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| Gazzetta n. 8 del 11 gennaio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO-LEGGE 10 gennaio 2006, n. 3 |  | Attuazione   della   direttiva  98/44/CE  in  materia  di  protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Visto  l'articolo  10  della legge 4 febbraio 2005, n. 11, relativo alle   misure  urgenti  per  l'adeguamento  agli  obblighi  derivanti dall'ordinamento comunitario;
 Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di dare esecuzione alla  sentenza  della  Corte  di giustizia dell'Unione europea del 16 giugno  2005  nel  procedimento  C-456/03, emessa nei confronti dello Stato  italiano  ai  sensi  dell'articolo  226 C.E. per inadempimento dell'obbligo  di  recepimento entro il 30 giugno 2000 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei Ministri  per  le politiche comunitarie e delle attivita' produttive, di  concerto  con  i  Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia  e  delle  finanze,  della  salute  e  delle  politiche agricole e forestali;
 
 E m a n a
 il seguente decreto-legge:
 
 Art. 1
 Finalita'
 
 1.  Il  presente  decreto  e'  adottato nel rispetto degli obblighi derivanti da accordi internazionali, in particolare dalla Convenzione sul  brevetto europeo, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973, ratificata con  legge 26 maggio 1978, n. 260, dalla Convenzione sulla diversita' biologica,  fatta  a  Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata con legge  14  febbraio  1994,  n.  124, tenendo conto in particolare del principio  dell'uso  sostenibile  delle risorse genetiche e dell'equa distribuzione   dei   benefici  derivanti  dallo  sfruttamento  delle medesime,  dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei  diritti  dell'uomo  e  della dignita' dell'essere umano riguardo all'applicazione  della biologia e della medicina, fatta ad Oviedo il 4  aprile 1997 e dal Protocollo addizionale sul divieto di clonazione di  esseri umani, fatto a Parigi il 12 gennaio 1998, n. 168, entrambi ratificati  con  legge  28  marzo  2001, n. 145, e dall'Accordo sugli aspetti   dei   diritti  di  proprieta'  intellettuale  attinenti  al commercio (TRIPS), adottato a Marrakech il 15 aprile 1994, ratificato con legge 29 dicembre 1994, n. 747.
 |  |  |  | Art. 2. Definizioni
 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 a) «materiale  biologico»:  un  materiale contenente informazioni genetiche,  autoriproducibile  o  capace  di riprodursi in un sistema biologico;
 b) «procedimento   microbiologico»:  qualsiasi  procedimento  nel quale  si  utilizzi  un  materiale  microbiologico,  che  comporta un intervento  su  materiale  microbiologico  o che produce un materiale microbiologico.
 2.  Un  procedimento  di  produzione  di  vegetali  o di animali e' essenzialmente  biologico  quando  consiste integralmente in fenomeni naturali quali l'incrocio o la selezione.
 3.  La nozione di varieta' vegetale e' definita dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994.
 |  |  |  | Art. 3 Brevettabilita'
 
 1.  Sono  brevettabili  purche'  abbiano  i  requisiti di novita' e originalita' e siano suscettibili di applicazione industriale: a) un  materiale  biologico,  isolato  dal  suo  ambiente  naturale o
 prodotto  tramite  un  procedimento tecnico, anche se preesistente
 allo stato naturale; b) un  procedimento  tecnico  attraverso  il  quale  viene  prodotto,
 lavorato  o  impiegato  materiale biologico, anche se preesistente
 allo stato naturale; c) qualsiasi  applicazione  nuova  di  un materiale biologico o di un
 procedimento tecnico gia' brevettato; d) un'invenzione  relativa  ad  un elemento isolato dal corpo umano o
 diversamente  prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se
 la  sua  struttura e' identica a quella di un elemento naturale, a
 condizione  che  la  sua funzione e applicazione industriale siano
 concretamente  indicate, descritte e specificatamente rivendicate.
 Per  procedimento tecnico si intende quello che soltanto l'uomo e'
 capace  di mettere in atto e che la natura di per se stessa non e'
 in grado di compiere; e) un'invenzione  riguardante  piante  o  animali  ovvero  un insieme
 vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e
 non  dal  suo  intero  genoma,  se  la  loro  applicazione  non e'
 limitata,  dal  punto  di  vista  tecnico,  all'ottenimento di una
 determinata  varieta'  vegetale  o  specie  animale  e  non  siano
 impiegati,   per   il   loro  ottenimento,  soltanto  procedimenti
 essenzialmente    biologici,   secondo   le   modalita'   previste
 dall'articolo 5, comma 6.
 |  |  |  | Art. 4 Esclusioni
 
 1. Sono esclusi dalla brevettabilita': a) il  corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi
 del  suo  sviluppo, nonche' la mera scoperta di uno degli elementi
 del  corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale
 di  un  gene,  al fine di garantire che il diritto brevettuale sia
 esercitato  nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignita' e
 l'integrita' dell'uomo e dell'ambiente; b) i  metodi  per  il  trattamento chirurgico o terapeutico del corpo
 umano  o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o
 animale; c) le  invenzioni  il  cui sfruttamento commerciale e' contrario alla
 dignita' umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela
 della  salute  e  della  vita  delle persone e degli animali, alla
 preservazione   dei   vegetali   e  della  biodiversita'  ed  alla
 prevenzione  di gravi danni ambientali, in conformita' ai principi
 contenuti   nell'articolo  27,  paragrafo  2,  dell'Accordo  sugli
 aspetti  dei  diritti  di  proprieta'  intellettuale  attinenti al
 commercio (TRIPS). Tale esclusione riguarda, in particolare:
 1)  ogni  procedimento  tecnologico di clonazione umana, qualunque
 sia   la   tecnica   impiegata,  il  massimo  stadio  di  sviluppo
 programmato   dell'organismo   clonato   e   la   finalita'  della
 clonazione;
 2)   i   procedimenti  di  modificazione  dell'identita'  genetica
 germinale dell'essere umano;
 3)  ogni  utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di
 cellule staminali embrionali umane;
 4)  i  procedimenti di modificazione dell'identita' genetica degli
 animali,  atti  a  provocare  su  questi  ultimi  sofferenze senza
 utilita'  medica  sostanziale  per  l'essere  umano  o  l'animale,
 nonche' gli animali risultanti da tali procedimenti;
 5)  le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico, il
 cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione
 dei  soggetti  umani  su  basi  genetiche,  patologiche, razziali,
 etniche,   sociali   ed   economiche,   ovvero   aventi  finalita'
 eugenetiche e non diagnostiche; d) una  semplice  sequenza  di DNA, una sequenza parziale di un gene,
 utilizzata  per  produrre  una  proteina  o una proteina parziale,
 salvo  che  venga  fornita  l'indicazione  e la descrizione di una
 funzione  utile  alla  valutazione del requisito dell'applicazione
 industriale  e che la funzione corrispondente sia specificatamente
 rivendicata;  ciascuna  sequenza  e'  considerata autonoma ai fini
 brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti
 non essenziali all'invenzione; e) le  varieta'  vegetali  e le razze animali, nonche' i procedimenti
 essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali; f) le  nuove  varieta'  vegetali  rispetto  alle  quali  l'invenzione
 consista  esclusivamente nella modifica genetica di altra varieta'
 vegetale,  anche se detta modifica e' il frutto di procedimento di
 ingegneria genetica.
 2.  E',  comunque,  escluso dalla brevettabilita' ogni procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane.
 |  |  |  | Art. 5 Procedimento
 
 1.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e marchi, in sede di valutazione della  brevettabilita'  di  invenzioni  biotecnologiche,  al  fine di garantire  quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), puo' richiedere  il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.
 2.  La  provenienza  del  materiale  biologico di origine animale o vegetale,  che  sta alla base dell'invenzione, e' dichiarata all'atto della  richiesta  di brevetto sia in riferimento al Paese di origine, consentendo di accertare il rispetto della legislazione in materia di importazione  e  di  esportazione,  sia  in  relazione  all'organismo biologico dal quale e' stato isolato.
 3.  La  domanda  di  brevetto relativa ad una invenzione che ha per oggetto  o  utilizza materiale biologico di origine umana deve essere corredata  dell'espresso consenso, libero e informato a tale prelievo e  utilizzazione,  della  persona  da  cui  e'  stato  prelevato tale materiale, in base alla normativa vigente.
 4.  La  domanda  di brevetto relativa ad una invenzione, che ha per oggetto  o  utilizza  materiale  biologico contenente microrganismi o organismi  geneticamente  modificati,  deve  essere  corredata da una dichiarazione  che  garantisca  l'avvenuto  rispetto  degli  obblighi riguardanti tali modificazioni, derivanti dalle normative nazionali o comunitarie, ed in particolare dalle disposizioni di cui al comma 6 e di  cui  ai  decreti  legislativi  12 aprile 2001, n. 206, e 8 luglio 2003, n. 224.
 5. L'utilizzazione da parte dell'agricoltore, per la riproduzione o la  moltiplicazione  in  proprio  nella  sua  azienda,  di  materiale brevettato  di  origine  vegetale,  avviene  nel  rispetto  di quanto previsto  dall'articolo  14  del  regolamento  (CE)  n.  2100/94  del Consiglio,  del  27 luglio 1994, e secondo le modalita' stabilite con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,  di concerto con il Ministro delle attivita' produttive.
 6.  Nel  caso in cui la richiesta di brevetto riguardi l'utilizzo o la  modifica delle identita' genetiche di varieta' italiane autoctone e  da conservazione, ai sensi della direttiva 98/95/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  2001, n. 322, o di materiali biologici vegetali o animali cui facciano   riferimento   i   disciplinari   adottati  in  Italia,  in conformita' alle disposizioni sulla denominazione di origine protetta e  sulla  indicazione geografica protetta di cui ai regolamenti (CEE) n.  2081/92  e  n.  2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e alla citata  direttiva  98/95/CE,  e si riferisca a fini diversi da quelli diagnostici o terapeutici, e' acquisito preventivamente il parere del Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali;  il Ministero si esprime,  previa  consultazione  della  commissione consultiva di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975,   n.   974,  sentite  le  associazioni  di  produttori  di  cui all'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, entro novanta giorni  dalla data nella quale sia pervenuta al Ministero medesimo la relativa  richiesta.  Decorso  inutilmente  il  termine anzidetto, il brevetto puo' essere rilasciato.
 7.  Con  decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della salute e delle attivita' produttive, da  adottarsi  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione del presente decreto, sono disciplinati l'ambito  e  le  modalita'  per  l'esercizio  della  deroga di cui al paragrafo  2 dell'articolo 11 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo  e del Consiglio, del 6 luglio 1998, riguardante la vendita o altra  forma  di  commercializzazione di bestiame di allevamento o di altro  materiale  di  riproduzione  di  origine animale, da parte del titolare  del  brevetto  o  con  il  suo consenso. In particolare, il decreto  prevede  il  divieto della ulteriore vendita del bestiame in funzione  di  un'attivita'  di produzione commerciale, a meno che gli animali  dotati delle stesse proprieta' siano stati ottenuti mediante mezzi  esclusivamente  biologici  e ferma restando la possibilita' di vendita  diretta  da  parte  dell'allevatore  per  soggetti  da  vita rientranti nella normale attivita' agricola.
 |  |  |  | Art. 6 Licenza obbligatoria
 
 1.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  rilascia  una licenza obbligatoria a favore: a) del costitutore, per lo sfruttamento non esclusivo dell'invenzione
 protetta  dal  brevetto,  qualora tale licenza sia necessaria allo
 sfruttamento di una varieta' vegetale; b) del    titolare   di   un   brevetto   riguardante   un'invenzione
 biotecnologica per l'uso della privativa su un ritrovato vegetale.
 2.  Il  rilascio della licenza di cui al comma 1 e' condizionato al pagamento  di  un  canone determinato ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
 3.  In  caso  di concessione della licenza obbligatoria il titolare del  brevetto  ed  il titolare della privativa per ritrovati vegetali hanno diritto, reciprocamente, ad una licenza secondo condizioni che, in  mancanza  di  accordo tra le parti, sono determinate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.
 4.  Il rilascio della licenza di cui al comma 1 e' subordinato alla dimostrazione, da parte del richiedente: a) che  si  e'  rivolto  invano  al  titolare  del  brevetto  o della
 privativa   sui   ritrovati  vegetali  per  ottenere  una  licenza
 contrattuale; b) che  la  varieta' vegetale o l'invenzione costituisce un progresso
 tecnico  significativo,  di  notevole interesse economico rispetto
 all'invenzione  indicata  nel  brevetto  o  alla varieta' vegetale
 protetta.
 |  |  |  | Art. 7. Nullita'
 1.  Gli  atti  giuridici  e  le  operazioni  negoziali  compiuti in violazione dei divieti previsti dal presente decreto sono nulli.
 |  |  |  | Art. 8 Estensione della tutela
 
 1. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale biologico   dotato,   in   seguito   all'invenzione,  di  determinate proprieta'  si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati mediante   riproduzione   o   moltiplicazione  in  forma  identica  o differenziata e dotati delle stesse proprieta'.
 2.   La  protezione  attribuita  da  un  brevetto  relativo  ad  un procedimento  che consente di produrre un materiale biologico dotato, per  effetto dell'invenzione, di determinate proprieta' si estende al materiale  biologico  direttamente ottenuto da tale procedimento ed a qualsiasi  altro materiale biologico derivato dal materiale biologico direttamente  ottenuto  mediante  riproduzione  o  moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotato delle stesse proprieta'.
 3.  Fatto  salvo  l'articolo  4, comma 1, lettera a), la protezione attribuita  da un brevetto ad un prodotto contenente o consistente in un'informazione  genetica  si estende a qualsiasi materiale nel quale il  prodotto  e'  incorporato  e nel quale l'informazione genetica e' contenuta e svolge la sua funzione.
 |  |  |  | Art. 9. Limiti all'estensione della tutela
 1.  La protezione di cui all'articolo 8 non si estende al materiale biologico   ottenuto   mediante  riproduzione  o  moltiplicazione  di materiale  biologico  commercializzato  nel  territorio  di uno Stato membro  dal  titolare  del brevetto o con il suo consenso, qualora la riproduzione    o    la    moltiplicazione   derivi   necessariamente dall'utilizzazione  per  la  quale  il  materiale  biologico e' stato commercializzato,  purche' il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni.
 |  |  |  | Art. 10 Deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologico
 
 1. Se un'invenzione riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico e che non puo' essere descritto nella domanda di brevetto in  maniera  tale  da  consentire ad un esperto in materia di attuare l'invenzione  stessa  oppure  implica  l'uso  di  tale  materiale, la descrizione  e'  ritenuta  sufficiente per l'applicazione del diritto dei brevetti soltanto se: a) il  materiale  biologico  e'  stato  depositato  presso un ente di
 deposito  riconosciuto  non  oltre  la data di presentazione della
 domanda di brevetto. Sono riconosciuti almeno gli enti di deposito
 internazionali  che abbiano acquisito tale qualificazione ai sensi
 dell'articolo  7  del  Trattato  di  Budapest, del 28 aprile 1977,
 ratificato  con  legge 14 ottobre 1985, n. 610, sul riconoscimento
 internazionale  del  deposito  dei  microrganismi  ai  fini  della
 procedura in materia di brevetti, di seguito denominato: "Trattato
 di Budapest"; b) sulle   caratteristiche  del  materiale  biologico  depositato  la
 domanda depositata fornisce tutte le informazioni rilevanti di cui
 dispone il depositante; c) nella  domanda  di  brevetto  sono  precisati il nome dell'ente di
 deposito e il numero di registrazione del deposito.
 2.   L'accesso  al  materiale  biologico  depositato  e'  garantito mediante il rilascio di un campione: a) fino   alla   prima   pubblicazione  della  domanda  di  brevetto,
 unicamente alle persone autorizzate ai sensi del diritto nazionale
 dei brevetti; b) tra  la  prima  pubblicazione  della  domanda e la concessione del
 brevetto,  a  qualsiasi  persona  che  ne  faccia domanda o, se il
 depositante lo richieda, unicamente ad un esperto indipendente; c) dopo  la  concessione  del  brevetto e anche se lo stesso e' stato
 revocato o annullato, a qualsiasi persona che ne faccia richiesta.
 3. La consegna ha luogo esclusivamente se il richiedente si impegna per la durata degli effetti del brevetto: a) a non rendere accessibile a terzi campioni del materiale biologico
 depositato o di materiali da esso derivati; e b) ad  utilizzare  campioni  del  materiale biologico depositato o di
 materiali  da  esso derivati esclusivamente a fini sperimentali, a
 meno  che  il  richiedente  o il titolare del brevetto non rinunci
 esplicitamente a tale impegno.
 4.  In  caso  di  rifiuto  o  di  ritiro della domanda di brevetto, l'accesso  al  materiale  depositato viene limitato, su richiesta del depositante,  ad un esperto indipendente per un periodo di venti anni a  decorrere  dalla  data  del deposito della domanda di brevetto. In tale caso si applica il comma 3.
 5.  Le  domande del depositante di cui al comma 2, lettera b), e al comma 4 possono essere presentate soltanto fino alla data in cui sono considerati  ultimati i preparativi tecnici della pubblicazione della domanda di brevetto.
 6.  Se  il materiale biologico depositato ai sensi dell'articolo 10 non  e'  piu'  disponibile presso l'ente di deposito riconosciuto, e' consentito  un  nuovo  deposito  del materiale alle stesse condizioni previste dal Trattato di Budapest.
 7.   Ogni   nuovo   deposito   deve   essere  accompagnato  da  una dichiarazione  firmata  dal  depositante  attestante che il materiale biologico  che  e'  oggetto  del  nuovo deposito e' identico a quello oggetto del deposito iniziale.
 |  |  |  | Art. 11. Relazione al Parlamento
 1.  Il  Ministro  delle  attivita'  produttive,  di  concerto con i Ministri   della   salute,  delle  politiche  agricole  e  forestali, dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, presenta al Parlamento ogni anno, a decorrere  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del  presente  decreto,  una  relazione sull'applicazione del decreto medesimo.
 |  |  |  | Art. 12 Disposizioni finanziarie
 
 1.  Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 2.   Le   Amministrazioni  interessate  provvedono  alle  attivita' previste  dal  presente  decreto  con  le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 |  |  |  | Art. 13. Entrata in vigore
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 10 gennaio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Scajola,   Ministro   delle   attivita'
 produttive
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze
 Storace, Ministro della salute
 Alemanno,   Ministro  delle  poli-tiche
 agricole e forestali
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
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