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| Gazzetta n. 8 del 11 gennaio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO-LEGGE 10 gennaio 2006, n. 4 |  | Misure  urgenti  in  materia  di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare disposizioni   finalizzate  ad  ottimizzare  l'organizzazione  ed  il funzionamento in taluni settori della pubblica amministrazione;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 
 Emana
 il seguente decreto-legge:
 
 Art. 1
 Strumenti di semplificazione e qualita',
 nonche' di monitoraggio e valutazione della regolazione
 
 1.  L'attivita'  di indirizzo e la guida strategica delle politiche di  semplificazione  e  di qualita' della regolazione, anche ai sensi della  legge 28 novembre 2005, n. 246, sono attribuite ad un Comitato interministeriale  di  indirizzo,  di seguito denominato: "Comitato", presieduto  dal  Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per  la  funzione pubblica da lui delegato. I componenti del Comitato sono  individuati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,  su proposta del Ministro per la funzione pubblica. Possono essere  invitati  a  partecipare  a  riunioni  del  Comitato, secondo l'oggetto  della discussione, altri componenti del Governo, esponenti di autorita' regionali e locali e delle associazioni di categoria.
 2. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione,  di  riassetto  e  di qualita' della regolazione per l'anno  successivo.  Il  piano,  sentito  il  Consiglio  di Stato, e' approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere.
 3.  Il Comitato verifica, durante l'anno, lo stato di realizzazione degli  obiettivi,  che  viene reso pubblico ogni sei mesi. Inoltre il Comitato: a) svolge  funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario,
 di impulso delle amministrazioni dello Stato nelle politiche della
 semplificazione, del riassetto e della qualita' della regolazione; b) puo'  richiedere  un  approfondimento  dell'esame delle iniziative
 normative  del  Governo  in  caso  di  proposte  che  non appaiano
 necessarie  o  giustificate  relativamente al rapporto tra costi e
 benefici  o  alla  coerenza  con gli obiettivi del piano di azione
 annuale  di  cui  al comma 2, anche avvalendosi degli strumenti di
 cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246; c) individua,   assume   e   sostiene  iniziative  non  normative  di
 semplificazione, anche tramite progetti di innovazione tecnologica
 o amministrativa, di comunicazione e di formazione; d) effettua,  con  le  opportune procedure di verifica di impatto, il
 monitoraggio    successivo    dell'efficacia   delle   misure   di
 semplificazione  introdotte  e  della loro effettiva applicazione,
 proponendo, ove necessario, interventi correttivi; e) individua  forme  e  modalita'  stabili  di  consultazione  con le
 organizzazioni  rappresentative  degli  interessi  della  societa'
 civile,  anche prevedendo, ove possibile in via elettronica, forme
 di   pubblicizzazione   di   tale   attivita'   e  coordinando  la
 consultazione in via telematica di cui all'articolo 18 della legge
 29 luglio 2003, n. 229, ed all'articolo 55 del decreto legislativo
 7 marzo 2005, n. 82.
 4.   Ai   fini   dell'attuazione  delle  direttive  e  delle  linee strategiche  dettate  dal  Comitato,  ciascun  Ministro  individua un proprio  referente  per le politiche di semplificazione e di qualita' della regolazione, dandone comunicazione al Comitato.
 5.  Ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e  successive  modificazioni, e dell'articolo 2, comma 3, della legge 29  luglio  2003, n. 229, il Comitato acquisisce indirizzi e proposte nella  materia  della  qualita'  della regolazione e osservazioni per l'adozione di strumenti comuni nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con  particolare riguardo ai processi di semplificazione, riassetto e codificazione,  analisi  e  verifica  dell'impatto della regolazione, consultazione,   nonche'   alla   individuazione  di  livelli  minimi essenziali  di  semplificazione  dell'attivita' di impresa che devono essere  garantiti  su tutto il territorio nazionale, corrispondenti a una  misura  massima  di  oneri burocratici che lo Stato e le regioni possono imporre in ciascun settore di attivita'.
 6.  Il  Comitato  si  avvale  del  supporto  tecnico  fornito dalla Commissione   di   cui   all'articolo   3,   comma   6duodecies,  del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  14  maggio 2005, n. 80, denominata: "Commissione per la semplificazione  e  la  qualita'  della regolazione". I componenti di tale  Commissione  durano in carica tre anni. Nello svolgimento delle proprie  competenze in materia normativa il Comitato e la Commissione si  avvalgono  del  Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri. Per l'attuazione delle deleghe  di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ci   si   puo'  avvalere  anche  del  Consiglio  di  Stato  ai  sensi dell'articolo  14,  numero  2°,  del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054,  e  in  tale  caso non va acquisito il relativo parere previsto dall'articolo  17,  comma  25,  della  legge  15 maggio 1997, n. 127, nonche'  dall'articolo  20  della  legge 15 marzo 1997, n. 59. A tale fine la dotazione organica dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato  e'  incrementata  di  una  unita'  da  destinare alla relativa Sezione  per  gli  atti  normativi,  assicurandosi l'invarianza della spesa mediante la contestuale riduzione di una unita' nella dotazione organica  dei  consiglieri di Stato, ed e' altresi' costituita presso la  stessa  Sezione  per  gli  atti normativi una segreteria tecnica, composta   da   un   contingente   di  quindici  unita',  individuate nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e obbligatoriamente poste in  posizione di distacco, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza.
 7.   All'articolo  3  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 6-duodecies, dopo le parole "da un numero massimo di", la
 parola:  "venti"  e' sostituita dalla seguente: "trenta" e dopo le
 parole:  "dirigenti delle amministrazioni pubbliche" sono aggiunte
 le seguenti: ", esperti nelle materie economiche e statistiche"; b) al  comma  6-terdecies  dopo  il  primo  periodo  sono  inseriti i
 seguenti:  "Le  professionalita'  amministrative  della segreteria
 tecnica   della   Commissione   sono   rinvenute,  ove  possibile,
 all'interno  delle  amministrazioni pubbliche, nel limite numerico
 complessivo  di  trenta  unita'.  A  tale fine si provvede tramite
 comando,  anche contestualmente alla riorganizzazione di strutture
 gia'   operanti   per   finalita'   analoghe   e   utilizzando  le
 corrispondenti dotazioni finanziarie.".
 8.  Il  termine  di  cui  all'articolo  14,  comma  1,  del decreto legislativo  30  marzo 2001, n. 165, e' prorogato di sessanta giorni, limitatamente  alla  definizione  dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio   e   valutazione   dell'attuazione   delle  indicazioni programmatiche e degli obiettivi definiti da ciascun Ministro, di cui all'articolo  8  del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 286, al fine   di  consentire  l'adeguamento  di  questi  ultimi  al  sistema informatico messo a punto dal Ministro per l'attuazione del programma di  Governo,  sulla  base  di  linee  guida  emanate  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
 9.   Per   l'implementazione  del  sistema  informatico  e  per  la definizione  delle  linee  guida  di  cui  al comma 8, nonche' per lo svolgimento  delle  ulteriori attivita' di monitoraggio e valutazione della regolazione e dei suoi effetti con riguardo alla attuazione del programma  di  Governo  e  per i conseguenti aspetti di comunicazione istituzionale,  nell'anno  2006  il  Ministro  per  l'attuazione  del programma  di  Governo  si  avvale  di  un Comitato tecnico istituito presso  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'attuazione  del  programma di Governo, presieduta dal Ministro o da un  suo  delegato  e  composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici  e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con  funzioni  di  vicepresidente,  e  da  un  numero massimo di otto componenti  scelti  tra  le  categorie  di  cui all'articolo 3, comma 6-duodecies,  del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Il Comitato tecnico si  avvale  di  una  segreteria  tecnica  composta di non piu' di sei unita'   di  personale,  scelte  anche  tra  estranei  alla  pubblica amministrazione.
 10.   La  nomina  dei  componenti  del  Comitato  tecnico  e  della segreteria  tecnica  di  cui  al  comma 9 e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per l'attuazione del  programma di Governo da lui delegato, che ne disciplina altresi' l'organizzazione  ed il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  al  comma 12, con successivo decreto dello stesso Ministro,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.
 11. Per l'attuazione del comma 7 e' autorizzata la spesa massima di euro  600.000  per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere     si     provvede     mediante    corrispondente    riduzione dell'autorizzazione  di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  come  determinata  dalla  tabella  C  della legge 23 dicembre   2005,   n.  266;  dall'anno  2009  si  provvede  ai  sensi dell'articolo  11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 12.  Per  l'attuazione  dei  commi  9  e 10 e' autorizzata la spesa massima di 650.000 euro per l'anno 2006, a valere sull'autorizzazione di  spesa  per  l'anno  2006  di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 |  |  |  | Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287
 
 1. All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  287,  e  successive  modificazioni,  dopo  le parole: "in base ai rispettivi  ordinamenti"  sono  aggiunte  le seguenti: ", nonche' tra persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dall'articolo  19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,".
 |  |  |  | Art. 3 Personale delle amministrazioni dello Stato
 in posizione di comando o fuori ruolo
 
 1.  Al  fine di un piu' efficace e razionale utilizzo delle risorse umane  in  servizio,  il  personale  non  dirigente  di  ruolo  delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando o fuori ruolo, ad esclusione  degli  appartenenti  alle  Forze  armate  e alle Forze di Polizia, e' trasferito, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei ruoli delle Amministrazioni  dello  Stato in cui presta servizio alla data del 30 settembre  2005,  nei  limiti  dei  posti disponibili della dotazione organica complessiva, con inquadramento sulla base dell'anzianita' di servizio  nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella  posseduta,  salvo  quanto  disposto,  per  il  personale  non dirigente  di ruolo delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando  o  di  fuori  ruolo presso il Ministero degli affari esteri, dall'articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 2. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al comma 1, le dotazioni   organiche   delle  amministrazioni  di  provenienza  sono contestualmente  ridotte  in  misura  pari  alle  unita' di personale trasferito   e,   conseguentemente,   sono   trasferite   le  risorse finanziarie  relative  al  trattamento  economico. Limitatamente alla Presidenza  del Consiglio dei Ministri, le procedure di trasferimento comportano   anche   una  corrispondente  riduzione  della  dotazione organica  complessiva del personale di prestito, di cui agli articoli 2  e  3  e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio   dei  Ministri  in  data  11  luglio  2003,  e  successive modificazioni.
 3.  Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili  in  organico nelle amministrazioni dove presta servizio, permane  nella  posizione  di  comando  o fuori ruolo, previo assenso dell'interessato,  fino  al  successivo  inquadramento a copertura di posti  resisi  disponibili  in organico, con precedenza rispetto alle procedure concorsuali.
 4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
 |  |  |  | Art. 3-bis (1) (( Modifica dell'articolo 1, comma 137,
 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ))
 
 (( 1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 137 e' sostituito dal seguente: "137.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2006, le imposte o addizionali risultanti  dalla  dichiarazione dei redditi non sono dovute o, se il saldo  e'  negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi, con riferimento  alla  singola  imposta  o  addizionale,  non superano il limite  di  dodici  euro.  La  disposizione  si  applica  anche  alle dichiarazioni  presentate  con  il  modello  `730'.  Ai  soggetti che prestano  assistenza  fiscale  o al sostituto d'imposta non e' dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello  '730'  dei contribuenti per i quali si rende applicabile una delle  condizioni di esonero di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, salvo   che   dalla   dichiarazione   emerga  un  importo,  dovuto  o rimborsabile,   superiore  a  dodici  euro  per  ciascuna  imposta  o addizionale.  L'articolo  2  della  legge  18 aprile 1986, n. 121, e' abrogato".
 2.  Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 1 milione  di  euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. ))
 |  |  |  | Art. 4 Monitoraggio sui contratti a tempo determinato e la somministrazione a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni
 
 1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis.  L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, di cui al comma  4  si  applica  anche  alle  procedure di reclutamento a tempo determinato  per  contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i contratti  di  formazione  e  lavoro,  e  tiene  conto  degli aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'articolo 36.".
 2.  All'articolo  36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: "1-bis.  Le  amministrazioni  possono  attivare i contratti di cui al comma  1  solo  per  esigenze  temporanee  ed  eccezionali  e  previo esperimento  di  procedure  inerenti  assegnazione di personale anche temporanea,   nonche'  previa  valutazione  circa  l'opportunita'  di attivazione  di contratti con le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la  somministrazione  a  tempo  determinato  di  personale, ovvero di esternalizzazione e appalto dei servizi. 1-ter.  Le  amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero  dell'economia  -  Dipartimento  della  Ragioneria generale dello  Stato,  le  convenzioni  concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.".
 |  |  |  | Art. 5 Proroga dei contratti a tempo determinato
 della Croce rossa italiana
 
 1.   Al   fine   di   assicurare   l'espletamento   delle  funzioni istituzionali,  possono  essere  prorogati  per l'intero anno 2006, a tutti gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dalla  Croce  rossa  italiana.  Alla  copertura del relativo onere si provvede  con  le  ordinarie  dotazioni finanziarie della Croce rossa italiana,  senza  ulteriori  aggravi  per  le finanze pubbliche. Alla compen-sazione  degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza  pubblica,  relativi all'indebitamento e al fabbisogno, si fa fronte  mediante  riduzione  di  8,5  milioni  di  euro  dell'importo complessivo  fissato  dall'articolo  1,  comma  33,  della  legge  23 dicembre 2005, n. 266.
 |  |  |  | Art. 5-bis (1) (( Contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia
 per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ))
 
 ((   1.   Al  fine  di  assicurare  l'espletamento  delle  funzioni istituzionali,  possono  essere  prorogati  per l'intero anno 2006, a tutti gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia  per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS).  Alla  copertura  del  relativo  onere  si  provvede  con le ordinarie   dotazioni   finanziarie  della  medesima  Agenzia,  senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. ))
 |  |  |  | Art. 6 Semplificazione degli adempimenti amministrativi
 per le persone con disabilita'
 
 1.  Le  regioni,  nell'ambito  delle  proprie  competenze, adottano disposizioni  dirette  a  semplificare  e  unificare  le procedure di accertamento  sanitario  di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990,  n.  295,  per  l'invalidita'  civile, la cecita', la sordita', nonche' quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave di  cui  agli  articoli  3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive  modificazioni,  effettuate  dalle apposite Commissioni in sede,  forma  e  data  unificata  per  tutti  gli ambiti nei quali e' previsto un accertamento legale.
 2.  Al comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo le parole: "non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104" sono aggiunte le seguenti: "e al personale di cui all'articolo 33, comma 5, della medesima legge.".
 3.  Il  comma  2  dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente: "2.  I  soggetti  portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti    che    abbiano    dato   luogo   al   riconoscimento dell'indennita'  di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da  ogni  visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della  minorazione  civile  o dell'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro della salute,  sono  individuate,  senza  ulteriori  oneri per lo Stato, le patologie  e  le  menomazioni  rispetto  alle  quali sono esclusi gli accertamenti   di   controllo  e  di  revisione  ed  e'  indicata  la documentazione  sanitaria,  da  richiedere  agli  interessati  o alle commissioni  mediche  delle  aziende  sanitarie  locali  qualora  non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.".
 |  |  |  | Art. 7 Monitoraggio della attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68
 
 1. Al fine di verificare la corretta ed uniforme applicazione della legge  12 marzo 1999, n. 68, le amministrazioni pubbliche, chiamate a dare   attuazione   alle  disposizioni  in  materia  di  collocamento obbligatorio,  sono  tenute  a  comunicare  semestralmente e comunque entro  il  31 dicembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri   -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  l'elenco  del personale  disabile  collocato  nel  proprio organico e le assunzioni relative   effettuate   nell'anno   e   previste   nell'ambito  della programmazione triennale dei fabbisogni.
 |  |  |  | Art. 8 Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito
 
 1.  Per  consentire  lo  sviluppo dei programmi di microfinanza, in conformita'  a  quanto previsto dall'Assemblea generale delle Nazioni unite  nelle  risoluzioni  53/198  e  58/221,  il  Comitato nazionale italiano  per  il  2005,  anno  internazionale  del  Microcredito, e' trasformato   nel  Comitato  nazionale  italiano  permanente  per  il Microcredito, senza oneri aggiuntivi per l'erario.
 |  |  |  | Art. 9 Agevolazione della mobilita' volontaria
 
 1.   Per   agevolare  l'attuazione  del  previo  esperimento  delle procedure  di  mobilita'  e la razionale distribuzione dei dipendenti tra  le  pubbliche  amministrazioni,  la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' istituire, senza oneri aggiuntivi a carico dell'erario, una banca dati informatica, ad adesione  volontaria,  finalizzata  all'incontro  tra  la  domanda  e l'offerta di mobilita'.
 |  |  |  | Art. 10 Segretari comunali e provinciali
 
 1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al  comma  3, le parole: "di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio  2004,  n.  186,  gia' in posizione di disponibilita' ai sensi dell'articolo  101  del  testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267, alla data di entrata in vigore della legge di conversione  del presente decreto" sono sostitute dalle seguenti: "in disponibilita' ai sensi dell'articolo 101 del testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,".
 2. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis.  Per  i  segretari  comunali  e  provinciali e' stabilita una disciplina distinta nell'ambito del contratto collettivo di comparto. L'ARAN  ammette alle trattative le organizzazioni rappresentative del comparto  ai  sensi  dell'articolo  43  e le organizzazioni sindacali rappresentative dei segretari comunali e provinciali.".
 |  |  |  | Art. 11 Modifica all'articolo 6 del
 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
 
 1.  Al  comma  1  dell'articolo  6 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  dopo  il  primo  periodo,  e'  inserito il seguente: "Nell'individuazione  delle  dotazioni  organiche, le amministrazioni non   possono  determinare,  in  presenza  di  vacanze  di  organico, situazioni  di  soprannumerarieta'  di  personale,  anche temporanea, nell'ambito   dei   contingenti   relativi   alle  singole  posizioni economiche  delle  aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della  mobilita' collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni  delle  eccedenze  di  personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale.".
 |  |  |  | Art. 12 Proroga delle assunzioni autorizzate
 
 1.  Le  assunzioni  autorizzate  per  l'anno  2005  con decreto del Presidente  della  Repubblica  in  data  6 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005, possono essere effettuate  entro  il  30  aprile  2006. Le assunzioni di personale a tempo  indeterminato  di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  relative  all'anno  2005,  possono  essere effettuate  secondo le modalita' ed i criteri individuati nei decreti ivi previsti.
 |  |  |  | Art. 13 Contratti di collaborazione
 
 1.  Al  fine  di  ridurre il numero delle collaborazioni coordinate continuative  nelle  pubbliche  amministrazioni,  all'articolo  7 del decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive modificazioni, il comma 6 e' sostituito dai seguenti:
 "6.  Per  esigenze  cui  non  possono  fare fronte con personale in servizio,  le  amministrazioni  pubbliche possono conferire incarichi individuali,  con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o  coordinata  e  continuativa,  ad  esperti di provata competenza in presenza dei presupposti di seguito specificati: a) l'oggetto  della  prestazione  deve  corrispondere alle competenze
 attribuite   dall'ordinamento  all'amministrazione  conferente  e,
 altresi',  corrispondere  ad  obiettivi  e  progetti  specifici  e
 determinati; b) l'amministrazione    deve    avere    preliminarmente    accertato
 l'impossibilita'   oggettiva   di   utilizzare  le  risorse  umane
 disponibili al suo interno; c) l'esigenza   deve   essere   di  natura  temporanea  e  richiedere
 prestazioni altamente qualificate; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e
 compenso della collaborazione.
 6-bis. Con appositi regolamenti, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni definiscono procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
 6-ter.  Le  disposizioni  di  cui al comma 6 costituiscono norme di principio per l'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.".
 |  |  |  | Art. 14 Priorita' nelle assunzioni per l'anno 2006
 
 1.  All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente: "h-bis)  la  trasformazione dei contratti di formazione e lavoro gia' prorogati  presso  l'Inpdap,  l'Inps  e  l'Inail in contratti a tempo indeterminato,  da  destinare  agli  uffici  con  maggiori carenze di organico.".
 |  |  |  | Art. 15 Modifica al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
 
 1. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e successive modificazioni, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La durata di tali incarichi, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni.".
 |  |  |  | Art. 16 Reggenza di uffici dirigenziali non generali
 
 1.   Allo   scopo   di   consentire   la   continuita'  dell'azione amministrativa, il Ministero per i beni e le attivita' culturali, nel caso  di  temporanea  indisponibilita'  di dirigenti da preporre agli uffici  dirigenziali  non generali di cui all'articolo 19 del decreto del   Presidente  della  Repubblica  8  giugno  2004,  n.  173,  puo' conferire,  nei  limiti di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266,  la reggenza di tali uffici a personale particolarmente qualificato appartenente all'Area funzionale C3, come individuata  nel  contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Ministeri.  L'incarico  di  reggenza  non  puo' superare la durata di dodici  mesi  ed  e'  rinnovabile  una sola volta. All'incarico cosi' attribuito non si applica l'articolo 2103 del codice civile; pertanto non  si  da'  luogo  all'attribuzione  di alcun trattamento economico aggiuntivo rispetto a quello in godimento.
 |  |  |  | Art. 17 Strumenti informativi per la sicurezza dei trasporti
 
 1.  Ferme  restando le competenze, anche in ordine al coordinamento tecnico-operativo,  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento   della   protezione   civile,   nonche'  del  Ministero dell'interno, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  senza  ulteriori  oneri  a carico del bilancio dello Stato  e  comunque  avvalendosi  delle  strutture  esistenti  e delle risorse  gia' stanziate, un sistema di controllo e monitoraggio delle informazioni   inerenti  alla  sicurezza  e  alla  regolarita'  della circolazione  stradale  e dello svolgimento dei servizi di trasporto, da  realizzarsi mediante il continuo interscambio di dati grazie alla connessione  stabile,  in  via  telematica,  dei centri di controllo, delle  sale  operative e delle strutture apposite esistenti presso le pubbliche amministrazioni, gli enti ed i soggetti operatori, pubblici e privati, comunque preposti ai settori della circolazione stradale e del trasporto dei passeggeri e delle merci.
 2.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono adottate direttive per l'organizzazione del sistema di cui al comma 1 e per l'attuazione degli strumenti di connessione.
 |  |  |  | Art. 18 Gestione dei diritti da parte di Cinecitta' Holding S.p.a.
 
 1.  Cinecitta'  Holding  S.p.a.,  istituita  ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con  modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, gestisce, per conto del Ministero per i beni e le attivita' culturali, i diritti di utilizzazione  e  di  sfruttamento  dei  film finanziati ai sensi del decreto   legislativo   22   gennaio   2004,   n.  28,  e  successive modificazioni,   nonche'   dei   film   gia'   finanziati   ai  sensi dell'articolo  28  della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.  Il negativo e le copie delle opere filmiche di cui al presente   comma,   gia'   depositate  presso  la  Fondazione  centro sperimentale  di cinematografia, ovvero presso laboratori di sviluppo e  stampa  per  conto della medesima, permangono presso la Fondazione stessa,   che   le  utilizza  nell'ambito  dei  propri  programmi  di diffusione culturale.
 2.  Lo  sfruttamento  dei  diritti  di cui al comma 1 e' oggetto di apposita  convenzione  stipulata  tra  il  Ministero  per i beni e le attivita'  culturali  - Direzione generale per il cinema e Cinecitta' Holding  S.p.a.,  sentita  la  Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche  di  cui  all'articolo  4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.
 3.  I  proventi  derivanti dallo sfruttamento dei diritti di cui al comma  1  sono  versati  al  Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo  22  gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, per le finalita' di cui al comma 3, lettera a), del medesimo articolo.
 4. Dalla presente disposizione, ed in particolare dalla convenzione di cui al comma 2, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 |  |  |  | Art. 19 Ruolo organico dell'Autorita' garante
 della concorrenza e del marcato
 
 1.  Nell'ambito  delle risorse assegnate e per lo svolgimento delle funzioni  in  materia  di  concorrenza  bancaria,  il  ruolo organico dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato  di  cui all'articolo  11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' integrato di sette  unita'  da assumere attraverso selezione pubblica. L'Autorita' puo'  altresi'  assumere  sette  unita', aggiuntive rispetto a quelle previste  dall'articolo  11  della  citata legge n. 287 del 1990, con contratto  a  tempo determinato e puo' fare ricorso agli istituti del comando e del fuori ruolo da altre pubbliche amministrazioni.
 |  |  |  | Art. 20 Disposizioni urgenti in materia di energia elettrica
 
 1.  A decorrere dal 1° gennaio 2006, i termini per la copertura dei costi  di  cui  all'articolo  3, comma 13, del decreto legislativo 16 marzo  1999,  n.  79,  sono  prorogati  alle  condizioni e secondo le modalita'  stabilite dal presente articolo, al fine di stabilizzare e ridurre le tariffe elettriche.
 2.  Il  Gestore  del  sistema elettrico S.p.a., in conformita' agli indirizzi  stabiliti  dal  Ministro  delle  attivita'  produttive, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sentita l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  puo'  cedere,  a condizioni di mercato, ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, i diritti  di credito corrispondenti alle differenze tra costi e ricavi di  cui  all'articolo  3,  comma 13, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
 3. In caso di insolvenza di qualsiasi soggetto cui siano attribuite funzioni di esazione delle prestazioni imposte destinate al pagamento dei  crediti  di  cui  al comma 2, il diritto del Gestore del sistema elettrico  S.p.a.  ovvero  dei  relativi aventi causa e' assistito da privilegio  su  tutti  i beni del soggetto insolvente, con prevalenza sui   titoli  di  prelazione  di  cui  all'articolo  46  del  decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
 4. All'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79, dopo le parole: "oneri di sistema" sono inserite le seguenti: "dovuti  dall'insieme  degli  utenti finali e raccolti dai soggetti a cio'  abilitati  ai  sensi  delle  disposizioni  in  materia adottate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas".
 5.  Le  cessioni  di  cui  al comma 2 sono opponibili ai competenti organi  della procedura in caso di insolvenza del Gestore del sistema elettrico S.p.a. e i relativi contratti non possono essere sciolti.
 6.  I  costi  finanziari connessi alle operazioni di cui al comma 2 sono  compresi  tra  i  costi  di  acquisto  dell'energia,  ai  sensi dell'articolo  3, comma 13, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
 7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, tenuto conto delle operazioni  poste  in essere dal Gestore del sistema elettrico S.p.a. ai sensi del presente articolo, stabilisce la durata della proroga di cui   al   comma  1  e  adotta  ogni  altro  opportuno  provvedimento finalizzato  a garantire le risorse necessarie a soddisfare i diritti dei  soggetti  creditori,  anche  prevedendo  la  segmentazione della componente   tariffaria  attualmente  destinata  alla  copertura  dei medesimi costi.
 8.  Il  Gestore del sistema elettrico S.p.a. puo' versare a tutti o parte  degli  aventi  diritto,  in  via  anticipata,  tutto  o  parte dell'importo  che  e'  tenuto a riconoscere ai sensi dell'articolo 3, comma  12, secondo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nel caso in cui gli importi anticipati debbano essere restituiti, in  tutto  o  in  parte,  per  accertata carenza di titolo ovvero per mancata   produzione,   la   documentazione  comprovante  i  predetti versamenti  costituisce  titolo  esecutivo  per la restituzione delle somme  versate  e il diritto alla restituzione al Gestore del sistema elettrico S.p.a. e' assistito da privilegio che prevale sui titoli di prelazione   di  cui  all'articolo  46  del  decreto  legislativo  1° settembre  1993,  n. 385. In caso di insolvenza dei medesimi soggetti che  abbiano  ricevuto versamenti anticipati e di continuazione della attivita' di impresa, i relativi contratti non possono essere sciolti dai competenti organi della procedura.
 9.  Per  l'anno 2006, il termine per la presentazione delle domande di  cui  al  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 149, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 19 luglio 1993, n. 237, e al decreto del Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato 2 agosto 1995, n. 434, e' prorogato al 15 aprile 2006.
 10.  Al fine di assicurare, per l'anno 2006, la realizzazione degli interventi   di   cui  al  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e' autorizzata  la  spesa  di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006  e  2007,  intendendosi applicabile l'ammontare degli interventi nella  misura massima del 70 per cento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
 |  |  |  | Art. 21 Ambito delle attivita' di Stretto di Messina S.p.a.
 
 1.  La Stretto di Messina S.p.a., titolare della concessione di cui alla  legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e successive modificazioni, e' altresi'  autorizzata  a  svolgere,  in  Italia  e  all'estero, quale impresa  di  diritto comune ed anche attraverso societa' partecipate, attivita' di individuazione, progettazione, promozione, realizzazione e  gestione  di  infrastrutture  di  trasporti  e  di opere connesse, nonche'   ad  assumere  ed  espletare,  quale  organismo  di  diritto pubblico,  compiti  di assistenza tecnica a pubbliche amministrazioni per l'appalto di infrastrutture di trasporti.
 |  |  |  | Art. 22 Conferimento di funzioni a magistrati ordinari ed a
 quelli elettivi del Consiglio superiore della magistratura
 
 1.  Ai  fini del conferimento delle funzioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera h), numeri da 7) a 16), e lettera i), numeri 1) e 2),  della legge 25 luglio 2005, n. 150, il Consiglio superiore della magistratura   valuta,  anche  sotto  i  profili  del  merito,  delle attitudini  e  della capacita' organizzativa, lo svolgimento da parte dei magistrati ordinari, per almeno due anni, degli incarichi di capo o vice capo degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri, di capo o vice capo di Dipartimento, ovvero di incarichi non inferiori a quelli  di  funzione  dirigenziale  di livello generale o equiparati, anche presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' quelli conferiti  ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai magistrati ordinari  che  hanno  svolto,  per almeno due anni, gli incarichi ivi previsti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 3.  I  magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura  in  scadenza nel periodo previsto per l'esercizio delle deleghe  di  cui  alla  legge 25 luglio 2005, n. 150, alla cessazione dell'incarico  sono  ricollocati in ruolo nell'ufficio di provenienza ovvero,  a  domanda, in altro posto libero per il quale non sia stata avviata  la procedura di copertura, senza distinzione di funzioni, ma con   esclusione   di  qualunque  incarico  direttivo,  tenuto  conto dell'anzianita'  di servizio. Per tale ricollocamento in ruolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n.  97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n.  27.  I  magistrati  destinati  all'ufficio  di  provenienza  sono legittimati   a   presentare   domanda  di  trasferimento  o  per  il conferimento di funzioni di legittimita', semidirettive od direttive, trascorsi sei mesi dalla data di immissione in servizio.
 |  |  |  | Art. 23 Dirigenti dell'Amministrazione archivi notarili
 
 1.  Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588,  e  successive  modificazioni,  e'  sostituito  dal seguente: "I dirigenti  dell'Amministrazione  degli  archivi  notarili che abbiano svolto  almeno  venti  anni  di effettivo esercizio delle funzioni di conservatore, di cui almeno dieci nelle qualifiche dirigenziali, dopo la  concessazione  dal  servizio,  d'ufficio o a domanda, anche senza diritto  al trattamento pensionistico, possono esercitare le funzioni di  coadiutore  notarile, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16  febbraio  1913,  n.  89,  fino all'eta' massima di settantacinque anni.".
 2.  Il  quarto comma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
 "Un  coadiutore temporaneo puo' essere nominato, per un periodo non inferiore  ad  un mese, al notaio assente per servizio militare o, in luogo  del  delegato  di  cui  all'articolo  44, al notaio assente in permesso  o  temporaneamente impedito. Competente per la nomina e' il presidente  del  consiglio  notarile  ovvero  il consiglio qualora il notaio assente rivesta la qualifica di presidente del consiglio.".
 3.  E'  abrogato il secondo comma dell'articolo unico della legge 2 maggio 1983, n. 17.
 |  |  |  | Art. 24 Autorita' portuali
 
 1.  Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' inserito il seguente: "1-bis. Il Governo promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la stipula di una intesa con le regioni, le  province  autonome  e  le autonomie locali, in sede di Conferenza unificata,  finalizzata a definire le procedure di individuazione dei candidati  da  inserire nella terna di esperti di cui al comma 1 ed a delineare  l'iter procedimentale di raggiungimento dell'intesa tra il Ministro  e  la regione interessata per la nomina del presidente, nel rispetto  dei  principi  di  leale  collaborazione  tra  organi dello Stato.".
 |  |  |  | Art. 25 Modifiche all'articolo 28, comma 2 del
 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
 
 1.   All'articolo   28,   comma  2,  quarto  periodo,  del  decreto legislativo  30  marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le  parole:  "purche'  muniti  di diploma di laurea" sono inserite le seguenti:  "ovvero,  se  in possesso di diploma di laurea e dottorato triennale   di   ricerca,   coloro   che  hanno  ricoperto  incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a due anni".
 |  |  |  | Art. 26 Disposizioni in materia di pari opportunita'
 
 1.  Tutti  gli oneri derivanti dall'istituzione dell'ufficio di cui all'articolo  29,  comma  1,  lettere  i) ed l), della legge 1° marzo 2002,  n.  39,  ivi  compresi i compensi per gli esperti e consulenti esterni  previsti dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio  2003,  n.  215, nonche' gli emolumenti accessori, determinati con  decreto  del  Ministro  competente,  per  il  personale di altre amministrazioni  pubbliche collocato presso l'ufficio in posizione di comando,  aspettativa  o  fuori  ruolo  in  applicazione del medesimo articolo  7,  comma 5, trovano esclusiva ed integrale copertura nello stanziamento di cui al comma 2 dell'articolo 29 della citata legge n. 39 del 2002.
 |  |  |  | Art. 27 Comitato atlantico italiano
 
 1.  Al  fine  di assicurare la funzionalita' del Comitato atlantico italiano,    incluso   nella   tabella   degli   enti   a   carattere internazionalistico  di  cui  alla  legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive  modifiche  ed  integrazioni,  e'  assegnato un contributo straordinario  a  favore  dello  stesso  di  200.000  euro  annui per ciascuno  degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai fini   del  bilancio  triennale  2006-2008,  nell'ambito  dell'unita' previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 28 Istituto per lo sviluppodella formazione
 professionale dei lavoratori - ISFOL
 
 1. Per il finanziamento delle attivita' istituzionali dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e'  autorizzata  la  spesa  di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo  onere  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno  2006,  all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento  relativo  al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 29 Consigli di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche
 
 1.  All'articolo 12 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al  comma  1  le  parole:  "da sette membri" sono sostituite dalle
 seguenti: "da sette a nove membri"; b) al  comma  2  e'  aggiunto,  infine,  il seguente periodo: "Per le
 fondazioni il cui consiglio di amministrazione e' composto da nove
 membri,  lo statuto deve prevedere che all'autorita' di Governo in
 materia    di    spettacolo    siano    attribuiti    almeno   due
 rappresentanti.".
 |  |  |  | Art. 30 Adeguamento della componente aereonavale del
 Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera
 
 1.   Al  fine  di  rafforzare  le  capacita'  di  pattugliamento  e sorveglianza marittima del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera,  tramite l'adeguamento della propria componente aeronavale, e'  autorizzato  un  contributo  annuale  di  4  milioni  di euro per quindici  anni  a  decorrere  dall'anno  2007.  Al  relativo onere si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di spesa  di cui all'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 |  |  |  | Art. 31 Sistema di trasporto ad impianti fissi
 
 1. Le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in  ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto maturati alla data del 31 dicembre 2000, previste  dall'articolo  145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n.   388,   si  intendono  definite  nei  termini  delle  istruttorie effettuate  congiuntamente  dal  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  dal  Ministero  dell'economia e delle finanze a seguito delle  comunicazioni  effettuate  e  delle  istanze  formulate  dalle aziende interessate entro il 31 agosto 2005.
 |  |  |  | Art. 32 Carta nazionale dei servizi
 
 1.  Il  termine  relativo alla procedura di accertamento preventivo del  possesso  della  Carta  d'identita'  elettronica  (CIE),  di cui all'articolo  8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2  marzo  2004, n. 117, e prorogato al 31 dicembre 2006 limitatamente alle  richieste  di emissione di Carta nazionale dei servizi (CNS) da parte  di  cittadini  non  residenti  nei comuni in cui e' diffusa la Carta d'identita' elettronica (CIE).
 |  |  |  | Art. 33 Centro per la documentazione e
 valorizzazione delle arti contemporanee
 
 1. Una quota pari a 10 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di  spesa  per  l'anno  2005 di cui all'articolo 32-bis, comma 1, del decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' conservata in bilancio  e  versata  in  entrata  nel  2006, per essere destinata al finanziamento  della prosecuzione dei lavori per la realizzazione del "Centro   per   la   documentazione   e   valorizzazione  delle  arti contemporanee".
 |  |  |  | Art. 34 Funzionamento del Ministerodell'ambiente e
 della tutela del territorio
 
 1.  Per  l'immediato  potenziamento  del  Ministero dell'ambiente e della  tutela  del  territorio e' istituita, senza aumenti di spesa a carico  del  bilancio dello Stato, la Direzione generale per il danno ambientale.
 2. Alla nuova Direzione generale e' attribuito un posto di funzione di livello dirigenziale generale. A tale fine e' soppressa una unita' del  contingente  previsto  dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente  della  Repubblica  del  17  giugno  2003,  n.  261.  Alla Direzione  generale  sono  attribuiti uffici di livello dirigenziale, con  imputazione alla corrispondente dotazione organica dei dirigenti determinata  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data  14 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6  dicembre  2005, ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  da  individuarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
 3.  La  Direzione  generale  svolge  le  funzioni di competenza del Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio in materia di danno  ambientale,  nonche'  quelle inerenti alla gestione e sviluppo dei   sistemi   informativi   e   statistici,   ivi  compresi  quelli cartografici,  utilizzati  dalle altre strutture ministeriali, con le correlate   attivita'  di  studio  e  ricerca  ed  a  quelle  per  la informazione e la comunicazione ambientale.
 4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni allo stato di previsione  della  spesa  del  bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
 |  |  |  | Art. 34-bis (1) (( Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 ))
 
 ((  1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Al  fine  di garantire il coordinamento e la sinergia delle funzioni della societa' con quelle dell'ente, le rispettive cariche di vertice possono coincidere". ))
 |  |  |  | Art. 34-ter (1) (( Utilizzazione di somme ))
 
 ((  1. Le somme iscritte, rispettivamente, nel fondo da ripartire per il   finanziamento  di  progetti  di  innovazione  tecnologica  nelle pubbliche  amministrazioni  e  nel  Paese,  ai sensi dell'articolo 26 della  legge  27  dicembre 2002, n. 289, e nel fondo di finanziamento
 per i progetti strategici nel
 settore  informatico,  ai  sensi  dell'articolo  27  della legge 16 gennaio  2003,  n.  3,  di  pertinenza  del centro di responsabilita' "Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello  stato  di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno 2005, relative all'unita'  previsionale  di  base  4.2.3.28 "Fondo per l'innovazione tecnologica",  non  utilizzate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. ))
 |  |  |  | Art. 34-quater (1) (( Tutela del risparmio ))
 
 (( 1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere  b)  e c), e comma 3, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai prodotti  assicurativi,  e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n.  262,  si  applicano  a  decorrere  dal 17 maggio 2006 ovvero, ove previste,  dall'emanazione  delle relative disposizioni di attuazione da  parte  della  Commissione  nazionale  per  le societa' e la borsa (CONSOB) e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).
 2.  All'articolo  42  della  legge  28  dicembre  2005,  n. 262, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis.  Le disposizioni regolamentari e quelle di carattere generale di  attuazione  della presente legge sono adottate dalla CONSOB entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa". ))
 |  |  |  | Art. 34-quinquies (1) (( Disposizioni di semplificazione in materia edilizia ))
 
 ((   1.   Per   attuare   la   semplificazione   dei   procedimenti amministrativi  catastali  ed  edilizi,  con  uno  o piu' decreti del Presidente  del  Consiglio  dei ministri, da adottare entro otto mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del presente  decreto,  sentita  la  Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,   sono  stabilite  le  modalita'  tecniche  e  operative  per l'istituzione   di  un  modello  unico  digitale  per  l'edilizia  da introdurre  gradualmente  per  la  presentazione in via telematica ai comuni  di denunce di inizio attivita', di domande per il rilascio di permessi  di  costruire  e  di  ogni  altro  atto di assenso comunque denominato  in  materia  di  attivita'  edilizia. Il suddetto modello unico comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di  variazione  catastale  e  di  nuova  costruzione  da  redigere in conformita'  a  quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro  delle  finanze  19  aprile  1994,  n.  701,  che pervengano all'Agenzia  del  territorio  ai  fini  delle attivita' di censimento catastale.  In  via transitoria, fino a quando non sara' operativo il modello  unico  per  l'edilizia,  l'Agenzia  del  territorio invia ai comuni  per  via telematica le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione  presentate  a  far  data  dal 1° gennaio 2006 e i comuni verificano  la  coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unita' immobiliare  rispetto alle informazioni disponibili, sulla base degli atti  in  loro  possesso. Eventuali incoerenze riscontrate dai comuni sono   segnalate   all'Agenzia   del  territorio  che  provvede  agli adempimenti  di  competenza.  Con decreto del direttore dell'Agenzia, sentita  la  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,  sono regolamentate le procedure attuative  e  sono  stabiliti tipologia e termini per la trasmissione telematica   dei   dati   ai  comuni  e  per  la  segnalazione  delle incongruenze   all'Agenzia   del   territorio,  nonche'  le  relative modalita' di interscambio.
 2.   Al   fine   della   razionalizzazione   dei   procedimenti  di presentazione delle domande di nuova costruzione o di mutazione nello stato dei beni: a) al  primo comma dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile
 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
 1939,  n.  1249,  le parole: "il 31 gennaio dell'anno successivo a
 quello"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "trenta  giorni  dal
 momento"; b) le  dichiarazioni  relative  alle  mutazioni  nello stato dei beni
 delle  unita'  immobiliari  gia'  censite,  di cui all'articolo 17
 primo  comma,  lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939,
 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939,
 n.   1249,   devono  essere  presentate  agli  uffici  provinciali
 dell'Agenzia del territorio entro trenta giorni dal momento in cui
 esse si sono verificate. ))
 |  |  |  | Art. 34-sexies (1) (( Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo ))
 
 ((  1.  Per  la  salvaguardia  dei  livelli  occupazionali  e della competitivita' delle navi italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma  1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio 1998, n. 30, per il biennio 2006-2007  sono  estesi  nel  limite  del  50  per cento alle imprese armatoriali  per  le  navi  di  cui al-l'articolo 21, comma 10, della legge  27  dicembre 2002, n. 289. Per l'attuazione del presente camma e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006  e  2007.  Con  decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  stabilite  le  disposizioni  attuative  del  presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
 2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo, determinato  in  20  milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007,     si     provvede     mediante    corrispondente    riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 28 dicembre 1999, n. 522. ))
 |  |  |  | Art. 34-septies (1) (( Disposizioni concernenti le autorita' portuali ))
 
 ((  1.  Alle  autorita' portuali, istituite ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, non si applicano per gli  anni  2006  e 2007 le disposizioni di' cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti di 30 milioni di giuro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
 2.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da  adottare  d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono  stabilite  le  disposizioni  attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
 3.  All'onere  derivante  dal comma 1, determinato in 30 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2006  e  2007, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo Ministero.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di bilancio. ))
 |  |  |  | Art. 34-octies (1) (( Rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 88 ))
 
 (( 1. Per la prosecuzione degli interventi in materia di investimenti
 navali,  di  cui  all'articolo  3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, approvati  dalla  Commissione europea con decisione SG (2001)D/285716 del  1°  febbraio 2001, da realizzare sulla base dell'avanzamento dei lavori  raggiunto  alla  data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione  del  presente decreto, e' autorizzata per ciascuno degli anni  2006  e  2007  la  spesa di 19 milioni di euro e la spesa di 10 milioni di euro per 5 anni a decorrere dall'anno 2008.
 2.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a  19  milioni  di  euro  per  ciascuno degli anni 2006 e 2007 e a 10 milioni  di  euro  per  ciascuno  degli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012,    si    fa    fronte:    mediante   corrispondente   riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 |  |  |  | Art. 35 Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 10 gennaio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
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