| IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14  giugno 2002 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Lipari;
 Visto  il  successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri  del  29  settembre  2002, con il quale e' stata disposta la proroga  del  sopra  citato  stato  di emergenza, sino al 31 dicembre 2002;
 Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio   2003,   con  il  quale  e'  stata  disposta  la  proroga  e dichiarazione  dello  stato  d'emergenza,  fino  al 31 dicembre 2003, rispettivamente   nel   territorio  del  comune  di  Lipari  e  nelle prospicenti aree marine;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10  gennaio  2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza, fino  al  31  dicembre  2003, nel territorio delle isole Eolie, nelle aree  marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19  dicembre  2003,  con  il quale e' stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28  dicembre  2004,  con  il quale e' stata disposta la proroga dello stato  di  emergenza  nel  territorio  delle  isole  Eolie fino al 31 dicembre 2005;
 Considerato   che   gli   interventi   straordinari  finalizzati  a consentire  l'adeguamento delle infrastrutture portuali, fognarie, di approvvigionamento  idrico,  di  viabilita'  e  di messa in sicurezza delle  aree  soggette  ad attivita' vulcanica sono ancora in corso di realizzazione   permanendo  le  condizioni  di  grave  rischio  anche derivante  dalla  natura  vulcanica  e dalla particolare collocazione geografica  delle  isole  Eolie,  e che, quindi, l'emergenza non puo' ritenersi conclusa;
 Ritenuto,   altresi',   necessario  proseguire  ogni  attivita'  di monitoraggio  al  fine di continuare a tutelare la pubblica e privata incolumita'  nell'area  delle  isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce   costiere   limitrofe,  nonche'  provvedere  alle  conseguenti iniziative di assistenza alle popolazioni interessate;
 Ritenuto  quindi  che  ricorrono  nella  fattispecie, i presupposti previsti  dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza;
 Acquisita l'intesa della regione Siciliana con nota n. 2005/0045371 del 22 dicembre 2005;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;
 Decreta:
 Ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio  1992,  n.  225, in considerazione di quanto in premessa, e' prorogato,  fino  al  31  dicembre  2006,  lo  stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 29 dicembre 2005
 
 Il Presidente: Berlusconi
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