Gazzetta n. 8 del 11 gennaio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 29 dicembre 2005 |
Imposizione degli oneri di servizio pubblico al fine di assicurare la continuita' territoriale della Sardegna, relativi ai servizi aerei di linea per le rotte Alghero-Roma e vv., Alghero-Milano e vv., Cagliari-Roma e vv., Cagliari-Milano e vv., Olbia-Roma e vv., Olbia-Milano e vv. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che, al fine di conseguire l'obiettivo della continuita' territoriale per la Sardegna, prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione, oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, disponga con proprio decreto, in conformita' al contenuto del regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della comunita' alle rotte intracomunitarie, ed alle conclusioni della conferenza di servizi prevista dal comma 2 del citato art. 36 della legge n. 144/1999, gli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi di linea effettuati fra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali; Vista la delega conferita con nota n. 12000/2005/SP del 19 maggio 2005, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al presidente della regione autonoma della Sardegna, ai sensi del comma 2 del citato art. 36 della legge n. 144/1999, ad indire e presiedere una conferenza di servizi, con il compito di precisare i contenuti dell'onere di servizio pubblico, indicando: le tipologie e i livelli tariffari, i soggetti che usufruiscono di sconti particolari, il numero dei voli, gli orari dei voli, i tipi di aeromobili, la capacita' offerta; Visti i verbali delle riunioni della conferenza di servizi di cui sopra, che ha individuato i contenuti dell'onere di servizio pubblico; Visto l'art. 4 del regolamento CEE 2408/92 del Consiglio in data 23 luglio 1992, che detta disposizioni in ordine alle modalita' da seguire, da parte degli Stati membri, per imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati verso aeroporti che servono regioni periferiche o in via di sviluppo dei rispettivi territori o una rotta a bassa densita' di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel suo territorio; Vista la comunicazione alla Commissione europea n. 904468 del 29 dicembre 2005; Viste le note informative n. 90489, 90490, 90491 e 90492 del 13 dicembre 2005 e n. 904379 e 904380 del 19 dicembre 2005, con le quali, ai sensi dell'art. 4.1. a) del regolamento CEE 2408/92, viene comunicato ai vettori aerei che operano sulle rotte mteressate che e' stata avviata la procedura per l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte: Alghero-Roma e viceversa, Alghero-Milano e viceversa, Cagliari-Roma e viceversa, Cagliari-Milano e viceversa, Olbia-Roma e viceversa, Olbia-Milano e viceversa; Visti i decreti ministeriale 1° agosto 2000 e 21 dicembre 2000 aventi per oggetto rispettivamente: «determinazione del contenuto degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per la Sardegna e «modificazioni al decreto 1° agosto 2000, recante determinazione del contenuto degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per la Sardegna»; Ritenuta la necessita' di continuare ad assicurare la continuita' territoriale tra la Sardegna e i sistemi aeroportuali di Roma e Milano attraverso la sola imposizione di oneri di servizio pubblico senza esclusiva e senza oneri finanziari a carico dello Stato, garantendo la massima opportunita' di mobilita'; Decreta: Art. 1. Al fine di assicurare la continuita' territoriale della Sardegna, i servizi aerei di linea relativi alle rotte Alghero-Roma e viceversa, Alghero-Milano e viceversa, Cagliari-Roma e viceversa, Cagliari-Milano e viceversa, Olbia-Roma e viceversa, Olbia-Milano e viceversa, sono sottoposti ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 2. I suddetti oneri di servizio pubblico diventano obbligatori a decorrere dal 31 marzo 2006, con scadenza al 30 marzo 2009. |
| Art. 3. I vettori che intendono accettare gli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, devono presentare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea della comunicazione della Commissione relativa all'imposizione dei citati oneri, formale accettazione dell'intero operativo di ciascuno dei gruppi di rotte o singole rotte, cosi' come indicato nell'allegato al presente decreto, con le modalita' specificate nell'allegato medesimo. |
| Art. 4. Sono abrogati, con decorrenza 30 marzo 2006, i decreti ministeriali 1° agosto 2000 e 21 dicembre 2000 aventi per oggetto rispettivamente: «determinazione del contenuto degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per la Sardegna» e «modificazioni al decreto 1° agosto 2000, recante determinazione del contenuto degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per la Sardegna». Roma, 29 dicembre 2005 Il Ministro: Lunardi |
| Allegato IMPOSIZIONE DI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO SUI SERVIZI AEREI DI LINEA ALL'INTERNO DELL'ITALIA
A norma delle disposizioni dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della comunita' alle rotte aeree intracomunitarie, il governo italiano, conformemente alla proposta formulata dalla regione autonoma della Sardegna, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea su alcune rotte fra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali. La condizione di insularita' della Sardegna limita fortemente le opportunita' di collegamento, attribuendo al trasporto aereo un ruolo fondamentale, insostituibile e privo di valide alternative comparabili. In tale contesto il servizio aereo di linea e' da ritenersi servizio di pubblico interesse, essenziale per lo sviluppo economico e sociale dell'isola, sia per garantire la libera circolazione ed il diritto alla mobilita' delle persone. 1. Rotte onerate e disciplina generale degli oneri di servizio. 1.1. Le rotte interessate dall'imposizione degli oneri di servizio pubblico sono le seguenti: Alghero-Roma e viceversa; Alghero-Milano e viceversa; Cagliari-Roma e viceversa; Cagliari-Milano e viceversa; Olbia-Roma e viceversa; Olbia-Milano e viceversa. Al sensi dell'allegato II al reg. CEE 2408/92 per la destinazione Roma si intende il sistema aeroportuale di Roma comprendente Roma-Fiuinicino e Roma-Ciampino, mentre per la destinazione Milano si intende il sistema aeroportuale di Milano comprendente Milano-Linate, Milano- Malpensa e Bergamo-Orio al Serio. 1.2. Conformemente all'art. 9 del regolamento CEE n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, come modificato dal regolamento CE n. 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della comunita', gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalita' previste nei presenti oneri. Compatibilmente con la disponibilita' di bande orarie, almeno il 50% dei collegamenti previsti fra gli aeroporti sardi e Roma e Milano, dovranno essere operati da e per Fiumicino e da e per Linate. 1.3. La coppia di rotte Alghero-Roma e Alghero-Milano e la coppia di rotte Olbia-Roma, Olbia-Milano, costituiscono ciascuna un unico pacchetto che deve essere accettato interamente ed integralmente dai vettori interessati, senza compensazioni di qualsivoglia natura o provenienza. Le rotte Cagliari-Roma e Cagliari-Milano dovranno invece essere accettate singolarmente, interamente ed integralmente dai vettori interessati senza compensazioni di qualsivoglia natura o provenienza. 1.4. Ciascun singolo vettore che accetta gli oneri deve fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovra' ammontare ad almeno il 5% del fatturato complessivo stimato, valutato dall'ENAC - Ente nazionale dell'aviazione civile, relativo ai servizi aerei programmati nel pacchetto di rotte in questione. La cauzione sara' prestata a favore dell'ENAC, il quale ente la impieghera' per garantire la prosecuzione del regime onerato in caso di ingiustificato abbandono e sara' costituita per il 50% da fideiussione bancaria a prima richiesta e per il restante 50% da fideiussione assicurativa. 1.5. L'ENAC, di concerto con la regione autonoma della Sardegna, verifichera' l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico. All'esito della verifica i vettori ritenuti idonei ad effettuare i servizi onerati verranno ammessi ad effettuare il servizio. 1.6. Al fine di evitare la sovracapacita' che si riscontrerebbe a seguito dell'accettazione di una rotta onerata da parte di piu' vettori, considerate le limitazioni ed i condizionamenti infrastrutturali degli aeroporti coinvolti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, sentita la regione autonoma della Sardegna, e' incaricato, per la miglior cura dell'interesse pubblico, di intervenire al fine di contenere i programmi operativi dei vettori accettanti in modo da renderli complessivamente proporzionati alle esigenze di mobilita' poste alla base dell'imposizione d'oneri. Tale intervento dovra' ispirarsi ad un'equa ridistribuzione delle rotte e delle frequenze fra i vettori accettanti anche sulla base dei volumi di traffico sulle rotte (o i pacchetti di rotte) in questione, accertati per ciascuno di essi nel biennio precedente. 1.7. Per l'accettazione dell'onere di servizio su ciascuna delle rotte o dei pacchetti di rotte sopra considerati e' necessario il possesso da parte di ciascun vettore accettante dei seguenti requisiti minimi: 1) essere vettore aereo comunitario in possesso del COA e della prescritta licenza ai sensi del regolamento CEE n. 2407/92; 2) dimostrare di possedere dimensione e solidita' finanziaria adeguata e proporzionata per garantire il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico, con un fatturato relativo al traffico aereo nell'anno precedente l'imposizione dei presenti oneri pari almeno a quello complessivo della rotta o dei pacchetti di rotte accettati, o una capitalizzazione equivalente; 3) dimostrare di possedere la disponibilita', in proprieta' o in locazione garantita per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili coerente con il numero dei primi voli del mattino in uscita dalla Sardegna, cosi' come previsti dall'imposizione di oneri, ed in generale di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacita' necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri; 4) impiegare sulle rotte indicate personale che parli correntemente e correttamente l'italiano; 5) distribuire e vendere i biglietti con almeno uno dei principali CRS (Amadeus, Galileo, Sabre, World span), via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale, con almeno una delle modalita' elencate senza alcun onere a carico degli acquirenti; 6) autocertiificare di aver ottenuto nel periodo 1° gennaio 2004, 31 dicembre 2004 un coefficiente di regolarita' complessivo pari almeno al 98% ed un coefficiente di puntualita' complessivo (sulla base delle convenzioni statistiche IATA) di almeno l'80% entro i quindici minuti; 7) fornire la cauzione di esercizio di cui al precedente punto 1.4. secondo le modalita' prescritte. 1.8. Al fine di garantire l'obiettivo della continuita', affidabilita', puntualita' e sicurezza del servizio, i vettori che intendono accettare gli oneri di servizio dovranno fornire all'ENAC idonea documentazione (in lingua italiana o inglese) attestante il possesso dei requisiti di cui sopra, nonche' delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie da destinare al servizio. 1.9. I vettori accettanti i presenti oneri di servizio pubblico si impegnano alla puntuale osservanza ed applicazione delle disposizioni normative interne, internazionali e comunitarie in tema di protezione del passeggero, nelle ipotesi di danni fisici alla persona, overbooking, ritardo, cancellazione dei voli, perdita, ritardo e danneggiamento del bagaglio; si impegnano altresi' ad applicare le regole comunitarie del Regolamento CE n. 261/2004 entrato in vigore il 17 febbraio 2005, in materia di overbooking cancellazione del volo e ritardo, con particolare riguardo ai diritti dei passeggeri disabili ed a ridotta mobilita'. Contestualmente all'accettazione dei presenti oneri i vettori si impegnano ad uniformare i propri comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi contenuti nella Carta dei diritti del passeggero europea ed italiana. 2. Articolazione degli oneri di servizio pubblico. 2.1. Gli oneri di servizio pubblico sono articolati considerando la peculiarita' della condizione di insularita' della Sardegna; in termini di numero di frequenze minime di orari e di capacita' offerta gli oneri sono i seguenti: 2.1.1. Sulla rotta Alghero-Roma a) Frequenze minime giornaliere: sulla rotta Alghero-Roma dovranno essere garantiti almeno 3/4* voli in andata e 3/4* in ritorno dal 1° ottobre al 31 maggio e almeno 5/6* voli in andata e 5/6* in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua); (*) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) e' variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verra' predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovra' essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovra' essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno quindici giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, nonche' comunicato alla regione autonoma della Sardegna. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio; b) Orari: sulla rotta Alghero-Roma dovranno essere garantiti almeno: 1 volo nella fascia oraria 07,00- 07,45; 1 volo nella fascia oraria 13,30-15,30; 1 volo nella fascia oraria 19,30-22,30; sulla rotta Roma-Alghero dovranno essere garantiti almeno: 1 volo nella fascia oraria 07,00-8,30; 1 volo nella fascia oraria 13,30-15,30; 1 volo nella fascia oraria 19,30-22,30; c) Capacita' offerta. La capacita' giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri. La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio dovra' essere di 450 posti sulla rotta Alghero-Roma e di 450 posti sulla rotta Roma-Alghero. La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua) dovra' essere di 750 posti sulla rotta Alghero-Roma e di 750 posti sulla rotta Roma-Alghero. Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per l'amministrazione. Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda. 2.1.2. Sulla rotta Alghero-Milano. a) Frequenze minime giornaliere: sulla rotta Alghero-Milano dovranno essere garantiti almeno 3 voli in andata e 3 in ritorno dal 1° ottobre al 31 maggio e almeno 4/5* voli in andata e 4/5* in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua); (*) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) e' variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verra' predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovra' essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovra' essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno quindici giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonche' comunicato alla regione autonoma della Sardegna. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio. b) Orari: sulla rotta Alghero-Milano dovranno essere garantiti almeno: 1 volo nella fascia oraria 07,00-07,45; 1 volo nella fascia oraria 13,30-15,30; 1 volo nella fascia oraria 19,30-22,30; sulla rotta Milano-Alghero dovranno essere garantiti almeno: 1 volo nella fascia oraria 07,00-8,30; 1 volo nella fascia oraria 13,30-15,30; 1 volo nella fascia oraria 19,30-22,30; c) Capacita' offerta. La capacita' giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri. La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio dovra' essere di 450 posti sulla rotta Alghero-Milano e di 450 posti sulla rotta Milano-Alghero. La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua) dovra' essere di 600 posti sulla rotta Alghero-Milano e di 600 posti sulla rotta Milano-Alghero. Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per l'ammmistrazione. Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda. 2.1.3. Sulla rotta Cagliari-Roma. a) Frequenze minime giornaliere. Sulla rotta Cagliari-Roma dovranno essere garantiti almeno 9/10* voli in andata e 9/10* in ritorno dal 1° ottobre al 31 maggio e almeno 12/14* voli in andata e 12/14* in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua); (*) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) e' variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verra' predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovra' essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovra' essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno quindici giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonche' comunicato alla regione autonoma della Sardegna. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio; b) Orari: sulla rotta Cagliari-Roma dovranno essere garantiti almeno: 3 voli nella fascia oraria 06,30-09,30; 2 voli nella fascia oraria 12,30-15,30; 2 voli nella fascia oraria 19,30-22,30, sulla rotta Roma-Cagliari dovranno essere garantiti almeno: 2 voli nella fascia oraria 06,30-09,30; 2 voli nella fascia oraria 12,30-15,30; 3 voli nella fascia oraria 19,30-22,30; c) Capacita' offerta. La capacita' giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri. La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio dovra' essere di 1350 posti sulla rotta Cagliari-Roma e di 1350 posti sulla rotta Roma-Cagliari. La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua) dovra' essere di 1800 posti sulla rotta Cagliari-Roma e di 1800 posti sulla rotta Roma-Cagliari. Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per l'Amministrazione. Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda. 2.1.4. Sulla rotta Cagliari-Milano. a) Frequenze minime giornaliere. Sulla rotta Cagliari-Milano dovranno essere garantiti almeno 5/6* voli in andata e 5/6* in ritorno dal 1° ottobre al 31 maggio e almeno 8/10* voli in andata e 8/10* in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua). (*) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) e' variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verra' predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovra' essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovra' essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno quindici giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonche' comunicato alla regione autonoma della Sardegna. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio. b) Orari: sulla rotta Cagliari-Milano dovranno essere garantiti almeno: 2 voli nella fascia oraria 06,30-08,30; 1 volo nella fascia oraria 13,00-15,30; 2 voli nella fascia oraria 19,30-22,30; sulla rotta Milano-Cagliari dovranno essere garantiti almeno: 2 voli nella fascia oraria 07,00-09,00; 1 volo nella fascia oraria 13,30-15,30; 2 voli nella fascia oraria 19,30-22,30; c) Capacita' offerta. La capacita' giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri. La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio dovra' essere di 750 posti sulla rotta Cagliari-Milano e di 750 posti sulla rotta Milano-Cagliari. La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua) dovra' essere di 1200 posti sulla rotta Cagliari-Milano e di 1200 posti sulla rotta Milano-Cagliari. Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per l'Amministrazione. Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda. 2.1.5. Sulla rotta Olbia-Roma. a) Frequenze minime giornaliere. Sulla rotta Olbia-Roma dovranno essere garantiti almeno 3/4* voli in andata e 3/4* in ritorno dal 1° ottobre al 31 maggio e almeno 5/9* voli in andata e 5/9* in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua); (*) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) e' variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verra' predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovra' essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovra' essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno quindici giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonche' comunicato alla regione autonoma della Sardegna. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio; b) Orari: Sulla rotta Olbia-Roma dovranno essere garantiti almeno: 1 volo nella fascia oraria 07,00 - 07,45; 1 volo nella fascia oraria 13,30 - 15,30; 1 volo nella fascia oraria 19,30 - 22,30, sulla rotta Roma-Olbia dovranno essere garantiti almeno: 1 volo nella fascia oraria 07,00 - 08,30; 1 volo nella fascia oraria 13,30 - 15,30; 1 volo nella fascia oraria 19,30 - 22,30; c) Capacita' offerta. La capacita' giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri. La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio dovra' essere di 450 posti sulla rotta Olbia-Roma e di 450 posti sulla rotta Roma-Olbia. La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua) dovra' essere di 750 posti sulla rotta Olbia-Roma e di 750 posti sulla rotta Roma-Olbia. Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per l'Amministrazione. Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda. 2.1.6. - Sulla rotta Olbia-Milano: a) Frequenze minime giornaliere. Sulla rotta Olbia-Milano dovranno essere garantiti almeno 2/3* voli in andata e 2/3* in ritorno dal 1° ottobre al 31 maggio e almeno 7/13* voli in andata e 7/13* in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua); (*) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) e' variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verra' predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovra' essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovra' essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno quindici giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonche' comunicato alla regione autonoma della Sardegna. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio; b) Orari: sulla rotta Olbia-Milano dovranno essere garantiti almeno: 1 volo nella fascia oraria 07,00 - 07,45; 1 volo nella fascia oraria 13,30 - 15,30; 1 volo nella fascia oraria 19,30 - 22,30, sulla rotta Milano-Olbia dovranno essere garantiti almeno: 1 volo nella fascia oraria 07,00 - 08,30; 1 volo nella fascia oraria 13,30 - 15,30; 1 volo nella fascia oraria 19,30 - 22,30; c) Capacita' offerta. La capacita' giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri. La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio dovra' essere di 300 posti sulla rotta Olbia-Milano e di 300 posti sulla rotta Milano-Olbia. La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua) dovra' essere di 1050 posti sulla rotta Olbia-Milano e di 1050 posti sulla rotta Milano-Olbia. Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per l'Amministrazione. Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda. 3. Tipologia degli aeromobili utililizzabili su ciascuna rotta. Gli aeromobili utilizzati sulle tratte: Alghero-Roma-Alghero; Alghero-Milano-Alghero; Cagliari-Roma-Cagliari; Cagliari-Milano-Cagliari; Olbia-Roma-Olbia; Olbia-Milano-Olbia, dovranno fornire una capacita' minima di 150 posti ciascuno. 3.1. L'intera capacita' di ciascun aeromobile utilizzato, anche se eccedente i limiti minimi sopra previsti, per ciascun volo, dovra' essere messa in vendita secondo il regime degli oneri, senza alcun contingentamento di posti a favore di residenti e/o di non residenti. Ugualmente dovranno essere accettate prenotazioni ed inserimenti in liste d'attesa senza alcuna discriminazione a danno delle categorie di passeggeri previste dagli oneri di servizio. 3.2 Eventuali pratiche volte ad aggirare surrettiziamente tale prescrizione, ed in specie il rifiuto di emettere biglietti a tariffa agevolata nonostante la disponibilita' di posti sull'aeromobile, verranno considerate inadempimento grave del rispetto del regime onerato. 4. Tariffe. 4.1 La struttura tariffaria per tutte le rotte interessate prevede: una tariffa agevolata massima che e' quella massima applicabile alle categorie agevolate di seguito indicate; una tariffa non agevolata massima che e' quella massima applicabile a tutti i passeggeri non appartenenti a categorie agevolate. I vettori che accetteranno gli oneri si impegnano ad articolare questa tariffa secondo differenti scaglioni, garantendo la messa in vendita di un congruo numero di biglietti speciali e scontati, tale da conseguire un prezzo medio di vendita significativamente inferiore alla tariffa non agevolata massima. Le tariffe saranno cosi' articolate:
===================================================================== | | Tariffa non agevolata Tratta onerata |Tariffa agevolata massima| massima ===================================================================== Alghero-Roma |45,00 |100,00 --------------------------------------------------------------------- Alghero-Milano |55,00 |115,00 --------------------------------------------------------------------- Cagliari-Roma |45,00 |100,00 --------------------------------------------------------------------- Cagliari-Milano|55,00 |115,00 --------------------------------------------------------------------- Olbia-Roma |45,00 |100,00 --------------------------------------------------------------------- Olbia-Milano |55,00 |115,00
4.2 Tutte le tariffe indicate sono comprensive di IVA e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali e della crisis surcharge dell'importo massimo consentito di euro 6,00. Qualora vengano meno o si ridimensionino le condizioni che hanno condotto all'applicazione della crisis surcharge, questa dovra' essere cancellata o proporzionalmente ridotta. Alle tariffe indicate non potra' essere applicata alcuna altra maggiorazione a nessun titolo, qualunque sia la terminologia con la quale viene indicata. 4.3 La tariffa agevolata e' senza limitazioni, ad essa non sara' applicabile alcuna restrizione, ne' alcuna penale per cambio di data/ora/biglietto, ne' alcuna penale per il rimborso. 4.4 Dovra' essere prevista almeno una modalita' di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo per il passeggero. 4.5 Ogni anno, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli organi competenti rivedono le tariffe indicate sulla base del tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. La revisione viene comunicata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione applicando le tariffe in esame e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione sulla GUUE. 4.6 In caso di variazione percentualmente superiore al 5%, nella media rilevata a partire dal secondo semestre 2006 del costo del carburante e/o del rapporto di cambio euro/dollaro USA, le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata e in proporzione all'incidenza del costo del carburante sui costi di esercizio del vettore. All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita la regione autonoma della Sardegna, sulla base di una istruttoria effettuata da un comitato tecnico misto, costituito da un rappresentante designato rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'ENAC e dalla regione autonoma della Sardegna. In caso di aumento oltre la percentuale indicata, il Comitato tecnico misto di cui sopra attiva la procedura di adeguamento su segnalazione dei vettori operanti sulle linee onerate; in caso di decremento la procedura si attiva d'ufficio. Nel corso dell'istruttoria di cui sopra deve sentire i vettori operanti sulle linee onerate. L'eventuale adeguamento tariffario decorrera' dal semestre successivo a quello della rilevazione. 4.7 Gli aumenti tariffari di qualsiasi entita' ed a qualsiasi titolo imposti, determinati al di fuori delle procedure sopra indicate, sono da considerare illegittimi. 4.8 Le tariffe agevolate, nella misure sopra specificate, dovranno essere obbligatoriamente applicate almeno: ai residenti in Sardegna; ai nati in Sardegna, anche se residenti fuori Sardegna; ai disabili*; ai giovani dai 2 ai 21 anni*; agli anziani al di sopra dei 70 anni*; agli studenti universitari fino al compimento del 27° anno di eta*. (*) Senza alcuna discriminazione legata al luogo di nascita, di residenza e nazionalita'. I bambini al di sotto dei due anni viaggiano gratis se non occupano il posto a sedere. 5. Continuita' dei servizi. Ai sensi dell'art. 4., n. 1, lettera c) del Regolamento CEE n. 2408/92 il vettore che accetta gli oneri deve garantire il servizio per un periodo di almeno 36 mesi consecutivi e non puo' sospenderli senza preavviso di almeno 6 mesi da comunicare all'ENAC ed alla regione autonoma della Sardegna. 5.1. Al fine di garantire, la continuita', regolarita' e puntualita' dei voli, i vettori che accettano i presenti oneri di servizio pubblico: si impegnano ad effettuare per ciascun anno il 98% dei voli previsti nei programmi operativi, con un margine massimo di cancellazioni pari al 2%; si impegnano a corrispondere all'Ente regolatore a titolo di penale 2.500 euro per ogni volo cancellato eccedente la percentuale annua di cancellazioni del 2%. Le sonme percepite in tal senso saranno accantonate nel capitolo di bilancio per il finanziamento della continuita' territoriale della Sardegna; si impegnano ad effettuare per ciascun anno l'85% dei voli puntuali entro i 20' rispetto all'orario stabilito; si impegnano ad attribuire al passeggero per ogni ritardo superiore ai 20', un credito di 15,00 euro da utilizzare per l'acquisto di un biglietto successivo. 5.2. Sono esclusi dall'applicazione delle su descritte regole i voli cancellati e quelli il cui ritardo e' dovuto a condizioni meteo, a scioperi o ad eventi comunque collocati al di fuori della responsabilita' e/o dal controllo del vettore. 6. Sanzioni. La sospensione del servizio senza preavviso o con preavviso non conforme a quanto sopra stabilito comporta sanzioni amministrative e pecuniarie, il cui ammontare terra' conto del pregiudizio arrecato alla pubblica amministrazione e del danno cagionato alla collettivita' dei passeggeri. 6.1. Al fine di garantire la puntuale osservanza dei presenti oneri da parte dei vettori accettanti, e' istituito presso l'Assessorato ai trasporti della regione autonoma della Sardegna il Comitato paritetico per il monitoraggio dell'attuazione degli oneri di servizio (d'ora in avanti Comitato paritetico di monitoraggio), del quale fanno parte un componente designato dall'Assessore regionale dei trasporti, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dall'ENAC, uno per ciascun vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico. 6.2. Il Comitato paritetico di monitoraggio: e' presieduto dall'Assessore regionale dei trasporti e si riunisce di regola trimestralmente, salvo urgenze che verranno valutate dal Presidente; si avvale delle informazioni raccolte dalle Direzioni di circoscrizione aeroportuale della Sardegna, dalle societa' di gestione aeroportuale, da cittadini singoli o da associazioni di consumatori, in ordine all'applicazione dei presenti oneri; riscontra eventuali inosservanze agli obblighi imposti con i presenti oneri di servizio, le documenta e propone all'ENAC l'adozione di misure per ripristinare la regolarita' del servizio o irrogare le sanzioni del caso, suggerendone la tipologia e l'entita'. 7. Decorrenza termini. Gli oneri di servizio pubblico disciplinati dalla presente imposizione contenuti nel presente Allegato diventano obbligatori all'inizio della stagione estiva IATA 2006 (31 marzo 2006), con scadenza al termine della stagione invernale IATA 2009 (31 marzo 2009). 8. Presentazione dell'accettazione. I vettori che intendono accettare gli oneri di servizio pubblico contenuti nel presente documento, devono presentare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della comunicazione della Commissione relativa all'imposizione dei citati oneri, formale accettazione da indirizzare all'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile. |
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