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| Gazzetta n. 8 del 11 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 19 dicembre 2005 |  | Condizioni  per  l'erogazione  del  servizio di connessione alle reti elettriche  con  tensione  nominale  superiore  ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi. (Deliberazione n. 281/05). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 19 dicembre 2005
 
 Visti:
 - la legge 14 novembre 1995, n. 481, (di seguito: legge n. 481/95);
 - il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, recante attuazione della  direttiva  96/92/CE  concernente  norme  comuni per il mercato interno  dell'energia  elettrica  (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
 - il  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
 - il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta'  e  della  gestione  della  rete  elettrica  nazionale  di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
 - il  provvedimento  Cip  29  aprile  1992,  n  6,  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale  n. 109, del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
 - il   decreto   del   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato   22   dicembre   2000   pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale,  Supplemento ordinario, n. 15 del 19 gennaio 2001, recante approvazione  della  convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99;
 - il  Codice  di  trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della  rete  di  cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: il Codice di trasmissione e dispacciamento);
 - la  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di  seguito:  l'Autorita)  9 marzo 2000, n. 52/00, recante direttive alla  societa'  Gestore  della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete), ora Terna - Rete elettrica nazionale Spa  (di  seguito:  TERNA) per l'adozione di regole tecniche ai sensi dell'articolo  3,  comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: deliberazione n. 52/00);
 - la  deliberazione  dell'Autorita'  26  marzo  2002,  n.  50/02 (di seguito: deliberazione n. 50/02), recante condizioni per l'erogazione del  servizio  di  connessione  alle  reti  elettriche  con  tensione nominale  superiore  ad  1  kV  i  cui  gestori  hanno  l'obbligo  di connessioni di terzi (di seguito: servizio di connessione);
 - la  deliberazione  dell'Autorita'  30  gennaio  2004,  n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
 - la  deliberazione  dell'Autorita'  29  luglio  2004, n. 136/04 (di seguito: deliberazione n. 136/04);
 - la  deliberazione  dell'Autorita'  30  dicembre  2004,  n. 250/04, recante  direttive al Gestore della rete per l'adozione del Codice di trasmissione  e  dispacciamento  di cui al Decreto del Presidente del consiglio  dei  ministri 11 maggio 2004 (di seguito: deliberazione n. 250/04);
 - la  deliberazione  dell'Autorita'  29  aprile  2005,  n. 79/05 (di seguito: deliberazione n. 79/05);
 - il  documento  per  la  consultazione 17 marzo 2005, relativo alle condizioni economiche per il servizio di connessione per gli impianti di  produzione  di  energia  elettrica  (di seguito: documento per la consultazione 17 marzo 2005);
 - il documento per la consultazione 1 agosto 2005, recante schema di direttive  alle  imprese  distributrici  per la definizione di regole tecniche  per  la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica  in  alta  e  media  tensione (di seguito: documento per la consultazione 1° agosto 2005);
 - la deliberazione dell'Autorita' 29 aprile 2005, n. 79/05;
 - la deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 2005, n. 226/05.
 - le  regole  tecniche  per la connessione alla rete di trasmissione nazionale  adottate  dal  Gestore  della  rete  in  conformita'  alla deliberazione n. 52/00;
 - le  regole  tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia  elettrica  in alta e media tensione sinora applicate in via autonoma dalle imprese distributrici.
 
 Considerato che:
 
 - l'articolo  2,  comma  12,  lettera  d),  della  legge  n. 481/95, stabilisce,  tra  l'altro,  che  l'Autorita'  definisca le condizioni tecniche  ed economiche di accesso e di interconnessione alle reti; e che,  ai  sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della medesima legge,  l'Autorita'  emani  direttive  concernenti  la  produzione  e l'erogazione dei servizi da parte degli esercenti, in particolare per il servizio di connessione alle reti elettriche;
 - l'articolo   3,   comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  79/99, stabilisce  che il Gestore della rete ha l'obbligo di connettere alla rete  di  nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere  la  continuita' del servizio, purche' siano rispettate le  regole  tecniche  di  cui  al  comma 6 del medesimo articolo e le condizioni  tecnico  economiche  di  accesso  e  di  interconnessione fissate  dall'Autorita';  e  che  l'eventuale rifiuto di accesso alla rete deve essere debitamente motivato dal medesimo gestore;
 - l'articolo   9,   comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  79/99, stabilisce che le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle  proprie  reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere  la  continuita' del servizio, purche' siano rispettate le  regole  tecniche, nonche' le deliberazioni emanate dall'Autorita' in materia;
 - con deliberazione n. 50/02, l'Autorita' ha stabilito condizioni di carattere  procedurale  per  l'erogazione del servizio di connessione alle  reti  elettriche  con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori  hanno  obbligo  di  connessione  di  terzi  rimandando ad un successivo  provvedimento  la  determinazione  dei  corrispettivi per l'erogazione   del   servizio   di   connessione,   unitamente   alla determinazione   dell'ammontare   della   fideiussione   a   garanzia finanziaria da parte dei soggetti richiedenti la connessione, nonche' del  corrispettivo  a  copertura  delle  attivita' di analisi tecnica relative all'elaborazione di una soluzione per la connessione; e che, a  tal  fine,  i  gestori  di rete dovevano inviare all'Autorita', ai sensi dell'articolo 8:
 a)  comma  8.3,  lettera  a),  della  predetta  deliberazione, un rapporto  circa  la  determinazione  dei  parametri  economici per il calcolo  del  corrispettivo a copertura delle attivita' di gestione e di analisi tecnica relative ad una richiesta di connessione;
 b)  comma  8.3,  lettera  b),  della  predetta  deliberazione  un rapporto  circa  la  determinazione  dei  parametri  economici per il calcolo  dell'ammontare  della  fideiussione  di  cui all'articolo 7, comma  7.1,  lettera b), della medesima deliberazione, nonche' per la fissazione delle caratteristiche della fideiussione stessa;
 c)   comma   8.5,   della  predetta  deliberazione,  un  rapporto contenente  la  stima  dei  costi relativi a ciascuna delle soluzioni tecniche  per  la  realizzazione  della  connessione alla rete di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera f), della medesima deliberazione;
 - in   applicazione  delle  disposizioni  richiamate  al  precedente alinea,  gran parte dei gestori di rete hanno trasmesso all'Autorita' i rapporti richiesti dai quali si evince:
 a)  una  sensibile  differenziazione  dei  parametri  indicati  a parita'  di  soluzione di connessione e di caratteristiche elettriche del  soggetto richiedente la connessione; e che tale differenziazione trova  spiegazione nel fatto che gli ambiti di alcuni gestori di rete presentano  caratteristiche  estremamente differenti tra loro, sia in termini  di numerosita' dei clienti serviti, di tipologia di prelievo degli  stessi  clienti,  di  soluzioni  tecnologiche  utilizzate,  di estensione  territoriale  dell'area  di  competenza e di tipologia di territorio  servito;  in conseguenza di cio', i gestori di rete hanno rappresentato  che  la  valutazione dei costi per la connessione puo' essere effettuata in maniera precisa solo a valle dell'individuazione della specifica soluzione da adottarsi;
 b)  che,  con riferimento alla proposta per la determinazione dei parametri economici per il calcolo dell'ammontare della fideiussione, si  rileva una sostanziale omogeneita' delle proposte trasmesse circa il  fatto  che  l'ammontare della fideiussione debba coprire l'intero costo di realizzazione a carico dei medesimi gestori di rete;
 - in  ragione delle considerazioni di cui alla lettera a) si e' reso necessario  procedere  ad ulteriori approfondimenti, anche attraverso confronti   con   i   gestori   di   rete,  al  fine  delle  relative determinazioni in materia;
 - il  decreto  legislativo  n.  387/03 di attuazione della direttiva 2001/77/CE,  relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da  fonti  rinnovabili  nel  mercato  interno  dell'elettricita', per quanto  riguarda  le  disposizioni  in materia di razionalizzazione e semplificazione   delle   procedure  autorizzative,  all'articolo  12 stabilisce   che   le  opere  per  la  realizzazione  degli  impianti alimentati  da  fonti  rinnovabili,  nonche'  le  opere connesse e le infrastrutture  indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi   impianti,  siano  di  pubblica  utilita',  indifferibili  ed urgenti;  e  che  la  costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti di produzione  di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi  di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e  riattivazione,  come  definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere  connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio   degli   impianti   stessi,   siano  soggetti  ad  una autorizzazione  unica,  rilasciata  dalla  regione  o  altro soggetto istituzionale  delegato  dalla  regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
 - il  decreto  legislativo n. 387/03 fissa il termine massimo per la conclusione   del   procedimento   per   il   rilascio  della  citata autorizzazione in un periodo non superiore a centottanta giorni;
 - il decreto legislativo n. 387/03, per quanto riguarda l'erogazione del servizio di connessione per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, all'articolo 14 stabilisce che   l'Autorita'   emani  specifiche  direttive  relativamente  alle condizioni  tecniche ed economiche per l'erogazione di detto servizio prevedendo:
 a) la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici  per  la realizzazione degli impianti di utenza e di rete per la connessione;
 b)  le  procedure,  i tempi e i criteri per la determinazione dei costi,  a  carico del produttore, per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie   necessarie   per   l'individuazione   della   soluzione definitiva di connessione;
 c)  i criteri per la ripartizione dei costi di connessione tra il nuovo produttore e il gestore di rete;
 d)  le  regole  nel  cui  rispetto  gli  impianti  di rete per la connessione  possono  essere  realizzati  interamente dal produttore, individuando,  altresi',  i  provvedimenti  che il gestore della rete deve  adottare  al  fine  di  definire  i  requisiti tecnici di detti impianti  e, per i casi nei quali il produttore non intenda avvalersi di  tale facolta', le iniziative che il gestore di rete deve adottare al fine di ridurre i tempi di realizzazione;
 e)  la  pubblicazione,  da  parte  dei  gestori  di  rete,  delle condizioni  tecniche  ed  economiche  necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione di nuovi impianti;
 f)  le modalita' di ripartizione dei costi fra tutti i produttori che   beneficiano   delle   eventuali   opere  di  adeguamento  delle infrastrutture di rete. Dette modalita', basate su criteri oggettivi, trasparenti  e  non  discriminatori  tengono conto dei benefici che i produttori  gia'  connessi e quelli collegatisi successivamente e gli stessi gestori di rete traggono dalle connessioni;
 - con   deliberazione   n.   136/04,   l'Autorita'   ha  avviato  un procedimento  per  la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 2,  comma  12,  lettera  d),  della legge 14 novembre 1995, n. 481 ed all'articolo  9  del  decreto  legislativo  16  marzo  1999, n. 79 in materia  di  condizioni  tecnico-economiche  di  accesso alle reti di distribuzione di energia elettrica (di seguito: procedimento 136);
 - in merito alla definizione delle condizioni di carattere economico per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con obbligo  di connessione di terzi a tensione superiore ad 1 kV (sia di trasmissione    che   di   distribuzione   dell'energia   elettrica), l'Autorita',  in  ragione di quanto indicato ai precedenti alinea, in via  preparatoria  alle  determinazioni  di cui alla deliberazione n. 50/02,  limitatamente  alla  connessione di impianti di produzione di energia elettrica, ha pubblicato il documento per la consultazione 17 marzo 2005;
 - nell'ambito   del  procedimento  136,  con  il  documento  per  la consultazione  1  agosto  2005,  l'Autorita'  ha  indicato  i  propri orientamenti  ai  fini  della  elaborazione  da  parte  delle imprese distributrici  di  regole  tecniche  per  la connessione alle reti di distribuzione a tensione superiore ad 1 kV;
 - per quanto riguarda le regole tecniche di connessione alla rete di trasmissione nazionale, l'Autorita' ha pubblicato la deliberazione n. 250/04  e, successivamente, con deliberazione n. 79/05, ha verificato positivamente,  per  quanto  di  propria  competenza,  il  Codice  di trasmissione   e   dispacciamento   che   include,  tra  l'altro,  le disposizioni di carattere tecnico ai fini della connessione alla rete di  trasmissione  nazionale,  nonche'  le  regole  per il servizio di dispacciamento,  ivi  incluse  le  condizioni per l'abilitazione alla fornitura   di   risorse  ai  fini  del  dispacciamento  dell'energia elettrica;
 - il documento per la consultazione 17 marzo 2005 prevede che:
 a)   il   corrispettivo  di  connessione  debba  essere  riferito unicamente  alla  porzione di impianto di rete per la connessione per il  quale e' possibile prefigurare un utilizzo esclusivo da parte del soggetto richiedente la connessione. In tale contesto, l'Autorita' ha specificato, inoltre, che:
 i.  la parte di impianto di rete per la connessione suscettibile di  utilizzo da parte di altri soggetti terzi rispetto al richiedente la connessione, cosi' come eventuali azioni di adeguamento (sviluppo) della   rete   elettrica  esistente  in  seguito  alla  richiesta  di connessione  non rientranti nel citato criterio di univocita' di uso, rientrino nel novero degli sviluppi di rete;
 ii.  i  corrispettivi  per  la connessione siano determinati dai gestori  di  rete  sulla  base  dei  costi  preventivati per ciascuna specifica  soluzione per la connessione elaborata dal gestore di rete e  accettata  dal  soggetto  richiedente. Ai fini della trasparenza e della   non   discriminazione,  i  gestori  di  rete  sono  tenuti  a pubblicare,  unitamente  alle soluzioni tecniche convenzionali per la connessione  di  cui  all'articolo  3,  comma  3.2, lettera f), della deliberazione n. 50/02, i costi unitari degli elementi che compongono dette  soluzioni  unitamente alle modalita' di formazione del costo a complessivo preventivo;
 iii.  le  soluzioni tecniche convenzionali ed i costi unitari di cui  al  precedente  punto  ii.  siano  pubblicate  sul sito internet dell'Autorita';  e  che  la  medesima  Autorita'  possa  procedere  a verifiche di congruita' dei predetti costi;
 iv.   il  soggetto  richiedente  abbia  sempre  la  facolta'  di realizzare  in  proprio l'impianto di rete per la connessione qualora per  il medesimo sia configurabile un utilizzo esclusivo dello stesso soggetto  richiedente.  Tale  realizzazione  dovra' comunque avvenire sulla  base  di specifiche tecniche definite dal gestore di rete. Una volta  realizzati,  tali impianti vengono ceduti a titolo gratuito al gestore  di  rete  fatta salva l'accettazione degli impianti da parte dello  stesso  gestore in esito ad opportune verifiche e collaudi (la soluzione  per  la  connessione elaborata dal gestore di rete include anche  l'indicazione  delle  condizioni  e  dei termini temporali per l'effettuazione delle verifiche e dei collaudi);
 v.  le infrastrutture di cui al precedente punto iv. non vengano contabilizzate  ai fini della determinazione del capitale investito e degli  ammortamenti  riconosciuti  ai  fini  delle  determinazioni di carattere  tariffario;  e  che  i  gestori  di  rete tengano separata evidenza della dinamica delle acquisizioni di tali impianti;
 b)  in  alternativa a quanto indicato alla precedente lettera a), l'assegnazione puntuale dei costi relativi ad un impianto di rete per la  connessione (sovradimensionato) a fronte di un utilizzo condiviso puo'  essere  stabilita  mediante  un  criterio  di  proporzionalita' basato,  ad  esempio,  sulla  potenza richiesta per la connessione; e che, in tal caso, sarebbe ipotizzabile la soluzione per la quale:
 i.   l'impianto   di   rete   per  la  connessione  e'  comunque contabilizzato  ai  fini  della  revisione  del  livello  di capitale investito su base annuale;
 ii.  il  gestore  di  rete  definisce  un  costo unitario per la connessione   (rapportato  alla  massima  potenza  che  e'  possibile connettere all'impianto di rete per la connessione);
 iii.   ciascun   soggetto   che   si  connette  per  il  tramite dell'impianto  di  rete  per  la  connessione  in oggetto sostiene un corrispettivo  per  la  connessione  proporzionale  alla  potenza  di connessione richiesta;
 iv.  i  ricavi  derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di connessione  (di  seguito:  ricavi  da connessione) dovrebbero essere portati a riduzione dei costi operativi secondo le modalita' indicate nella relazione tecnica alla deliberazione n. 5/04;
 c) per quanto concerne l'erogazione del servizio di connessione di impianti  di  produzione  di  energia elettrica da fonti rinnovabili, fermo  restando  il  fatto che i soggetti richiedenti hanno sempre la facolta'   di  realizzare  in  proprio  l'impianto  di  rete  per  la connessione  secondo  specifiche  tecniche  di  progetto definite dal gestore di rete a cui la connessione si riferisce:
 i.   nel  caso  in  cui  il  soggetto  richiedente  non  intenda realizzare  direttamente  l'impianto  di  rete per la connessione, si avvalga del gestore di rete corrispondendo al medesimo la differenza, qualora  positiva,  tra  il  corrispettivo  per  la connessione e una soglia   ricavata   mediante  l'applicazione  di  appositi  parametri definiti in funzione del livello di tensione (media o alta tensione), della  potenza  dell'impianto che si connette e della lunghezza linea elettrica  (aerea  o in cavo) ricompresa nell'impianto di rete per la connessione; che gli eventuali ricavi corrispondenti ai corrispettivi versati dal soggetto richiedente rientrino nei ricavi da connessione;
 ii.  nel  caso in cui il soggetto richiedente intenda realizzare direttamente  l'impianto  di  rete  per  la  connessione, il medesimo impianto,  una  volta terminato sia ceduto al gestore di rete; e che, corrispondentemente,  per  gli  impianti  di produzione connessi alla rete  di  trasmissione nazionale il corrispettivo di cui all'articolo 19,  comma  19.1,  del  Testo  integrato,  non sia corrisposto fino a concorrenza  della  soglia  di cui al precedente punto i., mentre per gli  impianti  di  produzione connessi alle reti di distribuzione (in media  tensione)  la predetta soglia sia riconosciuta contestualmente al  riconoscimento  della  componente  di  cui all'articolo 17, comma 17.1,  lettera  b),  del  Testo  integrato  nell'arco dei dodici mesi successi  all'entrata in servizio dell'impianto (per impianti in alta tensione   detto  riconoscimento  avverra'  nel  medesimo  tempo  con modalita'  stabilite dai gestori di rete in maniera trasparente e non discriminatoria).  Gli  impianti  di  rete  per  la connessione cosi' acquisiti  dai  gestori  di  rete  sono  contabilizzati ai fini della determinazione   del   capitale   investito   e   degli  ammortamenti riconosciuti  e  i  gestori  di  rete tengono separata evidenza della dinamica delle acquisizioni di tali impianti;
 d)  per  quanto  concerne  la  definizione  del  corrispettivo  a copertura  delle  attivita' di gestione e di analisi tecnica relative alla  richiesta  di  connessione, sulla base delle proposte formulate dai  soggetti interessati ai sensi della deliberazione n. 50/02, tale corrispettivo dovrebbe essere determinato dai gestori di rete secondo la  somma  di  una  componente  fissa  e  di una componente variabile determinate  secondo  valori  orientativamente  indicati  nel  citato documento  per  la  consultazione,  articolati  per tipologia di rete (distribuzione/trasmissione);
 e)  per  quanto  concerne  la  definizione  dei  parametri  della fideiussione  posta  a  garanzia  finanziaria  da  parte dei soggetti richiedenti  nei  confronti  dei  gestori  di  rete, sulla base delle proposte   formulate   dai   soggetti   interessati  ai  sensi  della deliberazione  n.  50/02,  l'ammontare di detta fideiussione dovrebbe essere  posto  pari  al  corrispettivo  di  connessione,  al netto di eventuali   importi   anticipati   all'atto  dell'accettazione  della soluzione per la connessione, ovvero successivamente versati;
 - nel  documento per la consultazione 17 marzo 2005, l'Autorita' ha, altresi',   indicato  alcuni  orientamenti  circa  l'introduzione  di disposizioni  aggiuntive in materia di procedure per l'erogazione del servizio  di connessione sulla base di alcuni elementi emersi in sede di   discussione  tecnica  nell'ambito  del  procedimento  136;  piu' precisamente, circa l'opportunita' di:
 a)  definire  un  protocollo  di  intesa  tra  TERNA e le imprese distributrici   al   fine   della   gestione   coordinata,  da  parte dell'impresa distributrice, degli adempimenti relativi al servizio di connessione  alle  reti  di  distribuzione, essendo necessario che, a tale   fine,   TERNA  e  le  imprese  distributrici  pervengano  alla definizione   di   una  procedura  di  coordinamento  al  fine  della connessione   che   consenta,   ferme  restando  le  intestazioni  di responsabilita'   definite   nella  normativa  vigente,  la  predetta gestione unitaria;
 b) accompagnare la proposta di soluzione per la connessione da un documento  recante  la tempistica prevista per la realizzazione degli impianti  per  la  connessione  dando separata evidenza delle diverse fasi,  dei  soggetti  responsabili e dei fattori a cui le tempistiche delle  diverse  fasi  risultano  essere  collegate;  e che, una volta accettata  la  proposta per la connessione, sia data evidenza di ogni singolo adempimento incidente sulla tempistica di realizzazione;
 c)  estendere  l'ambito  di  applicazione  della deliberazione n. 50/02   ad   interventi   per   il   rifacimento  o  la  manutenzione straordinaria   dell'impianto   per   la   connessione   o  di  parti dell'impianto per la connessione;
 - in  esito  al  predetto  processo  per  la  consultazione e' stato rilevato che:
 a) i soggetti interessati hanno espresso un generale consenso per quanto   concerne   le   considerazioni   circa  l'impossibilita'  di allocazione  puntuale dei costi di nuove infrastrutture realizzate in occasione  dell'accoglimento  di  una richiesta di connessione e, una volta  realizzate,  utilizzate  in maniera condivisa da piu' soggetti diversi da quelli a cui la richiesta di connessione si riferisce;
 b)  nonostante  quanto  indicato  alla  precedente lettera a), le imprese  distributrici  hanno  rappresentato che detta impossibilita' risulta  essere  particolarmente  accentuata  nel  caso  in cui dette realizzazioni si riferiscano a sviluppi di rete volutamente eccedenti le  necessita' indotte dalla richiesta di connessione, mentre risulta meno  rilevante qualora tali realizzazioni risultino dalla necessita' di adeguamento delle infrastrutture o delle apparecchiature esistenti al  fine  del  buon  esito della connessione e dell'affidabilita' del servizio  elettrico in seguito all'entrata in esercizio dell'impianto a  cui  la  connessione  si  riferisce;  e  che  il  primo  caso puo' verificarsi  con  maggiore  probabilita' nel caso di connessioni alla rete di trasmissione nazionale, mentre, di norma, non si verifica nel caso   di   connessione   alle  reti  di  distribuzione  dell'energia elettrica;
 c)  oltre  a  quanto  rappresentato alla precedente lettera b), i gestori   di   rete   hanno   rappresentato  che,  nei  casi  in  cui realizzazioni infrastrutturali risultino da necessita' di adeguamento delle  infrastrutture  o  delle  apparecchiature  esistenti derivanti esclusivamente dalla richiesta di connessione, risulterebbe possibile perseguire   il   principio  di  efficienza  allocativa  mediante  il versamento   di   corrispettivi   a   copertura  dei  costi  di  tali realizzazione   che   risulterebbero   strettamente   necessarie   al soddisfacimento della richiesta di connessione;
 d)  i  gestori  di rete hanno rappresentato il fatto che il costo dell'impianto  per la connessione risulta essere noto solo al termine dell'effettiva  realizzazione  del  medesimo  impianto o, quantomeno, solo valle del completamento dell'iter autorizzativo;
 e)  i  soggetti  interessati  hanno espresso un generale consenso circa  l'opportunita'  di  pubblicare i dati di costo delle soluzioni tecniche  convenzionali  per  la  connessione, sebbene, in ragione di quanto  detto  alla  precedente lettera d), tali dati non possono che costituire  un  riferimento  di carattere indicativo e non vincolante per il gestore di rete;
 f)   per   quanto   riguarda  l'introduzione  della  facolta'  di realizzare comunque in proprio l'impianto di rete per la connessione, i  soggetti  diversi dai gestori di rete hanno espresso concordemente parere  favorevole,  mentre i gestori di rete hanno avanzato numerose riserve,  soprattutto  qualora, per il completo soddisfacimento della connessione,  si  rendano  necessari  interventi  sugli impianti gia' esistenti di proprieta' dei medesimi gestori;
 g)  inoltre,  per  quanto  concerne  le  disposizioni  di  natura tariffaria riguardante le acquisizioni di impianti di rete realizzati autonomamente  da  parte  di  soggetti richiedenti, i gestori di rete hanno  espresso  riserve  circa  la  possibilita'  di introduzione di regimi  di  contabilizzazione  separata,  nonche'  circa i differenti regimi  di acquisizione prospettati dall'Autorita'. A tal riguardo e' stato sottolineata l'opportunita' di mantenimento dell'attuale regime di  contabilizzazione ai fini della determinazione degli ammortamenti riconosciuti   e   del  capitale  investito  remunerato  dal  sistema tariffario;
 h)  per  quanto  concerne  la fissazione dei corrispettivi di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera a), della deliberazione n. 50/02:
 i.  ha  trovato condivisione il fatto che, di norma, le indagini che  i  gestori  di rete devono svolgere risultano tanto piu' onerose quanto   maggiore   e'  la  potenza  dell'impianto  che  richiede  la connessione;
 ii. numerosi soggetti diversi dai gestori di rete hanno indicato l'opportunita' che i corrispettivi unitari di cui al documento per la consultazione  17  marzo  2005,  siano  rivisti al ribasso per quanto riguarda la connessione alla rete di trasmissione nazionale;
 iii.  le  imprese  distributrici  hanno  indicato  come le parti variabili  dei  citati  corrispettivi  dovrebbero essere espresse con riferimento  alla potenza apparente e non alla potenza attiva; e che, inoltre,  dovrebbero  essere  fissati  tenendo conto del fatto che la potenza  dell'impianto  che  si  connette e', di norma, non superiore alla potenza per cui la connessione viene dimensionata;
 i)  i  soggetti  interessati hanno rappresentato l'opportunita' di prevedere  la  possibilita'  di  rateizzazione  dei  corrispettivi di connessione  con  la  corrispondente  riduzione della fideiussione in ragione degli importi corrisposti;
 - per  quanto concerne gli orientamenti circa le disposizioni di cui all'articolo  14  del  decreto  legislativo  n.  387/03, e' emersa in maniera concorde la considerazione che:
 a)  il  costo  relativo  agli impianti di rete per la connessione (sbarre  di  stazione  e  stalli  di  accesso  alle medesime) risulta essere,   di   norma,   praticamente   indipendente   dalla   potenza dell'impianto  che  si  connette con la conseguenza che il sistema di determinazione  dei  corrispettivi  prospettato  nel documento per la consultazione 17 marzo 2005, risulta essere di particolare favore per gli  impianti  di  elevata  potenza a dispetto di impianti di piccola potenza;
 b)  nel  caso  in  cui  l'impianto di rete per la connessione sia realizzato  direttamente  dal  soggetto  richiedente,  il  sistema di incentivazione    prospettato   nel   predetto   documento   per   la consultazione  comporterebbe,  stante  il  livello  dei corrispettivi indicati  dall'Autorita'  da  utilizzarsi  per  l'effettuazione delle compensazioni,  una corresponsione in tempi estremamente lunghi e non accettabili a livello industriale;
 c) l'articolato temporale conseguente alle eventuali disposizioni derivate da quanto indicato al punto 7, lettera b), del documento per la  consultazione  17 marzo 2005, deve essere coerente con il periodo di   180   giorni   di  cui  all'articolo  12  del  predetto  decreto legislativo;
 - sempre nell'ambito delle misure riguardanti le disposizioni di cui all'articolo  14  del decreto legislativo n. 387/03 e' stata avanzata la proposta che:
 a)  la  determinazione  dei  corrispettivi di cui all'articolo 7, comma  7.1,  lettera a), della deliberazione n. 50/02, sia costituita unicamente  dalla parte fissa differenziata per connessione alle reti di  distribuzione  di  energia  elettrica e alla rete di trasmissione nazionale;
 b)  il  livello di garanzie finanziarie sia determinato in misura ridotta   rispetto   al  livello  determinato  per  gli  impianti  di produzione   da  fonti  convenzionali;  e  che  piu'  soggetti  hanno identificato la predetta riduzione nella misura del 50%;
 - per  quanto  concerne  le  disposizioni  aggiuntive  in materia di procedure   per  l'erogazione  del  servizio  di  connessione  alcuni soggetti  interessati  hanno  rilevato  come  elementi di particolare importanza:
 a) l'aspetto della tempestivita' con cui devono essere realizzati da  parte  dei  gestori  di  rete  gli  impianti  per la connessione, ritenendo  opportuno,  in  particolare,  l'intestazione ai gestori di rete   dell'obbligo   della   definizione   dei   predetti  tempi  di realizzazione  stabilendo  sanzioni  a  beneficio  dei richiedenti la connessione in caso di ritardi attribuibili ai gestori di rete;
 b)   l'opportunita'   di   stabilire   che   il  procedimento  di autorizzazione  unica di cui al decreto legislativo n. 387/03 in capo ai  soggetti  richiedenti  la  connessione non debba ricomprendere le opere di potenziamento della rete esistente, in ragione del fatto che i  gestori di rete possono contare su disposizioni che comportano uno snellimento    delle   procedure   autorizzative   riguardanti   tali interventi,  pur  mantenendo  in  capo  ai  soggetti  richiedenti  la possibilita',  almeno  per  quanto  riguarda  la rete di trasmissione nazionale,  di  realizzazione  diretta  degli  interventi  sulla rete esistente;
 c)  la  necessita'  che  l'eventuale coordinamento tra le imprese distributrici   e  il  Gestore  della  rete  non  si  traduca  in  un appesantimento burocratico delle procedure in materia di connessione;
 d)  la  necessita'  di  introdurre,  su  richiesta  del  soggetto richiedente,  l'effettuazione,  da  parte  del  gestore  di  rete, di un'analisi di valutazione della fattibilita' della connessione, anche a titolo oneroso;
 e)   la  necessita'  di  articolare  in  maniera  dettagliata  le attivita'   relative   alla   elaborazione  della  soluzione  per  la connessione  con  le  varie  fasi  procedurali  per  l'erogazione del servizio  di  connessione,  ivi  incluse  le  fasi  relative all'iter autorizzativo;
 - alcuni soggetti diversi dai gestori di rete hanno rappresentato la non  opportunita'  dell'inclusione  in  via  generale  nell'ambito di applicazione  della  deliberazione  n.  50/02 dei rifacimenti e delle manutenzioni   straordinarie   in   quanto  cio'  determinerebbe  una discrezionalita'  in  capo  al  gestore  di rete dell'attribuzione di oneri  a  soggetti  terzi  relativamente ad interventi su porzioni di reti con obbligo di connessione esistenti e la cui remunerazione, ivi inclusi i costi relativi agli interventi di manutenzione, e' prevsita nel normale sistema tariffario;
 - con  riferimento  alla  predisposizione  della  soluzione  per  la connessione  alcuni  soggetti  hanno  rappresentato l'opportunita' di definire  un  termine  temporale pari a circa due settimane; e che la documentazione  relativa alla soluzione per la connessione rechi, tra l'altro,  documenti  recanti  le  ipotesi e i risultati delle analisi tecniche effettuate dai gestori di rete;
 - in  riferimento  ai  contenuti  della  proposta di connessione, le imprese distributrici hanno dichiarato che la proposta di connessione potrebbe  indicare  le tempistiche relative alle attivita' di propria competenza,  nonche' opportune indicazioni in merito agli adempimenti di  carattere  autorizzativo;  e  che  le  tempistiche  relative alla realizzazione  delle  opere di pertinenza dei gestori di rete possano essere considerate come aspetti contrattuali vincolanti;
 - ai  fini  del  percorso  autorizzativo,  il  Gestore della rete ha indicato   l'opportunita'   che   sia   il  soggetto  richiedente  la connessione  a prendere in carico l'iter autorizzativo interposto tra l'iter pre-autorizzativo e la realizzazione delle infrastrutture;
 - con  riferimento  all'escussione  della  fideiussione,  le imprese distributrici   hanno  rilevato  la  necessita'  che  siano  definite disposizioni recanti modalita' di escussione delle fideiussioni;
 - allo  stato attuale, le condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione nei confronti degli impianti di produzione di energia   elettrica  sono  definite  unicamente  con  riferimento  ad impianti  di  produzione  di cui al provvedimento Cip n. 6/92 che, al Titolo   VII,   lettera  A),  prevede  che  gli  oneri  per  i  nuovi collegamenti alla rete pubblica, vale a dire per le nuove connessioni alle  reti  con  obbligo  di connessione di terzi, siano ripartiti in parti uguali tra il produttore cedente e l'impresa acquirente, vale a dire il soggetto esercente gestore della rete a cui la connessione si riferisce,  quando  trattasi di impianti realizzati in regioni aventi un  deficit di produzione di energia elettrica rispetto alla domanda; e  che  nel  caso  di  impianti  da fonti rinnovabili tali oneri sono ripartiti  per  1/3 a carico del cedente (cioe' del produttore) e per 2/3  a  carico  dell'impresa  acquirente (il citato gestore di rete), mentre  in  tutti gli altri casi gli oneri relativi sono a carico del produttore cedente;
 - le   modalita'   adottate   dall'Autorita'  nel  presente  periodo regolatorio  per  l'aggiornamento  della quota parte delle componenti tariffarie  a  copertura  dei  costi riconosciuti a remunerazione del capitale   investito   garantiscono   la   remunerazione   dei  nuovi investimenti sia in reti di trasmissione che in reti di distribuzione con adeguamento su base annuale;
 - convenzionalmente,   in   sede   di   determinazione   dei   costi riconosciuti  destinati  ad essere coperti tramite l'applicazione dei parametri  tariffari,  i  ricavi  da connessione sono stati portati a riduzione dei costi operativi.
 
 Ritenuto che sia opportuno:
 
 - procedere   alla   determinazione   dei  parametri  economici  per l'erogazione  del servizio di connessione relativamente agli impianti di produzione di energia elettrica non gia' ricompresi nell'ambito di applicazione  del provvedimento Cip n. 6/92, date le note esigenze di sviluppo  dell'offerta  di  energia  elettrica  nel mercato elettrico nazionale,  nonche'  le  previsioni  di  cui  decreto  legislativo n. 387/03,  che  rendono  prioritario  il completamento delle condizioni tecniche  ed  economiche  del  servizio  di connessione alle reti con obbligo  di connessione di terzi con tensione nominale superiore ad 1 kV;
 - che le determinazioni di cui al precedente alinea siano tali da:
 a)  consentire  di  riflettere i costi sostenuti per l'erogazione del  servizio  in economicita' e garantire la non discriminazione tra gli utenti;
 b)  consentire  ai  gestori  di  rete  la  scelta delle soluzioni tecniche   disponibili   secondo   principi   di  razionalita'  e  di salvaguardia della continuita' del servizio;
 c)  assicurare  un adeguato grado di flessibilita' nello sviluppo delle reti;
 - dare  corso agli adempimenti di cui all'articolo 8 commi 8.4 e 8.6 della   deliberazione   n.   50/02,   definendo   le   modalita'   di determinazione  dei  corrispettivi  per  l'erogazione del servizio di connessione  in  maniera  tale  che  i  medesimi  riflettano  i costi sostenuti per la realizzazione delle infrastrutture minime necessarie al soddisfacimento della richiesta di connessione;
 - definire   ulteriori   condizioni  di  carattere  procedurale  per l'erogazione  del  servizio  di connessione, coerentemente con quanto indicato  nel  documento  per la consultazione 17 marzo 2005, nonche' con alcune osservazioni formulate da soggetti interessati nell'ambito del  predetto  procedimento  per  la  consultazione  nel rispetto dei citati principi;
 - che,  in  previsione della formulazione di un testo unico relativo alle  condizioni  di  accesso alla rete per impianti di produzione di energia  elettrica da fonti rinnovabili, le modalita' e condizioni di cui  ai  precedenti  alinea  rechino  altresi'  specifiche condizioni tecniche  ed  economiche per l'erogazione del servizio di connessione dei predetti impianti
 
 DELIBERA
 
 1.  di  approvare  le  condizioni  per  l'erogazione  del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV  i  cui  gestori  hanno  obbligo  di  connessione di terzi, di cui all'Allegato  A,  che  costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2.  di  pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   Italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it),  affinche'  entri in vigore con decorrenza dalla data della sua prima pubblicazione.
 
 19 dicembre 2005
 Il Presidente Alessandro Ortis
 |  |  |  | ALLEGATO A CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO
 DI CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE
 CON TENSIONE NOMINALE SUPERIORE AD 1 KV
 I CUI GESTORI HANNO OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI
 PARTE I
 
 PARTE GENERALE
 
 TITOLO 1
 
 Disposizioni Generali
 Articolo 1
 
 Definizioni
 
 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui  all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30  dicembre  2003,  n.  168/03,  come  successivamente  integrato  e modificato  e  all'articolo  1  dell'allegato  A  alla  deliberazione dell'Autorita'   30  gennaio  2004,  n.  5/04,  come  successivamente integrato  e  modificato,  nonche' le ulteriori definizioni formulate come segue:
 - connessione  e'  il  collegamento  ad  una  rete  di  un  impianto elettrico  per  il quale sussiste, almeno in un punto, la continuita' circuitale,  senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima;
 - gestione della rete e' l'insieme delle attivita' e delle procedure che  determinano  il funzionamento e la previsione del funzionamento, in ogni condizione, di una rete elettrica; tali attivita' e procedure comprendono   la  gestione  dei  flussi  di  energia  elettrica,  dei dispositivi di interconnessione e dei servizi ausiliari necessari;
 - gestore  di  rete  e'  la persona fisica o giuridica responsabile, anche  non  avendone  la  proprieta',  della gestione di una rete con obbligo   di   connessione   di  terzi  nonche'  delle  attivita'  di manutenzione  e  di  sviluppo  della medesima, ivi inclusi TERNA e le imprese distributrici;
 - gestore  di  rete interessato alla connessione e' il gestore della rete a cui la connessione si riferisce;
 - impresa distributrice e' l'impresa di cui all'articolo 9, comma 1, del  decreto legislativo n. 79/99, che ha diritto alla concessione di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dei medesimi articolo e comma;
 - impianto  per la connessione e' l'insieme degli impianti necessari per la connessione alla rete di un impianto elettrico;
 - impianto di rete per la connessione e' la porzione di impianto per la  connessione  di  competenza  del  gestore  di rete con obbligo di connessione di terzi;
 - impianto  di  utenza per la connessione e' la porzione di impianto per  la  connessione  la  cui  realizzazione,  gestione,  esercizio e manutenzione  rimangono  di  competenza  del  soggetto richiedente la connessione;
 - potenza  di  connessione e' la potenza apparente dell'impianto per la   quale   e'  richiesto  l'accesso  alle  infrastrutture  di  reti elettriche  e  per  la  quale  il  soggetto  richiedente acquisisce i diritti   e   gli   obblighi  di  cui  all'articolo  6  del  presente provvedimento;
 - rifacimento della connessione e' la ricostruzione di una soluzione per   la   connessione   esistente   a  fronte  dell'indisponibilita' permanente  dell'impianto  per  la connessione in seguito a calamita' naturali o ad altre cause di forza maggiore;
 - servizio  di  connessione  alle  reti  elettriche  e'  il servizio erogato  al  fine di consentire l'accesso alle infrastrutture di reti con obbligo di connessione di terzi, consistente nello stabilimento e nella  relativa gestione della realizzazione della connessione ad una rete con obbligo di connessione di terzi;
 - soggetto richiedente la connessione e' il soggetto titolare di una richiesta  di  accesso  alle  infrastrutture  di  rete con obbligo di connessione   di  terzi  finalizzata  alla  connessione  di  impianti elettrici  di  nuova  realizzazione o finalizzate alla modifica della connessione  di  utenze  gia'  connesse  ad  una  rete con obbligo di connessione  di  terzi  alla  data  di entrata in vigore del presente provvedimento;
 - soluzione tecnica minima per la connessione e' la soluzione per la connessione,  elaborata  dal  gestore  di  rete  in  seguito  ad  una richiesta  di  connessione,  necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta  richiesta, compatibilmente con i criteri di dimensionamento per  intervalli  standardizzati  dei  componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce;
 - sviluppo e' un intervento di espansione o di evoluzione della rete elettrica,  motivato,  in  particolare, dall'esigenza di estendere la rete  per consentire la connessione di impianti elettrici di soggetti terzi alla rete medesima;
 
 - DPCM 11 maggio 2004 e' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  11  maggio 2004 recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
 - deliberazione  n.  4/04  e'  la  deliberazione  dell'Autorita'  30 gennaio 2004, n. 4/04;
 
 Articolo 2
 Oggetto e ambito di applicazione
 
 2.1  Con  il  presente  provvedimento  vengono  fissate condizioni di carattere  procedurale  ed economico per l'erogazione del servizio di connessione  alle reti elettriche con tensione nominale superiore a 1 kV. 2.2  Il  presente provvedimento si applica alle connessioni alle reti con  obbligo  di  connessione  di  terzi  in  altissima, alta e media tensione  di  impianti elettrici di produzione di energia elettrica e di impianti elettrici corrispondenti a clienti finali che immettono o prelevano energia elettrica dalle medesime reti con riferimento a:
 - a)  l'accesso  alle  infrastrutture  di  reti  elettriche  per gli impianti   che,   alla   data  di  entrata  in  vigore  del  presente provvedimento,  non siano gia' connessi ad alcuna rete con obbligo di connessione di terzi;
 - b)  la  modifica  della  connessione,  ivi incluso l'aumento della potenza  di  connessione  di  impianti  elettrici  che,  alla data di entrata  in vigore del presente provvedimento, siano gia' connessi ad una rete con obbligo di connessione di terzi;
 - c) il rifacimento della connessione. 2.3  I  soggetti  tenuti  ad  applicare  le disposizioni del presente provvedimento sono:
 - a)  TERNA  e i soggetti gestori di porzioni limitate della rete di trasmissione  nazionale  di  cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/99;
 - b)  i soggetti gestori di reti con obbligo di connessione di terzi a  tensione  nominale  superiore  ad  1  kV  diverse  dalla  rete  di trasmissione nazionale;
 - c) i soggetti richiedenti la connessione. 2.4  I  soggetti  gestori  di  rete  non  titolari  di concessione di trasmissione  e  dispacciamento  o  di  distribuzione  adempiono alle disposizioni di cui ai successivi Titoli 2 e 3 sotto il coordinamento dell'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale. A tal fine,  i  predetti  gestori  concludono una convenzione con l'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale.
 PARTE II
 MODALITA' PROCEDURALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO
 DI CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE
 
 TITOLO 2
 CONDIZIONI PROCEDURALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI
 CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE
 
 Articolo 3
 Modalita' per l'erogazione del servizio
 di connessione alle reti elettriche
 
 3.1  I  soggetti  gestori  di  rete di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettere a) e b) del presente provvedimento, ad eccezione dei soggetti di   cui   all'articolo   2,  comma  2.4,  pubblicano  e  trasmettono all'Autorita'   le   modalita'   e  le  condizioni  contrattuali  per l'erogazione  del  servizio  di  connessione  alle reti elettriche di rispettiva competenza. Le modalita' e le condizioni contrattuali sono predisposte conformemente a quanto indicato al comma 3.2. 3.2  Le  modalita'  e  le condizioni contrattuali di cui al comma 3.1 devono prevedere, compatibilmente, per quanto riguarda la connessione a  reti  elettriche  in media tensione, alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 4/04:
 - a)  le  modalita'  per la presentazione della richiesta di accesso alle infrastrutture di reti elettriche, ivi inclusa la specificazione della documentazione richiesta;
 - b)  le  modalita'  e  i  tempi  di  risposta  del  gestore di rete interessato;
 - c)  i termini di validita' della soluzione proposta dal gestore di rete  interessato,  decorsi  i  quali,  in assenza di accettazione da parte  del  richiedente,  la richiesta di connessione deve intendersi decaduta;
 - d)  le  modalita' per la scelta della soluzione per la connessione da parte del soggetto richiedente;
 - e)  le  modalita'  e  i  tempi in base ai quali il gestore di rete interessato  si  impegna,  per  le  azioni  di  propria competenza, a realizzare gli impianti di rete per la connessione;
 - f)  le  soluzioni  tecniche  convenzionali adottate dal gestore di rete  interessato  per  la  realizzazione della connessione alla rete degli   impianti  elettrici,  unitamente  all'indicazione  di  valori unitari   di  riferimento  atti  all'individuazione  dei  costi  medi corrispondenti  alla  realizzazione  di  ciascuna  soluzione  tecnica convenzionale;
 - g) gli standard tecnici e le specifiche di progetto essenziali per la  realizzazione  degli  impianti  di rete per la connessione e, per quanto  specificamente attiene la rete di trasmissione nazionale, per il loro esercizio e manutenzione. 3.3  Le soluzioni tecniche convenzionali di cui al comma 3.2, lettera f),   prevedono   l'individuazione  delle  parti  degli  impianti  di connessione   che   sono   considerate  impianti  di  utenza  per  la connessione  e  le  parti  degli  impianti  di  connessione  che sono considerate  impianti  di rete per la connessione; dette attribuzioni devono essere determinate contemplando almeno i seguenti fattori:
 - a) potenza di connessione;
 - b) livello di tensione al quale viene realizzata la connessione;
 - c)  tipologia  dell'impianto  per  il  quale  e'  stato  richiesto l'accesso  alle  infrastrutture  di  reti  elettriche con riferimento all'immissione o al prelievo di energia elettrica;
 - d) topologia della rete elettrica esistente;
 - e)  eventuali  aspetti  riguardanti la gestione e la sicurezza del sistema elettrico. 3.4 I gestori di rete individuano le tipologie degli impianti di rete per  la connessione che possono essere progettati e realizzati a cura dei  soggetti  richiedenti  la connessione alle condizioni economiche fissate  dall'Autorita'  nell'ambito  delle  determinazioni di cui al presente provvedimento. 3.5  Per  l'erogazione  del  servizio  di connessione per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli elementi di cui  al comma 3.2, lettere da a. ad e., devono essere compatibili con le  disposizioni  di  cui  all'articolo  12,  comma 12.3, del decreto legislativo n. 387/03.
 
 Articolo 4
 Impianti di connessione
 
 4.1   L'insieme  degli  impianti  per  la  connessione  comprende  le infrastrutture  necessarie  a  connettere  il  sito  in  cui si trova l'impianto  con  uno o piu' punti esistenti della rete con obbligo di connessione di terzi. 4.2  Il  gestore  di  rete proponente la soluzione per la connessione individua  le  parti  di  impianto  per la connessione corrispondenti rispettivamente a:
 - a)  gli  impianti  di  rete  per  la connessione, individuando tra questi  le parti corrispondenti alle tipologie di cui all'articolo 3, comma 3.4;
 - b) gli impianti di utenza per la connessione. 4.3   Il   gestore  di  rete  consente  al  soggetto  richiedente  la connessione,   previa   istanza  di  quest'ultimo,  di  progettare  e realizzare  gli  impianti di rete per la connessione per i quali tale possibilita'  e'  prevista  ai  sensi  del comma 4.2, lettera a), nel rispetto  degli  standard tecnici e specifiche di progetto essenziali di  cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera g). In tal caso il gestore di  rete elabora comunque la soluzione tecnica minima di dettaglio di cui  all'articolo  8, comma 8.1, che deve essere assunta dal soggetto richiedente   quale   soluzione   di   riferimento   al   fine  della progettazione  e  della  realizzazione  dell'impianto  di rete per la connessione. 4.4  Gli  impianti di rete per la connessione realizzati dal soggetto richiedente   la  connessione  ai  sensi  del  comma  4.3  sono  resi disponibili,  a titolo gratuito, al gestore di rete per il collaudo e la  conseguente  accettazione.  I  predetti  impianti  devono  essere accompagnati dalla documentazione tecnica, giuridica ed autorizzativa connessa all'esercizio e alla gestione dei medesimi. I costi inerenti il collaudo sono a carico del soggetto richiedente la connessione. 4.5  Il  gestore di rete consente a seguito di specifica richiesta da parte  del  richiedente  la connessione all'atto dell'accettazione di una  delle soluzioni per la connessione proposte, che un impianto per la connessione individuato come impianto di utenza per la connessione venga  ricompreso  tra  gli impianti di rete per la connessione e, di conseguenza,  rientri  nella  competenza  del  gestore  di  rete alle condizioni    fissate   dall'Autorita'   nell'ambito   del   presente provvedimento.
 
 Articolo 5
 Presentazione della richiesta di connessione
 
 5.1  Il  soggetto richiedente la connessione alla rete di un impianto elettrico  o  la modifica della potenza di una connessione esistente, presenta   detta   richiesta  a  TERNA  o  all'impresa  distributrice competente  nell'ambito  territoriale  nel  rispetto delle condizioni previste dal presente articolo. 5.2  Fermo  restando  quanto  stabilito al comma 5.1, le richieste di connessione impianti elettrici:
 - a)   riguardanti   utenze  corrispondenti  a  clienti  finali  che prelevano energia elettrica dalle reti e ad impianti di produzione di energia elettrica, con una potenza di connessione inferiore a 10 MVA, devono   essere   presentate   all'impresa  distributrice  competente nell'ambito territoriale;
 - b)   riguardanti   utenze  corrispondenti  a  clienti  finali  che prelevano energia elettrica dalle reti e ad impianti di produzione di energia  elettrica, con una potenza di connessione uguale o superiore a 10 MVA, devono essere presentate a TERNA. 5.3  Il  gestore  di  rete  a  cui  viene  presentata la richiesta di connessione   alle  infrastrutture  di  reti  elettriche  propone  al soggetto  richiedente la connessione una soluzione tecnica minima per la  connessione  dell'impianto  oggetto della richiesta conformemente alle modalita' e alle condizioni contrattuali di cui all'articolo 3. 5.4  L'avvenuta  accettazione,  da  parte del soggetto richiedente la connessione  di  impianti di produzione di potenza superiore a 1 MVA, di  una  soluzione  per  la  connessione  ad  una rete con obbligo di connessione  di terzi diversa dalla rete di trasmissione nazionale, o di  una  soluzione  per  la modifica della connessione di utenze gia' connesse  ad  una delle medesime reti, viene comunicata, da parte del gestore di rete cui la connessione si riferisce, a TERNA. 5.5  Ai  fini  dell'applicazione  dei  commi da 5.1 a 5.3, le imprese distributrici  e TERNA agiscono secondo procedure di coordinamento ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 7.1.
 
 Articolo 6
 Diritti e obblighi relativi all'immissione
 e al prelievo di energia elettrica
 
 6.1  I  soggetti  che  si  connettono  ad  una  rete  con  obbligo di connessione  di  terzi  acquisiscono  il  diritto  ad  immettere  o a prelevare   energia   elettrica   in   accordo   a  quanto  riportato nell'accettazione  della  soluzione per la connessione entro i limiti della potenza di connessione e nel rispetto delle:
 a. condizioni  tecnico-economiche  di  accesso e di interconnessione alle reti definite dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera  d), della legge n. 481/95, per la generalita' delle reti, le condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 per la rete di trasmissione nazionale;
 b. regole   per  il  dispacciamento  stabilite  da  TERNA  ai  sensi dell'articolo  3,  comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 79/99,  incluse nel Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza  della  rete  adottato da TERNA ai sensi del DPCM 11 maggio 2004;
 c. regole  tecniche  di connessione di cui dell'articolo 3, comma 6, del  decreto  legislativo  n. 79/99, per i soggetti che effettuano la connessione  alla  rete  di  trasmissione  nazionale  e  delle regole tecniche  di cui dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99,  per  i  soggetti che effettuano la connessione ad una rete di distribuzione;
 d. regole  tecniche fissate dalla societa' Ferrovie dello Stato Spa, limitatamente  ai  soggetti  che  effettuano la connessione alla rete interna  d'utenza  di  proprieta' della medesima societa' non facente parte  della  rete  di  trasmissione  nazionale,  avente l'obbligo di connessione  di  terzi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 25 giugno 1999.
 
 Articolo 7
 Corrispettivi per il servizio di connessione
 
 7.1 I soggetti richiedenti la connessione sono tenuti:
 a. al  versamento,  al  gestore  di  rete  a  cui  e'  presentata la richiesta  di  connessione,  di  un  corrispettivo  a copertura delle attivita'  di  gestione  e di analisi tecnica relative alla richiesta medesima  al  fine della elaborazione delle soluzioni tecniche minime generali per la connessione di cui all'articolo 8, comma 8.1, lettera a.;
 b. in  seguito  all'accettazione  di  una  soluzione  tecnica minima generale   e  all'ottenimento  delle  necessarie  autorizzazioni,  al versamento, al gestore della rete interessato alla connessione, di un corrispettivo  a  copertura  delle attivita' di gestione e di analisi tecnica  relative alla elaborazione della soluzione tecnica minima di dettaglio di cui all'articolo 8, comma 8.1, lettera b.;
 c. in  seguito  all'accettazione  della  soluzione tecnica minima di dettaglio, a versare il corrispettivo di connessione con le modalita' di versamento stabilite  dal  gestore  di  rete  interessato alla connessione nelle modalita' e condizioni contrattuali di cui all'articolo 3;
 d. preliminarmente  all'avvio  delle  realizzazioni degli interventi indicati   nella   soluzione  tecnica  minima  di  dettaglio  di  cui all'articolo  8,  comma  8.1,  lettera  b.,  alla  presentazione,  su richiesta  del  gestore  di  rete  interessato  alla  connessione, di garanzie  finanziarie  nella  forma di fideiussione bancaria che puo' essere  escussa  dal  medesimo gestore nei casi in cui la connessione non  venga  realizzata nei termini indicati nello specifico contratto per  la  connessione  per cause imputabili al soggetto richiedente la connessione,  ovvero  nei  casi  in  cui il medesimo soggetto risulti insolvente   con   riferimento  al  pagamento  del  corrispettivo  di connessione di cui alla predetta lettera c.
 
 Articolo 7.1
 Modalita' di coordinamento tra gestori di rete
 
 7.1.1  La  definizione della soluzione tecnica minima generale di cui all'articolo  8,  comma  8.1,  lettera  a.,  puo'  contemplare tra le diverse  opzioni  possibili  anche la connessione ad una rete diversa dalla  rete  elettrica gestita dal soggetto a cui e' stata presentata la  richiesta  di  connessione,  ovvero  l'interessamento  di reti di proprieta' di gestori di rete diversi dal gestore di rete interessato alla connessione. 7.1.2  Nei  casi di cui la soluzione tecnica minima generale implichi la connessione ad una rete elettrica diversa da quella corrispondente al  gestore  di  rete  a  cui  la  richiesta  di connessione e' stata presentata,  il gestore di rete interessato alla connessione subentra nel  ruolo  di  gestore  di  rete di riferimento per la realizzazione dell'impianto  di rete per la connessione. Tale subentro ha efficacia a  valle  dell'accettazione, da parte del soggetto richiedente, della soluzione tecnica minima generale. 7.1.3  Il  gestore  di  rete  interessato alla connessione elabora la soluzione   tecnica  minima  di  dettaglio  e  comunica  al  soggetto richiedente un documento recante l'elenco delle fasi di progettazione esecutiva,  definizione  e  realizzazione  degli interventi di cui al comma  8.2  lettere  a. e b. unitamente alle tempistiche previste per ciascuna  fase  e  ai  soggetti responsabili di ciascuna delle citate fasi. 7.1.4  Nei  casi di cui al comma 7.1.1, i gestori di rete interessati attuano  opportune  forme  di  coordinamento  di  natura  tecnica  ed economica. 7.1.5 TERNA pubblica nel proprio sito internet e trasmette a ciascuna impresa  distributrice  un documento di sintesi recante le condizioni incidenti   sul   servizio  di  connessione  per  impianti  elettrici indirettamente connessi alla rete di trasmissione nazionale.
 PARTE III
 CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE PER L'EROGAZIONE DEL
 SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE PER IMPIANTI
 DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
 TITOLO 3
 SOLUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE
 
 Articolo 8
 Soluzioni tecniche minime per la connessione
 
 8.1  Le  soluzioni tecniche minime per la connessione sono articolate in:
 a. soluzioni tecniche minime generali;
 b. soluzioni tecniche minime di dettaglio. 8.2 La soluzione tecnica minima generale di cui al comma 8.1, lettera a., comprende la descrizione:
 a. dell'impianto  di  rete  per la connessione corrispondente ad una delle  soluzioni  tecniche convenzionali di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera f.;
 b. degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano  strettamente  necessari  al  fine  del soddisfacimento della richiesta di connessione;
 c. le  eventuali  modalita'  di  esercizio  di carattere transitorio dell'impianto  elettrico del soggetto richiedente da adottarsi per il tempo necessario alla realizzazione degli eventuali interventi di cui alla precedente lettera b.;
 d. i  dati  necessari  per  la  predisposizione,  in  funzione delle particolari caratteristiche  delle  aree  interessate  dalla  connessione,  della documentazione  da  allegare  alle  richieste  di autorizzazione alle amministrazioni   competenti  elaborata  a  partire  dalla  soluzione tecnica minima generale. 8.3 La soluzione tecnica minima generale di cui al comma 8.1, lettera a., deve, inoltre:
 a. nei  casi  di  cui  all'articolo 8, comma 8.2, lettera c., essere accompagnata  da  una  relazione che illustri le motivazioni tecniche sottostanti alla definizione di particolari condizioni e modalita' di esercizio della connessione e dell'impianto del soggetto richiedente;
 b. essere  accompagnata  da  un  documento  che  indichi  i tempi di realizzazione  degli  interventi  di  cui  all'articolo 8, comma 8.2, lettere  a.  e b., al netto dei tempi necessari all'ottenimento delle relative autorizzazioni;
 c. essere  corredata  dai  costi  di  realizzazione degli impianti e degli interventi di cui al comma 8.2, lettera a.;
 d. essere  corredata  dai costi degli impianti e degli interventi di cui al comma 8.2, lettera b., ad esclusione degli interventi relativi alla rete di trasmissione nazionale; 8.4  Gli  eventuali  interventi sulle reti elettriche di cui al comma 8.2,   lettera  b.,  sono  motivati  da  precise  esigenze  tecniche, analizzate  facendo  riferimento  alle  caratteristiche  nominali dei componenti  e  alle  normali  condizioni di funzionamento del sistema elettrico interessato. 8.5  Nel  caso  di  impianti  connessi  a  reti  in  alta o altissima tensione,  il  gestore  di  rete, nell'ambito della soluzione tecnica minima  generale, puo' richiedere che il soggetto richiedente metta a disposizione  del  gestore di rete interessato alla connessione spazi ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari alla realizzazione dell'impianto  di  rete  per  la  connessione. Qualora tali ulteriori spazi   siano   correlabili   ad   esigenze  di  successivi  sviluppi dell'impianto  elettrico  del  richiedente la connessione, i medesimi saranno  ceduti  dal  richiedente la connessione al gestore di rete a titolo  gratuito;  in  caso  contrario, i medesimi saranno ceduti dal richiedente  la  connessione  al  gestore  di  rete  a  fronte di una remunerazione fissata tramite accordi tra le parti assunti sulla base di  principi  di  trasparenza  e  non  discriminazione comunicati dai gestori di rete all'Autorita'. 8.6  La  soluzione  tecnica  minima  generale  deve  essere elaborata tenendo  conto  delle  esigenze  di  sviluppo  razionale  delle  reti elettriche,  alle  esigenze  di  salavguardia  della  continuita' del servizio   e,   al  contempo,  deve  essere  tale  da  non  prevedere limitazioni permanenti della potenza di connessione nelle prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico. 8.7  La soluzione tecnica minima di dettaglio e' la soluzione tecnica minima  per la connessione elaborata in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni  per la realizzazione degli interventi di cui al comma 8.2, lettere a. e b. e rappresenta il documento di riferimento per la progettazione  esecutiva  e  le  realizzazione  degli  impianti. Tale soluzione dovra' essere corredata, almeno:
 a) dall'elenco   delle   fasi   di   progettazione  esecutiva  degli interventi di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettere a. e b.;
 b) dalle  tempistiche  previste  per  ciascuna delle predette fasi e dall'indicazione   dei   soggetti   responsabili  di  ciascuna  delle medesime;
 c) essere  corredata  dai  costi  di  realizzazione degli impianti e degli interventi di cui al comma 8.2, lettera a.;
 d) essere  corredata  dai costi degli impianti e degli interventi di cui al comma 8.2, lettera b., ad esclusione degli interventi relativi alla rete di trasmissione nazionale. 8.8  I costi di cui al comma 8.7, lettere c. e d. , non includono gli eventuali costi di bonifica dei siti.
 
 Articolo 9
 Soluzioni tecniche per la connessione
 
 9.1  Il  gestore di rete ha facolta' di realizzare soluzioni tecniche per  la  connessione  diverse  dalle soluzioni tecniche minime, ferme restando   le   disposizioni   relative   alla  determinazione  delle condizioni   economiche   per  la  connessione  di  cui  al  presente provvedimento.  In  tal  caso,  eventuali  costi  ulteriori  a quelli corrispondenti  alla  soluzione  tecnica  minima  sono  a  carico del gestore di rete.
 TITOLO 4
 PROCEDURA PER LA CONNESSIONE
 
 Articolo 10
 Procedura per la connessione
 
 10.1  Il  gestore  di  rete  a  cui  e'  presentata  una richiesta di connessione  e'  tenuto  ad  elaborare  una  soluzione tecnica minima generale  coerente  con  le  soluzioni  tecniche convenzionali di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera f. 10.2  Nei  casi  di  cui  all'articolo 7.1, comma 7.1.1, continuano a valere le disposizioni di cui al comma 10.1. In tal caso le soluzioni tecniche  minime  generali  devono,  altresi',  indicare  i  tempi di realizzazione  degli  interventi  sulle  reti  elettriche degli altri gestori  di  rete  coinvolti, ciascuno in relazione alle attivita' di propria competenza. 10.3  Il  soggetto  richiedente la connessione e' tenuto a dichiarare l'accettazione  della  soluzione  tecnica  minima  generale di cui al comma 10.1 secondo le modalita' e le condizioni contrattuali definite dai  gestori di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 3.2. Il soggetto richiedente   la   connessione,   in   alternativa,  puo'  richiedere un'ulteriore  soluzione  tecnica  minima  generale  conforme  ad  una diversa  soluzione tecnica convenzionale di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera f. 10.4  In  seguito  all'accettazione  di  una soluzione tecnica minima generale, il gestore di rete interessato alla connessione consente al soggetto  richiedente la connessione, previa istanza di quest'ultimo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per  gli interventi di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettere a. e b. In  tale caso, il soggetto richiedente la connessione e' responsabile di  tutte le attivita' correlate alle predette procedure, ivi inclusa la  predisposizione  della  documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione   alle   amministrazioni  competenti.  Ai  fini  della predisposizione di tale documentazione, il richiedente la connessione puo'  avvalersi  del  gestore  di rete interessato alla connessione a fronte  di  una  remunerazione  fissata  dal gestore di rete medesimo sulla  base  di  principi  di trasparenza e non discriminazione: tali condizioni sono rese pubbliche dai gestori di rete. 10.5   Qualora   le   procedure   autorizzative   non  siano  gestite direttamente   dal  soggetto  richiedente  la  connessione,  a  valle dell'accettazione  di  cui all'articolo 10, comma 10.3, il gestore di rete  interessato alla connessione informa il soggetto richiedente la connessione  dei  tempi  indicativi  necessari  all'ottenimento delle varie  autorizzazioni  per  la  realizzazione  degli impianti e degli interventi di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettere a. e b. 10.6  In  seguito all'ottenimento delle autorizzazioni, il gestore di rete  interessato  alla connessione e' tenuto alla elaborazione della soluzione tecnica minima di dettaglio. 10.7  Per  quanto  riguarda  il  servizio  di  connessione  alle reti elettriche   in  alta  e  in  altissima  tensione,  i  costi  di  cui all'articolo  8, comma 8.7, lettere c. e d., non potranno discostarsi in  aumento  di  piu'  del 20% dei costi di cui al medesimo articolo, comma 8.3, lettere c. e d., fatta eccezione per i costi indotti dalle modifiche  della  soluzione  tecnica  minima  generale  derivanti  da condizioni imposte in esito alle procedure autorizzative. 10.8  Per  quanto  riguarda  il  servizio  di  connessione  alle reti elettriche  in  media  tensione,  valgono le disposizioni di cui alla deliberazione   n.  4/04  a  partire  dal  preventivo  relativo  alla soluzione tecnica minima di dettaglio.
 TITOLO 5
 CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE
 DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI CONVENZIONALI
 
 Articolo 11
 Condizioni economiche per la connessione
 
 11.1 Il corrispettivo di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera a. e' determinato  sulla  base  dei  parametri  di  cui  alla  tabella n. 1 allegata  al  presente  provvedimento  alla  colonna  STMG (soluzione tecnica minima generale). 11.2  Il  corrispettivo di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera b., e'  determinato  sulla  base  dei  parametri di cui alla tabella n. 1 allegata  al  presente  provvedimento  alla  colonna  STMD (soluzione tecnica minima di dettaglio). 11.3  Il  corrispettivo  per  la  connessione e' pari ai costi di cui all'articolo  8, comma 8.7, lettere c. e d., al netto degli eventuali interventi  realizzati  in  proprio dal richiedente la connessione in base alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4.3. 11.4  Il livello di garanzie finanziarie di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera d, deve essere riferito al corrispettivo di cui al comma 11.3. 11.5  In  caso  di  rinuncia  da  parte  del  soggetto richiedente la connessione, anche in seguito a sopravvenute esigenze di bonifica dei siti, il gestore di rete interessato alla connessione ha diritto alla riscossione  di  una  quota  della  fideiussione  corrispondente alla copertura dei costi fino ad allora sostenuti, al netto dei versamenti gia'  effettuati,  aumentati  degli eventuali costi che il gestore di rete  deve  sostenere  al  fine  di  ripristinare  le  condizioni  di funzionalita' della rete elettrica.
 TITOLO 6
 CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE
 DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI
 
 Articolo 12
 Realizzazione in proprio
 dell'impianto di rete per la connessione
 
 12.1  In  caso  di  richieste  di connessione alle reti elettriche da parte  di  soggetti  titolari  di  impianti  di produzione di energia elettrica  da  fonti rinnovabili, il gestore di rete interessato alla connessione,   previa   richiesta   del   soggetto   richiedente   la connessione:
 a) e'  tenuto  a  consentire  al  medesimo  soggetto  richiedente la connessione  la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 8, comma  8.2,  lettera  a.,  come  eventualmente  modificati in sede di predisposizione della soluzione tecnica minima di dettaglio;
 b) puo' consentire al medesimo soggetto richiedente la realizzazione degli  interventi  di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettera b., come eventualmente  modificati  in sede di predisposizione della soluzione tecnica  minima  di dettaglio, fatte salve le esigenze di sicurezza e la salvaguardia della continuita' del servizio elettrico. 12.2  Nei casi di cui al comma 12.1, valgono le condizioni, in quanto applicabili, di cui all'articolo 4, commi 4.3 e 4.4.
 
 Articolo 13
 Condizioni economiche per la connessione
 
 13.1 Il corrispettivo di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera a. e' determinato  sulla  base  dei  parametri  di  cui  alla  tabella n. 1 allegata  al  presente  provvedimento  alla  colonna  STMG (soluzione tecnica minima generale) ridotto del 50%. 13.2  Il  corrispettivo di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera b., e'  determinato  sulla  base  dei  parametri di cui alla tabella n. 1 allegata  al  presente  provvedimento  alla  colonna  STMD (soluzione tecnica  minima  di  dettaglio) ridotto del 50%. Il limite massimo di cui alla predetta colonna e' corrispondentemente ridotto del 50%. 13.3  Nel  caso  in  cui  il  soggetto  richiedente  si avvalga della facolta'  di cui all'articolo 12, il corrispettivo per la connessione e' pari a zero. 13.4  Nel  caso  in  cui il soggetto richiedente non si avvalga della facolta'  di cui all'articolo 12, il corrispettivo per la connessione e' pari al maggior valore tra zero e l'ammontare pari ai costi di cui all'articolo  8,  comma 8.7, lettera c., al netto di un corrispettivo determinato  applicando i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al presente provvedimento. 13.5  Il corrispettivo di cui al comma 13.4, determinato applicando i parametri   di   cui   alla   tabella   n.  2  allegata  al  presente provvedimento,  e'  corrisposto  dal gestore di rete interessato alla connessione  al soggetto richiedente la connessione secondo modalita' fissate  dal  medesimo  gestore  di rete nelle modalita' e condizioni contrattuali di cui all'articolo 3. Tale corresponsione avviene in un periodo  non  superiore  a  5  anni dalla definizione della soluzione tecnica minima di dettaglio. 13.6  Il livello di garanzie finanziarie di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera d, deve essere riferito al corrispettivo di cui al comma 13.4, ridotto del 50%. 13.7  In caso di rinuncia da parte del soggetto richiedente, anche in seguito  a sopravvenute esigenze di bonifica dei siti, la connessione il  gestore  di  rete  interessato  alla  connessione ha diritto alla riscossione  di  una  quota  della  fideiussione  corrispondente alla copertura dei costi fino ad allora sostenuti, al netto dei versamenti gia'  effettuati,  aumentati  degli eventuali costi che il gestore di rete  deve  sostenere  al  fine  di  ripristinare  le  condizioni  di funzionalita'  della rete elettrica fino a concorrenza del livello di garanzia finanziaria prestata.
 PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI
 
 Articolo 14
 Disposizioni finali
 
 14.1 In caso di superamento dei tempi di realizzazione degli impianti e degli interventi di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettere a. e b., il  gestore  di  rete  responsabile  del ritardo versera' al soggetto richiedente  un  importo  pari  al  prodotto  tra il corrispettivo di connessione  ed il rapporto tra il numero di giorni corrispondenti al ritardo  accumulato  e  il  numero di giorni corrispondenti al citato tempo  di  realizzazione  fino  ad un valore massimo pari al 100% del corrispettivo  di  connessione. I ritardi per causa di forza maggiore o,  comunque,  dovuti  a cause indipendenti dai gestori di rete, sono
 esclusi dall'applicazione del presente comma. 14.2  Nel  caso  in  cui  un  impianto di rete per la connessione sia realizzato  dal  soggetto  richiedente  la connessione ai sensi delle disposizioni  di  cui  al  presente  provvedimento, i gestori di rete tengono  separata  evidenza  delle  infrastrutture  cosi'  acquisite, nonche' dei costi corrispondenti alle medesime determinati secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 8.7, lettere c. e d.. 14.3 I rapporti tra il gestore di rete interessato alla connessione e il  soggetto  richiedente  la connessione ai fini dell'erogazione del servizio di connessione sono regolati in un apposito contratto per la connessione. Tale contratto e' redatto sulla base delle condizioni di cui  al  presente provvedimento e reca, inoltre, le condizioni per la gestione    dell'impianto    per    la   connessione,   nonche'   per l'interoperabilita'  tra  il  medesimo  e l'impianto elettrico che si connette.  Tali  condizioni  sono  elaborate  sulla  base  di  regole tecniche  per  la  connessione  alle  reti  elettriche con obbligo di connessione  di terzi adottate dai gestori di rete conformemente alle direttive emanate dall'Autorita'. 14.4  Nello  svolgimento  delle attivita' relative all'erogazione del servizio    di    connessione,   i   gestori   di   rete   gestiscono prioritariamente   le   richieste  di  connessione  per  impianti  di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 14.5   I  costi  sostenuti  dal  gestore  di  rete  interessato  alla connessione:
 a) in  applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 13.1, 13.2 e 13.5;
 b) nei casi di rinuncia del soggetto richiedente di cui all'articolo 13,  comma  13.7,  eventualmente  derivanti  dall'applicazione  delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13.6; trovano copertura su base annuale tramite il conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e  assimilate, di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del Testo integrato. 14.6  La  convenzione  di  cui all'articolo 2, comma 2.4, e' conclusa entro  180  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente provvedimento,  ed e' trasmessa all'Autorita' per approvazione, entro 30  giorni dalla data del suo ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine, la medesima convenzione si intende approvata. 14.7  Gli  elementi di cui all'articolo 3, sono trasmessi dai gestori di  rete  all'Autorita'  al  fine  della  loro pubblicazione sul sito internet  della  medesima  Autorita',  entro  120 (centoventi) giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente provvedimento e comunque ogni qualvolta si renda necessario un aggiornamento degli stessi.
 
 =====================================================================
 |  STMG   |              |     STMD     | =====================================================================
 |         |              |    Quota     |
 Reti di    |         | Quota fissa  |variabile 0,5 |Limite massimo distribuzione |2500 euro|  2500 euro   |    €/kVA     | 20.000 euro ---------------------------------------------------------------------
 |         |              |    Quota     |
 |         | Quota fissa  |variabile 0,5 |Limite massimo
 RTN      |2500 euro|  2500 euro   |     €kVA     | 50.000 euro
 Tabella n. 1
 
 Parametri per la determinazione della soglia per le rinnovabili
 Connessioni in media tensione =====================================================================
 | 40 k€/Km (fino a un massimo di 1 Plc (parametro per linea in cavo)|                km) =====================================================================
 Pla (parametro per linea aerea) |10k€/Km fino a un massimo di 1 km)
 
 Connessioni in alta tensione =====================================================================
 | 100 k€/Km (fino a un massimo di 1 Plc (parametro per linea in cavo)|                km) =====================================================================
 Pla (parametro per linea aerea) |40k€/Km (fino a un massimo di 1 km)
 
 Per  composizioni miste (sia linea aerea che linea in cavo) il valore massimo di 1 Km e' da intendersi una sola volta per l'intera linea. I contributi  alla  soglia saranno determinati in maniera proporzionale alle effettive lunghezze dei due tratti di linea
 
 Tabella n. 2
 |  |  |  |  |