Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 gennaio 2006
Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Roma, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
dell'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del bingo;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del bingo;
Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;
Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n. UDG/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i quali e' stata istituita la Commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del bingo;
Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163, del 16 luglio 2001), con il quale e' stata approvata, la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;
Visto il decreto direttoriale n. 445/UDG del 7 ottobre 2003;
Visti i decreti direttoriali 9 agosto 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 197 del 23 agosto 2002), 5 novembre 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 266 del 13 novembre 2002), 26 settembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 229 del 2 ottobre 2003), 15 dicembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 296 del 22 dicembre 2003) e 13 settembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 218 del 16 settembre 2004) concernenti: «Decadenze dall'assegnazione delle concessioni per l'esercizio del gioco del Bingo, di cui al decreto 11 luglio 2001 e successive modificazioni, ed individuazione dei soggetti subentranti»;
Visti i decreti direttoriali 26 maggio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 126 del 3 giugno 2003) e 22 luglio 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 180 del 3 agosto 2004) recanti: «Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del bingo per la provincia di Roma, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni»;
Considerato che, con sentenza n. 6786/03 in data 25 giugno - 5 agosto 2003, il T.A.R. per il Lazio - Sezione seconda - ha respinto il ricorso proposto dalla Societa' Video Planet s.r.l.» (plico n. 643 - provincia di Roma) avverso il sopraindicato decreto direttoriale 11 luglio 2001 di approvazione della graduatoria;
Considerato che, con decisione n. 6622/2005 in data 21 giugno 2005 - 24 novembre 2005, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione quarta - ha accolto, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione», il ricorso in appello presentato dalla predetta Societa' «Video Planet S.r.l.» per l'annullamento della suddetta sentenza n. 6786/2003 del T.A.R. per il Lazio;
Considerato che il Consiglio di Stato ha motivato, tra l'altro, la propria decisione come segue: «Relativamente alle gia' indicate voci Bl, C2 e C3, restano ferme le conclusioni - in giudicato - cui e' pervenuto il primo giudice, nella parte favorevole (seppure per minor punteggio) all'odierna appellante, le cui argomentazioni in sede di appello, intese al conseguimento di un maggior punteggio, non possono invece essere condivise.
Per la voce B1, va infatti osservato che i locali della Video Planet non sono ubicati in zona "totalmente urbanizzata", come sostenuto dall'appellante, bensi' in zona solo sufficientemente urbanizzata, come risulta dai contenuti dell'attestazione del Comune versata in atti: si' che appare corretta, sul piano logico, l'attribuzione del punteggio medio, di tre punti l'Amministrazione si era orientata, in un primo momento per zero punti), in luogo del punteggio massimo (6 punti) previsto.
Circa la voce C2, la riduzione del punteggio (da 2 ad 1) assegnato alla controinteressata (Planet Game 2001 s.r.l.), per i servizi igienici, in luogo dell'attribuzione di un ulteriore punto (da 1 a 2) all'appellante si palesa immune dal dedotto vizio di apoditticita', in presenza di una dotazione per entrambi "buona", e non "ottima", alla stregua degli specifici criteri di valutazione di cui al bando di gara.
Sulla voce C3, la rivendicata spettanza di un ulteriore punto in relazione ai "servizi di ristorazione", in ragione della presenza di un ampio vano di mq 90 destinato alla ristorazione, e' stata riconosciuta dal primo giudice sulla scorta della planimetria depositata in atti: sulla questione si e' formato il giudicato, non inciso dalla odierna doglianza attorea intesa, in sostanza, a conseguire una duplicazione di punteggio con riguardo alla indicata presenza del detto vano».
«Per la voce C6 (ulteriori elementi), il primo giudice ritiene fondata in parte la relativa censura, affermando - condivisibilmente - che la disponibilita' di ulteriori servizi igienici avrebbe dovuto costituire oggetto di positiva valutazione da parte della commissione di gara, in quanto la circostanza opposta dall'Amministrazione, secondo cui i bagni della ricorrente si presentavano posti al piano interrato e, quindi, non facilmente fruibili dai giocatori, non poteva comportare l'esclusione in toto del relativo punteggio (dei 4 punti disponibili, alla Video Planet non e' stato attribuito alcun punteggio, mentre alla controinteressata (Planet Game 2001 s.r.l.) ne sono stati assegnati 2).
Il Tribunale amministrativo, pur affermando la fondatezza della censura inerente alla mancata positiva valutazione di tale elemento da parte commissione, non si e' pronunciato sulla relativa quantificazione in ragione della affermata irrilevanza del correlato punteggio ai fini di una utile collocazione in graduatoria.
L'assunto appare all'evidenza erroneo: in presenza di una sostanziale identita' di situazioni e della incontestata irrilevanza della collocazione dei bagni aggiuntivi al piano interrato, risulta conforme a criteri di logicita' l'assegnazione di un punteggio identico a quello attribuito per casi analoghi (id est, punti 2 sui 4 previsti, secondo petitum dell'appellante).
Dalle esposte considerazioni discende che la odierna appellante aveva titolo al conseguimento di un maggior punteggio (rispetto ai 27 attribuiti) di punti 6 (il rigetto delle restanti censure consente esclusivamente tale incremento).
Il complessivo punteggio di punti 33 comporta la collocazione di Video Planet nella graduatoria di cui al 1° aprile 2005 (allegato n. 15 dei documenti versati in atti in esecuzione dell'incombente istruttorio), al 37° posto, immediatamente a ridosso, quindi, delle prime aspiranti pretermesse dall'assegnazione, si' da non potersi ragionevolmente escludere, alla luce del principio di resistenza, in una situazione alquanto fluida, caratterizzata da innumerevoli episodi di rinuncia e decadenza dei concessionari, la configurabilita' di un concreto interesse a coltivare ulteriormente l'impugnativa».
Considerato che, in ottemperanza alla richiamata decisione n. 6622/2005 del Consiglio di Stato, l'Amministrazione e' tenuta ad attribuire alla Societa' Video Planet s.r.l. un punteggio pari a tre punti alla voce progettuale B1 (urbanizzazione della zona), due punti per la voce C3 (bevande e piccola ristorazione, bar, ristorante), due punti per la voce C6 (ulteriori elementi) e dunque un punteggio complessivo di 33 punti;
Considerato che, sempre in ottemperanza alla richiamata decisione n. 6622/2005 del Consiglio di Stato, l'Amministrazione e' tenuta ad assegnare alla Societa' Planet Game 2001 s.r.l., un punteggio pari ad un punto alla voce progettuale C2 (servizi igienici) e dunque un punteggio complessivo di 45 punti;
Visto il decreto direttoriale 6 luglio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 168 del 21 luglio 2005) recante: «Revoca della concessione n. 144/TI/04, dell'11 maggio 2004, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della Bingo Re s.r.l., in Roma», alla quale e' stata trasferita la titolarita' della concessione n. 144/02 dalla Societa' Drugstore 2000 s.r.l. e considerato che tale provvedimento di revoca e' stato impugnato con ricorso innanzi al T.A.R. del Lazio che, in sede cautelare, ha respinto la domanda di sospensione;
Considerato che si ritiene opportuno procedere all'assegnazione della suddetta concessione al concorrente collocato, nella medesima graduatoria della provincia di Roma, nella posizione progressivamente piu' favorevole e cioe' alla Bingo Oasis s.r.l. (plico n. 1214),
Decreta:
Art. 1.
1. La graduatoria, per la provincia di Roma, delle concessioni per la gestione del gioco del bingo, riportata nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 163, del 16 luglio 2001), e' modificata, per i motivi indicati in premessa, come di seguito indicato:

----> Vedere tabella a pag. 37 della G.U. <----

2. La Societa' Bingo Oasis s.r.l. (plico n. 1214) dovra' ritirare presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, la scheda di valutazione del progetto presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori, alla proposta inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nella relazione illustrativa, nel rispetto del numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala da gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore. In caso di divergenza grave ricadranno sulla Societa' tutte le conseguenti responsabilita' di carattere risarcitorio ed eventualmente penale. La Societa' Bingo Oasis s.r.l. (plico n. 1214) dovra' provvedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, a presentare rinnovata ed idonea cauzione provvisoria di Euro 5.165. Inoltre, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, la Societa' in parola dovra' approntare la sala debitamente attrezzata e funzionante per il collaudo da parte dell'Amministrazione con facolta' di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni.
3. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 163 del 16 luglio 2001, nonche', nell'interesse generale, gli effetti dei provvedimenti medio tempore adottati in relazione alla graduatoria della provincia di Roma.
4. Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
Roma, 2 gennaio 2006
Il direttore: Tagliaferri
 
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