IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204; 4 dicembre 1996, n. 611; 27 febbraio 1998, n. 30; 18 giugno 1998, n. 194; 23 dicembre 1998, n. 448; 7 dicembre 1999, n. 472; 23 dicembre 1999, n. 488; 23 dicembre 2000, n. 388, con le quali sono stati rifinanziati gli articoli 9 e 10 della citata legge n. 211/1992 e/o sono state dettate norme integrative o modificative; Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in attuazione della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello stesso articolo, tra i quali figura incluso il CIPET, competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992; Visto l'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, con il quale, presso l'allora Ministero dei trasporti e della navigazione, e' stata istituita la Commissione di alta vigilanza (C.A.V.), che sostituisce - tra l'altro - la Commissione di cui all'art. 6 della citata legge n. 211/1992 e che ha in particolare il compito di supportare il titolare di quel Dicastero nell'attivita' di coordinamento degli interventi previsti dall'art. 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di quelli di cui alla legge n. 211/1992, al fine di assicurare l'unitaria definizione dei trasporti rapidi di massa; Visto l'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge- obiettivo»), concernente la predisposizione di un Programma di infrastrutture strategiche, e visto l'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che -- oltre a modificare la norma citata - -reca specifici limiti d'impegno per finanziare gli interventi inclusi nel suddetto Programma; Viste le delibere con le quali questo Comitato ha assegnato le risorse di cui alle leggi sopra citate, ammettendo a finanziamento -- nell'ordine - numerosi interventi sulla base delle graduatorie predisposte dalla Commissione ex art. 6 della legge n. 211/1992 e, successivamente, dalla C.A.V.; Vista la delibera 3 maggio 2001,n. 76 (Gazzetta Ufficiale n. 182/2001), con la quale: e' stato approvato, tra gli altri, l'intervento del comune di Bologna, denominato «metropolitana leggera automatica linea Staveco-Fiera, 1° lotto tratta Stazione FS-Fiera Michelino», del costo di 399.705000.000 lire (206.430.404,85 euro) ed al quale, per incapienza di fondi, e' stato assegnato un contributo, in termini di volume d'investimenti, pari al 60% di 292.407.000.000 lire (151.015.612,49 euro), che costituisce il costo dell'opera approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che viene finanziato a valere sui fondi stanziati dalle leggi n. 488/1999 e 388/2000; i soggetti beneficiari di interventi collocatisi utilmente agli ultimi posti di graduatoria e destinatari quindi di finanziamenti inferiori a quelli richiesti sono stati invitati, per garantire la realizzazione globale dell'opera proposta, a provvedere all'adeguamento dei progetti in funzione delle ridotte disponibilita' attribuite - ricercando soluzioni economicamente piu' convenienti ma tali da assicurare comunque la piena funzionalita' dell'intervento -- ovvero a provvedere al reperimento di maggiori quote di cofinanziamento; Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include, nell'ambito dei «Sistemi urbani»", l'intervento denominato «Bologna metropolitana», per il quale indica un costo di 877.977.000 euro; Vista la delibera 14 febbraio 2002, n. 2 (Gazzetta Ufficiale n. 100/2002 - errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 116/2002), con la quale questo Comitato ha preso atto che taluni soggetti titolari di interventi destinatari di finanziamenti inferiori a quelli richiesti hanno provveduto ad adeguare i propri progetti attenendosi alle direttive sopra indicate, mentre il comune di Bologna, pur avendo proceduto ad un ridimensionamento dell'intervento anche in termini di costo, ha ritenuto di non poter realizzare un'opera valida entro i corrispondenti limiti di spesa e, impegnandosi a reperire i maggiori finanziamenti necessari, ha quindi deciso di attuare l'intervento secondo un'ulteriore soluzione progettuale, del costo di 171.560.000 euro ed alla quale e' assegnato un contributo di 90.610.000 euro, pari al 52,81% del suddetto costo; Vista la delibera 29 novembre 2002, n. 99 (Gazzetta Ufficiale n. 18/2003), con la quale questo Comitato ha proceduto alla ridefinizione generale del quadro delle assegnazioni ed alla rimodulazione di alcuni interventi, individuando in particolare per il suddetto intervento di Bologna, a fronte del citato costo di 171.560.000 euro, un contributo in termini di volume d'investimenti di 90.609.264,20 euro, che alla data della delibera stessa corrispondeva ad un limite d'impegno di 8.745.008,66 euro imputato a carico delle menzionate leggi n. 488/1999 e n. 388/2000; Vista la delibera 1° agosto 2003, n. 67 (Gazzetta Ufficiale n. 258/2003), con cui: e' stato approvato il progetto preliminare della «linea 1 della metropolitana ad automazione integrale di Bologna, tratta Staveco-Stazione-Michelino, ed opere connesse» del costo complessivo di 431,829 Meuro, linea la cui tratta 1 e' costituita dall'opera finanziata a valere sulle risorse recate dalla legge n. 211/1992 e successivi rifinanziamenti; e' stato assegnato un contributo in termini di volume d'investimenti di 216,171 Meuro a valere sulle risorse stanziate dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, contributo finalizzato alla copertura del costo di realizzazione della prima fase di attuazione della tratta 2 della linea 1 (Stazione-Staveco); Vista la sentenza 8 luglio 2004, n. 233, con la quale la Corte costituzionale ha annullato la richiamata delibera n. 67/2003 nel presupposto che non si fosse realizzata l'intesa con la regione interessata, prevista dall'art. 1 della legge n. 443/2001; Vista la delibera 18 marzo 2005, n. 22, con la quale, tra l'altro, a fronte di richieste di rimodulazione di interventi precedentemente approvati e di richieste di approvazione di nuovi interventi, questo Comitato: ha rilevato l'opportunita' di rinviare ad altra seduta le valutazioni in merito al suddetto intervento di Bologna -- per il quale, con nota 17 novembre 2004, n. 1521 (TIF 5)/211, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva formulato una richiesta di rimodulazione - in attesa di ulteriori accertamenti istruttori e di approfondimenti sulla fruibilita' delle risorse previste dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, poi convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80; ha approvato programmaticamente due interventi proposti dal comune di L'Aquila denominati «tranvia su gomma, tratta Piazza Palazzo-Collemaggio park» e «impianto a fune ad agganciamento temporaneo dei veicoli per il collegamento tra L'Aquila (parcheggio di Collemaggio), Roio Poggio e Monteluco di Roio», e due interventi proposti dal Comune di Latina -- denominati «tranvia su gomma tra stazione FS e Latina centro» e «linea 2 della tranvia leggera su gomma Latina centro-nuovi quartieri»- - subordinandone l'approvazione definitiva al parere favorevole della citata C.A.V. e rinviandone il finanziamento ad altra seduta del Comitato; Considerato che con nota 19 novembre 2004, n. 5360, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso un prospetto riepilogativo delle risorse recuperabili «dagli impegni assunti a favore della Cassa depositi e prestiti"», quantificandole in 5.469.063,20 euro in termini di limiti d'impegno, e considerato che solo parte delle citate risorse e' stata utilizzata con delibera 20 dicembre 2004, n. 112, per l'attribuzione, all'intervento «Verona-sistema tranviario", di un contributo in termini di volume d'investimenti di 8.648.616,74 euro, destinato a reintegrare parte dei fondi andati in economia e ad assicurare cosi' il completamento della copertura finanziaria; Considerato che dai chiarimenti forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota 17 dicembre 2004, n. 1655/211, emerge che per l'intervento di Bologna vengono proposte modifiche relative ad una parte del tracciato ed alla tecnologia, con passaggio da metropolitana leggera automatica a metrotranvia dotata di tratte anche in superficie e in sede promiscua, e che alcune proposte avanzate dal comune non sono ritenute condivisibili dall'amministrazione di settore in quanto -- come rilevato anche dalla C.A.V. - gli eventuali percorsi in superficie, relativi a tratte da esaminare in futuro, dovranno essere realizzati in sede totalmente riservata per non vanificare le prestazioni dell'intero sistema e per non rendere improduttivo l'investimento della tratta in galleria e attrezzato con standard di metropolitana; Considerato che nel corso della riunione preliminare del 23 novembre 2004, e' stato concordato di proporre a questo Comitato, in relazione alle limitate risorse all'epoca considerate disponibili, il finanziamento degli interventi del comune de L'Aquila limitatamente alla progettazione, concentrando le disponibilita' sugli interventi di Latina, che fruiscono anche di risorse private e che quindi verrebbero finanziati per intero; Considerato, come emerso nel corso della riunione preliminare del 21 dicembre 2004: che l'intervento di Bologna finanziato a carico della legge n. 211/1992 costituisce un lotto funzionale dell'intervento approvato, nell'ambito del 1° Programma delle opere strategiche, con la citata delibera n. 67/2003, annullata dalla Corte costituzionale; che il nuovo progetto preliminare elaborato dal comune per l'intera linea 1 e da presentare nuovamente per il parziale finanziamento a carico della legge n. 443/2001 prevede, oltre alla tratta approvata con delibera n. 2/2002, un'estensione verso ovest e non piu' verso sud, con realizzazione di un servizio di tipo tranviario e con tratte anche in superficie, oggetto delle richiamate considerazioni; che le modifiche in precedenza specificate, apportate alla tratta finanziata a carico della legge n. 211/1992 in relazione al suddetto nuovo progetto, costituiscono non tanto una rimodulazione - come da presentazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - quanto piuttosto una modifica radicale del progetto sia in termini di tecnologia (trattandosi di metrotranvia in luogo di metropolitana automatica), sia in termini di frequenza e capacita' di trasporto, che sono ora equiparabili ad un sistema di autobus ad elevata capacita' a fronte dell'offerta triplicata della metropolitana, con conseguenti maggiori costi di gestione imputabili ad un contingente di personale stimato in 150 unita', non previsto per il progetto iniziale; che la tratta sopra citata rappresenta un lotto funzionale di un'opera da valutare nella sua interezza e ancora non giunta a definizione dell'iter procedurale, in quanto priva di tutte le prescritte autorizzazioni e da sottoporre a valutazione d'impatto ambientale; Considerato che il contributo attribuito alla tratta 2 della linea 1 a valere sulle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002 e resosi disponibile a seguito dell'annullamento della delibera n. 67/2003 nella seduta odierna e' stato utilizzato per il parziale finanziamento del «sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la citta' di Parma» e del «sistema di trasporto rapido costiero di Rimini»; Ritenuto di definanziare l'intervento di Bologna in attesa di una sua adeguata valutazione nell'ambito della configurazione dell'intera linea 1 e di destinare i fondi cosi' liberatisi, unitamente alle ulteriori disponibilita' derivanti dalle suddette rideterminazione degli impegni, al finanziamento della progettazione delle opere di L'Aquila ed al finanziamento delle opere di Latina sopra individuate; Delibera: 1. Definanziamento. Il contributo di 90.609.264,20 euro, in termini di volume d'investimenti, assegnato da ultimo con delibera n. 99/2002 all'intervento di Bologna denominato «metropolitana leggera automatica linea Staveco-Fiera, tratta funzionale Stazione FS-Fiera Michelino"», e' revocato. 2. Assegnazione contributi. 2.1. Agli interventi indicati nel prospetto di cui appresso e' assegnato un contributo, in termini di volume d'investimenti, pari al 60% del costo:
----> Vedere tabella a pag. 52 della G.U. <----
2.2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' a definire, nell'ambito delle disponibilita' esistenti alla data della presente delibera, le quote di limiti di impegno attribuite agli interventi di cui al punto 2.1, precisando le leggi su cui l'onere viene a gravare e dandone la relativa comunicazione appena possibile alla segreteria di questo Comitato. 2.3. L'approvazione definitiva degli interventi di cui al citato punto 2.1 e l'assegnazione definitiva del relativo contributo rimangono subordinate alla sottoposizione degli interventi stessi alla C.A.V. ed alla conseguente valutazione positiva che dei medesimi dara' la commissione. 3. Finanziamento progettazione. 3.1. Per la progettazione dell'intervento denominato «tranvia su gomma - tratta Piazza Palazzo-Collemaggio park» e' assegnato al comune di L'Aquila un contributo, in termini di volume d'investimenti, di 0,348 Meuro, pari al 60% del costo della progettazione stessa (0,580 Meuro). 3.2. Per la progettazione dell'intervento denominato «impianto a fune ad agganciamento temporaneo dei veicoli per il collegamento tra L'Aquila (parcheggio di Collemaggio), Roio Poggio e Monteluco di Roio» e' assegnato al comune di L'Aquila un contributo, in termini di volume d'investimenti, di 0,240 Meuro, pari al 60% del costo della progettazione stessa (0,400 Meuro). 3.3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' a definire, nell'ambito delle disponibilita' esistenti alla data della presente delibera, le quote di limiti di impegno attribuite alle progettazioni degli interventi di cui ai punti 3.1 e 3.2, precisando le leggi su cui l'onere viene a gravare e dandone la relativa comunicazione, appena possibile, alla Segreteria di questo Comitato. 4. Clausole finali. Restano ferme le direttive formulate in precedenza e non esplicitamente modificate con la presente delibera. Roma, 27 maggio 2005
Il Presidente delegato Siniscalco Il segretario del CIPE Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 180 |