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| Gazzetta n. 8 del 11 gennaio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO-LEGGE 10 gennaio 2006, n. 2 |  | Interventi     urgenti     per     i     settori    dell'agricoltura, dell'agroindustria,  della  pesca,  nonche'  in materia di fiscalita' d'impresa. |  | 
 |  |  |  | Art. 01 (2) (( Disposizioni in materia di previdenza agricola ))
 
 ((  1.  Per  il  triennio  2006-2008  sono  sospesi  gli aumenti di aliquota  di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
 2. Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni  contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter,  della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono cosi determinate; a) nei  territori  montani  particolarmente svantaggiati la riduzione
 contributiva  compete nella misura del 75 per cento dei contributi
 a  carico  del  datore  di lavoro, previsti dal citato articolo 9,
 commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988; b) nelle  zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo
 1  di  cui  al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21
 giugno 1999, nonche' i territori dei comuni delle regioni Abruzzo,
 Molise  e  Basilicata,  la  riduzione  contributiva  compete nella
 misura del 68 per cento.
 3.  Al  fine di verificare la possibilita' di definire modalita' di estinzione  dei debiti dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale ONPS),  ivi  compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi  dell'articolo,  13  della  legge 23 dicembre 1998, n. 448, con decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri e' istituita una Commissione  di  tre  esperti,  di  cui  uno  designato  dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e uno dal Ministro delle politi-che agricole  e  forestali.  La  Commissione  presenta  al Presidente del Consiglio  dei  ministri  le  proposte per l' estinzione dei predetti debiti  entro  il  31  luglio  2006.  Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti e le procedure di riscossione e recupero relativi ai suddetti  carichi  contributivi  risultanti  alla  data del 30 giugno 2005.
 4.  A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il  calcolo  dei  contributi  agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, e'  quella  indicata  al-l'articolo  1,  comma 1, del decreto-legge 9 ottobre  1989,  n.  338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
 5.  La  retribuzione  di cui al comma 4, con la medesima decorrenza ivi  prevista,  vale  anche  ai  fini  dei  calcolo delle prestazioni temporanee  in  favore  degli  operai  agricoli a tempo determinato e assimilati.
 6.  A  decorrere  dal  1°  luglio 2006, i datori di lavoro agricolo devono trasmettere all'INPS per via telematica trimestralmente, entro il  mese  successivo al trimestre di riferimento, le dichiarazioni di manodopera   agricola  con  i  dati  retributivi  e  le  informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni   assicurative   individuali   e   per  l'erogazione  delle prestazioni. A tal fine rINPS emana le relative istruzioni tecniche e procedurali.
 7.  Entro  il 30 giugno 2006 tutte le aziende agricole in attivita' devono  ripresentare  per via telematica la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, con le modalita'  previste  dall'articolo  44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
 8.  A  decorrere  dal  1°  luglio 2006 la denuncia aziendale di cui all'articolo  5  del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere  trasmessa per via telematica, su apposito modello predisposto dall'INPS.   Ai   datori  di  lavoro  che  assumono  operai  a  tempo determinato  e'  fatto  obbligo  di  inserire  nel  predetto  modello l'indicazione  del  tipo di coltura praticata o allevamento condotto, nonche'  il  presunto  fabbisogno  di manodopera. L'INPS procede alla verifica   delle   denunce  aziendali  con  priorita'  a  quelle  che presentano   valori   di  manodopera  impiegata  inferiori  a  quelli calcolati  sulla  base  dei  valori  medi  d'impiego  di  manodopera, conformemente  a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
 9.  I  datori  di  lavoro  agricolo  effettuano le comunicazioni di assunzione,  di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro previste,  rispettivamente,  dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,  n.  608,  e  successive modificazioni, dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e dall'articolo 21  della  legge  29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, per  via  telematica  esclusivamente  alle sedi INPS territorialmente competenti.  L'INPS  provvede a trasmettere le comunicazioni previste dal  presente  comma  al  servizio  competente di cui all'articolo 1, comma  2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede  di  lavoro, e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
 10.  A  decorrere  dal  1° luglio 2006 i datori di lavoro agricolo, che,   ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  legislative  e  della contrattazione   collettiva   applicata,   anticipano  ai  lavoratori agricoli  prestazioni  temporanee a carico dell'INPS, possono portare in  compensazione,  in  sede  di  dichiarazione  mensile, gli importi anticipati.  Il  datore  di  lavoro  ha  facolta'  di  effettuare  le dichiarazioni  di  cui ai commi 6, 7, 8 e 9 del presente articolo per il  tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979,  n.  12,  e  successive  modificazioni,  e degli altri soggetti abilitati  dalle  vigenti disposizioni di legge alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo.
 11.  L'INPS,  nell'ambito  della  propria autonomia organizzativa e della vigente dotazione organica di personale, istituisce un'apposita struttura  centrale  e  periferica dedicata alla previdenza agricola, con  il  compito  di  attuare  le  relative  normative  e  gestire  i conseguenti   rapporti   con   le   aziende,   i  lavoratori  e  loro rappresentanti,  sia  con riferimento al versante della contribuzione sia  con  riferimento  al versante delle prestazioni. La struttura, a livello  centrale,  e'  affidata  ad  un  dirigente dell'Istituto che risponde direttamente al direttore generale.
 12.  Al  fine  di  rendere  piu'  efficaci  i controlli finalizzati all'emersione   del   lavoro  irregolare  in  agricoltura,  l'INPS  e l'Agenzia  perle  erogazioni  in  agricoltura  (AGEA), con le risorse umane    gia'    assegnate    a   legislazione   vigente,   procedono sistematicamente  all'integrazione  delle  proprie  banche  dati, con particolare  riferimento alle informazioni relative alle coltivazioni e  agli  allevamenti  realizzati  per  ciascun  anno  solare  e  alle particelle catastali sulle quali insistono i terreni.
 13.  All'onere  derivante  dai  commi  1,  2,  3  e 15 del presente articolo, pari a 304 milioni di euro per l'amo 2006, a 336 milioni di euro  per  l'anno 2007, a 369 milioni di euro per l'anno 2008 e a 167 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede: a) quanto  a 42 milioni di euro per l'anno 2006, a 48 milioni di euro
 per  Panno 2007 e a 54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
 2008,  mediante utilizzo delle maggiori entrate recate dai commi 1
 e 2; b) quanto  a  262  milioni  di euro per l'anno 2006, a 288 milioni di
 euro  per  l'anno  2007, a 315 milioni di euro per l'anno 2008 e a
 113  milioni  di  euro  annui a decorrere dall'anno 2009, mediante
 corrispondente  riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al
 Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1,
 della  legge  27  dicembre  2002, n. 289, come rideterminata dalle
 tabelle  D  e  F  della  legge  23  dicembre 2005, n. 266. Ai fini
 dell'invarianza  del  fabbisogno  e dell'indebitamento netto delle
 pubbliche  amministrazioni, l'importo relativo al limite di cui al
 comma  33 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
 ridotto  di 50 milioni di euro; la percentuale stabilita dal comma
 34  dell'articolo  1  della  citata  legge  n.  266  del  2005  e'
 rideterminata  in  misura  corrispondente  ad  una  riduzione  dei
 pagamenti  per  spese  relative  a investimenti fissi lordi di 130
 milioni  di euro; il predetto Fondo per le aree sottoutilizzate e'
 ridotto per l'anno 2007 di ulteriori 200 milioni di euro.
 14.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 15.  L'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato.
 16.   Ai   fini  della  regolarita'  contributiva  le  disposizioni contenute  al comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,  nonch6  all'articolo  1,  comma  553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sospese fino al 31 luglio 2006.
 17.  Sono  abrogate tutte le disposizioni incompatibili con i commi da 1 a 16. ))
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di fronteggiare le problematiche  connesse agli aumenti contributivi a carico dei datori di  lavoro  agricoli  ed  alle  operazioni  catastali, alla crisi del settore   bieticolo-saccarifero,   anche   alla  luce  delle  recenti decisioni  comunitarie,  al  finanziamento  degli investimenti per lo sviluppo,  al  rafforzamento  delle  azioni  di  contrasto alle frodi agroalimentari,    nonche'   di   disciplinare   l'installazione   di apparecchiature  radioelettriche  a  bordo  delle  navi da pesca e la determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle attivita' produttive,  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, per gli affari regionali,  per  le  politiche  comunitarie  e  per  lo sviluppo e la coesione territoriale;
 
 E m a n a
 il seguente decreto-legge:
 
 Art. 1 (1)
 Disposizioni in materia di contribuzione
 previdenziale in agricoltura e di catasto
 
 1.  Per  l'anno  2006,  sono  rinviati  al  1° marzo gli aumenti di aliquota  di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
 2. All'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le  parole:  "dal  1°  gennaio 2006", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° marzo 2006".
 3.  Con provvedimento interdirigenziale dei Direttori delle Agenzie delle  entrate  e  del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  sono  stabiliti  i  termini e le modalita' della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui  all'articolo  3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463,  a  tutti  i  soggetti,  nonche'  a  tutti  gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione,  le trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni nei registri immobiliari ed alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti. Con  lo  stesso  decreto sono stabilite, altresi', le modalita' anche tecniche  della  trasmissione  del titolo per via telematica relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime.
 4.   Con   decreto   di   natura  non  regolamentare  del  Ministro dell'economia  e  finanze, adottato entro quarantacinque giorni dalla data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, sono stabilite, a parita'  di  gettito,  le  tariffe  dell'imposta  di bollo, dovuta in misura  forfetaria  ovvero  commisurata  alla natura ed entita' degli adempimenti correlati, sugli atti di cui al comma 3.
 5.  L'accesso  ai  servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale  e'  consentito  a  chiunque  in  rispetto  della normativa vigente  in  tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali,  su  base  convenzionale  ovvero  con pagamento telematico contestuale  per  ogni consultazione effettuata. In tale ultimo caso, le  tasse  ipotecarie  ed i tributi speciali catastali sono aumentati del  cinquanta  per  cento e gli importi riscossi sono riversati alla sezione  di  Tesoreria  provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo  necessario  a  quello  della riscossione. Con decreto del direttore   dell'Agenzia   del   territorio,   sentito  il  Ministero dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le modalita' attuative del presente comma.
 6.  Al  numero  d'ordine  4.1  della Tabella delle tasse ipotecarie allegata  al  testo  unico  delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria  e  catastale,  di  cui  al decreto legislativo 31 ottobre 1990,  n.  347, come da ultimo sostituita dall'allegato 2-sexies alla legge   30   dicembre  2004,  n.  311,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni: a) la Tariffa in euro e' sostituita dalla seguente: "0,01"; b) le  Note  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "L'importo e' dovuto
 anticipatamente.  Il  servizio  sara'  fornito progressivamente su
 base  convenzionale.  La  tariffa  e'  raddoppiata  per  richieste
 relative a piu' di una circoscrizione o sezione staccata.".
 7.  Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 17 milioni  di  euro  per  l'anno 2006, si provvede mediante quota parte delle  maggiori  entrate derivanti dall'applicazione dei commi da 3 a 6. --------------- AGGIORNAMENTO (1)
 Si riporta, in nota, il testo del comma 6, lettera a), del presente articolo, a seguito dell'errata-corrige in G.U. 12/1/2006, n. 9: 6.  Al  numero  d'ordine  4.1  della  Tabella  delle tasse ipotecarie allegata  al  testo  unico  delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria  e  catastale,  di  cui  al decreto legislativo 31 ottobre 1990,  n.  347, come da ultimo sostituita dall'allegato 2-sexies alla legge   30   dicembre  2004,  n.  311,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni: a) la Tariffa in euro e' sostituita dalla seguente: (( "0,001" )); b) le  Note  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "L'importo e' dovuto
 anticipatamente.  Il  servizio  sara'  fornito progressivamente su
 base  convenzionale.  La  tariffa  e'  raddoppiata  per  richieste
 relative a piu' di una circoscrizione o sezione staccata.". La suddetta modifica entra in vigore il 12/1/2006.
 |  |  |  | Art. 1-bis (2) (( Ulteriori disposizioni in materia di agricoltura ))
 
 (( 1. Per l'anno 2006 il contributo ordinario, di cui alla legge 27 ottobre  1949,  n.  851,  a  favore  del  Comitato  Nazionale  per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite  per  l'alimentazione  e  l'agricoltura (FAO) e' determinato in euro  750.000.  Al  relativo  onere,  pari  a euro 466.000 per l'anno 2006si  provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali. Il Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 2.  Le  somme  assegnate  all'  AGEA,  destinate  all'attuazione di interventi  e  misure  sul mercato agricolo, affluiscono all'apposito conto  corrente  n.  20082  acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato  e  intestato  all'  AGEA  medesima. Nell'ambito dello stato di previsione  dell'  AGEA  per  l'anno  2006  e'  istituito un apposito capitolo in entrata, denominato "Fondo per l'attuazione di interventi e  misure  nazionali  nel  settore  agricolo  e  agroaiimentare". Con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali, sono individuati  gli  interventi  e  le  misure da attuare utilizzando le risorse iscritte al predetto capitolo di entrata.
 3.  Le assegnazioni all'AGEA degli stanziamenti di cui all'articolo 10,  commi  20  e  21,  del  decreto-legge  28  marzo  2003,  n.  49, convertito,  con  modificazioni., dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, all'articolo  2,  commi  1  e 2, del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268,  all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, agli  articoli  1,  commi 1, 2 e 5, 1-bis e 5-bis del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2005, n. 231, e all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005,  n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, sono utilizzate per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.
 4. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99,  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro  sono  trasferite  le  risorse strumentali e finanziarie per l'espletamento delle funzioni relative alla valorizzazione economica, alla  tutela  ed  ai controlli in materia di indicazioni geografiche, denominazioni di origine, specialita' tradizionali garantite".
 5.  All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis.  La  copertura  assicurativa per le produzioni zootecniche di cui  al  presente  decreto  deve  intendersi comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa".
 6.  Ove  non  diversamente  disposto, i diritti all'aiuto di cui al regolamento  (CE)  n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, derivanti  da;  contratti  associativi  di  soccida,  sono  assegnati dall'AGEA  per il 50 per cento al soccidario e per il 50 per cento al soccidante.
 7.  All'articolo  5  del  decreto-legge  1°  ottobre  2005, n. 202, convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: "3-bis.  A decorrere dal 1° gennaio 2006,e fino al 31 ottobre 2006, a favore  degli  allevatori  avicoli,  delle  imprese di macellazione e trasformazione  di carne avicola nonche' mangimistiche operanti nella filiera  e  degli  esercenti  attivita'  di commercio all'ingrosso di carni  avicole  sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti  tributari,  nonche'  il  pagamento  di  ogni contributo o premio  di  previdenza  e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico  dei dipendenti, senza aggravio di sanzione, interessi o altri oneri.  Non  si  fa  luogo  al  rimborso di quanto gia' versato. Sono altresi  sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni  creditizie  e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)".
 8.  Al  fine  di  assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti  a  fronteggiare l'emergenza nel settore avicolo e' istituito presso  il  Ministero  delle politiche agricole e forestali un Fondo, denominato  "Fondo  per  l'emergenza avicola con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'amo 2006, avente le seguenti finalita': a) interventi,  in  conformita'  a quanto previsto dagli orientamenti
 comunitari   sugli   aiuti  di  Stato  per  il  salvataggio  e  la
 ristrutturazione  di  imprese  in  difficolta',  pubblicati  nella
 Gazzetta  Ufficiale dell'Unione europea C 244 del 1° ottobre 2004,
 per  fare  fronte  all'interruzione  dell'attivita'  avi-cola e ai
 conseguenti danni economici e sociali; b) finanziamento delle misure di cui ai commi 10 e 11; c) programmi   finalizzati   alla  realizzazione  di  interventi  per
 l'abbandono  dell'attivita'  produttiva, come previsto dal punto 9
 degli  orienta-menti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore
 agricolo,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita'
 europee C 28 del 1° febbraio 2000; d) investimenti nelle imprese avicole per misure di biosicurezza, ivi
 comprese le spese sostenute per misure sanitarie; e) interventi,  disposti dall'autorita' sanitaria a fini di benessere
 degli  animali,  per  l'abbattimento  degli  avicoli  in  caso  di
 sovraffollamento  delle  strutture  produttive  o  di blocco della
 movimentazione dei capi.
 9. All'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4:
 1)   al   primo   periodo,   dopo   le  parole:  "e'  concessa  al
 proprietario",  sono  inserite  le  seguenti: "o al soccidario, in
 ragione degli accordi stipulati con il soccidante,";
 2)  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "prodotti zootecnici
 contaminati,  al  proprietario  sono  inserite  le seguenti: "o al
 soccidario,   in   ragione   degli   accordi   stipulati   con  il
 soccidante,";
 3)  al  terzo  periodo,  dopo  le  parole:  "il proprietario degli
 animali di cui sia stato disposto l'abbattimento" sono inserite le
 seguenti: "o il soccidario"; b) al  camma  8,  dopo  il  primo  periodo,  e' inserito il seguente:
 "L'indennita'  non e' altresi concessa a coloro che contravvengono
 ai  provvedimenti  assunti dalle autorita' competenti in relazione
 alle malattie epizootiche degli animali".
 10.   Nell'ambito   di   programmi  di  prevenzione,  controllo  ed eradicazione   della   influenza   aviaria   realizzati   a   livello comunitario,  nazionale e regionale e' concessa alle imprese agricole che  esercitano  attivita'  di  alleva  mento  avicolo una indennita' compensativa   della  perdita  di  reddito  o  delle  maggiori  spese sopportate a causa del verificarsi dell'evento.
 11.  A  favore  delle  imprese agricole che esercitano attivita' di allevamento  avicolo  sottoposte  a  restrizioni della movimentazione degli  animali  o  a  fermo  produttivo  a  seguito  di provvedimenti sanitari  e'  concessa  una  indennita'  per  i danni indiretti nella misura prevista dal decreto di cui al comma 12.
 12.  Il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della  salute  adottano,  con decreti di natura non regolamentare, le disposizioni  attuative  dei  commi  8,  10 e 11, nei limiti di spesa previsti dal medesimo comma 8.
 13.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 8, pari a 100 milioni  di  euro  per  l'anno  2006,  si  provvede nell'ambito delle disponibilita'  previste  dall'articolo  3,  comma  1,  della legge 2 giugno 1988, n. 218, incrementate, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro.  A  tale  fine  il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario  nazionale,  al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all'articolo  1,  comma  164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo  1,  comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro.
 14.  Alla  maggiore spesa di cui al comma 13, pari a 100 milioni di euro per il 2006, si fa fronte: a) quanto  a  25  milioni  di euro, mediante corrispondente riduzione
 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 48, comma 9, del
 decreto-legge   30   settembre   2003,  n.  269,  convertito,  con
 modificazioni,   dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  come
 determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266; b) quanto  a  10  milioni  di euro, mediante corrispondente riduzione
 dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2006, di cui all'articolo
 5,  comma  3-quater,  del  decreto-legge  1° ottobre 2005, n. 202,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 30 novembre 2005, n.
 244; c) quanto  a  10  milioni  di  euro, nell'ambito delle disponibilita'
 dell'AGEA  per  gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, del
 decreto  legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come rideterminati ai
 sensi  del  comma  3.  L'  AGEA 'provvede a versare la somma di 10
 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato; d) quanto  a 30 milioni di euro, mediante utilizzo di una quota delle
 disponibilita'  in  conto  residui  relative all'autorizzazione di
 spesa di cui al-l'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998,
 n.  194, come rifinanziata dalla tabella D della legge 30 dicembre
 2004,  n. 311, che a tale fine e' versata all'entrata del bilancio
 dello Stato nell'anno 2006; e) quanto  a  25  milioni  di euro, mediante corrispondente riduzione
 dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
 2006-2008,  nel-l'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
 capitale  "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
 dell'economia   e  delle  finanze  per  l'anno  2006,  allo  scopo
 parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al medesimo
 Ministero. E Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
 ad  apportare,  con  propri  decreti,  le occorrenti variazioni di
 bilancio.
 15.  Per  fare  fronte al rafforzamento del sistema di sorveglianza della  filiera  avicola e' assegnata, per l'anno 2006, la somma di un milione  di  euro  al  Corpo forestale dello Stato e di un milione di euro  all'Ispettorato  centrale repressione frodi. Al relativo onere, pari  a  2  milioni  di  euro  per  l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dell'  autorizzazione di spesa, per l'anno 2006,  di  cui  all'articolo  5,  comma  3-ter,  del decreto-legge 1° ottobre  2005,  n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. ))
 |  |  |  | Art. 1-ter (2) (( Disposizioni in favore delle imprese ubicate nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa colpite dal sisma del 1990 ))
 
 ((  1.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei  limiti  di  52.000.000  di euro, per l'anno 2006 sono definiti i criteri  per  la  riduzione  dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi,  relativi  agli  anni  1990;  1991 e 1992, dovuti dalle imprese,  ivi  comprese quelle agricole e agroalimentari, colpite dal sisma  del 13 e 16 dicembre 1990 e ubicate nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa. Conseguentemente, nel rispetto del limite di spesa di  cui al precedente periodo, il termine per il versamento di cui al secondo  periodo del comma 17 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002,  n.  289,  e'  fissato al 30 settembre 2006 e il termine per la rateizzazione  di  cui  al  terzo  periodo  del  predetto comma 17 e' fissato  al  1°  ottobre 2006. A tal fine e' istituito apposito fondo presso  il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali alimentato tramite  un  versamento  in  conto entrata nei bilancio dello Stato a valere  sulle  risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate previsto dall'articolo  61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un  importo  equivalente  ai  fini  della  invarianza dei saldi per i medesimi anni. ))
 |  |  |  | Art. 2 Interventi urgenti nel settore bieticolo - saccarifero
 
 1.  Al  fine di fronteggiare la grave crisi del settore bieticolo - saccarifero  e'  istituito  presso  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri  un  Comitato  interministeriale composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal Ministro delle politiche agricole  e  forestali,  con  le  funzioni  di  Vice-presidente,  dal Ministro  dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle attivita' produttive,  dal  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro  per le politiche comunitarie e dal Ministro dell'ambiente e della  tutela  del territorio. Le funzioni di segreteria, senza alcun onere  per  il  bilancio dello Stato, sono svolte da un dirigente del Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali,  preposto  ad un Ufficio dirigenziale generale.
 2. Il Comitato di cui al comma 1: a) approva,  entro  quarantacinque  giorni  dalla  data di entrata in
 vigore  del  presente decreto, il piano per la razionalizzazione e
 la riconversione della produzione bieticolo - saccarifera; b) coordina  le  misure  comunitarie  e  nazionali  previste  per  la
 riconversione   industriale   del   settore   e  per  le  connesse
 problematiche sociali; c) formula    direttive    per   l'approvazione   dei   progetti   di
 riconversione.
 3.  Le  imprese saccarifere presentano al Ministero delle politiche agricole  e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  un  progetto  di  riconversione  per ciascuno  degli  impianti  industriali  ove cessera' la produzione di zucchero.   I  progetti  di  riconversione,  finalizzati  anche  alla salvaguardia dell'occupazione nel territorio oggetto dell'intervento, sono  approvati  dal  Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite   le   Amministrazioni  interessate,  anche  avvalendosi  del supporto tecnico dell'Istituto sviluppo agroalimentare s.p.a. (ISA).
 4.  E' costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)  il  Fondo  per  la razionalizzazione e la riconversione della produzione  bieticolo  - saccarifera, al quale affluiscono le risorse finanziarie  comunitarie  destinate  alla diversificazione produttiva del  settore  bieticolo  -  saccarifero in Italia, nonche' le risorse presenti  nel  Fondo  per  il  risanamento  del  settore  bieticolo - saccarifero  di  cui  all'articolo  3,  comma 2, del decreto-legge 12 agosto  1983,  n.  371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre  1983,  n.  546.  Le  modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo  sono  disposte  con  decreto  di  natura non regolamentare del Ministro  delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 5. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 2, lettera a), gli  aiuti  comunitari  alla ristrutturazione delle imprese derivanti dalla attuazione della riforma della organizzazione comune di mercato dello zucchero non concorrono alla formazione del reddito.
 |  |  |  | Art. 2-bis (2) (( Etichettatura del miele ))
 
 ((  1.  All'articolo  3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: "f)  sull'etichetta  devono  essere  indicati  il  Paese  o  i  Paesi d'origine in cui il miele e' stato raccolto;". ))
 |  |  |  | Art. 2-ter (2) (( Differimento di termine per adempimenti
 concernenti il prelievo supplementare ))
 
 ((  1.  Tutti  i  versamenti  di  cui  all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge  28  marzo  2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla  legge 30 maggio 2003, n. 119, sono rinviati al 31 luglio 2006. ))
 |  |  |  | Art. 2-quater (2) (( Interventi nel settore agroenergetico ))
 
 ((  1.  Per  il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del  decreto  legislativo  30  maggio 2005, n. 128, e per favorire lo sviluppo   della   filiera   .agroener=  getica,  e'  incentivata  la produzione  e la commercializzazione di bioetanolo, per un periodo di sei anni a partire dal 1° gennaio 2008.
 2.  Dal  1°  luglio  2006  i  produttori  di carburanti diesel e di benzina  sono  obbligati  ad  immettere  al  consumo biocarburanti di origine  agricola  oggetto di un'intesa di filiera, o di un contratto quadro,  o  di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi  del  presente  articolo,  in  misura  pari all'1 per cento dei carburanti  diesel  e  della  benzina  immessi  al  consumo nell'anno precedente.   Tale   percentuale,   espressa   in  potere  calorifico inferiore, e' incrementata di un punto per ogni anno, fino al 2010.
 3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto  con  il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il  Ministro  delle  attivita'  produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  sono  stabilite le modalita' per l'invio da parte dei   produttori   di   carburanti   diesel   e   di   benzina,   con autocertificazione,  dei  dati  relativi all'immissione in consumo di biocarburanti  di  origine agricola, riferiti all'anno in corso e dei dati  relativi  all'immissione  in  consumo di carburanti diesel e di benzina, riferiti all'anno precedente. Con detto decreto sono altresi stabilite le misure per il mancato rispetto dell'obbligo previsto dal comma 2.
 4. L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo, altresi,    l'integrazione    della    filiera   agroenergetica,   la valorizzazione,     la     produzione,    la    trasformazione,    la commercializzazione,  la  distribuzione  di  biomasse  agricole  e di biocarburanti  di  origine  agricola.  Gli imprenditori agricoli e le imprese  di  produzione  e  di  distribuzione  di  biocarburanti  e i soggetti  interessati,  pubblici  o  privati,  stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del predetto decreto legislativo n. 102 del 2005.
 5.  Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro delle politiche  agricole  e  forestali,  entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto, delibera  la  disciplina  dei con-tratti di programma agroenergetici, individuando  l'amministrazione  competente  per  la  loro stipula. I contratti  di  programma  agroenergetici hanno rilevanza territoriale nazionale   e   sono   finalizzati   alla  creazione  di  occupazione aggiuntiva,  anche  mediante  l'attivazione  di  nuovi  impianti.  E' assicurata priorita' nella stipula dei predetti contratti ai soggetti che  riconoscono  agli  imprenditori  agricoli  una  quota dell'utile conseguito   in  proporzione  ai  conferimenti  della  materia  prima agricola.
 6.   La  sottoscrizione  di  un  contratto  di  coltivazione  e  di fornitura,  o  contratti  ad  essi  equiparati,  o di un contratto di programma agroenergetico costituisce titolo preferenziale: a) nei  bandi  pubblici  per  i  finanziamenti delle iniziative e dei
 progetti  nel settore della promozione delle energie rinnovabili e
 dell'impiego dei biocarburanti; b) nei  contratti  di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed
 il riscaldamento pubblici.
 7.  Le  pubbliche  amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma  con  i  soggetti  interessati  al  fine  di  promuovere la produzione  e  l'impiego  di  biomasse  e di biocarburanti di origine agricola,  la  ricerca e lo sviluppo di specie e varieta' vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.
 8.  Ai  fini  dell'articolo  21, comma 5, del testo unico di cui al decreto  legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas e' equiparato al gas naturale.
 9.  Ai fini dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.   79,  e  successive  modificazioni,  il  gestore  della  rete  di trasmissione  nazionale assicura la precedenza, per una quota annuale fino al 30 per cento, all'energia elettrica prodotta da biomasse o da biogas  oggetto  di un'intesa di filiera, o di un contratto quadro, o di  un  contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi del presente articolo.
 10.  Gli  operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti  di origine agricola devono garantire la tracciabilita' e  la  rintracciabilita'  della  filiera.  A  tal  fine realizzano un sistema  di  identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie  a  ricostruire  il  percorso del biocarburante attraverso tutte  le  fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare  riferimento alle informazioni relative alla bio-massa ed alla  materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione.
 11.  All'articolo  1,  comma  423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "energia elettrica", sono inserite le seguenti: "e
 calorica"; b) dopo le parole: "da fonti rinnovabili agroforestali" sono inserite
 le seguenti: "e fotovoltaiche". ))
 |  |  |  | Art. 2-quinquies (2) (( Modifica all'articolo 4 del
 decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ))
 
 ((  1.  All'articolo  4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001,  n.  228,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "Per la vendita  al  dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli  abbiano la disponibilita' non e' richiesta la comunicazione di inizio attivita'". ))
 |  |  |  | Art. 3 Misure urgenti per favorire il finanziamento
 degli investimenti per lo sviluppo
 
 1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole  da:  ",  alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma  2"  fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "abbia  presentato  al  CIPE  la  proposta di adozione della relativa delibera  di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della delibera CIPE n.  26 del 25 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del  16  settembre  2003,  non  oltre  il  30 settembre 2005 e per un importo, per le proposte presentate al CIPE dopo il 17 marzo 2005, di contributi   statali   non  superiore  a  400  milioni  di  euro  che determinano  erogazioni  nell'anno 2005 non superiori a 80 milioni di euro".
 2.  Al  comma  10 dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  le  parole:  "del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 60 per cento".
 |  |  |  | Art. 4 Rafforzamento del contrasto alle frodi agroalimentari e ambientali
 
 1.  Agli  appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo  forestale  dello Stato e' attribuita la qualifica di agente di polizia  giudiziaria  e agli appartenenti ai ruoli dei revisori e dei periti  del medesimo Corpo e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia  giudiziaria,  limitatamente  alle  funzioni  esercitate.  Il Ministro  dell'interno,  su  proposta  del  Ministro  delle politiche agricole e forestali, puo' altresi' attribuire con proprio decreto la qualifica  di  agente  di  pubblica  sicurezza al personale di cui al presente  comma,  limitatamente  alle  funzioni esercitate. All'onere relativo  alle spese di formazione del predetto personale si provvede nell'ambito   delle   esistenti   dotazioni   di   bilancio  all'uopo finalizzate.
 2.  All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea  le  parole:  "ad  una  denominazione  protetta",  sono
 sostituite dalle seguenti: "ad una o piu' denominazioni protette"; b) al numero 1), le parole: "quando la denominazione e' il componente
 esclusivo  della  categoria  merceologica  di  appartenenza  e gli
 utilizzatori  del prodotto composto, elaborato o trasformato" sono
 sostituite  dalle  seguenti: "quando gli utilizzatori del prodotto
 composto, elaborato o trasformato".
 3.  Gli  articoli  da  13 a 23 della legge 14 febbraio 1990, n. 30, sono  abrogati. Alle violazioni previste dalla citata legge n. 30 del 1990  si  applicano  le  sanzioni  di  cui  al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297.
 4. I controlli di competenza del Ministero delle politiche agricole e   forestali,  prescritti  dal  Regolamento  CEE  n.  4045/1989  del Consiglio,  del  21  dicembre  1989, concernenti gli aiuti comunitari erogati  nel  settore agricolo, sono svolti dal Corpo forestale dello Stato  e  dall'Ispettorato  centrale  repressione  frodi,  secondo le modalita'  previste con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 |  |  |  | Art. 4-bis (2) (( Lotta alla contraffazione e misure di finanziamento ))
 
 ((  1.  All'Alto  Commissario  per  la  lotta  alla contraffazione, istituito
 dall'articolo  i-quater  del  decreto-legge  14  marzo 2005, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 14 maggio 2005, n. 80, spetta  il  compito  di assicurare il monitoraggio, anche nel settore agroalimentare,  dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprieta'    industriale   e   di   proprieta'   intellettuale,   di coordinamento  e di studio delle misure volte a contrastarli, nonche' di   assistenza  alle  imprese  per  la  tutela  contro  le  pratiche commerciali sleali.
 2.  Per il pieno svolgimento delle attribuzioni in materia di lotta alla  contraffazione,  l'Alto  Commissario  si  avvale di un comitato tecnico  composto  da  non  piu' di 10 unita' scelte tra i magistrati amministrativi,  contabili  e  ordinari,  gli avvocati dello Stato, i professori  universitari  ordinari  e  gli  avvocati  del libero foro nonche'  tra  esperti  di  particolare e comprovata qualificazione in materia,  ivi  compresi  quelli  di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146,  e  successive  modificazioni.  Le  eventuali spese sono poste a carico dell'Alto Commissario.
 3.  E'  altresi  assegnato  all'Ufficio  dell'Alto  Commissario  un contingente  di  15  unita'  di personale, di cui 2 con qualifica non inferiore a dirigente. Il personale appartenente alle amministrazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,   n.   165,   e   successive   modificazioni,   e'.   collocato obbligatoriamente  in  posizione di fuori ruolo ovvero di aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.
 4.   Con  propri  atti  regolamentari  interni  l'Alto  Commissario disciplina   il   funzionamento   e  l'organizzazione  dell'attivita' dell'Ufficio di cui al comma 3.
 5.  I  Vice  Alto Commissari sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo   o   in   aspettativa  retribuita  dai  rispettivi  organi  di autogoverno  anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, per un periodo non superiore alla durata di due mandati.
 6. All'articolo 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo  le  parole:  "e'  autorizzata la spesa di 1 milione di euro" le parole:  "per l'anno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2006".
 7.  Ai  maggiori  oneri,  derivanti  dal  presente articolo, pari a 800.000 euro per l'anno 2006 e a 1.800.000 euro a decorrere dall'anno 2007,     si     provvede     mediante    corrispondente    riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  relativa  al  "Fondo  per  interventi strutturali  di  politica economica" istituito ai sensi dell'articolo 10,  comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
 8.  In  conformita' a quanto previsto dall'Assemblea generale delle Nazioni  Unite  nelle  risoluzioni 531197 e 581221, per consentire lo sviluppo  del  programma  di  microfinanza, al fine di incentivare la costituzione di microimprese, anche nel settore agricolo, il Comitato nazionale italiano per il 2005 - anno internazionale del Microcredito e'  trasformato  nel  Comitato  nazionale  italiano permanente per il Microcredito,  senza  oneri aggiuntivi per l'erario. I componenti del Comitato,  gia'  costituito  presso il Ministero degli affari esteri, durano  in  carica  quattro  anni e possono essere rinnovati una sola volta. ))
 |  |  |  | Art. 5 Interventi urgenti nel settore della pesca
 
 1.  L'entrata  in  vigore  dell'obbligo  di cui all'articolo 28 del decreto  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002,  n.  218, cosi' come modificato dall'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 luglio 2004, n. 231, e'  fissata  al  1°  gennaio  2007.  Fino  a  tale data continuano ad applicarsi  le  disposizioni  di  sicurezza  previste dal decreto del Ministro  della  marina  mercantile  22 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  200  del  22  luglio 1982, e dal decreto del Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  19  aprile  2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2000.
 |  |  |  | Art. 5-bis (2) (( Modifica al comma 369 dell'articolo 1 della legge 23
 dicembre 2005, n. 266, in materia di distretti produttivi ))
 
 (( 1. Al comma 369 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  dopo  le  parole:  "ai  sistemi  produttivi  locali,  distretti industriali" sono inserite le seguenti: "e della pesca".
 2.  La  disposizione recata dal comma 1 si applica nel rispetto del limite  di spesa di cui all'articolo 1, comma 372, della citata legge n. 266 del 2005. ))
 |  |  |  | Art. 5-ter (2) (( Interventi di semplificazione nel settore della pesca ))
 
 (( 1. I certificati di cui all'articolo 33 del decreto del Capo del Governo 12 gennaio 1930, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale m 14 del 18 gennaio 1930, la visita periodica della cassetta dei medicinali di bordo,  le revisioni delle zattere di salvataggio, delle cinture, dei dispositivi  di  evacuazione,  degli  estintori  di bordo e dei ganci idrostatici, nonche' le visite periodiche agli apparati radio a bordo delle  unita'  da pesca si effettuano ogni due anni. Per le unita' in esercizio  alla  data di entrata in vigore della legge di conversione del  presente decreto, la data* di scadenza delle revisioni di cui al presente comma e' prorogata fino a due anni dalla data di rilascio.
 2.  Costituisce  prova  dell'avvenuto  imbarco  delle  provviste  e dotazioni  di  bordo, ad esclusione dei carburanti e lubrificanti, la procedura  semplificata  prevista dalla circolare del Ministero delle finanze  -  Direzione  generale  delle dogane n. 3081918 divisione XV dell' 11 aprile 1973.
 3.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  tariffe sanitarie di cui al decreto  del  Ministro della sanita' 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento  ordinario.  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, le prestazioni effettuate a bordo di unita' da pesca attraccate in  banchina  possono essere effettuate anche dai medici di base e si intendono rese entro il circuito doganale.
 4.   Al   codice  della  navigazione  sono  apportate  le  seguenti modificazioni: a) all'articolo  146,  primo  comma,  dopo la parola: "sovraordinate"
 sono   aggiunte  le  seguenti:  "ad  eccezione  dei  compartimenti
 marittimi  di Mazara del Vallo e Salerno, per i quali le matricole
 dei-  pescherecci  sono  tenute  presso  i  medesimi compartimenti
 marittimi"; b) all'articolo  169, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per i
 pescherecci   d'altura   il   libro  giornale  nautico,  parte  I,
 inventario  di  bordo,  parte  II, generale di contabilita', parte
 III,  di  navigazione,  giornale  di macchina sono unificati in un
 unico  libro. I pescherecci che effettuano la pesca mediterranea e
 costiera possono dotarsi del giornale di pesca"; c) all'articolo  176,  primo  comma,  dopo le parole: "di bordo" sono
 aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle unita' da pesca".
 5. In caso di improvvise e temporanee indisponibilita' di marittimi imbarcati  a  bordo  di navi da pesca, il comandante del peschereccio annota  l'assenza  in  un  apposito registro vidimato Ball' autorita' marittima   d'iscrizione  della  nave;  in  tal  caso  e'  consentito l'esercizio  delle  attivita'  di  pesca,  purche'  sia assicurato il rispetto delle tabelle minime di sicurezza dell'unita'.
 6. All'articolo 6, ultimo comma, della legge 5 giugno 1962, n. 616, sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole: "ad eccezione delle unita'  da pesca la cui durata e' fissata in tre anni". Per le unita' in   esercizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto, la data di scadenza del certificato di  idoneita'  deve  intendersi prorogata fino alla visita intermedia triennale  del  certificato  di navigabilita', comunque non oltre tre anni dalla data di rilascio.
 7. Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 261, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il
 capo  barca per la pesca costiera puo' assumere il comando di navi
 non  superiori  a  100  GT  abilitate  all'esercizio  della  pesca
 costiera"; b) all'articolo 273, secondo comma, la lettera b. e' sostituita dalla
 seguente:
 "b.  motori  a combustione interna o a scoppio, installati su navi
 'di  stazza  lorda  non  superiore  a  100  GT, adibite alla pesca
 costiera".
 8.  Per  le  unita' da pesca che hanno installato apparati radio in WRTFlDSC di classe A antecedentemente al 7 aprile 2005, e' consentito l'utilizzo  di  tale  apparecchiatura  anche  da  parte  di personale abilitato  con  certificato limitato di operatore W-RTF/DSC di classe E.
 9.  Per  il  personale  di  bordo  dei pescherecci, il rilascio del libretto  sanitario  previsto dall'articolo 37 del regolamento di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, ed i relativi rinnovi periodici dell'idoneita' si effettuano nell'ambito della visita biennale; detta visita sostituisce anche quella prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.
 10.  Le  disposizioni  di  cui  al presente articolo non comportano nuovi oneri per lo Stato. ))
 |  |  |  | Art. 5-quater (2) (( Disposizioni in materia di
 contratti di lavoro nel settore ittico ))
 
 ((  1.  All'articolo  2, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, le parole: "1 pertinenti contratti collettivi nazionali di  lavoro"  sono  sostituite dalle seguenti: "i contratti collettivi nazionali  di  lavoro  del  settore,  ferme  restando  le  previsioni dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142,". ))
 |  |  |  | Art. 6 Cessione di partecipazioni
 
 1. All'articolo 1, comma 131, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "nei  precedenti  periodi d'imposta".   Le   maggiori  entrate  derivanti  dal  presente  comma affluiscono   al   Fondo   per  interventi  strutturali  di  politica economica,  di  cui  all'articolo  10,  comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
 |  |  |  | Art. 7 Modificazioni al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
 
 1.  All'articolo  18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al  comma  1, dopo le parole: "anche le quote di produzione", sono
 aggiunte le seguenti: ", i diritti all'aiuto di cui al regolamento
 (CE)  n.  1782/2003  del 29 settembre 2003 del Consiglio, iscritti
 nel  registro  di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre
 2005,  n.  182,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
 novembre 2005, n. 231"; b) al  comma  2,  dopo  le  parole:  "le  quote  di produzione", sono
 aggiunte le seguenti: ", i diritti all'aiuto di cui al regolamento
 (CE)  n.  1782/2003  del 29 settembre 2003 del Consiglio, iscritti
 nel  registro  di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre
 2005,  n.  182,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
 novembre 2005, n. 231".
 |  |  |  | Art. 7-bis (2) (( Ulteriori disposizioni in materia di prelievo supplementare ))
 
 ((  1.  In attuazione dell'articolo 10, comma 30, del decreto-legge 28  marzo  2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio  2003, n. 119, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza derivante dall'epizoozia denominata blue tongue  provvede a comunicare all'AGEA le aziende oggetto di prelievo supplementare   nella   campagna   2002/2003   che   rientrano  nelle fattispecie  di  cui  all'articolo  9,  comma  3, lettera c-bis), del predetto   decreto-legge   n.  49  del  2003.  L'AGEA  provvede  alla restituzione    del   prelievo   supplementare   nei   limiti   delle disponibilita'   gia'   assegnate   alla   stessa   AGEA   ai   sensi del-l'articolo  2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77.
 2.  All'articolo 4, comma 28, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le  parole:  "della  regione autonoma della Sardegna" sono sostituite dalle  seguenti:  "delle  regioni  autonome  della  Sardegna  e della Sicilia". ))
 |  |  |  | Art. 8 Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 10 gennaio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Alemanno,   Ministro   delle  politiche
 agricole e forestali
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze
 Pisanu, Ministro dell'interno
 Scajola,   Ministro   delle   attivita'
 produttive
 Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
 politiche sociali
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Micciche',  Ministro  per lo sviluppo e
 la coesione territoriale
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
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