Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2006 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2005
Disposizioni attuative dell'articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 51, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative alle modalita' di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte, nonche' dei dati, notizie e documenti in esse contenuti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Definizioni.
1.1 Ai fini del presente provvedimento, con riferimento alle regole tecniche che disciplinano la riproduzione e la conservazione dei documenti informatici, nonche' della firma elettronica, si rinvia alla deliberazione dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione n. 42 del 13 dicembre 2001, integralmente sostituita dalla deliberazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione del 19 febbraio 2004, n. 11 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
1.2 Ai fini del presente provvedimento, con riferimento al sistema della posta elettronica certificata (PEC), si rinvia al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e alle regole tecniche di attuazione di cui al decreto 2 novembre 2005.
1.3 Ai fini del presente provvedimento, con riferimento alla crittografia e alla marca temporale, si rinvia all'art. 10, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, nonche' all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
1.4 Ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605, per «qualsiasi rapporto o qualsiasi operazione di natura finanziaria» si intende l'elenco dei rapporti e delle operazioni contenute nelle tabelle allegate 1 e 2 al presente provvedimento.
2. Soggetti obbligati alle richieste e alle risposte in via telematica.
2.1 A decorrere dal 1° marzo 2006, le richieste e le risposte, previste dall'art. 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'art. 51, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono effettuate, rispettivamente dagli organi preposti al controllo e dagli operatori finanziari, indicati nell'art. 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nell'art. 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esclusivamente in via telematica secondo le regole tecniche di seguito specificate.
3. Formato e contenuto delle richieste.
3.1 Le richieste, formate secondo lo schema XML allegato numero 4, sono firmate digitalmente dal responsabile di uno degli organi preposti al controllo e crittografate, nonche' marcate temporalmente.
4. Formato e contenuto delle risposte.
4.1 Le risposte, formate sulla base dello schema XML allegato numero 4, compilato in tutte le sue parti, sono firmate digitalmente dal responsabile della struttura accentrata, ovvero dal responsabile della sede o dell'ufficio destinatari delle richieste di cui al punto 3.1, e crittografate, nonche' marcate temporalmente.
4.2 Le risposte possono contenere documenti allegati in formato digitale. In tal caso gli allegati hanno la caratteristica di un documento statico non modificabile, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, ed hanno i seguenti formati: .pdf, .jpg, .gif, .tiff.
4.3 E' consentito l'utilizzo del formato compresso .zip, a condizione che contenga file con le caratteristiche indicate nel precedente punto 4.2.
5. Modalita' di trasmissione delle richieste e delle risposte.
5.1 Le richieste e le risposte sono effettuate utilizzando il sistema di posta elettronica certificata.
6. Obbligo di acquisizione della casella di posta elettronica certificata.
6.1 I soggetti indicati nel punto 2.1 si dotano di una casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, avvalendosi di uno dei gestori inclusi nell'elenco pubblico disciplinato dal medesimo art. 14.
6.2 A decorrere dal 1° gennaio 2006 gli stessi soggetti comunicano all'Agenzia delle Entrate, entro il termine del 28 febbraio 2006, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, ottenuto con le modalita' di cui al precedente punto 6.1, insieme alle altre informazioni previste dal successivo punto 7.2, utilizzando il servizio Entratel o il servizio Internet, secondo quanto specificato nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e nel decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni, nonche' nei relativi allegati. La comunicazione e' effettuata secondo il tracciato di cui all'allegato n. 5.
6.3 L'Agenzia delle Entrate provvede ad inserire l'indirizzo di posta elettronica certificata e le altre informazioni nel registro generale degli indirizzi elettronici previsto dal successivo punto 7.1.
6.4 I medesimi soggetti comunicano con le stesse modalita', previste dal precedente punto 6.2, ogni modifica intervenuta in una delle informazioni previste dal successivo punto 7.2 entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.
6.5 La comunicazione di cui al punto 6.4 ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data della stessa.
6.6 Le richieste di cui al punto 2.1 si intendono comunque regolarmente trasmesse, sulla base delle informazioni presenti nel registro degli indirizzi elettronici, nel caso in cui la modifica delle predette informazioni non sia comunicata nel termine di cui al punto 6.4.
7. Registro degli indirizzi elettronici.
7.1 Il registro degli indirizzi elettronici contiene l'elenco di tutte le caselle di posta elettronica certificata, attivate ai sensi del presente provvedimento, nonche' le altre informazioni elencate al successivo punto 7.2.
7.2 Alla casella di posta elettronica certificata sono associate le seguenti informazioni:
a) codice fiscale dell'operatore finanziario;
b) denominazione dell'operatore finanziario;
c) tipo/categoria dell'operatore finanziario;
d) sede legale dell'operatore finanziario;
e) codice fiscale e dati anagrafici del responsabile degli operatori finanziari indicati nel punto 2.1 del presente provvedimento;
f) data di eventuale variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
g) certificato qualificato relativo alla firma digitale del responsabile di cui alla lettera e);
i) periodo di validita' del certificato qualificato.
7.3 Il registro degli indirizzi elettronici e' reso disponibile agli altri organi preposti al controllo, di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
8. Trattamento dei dati.
8.1 I dati e le notizie, trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e nel rispetto del diritto di protezione dei dati personali tramite la procedura di cui al presente provvedimento, sono utilizzati per il controllo e la valutazione della capacita' contributiva dei singoli contribuenti, assicurando il rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali e sono conservati nei modi e nei termini previsti dalle normative vigenti.
9. Sicurezza dei dati.
9.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati, tramite la posta elettronica certificata, e' garantita dall'adozione di misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema e la crittografia degli archivi.
9.2 La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell'anagrafe tributaria e' garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi e di conservazione di copie di sicurezza degli stessi.
10. Periodo transitorio.
10.1 Per i dati e le notizie relativi ai movimenti e alle operazioni, effettuati antecedentemente alla data indicata al punto 2.1, le risposte possono essere trasmesse nei formati di cui al punto 4.2.
Motivazione.
Il presente provvedimento stabilisce le modalita' tecniche per l'invio delle richieste e delle risposte in modalita' telematica, dando attuazione a quanto previsto rispettivamente negli articoli 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Con il sistema di posta elettronica certificata, cosi' come stabilito all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, si garantisce il rispetto delle stesse regole, previste per la comunicazione tramite raccomandata.
Con l'adozione della firma elettronica, prevista dall'art. 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si assicura la sottoscrizione delle richieste e delle relative risposte.
Il formato XML del tracciato, contenente le informazioni, oggetto delle richieste e delle risposte, consente di colloquiare facilmente con gli operatori finanziari, mantenendo nel contempo la riservatezza delle informazioni nella fase di trasmissione delle stesse.
In relazione alla trasmissione dei dati, le informazioni che i soggetti terzi hanno l'obbligo di comunicare sono utilizzate nel rispetto della normativa in tema di protezione e sicurezza dei dati personali. In particolare, la riservatezza e l'integrita' dei dati sono garantite da un procedimento di cifratura dell'archivio da trasmettere tramite una coppia di chiavi «asimmetriche», la cui chiave pubblica e' utilizzata per la cifratura e la cui chiave privata e' nota solamente al soggetto titolare, che ne consente univocamente l'identificazione.
In relazione all'accesso ai dati, esso e' riservato e garantito da password che ne mantengono traccia, esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli nei confronti del soggetto, cui sono riferite le richieste e le risposte.
Riferimenti normativi.
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
b) Organizzazione interna delle strutture di vertice dell'Agenzia delle Entrate
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
c) Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998.
Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998.
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
Decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2002.
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003.
Deliberazione dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione n. 42 del 13 dicembre 2001, integralmente sostituita dalla deliberazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione del 19 febbraio 2004, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2004.
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004.
Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005.
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005.
Decreto ministeriale 2 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2005
Il Direttore dell'Agenzia: Ferrara
 
Allegato 1

----> Vedere Allegato da pag. 9 a pag. 12 del S.O. <----
 
Allegato 2

----> Vedere Allegato a pag. 13 del S.O. <----
 
Allegato 3

----> Vedere Allegato a pag. 14 del S.O. <----
 
Allegato 4

----> Vedere Allegato da pag. 15 a pag. 20 del S.O. <----
 
Allegato 5

----> Vedere Allegato da pag. 21 a pag. 24 del S.O. <----
 
Allegato 6

----> Vedere Allegato da pag. 25 a pag. 56 del S.O. <----
 
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