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| Gazzetta n. 8 del 11 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 15 dicembre 2005 |  | Approvazione  del  protocollo  di  intesa  relativo  ai  rapporti  di collaborazione  tra l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e la Guardia di finanza. (Deliberazione n. 273/05). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
 
 Nella riunione del 15 dicembre 2005
 
 Visti:
 - la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - il  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
 - il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
 - il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
 - l'articolo  3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (di seguito: decreto legislativo n. 68/01);
 - la  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di  seguito:  l'Autorita)  14 settembre 2001, n. 199/01 (di seguito: deliberazione  n.  199/01),  recante  approvazione  del Protocollo di Intesa  relativo  ai  rapporti di collaborazione tra l'Autorita' e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
 - la  deliberazione  dell'Autorita'  22  aprile  2004,  n. 60/04 (di seguito: deliberazione n. 60/04);
 - la  deliberazione  dell'Autorita'  20  ottobre 2004, n. 182/04 (di seguito: deliberazione n. 182/04);
 - la  deliberazione  dell'Autorita'  14 dicembre 2004, n. 215/04 (di seguito: deliberazione n. 215/04);
 - la nota del Presidente dell'Autorita' inviata il 30 settembre 2004 al  Comando  Generale  della Guardia di Finanza, prot. n. AO/R04/3519 (di seguito: nota 30 settembre 2004);
 - la  lettera del Comandante Generale della Guardia di Finanza del 9 febbraio  2005,  prot.  n.  39640,  prot.  Autorita' n. 012251 del 27 maggio 2005 (di seguito: lettera 9 febbraio 2005).
 
 Considerato che:
 - la legge n. 481/95 attribuisce all'Autorita', tra l'altro, compiti di controllo e di ispezione, da esercitare nei confronti dei soggetti esercenti  i  servizi  di  pubblica utilita' nei settori dell'energia elettrica e del gas;
 - i   sopra   citati   compiti,   riguardando   le   attivita'   che contribuiscono  alla formazione ed erogazione dei servizi di pubblica utilita'  nei  settori  dell'energia  elettrica e del gas, comportano verifiche,  accertamenti,  valutazioni,  perizie  e  sopralluoghi con accesso ad aziende, infrastrutture e impianti;
 - ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  22, della legge n. 481/95, le pubbliche   amministrazioni  e  le  imprese  sono  tenute  a  fornire all'Autorita',  oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
 - i  sopra  citati  compiti  di  controllo  e  di  ispezione saranno connotati  da  una progressiva intensificazione in corrispondenza del completamento  del  quadro  regolatorio  risultante dai provvedimenti adottati  dall'Autorita'  in attuazione dei mandati ad essa conferiti dalla  legge  n. 481/95 e con le attribuzioni assegnate all'Autorita' dai decreti legislativi n. 79/99 e n. 164/00;
 - con  la  nota  30  settembre  2004 il Presidente dell'Autorita' ha rappresentato   al   Comando   Generale   della  Guardia  di  Finanza l'opportunita' di un aggiornamento del Protocollo di Intesa approvato con  la  deliberazione  n.  199/01,  ai  sensi  dell'articolo  10 del medesimo Protocollo;
 - con  la  lettera  9  febbraio  2005  il  Comandante Generale della Guardia  di  Finanza  ha espresso parere favorevole all'aggiornamento del  Protocollo di Intesa approvato con la deliberazione n. 199/01 ai fini  di  razionalizzare  e  migliorare  il gia' proficuo rapporto di collaborazione in corso con l'Autorita'.
 
 Considerato altresi' che:
 - con   la  deliberazione  n.  182/04  l'Autorita'  ha  adottato  il "Regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento"  (di  seguito: il Regolamento   di   organizzazione),   delineando   il  nuovo  modello organizzativo dell'Autorita' stessa;
 - il  Regolamento di organizzazione ha istituito la nuova "Direzione Vigilanza  e  Controllo"  che  gestisce  e  sviluppa  le attivita' di controllo  e  ispezioni  riguardanti  impianti,  processi, servizi ed operatori  del  settore elettrico e del gas, al fine di verificare la corretta  applicazione  della normativa vigente, segnalando eventuali illeciti  e/o  omissioni o necessita' di integrazione della normativa in vigore;
 - per   lo  svolgimento  delle  proprie  funzioni  l'Autorita'  puo' avvalersi  della collaborazione di Pubbliche Amministrazioni, di Enti o Istituzioni dello Stato;
 - l'articolo  3,  commi  1  e  2,  del  decreto legislativo n. 68/01 stabilisce  che  il Corpo della Guardia di Finanza, in relazione alla proprie  competenze in materia economica e finanziaria, collabora con le  Autorita' amministrative indipendenti che ne facciano richiesta e che,  nell'espletamento di tali attivita', i militari del Corpo della Guardia di Finanza agiscono con le facolta' e i poteri previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
 - l'Autorita',   per   esercitare   o   intensificare  i  poteri  di accertamento,  sotto  forma  di  ispezioni  e  di  controlli presso i soggetti  esercenti  i  servizi  di  pubblica  utilita'  nei  settori dell'energia  elettrica  e  del gas, puo', con proprio provvedimento, avvalersi  della  Cassa  Conguaglio  per  il  Settore  Elettrico  (di seguito: Cassa Conguaglio);
 - con  la deliberazione n. 60/04, l'Autorita' si e' avvalsa di detta Cassa  Conguaglio  per  intensificare  ed  estendere le verifiche e i sopralluoghi  sugli  impianti  di  produzione  di  energia  elettrica alimentati  da  fonti  rinnovabili,  da  fonti  assimilate  a  quelle rinnovabili  e  sugli  impianti  di  cogenerazione,  nonche'  per  la costituzione  di un Comitato di esperti con il compito di predisporre un Regolamento per l'effettuazione di dette verifiche e sopralluoghi;
 - con  la  deliberazione  n.  215/04  l'Autorita'  ha  approvato  il "Regolamento  per  l'effettuazione  di verifiche e sopralluoghi sugli impianti  di  produzione  di  energia  elettrica  alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione".
 
 Considerata   inoltre   l'opportunita'   di   consentire  alla  Cassa Conguaglio  di intrattenere rapporti operativi diretti con la Guardia di  Finanza  e la necessita' che l'Autorita' fornisca alla Guardia di Finanza   la   strumentazione   necessaria   all'effettuazione  degli accertamenti, previsti dal Protocollo di Intesa.
 
 Ritenuta  l'opportunita'  di  approvare  le  conseguenti modifiche al Protocollo  di Intesa gia' approvato con la deliberazione n. 199/01 e relativo  ai  rapporti di collaborazione tra l'Autorita' e la Guardia di Finanza con modifiche e integrazioni, al fine di pervenire al piu' presto  alla  progressiva intensificazione dei compiti di controllo e di    ispezione   dell'Autorita'   sopra   richiamata   e   all'avvio dell'operativita'  tra  la  Cassa Conguaglio e la Guardia di Finanza, apportando  il  conseguente  supporto  alla  gestione  dei compiti di controllo e ispezione
 
 DELIBERA
 
 1.  di  approvare  il  Protocollo  di  Intesa relativo ai rapporti di collaborazione   tra  l'Autorita'  e  la  Guardia  di  Finanza,  come modificato  e integrato dall'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 2.  di  designare,  con riferimento all'articolo 11 del Protocollo di Intesa,  quali  responsabili  del  coordinamento  e  della tenuta dei rapporti  tra  l'Autorita' e la Guardia di Finanza il Direttore della Direzione  Vigilanza  e Controllo dell'Autorita', quanto agli aspetti programmatici,   e   il  Responsabile  dell'Unita'  Programmazione  e Coordinamento  della  Direzione  Vigilanza  e  Controllo, quanto agli aspetti operativi; 3. di trasmettere il presente provvedimento alla Guardia di Finanza; 4.  di  pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   Italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).
 
 15 dicembre 2005
 
 Il Presidente: Alessandro Ortis
 |  |  |  | Allegato A 
 Autorita' per l'energia elettrica e il gas
 Guardia di Finanza
 
 PROTOCOLLO DI INTESA
 RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
 TRA L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
 E LA GUARDIA DI FINANZA
 
 L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) e la Guardia di Finanza: Premesso che:
 - l'esercizio   della   funzione   conoscitiva   e'  essenziale  per l'Autorita'  ai  fini  del  consapevole ed incisivo svolgimento della potesta'  di  regolazione  e  di  controllo  dei  servizi di pubblica utilita' di sua competenza;
 - l'Autorita'  acquisisce  elementi di informazione e di valutazione attraverso   un   complesso   di   poteri  conoscitivi  ed  ispettivi puntualmente  individuati  dalla  legge  14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
 - lo  sviluppo  della  funzione  conoscitiva  e  di  controllo esige l'esercizio  da parte dell'Autorita' di poteri di accertamento, sotto forma  anche  di  ispezioni  e  sopralluoghi,  presso gli esercenti i servizi di pubblica utilita';
 - per   lo  svolgimento  delle  proprie  funzioni  l'Autorita'  puo' avvalersi  della collaborazione di Pubbliche Amministrazioni, di Enti o Istituzioni dello Stato;
 - la  centralita'  dei poteri conoscitivi e la connessa possibilita' di  avvalersi  della collaborazione di pubbliche amministrazioni o di altri  organismi statali trovano esplicito riconoscimento anche nella disciplina di altre Autorita' Indipendenti.
 
 Premesso, altresi', che:
 - con   provvedimenti  del  Comandante  Generale  della  Guardia  di Finanza:
 - 21  luglio  1995,  n.  252759/310 e' stato costituito un reparto specificamente  incaricato  di  prestare  collaborazione sul versante ispettivo  a  favore  dell'Autorita'  Garante della Concorrenza e del Mercato,  denominato  "Centro  Tutela  Concorrenza  e  Mercato  della Guardia di Finanza";
 - 23  dicembre  1999,  n.  418000 detto "Centro Tutela", a seguito della  ristrutturazione  ordinativa  del Corpo, e' stato ridenominato "Nucleo  Speciale  Tutela  Concorrenza  e  Mercato  della  Guardia di Finanza"  e  orientato  a  prestare  collaborazione  anche  a  favore dell'Autorita';
 - 9  giugno  2004,  n.  192800  detto "Nucleo Speciale", a seguito della  revisione  ordinativa  del  Comando  dei  Reparti Speciali del Corpo,  e'  stato soppresso ed e' stato istituito il "Nucleo Speciale Tutela  Mercati  della  Guardia  di  Finanza",  orientato  a prestare collaborazione anche a favore dell'Autorita';
 - con delibera 22 aprile 2004, n. 60/04, recante: "Avvalimento della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico", l'Autorita' si e' avvalsa di detta Cassa Conguaglio per intensificare ed estendere le verifiche e  i  sopralluoghi  sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati  da  fonti  rinnovabili,  da  fonti  assimilate  a  quelle rinnovabili   e  sugli  impianti  di  cogenerazione  nonche'  per  la costituzione  di un Comitato di esperti con il compito di predisporre un Regolamento per l'effettuazione di dette verifiche e sopralluoghi;
 - con delibera 14 dicembre 2004, n. 215/04, l'Autorita' ha approvato il "Regolamento per l'effettuazione di verifiche e sopralluoghi sugli impianti  di produzione di energia elettrica" alimentati come innanzi indicato;
 - l'Autorita',   per   esercitare   o   intensificare  i  poteri  di accertamento,  sotto  forma  di  ispezioni e di controlli, presso gli esercenti   i   servizi   di  pubblica  utilita',  puo'  con  proprio provvedimento,  avvalersi  della  Cassa  Conguaglio  per  il  Settore Elettrico;
 - con  delibera  20 ottobre 2004, n. 182/04, l'Autorita' ha adottato il  "Regolamento  di  organizzazione e funzionamento" (di seguito: il Regolamento   di   organizzazione),   delineando   il  nuovo  modello organizzativo dell'Autorita' stessa;
 - il  Regolamento di organizzazione ha istituito la nuova "Direzione Vigilanza e Controllo" che gestisce e sviluppa attivita' di controllo e  ispezioni riguardanti impianti, processi, servizi ed operatori del settore  elettrico  e  del  gas  al  fine  di  verificare la corretta applicazione  della  normativa vigente, segnalando eventuali illeciti e/o omissioni o necessita' di integrazione della normativa.
 
 Visti:
 - l'art.  2,  comma  22,  della  legge  n.  481/95,  secondo  cui le Pubbliche   Amministrazioni  e  le  imprese  sono  tenute  a  fornire all'Autorita',  oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
 - l'art.  2,  comma  20,  lett.  b)  della legge n. 481/95, il quale prevede  che  l'Autorita'  effettua  controlli  in ordine al rispetto delle  convenzioni  e  degli  eventuali  contratti  di  programma che disciplinano  l'esercizio  del  servizio  in concessione, nonche' del regolamento   di  servizio  predisposto  dal  soggetto  esercente  il servizio;
 - gli  artt. 2, comma 20, lett. a), 2, comma 12, lett. g) e 2, comma 38,  della  legge  n.  481/95,  che  abilitano l'Autorita' a svolgere controlli  relativi al versamento, da parte dei soggetti esercenti il servizio,   del  contributo  all'onere  derivante  dal  funzionamento dell'Autorita' medesima;
 - l'art.  2,  comma 20, lett. c), della legge n. 481/95, che abilita l'Autorita' ad irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza  dei propri provvedimenti o in caso di inottemperanza da parte   di   soggetti   esercenti   il  servizio  alle  richieste  di informazioni  o  a  quelle  connesse  all'effettuazione dei controlli ovvero  nel  caso  in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri;
 - l'art.  2,  comma 20, lett. c), della legge n. 481/95, che abilita altresi'  l'Autorita',  in  caso  di  reiterazione delle sopra citate trasgressioni,  a  sospendere  l'attivita'  d'impresa fino a sei mesi ovvero  a  proporre  al  Ministro  competente  la  sospensione  o  la decadenza della concessione;
 - l'art.  2,  comma  27,  della  legge  n.  481/95,  che attribuisce all'Autorita' autonomia organizzativa ed amministrativa;
 - l'art.  3,  commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68,  il  quale  stabilisce  che il Corpo della Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora  con  le Autorita' Indipendenti che ne facciano richiesta e che  nell'espletamento  di tali attivita' i militari della Guardia di Finanza  agiscono  con  le facolta' e i poteri previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
 - il  Regolamento  recante  "Disciplina  delle procedure istruttorie dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas", emanato con D.P.R. 9 maggio 2001, n. 244.
 
 Tutto  cio'  premesso  e  visto,  l'Autorita' e la Guardia di Finanza concordano  di  disciplinare  la  loro  collaborazione  nei  seguenti termini.
 TITOLO I
 
 Disposizioni Generali
 
 Articolo 1
 Definizioni
 
 Ai  fini  del  presente Protocollo di Intesa si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
 - b) la legge n. 481/95 e' la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - c)  il  Nucleo Speciale Tutela Mercati e' il reparto della Guardia di Finanza istituito allo scopo di collaborare anche con l'Autorita';
 - d) gli accertamenti sono le attivita' di ispezione e di controllo, nella  sede  dei soggetti esercenti il servizio di pubblica utilita', dell'ottemperanza  della  normativa,  dei  provvedimenti e degli atti dell'Autorita';
 - e)  l'atto  di  programma numerico annuale e' il provvedimento con cui  l'Autorita' stabilisce gli accertamenti ordinari, sulla base del quale  vengono  effettuate  le  attivita'  disciplinate  dal presente Protocollo di Intesa;
 - f)  gli  accertamenti  straordinari sono quelli disposti volta per volta, tramite provvedimento, dall'Autorita' e non inseriti nell'atto di programma numerico annuale di cui alla precedente lettera e);
 - g)  la  lettera di richiesta e' la nota con la quale l'Autorita' o la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico chiede la collaborazione al  Nucleo  Speciale  Tutela  Mercati  della  Guardia di Finanza, sul singolo specifico intervento programmato o straordinario, nell'ambito di applicazione del presente Protocollo di Intesa;
 - h)  il procedimento o intervento ispettivo e' una sequenza di atti giuridici  ed  operazioni  di  controllo  effettuate  nella  sede dei soggetti esercenti il servizio di pubblica utilita';
 - i)  la relazione o rapporto ispettivo e' il compendio degli atti e delle risultanze dell'attivita' compiute.
 TITOLO II
 
 Attivita' di collaborazione
 
 Articolo 2
 Rapporti di collaborazione
 
 2.1.   La  Guardia  di  Finanza  collabora  con  l'Autorita'  per  lo svolgimento,  su  tutto  il territorio nazionale, di accertamenti nei confronti  dei  soggetti esercenti i servizi di pubblica utilita' nei settori dell'energia elettrica e del gas. Il reparto della Guardia di Finanza   individuato   per   assicurare   gli  adempimenti  connessi all'attivita'  di  collaborazione dell'Autorita' e' esclusivamente il Nucleo Speciale Tutela Mercati. 2.2.  Le  attivita'  da  svolgersi  sono  stabilite nell'ambito di un programma  numerico  annuale  definito d'intesa tra l'Autorita' ed il Comando Reparti Speciali della Guardia di Finanza. 2.3.   Gli  accertamenti,  sia  programmati  che  straordinari,  sono disposti, tramite provvedimento, esclusivamente dall'Autorita' e sono svolti dal Nucleo Speciale Tutela Mercati su richiesta dell'Autorita' o  della  Cassa  Conguaglio  per  il  Settore  Elettrico, mediante la trasmissione  al  Nucleo  Speciale  stesso  della  lettera  di cui al successivo articolo 5, comma 5.1. 2.4.  L'Autorita'  o  la  Cassa  Conguaglio  per il Settore Elettrico fornisce  al  Nucleo  Speciale  Tutela  Mercati le informazioni e gli elementi  utili ai fini dello svolgimento degli accertamenti e per il buon  andamento  della  collaborazione  istituita  e disciplinata dal presente Protocollo di Intesa.
 
 Articolo 3
 Segnalazioni
 
 Il  Nucleo Speciale Tutela Mercati segnala all'Autorita' ogni notizia relativa  a  presunte  violazioni  alla normativa, ai provvedimenti o agli   atti  della  stessa,  sottoponendole  altresi'  ogni  elemento conoscitivo,  autonomamente  acquisito  dallo  stesso  e  dagli altri reparti  della  Guardia  di  Finanza,  che  ritenga rilevante ai fini dell'esercizio dei poteri nella titolarita' dell'Autorita'.
 
 Articolo 4
 Relazione, incontri e scambio di informazioni
 
 4.1.  Tra l'Autorita' e il Nucleo Speciale Tutela Mercati si svolgono incontri   periodici   per  la  verifica  delle  modalita'  operative attinenti  alla  collaborazione istituita e disciplinata dal presente Protocollo di Intesa. 4.2.  L'Autorita'  e il Nucleo Speciale Tutela Mercati si impegnano a realizzare   un   interscambio   di   dati  e  di  notizie  utili  al perseguimento delle finalita' collaborative, concordando le modalita' per  la  realizzazione di detto interscambio negli incontri periodici di cui al comma 4.1. 4.3.  L'Autorita'  comunica  al Nucleo Speciale Tutela Mercati i suoi provvedimenti su questioni di particolare rilevanza che possano avere attinenza a profili di competenza della Guardia di Finanza.
 TITOLO III
 
 Procedure di accertamento
 
 Articolo 5
 Lettera di richiesta
 
 5.1.  Ogni  attivita'  collaborativa viene svolta dal Nucleo Speciale Tutela  Mercati sulla base di una lettera di richiesta dell'Autorita' o della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, che indica:
 - a)  estremi  del  provvedimento  dell'Autorita'  che  dispone  gli accertamenti;
 - b) oggetto e lo scopo del controllo;
 - c)  fatti  e  le  circostanze  in  ordine  ai  quali  si intendono effettuare i controlli;
 - d) soggetti presso i quali effettuare i controlli;
 - e)  soggetti  che  eventualmente collaborano all'effettuazione dei controlli;
 - f) modalita' per l'effettuazione dei controlli;
 - g)  sanzioni  applicabili  nelle  ipotesi  di rifiuto, omissione o ritardo,  senza giustificato motivo, nell'ottemperanza alle richieste connesse all'effettuazione dei controlli;
 - h)  ufficio  presso  il  quale e' possibile prendere visione degli atti e dei documenti relativi al procedimento ispettivo;
 - i)   ufficio   al  quale  dovra'  essere  inoltrata  la  relazione ispettiva. 5.2.  La  lettera  di  richiesta  di  cui  all'art. 5, comma 1, viene esibita   al   soggetto   sottoposto   a   controllo  all'inizio  del procedimento ispettivo.
 
 Articolo 6
 Accertamenti
 
 6.1. Gli accertamenti possono effettuarsi mediante accessi, ispezioni ed  acquisizioni della documentazione e delle notizie utili, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. g), della legge n. 481/95. 6.2.  Gli  accertamenti  possono  effettuarsi  anche  in relazione al rispetto  degli atti di cui all'art. 2, commi 36 e 37, della legge n. 481/95,  ed  al  versamento  del  contributo  da  parte  dei soggetti esercenti il servizio, ai sensi dell'art. 2, comma 38, della legge n. 481/95. 6.3. Gli accertamenti possono esser svolti:
 - a)  da  personale dell'Autorita' e/o della Cassa Conguaglio per il Settore  Elettrico,  eventualmente affiancati da esperti dagli stessi delegati,  assistiti  da  militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati e/o  di  altri  reparti  della Guardia di Finanza dallo stesso Nucleo delegati;
 - b)  direttamente  da  personale del Nucleo Speciale Tutela Mercati e/o  di  altri  reparti  della Guardia di Finanza dallo stesso Nucleo delegati,  eventualmente affiancati da personale e/o esperti delegati dall'Autorita'  e/o  da  personale  e/o  esperti delegati dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico. 6.4.  Il  personale  della  Guardia  di  Finanza di cui al precedente comma,  lettere a) e b) esercita i suoi poteri su presentazione della lettera di richiesta di cui all'articolo 5, c. 2.
 
 Articolo 7
 Esito degli accertamenti
 
 Il  Nucleo  Speciale Tutela Mercati riferisce e trasmette, unitamente alla  documentazione  acquisita, l'esito degli accertamenti di cui al precedente  art.  6  all'Autorita'  o  alla  Cassa  Conguaglio per il Settore  Elettrico,  salvi gli obblighi di segnalazione all'Autorita' Giudiziaria,  ai  sensi  dell'articolo  331  del  codice di procedura penale, ed alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1 e seguenti della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
 TITOLO IV
 
 Disposizioni finali
 
 Articolo 8
 Profili didattici e formativi
 
 L'Autorita'  organizza  incontri,  corsi  e  seminari  in  favore del personale  della  Guardia  di  Finanza  interessato  alle  specifiche attivita' oggetto del presente Protocollo di Intesa, ovvero partecipa con  proprio  personale a corsi della stessa tipologia attivati dalla Guardia di Finanza.
 
 Articolo 9
 Disposizioni amministrative
 
 9.1.  Le  spese di viaggio e di soggiorno sostenute dal personale del Comando  Generale,  del  Comando Reparti Speciali, del Comando Tutela dell'Economia  e  del Nucleo Speciale Tutela Mercati per le attivita' di  collaborazione  oggetto  del presente Protocollo di Intesa sono a carico dell'Autorita'. 9.2.   Le   spese   relative  all'acquisto  ed  alla  gestione  della strumentazione   necessaria   all'effettuazione  degli  accertamenti, previsti   dal   presente   Protocollo   di  Intesa,  sono  a  carico dell'Autorita'. Detti beni permangono di proprieta' dell'Autorita'.
 
 Articolo 10
 Integrazioni e modifiche
 
 Il  presente  Protocollo di Intesa puo' essere integrato e modificato di  comune  accordo tra le parti firmatarie, anche per tener conto di aspetti  nuovi che potranno emergere nel corso della collaborazione e dall'esigenza  di  meglio  definire o precisare strumenti e modalita' della collaborazione stessa.
 
 Articolo 11
 Responsabili dell'accordo
 
 11.1.  L'Autorita' ed il Comando Generale - III Reparto - individuano le  linee strategiche dell'attivita' di collaborazione, verificandone periodicamente l'andamento. 11.2.  Responsabili  del coordinamento e della tenuta dei rapporti di cui al presente Protocollo di Intesa sono:
 - quanto  agli  aspetti  programmatici, per l'Autorita' il Direttore della  Direzione  Vigilanza e Controllo e, per la Guardia di Finanza, il Comandante dei Reparti Speciali;
 - quanto  agli  aspetti  operativi,  per l'Autorita' il Responsabile dell'Unita'  Programmazione  e  Coordinamento  e,  per  la Guardia di Finanza, il Comandante del Nucleo Speciale Tutela Mercati. Roma, li'
 
 Per l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas Il Presidente Ing. Alessandro Ortis
 
 Per la Guardia di Finanza Il Comandante Generale Gen. C.A. Roberto Speciale
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