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| Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA DELLE ENTRATE |  | PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2005 |  | Disposizioni attuative dell'articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente   della   Repubblica   29 settembre   1973,   n.   600,  e dell'articolo 51,  quarto  comma,  del  decreto  del Presidente della Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  relative  alle  modalita' di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte, nonche' dei dati, notizie e documenti in esse contenuti. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE DELL'AGENZIA 
 In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
 Dispone:
 1. Definizioni.
 1.1 Ai fini del presente provvedimento, con riferimento alle regole tecniche  che  disciplinano  la  riproduzione  e la conservazione dei documenti  informatici,  nonche'  della  firma elettronica, si rinvia alla  deliberazione  dell'Autorita'  per l'informatica nella pubblica amministrazione  n. 42 del 13 dicembre 2001, integralmente sostituita dalla  deliberazione  del  Centro  nazionale  per l'informatica nella pubblica  amministrazione  del  19 febbraio  2004, n. 11 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
 1.2  Ai fini del presente provvedimento, con riferimento al sistema della  posta  elettronica certificata (PEC), si rinvia al decreto del Presidente  della  Repubblica  11 febbraio  2005, n. 68 e alle regole tecniche di attuazione di cui al decreto 2 novembre 2005.
 1.3  Ai  fini  del  presente  provvedimento,  con  riferimento alla crittografia e alla marca temporale, si rinvia all'art. 10, commi 2 e 3,  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  come  modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 23 gennaio 2002,  n.  10,  nonche'  all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
 1.4 Ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica  del  29 settembre 1973, n. 605, per «qualsiasi rapporto o qualsiasi  operazione  di natura finanziaria» si intende l'elenco dei rapporti e delle operazioni contenute nelle tabelle allegate 1 e 2 al presente provvedimento.
 2.  Soggetti  obbligati  alle  richieste  e  alle  risposte  in via telematica.
 2.1  A  decorrere  dal  1° marzo  2006, le richieste e le risposte, previste  dall'art. 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  29 settembre  1973, n. 600, e dall'art. 51, quarto comma, del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono effettuate, rispettivamente dagli organi preposti al controllo e dagli  operatori  finanziari,  indicati  nell'art.  32,  primo comma, numero  7),  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600, e nell'art. 51, secondo comma, numero 7), del decreto del   Presidente   della   Repubblica   26 ottobre   1972,   n.  633, esclusivamente  in  via  telematica  secondo  le  regole  tecniche di seguito specificate.
 3. Formato e contenuto delle richieste.
 3.1  Le richieste, formate secondo lo schema XML allegato numero 4, sono  firmate  digitalmente  dal  responsabile  di  uno  degli organi preposti al controllo e crittografate, nonche' marcate temporalmente.
 4. Formato e contenuto delle risposte.
 4.1  Le  risposte,  formate  sulla  base  dello schema XML allegato numero  4, compilato in tutte le sue parti, sono firmate digitalmente dal  responsabile della struttura accentrata, ovvero dal responsabile della sede o dell'ufficio destinatari delle richieste di cui al punto 3.1, e crittografate, nonche' marcate temporalmente.
 4.2  Le  risposte  possono  contenere documenti allegati in formato digitale.  In  tal  caso  gli  allegati hanno la caratteristica di un documento  statico  non  modificabile, sono privi di elementi attivi, tra  cui  macro e campi variabili, ed hanno i seguenti formati: .pdf, .jpg, .gif, .tiff.
 4.3   E'  consentito  l'utilizzo  del  formato  compresso  .zip,  a condizione  che  contenga  file  con  le caratteristiche indicate nel precedente punto 4.2.
 5. Modalita' di trasmissione delle richieste e delle risposte.
 5.1  Le  richieste  e  le  risposte  sono effettuate utilizzando il sistema di posta elettronica certificata.
 6.  Obbligo  di  acquisizione  della  casella  di posta elettronica certificata.
 6.1  I  soggetti indicati nel punto 2.1 si dotano di una casella di posta  elettronica certificata, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente  della  Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, avvalendosi di uno   dei  gestori  inclusi  nell'elenco  pubblico  disciplinato  dal medesimo art. 14.
 6.2  A decorrere dal 1° gennaio 2006 gli stessi soggetti comunicano all'Agenzia  delle Entrate, entro il termine del 28 febbraio 2006, il proprio  indirizzo  di posta elettronica certificata, ottenuto con le modalita'  di  cui  al  precedente  punto  6.1,  insieme  alle  altre informazioni  previste  dal  successivo  punto  7.2,  utilizzando  il servizio  Entratel o il servizio Internet, secondo quanto specificato nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e nel  decreto  31 luglio  1998 e successive modificazioni, nonche' nei relativi   allegati.   La  comunicazione  e'  effettuata  secondo  il tracciato di cui all'allegato n. 5.
 6.3  L'Agenzia  delle  Entrate  provvede ad inserire l'indirizzo di posta  elettronica  certificata  e le altre informazioni nel registro generale  degli  indirizzi  elettronici previsto dal successivo punto 7.1.
 6.4  I  medesimi  soggetti  comunicano  con  le  stesse  modalita', previste  dal  precedente punto 6.2, ogni modifica intervenuta in una delle informazioni previste dal successivo punto 7.2 entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.
 6.5  La comunicazione di cui al punto 6.4 ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data della stessa.
 6.6  Le  richieste  di  cui  al  punto  2.1  si  intendono comunque regolarmente  trasmesse,  sulla  base delle informazioni presenti nel registro  degli  indirizzi  elettronici,  nel caso in cui la modifica delle  predette informazioni non sia comunicata nel termine di cui al punto 6.4.
 7. Registro degli indirizzi elettronici.
 7.1  Il  registro  degli indirizzi elettronici contiene l'elenco di tutte  le caselle di posta elettronica certificata, attivate ai sensi del presente provvedimento, nonche' le altre informazioni elencate al successivo punto 7.2.
 7.2 Alla casella di posta elettronica certificata sono associate le seguenti informazioni:
 a) codice fiscale dell'operatore finanziario;
 b) denominazione dell'operatore finanziario;
 c) tipo/categoria dell'operatore finanziario;
 d) sede legale dell'operatore finanziario;
 e) codice  fiscale  e  dati  anagrafici  del  responsabile  degli operatori   finanziari   indicati   nel   punto   2.1   del  presente provvedimento;
 f) data   di   eventuale   variazione   dell'indirizzo  di  posta elettronica certificata;
 g) certificato  qualificato  relativo  alla  firma  digitale  del responsabile di cui alla lettera e);
 i) periodo di validita' del certificato qualificato.
 7.3  Il  registro  degli  indirizzi elettronici e' reso disponibile agli  altri  organi  preposti  al  controllo,  di cui all'art. 32 del decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche'  all'art.  51  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
 8. Trattamento dei dati.
 8.1  I dati e le notizie, trasmessi nell'osservanza della normativa in  materia  di riservatezza e nel rispetto del diritto di protezione dei   dati   personali  tramite  la  procedura  di  cui  al  presente provvedimento,  sono  utilizzati  per  il  controllo e la valutazione della capacita' contributiva dei singoli contribuenti, assicurando il rispetto  dei diritti e delle liberta' fondamentali e sono conservati nei modi e nei termini previsti dalle normative vigenti.
 9. Sicurezza dei dati.
 9.1  La  sicurezza  nella  trasmissione  dei dati, tramite la posta elettronica   certificata,   e'  garantita  dall'adozione  di  misure riguardanti  il  controllo degli accessi al sistema e la crittografia degli archivi.
 9.2   La   sicurezza   degli   archivi   del   sistema  informativo dell'anagrafe  tributaria  e'  garantita  da  misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi e di conservazione di copie di sicurezza degli stessi.
 10. Periodo transitorio.
 10.1  Per  i  dati  e  le  notizie  relativi  ai  movimenti  e alle operazioni,  effettuati  antecedentemente alla data indicata al punto 2.1, le risposte possono essere trasmesse nei formati di cui al punto 4.2.
 Motivazione.
 Il  presente  provvedimento  stabilisce  le  modalita' tecniche per l'invio  delle  richieste  e  delle risposte in modalita' telematica, dando attuazione a quanto previsto rispettivamente negli articoli 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600  e  51, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
 Con  il  sistema  di  posta  elettronica  certificata,  cosi'  come stabilito  all'art.  4  del  decreto  del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005,  n.  68,  si  garantisce  il rispetto delle stesse regole, previste per la comunicazione tramite raccomandata.
 Con  l'adozione  della firma elettronica, prevista dall'art. 21 del decreto   legislativo   7 marzo   2005,   n.   82,   si  assicura  la sottoscrizione delle richieste e delle relative risposte.
 Il  formato  XML del tracciato, contenente le informazioni, oggetto delle  richieste e delle risposte, consente di colloquiare facilmente con gli operatori finanziari, mantenendo nel contempo la riservatezza delle informazioni nella fase di trasmissione delle stesse.
 In  relazione  alla  trasmissione  dei  dati, le informazioni che i soggetti  terzi  hanno  l'obbligo  di  comunicare sono utilizzate nel rispetto  della  normativa in tema di protezione e sicurezza dei dati personali.  In  particolare,  la riservatezza e l'integrita' dei dati sono  garantite  da  un  procedimento  di  cifratura dell'archivio da trasmettere  tramite  una  coppia  di  chiavi  «asimmetriche», la cui chiave  pubblica  e'  utilizzata  per  la  cifratura  e la cui chiave privata  e'  nota  solamente  al  soggetto  titolare, che ne consente univocamente l'identificazione.
 In  relazione all'accesso ai dati, esso e' riservato e garantito da password  che  ne  mantengono  traccia, esclusivamente agli operatori incaricati  dei  controlli  nei  confronti  del  soggetto,  cui  sono riferite le richieste e le risposte.
 Riferimenti normativi.
 a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
 Decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
 Statuto  dell'Agenzia  delle  Entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
 Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  Entrate, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
 Decreto  del  Ministro  delle  finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
 b) Organizzazione  interna  delle strutture di vertice dell'Agenzia delle Entrate
 Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  Entrate, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
 Decreto  del  Ministro  delle  finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
 c) Disciplina normativa di riferimento
 Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
 Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
 Decreto  del  Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605.
 Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998.
 Decreto  31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998.
 Decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive  modificazioni  e  integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
 Decreto  legislativo  23 gennaio  2002,  n.  10,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2002.
 Decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003.
 Deliberazione   dell'Autorita'  per  l'informatica  nella  pubblica amministrazione  n. 42 del 13 dicembre 2001, integralmente sostituita dalla  deliberazione  del  Centro  nazionale  per l'informatica nella pubblica  amministrazione  del  19 febbraio  2004,  n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2004.
 Legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004.
 Decreto  del  Presidente  della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005.
 Decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005.
 Decreto  ministeriale  2 novembre  2005,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005.
 Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 22 dicembre 2005
 Il Direttore dell'Agenzia: Ferrara
 |  |  |  | Allegato 1 
 ----> Vedere Allegato da pag. 9 a pag. 12 del S.O. <----
 |  |  |  | Allegato 2 
 ----> Vedere Allegato a pag. 13 del S.O. <----
 |  |  |  | Allegato 3 
 ----> Vedere Allegato a pag. 14 del S.O. <----
 |  |  |  | Allegato 4 
 ----> Vedere Allegato da pag. 15 a pag. 20 del S.O. <----
 |  |  |  | Allegato 5 
 ----> Vedere Allegato da pag. 21 a pag. 24 del S.O. <----
 |  |  |  | Allegato 6 
 ----> Vedere Allegato da pag. 25 a pag. 56 del S.O. <----
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