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| Gazzetta n. 8 del 11 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 19 dicembre 2005 |  | Proroga  dei  termini  per  la  comunicazione  dei dati relativi agli accertamenti  della  sicurezza  degli  impianti  di  utenza a gas per l'anno  termico  2004-2005  di  cui  all'art.  11, commi 2 e 5, della deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas 18 marzo 2004, n. 40/04. (Deliberazione n. 278/05). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 19 dicembre 2005
 
 Visti:
 - la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
 - la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - la legge 23 agosto 2004, n. 239;
 - il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 - la  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di  seguito:  l'Autorita)  18  marzo 2004, n. 40/04 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 40/04);
 - la  deliberazione  dell'Autorita' 20 settembre 2005, n. 192/05 (di seguito: deliberazione n. 192/05).
 
 Considerato che:
 
 - con il punto 4 della deliberazione n. 192/05 l'Autorita' ha deciso di  avviare un'istruttoria conoscitiva sui comportamenti adottati dai distributori  e  dai  venditori  di  gas  per  dare  attuazione  alla deliberazione n. 40/04;
 - la  deliberazione n. 40/04 impone, all'articolo 11, comma 2, che i distributori di gas con piu' di 5.000 clienti finali allacciati al 31 dicembre  2003, siano tenuti, a partire dall' 1 ottobre 2005 ed entro il 31 dicembre di ogni anno, ad inviare all'Autorita' i dati relativi agli accertamenti effettuati sulla sicurezza degli impianti di utenza a   gas,   tali  dati  sono  necessari  per  il  completamento  della istruttoria  conoscitiva  avviata  ai  sensi  della  deliberazione n. 192/05;
 - l'articolo  11,  comma  5,  della  deliberazione  n.  40/04 impone altresi'  ai  distributori  di  gas  di  cui  al precedente alinea, a partire dall' 1 ottobre 2005 ed entro il 31 dicembre di ogni anno, di comunicare  ad  ogni  Comune  nel  territorio  del  quale  ha  svolto l'attivita'  di  distribuzione del gas nell'anno termico precedente i dati  relativi  agli  impianti  di  utenza,  sui  quali ha effettuato l'accertamento, affinche' il Comune stesso possa effettuare verifiche presso  gli  impianti  di  utenza  ai  sensi  dell'articolo  14 della deliberazione n. 40/04;
 - sono   pervenute  segnalazioni  da  parte  delle  associazioni  di categoria   Anigas  e  Federutility,  le  quali  hanno  richiesto  di prorogare di sei mesi i termini di cui sopra previsti dai commi 2 e 5 dell'articolo 11 della deliberazione n. 40/04.
 
 Ritenuto che:
 
 - sia  da  accogliere  la  richiesta  avanzata dalle associazioni di categoria  Anigas  e Federutility di proroga dei termini di cui sopra previsti  dai  commi  2  e  5 dell'articolo 11 della deliberazione n. 40/04, stanti le difficolta' che hanno caratterizzato i primi mesi di attuazione della deliberazione n. 40/04 e le novita' introdotte dalla deliberazione n. 192/05;
 - tuttavia, tale proroga sia da limitare ad un mese, date:
 l'esiguita'  dei dati da comunicare all'Autorita' e la necessita' di  pervenire  in  tempi  rapidi  alla  conclusione  dell'istruttoria conoscitiva  avviata ai sensi della deliberazione n. 192/05, anche al fine   di   adottare   tempestivamente  eventuali  provvedimenti  nei confronti  di  quei  soggetti  che  risultassero  non  avere adottato comportamenti  adeguati per minimizzare i disagi per i clienti finali nei primi mesi di attuazione della deliberazione n. 40/04;
 la  necessita'  dei  Comuni  di  disporre  nel  piu'  breve tempo possibile   dei   dati  relativi  agli  accertamenti  effettuati  dai distributori  al  fine  di effettuare a loro volta tempestivamente le verifiche  presso  gli  impianti  di utenza ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione n. 40/04.
 
 DELIBERA
 
 1.  di  prorogare,  limitatamente  all'anno  termico 2004-2005, al 31 gennaio  2006 i termini previsti dall'articolo 11, commi 2 e 5, della deliberazione dell'Autorita' 18 marzo 2004, n. 40/04, 2.  di  prevedere  che il presente provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  e sul sito internet dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it),  affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
 
 19 dicembre 2005
 Il Presidente Alessandro Ortis
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