essere  di  150  posti sulla rotta Cagliari-Torino e di 150 posti sulla rotta Bologna-Torino.
 La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua) dovra' essere di 300  posti  sulla  rotta  Cagliari-Torino  e di 300 posti sulla rotta Bologna-Torino.
 Nell'ipotesi  in  cui  il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo  dei  voli  previsti superi la misura dell'80%, i vettori accettanti  la  rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con   la   regione   autonoma  della  Sardegna,  ad  introdurre  voli supplementari  o  ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al  soddisfacimento  della  domanda, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.
 Nell'ipotesi  in  cui  il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo  dei  voli  previsti sia inferiore alla misura del 50%, i vettori  accettanti  la  rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa  con  la  regione  autonoma  della Sardegna ad esercitare il traffico  con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda. 2.1.5. sulla rotta Cagliari-Firenze:
 a) frequenza minima giornaliera:
 sulla  rotta  Cagliari-Firenze dovranno essere garantiti almeno un  volo in andata e uno in ritorno per tutto l'anno. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio;
 b) orari:
 la   collocazione   oraria  dovra'  tassativamente  considerare l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una  permanenza  significativa nella destinazione. A tal fine il volo in  uscita dalla Sardegna dovra' partire non oltre le 9,30 ed il volo di rientro in Sardegna dovra' partire non prima delle 19;
 c) capacita' offerta:
 la  capacita'  minima  giornaliera  offerta tutto l'anno dovra' essere di 130 posti sulla rotta Cagliari-Firenze e di 130 posti sulla rotta Firenze-Cagliari.
 Nell'ipotesi  in  cui  il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo  dei  voli  previsti superi la misura dell'80%, i vettori accettanti  la  rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con   la   regione   autonoma  della  Sardegna,  ad  introdurre  voli supplementari  o  ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al  soddisfacimento  della  domanda, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.
 Nell'ipotesi  in  cui  il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo  dei  voli  previsti sia inferiore alla misura del 50%, i vettori  accettanti  la  rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa  con  la  regione  autonoma  della Sardegna ad esercitare il traffico  con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda. 2.1.6. sulla rotta Cagliari-Verona:
 a) frequenze minime giornaliere:
 sulla rotta Cagliari-Verona dovranno essere garantiti almeno un volo  in  andata  e  uno in ritorno per tutto l'anno. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio;
 b) orari:
 la   collocazione   oraria  dovra'  tassativamente  considerare l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una  permanenza  significativa nella destinazione. A tal fine il volo in  uscita dalla Sardegna dovra' partire non oltre le 9,30 ed il volo di rientro in Sardegna dovra' partire non prima delle 19;
 c) capacita' offerta:
 la  capacita'  minima  giornaliera  offerta tutto l'anno dovra' essere  di 150 posti sulla rotta Cagliari-Verona e di 150 posti sulla rotta Verona-Cagliari.
 Nell'ipotesi  in  cui  il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo  dei  voli  previsti superi la misura dell'80%, i vettori accettanti  la  rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con   la   regione   autonoma  della  Sardegna,  ad  introdurre  voli supplementari  o  ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al  soddisfacimento  della  domanda, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.
 Nell'ipotesi  in  cui  il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo  dei  voli  previsti sia inferiore alla misura del 50%, i vettori  accettanti  la  rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa  con  la  regione  autonoma  della Sardegna ad esercitare il traffico  con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda. 2.1.7. sulla rotta Cagliari-Napoli:
 a) frequenza minima giornaliera:
 sulla rotta Cagliari-Napoli dovranno essere garantiti almeno un volo  in  andata  e  uno in ritorno per tutto l'anno. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio;
 b) orari:
 la   collocazione   oraria  dovra'  tassativamente  considerare l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una  permanenza  significativa nella destinazione. A tal fine il volo in  uscita dalla Sardegna dovra' partire non oltre le 9,30 ed il volo di rientro in Sardegna dovra' partire non prima delle 19;
 c) capacita' offerta:
 la  capacita'  minima  giornaliera  offerta tutto l'anno dovra' essere  di 130 posti sulla rotta Cagliari-Napoli e di 130 posti sulla rotta Napoli-Cagliari.
 Nell'ipotesi  in  cui  il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo  dei  voli  previsti superi la misura dell'80%, i vettori accettanti  la  rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con   la   regione   autonoma  della  Sardegna,  ad  introdurre  voli supplementari  o  ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al  soddisfacimento  della  domanda, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.
 Nell'ipotesi  in  cui  il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo  dei  voli  previsti sia inferiore alla misura del 50%, i vettori  accettanti  la  rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa  con  la  regione  autonoma  della Sardegna ad esercitare il traffico  con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda. 2.1.8. sulla rotta Cagliari-Palermo:
 a) frequenza minima giornaliera:
 sulla  rotta  Cagliari-Palermo dovranno essere garantiti almeno un  volo  in  andata  e  uno  in  ritorno  durante  tutto  l'anno. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio;
 b) orari:
 la   collocazione   oraria  dovra'  tassativamente  considerare l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una  permanenza  significativa nella destinazione. A tal fine il volo in  uscita dalla Sardegna dovra' partire non oltre le 9,30 ed il volo di rientro in Sardegna dovra' partire non prima delle 19;
 c) capacita' offerta:
 la  capacita'  minima  giornaliera  offerta tutto l'anno dovra' essere  di  40 posti sulla rotta Cagliari-Palermo e di 40 posti sulla rotta Palermo-Cagliari.
 Nell'ipotesi  in  cui  il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo  dei  voli  previsti superi la misura dell'80%, i vettori accettanti  la  rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con   la   regione   autonoma  della  Sardegna,  ad  introdurre  voli supplementari  o  ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al  soddisfacimento  della  domanda, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.
 Nell'ipotesi  in  cui  il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo  dei  voli  previsti sia inferiore alla misura del 50%, i vettori  accettanti  la  rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa  con  la  regione  autonoma  della Sardegna ad esercitare il traffico  con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda. 2.1.9. sulla rotta Olbia-Bologna:
 a) frequenza minima giornaliera:
 sulla  rotta  Olbia-Bologna dovranno essere garantiti almeno un volo  in andata e uno in ritorno dal 1° ottobre al 31 maggio e almeno 2  voli  in andata e 2 in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre (piu' periodo  di  Natale  e  di  Pasqua).  Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio;
 b) orari:
 la   collocazione   oraria  dovra'  tassativamente  considerare l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione. A tal fine almeno un volo  in  uscita  dalla  Sardegna dovra' partire non oltre le 9,30 ed almeno  un volo di rientro in Sardegna dovra' partire non prima delle 19;
 c) capacita' offerta:
 la  capacita'  minima  giornaliera  offerta tutto l'anno dovra' essere  di  150  posti sulla rotta Olbia-Bologna e di 150 posti sulla rotta Bologna-Olbia.
 La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua) dovra' essere di 300  posti  sulla  rotta  Olbia-Bologna  e  di  300 posti sulla rotta Bologna-Olbia.
 Nell'ipotesi  in  cui  il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo  dei  voli  previsti superi la misura dell'80%, i vettori accettanti  la  rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con   la   regione   autonoma  della  Sardegna,  ad  introdurre  voli supplementari  o  ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al  soddisfacimento  della  domanda, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.
 Nell'ipotesi  in  cui  il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo  dei  voli  previsti sia inferiore alla misura del 50%, i vettori  accettanti  la  rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa  con  la  regione  autonoma  della Sardegna ad esercitare il traffico  con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda. 2.1.10. sulla rotta Olbia - Verona:
 a) frequenze minime giornaliere:
 sulla  rotta  Olbia-Verona  dovranno essere garantiti almeno un volo  in andata e uno in ritorno dal 1° ottobre al 31 maggio e almeno 2  voli  in andata e 2 in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre (piu' periodo  di  Natale  e  di  Pasqua).  Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio;
 b) orari:
 la   collocazione   oraria  dovra'  tassativamente  considerare l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione. A tal fine almeno un volo  in  uscita  dalla  Sardegna dovra' partire non oltre le 9,30 ed almeno  un volo di rientro in Sardegna dovra' partire non prima delle 19;
 c) capacita' offerta:
 la capacita' giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.
 La   capacita'   minima   giornaliera  offerta  nel  periodo  dal 1° ottobre  al  31 maggio  dovra'  essere  di  150  posti sulla rotta Olbia-Verona  e  di  150 posti sulla rotta Verona-Olbia. La capacita' minima  giornaliera offerta nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua) dovra' essere di 300 posti sulla rotta Olbia - Verona e di 300 posti sulla rotta Verona-Olbia.
 Nell'ipotesi  in  cui  il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo  dei  voli  previsti superi la misura dell'80%, i vettori accettanti  la  rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con   la   regione   autonoma  della  Sardegna,  ad  introdurre  voli supplementari  o  ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al  soddisfacimento  della  domanda, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.
 Nell'ipotesi  in  cui  il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo  dei  voli  previsti sia inferiore alla misura del 50%, i vettori  accettanti  la  rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa  con  la  regione  autonoma  della Sardegna ad esercitare il traffico  con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.
 3. Tipologia degli aeromobili utilizzabili su ciascuna rotta.
 Gli aeromobili utilizzati sulle tratte:
 Cagliari-Bologna-Cagliari;
 Cagliari-Torino-Cagliari;
 Cagliari-Verona-Cagliari;
 Olbia-Verona-Olbia;
 Olbia-Bologna-Olbia, dovranno fornire una capacita' minima di 150 posti ciascuno.
 Gli aeromobili utilizzati sulle tratte:
 Cagliari-Napoli-Cagliari;
 Cagliari-Firenze-Cagliari, dovranno fornire una capacita' minima di 130 posti ciascuno.
 Gli aeromobili utilizzati sulle tratte:
 Alghero-Bologna-Alghero;
 Alghero-Torino-Alghero,
 Cagliari-Palermo-Cagliari, dovranno fornire una capacita' minima di 40 posti ciascuno.
 3.1.  L'intera  capacita' di ciascun aeromobile utilizzato, anche se eccedente i limiti minimi sopra previsti, per ciascun volo, dovra' essere  messa  in  vendita secondo il regime degli oneri, senza alcun contingentamento di posti a favore di residenti e/o di non residenti. Ugualmente  dovranno  essere accettate prenotazioni ed inserimenti in liste  d'attesa  senza alcuna discriminazione a danno delle categorie di passeggeri previste dagli oneri di servizio.
 3.2.  Eventuali  pratiche volte ad aggirare surrettiziamente tale prescrizione, ed in specie il rifiuto di emettere biglietti a tariffa agevolata  nonostante  la  disponibilita'  di  posti sull'aeromobile, verranno  considerate  inadempimento  grave  del  rispetto del regime onerato.
 4. Tariffe.
 4.1.  La  struttura  tariffaria  per  tutte  le rotte interessate prevede:
 una tariffa agevolata massima che e' quella massima applicabile alle categorie agevolate di seguito indicate;
 una  tariffa  non  agevolata  massima  che  e'  quella  massima applicabile  a  tutti  i  passeggeri  non  appartenenti  a  categorie agevolate.  I  vettori  che  accetteranno  gli  oneri si impegnano ad articolare questa tariffa secondo differenti scaglioni, garantendo la messa  in  vendita  di  un  congruo  numero  di  biglietti speciali e scontati,   tale   da   conseguire   un   prezzo   medio  di  vendita significativamente inferiore alla tariffa non agevolata massima.
 Le tariffe saranno cosi' articolate:
 
 =====================================================================
 |                         |  Tariffa non agevolata
 Tratta onerata |Tariffa agevolata massima|         massima ===================================================================== Alghero-Bologna |55,00                    |97.00 --------------------------------------------------------------------- Alghero-Torino  |55,00                    |97.00 --------------------------------------------------------------------- Cagliari-Bologna|55,00                    |97.00 --------------------------------------------------------------------- Cagliari-Torino |55,00                    |97.00 --------------------------------------------------------------------- Cagliari-Firenze|55,00                    |97.00 --------------------------------------------------------------------- Cagliari-Verona |55,00                    |97.00 --------------------------------------------------------------------- Cagliari-Napoli |55,00                    |97.00 --------------------------------------------------------------------- Cagliari-Palermo|55,00                    |97.00 --------------------------------------------------------------------- Olbia-Bologna   |55,00                    |97.00 --------------------------------------------------------------------- Olbia-Verona    |55,00                    |97.00
 
 4.2.  Tutte le tariffe indicate sono comprensive di IVA e sono al netto  delle  tasse  ed  oneri  aeroportuali e della crisis surcharge dell'importo  massimo consentito di euro 6,00. Qualora vengano meno o si  ridimensionino  le condizioni che hanno condotto all'applicazione della   crisis   surcharge,   questa   dovra'   essere  cancellata  o proporzionalmente  ridotta.  Alle  tariffe indicate non potra' essere applicata  alcuna  altra maggiorazione a nessun titolo, qualunque sia la terminologia con la quale viene indicata.
 4.3. La tariffa agevolata e' senza limitazioni, ad essa non sara' applicabile  alcuna  restrizione,  ne'  alcuna  penale  per cambio di data/ora/biglietto, ne' alcuna penale per il rimborso.
 4.4. Dovra' essere prevista almeno una modalita' di distribuzione e  vendita  dei  biglietti  che  risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo per il passeggero.
 4.5.  Ogni  anno,  a  decorrere  dal  1° gennaio 2007, gli organi competenti  rivedono  le  tariffe  indicate  sulla  base del tasso di inflazione  dell'anno  precedente  calcolato  sulla  base dell'indice generale   ISTAT/FOI  dei  prezzi  al  consumo.  La  revisione  viene comunicata  a  tutti  i  vettori che operano sulle rotte in questione applicando  le  tariffe  in  esame e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione sulla GUUE.
 4.6. In caso di variazione percentualmente superiore al 5%, nella media  rilevata  a  partire  dal  secondo semestre 2006 del costo del carburante  e/o  del  rapporto di cambio euro/dollaro USA, le tariffe devono  essere  modificate  percentualmente  rispetto alla variazione rilevata  e in proporzione all'incidenza del costo del carburante sui costi  di  esercizio  del  vettore.  All'eventuale  adeguamento delle tariffe procede semestralmente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  sentita  la regione autonoma della Sardegna, sulla base di una  istruttoria  effettuata da un comitato tecnico misto, costituito da  un  rappresentante  designato rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti, dall'ENAC e dalla regione autonoma della  Sardegna. In caso di aumento oltre la percentuale indicata, il Comitato   tecnico   misto  di  cui  sopra  attiva  la  procedura  di adeguamento su segnalazione dei vettori operanti sulle linee onerate; in  caso  di  decremento  la procedura si attiva d'ufficio. Nel corso dell'istruttoria  di  cui sopra deve sentire i vettori operanti sulle linee  onerate.  L'eventuale  adeguamento  tariffario  decorrera' dal semestre successivo a quello della rilevazione.
 4.7.  Gli  aumenti  tariffari di qualsiasi entita' ed a qualsiasi titolo  imposti,  determinati  al  di  fuori  delle  procedure  sopra indicate, sono da considerare illegittimi.
 4.8.  Le  tariffe  agevolate,  nelle  misure  sopra  specificate, dovranno essere obbligatoriamente applicata almeno:
 ai residenti in Sardegna;
 ai nati in Sardegna, anche se residenti fuori Sardegna;
 ai disabili*;
 ai giovani dai 2 ai 21 anni*;
 agli anziani al di sopra dei 70 anni*;
 agli  studenti  universitari fino al compimento del 27° anno di eta*.
 (*)  Senza  alcuna discriminazione legata al luogo di nascita, di residenza  e  nazionalita'.  I  bambini  al  di  sotto  dei  due anni viaggiano gratis se non occupano il posto a sedere.
 5. Continuita' dei servizi.
 Ai  sensi  dell'art.  4., n. 1, lettera c) del Regolamento CEE n. 2408/92  il  vettore che accetta gli oneri deve garantire il servizio per  un  periodo di almeno 36 mesi consecutivi e non puo' sospenderli senza  preavviso  di  almeno  6  mesi  da comunicare all'ENAC ed alla regione autonoma della Sardegna.
 5.1.   Al  fine  di  garantire,  la  continuita',  regolarita'  e puntualita'  dei  voli,  i  vettori che accettano i presenti oneri di servizio pubblico:
 si  impegnano  ad  effettuare  per ciascun anno il 98% dei voli previsti   nei   programmi  operativi,  con  un  margine  massimo  di cancellazioni pari al 2%;
 si  impegnano  a  corrispondere all'Ente regolatore a titolo di penale  2.500  euro per ogni volo cancellato eccedente la percentuale annua  di  cancellazioni  del  2%.  Le  somme  percepite in tal senso saranno  accantonate  nel  capitolo  di bilancio per il finanziamento della continuita' territoriale della Sardegna;
 si  impegnano  ad  effettuare  per  ciascun anno l'85% dei voli puntuali entro i 20' rispetto all'orario stabilito;
 si  impegnano  ad  attribuire  al  passeggero  per ogni ritardo superiore  ai  20',  un  credito  di  15,00  euro  da  utilizzare per l'acquisto di un biglietto successivo.
 5.2.  Sono  esclusi dall'applicazione delle su descritte regole i voli cancellati e quelli il cui ritardo e' dovuto a condizioni meteo, a  scioperi  o  ad  eventi  comunque  collocati  al  di  fuori  della responsabilita' e/o dal controllo del vettore.
 6. Sanzioni.
 La  sospensione  del servizio senza preavviso o con preavviso non conforme  a quanto sopra stabilito comporta sanzioni amministrative e pecuniarie,  il  cui  ammontare terra' conto del pregiudizio arrecato alla   pubblica   amministrazione   e   del   danno   cagionato  alla collettivita' dei passeggeri.
 6.1.  Al  fine  di  garantire la puntuale osservanza dei presenti oneri   da   parte   dei  vettori  accettanti,  e'  istituito  presso l'assessorato  ai  trasporti della regione autonoma della Sardegna il Comitato  paritetico  per il monitoraggio dell'attuazione degli oneri di  servizio  (d'ora  in avanti Comitato paritetico di monitoraggio), del   quale   fanno  parte  un  componente  designato  dall'assessore regionale dei trasporti, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  uno  dall'ENAC,  uno per ciascun vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico.
 6.2. Il Comitato paritetico di monitoraggio:
 e'  presieduto  dall'assessore  regionale  dei  trasporti  e si riunisce  di  regola  trimestralmente,  salvo  urgenze  che  verranno valutate dal presidente;
 si  avvale  delle  informazioni  raccolte  dalle  Direzioni  di circoscrizione   aeroportuale   della  Sardegna,  dalle  Societa'  di gestione  aeroportuale,  da  cittadini  singoli  o da associazioni di consumatori, in ordine all'applicazione dei presenti oneri;
 riscontra  eventuali  inosservanze  agli obblighi imposti con i presenti   oneri   di  servizio,  le  documenta  e  propone  all'ENAC l'adozione  di  misure per ripristinare la regolarita' del servizio o irrogare le sanzioni del caso, suggerendone la tipologia e l'entita'.
 7. Decorrenza termini.
 La  data  dalla  quale  gli  oneri suddetti divengono obbligatori verra' stabilita con successivo decreto.
 8. Presentazione dell'accettazione.
 I  vettori che intendono accettare gli oneri di servizio pubblico contenuti  nel  presente  documento,  devono presentare, entro trenta giorni   dalla   data   di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale dell'Unione  europea  della  comunicazione della Commissione relativa all'imposizione dei citati oneri, formale accettazione da indirizzare all'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile.
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