| IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e viste le leggi 30 maggio 1995,  n.  204;  4 dicembre  1996,  n.  611; 27 febbraio 1998, n. 30; 18 giugno 1998, n. 194; 23 dicembre 1998, n. 448; 7 dicembre 1999, n. 472; 23 dicembre 1999, n. 488; 23 dicembre 2000, n. 388, con le quali sono  stati  rifinanziati  gli  articoli 9 e 10 della citata legge n. 211/1992 e/o sono state dettate norme integrative o modificative;
 Visti  l'art.  1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e il decreto del  Presidente  della  Repubblica  20 aprile  1994,  n. 373, che, in attuazione  della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello   stesso  articolo,  tra  i  quali  figura  incluso  il  CIPET, competente  ad  assumere  determinazioni  in  ordine  ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992;
 Visto  l'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito dalla  legge  30 maggio  1995,  n. 204, con il quale, presso l'allora Ministero  dei  trasporti  e della navigazione, e' stata istituita la Commissione di alta vigilanza (C.A.V.), che sostituisce - tra l'altro -  la  Commissione di cui all'art. 6 della citata legge n. 211/1992 e che  ha  in  particolare il compito di supportare il titolare di quel Dicastero  nell'attivita'  di coordinamento degli interventi previsti dall'art.  2,  comma  3,  della  legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di quelli  di  cui  alla  legge  n.  211/1992,  al  fine  di  assicurare l'unitaria definizione dei trasporti rapidi di massa;
 Visto  l'art.  1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge- obiettivo»),  concernente  la  predisposizione  di  un  Programma  di infrastrutture  strategiche,  e visto l'art. 13 della legge 1° agosto 2002,  n.  166,  che  --  oltre  a modificare la norma citata - -reca specifici  limiti d'impegno per finanziare gli interventi inclusi nel suddetto Programma;
 Viste  le  delibere  con  le  quali questo Comitato ha assegnato le risorse di cui alle leggi sopra citate, ammettendo a finanziamento -- nell'ordine  -  numerosi  interventi  sulla  base  delle  graduatorie predisposte  dalla  Commissione  ex art. 6 della legge n. 211/1992 e, successivamente, dalla C.A.V.;
 Vista  la  delibera  3 maggio  2001,n.  76  (Gazzetta  Ufficiale n. 182/2001), con la quale:
 e'  stato  approvato,  tra  gli altri, l'intervento del comune di Bologna,   denominato   «metropolitana   leggera   automatica   linea Staveco-Fiera,  1°  lotto  tratta  Stazione  FS-Fiera Michelino», del costo  di  399.705000.000 lire (206.430.404,85 euro) ed al quale, per incapienza  di fondi, e' stato assegnato un contributo, in termini di volume   d'investimenti,   pari   al   60%  di  292.407.000.000  lire (151.015.612,49  euro), che costituisce il costo dell'opera approvato dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e che viene finanziato  a  valere  sui  fondi stanziati dalle leggi n. 488/1999 e 388/2000;
 i  soggetti  beneficiari di interventi collocatisi utilmente agli ultimi  posti  di  graduatoria  e destinatari quindi di finanziamenti inferiori  a  quelli  richiesti sono stati invitati, per garantire la realizzazione    globale    dell'opera    proposta,    a   provvedere all'adeguamento dei progetti in funzione delle ridotte disponibilita' attribuite  - ricercando soluzioni economicamente piu' convenienti ma tali da assicurare comunque la piena funzionalita' dell'intervento -- ovvero   a   provvedere   al   reperimento   di   maggiori  quote  di cofinanziamento;
 Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002  S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art.  1  della  legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere  strategiche,  che  include, nell'ambito dei «Sistemi urbani»", l'intervento  denominato «Bologna metropolitana», per il quale indica un costo di 877.977.000 euro;
 Vista  la  delibera  14 febbraio  2002, n. 2 (Gazzetta Ufficiale n. 100/2002  - errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 116/2002), con la quale  questo  Comitato ha preso atto che taluni soggetti titolari di interventi  destinatari di finanziamenti inferiori a quelli richiesti hanno  provveduto  ad  adeguare  i  propri  progetti attenendosi alle direttive  sopra  indicate,  mentre  il comune di Bologna, pur avendo proceduto ad un ridimensionamento dell'intervento anche in termini di costo,  ha  ritenuto  di non poter realizzare un'opera valida entro i corrispondenti  limiti di spesa e, impegnandosi a reperire i maggiori finanziamenti  necessari,  ha  quindi  deciso di attuare l'intervento secondo  un'ulteriore soluzione progettuale, del costo di 171.560.000 euro  ed  alla  quale  e' assegnato un contributo di 90.610.000 euro, pari al 52,81% del suddetto costo;
 Vista  la  delibera  29 novembre 2002, n. 99 (Gazzetta Ufficiale n. 18/2003),   con   la   quale   questo   Comitato  ha  proceduto  alla ridefinizione   generale   del  quadro  delle  assegnazioni  ed  alla rimodulazione  di  alcuni interventi, individuando in particolare per il  suddetto  intervento  di  Bologna,  a  fronte del citato costo di 171.560.000  euro,  un contributo in termini di volume d'investimenti di   90.609.264,20   euro,   che  alla  data  della  delibera  stessa corrispondeva  ad un limite d'impegno di 8.745.008,66 euro imputato a carico delle menzionate leggi n. 488/1999 e n. 388/2000;
 Vista  la  delibera  1° agosto  2003,  n. 67 (Gazzetta Ufficiale n. 258/2003), con cui:
 e'  stato  approvato il progetto preliminare della «linea 1 della metropolitana   ad   automazione   integrale   di   Bologna,   tratta Staveco-Stazione-Michelino,  ed opere connesse» del costo complessivo di  431,829  Meuro,  linea  la  cui tratta 1 e' costituita dall'opera finanziata  a  valere  sulle risorse recate dalla legge n. 211/1992 e successivi rifinanziamenti;
 e'   stato   assegnato   un   contributo  in  termini  di  volume d'investimenti  di  216,171  Meuro  a  valere sulle risorse stanziate dall'art.   13   della  legge  1° agosto  2002,  n.  166,  contributo finalizzato  alla  copertura  del  costo di realizzazione della prima fase di attuazione della tratta 2 della linea 1 (Stazione-Staveco);
 Vista  la  sentenza  8 luglio  2004,  n. 233, con la quale la Corte costituzionale  ha  annullato  la  richiamata delibera n. 67/2003 nel presupposto  che  non  si  fosse  realizzata  l'intesa con la regione interessata, prevista dall'art. 1 della legge n. 443/2001;
 Vista  la delibera 18 marzo 2005, n. 22, con la quale, tra l'altro, a  fronte di richieste di rimodulazione di interventi precedentemente approvati  e di richieste di approvazione di nuovi interventi, questo Comitato:
 ha  rilevato  l'opportunita'  di  rinviare  ad  altra  seduta  le valutazioni  in  merito  al  suddetto intervento di Bologna -- per il quale,  con  nota 17 novembre 2004, n. 1521 (TIF 5)/211, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva formulato una richiesta di rimodulazione  -  in attesa di ulteriori accertamenti istruttori e di approfondimenti   sulla   fruibilita'   delle  risorse  previste  dal decreto-legge   14   marzo   2005,   n.   35,   poi  convertito,  con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
 ha  approvato  programmaticamente  due  interventi  proposti  dal comune  di  L'Aquila  denominati  «tranvia  su  gomma,  tratta Piazza Palazzo-Collemaggio   park»  e  «impianto  a  fune  ad  agganciamento temporaneo  dei  veicoli per il collegamento tra L'Aquila (parcheggio di  Collemaggio),  Roio Poggio e Monteluco di Roio», e due interventi proposti  dal  Comune  di  Latina -- denominati «tranvia su gomma tra stazione  FS  e  Latina  centro»  e «linea 2 della tranvia leggera su gomma Latina centro-nuovi quartieri»- - subordinandone l'approvazione definitiva  al parere favorevole della citata C.A.V. e rinviandone il finanziamento ad altra seduta del Comitato;
 Considerato  che  con  nota 19 novembre 2004, n. 5360, il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  trasmesso  un prospetto riepilogativo  delle  risorse  recuperabili  «dagli impegni assunti a favore   della   Cassa  depositi  e  prestiti"»,  quantificandole  in 5.469.063,20  euro  in termini di limiti d'impegno, e considerato che solo  parte  delle  citate  risorse  e' stata utilizzata con delibera 20 dicembre   2004,   n.   112,  per  l'attribuzione,  all'intervento «Verona-sistema  tranviario",  di  un contributo in termini di volume d'investimenti  di  8.648.616,74  euro, destinato a reintegrare parte dei  fondi  andati in economia e ad assicurare cosi' il completamento della copertura finanziaria;
 Considerato   che  dai  chiarimenti  forniti  dal  Ministero  delle infrastrutture   e  dei  trasporti  con  nota  17 dicembre  2004,  n. 1655/211,  emerge  che  per  l'intervento di Bologna vengono proposte modifiche relative ad una parte del tracciato ed alla tecnologia, con passaggio  da  metropolitana leggera automatica a metrotranvia dotata di  tratte  anche  in  superficie  e  in sede promiscua, e che alcune proposte   avanzate   dal  comune  non  sono  ritenute  condivisibili dall'amministrazione  di  settore  in  quanto  -- come rilevato anche dalla  C.A.V.  -  gli  eventuali  percorsi  in superficie, relativi a tratte  da  esaminare  in  futuro, dovranno essere realizzati in sede totalmente  riservata  per  non vanificare le prestazioni dell'intero sistema e per non rendere improduttivo l'investimento della tratta in galleria e attrezzato con standard di metropolitana;
 Considerato   che   nel   corso   della  riunione  preliminare  del 23 novembre  2004, e' stato concordato di proporre a questo Comitato, in relazione alle limitate risorse all'epoca considerate disponibili, il   finanziamento   degli   interventi   del   comune   de  L'Aquila limitatamente  alla  progettazione,  concentrando  le  disponibilita' sugli  interventi di Latina, che fruiscono anche di risorse private e che quindi verrebbero finanziati per intero;
 Considerato,  come  emerso nel corso della riunione preliminare del 21 dicembre 2004:
 che  l'intervento  di  Bologna finanziato a carico della legge n. 211/1992  costituisce  un lotto funzionale dell'intervento approvato, nell'ambito  del  1° Programma delle opere strategiche, con la citata delibera n. 67/2003, annullata dalla Corte costituzionale;
 che  il  nuovo  progetto  preliminare  elaborato  dal  comune per l'intera   linea  1  e  da  presentare  nuovamente  per  il  parziale finanziamento  a  carico  della legge n. 443/2001 prevede, oltre alla tratta  approvata con delibera n. 2/2002, un'estensione verso ovest e non  piu'  verso  sud,  con  realizzazione  di  un  servizio  di tipo tranviario e con tratte anche in superficie, oggetto delle richiamate considerazioni;
 che le modifiche in precedenza specificate, apportate alla tratta finanziata  a carico della legge n. 211/1992 in relazione al suddetto nuovo  progetto,  costituiscono non tanto una rimodulazione - come da presentazione  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti - quanto piuttosto una modifica radicale del progetto sia in termini di tecnologia  (trattandosi  di  metrotranvia  in luogo di metropolitana automatica),  sia  in  termini di frequenza e capacita' di trasporto, che  sono  ora  equiparabili  ad  un  sistema  di  autobus ad elevata capacita'  a  fronte dell'offerta triplicata della metropolitana, con conseguenti  maggiori  costi di gestione imputabili ad un contingente di  personale  stimato  in  150  unita', non previsto per il progetto iniziale;
 che  la  tratta  sopra  citata rappresenta un lotto funzionale di un'opera  da  valutare  nella  sua  interezza  e  ancora non giunta a definizione  dell'iter  procedurale,  in  quanto  priva  di  tutte le prescritte  autorizzazioni  e  da  sottoporre a valutazione d'impatto ambientale;
 Considerato  che il contributo attribuito alla tratta 2 della linea 1  a  valere  sulle  risorse  dell'art.  13 della legge n. 166/2002 e resosi  disponibile  a  seguito  dell'annullamento  della delibera n. 67/2003  nella  seduta  odierna  e'  stato utilizzato per il parziale finanziamento  del  «sistema  di  trasporto  rapido  di massa a guida vincolata  per la citta' di Parma» e del «sistema di trasporto rapido costiero di Rimini»;
 Ritenuto  di  definanziare l'intervento di Bologna in attesa di una sua adeguata valutazione nell'ambito della configurazione dell'intera linea  1  e  di  destinare  i fondi cosi' liberatisi, unitamente alle ulteriori  disponibilita'  derivanti  dalle suddette rideterminazione degli  impegni,  al  finanziamento della progettazione delle opere di L'Aquila ed al finanziamento delle opere di Latina sopra individuate;
 Delibera:
 1. Definanziamento.
 Il   contributo   di  90.609.264,20  euro,  in  termini  di  volume d'investimenti,   assegnato   da   ultimo  con  delibera  n.  99/2002 all'intervento   di   Bologna   denominato   «metropolitana   leggera automatica  linea  Staveco-Fiera, tratta funzionale Stazione FS-Fiera Michelino"», e' revocato.
 2. Assegnazione contributi.
 2.1.  Agli  interventi  indicati  nel  prospetto di cui appresso e' assegnato un contributo, in termini di volume d'investimenti, pari al 60% del costo:
 
 ----> Vedere tabella a pag. 52 della G.U. <----
 
 2.2.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' a  definire,  nell'ambito  delle  disponibilita'  esistenti alla data della  presente  delibera,  le  quote di limiti di impegno attribuite agli  interventi  di  cui  al  punto  2.1, precisando le leggi su cui l'onere  viene  a  gravare e dandone la relativa comunicazione appena possibile alla segreteria di questo Comitato.
 2.3.  L'approvazione  definitiva  degli interventi di cui al citato punto   2.1  e  l'assegnazione  definitiva  del  relativo  contributo rimangono  subordinate  alla  sottoposizione  degli interventi stessi alla C.A.V. ed alla conseguente valutazione positiva che dei medesimi dara' la commissione.
 3. Finanziamento progettazione.
 3.1.  Per  la  progettazione dell'intervento denominato «tranvia su gomma  -  tratta  Piazza  Palazzo-Collemaggio  park»  e' assegnato al comune   di   L'Aquila   un   contributo,   in   termini   di  volume d'investimenti,   di  0,348  Meuro,  pari  al  60%  del  costo  della progettazione stessa (0,580 Meuro).
 3.2.  Per  la  progettazione dell'intervento denominato «impianto a fune  ad agganciamento temporaneo dei veicoli per il collegamento tra L'Aquila  (parcheggio  di  Collemaggio),  Roio  Poggio e Monteluco di Roio» e' assegnato al comune di L'Aquila un contributo, in termini di volume  d'investimenti,  di  0,240 Meuro, pari al 60% del costo della progettazione stessa (0,400 Meuro).
 3.3.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' a  definire,  nell'ambito  delle  disponibilita'  esistenti alla data della  presente  delibera,  le  quote di limiti di impegno attribuite alle  progettazioni  degli  interventi  di  cui  ai  punti 3.1 e 3.2, precisando  le  leggi  su  cui  l'onere  viene a gravare e dandone la relativa  comunicazione,  appena possibile, alla Segreteria di questo Comitato.
 4. Clausole finali.
 Restano   ferme   le   direttive  formulate  in  precedenza  e  non esplicitamente modificate con la presente delibera.
 Roma, 27 maggio 2005
 
 Il Presidente delegato
 Siniscalco Il segretario del CIPE
 Baldassarri
 
 Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari,
 registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 180
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