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| Gazzetta n. 8 del 11 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 29 dicembre 2005 |  | Imposizione degli oneri di servizio pubblico al fine di assicurare la continuita' territoriale della Sardegna, relativi ai servizi aerei di linea  per  le  rotte  Alghero-Roma  e  vv.,  Alghero-Milano  e  vv., Cagliari-Roma  e  vv.,  Cagliari-Milano  e  vv.,  Olbia-Roma  e  vv., Olbia-Milano e vv. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 Visto  l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che, al fine di conseguire   l'obiettivo   della   continuita'  territoriale  per  la Sardegna,  prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione, oggi  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, disponga con proprio  decreto,  in conformita' al contenuto del regolamento CEE n. 2408/92  del  Consiglio  del 23 luglio 1992, concernente disposizioni sull'accesso   dei   vettori   aerei   della   comunita'  alle  rotte intracomunitarie,  ed  alle  conclusioni  della conferenza di servizi prevista  dal comma 2 del citato art. 36 della legge n. 144/1999, gli oneri   di  servizio  pubblico  relativamente  ai  servizi  di  linea effettuati  fra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali;
 Vista  la  delega conferita con nota n. 12000/2005/SP del 19 maggio 2005,   dal   Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  al presidente  della regione autonoma della Sardegna, ai sensi del comma 2  del citato art. 36 della legge n. 144/1999, ad indire e presiedere una  conferenza  di  servizi, con il compito di precisare i contenuti dell'onere  di servizio pubblico, indicando: le tipologie e i livelli tariffari,  i  soggetti  che  usufruiscono  di sconti particolari, il numero  dei  voli,  gli  orari  dei  voli,  i  tipi di aeromobili, la capacita' offerta;
 Visti  i  verbali delle riunioni della conferenza di servizi di cui sopra,   che  ha  individuato  i  contenuti  dell'onere  di  servizio pubblico;
 Visto  l'art.  4  del regolamento CEE 2408/92 del Consiglio in data 23 luglio  1992,  che  detta disposizioni in ordine alle modalita' da seguire,  da  parte degli Stati membri, per imporre oneri di servizio pubblico   riguardo  ai  servizi  aerei  di  linea  effettuati  verso aeroporti  che  servono  regioni periferiche o in via di sviluppo dei rispettivi  territori  o una rotta a bassa densita' di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel suo territorio;
 Vista  la  comunicazione  alla Commissione europea n. 904468 del 29 dicembre 2005;
 Viste  le  note  informative  n.  90489,  90490,  90491 e 90492 del 13 dicembre  2005  e  n. 904379 e 904380 del 19 dicembre 2005, con le quali,  ai sensi dell'art. 4.1. a) del regolamento CEE 2408/92, viene comunicato ai vettori aerei che operano sulle rotte mteressate che e' stata  avviata la procedura per l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte:
 Alghero-Roma    e    viceversa,   Alghero-Milano   e   viceversa, Cagliari-Roma  e viceversa, Cagliari-Milano e viceversa, Olbia-Roma e viceversa, Olbia-Milano e viceversa;
 Visti  i  decreti  ministeriale  1° agosto  2000 e 21 dicembre 2000 aventi  per  oggetto  rispettivamente:  «determinazione del contenuto degli  oneri  di  servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per  la  Sardegna e «modificazioni al decreto 1° agosto 2000, recante determinazione  del  contenuto degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per la Sardegna»;
 Ritenuta  la  necessita' di continuare ad assicurare la continuita' territoriale  tra  la  Sardegna  e  i  sistemi aeroportuali di Roma e Milano  attraverso  la sola imposizione di oneri di servizio pubblico senza  esclusiva  e  senza  oneri  finanziari  a  carico dello Stato, garantendo la massima opportunita' di mobilita';
 Decreta:
 Art. 1.
 Al fine di assicurare la continuita' territoriale della Sardegna, i servizi  aerei di linea relativi alle rotte Alghero-Roma e viceversa, Alghero-Milano    e    viceversa,    Cagliari-Roma    e    viceversa, Cagliari-Milano  e  viceversa, Olbia-Roma e viceversa, Olbia-Milano e viceversa,  sono  sottoposti ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita'  indicate  nell'allegato,  che costituisce parte integrante del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. I  suddetti  oneri  di  servizio  pubblico  diventano obbligatori a decorrere dal 31 marzo 2006, con scadenza al 30 marzo 2009.
 |  |  |  | Art. 3. I vettori che intendono accettare gli oneri di servizio pubblico di cui  al  presente  decreto,  devono presentare, entro 30 giorni dalla data  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea della  comunicazione  della  Commissione relativa all'imposizione dei citati  oneri, formale accettazione dell'intero operativo di ciascuno dei   gruppi   di   rotte   o  singole  rotte,  cosi'  come  indicato nell'allegato  al  presente  decreto,  con  le  modalita' specificate nell'allegato medesimo.
 |  |  |  | Art. 4. Sono abrogati, con decorrenza 30 marzo 2006, i decreti ministeriali 1° agosto 2000 e 21 dicembre 2000 aventi per oggetto rispettivamente: «determinazione  del contenuto degli oneri di servizio pubblico per i servizi  aerei  di  linea  da  e per la Sardegna» e «modificazioni al decreto  1°  agosto  2000, recante determinazione del contenuto degli oneri  di  servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per la Sardegna».
 Roma, 29 dicembre 2005
 Il Ministro: Lunardi
 |  |  |  | Allegato IMPOSIZIONE DI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO
 SUI SERVIZI AEREI DI LINEA ALL'INTERNO DELL'ITALIA
 
 A  norma  delle disposizioni dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a) del  regolamento  (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso  dei  vettori  aerei  della  comunita'  alle rotte aeree intracomunitarie,  il  governo  italiano, conformemente alla proposta formulata dalla regione autonoma della Sardegna, ha deciso di imporre oneri  di  servizio  pubblico  riguardo  ai servizi aerei di linea su alcune   rotte  fra  gli  scali  aeroportuali  della  Sardegna  ed  i principali aeroporti nazionali.
 La  condizione di insularita' della Sardegna limita fortemente le opportunita' di collegamento, attribuendo al trasporto aereo un ruolo fondamentale,   insostituibile   e   privo   di   valide  alternative comparabili.
 In  tale  contesto  il  servizio  aereo  di linea e' da ritenersi servizio  di pubblico interesse, essenziale per lo sviluppo economico e  sociale dell'isola, sia per garantire la libera circolazione ed il diritto alla mobilita' delle persone.
 1. Rotte onerate e disciplina generale degli oneri di servizio.
 1.1.   Le  rotte  interessate  dall'imposizione  degli  oneri  di servizio pubblico sono le seguenti:
 Alghero-Roma e viceversa;
 Alghero-Milano e viceversa;
 Cagliari-Roma e viceversa;
 Cagliari-Milano e viceversa;
 Olbia-Roma e viceversa;
 Olbia-Milano e viceversa.
 Al sensi dell'allegato II al reg. CEE 2408/92 per la destinazione Roma   si  intende  il  sistema  aeroportuale  di  Roma  comprendente Roma-Fiuinicino e Roma-Ciampino, mentre per la destinazione Milano si intende il sistema aeroportuale di Milano comprendente Milano-Linate, Milano- Malpensa e Bergamo-Orio al Serio.
 1.2.  Conformemente  all'art.  9 del regolamento CEE n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, come modificato dal regolamento CE n. 793/2004,  relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli  aeroporti  della  comunita',  gli  organi  competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalita'   previste  nei  presenti  oneri.  Compatibilmente  con  la disponibilita'  di  bande  orarie,  almeno  il  50%  dei collegamenti previsti  fra  gli  aeroporti  sardi e Roma e Milano, dovranno essere operati da e per Fiumicino e da e per Linate.
 1.3. La coppia di rotte Alghero-Roma e Alghero-Milano e la coppia di  rotte  Olbia-Roma,  Olbia-Milano, costituiscono ciascuna un unico pacchetto  che deve essere accettato interamente ed integralmente dai vettori  interessati,  senza  compensazioni  di qualsivoglia natura o provenienza. Le rotte Cagliari-Roma e Cagliari-Milano dovranno invece essere  accettate  singolarmente,  interamente  ed  integralmente dai vettori  interessati  senza  compensazioni  di  qualsivoglia natura o provenienza.
 1.4.  Ciascun  singolo vettore che accetta gli oneri deve fornire una  cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione  del  servizio. Tale cauzione dovra' ammontare ad almeno il  5%  del  fatturato complessivo stimato, valutato dall'ENAC - Ente nazionale   dell'aviazione   civile,   relativo   ai   servizi  aerei programmati  nel  pacchetto  di rotte in questione. La cauzione sara' prestata  a  favore  dell'ENAC,  il  quale  ente  la  impieghera' per garantire   la   prosecuzione   del   regime   onerato   in  caso  di ingiustificato   abbandono   e   sara'   costituita  per  il  50%  da fideiussione  bancaria  a  prima  richiesta  e per il restante 50% da fideiussione assicurativa.
 1.5.  L'ENAC, di concerto con la regione autonoma della Sardegna, verifichera'  l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il  possesso  dei requisiti minimi di accesso al servizio ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di  servizio  pubblico.  All'esito  della verifica i vettori ritenuti idonei ad effettuare i servizi onerati verranno ammessi ad effettuare il servizio.
 1.6. Al fine di evitare la sovracapacita' che si riscontrerebbe a seguito  dell'accettazione  di  una  rotta  onerata  da parte di piu' vettori,    considerate   le   limitazioni   ed   i   condizionamenti infrastrutturali  degli  aeroporti  coinvolti,  l'Ente  nazionale per l'aviazione  civile,  sentita  la regione autonoma della Sardegna, e' incaricato,   per   la   miglior  cura  dell'interesse  pubblico,  di intervenire  al  fine  di contenere i programmi operativi dei vettori accettanti  in  modo  da renderli complessivamente proporzionati alle esigenze  di mobilita' poste alla base dell'imposizione d'oneri. Tale intervento  dovra' ispirarsi ad un'equa ridistribuzione delle rotte e delle  frequenze fra i vettori accettanti anche sulla base dei volumi di  traffico  sulle  rotte  (o  i  pacchetti  di rotte) in questione, accertati per ciascuno di essi nel biennio precedente.
 1.7.  Per l'accettazione dell'onere di servizio su ciascuna delle rotte  o  dei  pacchetti  di rotte sopra considerati e' necessario il possesso   da  parte  di  ciascun  vettore  accettante  dei  seguenti requisiti minimi:
 1) essere vettore aereo comunitario in possesso del COA e della prescritta licenza ai sensi del regolamento CEE n. 2407/92;
 2)  dimostrare  di possedere dimensione e solidita' finanziaria adeguata  e  proporzionata  per  garantire  il  soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico, con  un  fatturato  relativo  al  traffico aereo nell'anno precedente l'imposizione  dei  presenti  oneri  pari almeno a quello complessivo della   rotta   o   dei   pacchetti   di   rotte   accettati,  o  una capitalizzazione equivalente;
 3)  dimostrare  di possedere la disponibilita', in proprieta' o in locazione garantita per tutto il periodo di durata degli oneri, di un  numero  adeguato  di  aeromobili coerente con il numero dei primi voli  del  mattino  in  uscita  dalla  Sardegna,  cosi' come previsti dall'imposizione  di  oneri,  ed in generale di un numero adeguato di aeromobili   con   le   caratteristiche  di  capacita'  necessarie  a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;
 4)   impiegare   sulle   rotte  indicate  personale  che  parli correntemente e correttamente l'italiano;
 5)  distribuire  e  vendere  i  biglietti  con  almeno  uno dei principali  CRS  (Amadeus, Galileo, Sabre, World span), via internet, via  telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete  agenziale,  con almeno una delle modalita' elencate senza alcun onere a carico degli acquirenti;
 6)  autocertiificare  di  aver  ottenuto nel periodo 1° gennaio 2004,  31  dicembre  2004  un coefficiente di regolarita' complessivo pari  almeno  al  98%  ed  un coefficiente di puntualita' complessivo (sulla base delle convenzioni statistiche IATA) di almeno l'80% entro i quindici minuti;
 7)  fornire la cauzione di esercizio di cui al precedente punto 1.4. secondo le modalita' prescritte.
 1.8.   Al   fine  di  garantire  l'obiettivo  della  continuita', affidabilita',  puntualita'  e  sicurezza del servizio, i vettori che intendono  accettare  gli oneri di servizio dovranno fornire all'ENAC idonea  documentazione  (in  lingua italiana o inglese) attestante il possesso   dei   requisiti   di  cui  sopra,  nonche'  delle  risorse organizzative, tecniche e finanziarie da destinare al servizio.
 1.9.  I  vettori accettanti i presenti oneri di servizio pubblico si   impegnano   alla   puntuale  osservanza  ed  applicazione  delle disposizioni  normative interne, internazionali e comunitarie in tema di  protezione  del  passeggero,  nelle  ipotesi di danni fisici alla persona,  overbooking,  ritardo,  cancellazione  dei  voli,  perdita, ritardo  e  danneggiamento  del  bagaglio;  si  impegnano altresi' ad applicare  le  regole  comunitarie  del  Regolamento  CE  n. 261/2004 entrato  in  vigore  il  17 febbraio  2005, in materia di overbooking cancellazione del volo e ritardo, con particolare riguardo ai diritti dei  passeggeri  disabili  ed  a  ridotta  mobilita'. Contestualmente all'accettazione  dei  presenti  oneri  i  vettori  si  impegnano  ad uniformare  i  propri  comportamenti  nei  confronti  dell'utenza  ai principi  contenuti nella Carta dei diritti del passeggero europea ed italiana.
 2. Articolazione degli oneri di servizio pubblico.
 2.1.  Gli oneri di servizio pubblico sono articolati considerando la  peculiarita'  della  condizione di insularita' della Sardegna; in termini di numero di frequenze minime di orari e di capacita' offerta gli oneri sono i seguenti:
 2.1.1. Sulla rotta Alghero-Roma
 a) Frequenze   minime  giornaliere:  sulla  rotta  Alghero-Roma dovranno  essere  garantiti  almeno  3/4*  voli  in  andata e 3/4* in ritorno  dal  1° ottobre  al 31 maggio e almeno 5/6* voli in andata e 5/6* in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua);
 (*) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) e' variabile  all'interno  della  stagione  a  seconda del periodo e del giorno   della  settimana.  L'operativo  definitivo,  articolato  per periodi  e giorni della settimana, verra' predisposto dalle compagnie che   hanno   accettato  gli  oneri.  Tale  operativo  dovra'  essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovra' essere  depositato  dai  vettori  che  hanno  accettato  gli oneri di servizio   almeno  quindici  giorni  prima  dell'inizio  di  ciascuna stagione  aeronautica  presso l'ENAC, nonche' comunicato alla regione autonoma  della  Sardegna.  Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio;
 b)  Orari:  sulla  rotta Alghero-Roma dovranno essere garantiti almeno:
 1 volo nella fascia oraria 07,00- 07,45;
 1 volo nella fascia oraria 13,30-15,30;
 1 volo nella fascia oraria 19,30-22,30;
 sulla rotta Roma-Alghero dovranno essere garantiti almeno:
 1 volo nella fascia oraria 07,00-8,30;
 1 volo nella fascia oraria 13,30-15,30;
 1 volo nella fascia oraria 19,30-22,30;
 c) Capacita' offerta.
 La  capacita'  giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.
 La   capacita'   minima   giornaliera  offerta  nel  periodo  dal 1° ottobre  al  31 maggio  dovra'  essere  di  450  posti sulla rotta Alghero-Roma e di 450 posti sulla rotta Roma-Alghero.
 La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua) dovra' essere di 750  posti  sulla  rotta  Alghero-Roma  e  di  750  posti sulla rotta Roma-Alghero.
 Nell'ipotesi  in  cui  il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo  dei  voli  previsti superi la misura dell'80%, i vettori accettanti  la  rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con   la   regione   autonoma  della  Sardegna,  ad  introdurre  voli supplementari  o  ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al   soddisfacimento   della   domanda,   senza   alcun   onere   per l'amministrazione.
 Nell'ipotesi  in  cui  il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo  dei  voli  previsti sia inferiore alla misura del 50%, i vettori  accettanti  la  rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa  con  la  regione  autonoma  della Sardegna ad esercitare il traffico  con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.
 2.1.2. Sulla rotta Alghero-Milano.
 a) Frequenze  minime  giornaliere:  sulla  rotta Alghero-Milano dovranno  essere garantiti almeno 3 voli in andata e 3 in ritorno dal 1° ottobre  al  31 maggio  e  almeno  4/5*  voli  in andata e 4/5* in ritorno  dal  1° giugno  al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua);
 (*) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) e' variabile  all'interno  della  stagione  a  seconda del periodo e del giorno   della  settimana.  L'operativo  definitivo,  articolato  per periodi  e giorni della settimana, verra' predisposto dalle compagnie che   hanno   accettato  gli  oneri.  Tale  operativo  dovra'  essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovra' essere  depositato  dai  vettori  che  hanno  accettato  gli oneri di servizio   almeno  quindici  giorni  prima  dell'inizio  di  ciascuna stagione  aeronautica  presso  l'ENAC nonche' comunicato alla regione autonoma  della  Sardegna.  Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio.
 b) Orari:  sulla rotta Alghero-Milano dovranno essere garantiti almeno:
 1 volo nella fascia oraria 07,00-07,45;
 1 volo nella fascia oraria 13,30-15,30;
 1 volo nella fascia oraria 19,30-22,30;
 sulla rotta Milano-Alghero dovranno essere garantiti almeno:
 1 volo nella fascia oraria 07,00-8,30;
 1 volo nella fascia oraria 13,30-15,30;
 1 volo nella fascia oraria 19,30-22,30;
 c) Capacita' offerta.
 La  capacita'  giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.
 La   capacita'   minima   giornaliera  offerta  nel  periodo  dal 1° ottobre  al  31 maggio  dovra'  essere  di  450  posti sulla rotta Alghero-Milano e di 450 posti sulla rotta Milano-Alghero.
 La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua) dovra' essere di 600  posti  sulla  rotta  Alghero-Milano  e  di 600 posti sulla rotta Milano-Alghero.
 Nell'ipotesi  in  cui  il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo  dei  voli  previsti superi la misura dell'80%, i vettori accettanti  la  rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con   la   regione   autonoma  della  Sardegna,  ad  introdurre  voli supplementari  o  ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al   soddisfacimento   della   domanda,   senza   alcun   onere   per l'ammmistrazione.
 Nell'ipotesi  in  cui  il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo  dei  voli  previsti sia inferiore alla misura del 50%, i vettori  accettanti  la  rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa  con  la  Regione  Autonoma  della Sardegna ad esercitare il traffico  con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.
 2.1.3. Sulla rotta Cagliari-Roma.
 a) Frequenze minime giornaliere.
 Sulla  rotta Cagliari-Roma dovranno essere garantiti almeno 9/10* voli  in  andata  e  9/10*  in  ritorno dal 1° ottobre al 31 maggio e almeno  12/14*  voli  in  andata e 12/14* in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua);
 (*) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) e' variabile  all'interno  della  stagione  a  seconda del periodo e del giorno   della  settimana.  L'operativo  definitivo,  articolato  per periodi  e giorni della settimana, verra' predisposto dalle compagnie che   hanno   accettato  gli  oneri.  Tale  operativo  dovra'  essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovra' essere  depositato  dai  vettori  che  hanno  accettato  gli oneri di servizio   almeno  quindici  giorni  prima  dell'inizio  di  ciascuna stagione  aeronautica  presso  l'ENAC nonche' comunicato alla regione autonoma  della  Sardegna.  Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio;
 b) Orari:  sulla  rotta Cagliari-Roma dovranno essere garantiti almeno:
 3 voli nella fascia oraria 06,30-09,30;
 2 voli nella fascia oraria 12,30-15,30;
 2 voli nella fascia oraria 19,30-22,30,
 sulla rotta Roma-Cagliari dovranno essere garantiti almeno:
 2 voli nella fascia oraria 06,30-09,30;
 2 voli nella fascia oraria 12,30-15,30;
 3 voli nella fascia oraria 19,30-22,30;
 c) Capacita' offerta.
 La  capacita'  giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.
 La   capacita'   minima   giornaliera  offerta  nel  periodo  dal 1° ottobre  al  31 maggio  dovra'  essere  di  1350 posti sulla rotta Cagliari-Roma e di 1350 posti sulla rotta Roma-Cagliari.
 La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua) dovra' essere di 1800  posti  sulla  rotta  Cagliari-Roma  e di 1800 posti sulla rotta Roma-Cagliari.
 Nell'ipotesi  in  cui  il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo  dei  voli  previsti superi la misura dell'80%, i vettori accettanti  la  rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con   la   regione   autonoma  della  Sardegna,  ad  introdurre  voli supplementari  o  ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al   soddisfacimento   della   domanda,   senza   alcun   onere   per l'Amministrazione.
 Nell'ipotesi  in  cui  il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo  dei  voli  previsti sia inferiore alla misura del 50%, i vettori  accettanti  la  rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa  con  la  Regione  Autonoma  della Sardegna ad esercitare il traffico  con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.
 2.1.4. Sulla rotta Cagliari-Milano.
 a) Frequenze minime giornaliere.
 Sulla rotta Cagliari-Milano dovranno essere garantiti almeno 5/6* voli in andata e 5/6* in ritorno dal 1° ottobre al 31 maggio e almeno 8/10* voli in andata e 8/10* in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua).
 (*) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) e' variabile  all'interno  della  stagione  a  seconda del periodo e del giorno   della  settimana.  L'operativo  definitivo,  articolato  per periodi  e giorni della settimana, verra' predisposto dalle compagnie che   hanno   accettato  gli  oneri.  Tale  operativo  dovra'  essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovra' essere  depositato  dai  vettori  che  hanno  accettato  gli oneri di servizio   almeno  quindici  giorni  prima  dell'inizio  di  ciascuna stagione  aeronautica  presso  l'ENAC nonche' comunicato alla regione autonoma  della  Sardegna.  Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio.
 b) Orari: sulla rotta Cagliari-Milano dovranno essere garantiti almeno:
 2 voli nella fascia oraria 06,30-08,30;
 1 volo nella fascia oraria 13,00-15,30;
 2 voli nella fascia oraria 19,30-22,30;
 sulla rotta Milano-Cagliari dovranno essere garantiti almeno:
 2 voli nella fascia oraria 07,00-09,00;
 1 volo nella fascia oraria 13,30-15,30;
 2 voli nella fascia oraria 19,30-22,30;
 c) Capacita' offerta.
 La  capacita'  giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.
 La   capacita'   minima   giornaliera  offerta  nel  periodo  dal 1° ottobre  al  31 maggio  dovra'  essere  di  750  posti sulla rotta Cagliari-Milano e di 750 posti sulla rotta Milano-Cagliari.
 La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua) dovra' essere di 1200  posti  sulla  rotta Cagliari-Milano e di 1200 posti sulla rotta Milano-Cagliari.
 Nell'ipotesi  in  cui  il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo  dei  voli  previsti superi la misura dell'80%, i vettori accettanti  la  rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con   la   regione   autonoma  della  Sardegna,  ad  introdurre  voli supplementari  o  ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al   soddisfacimento   della   domanda,   senza   alcun   onere   per l'Amministrazione.
 Nell'ipotesi  in  cui  il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo  dei  voli  previsti sia inferiore alla misura del 50%, i vettori  accettanti  la  rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa  con  la  regione  autonoma  della Sardegna ad esercitare il traffico  con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.
 2.1.5. Sulla rotta Olbia-Roma.
 a) Frequenze minime giornaliere.
 Sulla rotta Olbia-Roma dovranno essere garantiti almeno 3/4* voli in andata e 3/4* in ritorno dal 1° ottobre al 31 maggio e almeno 5/9* voli  in andata e 5/9* in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua);
 (*) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) e' variabile  all'interno  della  stagione  a  seconda del periodo e del giorno   della  settimana.  L'operativo  definitivo,  articolato  per periodi  e giorni della settimana, verra' predisposto dalle compagnie che   hanno   accettato  gli  oneri.  Tale  operativo  dovra'  essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovra' essere  depositato  dai  vettori  che  hanno  accettato  gli oneri di servizio   almeno  quindici  giorni  prima  dell'inizio  di  ciascuna stagione  aeronautica  presso  l'ENAC nonche' comunicato alla regione autonoma  della  Sardegna.  Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio;
 b) Orari:
 Sulla rotta Olbia-Roma dovranno essere garantiti almeno:
 1 volo nella fascia oraria 07,00 - 07,45;
 1 volo nella fascia oraria 13,30 - 15,30;
 1 volo nella fascia oraria 19,30 - 22,30,
 sulla rotta Roma-Olbia dovranno essere garantiti almeno:
 1 volo nella fascia oraria 07,00 - 08,30;
 1 volo nella fascia oraria 13,30 - 15,30;
 1 volo nella fascia oraria 19,30 - 22,30;
 c) Capacita' offerta.
 La  capacita'  giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.
 La   capacita'   minima   giornaliera  offerta  nel  periodo  dal 1° ottobre  al  31 maggio  dovra'  essere  di  450  posti sulla rotta Olbia-Roma e di 450 posti sulla rotta Roma-Olbia.
 La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua) dovra' essere di 750  posti  sulla  rotta  Olbia-Roma  e  di  750  posti  sulla  rotta Roma-Olbia.
 Nell'ipotesi  in  cui  il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo  dei  voli  previsti superi la misura dell'80%, i vettori accettanti  la  rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con   la   regione   autonoma  della  Sardegna,  ad  introdurre  voli supplementari  o  ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al   soddisfacimento   della   domanda,   senza   alcun   onere   per l'Amministrazione.
 Nell'ipotesi  in  cui  il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo  dei  voli  previsti sia inferiore alla misura del 50%, i vettori  accettanti  la  rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa  con  la  Regione  Autonoma  della Sardegna ad esercitare il traffico  con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.
 2.1.6. - Sulla rotta Olbia-Milano:
 a) Frequenze minime giornaliere.
 Sulla  rotta  Olbia-Milano  dovranno essere garantiti almeno 2/3* voli in andata e 2/3* in ritorno dal 1° ottobre al 31 maggio e almeno 7/13* voli in andata e 7/13* in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua);
 (*) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) e' variabile  all'interno  della  stagione  a  seconda del periodo e del giorno   della  settimana.  L'operativo  definitivo,  articolato  per periodi  e giorni della settimana, verra' predisposto dalle compagnie che   hanno   accettato  gli  oneri.  Tale  operativo  dovra'  essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovra' essere  depositato  dai  vettori  che  hanno  accettato  gli oneri di servizio   almeno  quindici  giorni  prima  dell'inizio  di  ciascuna stagione  aeronautica  presso  l'ENAC nonche' comunicato alla regione autonoma  della  Sardegna.  Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio;
 b) Orari:
 sulla rotta Olbia-Milano dovranno essere garantiti almeno:
 1 volo nella fascia oraria 07,00 - 07,45;
 1 volo nella fascia oraria 13,30 - 15,30;
 1 volo nella fascia oraria 19,30 - 22,30,
 sulla rotta Milano-Olbia dovranno essere garantiti almeno:
 1 volo nella fascia oraria 07,00 - 08,30;
 1 volo nella fascia oraria 13,30 - 15,30;
 1 volo nella fascia oraria 19,30 - 22,30;
 c) Capacita' offerta.
 La  capacita'  giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.
 La   capacita'   minima   giornaliera  offerta  nel  periodo  dal 1° ottobre  al  31 maggio  dovra'  essere  di  300  posti sulla rotta Olbia-Milano e di 300 posti sulla rotta Milano-Olbia.
 La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua) dovra' essere di 1050  posti  sulla  rotta  Olbia-Milano  e  di 1050 posti sulla rotta Milano-Olbia.
 Nell'ipotesi  in  cui  il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo  dei  voli  previsti superi la misura dell'80%, i vettori accettanti  la  rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con   la   regione   autonoma  della  Sardegna,  ad  introdurre  voli supplementari  o  ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al   soddisfacimento   della   domanda,   senza   alcun   onere   per l'Amministrazione.
 Nell'ipotesi  in  cui  il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo  dei  voli  previsti sia inferiore alla misura del 50%, i vettori  accettanti  la  rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa  con  la  regione  autonoma  della Sardegna ad esercitare il traffico  con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.
 3. Tipologia degli aeromobili utililizzabili su ciascuna rotta.
 Gli aeromobili utilizzati sulle tratte:
 Alghero-Roma-Alghero;
 Alghero-Milano-Alghero;
 Cagliari-Roma-Cagliari;
 Cagliari-Milano-Cagliari;
 Olbia-Roma-Olbia;
 Olbia-Milano-Olbia, dovranno fornire una capacita' minima di 150 posti ciascuno.
 3.1.  L'intera  capacita' di ciascun aeromobile utilizzato, anche se eccedente i limiti minimi sopra previsti, per ciascun volo, dovra' essere  messa  in  vendita secondo il regime degli oneri, senza alcun contingentamento di posti a favore di residenti e/o di non residenti. Ugualmente  dovranno  essere accettate prenotazioni ed inserimenti in liste  d'attesa  senza alcuna discriminazione a danno delle categorie di passeggeri previste dagli oneri di servizio.
 3.2  Eventuali  pratiche  volte ad aggirare surrettiziamente tale prescrizione, ed in specie il rifiuto di emettere biglietti a tariffa agevolata  nonostante  la  disponibilita'  di  posti sull'aeromobile, verranno  considerate  inadempimento  grave  del  rispetto del regime onerato.
 4. Tariffe.
 4.1  La  struttura  tariffaria  per  tutte  le  rotte interessate prevede:
 una tariffa agevolata massima che e' quella massima applicabile alle categorie agevolate di seguito indicate;
 una  tariffa  non  agevolata  massima  che  e'  quella  massima applicabile  a  tutti  i  passeggeri  non  appartenenti  a  categorie agevolate.  I vettori  che  accetteranno  gli  oneri  si impegnano ad articolare questa tariffa secondo differenti scaglioni, garantendo la messa  in  vendita  di  un  congruo  numero  di  biglietti speciali e scontati,   tale   da   conseguire   un   prezzo   medio  di  vendita significativamente inferiore alla tariffa non agevolata massima.
 Le tariffe saranno cosi' articolate:
 
 =====================================================================
 |                         |   Tariffa non agevolata Tratta onerata |Tariffa agevolata massima|          massima ===================================================================== Alghero-Roma   |45,00                    |100,00 --------------------------------------------------------------------- Alghero-Milano |55,00                    |115,00 --------------------------------------------------------------------- Cagliari-Roma  |45,00                    |100,00 --------------------------------------------------------------------- Cagliari-Milano|55,00                    |115,00 --------------------------------------------------------------------- Olbia-Roma     |45,00                    |100,00 --------------------------------------------------------------------- Olbia-Milano   |55,00                    |115,00
 
 4.2  Tutte  le tariffe indicate sono comprensive di IVA e sono al netto  delle  tasse  ed  oneri  aeroportuali e della crisis surcharge dell'importo  massimo consentito di euro 6,00. Qualora vengano meno o si  ridimensionino  le condizioni che hanno condotto all'applicazione della   crisis   surcharge,   questa   dovra'   essere  cancellata  o proporzionalmente  ridotta.  Alle  tariffe indicate non potra' essere applicata  alcuna  altra maggiorazione a nessun titolo, qualunque sia la terminologia con la quale viene indicata.
 4.3  La tariffa agevolata e' senza limitazioni, ad essa non sara' applicabile  alcuna  restrizione,  ne'  alcuna  penale  per cambio di data/ora/biglietto, ne' alcuna penale per il rimborso.
 4.4  Dovra' essere prevista almeno una modalita' di distribuzione e  vendita  dei  biglietti  che  risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo per il passeggero.
 4.5  Ogni  anno,  a  decorrere  dal  1° gennaio  2007, gli organi competenti  rivedono  le  tariffe  indicate  sulla  base del tasso di inflazione  dell'anno  precedente  calcolato  sulla  base dell'indice generale   ISTAT/FOI  dei  prezzi  al  consumo.  La  revisione  viene comunicata  a  tutti  i  vettori che operano sulle rotte in questione applicando  le  tariffe  in  esame e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione sulla GUUE.
 4.6  In caso di variazione percentualmente superiore al 5%, nella media  rilevata  a  partire  dal  secondo semestre 2006 del costo del carburante  e/o  del  rapporto di cambio euro/dollaro USA, le tariffe devono  essere  modificate  percentualmente  rispetto alla variazione rilevata  e in proporzione all'incidenza del costo del carburante sui costi  di  esercizio  del  vettore.  All'eventuale  adeguamento delle tariffe procede semestralmente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  sentita  la regione autonoma della Sardegna, sulla base di una  istruttoria  effettuata da un comitato tecnico misto, costituito da  un  rappresentante  designato rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti, dall'ENAC e dalla regione autonoma della  Sardegna. In caso di aumento oltre la percentuale indicata, il Comitato   tecnico   misto  di  cui  sopra  attiva  la  procedura  di adeguamento su segnalazione dei vettori operanti sulle linee onerate; in  caso  di  decremento  la procedura si attiva d'ufficio. Nel corso dell'istruttoria  di  cui sopra deve sentire i vettori operanti sulle linee  onerate.  L'eventuale  adeguamento  tariffario  decorrera' dal semestre successivo a quello della rilevazione.
 4.7  Gli  aumenti  tariffari  di qualsiasi entita' ed a qualsiasi titolo  imposti,  determinati  al  di  fuori  delle  procedure  sopra indicate, sono da considerare illegittimi.
 4.8   Le  tariffe  agevolate,  nella  misure  sopra  specificate, dovranno essere obbligatoriamente applicate almeno:
 ai residenti in Sardegna;
 ai nati in Sardegna, anche se residenti fuori Sardegna;
 ai disabili*;
 ai giovani dai 2 ai 21 anni*;
 agli anziani al di sopra dei 70 anni*;
 agli  studenti  universitari fino al compimento del 27° anno di eta*.
 (*)  Senza  alcuna discriminazione legata al luogo di nascita, di residenza e nazionalita'.
 I bambini al di sotto dei due anni viaggiano gratis se non occupano il posto a sedere.
 5. Continuita' dei servizi.
 Ai  sensi  dell'art.  4., n. 1, lettera c) del Regolamento CEE n. 2408/92  il  vettore che accetta gli oneri deve garantire il servizio per  un  periodo di almeno 36 mesi consecutivi e non puo' sospenderli senza  preavviso  di  almeno  6  mesi  da comunicare all'ENAC ed alla regione autonoma della Sardegna.
 5.1.   Al  fine  di  garantire,  la  continuita',  regolarita'  e puntualita'  dei  voli,  i  vettori che accettano i presenti oneri di servizio pubblico:
 si  impegnano  ad  effettuare  per ciascun anno il 98% dei voli previsti   nei   programmi  operativi,  con  un  margine  massimo  di cancellazioni pari al 2%;
 si  impegnano  a  corrispondere all'Ente regolatore a titolo di penale  2.500  euro per ogni volo cancellato eccedente la percentuale annua  di  cancellazioni  del  2%.  Le  sonme  percepite in tal senso saranno  accantonate  nel  capitolo  di bilancio per il finanziamento della continuita' territoriale della Sardegna;
 si  impegnano  ad  effettuare  per  ciascun anno l'85% dei voli puntuali entro i 20' rispetto all'orario stabilito;
 si  impegnano  ad  attribuire  al  passeggero  per ogni ritardo superiore  ai  20',  un  credito  di  15,00  euro  da  utilizzare per l'acquisto di un biglietto successivo.
 5.2.  Sono  esclusi dall'applicazione delle su descritte regole i voli cancellati e quelli il cui ritardo e' dovuto a condizioni meteo, a  scioperi  o  ad  eventi  comunque  collocati  al  di  fuori  della responsabilita' e/o dal controllo del vettore.
 6. Sanzioni.
 La  sospensione  del servizio senza preavviso o con preavviso non conforme  a quanto sopra stabilito comporta sanzioni amministrative e pecuniarie,  il  cui  ammontare terra' conto del pregiudizio arrecato alla   pubblica   amministrazione   e   del   danno   cagionato  alla collettivita' dei passeggeri.
 6.1.  Al  fine  di  garantire la puntuale osservanza dei presenti oneri   da   parte   dei  vettori  accettanti,  e'  istituito  presso l'Assessorato  ai  trasporti della regione autonoma della Sardegna il Comitato  paritetico  per il monitoraggio dell'attuazione degli oneri di  servizio  (d'ora  in avanti Comitato paritetico di monitoraggio), del   quale   fanno  parte  un  componente  designato  dall'Assessore regionale dei trasporti, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  uno  dall'ENAC,  uno per ciascun vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico.
 6.2. Il Comitato paritetico di monitoraggio:
 e'  presieduto  dall'Assessore  regionale  dei  trasporti  e si riunisce  di  regola  trimestralmente,  salvo  urgenze  che  verranno valutate dal Presidente;
 si  avvale  delle  informazioni  raccolte  dalle  Direzioni  di circoscrizione   aeroportuale   della  Sardegna,  dalle  societa'  di gestione  aeroportuale,  da  cittadini  singoli  o da associazioni di consumatori, in ordine all'applicazione dei presenti oneri;
 riscontra  eventuali  inosservanze  agli obblighi imposti con i presenti   oneri   di  servizio,  le  documenta  e  propone  all'ENAC l'adozione  di  misure per ripristinare la regolarita' del servizio o irrogare le sanzioni del caso, suggerendone la tipologia e l'entita'.
 7. Decorrenza termini.
 Gli  oneri  di  servizio  pubblico  disciplinati  dalla  presente imposizione  contenuti  nel  presente  Allegato diventano obbligatori all'inizio  della  stagione  estiva  IATA  2006  (31 marzo 2006), con scadenza  al  termine  della  stagione  invernale IATA 2009 (31 marzo 2009).
 8. Presentazione dell'accettazione.
 I  vettori che intendono accettare gli oneri di servizio pubblico contenuti  nel  presente  documento,  devono presentare, entro trenta giorni   dalla   data   di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale dell'Unione  europea  della  comunicazione della Commissione relativa all'imposizione dei citati oneri, formale accettazione da indirizzare all'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile.
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