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| Gazzetta n. 8 del 11 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 13 dicembre 2005 |  | Disposizioni per l'anno 2006 in materia di gestione delle congestioni in  importazione  ed  esportazione sulla rete di interconnessione con l'estero  e  per l'assegnazione di coperture dal rischio associato ai differenziali  di  prezzo  tra zone del mercato elettrico italiano ed adiacenti zone estere. (Deliberazione n. 269/05). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 13 dicembre 2005 Visti:
 - la  direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
 - il  regolamento  (CE)  n.  1228/2003  del Parlamento europeo e del Consiglio  del 26 giugno 2003 (di seguito: regolamento n. 1228/2003), ed in particolare gli articoli 5 e 6;
 - la legge 14 novembre 1995 n. 481;
 - il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
 - la legge 12 dicembre 2002 n. 273;
 - la legge 27 ottobre 2003 n. 290;
 - la  legge  23 agosto 2004 n. 239, concernente riordino del settore energetico,   nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto  delle disposizioni vigenti in materia di energia, ed in particolare:
 a)  l'articolo  1,  comma  3,  lettera  f),  secondo  cui fra gli obiettivi  generali di politica energetica del Paese vi e' promuovere la  valorizzazione  delle  importazioni per le finalita' di sicurezza nazionale  e  di  sviluppo della competitivita' del sistema economico del Paese;
 b) l'articolo 1, comma 7, lettera a), secondo cui rientrano nelle funzioni  attribuite  allo  Stato,  che le esercita anche avvalendosi dell'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito: l'Autorita),    le    determinazioni    inerenti   l'importazione   e l'esportazione di energia;
 - il  decreto  del  Ministro  delle Attivita' Produttive 13 dicembre 2005  recante  modalita'  e  condizioni delle importazioni di energia elettrica  per  l'anno  2006  (di seguito: decreto 13 dicembre 2005), trasmesso  all'Autorita' in data 13 dicembre 2005, prot. Autorita' n. 29369, in pari data;
 - il  decreto  del  Ministro  delle Attivita' Produttive 13 dicembre 2005  recante  direttive alla societa' Acqurente Unico Spa in materia di  contratti  pluriennali di importazione per l'anno 2006, trasmesso all'Autorita'  in data 13 dicembre 2005, prot. Autorita' n. 29368, in pari data;
 - la deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 1999, n. 162/99;
 - l'Allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n.  168/03,  come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 168/03);
 - la deliberazione dell'Autorita' 9 dicembre 2005, n. 257/05 recante parere   della   medesima   Autorita'  al  Ministro  delle  Attivita' Produttive sullo schema di decreto circa le modalita' e i criteri per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2006;
 - il  documento  per  la  consultazione dell'Autorita' pubblicato in data  11  marzo  2005  recante considerazioni in merito ai principali aspetti  dello  schema  attuato  in  Italia  per  la  gestione  delle congestioni  sulla  rete di interconnessione per l'anno 2005, nonche' alcuni   possibili   orientamenti   applicativi  del  regolamento  n. 1228/2003  per  gli  anni  successivi  (di  seguito: documento per la consultazione 11 marzo 2005);
 - il  documento  per  la  consultazione dell'Autorita' pubblicato in data  3  agosto  2005  concernente  procedure  di  assegnazione della capacita'  di  trasporto  per  gli  scambi trasfrontalieri di energia elettrica  per  il 2006 indicante, in particolare, gli orientamenti e le  valutazioni  preliminari della medesima Autorita' con riferimento al  contesto  italiano  circa  l'attuazione,  per  l'anno 2006, delle disposizioni  di  cui  all'articolo 6 del regolamento n°1228/2003 (di seguito: documento per la consultazione 3 agosto 2005);
 - le  conclusioni  del  dodicesimo  Forum  di  Firenze  (forum degli organismi di regolazione europei dell'energia elettrica);
 - la   lettera   della   Comunita'   Europea  -  Direzione  generale dell'energia  e  dei  trasporti-trasmessa  all'Autorita'  in  data 19 settembre 2005 in risposta al documento per la consultazione 3 agosto 2005, protocollo Autorita' n. 21910;
 - la   lettera  dell'Autorita'  alla  Commission  de  Regulation  de l'energie  in  data  30  novembre  2005  prot.  n. AO/R05/4995 avente oggetto  "Capacity  reservation  for  the execution of French-Italian long-term supply contract" (di seguito: nota 30 novembre 2005);
 - la   decisione  della  Commission  de  regulation  de  l  'energie (autorita' di regolamentazione della Francia) in data 1 dicembre 2005 pubblicata  sul  sito  internet  del  medesimo  organismo  in  data 6 dicembre  2005,  riguardante "[....] la mise en oeuvre des programmes de  travail  denommes  "feuilles  de  route concernant les procedures d'allocation  de  capacites  d'interconnexion  en 2006 et la prise en compte de l'arret de la CJCE C-17/03 du 7.06.05. ".
 
 Considerato che:
 - il regolamento n. 1228/2003 prevede, tra l'altro:
 a)  all'articolo  5,  comma  2,  che  i  gestori  dei  sistemi di trasmissione  elaborino  modelli  generali di calcolo della capacita' totale   di   trasmissione  e  del  margine  di  affidabilita'  della trasmissione  con  riferimento  alle  condizioni elettriche e fisiche della  rete  e  che  tali  modelli  siano  approvati  dalle autorita' nazionali di regolazione;
 b)  all'articolo  6, comma 1, che i problemi di congestione della rete  siano  risolti  con  soluzioni  non  discriminatorie fondate su criteri  di  mercato  che  forniscano segnali economici efficienti ai soggetti  partecipanti  al  mercato  e  ai  gestori  dei  sistemi  di trasmissione;
 c)   all'articolo   6,   comma   6,   che  i  proventi  derivanti dall'assegnazione  delle capacita' di interconnessione possano essere utilizzati,  tra  l'altro,  per  garantire l'effettiva disponibilita' della  capacita' assegnata, ovvero quali proventi di cui le autorita' di  regolamentazione  devono  tener conto in sede di approvazione del metodo di calcolo delle tariffe della rete e/o in sede di valutazione dell'opportunita' o meno di modificare le tariffe;
 d)  all'articolo 9, che, nell'esercizio delle loro competenze, le autorita'  nazionali  di  regolazione  garantiscano  il  rispetto del regolamento   medesimo  e  che,  se  necessario  per  realizzare  gli obiettivi del regolamento, cooperino tra loro e con la Commissione;
 - nell'anno  2005,  in coerenza con le citate disposizioni di cui al regolamento  n.  1228/2003,  nonche'  in aderenza alle determinazioni assunte  dal  Ministro  delle  Attivita'  Produttive  per  quanto  di competenza, l'Autorita' ha adottato, tra l'altro, disposizioni per:
 a)  la  gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione mediante  un metodo di asta implicita basato sull'utilizzo del metodo di  gestione  delle  congestioni nel mercato del giorno in uso per la gestione   delle  congestioni  tra  le  zone  del  mercato  elettrico nazionale;
 b) l'assegnazione di diritti di importazione di energia elettrica sulla   base  di  criteri  di  economicita',  proporzionalita'  delle quantita'  richieste,  e  sicurezza  del sistema elettrico nazionale, nonche'  di  gradualita'  di  applicazione della normativa rispetto a quella  adottata  negli  anni  precedenti,  in un'ottica evolutiva di applicazione delle disposizioni di cui al regolamento n. 1228/2003;
 - il  metodo  di  assegnazione di cui alla lettera b) del precedente alinea  e'  stato attuato con riferimento al solo 50% della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione tra l'Italia e i Paesi ad essa   confinanti,  una  volta  dedotta  la  capacita'  di  trasporto necessaria   all'esecuzione   dei   contratti  pluriennali  stipulati anteriormente   al   19   febbraio   1997   (di   seguito:  contratti pluriennali);
 - in  particolare  per  quanto riguarda l'assegnazione di diritti di importazione,  la medesima e' stata attuata tramite l'assegnazione di strumenti  di  copertura  dal  rischio  associato ai differenziali di prezzo  tra  zone  del  mercato  elettrico  italiano e adiacenti zone estere  su  ciascuna  frontiera  elettrica (di seguito: coperture dal rischio tra i differenziali di prezzo)
 - nel  documento  per la consultazione 3 agosto 2004, IAutorita', ha indicato   i   propri  orientamenti  per  l'attuazione  delle  citate disposizioni   di  cui  al  regolamento  n.  1228/2003  al  fine  del raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 a)    effettuazione   di   procedure   congiunte   (possibilmente coordinate,  almeno  con  riferimento  alle  frontiere  con Francia e Austria)  per  l'assegnazione di capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione che consentano il raggiungimento di adeguati livelli di efficienza;
 b)  efficiente  utilizzazione  della  capacita'  di trasporto con possibilita'  di  messa  a disposizione della capacita' assegnata, ma non utilizzata dai soggetti assegnatari;
 c) introduzione di elementi tesi ad incrementare la flessibilita' per  gli  operatori anche alla luce del fatto che, date le condizioni di  mercato  dell'energia elettrica in ambito europeo, viene meno, in alcune  ore  (in particolare nelle ore notturne), la convenienza all' utilizzo   esclusivamente   unidirezionale   in   importazione  della capacita' di interconnessione;
 d)   compatibilita'   delle  procedure  di  assegnazione  con  il regolamento n. 1228/2003 e, nel contempo, con le legislazioni vigenti in ambito nazionale degli Stati membri, tenendo in considerazione gli interessi dei soggetti coinvolti;
 e)  adozione  di  misure  tese  alla  riduzione  del  rischio  di esercizio  di potere di mercato con potenziali effetti negativi sugli esiti dell'assegnazione della capacita' di trasporto;
 f)  attuazione  di  procedure  gestibili  in maniera congiunta da differenti  gestori di rete pur in assenza di procedure codificate di accoppiamento tra i diversi sistemi di mercato;
 - in  coerenza  con  gli  obiettivi  di  cui  al  precedente alinea, l'Autorita'  ha  indicato  quali procedure possibili per l'attuazione nell'anno   2006   delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  6  del regolamento n. 1228/2003:
 a)  una  procedura  di  assegnazione della capacita' di trasporto sulla  rete  di  interconnessione  tramite asta esplicita al fine del raggiungimento   del  primario  obiettivo  di  attuare  procedure  di assegnazioni congiunte con i paesi confinanti che attuano la predetta metodologia;
 b)  in  alternativa  a  quanto indicato nella precedente lettera, l'evoluzione  del  metodo  attuato  nel corso dell'anno 2005 mediante l'introduzione  di  procedure  concorsuali  anche  per l'assegnazione delle coperture dal rischio tra i differenziali di prezzo;
 - in esito al citato processo per la consultazione e' stato rilevato un quasi totale consenso circa la continuazione, per l'anno 2006, del metodo  gia'  attuato nel corso dell'anno 2005, reputando di capitale importanza  l'economicita' degli approvvigionamenti, pur nel rispetto delle  disposizioni comunitarie in materia di scambi transfrontalieri di energia elettrica;
 - verifiche svolte dall'Autorita' con gli uffici della Commission de regulation de l'energie (autorita' di regolamentazione della Francia) e  con  gli  uffici  di E-Control GmbH (autorita' di regolamentazione dell'Austria)  hanno  evidenziato l'impossibilita' per l'Autorita' di addivenire  all'attuazione  di  procedure  congiunte  sulle frontiere elettriche  mediante  l'applicazione  di  metodi  di  gestione  delle congestioni  basati  su aste implicite che prevedano, tra l'altro, un utilizzo coordinato degli esistenti mercati organizzati;
 - gli  uffici  della  Commissione  europea hanno piu' volte indicato quale  soluzione a tendere per l'attuazione delle disposizioni di cui al  regolamento  n.  1228/2003,  nonche' al fine della promozione del mercato  interno  dell'energia  elettrica  (IEM  internal electricity market),  l'adozione  di  metodi  per  la  gestione delle congestioni basati   sull'interazione   di  mercati  elettrici  organizzati  (che utilizzano  metodi  di  asta implicita); e che, nelle conclusioni del dodicesimo  Forum di Firenze e' stato sottolineato che, nonostante la validita'   dei  singoli  approcci  assunti  su  base  regionale  per l'attuazione  del  citato  regolamento per l'anno 2005, e' necessario che   i  singoli  processi  evolvano  in  maniera  convergente  verso l'integrazione del mercato interno dell'energia elettrica;
 - il decreto 13 dicembre 2005 prevede, tra l'altro, che:
 a)   l'utilizzo  della  capacita'  di  trasporto  sulla  rete  di interconnessione  sia  determinato sulla base di offerte di vendita e di  acquisto di energia elettrica, relative alla esecuzione di scambi transfrontalieri  da  parte  di  operatori  esteri  e  nazionali, che vengono    poste   sul   mercato   elettrico   secondo   disposizioni dell'Autorita',  in coerenza con la vigente struttura e funzionamento del mercato stesso;
 b)  l'assegnazione  di diritti di importazione sulla capacita' di trasporto   sia   effettuata   salvaguardando   l'economicita'  delle forniture  per  i clienti finali, in misura corrispondente ai consumi medi degli stessi, nell'ambito di procedure concorsuali;
 - inoltre,  il  decreto  13 dicembre 2005 prevede, coerentemente con quanto  indicato  dall'Autorita'  nella  nota  30 novembre 2005 circa l'assoluta   marginalita'   dell'energia   elettrica   importata   in esecuzione  del  contratto  pluriennale  italo-francese  sull'assetto concorrenziale del mercato rilevante italiano, anche per l'anno 2006:
 a)  il  mantenimento  della  riserva di capacita' di trasporto ai fini dell'esecuzione dei contratti pluriennali;
 b)  l'attribuzione  di  quote  di  capacita'  di trasporto per le forniture alla Repubblica di San Marino e allo Stato della citta' del Vaticano;
 c)  la  destinazione  di  quote  di capacita' di trasporto per il reingresso   dell'energia   elettrica   prodotta   presso  il  bacino idroelettrico di Innerferrera. Ritenuto che sia opportuno:
 - in  forza delle disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento n.  1228/2003,  stabilire  disposizioni per l'anno 2006 in materia di gestione   delle   congestioni   sulla   rete   di  interconnessione, coerentemente al decreto 13 dicembre 2005, alle osservazioni in esito al  processo  per  la  consultazione,  nonche'  alle  conclusioni del dodicesimo Forum di Firenze, prevedendo che:
 a)  le  congestioni  sulla rete di interconnessione siano risolte per  mezzo  di  un  metodo  di  mercato  basato  sul  sistema di asta implicita  attualmente  in  uso,  a  cadenza  oraria  e  su orizzonte giornaliero,  per  la  risoluzione  delle congestioni nel mercato del giorno prima (utilizzo di un mercato organizzato);
 b)  le  coperture dal rischio tra i differenziali di prezzo siano assegnate  mediante  procedure concorsuali, promuovendo la pluralita' di soggetti assegnatari;
 c)  i proventi delle predette procedure siano utilizzati in parte per   garantire   l'effettiva   disponibilita'   della  capacita'  di trasporto,   nonche',   per  la  restante  parte,  per  la  riduzione equivalente    dei    corrispettivi   di   accesso   alla   rete   di interconnessione  per  tutti  i  clienti finali del sistema elettrico nazionale
 
 DELIBERA
 
 1.  di  approvare  le  disposizioni  per  l'anno  2006  in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di  interconnessione  con  l'estero e per l'assegnazione di coperture dal rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico   italiano   ed   adiacenti   zone  estere,  come  definite nell'Allegato  A  al  presente  provvedimento,  di  cui  forma  parte integrante e sostanziale; 2.  di  inviare,  per  informazione, copia del presente provvedimento alla   Commission  de  regulation  de  l'energie,  2  rue  du  Quatre Septembre,  75084  Paris, Francia, all'Ufficio federale dell'energia, Worblenstrasse  32,  Ittigen,  Svizzera, all'EControl GmbH, Kaerntner Rudolfsplaz  13a,  1010,  Wien,  Austria,  all'Agencija  za  energijo Republike  Slovenije,  Svetozarevska ul. 6, Maribor, Slovenia ed alla Regulatory  Authority  for  Energy,  Michalakopoulou Street 80, 10192 Athens Grecia; 3.  di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle Attivita'  Produttive,  al  Ministro degli Affari Esteri, al Ministro delle  Politiche  Comunitarie,  al  Commissario  europeo  con  delega all'energia ed alla societa' Terna - Rete elettrica nazionale Spa; 4.  di  pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta ufficiale della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
 
 13 dicembre 2005
 
 Il Presidente: Alessandro Ortis
 |  |  |  | Allegato A 
 DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2006 IN MATERIA DI GESTIONE DELLE CONGESTIONI IN  IMPORTAZIONE  ED  ESPORTAZIONE SULLA RETE DI INTERCONNESSIONE CON L'ESTERO  E  PER L'ASSEGNAZIONE DI COPERTURE DAL RISCHIO ASSOCIATO AI DIFFERENZIALI  DI  PREZZO  TRA ZONE DEL MERCATO ELETTRICO ITALIANO ED ADIACENTI ZONE ESTERE.
 
 PARTE I
 DISPOSIZIONI GENERALI
 Titolo 1
 Disposizioni generali
 
 Articolo 1
 Definizioni
 
 1.1  Ai  fini  dell'interpretazione  delle disposizioni contenute nel presente   provvedimento   si   applicano   le   definizioni  di  cui all'articolo  1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas  30  dicembre  2003, n. 168/03, come successivamente    integrato   e   modificato   ed   all'articolo   1 dell'Allegato  A  alla  deliberazione  della  medesima  Autorita'  30 gennaio  2004, n. 05/04, come successivamente integrato e modificato, nonche' le seguenti definizioni:
 - assegnatario e' il soggetto titolare di un'assegnazione;
 - assegnazione  e'  l'attribuzione  di  CCCI  o  di  CCCE, ovvero di riserve  per  l'importazione,  il transito e il reingresso di energia elettrica  su  una  frontiera  elettrica, al fine della esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica;
 - allocazione  e'  l'attribuzione di quote di capacita' di trasporto su  una  frontiera  elettrica  effettuata  autonomamente  dai singoli gestori di rete interessati alla stessa frontiera elettrica e diversi da TERNA;
 - capacita'  di  trasporto  e' la massima potenza oraria destinabile con   garanzia   di   continuita'   di   utilizzo   in  ciascuna  ora all'esecuzione  di  scambi  transfrontalieri di energia elettrica tra uno  o  piu'  Stati  confinanti e l'Italia. La capacita' di trasporto viene   univocamente   definita  con  riferimento  ai  singoli  Stati confinanti, al flusso di energia elettrica in ingresso (importazione) o  in  uscita  (esportazione)  nel/dal  sistema  elettrico nazionale, nonche' ad un predefinito orizzonte temporale;
 - capacita'   di  trasporto  in  importazione  e'  la  capacita'  di trasporto    riferita    a    scambi   transfrontalieri   finalizzati all'importazione di energia elettrica in Italia;
 - capacita'   di  trasporto  in  esportazione  e'  la  capacita'  di trasporto    riferita    a    scambi   transfrontalieri   finalizzati all'esportazione di energia elettrica dall'Italia;
 - capacita'  di  trasporto  annuale  e'  la  capacita'  di trasporto definita   su   base   annuale   ed   utilizzabile   per  gli  scambi transfrontalieri di energia elettrica a partire dal 1° gennaio 2006;
 - capacita'  di  trasporto  giornaliera e' la capacita' di trasporto effettivamente  utilizzabile  in un determinato giorno per gli scambi transfrontalieri   di   energia   elettrica   definita,  con  cadenza giornaliera,  per  ciascuna  ora  del  giorno  a  cui  gli  scambi si riferiscono;
 - contratti  pluriennali  sono  i contratti di fornitura pluriennali vigenti  al  19  febbraio  1997,  data  di  entrata  in  vigore della direttiva   96/92/CE,  abrogata  e  ora  sostituita  dalla  direttiva 2003/54/CE;
 - coperture  dal  rischio  in  importazione  o  CCCI e coperture dal rischio in esportazione o CCCE sono le coperture, assegnate da TERNA, dal rischio associato ai differenziali di prezzo tra la zona virtuale che  caratterizza  ciascuna frontiera elettrica e la zona del mercato elettrico italiano adiacente alla predetta zona virtuale;
 - frontiera   elettrica  e'  l'insieme  delle  linee  elettriche  di trasporto  che  connettono la Rete di trasmissione nazionale ad una o piu'   reti   di   trasmissione  appartenenti  ad  un  singolo  Stato confinante;
 - frontiera  nord-ovest  e' l'insieme delle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera;
 - gestore  di  rete  e'  un  ente  o  una  societa' incaricata della gestione  unificata  delle  reti  di  trasmissione  in un determinato Stato;
 - operatore  di  sistema  e'  ciascun  soggetto  responsabile  della gestione  di  una  rete  di  trasmissione  di  uno  Stato  confinante interconnessa con la Rete di trasmissione nazionale;
 - potenza  media  annuale e', ai fini del presente provvedimento, il rapporto   tra   l'energia   elettrica   complessivamente  prelevata, nell'anno  2004,  ivi  inclusi  gli autoconsumi in sito, nei punti di dispacciamento  di  inclusi  in un contratto di dispacciamento ad una determinata data e il numero di ore comprese nell'anno 2004;
 - quote  di  capacita'  di  trasporto allocate autonomamente sono le quote   di  capacita'  di  trasporto  allocate  tramite  assegnazione autonoma   da   parte   dei   gestori   di   rete   esteri   e  pari, complessivamente,  alla  misura  massima  del  50% della capacita' di trasporto   giornaliera,   al   netto   della   capacita'   riservata all'esecuzione dei contratti pluriennali;
 - quote  di  capacita'  di  trasporto pre-assegnate sono le quote di capacita'    di    trasporto    corrispondenti   alle   riserve   per l'importazione,  per  il  transito  e  per  il  reingresso di energia elettrica;
 - rete  di  interconnessione  e'  la rete elettrica costituita dalle reti di trasmissione nazionali degli Stati confinanti;
 - riserve per l'importazione sono le quote di capacita' di trasporto riservate,   ai   sensi   delle   disposizioni   di  cui  al  decreto ministeriale,  ai  fini  dell'importazione di energia elettrica, alla parte  italiana  titolare  dei  contratti  pluriennali,  nonche' alla societa' Raetia Energie;
 - riserve  per  il  transito sono le quote di capacita' di trasporto riservate,   ai   sensi   delle   disposizioni   di  cui  al  decreto ministeriale,  ai  fini  della  consegna  di  energia elettrica nella Repubblica di San Marino e nello Stato della citta' del Vaticano;
 - riserva  per  il  reingresso e' la quota di capacita' di trasporto riservata,   ai   sensi   delle   disposizioni   di  cui  al  decreto ministeriale, alla societa' Edison Spa per il reingresso in Italia di una   parte   dell'energia   elettrica   prodotta  presso  il  bacino idroelettrico di Innerferrera;
 - scambi transfrontalieri di energia elettrica sono l'importazione o l'esportazione   di   energia   elettrica  attraverso  una  frontiera elettrica con l'Italia o il transito di energia elettrica;
 - Stato confinante e' qualunque Stato la cui rete di trasmissione e' interconnessa alla Rete di trasmissione nazionale;
 - TERNA e' la societa' Terna - Rete elettrica nazionale Spa;
 - transito   di  energia  elettrica  e'  l'importazione  di  energia elettrica e la sua contestuale esportazione;
 - zona  e'  ciascuna  zona della rete rilevante definita dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 15 della deliberazione n. 168/03 ed approvata dall'Autorita';
 - zona virtuale e' una zona non stabilita sul territorio nazionale e corrispondente ad una frontiera elettrica;
 - decreto  13  dicembre  2005  e'  il  decreto  del  Ministro  delle Attivita'  Produttive  13 dicembre 2005 recante disposizioni circa le modalita'  e  condizioni per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2006;
 - regolamento  n.  1228/2003 e' il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento  europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni  di  accesso  alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia  elettrica  pubblicato  sulla Gazzetta ufficiale dell' Unione Europea L 176 del 15 luglio 2003;
 - legge n. 239/04 e' la legge 23 agosto 2004, n. 239;
 - deliberazione  n.  162/99  e'  la  deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre  1999,  n. 162/99, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 264 del 10 novembre 1999;
 
 Articolo 2
 Oggetto e finalita'
 
 2.1  Con  il  presente  provvedimento,  relativamente  alle frontiere elettriche  con  la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia,  vengono definite disposizioni attuative degli articoli 5 e 6 del regolamento n. 1228/2003 al fine di:
 - a)   consentire   l'accesso  alla  rete  di  interconnessione  per l'importazione  di  energia elettrica disponibile al minimo costo per il  sistema  elettrico  italiano,  nonche'  per  l'esportazione ed il transito  di  energia  elettrica  a  mezzo della Rete di trasmissione nazionale;
 - b) garantire l'uso efficiente della Rete di trasmissione nazionale mediante  l'assegnazione  della  capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione con metodi di mercato che prevedano la formazione di segnali  economici  ai  gestori  di rete ed agli operatori di mercato atti alla valorizzazione dell'utilizzo della medesima rete in caso di scarsita';
 - c)  assicurare  la  liberta'  di  accesso a parita' di condizioni, l'imparzialita'  e  la neutralita' del servizio di trasmissione sulla rete di interconnessione, promuovendo la concorrenza.
 - d)  garantire  la  possibilita'  per  gli operatori di disporre di coperture  dal  rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del  mercato  elettrico  italiano ed adiacenti zone estere, ovvero di CCCI e di CCCE. 2.2   Con   il   presente   provvedimento  vengono  inoltre  definite disposizioni  per  l'anno  2006  per  l'assegnazione  di  riserve  di capacita'  di trasporto ai fini dell'importazione, del transito e del reingresso  di  energia  elettrica,  ai sensi del decreto 13 dicembre 2005.
 
 Articolo 3 Accesso   alla   Rete   di  trasmissione  nazionale  per  gli  scambi
 transfrontalieri
 
 3.1 Il corrispettivo unitario di cui all'articolo 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/99, a copertura dei costi sostenuti da TERNA per la  garanzia  della  capacita'  di  trasporto,  e'  fissato, a titolo d'acconto, per l'anno 2006, pari al maggior valore tra 0,03 centesimi di  euro  per kWh e il corrispettivo unitario di cui all'articolo 14, comma 14.5. 3.2  Il  corrispettivo  di  cui al comma 3.1 e' applicato all'energia elettrica  sottesa  ai  CCCE  assegnati  da  TERNA,  alle  riserve di capacita'  di trasporto ai fini dell'importazione, del transito e del reingresso  di  energia  elettrica,  ai sensi del decreto 13 dicembre 2005  e  all'energia  elettrica  oggetto  di importazione in utilizzo della  capacita'  di  trasporto allocata autonomamente dai gestori di rete esteri. 3.3  All'energia  elettrica  sottesa  ai  CCCI  assegnati da TERNA e' applicato  un  corrispettivo  pari  alla differenza, se positiva, tra 0,03  centesimi  di  euro  per kWh e il corrispettivo unitario di cui all'articolo 14, comma 14.5.
 
 Articolo 4
 Modello generale di calcolo della capacita' di trasporto
 
 4.1  Entro il 27 dicembre 2005, TERNA trasmette all'Autorita', per la verifica  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  2,  del regolamento n. 1228/2003,   uno  schema  di  norme  di  sicurezza,  operative  e  di programmazione  per  l'anno  2006,  corredato dal modello generale di calcolo   della   capacita'   totale   di  trasporto  sulla  rete  di interconnessione  dallo stesso adottato. L'Autorita' si esprime entro 2  giorni dal ricevimento del predetto schema. Trascorso tale termine lo schema si intende verificato positivamente. 4.2  Entro  il  31  ottobre  2006, il Gestore della rete predispone e trasmette all'Autorita', per l'approvazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento n. 1228/2003, un modello generale di calcolo della  capacita'  totale  di trasporto sulla rete di interconnessione elaborato  congiuntamente dai gestori delle reti interconnesse con il sistema  elettrico nazionale a valere per l'anno 2007. L'Autorita' si esprime  entro  30  giorni  dal  ricevimento  del  predetto  modello. Trascorso tale termine il modello si intende approvato.
 PARTE II
 
 MISURE IN MATERIA Dl GESTIONE DELLE CONGESTIONI
 SULLA RETE DI INTERCONNESSIONE
 
 Articolo 5
 Capacita' di trasporto assegnabile
 
 5.1  La  capacita'  di  trasporto  assegnabile per l'effettuazione di scambi  transfrontalieri  di  energia  elettrica in importazione e in esportazione per le frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria,  la  Slovenia  e  la  Grecia  e'  pari alla corrispondente capacita' di trasporto giornaliera.
 
 Articolo 6 Modalita' di gestione della congestione nel mercato del giorno prima
 
 6.1  TERNA  comunica, con cadenza giornaliera, al Gestore del mercato elettrico  il  valore della capacita' di trasporto assegnabile di cui all'Articolo 5. 6.2 La congestione che si verifichi sulle frontiere elettriche con la Francia,  con  la  Svizzera,  con l'Austria, con la Slovenia e con la Grecia  e' risolta, nel mercato del giorno prima contestualmente alla gestione  delle  congestioni  tra  le  zone costituite sul territorio nazionale,  mediante  l'accettazione  di  offerte  di  acquisto  e di vendita  di  energia  elettrica, ivi incluse offerte di acquisto e di vendita  di  energia  elettrica  formulate  con riferimento alle zone virtuali. 6.3  Ai  fini della gestione delle congestioni nel mercato del giorno prima,  gli  assegnatari  di quote di capacita' di trasporto allocate autonomamente,  ovvero  gli  assegnatari  di  quote  di  capacita' di trasporto  pre-assegnate,  formulano  offerte  di  vendita di energia elettrica  nel  mercato  del  giorno  prima,  ovvero,  sono tenuti ad osservare  le  disposizioni  di  cui  alla  deliberazione  n.  168/03 relativamente  all'esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte. 6.4  Il regolamento di cui all'Articolo 18 prevede che i programmi di immissione  relativi  alle  offerte  di vendita di energia elettrica, nonche'  ai  contratti  di  compravendita  conclusi  al  di fuori del sistema delle offerte, di cui al comma 6.3, ai fini della regolazione delle  partite  economiche  corrispondenti,  siano riferiti alla zona adiacente alla zona virtuale a cui le assegnazioni della capacita' di trasporto si riferiscono.
 
 Articolo 7
 Modalita' di gestione della congestione nel tempo reale
 
 7.1   TERNA   risolve   le   eventuali   congestioni  sulla  rete  di interconnessione  in  tempo  reale  mediante  l'approvvigionamento di risorse nel mercato per i servizi di dispacciamento. 7.2  TERNA,  con  cadenza  trimestrale,  trasmette  all'Autorita' una relazione tecnica recante le modalita' adottate per la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione in tempo reale, unitamente alla  stima  dei  costi  sostenuti  per  tale attivita' suddivisi per frontiera elettrica.
 PARTE III
 COPERTURE DAL RISCHIO E RISERVE DI CAPACITA' DI TRASPORTO
 PER L'IMPORTAZIONE, IL TRANSITO E IL REINGRESSO DI ENERGIA
 ELETTRICA
 
 Titolo 2
 Definizione delle coperture dal rischio
 
 Articolo 8
 Coperture dal rischio
 
 8.1 Le coperture dal rischio in importazione (CCCI) si riferiscono ad una  quota di capacita' di trasporto annuale, ovvero mensile, per una determinata  frontiera  elettrica, costante in ciascun raggruppamento orario  definito da TERNA, e conferiscono all'assegnatario il diritto a  ricevere da TERNA un ammontare, per ciascuna ora del periodo a cui la  copertura si riferisce in cui tale ammontare e' positivo, pari al prodotto tra:
 - a)  il  valore orario della quota di capacita' di trasporto cui e' riferito il CCCI;
 - b)   la   differenza   tra  il  prezzo  orario  di  valorizzazione dell'energia  elettrica  venduta  nel  mercato del giorno prima nella zona  adiacente  alla  zona  virtuale  che  caratterizza la frontiera elettrica  a  cui  detto  CCCI  si  riferisce  e  il prezzo orario di valorizzazione  dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella predetta zona virtuale. 8.2 Le coperture dal rischio in esportazione (CCCE) si riferiscono ad una  quota  di  capacita'  di trasporto per una determinata frontiera elettrica,  costante  in  ciascun  raggruppamento  orario definito da TERNA,  e  conferiscono  all'  assegnatario  il diritto a ricevere da TERNA  un  ammontare, per ciascuna ora del periodo a cui la copertura si riferisce in cui tale ammontare e' positivo, pari al prodotto tra:
 - a)  il  valore orario della quota di capacita' di trasporto cui e' riferito il CCCE;
 - b)   la   differenza   tra  il  prezzo  orario  di  valorizzazione dell'energia  elettrica  venduta  nel  mercato del giorno prima nella zona  virtuale  che  caratterizza  la frontiera elettrica a cui detto CCCE  si  riferisce e il prezzo orario di valorizzazione dell'energia elettrica  venduta  nel mercato del giorno prima nella zona adiacente alla predetta zona virtuale. 8.3 La quantita' complessiva di CCCI assegnabile da TERNA, e' pari:
 - a)  per  la  frontiera  elettrica  con  la  Francia,  al 50% della corrispondente  capacita'  di trasporto annuale, una volta dedotte la quota  di  capacita' di trasporto di cui all'Articolo 12, comma 12.1, lettera  a),  diminuito  della capacita' di trasporto di cui al comma 12.2 per la quota eventualmente riservata sulle medesima frontiera;
 - b)  per  la  frontiera  elettrica  con  la  Svizzera, al 50% della corrispondente  capacita'  di trasporto annuale, una volta dedotta la quota  di  capacita' di trasporto di cui all'Articolo 12, comma 12.1, lettera b), punto i., diminuito delle quote di capacita' di trasporto di  cui  alla  medesima lettera, punto ii., e Articolo 12, comma 12.2 per  la  quota  eventualmente  riservata  sulle medesima frontiera, e comma 12.4;
 - c)  per le frontiere elettriche con la l'Austria, la Slovenia e la Grecia, al 50% delle corrispondenti capacita' di trasporto annuali. 8.4  La  quantita'  complessiva  di  CCCE  assegnabile e' definita da TERNA,  su  base  mensile,  ovvero  su base settimanale, per ciascuna frontiera  elettrica,  compatibilmente  alle  disposizioni  di cui al decreto  13  dicembre  2005. Tale quantita' e' stabilita da TERNA nel rispetto dei limiti di sicurezza del sistema elettrico nazionale.
 
 Titolo 3
 Assegnazione delle coperture dal rischio
 
 Articolo 9
 Assegnazione di CCCI e di CCCE
 
 9.1  L'assegnazione  di CCCI, per una quantita' assegnabile pari alla quantita'  di cui all'Articolo 8, comma 8.3, e' effettuata secondo le disposizioni di cui all'Articolo 10. 9.2  L'assegnazione  di CCCE, per una quantita' assegnabile pari alla quantita'  di cui all'Articolo 8, comma 8.4, e' effettuata secondo le disposizioni di cui all'Articolo 11.
 
 Articolo 10
 Procedure per l'assegnazione di CCCI
 
 10.1  L'assegnazione di CCCI e' effettuata da TERNA tramite procedure concorsuali organizzate secondo criteri di pubblicita', trasparenza e non discriminazione. 10.2  I  CCCI  sono  assegnati  su  base  annuale.  Ulteriori  CCCI o eventuali  CCCI  che  si rendessero disponibili durante l'anno, anche per  effetto  della  decadenza  dell'operatore  titolare  dai diritti corrispondenti  a  CCCI assegnati in precedenza, vengono assegnati da Terna utilizzando le procedure previste nel presente articolo. 10.3    Possono    partecipare   alle   procedure   concorsuali   per l'assegnazione  di  CCCI  gli  utenti  del dispacciamento in prelievo secondo  le  modalita'  stabilite  da TERNA, ivi incluso l'Acquirente Unico. 10.4  Le  procedure di assegnazione di CCCI sono organizzate in forma di  procedure  concorsuali  in ciascuna delle quali vengono assegnati CCCI relativi ad una singola frontiera elettrica. 10.5   Ciascun   soggetto  partecipante  alla  procedura  di  cui  al precedente  comma  10.3  ha  diritto  di  presentare, relativamente a ciascuna  frontiera elettrica, una o piu' offerte in busta chiusa per CCCI nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a)  ciascuna  offerta  indica  la  quantita'  di CCCI e il prezzo, espresso in euro per MW di CCCI richiesti;
 - b)  salvo  quanto  disposto  alla  successiva lettera c), la somma delle  quantita'  indicate  nelle offerte presentate da un utente del dispacciamento   relativamente   alla   frontiera  elettrica  e'  non superiore  al  quantitativo  di  CCCI  assegnabile relativamente alla medesima frontiera elettrica;
 - c)  la  somma  delle  quantita'  indicate nelle offerte presentate dall'Acquirente  Unico  relativamente alla frontiera elettrica e' non superiore  al  26% del quantitativo di CCCI assegnabile relativamente alla medesima frontiera elettrica. 10.6  TERNA  procede  ad  accettare le offerte sulla base dell'ordine decrescente di prezzo con l'obiettivo di massimizzare il valore delle offerte  accettate, pari al prodotto tra i quantitativi delle offerte accettate moltiplicati per i corrispondenti prezzi. 10.7  TERNA  determina  il  prezzo  di  assegnazione dei CCCI pari al prezzo  indicato  nell'offerta  per  CCCI  con  prezzo piu' basso tra quelle accettate.
 
 Articolo 11
 Procedure per l'assegnazione di CCCE
 
 11.1  L'assegnazione di CCCE e' effettuata da TERNA tramite procedure concorsuali organizzate secondo criteri di pubblicita', trasparenza e non discriminazione. 11.2   I  CCCE  sono  assegnati  su  base  mensile,  ovvero  su  base settimanale.  Ulteriori  CCCE  o  eventuali  CCCE  che  si rendessero disponibili   durante  l'anno,  anche  per  effetto  della  decadenza dell'operatore  titolare  dai diritti corrispondenti a CCCE assegnati in  precedenza,  vengono  assegnati da Terna utilizzando le procedure previste nel presente articolo. 11.3  Possono  avanzare  richiesta  di  partecipazione alle procedure concorsuali   per   l'assegnazione  di  CCCE  tutti  gli  utenti  del dispacciamento secondo le modalita' stabilite da TERNA. 11.4  Le  procedure di assegnazione di CCCE sono organizzate in forma di  procedure  concorsuali  in ciascuna delle quali vengono assegnati CCCE relativi ad una singola frontiera elettrica. 11.5   Ciascun   soggetto  partecipante  alla  procedura  di  cui  al precedente  comma  11.3  ha  diritto  di  presentare, relativamente a ciascuna  frontiera elettrica, una o piu' offerte in busta chiusa per CCCE nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a)  ciascuna  offerta  indica  la  quantita'  di CCCE e il prezzo, espresso in euro per MW di CCCE richiesti;
 - b)  la  somma delle quantita' indicate nelle offerte presentate da un  utente  del dispacciamento relativamente alla frontiera elettrica e'  non  superiore  al quantitativo di CCCE assegnabile relativamente alla medesima frontiera elettrica. 11.6  TERNA  procede  ad  accettare le offerte sulla base dell'ordine decrescente di prezzo con l'obiettivo di massimizzare il valore delle offerte  accettate, pari al prodotto tra i quantitativi delle offerte accettate moltiplicati per i corrispondenti prezzi. 11.7  TERNA  determina  il  prezzo  di  assegnazione dei CCCE pari al prezzo  indicato  nell'offerta  per  CCCE  con  prezzo piu' basso tra quelle accettate.
 Titolo 4
 Riserve per l'importazione, il transito
 e il reingresso di energia elettrica
 Articolo 12
 Assegnazione di riserve per l'importazione,
 il transito e il reingresso di energia elettrica
 
 12.1  Per  l'anno  2006,  ai sensi del decreto 13 dicembre 2005, sono assegnate  quote di capacita' di trasporto annuale per l'importazione di energia elettrica:
 - a)  relativamente  alla  frontiera  elettrica  con  la Francia, al titolare  italiano  del  contratto  pluriennale la cui controparte ha sede   nello   Stato   francese   nei  limiti  di  quanto  necessario all'esecuzione  di  detto contratto, mediante destinazione ai clienti del mercato vincolato dell'energia elettrica cosi' importata;
 - b)  relativamente  alla frontiera elettrica con la Svizzera: i) al titolare  italiano  del  contratto  pluriennale la cui controparte ha sede   nello   Stato   svizzero   nei  limiti  di  quanto  necessario all'esecuzione  di  detto contratto, mediante destinazione ai clienti del mercato vincolato dell'energia elettrica cosi' importata; ii) per una quantita' non superiore a 150 MW, alla societa' Raetia Energie; 12.2  Per  l'anno  2006,  ai  sensi  del decreto 13 dicembre 2005, e' assegnata  una quota di capacita' di trasporto annuale, relativamente alla frontiera nord-ovest, alla Repubblica di San Marino e allo Stato della citta' del Vaticano ai fini della consegna di energia elettrica in detti Stati. 12.3 Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto 13 dicembre 2005, TERNA  determina  le  quote di capacita' di trasporto di cui al comma 12.2, in misura strettamente necessaria a soddisfare esclusivamente i consumi di ciascun Stato ivi indicato. 12.4 Per l'anno 2006, ai sensi del decreto 13 dicembre 2005:
 - a)  e'  assegnata  una  quota  di  capacita' di trasporto annuale, relativamente  alla  frontiera  elettrica  con  la  Svizzera, ai fini dell'importazione di energia elettrica da parte della societa' Edison Spa  per  il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta  presso  il  bacino  idroelettrico  di Innerferrera, per una quantita' non superiore a 32 MW;
 - b)  TERNA  verifica,  in  accordo  con  la  predetta  societa', la possibilita'  di  reingresso  graduale  dell'energia elettrica avente titolo  al  reingresso negli anni precedenti in utilizzo di una quota di capacita' di trasporto pari a 15 MW. 12.5 Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto 13 dicembre 2005, l'energia   elettrica  immessa  nel  sistema  elettrico  italiano  in utilizzo  della  capacita'  di  trasporto  di cui al comma 12.2, puo' essere  utilizzata,  pena  la  decadenza  del diritto, esclusivamente all'interno  degli  Stati  beneficiari del diritto di transito. TERNA verifica,  con  cadenza  trimestrale, il rispetto della condizione di cui  al presente comma, anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite   sul   territorio   nazionale,  e  comunica  all'Autorita' eventuali violazioni.
 Titolo 5
 Diritti ed obblighi degli assegnatari di CCCI e di CCCE
 
 Articolo 13
 Diritti e obblighi degli assegnatari di CCCI e di CCCE
 
 13.1  I  soggetti  assegnatari  di  CCCI  e  di  CCCE hanno diritto a ricevere  da  TERNA,  qualora  positivo  un  corrispettivo  pari,  in ciascuna  ora,  al  prodotto  di cui all'Articolo 8, rispettivamente, comma 8.1 e comma 8.2. 13.2  Qualora per esigenze legate ad interventi di manutenzione della rete  di  interconnessione,  la  capacita'  di  trasporto giornaliera risulti  inferiore  alla capacita' di trasporto annuale, le quantita' di    CCCI    assegnate   a   ciascun   assegnatario   sono   ridotte proporzionalmente   al   rapporto   tra  la  capacita'  di  trasporto giornaliera  e  la capacita' di trasporto annuale compatibilmente con le disposizioni di cui al decreto 13 dicembre 2005. 13.3  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  13.2  valgono,  in quanto applicabili, anche in relazione ai CCCE.
 
 Articolo 14
 Diritti e obblighi dei soggetti che partecipano
 alla procedura di assegnazione dei CCCI
 
 14.1  Le  imprese  distributrici  forniscono  a  ciascun  utente  del dispacciamento,  entro  la  fine di ciascun mese a partire da gennaio 2006,  con  riferimento al contratto di dispacciamento in prelievo di cui  il  medesimo  utente  e' titolare, il valore della potenza media annuale riferita al primo giorno del medesimo mese. 14.2  I  soggetti  che hanno partecipato alla procedura sono tenuti a comunicare  a Terna il valore della potenza media annuale certificato dalle  imprese  distributrici per ciascun mese, entro il giorno 7 del mese  successivo  a  quello  cui  il valore certificato della potenza media annuale si riferisce. 14.3  L'Acquirente  Unico  ha il diritto a ricevere da TERNA, qualora positivo,  o  l'obbligo  di  pagare  a  TERNA,  qualora negativo, per ciascuna frontiera, un corrispettivo pari alla somma algebrica:
 - a)  del  98%  del  26%  dei  proventi  complessivi della procedura concorsuale di cui all'Articolo 11;
 - b) del prodotto, cambiato di segno, tra il quantitativo di CCCI di cui  l'Acquirente  Unico  e'  risultato  assegnatario  e il prezzo di assegnazione di cui all'Articolo 10, comma 10.7. 14.4  Ciascun  soggetto, diverso dall'Acquirente Unico, che partecipa alle procedure concorsuali ha il diritto a ricevere da TERNA, qualora positivo,  o  l'obbligo  di  pagare  a  TERNA,  qualora negativo, per ciascuna frontiera, un corrispettivo pari alla somma algebrica:
 - a) del prodotto tra:
 i. il 74% dei proventi complessivi della procedura concorsuale di cui all'Articolo 11 relativi al medesimo mese, e
 ii.  il minor valore tra 0,1 e il 98% del rapporto, calcolato con riferimento   al   mese   stesso,   tra   la  potenza  media  annuale corrispondente  al  medesimo  soggetto e la somma delle potenze medie annuali  corrispondenti all'insieme dei soggetti che partecipano alle procedure concorsuali diversi dall'Acquirente Unico;
 - b) del prodotto, cambiato di segno, tra il quantitativo di CCCI di cui  il  medesimo  soggetto  e' risultato assegnatario e il prezzo di assegnazione di cui all'Articolo 10, comma 10.7. 14.5   II   saldo   nella   disponibilita'   di   TERNA   a   seguito dell'applicazione  dei  corrispettivi  di cui ai commi 14.3 e 14.4 e' destinato alla copertura dei costi sostenuti da TERNA per la garanzia della capacita' di trasporto di cui all'Articolo 3. A tal fine, TERNA determina  il  corrispettivo  unitario  ottenuto  dal rapporto tra il predetto saldo e l'energia elettrica sottesa ai CCCI complessivamente assegnati. 14.6  TERNA  attua le disposizioni di cui al comma 14.4 tenendo conto che,  qualora  un  soggetto sia risultato allocatario di capacita' di trasporto  allocata  autonomamente  dai  gestori  di  rete esteri, la quantita'  di  capacita' di trasporto al medesimo allocata e' portata in  detrazione  alla potenza media annuale corrispondente al medesimo soggetto di cui al comma 14.4, lettera a), punto ii). 14.7  Ai  fini delle verifiche delle condizioni di cui al comma 14.4, lettera a) e di cui al comma 14.6, sono considerate congiuntamente le societa'  tra  le  quali  sussista  un  rapporto  di  controllo  o di collegamento ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero siano controllate dalla medesima societa'.
 
 Articolo 15
 Diritti e obblighi dei soggetti che partecipano
 alla procedura di assegnazione dei CCCE
 
 15.1  Ciascun  soggetto  che  partecipa alle procedure concorsuali ha l'obbligo   di   pagare  a  TERNA,  per  ciascuna  frontiera  ed  con riferimento  a ciascuna ora, un corrispettivo pari al prodotto tra il quantitativo  di  CCCE  di  cui  il  medesimo  soggetto  e' risultato assegnatario  e  il  prezzo  di  assegnazione di cui all'Articolo 11, comma 11.7.
 
 Articolo 16
 Diritti e obblighi degli assegnatari di riserve
 per l 'importazione, il transito
 e il reingresso di energia elettrica
 
 16.1   TERNA  indica,  per  ciascuna  frontiera  elettrica,  la  zona adiacente alla zona virtuale relativa alla frontiera elettrica cui si riferiscono   le  importazioni  relative  alle  assegnazioni  di  cui all'Articolo 12. 16.2  Gli  assegnatari  delle  riserve  di cui all'Articolo 12, comma 12.2,  sono  tenuti ad indicare in maniera definitiva ed irrevocabile per  l'intero  anno  2006  a  TERNA  la  frontiera  elettrica  a  cui l'importazione   relativa   alla  riserva  si  riferisce  secondo  le modalita' stabilite dalla medesima TERNA. 16.3  I  soggetti  assegnatari  di  riserve  per  l'importazione,  il transito  e il reingresso di energia elettrica ai sensi dell'Articolo 12,  sono  tenuti a comunicare all'operatore del sistema e a TERNA un programma  orario  di  scambio  alla  frontiera. La comunicazione del suddetto  programma  orario  deve  avvenire con le medesime modalita' previste per la comunicazione a TERNA dei programmi di immissione dei contratti bilaterali. 16.4 Il programma di cui al comma 16.3, non puo' prevedere, in alcuna ora,  l'importazione  o  l'esportazione di una potenza superiore alla capacita' di trasporto riservata nella medesima ora. 16.5  Gli assegnatari di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso  di  energia  elettrica  sono  tenuti a versare a TERNA un ammontare  pari  al prodotto tra il corrispettivo di cui all'Articolo 3,  comma  3.1,  per  la  quantita'  di energia elettrica equivalente all'utilizzo della capacita' di trasporto corrispondente ai programmi orari di cui al comma 16.3. 16.6  Allo  scambio  transfrontaliero  di energia elettrica di cui al comma 16.3 sono applicabili i corrispettivi relativi all'assegnazione dei diritti di capacita' di trasporto sulla rete rilevante secondo le condizioni  definite  dall'Autorita'  in  materia  di  dispacciamento dell'energia  elettrica  con  riferimento  alla  zona di cui al comma 16.1.
 
 Articolo 17
 Diritti e obblighi dei soggetti cui sono state allocate
 quote di capacita' di trasporto autonomamente
 dai gestori di rete esteri
 
 17.1  Ai  soggetti  cui  siano allocate autonomamente, da parte di un gestore  di  rete  estero,  quote  della capacita' di trasporto, sono riconosciuti  i  medesimi diritti ed obblighi di cui all'Articolo 16, ad  eccezione  del  comma  16.2,  purche'  il  medesimo  operatore si impegni:
 - a)    a    rendere   disponibile   alla   frontiera   la   potenza complessivamente  prevista  nei programmi orari di scambio risultanti in applicazione del regolamento di cui all'Articolo 18;
 - b)  ad  applicare una disciplina trasparente e non discriminatoria per  il  servizio  di  trasporto,  sulle  reti  stabilite sul proprio territorio     nazionale,     dell'energia     elettrica    destinata all'importazione  in  Italia.  In particolare, in caso di adozione di meccanismi  per  la risoluzione delle congestioni basati su metodi di mercato,  tali  meccanismi  devono  essere  applicati  in maniera non discriminatoria    ai   flussi   di   energia   elettrica   destinati all'importazione in Italia e ai flussi di energia elettrica immessa o destinata al prelievo nel medesimo paese. 17.2  Qualora per esigenze legate ad interventi di manutenzione della rete  di  interconnessione si verifichi la condizione per la quale la capacita'  di  trasporto  giornaliera  e' inferiore alla capacita' di trasporto annuale, le quantita' di capacita' di trasporto allocate da parte dei gestori di rete esteri sono ridotte in ragione del rapporto di cui all'Articolo 13, comma 13.2.
 
 PARTE IV
 Disposizioni finali
 
 Articolo 18
 Regolamento per la gestione delle congestioni
 
 18.1   Entro  il  19  dicembre  2005  TERNA  predispone  e  trasmette all'Autorita'  uno  o piu' schemi di regolamento in tema di modalita' applicative   per   la  gestione  delle  congestioni  sulla  rete  di interconnessione per l'anno 2006. 18.2 Il regolamento di cui al precedente comma 18.1 prevede anche:
 - a)  i requisiti per l'attribuzione, agli utenti del dispacciamento che  ne  facciano  richiesta, delle unita' di produzione e di consumo virtuali  corrispondenti  alle frontiere elettriche e funzionali alla presentazione   di  programmi  o  di  offerte  per  l'importazione  e l'esportazione di energia elettrica;
 - b)  le  modalita' e le tempistiche per l'attribuzione delle unita' virtuali di cui alla precedente lettera a). 18.3  La  Direzione  Energia  Elettrica  dell'Autorita'  verifica  la conformita'  degli  schemi di cui al comma 18.1 alle disposizioni del presente  provvedimento, comunicando a TERNA, entro 3 giorni dal loro ricevimento,  l'esito  di  dette  verifiche.  Trascorso  il  predetto termine gli schemi si intendono positivamente verificati.
 
 Articolo 19
 Disposizioni transitorie e finali
 
 19.1   Entro  il  19  dicembre  2005  TERNA  predispone  e  trasmette all'Autorita'   uno   o   piu'  schemi  di  regolamento  in  tema  di organizzazione e funzionamento del sistema di assegnazione dei CCCI e dei CCCE relativamente a ciascuna frontiera elettrica. 19.2  All'interno  degli  schemi  di regolamento di cui al precedente comma  19.1,  TERNA  prevede  le  modalita'  e  le tempistiche per la regolazione  dei pagamenti dei corrispettivi di cui all'Articolo 14 e all'Articolo  15, prevedendo, se necessario, la decadenza dei diritti e degli obblighi derivanti dall'assegnazione in caso di insolvenza. 19.3  La  Direzione  Energia  Elettrica  dell'Autorita'  verifica  la conformita'  degli  schemi  di cui al comma 19.1 comunicando a TERNA, entro  2  giorni  dal  loro  ricevimento, l'esito di dette verifiche. Trascorso  il  predetto termine gli schemi si intendono positivamente verificati. 19.4  Successivamente  alla  verifica  di  cui  al  comma 19.3, TERNA pubblica   sul  proprio  sito  internet  uno  o  piu'  bandi  per  la partecipazione  alle  assegnazioni  dei  CCCI  e dei CCCE su ciascuna frontiera elettrica, indicando, per ciascuna frontiera, almeno:
 - a) la capacita' di trasporto annuale;
 - b) la quantita' di CCCI e di CCCE assegnabili. 19.5 L'assegnazione dei CCCI deve avvenire entro il 27 dicembre 2005. 19.6  TERNA  trasmette  all'Autorita',  entro  il 15 gennaio 2006, un rapporto  contenente  i  risultati delle procedure di assegnazione e, con  cadenza  bimestrale  nel  corso dell'anno 2006, le problematiche inerenti la gestione della rete di interconnessione. 19.7  TERNA  predispone  e  trasmette  all'Autorita'  uno  schema  di procedura  per la negoziazione delle coperture dal rischio assegnate, prevedendo  la pubblicazione delle quantita' negoziate e dei prezzi a cui  avvengono  le  negoziazioni,  nel  rispetto  degli  obblighi  di segretezza  sulle  informazioni  commerciali relative ai soggetti che stipulano  transazioni.  A  tal  fine,  TERNA,  previa  comunicazione all'Autorita',  puo' avvedersi del meccanismo attuato per l'anno 2005 dalla societa' Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale Spa.
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