L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 23 dicembre 2005
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481; - il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; - il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244; - la legge 27 ottobre 2003, n. 290; - la legge 23 agosto 2004, n. 239; - la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorita'; - il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007 (di seguito: Testo integrato), approvato con deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004 n. 5/04, come successivamente modificato e integrato; - la deliberazione dell'Autorita' 4 marzo 2004, n. 23/04; - la deliberazione dell'Autorita' 13 dicembre 2004, n. 211/04; - la deliberazione dell'Autorita' 13 dicembre 2004, n. 212/04; - la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2004, n. 233/04, - la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 202/05 (di seguito: deliberazione n. 202/05).
Considerato che:
- ai sensi del comma 4.1 del Testo integrato, entro il 15 ottobre di ogni anno, le imprese distributrici che non hanno aderito al regime tariffario semplificato di cui all'articolo 13 del Testo integrato medesimo, sono tenute a proporre le opzioni tariffarie per l'anno successivo; - con riferimento alla proposta delle opzioni tariffarie per l'anno 2006, il comma 8.2 della deliberazione n. 202/05 ha prorogato al 31 ottobre 2005 il termine di cui al comma 4.1 del Testo integrato; - ai sensi del comma 4.3 del Testo integrato, l'Autorita' verifica la compatibilita' delle opzioni tariffarie proposte con i criteri generali e specifici di cui alla parte II del Testo integrato; - ai sensi del comma 48.4 del Testo integrato l'Autorita' verifica la compatibilita' con i criteri previsti dal comma 48.2 del Testo integrato, delle opzioni tariffarie ulteriori domestiche che prevedono corrispettivi a copertura dei costi di approvvigionamento differenziati su due fasce orarie (di seguito: opzioni ulteriori domestiche biorarie), per le quali le imprese distributrici richiedono la perequabilita'; - 120 imprese distributrici hanno aderito al regime semplificato di cui all'articolo 13 del Testo integrato; - 50 imprese distributrici hanno proposto all'Autorita' opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai fini della verifica di cui al comma 4.3 del medesimo Testo integrato; - 18 imprese distributrici hanno proposto all'Autorita' opzioni tariffarie speciali per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai fini della verifica di cui al citato comma 4.3 del Testo integrato; - 18 imprese distributrici hanno proposto all'Autorita' opzioni ulteriori domestiche, ai fini della verifica di cui al citato comma 4.3 del Testo integrato; - delle imprese distributrici di cui al precedente alinea, 6 hanno presentato opzioni ulteriori domestiche biorarie, ai fini della verifica di cui al comma 48.2 del Testo integrato; - 2 imprese distributrici non hanno proposto opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione ne' richiesto l'ammissione al regime tariffario semplificato per l'anno 2006, in violazione di quanto previsto dal comma 4.1 del Testo integrato; - 1 impresa distributrice ha proposto opzioni tariffarie ulteriori domestiche non conformi ai criteri di cui alla parte II del Testo integrato; - l'impresa che ha proposto le opzioni tariffarie di cui al punto precedente ne ha confermato l'impostazione anche nell'ambito degli approfondimenti svolti dagli uffici dell'Autorita'; - ai fini della verifica di conformita' delle proposte di opzioni tariffarie ai criteri di cui alla parte II del Testo integrato, non sono rilevanti gli elementi diversi da quelli tariffari, quali i contributi di allacciamento o ogni altra condizione contrattuale della fornitura e della qualita' del servizio; - per le imprese distributrici che non hanno presentato ne' proposte di opzioni tariffarie ne' istanza di ammissione al regime tariffario semplificato si determina una situazione di carenza della disciplina tariffaria per l'anno 2006.
Ritenuto di:
- approvare le proposte di opzioni tariffarie base e speciali e ulteriori domestiche per l'anno 2006, avanzate dalle imprese distributrici e risultate conformi ai criteri generali e specifici di cui alla parte II del Testo integrato; - ammettere ai meccanismi di perequazione delle opzioni biorarie di cui all'articolo 48 del Testo integrato le proposte di opzioni ulteriori domestiche per l'anno 2006, avanzate dalle imprese distributrici e risultate conformi con quanto disposto dal comma 48.2 del Testo integrato; - rigettare le opzioni proposte e risultate non conformi ai criteri di cui alla parte II del Testo integrato; - imporre un regime tariffario per il periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2006 nel caso in cui non siano state presentate ne' proposte di opzioni tariffarie, ne' sia stata presentata istanza di ammissione al regime tariffario semplificato, e che tale regime debba fare riferimento agli elementi e alle componenti della tariffa TV2 di cui all'articolo 10 del Testo integrato; e di prevedere che il vincolo V1 trovi applicazione nell'anno 2006 anche con riferimento alle tipologie contrattuali a cui, in tale anno, si applica il regime tariffario imposto dall'Autorita' per il periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2006; - di avviare un procedimento formale nei confronti delle imprese distributrici che non hanno ne' proposto opzioni tariffarie ne' presentato istanza di ammissione al regime tariffario semplificato per l'anno 2006, in violazione delle vigenti disposizioni di cui alla parte II del Testo integrato.
DELIBERA
Articolo 1 Definizioni
1: Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 e successive modificazioni, integrate come segue: a. Testo integrato e' il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004 - 2007, approvato con deliberazione dell'Autorita' n. 5/04 e successive modificazioni e integrazioni; b. opzioni base sono le opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 7.1 del Testo integrato; c. opzioni speciali sono le opzioni tariffarie speciali per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 7.2 del Testo integrato; d. opzioni ulteriori domestiche sono le opzioni ulteriori per la vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti per utenza domestica in bassa tensione, di cui al comma 25.1 del Testo integrato; e. opzioni ulteriori domestiche biorarie sono le opzioni ulteriori per la vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti per utenza domestica in bassa tensione, che prevedono corrispettivi a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica differenziati su due fasce orarie; f. regime tariffario semplificato e' il regime tariffario scelto in alternativa alla proposta di opzioni tariffarie dalle imprese distributrici con meno di 5000 punti di prelievo, ai sensi dell'articolo 13 del Testo integrato.
Articolo 2 Verifica delle proposte di opzioni base per l'anno 2006
1. Le opzioni base per l'anno 2006 proposte dalle imprese distributrici di cui alla tabella 1 allegata alla presente deliberazione e riportate nella medesima tabella, sono approvate in quanto conformi ai criteri di cui alla parte II del Testo integrato.
Articolo 3 Verifica delle proposte di opzioni speciali per l'anno 2006
1. Le opzioni speciali per l'anno 2006 proposte dalle imprese distributrici di cui alla tabella 2 allegata alla presente deliberazione e riportate nella medesima tabella, sono approvate in quanto conformi ai criteri di cui alla parte II del Testo integrato.
Articolo 4 Verifica delle proposte di opzioni ulteriori domestiche per l'anno 2006
1. Le opzioni ulteriori domestiche per l'anno 2006 proposte dalle imprese distributrici di cui alla tabella 3 allegata alla presente deliberazione e riportate nella medesima tabella, sono approvate in quanto conformi ai criteri di cui alla parte II del Testo integrato; 2. Le opzioni ulteriori domestiche biorarie proposte dagli esercenti di cui alla tabella 4 allegata alla presente deliberazione e riportate nella medesima tabella sono ammesse ai meccanismi di perequazione delle opzioni ulteriori domestiche biorarie, in quanto conformi alle disposizioni di cui al comma 48.2 del Testo integrato; 3. Le opzioni ulteriori domestiche per l'anno 2006 proposte dalle imprese distributrici di cui alla tabella 5 allegata alla presente deliberazione e riportate nella medesima tabella, sono rigettate in quanto non conformi ai criteri di cui alla parte II del Testo integrato.
Articolo 5 Regime tariffario imposto per il periodo 1 gennaio 31 dicembre 2006
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imprese distributrici di cui alle tabella 6 allegata alla presente deliberazione, per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettere da b) ad f), del Testo integrato per le quali dopo il 1° gennaio 2006 non siano in vigore ne' opzioni tariffarie base, ne' il regime tariffario semplificato; 2. Le imprese distributrici di cui al comma 1, applicano i corrispettivi previsti dalla tariffa TV2 di cui all'articolo 10 del Testo integrato; 3. I ricavi derivanti dall'applicazione del regime tariffario imposto nell'anno 2006 sono soggetti alla verifica del rispetto del vincolo V1 di cui all'articolo 9 del Testo integrato per il medesimo anno.
Articolo 6 Avvio di istruttoria formale
1. E' avviata istruttoria formale nei confronti delle imprese distributrici di cui alla tabella 6 per l'eventuale irrogazione di sanzioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4.1, del Testo integrato; 2. Il responsabile dei procedimenti e' il Direttore della Direzione legislativo e legale; 3. La durata del procedimento e' fissata in 240 (duecentoquaranta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento; 4. I soggetti che possono partecipare ai procedimenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01), possono accedere agli atti dei procedimenti presso i locali della Direzione tariffe; 5. I soggetti aventi titolo possono chiedere di essere sentiti in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne facciano domanda all'Autorita' entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire ai procedimenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01.
Articolo 7 Disposizioni finali 1. La presente deliberazione e' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore il 1° gennaio 2006; 2. Il presente provvedimento e' comunicato mediante raccomandata con avviso di ricevimento alle imprese di cui alla tabella 6.
23 dicembre 2005 Il Presidente: Alessandro Ortis |