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| Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 2 gennaio 2006 |  | Modificazione  della  graduatoria  delle  concessioni per la gestione delle  sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Roma, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE PER I GIOCHI dell'Amministrazione autonoma
 dei Monopoli di Stato
 
 Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per  l'istituzione  del  gioco  del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
 Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la  quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 Visto  il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale,  foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000,  per  l'assegnazione  di  ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del bingo;
 Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del bingo;
 Visti  i  decreti  direttoriali  16 novembre  2000 e 6 luglio 2001, concernenti  l'approvazione  del  piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;
 Visti  i  decreti  direttoriali  n.  UDG/70 del 24 gennaio 2001, n. UDG/84  del  30 gennaio  2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i quali   e'   stata  istituita  la  Commissione  aggiudicatrice  delle concessioni per le sale destinate al gioco del bingo;
 Visto  il  decreto  direttoriale  11 luglio  2001 (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 163, del 16 luglio 2001), con il quale e' stata approvata, la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;
 Visto il decreto direttoriale n. 445/UDG del 7 ottobre 2003;
 Visti  i  decreti  direttoriali  9 agosto  2002  (pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 197 del 23 agosto 2002), 5 novembre 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.  266 del 13 novembre 2002), 26 settembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 229 del 2 ottobre 2003), 15 dicembre   2003  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale   -  n.  296  del  22 dicembre  2003)  e  13 settembre  2004 (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 218 del 16 settembre  2004)  concernenti:  «Decadenze dall'assegnazione delle concessioni  per  l'esercizio  del gioco del Bingo, di cui al decreto 11 luglio  2001  e  successive  modificazioni,  ed individuazione dei soggetti subentranti»;
 Visti  i  decreti  direttoriali  26 maggio  2003  (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 126 del 3 giugno 2003) e 22 luglio  2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 180 del 3 agosto 2004) recanti: «Modificazione della graduatoria delle  concessioni  per la gestione delle sale destinate al gioco del bingo  per  la provincia di Roma, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni»;
 Considerato  che,  con  sentenza  n.  6786/03  in  data 25 giugno - 5 agosto 2003, il T.A.R. per il Lazio - Sezione seconda - ha respinto il ricorso proposto dalla Societa' Video Planet s.r.l.» (plico n. 643 -  provincia  di  Roma) avverso il sopraindicato decreto direttoriale 11 luglio 2001 di approvazione della graduatoria;
 Considerato  che, con decisione n. 6622/2005 in data 21 giugno 2005 -  24 novembre  2005, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione  quarta  -  ha  accolto,  nei  sensi  e  nei limiti di cui in motivazione»,   il  ricorso  in  appello  presentato  dalla  predetta Societa'  «Video  Planet  S.r.l.»  per  l'annullamento della suddetta sentenza n. 6786/2003 del T.A.R. per il Lazio;
 Considerato  che il Consiglio di Stato ha motivato, tra l'altro, la propria  decisione come segue: «Relativamente alle gia' indicate voci Bl,  C2  e  C3,  restano ferme le conclusioni - in giudicato - cui e' pervenuto il primo giudice, nella parte favorevole (seppure per minor punteggio)  all'odierna  appellante, le cui argomentazioni in sede di appello, intese al conseguimento di un maggior punteggio, non possono invece essere condivise.
 Per  la  voce  B1,  va  infatti  osservato che i locali della Video Planet  non  sono  ubicati  in  zona  "totalmente  urbanizzata", come sostenuto  dall'appellante,  bensi'  in  zona  solo  sufficientemente urbanizzata,  come risulta dai contenuti dell'attestazione del Comune versata   in  atti:  si'  che  appare  corretta,  sul  piano  logico, l'attribuzione del punteggio medio, di tre punti l'Amministrazione si era  orientata,  in  un  primo  momento per zero punti), in luogo del punteggio massimo (6 punti) previsto.
 Circa  la voce C2, la riduzione del punteggio (da 2 ad 1) assegnato alla  controinteressata  (Planet  Game  2001  s.r.l.),  per i servizi igienici, in luogo dell'attribuzione di un ulteriore punto (da 1 a 2) all'appellante  si  palesa immune dal dedotto vizio di apoditticita', in  presenza  di  una dotazione per entrambi "buona", e non "ottima", alla  stregua  degli specifici criteri di valutazione di cui al bando di gara.
 Sulla  voce  C3,  la rivendicata spettanza di un ulteriore punto in relazione  ai "servizi di ristorazione", in ragione della presenza di un  ampio  vano  di  mq  90  destinato  alla  ristorazione,  e' stata riconosciuta   dal  primo  giudice  sulla  scorta  della  planimetria depositata  in  atti: sulla questione si e' formato il giudicato, non inciso  dalla  odierna  doglianza  attorea  intesa,  in  sostanza,  a conseguire  una  duplicazione di punteggio con riguardo alla indicata presenza del detto vano».
 «Per  la  voce  C6  (ulteriori  elementi), il primo giudice ritiene fondata  in parte la relativa censura, affermando - condivisibilmente -  che la disponibilita' di ulteriori servizi igienici avrebbe dovuto costituire oggetto di positiva valutazione da parte della commissione di  gara,  in  quanto  la  circostanza  opposta dall'Amministrazione, secondo  cui  i bagni della ricorrente si presentavano posti al piano interrato  e,  quindi,  non  facilmente  fruibili  dai giocatori, non poteva  comportare l'esclusione in toto del relativo punteggio (dei 4 punti  disponibili,  alla  Video Planet non e' stato attribuito alcun punteggio, mentre alla controinteressata (Planet Game 2001 s.r.l.) ne sono stati assegnati 2).
 Il  Tribunale  amministrativo,  pur  affermando la fondatezza della censura  inerente  alla mancata positiva valutazione di tale elemento da   parte   commissione,   non  si  e'  pronunciato  sulla  relativa quantificazione  in ragione della affermata irrilevanza del correlato punteggio ai fini di una utile collocazione in graduatoria.
 L'assunto   appare   all'evidenza   erroneo:  in  presenza  di  una sostanziale  identita' di situazioni e della incontestata irrilevanza della  collocazione  dei bagni aggiuntivi al piano interrato, risulta conforme  a  criteri  di  logicita'  l'assegnazione  di  un punteggio identico a quello attribuito per casi analoghi (id est, punti 2 sui 4 previsti, secondo petitum dell'appellante).
 Dalle  esposte  considerazioni  discende  che la odierna appellante aveva titolo al conseguimento di un maggior punteggio (rispetto ai 27 attribuiti)  di  punti  6 (il rigetto delle restanti censure consente esclusivamente tale incremento).
 Il  complessivo  punteggio  di punti 33 comporta la collocazione di Video  Planet nella graduatoria di cui al 1° aprile 2005 (allegato n. 15  dei  documenti  versati  in  atti  in  esecuzione dell'incombente istruttorio),  al  37° posto, immediatamente a ridosso, quindi, delle prime  aspiranti  pretermesse  dall'assegnazione,  si' da non potersi ragionevolmente  escludere, alla luce del principio di resistenza, in una   situazione  alquanto  fluida,  caratterizzata  da  innumerevoli episodi    di    rinuncia   e   decadenza   dei   concessionari,   la configurabilita'  di  un concreto interesse a coltivare ulteriormente l'impugnativa».
 Considerato  che,  in  ottemperanza  alla  richiamata  decisione n. 6622/2005  del  Consiglio  di  Stato,  l'Amministrazione e' tenuta ad attribuire  alla Societa' Video Planet s.r.l. un punteggio pari a tre punti alla voce progettuale B1 (urbanizzazione della zona), due punti per la voce C3 (bevande e piccola ristorazione, bar, ristorante), due punti  per  la  voce  C6  (ulteriori  elementi) e dunque un punteggio complessivo di 33 punti;
 Considerato  che,  sempre in ottemperanza alla richiamata decisione n.  6622/2005  del Consiglio di Stato, l'Amministrazione e' tenuta ad assegnare alla Societa' Planet Game 2001 s.r.l., un punteggio pari ad un  punto  alla  voce  progettuale  C2 (servizi igienici) e dunque un punteggio complessivo di 45 punti;
 Visto  il  decreto  direttoriale  6 luglio  2005  (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 168 del 21 luglio 2005) recante: «Revoca della concessione n. 144/TI/04, dell'11 maggio 2004, per  la  gestione  della  sala  destinata  al  gioco  del  Bingo, nei confronti  della  Bingo  Re  s.r.l.,  in  Roma»,  alla quale e' stata trasferita  la titolarita' della concessione n. 144/02 dalla Societa' Drugstore  2000 s.r.l. e considerato che tale provvedimento di revoca e'  stato  impugnato  con ricorso innanzi al T.A.R. del Lazio che, in sede cautelare, ha respinto la domanda di sospensione;
 Considerato  che  si  ritiene  opportuno procedere all'assegnazione della  suddetta  concessione al concorrente collocato, nella medesima graduatoria della provincia di Roma, nella posizione progressivamente piu' favorevole e cioe' alla Bingo Oasis s.r.l. (plico n. 1214),
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  La graduatoria, per la provincia di Roma, delle concessioni per la gestione del gioco del bingo, riportata nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 163, del  16 luglio  2001),  e'  modificata,  per  i  motivi  indicati  in premessa, come di seguito indicato:
 
 ----> Vedere tabella a pag. 37 della G.U. <----
 
 2.  La  Societa' Bingo Oasis s.r.l. (plico n. 1214) dovra' ritirare presso  l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato - Piazza Mastai  n.  11  -  00153  Roma, la scheda di valutazione del progetto presentato  con  l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori,  alla  proposta  inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo  quanto  descritto nella relazione illustrativa, nel rispetto del  numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala da  gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore. In caso di divergenza  grave  ricadranno  sulla  Societa'  tutte  le conseguenti responsabilita' di carattere risarcitorio ed eventualmente penale. La Societa'  Bingo Oasis s.r.l. (plico n. 1214) dovra' provvedere, entro il  termine  perentorio  di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, a presentare rinnovata ed   idonea   cauzione  provvisoria  di  Euro 5.165.  Inoltre,  entro centocinquanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale   del  presente  decreto,  la  Societa'  in  parola  dovra' approntare  la  sala  debitamente  attrezzata  e  funzionante  per il collaudo da parte dell'Amministrazione con facolta' di richiederne il differimento  nei  termini  e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma   48   della  legge  28 dicembre  2001,  n.  448  e  successive modificazioni.
 3.  Restano  ferme  le  altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale  11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 163 del 16 luglio 2001, nonche', nell'interesse generale, gli effetti dei   provvedimenti   medio   tempore   adottati  in  relazione  alla graduatoria della provincia di Roma.
 4. Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
 Roma, 2 gennaio 2006
 Il direttore: Tagliaferri
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