| L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 23 dicembre 2005
 
 Visti:
 
 - la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
 - il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
 - la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
 - la legge 23 agosto 2004, n. 239;
 - la  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di   seguito:   l'Autorita)   30  maggio  1997,  n.  61/97,  recante disposizioni  generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorita';
 - il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione,  misura  e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione  2004-2007  (di  seguito: Testo integrato), approvato con deliberazione   dell'Autorita'   30   gennaio   2004  n.  5/04,  come successivamente modificato e integrato;
 - la deliberazione dell'Autorita' 4 marzo 2004, n. 23/04;
 - la deliberazione dell'Autorita' 13 dicembre 2004, n. 211/04;
 - la deliberazione dell'Autorita' 13 dicembre 2004, n. 212/04;
 - la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2004, n. 233/04,
 - la  deliberazione  dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 202/05 (di seguito: deliberazione n. 202/05).
 
 Considerato che:
 
 - ai sensi del comma 4.1 del Testo integrato, entro il 15 ottobre di ogni  anno,  le imprese distributrici che non hanno aderito al regime tariffario  semplificato  di  cui all'articolo 13 del Testo integrato medesimo,  sono  tenute  a  proporre le opzioni tariffarie per l'anno successivo;
 - con  riferimento alla proposta delle opzioni tariffarie per l'anno 2006,  il  comma 8.2 della deliberazione n. 202/05 ha prorogato al 31 ottobre 2005 il termine di cui al comma 4.1 del Testo integrato;
 - ai  sensi  del comma 4.3 del Testo integrato, l'Autorita' verifica la  compatibilita'  delle  opzioni  tariffarie proposte con i criteri generali e specifici di cui alla parte II del Testo integrato;
 - ai  sensi  del comma 48.4 del Testo integrato l'Autorita' verifica la  compatibilita'  con  i  criteri previsti dal comma 48.2 del Testo integrato,   delle   opzioni   tariffarie  ulteriori  domestiche  che prevedono  corrispettivi  a copertura dei costi di approvvigionamento differenziati  su  due  fasce  orarie  (di seguito: opzioni ulteriori domestiche   biorarie),   per   le  quali  le  imprese  distributrici richiedono la perequabilita';
 - 120  imprese distributrici hanno aderito al regime semplificato di cui all'articolo 13 del Testo integrato;
 - 50  imprese  distributrici  hanno  proposto  all'Autorita' opzioni tariffarie   base  per  il  servizio  di  distribuzione  dell'energia elettrica  ai  fini  della  verifica di cui al comma 4.3 del medesimo Testo integrato;
 - 18  imprese  distributrici  hanno  proposto  all'Autorita' opzioni tariffarie  speciali  per  il  servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai fini della verifica di cui al citato comma 4.3 del Testo integrato;
 - 18  imprese  distributrici  hanno  proposto  all'Autorita' opzioni ulteriori  domestiche,  ai fini della verifica di cui al citato comma 4.3 del Testo integrato;
 - delle  imprese  distributrici di cui al precedente alinea, 6 hanno presentato  opzioni  ulteriori  domestiche  biorarie,  ai  fini della verifica di cui al comma 48.2 del Testo integrato;
 - 2 imprese distributrici non hanno proposto opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione ne' richiesto l'ammissione al regime tariffario  semplificato  per  l'anno  2006,  in violazione di quanto previsto dal comma 4.1 del Testo integrato;
 - 1  impresa  distributrice ha proposto opzioni tariffarie ulteriori domestiche  non  conformi  ai  criteri di cui alla parte II del Testo integrato;
 - l'impresa  che  ha  proposto le opzioni tariffarie di cui al punto precedente  ne  ha  confermato l'impostazione anche nell'ambito degli approfondimenti svolti dagli uffici dell'Autorita';
 - ai  fini  della  verifica di conformita' delle proposte di opzioni tariffarie  ai  criteri di cui alla parte II del Testo integrato, non sono  rilevanti  gli  elementi  diversi  da quelli tariffari, quali i contributi  di  allacciamento  o  ogni  altra condizione contrattuale della fornitura e della qualita' del servizio;
 - per le imprese distributrici che non hanno presentato ne' proposte di  opzioni tariffarie ne' istanza di ammissione al regime tariffario semplificato  si determina una situazione di carenza della disciplina tariffaria per l'anno 2006.
 
 Ritenuto di:
 
 - approvare  le  proposte  di  opzioni  tariffarie base e speciali e ulteriori   domestiche   per  l'anno  2006,  avanzate  dalle  imprese distributrici e risultate conformi ai criteri generali e specifici di cui alla parte II del Testo integrato;
 - ammettere  ai meccanismi di perequazione delle opzioni biorarie di cui  all'articolo  48  del  Testo  integrato  le  proposte di opzioni ulteriori   domestiche   per  l'anno  2006,  avanzate  dalle  imprese distributrici e risultate conformi con quanto disposto dal comma 48.2 del Testo integrato;
 - rigettare  le opzioni proposte e risultate non conformi ai criteri di cui alla parte II del Testo integrato;
 - imporre  un  regime  tariffario per il periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2006 nel caso in cui non siano state presentate ne' proposte di opzioni tariffarie, ne' sia stata presentata istanza di ammissione al  regime  tariffario  semplificato,  e  che  tale regime debba fare riferimento  agli elementi e alle componenti della tariffa TV2 di cui all'articolo 10 del Testo integrato; e di prevedere che il vincolo V1 trovi   applicazione   nell'anno  2006  anche  con  riferimento  alle tipologie  contrattuali  a  cui,  in  tale anno, si applica il regime tariffario  imposto dall'Autorita' per il periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2006;
 - di  avviare  un  procedimento  formale nei confronti delle imprese distributrici  che  non  hanno  ne'  proposto  opzioni tariffarie ne' presentato  istanza  di  ammissione al regime tariffario semplificato per l'anno 2006, in violazione delle vigenti disposizioni di cui alla parte II del Testo integrato.
 
 DELIBERA
 
 Articolo 1
 Definizioni
 
 1:  Ai  fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute   nell'articolo   1   dell'Allegato  A  alla  deliberazione dell'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 e successive modificazioni, integrate come segue:
 a. Testo   integrato   e'  il  Testo  integrato  delle  disposizioni dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica  -  Periodo  di  regolazione  2004  -  2007,  approvato con deliberazione  dell'Autorita'  n.  5/04  e successive modificazioni e integrazioni;
 b. opzioni  base  sono le opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione  dell'energia  elettrica, di cui al comma 7.1 del Testo integrato;
 c.  opzioni  speciali  sono  le  opzioni  tariffarie speciali per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 7.2 del Testo integrato;
 d.  opzioni  ulteriori  domestiche  sono le opzioni ulteriori per la vendita  dell'energia  elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti  per  utenza  domestica  in bassa tensione, di cui al comma 25.1 del Testo integrato;
 e.  opzioni  ulteriori domestiche biorarie sono le opzioni ulteriori per   la  vendita  dell'energia  elettrica  ai  clienti  del  mercato vincolato  con  contratti per utenza domestica in bassa tensione, che prevedono  corrispettivi  a  copertura  dei  costi  di  acquisto e di dispacciamento  dell'energia  elettrica  differenziati  su  due fasce orarie;
 f.  regime tariffario semplificato e' il regime tariffario scelto in alternativa   alla  proposta  di  opzioni  tariffarie  dalle  imprese distributrici   con   meno  di  5000  punti  di  prelievo,  ai  sensi dell'articolo 13 del Testo integrato.
 
 Articolo 2
 Verifica delle proposte di opzioni base per l'anno 2006
 
 1.   Le   opzioni   base  per  l'anno  2006  proposte  dalle  imprese distributrici   di   cui   alla  tabella  1  allegata  alla  presente deliberazione  e  riportate nella medesima tabella, sono approvate in quanto conformi ai criteri di cui alla parte II del Testo integrato.
 
 Articolo 3
 Verifica delle proposte di opzioni speciali per l'anno 2006
 
 1.  Le  opzioni  speciali  per  l'anno  2006  proposte  dalle imprese distributrici   di   cui   alla  tabella  2  allegata  alla  presente deliberazione  e  riportate nella medesima tabella, sono approvate in quanto conformi ai criteri di cui alla parte II del Testo integrato.
 
 Articolo 4 Verifica  delle  proposte  di opzioni ulteriori domestiche per l'anno
 2006
 
 1.  Le  opzioni  ulteriori  domestiche per l'anno 2006 proposte dalle imprese  distributrici  di  cui alla tabella 3 allegata alla presente deliberazione  e  riportate nella medesima tabella, sono approvate in quanto conformi ai criteri di cui alla parte II del Testo integrato; 2.  Le opzioni ulteriori domestiche biorarie proposte dagli esercenti di  cui  alla  tabella  4  allegata  alla  presente  deliberazione  e riportate  nella  medesima  tabella  sono  ammesse  ai  meccanismi di perequazione  delle  opzioni ulteriori domestiche biorarie, in quanto conformi alle disposizioni di cui al comma 48.2 del Testo integrato; 3.  Le  opzioni  ulteriori  domestiche per l'anno 2006 proposte dalle imprese  distributrici  di  cui alla tabella 5 allegata alla presente deliberazione  e  riportate nella medesima tabella, sono rigettate in quanto  non  conformi  ai  criteri  di  cui  alla  parte II del Testo integrato.
 
 Articolo 5
 Regime tariffario imposto per il periodo 1 gennaio 31 dicembre 2006
 
 1.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano alle imprese distributrici   di   cui   alle  tabella  6  allegata  alla  presente deliberazione,  per  le  tipologie  contrattuali di cui al comma 2.2, lettere  da  b)  ad  f),  del Testo integrato per le quali dopo il 1° gennaio  2006 non siano in vigore ne' opzioni tariffarie base, ne' il regime tariffario semplificato; 2.   Le  imprese  distributrici  di  cui  al  comma  1,  applicano  i corrispettivi  previsti  dalla tariffa TV2 di cui all'articolo 10 del Testo integrato; 3. I ricavi derivanti dall'applicazione del regime tariffario imposto nell'anno  2006  sono soggetti alla verifica del rispetto del vincolo V1 di cui all'articolo 9 del Testo integrato per il medesimo anno.
 
 Articolo 6
 Avvio di istruttoria formale
 
 1.  E'  avviata  istruttoria  formale  nei  confronti  delle  imprese distributrici  di  cui  alla tabella 6 per l'eventuale irrogazione di sanzioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14  novembre  1995,  n. 481, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4.1, del Testo integrato; 2.  Il  responsabile dei procedimenti e' il Direttore della Direzione legislativo e legale; 3.  La  durata  del procedimento e' fissata in 240 (duecentoquaranta) giorni,  decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento; 4.  I  soggetti  che  possono  partecipare  ai procedimenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01), possono accedere agli atti dei procedimenti presso i locali della Direzione tariffe; 5.  I  soggetti  aventi  titolo possono chiedere di essere sentiti in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne facciano domanda all'Autorita' entro il termine di   30   (trenta)   giorni;  tale  termine  decorre  dalla  data  di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e dalla data di pubblicazione  del  presente  provvedimento  per  gli  altri soggetti legittimati ad intervenire ai procedimenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01.
 
 Articolo 7
 Disposizioni finali 1.  La  presente deliberazione e' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   Italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it),  affinche'  entri  in vigore il 1° gennaio 2006; 2.  Il presente provvedimento e' comunicato mediante raccomandata con avviso di ricevimento alle imprese di cui alla tabella 6.
 
 23 dicembre 2005
 Il Presidente: Alessandro Ortis
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