Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 luglio 2005
Individuazione del patrimonio dell'Agenzia del demanio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Viste in particolare le modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, apportate dall'art. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
Visto l'art. 61, comma 1 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che riconosce all'Agenzia del demanio la natura giuridica di ente pubblico economico;
Visto l'art. 65, comma 2-bis del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto lo statuto dell'Agenzia del demanio deliberato dal comitato di gestione il 19 dicembre 2003 e approvato in data 28 gennaio 2004;
Visto il regolamento di amministrazione e di contabilita' dell'Agenzia del demanio deliberato dal comitato di gestione il 12 febbraio 2004 e approvato in data 26 marzo 2004;
Visto in particolare l'art. 3 del citato Statuto dell'Agenzia del demanio concernente il patrimonio dell'ente;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 febbraio 2002, con il quale e' stata disposta a decorrere dal 1° gennaio 2001 l'assegnazione dei beni immobili e mobili di proprieta' dello Stato alle agenzie fiscali ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 5 del decreto legislativo n. 300/1999;
Visto l'art. 3, comma 5 del citato decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, a norma del quale «Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione dell'Agenzia del demanio in ente pubblico economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono pertanto effettuati in regime di neutralita' fiscale»;
Decreta:
Art. 1.
1. Il patrimonio dell'Agenzia del demanio - ente pubblico economico - e' costituito da beni mobili e immobili strumentali alla sua attivita' e da un fondo di dotazione.
 
Art. 2.
1. Costituiscono patrimonio dell'Agenzia del demanio i beni immobili strumentali all'attivita' dell'ente individuati nell'elenco allegato sub A, che forma parte integrante del presente decreto, nonche' quelli destinati a sede degli uffici periferici della stessa Agenzia di cui all'allegato sub C, individuati con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il valore di trasferimento e di iscrizione nel bilancio dell'Agenzia del demanio dei beni di cui all'art. 1, e' stabilito nell'importo corrispondente alla valutazione effettuata dall'Agenzia del territorio entro centoventi giorni dal presente decreto. Fino alla completa definizione di tale valore, ai beni trasferiti e' attribuito un valore provvisorio corrispondente a quello riportato nelle scritture inventariali in possesso dell'Agenzia del demanio. Il trasferimento non modifica il regime giuridico previsto dall'art. 823 del codice civile relativamente ai beni demaniali trasferiti ai sensi del presente articolo.
 
Art. 3.
1. Oltre agli immobili di cui all'art. 2, sono attribuiti all'Agenzia del demanio, in concessione d'uso a titolo gratuito, ai fini dello svolgimento delle proprie attivita' istituzionali, gli immobili di proprieta' dello Stato individuati negli elenchi allegati sub B1 e sub B2 che formano parte integrante del presente decreto, rispettivamente sub B1 per la durata di anni dodici e sub B2 per la durata di anni due.
2. Il valore di iscrizione nel bilancio dell'Agenzia delle concessioni relative ai suddetti beni e' stabilito nell'importo corrispondente alla valutazione effettuata dall'Agenzia del territorio entro centoventi giorni dal presente decreto.
 
Art. 4.
1. In considerazione della necessita' di assicurare all'Agenzia del demanio la disponibilita' di uffici funzionali alla propria attivita', i seguenti immobili, gia' ricompresi nell'elenco allegato A, sono valutati tenendo in considerazione gli interventi di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione, fmanziati con fondi stanziati sul capitolo 7754 concernente i «Programmi di investimento immobiliare»:
Emilia-Romagna - Bologna - via Azzogardino, 61 - sede filiale regionale dell'Agenzia del demanio;
Lazio - Roma - via Piacenza, 3 - sede filiale regionale dell'Agenzia del demanio e sede Demanio Servizi SpA;
Lazio - Roma - via Barberini, 38 - ex uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Lombardia - Milano - Corso Monforte - sede filiale regionale dell'Agenzia del demanio
Marche - Ancona - via Fermo, 1 - sede filiale regionale dell'Agenzia del demanio;
Toscana - Firenze - via Laura, 64 - sede filiale regionale dell'Agenzia del demanio.
 
Art. 5.
1. Costituiscono patrimonio dell'Agenzia del demanio i beni mobili strumentali gia' conferiti dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 5 febbraio 2002.
 
Art. 6.
1. Il fondo di dotazione dell'Agenzia del Demanio e' pari a complessivi Euro 56.449.000,00 ed e' cosi' composto:
a) Euro 22.449.000,00 quali somme gia' versate dall'Agenzia a titolo di contributo per spese di investimento non ancora impegnate;
b) Euro 34.000.000,00 corrispondenti al valore di massima e provvisorio degli immobili non strumentali attribuiti all'Agenzia del demanio, individuati nell'elenco allegato sotto la lettera D. La definitiva valutazione di detti beni ai fini del loro trasferimento ed iscrizione nel bilancio dell'Agenzia del demanio e' effettuata dall'Agenzia del territorio entro centoventi giorni dal presente decreto. L'ammontare complessivo del fondo di dotazione sara' aggiornato in funzione di detta definitiva valutazione.
 
Art. 7.
1. Il presente decreto costituisce titolo per la trascrizione immobiliare e voltura catastale degli immobili in favore dell'Agenzia del demanio.
Le suddette operazioni sono esenti da ogni tributo e diritto.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2005

Il Ministro: Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 71
 
----> Vedere Allegato A pag. 31 della G.U. <----
 
----> Vedere Allegato B1 a pag. 32 della G.U. <----
 
----> Vedere Allegato B2 a pag. 33 della G.U. <----
 
----> Vedere Allegato C a pag. 34 della G.U. <----
 
----> Vedere Allegato D a pag. 35 della G.U. <----
 
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