Gazzetta n. 8 del 11 gennaio 2006 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 19 dicembre 2005
Condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi. (Deliberazione n. 281/05).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2005

Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, recante attuazione della direttiva 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il provvedimento Cip 29 aprile 1992, n 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 109, del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 15 del 19 gennaio 2001, recante approvazione della convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99;
- il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: il Codice di trasmissione e dispacciamento);
- la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 9 marzo 2000, n. 52/00, recante direttive alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete), ora Terna - Rete elettrica nazionale Spa (di seguito: TERNA) per l'adozione di regole tecniche ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: deliberazione n. 52/00);
- la deliberazione dell'Autorita' 26 marzo 2002, n. 50/02 (di seguito: deliberazione n. 50/02), recante condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno l'obbligo di connessioni di terzi (di seguito: servizio di connessione);
- la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
- la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 136/04 (di seguito: deliberazione n. 136/04);
- la deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2004, n. 250/04, recante direttive al Gestore della rete per l'adozione del Codice di trasmissione e dispacciamento di cui al Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 11 maggio 2004 (di seguito: deliberazione n. 250/04);
- la deliberazione dell'Autorita' 29 aprile 2005, n. 79/05 (di seguito: deliberazione n. 79/05);
- il documento per la consultazione 17 marzo 2005, relativo alle condizioni economiche per il servizio di connessione per gli impianti di produzione di energia elettrica (di seguito: documento per la consultazione 17 marzo 2005);
- il documento per la consultazione 1 agosto 2005, recante schema di direttive alle imprese distributrici per la definizione di regole tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica in alta e media tensione (di seguito: documento per la consultazione 1° agosto 2005);
- la deliberazione dell'Autorita' 29 aprile 2005, n. 79/05;
- la deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 2005, n. 226/05.
- le regole tecniche per la connessione alla rete di trasmissione nazionale adottate dal Gestore della rete in conformita' alla deliberazione n. 52/00;
- le regole tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica in alta e media tensione sinora applicate in via autonoma dalle imprese distributrici.

Considerato che:

- l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/95, stabilisce, tra l'altro, che l'Autorita' definisca le condizioni tecniche ed economiche di accesso e di interconnessione alle reti; e che, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della medesima legge, l'Autorita' emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte degli esercenti, in particolare per il servizio di connessione alle reti elettriche;
- l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, stabilisce che il Gestore della rete ha l'obbligo di connettere alla rete di nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuita' del servizio, purche' siano rispettate le regole tecniche di cui al comma 6 del medesimo articolo e le condizioni tecnico economiche di accesso e di interconnessione fissate dall'Autorita'; e che l'eventuale rifiuto di accesso alla rete deve essere debitamente motivato dal medesimo gestore;
- l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, stabilisce che le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuita' del servizio, purche' siano rispettate le regole tecniche, nonche' le deliberazioni emanate dall'Autorita' in materia;
- con deliberazione n. 50/02, l'Autorita' ha stabilito condizioni di carattere procedurale per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi rimandando ad un successivo provvedimento la determinazione dei corrispettivi per l'erogazione del servizio di connessione, unitamente alla determinazione dell'ammontare della fideiussione a garanzia finanziaria da parte dei soggetti richiedenti la connessione, nonche' del corrispettivo a copertura delle attivita' di analisi tecnica relative all'elaborazione di una soluzione per la connessione; e che, a tal fine, i gestori di rete dovevano inviare all'Autorita', ai sensi dell'articolo 8:
a) comma 8.3, lettera a), della predetta deliberazione, un rapporto circa la determinazione dei parametri economici per il calcolo del corrispettivo a copertura delle attivita' di gestione e di analisi tecnica relative ad una richiesta di connessione;
b) comma 8.3, lettera b), della predetta deliberazione un rapporto circa la determinazione dei parametri economici per il calcolo dell'ammontare della fideiussione di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera b), della medesima deliberazione, nonche' per la fissazione delle caratteristiche della fideiussione stessa;
c) comma 8.5, della predetta deliberazione, un rapporto contenente la stima dei costi relativi a ciascuna delle soluzioni tecniche per la realizzazione della connessione alla rete di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera f), della medesima deliberazione;
- in applicazione delle disposizioni richiamate al precedente alinea, gran parte dei gestori di rete hanno trasmesso all'Autorita' i rapporti richiesti dai quali si evince:
a) una sensibile differenziazione dei parametri indicati a parita' di soluzione di connessione e di caratteristiche elettriche del soggetto richiedente la connessione; e che tale differenziazione trova spiegazione nel fatto che gli ambiti di alcuni gestori di rete presentano caratteristiche estremamente differenti tra loro, sia in termini di numerosita' dei clienti serviti, di tipologia di prelievo degli stessi clienti, di soluzioni tecnologiche utilizzate, di estensione territoriale dell'area di competenza e di tipologia di territorio servito; in conseguenza di cio', i gestori di rete hanno rappresentato che la valutazione dei costi per la connessione puo' essere effettuata in maniera precisa solo a valle dell'individuazione della specifica soluzione da adottarsi;
b) che, con riferimento alla proposta per la determinazione dei parametri economici per il calcolo dell'ammontare della fideiussione, si rileva una sostanziale omogeneita' delle proposte trasmesse circa il fatto che l'ammontare della fideiussione debba coprire l'intero costo di realizzazione a carico dei medesimi gestori di rete;
- in ragione delle considerazioni di cui alla lettera a) si e' reso necessario procedere ad ulteriori approfondimenti, anche attraverso confronti con i gestori di rete, al fine delle relative determinazioni in materia;
- il decreto legislativo n. 387/03 di attuazione della direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita', per quanto riguarda le disposizioni in materia di razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, all'articolo 12 stabilisce che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, siano di pubblica utilita', indifferibili ed urgenti; e che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, siano soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
- il decreto legislativo n. 387/03 fissa il termine massimo per la conclusione del procedimento per il rilascio della citata autorizzazione in un periodo non superiore a centottanta giorni;
- il decreto legislativo n. 387/03, per quanto riguarda l'erogazione del servizio di connessione per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, all'articolo 14 stabilisce che l'Autorita' emani specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione di detto servizio prevedendo:
a) la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per la realizzazione degli impianti di utenza e di rete per la connessione;
b) le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi, a carico del produttore, per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione della soluzione definitiva di connessione;
c) i criteri per la ripartizione dei costi di connessione tra il nuovo produttore e il gestore di rete;
d) le regole nel cui rispetto gli impianti di rete per la connessione possono essere realizzati interamente dal produttore, individuando, altresi', i provvedimenti che il gestore della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti e, per i casi nei quali il produttore non intenda avvalersi di tale facolta', le iniziative che il gestore di rete deve adottare al fine di ridurre i tempi di realizzazione;
e) la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione di nuovi impianti;
f) le modalita' di ripartizione dei costi fra tutti i produttori che beneficiano delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete. Dette modalita', basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori tengono conto dei benefici che i produttori gia' connessi e quelli collegatisi successivamente e gli stessi gestori di rete traggono dalle connessioni;
- con deliberazione n. 136/04, l'Autorita' ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 ed all'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 in materia di condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti di distribuzione di energia elettrica (di seguito: procedimento 136);
- in merito alla definizione delle condizioni di carattere economico per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione superiore ad 1 kV (sia di trasmissione che di distribuzione dell'energia elettrica), l'Autorita', in ragione di quanto indicato ai precedenti alinea, in via preparatoria alle determinazioni di cui alla deliberazione n. 50/02, limitatamente alla connessione di impianti di produzione di energia elettrica, ha pubblicato il documento per la consultazione 17 marzo 2005;
- nell'ambito del procedimento 136, con il documento per la consultazione 1 agosto 2005, l'Autorita' ha indicato i propri orientamenti ai fini della elaborazione da parte delle imprese distributrici di regole tecniche per la connessione alle reti di distribuzione a tensione superiore ad 1 kV;
- per quanto riguarda le regole tecniche di connessione alla rete di trasmissione nazionale, l'Autorita' ha pubblicato la deliberazione n. 250/04 e, successivamente, con deliberazione n. 79/05, ha verificato positivamente, per quanto di propria competenza, il Codice di trasmissione e dispacciamento che include, tra l'altro, le disposizioni di carattere tecnico ai fini della connessione alla rete di trasmissione nazionale, nonche' le regole per il servizio di dispacciamento, ivi incluse le condizioni per l'abilitazione alla fornitura di risorse ai fini del dispacciamento dell'energia elettrica;
- il documento per la consultazione 17 marzo 2005 prevede che:
a) il corrispettivo di connessione debba essere riferito unicamente alla porzione di impianto di rete per la connessione per il quale e' possibile prefigurare un utilizzo esclusivo da parte del soggetto richiedente la connessione. In tale contesto, l'Autorita' ha specificato, inoltre, che:
i. la parte di impianto di rete per la connessione suscettibile di utilizzo da parte di altri soggetti terzi rispetto al richiedente la connessione, cosi' come eventuali azioni di adeguamento (sviluppo) della rete elettrica esistente in seguito alla richiesta di connessione non rientranti nel citato criterio di univocita' di uso, rientrino nel novero degli sviluppi di rete;
ii. i corrispettivi per la connessione siano determinati dai gestori di rete sulla base dei costi preventivati per ciascuna specifica soluzione per la connessione elaborata dal gestore di rete e accettata dal soggetto richiedente. Ai fini della trasparenza e della non discriminazione, i gestori di rete sono tenuti a pubblicare, unitamente alle soluzioni tecniche convenzionali per la connessione di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera f), della deliberazione n. 50/02, i costi unitari degli elementi che compongono dette soluzioni unitamente alle modalita' di formazione del costo a complessivo preventivo;
iii. le soluzioni tecniche convenzionali ed i costi unitari di cui al precedente punto ii. siano pubblicate sul sito internet dell'Autorita'; e che la medesima Autorita' possa procedere a verifiche di congruita' dei predetti costi;
iv. il soggetto richiedente abbia sempre la facolta' di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione qualora per il medesimo sia configurabile un utilizzo esclusivo dello stesso soggetto richiedente. Tale realizzazione dovra' comunque avvenire sulla base di specifiche tecniche definite dal gestore di rete. Una volta realizzati, tali impianti vengono ceduti a titolo gratuito al gestore di rete fatta salva l'accettazione degli impianti da parte dello stesso gestore in esito ad opportune verifiche e collaudi (la soluzione per la connessione elaborata dal gestore di rete include anche l'indicazione delle condizioni e dei termini temporali per l'effettuazione delle verifiche e dei collaudi);
v. le infrastrutture di cui al precedente punto iv. non vengano contabilizzate ai fini della determinazione del capitale investito e degli ammortamenti riconosciuti ai fini delle determinazioni di carattere tariffario; e che i gestori di rete tengano separata evidenza della dinamica delle acquisizioni di tali impianti;
b) in alternativa a quanto indicato alla precedente lettera a), l'assegnazione puntuale dei costi relativi ad un impianto di rete per la connessione (sovradimensionato) a fronte di un utilizzo condiviso puo' essere stabilita mediante un criterio di proporzionalita' basato, ad esempio, sulla potenza richiesta per la connessione; e che, in tal caso, sarebbe ipotizzabile la soluzione per la quale:
i. l'impianto di rete per la connessione e' comunque contabilizzato ai fini della revisione del livello di capitale investito su base annuale;
ii. il gestore di rete definisce un costo unitario per la connessione (rapportato alla massima potenza che e' possibile connettere all'impianto di rete per la connessione);
iii. ciascun soggetto che si connette per il tramite dell'impianto di rete per la connessione in oggetto sostiene un corrispettivo per la connessione proporzionale alla potenza di connessione richiesta;
iv. i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di connessione (di seguito: ricavi da connessione) dovrebbero essere portati a riduzione dei costi operativi secondo le modalita' indicate nella relazione tecnica alla deliberazione n. 5/04;
c) per quanto concerne l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, fermo restando il fatto che i soggetti richiedenti hanno sempre la facolta' di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione secondo specifiche tecniche di progetto definite dal gestore di rete a cui la connessione si riferisce:
i. nel caso in cui il soggetto richiedente non intenda realizzare direttamente l'impianto di rete per la connessione, si avvalga del gestore di rete corrispondendo al medesimo la differenza, qualora positiva, tra il corrispettivo per la connessione e una soglia ricavata mediante l'applicazione di appositi parametri definiti in funzione del livello di tensione (media o alta tensione), della potenza dell'impianto che si connette e della lunghezza linea elettrica (aerea o in cavo) ricompresa nell'impianto di rete per la connessione; che gli eventuali ricavi corrispondenti ai corrispettivi versati dal soggetto richiedente rientrino nei ricavi da connessione;
ii. nel caso in cui il soggetto richiedente intenda realizzare direttamente l'impianto di rete per la connessione, il medesimo impianto, una volta terminato sia ceduto al gestore di rete; e che, corrispondentemente, per gli impianti di produzione connessi alla rete di trasmissione nazionale il corrispettivo di cui all'articolo 19, comma 19.1, del Testo integrato, non sia corrisposto fino a concorrenza della soglia di cui al precedente punto i., mentre per gli impianti di produzione connessi alle reti di distribuzione (in media tensione) la predetta soglia sia riconosciuta contestualmente al riconoscimento della componente di cui all'articolo 17, comma 17.1, lettera b), del Testo integrato nell'arco dei dodici mesi successi all'entrata in servizio dell'impianto (per impianti in alta tensione detto riconoscimento avverra' nel medesimo tempo con modalita' stabilite dai gestori di rete in maniera trasparente e non discriminatoria). Gli impianti di rete per la connessione cosi' acquisiti dai gestori di rete sono contabilizzati ai fini della determinazione del capitale investito e degli ammortamenti riconosciuti e i gestori di rete tengono separata evidenza della dinamica delle acquisizioni di tali impianti;
d) per quanto concerne la definizione del corrispettivo a copertura delle attivita' di gestione e di analisi tecnica relative alla richiesta di connessione, sulla base delle proposte formulate dai soggetti interessati ai sensi della deliberazione n. 50/02, tale corrispettivo dovrebbe essere determinato dai gestori di rete secondo la somma di una componente fissa e di una componente variabile determinate secondo valori orientativamente indicati nel citato documento per la consultazione, articolati per tipologia di rete (distribuzione/trasmissione);
e) per quanto concerne la definizione dei parametri della fideiussione posta a garanzia finanziaria da parte dei soggetti richiedenti nei confronti dei gestori di rete, sulla base delle proposte formulate dai soggetti interessati ai sensi della deliberazione n. 50/02, l'ammontare di detta fideiussione dovrebbe essere posto pari al corrispettivo di connessione, al netto di eventuali importi anticipati all'atto dell'accettazione della soluzione per la connessione, ovvero successivamente versati;
- nel documento per la consultazione 17 marzo 2005, l'Autorita' ha, altresi', indicato alcuni orientamenti circa l'introduzione di disposizioni aggiuntive in materia di procedure per l'erogazione del servizio di connessione sulla base di alcuni elementi emersi in sede di discussione tecnica nell'ambito del procedimento 136; piu' precisamente, circa l'opportunita' di:
a) definire un protocollo di intesa tra TERNA e le imprese distributrici al fine della gestione coordinata, da parte dell'impresa distributrice, degli adempimenti relativi al servizio di connessione alle reti di distribuzione, essendo necessario che, a tale fine, TERNA e le imprese distributrici pervengano alla definizione di una procedura di coordinamento al fine della connessione che consenta, ferme restando le intestazioni di responsabilita' definite nella normativa vigente, la predetta gestione unitaria;
b) accompagnare la proposta di soluzione per la connessione da un documento recante la tempistica prevista per la realizzazione degli impianti per la connessione dando separata evidenza delle diverse fasi, dei soggetti responsabili e dei fattori a cui le tempistiche delle diverse fasi risultano essere collegate; e che, una volta accettata la proposta per la connessione, sia data evidenza di ogni singolo adempimento incidente sulla tempistica di realizzazione;
c) estendere l'ambito di applicazione della deliberazione n. 50/02 ad interventi per il rifacimento o la manutenzione straordinaria dell'impianto per la connessione o di parti dell'impianto per la connessione;
- in esito al predetto processo per la consultazione e' stato rilevato che:
a) i soggetti interessati hanno espresso un generale consenso per quanto concerne le considerazioni circa l'impossibilita' di allocazione puntuale dei costi di nuove infrastrutture realizzate in occasione dell'accoglimento di una richiesta di connessione e, una volta realizzate, utilizzate in maniera condivisa da piu' soggetti diversi da quelli a cui la richiesta di connessione si riferisce;
b) nonostante quanto indicato alla precedente lettera a), le imprese distributrici hanno rappresentato che detta impossibilita' risulta essere particolarmente accentuata nel caso in cui dette realizzazioni si riferiscano a sviluppi di rete volutamente eccedenti le necessita' indotte dalla richiesta di connessione, mentre risulta meno rilevante qualora tali realizzazioni risultino dalla necessita' di adeguamento delle infrastrutture o delle apparecchiature esistenti al fine del buon esito della connessione e dell'affidabilita' del servizio elettrico in seguito all'entrata in esercizio dell'impianto a cui la connessione si riferisce; e che il primo caso puo' verificarsi con maggiore probabilita' nel caso di connessioni alla rete di trasmissione nazionale, mentre, di norma, non si verifica nel caso di connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica;
c) oltre a quanto rappresentato alla precedente lettera b), i gestori di rete hanno rappresentato che, nei casi in cui realizzazioni infrastrutturali risultino da necessita' di adeguamento delle infrastrutture o delle apparecchiature esistenti derivanti esclusivamente dalla richiesta di connessione, risulterebbe possibile perseguire il principio di efficienza allocativa mediante il versamento di corrispettivi a copertura dei costi di tali realizzazione che risulterebbero strettamente necessarie al soddisfacimento della richiesta di connessione;
d) i gestori di rete hanno rappresentato il fatto che il costo dell'impianto per la connessione risulta essere noto solo al termine dell'effettiva realizzazione del medesimo impianto o, quantomeno, solo valle del completamento dell'iter autorizzativo;
e) i soggetti interessati hanno espresso un generale consenso circa l'opportunita' di pubblicare i dati di costo delle soluzioni tecniche convenzionali per la connessione, sebbene, in ragione di quanto detto alla precedente lettera d), tali dati non possono che costituire un riferimento di carattere indicativo e non vincolante per il gestore di rete;
f) per quanto riguarda l'introduzione della facolta' di realizzare comunque in proprio l'impianto di rete per la connessione, i soggetti diversi dai gestori di rete hanno espresso concordemente parere favorevole, mentre i gestori di rete hanno avanzato numerose riserve, soprattutto qualora, per il completo soddisfacimento della connessione, si rendano necessari interventi sugli impianti gia' esistenti di proprieta' dei medesimi gestori;
g) inoltre, per quanto concerne le disposizioni di natura tariffaria riguardante le acquisizioni di impianti di rete realizzati autonomamente da parte di soggetti richiedenti, i gestori di rete hanno espresso riserve circa la possibilita' di introduzione di regimi di contabilizzazione separata, nonche' circa i differenti regimi di acquisizione prospettati dall'Autorita'. A tal riguardo e' stato sottolineata l'opportunita' di mantenimento dell'attuale regime di contabilizzazione ai fini della determinazione degli ammortamenti riconosciuti e del capitale investito remunerato dal sistema tariffario;
h) per quanto concerne la fissazione dei corrispettivi di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera a), della deliberazione n. 50/02:
i. ha trovato condivisione il fatto che, di norma, le indagini che i gestori di rete devono svolgere risultano tanto piu' onerose quanto maggiore e' la potenza dell'impianto che richiede la connessione;
ii. numerosi soggetti diversi dai gestori di rete hanno indicato l'opportunita' che i corrispettivi unitari di cui al documento per la consultazione 17 marzo 2005, siano rivisti al ribasso per quanto riguarda la connessione alla rete di trasmissione nazionale;
iii. le imprese distributrici hanno indicato come le parti variabili dei citati corrispettivi dovrebbero essere espresse con riferimento alla potenza apparente e non alla potenza attiva; e che, inoltre, dovrebbero essere fissati tenendo conto del fatto che la potenza dell'impianto che si connette e', di norma, non superiore alla potenza per cui la connessione viene dimensionata;
i) i soggetti interessati hanno rappresentato l'opportunita' di prevedere la possibilita' di rateizzazione dei corrispettivi di connessione con la corrispondente riduzione della fideiussione in ragione degli importi corrisposti;
- per quanto concerne gli orientamenti circa le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 387/03, e' emersa in maniera concorde la considerazione che:
a) il costo relativo agli impianti di rete per la connessione (sbarre di stazione e stalli di accesso alle medesime) risulta essere, di norma, praticamente indipendente dalla potenza dell'impianto che si connette con la conseguenza che il sistema di determinazione dei corrispettivi prospettato nel documento per la consultazione 17 marzo 2005, risulta essere di particolare favore per gli impianti di elevata potenza a dispetto di impianti di piccola potenza;
b) nel caso in cui l'impianto di rete per la connessione sia realizzato direttamente dal soggetto richiedente, il sistema di incentivazione prospettato nel predetto documento per la consultazione comporterebbe, stante il livello dei corrispettivi indicati dall'Autorita' da utilizzarsi per l'effettuazione delle compensazioni, una corresponsione in tempi estremamente lunghi e non accettabili a livello industriale;
c) l'articolato temporale conseguente alle eventuali disposizioni derivate da quanto indicato al punto 7, lettera b), del documento per la consultazione 17 marzo 2005, deve essere coerente con il periodo di 180 giorni di cui all'articolo 12 del predetto decreto legislativo;
- sempre nell'ambito delle misure riguardanti le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 387/03 e' stata avanzata la proposta che:
a) la determinazione dei corrispettivi di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera a), della deliberazione n. 50/02, sia costituita unicamente dalla parte fissa differenziata per connessione alle reti di distribuzione di energia elettrica e alla rete di trasmissione nazionale;
b) il livello di garanzie finanziarie sia determinato in misura ridotta rispetto al livello determinato per gli impianti di produzione da fonti convenzionali; e che piu' soggetti hanno identificato la predetta riduzione nella misura del 50%;
- per quanto concerne le disposizioni aggiuntive in materia di procedure per l'erogazione del servizio di connessione alcuni soggetti interessati hanno rilevato come elementi di particolare importanza:
a) l'aspetto della tempestivita' con cui devono essere realizzati da parte dei gestori di rete gli impianti per la connessione, ritenendo opportuno, in particolare, l'intestazione ai gestori di rete dell'obbligo della definizione dei predetti tempi di realizzazione stabilendo sanzioni a beneficio dei richiedenti la connessione in caso di ritardi attribuibili ai gestori di rete;
b) l'opportunita' di stabilire che il procedimento di autorizzazione unica di cui al decreto legislativo n. 387/03 in capo ai soggetti richiedenti la connessione non debba ricomprendere le opere di potenziamento della rete esistente, in ragione del fatto che i gestori di rete possono contare su disposizioni che comportano uno snellimento delle procedure autorizzative riguardanti tali interventi, pur mantenendo in capo ai soggetti richiedenti la possibilita', almeno per quanto riguarda la rete di trasmissione nazionale, di realizzazione diretta degli interventi sulla rete esistente;
c) la necessita' che l'eventuale coordinamento tra le imprese distributrici e il Gestore della rete non si traduca in un appesantimento burocratico delle procedure in materia di connessione;
d) la necessita' di introdurre, su richiesta del soggetto richiedente, l'effettuazione, da parte del gestore di rete, di un'analisi di valutazione della fattibilita' della connessione, anche a titolo oneroso;
e) la necessita' di articolare in maniera dettagliata le attivita' relative alla elaborazione della soluzione per la connessione con le varie fasi procedurali per l'erogazione del servizio di connessione, ivi incluse le fasi relative all'iter autorizzativo;
- alcuni soggetti diversi dai gestori di rete hanno rappresentato la non opportunita' dell'inclusione in via generale nell'ambito di applicazione della deliberazione n. 50/02 dei rifacimenti e delle manutenzioni straordinarie in quanto cio' determinerebbe una discrezionalita' in capo al gestore di rete dell'attribuzione di oneri a soggetti terzi relativamente ad interventi su porzioni di reti con obbligo di connessione esistenti e la cui remunerazione, ivi inclusi i costi relativi agli interventi di manutenzione, e' prevsita nel normale sistema tariffario;
- con riferimento alla predisposizione della soluzione per la connessione alcuni soggetti hanno rappresentato l'opportunita' di definire un termine temporale pari a circa due settimane; e che la documentazione relativa alla soluzione per la connessione rechi, tra l'altro, documenti recanti le ipotesi e i risultati delle analisi tecniche effettuate dai gestori di rete;
- in riferimento ai contenuti della proposta di connessione, le imprese distributrici hanno dichiarato che la proposta di connessione potrebbe indicare le tempistiche relative alle attivita' di propria competenza, nonche' opportune indicazioni in merito agli adempimenti di carattere autorizzativo; e che le tempistiche relative alla realizzazione delle opere di pertinenza dei gestori di rete possano essere considerate come aspetti contrattuali vincolanti;
- ai fini del percorso autorizzativo, il Gestore della rete ha indicato l'opportunita' che sia il soggetto richiedente la connessione a prendere in carico l'iter autorizzativo interposto tra l'iter pre-autorizzativo e la realizzazione delle infrastrutture;
- con riferimento all'escussione della fideiussione, le imprese distributrici hanno rilevato la necessita' che siano definite disposizioni recanti modalita' di escussione delle fideiussioni;
- allo stato attuale, le condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione nei confronti degli impianti di produzione di energia elettrica sono definite unicamente con riferimento ad impianti di produzione di cui al provvedimento Cip n. 6/92 che, al Titolo VII, lettera A), prevede che gli oneri per i nuovi collegamenti alla rete pubblica, vale a dire per le nuove connessioni alle reti con obbligo di connessione di terzi, siano ripartiti in parti uguali tra il produttore cedente e l'impresa acquirente, vale a dire il soggetto esercente gestore della rete a cui la connessione si riferisce, quando trattasi di impianti realizzati in regioni aventi un deficit di produzione di energia elettrica rispetto alla domanda; e che nel caso di impianti da fonti rinnovabili tali oneri sono ripartiti per 1/3 a carico del cedente (cioe' del produttore) e per 2/3 a carico dell'impresa acquirente (il citato gestore di rete), mentre in tutti gli altri casi gli oneri relativi sono a carico del produttore cedente;
- le modalita' adottate dall'Autorita' nel presente periodo regolatorio per l'aggiornamento della quota parte delle componenti tariffarie a copertura dei costi riconosciuti a remunerazione del capitale investito garantiscono la remunerazione dei nuovi investimenti sia in reti di trasmissione che in reti di distribuzione con adeguamento su base annuale;
- convenzionalmente, in sede di determinazione dei costi riconosciuti destinati ad essere coperti tramite l'applicazione dei parametri tariffari, i ricavi da connessione sono stati portati a riduzione dei costi operativi.

Ritenuto che sia opportuno:

- procedere alla determinazione dei parametri economici per l'erogazione del servizio di connessione relativamente agli impianti di produzione di energia elettrica non gia' ricompresi nell'ambito di applicazione del provvedimento Cip n. 6/92, date le note esigenze di sviluppo dell'offerta di energia elettrica nel mercato elettrico nazionale, nonche' le previsioni di cui decreto legislativo n. 387/03, che rendono prioritario il completamento delle condizioni tecniche ed economiche del servizio di connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi con tensione nominale superiore ad 1 kV;
- che le determinazioni di cui al precedente alinea siano tali da:
a) consentire di riflettere i costi sostenuti per l'erogazione del servizio in economicita' e garantire la non discriminazione tra gli utenti;
b) consentire ai gestori di rete la scelta delle soluzioni tecniche disponibili secondo principi di razionalita' e di salvaguardia della continuita' del servizio;
c) assicurare un adeguato grado di flessibilita' nello sviluppo delle reti;
- dare corso agli adempimenti di cui all'articolo 8 commi 8.4 e 8.6 della deliberazione n. 50/02, definendo le modalita' di determinazione dei corrispettivi per l'erogazione del servizio di connessione in maniera tale che i medesimi riflettano i costi sostenuti per la realizzazione delle infrastrutture minime necessarie al soddisfacimento della richiesta di connessione;
- definire ulteriori condizioni di carattere procedurale per l'erogazione del servizio di connessione, coerentemente con quanto indicato nel documento per la consultazione 17 marzo 2005, nonche' con alcune osservazioni formulate da soggetti interessati nell'ambito del predetto procedimento per la consultazione nel rispetto dei citati principi;
- che, in previsione della formulazione di un testo unico relativo alle condizioni di accesso alla rete per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le modalita' e condizioni di cui ai precedenti alinea rechino altresi' specifiche condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione dei predetti impianti

DELIBERA

1. di approvare le condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore con decorrenza dalla data della sua prima pubblicazione.

19 dicembre 2005
Il Presidente Alessandro Ortis
 
ALLEGATO A
CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO
DI CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE
CON TENSIONE NOMINALE SUPERIORE AD 1 KV
I CUI GESTORI HANNO OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI
PARTE I

PARTE GENERALE

TITOLO 1

Disposizioni Generali
Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrato e modificato e all'articolo 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente integrato e modificato, nonche' le ulteriori definizioni formulate come segue:
- connessione e' il collegamento ad una rete di un impianto elettrico per il quale sussiste, almeno in un punto, la continuita' circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima;
- gestione della rete e' l'insieme delle attivita' e delle procedure che determinano il funzionamento e la previsione del funzionamento, in ogni condizione, di una rete elettrica; tali attivita' e procedure comprendono la gestione dei flussi di energia elettrica, dei dispositivi di interconnessione e dei servizi ausiliari necessari;
- gestore di rete e' la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprieta', della gestione di una rete con obbligo di connessione di terzi nonche' delle attivita' di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi TERNA e le imprese distributrici;
- gestore di rete interessato alla connessione e' il gestore della rete a cui la connessione si riferisce;
- impresa distributrice e' l'impresa di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, che ha diritto alla concessione di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dei medesimi articolo e comma;
- impianto per la connessione e' l'insieme degli impianti necessari per la connessione alla rete di un impianto elettrico;
- impianto di rete per la connessione e' la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi;
- impianto di utenza per la connessione e' la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione;
- potenza di connessione e' la potenza apparente dell'impianto per la quale e' richiesto l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche e per la quale il soggetto richiedente acquisisce i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 6 del presente provvedimento;
- rifacimento della connessione e' la ricostruzione di una soluzione per la connessione esistente a fronte dell'indisponibilita' permanente dell'impianto per la connessione in seguito a calamita' naturali o ad altre cause di forza maggiore;
- servizio di connessione alle reti elettriche e' il servizio erogato al fine di consentire l'accesso alle infrastrutture di reti con obbligo di connessione di terzi, consistente nello stabilimento e nella relativa gestione della realizzazione della connessione ad una rete con obbligo di connessione di terzi;
- soggetto richiedente la connessione e' il soggetto titolare di una richiesta di accesso alle infrastrutture di rete con obbligo di connessione di terzi finalizzata alla connessione di impianti elettrici di nuova realizzazione o finalizzate alla modifica della connessione di utenze gia' connesse ad una rete con obbligo di connessione di terzi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
- soluzione tecnica minima per la connessione e' la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce;
- sviluppo e' un intervento di espansione o di evoluzione della rete elettrica, motivato, in particolare, dall'esigenza di estendere la rete per consentire la connessione di impianti elettrici di soggetti terzi alla rete medesima;

- DPCM 11 maggio 2004 e' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
- deliberazione n. 4/04 e' la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 4/04;

Articolo 2
Oggetto e ambito di applicazione

2.1 Con il presente provvedimento vengono fissate condizioni di carattere procedurale ed economico per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore a 1 kV. 2.2 Il presente provvedimento si applica alle connessioni alle reti con obbligo di connessione di terzi in altissima, alta e media tensione di impianti elettrici di produzione di energia elettrica e di impianti elettrici corrispondenti a clienti finali che immettono o prelevano energia elettrica dalle medesime reti con riferimento a:
- a) l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche per gli impianti che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non siano gia' connessi ad alcuna rete con obbligo di connessione di terzi;
- b) la modifica della connessione, ivi incluso l'aumento della potenza di connessione di impianti elettrici che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano gia' connessi ad una rete con obbligo di connessione di terzi;
- c) il rifacimento della connessione. 2.3 I soggetti tenuti ad applicare le disposizioni del presente provvedimento sono:
- a) TERNA e i soggetti gestori di porzioni limitate della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/99;
- b) i soggetti gestori di reti con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale superiore ad 1 kV diverse dalla rete di trasmissione nazionale;
- c) i soggetti richiedenti la connessione. 2.4 I soggetti gestori di rete non titolari di concessione di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione adempiono alle disposizioni di cui ai successivi Titoli 2 e 3 sotto il coordinamento dell'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale. A tal fine, i predetti gestori concludono una convenzione con l'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale.
PARTE II
MODALITA' PROCEDURALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO
DI CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE

TITOLO 2
CONDIZIONI PROCEDURALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI
CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE

Articolo 3
Modalita' per l'erogazione del servizio
di connessione alle reti elettriche

3.1 I soggetti gestori di rete di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettere a) e b) del presente provvedimento, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.4, pubblicano e trasmettono all'Autorita' le modalita' e le condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche di rispettiva competenza. Le modalita' e le condizioni contrattuali sono predisposte conformemente a quanto indicato al comma 3.2. 3.2 Le modalita' e le condizioni contrattuali di cui al comma 3.1 devono prevedere, compatibilmente, per quanto riguarda la connessione a reti elettriche in media tensione, alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 4/04:
- a) le modalita' per la presentazione della richiesta di accesso alle infrastrutture di reti elettriche, ivi inclusa la specificazione della documentazione richiesta;
- b) le modalita' e i tempi di risposta del gestore di rete interessato;
- c) i termini di validita' della soluzione proposta dal gestore di rete interessato, decorsi i quali, in assenza di accettazione da parte del richiedente, la richiesta di connessione deve intendersi decaduta;
- d) le modalita' per la scelta della soluzione per la connessione da parte del soggetto richiedente;
- e) le modalita' e i tempi in base ai quali il gestore di rete interessato si impegna, per le azioni di propria competenza, a realizzare gli impianti di rete per la connessione;
- f) le soluzioni tecniche convenzionali adottate dal gestore di rete interessato per la realizzazione della connessione alla rete degli impianti elettrici, unitamente all'indicazione di valori unitari di riferimento atti all'individuazione dei costi medi corrispondenti alla realizzazione di ciascuna soluzione tecnica convenzionale;
- g) gli standard tecnici e le specifiche di progetto essenziali per la realizzazione degli impianti di rete per la connessione e, per quanto specificamente attiene la rete di trasmissione nazionale, per il loro esercizio e manutenzione. 3.3 Le soluzioni tecniche convenzionali di cui al comma 3.2, lettera f), prevedono l'individuazione delle parti degli impianti di connessione che sono considerate impianti di utenza per la connessione e le parti degli impianti di connessione che sono considerate impianti di rete per la connessione; dette attribuzioni devono essere determinate contemplando almeno i seguenti fattori:
- a) potenza di connessione;
- b) livello di tensione al quale viene realizzata la connessione;
- c) tipologia dell'impianto per il quale e' stato richiesto l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche con riferimento all'immissione o al prelievo di energia elettrica;
- d) topologia della rete elettrica esistente;
- e) eventuali aspetti riguardanti la gestione e la sicurezza del sistema elettrico. 3.4 I gestori di rete individuano le tipologie degli impianti di rete per la connessione che possono essere progettati e realizzati a cura dei soggetti richiedenti la connessione alle condizioni economiche fissate dall'Autorita' nell'ambito delle determinazioni di cui al presente provvedimento. 3.5 Per l'erogazione del servizio di connessione per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli elementi di cui al comma 3.2, lettere da a. ad e., devono essere compatibili con le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 12.3, del decreto legislativo n. 387/03.

Articolo 4
Impianti di connessione

4.1 L'insieme degli impianti per la connessione comprende le infrastrutture necessarie a connettere il sito in cui si trova l'impianto con uno o piu' punti esistenti della rete con obbligo di connessione di terzi. 4.2 Il gestore di rete proponente la soluzione per la connessione individua le parti di impianto per la connessione corrispondenti rispettivamente a:
- a) gli impianti di rete per la connessione, individuando tra questi le parti corrispondenti alle tipologie di cui all'articolo 3, comma 3.4;
- b) gli impianti di utenza per la connessione. 4.3 Il gestore di rete consente al soggetto richiedente la connessione, previa istanza di quest'ultimo, di progettare e realizzare gli impianti di rete per la connessione per i quali tale possibilita' e' prevista ai sensi del comma 4.2, lettera a), nel rispetto degli standard tecnici e specifiche di progetto essenziali di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera g). In tal caso il gestore di rete elabora comunque la soluzione tecnica minima di dettaglio di cui all'articolo 8, comma 8.1, che deve essere assunta dal soggetto richiedente quale soluzione di riferimento al fine della progettazione e della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione. 4.4 Gli impianti di rete per la connessione realizzati dal soggetto richiedente la connessione ai sensi del comma 4.3 sono resi disponibili, a titolo gratuito, al gestore di rete per il collaudo e la conseguente accettazione. I predetti impianti devono essere accompagnati dalla documentazione tecnica, giuridica ed autorizzativa connessa all'esercizio e alla gestione dei medesimi. I costi inerenti il collaudo sono a carico del soggetto richiedente la connessione. 4.5 Il gestore di rete consente a seguito di specifica richiesta da parte del richiedente la connessione all'atto dell'accettazione di una delle soluzioni per la connessione proposte, che un impianto per la connessione individuato come impianto di utenza per la connessione venga ricompreso tra gli impianti di rete per la connessione e, di conseguenza, rientri nella competenza del gestore di rete alle condizioni fissate dall'Autorita' nell'ambito del presente provvedimento.

Articolo 5
Presentazione della richiesta di connessione

5.1 Il soggetto richiedente la connessione alla rete di un impianto elettrico o la modifica della potenza di una connessione esistente, presenta detta richiesta a TERNA o all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo. 5.2 Fermo restando quanto stabilito al comma 5.1, le richieste di connessione impianti elettrici:
- a) riguardanti utenze corrispondenti a clienti finali che prelevano energia elettrica dalle reti e ad impianti di produzione di energia elettrica, con una potenza di connessione inferiore a 10 MVA, devono essere presentate all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale;
- b) riguardanti utenze corrispondenti a clienti finali che prelevano energia elettrica dalle reti e ad impianti di produzione di energia elettrica, con una potenza di connessione uguale o superiore a 10 MVA, devono essere presentate a TERNA. 5.3 Il gestore di rete a cui viene presentata la richiesta di connessione alle infrastrutture di reti elettriche propone al soggetto richiedente la connessione una soluzione tecnica minima per la connessione dell'impianto oggetto della richiesta conformemente alle modalita' e alle condizioni contrattuali di cui all'articolo 3. 5.4 L'avvenuta accettazione, da parte del soggetto richiedente la connessione di impianti di produzione di potenza superiore a 1 MVA, di una soluzione per la connessione ad una rete con obbligo di connessione di terzi diversa dalla rete di trasmissione nazionale, o di una soluzione per la modifica della connessione di utenze gia' connesse ad una delle medesime reti, viene comunicata, da parte del gestore di rete cui la connessione si riferisce, a TERNA. 5.5 Ai fini dell'applicazione dei commi da 5.1 a 5.3, le imprese distributrici e TERNA agiscono secondo procedure di coordinamento ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 7.1.

Articolo 6
Diritti e obblighi relativi all'immissione
e al prelievo di energia elettrica

6.1 I soggetti che si connettono ad una rete con obbligo di connessione di terzi acquisiscono il diritto ad immettere o a prelevare energia elettrica in accordo a quanto riportato nell'accettazione della soluzione per la connessione entro i limiti della potenza di connessione e nel rispetto delle:
a. condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti definite dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/95, per la generalita' delle reti, le condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 per la rete di trasmissione nazionale;
b. regole per il dispacciamento stabilite da TERNA ai sensi dell'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 79/99, incluse nel Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete adottato da TERNA ai sensi del DPCM 11 maggio 2004;
c. regole tecniche di connessione di cui dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99, per i soggetti che effettuano la connessione alla rete di trasmissione nazionale e delle regole tecniche di cui dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, per i soggetti che effettuano la connessione ad una rete di distribuzione;
d. regole tecniche fissate dalla societa' Ferrovie dello Stato Spa, limitatamente ai soggetti che effettuano la connessione alla rete interna d'utenza di proprieta' della medesima societa' non facente parte della rete di trasmissione nazionale, avente l'obbligo di connessione di terzi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 25 giugno 1999.

Articolo 7
Corrispettivi per il servizio di connessione

7.1 I soggetti richiedenti la connessione sono tenuti:
a. al versamento, al gestore di rete a cui e' presentata la richiesta di connessione, di un corrispettivo a copertura delle attivita' di gestione e di analisi tecnica relative alla richiesta medesima al fine della elaborazione delle soluzioni tecniche minime generali per la connessione di cui all'articolo 8, comma 8.1, lettera a.;
b. in seguito all'accettazione di una soluzione tecnica minima generale e all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, al versamento, al gestore della rete interessato alla connessione, di un corrispettivo a copertura delle attivita' di gestione e di analisi tecnica relative alla elaborazione della soluzione tecnica minima di dettaglio di cui all'articolo 8, comma 8.1, lettera b.;
c. in seguito all'accettazione della soluzione tecnica minima di dettaglio, a versare il corrispettivo di connessione con le modalita' di versamento stabilite dal gestore di rete interessato alla connessione nelle modalita' e condizioni contrattuali di cui all'articolo 3;
d. preliminarmente all'avvio delle realizzazioni degli interventi indicati nella soluzione tecnica minima di dettaglio di cui all'articolo 8, comma 8.1, lettera b., alla presentazione, su richiesta del gestore di rete interessato alla connessione, di garanzie finanziarie nella forma di fideiussione bancaria che puo' essere escussa dal medesimo gestore nei casi in cui la connessione non venga realizzata nei termini indicati nello specifico contratto per la connessione per cause imputabili al soggetto richiedente la connessione, ovvero nei casi in cui il medesimo soggetto risulti insolvente con riferimento al pagamento del corrispettivo di connessione di cui alla predetta lettera c.

Articolo 7.1
Modalita' di coordinamento tra gestori di rete

7.1.1 La definizione della soluzione tecnica minima generale di cui all'articolo 8, comma 8.1, lettera a., puo' contemplare tra le diverse opzioni possibili anche la connessione ad una rete diversa dalla rete elettrica gestita dal soggetto a cui e' stata presentata la richiesta di connessione, ovvero l'interessamento di reti di proprieta' di gestori di rete diversi dal gestore di rete interessato alla connessione. 7.1.2 Nei casi di cui la soluzione tecnica minima generale implichi la connessione ad una rete elettrica diversa da quella corrispondente al gestore di rete a cui la richiesta di connessione e' stata presentata, il gestore di rete interessato alla connessione subentra nel ruolo di gestore di rete di riferimento per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione. Tale subentro ha efficacia a valle dell'accettazione, da parte del soggetto richiedente, della soluzione tecnica minima generale. 7.1.3 Il gestore di rete interessato alla connessione elabora la soluzione tecnica minima di dettaglio e comunica al soggetto richiedente un documento recante l'elenco delle fasi di progettazione esecutiva, definizione e realizzazione degli interventi di cui al comma 8.2 lettere a. e b. unitamente alle tempistiche previste per ciascuna fase e ai soggetti responsabili di ciascuna delle citate fasi. 7.1.4 Nei casi di cui al comma 7.1.1, i gestori di rete interessati attuano opportune forme di coordinamento di natura tecnica ed economica. 7.1.5 TERNA pubblica nel proprio sito internet e trasmette a ciascuna impresa distributrice un documento di sintesi recante le condizioni incidenti sul servizio di connessione per impianti elettrici indirettamente connessi alla rete di trasmissione nazionale.
PARTE III
CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE PER L'EROGAZIONE DEL
SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE PER IMPIANTI
DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
TITOLO 3
SOLUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE

Articolo 8
Soluzioni tecniche minime per la connessione

8.1 Le soluzioni tecniche minime per la connessione sono articolate in:
a. soluzioni tecniche minime generali;
b. soluzioni tecniche minime di dettaglio. 8.2 La soluzione tecnica minima generale di cui al comma 8.1, lettera a., comprende la descrizione:
a. dell'impianto di rete per la connessione corrispondente ad una delle soluzioni tecniche convenzionali di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera f.;
b. degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
c. le eventuali modalita' di esercizio di carattere transitorio dell'impianto elettrico del soggetto richiedente da adottarsi per il tempo necessario alla realizzazione degli eventuali interventi di cui alla precedente lettera b.;
d. i dati necessari per la predisposizione, in funzione delle particolari caratteristiche delle aree interessate dalla connessione, della documentazione da allegare alle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti elaborata a partire dalla soluzione tecnica minima generale. 8.3 La soluzione tecnica minima generale di cui al comma 8.1, lettera a., deve, inoltre:
a. nei casi di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettera c., essere accompagnata da una relazione che illustri le motivazioni tecniche sottostanti alla definizione di particolari condizioni e modalita' di esercizio della connessione e dell'impianto del soggetto richiedente;
b. essere accompagnata da un documento che indichi i tempi di realizzazione degli interventi di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettere a. e b., al netto dei tempi necessari all'ottenimento delle relative autorizzazioni;
c. essere corredata dai costi di realizzazione degli impianti e degli interventi di cui al comma 8.2, lettera a.;
d. essere corredata dai costi degli impianti e degli interventi di cui al comma 8.2, lettera b., ad esclusione degli interventi relativi alla rete di trasmissione nazionale; 8.4 Gli eventuali interventi sulle reti elettriche di cui al comma 8.2, lettera b., sono motivati da precise esigenze tecniche, analizzate facendo riferimento alle caratteristiche nominali dei componenti e alle normali condizioni di funzionamento del sistema elettrico interessato. 8.5 Nel caso di impianti connessi a reti in alta o altissima tensione, il gestore di rete, nell'ambito della soluzione tecnica minima generale, puo' richiedere che il soggetto richiedente metta a disposizione del gestore di rete interessato alla connessione spazi ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione. Qualora tali ulteriori spazi siano correlabili ad esigenze di successivi sviluppi dell'impianto elettrico del richiedente la connessione, i medesimi saranno ceduti dal richiedente la connessione al gestore di rete a titolo gratuito; in caso contrario, i medesimi saranno ceduti dal richiedente la connessione al gestore di rete a fronte di una remunerazione fissata tramite accordi tra le parti assunti sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione comunicati dai gestori di rete all'Autorita'. 8.6 La soluzione tecnica minima generale deve essere elaborata tenendo conto delle esigenze di sviluppo razionale delle reti elettriche, alle esigenze di salavguardia della continuita' del servizio e, al contempo, deve essere tale da non prevedere limitazioni permanenti della potenza di connessione nelle prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico. 8.7 La soluzione tecnica minima di dettaglio e' la soluzione tecnica minima per la connessione elaborata in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni per la realizzazione degli interventi di cui al comma 8.2, lettere a. e b. e rappresenta il documento di riferimento per la progettazione esecutiva e le realizzazione degli impianti. Tale soluzione dovra' essere corredata, almeno:
a) dall'elenco delle fasi di progettazione esecutiva degli interventi di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettere a. e b.;
b) dalle tempistiche previste per ciascuna delle predette fasi e dall'indicazione dei soggetti responsabili di ciascuna delle medesime;
c) essere corredata dai costi di realizzazione degli impianti e degli interventi di cui al comma 8.2, lettera a.;
d) essere corredata dai costi degli impianti e degli interventi di cui al comma 8.2, lettera b., ad esclusione degli interventi relativi alla rete di trasmissione nazionale. 8.8 I costi di cui al comma 8.7, lettere c. e d. , non includono gli eventuali costi di bonifica dei siti.

Articolo 9
Soluzioni tecniche per la connessione

9.1 Il gestore di rete ha facolta' di realizzare soluzioni tecniche per la connessione diverse dalle soluzioni tecniche minime, ferme restando le disposizioni relative alla determinazione delle condizioni economiche per la connessione di cui al presente provvedimento. In tal caso, eventuali costi ulteriori a quelli corrispondenti alla soluzione tecnica minima sono a carico del gestore di rete.
TITOLO 4
PROCEDURA PER LA CONNESSIONE

Articolo 10
Procedura per la connessione

10.1 Il gestore di rete a cui e' presentata una richiesta di connessione e' tenuto ad elaborare una soluzione tecnica minima generale coerente con le soluzioni tecniche convenzionali di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera f. 10.2 Nei casi di cui all'articolo 7.1, comma 7.1.1, continuano a valere le disposizioni di cui al comma 10.1. In tal caso le soluzioni tecniche minime generali devono, altresi', indicare i tempi di realizzazione degli interventi sulle reti elettriche degli altri gestori di rete coinvolti, ciascuno in relazione alle attivita' di propria competenza. 10.3 Il soggetto richiedente la connessione e' tenuto a dichiarare l'accettazione della soluzione tecnica minima generale di cui al comma 10.1 secondo le modalita' e le condizioni contrattuali definite dai gestori di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 3.2. Il soggetto richiedente la connessione, in alternativa, puo' richiedere un'ulteriore soluzione tecnica minima generale conforme ad una diversa soluzione tecnica convenzionale di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera f. 10.4 In seguito all'accettazione di una soluzione tecnica minima generale, il gestore di rete interessato alla connessione consente al soggetto richiedente la connessione, previa istanza di quest'ultimo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettere a. e b. In tale caso, il soggetto richiedente la connessione e' responsabile di tutte le attivita' correlate alle predette procedure, ivi inclusa la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti. Ai fini della predisposizione di tale documentazione, il richiedente la connessione puo' avvalersi del gestore di rete interessato alla connessione a fronte di una remunerazione fissata dal gestore di rete medesimo sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione: tali condizioni sono rese pubbliche dai gestori di rete. 10.5 Qualora le procedure autorizzative non siano gestite direttamente dal soggetto richiedente la connessione, a valle dell'accettazione di cui all'articolo 10, comma 10.3, il gestore di rete interessato alla connessione informa il soggetto richiedente la connessione dei tempi indicativi necessari all'ottenimento delle varie autorizzazioni per la realizzazione degli impianti e degli interventi di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettere a. e b. 10.6 In seguito all'ottenimento delle autorizzazioni, il gestore di rete interessato alla connessione e' tenuto alla elaborazione della soluzione tecnica minima di dettaglio. 10.7 Per quanto riguarda il servizio di connessione alle reti elettriche in alta e in altissima tensione, i costi di cui all'articolo 8, comma 8.7, lettere c. e d., non potranno discostarsi in aumento di piu' del 20% dei costi di cui al medesimo articolo, comma 8.3, lettere c. e d., fatta eccezione per i costi indotti dalle modifiche della soluzione tecnica minima generale derivanti da condizioni imposte in esito alle procedure autorizzative. 10.8 Per quanto riguarda il servizio di connessione alle reti elettriche in media tensione, valgono le disposizioni di cui alla deliberazione n. 4/04 a partire dal preventivo relativo alla soluzione tecnica minima di dettaglio.
TITOLO 5
CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE
DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI CONVENZIONALI

Articolo 11
Condizioni economiche per la connessione

11.1 Il corrispettivo di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera a. e' determinato sulla base dei parametri di cui alla tabella n. 1 allegata al presente provvedimento alla colonna STMG (soluzione tecnica minima generale). 11.2 Il corrispettivo di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera b., e' determinato sulla base dei parametri di cui alla tabella n. 1 allegata al presente provvedimento alla colonna STMD (soluzione tecnica minima di dettaglio). 11.3 Il corrispettivo per la connessione e' pari ai costi di cui all'articolo 8, comma 8.7, lettere c. e d., al netto degli eventuali interventi realizzati in proprio dal richiedente la connessione in base alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4.3. 11.4 Il livello di garanzie finanziarie di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera d, deve essere riferito al corrispettivo di cui al comma 11.3. 11.5 In caso di rinuncia da parte del soggetto richiedente la connessione, anche in seguito a sopravvenute esigenze di bonifica dei siti, il gestore di rete interessato alla connessione ha diritto alla riscossione di una quota della fideiussione corrispondente alla copertura dei costi fino ad allora sostenuti, al netto dei versamenti gia' effettuati, aumentati degli eventuali costi che il gestore di rete deve sostenere al fine di ripristinare le condizioni di funzionalita' della rete elettrica.
TITOLO 6
CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE
DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

Articolo 12
Realizzazione in proprio
dell'impianto di rete per la connessione

12.1 In caso di richieste di connessione alle reti elettriche da parte di soggetti titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il gestore di rete interessato alla connessione, previa richiesta del soggetto richiedente la connessione:
a) e' tenuto a consentire al medesimo soggetto richiedente la connessione la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettera a., come eventualmente modificati in sede di predisposizione della soluzione tecnica minima di dettaglio;
b) puo' consentire al medesimo soggetto richiedente la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettera b., come eventualmente modificati in sede di predisposizione della soluzione tecnica minima di dettaglio, fatte salve le esigenze di sicurezza e la salvaguardia della continuita' del servizio elettrico. 12.2 Nei casi di cui al comma 12.1, valgono le condizioni, in quanto applicabili, di cui all'articolo 4, commi 4.3 e 4.4.

Articolo 13
Condizioni economiche per la connessione

13.1 Il corrispettivo di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera a. e' determinato sulla base dei parametri di cui alla tabella n. 1 allegata al presente provvedimento alla colonna STMG (soluzione tecnica minima generale) ridotto del 50%. 13.2 Il corrispettivo di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera b., e' determinato sulla base dei parametri di cui alla tabella n. 1 allegata al presente provvedimento alla colonna STMD (soluzione tecnica minima di dettaglio) ridotto del 50%. Il limite massimo di cui alla predetta colonna e' corrispondentemente ridotto del 50%. 13.3 Nel caso in cui il soggetto richiedente si avvalga della facolta' di cui all'articolo 12, il corrispettivo per la connessione e' pari a zero. 13.4 Nel caso in cui il soggetto richiedente non si avvalga della facolta' di cui all'articolo 12, il corrispettivo per la connessione e' pari al maggior valore tra zero e l'ammontare pari ai costi di cui all'articolo 8, comma 8.7, lettera c., al netto di un corrispettivo determinato applicando i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al presente provvedimento. 13.5 Il corrispettivo di cui al comma 13.4, determinato applicando i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al presente provvedimento, e' corrisposto dal gestore di rete interessato alla connessione al soggetto richiedente la connessione secondo modalita' fissate dal medesimo gestore di rete nelle modalita' e condizioni contrattuali di cui all'articolo 3. Tale corresponsione avviene in un periodo non superiore a 5 anni dalla definizione della soluzione tecnica minima di dettaglio. 13.6 Il livello di garanzie finanziarie di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera d, deve essere riferito al corrispettivo di cui al comma 13.4, ridotto del 50%. 13.7 In caso di rinuncia da parte del soggetto richiedente, anche in seguito a sopravvenute esigenze di bonifica dei siti, la connessione il gestore di rete interessato alla connessione ha diritto alla riscossione di una quota della fideiussione corrispondente alla copertura dei costi fino ad allora sostenuti, al netto dei versamenti gia' effettuati, aumentati degli eventuali costi che il gestore di rete deve sostenere al fine di ripristinare le condizioni di funzionalita' della rete elettrica fino a concorrenza del livello di garanzia finanziaria prestata.
PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14
Disposizioni finali

14.1 In caso di superamento dei tempi di realizzazione degli impianti e degli interventi di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettere a. e b., il gestore di rete responsabile del ritardo versera' al soggetto richiedente un importo pari al prodotto tra il corrispettivo di connessione ed il rapporto tra il numero di giorni corrispondenti al ritardo accumulato e il numero di giorni corrispondenti al citato tempo di realizzazione fino ad un valore massimo pari al 100% del corrispettivo di connessione. I ritardi per causa di forza maggiore o, comunque, dovuti a cause indipendenti dai gestori di rete, sono
esclusi dall'applicazione del presente comma. 14.2 Nel caso in cui un impianto di rete per la connessione sia realizzato dal soggetto richiedente la connessione ai sensi delle disposizioni di cui al presente provvedimento, i gestori di rete tengono separata evidenza delle infrastrutture cosi' acquisite, nonche' dei costi corrispondenti alle medesime determinati secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 8.7, lettere c. e d.. 14.3 I rapporti tra il gestore di rete interessato alla connessione e il soggetto richiedente la connessione ai fini dell'erogazione del servizio di connessione sono regolati in un apposito contratto per la connessione. Tale contratto e' redatto sulla base delle condizioni di cui al presente provvedimento e reca, inoltre, le condizioni per la gestione dell'impianto per la connessione, nonche' per l'interoperabilita' tra il medesimo e l'impianto elettrico che si connette. Tali condizioni sono elaborate sulla base di regole tecniche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi adottate dai gestori di rete conformemente alle direttive emanate dall'Autorita'. 14.4 Nello svolgimento delle attivita' relative all'erogazione del servizio di connessione, i gestori di rete gestiscono prioritariamente le richieste di connessione per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 14.5 I costi sostenuti dal gestore di rete interessato alla connessione:
a) in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 13.1, 13.2 e 13.5;
b) nei casi di rinuncia del soggetto richiedente di cui all'articolo 13, comma 13.7, eventualmente derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13.6; trovano copertura su base annuale tramite il conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del Testo integrato. 14.6 La convenzione di cui all'articolo 2, comma 2.4, e' conclusa entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ed e' trasmessa all'Autorita' per approvazione, entro 30 giorni dalla data del suo ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine, la medesima convenzione si intende approvata. 14.7 Gli elementi di cui all'articolo 3, sono trasmessi dai gestori di rete all'Autorita' al fine della loro pubblicazione sul sito internet della medesima Autorita', entro 120 (centoventi) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e comunque ogni qualvolta si renda necessario un aggiornamento degli stessi.

=====================================================================
| STMG | | STMD | =====================================================================
| | | Quota |
Reti di | | Quota fissa |variabile 0,5 |Limite massimo distribuzione |2500 euro| 2500 euro | €/kVA | 20.000 euro ---------------------------------------------------------------------
| | | Quota |
| | Quota fissa |variabile 0,5 |Limite massimo
RTN |2500 euro| 2500 euro | €kVA | 50.000 euro
Tabella n. 1

Parametri per la determinazione della soglia per le rinnovabili
Connessioni in media tensione =====================================================================
| 40 k€/Km (fino a un massimo di 1 Plc (parametro per linea in cavo)| km) =====================================================================
Pla (parametro per linea aerea) |10k€/Km fino a un massimo di 1 km)

Connessioni in alta tensione =====================================================================
| 100 k€/Km (fino a un massimo di 1 Plc (parametro per linea in cavo)| km) =====================================================================
Pla (parametro per linea aerea) |40k€/Km (fino a un massimo di 1 km)

Per composizioni miste (sia linea aerea che linea in cavo) il valore massimo di 1 Km e' da intendersi una sola volta per l'intera linea. I contributi alla soglia saranno determinati in maniera proporzionale alle effettive lunghezze dei due tratti di linea

Tabella n. 2
 
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