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| Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 30 dicembre 2005, n. 287 |  | Ratifica  ed  esecuzione  dell'Accordo  di  collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il   Governo  della  Repubblica  libanese,  con  Scambio  di  Lettere integrativo, fatto a Beirut il 22 novembre 2000. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 P r o m u l g a la seguente legge:
 Art. 1.
 Autorizzazione alla ratifica
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo  di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il  Governo  della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica libanese,  con  Scambio  di  Lettere  integrativo,  fatto a Beirut il 22 novembre 2000.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in   conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo 22  dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. Copertura finanziaria
 1.  Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 369.290 euro per l'anno 2005, di 361.960 euro per l'anno 2006 e di 369.290  euro  annui  a  decorrere  dal  2007.  Al  relativo onere si provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2005-2007, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 30 dicembre 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 4855):
 Presentato  dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
 il 26 marzo 2004.
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il  12 maggio 2004 con pareri delle commissioni
 I, II, V, VII.
 Esaminato dalla III commissione il 26 maggio 2004 ed il
 24 settembre 2004.
 Esaminato  in  aula  il  16 maggio  2005 e approvato il
 17 maggio 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 3427):
 Assegnato  alla  3ª commissione (Affari esteri) in sede
 referente  il  24 maggio  2005 con pareri delle commissioni
 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 12ª.
 Esaminato  dalla  3ª commissione il 15 novembre 2005 ed
 il 14 dicembre 2005.
 Esaminato in au1a e approvato il 20 dicembre 2005.
 |  |  |  | ---->  Vedere Accordo in lingua da pag. 5 a pag. 10 della G.U.  <---- |  |  |  | ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA
 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
 E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA LIBANESE
 Il   Governo   della  Repubblica  Italiana  ed  il  Governo  della Repubblica  Libanese qui di seguito denominate "Le Parti", desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la reciproca  comprensione  e  conoscenza  attraverso  lo sviluppo delle relazioni  culturali,  scientifiche  e  tecnologiche,  e tenuto conto delle  Dichiarazioni  di Intenti firmate dai rispettivi Governi il 12 gennaio 1993, hanno convenuto quanto segue:
 Articolo 1
 Il  presente  Accordo,  nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti  sul  territorio delle due Parti, ha lo scopo di promuovere e realizzare  attivita'  che  favoriscano  la  conoscenza reciproca dei rispettivi  patrimoni  culturali  e  scientifici  e  che stimolino la cooperazione  culturale,  scientifica,  tecnologica e artistica tra i due   Paesi.   Le  Parti  riserveranno  particolare  attenzione  alle iniziative a favore delle aree depresse
 Articolo 2
 Le  Parti  si  impegnano  a  favorire  quelle  iniziative che, nel rispetto  della  legislazione  interna,  promuovano  e  sviluppino la conoscenza,  la  diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte.
 Articolo 3
 Le  due  Parti  favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra i rispettivi  Organismi  accademici attraverso l'intensificazione delle intese  interuniversitarie,  lo  scambio  di  docenti e ricercatori e personalita'   del   mondo   della  cultura  e  l'avvio  di  ricerche scientifiche congiunte su temi di comune interesse
 Articolo 4
 Le  due Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune  accordo  la  partecipazione  di  Organismi  internazionali al finanziamento  o  all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle  forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti
 Articolo 5
 Ciascuna  delle  due  Parti  favorira'  sul proprio territorio, di comune   accordo   e   nella  misura  delle  proprie  disponibilita', l'attivita'  di  Istituzioni  culturali  e  scolastiche, tra le quali Istituti di Cultura e Associazioni culturali. Tali  istituzioni  usufruiranno delle piu' ampie facilitazioni per il proprio  funzionamento nell'ambito delle nonne vigenti nel Paese dove
 esse operano.
 Articolo 6
 Ciascuna  delle  due Parti favorira' l'insegnamento delle lingua e letteratura reciproche nelle proprie Universita' ed in altri Istituti di   istruzione  superiore,  nonche'  nelle  istituzioni  scolastiche locali, mediante l'attivazione di cattedre e lettorati.
 Articolo 7
 Ciascuna   delle   due  Parti  favorira'  la  cooperazione  tra  i rispettivi  sistemi  scolastici  attraverso  lo  scambio di esperti e contatti  fra  le  rispettive  Amministrazioni  per  realizzazione di attivita' di mobilita'.
 Articolo 8
 Ognuna delle due Parti considerera' la possibilita' di offrire, su base  di  reciprocita',  borse  di  studio  a studenti universitari e laureati  dell'altra  Parte  per  seguire studi e frequentare corsi a livello  universitario  e  postuniversitario  in  settori culturali e scientifici di interesse reciproco
 Articolo 9
 Le  due  Parti  si  impegnano a favorire, attraverso lo scambio di documentazione  e  visite  di  esperti,  la conoscenza dei rispettivi ordinamenti e programmi dell'istruzione universitaria, e ad esaminare la   possibilita'  di  concordare  criteri  di  corretta  valutazione comparativa dei titoli di studio rilasciati dalle Universita' o dagli Istituti  universitari  dei  due  Paesi,  anche  ai fini di eventuali accordi in tale campo tra i rispettivi organismi competenti.
 Articolo lO
 Le  due  Parti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica,  della  danza,  delle  arti  visive,  del teatro e del cinema attraverso  lo  scambio  di  artisti  e la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo rappresentative  del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi.
 Articolo 11
 Le  due  Parti  favoriranno la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando  in particolare, le traduzioni, le mostre, le fiere del libro  e  la  pubblicazione  di  opere  di'  saggistica  e  narrativa dell'altra Parte.
 Articolo 12
 Le  due  Parti  incoraggeranno  la  collaborazione  tra  Archivi e Biblioteche dei due Paesi, attraverso lo scambio di materiale, banche dati e di esperti.
 Articolo 13
 Le   due   Parti   favoriranno   la   collaborazione   nei   campi dell'archeologia,  della  conservazione,  della  valorizzazione e del recupero   del   patrimonio  archeologico,  artistico,  ambientale  e paesaggistico,  attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze anche  attraverso l'invio di esperti che siano in grado di utilizzare tecnologie avanzate.
 Articolo 14
 Le  due  Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni, al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni  soggetti  a protezione secondo la legislazione sulla proprieta' intellettuale, documenti ed altri oggetti di valore artistico.
 Articolo 15
 Le  due  Parti  favoriranno  scambi  di informazioni sugli aspetti della  vita  politica,  economica, culturale e sociale dei rispettivi Paesi   anche   attraverso   visite   di   personalita'   del   mondo dell'infonnazione e della cultura.
 Articolo 16
 Le   due  Parti  incoraggeranno  lo  scambio  di  informazioni  ed esperienze   nei   settori   dello  sport  e  della  gioventu'.  Esse favoriranno  altresi'  l'organizzazione congiunta e lo svolgimento di manifestazioni   sportive  e  socio-culturali  giovanili  nonche'  di seminari  e  conferenze,  con  la  partecipazione di personalita' del mondo accademico e dello sport dei due Paesi.
 Articolo 17
 Le  due  Parti  favoriranno  di  comune  accordo la diffusione dei programmi televisivi sul territorio dell'altra Parte e incoraggeranno i   contatti   e   la   collaborazione  tra  i  rispettivi  Organismi radiotelevisivi.
 Articolo 18
 Le  due Parti incoraggeranno e faciliteranno la cooperazione tra i due  Paesi  nel settore dello sviluppo scientifico e tecnologico, con particolare   riferimento   ai   settori   riguardanti  la  medicina, l'organizzazione  sanitaria e ospedaliera, l'agronomia, l'agricoltura e    le   scienze   dell'alimentazione,   l'ambiente,   l'ingegneria, l'architettura  e  l'urbanistica, la conservazione ed il restauro dei monumenti, le scienze economiche e commerciali.
 Articolo 19
 La   cooperazione   scientifica   e   tecnologica   realizzata  in conformita'  al  presente  Accordo,  potra'  assumere,  sulla base di reciprocita' e di mutuo consenso, le seguenti forme:
 - scambi di informazioni e di dati scientifici e tecnologici;
 -  scambi di visite di delegazioni scientifiche e tecnologiche, di ricercatori,  di altro personale scientifico e tecnologico nonche' di studenti di livello superiore;
 - organizzazione di seminari bilaterali scientifici e tecnologici;
 - ricerche congiunte su temi di' comune interesse;
 -   corsi   di   addestramento   e   formazione,  aggiornamento  e specializzazione a vario livello nel campo scientifico e tecnologico.
 Articolo 20
 Le  due  Parti  incoraggeranno  le  attivita' culturali rivolte ad intensificare  la  lotta  contro  il  razzismo,  l'intolleranza  ed a rafforzare   la   tutela  dei  diritti  dell'uomo.  A  tale  riguardo promuoveranno  l'organizzazione  di  convegni  e seminari, nonche' di azioni  specifiche,  favorendo  in tale contesto le relazioni tra gli organismi nazionali e locali competenti in materia.
 Articolo 21
 Per   dare   applicazione   al  presente  Accordo,  le  due  Parti istituiranno   una  Commissione  Mista  incaricata  di  esaminare  il progresso della cooperazione culturale e scientifico-tecnologica e di concretizzare  Programmi  esecutivi  pluriennali. Tale Commissione Si riunira' alternativamente nelle rispettive Capitali.
 Articolo 22
 Il   presente  Accordo  sara'  ratificato  secondo  le  rispettive procedure  nazionali delle Parti ed entrera' in vigore 60 giorni dopo le scambio degli strumenti di ratifica
 Articolo 23
 Il  presente Accordo avra' una durata illimitata. Ognuna delle due Parti potra' denunciarlo in qualsiasi momento per iscritto per le vie diplomatiche. La denuncia non incidera' sull'esecuzione dei programmi in  corso  concordati  nel periodo di validita' del presente Accordo, salvo che le Parti decidano diversamente. In   fede   di   che,   i  sottoscritti  Rappresentanti,  debitamente autorizzati   dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il  presente
 Accordo.
 Fatto  a  Beirut  il  22  novembre 2000, in due originali ciascuno nelle  lingue  italiana,  araba  e  francese,  tutti  i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione prevarra' il testo francese.
 
 PER IL GOVERNO DELLA	                  PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	                  REPUBBLICA LIBANESE
 
 ---->  Vedere Accordo da pag. 16 a pag. 19 della G.U.  <----
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