| IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
 Visto  il  decreto  legislativo  29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi  finanziari  a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici eccezionali;
 Visti  gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004,  che  disciplinano  gli  interventi  compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;
 Visto,  in  particolare,  l'art.  6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della   regione   interessata,   demandando  a  questo  Ministero  la dichiarazione  del  carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, la   individuazione   dei  territori  danneggiati  e  le  provvidenze concedibili   nonche'   la   ripartizione   periodica  delle  risorse finanziarie  del  Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;
 Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);
 Vista  la  decisione  della  Commissione  dell'Unione  europea  del 9 giugno  2005,  n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamita' naturali;
 Vista  la  proposta di cui alla delibera n. 13/10 del 29 marzo 2005 della  regione  Sardegna  di  declaratoria  degli  eventi  avversi di seguito  indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale:
 piogge  persistenti dal 6 dicembre 2004 al 16 dicembre 2004 nelle province di Cagliari, Sassari e Nuoro;
 Vista  la decisione favorevole del 29 luglio 2005 della Commissione europea,  emessa sulla base delle informazioni meteorologiche fornite dalla regione Sardegna;
 Viste   le   ulteriori  informazioni  meteorologiche  pervenute  il 15 dicembre  2005,  da  cui risulta che l'evento avverso e' perdurato fino  al 31 dicembre 2004, riconducendo la delibera regionale entro i limiti perentori previsti dal decreto legislativo n. 102/2004;
 Ritenuto  di  accogliere  la  proposta regionale per il ristoro dei danni alle produzioni agricole;
 Decreta:
 E'  dichiarata  l'esistenza  del  carattere di eccezionalita' degli eventi  calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto  dei  danni  alle  produzioni,  nei  sottoelencati  territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
 Cagliari:  piogge  persistenti dal 6 dicembre 2004 al 31 dicembre 2004  -  provvidenze  di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), d), nel territorio   dei   comuni   di  Decimomannu,  Decimoputzu,  Monastir, Nuraminis,   Pula,  Samassi,  Serramanna,  Serrenti,  Uta,  Villasor, Villaspeciosa;
 Nuoro: piogge persistenti dal 6 dicembre 2004 al 31 dicembre 2004 -  provvidenze  di  cui  all'art.  5,  comma 2,  lettere  a), d), nel territorio  dei  comuni di Bitti, Galtelli, Girasole, Irgoli, Loculi, Nuoro, Oliena, Onani, Onifai, Orosei, Orune, Posada, Torpe';
 Sassari:  piogge  persistenti  dal 6 dicembre 2004 al 31 dicembre 2004  -  provvidenze  di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), d), nel territorio  dei  comuni  di  Badesi,  Santa  Maria  Coghinas, Sedini, Valledoria.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 30 dicembre 2005
 Il Ministro: Alemanno
 |